CONTRAlTO COLLETTNO NAZIONALE DI LAVORO
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CONTRAlTO COLLETTNO NAZIONALE DI LAVORO
CONTRAlTO COLLETTNO NAZIONALE DI LAVORO PERI DIPENDENTI DELLE I!\IIPRESE EDILI ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI EDILI E AFFINI 15 OTTOBRE2013 VALIDO DAL 15 OTTOBRE2013AL 15 OTTOBRE2016 C.C0.J_L ~'èr i direndcnri dd!~ imprce ed il t migime e dd!e p:cco!e e mèdie imprese indumidli d!ill e :lllìni Indice Sfera di applicazione ............................................................................................................................................. 8 Costruzioni edili ..................................................................................................................................................... 8 Cosa uzioni idrauliche ·············--···········'··-·················-······· .. ········································-·················· ........................ 8 fvlovimenro di terra- cave dl presrim- costruzioni stradali e ferroviarie- ponri e viadorti .................................. 8 Costruzioni sorterrance ......................................................................................................................................... 9 Costruzioni di linee e condotte ............................................................................................................................... 9 Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato .................................................................................. 9 Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cementO armato ............................................ 9 Opere marittime, fluviali, lacuali elagunari .......................................................................................................... 9 Atcività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili ................................................. 9Tutte le altre atrività. ......................................................................................................................................... 9 Se(tori di specializzazione ......................................................................................................................................... 9 Parte I Regolarnentazi9ne per gli operai ............................................................................................................. ! O ....................................................................... IO art. l Assunzione......... . art. 2 Documenti............................................................................................................................................................ 10 art. 3 Pe1iodo di prova................................................................................................................................................. .... 1O art. 4 Jvlutarnento di mansioni.............. ................................................................................................................ ......... 11 art. 5 Mansioni promiscne. ................................................. . .. ................................. ······························ ......... IJ art. 6 Ormio di lavoro . ..... ....... 11 ... 12 art. 7 Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa. ........... . m t. 8 Flessibilità di ormio e lavoro a tumL .......... ............. .. art. 9 Riposo settimanale...... ································ .................................... 13 ·································· ················· ································· ···················· .............. 13 13 art. l OSoste di lavoro. art. 11 Sospensione e 1iduzione di orario. .13 .................................. 14 art. 12 Recuperi........ ....................... 14 art. 13 lY!inimi di paga bttse oraria e indennità di contingenza. art. 14 Elemento Economico TelTitoriale.. .................................... .. ......... ,............... ·················· ......................... 14 ........... 14 art. 15Ltvoro a cottimo............ .. mt. 16 Divieto di cottimismo e di inteJposizione nelle prestazioni di lavoro........................... .. ................ .............. 15 art. 17 Disciplina dell'ùnpiego di manodopera negli appalti e nei s11happalti............................................ .. art. 18 Fede............ . ... 15 ················································ ......................................................................................... .. 16 art. 19 Gratifica natalizia. .......................................... .. ..16 a1 t. 20 Festività. .......................................................... .. ........... 17 an: 21 Accantorramento presso la Crt.sslt Edile iVazionale A1tiyjattttto e Jm.ÙtJtrùt (CE1VA.l). . .......... 17 ttrt. 22 Lavoro straordinario nottumo efestivo. ...................................... ................... .. .............. 18 art. 23lndennità per lavori speciali disagiati.................................................... ..,................................................. 19 Gruppo a) -lavori vari................................... ....................................... .. ................... 19 Gruppo b) -lavori in galleria......... ................ ........................ ..................... .. .................... 21 Gruppo c) -lavori in cassoni ad aria contressa...... ......................... .. ....... 21 Gruppo d) -lavori marittimi .................................................................................................................................... 21 Personale imbarq.to su natanti con o senza motore ........................................................................................... 21 Lavori sono acqua: palombari................................................. .. ...................................................... 21 m t. 24 Indennità per lavori in alta montagna......... .. ···················· .................................. .22 art. 25 Trasjè1ta .......... ..................... ................. .............................. ................... ................... .. .................... 22 Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario... ............................................................. 22 art. 26 TrctJferimento. .................. .................... art. 27 Elementi della retribuzione..... ............................... .. ftrt. 28 ivfodalità di pagamento. .. ......................... 23 ....................... 23 art. 29 Trattamento in caso di malattia. ............................................................... .. art. 30 Trattamento in cttso di ùzj01tu.nio sul lavoro o malattia professionale... 2 p .. . . . . . . ;:_j ·················· .......... .24 ...... 26 art. 31 Congedo nzatJùnoniale. .................................................................................................................... . art. 32 &zzimzità proftssiouale edile. ................................... . ...................................................... ................. .26 art. 33 Conservazione degli utensili....... ................... ..................................................... ................... 26 art. 34 Obblighi e responsabilità degli antrsti.................................................................................................................. .26 art. 35 Preavviso............................................................................................................................................................... 27 art. 36 Indennità in caso di morte................................................................................................... ................................ 27 art. 3 7 Controversie................................................................................................................................................... ..... 27 art. 38 Reclami................................................................................................................................................................. 27 art. 39 Comitati tecnicipmitetici per le contJ·oversie.............................................. . .............................................. 27 art. 40 Tratti/mento di fine rapporto (TFR)......................................................... . .. ..............................................28 art. 41 Organismi Paritetici Teritoria/i (OPP) per Id prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro .................... 28 art. 42 F01mazione professionale. .......................... . .. ............................ ................................................................ 29 art. 43 Q;wte sindacali............................................. ......................................................................... ................. .29 art. 44 Cmn-attazùme di2o live/W. ................................................................................................................................. 29 art. 45 Cassa Edile Nttzionale Artigianato eIndustria (CEN.Al) ..................................... .............................. ........... ~1 PrestazJonL samtane mtegrauve del ServlZlO Sarutano Naztonale ............................................................................. J2 Riduzioni contribu(ive ................................................................................................................................................ 32 Reciprocità nei confronti delle casse edili ................................................................................................................... 33 Con~uità con~ributiv~ delle i~prese nei confronti della c.e.n.a.i ............................................................................ ~3 Lavon usurantt-lavon pesanti .................................................................................................................................. 34 art. 46 Aspettativa. .......................................................................................................................................................... .34 Parte II Regolamentazione per gli impiegati ....................................................................................................... 35 art. 47 Assunzione. ......................... . .......................................... ............................................................ ..................... 35 .. ........35 art. 48 Documenti.......................... ....................................... .. art. 49 Periodo di prova............. .......................................... . art. 50 Orario di lavoro............... .................................... .. .. ........... 35 ............................................................... 36 ............................... 36 ftJt. 51 Elementi del trattamento economico globale. art. 52 Stipendio minimo mensile. ............................... .. .............................................. 37 art. 53 Premio di p1oduzione. ......................................... .. .. ............................................. 37 art. 54 Elemento Economico Tenitoria!e .......................... . ........................................... .... 37 a1t. 55 Indennità speciale afiwore del personale non soggetto a limitazioni di orario. ............................................... ...... 37 art. 56 Indennità per uso di mezzi di traspmto di proprietà deO'impiegato. ................................ .. ...................... ... 37 .. ... 37 art. 57 Indennità per favori in alta mont-agna, in casroni ad aria compressa e in galleria...... art. 58 Indennità di cassa e "taneggio denaro ....................... .............................................................. .. .. ...... 38 art. 59 lvfense aziendali.................. . .. ......... 38 art. 60 Aumenti periodici di anzianità........ .. .. ......... 38 art. 61 Lavoro straordinario, nottrmw eJntivo . ..... . ..........38 art. 62 Lavoro jùori mna .................................................. .. .. .... 39 art. 63 Tr{l.sfe;ta . ................... . .... 39 art. 64 Trmfirimento .. . .. .... 39 art. 65 Alloggio .... ................................................. . ..... .40 .. .... ..40 art. 661vfutamento mansioni.... .41 m t. 67 Pagamento delia retribuzione. .... ....................... 41 art. 68 Giomi festivi e riposo settimanale......................................... . ................. :... 41 art. 69 Fe1ie a; t. 70 Tredicesima mensilità. .. art 71 Premio annuo..... ............................... ................. 42 ~. ........................................................................................................ 42~ 3 ~~I CCN.L por i dipçndcnd dclle lmpn:;~ edili =igLme e delle piccole e m~'lik impro<= indlLitriali edili è :JJtlni art. 72 Premio di ftdeltà ....................... . ...................................................... ............. 42 art. 73 Trattamento in crtso di malattia. ...................... . a; t. .. ........... 43 74 Trattamento in caso di hzfintunio Slll lavoro o di malattia proftssionale.. .. ..................... 43 art. 75 Congedv mtJ.himoniale. ....................................................................................................... ................... 44 mt. 76 Aspettativa. ...................................................................... ................................................................................... 44 art. 77 Ti-attamento di fine mpporto (TFR). .................................................................................................................... 44 art. 78 Dove1i dell'impiegat-a e disciplina azier1dale....... .................................................................................................. 45 art. 79 Preavviso di licenziamento e di dimissioni........ . art. 80 Indennità in caso di l'IlO/te................·... ''""""""'""""""'""""""""""""""""""'""""""""' ............ 45 ............................................................................................................. 46 art. 81 Cntificato di lavoro ............................. ................................. . art. 82 Controversie.......................................................................... . """"""'"""""""""""""""""""""""""""""46 .. ................................................................ 46 art. 83 Quote sind&afi.................................................................................. .................................................................46 Pane III regolamentazione comune agli operai e agli impiegati ......................................................................... 47 ru t. 84 Classificazione dei [avoratori............................................................................................................................... 47 T livello ..................................................................................................................................................................... 47 Quadri ................................................................................................................................................................... .47 Impiegati di l a categoria super .............................................................................................................................. 47 6' livello ...................................................................................................................................................................... .47 Impiegati di l a categoria ........................................................................................................................................ 47 5' livello ...................................................................................................................................................................... .47 Impiegati di 2a caregoria. ...................................... .. ..................................... 47 Impiegati tecnici di 2a categoria .......................................................................................................................... 48 Impiegati anuninìsuarivi di 2a categoria ............................................................................................................... 48 Assistente di cantiere del recupero ......................................................................................................................... 48 4' livello ..................................................................................................................................................................... 48 1\ssi§tel).re tecnico (già di 3a çategoria) ..................................._...., ............._........................ , ..................................... 48 Àd?e:~:t;~~-~~~-~i~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::1~ i:~;;~ :!::r:~o~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!~ Operai di quarto livello .......................................................................................................................................... 49 3o livello.................................... ........................................ ........................................... .. ................. 50 Impiegad di 3a categoria ...................................................................................................................................... 50 Impiegati tecnici di 3a categoria ....................................... ,.................................................................................... 50 Impiegati anuninistrativi di 3a categoria ............................................................................................................... 50 Operai specializzati ...................................................................... ,........................................................................ 50 2' livello .................................................... ., ................................................................................................................. 52 ~~1";u~il~~~:~'.ia_::::::::::::::::::::::::::::::: ;~ ::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: ::::::::::: l'livello ............................................................................... ,....................................................................................... 54 ~te~J:~~~~~~~~-1-~-~-~~~~~~~~~-i-~~-·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::~::::::::::::::::::::;::::::::·::::::~::::::::::::::::~:~~ Regolamentazione speciale per i quadri........................................................................................ ................... 56 AssicLUazione ....................................................................................................................................................... 56 Indennità di funzione ....................................................................................................... :.................................... 5? Cambiamento di mansioni ..................._........................... ............................ ......................................... 57 Patentino per operatori dl macchine complesse ........................................................................................... ,.......... .57 laureati e diplomati .................................................................................................................................................. 57 Caposquadra................................................... ........ ................................... .. ........................... ... 57 .. ........... 57 _mt. 85 La·vOro a Tempo Parziale ....................... .. .. ........ .58 art. 86 Tutela deUa dignità personale dei !avoratmi.... mt. 87 lavoro delfe donne e dei fimàuUi ... .. ...... 59 :::p;~;;;.:~~~:1'1f::::::::..................................................................: ·: : : : : ::~ Tutela della maternità ................................................................................ ,.............................................................. 59 i'viainsrrearnlng di genere nel mercato del lavoro ..................... ,.. ;............................................................................ 59 Conciliazione vita -lavoro............................ ........................................... ,................................. 59 Videorerminali. .... .................. ................... ........................ ........... ........ ........................... 60 : Permessi per Upadre lavoratore................................................................ '-"'' ''""············································· .. ..................................... ~~ fL ~ -················ -··· -··· ...•. ~ ·~ Portatori di handicap... ~ ............................................................................................................................................. 60 T ossicodipenden[i ..................................................................................................................................................... 60 Ex- carcerati ............................................................................................................................................................... 60 lavoratori migranti ................................................................................................................................................... 61 art. 90 Sicurezza dei lavoro. ............................................................................................................................................. 61 A) igiene, ambiente di lavoro e prevenzione infOrtuni.............................................................................................. 61 B) prevenzione e sicurezza del lavoro ......................................................................................................................... 61 Formazione professionale per la sicurezza.................................................................................................................. 62 Organizzazione della prevenzione- piani di sicmezza........................... ,................................................................... 62 Grtellino di riconoscimento ...................................................................................................................................... 62 Sistema di qaulificazione alla sicurezza-dei nuovi imprenditori edili ........................................................................ 