Meroni Tribunale Imprese

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Meroni Tribunale Imprese
1. Il Tribunale delle imprese.
Con decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito (con modificazioni) nella l. 24 marzo 2012,
n. 27[2], è stato istituito il Tribunale delle imprese, mediante modifica del decreto legislativo 27
giugno 2003, n. 168, istitutivo delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed
intellettuale (nuovo art. 1, d. lgs. 168/2003).
Con l’istituzione del Tribunale delle imprese, le sezioni specializzate in materia di proprietà
industriale hanno visto ampliata la propria competenza alla materia d’impresa e sono state
ribattezzate sezioni specializzate in materia d’impresa[3].
Le sezioni specializzate in materia d’impresa sono state istituite presso i Tribunali e le Corti
d’Appello con sede nel capoluogo di ogni regione, eccetto la Valle d’Aosta, per la quale sono
competenti le sezioni specializzate presso il Tribunale e la Corte d’Appello di Torino, nonché la
Lombardia e la Sicilia, per le quali sono state istituite ulteriori sezioni specializzate presso i
Tribunali e le Corti d’Appello con sede a Brescia e a Catania[4].
2. Composizione delle sezioni specializzate e organi giudicanti.
Le sezioni specializzate in materia d’impresa, composte da giudici scelti tra i magistrati dotati di
specifiche competenze (nuovo art. 2, d. lgs. 168/2003), giudicano in composizione collegiale ex
art. 50-bis, I co., n. 3, cod. proc. civ.[5]
Le competenze riservate dalla legge al Presidente del Tribunale e della Corte d’Appello sono
affidate al Presidente delle rispettive sezioni specializzate in materia d’impresa (art. 5, d. lgs.
168/2003).
[2] Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, integrato dal decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, e convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27,
entrata in vigore il 25 marzo 2012 (il giorno dopo la pubblicazione in G.U. avvenuta il 24 marzo 2012).
[3] Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale sono state ampiamente modificate e ribattezzate, mediante modifica del corpo del d. lgs
168/2003, n. 168, il cui titolo tuttavia, per quella che pare una mera dimenticanza del legislatore, è rimasto “Istituzione di sezioni specializzate in materia di
proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d’appello, a norma dell’art. 16 della l. 12 dicembre 2002, n. 273”.
[4] Le sezioni specializzate in materia d’impresa sono in totale 21, di cui 12 erano già istituite in materia di proprietà industriale (Bari, Bologna, Catania,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia), e 9 di nuova istituzione (nuovo art. 1, d. lgs. 168/2003). In sostanza, il
contenzioso in materia societaria è stato accentrato, mentre quello in materia di proprietà industriale è stato decentrato. L’istituzione delle sezioni
specializzate in materia d’impresa non comporta incrementi di dotazioni organiche (nuovo art. 1, d. lgs. 168/2003).
[5] Nonostante sia stata abrogata la previsione della decisione collegiale prevista dal vecchio art. 2 del d. lgs. 168/2003, si applica comunque l’art. 50-bis, I co.,
n. 3, cod. proc. civ.
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Il Tribunale delle Imprese
CESARE MERONI Commissione Gestione Crisi d’Impresa e Procedure Concorsuali
ALESSANDRO DELLA CHÀ – GIULIA CORSI Avvocati del Foro di Milano
Convegno ODCEC Milano: L’Azione di responsabilità esercitata dal Curatore Fallimentare ex art. 146 L.F.
20 settembre 2012 – Sala Orlando Unione Commercianti – Corso Venezia n. 47 Milano
3. Competenza per materia.
Le sezioni specializzate in materia d’impresa sono competenti nelle controversie aventi ad
oggetto le seguenti materie (nuovo art. 3, d. lgs. 168/2003):
- proprietà industriale e concorrenza sleale (art. 134, d. lgs. 30/2005 - codice proprietà
industriale -);
- diritto d’autore;
- intese restrittive della libertà di concorrenza, abuso di posizione dominante ed
operazioni di concentrazione (art. 33, II co., l. 287/1990 – norme a tutela concorrenza e
mercato);
- violazione normativa antitrust sia dell’Unione Europea, sia nazionale[6];
- società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, società europee (SE[7]),
società cooperative europee (SCE[8]), “stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società
costituite all’estero”, società che esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento di una
delle suddette società (incluse le controversie in materia di: partecipazioni sociali e diritti
inerenti[9], rapporti societari[10], patti parasociali anche diversi da quelli ex art. 2341-bis cod. civ.,
opposizioni esperibili dai creditori sociali e dai possessori di obbligazioni di società ex artt.
