Guida alle agevolazioni soggetti diversamente abili automobilistico
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Guida alle agevolazioni soggetti diversamente abili automobilistico
Automobile Club Sondrio Ufficio Provinciale A.C.I. Sondrio - Viale Milano, 12 Guida alle agevolazioni concesse ai soggetti diversamente abili nel settore automobilistico Automobile Club Sondrio Viale Milano, 12 Ufficio Provinciale A.C.I. Sondrio GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI concesse ai SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI nel settore AUTOMOBILISTICO indice alla guida • 1 - scopo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 • 2 - campo di applicazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 • 3 - la documentazione da presentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 • 4 - la patente speciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 • 5 - TABELLE RIASSUNTIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • 6 - PER SAPERNE DI PIù (Fonti Normative). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 • 7 - recapiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 • 8 - formulario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1 - SCOPO La presente pubblicazione vuole fornire una guida, di semplice informazione e agevole consultazione, indirizzata a quegli utenti che si trovino in particolari condizioni di disabilità. Ci si prefigge di esemplificare in modo esaustivo quanto la normativa vigente prevede nel campo delle agevolazioni fiscali e tributarie relativamente al settore automobilistico, nei confronti di particolari categorie di persone che si trovano ad affrontare pratiche diverse rispetto alla ”generalità dai soggetti” 2 - campo di applicazione 2.a - Chi ne ha diritto? pubblica indichi il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento ai sensi della L. 18/1980 e n. 508/1988. •Disabile con handicap psichico o mentale, titolare dell’indennità di accompagnamento comportante la riduzione dell’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Sono però esclusi i disabili intellettivi titolari di indennità di frequenza. •Disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. • Affetti da pluriamputazioni attestate nel verbale della commissione medica pubblica. In riferimento a quanto previsto dall’art. 8 (Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap) della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, l’area dei soggetti disabili che hanno diritto alle agevolazioni per il settore automobilistico è stata notevolmente ampliata da successivi interventi legislativi. Sono quindi ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie: 2.a.1 - I non vedenti Rientrano i soggetti colpiti da cecità assoluta con un residuo visivo non superiore a 1/10 (un decimo) ad entrambi gli occhi, comprendendo anche l’eventuale correzione. Le varie categorie di non vedenti sono individuate dagli articoli 2, 3 e 4 della L. 3 aprile 2001, n. 138 che forniscono la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi. Qualora non venga attestata la condizione di particolare gravità, comportante la necessità di assistenza continua (accompagnamento) o per le specifiche di cui all’art. 3 della citata L. 104/1992 l’agevolazione è condizionata all’adattamento del veicolo. 2.a.2 - SordI pre-verbali Rientrano i soggetti colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata così come definiti dall’art. 1 della legge n. 68/1999. 2.a.4 - Disabili con ridotte o impedite capacità motorie: e che non risultano, contemporaneamente, “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Il diritto all’agevolazione è condizionato all’adattamento del veicolo. Per i disabili, purché titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto “adattato” il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, prescritto comunque dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida. Ai sensi dell’art. 8 della L. n. 449 del 27.12.1997 e della circolare n. 186/E del 15.07.1998 del Ministero delle Finanze si considerano soggetti con handicap, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104/1992, non solo coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento della 2.a.3 - Disabili con handicap grave La condizione di handicap grave è prevista dal comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 104/1992 e deve essere certificata con verbale dalla commissione ASL per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 di tale legge. Per disabile, secondo la definizione generale contenuta nel comma 1 dello stesso articolo 3, deve intendersi “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Si può prescindere della certificazione di cui all’art. 3, comma 3 della sopra citata Legge qualora il verbale della commissione medica Commissione prevista dal successivo art. 4 della stessa legge, ma anche tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’invalidità, per differenti cause, da commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dal summenzionato art. 4 della L. 104/92 (invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc.) esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordi preverbali e agli invalidi civili. Superando il tetto necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, è necessario che i documenti di spesa e il veicolo sia intestato al disabile e non ad un suo familiare. 2.b - Adattamenti al veicolo D.2 - tipologia delle agevolazioni Devono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. Se ne offre una indicazione esemplificativa: • Pedana sollevatrice ad azione meccanica/ elettrica/idraulica; • Scivolo a scomparsa ad azione meccanica/ elettrica/idraulica; • Braccio sollevatore ad azione meccanica/ elettrica/idraulica; • Paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico; • Sedile scorrevole/girevole, atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo; • Sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza); • Sportello scorrevole; • Altri adattamenti non elencati, purché caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, tali da comportare un suo adattamento effettivo. Non è previsto quindi l’allestimento di semplici accessori “optional”, ovvero di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente. 2.D.1 - Detraibilità del 19% ai fini irpef delle spese per i mezzi di locomozione Le spese sostenute per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto ad una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare, la quale compete una sola volta, cioè per un solo veicolo nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) da calcolarsi su una spesa massima di euro 18.075,99. Il beneficio è riottenibile entro il quadriennio qualora il primo veicolo beneficiato sia stato precedentemente cancellato dal PRA. In caso di furto, la detrazione per l’acquisto di un nuovo veicolo spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo, da calcolarsi comunque sulla spesa massima sopra indicata. La detrazione spetta anche per le riparazioni, tenendo sempre in conto il citato massimale di spesa (comprensivo del prezzo d’acquisto del veicolo); restano escluse l’ordinaria manutenzione, i costi d’esercizio quali il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante. Per i disabili per i quali non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia di spesa massima vale solo per le spese di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento, necessarie a consentirne l’utilizzo da parte del disabile; tali spese usufruiranno anch’esse della detrazione del 19%. Per la Regione Lombardia e per L’Emilia Romagna l’esenzione è estesa a tutte le persone purché in situazione di handicap grave di cui alla legge 104/1992, certificata dalla Commissione sanitaria presente in ogni ASL, anche in presenza di veicolo non adattato ed indipendentemente dal tipo di disabilità. 2.D.2 - Agevolazioni i.v.a. E’ applicabile l’IVA al 4% - anziché al 20% - sull’acquisto di autovetture aventi la cilindrata fino a 2000 cc, se con motore a benzina, e fino a 2800 cc se con motore diesel, nuove o usate, come anche sulle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile, da questi acquistati direttamente, ovvero dal familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico. Tale riduzione si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia cancellato dal PRA. Restano pertanto esclusi da tale agevolazione gli autoveicoli (anche se specificatamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati. 2.C - disabili fiscalmente a carico I benefici circa i soggetti che vengano a trovarsi nelle situazioni sopra elencate spettano anche nei seguenti casi: • intestazione del veicolo a favore di un familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico; • sostegno della spesa nell’interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a carico ai fini fiscali. Per essere ritenuto “a carico fiscalmente” il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di euro 2.840,51. Non si tiene conto dei redditi esenti, come ad avvertenza importante L’impresa che vende veicoli con l’aliquota agevolata deve: • emettere fattura con l’annotazione che trattasi di operazione ai sensi della L. 97/86 e della L. 449/97, ovvero della L. 342/2000 o della L. 