il bilancio il bilancio le immobilizzazioni materiali i costi accessori

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il bilancio il bilancio le immobilizzazioni materiali i costi accessori
IL BILANCIO
IL BILANCIO
Relatore: dott. Francesco Barone
LE IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
Un’immobilizzazione materiale è iscritta in
bilancio al costo di acquisto o di
produzione.
Nel costo di acquisto si includono anche i
costi accessori.
Nel costo di produzione si computano
anche i costi direttamente imputabili al
prodotto.
I maggiori interventi riguardano le
operazioni relative agli ammortamenti dei
fabbricati, alle interferenze fiscali , al
leasing, agli ammortamenti di alcuni beni
immateriali ad una migliore
contabilizzazione delle imposte.
I COSTI ACCESSORI
Sono costi che l’impresa sostiene affinché
l’immobilizzazione possa essere utilizzata.
Non sono compresi gli oneri finanziari.
ESEMPIO DI COSTI ACCESSORI
FABBRICATI
Spese notarili
Tasse di registrazione
Onorari di progettazione
Costi per opere di urbanizzazione
Compensi per la mediazione
IMPIANTI E
MACCHINARI
Spese di progettazione
Spese di trasporto
Dazi su importazioni
Spese di installazione
Onorari
Montaggio e posa in opera
Spese di messa a punto
DONAZIONI
Le immobilizzazioni materiali ricevute a titolo
gratuito si iscrivono in bilancio al presumibile
valore di mercato. In contropartita si rileva un
provento straordinario:
Bene
a
Proventi straordinari (E. 20)
Sono beni che si ammortizzano dal punto di
vista civilistico.
ESEMPIO DI COSTI INDIRETTI
•
•
•
•
Sono costi indiretti di produzione:
stipendi, salari e oneri relativi alla mano d’opera
indiretta nonché al personale tecnico;
materiali di consumo;
spese generali;
ammortamenti dei cespiti utilizzati per la
produzione dell’immobilizzazione
SPESE DI AMPLIAMENTO
I costi afferenti l’ampliamento
l’ammodernamento e il miglioramento dei
cespiti sono capitalizzabili a condizione
che essi si traducano in un misurabile e
significativo aumento di capacità o di
produttività.
RINNOVAMENTI
L’operazione di rinnovo comporta la sostituzione
dell’immobilizzazione ovvero la sostituzione di
una parte di essa.
Nel primo caso si capitalizza il costo di
acquisizione del nuovo bene e si storna il valore
contabile del vecchio bene interessando il C. E.
(plus o minus).
Nel secondo caso se le spese sono di
manutenzione ordinaria si imputano a C. E. se
sono di natura straordinaria incrementano il
costo dell’immobilizzazione.
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
Si definiscono manutenzioni i costi
sostenuti per mantenere in efficienza le
immobilizzazioni.
Si definiscono riparazioni i costi sostenuti
per riparare guasti o rotture.
ONERI FINANZIARI
•
•
•
•
Si capitalizzano solo se:
il prestito riguarda l’acquisto del cespite;
gli interessi sono maturati durante il periodo di
costruzione;
gli utili e le perdite su cambi si imputano a C. E.
Solo le perdite su cambi si possono
capitalizzare;
il valore del cespite compresi gli interessi non
può superare il valore recuperabile tramite l’uso.
SEGUE: MANUTENZIONI E
RIPARAZIONI
Sono di natura:
1. ordinaria se finalizzate a mantenere i cespiti in
buono stato di funzionamento. Si imputano a
C. E. nell’esercizio in cui si sostengono;
2. straordinaria se comportano un aumento
significativo e tangibile di produttività o di vita
utile del cespite. Sono imputati ad incremento
del costo dell’immobilizzazione cui si
riferiscono.
PEZZI DI RICAMBIO
Se il costo unitario è basso e ricorrente si
imputano a C. E.
Se il costo unitario è alto e non ricorrente
si classificano tra le immobilizzazioni
materiali e ammortizzati sulla vita del
cespite cui si riferiscono.
Se il costo unitario è alto e molto ricorrente
si includono tra le rimanenze di magazzino
e scaricati in base al consumo.
