Progetto di legge della XIII legislatura
Transcript
Progetto di legge della XIII legislatura
Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 1 Camera dei Deputati — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 6451 — PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI OLIVIERI, BOATO, DETOMAS, SCHMID, RUFFINO, RUZZANTE, BRUGGER, ZELLER, VELTRI Concessione di un’elargizione in favore dei parenti delle vittime, nonché dei superstiti del disastro del Cermis del 3 febbraio 1998 Presentata il 13 ottobre 1999 ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è diretta a garantire il diritto al risarcimento del danno a favore dei parenti delle vittime e dell’unico superstite del disastro di Cavalese del 3 febbraio 1998, causato da un aeromobile militare degli Stati Uniti, che, distruggendo la funivia del Cermis, ha provocato la morte di: 1. Vanzo Marcello nato a Cavalese il 13 dicembre 1941, ivi residente frazione Masi via Pizzoni n. 26; 2. Wunderlich Jurgen nato a Altenburg (D) il 25 marzo 1954, residente a Hartmannsdorf via Goethestr. n. 2; 3. Renkewitz Egon Uwe nato a Chemnitz (D) il 26 giugno 1951, residente a Burgstadt in via Burgstadter st. 11; 4. Groenleer Ada Jannetje Elena nata a Veere in Olanda il 12 ottobre 1977, residente a Apeldoorn (Olanda); 5. Vermander Stefaan nato a Brugge (B) il 1o ottobre 1970, residente in Assebroek 24-Euert Vant Dantstraat; 6. Renkewitz Marina Mandy nata a Burgstadt il 21 agosto 1974, ivi residente in via Chemnitzer st. 102; 7. Blumenfeld Dieter Frank nato a Taura (D) il 2 gennaio 1951, residente a Burgstadt via Mittweider str. 60; 8. Urban Harald nato a Boltenhagen (D) il 5 novembre 1957, residente a Burgstaedt (D) via Dorfstr. 86; 9. Potschke Michael nato a Bautzen l’11 gennaio 1974, residente a Burgstadt via Chemnitzer st. 102; Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 2 — Camera dei Deputati — 6451 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 10. Weissig Annelie in Urban nata a Karl Marx Stadt (D) il 7 dicembre 1957, residente a Burgstadt via Dorfstr. 86; 11. Weinhofer Sonja Maria nata a Monaco il 19 aprile 1975, domiciliata in Vienna; 12. Steiner Maria nata a Brunico (BZ) il 1o agosto 1937, residente a Bressanone via Sarnes n. 5; 13. Voglsang Anton Karl nato a Vienna il 15 agosto 1960, residente a Vienna Canisiangasse 8/10; 14. Strzelczyk Filip nato a Gliwice (PL) il 28 febbraio 1985, ivi residente in Street Nowysiat n. 14/16; 15. Anthonissen Hadewich nata il 12 aprile 1973 a Wilrijk (B), res. a Vechelderzande 46, Villimersebaan (B); 16. Bekaert Stefan nato ad Assebroek (B) il 19 maggio 1969, residente a Leuven 199 Ridersstraat; 17. Van den Heede Sebastian nato a Gent (B) il 12 agosto 1970, residente a Brugge, 129 Karel De Stantelan; 18. Eyskens Rosemarie Jan Paul nata il 24 agosto 1973 a Ekeren (B), residente a Kalmthout; 19. Zanon Edeltrand nata a Innsbruck il 5 luglio 1942, residente a Bressanone via Sarnes n. 2; 20. Strzelczyk Ewa nata a Gliwice (PL) il 19 gennaio 1960, residente a Gliwice Street Nowysiat n. 14/16; con un unico superstite nella persona di Marino Costa nato a Cavalese il 10 maggio 1965, residente a Cavalese via Dossi n. 36, vetturino accompagnatore della cabina funiviaria del Cermis. In considerazione del carattere straordinario ed imprevedibile di tale disastro, appare necessario, in ottemperanza ad accordi internazionali ratificati, ed in considerazione della particolare rilevanza so- — DOCUMENTI ciale dell’evento, che lo Stato italiano eroghi una elargizione straordinaria, in misura non superiore a 3 miliardi e 800 milioni di lire, a favore dei parenti delle vittime e lire 800 milioni per l’unico superstite. Tale elargizione, che deve avere carattere straordinario, rappresenta un’anticipazione, da parte dello Stato italiano, dell’erogazione straordinaria che il Congresso americano sta approvando. Il Governo degli Stati Uniti ha infatti riconosciuto la propria responsabilità oggettiva per i danni cagionati a persone e cose dal proprio aereo militare. Al fine di garantire un pronto risarcimento dei danni, la proposta di legge prevede che l’erogazione da parte dello Stato italiano debba avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Lo Stato italiano, nei limiti delle somme elargite, è surrogato nel diritto dei beneficiari delle somme elargite a titolo straordinario dagli Stati Uniti. Al momento dell’approvazione della proposta di legge sarà presentato un ordine del giorno diretto ad impegnare il Governo a perfezionare i rapporti con il Governo americano, al fine di regolare il procedimento di surroga, tenendo conto degli eventuali conguagli, per le differenze di cambio, a favore dei beneficiari. Spetta, in ogni caso, al Ministero degli affari esteri, l’onere di favorire la risoluzione delle eventuali controversie derivanti da tali conguagli. Gli oneri finanziari della proposta di legge sono pertanto a carico del bilancio dello Stato italiano nel caso in cui gli Stati Uniti non provvedano all’erogazione straordinaria. Attraverso apposita trattativa diplomatica potrà essere successivamente emanata una norma fiscale rivolta al recupero dello stanziamento previsto a titolo di risarcimento del danno da parte dello Stato italiano. Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 3 — Camera dei Deputati — 6451 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI PROPOSTA DI LEGGE __ ART. 1. 1. A favore dei parenti entro il secondo grado o dei conviventi more uxorio delle vittime dell’incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 è corrisposta, per ciascuna vittima, una elargizione straordinaria fino a lire 3.800.000.000. 2. L’elargizione di cui al comma 1, nei limiti di lire 800.000.000 è corrisposta anche a chiunque abbia subı̀to una invalidità permanente per effetto di lesioni riportate nell’incidente. 3. In caso di concorso di più soggetti, l’elargizione è dovuta secondo le disposizioni sulle successioni stabilite dal codice civile. 4. Ai sensi della presente legge, si intendono per vittime le persone decedute nell’incidente della funivia del Cermis occorso il 3 febbraio 1998. ART. 2. 1. L’elargizione di cui all’articolo 1 della presente legge è corrisposta a titolo di risarcimento dei danni, ai sensi della legge 30 novembre 1955, n. 1335, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 30 novembre 1955, n. 1335, ed ai protocolli aggiuntivi di cui alla Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, resa esecutiva con la citata legge n. 1335 del 1955. ART. 3. 1. Lo Stato, nei limiti delle somme elargite ai sensi dell’articolo 1, è surrogato — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 4 — Camera dei Deputati — 6451 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI nei diritti che i beneficiari possono vantare sulle somme eventualmente elargite a titolo straordinario dagli Stati Uniti d’America in relazione all’incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998. ART. 4. 1. Alle elargizioni straordinarie di cui all’articolo 1 della presente legge si applicano, anche in relazione ai beneficiari cittadini non italiani, le disposizioni di cui all’articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni. 2. L’elargizione straordinaria di cui all’articolo 1 non è soggetta ad imposizione fiscale. ART. 5. 1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 75 miliardi per l’anno 2000, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19992001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. DDL13-6451 Lire 500