Guida alle agevolazioni soggetti diversamente abili automobilistico

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Guida alle agevolazioni soggetti diversamente abili automobilistico
Automobile Club Sondrio
Ufficio Provinciale A.C.I. Sondrio - Viale Milano, 12
Guida alle agevolazioni
concesse ai
soggetti diversamente abili
nel settore
automobilistico
Automobile Club Sondrio
Viale Milano, 12
Ufficio Provinciale A.C.I. Sondrio
GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI
concesse ai
SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI
nel settore
AUTOMOBILISTICO
indice alla guida
• 1 - scopo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
• 2 - campo di applicazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
• 3 - la documentazione da presentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• 4 - la patente speciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
• 5 - TABELLE RIASSUNTIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
• 6 - PER SAPERNE DI PIù (Fonti Normative). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
• 7 - recapiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
• 8 - formulario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1 - SCOPO
La presente pubblicazione vuole fornire una
guida, di semplice informazione e agevole consultazione, indirizzata a quegli utenti che si trovino in particolari condizioni di disabilità.
Ci si prefigge di esemplificare in modo esaustivo quanto la normativa vigente prevede nel
campo delle agevolazioni fiscali e tributarie relativamente al settore automobilistico, nei confronti di particolari categorie di persone che si
trovano ad affrontare pratiche diverse rispetto
alla ”generalità dai soggetti”
2 - campo di applicazione
2.a - Chi ne ha diritto?
pubblica indichi il riconoscimento dell’indennità
di accompagnamento ai sensi della L. 18/1980
e n. 508/1988.
•Disabile con handicap psichico o mentale, titolare dell’indennità di accompagnamento comportante la riduzione dell’autonomia personale, correlata all’età, in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Sono però esclusi i disabili intellettivi titolari
di indennità di frequenza.
•Disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
• Affetti da pluriamputazioni attestate nel
verbale della commissione medica pubblica. In riferimento a quanto previsto dall’art. 8 (Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap) della Legge 27 dicembre 1997, n. 449,
l’area dei soggetti disabili che hanno diritto alle
agevolazioni per il settore automobilistico è stata notevolmente ampliata da successivi interventi legislativi. Sono quindi ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie:
2.a.1 - I non vedenti
Rientrano i soggetti colpiti da cecità assoluta
con un residuo visivo non superiore a 1/10 (un
decimo) ad entrambi gli occhi, comprendendo
anche l’eventuale correzione. Le varie categorie
di non vedenti sono individuate dagli articoli 2, 3
e 4 della L. 3 aprile 2001, n. 138 che forniscono
la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e
di ipovedenti gravi.
Qualora non venga attestata la condizione di
particolare gravità, comportante la necessità
di assistenza continua (accompagnamento)
o per le specifiche di cui all’art. 3 della citata L. 104/1992 l’agevolazione è condizionata
all’adattamento del veicolo.
2.a.2 - SordI pre-verbali
Rientrano i soggetti colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata così come definiti dall’art. 1 della legge n. 68/1999.
2.a.4 - Disabili con ridotte o impedite capacità motorie:
e che non risultano, contemporaneamente, “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Il diritto all’agevolazione è condizionato all’adattamento del veicolo. Per i disabili,
purché titolari di patente speciale, si considera
ad ogni effetto “adattato” il veicolo dotato di solo
cambio automatico (o frizione automatica) di
serie, prescritto comunque dalla Commissione
medica locale competente per l’accertamento
dell’idoneità alla guida.
Ai sensi dell’art. 8 della L. n. 449 del 27.12.1997
e della circolare n. 186/E del 15.07.1998 del
Ministero delle Finanze si considerano soggetti con handicap, ai sensi dell’art. 3 della
L. n. 104/1992, non solo coloro che hanno
ottenuto il relativo riconoscimento della
2.a.3 - Disabili con handicap grave
La condizione di handicap grave è prevista dal
comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 104/1992 e
deve essere certificata con verbale dalla commissione ASL per l’accertamento dell’handicap
di cui all’art. 4 di tale legge. Per disabile, secondo la definizione generale contenuta nel comma
1 dello stesso articolo 3, deve intendersi “colui
che presenta una minorazione fisica, psichica
o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è
causa di difficoltà di apprendimento, di relazione
o di integrazione lavorativa tale da determinare
un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Si può prescindere della certificazione
di cui all’art. 3, comma 3 della sopra citata Legge qualora il verbale della commissione medica
Commissione prevista dal successivo art. 4
della stessa legge, ma anche tutti coloro che
hanno ottenuto il riconoscimento dell’invalidità, per differenti cause, da commissioni
mediche pubbliche diverse da quelle previste dal summenzionato art. 4 della L. 104/92
(invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc.)
esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni
e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordi preverbali e agli invalidi civili. Superando il tetto
necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, è necessario che i documenti di spesa
e il veicolo sia intestato al disabile e non ad un
suo familiare.
2.b - Adattamenti al veicolo
D.2 - tipologia delle agevolazioni
Devono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai
comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la
sistemazione interna del veicolo, per mettere il
disabile in condizione di accedervi. Se ne offre
una indicazione esemplificativa:
• Pedana sollevatrice ad azione meccanica/
elettrica/idraulica;
• Scivolo a scomparsa ad azione meccanica/
elettrica/idraulica;
• Braccio sollevatore ad azione meccanica/
elettrica/idraulica;
• Paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
• Sedile scorrevole/girevole, atto a facilitare
l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
• Sistema di ancoraggio delle carrozzelle con
annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
• Sportello scorrevole;
• Altri adattamenti non elencati, purché caratterizzati da un collegamento permanente al
veicolo, tali da comportare un suo adattamento effettivo. Non è previsto quindi l’allestimento di semplici accessori “optional”, ovvero di
dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su
semplice richiesta dell’acquirente.
2.D.1 - Detraibilità del 19% ai fini irpef delle
spese per i mezzi di locomozione
Le spese sostenute per l’acquisto dei mezzi di
locomozione dei disabili danno diritto ad una
detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare, la quale compete una sola volta, cioè
per un solo veicolo nel corso di un quadriennio
(decorrente dalla data di acquisto) da calcolarsi
su una spesa massima di euro 18.075,99. Il beneficio è riottenibile entro il quadriennio
qualora il primo veicolo beneficiato sia stato
precedentemente cancellato dal PRA.
In caso di furto, la detrazione per l’acquisto di
un nuovo veicolo spetta al netto dell’eventuale
rimborso assicurativo, da calcolarsi comunque
sulla spesa massima sopra indicata. La detrazione spetta anche per le riparazioni,
tenendo sempre in conto il citato massimale di
spesa (comprensivo del prezzo d’acquisto del
veicolo); restano escluse l’ordinaria manutenzione, i costi d’esercizio quali il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante.
Per i disabili per i quali non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia di spesa massima
vale solo per le spese di acquisto del veicolo:
restano escluse le ulteriori spese per interventi
di adattamento, necessarie a consentirne l’utilizzo da parte del disabile; tali spese usufruiranno anch’esse della detrazione del 19%.
Per la Regione Lombardia e per L’Emilia Romagna l’esenzione è estesa a tutte le persone purché in situazione di handicap grave di cui alla
legge 104/1992, certificata dalla Commissione
sanitaria presente in ogni ASL, anche in presenza di veicolo non adattato ed indipendentemente dal tipo di disabilità.
2.D.2 - Agevolazioni i.v.a.
E’ applicabile l’IVA al 4% - anziché al 20% - sull’acquisto di autovetture aventi la cilindrata fino
a 2000 cc, se con motore a benzina, e fino a
2800 cc se con motore diesel, nuove o usate,
come anche sulle prestazioni di adattamento di
veicoli non adattati già posseduti dal disabile,
da questi acquistati direttamente, ovvero dal familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.
Tale riduzione si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto),
salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il
quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato
sia cancellato dal PRA.
Restano pertanto esclusi da tale agevolazione
gli autoveicoli (anche se specificatamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre
persone, a società commerciali, cooperative,
enti pubblici o privati.
2.C - disabili fiscalmente a carico
I benefici circa i soggetti che vengano a trovarsi
nelle situazioni sopra elencate spettano anche
nei seguenti casi:
• intestazione del veicolo a favore di un familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico;
• sostegno della spesa nell’interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a carico ai fini fiscali. Per essere ritenuto “a carico fiscalmente” il
disabile deve avere un reddito complessivo
annuo entro la soglia di euro 2.840,51.