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della L. 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale; • comunicare all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, (territorialmente competente in ragione della residenza dell’acquirente) la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del concessionario, operazione da eseguirsi solo nel caso di vendita di un veicolo ed entro il termine di 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione. del termine ultimo per il pagamento della tassa automobilistica (prevista dalla normativa vigente nella Regione in cui il richiedente ha la residenza). Tale termine è perentorio per quanto riguarda la presentazione della domanda, mentre un eventuale ritardo nella presentazione di qualche documento a corredo della stessa, rispetto a tale scadenza, non comporta la decadenza dall’agevolazione. Tuttavia, qualora l’istanza fosse prodotta oltre tale termine, bisognerà provvedere al versamento della tassa relativa al periodo d’imposta corrente, mentre il diritto all’esenzione decorrerà dal periodo di imposta successivo. Nel caso in cui l’istanza di esenzione non dovesse essere accolta per mancanza dei requisiti previsti dalla Legge, il diniego dovrà essere notificato agli interessati mediante raccomandata A/R. L’interessato pertanto dovrà corrispondere la tassa automobilistica, ma senza le sanzioni né gli interessi legali previsti per i casi in cui il versamento venga omesso o ritardato. Il ricorso contro i provvedimenti di diniego dovrà invece essere inoltrato alla Commissione Tributaria Provinciale del capoluogo delle Regione competente sulla base della residenza dell’intestatario del mezzo, come disposto dall’art. 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come integrato dall’art. 12, comma 2, della L. 28 dicembre 2001, N. 448 (Legge finanziaria), con le modalità indicate negli artt. da 19 a 21, del medesimo D.Lgs n. 546/92. Il ricorso deve essere notificato secondo quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della raccomandata che nega il beneficio. Per ottenere il trasferimento del beneficio su un altro veicolo, nei casi di esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica, è necessario produrre, oltre alla contemporanea nuova istanza corredata della documentazione pertinente, una richiesta di cessazione dell’agevolazione sul veicolo precedentemente esentato, situazione che deve essere comprovata dalla documentazione attestante la cancellazione dell’intestatario beneficiato al PRA. Qualora l’esenzione venga trasferita su altro veicolo senza aver ottemperato alla prevista cancellazione dal PRA di quello precedentemente esentato, vi sarà l’obbligo di corrispondere la relativa Tassa Automobilistica entro il mese successivo alla data in cui si verifica l’evento. 2.d.3 - Esenzione permanente dal pagamento della tassa automobilistica (bollo auto) L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto cui il disabile dovrà rivolgersi è l’Ufficio Tributi della Regione ove detiene la residenza, ovvero all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate nel caso in cui la Regione di residenza non abbia istituito tali Uffici. La gestione delle pratiche d’esenzione dal pagamento di tale tassa per le seguenti regioni è delegata all’aci, essendo stata stipulata apposita convenzione Lombardia Abruzzo Basilicata Calabria Emilia Romagna Lazio Puglia Toscana Umbria Province Autonoma di Trento Provincia Autonoma di Bolzano L’esenzione spetta per un solo veicolo a scelta del disabile o del familiare intestatario di cui è fiscalmente a carico (entro i limiti di cilindrata indicati nel paragrafo che elenca i veicoli agevolati ed il paragrafo 2.E). L’esenzione si applica per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia cancellato dal PRA. Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati. L’istanza per ottenere il beneficio, corredata dalla documentazione di cui al capitolo 3, va presentata entro 90 giorni dalla scadenza 2.d.4 - Esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà Parallelamente all’esenzione dal bollo auto, i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA, in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà, sia per AVVERTENZE • Le agevolazioni possono applicarsi anche nei casi di co-intestazione della proprietà del veicolo a più persone, purché una di esse si trovi nelle condizioni di disabilità di cui sopra, dimostrabile attraverso la presentazione della documentazione descritta nel successivo capitolo. • Il TUTORE che non abbia fiscalmente a carico il disabile NON HA DIRITTO ad usufruire di alcun tipo di agevolazione. Gli è concessa solamente la facoltà di presentare istanza a nome del disabile ed in sua vece, qualora questi non sia in grado di provvedervi autonomamente. veicoli nuovi, sia per quelli usati. Vengono generalmente esclusi da questa tipologia di esenzione i non vedenti e i sordi pre-verbali, eccezione fatta per alcune Province. L’istanza va presentata esclusivamente al PRA territorialmente competente, che provvederà a fornire le opportune informazioni sui casi di applicabilità dell’esenzione. L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico. 2.D.5 - Contributo asl alla spesa per la modifica degli strumenti di guida. L’art. 27 della L. 104 del 05.02.1992 – Trasporti individuali – 1. - prevede: «A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra tariffario, nella misura del 20%, a carico del bilancio dello Stato». I cittadini che ne abbiano i requisiti potranno rivolgersi agli uffici per il trattamento delle invalidità dei distretti della ASL. 2.E - per quale tipo di veicoli il disabile e’ agevolato La seguente tabella include le categorie di veicoli agevolabili, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’I.V.A. agevolata, ossia 2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel. Categorie di veicoli agevolabili Autovetture (*) Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente. Autoveicoli per trasporto promiscuo (*) Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.5 tonnellate (o a 4.5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria) destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente. Autoveicoli specifici (*) Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Autocaravan (*) (1) Veicoli aventi una speciale carrosseria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente. Motocarrozzette Vecioli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria Motoveicoli per trasporto promiscuo Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente Motoveicoli per trasporti specifici Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. (*) Per in non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l’asterisco (1) Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19% 3 - la documentazione da presentare 3.A - cosa deve fare il disabile? di “particolare gravità” prevista dal comma 3 dell’articolo 3, della L. 104/1992, ma sussiste comunque la disabilità motoria, gli interessati sono ammessi alle agevolazioni auto descritte precedentemente a condizione di utilizzare veicoli adattati. Non è peraltro necessario che il disabile fruisca dell’indennità d’accompagnamento, ma è necessario che sia affetto da un handicap di carattere “motorio”. Si considera ad ogni effetto “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché i disabili siano titolari di patente speciale. L’adattamento deve comunque essere prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida. Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione. L’istanza deve essere prodotta in carta libera presso gli organi competenti all’applicazione dell’agevolazione e deve contenere le generalità complete del richiedente, il codice fiscale, il luogo della residenza, la targa dell’auto. Casi diversi di agevolazione 3.A.1 - Disabili che non necessitano di veicolo adattato • Consegnare copia della certificazione medica attestante la condizione di disabilità come indicato nei paragrafi relativi alla casistica di cui al capitolo 2 della presente Guida; • Ai soli fini dell’agevolazione IVA, effettuare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nel caso in cui si possieda già un veicolo agevolato, per ottenere l’esenzione su un altro veicolo, occorrerà produrre la certificazione che dimostri la cancellazione al PRA del veicolo precedentemente agevolato; • Nel caso il veicolo sia intestato al familiare del disabile è necessaria la fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi o del C.U.D. da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto, o autocertificazione; • Sull’istanza deve essere obbligatoriamente indicata la targa del veicolo per il quale è richiesta l’agevolazione; • Consegnare copia del codice fiscale, sia del disabile, sia del familiare di cui è a carico (qualora ricorra il caso); • Consegnare copia del libretto di circolazione del veicolo; • Consegnare copia integrale del documento di identità in corso di validità della persona che produce l’istanza. Tale copia dovrà comunque sempre essere presentata in tutti i casi in cui sia possibile produrre autocertificazioni. In aggiunta ai documenti di cui al paragrafo 3.A.1. sarà ulteriormente necessario presentare: • Fotocopia della patente di guida speciale • Fotocopia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale, ovvero che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria. • Copia della certificazione di handicap o d’invalidità, rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità. • Per i disabili che non sono in grado di guidare (o perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente la possibilità) non è necessario il possesso della patente di guida speciale. Si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida ai soli fini della detrazione IRPEF da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulta a carico; Ai soli fini dell’agevolazione I.V.A. in caso di prestazioni di servizi o nell’acquisto di accessori, occorre presentare un’auto dichiarazione da cui risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti, precisando, ove ricorra il caso, che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente. 3.a.2 - Disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave delimitazione alla capacità di deambulazione. Se non si prefigura la condizione personale 4 - la patente speciale Viene rilasciata a persone affette da particolari difetti fisici; abilita alla guida delle stesse categorie di veicoli di cui alle patenti A, B e C, con particolari prescrizioni o adattamenti (indicati sulla patente) in relazione alla patologia da cui si è affetti. Tuttavia non è assolutamente possibile guidare veicoli con massa a pieno carico superiore a 11,5 tonnellate e con numero di posti a sedere superiore a 16, escluso il conducente. Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale è valido 90 giorni. 4.b - il ricorso Purtroppo accade che le Commissioni Mediche Locali considerino il candidato non idoneo. Va rilevato che se il disabile ritiene l’accertamento dell’idoneità insufficiente o se ritiene che l’accertamento sia stato condotto in modo superficiale può rifiutarsi di sottoscrivere il verbale di visita. La prassi più comune è, tuttavia, quella del ricorso; in tal caso il disabile può richiedere di essere sottoposto a una nuova visita di accertamento. Il ricorso va inviato, entro 30 giorni dal diniego e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: 4.a - la visita Per ottenere il rilascio di una delle patenti speciali, il disabile dovrà sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale preposta a tale accertamento; vi è solitamente almeno una Commissione per provincia; in alcune città, entro le maggiori ASL (es. Milano, Roma e altre) le commissioni sono più d’una. La Commissione Medica Locale (CML) è presieduta, di norma, dal Responsabile della medicina legale dell’ASL in cui è ubicata, composta da altri due medici e integrata (nel caso delle patenti speciali) da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della carriera direttiva della M.C.T.C.; a sua volta la CML può avvalersi di esperti (art. 330 del Regolamento del Codice della Strada). La visita di idoneità si richiede presentando un certificato medico redatto su un apposito modulo unitamente ad un documento di riconoscimento. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre Ex “Mot 5” Via G. Caraci, 36 00156 Roma Alla richiesta di nuovo accertamento va allegato il documento di diniego rilasciato dalla Commissione Medica Locale (che è importante farsi rilasciare dopo la visita). La Direzione Generale della M.C.T.C. segnalerà al richiedente la data e la Commissione Superiore alla quale rivolgersi per il nuovo accertamento. Anche in questo caso il disabile potrà farsi assistere da un medico di fiducia, i cui oneri sono a carico del disabile stesso. Vale la pena di sottolineare - pur trattandosi di un’ipotesi infrequente - che il ricorso può essere presentato anche nel caso in cui non si accettino gli adattamenti previsti dalla Commissione. Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale (che verrà trasformata in speciale), questa andrà esibita in luogo del documento di riconoscimento. La visita può essere richiesta anche presso una Commissione diversa da quella di residenza; in tal caso, tuttavia, è discrezione della stessa accettare o meno tale istanza di accertamento. Nel corso della visita potrà essere esibita l’ulteriore documentazione clinica in possesso del disabile (preferibilmente rilasciata da un servizio di riabilitazione o da uno specialista della malattia invalidante in questione); il disabile può, inoltre, farsi assistere, a sue spese, da un medico di fiducia. Nel caso che, nel corso della visita e dell’analisi dei certificati anamnestici, la Commissione nutra dubbi circa l’idoneità, si deve procedere ad una prova pratica, alla guida di un veicolo “adattato in relazione alle particolari esigenze”. Questo significa che l’idoneità non può essere rifiutata solo sulla base di valutazioni cliniche o documentali. 4.c - l’esame di guida Nel certificato d’idoneità la Commissione Medica indica quelli che sono i dispositivi di guida che il disabile dovrà utilizzare; queste modifiche dovranno essere riportate sul foglio rosa (e successivamente sulla patente di guida). Dopo il riconoscimento di idoneità e il rilascio del foglio rosa, il disabile potrà esercitarsi alla guida e sostenere gli esami teorici e pratici per il conseguimento della patente, utilizzando veicoli con gli adattamenti prescritti. In fase d’esame pratico, è facoltà dell’ingegnere della Motorizza- • Documento d’identità in corso di validità; • Codice fiscale • Fotografia formato tessera (solo in caso di rilascio); • Copia verbale forze dell’ordine (in caso di revisione). zione Civile confermare gli adattamenti ipotizzati dalla Commissione Medica o prevederne di diversi. Lo stesso disabile può richiedere adattamenti diversi da quelli che la Commissione Medica ha prescritto. Non è obbligatorio utilizzare, per l’esercitazione alla guida, un veicolo dotato di doppi comandi. Non è obbligatorio utilizzare la propria vettura o quella della scuola guida, l’importante è che la vettura sia adattata con i sistemi prescritti dalla CML. Nella patente di guida saranno riportati gli adattamenti definitivi: dal disabile potranno essere condotti solo i mezzi provvisti di tali dispositivi. E’ stata abolita la norma che obbligava a trascrivere anche sulla patente la targa dell’auto solitamente utilizzata. Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale, l’esame di guida non deve essere sostenuto; potrà condurre i veicoli provvisti degli adattamenti indicati nel certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione. I collaudi dei mezzi adattati sono effettuati dalla Motorizzazione Civile; solitamente tali pratiche vengono svolte dalle stesse officine che hanno modificato il mezzo. 4.f - la patente europea Fino ad oggi nelle patenti speciali veniva descritto per esteso anche l’adattamento obbligatorio, ad esempio: “cambio automatico, freno a lungo braccio, acceleratore al volante ecc.”. La nuova patente europea prevede la medesima impostazione e i medesimi codici in tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea. Avendo recepito la Direttiva comunitaria che istituisce la patente europea, anche le descrizioni degli adattamenti dovranno essere sostituite da un codice numerico. Su questo specifico aspetto è stata approvata il 14 settembre 2000, un’ulteriore direttiva comunitaria (Dir. 2000/56/CE) che introduce codici comunitari armonizzati per le patenti di guida. Il Ministero dei trasporti, d’accordo con la Commissione Europea, ha adottato in anticipo codici e procedure utili ad inserire il maggior numero di informazioni possibili sulle nuove patenti di guida, anche per eliminare i fogli aggiuntivi recanti gli adattamenti dei comandi per le patenti speciali. Queste indicazioni si possono reperire presso il del Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri (ex MCTC). Le commissioni mediche locali, dal 21 giugno del 2000, devono indicare nel certificato relativo alle patenti speciali, oltre alla descrizione degli adattamenti prescritti, anche i corrispondenti codici e sub-codici. Gli adattamenti saranno poi indicati sulla patente speciale solo attraverso i codici che li contraddistinguono e che sono elencati nella Circolare i quali, essendo stati elaborati dalla Commissione europea, potranno essere modificati solo dai competenti organi comunitari. Nelle patenti quindi troveremo solo delle codificazioni numeriche. Gli Uffici periferici della Motorizzazione devono verificare che i codici riportati nel certificato medico corrispondano agli adattamenti descritti in chiaro. Se la commissione medica non avesse provveduto ad indicare i codici, devono annotarli sulla pratica gli Uffici della MCTC. L’attività di controllo si complica anche per le forze dell’ordine che devono infatti dotarsi dell’elenco dei codici, contenuti nella circolare, per poter verificare se il conducente abbia dotato degli adattamenti prescritti il veicolo che sta conducendo. 