6~ art. 91 Rappresentante per la sicurez:z:a............................................................................................................................. 62 Protocollo sul RI.ST ................................................................................................................................................... 64 art. 92 Alloggiamenti e cucine ......................................... .. .. ................................................................................ 65 art. 93 Pe1messi. .............................................................. . ................................................................................... 66 art. 94 Diritto allo studio. ................................................ . .. ................................................................................ 66 art. 95Assenze. .............................................................................. . ........................................................................ 66 art. 96 Provvedimenti disciplinari................ .................................. . .. ............................................................. 67 art. 97 Licenziamenti ..................................................................... . ............................... ................................ 68 art. 98 PttJsaggio da operaio ad ùnpiegato. .................................................................................................................... 68 art. 99 Cessione, trttpttJso e trttsfmmazione di azienda............ .. ............................................................................. 68 art. l 00 Dùitti sindacali....................................................... ................................................................................ 68 Diritto di assemblea. ....................................................... .. .............................................................................. 68 Rappresentanze sindacali ............................................................................................................................................ 68 Tutela dei licenziamen(i individuali ........................................................................................................................... 68 Premessa .............................................................................................................................................................. 68 art. l 01 Discrplina dell'apprendistato.............. ............................................................................................................ 69 art. I 02 Somministrazione di lavoro ............................................ .. .. ..................................................................... .7I art. l 03 Contratto a tennine............................................. .. ........................................................................ 72 art. 104 Distacco. ........................................................... .. ........................................... tt1 t. .. ................ 73 .................................................................................... 73 l 05 Contratti di inserimento........................ .. mt. I 06 Assemblee .................................................. . .. ..74 art. 107 Cniche sindacali epubbliche .................. .. .. ... 74 art. I 08 Ajfosioni ...................................................................................................................................... . ............. ..75 .. ............ .75 art. l 09 Disposizioni generali ...................... ........................................................................... .. .75 art. 11 O Inscindibilità delle disposizioni contrattuali condizioni di migliorfovore.. art. 111 Decorrenza e durata. ......... ................. ............. .... ..... ......... .... ............... .. .75 Allegato A Retribuzione operai .............................................................................................................................. 77 Valori mensili dei minimi di paga base degli operai ................... ;.............................................. .......................... 77 Tabella dei minimi di paga base oraria degli operai................................... .. .............................................. 77 Nlinimi di paga base oraria apprendisti operai.... ................... ............................. ..7R lvlinimi di paga base oraria apprendisti operai ai sensi della legge n. 2511955 .... .. .................................. 78 Allegato B Retribuzione irllpiegatl ........................................................................................................................... 79 Valori mensili dei minimi di paga base degli impiegati ............................................................................................ 79 Minimi di paga base oraria apprendisti impiegati .................................................................................................. 80 Niinimi di raocra base oraria apprendisti impiegati ai sensi della legge n.25/1955 .......................... 80 Allegato C Cassa Edile Nazionale Artigianato e Indll5tria (C.E.NA.I.) ............... .. ........................ 81 Allegato D Accamonamento della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui al nerro delle imposte e dei contributi a carico dellavoratore.............................................................................................................................. 82 l) calcolo delle ritenute fiScali e dei contributi ........................................................................................................ 82 2) accantonamento netto presso la C.E.N A.I. .......................................................................................... 82 3) retribuzione diretta netta ..................................................................................................................................... 82 4) esclusione del criterio convenzionale .................................................................................................................. 82 #' Allegar~l~attia ;~~~~".co]]". s~.~~~~~~.t~.di~~.a~ia..~d i~~or.t~~io.:::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::...... .. '"'"'"""' ru,,.m,oCmm<o ..... ,,, : 7 ........ .. ·:. ~~ AsL ~ C.C.N. !_ rcr i di~'-'ndenddelle imprese edili migi.me <i dd!~ pkco~e e medie lmprc;:e indu_<rrilli tJ.ili" .Iffi,d Allega m F Regolamento dell'Anzianità Professionale Edile ................................................................................... 84 Tabella in vigore al! maggio 2014 ..................................................................................................................... 84 Allegaro G Sistema di concertazione e di infOrmazione ......................................................................................... 86 Allegato H Protocollo sulla banca dati per la regolarirà contributiva ..................................................................... 88 Allegato l Protocollo sulla formazione e sicurezza sul lavoro ..................................................................................... 90 Allegaro J Contribuzione e integrazione degli ammortizzatori sociali nel settore edile ............................................. 91 Allegato K Avviso comune in materia di indici dicongruirà .................................................................................. 92 Allegato L Fondo Pariterico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nell'Industria e nelle Piccole e Medie Imprese "Fond!ralia" ............................................................................................................................. 93 / 6 Verbale di accordo Roma, addl31luglio 2013 Tra La CEPA-A- Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocosuuttori, rappresentata dal Presidente Nazionale, Daniele Gregorio SCALISE e dai componenù del Direttivo Nazionale. e La Federazione Nazionale delle Costruzioni della UGL, UGL Costruzioni, rappresenrata dal Segretario Nazionale, Egidio Sangue e dai componemi la Giunta Nazionale. è S(ato stipulato il presente C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini in vigore dal31luglio 2013 al31luglio 2016. 7 SFERA DI APPliCAZIONE COSTRUZJONI EDIIJ Costruzione (compresi gli scavi di tòndazione, le armature, le incasteUature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e cll opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali), manutenzione (ordinaria e straordinaria) e resrauro anche anistico di opere edili in cemenco armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzare in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabtlirnemo degli-elementi prefàbbriCati). - - Costruzione, manurenzione e restauro di: l) fàbbdcui ad uso di abitazione (LUbani e rurali); 2) fàbbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale; 3) fàbbricati per finalirà pubbliche o di pubblica utilirà; 4) opere monumentaH: chiese, mausolei, ecc.; 5) ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.. Completamemo e rifìnimra delle costruzioni edili, nonché le altre attivìrà appresso elencate: I) intonacatura, timeggiamra, sabbiamra, verniciarura, laccatura, doratura, argematura e simili; 2) 3) 4} decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pierre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie: pavimenrazione in cememo, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pieu·e naturali; preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc., con eventuale sottofondo di materiali coibenti; 5) posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari; 6) lavori murari per insrallazio~e e rimoZione di impianti, macchinari e aruezzarnre degli edifici; verniciatura cÙ impianti .industriali; 7) spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero della neve dai tetti; demolizione di op~!:e edili in cemento armato o in mLUatura; lO) disfacimento di opere edili in legnO o metalliche; 8) 9) 11) demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive; 12) demolizione, rimozione e bonifica dì opere edili realizzare con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire pardcolari iter previsri dalle norme di legge; 13) progettazione lavori di opere edili; 14) manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili e di beni mobili e immobili di opere turelate. Ovvero, costruzione, manutenzione di: a) fabbricati açl uso abitazioni; b) fabbricati ad uso agricolo, indusrriale e commerciale; c) opere monwnemali. COSTRUZJONI IDRAUilCHE Costruzione, manmenzione, riparazione, demolizione di: l) opere di boilifica montana e valliva, di zone paludose e ài terreni allagabili; 2) opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini; 3) a.cquedorri; 4) gasdotti, metanodotti; 5) oleodotti; 6) fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologi.chc, ecc.; 7) 8) 9) pozzi d'acqua (scavati, trivellaci o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo; cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in ceÌncnto armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie; canali navigabili, industriali, di irrigazione; 'lO) opere per impianti idroelettrici; Il) porti (anche fluviali e lacpali); 12) opere marittime, lacuali e lagunari in genere. MOVIMfu'ITO DI TERRA- CAVE DI PRESTTIO- COSTRUZIONI STRADAil E FERROVIARIE- PONTI E VIADOITI l) N!ovimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adatt·dlllento o nartamento di terrcm: preparaztone dt aree fabbricabili, di campt sporuvi, dt campr di atterraggio, dr parchi~ '"'"'"' '""'"""'~ . )Q ~ T 2) 3) Cave di prestito: cave di rocce disaggregare sciohe ed incoerenti {quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il Cui esercizio è limiraro alla durata di uno o più cantieri limitrofi 'essendo in funzione di componente dell'attività costnmiva che si svolge in mli camieri. Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamemo, ecc.), riparazione, demolizione di: a) strade ordinarie e autostrade (corpo suadale e sovrastrurrura); b) strad~ ferrare e tramvie (sovrastruttura comprendeme la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria); c) d) impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, fi.mivie, seggiovie, sciovie, teleferiche, ecc.); ponti e viadotti (in muratura, in cemento armato, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e mer:illici; ponti su chiatte e su alrri e) esecuzione di segnaletica stradale orizzomale, posa in opera di segnaletica e installazione dl cartelli pubblicillii. gall~...gianri; ponti canale); COSTRUZIONI SOTTERRANEE l) Costruzione, rivestimento, rifìnirura, manutenzione dl gallerie (anche arrifìciali), discenderie, pozzi, cwerne e simili per opere edili, stradali, fèrroviarie e idrauHche, ecc .. COSTRUZIONI DI LINEE E CONDOITE l) Niessa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere mura.rie, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche. 2) 3) Installaiio"ne di tralicci per antenne radio televisive. Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa ' in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche. PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE Dl.CALCESI"Rl]ZZQ PRECONFEZIONATO PRODUZIONE E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI STRUTTURE OPERE MARITTIME, FLUVIAll, lACUAil E LAGUNARI IN FERRO PER CEMEm"O ARMATO . ' ' Il presente contratto non è applicabile al personale avviato obbligamriamente tramite le Capitanerie di porto. ATTIVIT"À DI CONSULENZA IN MA"J ERIA DI SICUREZZA PER I CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI TurrE LEALTREATTIVITÀ comnnque denominate, connesse per complementarietà o su.ssidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario {meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, fàlegnami, auristi, cuochi e cucinieri, ecc.), che vi è adderto, è alle dipendenze di una impresa edile. Dichiarazione a verbale Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale, dell'artività di produzione e disuibuzione di calcestruzzo preconfezionato le pani si danno atto che la regolamentazione collettiva dell'edilizia è l'unica applicabile alla predetta attivicà, la quale perranto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime. Le parri si danno atto che le attività di "costruzioni di linee e condotte" debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale. SEITORI DI SPECIAilZZAZIONE Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica con il compito di esaminare le problematiche relative alla sfera di applicazione del preseme contrarto, anche con riguardo a quelle concememi i settori di specializzazione. 9 C CN.L per l dipef!demi delle imprese ediliarrigi..mee delle p:ccrJ!e e mcd H;~ i.mpre;e LJ:duST;n.ill edili e Jffini. PARTE! REGOLfu\1ENTAZIONE PER Gli OPERAI art. l Assunzione. Gli opeial devOllo essere n:~golarinente assunti secoildo-le norme dllegge. art. 2 Documenti. li rapporro di impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'impresa deve specificare: l) l;1 rl;Jt::l di assunzione; 2) la categoria cui illavoracore viene assegnato e le mansioni cui deve attendere; 3) la durara dell'evenruale periodo di prova; 4) la predeterminazione del termine in caso di assunzione a tempo dererminato~ 5) il tratramento economico iniziale; 6) il contratm di lavoro applicato; il comratto integrativo di lavoro applicato; la sede di lavoro. 7) 8) All'atto dell'asstmzione l'operaio deve presentare: l) la carta d'idemità o altro documento equipollente; 2) i documenti atti a dimostrare il diritto agli assegni per il nucleo familiare; 3) i prescritti documenti INPS di cui il lavoratore sia in possesso; il re.s.serino dd codice fiscale; 5) il libretto di lavoro o la scheda professionale. L'operaio è tenuto a conservare copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assnnzione, 4) con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola o prosperro paga, e a presentare tale documentazione nei casi previsti dalla normaciva vigente. É in .fàcoltà dell'lmpresa di richiedere, prima dell'assllllzione, il certificato penale di data non anreriòre ai tre mesi. L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti d1e trattiene. L'operaio deve dichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio e gli eventuali cambiamemi. Per i documenti per i quali la legge preveda determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agll adempimenti stessi. Terminato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restitu.ire all'operaio, che ne rilascerà ricevuta, mtti i documenti di sua spettanza. Per quanto riguarda illibrerro di lavoro e la scheda professionale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge. Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni evenntale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni per il nud~o familiare. art. 3 Periodo di prova. L'assllllzione può avvenire con tm periodo di prova non superiore a 25 giorni di lavoro per gli operai di quano livello, a 20 giorni di Iavom per gli operai specializzati, a 15 giorni di lavoro per gli operai qualificati e a 5 giorni di lavoro per gli altri operai. Per gli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere o autobetopompe e per i conduttori di macchine operatrici, qualora assunti nella categoria degli operai specializzati, l'assunzione può avvenire con un periodo di prova pari a 20 giorni di lavoro. Il periodo di prova deve risulrare dalla letrera di asstmzione. Dtuante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso né diritco alla indennità sostimtiva. Sono e~nti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prescato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni previs(e dalla qualifica del precedente rapporto di lavoro, purché quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni. Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del compmo dell'anzianità dell'operaio confermato. f 11· La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a cominuare il periodo di prova medesimo qualora la "'"''' "'"'"'''""""-~''~·'~"ili ero••~~ ~ art. 4 Mutamento di mansioni. All'operaio che viene remporaneamenre allibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito. Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi consecutivi di efferriva prestazione, l'operaio acquisisce il dirirm alla categoria relativa alle nuove mansioni, salvo che la temporanea. assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di_ lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. Decorsi i due mesi, su richiesta scritta del lavoratore, l'impresa è tenuta a comnnicare per iscritto la categoria relativa alle nuove mansioni assegnata allo stesso. Nell'ipotesi che l'operaio adibito a mansioni superiori risulti aver già nel passam acquisito la qualifica inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, egli acquisterà nuovamente la qualifica superiore quando la permanenza nelle nuove superiori mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova. T urti i passaggi definitivi di categoria devono risuhare da regolari registrazioni sul libretto di lavoro o sulla scheda professionale con l'indicazione della decorrenza. art. 5 Mansioni promiscue. L'operaio che sia adibito, con carattere di continuirà, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classifìcaw nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla quallfìca superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolra. Decorsi tre mesi, su richies(a scritta dellavorawre, l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto la categoria relativa alle nuove mansioni assegnata allo stesso. Tutti i passaggi defmitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libretto di lavoro o sulla scheda , professionale con l'indicazione della decorrenza. art. 6 Orario di lavoro. A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legg-e con le reladve eccezioni e deroghe. L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con Un massimo, in ogni caso, di lO ore giornaliere in base all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 66/2003. Gli mari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, fatte salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'arL 44 del preseme C.C.N.L. in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno. Il pro!Wigamento dell'orario ordinario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'an. 22 del presente C.C.N.L.. Ove l'impresa, per obiettive esigenze recnico-prodmtive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali llllitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in ral modo prestare nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell' 8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3. dell'art. 27 del presente C.C.N.L.. Resta salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente C.C.N.L.in materia di recuperi. Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutri i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durara degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro. Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla rappresemanza sindacale unitaria, di cui all'arL 39 del preseme C.C.N.L., ai fmi di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative. Nel caso di lavoro a tUrni disposto per lunghi periodi, la veritìca di cui sopra sarà effettuata con l'intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali. Le percentùali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall'art. 22 del presente C.C.N.L. L'operaio deve prestare l'opera sua nel mrno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le scesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne. Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6 del RD.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 22 del presente C.C.N.L.. B) A decorrere dali o ottobre 2000 gli operai hanno dirirco di usufruire di riposi annui mediame permessi individuali per 88 ore. I permessi individuali maturano in misLlfa di w1'ora ognl20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato. Per gli operai discontinui di cui alle lettere a), b) e c) del\'Allegaco A del presente C.C.N.L., i permessi individuali 1 di cui sopra maturano in misura di un ora ogni 25 ore; Agli effetti di cui sopra si compumno anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché qùelle per congedo matrimoniale. 