Non si tiene conto dei redditi esenti, come ad
avvertenza importante
L’impresa che vende veicoli con l’aliquota
agevolata deve:
• emettere fattura con l’annotazione che trattasi di operazione ai sensi della L. 97/86 e
della L. 449/97, ovvero della L. 342/2000 o
della L. 388/2000. Nel caso di importazione
gli estremi della L. 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale;
• comunicare all’ufficio locale dell’Agenzia
delle Entrate, (territorialmente competente
in ragione della residenza dell’acquirente)
la data dell’operazione, la targa del veicolo, i
dati anagrafici e la residenza del concessionario, operazione da eseguirsi solo nel caso
di vendita di un veicolo ed entro il termine di
30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.
del termine ultimo per il pagamento della
tassa automobilistica (prevista dalla normativa vigente nella Regione in cui il richiedente
ha la residenza). Tale termine è perentorio per
quanto riguarda la presentazione della domanda, mentre un eventuale ritardo nella presentazione di qualche documento a corredo della
stessa, rispetto a tale scadenza, non comporta
la decadenza dall’agevolazione. Tuttavia, qualora l’istanza fosse prodotta oltre tale termine, bisognerà provvedere al versamento della tassa
relativa al periodo d’imposta corrente, mentre
il diritto all’esenzione decorrerà dal periodo di
imposta successivo.
Nel caso in cui l’istanza di esenzione non dovesse essere accolta per mancanza dei requisiti
previsti dalla Legge, il diniego dovrà essere notificato agli interessati mediante raccomandata
A/R. L’interessato pertanto dovrà corrispondere
la tassa automobilistica, ma senza le sanzioni
né gli interessi legali previsti per i casi in cui il
versamento venga omesso o ritardato. Il ricorso contro i provvedimenti di diniego
dovrà invece essere inoltrato alla Commissione Tributaria Provinciale del capoluogo
delle Regione competente sulla base della
residenza dell’intestatario del mezzo, come
disposto dall’art. 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, come integrato dall’art. 12, comma 2,
della L. 28 dicembre 2001, N. 448 (Legge finanziaria), con le modalità indicate negli artt. da 19
a 21, del medesimo D.Lgs n. 546/92. Il ricorso
deve essere notificato secondo quanto previsto
dall’art. 20 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della
raccomandata che nega il beneficio.
Per ottenere il trasferimento del beneficio su
un altro veicolo, nei casi di esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica, è necessario produrre, oltre alla contemporanea nuova
istanza corredata della documentazione pertinente, una richiesta di cessazione dell’agevolazione sul veicolo precedentemente esentato,
situazione che deve essere comprovata dalla
documentazione attestante la cancellazione
dell’intestatario beneficiato al PRA. Qualora
l’esenzione venga trasferita su altro veicolo senza aver ottemperato alla prevista cancellazione
dal PRA di quello precedentemente esentato, vi
sarà l’obbligo di corrispondere la relativa Tassa
Automobilistica entro il mese successivo alla
data in cui si verifica l’evento. 2.d.3 - Esenzione permanente dal pagamento della tassa automobilistica (bollo auto)
L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto cui il
disabile dovrà rivolgersi è l’Ufficio Tributi della
Regione ove detiene la residenza, ovvero all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate nel caso
in cui la Regione di residenza non abbia istituito
tali Uffici. La gestione delle pratiche d’esenzione dal
pagamento di tale tassa per le seguenti regioni è delegata all’aci, essendo stata stipulata apposita convenzione
Lombardia
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Emilia Romagna
Lazio
Puglia
Toscana
Umbria
Province Autonoma di Trento
Provincia Autonoma di Bolzano
L’esenzione spetta per un solo veicolo a scelta del disabile o del familiare intestatario di cui
è fiscalmente a carico (entro i limiti di cilindrata
indicati nel paragrafo che elenca i veicoli agevolati ed il paragrafo 2.E).
L’esenzione si applica per una sola volta nel
corso di quattro anni (decorrenti dalla data di
acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo
beneficiato sia cancellato dal PRA.
Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati.
L’istanza per ottenere il beneficio, corredata
dalla documentazione di cui al capitolo 3, va
presentata entro 90 giorni dalla scadenza
2.d.4 - Esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
Parallelamente all’esenzione dal bollo auto, i
veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate
sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA, in occasione della
registrazione dei passaggi di proprietà, sia per
AVVERTENZE
• Le agevolazioni possono applicarsi anche
nei casi di co-intestazione della proprietà
del veicolo a più persone, purché una di
esse si trovi nelle condizioni di disabilità di cui sopra, dimostrabile attraverso la
presentazione della documentazione descritta nel successivo capitolo.
• Il TUTORE che non abbia fiscalmente a
carico il disabile NON HA DIRITTO ad usufruire di alcun tipo di agevolazione. Gli è
concessa solamente la facoltà di presentare istanza a nome del disabile ed in sua
vece, qualora questi non sia in grado di
provvedervi autonomamente.
veicoli nuovi, sia per quelli usati. Vengono generalmente esclusi da questa tipologia di
esenzione i non vedenti e i sordi pre-verbali,
eccezione fatta per alcune Province. L’istanza
va presentata esclusivamente al PRA territorialmente competente, che provvederà a fornire le
opportune informazioni sui casi di applicabilità
dell’esenzione. L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.
2.D.5 - Contributo asl alla spesa per la modifica degli strumenti di guida.
L’art. 27 della L. 104 del 05.02.1992 – Trasporti
individuali – 1. - prevede:
«A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali
contribuiscono alla spesa per la modifica degli
strumenti di guida, quale strumento protesico
extra tariffario, nella misura del 20%, a carico
del bilancio dello Stato».
I cittadini che ne abbiano i requisiti potranno rivolgersi agli uffici per il trattamento delle invalidità dei distretti della ASL.
2.E - per quale tipo di veicoli il disabile e’ agevolato
La seguente tabella include le categorie di veicoli agevolabili, con i limiti di cilindrata previsti
per l’applicazione dell’I.V.A. agevolata, ossia
2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per
quelle diesel.
Categorie di veicoli agevolabili
Autovetture (*)
Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
Autoveicoli per trasporto promiscuo (*)
Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico
non superiore a 3.5 tonnellate (o a 4.5 tonnellate, se
a trazione elettrica o a batteria) destinati al trasporto
di persone e di cose e capaci di contenere al massimo
nove posti, compreso quello del conducente.
Autoveicoli specifici (*)
Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di
persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature relative a tale scopo.
Autocaravan (*) (1)
Veicoli aventi una speciale carrosseria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente.
Motocarrozzette
Vecioli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso
quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
Motoveicoli per trasporto promiscuo
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e
cose, capaci di contenere al massimo quattro posti,
compreso quello del conducente
Motoveicoli per trasporti specifici
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate
cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
(*) Per in non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l’asterisco
(1) Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%
3 - la documentazione da presentare
3.A - cosa deve fare il disabile?
di “particolare gravità” prevista dal comma 3
dell’articolo 3, della L. 104/1992, ma sussiste
comunque la disabilità motoria, gli interessati
sono ammessi alle agevolazioni auto descritte precedentemente a condizione di utilizzare
veicoli adattati. Non è peraltro necessario che
il disabile fruisca dell’indennità d’accompagnamento, ma è necessario che sia affetto da un
handicap di carattere “motorio”.
Si considera ad ogni effetto “adattato” anche il
veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché i disabili siano titolari di patente speciale. L’adattamento deve comunque essere prescritto dalla
Commissione medica locale competente
per l’accertamento dell’idoneità alla guida.
Gli adattamenti devono sempre risultare dalla
carta di circolazione.
L’istanza deve essere prodotta in carta libera
presso gli organi competenti all’applicazione
dell’agevolazione e deve contenere le generalità complete del richiedente, il codice fiscale, il
luogo della residenza, la targa dell’auto.
Casi diversi di agevolazione
3.A.1 - Disabili che non necessitano di veicolo adattato
• Consegnare copia della certificazione medica attestante la condizione di disabilità come
indicato nei paragrafi relativi alla casistica di
cui al capitolo 2 della presente Guida;
• Ai soli fini dell’agevolazione IVA, effettuare la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data
di acquisto non è stato acquistato un analogo
veicolo agevolato. Nel caso in cui si possieda
già un veicolo agevolato, per ottenere l’esenzione su un altro veicolo, occorrerà produrre
la certificazione che dimostri la cancellazione al PRA del veicolo precedentemente agevolato;
• Nel caso il veicolo sia intestato al familiare
del disabile è necessaria la fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi o del C.U.D. da
cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto, o autocertificazione;
• Sull’istanza deve essere obbligatoriamente
indicata la targa del veicolo per il quale è richiesta l’agevolazione;
• Consegnare copia del codice fiscale, sia del
disabile, sia del familiare di cui è a carico
(qualora ricorra il caso);
• Consegnare copia del libretto di circolazione
del veicolo;
• Consegnare copia integrale del documento
di identità in corso di validità della persona
che produce l’istanza. Tale copia dovrà comunque sempre essere presentata in tutti i
casi in cui sia possibile produrre autocertificazioni.
