vademecum INPS di Lecco - CGIL

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vademecum INPS di Lecco - CGIL
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Comitato provinciale Lecco
INFORMATIVA SULLE NORME CHE DISCIPLINANO I PERIODI DI MALATTIA
Il Comitato, esaminati i dati riepilogativi delle diverse tipologie di ricorsi presentati dai
lavoratori nell’anno 2011, confrontati con quelli del 2010, ha constatato un positivo calo
dei ricorsi sanitari, ma anche un leggero aumento di quelli amministrativi ed in modo
particolare quelli che riguardano le visite di controllo di lavoratori in malattia.
Per questo, assumendo l’indicazione della Commissione incaricata alla verifica dei ricorsi,
che ha sottolineato l’alta presenza di inadempienze del rispetto delle regole che
disciplinano la materia, ritenendo che ci sia una non conoscenza o sottovalutazione delle
stesse, ha ritenuto di impegnare la Sede a sviluppare l’informativa allegata alla luce
anche della nuova modalità di inoltro telematico dei certificati di malattia.
Il Presidente
Pierangelo Farina
23900 Lecco
corso Carlo Alberto 39
tel 0341 483268
fax 0341 483266
Direzione Provinciale di Lecco
MODALITA’ TELEMATICA DI INVIO DEI
CERTIFICATI DI MALATTIA
SPEDIZIONE O CONSEGNA DEI CERTIFICATI
Il medico invia direttamente all’INPS in modalità telematica il certificato di malattia. Il medico
rilascia al lavoratore il numero di protocollo del certificato di malattia ed eventualmente, su
richiesta, può consegnare copia cartacea dello stesso. Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare
tempestivamente al datore di lavoro la propria malattia e l’indirizzo di reperibilità. Deve inoltre
comunicare il numero di protocollo del certificato di malattia.
Premesso che è obbligatorio l’utilizzo della modalità telematica per l’invio della certificazione, nel
caso eccezionale in cui il medico rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore
presenta l’attestazione al proprio datore di lavoro e il certificato di malattia all’Inps secondo le
modalità tradizionali.
COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI DI MALATTIA
La trasmissione dei dati del certificato di malattia telematico comprende l’inserimento, da parte del
medico, dei seguenti dati obbligatori:
a) Dati anagrafici del lavoratore;
b) Codice fiscale del lavoratore;
c) Residenza o, se diverso, indirizzo di reperibilità durante la malattia;
d) Diagnosi e codice nosologico ICD9-CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi;
e) Data di dichiarato inizio della malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine
malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta
della malattia;
f) Se trattasi di visita ambulatoriale o domiciliare.
FASCE ORARIE DI REPERIBILITA’
Il lavoratore, durante la malattia, è tenuto a rispettare le seguenti fasce di reperibilità:
− tutti i giorni, compresi i festivi,
• dalle ore 10 alle ore 12;
• dalle ore 17 alle ore 19.
L'obbligo di osservanza delle fasce di reperibilità è generale ed inderogabile e pertanto:
− nessuno (né INPS, né ospedali, né medici) può rilasciare "autorizzazioni" preventive a
non rispettare le fasce;
Il lavoratore, durante le fasce di reperibilità, oltre a rimanere a casa, deve collaborare fattivamente
per consentire la regolare effettuazione della visita di controllo, accertandosi che non vi siano
impedimenti che possano ostacolarla (ad esempio, controllare il buon funzionamento del citofono e
del campanello, etc.). Se, nel corso della malattia, il lavoratore si sposta in un luogo diverso dal
domicilio indicato sul certificato medico, deve informare preventivamente e tempestivamente
l'INPS e il datore di lavoro.
VISITA DI CONTROLLO DOMICILIARE
Il medico effettua la visita di controllo all’indirizzo di reperibilità indicato all’atto della
compilazione del certificato di malattia telematico.
Il lavoratore deve fornire al medico che trasmette il certificato all’INPS tutte le indicazioni utili
da riportare affinché il medico di controllo possa effettuare la visita (indicazione della scala,
palazzo, contrade di notevole vastità, frazioni, complessi comprendenti più palazzine ma con un
unico numero civico e nominativo se diverso).
