Progetto di legge della XIII legislatura

Transcript

Progetto di legge della XIII legislatura
Atti Parlamentari
—
XIII LEGISLATURA
—
1
Camera dei Deputati
—
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
—
DOCUMENTI
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 6451
—
PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
OLIVIERI, BOATO, DETOMAS, SCHMID, RUFFINO,
RUZZANTE, BRUGGER, ZELLER, VELTRI
Concessione di un’elargizione in favore dei parenti delle vittime,
nonché dei superstiti del disastro del Cermis del 3 febbraio 1998
Presentata il 13 ottobre 1999
ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è diretta a garantire il diritto
al risarcimento del danno a favore dei
parenti delle vittime e dell’unico superstite
del disastro di Cavalese del 3 febbraio
1998, causato da un aeromobile militare
degli Stati Uniti, che, distruggendo la funivia del Cermis, ha provocato la morte di:
1. Vanzo Marcello nato a Cavalese il 13
dicembre 1941, ivi residente frazione Masi
via Pizzoni n. 26;
2. Wunderlich Jurgen nato a Altenburg
(D) il 25 marzo 1954, residente a Hartmannsdorf via Goethestr. n. 2;
3. Renkewitz Egon Uwe nato a Chemnitz (D) il 26 giugno 1951, residente a
Burgstadt in via Burgstadter st. 11;
4. Groenleer Ada Jannetje Elena nata a
Veere in Olanda il 12 ottobre 1977, residente a Apeldoorn (Olanda);
5. Vermander Stefaan nato a Brugge
(B) il 1o ottobre 1970, residente in Assebroek 24-Euert Vant Dantstraat;
6. Renkewitz Marina Mandy nata a
Burgstadt il 21 agosto 1974, ivi residente in
via Chemnitzer st. 102;
7. Blumenfeld Dieter Frank nato a
Taura (D) il 2 gennaio 1951, residente a
Burgstadt via Mittweider str. 60;
8. Urban Harald nato a Boltenhagen
(D) il 5 novembre 1957, residente a Burgstaedt (D) via Dorfstr. 86;
9. Potschke Michael nato a Bautzen l’11
gennaio 1974, residente a Burgstadt via
Chemnitzer st. 102;
Atti Parlamentari
XIII LEGISLATURA
—
—
2
—
Camera dei Deputati — 6451
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
10. Weissig Annelie in Urban nata a
Karl Marx Stadt (D) il 7 dicembre 1957,
residente a Burgstadt via Dorfstr. 86;
11. Weinhofer Sonja Maria nata a Monaco il 19 aprile 1975, domiciliata in
Vienna;
12. Steiner Maria nata a Brunico (BZ)
il 1o agosto 1937, residente a Bressanone
via Sarnes n. 5;
13. Voglsang Anton Karl nato a Vienna
il 15 agosto 1960, residente a Vienna Canisiangasse 8/10;
14. Strzelczyk Filip nato a Gliwice (PL)
il 28 febbraio 1985, ivi residente in Street
Nowysiat n. 14/16;
15. Anthonissen Hadewich nata il 12
aprile 1973 a Wilrijk (B), res. a Vechelderzande 46, Villimersebaan (B);
16. Bekaert Stefan nato ad Assebroek
(B) il 19 maggio 1969, residente a Leuven
199 Ridersstraat;
17. Van den Heede Sebastian nato a
Gent (B) il 12 agosto 1970, residente a
Brugge, 129 Karel De Stantelan;
18. Eyskens Rosemarie Jan Paul nata il
24 agosto 1973 a Ekeren (B), residente a
Kalmthout;
19. Zanon Edeltrand nata a Innsbruck
il 5 luglio 1942, residente a Bressanone via
Sarnes n. 2;
20. Strzelczyk Ewa nata a Gliwice (PL)
il 19 gennaio 1960, residente a Gliwice
Street Nowysiat n. 14/16;
con un unico superstite nella persona di
Marino Costa nato a Cavalese il 10 maggio
1965, residente a Cavalese via Dossi n. 36,
vetturino accompagnatore della cabina funiviaria del Cermis.