In aggiunta ai documenti di cui al paragrafo
3.A.1. sarà ulteriormente necessario presentare:
• Fotocopia della patente di guida speciale
• Fotocopia della carta di circolazione, da cui
risulta che il veicolo dispone dei dispositivi
prescritti quale condizione per la conduzione
di veicoli da parte di disabili titolari di patente
speciale, ovvero che il veicolo è adattato in
funzione della minorazione fisico/motoria.
• Copia della certificazione di handicap o d’invalidità, rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la
natura motoria della disabilità.
• Per i disabili che non sono in grado di guidare (o perché minorenni o perché portatori di
handicap che non ne consente la possibilità)
non è necessario il possesso della patente di
guida speciale. Si prescinde dal possesso di
una qualsiasi patente di guida ai soli fini della
detrazione IRPEF da parte sia del portatore
di handicap che del contribuente cui risulta a
carico;
Ai soli fini dell’agevolazione I.V.A. in caso di prestazioni di servizi o nell’acquisto di accessori,
occorre presentare un’auto dichiarazione da cui
risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti, precisando,
ove ricorra il caso, che il disabile è fiscalmente a
carico dell’acquirente o del committente.
3.a.2 - Disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave delimitazione alla capacità di deambulazione.
Se non si prefigura la condizione personale
4 - la patente speciale
Viene rilasciata a persone affette da particolari
difetti fisici; abilita alla guida delle stesse categorie di veicoli di cui alle patenti A, B e C, con
particolari prescrizioni o adattamenti (indicati
sulla patente) in relazione alla patologia da cui
si è affetti. Tuttavia non è assolutamente possibile guidare
veicoli con massa a pieno carico superiore a
11,5 tonnellate e con numero di posti a sedere
superiore a 16, escluso il conducente.
Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale è valido 90 giorni.
4.b - il ricorso
Purtroppo accade che le Commissioni Mediche
Locali considerino il candidato non idoneo. Va rilevato che se il disabile ritiene l’accertamento dell’idoneità insufficiente o se ritiene che
l’accertamento sia stato condotto in modo superficiale può rifiutarsi di sottoscrivere il verbale
di visita.
La prassi più comune è, tuttavia, quella del ricorso; in tal caso il disabile può richiedere di
essere sottoposto a una nuova visita di accertamento.
Il ricorso va inviato, entro 30 giorni dal diniego
e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
4.a - la visita
Per ottenere il rilascio di una delle patenti speciali, il disabile dovrà sottoporsi ad una visita di
idoneità presso la Commissione Medica Locale
preposta a tale accertamento; vi è solitamente
almeno una Commissione per provincia; in alcune città, entro le maggiori ASL (es. Milano,
Roma e altre) le commissioni sono più d’una.
La Commissione Medica Locale (CML) è presieduta, di norma, dal Responsabile della medicina legale dell’ASL in cui è ubicata, composta
da altri due medici e integrata (nel caso delle
patenti speciali) da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della
carriera direttiva della M.C.T.C.; a sua volta la
CML può avvalersi di esperti (art. 330 del Regolamento del Codice della Strada).
La visita di idoneità si richiede presentando un
certificato medico redatto su un apposito modulo unitamente ad un documento di riconoscimento.
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i
Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale della Motorizzazione e
della Sicurezza del Trasporto Terrestre Ex
“Mot 5”
Via G. Caraci, 36
00156 Roma
Alla richiesta di nuovo accertamento va allegato il documento di diniego rilasciato dalla Commissione Medica Locale (che è importante farsi
rilasciare dopo la visita).
La Direzione Generale della M.C.T.C. segnalerà
al richiedente la data e la Commissione Superiore alla quale rivolgersi per il nuovo accertamento. Anche in questo caso il disabile potrà
farsi assistere da un medico di fiducia, i cui oneri sono a carico del disabile stesso.
Vale la pena di sottolineare - pur trattandosi di
un’ipotesi infrequente - che il ricorso può essere
presentato anche nel caso in cui non si accettino gli adattamenti previsti dalla Commissione.
Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una
patente normale (che verrà trasformata in speciale), questa andrà esibita in luogo del documento di riconoscimento.
La visita può essere richiesta anche presso una
Commissione diversa da quella di residenza; in
tal caso, tuttavia, è discrezione della stessa accettare o meno tale istanza di accertamento.
Nel corso della visita potrà essere esibita l’ulteriore documentazione clinica in possesso del
disabile (preferibilmente rilasciata da un servizio di riabilitazione o da uno specialista della
malattia invalidante in questione); il disabile
può, inoltre, farsi assistere, a sue spese, da un
medico di fiducia.
Nel caso che, nel corso della visita e dell’analisi dei certificati anamnestici, la Commissione
nutra dubbi circa l’idoneità, si deve procedere
ad una prova pratica, alla guida di un veicolo
“adattato in relazione alle particolari esigenze”. Questo significa che l’idoneità non può essere
rifiutata solo sulla base di valutazioni cliniche o
documentali.
4.c - l’esame di guida
Nel certificato d’idoneità la Commissione Medica indica quelli che sono i dispositivi di guida
che il disabile dovrà utilizzare; queste modifiche
dovranno essere riportate sul foglio rosa (e successivamente sulla patente di guida).
Dopo il riconoscimento di idoneità e il rilascio
del foglio rosa, il disabile potrà esercitarsi alla
guida e sostenere gli esami teorici e pratici per il
conseguimento della patente, utilizzando veicoli con gli adattamenti prescritti. In fase d’esame
pratico, è facoltà dell’ingegnere della Motorizza-
• Documento d’identità in corso di validità;
• Codice fiscale
• Fotografia formato tessera (solo in caso di
rilascio);
• Copia verbale forze dell’ordine (in caso di revisione).
zione Civile confermare gli adattamenti ipotizzati dalla Commissione Medica o prevederne di
diversi. Lo stesso disabile può richiedere adattamenti diversi da quelli che la Commissione
Medica ha prescritto.
Non è obbligatorio utilizzare, per l’esercitazione
alla guida, un veicolo dotato di doppi comandi. Non è obbligatorio utilizzare la propria vettura o
quella della scuola guida, l’importante è che la
vettura sia adattata con i sistemi prescritti dalla
CML.
Nella patente di guida saranno riportati gli adattamenti definitivi: dal disabile potranno essere
condotti solo i mezzi provvisti di tali dispositivi. E’ stata abolita la norma che obbligava a trascrivere anche sulla patente la targa dell’auto
solitamente utilizzata. Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una
patente normale, l’esame di guida non deve essere sostenuto; potrà condurre i veicoli provvisti
degli adattamenti indicati nel certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione.
I collaudi dei mezzi adattati sono effettuati dalla
Motorizzazione Civile; solitamente tali pratiche
vengono svolte dalle stesse officine che hanno
modificato il mezzo.
4.f - la patente europea
Fino ad oggi nelle patenti speciali veniva descritto per esteso anche l’adattamento obbligatorio, ad esempio: “cambio automatico, freno a
lungo braccio, acceleratore al volante ecc.”. La nuova patente europea prevede la medesima impostazione e i medesimi codici in tutti i
Paesi aderenti all’Unione Europea. Avendo recepito la Direttiva comunitaria che istituisce la patente europea, anche le descrizioni
degli adattamenti dovranno essere sostituite da
un codice numerico. Su questo specifico aspetto è stata approvata il
14 settembre 2000, un’ulteriore direttiva comunitaria (Dir. 2000/56/CE) che introduce codici
comunitari armonizzati per le patenti di guida.
Il Ministero dei trasporti, d’accordo con la Commissione Europea, ha adottato in anticipo codici
e procedure utili ad inserire il maggior numero
di informazioni possibili sulle nuove patenti di
guida, anche per eliminare i fogli aggiuntivi recanti gli adattamenti dei comandi per le patenti
speciali. Queste indicazioni si possono reperire presso
il del Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri (ex MCTC).
