vademecum INPS di Lecco - CGIL
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vademecum INPS di Lecco - CGIL
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Comitato provinciale Lecco INFORMATIVA SULLE NORME CHE DISCIPLINANO I PERIODI DI MALATTIA Il Comitato, esaminati i dati riepilogativi delle diverse tipologie di ricorsi presentati dai lavoratori nell’anno 2011, confrontati con quelli del 2010, ha constatato un positivo calo dei ricorsi sanitari, ma anche un leggero aumento di quelli amministrativi ed in modo particolare quelli che riguardano le visite di controllo di lavoratori in malattia. Per questo, assumendo l’indicazione della Commissione incaricata alla verifica dei ricorsi, che ha sottolineato l’alta presenza di inadempienze del rispetto delle regole che disciplinano la materia, ritenendo che ci sia una non conoscenza o sottovalutazione delle stesse, ha ritenuto di impegnare la Sede a sviluppare l’informativa allegata alla luce anche della nuova modalità di inoltro telematico dei certificati di malattia. Il Presidente Pierangelo Farina 23900 Lecco corso Carlo Alberto 39 tel 0341 483268 fax 0341 483266 Direzione Provinciale di Lecco MODALITA’ TELEMATICA DI INVIO DEI CERTIFICATI DI MALATTIA SPEDIZIONE O CONSEGNA DEI CERTIFICATI Il medico invia direttamente all’INPS in modalità telematica il certificato di malattia. Il medico rilascia al lavoratore il numero di protocollo del certificato di malattia ed eventualmente, su richiesta, può consegnare copia cartacea dello stesso. Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al datore di lavoro la propria malattia e l’indirizzo di reperibilità. Deve inoltre comunicare il numero di protocollo del certificato di malattia. Premesso che è obbligatorio l’utilizzo della modalità telematica per l’invio della certificazione, nel caso eccezionale in cui il medico rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta l’attestazione al proprio datore di lavoro e il certificato di malattia all’Inps secondo le modalità tradizionali. COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI DI MALATTIA La trasmissione dei dati del certificato di malattia telematico comprende l’inserimento, da parte del medico, dei seguenti dati obbligatori: a) Dati anagrafici del lavoratore; b) Codice fiscale del lavoratore; c) Residenza o, se diverso, indirizzo di reperibilità durante la malattia; d) Diagnosi e codice nosologico ICD9-CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi; e) Data di dichiarato inizio della malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia; f) Se trattasi di visita ambulatoriale o domiciliare. FASCE ORARIE DI REPERIBILITA’ Il lavoratore, durante la malattia, è tenuto a rispettare le seguenti fasce di reperibilità: − tutti i giorni, compresi i festivi, • dalle ore 10 alle ore 12; • dalle ore 17 alle ore 19. L'obbligo di osservanza delle fasce di reperibilità è generale ed inderogabile e pertanto: − nessuno (né INPS, né ospedali, né medici) può rilasciare "autorizzazioni" preventive a non rispettare le fasce; Il lavoratore, durante le fasce di reperibilità, oltre a rimanere a casa, deve collaborare fattivamente per consentire la regolare effettuazione della visita di controllo, accertandosi che non vi siano impedimenti che possano ostacolarla (ad esempio, controllare il buon funzionamento del citofono e del campanello, etc.). Se, nel corso della malattia, il lavoratore si sposta in un luogo diverso dal domicilio indicato sul certificato medico, deve informare preventivamente e tempestivamente l'INPS e il datore di lavoro. VISITA DI CONTROLLO DOMICILIARE Il medico effettua la visita di controllo all’indirizzo di reperibilità indicato all’atto della compilazione del certificato di malattia telematico. Il lavoratore deve fornire al medico che trasmette il certificato all’INPS tutte le indicazioni utili da riportare affinché il medico di controllo possa effettuare la visita (indicazione della scala, palazzo, contrade di notevole vastità, frazioni, complessi comprendenti più palazzine ma con un unico numero civico e nominativo se diverso). La