ESEMPI DI RIVALUTAZIONE
La rivalutazione può essere eseguita in
tre modi:
a) imputando il maggior valore solo al bene;
b) incrementando sia il valore del bene che
il fondo ammortamento;
c) riducendo il valore del fondo
ammortamento
ESEMPIO N.1
ESEMPIO N.2
Costo storico 100
Fondo a.to 80
Valore economico 70
Devo rivalutare 50
Riflessi:
a) allungamento della vita del bene;
b) possibili quote contabili superiori a quelle
fiscali
Costo storico 100 Fondo a.to 80
Valore economico 70
Devo rivalutare il bene fino a 350 ed il fondo
fino a 280
Riflessi:
1) rimane invariato il periodo di
ammortamento;
SEGUE: ESEMPIO N.2
2) rimane il problema del valore di
sostituzione o valore di mercato che se
inferiore a 350 ( es. 200) può inficiare il
bilancio (principi di chiarezza e veridicità)
IL RICONOSCIMENTO DEL
NUOVO VALORE
Il maggior valore attribuito ai beni si
considera fiscalmente riconosciuto ai fini
delle imposte sui redditi e dell’IRAP a
decorrere dal terzo esercizio successivo a
quello con riferimento al quale la
rivalutazione è stata eseguita.
ESEMPIO N.3
Costo storico 100 Fondo a.to 80
Valore economico 70
Devo diminuire il fondo di 50
Riflessi:
1) beneficio di stanziare di nuovo quote di
ammortamento;
2) valido per eliminare gli ammortamenti
anticipati
L’AMMORTAMENTO
Il Codice Civile prevede che il costo delle
immobilizzazioni la cui utilizzazione è
limitata nel tempo deve essere
sistematicamente ammortizzato in ogni
esercizio in relazione alla loro residua
possibilità di utilizzazione.
L’ammortamento ha inizio quando il bene
immobilizzato è disponibile all’uso.
IL PIANO DI AMMORTAMENTO
L’AMMORTAMENTO FISCALE
E’ necessario redigere un piano di
ammortamento che richiede la
conoscenza di:
• del valore da ammortizzare;
• del periodo di ammortamento;
• del criterio di ammortamento da utilizzare.
La deducibilità delle quote di
ammortamento è ammessa solamente a
partire dall’esercizio di entrata in funzione
del bene.
Le quote di ammortamento si calcolano
applicando i coefficienti ministeriali.
AMMORTAMENTO DEI
FABBRICATI
SEGUE: AMMORTAMENTO DEI
FABBRICATI
Ai fini del calcolo delle quote di
ammortamento il costo dei fabbricati
strumentali deve essere assunto al netto
delle aree occupate dalla costruzione e di
quelle che ne costituiscono pertinenza.
Rientrano nella disposizione i fabbricati
strumentali per destinazione e per natura
mentre ne sono esclusi gli impianti e i
macchinari ancorché infissi al suolo.
Il costo delle aree è quantificato in misura pari al
maggior valore tra quello esposto in bilancio
nell’anno di acquisto e quello corrispondente al
20% e, per i fabbricati industriali, al 30% del
costo complessivo.
Non si effettua il calcolo se il costo delle aree
risulta acquistato in precedenza con valore
autonomo.
Le disposizioni si applicano anche ai fabbricati
strumentali in leasing con riguardo alla quota
capitale dei canoni.
SEGUE: AMMORTAMENTO
FABBRICATI
Le nuove regole si applicano anche per le quote
di ammortamento e canoni di leasing relativi a
periodi d’imposta precedenti.
Per il calcolo si assumono i valori esposti
nell’ultimo bilancio approvato (2005).
Per il fabbricato il valore si assume al netto dei
costi incrementativi capitalizzati e delle
rivalutazioni.
Le quote di ammortamento dedotte negli esercizi
precedenti si considerano imputate interamente
al fabbricato anche se calcolate sul costo
complessivo (terreno + fabbricato costruito)
LA CONTABILITA’
L’OIC n. 16 prevede due metodi di
contabilizzazione dei contributi in conto
impianti:
1. i contributi si imputano a C. E. (voce A.5) e
vengono rinviati per competenza agli esercizi
successivi attraverso i risconti passivi;
2. i contributi vengono portati a riduzione del
costo dei cespiti cui si riferiscono.