Le commissioni mediche locali, dal 21 giugno
del 2000, devono indicare nel certificato relativo
alle patenti speciali, oltre alla descrizione degli
adattamenti prescritti, anche i corrispondenti
codici e sub-codici. Gli adattamenti saranno poi
indicati sulla patente speciale solo attraverso
i codici che li contraddistinguono e che sono
elencati nella Circolare i quali, essendo stati
elaborati dalla Commissione europea, potranno essere modificati solo dai competenti organi
comunitari. Nelle patenti quindi troveremo solo delle codificazioni numeriche.
Gli Uffici periferici della Motorizzazione devono
verificare che i codici riportati nel certificato medico corrispondano agli adattamenti descritti in
chiaro. Se la commissione medica non avesse provveduto ad indicare i codici, devono annotarli sulla
pratica gli Uffici della MCTC.
L’attività di controllo si complica anche per le
forze dell’ordine che devono infatti dotarsi dell’elenco dei codici, contenuti nella circolare, per
poter verificare se il conducente abbia dotato
degli adattamenti prescritti il veicolo che sta
conducendo.
4.d - il rinnovo
Per le patenti speciali è prevista una durata della validità di cinque anni, anche se spesso - viste le specifiche situazioni o specifiche patologie invalidanti - può essere indicata una validità
inferiore. § Per il rinnovo della patente di categoria speciale è necessario presentare alla Commissione Medica Provinciale, un certificato medico,
redatto su apposito modulo, consistente in una
autocertificazione sull’esistenza di stati patologici (modello prestampato rilasciato dall’ufficio
patenti dell’Asl) e copia della patente in possesso, richiedendo un appuntamento per la visita
di idoneità. Visti i tempi medi di convocazione è
consigliabile presentare la richiesta di visita per
il rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza della patente.
4.e - cosa presentare alla asl
di sondrio
• Versamento di euro 18,59 sul c/c postale n. 10733236 intestato a ASL provincia di Sondrio – causale versamento: C.M.L. c/o Servizio di Igiene Pubblica;
• Versamento di euro 7,80 (solo in caso di rinnovo);
• Marca da bollo di euro 14,62;
• Autocertificazione sull’esistenza di stati patologici (modello prestampato rilasciato dall’ufficio patenti dell’Asl);
• Eventuale documentazione medica;
4.g - le malattie invalidanti
malattie non siano in stato avanzato e che la
funzione degli arti sia buona, per cui non venga
pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi
gli interessati devono mostrare di essere capaci
di usare i comandi del veicolo appartenente alla
categoria per la quale si richiede il rilascio della
patente, in condizioni di sicurezza. La validità
della patente non può essere superiore a due
anni. Per la conferma e la revisione valgono le
stesse modalità.
Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla
guida sono quelle sottoindicate:
4.g.1 - Affezioni cardiovascolari
La patente di guida non deve essere rilasciata
né confermata ai candidati o conducenti colpiti
da un’affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi
dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio
di idoneità verrà espresso dalla commissione
medica locale che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture
pubbliche. La commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali
connessi con la guida di veicoli conducibili con
le patenti delle categorie C, D, E.
4.g.5 - Epilessia
La concessione di patente delle sole categorie
A e B agli epilettici è consentita a soggetti che
non presentino crisi comiziali da almeno due
anni, indipendentemente dall’effettuazione di
terapie anti epilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata
dalla commissione medica locale sulla base
di certificazione, di data non anteriore a trenta
giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno
specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere
superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. La patente di
guida delle categorie C, D, E non deve essere
rilasciata, né confermata, ai candidati o conducenti che siano attualmente affetti da epilessia,
o che ne abbiano sofferto in passato.
4.g.2 - Diabete
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da
diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per
ogni caso. La patente di guida non deve essere
rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito
che necessiti di un trattamento con insulina,
salvo casi eccezionali debitamente giustificati
dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare.
4.g.6 - Malattie psichiche
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a candidati o conducenti che
siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a
malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico
o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono
di psicosi o di turbe della personalità, quando
tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso
avvalendosi, qualora ne ricorra l’esigenza, della
consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terrà in
quest’ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli
delle categorie C, D, E. La validità della patente
in questi casi non può essere superiore a due
anni. Per la conferma e la revisione valgono le
stesse modalità.
4.g.3 - Malattie endocrine
In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal
diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida
non potrà essere rilasciata o confermata salvo
il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della
commissione medica locale.
4.g.4 - Malattie del sistema nervoso
La patente di guida non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o conducenti
colpiti da:
a)encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave
o malattie del sistema nervoso, associate ad
atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi
miotonici;
b)malattie del sistema nervoso periferico;
c)postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.
4.g.7 - Sostanze psicoattive
La patente di guida non deve essere rilasciata
o confermata ai candidati o conducenti che si
trovino in stato di dipendenza attuale da alcool,
stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente
sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui
tale dipendenza sia definitivamente superata,
la commissione medica locale, dopo aver va-
A giudizio della commissione medica locale e
con sua espressa certificazione, nei casi a), b)
e c) sopraccitati, a seguito dell’esito della visita
specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, può essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette
10
lutato con estrema cautela il rischio di recidiva
del singolo candidato o conducente, sulla base
di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e
dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una
struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione
medica locale tiene in debito conto e valuta con
estrema severità i rischi addizionali connessi
con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può
essere superiore a due anni. Per la conferma e
la revisione valgono le stesse modalità.
espressamente certificata da parte della commissione medica locale, la quale potrà avvalersi
del parere di medici specialisti appartenenti a
strutture pubbliche.
4.G.9 - Malattie dell’apparato urogenitale
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che
soffrono di insufficienza renale grave.
Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida
può essere rilasciata o confermata quando l’insufficienza renale risulti positivamente corretta
a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità
della patente non può essere superiore a due
anni. Per la conferma e la revisione valgono le
stesse modalità.
4.g.8 - Malattie del sangue
La patente di guida non deve essere rilasciata
né confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso
in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia
11
5 - tabelle riassuntive
5.1 - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA
TIPO DI DISABILITà
DIAGNOSI COMMISSIONE TIPOLOGIA VEICOLO
MEDICA PUBBLICA
PROPRIETà
VEICOLO
DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA
Cieco assoluto o sordo
pre-verbale
Copia verbale
riconoscimento ex L.
381/70 e 382/70
No adattamento
• Disabile
• Soggetto cui il disabile
sia fiscalmente a
carico
• Copia carta circolazione
• Codice fiscale
intestatario e disabile
• Documento di identità
intestatario e disabile
No adattamento
• Disabile
• Soggetto cui il disabile
sia fiscalmente a
carico
• Copia carta circolazione
• Codice fiscale
intestatario e disabile
• Documento di identità
intestatario e disabile
Disabile con indennità di Copia verbale
accompagnamento
riconoscimento indennità
accompagnamento ex L.
18/80 e 508/88
Ridotta capacità motoria Copia verbale attestante
Adattamento veicolo
• Disabile
la ridotta capacità motoria conforme alla
• Soggetto cui il disabile
prescrizione sulla patente
sia fiscalmente a
di guida
carico
• Carta di circolazione
attestante l’avvenuta
modifica del veicolo
• Codice fiscale
intestatario e disabile
• Documento di identità
intestatario e disabile
Grave limitazione
della capacità di
deambulazione
Copia verbale attestante
No adattamento
la ridotta capacità motoria
• Disabile
• Soggetto cui il disabile
sia fiscalmente a
carico
• Copia carta
circolazione
• Codice fiscale
intestatario e disabile
• Documento di identità
intestatario e disabile
• Certificato della stessa
commissione medica
attestante la gravità
dell’handicap ai sensi
dell’a’t. 3, comma 3,
della L. 104/92
Pluriamputati
Copia verbale attestante
l’amputazione
No adattamento
• Disabile
• Soggetto cui il disabile
sia fiscalmente a
carico
• Copia carta
circolazione
• Codice fiscale
intestatario e disabile
• Documento di identità
intestatario e disabile
Invalidi psichici e
mentali
Copia verbale
riconoscimento indennità
accompagnamento ex L.
18/80 e 508/88
No adattamento
• Disabile
• Soggetto cui il disabile
sia fiscalmente a
carico
• Copia carta
circolazione
• Codice fiscale
intestatario e disabile
• Documento di identità
intestatario e disabile
• Certificato della stessa
commissione medica
attestante la gravità
dell’handicap ai sensi
dell’a’t. 3, comma 3,
della L. 104/92
Sindrome di Down
(Trisomia 21) L.
289/2002
Sindrome di Down
Certificato del medico
di base
No adattamento
• Disabile
• Soggetto cui il disabile
sia fiscalmente a
carico
• Copia carta
circolazione
• Codice fiscale
intestatario e disabile
• Documento di identità
intestatario e disabile
12
5.2 - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.)
