Meroni Tribunale Imprese
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Meroni Tribunale Imprese
1. Il Tribunale delle imprese. Con decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito (con modificazioni) nella l. 24 marzo 2012, n. 27[2], è stato istituito il Tribunale delle imprese, mediante modifica del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, istitutivo delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (nuovo art. 1, d. lgs. 168/2003). Con l’istituzione del Tribunale delle imprese, le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale hanno visto ampliata la propria competenza alla materia d’impresa e sono state ribattezzate sezioni specializzate in materia d’impresa[3]. Le sezioni specializzate in materia d’impresa sono state istituite presso i Tribunali e le Corti d’Appello con sede nel capoluogo di ogni regione, eccetto la Valle d’Aosta, per la quale sono competenti le sezioni specializzate presso il Tribunale e la Corte d’Appello di Torino, nonché la Lombardia e la Sicilia, per le quali sono state istituite ulteriori sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti d’Appello con sede a Brescia e a Catania[4]. 2. Composizione delle sezioni specializzate e organi giudicanti. Le sezioni specializzate in materia d’impresa, composte da giudici scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze (nuovo art. 2, d. lgs. 168/2003), giudicano in composizione collegiale ex art. 50-bis, I co., n. 3, cod. proc. civ.[5] Le competenze riservate dalla legge al Presidente del Tribunale e della Corte d’Appello sono affidate al Presidente delle rispettive sezioni specializzate in materia d’impresa (art. 5, d. lgs. 168/2003). [2] Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, integrato dal decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, e convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, entrata in vigore il 25 marzo 2012 (il giorno dopo la pubblicazione in G.U. avvenuta il 24 marzo 2012). [3] Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale sono state ampiamente modificate e ribattezzate, mediante modifica del corpo del d. lgs 168/2003, n. 168, il cui titolo tuttavia, per quella che pare una mera dimenticanza del legislatore, è rimasto “Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d’appello, a norma dell’art. 16 della l. 12 dicembre 2002, n. 273”. [4] Le sezioni specializzate in materia d’impresa sono in totale 21, di cui 12 erano già istituite in materia di proprietà industriale (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia), e 9 di nuova istituzione (nuovo art. 1, d. lgs. 168/2003). In sostanza, il contenzioso in materia societaria è stato accentrato, mentre quello in materia di proprietà industriale è stato decentrato. L’istituzione delle sezioni specializzate in materia d’impresa non comporta incrementi di dotazioni organiche (nuovo art. 1, d. lgs. 168/2003). [5] Nonostante sia stata abrogata la previsione della decisione collegiale prevista dal vecchio art. 2 del d. lgs. 168/2003, si applica comunque l’art. 50-bis, I co., n. 3, cod. proc. civ. 1 Il Tribunale delle Imprese CESARE MERONI Commissione Gestione Crisi d’Impresa e Procedure Concorsuali ALESSANDRO DELLA CHÀ – GIULIA CORSI Avvocati del Foro di Milano Convegno ODCEC Milano: L’Azione di responsabilità esercitata dal Curatore Fallimentare ex art. 146 L.F. 20 settembre 2012 – Sala Orlando Unione Commercianti – Corso Venezia n. 47 Milano 3. Competenza per materia. Le sezioni specializzate in materia d’impresa sono competenti nelle controversie aventi ad oggetto le seguenti materie (nuovo art. 3, d. lgs. 168/2003): - proprietà industriale e concorrenza sleale (art. 134, d. lgs. 30/2005 - codice proprietà industriale -); - diritto d’autore; - intese restrittive della libertà di concorrenza, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione (art. 33, II co., l. 287/1990 – norme a tutela concorrenza e mercato); - violazione normativa antitrust sia dell’Unione Europea, sia nazionale[6]; - società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, società europee (SE[7]), società cooperative europee (SCE[8]), “stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero”, società che esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento di una delle suddette società (incluse le controversie in materia di: partecipazioni sociali e diritti inerenti[9], rapporti societari[10], patti parasociali anche diversi da quelli ex art. 2341-bis cod. civ., opposizioni esperibili dai creditori sociali e dai possessori di obbligazioni di società ex artt. 2445, III co.[11], 2482, II co.