La responsabilità circa la correttezza delle informazioni riportate, ricade unicamente sul lavoratore
che ha il diritto e l’onere di controllare i suddetti dati al momento della compilazione del certificato
o visualizzandone la copia stampata, che può essere richiesta al medico prima della trasmissione.
Eventuali discordanze, omissioni o errori di indicazione dell’indirizzo non giustificano il lavoratore
nell’ipotesi di irreperibilità riscontrata dal medico fiscale.
L’esito della visita medica di controllo può dar luogo alla conferma della prognosi del medico
curante o disporre l’idoneità al lavoro. In tale ultima ipotesi, laddove il lavoratore non concordi con
la valutazione del medico fiscale, può indicare nell’apposito spazio del verbale che sottoscrive al
termine della visita, le proprie osservazioni e valutazioni. Sarà in tal modo chiamato a visita presso
il Centro medico dell’Inps.
In alternativa può recarsi presso il Centro Medico Legale della sede Inps per sottoporsi ad un
ulteriore visita medica, prima della data prevista come idoneità al lavoro.
Soltanto il Centro Medico Legale dell’Inps può riformare o annullare la proposta di idoneità al
lavoro valutata dal medico di controllo.
L’eventuale ulteriore certificato di continuazione malattia, emesso dal medico curante per la stessa
patologia, non consente l’erogazione dell’indennità da parte dell’Inps.
ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO DOMICILIARE
L’assenza ingiustificata a visita medica di controllo comporta l’applicazione delle seguenti
sanzioni:
• prima assenza: perdita totale dell'indennità per i primi 10 giorni;
• seconda assenza: perdita del 50% dell'indennità per l'ulteriore periodo;
• terza assenza: perdita totale dell'indennità dalla data dell'ultima visita.
Il lavoratore assente alla visita domiciliare di controllo è tenuto a presentarsi alla visita
ambulatoriale presso il Centro medico INPS nel giorno e nell'ora indicati sull'invito lasciato dal
medico fiscale, a meno che in quel giorno non sia avvenuta la ripresa dell'attività lavorativa: anche
se in sede di visita ambulatoriale viene confermato lo stato di malattia del lavoratore, sarà
comunque applicata la prevista sanzione per l'assenza domiciliare.
Avverso i provvedimenti sanzionatori dell'INPS in materia di indennità di malattia può essere
proposto motivato e documentato ricorso al Comitato Provinciale dell'INPS entro 90 giorni dalla
notifica del provvedimento.
L’assenza a visita medica di controllo può essere giustificata esclusivamente quando risultino
accertate le seguenti ipotesi debitamente documentate:
• cause di forza maggiore che determinino l'assoluta inevitabilità dell'assenza dal domicilio
durante le fasce di reperibilità, situazione che abbia reso imprescindibile ed indifferibile la
presenza personale dell'assicurato altrove, per evitare gravi conseguenze per se o per i
componenti del nucleo familiare (a condizione che l'allontanamento non pregiudichi il
normale decorso della malattia). In ogni caso il lavoratore deve produrre idonea
documentazione giustificativa;
•
concomitanza di una visita medica generica e/o specialistica. In tal caso, il lavoratore può
essere giustificato per l'assenza se prova, fornendo idonea documentazione che sarà valutata
dall'INPS, l'urgenza della visita concomitante (a tal fine deve produrre certificato medico,
contestuale o emesso in data immediatamente successiva a quella della visita, da cui risulti
non solo ora e giorno di effettuazione della visita, ma anche la specifica indicazione di una
situazione di urgenza supportata da dati clinici obiettivi);
•
ovvero l'impossibilità (o non ragionevole possibilità) di effettuare la visita medica al di fuori
delle fasce di reperibilità, in considerazione della coincidenza fra le fasce stesse e l'orario
dello studio (o ambulatorio) medico e della distanza fra lo studio e l'abitazione del
lavoratore. In particolare il lavoratore può essere giustificato se prova l'impossibilità di
spostare la visita ad altro momento compatibile con il rispetto delle fasce.
IL DIRETTORE
Andrea Pasta