4.d - il rinnovo Per le patenti speciali è prevista una durata della validità di cinque anni, anche se spesso - viste le specifiche situazioni o specifiche patologie invalidanti - può essere indicata una validità inferiore. § Per il rinnovo della patente di categoria speciale è necessario presentare alla Commissione Medica Provinciale, un certificato medico, redatto su apposito modulo, consistente in una autocertificazione sull’esistenza di stati patologici (modello prestampato rilasciato dall’ufficio patenti dell’Asl) e copia della patente in possesso, richiedendo un appuntamento per la visita di idoneità. Visti i tempi medi di convocazione è consigliabile presentare la richiesta di visita per il rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza della patente. 4.e - cosa presentare alla asl di sondrio • Versamento di euro 18,59 sul c/c postale n. 10733236 intestato a ASL provincia di Sondrio – causale versamento: C.M.L. c/o Servizio di Igiene Pubblica; • Versamento di euro 7,80 (solo in caso di rinnovo); • Marca da bollo di euro 14,62; • Autocertificazione sull’esistenza di stati patologici (modello prestampato rilasciato dall’ufficio patenti dell’Asl); • Eventuale documentazione medica; 4.g - le malattie invalidanti malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate: 4.g.1 - Affezioni cardiovascolari La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da un’affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione medica locale che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C, D, E. 4.g.5 - Epilessia La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall’effettuazione di terapie anti epilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata, né confermata, ai candidati o conducenti che siano attualmente affetti da epilessia, o che ne abbiano sofferto in passato. 4.g.2 - Diabete La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso. La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare. 4.g.6 - Malattie psichiche La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, qualora ne ricorra l’esigenza, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terrà in quest’ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. 4.g.3 - Malattie endocrine In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potrà essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale. 4.g.4 - Malattie del sistema nervoso La patente di guida non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o conducenti colpiti da: a)encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici; b)malattie del sistema nervoso periferico; c)postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico. 4.g.7 - Sostanze psicoattive La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia definitivamente superata, la commissione medica locale, dopo aver va- A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi a), b) e c) sopraccitati, a seguito dell’esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, può essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette 10 lutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. espressamente certificata da parte della commissione medica locale, la quale potrà avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche. 4.G.9 - Malattie dell’apparato urogenitale La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l’insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. 4.g.8 - Malattie del sangue La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia 11 5 - tabelle riassuntive 5.1 - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA TIPO DI DISABILITà DIAGNOSI COMMISSIONE TIPOLOGIA VEICOLO MEDICA PUBBLICA PROPRIETà VEICOLO DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA Cieco assoluto o sordo pre-verbale Copia verbale riconoscimento ex L. 381/70 e 382/70 No adattamento • Disabile • Soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico • Copia carta circolazione • Codice fiscale intestatario e disabile • Documento di identità intestatario e disabile No adattamento • Disabile • Soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico • Copia carta circolazione • Codice fiscale intestatario e disabile • Documento di identità intestatario e disabile Disabile con indennità di Copia verbale accompagnamento riconoscimento indennità accompagnamento ex L. 18/80 e 508/88 Ridotta capacità motoria Copia verbale attestante Adattamento veicolo • Disabile la ridotta capacità motoria conforme alla • Soggetto cui il disabile prescrizione sulla patente sia fiscalmente a di guida carico • Carta di circolazione attestante l’avvenuta modifica del veicolo • Codice fiscale intestatario e disabile • Documento di identità intestatario e disabile Grave limitazione della capacità di deambulazione Copia verbale attestante No adattamento la ridotta capacità motoria • Disabile • Soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico • Copia carta circolazione • Codice fiscale intestatario e disabile • Documento di identità intestatario e disabile • Certificato della stessa commissione medica attestante la gravità dell’handicap ai sensi dell’a’t. 3, comma 3, della L. 104/92 Pluriamputati Copia verbale attestante l’amputazione No adattamento • Disabile • Soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico • Copia carta circolazione • Codice fiscale intestatario e disabile • Documento di identità intestatario e disabile Invalidi psichici e mentali Copia verbale riconoscimento indennità accompagnamento ex L. 18/80 e 508/88 No adattamento • Disabile • Soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico • Copia carta circolazione • Codice fiscale intestatario e disabile • Documento di identità intestatario e disabile • Certificato della stessa commissione medica attestante la gravità dell’handicap ai sensi dell’a’t. 3, comma 3, della L. 104/92 Sindrome di Down (Trisomia 21) L. 289/2002 Sindrome di Down Certificato del medico di base No adattamento • Disabile • Soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico • Copia carta circolazione • Codice fiscale intestatario e disabile • Documento di identità intestatario e disabile 12 5.2 - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) TIPOLOGIA DISABILITà TIPOLOGIA E DOCUMENTI VEICOLO DOCUMENTAZIONE PERSONALE Ridotte o impedite capacità Adattamento tecnico ecopia carta • Copia verbale attestante la ridotta capacità motoria permanente motorie permanenti (art. 8 L. di circolazione • Copia documentazione o autocertificazione attestante che il 449/97) disabile è fiscalmente a carico (ove ricorra il caso) Cambio automatico e copia carta • Copia verbale attestante la ridotta capacità motoria permanente di circolazione • Copia prescrizione cambio automatico oppure fotocopia patente di guida riportante tale prescrizione • Copia documentazione o autocertificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico (ove ricorra il caso) Limitazione grave e permanente Anche privo di adattamento • Copia certificazione da cui risulta l’indicazione della patologia della deambulazione o tecnico e copia carta di comportante una limitazione grave e permanente della pluriamputazioni (art. 30, circolazione deambulazione o la pluriamputazione comma 7, L. 388/00) • Copia certificazione attestante la gravità dell’handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92 • Copia documentazione o autocertificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico (ove ricorra il caso) Disabilità mentale o psichica Anche privo di adattamento • Copia certificazione da cui risulta l’indicazione della patologia (art. 30, comma 7, L. 388/00) tecnico e copia carta di comportante la disabilità mentale o psichica circolazione • Copia certificazione attestante la gravità dell’handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92 • Copia documentazione o autocertificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico (ove ricorra il caso) Cieco assoluto o sordi pre- Anche privo di adattamento Per alcune province questi soggetti possono ottenere l’esenzione verbali tecnico e copia carta di in forma percentuale ridotta. L’handicap sensoriale deve essere di circolazione gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento: occorre quindi richiedere informazioni presso il PRA competente. • Copia verbale riconoscimento ex L. 381/70 e 382/70 • Copia verbale riconoscimento indennità accompagnamento ex L. 18/80 e 508/88 • Copia documentazione o autocertificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico (ove ricorra il caso) 13 6 - per saperne di più (fonti normative) D.P.R. 24 ottobre 1998, n. 403, (G.U. n. 275 del 24 novembre 1998) riguardante le norme di semplificazione della documentazione amministrativa, come modificato dal testo Unico sull’autocertificazione approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42) Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 6 comma 1, lettera e) e g) (S.O. n. 227/2 alla G.U. 27 dicembre 1999 n. 302) Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 50 (S.O. alla G.U. del 25 nov. 2000, n. 276) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, artt. 30, comma 7, 31 comma 1, 81 comma 3 (S.O. alla G.U. del 29 dicembre 2000, n. 302) D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) artt. 10, comma lettera b) e 13bis lettera c) (S.O. alla G.U. del 31 dicembre 1986, n. 302) Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 2, commi 1 e 3 (S.O. alla G.U. del 29 dicembre 2001, n. 301) Legge 28 febbraio 1997, n. 30, conversione in legge, con modificazione del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria pubblica per l’anno 1997 (comma 1, art. 1 e comma 9, art. 21) Legge 1 agosto 2003, n. 200, art. 1 bis, comma 1 (G.U. del 2 agosto 2003, n. 178) Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005, pubblicata sulla G.U. n. 306 del 31/12/04, S.O. n. 192), art. 1, comma 349 Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8 (S.O. 255 alla G.U. del 30 dicembre 1997, n. 302) Decreto Ministeriale - Ministero delle finanze - 14 marzo 1998 (determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap) Istruzioni per la dichiarazione dei redditi (mod. Unico Persone Fisiche e mod. 730) Circolari n. 186/E del 15 luglio 1998, n. 197/E del 31 luglio 1998, n. 74/E del 12 aprile 2000, n. 207/E del 16 novembre 2000, n. 1/E del 3 gennaio 2001, n. 6/E e 7/E del 26 gennaio 2001, n. 13/E del 13 febbraio 2001, n. 46 dell’11 maggio 2001, n. 55/E del 14 giugno 2001, n. 72/E del 30 luglio 2001, n. 2/E del 3 gennaio 2005; risoluzioni n. 113/E del 9 aprile 2002, n. 169/E del 4 giugno 2002, n. 306/E del 17 settembre 2002. Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 39, riguardante la facoltà di autocertificazione da parte del disabile, delle proprie condizioni personali (S.O. n. 210/L alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 1998) 14 7 - recapiti EVENTUALI MODULI E INFORMAZIONI INERENTI LA TASSA AUTOMOBILISTICA POSSONO ESSERE REPERITI PRESSO I SEGUENTI RECAPITI • UFFICIO PROVINCIALE A.C.I. SONDRIO – Viale Milano, 12 Telefono: 0342/214107 • DELEGAZIONI ACI SONDRIO Viale Milano 12 – tel. 0342-212213 MORBEGNO Via Caccia Dominioni, 15 – tel. 0342-610458 CHIAVENNA Viale Risorgimento, 25 – tel. 0343-32442 TIRANO Viale Italia, 96 – tel. 0342-705444 • Call Center ACI: telefono n. 199727676, al costo della chiamata da: RETE FISSA: euro 0,05 (scatto alla risposta) + euro 0,12 + IVA al minuto dal contatto con l’operatore. RETE MOBILE: tariffa applicata secondo condizioni poste in atto dal gestore del chiamante • Sito REGIONE LOMBARDIA ai seguenti URL (indirizzi Internet): http://www.regione.lombardia.it http://www..spazio.regione.it • Ufficio SPAZIO REGIONE: Sondrio - via Del Gesù, 17 PER OTTENERE INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE (IRPEF, IVA) • MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Agenzia delle Entrate Salita Schenardi, 1 23100 - SONDRIO Siti Internet http://www.agenziaentrate.gov.it/ http://www.italia.gov.it (sportello virtuale del cittadino) http://www.finanze.gov.it/ 15 8 - formulario 16 17 18 veicoli destinati ai disabili domanda per esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................................................................................................................................... nato/a a .......................................................................................................................................... (..............................) il ........................................................... residente a ............................................................................................... (..............................) in via .................................................................................... proprietario/a del veicolo targato ................................................................................................................................................................................ in qualità di: 1 soggetto disabile 2 tutore del disabile .................................................................................................................................................................................................................. nato/a a .......................................................................................................................................... (..............................) il ............................................................. residente a ............................................................................................... (..............................) in via .................................................................................... 3 soggetto cui il disabile ...................................................................................................................................................................................................... nato/a a .......................................................................................................................................... (..............................) il ........................................................... residente a ............................................................................................... (..............................) in via .................................................................................... è fiscalmente a carico. chiede sotto la propria responsabilità, consapevole di tutte le conseguenze civili, penali, amministrative connesse alla presente dichiarazione, che il veicolo targato ................................................................................................................... sia esente dal pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) previsto dall’art. 8 della L. 449/97 e dall’art. 30 della L. 338/00, e si impegna a corrispondere gli importi I.P.T. previsti qualora la documentazione presentata non sia ritenuta valida, in sede di controllo successivo, ai fini dell’esenzione dall’I.P.T. A tal fine, il/la sottoscritto/a allega copia della certificazione rilasciata in data ............................................................. dalla commissione medica pubblica ........................................................................................................................................................................ sita in ............................................................................................................ (prov. .......................) via .................................................................................... ............................................................................ ............................................................................ (luogo, data) il/la Dichiarante Informativa D.lgs N. 196/2003: si informa che, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Automobile Club d’Italia, via Marsala 8, 00185 Roma. Responsabili del trattamento sono: ACI Informatica SpA (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma) per il trattamento automatizzato dei dati; il Dirigente Generale della Direzione Centrale Servizi Delegati (Via Marsala 8 00185 Roma) per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali confluiti nell’archivio PRA, al quale è possibile inviare le richieste di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. 19 20 Mod. cessazione esenzione disabili Alla Regione Lombardia Struttura Entrate e Tributi Via F. Filzi, 22 20124 Milano MI Oggetto: Comunicazione della cessazione dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà. (art. 44, comma 5, l.r. 14 luglio 2003 n. 10) Il/La sottoscritto/a………………….……………………………….nato/a a ………….………….……….Prov (……) il……….……………………… residente a………………….…………………………Prov (……) CAP…………….Via……………..………………………………..…….n……...… sesso [M] [F] Cod.fisc…………………………..recapito telefonico……………………………..………fax…………………….