[12], 2447-quater, II co.[13], 2487-ter, II co.[14], 2503, II co.[15], 2503-bis, I co.[16] e 2506-ter[17] cod. civ., azioni di responsabilità da chiunque promosse[18] nei confronti dei componenti degli organi amministrativi o di controllo, del liquidatore, del direttore generale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi [6] Il d. l. 1/2012 ha infatti modificato l’art. 33, II co., della l. 287/1990 in materia di tutela della concorrenza e del mercato, prevedendo che la violazione della relativa disciplina possa essere fatta valere davanti al “tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata” in materia d’impresa (invece che davanti alla corte d’appello competente per territorio). [7] Società di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001. [8] Società di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003. [9] E quindi, come espressione del diritto di voto, anche l’impugnazione delle delibere dell’assemblea dei soci. [10] E quindi anche l’impugnazione delle delibere degli organi sociali. [11] Opposizione alla riduzione del capitale sociale di una S.p.A. da proporsi, da parte del creditore sociale anteriore all’iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese, entro il termine di 90 giorni dalla medesima iscrizione. [12] Opposizione alla riduzione del capitale sociale di una S.r.l. da proporsi, da parte del creditore sociale anteriore all’iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese, entro il termine di 90 giorni dalla medesima iscrizione. [13] Opposizione alla costituzione da parte di una S.p.A. del patrimonio destinato ad uno specifico affare da proporsi, da parte del creditore sociale anteriore all’iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese, entro il termine di 60 giorni dalla medesima iscrizione. [14] Opposizione alla revoca dello stato di liquidazione di una società di capitali da proporsi, da parte del creditore sociale anteriore all’iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese, entro il termine di 60 giorni dalla medesima iscrizione. [15] Opposizione alla fusione di società da proporsi, da parte del creditore sociale anteriore all’iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese, entro il termine di 60 giorni dall’ultima delle iscrizioni delle delibere di fusione adottate dalle società partecipanti. [16] Opposizione alla fusione di società da proporsi, da parte dei possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione, entro il termine di 60 giorni dall’ultima delle iscrizioni delle delibere di fusione adottate dalle società partecipanti. [17] Opposizione alla fusione di società da proporsi, da parte del creditore sociale anteriore all’iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese, ovvero da parte dei possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione, entro il termine di 60 giorni dall’ultima delle iscrizioni delle delibere di fusione adottate dalle società partecipanti. [18] E quindi anche da parte dei Fallimenti. 2 Il Tribunale delle Imprese CESARE MERONI Commissione Gestione Crisi d’Impresa e Procedure Concorsuali ALESSANDRO DELLA CHÀ – GIULIA CORSI Avvocati del Foro di Milano Convegno ODCEC Milano: L’Azione di responsabilità esercitata dal Curatore Fallimentare ex art. 146 L.F. 20 settembre 2012 – Sala Orlando Unione Commercianti – Corso Venezia n. 47 Milano danneggiati, azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate nei confronti delle società che le controllano, rapporti relativi all’attività direzione e coordinamento fra società[19] e ai gruppi cooperativi paritetici[20]); - contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria quando una delle suddette società ne sia parte, o partecipi al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui tali contratti sono stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario; ovvero in caso di controversie che presentano “ragioni di connessione”con le precedenti[21]. Oltre a ciò, il Presidente del Tribunale o della Corte d’Appello può assegnare[22] ai Giudici della sezione specializzata in materia d’impresa anche la trattazione di processi diversi dai precedenti, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione delle controversie di sua competenza (nuovo art. 2, d. lgs. 168/2003). In ragione di tale facoltà di assegnazione della trattazione di processi diversi da quelli di competenza per materia, si ritiene che le sezioni specializzate in materia d’impresa non costituiscono un ufficio giudiziario autonomo[23] e che, quindi, i provvedimenti di rimessione dalla sezione specializzata a quella ordinaria della medesima sede di Tribunale o Corte d’Appello e viceversa non siano impugnabili con regolamento di competenza e che l’aver adito un Tribunale sprovvisto della sezione specializzata costituisca una questione di competenza non rilevabile d’ufficio[24]. 