2445, III co.[11], 2482, II co.[12], 2447-quater, II co.[13], 2487-ter, II co.[14], 2503, II co.[15], 2503-bis,
I co.[16] e 2506-ter[17] cod. civ., azioni di responsabilità da chiunque promosse[18] nei confronti
dei componenti degli organi amministrativi o di controllo, del liquidatore, del direttore generale,
del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del soggetto incaricato
della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti
commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi
[6] Il d. l. 1/2012 ha infatti modificato l’art. 33, II co., della l. 287/1990 in materia di tutela della concorrenza e del mercato, prevedendo che la violazione
della relativa disciplina possa essere fatta valere davanti al “tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata” in materia d’impresa (invece
che davanti alla corte d’appello competente per territorio).
[7] Società di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001.
[8] Società di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003.
[9] E quindi, come espressione del diritto di voto, anche l’impugnazione delle delibere dell’assemblea dei soci.
[10] E quindi anche l’impugnazione delle delibere degli organi sociali.
[11] Opposizione alla riduzione del capitale sociale di una S.p.A. da proporsi, da parte del creditore sociale anteriore all’iscrizione della relativa delibera nel
registro delle imprese, entro il termine di 90 giorni dalla medesima iscrizione.
[12] Opposizione alla riduzione del capitale sociale di una S.r.l. da proporsi, da parte del creditore sociale anteriore all’iscrizione della relativa delibera nel
registro delle imprese, entro il termine di 90 giorni dalla medesima iscrizione.
[13] Opposizione alla costituzione da parte di una S.p.A. del patrimonio destinato ad uno specifico affare da proporsi, da parte del creditore sociale anteriore
all’iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese, entro il termine di 60 giorni dalla medesima iscrizione.
[14] Opposizione alla revoca dello stato di liquidazione di una società di capitali da proporsi, da parte del creditore sociale anteriore all’iscrizione della relativa
delibera nel registro delle imprese, entro il termine di 60 giorni dalla medesima iscrizione.
[15] Opposizione alla fusione di società da proporsi, da parte del creditore sociale anteriore all’iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese,
entro il termine di 60 giorni dall’ultima delle iscrizioni delle delibere di fusione adottate dalle società partecipanti.
[16] Opposizione alla fusione di società da proporsi, da parte dei possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione, entro il termine di 60 giorni
dall’ultima delle iscrizioni delle delibere di fusione adottate dalle società partecipanti.
[17] Opposizione alla fusione di società da proporsi, da parte del creditore sociale anteriore all’iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese,
ovvero da parte dei possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione, entro il termine di 60 giorni dall’ultima delle iscrizioni delle delibere di
fusione adottate dalle società partecipanti.
[18] E quindi anche da parte dei Fallimenti.
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danneggiati, azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate nei
confronti delle società che le controllano, rapporti relativi all’attività direzione e coordinamento
fra società[19] e ai gruppi cooperativi paritetici[20]);
- contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria
quando una delle suddette società ne sia parte, o partecipi al consorzio o al raggruppamento
temporaneo cui tali contratti sono stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del
giudice ordinario;
ovvero in caso di controversie che presentano “ragioni di connessione”con le precedenti[21].
Oltre a ciò, il Presidente del Tribunale o della Corte d’Appello può assegnare[22] ai Giudici della
sezione specializzata in materia d’impresa anche la trattazione di processi diversi dai precedenti,
purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione delle controversie di sua
competenza (nuovo art. 2, d. lgs. 168/2003).