……………………. comunica che relativamente al veicolo targato: |__|__|__|__|__|__|__|__| sono venuti meno i requisiti per l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. A tal fine rilascia la seguente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e, pertanto, DICHIARA (Art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 9 di aver ottenuto l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà per il medesimo veicolo sopra indicato; 9 di essere titolare del codice fiscale sopra riportato; 1. di aver proceduto in data ………………….alla vendita a terzi del veicolo sopra indicato, atto di vendita che si allega in copia ; 2. di aver proceduto alla eliminazione delle modifiche al veicolo sopra indicato come risulta dalla carta di circolazione che si allega in copia ; 3. di aver proceduto alla demolizione del veicolo sopra indicato come risulta dal certificato di presa in carico del veicolo da parte del soggetto autorizzato che si allega in copia; 4. di aver perso il possesso del veicolo sopra indicato in data……………come risulta da idonea documentazione che si allega in copia; 5. che la persona disabile è deceduta in data…………………………; 6. altro……………………………………………………………………………………………………………….. BARRARE LA CASELLA INTERESSATA. 9 che, quale sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e quale autentica della documentazione esibita in copia, il/ sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allega copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. ___________________________ luogo e data ____________________________ Il dichiarante G hGGGGGG˅ GXZGGkUGUGX`]GGZWGnGYWWZGˈ jGGGG¡GGGˉ SGGGG G G G G G G G G G G G G SG G G G G G G G G G G G GGGGGGyGsGGGG˅ GGG¡UGG pGGGGGæG¡¡GGGGGUG h˅ GGSGGGGGGG˅ UG^GGkUsUGX`]VYWWZUG{GGSGGaG ˅ SGG¡GSGGGGSG˅ ¡GGbG G¡SGG¡GGGGGGGGGGG¡GGSGGGGGGîGGGG G¡GG¡GGGGGGGGGGGGGbG pGGGGGîGGnGyGGsSGGGGwGGG}GmGm¡SGYYGYWXY[GtU 1/2 21 22 Modello Istanza Rimborso Tassa Automobilistica Alla Regione Lombardia Struttura Entrate e Tributi Via F. Filzi, 22 20124 Milano MI Oggetto: Istanza di rimborso tassa automobilistica regionale di proprietà relativa all’anno tributario………….. Il/La sottoscritto/a………………….……………………………….nato/a a ………….………….……….Prov (……) il……….……………………… residente a………………….…………………………Prov (……) CAP…………….Via……………..………………………………..…….n…...…… Sesso M F Cod.fisc………………………………..recapito telefonico…………………………fax……..…………………….…..…… in proprio/quale legale rappresentante della………………………………………………………………partita IVA…………………………………… con sede legale in……………….……………………Prov (..….) CAP…………..via………..……………………………………………….nr……..… Dati veicolo di proprietà tel (orari d’ufficio)………………….fax………….….…………presenta istanza di rimborso per la somma di EURO/LIRE…..……………………… Targa Dati Fiscali Portata Kw C.V. Alimentazione Benzina. Diesel Gpl Metano. Categoria Altro Auto veicolo Moto veicolo Rimorchio Barrare la casella interessata e compilare i punti sotto indicati Causale istanza Pagamento Doppio Si veda il punto A Pagamento Eccessivo Pagamento Non Dovuto Si veda il punto B Si veda il punto C Punto B Punto A Documenti da allegare all’istanza di rimborso per pagamento doppio - Fotocopia della ricevuta del versamento esatto Originale della ricevuta del versamento per cui è richiesto il rimborso Fotocopia della carta di circolazione del veicolo Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente Documenti da allegare all’istanza di rimborso per pagamento eccessivo - - Fotocopia della ricevuta del versamento per cui è richiesto il rimborso Fotocopia della carta di circolazione del veicolo Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente Punto C Documenti da allegare all’istanza di rimborso per pagamento non dovuto - Originale della ricevuta del versamento per cui è richiesto il rimborso Prova del diritto al rimborso (es. copia dell’annotazione al PRA della perdita di possesso, della cancellazione del veicolo, copia del provvedimento di riconoscimento dell’esenzione, idonea documentazione pertinente) - Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente Motivazione dell’istanza di rimborso per pagamento non dovuto …………………………………………………………………………………………………………… Per l’accredito del rimborso sul conto corrente bancario o banco posta, il sottoscritto indica le relative coordinate: Istituto bancario….………………………………………..… Filiale di ……………………via….………………………..…… cod. ABI……….………….. cod. CAB ………………….... n.c/c ………………………….…… In assenza dell’indicazione delle coordinate bancarie, il rimborso avverrà. mediante emissione di “assegno di bonifico non trasferibile” presso la residenza suindicata dal richiedente, al quale sarà addebitato il costo di spedizione a mezzo raccomandata A/R dell’assegno medesimo. Data……………………………………………….Firma…………………………..…………………………………… Il richiedente si impegna a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati sopra indicati. Data________________________________ Firma_________________________ Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla richiesta sottoscritta sono raccolti e trattati dalla Regione Lombardia esclusivamente ai fini dell’istruttoria della richiesta di rimborso. I dati sono trattati con modalità informatizzate e manuali in modo anonimo. All’interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Tra i quali, ad esempio: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; Il titolare del trattamento dati è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore Via Fabio Filzi, 22 20124 Milano.G 23 RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE DI PROPRIETA’ Riferimenti normativi: - legge 28/2/1983 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni – Regolamento regionale 14/12/2001 n. 7 (pubblicato sul B.U.R.L. 1° suppl. ord. al n. 51 del 19/12/2001) - legge regionale 14/07/2003 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i natanti iscritti nei rispettivi Pubblici Registri. Il relativo pagamento è dovuto per l'intero periodo fisso stabilito dalla legge in relazione al tipo di alimentazione del veicolo. Casi ammissibili a rimborso: PAGAMENTO DOPPIO - Si deve intendere unicamente il versamento effettuato due volte a fronte dello stesso veicolo per la stessa periodicità (es. GEN/DIC.). PAGAMENTO ECCESSIVO - Si deve intendere il versamento effettuato in misura superiore al dovuto in base agli elementi fiscali del veicolo ed al periodo di riferimento per il quale è stata corrisposta la tassa automobilistica, oppure il versamento di sovrattasse o tasse speciali non dovute per tipo di alimentazione (diesel). PAGAMENTO NON DOVUTO - Si deve intendere il pagamento effettuato nonostante la mancanza dell'obbligazione tributaria per esistenza del diritto alla "sospensiva" (cessione a concessionari) o a causa di interruzione momentanea (perdita di possesso a seguito di furto con formalità annotata al P.R.A.) ovvero definitiva (es. demolizione veicolo), l’intervenuta esenzione a favore dei soggetti portatori di handicap ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE In caso di pagamento doppio, eccessivo, non dovuto, l'interessato può produrre istanza di rimborso alla Regione anche per il tramite degli Uffici Provinciali ACI e delle delegazioni ACI presenti sul territorio, utilizzando il presente modulo. Il modulo, composto di n. 1 foglio, correttamente compilato e sottoscritto in stampatello in tutte le sue parti è da inoltrare a cura dei richiedente, corredato degli allegati richiesti. Particolare cura deve essere prestata nella trascrizione degli elementi identificativi del veicolo e dei dati fiscali. Il modello è disponibile sul Portale dei Tributi all’indirizzo internet www.tributi.regione.lombardia.it, presso le sedi degli Spazio Regione, presso lo “Sportello Tributi” di Spazio Regione di Milano Via Taramelli, 20, presso gli Uffici Provinciali ACI e le delegazioni ACI presenti sul territorio. Termini della prescrizione per la presentazione delle domande di rimborso: Ai sensi dell’art. 84, comma 1, della legge regionale 14/07/2003 n. 10 il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data del pagamento. Sulle somme oggetto della richiesta di rimborso sono riconosciuti gli interessi, nella misura prevista per l’interesse legale, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza. RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE Ai sensi dell’art. 46, comma 7, della legge regionale 14/07/2003 n. 10 non è riconosciuto in alcun caso il rimborso della tassa di circolazione regionale. 24 Mod. dis/1 Veicolo intestato alla persona disabile Alla Regione Lombardia Struttura Entrate e Tributi Via F. Filzi, 22 20124 Milano MI Oggetto: Richiesta di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà. (art. 44 l.r. 14 luglio 2003 n. 10) Il/La sottoscritto/a………………….……………………………….nato/a a ………….………….……….Prov (……) il……….……………………… residente a………………….…………………………Prov (……) CAP…………….Via……………..………………………………..…….n……...… sesso [M] [F] Cod.fisc…………………………………………..recapito telefonico…………………………..………… fax………………………..