E’ consigliabile il primo metodo.
I CONTRIBUTI
Sono somme erogate dallo Stato o altri
enti e si distinguono:
1. in conto esercizio;
2. in conto capitale;
3. in conto impianti.
I CONTRIBUTI IN CONTO
CAPITALE
Fiscalmente questi contributi sono
considerati sopravvenienze attive e
vengono tassati per cassa.
E’ prevista la tassazione frazionata in
cinque anni.
I FINANZIAMENTI DEI SOCI
E’ stata inserita nel passivo dello stato
patrimoniale la voce D 3) che accoglie i
finanziamenti dei soci con obbligo di
restituzione da parte della società.
SEGUE: I FINANZIAMENTI DEI
SOCI
In bilancio bisogna esporre:
• il debito per capitale effettivo;
• gli interessi maturati alla data del bilancio;
• gli eventuali oneri accessori.
SEGUE: I FINANZIAMENTI DEI
SOCI
I finanziamenti dei soci alla società, diversi
da quelli con rimborso postergato per
legge, devono essere indicati nella nota
integrativa in modo separato nel momento
in cui sia espressamente prevista una
clausola di restituzione solo dopo la
soddisfazione dei creditori non soci.
IL LEASING
Si continua la contabilizzazione del leasing
con il metodo patrimoniale in luogo di
quello finanziario.
Tuttavia è stato aggiunto il n.22
all’art.2427 c.c. relativo alla nota
integrativa dove si dovranno segnalare i
beni in leasing con il metodo finanziario.
LEASING PATRIMONIALE
Con questo metodo i beni concessi in
locazione si contabilizzano tra le attività
del concedente e da questi ammortizzati.
L’utilizzatore contabilizza per competenza
i canoni allocandoli nella voce B.8 del
conto economico. In sede di chiusura del
bilancio i canoni devono essere riscontati
in funzione della durata del contratto.
ESEMPIO LEASING
PATRIMONIALE
Per il versamento del maxicanone e dei canoni periodici:
Diversi
a
Banca c/c n….
Canoni leasing
IVA a credito
A fine esercizio si riscontano i canoni:
Risconti attivi
a
Canoni leasing
Il bene in leasing si iscrive tra le immobilizzazioni dello
stato patrimoniale dell’utilizzatore solo al momento del
riscatto.
LEASING FINANZIARIO
Con questo metodo l’utilizzatore iscrive il bene acquisito
in leasing tra le proprie immobilizzazioni e procede
all’ammortamento rilevando il debito per la parte relativa
al capitale. Inoltre registra per competenza gli oneri
finanziari e accessori relativi al canone.
Il concedente iscrive nel proprio bilancio un credito verso
l’utilizzatore per la parte del capitale e registra per
competenza la parte finanziaria del canone e gli oneri
accessori.
ESEMPIO LEASING
FINANZIARIO
Nella contabilità dell’utilizzatore si avrà:
1)Beni in leasing
a Debiti V/società di leasing
Pagamento del canone:
2)Diversi
a Banca c/c n….
Debiti V/società di leasing
Oneri finanziari
IVA a credito
A fine esercizio:
3)Amm.to beni in leasing a Fondo amm.to beni in leasing
LEASE BACK
Si tratta della cessione di un bene e della
sua contemporanea retrolocazione.
La plusvalenza che deriva dalla cessione
del bene è imputata a conto economico in
base al principio di competenza e differita
sulla durata del contratto di leasing.
Fiscalmente la plusvalenza è tassabile
secondo le regole dell’articolo 86 del Tuir.
ESEMPIO DI LEASE BACK
1)
2)
Costo del bene € 12.000 con fondo ammortamento
pari a € 10.000. Bene ceduto a € 10.000 con valore
netto contabile di € 2.000 e plusvalenza di € 8.000.
Durata del contratto 10 anni. La plusvalenza sarà
ripartita in quote pari a € 800 interessando la voce A5
del conto economico utilizzando la voce risconti
passivi. Si avrà:
Fondo amm.to bene a
Bene
10.000
Banca c/c n…
a
Diversi
12.000
a
Bene
2.000
a
Plusvalenza 8.000
a
IVA a debito 2.000
SEGUE: ESEMPIO LEASE
BACK
DURATA DEL LEASING
IMMOBILIARE
A fine esercizio si procederà a redigere la
seguente scrittura:
Plusvalenza a Risconti passivi 7.200
Per i beni immobili la durata del contratto
di leasing non può essere inferiore a otto
anni né superiore a quindici anni.