TIPOLOGIA DISABILITà
TIPOLOGIA E DOCUMENTI
VEICOLO
DOCUMENTAZIONE PERSONALE
Ridotte o impedite capacità Adattamento tecnico ecopia carta • Copia verbale attestante la ridotta capacità motoria permanente
motorie permanenti (art. 8 L. di circolazione
• Copia documentazione o autocertificazione attestante che il
449/97)
disabile è fiscalmente a carico (ove ricorra il caso)
Cambio automatico e copia carta • Copia verbale attestante la ridotta capacità motoria permanente
di circolazione
• Copia prescrizione cambio automatico oppure fotocopia patente
di guida riportante tale prescrizione
• Copia documentazione o autocertificazione attestante che il
disabile è fiscalmente a carico (ove ricorra il caso)
Limitazione grave e permanente Anche privo di adattamento • Copia certificazione da cui risulta l’indicazione della patologia
della
deambulazione
o tecnico e copia carta di
comportante una limitazione grave e permanente della
pluriamputazioni (art. 30, circolazione
deambulazione o la pluriamputazione
comma 7, L. 388/00)
• Copia certificazione attestante la gravità dell’handicap ai sensi
dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92
• Copia documentazione o autocertificazione attestante che il
disabile è fiscalmente a carico (ove ricorra il caso)
Disabilità mentale o psichica Anche privo di adattamento • Copia certificazione da cui risulta l’indicazione della patologia
(art. 30, comma 7, L. 388/00)
tecnico e copia carta di
comportante la disabilità mentale o psichica
circolazione
• Copia certificazione attestante la gravità dell’handicap ai sensi
dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92
• Copia documentazione o autocertificazione attestante che il
disabile è fiscalmente a carico (ove ricorra il caso)
Cieco assoluto o sordi pre- Anche privo di adattamento Per alcune province questi soggetti possono ottenere l’esenzione
verbali
tecnico e copia carta di in forma percentuale ridotta. L’handicap sensoriale deve essere di
circolazione
gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento:
occorre quindi richiedere informazioni presso il PRA competente.
• Copia verbale riconoscimento ex L. 381/70 e 382/70
• Copia verbale riconoscimento indennità accompagnamento ex L.
18/80 e 508/88
• Copia documentazione o autocertificazione attestante che il
disabile è fiscalmente a carico (ove ricorra il caso)
13
6 - per saperne di più (fonti normative)
D.P.R. 24 ottobre 1998, n. 403, (G.U. n. 275
del 24 novembre 1998) riguardante le norme
di semplificazione della documentazione amministrativa, come modificato dal testo Unico
sull’autocertificazione approvato con D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 (S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42)
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 6 comma
1, lettera e) e g) (S.O. n. 227/2 alla G.U. 27 dicembre 1999 n. 302)
Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 50 (S.O. alla G.U. del 25 nov. 2000, n. 276)
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, artt. 30, comma 7, 31 comma 1, 81 comma 3 (S.O. alla G.U. del 29 dicembre 2000, n. 302)
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) artt. 10, comma lettera b) e 13bis lettera c) (S.O. alla
G.U. del 31 dicembre 1986, n. 302)
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 2, commi
1 e 3 (S.O. alla G.U. del 29 dicembre 2001, n. 301)
Legge 28 febbraio 1997, n. 30, conversione in
legge, con modificazione del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria pubblica
per l’anno 1997 (comma 1, art. 1 e comma 9,
art. 21)
Legge 1 agosto 2003, n. 200, art. 1 bis, comma
1 (G.U. del 2 agosto 2003, n. 178)
Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005, pubblicata sulla G.U. n. 306 del
31/12/04, S.O. n. 192), art. 1, comma 349
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8 (S.O. 255 alla G.U. del 30 dicembre 1997, n. 302)
Decreto Ministeriale - Ministero delle finanze
- 14 marzo 1998 (determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata
l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 4% ai
sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti
portatori di handicap)
Istruzioni per la dichiarazione dei redditi (mod. Unico Persone Fisiche e mod. 730)
Circolari n. 186/E del 15 luglio 1998, n. 197/E del 31 luglio 1998, n. 74/E del 12 aprile 2000, n. 207/E del 16 novembre 2000, n. 1/E del 3 gennaio 2001, n. 6/E e 7/E del 26 gennaio 2001, n. 13/E del 13 febbraio 2001, n. 46 dell’11 maggio
2001, n. 55/E del 14 giugno 2001, n. 72/E del
30 luglio 2001, n. 2/E del 3 gennaio 2005; risoluzioni n. 113/E del 9 aprile 2002, n. 169/E del 4
giugno 2002, n. 306/E del 17 settembre 2002.
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 39, riguardante la facoltà di autocertificazione da parte
del disabile, delle proprie condizioni personali
(S.O. n. 210/L alla G.U. n. 302 del 29 dicembre
1998)
14
7 - recapiti
EVENTUALI MODULI E INFORMAZIONI INERENTI LA TASSA AUTOMOBILISTICA POSSONO
ESSERE REPERITI PRESSO I SEGUENTI RECAPITI
• UFFICIO PROVINCIALE A.C.I.
SONDRIO – Viale Milano, 12
Telefono: 0342/214107
•
DELEGAZIONI ACI
SONDRIO Viale Milano 12 – tel. 0342-212213
MORBEGNO Via Caccia Dominioni, 15 – tel. 0342-610458
CHIAVENNA Viale Risorgimento, 25 – tel. 0343-32442
TIRANO Viale Italia, 96 – tel. 0342-705444
•
Call Center ACI: telefono n. 199727676, al costo della chiamata da:
RETE FISSA: euro 0,05 (scatto alla risposta)
+ euro 0,12 + IVA al minuto dal contatto con l’operatore.
RETE MOBILE: tariffa applicata secondo condizioni poste in atto dal gestore del chiamante
• Sito REGIONE LOMBARDIA ai seguenti URL (indirizzi Internet):
http://www.regione.lombardia.it
http://www..spazio.regione.it
• Ufficio SPAZIO REGIONE: Sondrio - via Del Gesù, 17
PER OTTENERE INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE (IRPEF, IVA)
•
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Agenzia delle Entrate
Salita Schenardi, 1
23100 - SONDRIO
Siti Internet
http://www.agenziaentrate.gov.it/
http://www.italia.gov.it (sportello virtuale del cittadino)
http://www.finanze.gov.it/
15
8 - formulario
16
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18
veicoli destinati ai disabili
domanda per esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.)
Il/La sottoscritto/a .......................................................................................................................................................................................................................
nato/a a .......................................................................................................................................... (..............................) il ...........................................................
residente a ............................................................................................... (..............................) in via ....................................................................................
proprietario/a del veicolo targato ................................................................................................................................................................................
in qualità di:
1 soggetto disabile
2 tutore del disabile ..................................................................................................................................................................................................................
nato/a a .......................................................................................................................................... (..............................) il .............................................................
residente a ............................................................................................... (..............................) in via ....................................................................................
3 soggetto cui il disabile ......................................................................................................................................................................................................
nato/a a .......................................................................................................................................... (..............................) il ...........................................................
residente a ............................................................................................... (..............................) in via ....................................................................................
è fiscalmente a carico.
chiede
sotto la propria responsabilità, consapevole di tutte le conseguenze civili, penali, amministrative connesse alla presente dichiarazione, che il veicolo targato ...................................................................................................................
sia esente dal pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) previsto dall’art. 8 della L. 449/97 e dall’art. 30 della L. 338/00, e si impegna a corrispondere gli importi I.P.T. previsti qualora la
documentazione presentata non sia ritenuta valida, in sede di controllo successivo, ai fini dell’esenzione dall’I.P.T.
A tal fine, il/la sottoscritto/a allega copia della certificazione rilasciata in data .............................................................
dalla commissione medica pubblica ........................................................................................................................................................................
sita in ............................................................................................................ (prov. .......................) via ....................................................................................
............................................................................
............................................................................
(luogo, data)
il/la Dichiarante
Informativa D.lgs N. 196/2003: si informa che, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003,
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Automobile Club d’Italia, via Marsala 8, 00185 Roma.
Responsabili del trattamento sono: ACI Informatica SpA (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma) per
il trattamento automatizzato dei dati; il Dirigente Generale della Direzione Centrale Servizi Delegati
(Via Marsala 8 00185 Roma) per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali confluiti
nell’archivio PRA, al quale è possibile inviare le richieste di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
19
20
Mod. cessazione
esenzione disabili
Alla Regione Lombardia
Struttura Entrate e Tributi
Via F. Filzi, 22
20124 Milano MI
Oggetto: Comunicazione della cessazione dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di
proprietà.