responsabilità circa la correttezza delle informazioni riportate, ricade unicamente sul lavoratore che ha il diritto e l’onere di controllare i suddetti dati al momento della compilazione del certificato o visualizzandone la copia stampata, che può essere richiesta al medico prima della trasmissione. Eventuali discordanze, omissioni o errori di indicazione dell’indirizzo non giustificano il lavoratore nell’ipotesi di irreperibilità riscontrata dal medico fiscale. L’esito della visita medica di controllo può dar luogo alla conferma della prognosi del medico curante o disporre l’idoneità al lavoro. In tale ultima ipotesi, laddove il lavoratore non concordi con la valutazione del medico fiscale, può indicare nell’apposito spazio del verbale che sottoscrive al termine della visita, le proprie osservazioni e valutazioni. Sarà in tal modo chiamato a visita presso il Centro medico dell’Inps. In alternativa può recarsi presso il Centro Medico Legale della sede Inps per sottoporsi ad un ulteriore visita medica, prima della data prevista come idoneità al lavoro. Soltanto il Centro Medico Legale dell’Inps può riformare o annullare la proposta di idoneità al lavoro valutata dal medico di controllo. L’eventuale ulteriore certificato di continuazione malattia, emesso dal medico curante per la stessa patologia, non consente l’erogazione dell’indennità da parte dell’Inps. ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO DOMICILIARE L’assenza ingiustificata a visita medica di controllo comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni: • prima assenza: perdita totale dell'indennità per i primi 10 giorni; • seconda assenza: perdita del 50% dell'indennità per l'ulteriore periodo; • terza assenza: perdita totale dell'indennità dalla data dell'ultima visita. Il lavoratore assente alla visita domiciliare di controllo è tenuto a presentarsi alla visita ambulatoriale presso il Centro medico INPS nel giorno e nell'ora indicati sull'invito lasciato dal medico fiscale, a meno che in quel giorno non sia avvenuta la ripresa dell'attività lavorativa: anche se in sede di visita ambulatoriale viene confermato lo stato di malattia del lavoratore, sarà comunque applicata la prevista sanzione per l'assenza domiciliare. Avverso i provvedimenti sanzionatori dell'INPS in materia di indennità di malattia può essere proposto motivato e documentato ricorso al Comitato Provinciale dell'INPS entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento. L’assenza a visita medica di controllo può essere giustificata esclusivamente quando risultino accertate le seguenti ipotesi debitamente documentate: • cause di forza maggiore che determinino l'assoluta inevitabilità dell'assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità, situazione che abbia reso imprescindibile ed indifferibile la presenza personale dell'assicurato altrove, per evitare gravi conseguenze per se o per i componenti del nucleo familiare (a condizione che l'allontanamento non pregiudichi il normale decorso della malattia). In ogni caso il lavoratore deve produrre idonea documentazione giustificativa; • concomitanza di una visita medica generica e/o specialistica. In tal caso, il lavoratore può essere giustificato per l'assenza se prova, fornendo idonea documentazione che sarà valutata dall'INPS, l'urgenza della visita concomitante (a tal fine deve produrre certificato medico, contestuale o emesso in data immediatamente successiva a quella della visita, da cui risulti non solo ora e giorno di effettuazione della visita, ma anche la specifica indicazione di una situazione di urgenza supportata da dati clinici obiettivi); • ovvero l'impossibilità (o non ragionevole possibilità) di effettuare la visita medica al di fuori delle fasce di reperibilità, in considerazione della coincidenza fra le fasce stesse e l'orario dello studio (o ambulatorio) medico e della distanza fra lo studio e l'abitazione del lavoratore. In particolare il lavoratore può essere giustificato se prova l'impossibilità di spostare la visita ad altro momento compatibile con il rispetto delle fasce. IL DIRETTORE Andrea Pasta