La norma si applica ai contratti stipulati a
partire dal 4 dicembre 2005.
DURATA MINIMA DEL
CONTRATTO
Per la durata minima bisogna tenere presente:
- se l’arco temporale è inferiore a 8 anni, quest’ultima è la
durata minima richiesta per la deducibilità dei canoni;
- se l’arco temporale è compreso tra 8 e 15 anni, esempio
12 anni, la durata minima del contratto è pari a 12 anni;
- se l’arco temporale è superiore a 15 anni, la durata
minima del contratto è pari a 15 anni.
ESEMPIO N.1
Durata periodo di ammortamento 25 anni
con aliquota al 4%. La metà del periodo di
ammortamento in anni è 12,5%. La durata
minima del contratto deve essere almeno
pari a 13 anni per la deduzione dei canoni
di leasing.
ESEMPIO N.2
ESEMPIO N.3
Durata periodo di ammortamento 33 anni
con aliquota al 3%. La metà del periodo di
ammortamento in anni è 16,6%. La durata
minima del contratto deve essere almeno
pari a 15 anni per la deduzione dei canoni
di leasing.
Durata periodo di ammortamento 10 anni
con aliquota al 10%. La metà del periodo
di ammortamento in anni è 5. La durata
minima del contratto deve essere almeno
pari a 8 anni per la deduzione dei canoni
di leasing.
RIPORTO DELLE PERDITE
NELLA TRASPARENZA
Le perdite fiscali dei soci formate in periodi
anteriori all’inizio della tassazione per
trasparenza non possono essere utilizzate per
compensare i redditi imputati dalle società
partecipate.
Le regole hanno effetto dal periodo d’imposta dei
soci in corso alla data del 4 luglio 2006 ma solo
con riferimento ai redditi delle società
partecipate relative a periodi d’imposta chiusi a
partire dalla predetta data.
SRL IN REGIME DI
TRASPARENZA
Le SRL:
a) hanno la possibilità di optare per il regime di
trasparenza anche se possiede o acquista
PEX;
b) se hanno optato per il regime di trasparenza gli
utili percepiti e le plusvalenze realizzate
concorrono alla formazione del reddito nella
misura del 40%.
Le disposizioni decorrono a partire dal periodo
d’imposta in corso alla data del 4 luglio 2006.
SEGUE: RIPORTO DELLE
PERDITE
Per le perdite riportabili che si sono
formate con la precedente disciplina si
applicano le disposizioni già esistenti.
Alla società partecipata si può applicare
l’art. 37 bis del D.P.R. n. 600/1973.
SEGUE: SRL IN REGIME DI
TRASPARENZA
Le norme sulla tassazione degli utili e
delle plusvalenze si applicano anche se:
PERSONA
FISICA
POSSIEDE UNA
PARTECIPAZIONE
INDIRETTA
IN SOC. DI CAP.
TRAMITE
SRL IN REGIME DI
TRASPARENZA
COMPONENTI ISCRIVIBILI
NEL QUADRO EC
Casi di rettifiche e di accantonamento di natura fiscale:
1) ammortamenti materiali e immateriali effettuati ad
aliquote inferiori a quelle fiscali;
2) ammortamenti anticipati;
3) spese relative a beni di costo inferiore a € 516,46;
4) valutazioni di opere ultrannuali per rischio contrattuale
superiore a quelle civilistiche;(NOVITA’)
5) valutazioni dei lavori in corso con il metodo della
commessa completata;
6) svalutazione fiscale dei crediti;
ESEMPIO
Acquisto bene nel 2001 per 100
Ammortamenti: anno 2001 ordinario 10 + anticipati 10;
anno 2002 ordinario 20 + anticipati 20; anno 2003
ordinario 20 + anticipati 20.
Nel 2004 si procede al disinquinamento del bilancio con
esclusione degli ammortamenti anticipati di 50 e si rileva
la fiscalità differita (33% IRES e 4,24% IRAP su 50) pari
a 16,5 di IRES e 2,12 di IRAP. Si rileva la quota di
ammortamento relativa all’esercizio 2004 per 20.