11 CC N .L p.:rid1p.:ndenti delle imprese edili aaigi.mee ddle piccole~ medi<" imprese indtllrruli edili eafHai La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al puma 4) dell'art. 27 del presente C.C.N.L è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa a/lavoratore per tucte le ore di lavoro normale contratrnale di cui all'are 6 e all'art. 7 del· presente C.C.N.L. e.ffettivarneme prestare e sul tratramento economico delle festività di cui al punto 3) dell'art. 20 del presente C.C.N.L. Detta percentuale va comput.1.ta anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri. La percentuale di cui al presente articolo non va computausu: l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro; le q1,1ote supplcm~ntari d~ll'indennicà di caropane non cQnglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per rninawri e boscaioli); la rerribuzione e la relativa maggio razione per lavoro straordinario; sia esso diurno, notturno o festivo; la retribuzione e la maggioraz.ione per lavoro normale festivo; le maggioraz.ioni sulla retribuzione per lavoro normale o notum10, la diaria e le indennità di cui all'art. 25 del presente C.C.N.L; i premi ed emolumenti similari. La percentuale di cui al preseme articolo non va inoltre compmata su: le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle prederre indennità è stato tenuto contocome già nei precedenti comratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al preseme articolo e dell'art. 20 del presente C.C.N.L. I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno 3 giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Nel caso in cui le ore di cui al punto B) del presente articolo, primo comma, non vengano ln rutto o in parte usufi-uite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall'impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al quinto comma. Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza. di cui al quarro comma del punto B) del presente articolo. la preseme regolamentazionc assorbe quella relativa alle fulrività soppresse dall'art. l della Legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la festività del4 novembre. Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fmo a concorrenza in caso di provvedimemi assumi o accordi inrervenuti sullasressa materia sia in sede europea che in sede nazionale. Sono fatte salve le pattuizioni allivello terriroriale per la fruizione in via collettiva di ciposi individuali. art. 7 Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa. Sono considerari lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con RD. 6.12.23 n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell'art 6 del presente C.C.N.L.. In considerazione delle particolari attivirà svolte, l'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, appromato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue. Le ore di lavoro prestare nei limiti degli orari settimanali _di eu~ ?l co19ma preced<:_nte sono reg:ibuite con i_ minimi di paga h1se orarG. di ciii. a.ll:-1 Jetr. aTdell'AlfegatO A del firesence C.C.N.L. ad eccezione di: custodi, guardiani, portinai, fauorini, uscieri e inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui allalett. b) della medesima tabella; Cltstodi, guardiani e portinai con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessj, approntaro anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga b-ase oraria di cui alla lett. c) della mede;ima cabella. Al guardiano notturno, fermo quan(o dispOsto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell'So/o sugli elementi della retribuzione di cui al ptmto 3), dell'art. 27 del presente C.C.N.L, per ogni ora di servizio presraw tra le ore 22:00 e le 6:00, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall'art. 23 del presente C.C.N.L. Al gruista si applicano le norme comenure nell'art. 6 del presente C.C.N.L. All'operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un camiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire, va corrisposto, in aggiunta alla rerribuzione relativ-a alla prestazione data durame la giornata, un compenso forfetario di 0,52 euro giornaliere. Resta esclusa cor:nunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di custodia. Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a colui cui sia stato richiesto per iscritto dall'impresa di pernottare ln cantiere. &f Si conferma che, in relazione alle amV!fà svolte, gli aunsti di autobewniere rientrano nell'ambrto di applrcazrone del c!f/' •••m'-"'" 12 / / Jil ~ Chiarimento a vnbtt!e. Le Parti si danno atto che le attività previste dalla normariva vigente sull'orario di lavoro, possono riguardare ancore lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia. an. 8 Flessibilità di orario e lavoro a turni. Qualora lo rich.iedano esigenze connesse ad opere di pubblica utilità, fluttuazioni di mercato e/o all'opportUnità di fuvorirè un migliore utilizzo degli impianti e una più rapida esecuzione dei lavori, tra l'impresa e i lavoratori dipendenti porranno essere concordare forme flessibili di organizzazione degli orari di lavoro, anche a turni. Il lavoro a turno porrà essere organizzato, in ragione delle sf>ecifiche siruazionì che ne determineranno il ricorso e per le unirà organizzative imeressare, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri. L'operaio deve prestare la sua opera nei turni staDiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nasrri orari gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evirare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne. L'impresa informerà la propria organizzazione terrimriale degli accordi imervenutì in materia la quale, a sua volta, informerà le Organizzazioni sindacali territoriali. art. 9 Riposo settimanale. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata infetiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicablli alle imprese ed agli operai regolari dal presente contrarto. Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gh operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'art. 27 del presente C.C.N.L., purché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui al punto 5 dell'art. 22 del presente C.C.N.L.. L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornara di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefìssata deve essere comunicam all'operaio almeno 24 ore prima. In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro fèstivo. In conformità a quanto previsw dall'art. 9 del decrew legislativo n. 66/2003 e successive modilicazioni, nel caso di lavorarori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cwnulativamente,- previa verifiCl con le Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavorawri. l giorni continuarivi non potranno comunque es.sere superiori a 14. art. 10 Soste di lavoro. In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste nel loro complesso non superino 130 minuti nella giornata. Nel caso che la sosta o le soste nel loro complesso superino i 30 minuti nella giornata, qualora l'impresa trauenga l'operaio nel cantiere, l'operaio stesso ha diritto alla corresponsione della retribmione per tuue le ore di presenza. In caso di sosta dovuta a cause meteorologiche l'operaio, a richiesta del datore di lavoro, è tenuto a trattenersi in cantiere per turra la durata della sosta. Per il predetto periodo di permanenza in cantiere l'operaio ha diritto alle integrai:ioni salariali, secondo le norme di legge vigenti ed i criteri previsti dall'art. 11 del presente C.C.N.L.. Qualora la sosra o le soste nel loro complesso superino le due ore nella giornata, per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime due ore, l'impresa è tenma a corrispondere all'oper:lio la di:ffèrem.a tra il tranamento di integrazione salariale e la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato. art. 11 Sospensione e riduzione di orario. Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali. Nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese erogano acconti di impano corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese. Per H singolo operaio - sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative, sia per effetro del cumulo di periodi non cominuativi di sospensioni e riduzioni -l'accomo di cui sopra non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un importo complessivo superiore a 150 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall'INPS. In c:aso di reiezione della domanda da pane della competente Conunissione provinciale o centrale dell'INPS l'impresa procederà al conguaglio delle somme, erogate a tiwlo d'accomo, sulle spenanze dovute all'operaio a qualsiasi rirolo, fermo restando il disposto dell"arr. 2 della le:>.,ge 6 agosw 1975, n. 427. 13 CC.N.L per i dipenden(J delle !m prese OO~L .ml;,:rime e ddle p~cwle e meJte imp~e indtt5triali <Xl~ i e affint L'impresa procederà al conguaglio di cui al comma precedente anche nel caso in cui i.mervenga la risoluzione del rapporto di lavoro prima dell'autorizzazione dell'INPS. In caso di sospensione di lavoro non previsra dalle norme di cui al primo comma e che oltrepassi le due serrimane, l'operaio ha &coltà di dimettersi con diritto al trattamemo previsto per caso di licenziamemo ivi compresa la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. In- caso di riduzione di lavoro l'impresa procederà, compatibilmeme con le esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario e/o aHa formazione di turni, prima di ridurre il personale. art. 12 Recuperi. È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenci dalla volomà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle imermzioni dell'orario normale concordare tra l'impresa e gli operai. I prolungamenti di orario imputabili alle futtispecie di cui sopra, non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e dehhono eFfern1:1rsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente succeSsivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione. In caso di orario settimanale ripartito su cinque giorni, l'impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indlpendenti dalla volontà delle pani. In ogni caso con ìl compimemo delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di l Oore. art. 13 Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza. Agli operai ìl cui rapporto dl lavoro è disciplinato dal presente contratto sono applicati, senza distinzione di sesSo, i minimi di paga base oraria (comprensivi dell'indennità di caropane per lavori pesanti) di cui alla rabella Allegato A del presente C.C.N.L., che forma parte integrante del presente articolo. In relazione agli orari contra[tuali di lavoro di cui all'an. 6 ed all'art. 7 del presente C.C.N.L. resta convenuto che ìl valore orario dell'ex indennità di contingenza di cui ai relativi accordi interconfederali e alla legge 26 febbraio 1986, n. 38. è ragguagliato: a) per gli operai di produzione: a 1/173 dell'ex indennità di contingenza mensile; b) per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, per i guardiani, portieri e cusrodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli Messi, ~ppromato anche in carovane, baracd1e o simìli: a 1/208 dell'ex indennirà di contingenza mensile; per gli operai discontinui retribuiti con il minimo di p~aa base oraria di cui alla lettera a) della tabeUa dell'Allegato A del preseme C.C.N.L., il valore orario dell'ex indennità di contingenza è ragguagliato a 1/173 dell'e.-x: indennità di contingenza mensile. art. 14 Elemento Economico Territoriale. In ossequio a quanto previsro dall'Accordo Quadro per la Riforma degli Assetti Contrattuali sottoscritto dal Governo e le Parti Sociali il 22 gennaio 2009, a decorrere dal 10 gennaio 2011, si estingue Pelememo-economico territoriale (E.E.T.) ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione (E.V.R). L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultari conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Pert;mro, con de-correnza non anteriore al lO luglio 2011, le Organizzazioni territoriali aderenti :ille Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, per le circoscrizioni di propria competema, l'elemento variabile deUa rerribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del IO gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all'art. 44 del presente C.C.N.L.. L'indennità territoriale di settore resta ferma ne!.le cifre in atro in ciascuna circoscrizione territoriale. Dichiarazione congiunta Le Associazioni Ìlazionali contraenti, al fìne di favorire e incrementare la produttività nel setrore, si riservano un approfondimemo in merito ai meccanismi di premialità individuati dal preseme C.C.N.L.. art. 15 Lavoro a cottimo. eU Nel caso si effettui d lavoro a cottimo, Sia mdividuale che colle ruvo, vanno osservate le seguenti norme. ~' •/ // 14 /~/ ~ • / Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modO da consentire al complesso dei lavoranti a cottimo, in un medesimo lavoro, nei periodi normalmeme considerati, un utile non inferiore all'So/o dei minimi di paga base ed ai concottimisci una maggiore reuibuzione non inferiore al 5o/o dei minimi di paga base. Le tariffe di cottimo devono essere comunicate per iscritto al lavorawre o, in caso di cottimo collettivo, a tutti i componenri la squadra, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo ed affisse all'Albo del cantiere ave possibile. Ad essi dovrà essere altresì comunicaw: a) composizione della squadra (quando si tratta di cmtimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche; h) descrizione della lavorazione da eseguire; c) descrizione dei servizi di cantiere e disp?sizione della squadra; d) unità di misura assuma per la formazione della tariffà e per le liqUidazione del cottimOj tariflà di cmtimo per unità di misura. Le tariffe di cottimo così determinate fra le parti direttameme interessate, non divengono definite se non dopo superato un periodo di assescamento. Per periodo di assestamento si imende il tempo strettamente necessario perché il cotòmo si normalizzi. Alla fine di detto periodo di assestamento le tariffe di conimo divenute definitive saranno comunicate per e) iscritto ai componenti della squadra. Una volta superato il periodo di assestamemo, le tariffe possono essere sosrituite o modifìcate soltamo se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione dei lavori o in ragione degli stessi. In questo caso la sostiruzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente. Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, o partecipando al cottimo come cottimista, non riesca a conseguire il minimo previsto dal secondo comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà gli verrà garantito il raggiungimento di detto minimo. la liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dalla impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale alla loro rerribuzione e al numero complessivo delle ore lavorate nella esecuzione del co etimo. Per i corrimi di lunga durata il conteggio di guadagno verrà fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga dl cui al comma 2 e all'operaio saranno concessi acconti nella misura non inferiore al 90% della retribuzione maggiorata della percentuale comrattuale di cottimo. Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non ha diritto al mantenimento dell'utile di cottimo salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'impresa richieda il mantenimento della stessa produzione. In caso di risoluzione di rapporto di lavoro, le norme per la liquidazione degli operai lavoranri a cottimo sono quelle previste dall'art. 35 e dall'art. 40 del presente C.C.N.L.. L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del corcimo quando, in conseguenza dell'organiu.azione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valucazione della sua prestazione è fatta in base al ri<ìultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione. Ai concottimisri, intesi per tali gli operai specifìcatameme vincolati al riuno lavorativo di altri operai a cottimo e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, dovrà essere corrisposm, in aggiunta aHa retribuzione, la percentuale minima di cottimo del 5% di cui sopra. art. 16 Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro. E' vietara l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono afiresì vierate tutte le forme di mera intermediazione e inrerposizione nelle prestazioni di lavoro. E' altresì viecato il ricorso a presrazioni di lavoramri, per l'esecuzione nel camiere di lavorazioni edili e affini, qualora i lavoratori medesimi siano organizza_d in gruppi costituiti al fme di eludere le norme sul lavoro subordinato oppure sul divieto di interposizione nel lavoro a cottimo ovvero di intermediazione nelle prestazioni di lavoro. art. 17 Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti. Per l'appalto ed il subappalro di opere pubbliche si applicano le vigenti norme di legge. a) L'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine ed attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggerto dell'appalto e del subappalto. All'impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel camiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio gru, ponteggi, impianti di betonaggio). b) L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranli nella sfera di applicazione del presente C.C.N.L., affidi o assuma in appalto o subappalto le relative lavorazioni edili e affml, è renuta a fure obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nella lavorazione medesima il trattamemo economico e normativa previsto dal presente C.C.N.L. e negli accordi locali di cui all'art 44 dello stesso. L'impresa arrigiana è tenuta a comunicare alla C.E.N.AI. il cantiere cui si riièriscono le lavorazioni appaltate o subappaltme, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmet[ere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione;:~] mnrratto nazionale e agli accordi 1ocali di cui ai commi precedemi, redarra secondo il f.:tcsimile concordato fra le Associazioni nazionali contraenti. Analoga comunicazione sarà clara agli lsdruri competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Associazioni rerritoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali comraemi. L'impresa appaltan{e o 15 CC N.L per tdipendenri de!k impr= edili Jrrigime c delle p:cco!e e medie impre;e indus(Qtlt edili e.lllinl subappaltame è tenma altresì a comunicare per il tramite della propria Associazione al sindacato territoriale la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltauice e l'indicazione delle opere appaltare o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del nwnero dei lavoratori che verranno occupati nonché a trasmettere al Sindacam rerrimriale la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al Contratro nazionale ed agli accordi locali di cui all'art. 44 del presente C.C.N.L., redatta secondo facsimile concordam tra le Associazioni nazionali contraenti. la comunicazione ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale - per il tramite della Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata entro 15 giorni e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto. c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedeme lett. b), l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappalra(fice -la quale esegue i lavori aventi per-oggetto-principale una-o· più delle lavorazioni edili e affini rientrami nella sfera di applicazione del C.CN.L. - ad assicurare ai dipendenri di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il traaamemo economico e normativa specificato al comma l, lett. b). d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a fur valere nei confronti dell'impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lett. b) e c), devono, a pena di scaden7.a, essere proposti entro 6 mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappaho. In caso di conrroversia, ferma l'applicazione delle norme eli cui :11l'~rr. 39 del presente C.C.N.L., il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante e subappaltame e dell'impresa appaltatrice o subappaltarrice. e) la disciplina di cui alle lettere precedemi si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attiviù di promozione e organizzazione della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamemo di appalto, ad imprese edili t: affini della fuse esecmiva delle opere. f) E' compito del rappresentante sindacale,d'intervenire nei confronti dell'impresa per il pieno rispetto della disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalri. Chiarimento a vaba!e. la disciplina di cui al presente anicolo non riguardanti le imprese edili e affini. ~'i applica alle imprese per le quali vigono art. C.C.N.L d"tversi da quelli 18 Ferie. La durata annua delle ferie è stabilita in 4 settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3), dell'art. 20 del presente C.C.N.L. All'operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionare in ragione di un dodlcesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'impresa. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneameme per cantiere, per squadra o individualmente. Fermo resrando quanto stabilito dal comma precedente, con gli accordi integrativi locali stipulati a norma dell'art. 44 del preseme C.C.N.L sarà effettuaca la disuibuzione del periodo feriale nell'arco annuale e saranno determinati i periodi nell'ambito dei quali, di norma, le ferie devono essere godute. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Per il pagamento delle fede nei casi consentiti dall'armale legislazione valgono le norme dell'art. 21 del presente C.C. N .L. Le suddette norme contenute nell'm. 21 del presente C.C.N.L. sono compatibili con l'art. 10, DL n. 66/03, in quanto non cont~mplano alcuna ~dennità_sostitutiv_<!_ delle ferie. la malattia intervenula nel corso dd gudim~llto ddl~ ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi: malattia che comporta ricOvero ospedaliero superiore a 3 giorni; mala(ria la cui prognosi sia superiore a 10 giorni di calendario. L'effc<to sospensivo si dcH:~rmina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visira di controllo dello stato di infermità previsd dalle nonne di legge e Ualle Ji.spo.siziuui contratruali. Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavorawrl migrami, salvo quanto previsto dalle Organizzazioni terrim1iali aderemi alle ~ociazioni nazionali conrraenti ai sensi dell'art. 44 del presente C.C.N.l. e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, è permesso ai lavoratori di usufìuire di due delle quattro settimane di ferie nell'arco di 24 mesi successivi all'anno di riferimento. Resta fermo l'obbligo di usufruire di due settimane di ferie nel corso del suddetto anno. art. 19 Gratifica natalizia. Gli operai hanno diritto per ogni anno di anzianità consecutiva presso l'impresa a ore di retribuzione di farro. W1 compenso la cui misura è di 173 Nel caso d'mlZlO o di cessaz10ne del rapporto dt lavoro durante il corso dell'anno il lavorat01e ha diritto a~ tami dodicesuni della granfìca natalizia per quanti sono i mesi mren prestati presso l'impresa ~." .,mmoo ~"' """'"' "'"m• """'" '' """" :'-·n~' ~CC W . ~ art. 20 Festività. Sono consideraci giorni festivi: l) cutte le domeniche; 2) 3) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale; le festività nazionali del25 aprile, del l a maggio e del2 giugno; 4) le seguenti festività infrasettimanali: l o gennaio- Capodanno; 6 gennaio - Epifania; lunedì successivo alla Pasqua; 15 agosto- Assunzione; l o novembre - Ognissanti; 8 dicembre - Immacolata Concezione; 25 dicembre- Samo Natale; 26 dicembre- Santo Stefano; ricorrenza del Santo Pa[rono del luogo o ve ha sede il cantiere o, in alternativa, o ve ha sede l'impresa. Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al precedeme elenco, sarà concordato dalle Organizzazioni terrimriali un giorno sostitutivo. Per le festività di cui ai pumi 3. e 4., il trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio nella misura di otto ore degli elementi della retribuzione di cui al pumo 4) dell'art. 27 del presente C.C.N.L.. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice arresa o cusmdia il uattamento economico per le festività è pari a 9,6 ore. Il rrattamento economico per le fesdvità di cui ai punti 3. e 4. è dovuto anche nel caso in cui tali festivirà coincidano con il sabato o la domeniCl. Il trartamento economico per le festività di cui ai punti 3. e 4. deve essere corrisposm per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendeme dalla volontà del lavoratore purché, nell'ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in arto da oltre due settimane. Per la festività soppressa del4 novembre, agli operai è corrisposto dall'impresa un trattamento economico nella misura di otto ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 4) dell'art. 27 del presente C.C.N.L.. Per gli addetti ai lavori discontinui sono corrisposte 9,6 ore di retribuzione. art. 21 Accantonamento presso la Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (C.E.N.A.I.). le pani concordano di utilizzare la già costituita ed operame Cassa Edile Nazionale Artigianam e Industria in sigla C.E.N.AI. che rappresenta lo strumento per l'attuazione, per le materie di seguito descritte, dei contratti e accordi collenivi stipulati fra CEPA-A Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocostruttori e la UGL Federazione Nazionale delle Costruzioni, nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivameme aderenti. I riferimemi alla Cassa Edile comenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente la Cassa Edile Nazionale Anigianaro e Indtts(ria. Le Parti, considera Cl la namra nazionale della C.E. N A.I., che contempla istituti economici omogenei su tutto il (errìtorio nazionale, convengono, al fine di assicurare alla C.E.N A.I. stessa quella autonomia gestionale necessaria a garantirne il corretto equilibrio fìnanziario, che la determinazione e la gestione delle quote di accantonamento, di contribuzione e di erogazione riferite alla C.E.NA.I. previste nel presente comratto è affidata in via esclusiva alla C.E. N AI. stessa ed alle Associazioni Nazionali cosdmenti ta Cassa. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni di cui al primo comma, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al primo comma o in deroga a quanto convenuto al terzo comma, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria. Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (arr. 18 del presente C.C.N.L.) e per la gratifica natalizia (an. 19 del presente C.C.N.L.) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percemuale co.{Tlplessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 27 del presemc C.C.N.L., per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui all'art. 6 e all'art. 7 del presente C.C.N.L. effertivameme prestate e sul trad:amemo economico per le fesrivirà di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 20 del presente C.C.N.L.. Gli importi della percentuale di cui al presente articolo devono essere accantonati da pane delle imprese presso la Cassa Edile Nazionale Ar-tigianato e Industria secondo quanto s~:abilìto dalla C.E.NA.I. stessa. T ali importi sono accantonad al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato nell'Allegato D del presente C.C.N.L.. Detta percemuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri. La percentuale di cui ai preseme articolo non va computata su: l'eventuale indennirà per appeno di attrezzi di lavoro; le quote supplementari dell'indenrutà di caropane non conglobata per minatori e boscaioli); 17 :v /l \ }/ base (cioè per lavori pe5antisstmi, y CC N-L ~r i dipendemidelle imprese OOili migime e delle piCcole e medie l!llpr= mdumUli .:dil1 e affini la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro srraordinado, sia esso diurno, notturno o lèstivo; la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo; le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno; la diaria e le indennità di cui all'arr. 25 del preseme C.C.N.L.; i premi ed emolumenti similari. la percentuale di cui al preseme articolo non va inoltre computata sulle indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percenn1ali amibuire a ciascuna delle predette indennità è staw tenuto como, come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratterisriche dell'industria edile, dell'incidenza per i titoli di cur al preseme articolo. - La percentuale complessiva va imputata per 1'8,50% al tr.Ittamemo economico per ferie e per il 10% al trattamento economico per gratifica natalizia. La percentuale spetta all'operaio anche durante l'a&Senza dal lavoro per malartia anche professionale o per infortunio sul lavoro e per congedo di marernità nei limiti della conservazione del posw con decorrenza dell'anzianità. Durante l'assenza dal lavoro per malarria l'impresa è tenuta, nei limirl di cui all'arr. 29 del presente C.C.N.L., penultimo comma, ad accantonare presso la C.E.NAI. la percentuale nella m~ura del 18, '5% lordo (Allegato D). Durante l'assenza dal lavoro per malattia professionale o infonunio sul lavoro l'impresa è tenma ad accantonare, presso la C.E.N.A.I., la difFerenza fra l'imporro della percenn1ale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso tiwlo dall'lsrimto assicuratore (Allegato D). Le modalità di versamento del contributo c di corresponsione agli operai aventi diritro dS:,oli importi di cui ai commi precedenti sono stabilire dalla C.E.N,A.I.. Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell'orario normale di lavoro e.ffenuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano toralmente sospesi. Gli importi come sopra accanronati saranno corrisposti dalla C.E.NAL agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti srabtlire dalla C.E. N "'\..1. stessa. la C.E.N.A.I. è tenuta ad erogare il trattamento di gratifica naralizia e ferie solmnro a seguito del versamento, da parte dell'impresa, alla C.E.N A.I. stessa delle somme calcolate in percentuale di cui al pre}Cnte articolo. All'atto della cessazione del rapporro di lavoro all'operaio che ne faccia richiesta l'impresa è renuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la C.E.NA.I. in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all'operaio. Con la ~isciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei dawri di lavoro per la corresponsione dei tratramenti economici di cui all'are. 18 e all'arr. 19 del presente C.C.N.L., per ctù nulla è dovuto dalle impr~ nei-casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previsre. La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere. Dichiarazione a verbale Premesso che ta1une sentenze hanno affermato l'obbligo per le Casse Edili ad erogare il trattamento di gratifica naralizia e ferie ancorché non vi sia stato il relativo versamemo da parre dell'impresa, in tale modo alterandosi l'assetto contrattual~ del rapporto di lavoro, quale ribadito a suo tempo dall'art. 9, comma 3 del D.L. 103191 snb l convertito nella Leg,oe !66/91. Considerato che, invece, la 'normativa contractuale subordina e le parti contraenti hanno sempre inteso subordinare e subordinano l'ero§J-Zione dei suddetti trattamenti al versamento della provvista da parte dell'impresa, essendo la C.E.N.A.I. in caso di mancaro versamento tenuta soltanto a porre in essere le azioni- oppormne per il recupero del credito denunciato. Al Hne di rendere ancora più evidente il quadro della volontà delle parti contraenti nel senso sopra indicato anche per gli effetti dell'art. !362 del codice civile. le parti h:::~nno convenum l'inserimento del quattordicesimo comma del presente articolo e dell'ultirrw comma della lettera B dell'art. 45 del presente C.C.N.L.. art. 22 Lavoro straordinario notturno e festivo. Agli eflètti dell'applicazione delle percentuali di aumenro di seguito elencate, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all'art. 6 del presente C.C.N.L .. Fermo restando il caranere di ordinarietà del relativo lavoro, le maggio razioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli art. 8 e l O del RD. IO sertembre 1923 n. 1955 e dal RD. IO sertembre !923 n. 1957. Il lavoro srraordinario è ammesso, con il consenso dellavorarore, nei limiti di 250 ore annuali. la richiesta dell'impresa è effertuata con preavviso all'operaio di 72 oce, salvo i casi di necessità urgenti, indiffcribili o occasionali. :J Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-prodmdve disponga l'effettuazione di lavoro straordinario per la giornara del sabato, ne darà prevenriva comuniC.1ZIOne alla rappresentanza sindacale unitana ai fini d1 evemuali verifiche. A scopo mlònnativo, con penodiCtrà bimestrale, l'impresa fornirà alla rappre.sem za sindacale unitar1a indicazioni sul "'"m'=""""'" ''~"m"'~"'~~ '" -lì ~ Per periodo notmrno si considera quello imercorrente dalle ore 22:00 alle ore 06:00. Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 20 del preseiue C.C.N.L., escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo. Le percemuali per lavoro suaordinario, norrurno e fesdvo sono le seguenti: o/o Tipologia ------------------------~~------- lavoro suaordinario diurno 35% Lavoro festivo 45% Lavoro festivo Straordinario 55% Lavoro notturno non compreso in turni. regolari avvicendati 28% Lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendaci 9% Lavoro notturno compreso in mrni regolari avvicendati 12% Lavoro notturno del guardiano 8% l.a.voro notturno a caractere cominuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguir.ìi esclusivameme dì notte 16% lavoro notrurno srraordinario 40% lavoro festivo notturno 50% lavoro festivo nottUrno straordinario 70% 8% Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i rurnisti Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al puma 3) dell'art. 27 del presente C.C.N.L.; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell'utile effettivo di cottimo. Le percentuali corrispondenti alle voci l, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo le percentuali di cui alle voci 5 e 6. le comunicazioni relative al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario aHa locale Direzione provinciale dellavoi-o, di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 66/03, dovranno essere effetruate nei rermini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni amministrative. In ragione delle peculiarità delle attivirà svolte nell'ambiw del cantiere edile, la media delle 48 ore settimanali viene calcolata nell'arco di un periodo di riferimento di 12 mesi. Ai fini· degli adempimenti relativi alla comunicazione dello straordinario, per unità produttiva deve intendersi il cantiere. art. 23 Indennità per lavori speciali disagiati. Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di seguito elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le relarive indennità percentuali da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'an:. 27 del presente C.C.N.L. e, per gli operai lavoranti a cotrimo, anche sul minimo conuattuale di cottimo: GRUPPO A)- lAVORI VARI Tabella Unica Nazionale Situazioni Extra lavori eseguiri sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 4 5 lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supponi (limiratamente agli operai addetti alla manovra dei manelli) 5 Lavori 5 -·-·---- -·---· lavori di paliflcazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango 5 12 Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario 8 15 lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume 8 15 Lavori di scavo in cimiteri in contatto di mmbe 8 17 19 .Jf ~ GC.N.L per i dipùldemidelle irnpr~e edili drrigim<: e delle p!Cco!e c medie.impr~e ir.dusuitli edili e :illini Tabella Unica. Nazionale Situazioni Extra lavori di pulizia degli stampi mewllici negli stabilimenti di prefubbricazione, quando l'elevata temperatura negli-stampi stessi, per il riscaldamento prodotto eleruicameme, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gH operai adderri condizioni di effettivo disagio IO IO lavori eseguiti negli stabilimenti di prefubbricazione, con l'impiego di aria coinpres.Sa ·oppure cori l'impiego di sostanze nocive pe"r la lubriflcazione di stampi portati ad elevata temperarura con conseguente nebulhzazione dei prodorri impiegari tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio IO IO lavori eseguiti in srabilimemi che producono od impiegano sostanze nocive, oppiire in condizioni 'di elevata tempera[ura od in altre condizioni di disagio, limitatameme agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. la stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che pfoducono o impi~oano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si risconrrano obiettive condizioni di nocività 11 17 lavori su pomi mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12 20 lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 13 20 Costruzione di piani inclinati con pendenza del60% ed oltre 13 22 lavori di demolizione di struaure pericolanti 16 23 la.voci ------------------------ -- - - - - - - - --- lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi prorettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi nell'acqua o nella melma di altezza superiore a cm. 12 - 16 28 Lavori su scale aeree tipo Porta 17 35 Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolaw o dal piano su~riore del basamenro, ave esisra, o dal rerro del fabbricato se il camino è incorporare nel fabbricato stesso 17 35 Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a lO m 19 Lavori per fognature nuove in galleria 19 35 35 Spurgo di pozzi bianchi preesisrenri con profondità superiore a m. 3 20 35 lavori di riparazione e spurgo di fogna[ure·preesistenti 21 40 Costruzione di pozzi a profondità superiore ai l Om 22 40 lavori in pozzi neri preesistenri 27 55 ·-· -·----··· -·--- ···-·-·-- - · - - - ··-·-- .. - - - - · - · - - - - ---- In situazione extra si trovano le seguenti province: Bologna, Ferrara, Genova, la Spezia, lecce, Niodena, Parma, Piacenza, Ravenna c Savona. Le percentuali p~eviste per le sudde[re simazioni extr.l rest3..'10 .Ì.!1 vigore fino ?. nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali provinciali di cui al precedenre comma. Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fomlle agli uperd..i "Ltx...coli o stivali di gomma. f- 20 GRUPPO B) -lAVORI IN GAllERIA Al personale addetto a lavori in galleria è dovuta, in aggiuma alla retribuzione, un'indennicà la cui misura percentuale è determinara dalle Organizzazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati: o/o Attività a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addecto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e iliili~ b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di imonaco o di rifmitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie --------- c) ~ ----------- ----------- ---------- - --------- ------------ ----------- ·-------- 26 --------------·- ---- ------. -------- per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimare, compresi i lavori di armamemo delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili 18 Fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali a norma del comma precedeme, restano in vigore le indennicl. percentuali previste per le singole circoscrizioni dal C.C.N.L 3 dicembre 1969. Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che inves-rano gli operai addetti ai lavori sressi; gallerie o pozzi anaccari dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamemo distame oltre un chilometro dall'imbocco), le parti direttamente interessato possono promuovere.la determinazione, da parte delle Organizzazioni terrimriali comperenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%. Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fi·onte di avanzamemo superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fmo al30%. Nel caso di gallerie che si esrendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali dell'indennità di cui al primo comma, le parti diretramenre interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competemi, di misure percentuali sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Organizzazioni medesime appropriati al caso di specie. GRUPPO C) -lAVORI IN CASSONI AD AIUA CONTRESSA Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente rabella: · Profonilità ------o/o a) da O a 10 metri 54 b) da oltre 10 a 16 metri 72 c) da oltre 16 a 22 meui 120 d) oltre 22 metri 180 Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicaro sui ClSSOni si considera equivalente a quella sopra e.<ìpressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in pii1 o meno, sino al15%, da quella corrispondente all'alrezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri. GRUPPO D) -lAVORI MARfiTilvll PERSONALE IMBARCATO SU NATANTI CON O SENZA MOTORE Al personale imbarcaro su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porro e trasferimento nammi, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali. lAVORI SOTTO ACQUA: PALOMBARI Indennità dellOOo/o da calcolarsi sugli elememi della retribuzione di cui al pw1to 3) dell'art. 27 del presente C.C.N.L. e da corrispondere per l'imera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza. Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel ;:t: corso della glOrnata Nel caso di una sola immersione di durata 1nfer1ore ad un'ora e mezza, il trattamento di cm sopra sarà cornsposto nella '"'"""ili mcr ... '''"""e'" '·~'"" "''· " . ~ ~ CC. N _L peri diperKlemide!le J.mproe edil! arrigbnee ddle p:cco!e c medie imprese indusuiJ.h OOili e affini Re.srano ferme le condizioni di miglior fuvore in atto. Le percentuali di cui al presente articolo, eccezione futta per quella relativa alla pioggia o neve, non sono cumulabili, e la maggiore assorbe la minore. le percentuali vanno corrisposte, nonosrnnte i mezzi protetdvi forniti dall'impresa, ave necessario, soltanto per U rempo di effettiva preStazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente arricolo. Nel caso in cui siano ravvisare condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la quesrione sarà segnalata alle Organizzazioni tercitoriali per il deferimemO alle Associazioni nazionali contraemi che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale. Salvo impedimenti, le Associazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione, con l'eventuale partecipazione delle Organizzazioni territoriali segnalanti. Qualora le ~o_çiazioni na?