… essendo a conoscenza che l’esenzione può essere richiesta limitatamente ad un solo veicolo per persona disabile, e che l’esenzione medesima ha validità dal corrente anno d’imposta, se la domanda è presentata entro 90 giorni dal termine ultimo per il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, ovvero dall’anno d’imposta successivo, se la domanda è presentata decorso tale termine, CHIEDE il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà per il veicolo targato: |__|__|__|__|__|__|__|__|. A tal fine rilascia la seguente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e, pertanto, DICHIARA (Art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 9 di essere, secondo le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico, proprietario/a del veicolo sopraindicato, del quale allega, in copia, la carta di circolazione; 9 di non avere attualmente in corso altra esenzione per lo stesso titolo su altro veicolo, anche di proprietà di altro soggetto; 9 di essere titolare del seguente codice fiscale sopra riportato; 9 di essere stato/a riconosciuto/a, dagli organi competenti nella condizione di cui al/ai punto/i (barrare la/e casella/e interessata/e): 1. invalido/a, titolare di indennità di accompagnamento – ai sensi delle leggi n° 18/80 e n° 508/88. A tal fine allega: – copia verbale commissione medica di prima istanza; – copia carta di circolazione del veicolo; – copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 2. disabile affetto/a da handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n° 104/92. A tal fine allega: – copia certificazione handicap grave rilasciata dalla commissione medica ai sensi dell’art.4 della l.104/92. – copia carta di circolazione del veicolo; – copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 3. non vedente ovvero sordomuto/a assoluto/a. A tal fine allega: – copia verbale commissione medica di prima istanza; – copia carta di circolazione del veicolo; – copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 4. invalido/a con ridotta capacità permanente motoria, come da certificazione sanitaria che si allega in copia , e con veicolo adattato in funzione dell’invalidità “sulla postazione passeggero”. A tal fine allega: – copia verbale commissione medica di prima istanza; 1/2 25 – copia carta di circolazione del veicolo adattato nella postazione di passeggero; – copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 5. invalido/a con ridotta capacità permanente motoria, come da certificazione sanitaria che si allega in copia , e con veicolo adattato “nella postazione di guida”. A tal fine allega: – copia verbale commissione medica di prima istanza; – copia carta di circolazione del veicolo adattato nella postazione di guida in conformità alle prescrizioni presenti sulla patente di guida; – copia della patente speciale riportante gli adattamenti prescritti; – copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 6. disabile affetto/a da pluriamputazione. A tal fine allega: – copia verbale commissione medica di prima istanza; – copia carta di circolazione del veicolo; – copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 9 di essere consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, delle responsabilità penali cui potrà incorrere in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità; 9 di essere consapevole, ai sensi dell’art. 75 della D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dell’obbligo di restituzione alla Regione Lombardia delle somme dovute e non versate per effetto di false dichiarazioni nonché dell’eventuale maggiore danno riconosciuto in sede giudiziaria a seguito di procedimento penale attivato dalla Procura della Repubblica cui la Regione è tenuta comunque ad inoltrare l’informativa di notizia di reato; 9 di impegnarsi, inoltre, a segnalare all’Ente in indirizzo, entro e non oltre trenta giorni dal suo verificarsi, l’eventuale trasferimento della residenza in altra regione o all’estero, l’eventuale perdita della cittadinanza italiana, la perdita, a qualsiasi titolo, del possesso del veicolo in questione, nonché ogni altro evento che modifichi il contenuto della presente dichiarazione; 9 che, quale sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e quale autentica della documentazione esibita in copia, la/il sottoscritta/o, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allega copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. ___________________________ ____________________________ luogo e data Il dichiarante Il sottoscritto/a dichiara espressamente di aver indicato la propria condizione sanitaria di cui al/ai punto/i …………. _____________________________ ________________________________ luogo e data Il dichiarante Per i soggetti nei confronti dei quali viene esercitata la tutela, la firma apposta deve essere quella del tutore. Allo scopo allegare copia del provvedimento di riconoscimento della tutela e del documento di riconoscimento del tutore. Il/la richiedente si impegna a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati sopra indicati. Data________________________________ Firma_________________________ hGGGGGG˅ GXZGGkUGUGX`]GGZWGnGYWWZGˈ jGGGG¡GGGˉ SGGGG G G G G G G G G G G G G SG G G G G G G G G G G G GGGGGGyGsGGGG˅ GGGG¡UGG pGGGGGæG¡¡GGGGGUG h˅ GGSGGGGGGG˅ UG^GGkUsUGX`]VYWWZUG{GGSGGaG ˅ SGG¡GSGGGGSG˅ ¡GGbG G¡SGG¡GGGGGGGGGGG¡GGSGGGGGGîGGGG G¡GG¡GGGGGGGGGGGGGbG pGGGGGîGGnGyGGsSGGGGwGGG}GmGm¡SGYYGYWXY[GtUG 2/2 26 Mod. dis/2 Veicolo intestato alla persona cui il disabile sia fiscalmente a carico Alla Regione Lombardia Struttura Entrate e Tributi Via F. Filzi, 22 20124 Milano MI Oggetto: Richiesta di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà. (art. 44 l.r. 14 luglio 2003 n. 10) Il/La sottoscritto/a………………….……………………………….nato/a a ………….………….……….Prov (……) il……….……………………… residente a………………….…………………………Prov (……) CAP…………….Via……………..………………………………..…….n……...… sesso [M] [F] Cod.fisc…………………………………………..recapito telefonico…………………………..………… fax………………………..… essendo a conoscenza che l’esenzione può essere richiesta limitatamente ad un solo veicolo per persona disabile, e che l’esenzione medesima ha validità dal corrente anno d’imposta, se la domanda è presentata entro 90 giorni dal termine ultimo per il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, ovvero dall’anno d’imposta successivo, se la domanda è presentata decorso tale termine, CHIEDE il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà per il veicolo targato: |__|__|__|__|__|__|__|__|. A tal fine rilascia la seguente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e, pertanto, DICHIARA (Art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 9 di essere, secondo le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico, proprietario/a del veicolo sopraindicato, del quale allega, in copia, la carta di circolazione; 9 di non avere attualmente in corso altra esenzione per lo stesso titolo su altro veicolo, anche di proprietà di altro soggetto; 9 di essere titolare del seguente codice fiscale sopra riportato; 9 di avere fiscalmente a proprio carico il/la Sig./Sig.ra ………………….……………………………………………………… .nato/a a ……………………….……….…….……….Prov (………) il……….………………………………………………residente a………………….…………………………Prov (……) CAP…………….Via……………..………………………………..…….n….… Cod.fisc…………………………………………..che è stato/a riconosciuto/a, dagli organi competenti nella condizione di cui al/ai punto/i (barrare la/e casella/e interessata/e): sesso [M] [F] 1. invalido/a, titolare di indennità di accompagnamento – ai sensi delle leggi n° 18/80 e n° 508/88. A tal fine allega: – copia verbale commissione medica di prima istanza; – copia carta di circolazione del veicolo; – copia documento di riconoscimento in corso di validità del disabile. 2. disabile affetto/a da handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n° 104/92. A tal fine allega: – copia certificazione handicap grave rilasciata dalla commissione medica ai sensi dell’art.4 della l.104/92. – copia carta di circolazione del veicolo; – copia documento di riconoscimento in corso di validità del disabile. 3. non vedente ovvero sordomuto/a assoluto/a. A tal fine allega: – copia verbale commissione medica di prima istanza; – copia carta di circolazione del veicolo; – copia documento di riconoscimento in corso di validità del disabile. 1/2 27 4. invalido/a con ridotta capacità permanente motoria, come da certificazione sanitaria che si allega in copia , e con veicolo adattato in funzione dell’invalidità “sulla postazione passeggero”. A tal fine allega: – copia verbale commissione medica di prima istanza; – copia carta di circolazione del veicolo adattato nella postazione di passeggero; – copia documento di riconoscimento in corso di validità del disabile. 5. invalido/a con ridotta capacità permanente motoria, come da certificazione sanitaria che si allega in copia , e con veicolo adattato “nella postazione di guida”. A tal fine allega: – copia verbale commissione medica di prima istanza; – copia carta di circolazione del veicolo adattato nella postazione di guida in conformità alle prescrizioni presenti sulla patente di guida; – copia della patente speciale riportante gli adattamenti prescritti; – copia documento di riconoscimento in corso di validità del disabile. 