In considerazione del carattere straordinario ed imprevedibile di tale disastro,
appare necessario, in ottemperanza ad accordi internazionali ratificati, ed in considerazione della particolare rilevanza so-
—
DOCUMENTI
ciale dell’evento, che lo Stato italiano eroghi una elargizione straordinaria, in misura non superiore a 3 miliardi e 800
milioni di lire, a favore dei parenti delle
vittime e lire 800 milioni per l’unico superstite. Tale elargizione, che deve avere
carattere straordinario, rappresenta un’anticipazione, da parte dello Stato italiano,
dell’erogazione straordinaria che il Congresso americano sta approvando. Il Governo degli Stati Uniti ha infatti riconosciuto la propria responsabilità oggettiva
per i danni cagionati a persone e cose dal
proprio aereo militare. Al fine di garantire
un pronto risarcimento dei danni, la proposta di legge prevede che l’erogazione da
parte dello Stato italiano debba avvenire
entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge. Lo Stato italiano, nei limiti delle somme elargite, è
surrogato nel diritto dei beneficiari delle
somme elargite a titolo straordinario dagli
Stati Uniti.
Al momento dell’approvazione della
proposta di legge sarà presentato un ordine
del giorno diretto ad impegnare il Governo
a perfezionare i rapporti con il Governo
americano, al fine di regolare il procedimento di surroga, tenendo conto degli eventuali conguagli, per le differenze di cambio,
a favore dei beneficiari. Spetta, in ogni caso,
al Ministero degli affari esteri, l’onere di
favorire la risoluzione delle eventuali controversie derivanti da tali conguagli. Gli
oneri finanziari della proposta di legge sono
pertanto a carico del bilancio dello Stato
italiano nel caso in cui gli Stati Uniti non
provvedano all’erogazione straordinaria.
Attraverso apposita trattativa diplomatica
potrà essere successivamente emanata una
norma fiscale rivolta al recupero dello stanziamento previsto a titolo di risarcimento
del danno da parte dello Stato italiano.
Atti Parlamentari
—
XIII LEGISLATURA
—
3
—
Camera dei Deputati — 6451
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
PROPOSTA DI LEGGE
__
ART. 1.
1. A favore dei parenti entro il secondo
grado o dei conviventi more uxorio delle
vittime dell’incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 è corrisposta, per
ciascuna vittima, una elargizione straordinaria fino a lire 3.800.000.000.
2. L’elargizione di cui al comma 1, nei
limiti di lire 800.000.000 è corrisposta anche a chiunque abbia subı̀to una invalidità
permanente per effetto di lesioni riportate
nell’incidente.
3. In caso di concorso di più soggetti,
l’elargizione è dovuta secondo le disposizioni sulle successioni stabilite dal codice
civile.
4. Ai sensi della presente legge, si intendono per vittime le persone decedute
nell’incidente della funivia del Cermis occorso il 3 febbraio 1998.
ART. 2.
1. L’elargizione di cui all’articolo 1 della
presente legge è corrisposta a titolo di
risarcimento dei danni, ai sensi della legge
30 novembre 1955, n. 1335, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui
alla legge 30 novembre 1955, n. 1335, ed ai
protocolli aggiuntivi di cui alla Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato
Nord Atlantico sullo Statuto delle loro
Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, resa esecutiva con la citata legge
n. 1335 del 1955.
ART. 3.
1. Lo Stato, nei limiti delle somme
elargite ai sensi dell’articolo 1, è surrogato
—
DOCUMENTI
Atti Parlamentari
—
XIII LEGISLATURA
—
4
—
Camera dei Deputati — 6451
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
—
DOCUMENTI
nei diritti che i beneficiari possono vantare
sulle somme eventualmente elargite a titolo
straordinario dagli Stati Uniti d’America in
relazione all’incidente della funivia del
Cermis del 3 febbraio 1998.
ART. 4.
1. Alle elargizioni straordinarie di cui
all’articolo 1 della presente legge si applicano, anche in relazione ai beneficiari cittadini non italiani, le disposizioni di cui
all’articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, e successive modificazioni.
2. L’elargizione straordinaria di cui all’articolo 1 non è soggetta ad imposizione
fiscale.
ART. 5.
1. Per le finalità della presente legge è
autorizzata la spesa di lire 75 miliardi per
l’anno 2000, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 19992001, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente « Fondo speciale »
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
DDL13-6451
Lire 500