-ionali cop_ç_ordin(J che k condizioni di di,sagio _sussist;l[lo limitarameme alle _specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Organizzazioni territoriali competenti, per la determinazione di un'indennità nella misura massima del20o/o da compmarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'arr. 27 del presente C.C.N.L.. L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente presrare. art. 24 Indennità per lavori in alta montagna. Per le indennità dovute agii operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce a1 vitto e l'alloggio, renuto conto delle specifiche esigenze poste a tutela della salute degli sressi, si fa riferimento alle situazione in atto, localmente concordate dalle competenti Organizzazioni territoriali. Le stesse Organizzazioni hanno fàcoltà di rivedere la misure delle indennirà di cui sopra. art. 25 Trasferta All'operaio in servizio, comandato a presrare temporaneamente la propria opera i,n luogo di-verso da quello ave la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. L'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in cantiere diverso da quello per il quale è stato assumo e situato oltre i limiti (erriroriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 44 del presente C.CN.L, ha diritto a percepire una diaria dd 10% da calcolarsi sugll elementi della retribuzione di cui al puma 3), dell'art. 27 del presente C.C.N.L, olrre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le evemuali maggiori percentuali già stabilire localmenre. Agli uptrai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tmravia, quando l'operaio sia comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto situato in Comune diverso da quello per il quale è staro assunto, con Lma maggiore percorren?a per raggiungere il posto di lavoro di oltre km. 10 dai confini rerritoriali del Comtme di assunzione, spetta all'operaio sresso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al plllltO 3), dell'art. 27 del presente C.C.N.L., per ogni ora di effettivo lavoro. La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamemo aHa sua residen7.a o abituale dimora che comporti per lui lll1 effettivo vantaggio. . L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro. In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio e il vitto o, al rimborso delle spese relative, ave quesre non siano stare preventivamente concordare in misura forfetaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio_ non ha diritto alla diaria di cui al secondo comma. Ferma restando l'applicazione del comratto inregradvo della circoscrizione terriwl'ialc di provenienza, il uauameHLu economico derivame complessivamente all'operaio in uasferta dal!' erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza. nonché dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamemo di trasferta previsti dal contrarre integracivo della provincia di provenienza (2° livello di contrattazione), non può essere iì1feriore al trartamento complessivameme derivai1te dzJla applicazione di minimo di paga base, ir1dennità di contingen7.a e indennità rerritoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea e, come l'indenni(à terriroriale di settore, va soggetta alle stesse trattenute conrriburive e Hscali e costituisce base di riferimento per gli accantonamenti e le contribuzioni dovuti alla C.E.N.AI. DichiarazJone a verbale. Le parti confermano che, stante la natura Nazionale della CE.N.AI., le aziende verseranno il contribmo pari(etico stabilito nella Provincia in cui hanno la sede. NORME PER GUADDEITIAI lAVORI DELL'ARMAMEm·o FERROVIARIO. Nei lavori di armamento delle linee ferroviarie, per "cantiere" si intende H tratto di linea, in tutta la sna estensione, oggetto di singolo conrratto di appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti. Per "posto di lavoro'' si intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiwuo nell'esecuzione del lavoro, nell'ambito del canciere dove l'operaio deve prestare la sua opera. "-"''' .,_ "-""' '""ili'•=o '"'"•"~•"~~"'" _,_,m-""""''~ + Resta stabilito che all'operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario - qualunque sia la natura del committeme, pubblica o privata, e qualw1que sia l'estensione del cantiere e/o l'ubicazione del posto di lavoro rispetto al Comune nel quale è stato assunto - è corrisposta una indennirà di cantiere ferroviario del 15% da calcolarsi sugli elementi della rerribuzione di cui al pW1m 3), dell'are 27 del presente C.C.N.L. per ogni ora di effettivo lavoro. La predetta indennità si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto sostenute dall'operaio, del trattamento per il trasporto degli atrrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostin1tiva e assorbente della diaria prevista dalle norme generali del presente articolo e dagli accordi integrativi territoriali, ove spettante nei casi di passaggio dell'operaio da un cantiere a un altro e/o da un Comune ad un altro. L'impresa, qualora richieda il pernottamento in luogo dell'operaio, deve provvedere al vitto e all'alloggio od al rimborso delle spese relative, ave queste non siano state preventivamente concordate in misura forfetaria. art. 26 Trasferimento All'operaio in servizio che sia trasferico in un camiere della stessa impresa situare in diversa localirà così dis ran te e per un tempo tale da componare come conseguenza il cambiamemo di residenza o di stabile dimora, deve essere rimborsare l'importo, previamente concordato con l'impresa, delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui si rrasferiscono, nonché per le masserizie. a Allo stesso operaio è inolrre dovuta, limitatamente alla durata del viaggio, per lui e per i familiari convivellti carico che lo seguono nel trasferimemo, una indennità giornaliera, da stabilirsi caso per caso, di entità diversa a seconda che il viaggio comporti pernottamento o meno. Oltre al trattamento di cui sopra gli deve essere corrisposta "una tamwn" Wla somma a titolo di indennità il cui impano sarà concordato con l'impresa, tenendo conto anche dello stato di famiglia dell'operaio (se capo famiglia o non) e del fano che l'impresa forni5ca o meno l'alloggio nella nuova località. L'operaio ha diritco altresì al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione del contratro di fitto, se dovute, per un massimo comunque di tre mesi. Il rrasferimento deve essere comunicam all'operaio con un congruo preavviso. L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, allo stesso trarramento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento. Qualora peraltro l'operaio comprovi di non potersi trasferire nella nuova localirà per seri motivi di salme o familiari l'impresa, ave possa continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo, non procederà al suo licenziamento. All'operaio che viene trasferito per esigenze dell'impresa e che entro due anni dalla clara dell'avvenuto rrasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ave imenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto il rimborso delle spese di uasporto per lui e per i Familiari conviventi a carico che con lui rienrrano alla sede di provenienza e per le masserizie, purché il rientro avvenga entro un mese dalla risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di decesso dell'operaio entro due anni dal trasferimento, l'impresa si asswnerà le spese del trasporto della salma nel luogo in OJ.i l'operaio prestava servizio prima del trasferimento, nonché quelle per il rientro dei familiari come sopra indicati, purché il trasporto della salma ed il rientro avvengano entro un mese dalla morte dell'operaio. art. 27 Elementi della retribuzione. Agli effetti dell'applicazione del preseme conrratto resta convenmo quanto segue: l) Nfinimi di paga base oraria. Si imendono i minimi di paga previsti dalla rabella allegam al preseme comratto. 2) Paga base oraria di fatw. Si intende la paga attribuita all'operaio 'ad personam' (minimo comrarruale più eventuale superminimo). 3) Ai fini dell'applicazione dell'art. 84, dell'art. 7, dell'art. 9, dell'art. 22, dell'art. 23, dell'art. 25, dell'art. 32, dell'art. 45 del presente C.C.N.L. devono essere assumi a base di calcolo i seguenti elementi della reuibuzione: a) b) per gli operai che lavorano ad economia: paga base di fimo ex indennità di contingenza elemenro economico territoriale indennità territoriale di setcore per gli operai che lavorano a cottimo: paga base di futto; ex indennità di comingenza; indennità terriwriale di settore; utile minimo contrattuale di cottimo (8% di cui all'art. 15 del presente C.C.N.L.); utile medio ed effettivo di conimo nei casi di cui all'art. 21, all'art. 22, all'an. 35 e all'art. 40 del presente C.C.N.L.. 23 CCN. L per i di~ndend ddk impr= ediH arti.:,oirne e ddk piccole e medie inipn:-;e indumiili edil1 e .rffini 4) Ai fini dell'applicazione dell'an. 20 e dell'art. 2I del presente C.C.N.L. olue gli elementi rcrribmivi di cui al punto 3) del presente articolo deve essere assunta a base di calcolo, per i capisquadra, anche la speciale rnaggiorazione riconosciuta per rale particolare incarico. 5) Agli efietti dell'applicazione dell'arr. 3, dell'arr. 4, dell'art. 5, dell'an. 10, dell'art. 15, dell'art. 28, dell'art. 35, dell'art. 93, dell'art. 95 e dell'art. 107 del presente C.C.N.L. oltre agli elementi della rerribuzione di cui al punto 3) del presente articolo, deve computarsi anche ogni alrro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. art.28 Modalità di pagamento. la paga deve essere effetmata con cadenza settimanale, quattordicinale, quindicinale, mensile, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Quando il periodo di paga sia quanordicinale, quindicinale o mensile,- possono essere corrisposti acconti settimanali, non inferiori al 90% circa della retribuzione e degli assegni fumiliari maturati. Qualunque sia il periodo di paga adortata, la corresponsione del saldo deve essere effettuata non oltre i 15 giorni dalla scadenza dd periodo di paga cul si riferisce. Nel caso che l'impresa ritardi il pagamento della rerribuzione oltre il termine anzidetto, l'operaio può recedere dal rapporto di lavoro con diritto al rrattamento previsro per il caso di licenziamento, ivi compresa la corresponsione dell'indennità del preavviso. Per comprovati particolari casi, il periodo di cui sopra può essere prorogato previo accordo tra le Associazioni terriroriali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Nel caso che la paga si fuccia in località diversa dal cantiere, si concederà all'operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo in cui si effet[\_J_a_ la paga, al momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso. La paga deve essere corrisposta immediatamente dopo il terrùne del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera. All'atto del pagamento della retribuzione deve essere consegnata all'operaio Wla busta paga o prospetto equivaleme con le indicazioni previsre dalla legge. Qualsiasi reclamo sulla corresponsione della somma ricevuta con quella indicata su! documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità della monem, deve essere futto, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuaro il pagamento. art. 29 Trallamenlu in caso Ji malattia. In caso di malattia, l'operaio non in prova ba diritto alla consetYaZione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità. L'operaio con Wl'anzianità superiore a rre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella sressa malarria, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi. L'operaio còn Wl'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha dirirto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di I2 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi. Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la malattia, debitamente accertata, non gli consema la ripresa del lavoro, l'operaio ha dirino alla indennità sostihltiva del preavviso e al trattamento economico di cui all'art. 40 del presente C.C.N.L.. Ove l'impresa non proceda al licenziamento, il rappono rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agii effetti del preavviso. L'operaio che si ammali in periodo di preavviso, ha dirino, oltre al trattamento economico a norma dell'art. 40 del presente C.C.N.L, alla conservazione del posw fmo alla scadenza del preavviso stesso. Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli IsTituti assicuratori, si fu riferimento alle norme generali l'iguanlauLi l'~i!!Lema di malattia agli operai deiJ'indll.'.rria. Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impres.."l, emro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendism non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicare della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'elememo economico territoriale, dalla indennità wrritoriale di settore e dall'ex indennìrà di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario comra(tuale settimanale in vigore della c~coscrizione durame l'assenza per malattia. Per le malattie sorte dal I o giugno 2008 le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i seguenti coefficienti: Periodo per il I 0 per il l 0 Quota oraria , 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: , zo e 3°giorno nel caso la malattia superi 12 giorni: . --. -·-- -·-- ---· - --- .. 0,5495 ------ 1,0495 - dal4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,3795 dal21 ° all80° giorno, per le giornate indennizzare dall'INPS: 0,1565 dal18I giorno al compimentO del365° giorno, per le sole giornare non indeunizzate dall'INPS: 0,5495 0 24 Sono Fatte salve le condizioni di miglior favore, considerate nel loro complesso, in arco nelle singole provincie alla daca del22luglio 1979. Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa. o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lett. b) e c) della rabella dell'Allegato A al C.C.N.L., le qume orarie di cui al 5° comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuati nel6° comma. Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per sei giorni la settimana e:;duse le festività. In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra consequenziale come ule riconosciuta dall'INPS, vale ai fini dei coefficienti da applicare la normadva dell'INPS medesimo. In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il rrarramento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicmdo le quote orarie di cui al 6° comma per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per sei dell'orario settimanale convenuto. In caso di assenza ingiustiflcata dell'operaio - soggetta ai provVedimenti disciplinari di cui all'art. 95 del preseme C.C.N.L. - nel mese di calendario precedente l'inizio della mala[(ia il tratGlffiento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustifìcata. Per gli operai di cui al 9° comma il trattamento dovuto dall'impresa è ridotto di 1/208 nel caso di orario settimanale di 60 ore, per ogni ora di assenza ingiustifìcata. Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa entro i limiti della conservazione del posto di cui al1 ° e 3° comma, è tenuta ad accantonare presso la Cassa edile la percentuale di cui all'arr. 21 del presente C.C.N.L. nella misura del 18,5% lordo, salvo l'ipotesi di cui all' 11 o comma dello stesso articolo. Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di duram non superiore a 6 giorni la percentuale per i riposi annui del4,95% di cui all'art. 6 del presente C.C.N.L., è erogata per imew diretrameme dall'impresa all'operaio. Per i casi di Tbc, fermo restando quanto previsto dal 14° comma del presente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge. art. 30 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale. In caso di malattia professionale, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posw per un periodo di nove mesi consecmivi (pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricaduta nella stessa malattia l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di dodici mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario). In caso di infortunio sul lavoro l'operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fmo a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatro all'operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la da_ta indlclta nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente i.<ìtituto. Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la infermità conseguente all'infortunio o alla malarda professionale, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico di cui all'art. 40 del presente C.C.N.L.. L'operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha dirirro alla conservazione del posto fino ad un massimo dl 6 mesi senza interruzione di anzianità. A guarigione clinica avvenuta e comllllque trascorso il periodo previsto per la conservazione del posro, il rappouo di lavoro si intenderà senz'altro ri.<ìolro, fermo restando il dirirto dell'operaio di percepire il (rattamento economico spettante a norma dell'art. 40 del presente C.C.N.L.. Per il rrattamemo economico dovuw in caso di infortunio o di malattia professionale dagli Istìruti assicuramri si fa riferimenw alle norme generali riguardanti l'assistenza per infortunio o malattia professionale agli operai dell'industria. Durame l'assenza dal lavoro per infortunio o per malatria professionale, l'impresa, emro i limiti della conservazione del posro di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risuha moltiplicando le quote orarie di seguito indicate della retribuzione costituit:a dal minimo di paga base, dall'Elemento economico territoriale, dalla indennità territoriale di serrore e dall'ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per serte dell'orario contrattuale settimanale, in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o per malattia professionale. Le qu~te ~rarie di ~ui al comma precedeme sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coeffiaentt seguenu: 1 Periodo Quota oraria dal l giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data çli inizio della malattia professionale e fmo al90° giomo di assenza: 0,2538 dal91 o giorno in poi' _____________________ 0,0574 -- 0 ~_.o:__.....o. ~------- Per gli operai addeni ai lavori di.<ìcominui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lclt. b) e c) della tabella dell'Allegato A al C.C.N.L., le quote orarie di cui al 6° comma sono calcolate applicando alla retnbuztone orana; gli stessi coefficienti mdtvtduati nel 7° comma. . " :? ~ ~ ' CCN.L }-'<'r i dipendenti ddle imprese edili .migìane e di:ile pirrole e medie impre;-eìndu..'lli:ili edili e :iliìnl TI rrattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per tutre le giornare indennizzare dall'INA..IL comprese le domeniche. In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero si or-ùene molriplicando le qume orarie di cui al 7° comma per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultami dalla divisione per sette dell'orario settimanale convenuto. In caso di assenza in giustificata dell'operaio - soggetta ai prowed"unenti disciplinari di cui· all'are. 96 del preseme C.C.N.L. - nel mese di calendario precedente l'inizio dell'infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiusrificata. Per gli operai di cui all'So comma il trattamemo dovuto dall'impresa è ridotto di 1/208, per ogni ora di assenza ingiliStifÌcaca. · · · - -· - -Durante l'assenza dal lavoro per informnio o per malattia professionale, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la percentuale di cul all'art. 21 del presente C.C.N.L. nella rnisma e con le modalità ivi stabilite, salva l'ipotesi di cui all'l! o comma dello stesso articolo. Per il giorno dell'infortunio, la percemuale del 4,95% per i riposi annui di cui all'art. 5, è erogam per intero direttamente dall'impresa ·all'operaio. Per il l 0 , il 2° ed il 3° giorno successivi al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale, tale percentuale è erogata nella misura del60o/o (2,97%). Ove, invece, l'infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia professionale insorga durante il pe1iodo di prova l'operaio sarà ammesso a cominuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durame la sospensione del periodo di prova è dovuto il trattamento di cui al precedeme comma pmché, superato il periodo di prova medesimo, l'operaio sia confermato in servizio. art. 31 Congedo matrimoniale. All'operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario con diritto al tractamento economico di cui al punro 3), dell'art. 27 del presente C.C.N.L. per !04 ore. L'impresa deve anticipare la somma corrispondente alle giornate di congedo, subordinatamente agli adempimenti da parte dell'operaio richiesti dall'INPS, e ha il diritto di trattenere quanto l'Istituto medesimo è tenuto a corrispondere all'operaio per lo stesso t_imlo. art. 32 Anzianità professionale edile. Sono istimiti a .fàvore degli operai particolari benefici connessi all'a_11.Zianità professionale edile. le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione di tali benefici sono previsti nel regolamento Allegato F al C.C.N.L., del quale forma patte integrante. Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianicà professionale edile si provvede con un contribmo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita in relazione alle esigenze della gestione definite dalle Associazioni nazionaJi costituend la C.E.NA.I.. Il contributo è computato sugli elementi della recribuzione di cui al punto 3) dell'art. 27 del presente C.C.N.L. per cutte le ore di lavoro ordinario effettiv:imenre prestate, nonché sul trattamento economico per le fescività di cui all'art. 20 del presente C.C.N.L.. art. 33 Conservazione degli utensili. L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e rutto quanto viene messo a sua disposizione senza apporrarvi nessW1a modificazione se non dopo averne chiesca e otrenum l'amorizzazione dei superiori direrri. Qualunque modificazione da lui :fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto alrro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa coHte::;rJ.Ziune dell'addebito. Per prowedersi degfi utensili e del materiale occorreme, ogni operaio deve tàrne richiesta al suo capo. In caso di risoluzione del rapporto deve riconsegnare al magazzino, al persOnale inc..1.ricato, tmro quello che ha ricevuto in consegna temporanea. art. ' 34 Obblighi e responsabilità degli autisti L'autista è respons..1.bile del veicolo a lui affidato ed è tenuto ad osservare tutre le norme ed i regolamemi sulla circolazione stradale. Per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio, l'autista. è tenuto a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni evencuale azione di difesa ed a riferire immediatamente al suo superiore diretto. J .J Prima dell'utilizzo l'autista deve assicurarsi che il veicolo sJa in buono stato dt fu..nztonamento e che non manch~i del \ necessario, segnalando al suo superiore diretto eventuali defiCienze riscontrate 26 ~ Il conducente di autobetoniera è altresì responsabile delle alterazioni del mareriale rrasportaro durame H traspone, a lui imputabili, ed è tenmo a farsi controfirmare dal consegnatario copia della bolla di consegna del materiale. art. 35 Preavviso. Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, è srabilito in una serrimana per gli operai con anzianità ininterrotta fmo a rre anni, e in giorni dieci di calendario per gli operai con anzianità ininterrmta di oltre tre anni. In mancanza di preavviso, il recedente è tenum a versare all'altra pane una indennità calcolata ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computam anche l'ucile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quamo settimane. Le dimissioni del lavoratore dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in mareria. Nei casi in cui il lavoratore receda dal rapportò di lavoro in modo informale e non sia rimracciabile ovvero, appositamente convocato dal datore di lavoro per iscrirro, non si presenti sul posm di lavoro, decorsi 5 giorni di assenza, tale comportamemo porrà essere valmam dal datore di lavoro come volontà di dimettersi. Da tale dam decorrerà l'ulteriore termine di 5 giorni previsto per legge emro il quale il datore di lavoro è renuto ad effettuare la comnnicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro alle competenti amorità amministrative. art. 36 Indennità in caso di morte. In caso di morte dell'operaio, il trattamento economico di cui all'art. 40 del presente C.C. N. L. e l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposre a norma dell'art. 2122 CC, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'operaio, ai parenti emro il3o grado e agli affini entro il2o grado. La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo fra gli avemi diritto, deve f.usi secondo il bisogno di ciascuno. E' nullo ogni parro anteriore alla morte dell'operaio circa l'arrribuzione e la ripartizione dell'indennità. art. 37 Controversie. La domanda giudiziale concernente comroversie che dovessero sorgere nella applicazione del presente contratto o nello svolgimemo del rapporto di lavoro è improcedibile se precedentemente la controversia sressa non sia stata sottoposra all'esame delle competenti Associazioni territoriali dci datori di lavoro e degli operai per esperire il tentativo di conciliazione delle parti. Viene istimim la Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione . I membri che ne fanno parte dovranno essere di diretta emanazione delle parti sociali firmatarie del preseme C.C.N.L. e nominati pariteticamente. L'organo di conciliaziOne avrà lo scopo di dirimere le controversie relative ai rapporti di lavoro come previsto dall'art. 31 Legge n. 133/2010 e dalla Legge n.92/2012. art. 38 Reclami. In considerazione delle particolari caratteristiche dell'edilizia e della possibilirà che al termine delle opere l'organizzazione del cantiere venga a smobilirarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al 1apporto di lavoro debbono essere presentati dall'operaio, sotto pena di decadenza, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dell'operaio stesso. Resta fermo comunque ll disposto dell'art. 2113 CC, come modificato dalla legge 11.8.73 n. 533. art. 39 Comitati tecnici paritetici per le controversie. In ciascuna delle circoscrizioni territoriali per le quali è prevista la sdpulazione d~gli accordi integrativi del presente conrratto nazionale a norma dell'art. 44 del presente C.C.N.L. è istimito W1 Comitaro tecnico parirerico a carattere permanente per l'applicazione dei compiti di cui al comma 2, art. 37 del presente C.C.N.L. I componemi del Comitato sono nominari in nwnero uguale rispettivamenre dalle Associazioni terrimriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma l dell'art. 44 del preseme C.C.N.L. in ragione quesre ultime di un rappresentante per ciascuna di esse. Il Comitato conclude i suoi accertamemi entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di incervemo. 