SEGUE: COMPONENTI
7) accantonamenti a fronte di spese per lavori ciclici di
manutenzione e revisione di navi e aeromobili superiori
alla misura civilistica;
8) accantonamenti a fronte di spese di ripristino per beni
gratuitamente devolvibili;
9) accantonamenti per operazioni e concorsi a premio;
10) accantonamenti a fondo imposte deducibili;
11) quote T.F.R. destinate a forme pensionistiche
complementari;
12) marchi (NOVITA’);
13) studi e ricerche (NOVITA’)
SEGUE: ESEMPIO
Le scritture saranno:
Fondo ammortamento a Sopravvenienza attiva
50
Imposte differite (E21) a Fondo imposte diff.te(B.2)18,62
Ammortamento (B.10) a Fondo ammortamento
20
Nel quadro RF si effettua una variazione in diminuzione
per 50 ed una in aumento per 38,62 (18,62 + 20)
SEGUE: ESEMPIO
Nel quadro EC bisogna:
- indicare l’eccedenza pregressa di 30 (50 – 20);
- indicare il valore civile (30) e fiscale (0) del bene;
- indicare il valore delle riserve che non hanno scontato
imposte di 18,83 (30 –11,17). Infatti il fondo imposte
differite è quello esistente a fine esercizio (11,17) dato
dalla differenza tra il valore stanziato pari a 18,62 e
l’utilizzo dell’esercizio per la quota di ammortamento
7,45 (33% IRES e 4,25% IRAP su 20)
LA DISTRIBUZIONE DELLE
RISERVE
La distribuzione di utili o di riserve poste a
vincolo dei componenti extracontabili
comporta la tassazione per un importo pari
all’eccedenza netta dell’ammontare dei
componenti negativi dedotti in via
extracontabile rispetto alle restanti riserve
di patrimonio netto.
LE RISERVE
Per evitare che la deduzione dal reddito
d’impresa di componenti negativi non
imputabili a conto economico permetta la
distribuzione di utili non tassati si introduce
un regime di sospensione d’imposta
realizzata per massa senza porre vincoli
alle riserve espresse in bilancio.
AUMENTO DI CAPITALE
In caso di aumento di capitale attraverso l’utilizzo
delle riserve il vincolo si sposterà per un importo
corrispondente sul capitale sociale.
In caso successiva riduzione del capitale sociale
si deve assoggettare a tassazione la parte di
capitale sociale che in precedenza era stata
aumentata con riserve di utili.
COPERTURA DI PERDITE
D’ESERCIZIO
Le riserve vincolate possono essere utilizzate
per coprire perdite d’esercizio.
Il vincolo si trasferirà sulle riserve che si
formeranno in futuro.
Le future distribuzioni di tali riserve saranno
soggette a tassazione fino al riassorbimento
totale dei disallineamenti ancora esistenti.
LA CONTABILIZZAZIONE
DELLE IMPOSTE
Vengono introdotti nell’ambito dei crediti
(CII) due voci denominate “crediti tributari”
e “imposte anticipate”.
Nei crediti tributari si indicano le imposte
versate in eccedenza, nelle imposte
anticipate si indicano le minori imposte da
pagare in futuro.
EFFETTI AI FINI IRAP
In presenza di una deduzione extracontabile
rilevante solo ai fini IRES e non anche ai fini
IRAP il valore fiscale del bene (rispetto a quello
civilistico) sarà diverso e ciò si riflette sia sul
calcolo delle imposte differite sia sulla
tassazione delle riserve di patrimonio netto
poste a copertura delle deduzioni extracontabili.
SEGUE: CONTABILIZZAZIONE
Al passivo dello stato patrimoniale si è
integrata la voce B(2) fondi per imposte
con la precisazione “anche differite”.
Si tratta infatti di maggiori imposte da
pagare in futuro.
Nel conto economico si è integrata la voce
22 imposte sul reddito dell’esercizio
aggiungendo “correnti, differite e
anticipate”.
NOTA INTEGRATIVA
A seguito della eliminazione delle
interferenze fiscali il punto 14 dell’art.2427
c.c.è stato sostituito.