In ragione di tale facoltà di assegnazione della trattazione di processi diversi da quelli di
competenza per materia, si ritiene che le sezioni specializzate in materia d’impresa non
costituiscono un ufficio giudiziario autonomo[23] e che, quindi, i provvedimenti di rimessione
dalla sezione specializzata a quella ordinaria della medesima sede di Tribunale o Corte
d’Appello e viceversa non siano impugnabili con regolamento di competenza e che l’aver adito
un Tribunale sprovvisto della sezione specializzata costituisca una questione di competenza non
rilevabile d’ufficio[24].
4. Competenza per territorio.
Le controversie di competenza (per materia) delle sezioni specializzate in materia d’impresa che,
secondo gli ordinari criteri di ripartizione territoriale e quelli previsti della normativa speciale
che le disciplinano, dovrebbero essere assegnate agli uffici giudiziari compresi nel territorio di
una regione, sono assegnate alla sezione specializzata presso il Tribunale e la Corte d’Appello
del capoluogo di quella regione (nuovo art. 4, d. lgs. 168/2003).
Fanno eccezione:
- Valle d’Aosta, nella quale non sono state istituite le sezioni specializzate in materia
d’impresa: le controversie che dovrebbero essere assegnate agli uffici giudiziari compresi nel
territorio della Valle d’Aosta, sono assegnate alla sezione specializzata presso il Tribunale e la
Corte d’Appello di Torino;
Art. 2497 e ss. cod. civ., inclusa l’influenza dominante derivanti da particolari vincoli contrattuali ex art. 2350, I co., n. 3, cod. civ. Fra società anche non
di capitali? Secondo taluni, sì (L. SERRA, Tribunale delle imprese, in www.altalex.com).
[20] Art. 2545-septies cod. civ.
[21] Il termine “ragioni di connessione” utilizzato dal legislatore lascia immaginare che tale concetto debba intendersi in senso ampio.
[22] Tale facoltà di assegnazione era prevista anche per le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale.
[23] Come già peraltro ritenuto riguardo alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale.
[24] Salva la competenza funzionale inderogabile ex art. 28 cod. proc. civ.
[19]
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- Lombardia e Sicilia, nelle quali sono state istituite le sezioni specializzate in materia
d’impresa in due sedi per ciascuna regione (capoluogo Milano e Brescia; capoluogo Palermo e
Catania): le controversie che dovrebbero essere assegnate agli uffici giudiziari compresi nel
territorio della Lombardia o della Sicilia, sono assegnate alla sezione specializzata presso il
Tribunale e la Corte d’Appello del rispettivo capoluogo di regione, fatta eccezione per le
controversie comprese nei distretti della Corte d’Appello di Brescia o di Catania, le quali sono
assegnate alle sezioni specializzate istituite presso i Tribunali e le Corti d’Appello di tali ultime
città.
5. Contributo unificato.
Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa il contributo
unificato, previsto dall’art. 13, I co., T.U. in materia di spese di giustizia, è raddoppiato ex
nuovo comma I-ter dell’art. 13, medesimo T.U.[25].
6. Entrata in vigore.
La disciplina sul Tribunale delle imprese si applica ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo
giorno (21 settembre 2012) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (25 marzo
2012)[26], vale a dire ai giudizi instaurati a partire da sabato 22 settembre 2012.
Il decreto legge 1/2012, convertito in l. 27/2012, ha introdotto il comma 1-ter all’art. 13 del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche (T.U. in materia di
spese di giustizia). Il maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato verrà versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato,
quanto ad € 600.000 per ciascun anno 2012 e 2013, alla copertura degli oneri dovuti all’istituzione delle nuove sezioni specializzate in materia d’impresa e,
per la parte restante, al fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrative e tributaria. A decorrere dall’anno 2014,
l’intero maggior gettito verrà riassegnato al medesimo fondo.
[26] Decreto-legge 1/2012, integrato dal decreto-legge 29/2012, e convertito, con modificazioni, nella legge 27/2012, entrata in vigore il 25 marzo 2012 (il
giorno dopo la pubblicazione in G.U. avvenuta il 24 marzo 2012).
[25]
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