27 C. C N.L p:> i dipendenti delle impre;-e <'liili :migianeeddle piccole e medie imprese iiJdusU1.l!! edili eiliìni art. 40 Trattamento di fine rapporto (TFR). Il TFR è regolato dalla legge 20.5.82 n. 297. Per la rivalucazione del TFR valgono le norme di cui ai commi 4 e 5, an. 2!20 CC- sub art. l, legge n. 297/82. Per l'anzianirà maturata dall'l.6.82 al 30.6.83, la retribuzione valevole agli effetti del TFR è computata secondo il crirerio indicato nel comma 2 dd ciram art. 2120 CC. Dall' 1.7.83, con riferimento al sopraccitato comma dell'an 2120 CC, la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del TFR è costirnita esclusivamente dai seguenti elementi:. l. mloimo di paga base; 2. inde1mità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/82; 3. elememo economico terriroriale; 4. indennità territoriale di settore; 5. superminimi "ad personam" di merito o collettivi; 6. rrattamento economico di cui all'an. 21 del preseme C.C.N.L.; 7. percentuale per i riposi di cui all'an. 6 del presente C.C.N.L. 8. utile di cottimo e concottimo; 9. indennità sostitutiva di mensa; IO. indennità di trnsporto; Il. indennità per lavori speciali disagiati di cui all'art. 23 del presente C.C.N.L, lett. b) e c); 12. indenniTà per lavori in aha montagna; 13. indennità di camiere ferroviario di cui all'art. 25 del presente C.C.N .L .. Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del TFR deve essere compresa ai sensi e con la gradualità di cui all'art. 5, commi 2 e 3 della legge n. 297, anche l'indennità di contingenza maturata dall'!.2.77 al3!.5.82. Fino al 31.12.85 uTFR, in base all'art. 5, comma 4 della citata legge n. 297, è commisurato, per gli operai di produzione, al 76,3% e, per gli addetti ai lavori discontinui, al60,92o/o e a150,77o/o, risperrivamenre per gli operai di cui alle lett. a) e b), an. 8, della retribuzione di ciascun anno computata ai sensi dei commi precedenti, divisa per 13,5. Con decorrenza 1.1.87 il TFR è commisurato per ciascun anno allOU% della retribuzione computata ai sensi del comma 2 della presente lert. A), divisa per 13,5. B) Per l'anzianità maturata fino al 31.5.82, ferma res(31ld0 l'applicazione della citata legge n. 297/82, in caso di risoluzione del rapporto spetta all'operaio, per ogni mese intero di anzianità ininterrotta pre:;so la stessa impresa, un'indennità p<Jii a 11 ore della retribuzione costituira dagli elementi della retribuzione in atto alla predetta data aventi carattere continuativo nonché dalla percentuale per gratifica natalizia con esclusione dell'indeJmità di contingenza maturata dall'l.2.79. L'indennità nella misura stabilita al comma l della presente lett. B) deve essere corrisposta per l'anzianità decoueme dall' 1.1.81. L'indennità stabilita nella misura di cui al sopracitato l 0 conuna decorre dal l 0 luglio 1979 per l'operaio in forza all'impresa alla data del 22 luglio 1979. Per l'operaio· assunto dopo il 22 luglio 1979 l'indennità di mzianità è aumencata di quattro ore mensili per ciascun mese di anzianità ininterrotta presso l'impresa maturata nel periodo tra la data di assm1Zione e H 31 ottobre 1979. Per l'anzianirà dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1980 l'indennità compere in mis~ pari a 7 ore della retribuzione per ogni mese intero di anzianirà ininterrona presso la sressa impresa. Per l'anzianità precedente all 0 gennaio 1964, l'indennità deve essere computata in base all'ultima retribuzione nella misura prevista dai precedenti contratti nazionali e provinciali. Per gli operai dipendemi da imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, l'indennità per l'anzianità maturata fmo al 30 giugno 1968 deve essere computata in base all'ui-dma retribuzione, come sopra specificata, nella misura spettante alla stregua dei trattamenti contrattuali in atto presso le aziende alla data del 30 giugno 1968. A) art. 41 Organismi Paritetici Teritoriali (OPP) per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. É data facoltà alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti di istin1ire, nell'ambito del sistema nazionale E.N.B.L.I.C., Orgdllismi Paritetici T erriroriali pe'r la formazione professionale e la wtela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dell'Industria e dell'Anigianato Edile. Gli OPP promuovono e sviluppano azioni di informazione e sensibilizzazione sui temi delia sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, organiZJ.ano lo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone prep05te all'attuazione della normariva e antinforturustica, attuano imerventi mformativi e formativi m mateua dr srcurezza e salme in favore der lavorator+J delle azrende. .!... Gh OPP svolgono le funzwni d1 cui all'an 51 del D lgs. 9.04 2008 n 81. ~ j 28 ~ Gli OPP assumeranno inoltre la funzione di prima istanza di riferimento in merito a conuoversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e fOrmazione in materia di sicurezza. Spetta agli OPP esaminare i problemi segnalati dalla Organizzazione terriwriale dei datori di lavoro e dalle singole imprese relativameme all'attuazione delle norme di prevenzione infortw1i e igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali. Le Associazioni nazionali conrraemi, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei camieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, si impegnano a promuovere il funzionamento degli OPP di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opporumi indirizzi per l'azione ad essi demandata. Per a frnanziamento degli OPP SÌ· porrà provvedere mediante il contributo di cui all'art. 42 del presente C.C.N.L. o, in a:t.so di diversa valutazione delle Organizzazioni nazionali, altro contributo previsto dal presente C.C. N .L.. art. 42 Formazione professionale. Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso all'istruzione professionale come mezw essenziale per la formazione di maestranze edili, per affmare e perfezionare le capacirà tecniche delle stesse e per migliorare ed awnentare il loro rendimento nella produzione. Le parti, limitatamente al periodo necessario per la costituzione ed il riconoscimento presso i'vlinistero del Lavoro e delle politiche sociali, INPS ed INAIL dell'Ente Bilaterale Nazionale Contrattuale di emanazione del presente C.C.N.L. denominato "Ente Nazionale Bilaterale lavoro e Impresa e Cosrruzioni in sigla E.N.B.L.I.C., possono, uamite apposita convenzione, avvalersi di altri di altri Enti Paritetici già costituici ed espressione dl almeno una delle Parti. Al relativo finanziamento, relativamente all'area formazione, si provvederà con il conrribmo a carico delle imprese da Hssarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'l% sugli elementi della retribuzione dl cui al punw 3), dell'art. 27 dd presente C.C.N.L. e da versarsi con modalità stabUite dalle Associazioni conuaenti. I corsi di formazione dovranno essere riservati in via di massima agli operai edili. Agli operai che hanno frequentato con esito fàvorevole i corsi di addestramento professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciare un apposito attestaro con indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami fmali. Gli operai mW1iti di mie attestato e assunti per lo svolgimento delle mansioni oggetto dell'addestramento dovranno effettuare Wl periodo non superiore a 30 giorni di addestramento prarico alle lavorazioni di camiere e al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerenti alle mansioni svolte. Durante tale periodo di adawm1enro, gli operai avranno dirirro a un trattamento economico non inferiore a quello del l o livello e saranno loro applicabili, salvo che per la durata, le norme di cui all'art. 3 del presente C.C.N.L.. Le norme di cui sopra, escluse quelle di cui all'arL 3 del prese me C.C.N.L., valgono anche per gli operai già in servizio che presentano l'attestato anziderto. Le Associazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali opportuni incemivi per stimolare le imprese ad avviare ai corsi professionali gli operai ritenuti idonei ed incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli. art. 43 Quote sindacali. Gli operai hanno fàcoltà di cedere alle Associazioni sindacali contraenti dei lavoratori, mediante deleghe, secondo le modalità di cui all'Accordo nazionale del l O febbraio 2007, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la C.E.N.A.I.. Le Associazioni dei datori di lavoro contraenti possono, mediante apposita convenzione con la C.E.N.A.I., riscuotere~ per il tramire della Cassa medesima i conrributi associativi dovuti dalle imprese aderenti. art. 44 Contrattazione di 2" livello. In conformità all'Accordo Quadro per la Riforma degli Assetti Contrattuali sottoscritm dal Governo e le Parti Sociali il 22 gennaio 2009, la contrattazione di secondo livello si esercita per le macerie delegate, in tutto o in parre, dal contratto nazionale o dalla legge e deve riguardare materie ed isrituri che non siano già Stati negoziati in altri livelli di contrattazione; La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni territoriali per le quali è stam stipulato l'ultimo accordo integrativo. Alle Organizzazioni terrimriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderemi alle Associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, speciHcatamente individuate e con validità [riennale: a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fiSSato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fme di tener conto delle situazioni meteorologiche locali; b) c) alla de(erminazione delle indennità relative ai lavori in alm mon[agna a norma dell'art. 23 del presente C.C.N.L.; alla de[erminazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'arr. 23 del presente C.C.N.L.; J ! 29 ~· C.CN.L per i dipendenà delle impn:x edili arrigime e delle pKco!e e nl.<'die imp=e indmuidli edili e .llÌÌ.ni d) alla determinazione dell'indennità per i lavoracori che sono comandati alla gLùda di mezzi aziendali adibiti al trasporw dei lavorawri, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro; e) alla determinazione dell'indeJmità di reperibilicà per i lavoramri, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritro di essere reperibili anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa. f) alla determinazione dell'elemento variabile della retribuzione (E.V.R.), secondo i criteri indiGlti nei commi quarto, quinto, sesm, settimo ed ottavo del presente articolo; g) alla individuazionc dei limiti territoriali oltre i quali è applicabUe la disciplina della trasferta di cui all'art. 25 del presenteC.C.N.L.; h) aHa determinazione del periodo di normale godimento delle ferie; i) alla regolaroemazione dei servizi di mensa e msporro e relative indennità sostitutive. j) alle evemuali determinazioni sulla base di quanto stabilito all'an. art. 91 del presente C.C.N.L.. L'elemento variabile della retribuzione di cui alla lettera f) sarà concordaw in sede cerri coriale quale premio variabile che terrà conto dell'andamento congiunturale del serrare e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoH istituti retributivi previsti dal vigenre contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, utHlzzando a tal fme anche i seguenti quattro indicatori: l) numero dei lavoratori iscrirti alla C.EN.A.I.; 2) monte salari denunciato alla C.EN.A.I.; 3) numero delle ore denunciate in alla C.EN.AI., per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di cassa imegrazione per mancanza di lavoro è demandata alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraemi; 4) il valore aggiLmto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT. In sede di contrattazione territoriale è ammessa la determinazione di un ulteriore indiGltore. 5) Con decorrenza non anteriore al 19 ouobre 2013 le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali conrraenti, devono fLSSare, a liveHo locale e per le circoscrizioni di propria competenza, enrro la misura massima che le Associazioni nazionali contraenti fissano a livello nazionale, la percenrnale di E.V.R. con validità triennale. Le Organizzazioni territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei cinque indicarori le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali. de~ cinque paramerri territoriali, su base tricnnale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuaH, ogni triennio preso a base per il suddetto raffi-onto Slirrerà di un anno. Le medesime Organiz7.azioni procerler:mno, poi, Jl raffionto Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimemo quello che abbia disponibili tutti i datl relativi ai cinque indicatori consolidaci. Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fmi della determinazione dell'E.V.R, qualora dovessero risulrare due dei suddetti paramerri pari o positivi, l'E. V.R sarà comunque riconosciuw nella misura del 30% dell'E.V.R fissato a livello terrimriale; nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al30o/o, 1'E.V.R sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma. Nell'ipotesi di un munero superiore a due dei parametri p-ari o positivi. l'E.V.R sarà riconosciuro nella misura derivante.dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al I 00% dell'E.V.R fusa w territorialmente. le Organiu.azioni territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori. Determinata la percentuale a livello provinciale, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali: - ' . ore demmciare alla CENA. I., secondo le medesime modalirà individuate allivello terriroriale; volume d'affari Iva, cosi come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza. prevista per legge. Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate alla C.EN.A.I. sarà rappresemato dalle ore lavorate, cosi come registrate sul Libro Unico dd lavoro. L'impresa confronrerà mli parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di tiferimenro, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per H calcolo provinciale. Qualora i suddetri due parametri risulrino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda prowederà ad erogare l'E.V.R nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti. Qualora solo llllO dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'E.V.R esclusivamente nella misura del30o/o, secondo quanta previsto al comma I l. laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percenruale di E.V.R superiore al 30% o risulrasse erogabile I'E.V.R nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il50o/o della somma eccedente la predet(a_ misLUa de130o/o, anivando la seguente procedura: l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri ~iendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla C.ENAI., dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite; la suddetta Associazione informerà con sollecitudlne le Organizzazioni sindacali rerriwriali e, se richiesto, attiverà un confìonto con le stesse per la verifica dell'autodichlarazione, da effctrnarst comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale N A dell'tmpresa stessa nonché della documentaztone della C EN.A.I. affereme le o : : J - e denunciate = 1 j 30 ) ~ Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'E.V.R. nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del rriennio, il con&omo temporale sarà effettuaw anno su anno e biennio su biennio. L'erogazione dell'E.V.R, determinaw come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in fOrza. Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presemate due mesi prima della scadenza del centrano stesso. Durante i due mesi.successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e mmunque per un: periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Alle Organizzazioni territoriali predette, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale, è inolrre eventualmente demandato quanto segue: a) concorrere, con le Associazioni Nazionali contraenti, alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile, ai sensi dell'an. 32 del preseme C.C.N.L.; b) concorrere, con le Associazioni Nazionali comraenti, alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alla C.E.N.A.I. a norma dell'art. 45 del presente C.C. N .L. ed agli ulteriori compiti specificati nell'anicolo medesimo; c) attuare quanto previsto dalla disciplina relativa alle prestazioni erogate dalla C.E.N.AI. per i casi di malatda, ·infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale; d) e) concorrere, con le Associazioni Nazionali comraenri, alla determinazione delle smtuizioni riguardanti il tranamento economico dl malattia per i primi 3 giorni oggetto di carenza; istimire e gestire, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, gli Organismi parit:etici territoriali per la formazione professionale e la tutela della .salme e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a norma dell~art. 41 del presente C.C.N.L.; t) armare quanto previsto dalla disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 42 del presente C.C.N.L.; Nel caso di controversia imerpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si inconuer.mno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la conuoversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale. Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia. In conformità all'imesa Governo- Parti Sociali del22 gennaio 2009 ed in linea con i più recenti orientamenti {an 8 L. 148/2011) nonché con gli indirizzi delle armali relazioni industriali, le Parti firmatarie del presenre C.C.N.L. intendono sosrenere lo sviluppo della cosiddeaa contrattazione di prossimirà, quale suumemo efficace e diretto, per il sostegno, la promozione dei diritri e doveri dei lavoratori, inquadramenti e mansioni Detto strumento consente, infatti, una contrattazione più coerente con le specifiche contingenze aziendali nonché al contesto socio-economico territoriale in cui l'azienda si trovi ad operare. la conuattazione collettiva territoriale sarà svolta in sede regionale e provinciale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliri dal preseme C.C.N.L., diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale. La comratcazione collettiva territoriale può derogare a quanto stabilito dal C.C.N.L., mediante la sottoscrizione dei cosiddetti. "contratti di prossimità"; gli sressi potranno essere sottoscrirti a livello regionale e secondo quanto previsto dal concordato disposm dall'an. 8 legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n.\38/2011, dell'Accordo Interconfederale del28.06.2011 e dal presenre C.C.N.L., detti "contratti di prossimità" pmranno essere adottati dalle aziende esclusivamente tramite smroscrizione di un verbale di recepimento aziendale siglare dall'Associazione Datoriale Territoriale, dall'Organizzazione Sindacale Territoriale, dall'Azienda e dalla R.S.A. aziendale. Detri accordi potranno essere sottoscritti al fine di raggiungere una delle seguenti finalità, e comWlque in tutti quelli specificati dal concordaw disposto dall'an. 8 legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n.138/2011, dell'Accordo lnterconfederale del 28.06.2011: maggiore occupazione; qualirà dei contralti di lavoro; emersione lavoro irregolare; incrementi di competitività e salari; gestione di crisi ed occupazionali; invesdmenti; avvio di nuove attività art. 45 Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria (C.E.NA.I.). a) Le pani concordano di utilizzare la già costituita ed operante Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria in sigla C.E.N.A.I., secondo le modalità stabilite all' Allegaro C del presente C.C.N.L. che rappresenmlo srrumemo per l 'attuaztone, per le materie di seguito descritte, dei contram e accordi collettivi stipulati fra CEPA-A Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocosrrutton e la UGL - Federaz10ne Nazionale delle Costruziohi, nonché ITa le Organizzazioni terriroriali ad esse rispettivamente aderenti. 31 CC.N.L p<.'r i dip<!ndenri.ddle tmpre;e <Xliii arrigime e ddle pkco!e e mò:Ìto! imprese !ndtL'"I:ri.l.lt OOili e allini La misura del contribmo, è srabiHta sulla base alle esigenze finanziarie della Cassa Edile definite dalle Associazioni nazionali costiruenti la stessa, entro un massimo del 3%, sugl.i elememl della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 27 del presente C.C.N.l.. 1l contributo può essere stabiliro in misura superiore al 3% nel caso di specifiche esigenze fmanziarie accertate dal C.d.A della Cassa Edile. Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 116 a carico dei lavoratori. La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere trartenuta dal darore di lavoro sulla retribuzione di ogni il sucç_~ivo ver@llemo ;lila C.E~,AI.. Le prestazioni delia C.E. N A.I. sono stabilire dagli Accordi nazionali scipulaci dalle Associazioni nazionali costirnenri la stessa e dagi.i accordi locali stipulaci, per le materie non di<iciplinate dagli Accordi nazionali suddetti, singolo_g_~riod0::_dl.paga ~r dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle predette Associazioni nazionali. Le prestazioni demandare agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni tenitoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibiliJà dell'esercizio accerrate dal Consiglio di amministrazione. b) c) le prestazioni della C.E.NA.l. per i casi di malatcia. anche professionale ed infOrtunio sul lavoro sono disciplinate dall'allegato Allegato E del preseme C.C.N.L. chefÒrma patte imegrantc del presente articolo. Con l'iscrizione alla C.E.N.A.I. i darori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispecro del presente C.C.N.L., degli accordi locali adottati a norma del conuatto medesimo, nonché dello Statuto e del Regolamento della C.E.NA.I. stessa, con l'impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quan[O previsto dall'an. 110 del presente C.C.N.L., gli obblighi ed oneri derivami dai contratti, accordi ed atti normacivi medesimi. La C.E.NA.I. raccoglierà, nelle occasioni e con modalità stabilite dalle Associazioni nazionali di cui al primo comma della lettera a, una dichiarazione scrirta ricognitiva dei predàti obblighi. Con l'iscrizione alla C.E.NAI. i lavoratori conferiscono alla Cassa sressa il mandato ad agire per il recupero delle somme a titolo di versamenti dovuti dall'impresa e non versati dando arto e convenendo che la C.E.NAI. non è tenuta, per esplicita volontà delle parci, ad effettuare il pagamento per i sudderti titoli in mancanza del relativo versamemo da patte dell'azienda. Con l'iscrizione alla C.E.N.AI. i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione conrrattuale di cui al commi seguenti. Dallo ottobre 2013 a carico dei darori di lavoro e dei lavoratori è posra una quota unica di adesione contrattuale in misura pari allo l o/o degli elementi della rerribuzione di cui al punro 3) dell'an. 27 del presente C.C.N.L. a carico dei datori di lavoro ed in misura pari allo 0,5% degli elemenri della retribuzione di cui al punro 3) deU'arr. 27 del presente C.C.N.L. a carico degli operai. L'importo della quota nazionale a carico degli Òperai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all'imporro a proprio carico, alla C.E.N.AI. con la periodicirà e le altre modalirà previste per il ver:samemo del contribmo di cui al scsro comma della lettera a del presente anicolo. Il gettito delia quora di adesione comratruale riscosso a carico dei datori di lavoro sarà attribuito alle Associazioni nazionali dei darori di lavoro comraenti, il gettito della quota di adesione contratruale riscosso a carico dei lavoratori sarà attribuito alle Federazioni nazionali dei lavoratori contraenti. La C.E.N.A.I. provvederà a rimettere direttamente alle Associazioni nazionali predette gli importi di rispettiva competenza. PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E' costituita una Commissione pariretica nazionale a cui viene affidato il compito di esaminare e approfondire la materia dell'assistenza saniraria integrativa a quella del SSN. I lavori della predetta Commissione sono finaliu..ari alla prcdisposizionc di una convenzione nazionale per la copermra assicurativa nelle iporesi di grandi imcrvcnti chirurgici, visite specialistiche, alta diagnostica, diarie. Alla CommiSsione medesima è 3.I.ifidara la defmìzione di una presrazione sanitaria integrariva nazionale di settore. fl RIDUZIONI CONTRIBUTNE A decorrere dallo ottobre 2013, dmdo applicazione ai principi ispiranti l'art. 29 della legge n. 311/1995,1e impres che denuncino alla C.E.NA.I., nei due semestri di riferimento, un numero di ore settimanali, comprensive delle festività residue, non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dal C.C.N.L. e dalla contrarrazione di 2o livello di competenza, potranno avere accesso, per gli stessi semesrri, al regime dl riduz"tone cont:ribuùva (c.d. "deconuibuzione") la cui misura sarà determinata in sede di contrattazione decentrata.. Il diritto alla riduzione contributiva è acquisito a condizione che ricorrano le seguenti condizioni: l) che per i due semestri di riferimemo, i versamenti delle somme calcolate in base alle percemuali dovute alla C.E.N.A.I. nelle misure stabilite dal presente C.C.N.L. e daiJa contrattazione di zo livello di cornperenza siano stati regolarmente effettuati entro il mese successivo a quello di paga cui si riferivano i versamenti stessi; 2) che gli obblighi in materia· di formazione e sicurezza siano srati assolti e docwnenrati all'arto della presetuazione della domanda. Ai fini del soddislàcimento delle condizioni di cui al pum~ l è da ritenersi regolare l'azienda che abbia effettuato i versamenti mensili con un ritardo di massimo 60 giomi. E ammessa Lma differenza tra le somme versate e quelle dovure non supenore al So/o del dovuto, con un teno massimo di Euro 100,00 (euro cemo virgola 00), fermo resran~d l'obbltgo di conguagliare derte differenze _/ ,( - i 32 ~ le imprese, per poter usufruire della suddetta decolltribuzione, dovranno inolrrare formale domanda alla C.E.N.A.I. entro il 31 dicembre successivo ai semestri di riferimento (prima richiesta entro il 31.12.09). Il diritto all'erogazione della prestazione è acquisito nel momento della presentazione della domanda, qualora ricorrano le condizioni di cui ai precedenti commi. la percentuale della decontribuzione e le relative modalità di applicazione saranno armonizzate, dalla C.E.NA.I., secondo le disponibilità finanziarie. RECIPROCITÀ NEI CONFRONTI DEllE CASSE EDlll la C.E.NA.I. applica il principio di Reciprocicì con le altre Casse Edili così come previsw dalle Leggi 109/94 e 415/98. la C.E.N.A_.I. riconosce, pertanto, ai dipendenti in precedenza iscritti ad altre Casse Edili le ore lavorate, nonché l'anzianità maturata, risultanti da idonee certificazioni rilasciate dalle Casse Edili di provenienza. la C.E. N A. L rilascia, per ciascnn dipendente iscritto, su richiesta dello stesso, un documento attestante la sua iscrizione, un estrarto conto di posizione sia per le ore di effettivo lavoro sia per le ore valide ai finiA.P.E .. CONGRUITÀ CONTRIBUTIVA DEllE IMPRESE NEI CONFRONTI DELIA C.E.NA.I. Al fine di conuasrare il lavoro irregolare e i fenomeni elusivi della normativa sul lavoro e di fàvorire la sicurezza sul lavoro, visti l'articolo l, commi 1173 e 1174, della legge n. 296/2006, e gli articoli 39, comma 3, e 196, commi 3 e 7, del Regolamento di anuazione del Decreto Legislativo n. 163/2006 recame il Codice dei contratti pubblici, le Casse Edili sono tenute a verificare, per i lavori pubblici e privati, la congruità dell'incidenza della manodopera denunciata sul valore dell'opera. Con riferimento alle categorie di opere individuate nell'allegato al D.P.R n. 34/2000 (OG), la congruirà deve essere misurata sulla base delle seguenti percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contribmi INPS, INAIL e Casse Edili, ragguaglia« all'opera complessiva: Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera CATEGORIE 0G l - nuova ediliz.ia civile compresi Impianti e forniture .----.--------- -------·---------2 ,:OG l - nuova edilizia indusrriale esclusi Impiami 1 14,28% ---------- 5,36 o/o -----·--- _,'risrrutturazione di edifici civili 3 ---· 4 22,00% --------------------------·-- ---·----- 6,69% :ristrurrurazlone di edifici industriali esclusi Impianti -----------------------------------·------------i OG2- resrauro e manutenzione di beni rmelati 5 6 30,00% OG3- opere suadali, ponti, etc,. , 13,77% - - - , - - - - - - - - - - - · - - - - · - - - - - - - - - - · - - - - - '- - - - - - - - - - -; 7 OG4- opere d'me nel sottosuolo 10,82% --------- -----------------------·---{ 8 ,OG5- dighe 16,07% 9 14,63% 10 :oc6 - acquedotti e fognarnre :oc6 - gasdOtti 11 OG6 - oleodotti 13.66% 12 OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione 12,48% 13 OG7- opere marittime 12,16% 14 OGS - opere fluviali 13,31% 15 OG9- impianti per la produzione di energiaelerrrica 14,23% 16 OG l O-impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36% 17 OG12- OG13- bonifica e p.rotez.ione ambientale. ----'---- ------------- -- 13.66% 16,47% -- --- - - - - ---- Poiché alla reali7.zazione dell'opera possono concorrere più soggetri, anche estranei all'organizzazione dell'impresa, l'impresa principale deve denunciare alla Cassa Edile compet:ente il valore dell'opera complessiva, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e sub affidatarie. Nell'ipotesi in cui la complessiva manodopera denunciata alla C.E.NA.I. non raggiunga la percemuale minima di massa salariale individuata convenzionalmente quale necessaria per la specifica tipologia di lavori, l'impresa principale, previo richiamo della C.E.N.A.I., pou·à imegrare la denuncia con idonea documentazione comprovante il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati dalla C.E.NA.l. quali, ad esempio, quelli afferenti personale non iscritto alla C.E.N.A.I., fatturazione lavoramri autonomi, noli a caldo, tecnologie avanzate. Per la dimostrazione di cui al puma -precedente l'impresa porrà avvalersi dell'assistenza di dell'Associazione dawriale a cui aderisce, tlil rappresentante Sulla base della complessiva documemazione presentata, la C.E.N.A.I. verifica la congruità con riferimento allo specifico lavoro oggetw del conuatro e quindi procede o meno all'emissione della relativa certificazione. " // ~ CC:-J.L p;:r i d.Jp-òndenu delle imp=e <Xl ili migi.;aneede!le pkco~ e mOOk imprese indusw.ili edili e illìn.i Nei lavori pubblici l'atresta.zione di congruità dovrà essere effettuata in occasione del rilascio del D.U.RC. per il saldo finale. Per i lavori privati l'attestazione di congruirà dovrà essere effetmata al completamento dell'opera' il non raggiungimenro della congluirà comporterà l'emanazione del "documento unico di congruirà" irregolare sino alla regolarizzazione con apposito versamento, equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata. la materia è riservara alla competenza delle parti nazionali al fine di garahtirne l'uniformità su tutto il territorio nazionale. Le -parti sociali si riservano di inco.atrarsi al fìne di apportare eventuali modifkhe alla-tabella dì cui sopra e di defmire ulteriori indici per altre lavorazioni, oltre al criterio per la determinazione del valore delle opere private eseguite in conto proprio dalle imprese. LAVORI USURANTI- LAVORI PESANTI Al fine di effettuare un'analisi più approfondira dei requisiti necessari per accedere alle prestazioni previdenziali obbligarorie in fàvore dei lavorarori del comparro edile, presso la C.E.N A.I. opera istituita una commissione pariretica che smbilisca le possibili modalità di coperrur3. degli oneri, determinandone l'entità ed i crireri di ripartizione tra sistema obbligatorio e quello mutualistico. La. corrunissione dovrà approfondire l'ipotesi di cosrituire un apposito fondo mutualistico a copertura di eventuali vuoti contributivi, che garantisca ai lavoratori di cui sopra un miglioramento dei tempi per accedere alla previdenza obbligamria. I lavori della commissione dovranno esaurirsi in un tempo tale che la nuova normar.iva possa enuare in vigore entro un anno dalla data di sottoscrizione del preserire contratto. I cosri concrattuali sono pari allo 0,10% della retribuzione fissata al punto 3 dell'-an. 27 del presente contrarro. art. 46 Aspettativa. All'operaio non in prova che ne fàccia richie:sra può essere concesso - compatibilmente con le necessità tecnicoorganizzative dell'azienda e per una sola volta all'anno- tm periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive per ragioni eli studio o per motivi personali o .fàmiliari, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto. Nel caso di necessità di uscira e rientro_dell'operaio dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionara con durata minima per ciascun periodo di due settimane. Il viaggio di andata e ricamo deve essere comprovato dalle opportune documentazioni. E' possibile cumulare, compatibilmeme con le necessità tecnico-organi.zzative dell'azienda, il periodo le ferie ed i riposi annui. di aspettariva con L'asperrativa deve essere richiesta per .iscritto con la specificazione delle motivazioni. L'impresa deve portare per iscritto a conoscenza della C.E.N.A.I. il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni. 34 PARTE Il REGOLAMENTAZIONE PER GLI h\1PJEGATI art.47 Assunzione. Gli impiegati devono essere assunti secondo le norme di legge. Il rapporto d'impiego si costituisce con la lettera di asswlZione nella quale l'impresa deve specificare: l) dara di assunzione; 2) categoria cui l'impiegato viene assegnato e, in modo sommario, mansioni cui deve attendere; 3) durara dell'eventuale periodo di prova; 4) prefissione del termine in caso di assunzione a tempo determinato; 5) trattamemo economico iniziale. art. 48 Documenti. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: l) carta d'identità o altro documento equipolleme; 2) documenti atti comprovare l'eventuale dlritto agli assegni per il nucleo fumiliare, alle deduzioni e detrazioni fiScali; 3) 4) i prescritti documenti INPS di cui il lavoratore sia in possesso; tesserino del codice fiscale o documento equipollente; 5) certificati comprovami eventuali titoli di studio e precedenti occupazioni; libreno di lavoro o scheda professionale. Nel corso del rapporto di lavoro l'impiegato deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli 6) assegni fumiliari. E' facoltà dell'impresa richiedere il certificaro penale di data no.n anteriore a 3 mesi. L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. L'impiegato deve dichiarare all'impresa la sua fesidenza e il domicilio e gli evemuali cambiamenti. Per i documemi per i quali la legge prevede determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi. Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve resdruire all'impiegato, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza. Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge. art. 49 Periodo di prova. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per gli impie2a'j',ti di prima categoria super, a 5 mesi per gli impiegati di 6° livello (la categoria), a 3 mesi per gli impiegati di Y ivdlo (2a categoria) e per gli assistenti tecnici di 4o livello, a 2 mesi per quelli di 4°, 3°, zo e l olivello. Tale periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova. la malauia sospende il periodo di prova purché non abbia una durata superiore al periodo di prova stesso; nel caso invece di infortw1io sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resra sospeso fino a guarigione clinica. Durante l'assenza per malattia o infortunio non è dovuto alcun rrartamento economico. Salvo quamo espressamente disposto dal presente Conrrarto, nel corso del periodo di prova sussistono fra le Pani i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso. la risoluzione del rapporto può essere richiesta da ciascuna delle parri in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità. ·'-'" In caso di risoluzione del rapporto per volontà dell'impresa deve essere corrisposto all'impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. L'impiegato, che in epoca precedente di non oltre l anno abbia prestato servizio nella stessa impresa con le sresse mansioni per le quali viene asstmto, è esonerato dal periodo di prova già pre.st<ltO. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio con anzianità dalla clara d'inizio dd periodo di prova stesso. 35 CC. N L per idlt->endenudelle imprese edili Jrrigiane c delle pio..u!e e medie imprese indusoiali edili e affini art. 50 Oraiio di lavoro. A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le ecceziorii e le deroghe relarive. L'orario normale comrattuale di lavoro è di 40 ore senimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di IO ore giornaliere in base all'art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003. Il prolnngamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il dirirto a percepire le maggiorazioni reu_ihutive per lavoro straordinario di cui all'art. 61 del presente C.CN.L .. Ove l'impresa, per obie(cive esigenze tecnico-produrtive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali nnirarie ai fìni di evemuaH ve1ifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta tma maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti l, 2; 3, 4, 5, 6, 7 e 8, dell'art. 51 del presente C.C.N.L.. Per il personale impiegacizio addetto ai lavori di cantiere la regolamemazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall'arr. 6 del presente C.C.N.L. e dagli accordi integracivi dello ste.s.so nonché dal penultimo comma dell'art. 22 del pre.<enre C.C. N. L.. B) L'impiegato ha diritto ad usufruire in un anno di permessi individuali retribuici pari a 88 ore. I permessi individuali maturano in misura di l ora ogni 20 di lavoro effettivamente prestato. Agli efferti di cui sopra si computano le ore di assenza per malattia e infortunio, debi[J[J1ente certificate, nonché per congedo macrimoniale e per assenza ohbligaroria per gravidanza e puerperio. Il permesso è concesso a richie.sca deii'impiegato da effertuarsi con adeguato preavviso, tenendo como delle esigenze di lavoro. I permessi maturati encro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Nel caso di mancato godimento dd permessi, all'impiegaw è dovuro il trarramenro economico sostimtivo, clicolato a norma dell'ultimo comma dell'art 51 del preseme C.C.N.L.. La preseme regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle festività soppresse dall'art l, legge così come modificato dal D.P.R 28.12.85 n. 792, salvo quanto previsto dal comma seguente. 5.3.71 n. 54, In relazione alla festività nazionale del 4 novembre,soppressa dalla citaca legge, agli impiegati per il mese di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/25 della rerribuzione stessa. Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la fruizione ln via collettiva di riposi individuali. le riduzioni di or:Uio di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale. Chiarimento a verbale. le parti si danno atto che le artivil:à previsre dal RD. 6.12.23 n. 2657 possono riguardare anche lavo~.itori inquadrati con qualifica impiegatizia. art. 51 Elementi del trattamento economico globale. Gli elementi che possono concorrere a formare il uattamento economico globale degli impiegaci sono i seguenti: l) sci pendio mensile: si intende lo stipendio riportato nella tabella allegata al contratto; 2) supenninimi collertivi o "ad personam"; 3) ex indennità di contingenza; 4) premio di produzione territoriale; 5) elemento economico rerritoriale; 6) indennità speciale per ii personale non soggerro a limitazioni di orario (art. 7) aumenti periodici di anzianità (an. 60); 8) compensi e premi aventi caranere continuadvo e determinato; 9) provvigioni, interesse e partecipazione agli utili; 55); 10) indennità sostitutiva di mensa {art. 59); 11) indennità di cassa e di maneggio di denaro (art. 58); 12) indennità per lavori in alta montagna, ln cassoni ad aria compressa e in galleria (art. 57); 13) ogni altra in-dennità aveme carattere speciHco con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese anche se in misura forfettaria; 14) rateo della !3a mcnsilità (art. 70); 15) rateo del premio annuo (an. 71); 16) rateo del premio di fedehà (art. 72). Per determinare la quora oraria dei singoli elementi del tra(tamento economico globale asslliltl a base di calcolo per i vari is(ituti comrartuali, si divide l'importo mensile degli elementi sressi per 173. 36 art. 52 Stipendio minimo mensile. Agli impiegaci è corrisposm lo stipendio minimo mensile di cui alla allegata tabella B che forma parte integrante del presente contratto. art. 53 Premio di produzione. Agli impiegad è corrisposto presente contratto. llll premio di produzione terriroriale mensile in cifra Hssa nelle misure in atto alla stipula del Il premio di produzione per gli impiegati di impiegati di 6' livello (l a categoria). r livello {categoria super) è uguale a quello localmente in atto per gli . Gli importi del premio di produzione previsci per ciascuna circoscrizione territoriale saranno incrementati secondo i criteri di cui al comma 4, art. 14 del presente C.C.N.L.. art. 54 Elemento Economico Territoriale In ossequio a quanto previsto dall'Accordo Quadro per la Riforma degli Assetri Contratruali sottoscritto dal Governo e le Parti Sociali il 22 gennaio 2009, a decorrere dal 10 gennaio 2011, si estingue l'elemento economico terrimriale (E.E.T.) ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione (E.V.R). L'elemeri.to variabile deHa retribuzione sarà concordato in sede territoriale dalle Organizzazioni territoriali aderemi alle Associazioni nazionali contraemi, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunrurale del settore e sarà correlam ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e compedtjvità nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Pertanto, con decorrenza non anteriore. al 19 luglio 2013, le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, per le circoscrizioni di propria competenza, l'elemento variabile della reuibuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore, secondo criteri e modalità di cui all'art. 44 del presente C.C.N.L.. L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale. Dichiarazione congiunta Le Associazioni nazionali contraenti, al Hne di favorire e incrementare Ja produttività nel sectore, si riservano un approfondimento in melito ai meccanismi di premialità individuati dal presente C.C.N.L.. art. 55 Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario. Le Parti si danno arto che, nel richiamar.Ji alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcnna modifica a quamo disposto dal!" art. l, RDL 15.3.23 n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati coo. funzioni direttive svolgenti determinate mansioni. A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo- escluso dalla limitazioo.e dell'orario di lavoro- quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'impresa o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell"andamemo dei servizi (arr. 3, n. 2, RD. 10.9.23 n. 1955). Il personale di cui sopra ha diritto a una indennità speciale nella misura del 25% dello stipendio minimo mensile e dell'indennità di contingenza, del premio di produzione e dell'elemento economico territoriale di cui all'art. 54 del presente C.C.N.L.. E' in fucoltà dell'impresa di dedune l'imporro dell'indennità suddetta dall'evemuale superrninimo, purché questo sia stato fissato in considera7Jone della particolare natura delle mansioni. art. 56 Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato. All'impiegato, che a richiesta dell'impre.sa, usi in via coo.secutiva mezzi di trasporto di sua proprietà per l'espletamento delle mansioni affidategli (personale addetto al1ecapito, alla sorveglianza di più cantieri, ere.) deve essere corrisposto, a cltolo di rimborso delle spese di manutenzione e di indennizzo per usura del mezzo, un compenso da concordare tra le Parti. art. 57 Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria. Agli impiegati destinati a p1estare la loro opera, continuarivamcme e nelle sresse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, speua: a) per lavori in alta momagna e nei cassoni ad aria compressa: 37 CC N .L per i dipendem:l delle impres-e edtli arrigimee delle picco!e e medie irnpres~ indu.