Il nuovo punto prevede l’indicazione nella
nota integrativa di utili informazioni circa le
modalità di calcolo delle imposte differite.
SCRITTURE DELLE IMPOSTE
DIFFERITE
Imposte sul reddito (voce 22) a
Diversi
17.043,08
a
Debiti tributari (D12) 10.225,85
a
Fondo imposte (B2) 6.817,23
Negli anni successivi il Fondo imposte sarà interessato
per la parte della plusvalenza che concorrerà nella
determinazione del reddito imponibile. Per cui la scrittura
sarà:
Diversi
a
Debiti tributari
Imposte sul reddito
Fondo imposte
ESEMPIO DI IMPOSTE
DIFFERITE
Si decide di rateizzare una plusvalenza di € 25.822,84 in
cinque esercizi. Costi indeducibili € 5.164,57. Utile
civilistico € 46.481,12. Si avrà:
Utile
46.481,12
Costi indeducibili
5.164,57
Reddito imp. di competenza
51.645,69
Variazione in diminuzione
(20.658,28)
Reddito da Unico
30.987,41
Imposte di competenza (51.645,69 x 33%)= € 17.043,08
Imposte da Unico (30.987,41 x 33%)= € 10.225,85
ESEMPIO DI IMPOSTE
ANTICIPATE
Una società presenta in conto economico compensi agli
amministratori non pagati per € 7.746,85 e costi
indeducibili per € 10.329,14. Utile civilistico 25.822,84. Si
avrà:
Utile civilistico
25.822,84
Costi indeducibili
10.329,14
Reddito di competenza
36.151,98
Compensi non pagati
7.746,85
Reddito da Unico
43.898,83
Imposte di competenza (36.151,98 x 33%)= € 11.930,15
Imposte da Unico (43.898,83 x 33%)= € 14.486,61
SCRITTURE DELLE IMPOSTE
ANTICIPATE
Diversi
a
Debiti tributari (D12) 14.486,61
Imposte sul reddito (voce 22)
11.930,15
Imposte anticipate (CII4ter)
2.556,46
L’importo indicato nelle imposte anticipate rappresenta
somme da versare in meno nei periodi d’imposta
allorquando i compensi degli amministratori saranno
pagati. Per cui nell’anno x+1 la scrittura sarà:
Imposte sul reddito a
Diversi
a
Debiti tributari
a
Imposte anticipate
SEGUE: BILANCI IN FORMA
ABBREVIATA
Il D. Lgs. 7 novembre 2006 n. 285 ha
modificato i limiti entro i quali si può
redigere il bilancio in forma abbreviata:
1. il limite del totale dell’attivo dello S. P.
passa da euro 3.125.000 a euro
3.650.000;
2. il limite dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni passa da euro 6.250.000 a
euro 7.300.000
BILANCI IN FORMA
ABBREVIATA
Solo le società che non hanno emesso
titoli negoziati sui mercati finanziari
possono redigere il bilancio in forma
abbreviata.
Sono stati inoltre previsti i raggruppamenti
di alcune voci dello stato patrimoniale e
del conto economico.
I DIVIDENDI
Il regime di tassazione dei dividendi è previsto:
• nell’art.47 per le persone fisiche non
imprenditori;
• nell’art.59 per gli imprenditori individuali e le
società di persone commerciali;
• nell’art.89 per le società ed enti commerciali
soggetti all’Ires.
LE PARTECIPAZIONI AL
CAPITALE
Si qualificano utili da partecipazione i
proventi che trovano contropartita in una
partecipazione al capitale o al patrimonio
di società ed enti soggetti all’Ires.
Inoltre si qualificano utili da partecipazione
quelli accordati in base ai contratti di
associazione in partecipazione e di
cointeressenza.
I FINANZIAMENTI SOCI
La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di
cui all’articolo 98 del Tuir è considerata utile da
partecipazione qualora essi siano erogati
direttamente dal socio o da sue parti correlate.
Si applica la ritenuta del 12,50% a titolo
d’acconto se persona fisica non imprenditore
con partecipazione non qualificata. Se
imprenditore la tassazione avviene in
dichiarazione.
GLI STRUMENTI FINANZIARI
Non sono qualificabili come utili in senso proprio
perché non hanno diritto di partecipare al
capitale della società.