(art. 44, comma 5, l.r. 14 luglio 2003 n. 10)
Il/La sottoscritto/a………………….……………………………….nato/a a ………….………….……….Prov (……) il……….………………………
residente a………………….…………………………Prov (……) CAP…………….Via……………..………………………………..…….n……...…
sesso [M] [F] Cod.fisc…………………………..recapito telefonico……………………………..………fax…………………….…………………….
comunica
che relativamente al veicolo targato: |__|__|__|__|__|__|__|__| sono venuti meno i requisiti per l’esenzione dal pagamento della
tassa automobilistica.
A tal fine rilascia la seguente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e, pertanto,
DICHIARA
(Art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)
9
di aver ottenuto l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà per il medesimo veicolo sopra
indicato;
9
di essere titolare del codice fiscale sopra riportato;
1.
di aver proceduto in data ………………….alla vendita a terzi del veicolo sopra indicato, atto di vendita che si allega in
copia ;
2.
di aver proceduto alla eliminazione delle modifiche al veicolo sopra indicato come risulta dalla carta di circolazione che si
allega in copia ;
3.
di aver proceduto alla demolizione del veicolo sopra indicato come risulta dal certificato di presa in carico del veicolo da
parte del soggetto autorizzato che si allega in copia;
4.
di aver perso il possesso del veicolo sopra indicato in data……………come risulta da idonea documentazione che si allega
in copia;
5.
che la persona disabile è deceduta in data…………………………;
6.
altro………………………………………………………………………………………………………………..
BARRARE LA CASELLA INTERESSATA.
9
che, quale sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e quale autentica della documentazione
esibita in copia, il/ sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allega copia del
proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
___________________________
luogo e data
____________________________
Il dichiarante
G
hGšŒ•šGŒG—Œ™GŽ“GŒŒ››G‹Œ““˅ ˆ™›Š–“–GXZG‹Œ“GkU“ŽšG•UGX`]G‹Œ“GZWGnœŽ•–GYWWZGˈ j–‹ŠŒG•G”ˆ›Œ™ˆG‹G—™–›Œ¡–•ŒG‹ŒG‹ˆ›G—Œ™š–•ˆ“ˉ SGG™Žœˆ™‹ˆ•›ŒG“ˆG
›œ›Œ“ˆG ‹Œ““ŒG —Œ™š–•ŒG ŒG ‹G ˆ“›™G š–ŽŽŒ››G ™š—Œ››–G ˆ“G ›™ˆ››ˆ”Œ•›–G ‹ŒG ‹ˆ›G —Œ™š–•ˆ“SG šG •–™”ˆG ŠŒG G ‹ˆ›G —Œ™š–•ˆ“G ˆŠ˜œš›G Š–•G ™Œ™”Œ•›–G ˆ““ˆG ™ŠŒš›ˆG
š–››–šŠ™››ˆGš–•–G™ˆŠŠ–“›GŒG›™ˆ››ˆ›G‹ˆ““ˆGyŒŽ–•ŒGs–”‰ˆ™‹ˆGŒšŠ“œšˆ”Œ•›ŒGˆG•G‹Œ““˅ š›™œ››–™ˆG‹Œ““ˆG—™ŒšŒ•›ŒGŠ–”œ•Šˆ¡–•ŒUGG
pG‹ˆ›Gš–•–G›™ˆ››ˆ›GŠ–•G”–‹ˆ“›æG•–™”ˆ›¡¡ˆ›ŒGŒG”ˆ•œˆ“G•G”–‹–Gˆ•–•”–UG
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22
Modello
Istanza Rimborso Tassa Automobilistica
Alla Regione Lombardia
Struttura Entrate e Tributi
Via F. Filzi, 22
20124 Milano MI
Oggetto: Istanza di rimborso tassa automobilistica regionale di proprietà relativa all’anno tributario…………..
Il/La sottoscritto/a………………….……………………………….nato/a a ………….………….……….Prov (……) il……….………………………
residente a………………….…………………………Prov (……) CAP…………….Via……………..………………………………..…….n…...……
Sesso
M
F
Cod.fisc………………………………..recapito telefonico…………………………fax……..…………………….…..……
in proprio/quale legale rappresentante della………………………………………………………………partita IVA……………………………………
con sede legale in……………….……………………Prov (..….) CAP…………..via………..……………………………………………….nr……..…
Dati
veicolo di
proprietà
tel (orari d’ufficio)………………….fax………….….…………presenta istanza di rimborso per la somma di EURO/LIRE…..………………………
Targa
Dati Fiscali
Portata Kw C.V.
Alimentazione
Benzina.
Diesel
Gpl
Metano.
Categoria
Altro
Auto
veicolo
Moto
veicolo
Rimorchio
Barrare la casella interessata e compilare i punti sotto indicati
Causale
istanza
Pagamento
Doppio
Si veda il punto A
Pagamento
Eccessivo
Pagamento
Non Dovuto
Si veda il punto B
Si veda il punto C
Punto B
Punto A
Documenti da allegare all’istanza di rimborso per pagamento doppio
-
Fotocopia della ricevuta del versamento esatto
Originale della ricevuta del versamento per cui è richiesto il rimborso
Fotocopia della carta di circolazione del veicolo
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
Documenti da allegare all’istanza di rimborso per pagamento eccessivo
-
-
Fotocopia della ricevuta del versamento per cui è richiesto il rimborso
Fotocopia della carta di circolazione del veicolo
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
Punto C
Documenti da allegare all’istanza di rimborso per pagamento non dovuto
-
Originale della ricevuta del versamento per cui è richiesto il rimborso
Prova del diritto al rimborso (es. copia dell’annotazione al PRA della perdita di possesso, della cancellazione del
veicolo, copia del provvedimento di riconoscimento dell’esenzione, idonea documentazione pertinente)
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
Motivazione dell’istanza di rimborso per pagamento non dovuto
……………………………………………………………………………………………………………
Per l’accredito del rimborso sul conto corrente bancario o banco posta, il sottoscritto indica le relative coordinate:
Istituto bancario….………………………………………..… Filiale di ……………………via….………………………..……
cod. ABI……….………….. cod. CAB ………………….... n.c/c ………………………….……
In assenza dell’indicazione delle coordinate bancarie, il rimborso avverrà. mediante emissione di “assegno di
bonifico non trasferibile” presso la residenza suindicata dal richiedente, al quale sarà addebitato il costo di
spedizione a mezzo raccomandata A/R dell’assegno medesimo.
Data……………………………………………….Firma…………………………..……………………………………
Il richiedente si impegna a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati sopra indicati.
Data________________________________
Firma_________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, riguardante
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento
alla richiesta sottoscritta sono raccolti e trattati dalla Regione Lombardia esclusivamente ai fini dell’istruttoria della richiesta di rimborso.
I dati sono trattati con modalità informatizzate e manuali in modo anonimo.
All’interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Tra i quali, ad esempio:
‰ l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
‰ la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
Il titolare del trattamento dati è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore Via Fabio Filzi, 22 20124
Milano.G
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RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE DI PROPRIETA’
Riferimenti normativi:
- legge 28/2/1983 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni – Regolamento regionale 14/12/2001 n. 7
(pubblicato sul B.U.R.L. 1° suppl. ord. al n. 51 del 19/12/2001) - legge regionale 14/07/2003 n. 10 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Sono soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i natanti iscritti nei rispettivi Pubblici Registri. Il
relativo pagamento è dovuto per l'intero periodo fisso stabilito dalla legge in relazione al tipo di alimentazione del
veicolo.
Casi ammissibili a rimborso:
PAGAMENTO DOPPIO - Si deve intendere unicamente il versamento effettuato due volte a fronte dello stesso
veicolo per la stessa periodicità (es. GEN/DIC.).
PAGAMENTO ECCESSIVO - Si deve intendere il versamento effettuato in misura superiore al dovuto in base agli
elementi fiscali del veicolo ed al periodo di riferimento per il quale è stata corrisposta la tassa automobilistica, oppure il
versamento di sovrattasse o tasse speciali non dovute per tipo di alimentazione (diesel).
PAGAMENTO NON DOVUTO - Si deve intendere il pagamento effettuato nonostante la mancanza dell'obbligazione
tributaria per esistenza del diritto alla "sospensiva" (cessione a concessionari) o a causa di interruzione momentanea
(perdita di possesso a seguito di furto con formalità annotata al P.R.A.) ovvero definitiva (es. demolizione veicolo),
l’intervenuta esenzione a favore dei soggetti portatori di handicap ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a
carico.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
In caso di pagamento doppio, eccessivo, non dovuto, l'interessato può produrre istanza di rimborso alla Regione anche
per il tramite degli Uffici Provinciali ACI e delle delegazioni ACI presenti sul territorio, utilizzando il presente modulo.