6. disabile affetto/a da pluriamputazione. A tal fine allega: – copia verbale commissione medica di prima istanza; – copia carta di circolazione del veicolo; – copia documento di riconoscimento in corso di validità del disabile. 9 di essere consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, delle responsabilità penali cui potrà incorrere in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità; 9 di essere consapevole, ai sensi dell’art. 75 della D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dell’obbligo di restituzione alla Regione Lombardia delle somme dovute e non versate per effetto di false dichiarazioni nonché dell’eventuale maggiore danno riconosciuto in sede giudiziaria a seguito di procedimento penale attivato dalla Procura della Repubblica cui la Regione è tenuta comunque ad inoltrare l’informativa di notizia di reato; 9 di impegnarsi, inoltre, a segnalare all’Ente in indirizzo, entro e non oltre trenta giorni dal suo verificarsi, l’eventuale trasferimento della residenza in altra regione o all’estero, l’eventuale perdita della cittadinanza italiana, la perdita, a qualsiasi titolo, del possesso del veicolo in questione, nonché ogni altro evento che modifichi il contenuto della presente dichiarazione ed entro e non oltre novanta giorni dal suo verificarsi, il decesso della persona disabile; 9 che, quale sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e quale autentica della documentazione esibita in copia, la/il sottoscritta/o, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allega copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. ___________________________ ____________________________ luogo e data Il dichiarante Il sottoscritto/a dichiara espressamente di aver indicato la condizione sanitaria della persona disabile fiscalmente a proprio carico di cui al/ai punto/i …………. _____________________________ ________________________________ luogo e data Il dichiarante Per i soggetti nei confronti dei quali viene esercitata la tutela, la firma apposta deve essere quella del tutore. Allo scopo allegare copia del provvedimento di riconoscimento della tutela e del documento di riconoscimento del tutore. Il/la richiedente si impegna a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati sopra indicati. Data________________________________ Firma_________________________ G hGGGGGG˅ GXZGGkUGUGX`]GGZWGnGYWWZGˈ jGGGG¡GGGˉ SGGGG G G G G G G G G G G G G SG G G G G G G G G G G G GGGGGGyGsGGGG˅ GGGG¡UGG pGGGGGæG¡¡GGGGGUG h˅ GGSGGGGGGG˅ UG^GGkUsUGX`]VYWWZUG{GGSGGaG ˅ SGG¡GSGGGGSG˅ ¡GGbG G¡SGG¡GGGGGGGGGGG¡GGSGGGGGGîGGGG G¡GG¡GGGGGGGGGGGGGbG pGGGGGîGGnGyGGsSGGGGwGGG}GmGm¡SGYYGYWXY[GtUG 2/2 28 Mod. dis/3 Quadriciclo intestato alla persona disabile Alla Regione Lombardia Struttura Entrate e Tributi Via F. Filzi, 22 20124 Milano MI Oggetto: Richiesta di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione. (art. 44, comma 19, l.r. 14 luglio 2003 n. 10) Il/La sottoscritto/a………………….……………………………….nato/a a ………….………….……….Prov (……) il……….……………………… residente a………………….…………………………Prov (……) CAP…………….Via……………..………………………………..…….n……...… sesso [M] [F] Cod.fisc…………………………………………..recapito telefonico…………………………..………… fax………………………..… essendo a conoscenza che l’esenzione può essere richiesta limitatamente ad un solo veicolo per persona disabile, che l’esenzione medesima ha validità dal corrente anno d’imposta e che la stessa ha valore esclusivamente solo nel caso in cui sia presente sul veicolo il sottoscitto/a, CHIEDE il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione per il quadriciclo, di cui all’art. 42, commi 5 e 6, della l. r. 14 luglio 2003 n. 10, avente numero di telaio…………………………………. come riportato sul certificato di idoneità tecnica dello stesso. A tal fine rilascia la seguente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e, pertanto, DICHIARA (Art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 9 di essere proprietario/a del veicolo sopraindicato, del quale allega, in copia, il certificato di idoneità tecnico; 9 di non avere attualmente in corso altra esenzione per lo stesso titolo su altro veicolo, anche di proprietà di altro soggetto; 9 di essere titolare del seguente codice fiscale sopra riportato; 9 di essere stato/a riconosciuto/a, dagli organi competenti nella condizione di cui al/ai punto/i (barrare la/e casella/e interessata/e): 1. invalido/a, titolare di indennità di accompagnamento – ai sensi delle leggi n° 18/80 e n° 508/88. A tal fine allega: – copia verbale commissione medica di prima istanza; – copia certificato di idoneità tecnico del veicolo; – copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 2. disabile affetto/a da handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n° 104/92. A tal fine allega: – copia certificazione handicap grave rilasciata dalla commissione medica ai sensi dell’art.4 della l.104/92. – copia carta di idoneità tecnico del veicolo; – copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 3. non vedente ovvero sordomuto/a assoluto/a. A tal fine allega: – copia verbale commissione medica di prima istanza; – copia carta di idoneità tecnico del veicolo; – copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 4. invalido/a con ridotta capacità permanente motoria, come da certificazione sanitaria che si allega in copia , e con veicolo adattato in funzione dell’invalidità “sulla postazione passeggero”. A tal fine allega: – copia verbale commissione medica di prima istanza; – copia carta di idoneità tecnico del veicolo adattato nella postazione di passeggero; – copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 1/2 29 5. invalido/a con ridotta capacità permanente motoria, come da certificazione sanitaria che si allega in copia , e con veicolo adattato “nella postazione di guida”. A tal fine allega: – copia verbale commissione medica di prima istanza; – copia carta di idoneità tecnico del veicolo adattato nella postazione di guida in conformità alle prescrizioni presenti sulla patente di guida; – copia della patente speciale riportante gli adattamenti prescritti; – copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 6. disabile affetto/a da pluriamputazione. A tal fine allega: – copia verbale commissione medica di prima istanza; – copia carta di idoneità tecnico del veicolo; – copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 9 di essere consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, delle responsabilità penali cui potrà incorrere in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità; 9 di essere consapevole, ai sensi dell’art. 75 della D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dell’obbligo di restituzione alla Regione Lombardia delle somme dovute e non versate per effetto di false dichiarazioni nonché dell’eventuale maggiore danno riconosciuto in sede giudiziaria a seguito di procedimento penale attivato dalla Procura della Repubblica cui la Regione è tenuta comunque ad inoltrare l’informativa di notizia di reato; 9 di impegnarsi, inoltre, a segnalare all’Ente in indirizzo, entro e non oltre trenta giorni dal suo verificarsi, l’eventuale trasferimento della residenza in altra regione o all’estero, l’eventuale perdita della cittadinanza italiana, la perdita, a qualsiasi titolo, del possesso del veicolo in questione, nonché ogni altro evento che modifichi il contenuto della presente dichiarazione; 9 che, quale sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e quale autentica della documentazione esibita in copia, la/il sottoscritta/o, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allega copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. ___________________________ ____________________________ luogo e data Il dichiarante Il sottoscritto/a dichiara espressamente di aver indicato la propria condizione sanitaria di cui al/ai punto/i …………. _____________________________ ________________________________ luogo e data Il dichiarante Per i soggetti nei confronti dei quali viene esercitata la tutela, la firma apposta deve essere quella del tutore. Allo scopo allegare copia del provvedimento di riconoscimento della tutela e del documento di riconoscimento del tutore. Il/la richiedente si impegna a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati sopra indicati. Data________________________________ Firma_________________________ hGGGGGG˅ GXZGGkUGUGX`]GGZWGnGYWWZGˈ jGGGG¡GGGˉ SGGGG G G G G G G G G G G G G SG G G G G G G G G G G G GGGGGGyGsGGGG˅ GGGG¡UGG pGGGGGæG¡¡GGGGGUG h˅ GGSGGGGGGG˅ UG^GGkUsUGX`]VYWWZUG{GGSGGaG ˅ SGG¡GSGGGGSG˅ ¡GGbG G¡SGG¡GGGGGGGGGGG¡GGSGGGGGGîGGGG G¡GG¡GGGGGGGGGGGGGbG pGGGGGîGGnGyGGsSGGGGwGGG}GmGm¡SGYYGYWXY[GtU 30 2/2 Agenzia di sondrio Viale Milano, 12 - tel. 0342 216380 - e-mail: [email protected]