Il sottoscrittore di strumenti finanziari può
vantare diritti patrimoniali ed alcuni diritti
amministrativi.
Alla remunerazione dei titoli e strumenti
finanziari si applica lo stesso regime fiscale degli
utili da partecipazione.
UTILI PERCEPITI DA P.F.
FUORI DALL’IMPRESA
Gli utili percepiti dalla persona fisica che detiene
una partecipazione non qualificata fuori
dall’impresa sono soggetti alla ritenuta alla fonte
a titolo d’imposta del 12,50%. Non si indicano in
dichiarazione.
Gli utili percepiti dalla persona fisica che detiene
una partecipazione qualificata fuori dall’impresa
concorrono alla formazione del reddito nei limiti
del 40%.
LE RISERVE DI UTILI
UTILI PERCEPITI DA
IMPRESE
La distribuzione di riserve di utili è
soggetta alla stessa disciplina fiscale degli
utili da partecipazione.
La società emittente ha l’obbligo di
comunicare e di specificare agli azionisti il
tipo di riserva distribuita.
Gli utili percepiti da persone fisiche
imprenditori e da società di persone sono
considerati componenti positivi di reddito
d’impresa con tassazione nella misura del
40%.
Tale regime si applica sia sulle
partecipazioni qualificate sia su quelle non
qualificate.
UTILI PERCEPITI DA
SOGGETTI IRES
UTILI PERCEPITI DA ENTI
NON COMMERCIALI
Gli utili da partecipazione si considerano
componenti positivi di reddito d’impresa.
Concorrono nell’esercizio in cui sono
percepiti.
Concorrono nel limite del 5% con deroghe
se c’è applicazione della tassazione di
gruppo e del regime di trasparenza.
Concorrono alla formazione del reddito
imponibile nel limite del 5%.
Si applica la ritenuta a titolo d’acconto del
12,50%.
Il trattamento si applica agli utili derivanti
sia da partecipazioni qualificate sia per
quelle non.
LE RITENUTE SUGLI UTILI
MINUSVALENZE
INDEDUCIBILI SU DIVIDENDI
Sugli utili corrisposti a persone fisiche in
relazione a partecipazioni non qualificate e non
in regime d’impresa si applica una ritenuta a
titolo d’imposta del 12,50% sul 100% del
dividendo.
Sugli utili riscossi in regime d’impresa non si
applica la ritenuta.
Sugli utili in natura corrisposti dalla società è il
socio che deve fornire la provvista per fare
versare la ritenuta alla società.
Le minusvalenze realizzate su partecipazioni prive dei
requisiti per la Pex se associate ad incassi di dividendi
sono indeducibili fino a concorrenza dell’importo non
imponibile dei dividendi stessi o degli acconti sui
dividendi percepiti nei 36 mesi precedenti il realizzo.
La regola si applica SOLO se le partecipazioni cedute
siano state acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo
sempre che sussistano i requisiti di commercialità e di
residenza fuori dal territorio a regime fiscale privilegiato
della partecipata.
ESEMPIO
NORMA ANTIELUSIVA
Costo di acquisto delle azioni (2005)
Dividendo percepito nel 2005
Dividendo non imponibile (1.000x95%)
Risparmio d’imposta (950x33%)
Vendita azioni nel 2006
Minusvalenza realizzata
Minusvalenza deducibile (1.000-950)
Minusvalenza tassabile
Imposta da versare (950x33%)
10.000,00
1.000,00
950,00
313,50
9.000,00
1.000,00
50,00
950,00
313,50
Alle operazioni relative alle minusvalenze da
partecipazioni si applica la disposizione antielusiva di cui
all’art. 37-bis del D.P.R. n.600/1973.
Se la minusvalenza realizzata è di importo superiore a
50 mila euro il contribuente ha l’obbligo di comunicare
all’Agenzia delle entrate i dati necessari per controllare
l’operazione.In caso di comunicazione omessa,
incompleta o infedele la minusvalenza è completamente
indeducibile.
GLI ACCONTI
Gli acconti delle imposte sui redditi e
dell’IRAP relativi al periodo d’imposta che
ha inizio il 1° gennaio 2006 sono calcolati
tenendo conto della indeducibilità delle
minusvalenze su partecipazioni.