Il modulo, composto di n. 1 foglio, correttamente compilato e sottoscritto in stampatello in tutte le sue parti è da
inoltrare a cura dei richiedente, corredato degli allegati richiesti.
Particolare cura deve essere prestata nella trascrizione degli elementi identificativi del veicolo e dei dati fiscali.
Il modello è disponibile sul Portale dei Tributi all’indirizzo internet www.tributi.regione.lombardia.it, presso le sedi
degli Spazio Regione, presso lo “Sportello Tributi” di Spazio Regione di Milano Via Taramelli, 20, presso gli Uffici
Provinciali ACI e le delegazioni ACI presenti sul territorio.
Termini della prescrizione per la presentazione delle domande di rimborso:
Ai sensi dell’art. 84, comma 1, della legge regionale 14/07/2003 n. 10 il rimborso deve essere richiesto, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data del pagamento. Sulle somme oggetto della richiesta
di rimborso sono riconosciuti gli interessi, nella misura prevista per l’interesse legale, a decorrere dalla data di
presentazione della relativa istanza.
RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE
Ai sensi dell’art. 46, comma 7, della legge regionale 14/07/2003 n. 10 non è riconosciuto in alcun caso il rimborso della
tassa di circolazione regionale.
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Mod. dis/1
Veicolo intestato alla
persona disabile
Alla Regione Lombardia
Struttura Entrate e Tributi
Via F. Filzi, 22
20124 Milano MI
Oggetto: Richiesta di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà.
(art. 44 l.r. 14 luglio 2003 n. 10)
Il/La sottoscritto/a………………….……………………………….nato/a a ………….………….……….Prov (……) il……….………………………
residente a………………….…………………………Prov (……) CAP…………….Via……………..………………………………..…….n……...…
sesso [M] [F] Cod.fisc…………………………………………..recapito telefonico…………………………..………… fax………………………..…
essendo a conoscenza che l’esenzione può essere richiesta limitatamente ad un solo veicolo per persona disabile, e
che l’esenzione medesima ha validità dal corrente anno d’imposta, se la domanda è presentata entro 90 giorni
dal termine ultimo per il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, ovvero dall’anno
d’imposta successivo, se la domanda è presentata decorso tale termine,
CHIEDE
il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà per il veicolo
targato: |__|__|__|__|__|__|__|__|.
A tal fine rilascia la seguente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e, pertanto,
DICHIARA
(Art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)
9
di essere, secondo le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico, proprietario/a del veicolo sopraindicato,
del quale allega, in copia, la carta di circolazione;
9
di non avere attualmente in corso altra esenzione per lo stesso titolo su altro veicolo, anche di proprietà di altro
soggetto;
9
di essere titolare del seguente codice fiscale sopra riportato;
9
di essere stato/a riconosciuto/a, dagli organi competenti nella condizione di cui al/ai punto/i (barrare la/e casella/e
interessata/e):
1.
invalido/a, titolare di indennità di accompagnamento – ai sensi delle leggi n° 18/80 e n° 508/88.
A tal fine allega:
– copia verbale commissione medica di prima istanza;
– copia carta di circolazione del veicolo;
– copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
2.
disabile affetto/a da handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n° 104/92.
A tal fine allega:
– copia certificazione handicap grave rilasciata dalla commissione medica ai sensi dell’art.4 della l.104/92.
– copia carta di circolazione del veicolo;
– copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
3. non vedente ovvero sordomuto/a assoluto/a.
A tal fine allega:
– copia verbale commissione medica di prima istanza;
– copia carta di circolazione del veicolo;
– copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
4.
invalido/a con ridotta capacità permanente motoria, come da certificazione sanitaria che si allega in copia , e
con veicolo adattato in funzione dell’invalidità “sulla postazione passeggero”.
A tal fine allega:
– copia verbale commissione medica di prima istanza;
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– copia carta di circolazione del veicolo adattato nella postazione di passeggero;
– copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
5. invalido/a con ridotta capacità permanente motoria, come da certificazione sanitaria che si allega in copia , e
con veicolo adattato “nella postazione di guida”.
A tal fine allega:
– copia verbale commissione medica di prima istanza;
– copia carta di circolazione del veicolo adattato nella postazione di guida in conformità alle prescrizioni
presenti sulla patente di guida;
– copia della patente speciale riportante gli adattamenti prescritti;
– copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
6. disabile affetto/a da pluriamputazione.
A tal fine allega:
– copia verbale commissione medica di prima istanza;
– copia carta di circolazione del veicolo;
– copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
9
di essere consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, delle responsabilità penali cui
potrà incorrere in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità;
9
di essere consapevole, ai sensi dell’art. 75 della D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dell’obbligo di restituzione alla
Regione Lombardia delle somme dovute e non versate per effetto di false dichiarazioni nonché dell’eventuale
maggiore danno riconosciuto in sede giudiziaria a seguito di procedimento penale attivato dalla Procura della
Repubblica cui la Regione è tenuta comunque ad inoltrare l’informativa di notizia di reato;
9
di impegnarsi, inoltre, a segnalare all’Ente in indirizzo, entro e non oltre trenta giorni dal suo verificarsi,
l’eventuale trasferimento della residenza in altra regione o all’estero, l’eventuale perdita della cittadinanza italiana,
la perdita, a qualsiasi titolo, del possesso del veicolo in questione, nonché ogni altro evento che modifichi il
contenuto della presente dichiarazione;
9
che, quale sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e quale autentica della
documentazione esibita in copia, la/il sottoscritta/o, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, del D.P.R. 28 dicembre
2000, n° 445, allega copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
___________________________
____________________________
luogo e data
Il dichiarante
Il sottoscritto/a dichiara espressamente di aver indicato la propria condizione sanitaria di cui al/ai punto/i
………….
_____________________________
________________________________
luogo e data
Il dichiarante
Per i soggetti nei confronti dei quali viene esercitata la tutela, la firma apposta deve essere quella del tutore. Allo scopo
allegare copia del provvedimento di riconoscimento della tutela e del documento di riconoscimento del tutore.
Il/la richiedente si impegna a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati sopra indicati.
Data________________________________
Firma_________________________
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Mod. dis/2
Veicolo intestato alla
persona cui il disabile sia
fiscalmente a carico
Alla Regione Lombardia
Struttura Entrate e Tributi
Via F. Filzi, 22
20124 Milano MI
Oggetto: Richiesta di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà.
(art. 44 l.r. 14 luglio 2003 n. 10)
Il/La sottoscritto/a………………….……………………………….nato/a a ………….………….……….Prov (……) il……….………………………
residente a………………….…………………………Prov (……) CAP…………….Via……………..………………………………..…….n……...…
sesso [M] [F] Cod.fisc…………………………………………..recapito telefonico…………………………..………… fax………………………..…
essendo a conoscenza che l’esenzione può essere richiesta limitatamente ad un solo veicolo per persona disabile, e
che l’esenzione medesima ha validità dal corrente anno d’imposta, se la domanda è presentata entro 90 giorni
dal termine ultimo per il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, ovvero dall’anno
d’imposta successivo, se la domanda è presentata decorso tale termine,
CHIEDE
il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà per il veicolo
targato: |__|__|__|__|__|__|__|__|.
A tal fine rilascia la seguente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e, pertanto,
DICHIARA
(Art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)
9
di essere, secondo le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico, proprietario/a del veicolo sopraindicato,
del quale allega, in copia, la carta di circolazione;
9
di non avere attualmente in corso altra esenzione per lo stesso titolo su altro veicolo, anche di proprietà di altro
soggetto;
9
di essere titolare del seguente codice fiscale sopra riportato;
9
di avere fiscalmente a proprio carico il/la Sig./Sig.ra ………………….………………………………………………………
.nato/a a ……………………….……….…….……….Prov (………) il……….………………………………………………residente
a………………….…………………………Prov (……) CAP…………….Via……………..………………………………..…….n….…
Cod.fisc…………………………………………..che è stato/a riconosciuto/a, dagli organi competenti nella
condizione di cui al/ai punto/i (barrare la/e casella/e interessata/e):
sesso [M] [F]
1.
invalido/a, titolare di indennità di accompagnamento – ai sensi delle leggi n° 18/80 e n° 508/88.
A tal fine allega:
– copia verbale commissione medica di prima istanza;
– copia carta di circolazione del veicolo;
– copia documento di riconoscimento in corso di validità del disabile.