4. Competenza per territorio. Le controversie di competenza (per materia) delle sezioni specializzate in materia d’impresa che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione territoriale e quelli previsti della normativa speciale che le disciplinano, dovrebbero essere assegnate agli uffici giudiziari compresi nel territorio di una regione, sono assegnate alla sezione specializzata presso il Tribunale e la Corte d’Appello del capoluogo di quella regione (nuovo art. 4, d. lgs. 168/2003). Fanno eccezione: - Valle d’Aosta, nella quale non sono state istituite le sezioni specializzate in materia d’impresa: le controversie che dovrebbero essere assegnate agli uffici giudiziari compresi nel territorio della Valle d’Aosta, sono assegnate alla sezione specializzata presso il Tribunale e la Corte d’Appello di Torino; Art. 2497 e ss. cod. civ., inclusa l’influenza dominante derivanti da particolari vincoli contrattuali ex art. 2350, I co., n. 3, cod. civ. Fra società anche non di capitali? Secondo taluni, sì (L. SERRA, Tribunale delle imprese, in www.altalex.com). [20] Art. 2545-septies cod. civ. [21] Il termine “ragioni di connessione” utilizzato dal legislatore lascia immaginare che tale concetto debba intendersi in senso ampio. [22] Tale facoltà di assegnazione era prevista anche per le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale. [23] Come già peraltro ritenuto riguardo alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale. [24] Salva la competenza funzionale inderogabile ex art. 28 cod. proc. civ. [19] 3 Il Tribunale delle Imprese CESARE MERONI Commissione Gestione Crisi d’Impresa e Procedure Concorsuali ALESSANDRO DELLA CHÀ – GIULIA CORSI Avvocati del Foro di Milano Convegno ODCEC Milano: L’Azione di responsabilità esercitata dal Curatore Fallimentare ex art. 146 L.F. 20 settembre 2012 – Sala Orlando Unione Commercianti – Corso Venezia n. 47 Milano - Lombardia e Sicilia, nelle quali sono state istituite le sezioni specializzate in materia d’impresa in due sedi per ciascuna regione (capoluogo Milano e Brescia; capoluogo Palermo e Catania): le controversie che dovrebbero essere assegnate agli uffici giudiziari compresi nel territorio della Lombardia o della Sicilia, sono assegnate alla sezione specializzata presso il Tribunale e la Corte d’Appello del rispettivo capoluogo di regione, fatta eccezione per le controversie comprese nei distretti della Corte d’Appello di Brescia o di Catania, le quali sono assegnate alle sezioni specializzate istituite presso i Tribunali e le Corti d’Appello di tali ultime città. 5. Contributo unificato. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa il contributo unificato, previsto dall’art. 13, I co., T.U. in materia di spese di giustizia, è raddoppiato ex nuovo comma I-ter dell’art. 13, medesimo T.U.[25]. 6. Entrata in vigore. La disciplina sul Tribunale delle imprese si applica ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno (21 settembre 2012) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (25 marzo 2012)[26], vale a dire ai giudizi instaurati a partire da sabato 22 settembre 2012. Il decreto legge 1/2012, convertito in l. 27/2012, ha introdotto il comma 1-ter all’art. 13 del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche (T.U. in materia di spese di giustizia). Il maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato verrà versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto ad € 600.000 per ciascun anno 2012 e 2013, alla copertura degli oneri dovuti all’istituzione delle nuove sezioni specializzate in materia d’impresa e, per la parte restante, al fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrative e tributaria. A decorrere dall’anno 2014, l’intero maggior gettito verrà riassegnato al medesimo fondo. [26] Decreto-legge 1/2012, integrato dal decreto-legge 29/2012, e convertito, con modificazioni, nella legge 27/2012, entrata in vigore il 25 marzo 2012 (il giorno dopo la pubblicazione in G.U. avvenuta il 24 marzo 2012). [25] 4 Il Tribunale delle Imprese CESARE MERONI Commissione Gestione Crisi d’Impresa e Procedure Concorsuali ALESSANDRO DELLA CHÀ – GIULIA CORSI Avvocati del Foro di Milano Convegno ODCEC Milano: L’Azione di responsabilità esercitata dal Curatore Fallimentare ex art. 146 L.F. 20 settembre 2012 – Sala Orlando Unione Commercianti – Corso Venezia n. 47 Milano