2.
disabile affetto/a da handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n° 104/92.
A tal fine allega:
– copia certificazione handicap grave rilasciata dalla commissione medica ai sensi dell’art.4 della l.104/92.
– copia carta di circolazione del veicolo;
– copia documento di riconoscimento in corso di validità del disabile.
3. non vedente ovvero sordomuto/a assoluto/a.
A tal fine allega:
– copia verbale commissione medica di prima istanza;
– copia carta di circolazione del veicolo;
– copia documento di riconoscimento in corso di validità del disabile.
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4.
invalido/a con ridotta capacità permanente motoria, come da certificazione sanitaria che si allega in copia , e
con veicolo adattato in funzione dell’invalidità “sulla postazione passeggero”.
A tal fine allega:
– copia verbale commissione medica di prima istanza;
– copia carta di circolazione del veicolo adattato nella postazione di passeggero;
– copia documento di riconoscimento in corso di validità del disabile.
5. invalido/a con ridotta capacità permanente motoria, come da certificazione sanitaria che si allega in copia , e
con veicolo adattato “nella postazione di guida”.
A tal fine allega:
– copia verbale commissione medica di prima istanza;
– copia carta di circolazione del veicolo adattato nella postazione di guida in conformità alle prescrizioni
presenti sulla patente di guida;
– copia della patente speciale riportante gli adattamenti prescritti;
– copia documento di riconoscimento in corso di validità del disabile.
6. disabile affetto/a da pluriamputazione.
A tal fine allega:
– copia verbale commissione medica di prima istanza;
– copia carta di circolazione del veicolo;
– copia documento di riconoscimento in corso di validità del disabile.
9
di essere consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, delle responsabilità penali cui
potrà incorrere in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità;
9
di essere consapevole, ai sensi dell’art. 75 della D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dell’obbligo di restituzione alla
Regione Lombardia delle somme dovute e non versate per effetto di false dichiarazioni nonché dell’eventuale
maggiore danno riconosciuto in sede giudiziaria a seguito di procedimento penale attivato dalla Procura della
Repubblica cui la Regione è tenuta comunque ad inoltrare l’informativa di notizia di reato;
9
di impegnarsi, inoltre, a segnalare all’Ente in indirizzo, entro e non oltre trenta giorni dal suo verificarsi,
l’eventuale trasferimento della residenza in altra regione o all’estero, l’eventuale perdita della cittadinanza italiana,
la perdita, a qualsiasi titolo, del possesso del veicolo in questione, nonché ogni altro evento che modifichi il
contenuto della presente dichiarazione ed entro e non oltre novanta giorni dal suo verificarsi, il decesso della
persona disabile;
9
che, quale sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e quale autentica della
documentazione esibita in copia, la/il sottoscritta/o, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, del D.P.R. 28 dicembre
2000, n° 445, allega copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
___________________________
____________________________
luogo e data
Il dichiarante
Il sottoscritto/a dichiara espressamente di aver indicato la condizione sanitaria della persona disabile fiscalmente
a proprio carico di cui al/ai punto/i ………….
_____________________________
________________________________
luogo e data
Il dichiarante
Per i soggetti nei confronti dei quali viene esercitata la tutela, la firma apposta deve essere quella del tutore. Allo scopo
allegare copia del provvedimento di riconoscimento della tutela e del documento di riconoscimento del tutore.
Il/la richiedente si impegna a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati sopra indicati.
Data________________________________
Firma_________________________
G
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Mod. dis/3
Quadriciclo intestato alla
persona disabile
Alla Regione Lombardia
Struttura Entrate e Tributi
Via F. Filzi, 22
20124 Milano MI
Oggetto: Richiesta di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione.
(art. 44, comma 19, l.r. 14 luglio 2003 n. 10)
Il/La sottoscritto/a………………….……………………………….nato/a a ………….………….……….Prov (……) il……….………………………
residente a………………….…………………………Prov (……) CAP…………….Via……………..………………………………..…….n……...…
sesso [M] [F] Cod.fisc…………………………………………..recapito telefonico…………………………..………… fax………………………..…
essendo a conoscenza che l’esenzione può essere richiesta limitatamente ad un solo veicolo per persona disabile,
che l’esenzione medesima ha validità dal corrente anno d’imposta e che la stessa ha valore esclusivamente solo
nel caso in cui sia presente sul veicolo il sottoscitto/a,
CHIEDE
il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione per il
quadriciclo,
di cui all’art. 42, commi 5 e 6, della l. r. 14 luglio 2003 n. 10, avente numero di
telaio…………………………………. come riportato sul certificato di idoneità tecnica dello stesso.
A tal fine rilascia la seguente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e, pertanto,
DICHIARA
(Art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)
9
di essere proprietario/a del veicolo sopraindicato, del quale allega, in copia, il certificato di idoneità tecnico;
9
di non avere attualmente in corso altra esenzione per lo stesso titolo su altro veicolo, anche di proprietà di altro
soggetto;
9
di essere titolare del seguente codice fiscale sopra riportato;
9
di essere stato/a riconosciuto/a, dagli organi competenti nella condizione di cui al/ai punto/i (barrare la/e casella/e
interessata/e):
1.
invalido/a, titolare di indennità di accompagnamento – ai sensi delle leggi n° 18/80 e n° 508/88.
A tal fine allega:
– copia verbale commissione medica di prima istanza;
– copia certificato di idoneità tecnico del veicolo;
– copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
2.
disabile affetto/a da handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n° 104/92.
A tal fine allega:
– copia certificazione handicap grave rilasciata dalla commissione medica ai sensi dell’art.4 della l.104/92.
– copia carta di idoneità tecnico del veicolo;
– copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
3. non vedente ovvero sordomuto/a assoluto/a.
A tal fine allega:
– copia verbale commissione medica di prima istanza;
– copia carta di idoneità tecnico del veicolo;
– copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
4.
invalido/a con ridotta capacità permanente motoria, come da certificazione sanitaria che si allega in copia , e
con veicolo adattato in funzione dell’invalidità “sulla postazione passeggero”.
A tal fine allega:
– copia verbale commissione medica di prima istanza;
– copia carta di idoneità tecnico del veicolo adattato nella postazione di passeggero;
– copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
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5. invalido/a con ridotta capacità permanente motoria, come da certificazione sanitaria che si allega in copia , e
con veicolo adattato “nella postazione di guida”.
A tal fine allega:
– copia verbale commissione medica di prima istanza;
– copia carta di idoneità tecnico del veicolo adattato nella postazione di guida in conformità alle
prescrizioni presenti sulla patente di guida;
– copia della patente speciale riportante gli adattamenti prescritti;
– copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
6. disabile affetto/a da pluriamputazione.
A tal fine allega:
– copia verbale commissione medica di prima istanza;
– copia carta di idoneità tecnico del veicolo;
– copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
9
di essere consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, delle responsabilità penali cui
potrà incorrere in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità;
9
di essere consapevole, ai sensi dell’art. 75 della D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dell’obbligo di restituzione alla
Regione Lombardia delle somme dovute e non versate per effetto di false dichiarazioni nonché dell’eventuale
maggiore danno riconosciuto in sede giudiziaria a seguito di procedimento penale attivato dalla Procura della
Repubblica cui la Regione è tenuta comunque ad inoltrare l’informativa di notizia di reato;
9
di impegnarsi, inoltre, a segnalare all’Ente in indirizzo, entro e non oltre trenta giorni dal suo verificarsi,
l’eventuale trasferimento della residenza in altra regione o all’estero, l’eventuale perdita della cittadinanza italiana,
la perdita, a qualsiasi titolo, del possesso del veicolo in questione, nonché ogni altro evento che modifichi il
contenuto della presente dichiarazione;
9
che, quale sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e quale autentica della
documentazione esibita in copia, la/il sottoscritta/o, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, del D.P.R. 28 dicembre
2000, n° 445, allega copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
___________________________
____________________________
luogo e data
Il dichiarante
Il sottoscritto/a dichiara espressamente di aver indicato la propria condizione sanitaria di cui al/ai punto/i
………….
_____________________________
________________________________
luogo e data
Il dichiarante
Per i soggetti nei confronti dei quali viene esercitata la tutela, la firma apposta deve essere quella del tutore. Allo scopo
allegare copia del provvedimento di riconoscimento della tutela e del documento di riconoscimento del tutore.
Il/la richiedente si impegna a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati sopra indicati.
Data________________________________
Firma_________________________
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Agenzia di sondrio
Viale Milano, 12 - tel. 0342 216380 - e-mail: [email protected]