>[riJli èdili e ilffinl lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabiliw per gli operai dai C.C.N.L. e, nel caso di lavori .in alta montagna, lo stesso rrarramento per vitto e alloggio. le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai ptmti l, 2, 3, 4, 5 e 7, dell'art. 51 del presente C.C.N.L.; b) per lavori in galleria: Lilla indennità di euro 25,82 mensili. le predette indenni[à vengono assorbire oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici. art. 58 Indennità di ca5sa e maneggio denaro. All'impiegaro che ha normalmeme maneggio di denaro con onere per errori deve essere corrisposta una maggiorazione dell'So/o dello stipendio minimo mensile e dell'indennità di contingenza della sua categoria. Gli .imeressi derivanti da eventuali cauzioni vanno a beneficio dell'impiegaw. art. 59 Mens~-~iendalC Per le mense aziendali e per l'indennità sostitutiva si fà_ riferimento alle siruazioni in ano in ciascuna circoscrizione territoriale. art. 60 Aumenti periodici di anzianità. L'impiegato, per ogni biennio di anzianità di servizio presso la stessa impresa, ha diricro, .indipendemememe da qualsiasi awnento di merito,ad l scatto biennale, per un massimo di 5 scatti, secondo i valori mensili sotto indicati per ciascuna categoria: Valore mensile Categoria ----- impiegato la super cr livello): 13,94 impiegato la (6" livello): 12,85 impiegato 2aA (5' livello): 10,46 impiegato 2a B W livello): 9,62 impiegato 3a (3o livello): 8,99 impiegato 4a (2° livello): 8,22 Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal l o giorno del mese immediatameme successivo a quello in cui si compie Ubiennio di anzianità. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenri già concessi per lo stesso titolo. Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedemi o successivi aumenti di merito, né awnenti di meriro possono essere assorbiti dagli aumemi per-Iodici maturati o da maturare. · gli In ca.so di passaggio a categoria superiore sarà mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà consideram utile agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria. art. 61 Lavoro straordinario, notturno e festlvo. Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all'arr. 51 dd presente C.C.N.L. del presente conrratto. le maggio.razioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall'art. 8, RO. !0.9.23 n. 1955 e dal RD. 10.9.23 n. 1957. Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge. Il lavoro straordinario, nottmnu o festivo, deve essere aurorizzaro prevenrivamenre per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile. L'impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguiro. Il comeggìo delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all'impiegato e il pagamento va effettuato nella prima decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata eseguita. Resra salvo quanto stabilito negli articoli 2934 e ss. cc. in materia di prescrizione. Le percentuali di aumento del lavoro srraordinario, notturno e festivo sono le seguenti: % di maggiorazionc lavoro 35% lavoro srraordinario diurno 38 -~--------~--~ o/o di maggiorazione l.avoro lavoro fescivo 45% lavoro festivo straordinario 55% lavoro notturno non compreso in mrni periodici 34% lavoro notturno compreso in turni periodici !Oo/o lavoro su·aordinario notturno 47% lavoro fesdvo nottUrno escluso quello compreso in rurni periodici 50% lavoro noaurno festivo straordinario 70% Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le 6 del mattino. le percemuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti l, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 51 del presente C.C.N.L.. Qualora l'impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.), si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elememi di cui ai punti l, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 51 del presente C.C.N.L.. Qualora venga richiesta all'impiegato occasionalmente e improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l'ufficio o il cantiere al-termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettame per la prestazione suaordinaria stessa, un trattamento economico pari a 2 ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne e a 3 ore se la prestazione viene effetruara in ore notturne. le comunicazioni relative al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro suaordinario alla locale direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 66/03, dovranno essere effettuate nei termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni amministrative. art. 62 Lavoro fuori zona Si considera lavoro fuori zona quello efferruato in nn luogo compreso entro i 4 per il quale l'impiegato è stato ~unto. Km dal confine terrimriale del Comune All'impiegam in servizio, inviato a svolgere la sua anività nei limiti di detta zona, è dovuto il rimborso delle eventuali spese di viaggio ed un adeguato indennizzo da convenirsi in azienda in relazione al disagio ed al tempo impiegato per andare e [Ornare dal confine comunale ed il luogo di lavoro, sempreché l'impresa non provveda con mezzi propri al trasporto del personale. art. 63 Trasferta. All'impiegato occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per esigenze di servizio vanno rimborsare entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese che lo stesso ha incontrato per trasporto, vitto e alloggio. Inolrre all'impiegato deve essere corrisposto: a) nel caso di pernottamento fuori sede, un'indennità giornaliera del 15% sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto e alloggio); b) nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede e la missione si prmragga per l'imera giornata, una indennità dell5% sull'ammontare delle spese di vitto; c) nel caso in cui l'impresa proweda all'alloggio e/o al vitto, corrisponderà all'impiegato in missione, in luogo dell'indennità dell5% di cui sopra. un compenso forfettario preventivamente convenuto con l'impiegato S[CSSO. Qualora la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, l'impresa in sostituzione delle spese di vitto e di alloggio potrà convenire con l'impiegato una diaria giornaliera a titolo forfe(tario. art. 64 Trasferimento Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto con un preavviso di venti giorni. L'impiegato trasfedto, quando il trasferimento porta come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabHe dimora, conserva, se più favorevole, il rra(tamento goduto precedenterneme, escluse quelle compe(enze che siano inerenti alle condizioni locali o al(e particolari prestazioni nella sede di origine, e che non ricorrano nella nuova destinazione. L'impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto al preavviso ed al uattamento economico di cui all'arr. 77 del presente C.C.N.L., salvo per gli impiegati di prima e seconda ca_[egoria per i quali all'arto dell'assLmzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'impresa di disporne il trasfcrimcmo; in tali casi l'impiegato che non accetta viene considerato dimissionario. )fK tjt· ~ / ~ l CCN.L per i dipendenti del!~ imprese edili al"Lgi.me e delle piCOJle e medi~ im[Jre-e indusrriili edili e atlirJi Qualora peraltro l'impiegato comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri morivi di salute o familiari, l'impresa esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale i.mendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento. Nel caso si debba procedere al licenziamento l'impiegato ha diritto al preavviso ed al tr.lrtamemo economico di cui all'an. 77 del presente C.C.N.L.. All'impiegato trasferito, sempre che tale u·asferimento comporti come conseguenza l'effèttivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrlspos[Q l'importo previamente concordato con l'impresa delle spese per il trasporto delle masserizie e, limitatamente alla durara del viaggio per sé e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, il rimborso, previameme concordato neilimici normali, delle spese di viaggio (l a classe per gli impiegati di prima su per, piiina e seconda categoria e gli impie~ti di quarro livello, 2a classe-per gli impiegati di terza, quarta e quarta categOria primo impiego), vitto e di eventuale alloggio. In aggiunta gli sarà corrisposro: se senza familiari a carico: una indennicl. di rrasferimento commisurata a mezza mensilità degli elementi di cui ai punti. l, 2, 3, e4 dell'art. 51 del pre>ente C.C.N.L.; se con familiari a carico: una indennirà di trasferimemo commisurata a una mensilità degti elementi di cui ai __ punti,_ L 2, 3, e_<i.dell'art.5Ldel p.x~errte CDN.L., Verrà inoltre corrisposta dall'impresa una indennità supplementare pari all'importo di cinque giornate degli elementi di cui sopra per ogni componente il nucleo fàmiliare che con lui si trasferisce. Qualora per effetto del trasferimento, l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del conrratto di locazione, regolarmente registrato o denunciato al cL1.tore di lavoro precedentememe alla comunicazione di trasferimento, avrà diritto al rimborso di rale indennizzo fmo alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione. All'impiegato che chiede il trasferimento non compete alCLma indennità né rimborso spese. All'impiegaro che viene trasferito per esigenze dell'impresa, e che enna dieci anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto il trarramemo economico come sopra, purché il riemro avvenga entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego. Il pagamenro del sopra citam indennizzo sarà effettuaro, da parte dell'impresa, a comprovara dimostrazione dell'avvenuto rientro dell'ex impiegato nella sede di origine entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego. Chiadmento a verbale Tenuto conto della situazione contingente, qualora l'impiegaro doves.se sosrenere nella nuova destinazione maggiori oneri per i canoni di locazione, dovranno intervenire !i-a impresa e impiegato particolari accordi per l'indennizzo da corrispondere. Resra altresì convenuto che l'impiegato è tenuro a comunicare all'impresa i contratti di locazione e le eventuali variazioni dei medesimi. art. 65 Alloggio Qualora nella località ove l'impiegato è comandato a prestare la sua arcività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abit?-ri ed il perimerro del più vicino centro abitato disti oltre cinque chilomeu·i, l'impresa che non provveda iu mutlo iJoueo Jeve corrispouJere tu! adeguato indennizzo. art. 66 Mutamento maru;ioni. All'impiegato desrinato remporaneameme a compiere mansioni rientrami nella categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il trarramemo economico goduro e quello minimo contratti.Iale della predetta caregoria superiore. Trascorso un periodo di 3 mesi nell'espletamento di mansioni rientrami in una categoria superiore, avverrà senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria superiore salvo che si tratti di sostituzione di alrro impiegato asseme per malarria, gravidanza e puerperio, ferie, servizio militare o per altre cause che comportino per l'impresa l'obbligo della conservazione del posto. Qualora, a seguito del defìnitivo passaggio di categoria, I'impiegaro non venga a beneficiare di una nuova retribuzione superiore alla precedente di almeno il20% della difrèrenza intercorrente fra lo stipendio minimo mensile della categoria di provenienza e di quella di assegnazione, gli va riconosciuto l'impano corrispondente alla differenza necessaria per fàrgli raggiungere la suddetta maggiorazione. Agli effetti del comma precedente per reuibuzione s'intende quella costituira dagli elementi di cui ai punti l, 2, 3 e 4, dell'art. 51 del pre>cme C.C.N.L Agli eftètri del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, l' espleramento delle mansioni nella categoria superiore e presso la medesima impresa può essere efferruato anche non continuamente. In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio a categoria superiore, deve .raggiungere, rispettivamente 7 mesi nell'espletamento di mmsioni di l a categoria su per el a categoria e 4 mesi nell'espletamento di mansioni di alrra caregoria. 40 art. 67 Pagamento della retribuzione. Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fme di ogni mese. All'impiegato deve essere cònsegnato all'atto del pagamento Wla busta p-aga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge. Nel caso che l'impresa ritardi di oltre lO giorni il pagamento, marureranno di pieno diritto a favore dell'impiegato, dalla scadenza di detto termine, gli interessi di mora nella misura del2% in più del tasso ufficiale di sconto. L'impiegam in dipendenza del ritardo di cui sopra ha fàcoltà di risolvere il contratto col dirirro alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso e di anzianità come in caso di licenziamento. In caso di comestazioni sugli elementi sostitmivi della retribuzione, l'impresa deve comunque corrispondere la parte di retribuzione non contestata. Eventuali reclami sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul docwnento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualiJ:à della moneta, devono essere fatti, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effectuaro il pagamento. Qualsiasi ritenma per risarcimento di danni non può mai superare illOo/o dello stipendio minimo mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporw di lavoro. art. 68 Giorni festivi e riposo settimanale. Agli effetti del presente comratto sono considerati festivi: l) le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo; 2) le Eeìtivirà nazionaH del25 aprile, del l maggio e del 2 giugnoj 3) le seguenti festività infrasettimanali: Q l'gennaio (Capodanno) 6 gennaio (Epifània) lunedì successivo alla Pasqua 15 agosto (Assunzione) l novembre (Ognissanti) Q 8 dicembre (Immacolam Concezione) 25 dicembre (S. Natale) 26 dicembre (S. Stefano) S. Patrono della località ave ha sede il cantiere o dove lavora l'impiegato. Qualora la festività del S. Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al preSente elenco, sarà considerato dalle Associazioni territoriali un giorno sostitutivo. In caso di coincidenza con la domenica di una delle festività di cui alle lert. b) e c) agli impiegati è dovuto in aggiunta alla normale retribuzione l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di funo. Detto importo sarà determinato dividendo la retribuzione mensile per 25. Per gli impiegad il cui lavoro è connesso con quello di cantiere vale il calendario festivo previsro per gli operai e potranno essere concordati i giorni sostitutivi per le festività sopra stabilite di cui i predeui impiegati non venissero evemualmente ad usufruire. Il riposo settimanale si efferrua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro nel qual caso la domenica viene considerala giorno lavorativo mentre H giorno fissato per il riposo viene considerar giorno fesrivo_ art.69 Ferie. L'impiegato ha diriuo per ogni anno di.servizio ad un periodo di riposo feriale pari a 4 settimane di calendario escludendo dal computo i giorni festivi di cui alle lett. b) e c) dell'arr. 68 del presente C.C.N.L.. In caso di ferie frazionare, 5 giorni lavorativi fruiri come ferie equivalgono a l senimana, se l'orario normale è disu·ibuito su 5 giorni; o ve la disrribtlZione sia effertuara su 6 giorni, 6 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a l settimana. Lo stesso criterio vale ai fini della corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie eventualmente non godute. Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elementi di cui ai punti dall'l al 12 dell'arr. 51 del presenre C.C.N.L.. In considerazione delle particolari caratteri.sriche dell'industria edilizia, l'impiegato ha diritto, trascorso il periodo di prova, a tami 12simi di ferie quami sono i mesi compiuti di servizio prestato. Il riposo feriale ha normalmente carattere continuadvo. Nel fissare l'epoca del riposo feriale sarà tenuto como da parte della impresa, compatibilmente con le esigenze di la risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica adiri(to alle ferie maturate. 41 CC N.L pèl" l dipendenti delle impn::s.: OOili ~uugi.me e delle piccole e med1e imprce indtL<uiùi edili eaH:ird L'assegnazione delle tèrie non può aver luogo durante il periodo di preavviso. Dato lo scopo igienico e sociale dell'isrimm delle tèrie non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie. Ove per cause dovute a imprescindibili esigenze di lavoro dell'impresa, e in via del tuno eccezionale, non sia possibile far godere all'impiegato turro o parte del periodo di ferie, l'impresa è tenuta a versargii una indenniTà equivalente al trattamento economico che sarebbe sperrato all'impiegato se avesse goduto del periodo di ferie. Tale indennità va corrisposta entro i 6 mesi successivi alla data in cui l'impiegato ha maturato il &rirro alle ferie, trascorsi i quali saranno dovuti all'impiegato gfi interessi di mora nella misllld. prevista dal comma 2 dell'art. 67 del presente C.C.N.L., con decorrenza dal l o giorno successivo allo scadere dei 6 mesi. Se l'impiegato viene richiamato_ in servizio durante il periodo di ferie l'impresa è tenuta a rimborsargli _l~ -~pese effettivaffieiue so.Si:enure, sia per il rientro ill Sede che per l'eventuale -ritOrno nella locafii:à dove godeva delle tèrie stesse. L'eventu;ue periodo dl (empo necessario per rlentrare in servizio non va computato come ferie. Qualora per esigenze di servizio l'impiegare non possa godere delle ferie nel periodo già stabilito dall'impresa, egli ha diritto ai rimborso dell'evencuale anticipo corrisposto per l'alloggio prenotare per il periodo di ferie, purché esibisca la precisa documemazione del versamento dell'anticipo stesso. la malattia imervenma nel corso del gOOimemo delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi: -- - malattia che-(ompom-ricover-o-ospedaliero superiore a 3-giorni- -m..tlattia la cui prognosi sia superiore a l Ogiorni di calendario. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità, previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni conrrattuali. Anche al Hne di fuvorire il rienuo alle proprie residenze dei lavorawri migranti, salvo quanto previsw dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraemi ai sensi dell'art. 44 del presente C.C.N.L. e compatibilmente con le necessità tecnico--organizzarive dell'azienda, è permesso ai lavoratori di usufruire di due delle quattro settimane di ferie nell'arco di 24 mesi successivi all'anno di riferimenro. Resra fermo l'obbligo di usufruire di due settlmane di ferie nel corso del suddetto anno JVonna trttnsitmùt. All'impiegato che maturerà un'anzianità di servizio di 14 anni, presso la stessa impresa, entro il periodo di scadenza de! presente contratto, a decorrere dalla data di mamrazione della predetta anzianirà, è riconoscima "ad personam" il dirirro a u.na 5a settimana di ferie. art. 70 Tredicesima mensilità. L'impresa deve corrispondere una 13a mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai pwui dall'l all2 dell'are. 51 del preseme C.C.N.L.. Il pagamento di tale mensilità va normalmente effettuato non olrre il20 dicembre. Nel caso d'inizio o di cessazione del rappono di lavoro nel corso dell'atmo devono essere corrisposti tanti 12simi d eU' ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa. La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerara mentre deve essere considerata come mese imero la &azione di mese superiore ai 15 giorni. art. 71 Premio annuo. Per l'anzianirà di servizio marurata dal l o luglio al 30 giugno dell'anno successivo è doTino all'impiegaw non in prova nn premio annuo nella misura di l mensilità da compurarsi sugli elementi di cui ai punti dall'l al 12 dell'art. 51 del presente C.C.N.L.. npremio annuo è erogaw il30 giugno di ogni anno. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno di mamrazione debbono essere corrisposci tanti 12simi deU':unmontare della mensilità per quanti sono i mesi di servizio presrato presso l'impresa. La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata, mentre deve e...<=sere considerata come mese imero la frazione di mese superiore ai 15 giorni. art. 72 Premio di fedeltà. All'impiegaw in servizio quando abbia presso la stessa azienda lUla anzianità ininterrotta ed effettiva di servizio di 20 anni, va corrisposto annualmente un premio di fedeltà pari di l mcnsilità degli elementi di cui ai punti dall'l al 12 dell"art. 51 del presente C.C.N.L.. Non si computano nei 20 anni di servizio ininterrotto ed efferrivo le anzianità convenzionali di carattere milirare, combattentistiche e simili. Il pagamento dd premio deve essere effettuato nella ricorrenza della data di assunzione in servizio dell'impiegato. 42 L'impiegam che avendo già maturaw il diritto al premio venga licenziaw non per motivi disciplinari ha diritto a tanti dodicesimi del premio sresso quanti sono i mesi interi di servizio prestato all'epoca della maturazione del precedeme premio. art. 73 Trattamento in caso di malattia. L'assenza per malattia deve essere comnnicata nelle 24 ore salvo i casi di giustiflcaw impedimento, inoltre l'impiegato deve trasmettere entro 3 giorni il relativo certificato medico. Per il controllo della malattia dell'impiegaw valgono le norme di legge. Nd caso d'imerruzione di servizio dovuto a malartia, all'impiegato non in prova, spetla, oltre alla conservazione del posto per i periodi sotto indicati il seguente rrattamento economico, da calcolare sugli elementi di cui ai pnnti dall'l al 9 dell"art. 51 del presente C.C.N.L.: l) 2) 3) per anzianità di servizio fmo a 2 anni compimi: conservazione del posto e corresponsione dell'intero trattamento economico per 6 mesi; per anzianità di servizio da oltre 2 anni e fmo a 6 anni compiuti: conservazione del posto e corresponsione dell'intero trattamento economico per i priml6 mesi e del 50% per i restanti mesi; per anzianità di servizio superiore a 6 anni compiuti: conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione dell'intero trattamemo economico per i primi 6 mesi, del 75% per i successivi 3 mesi e del 50% per i restanti mesi. Nel caso di più malarrie o_ di ricadute nella stessa malarria non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del pos(Q: a) mesi 9 in un periodo di 30 mesi per gli avemi anzianità di cui al puma l; b) mesi 12 in un periodo di 30 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 2; c) mesi 15 in un periodo di 30 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 3. Per i 3 mesi aggiuntivi di cui alle len:. a), b) e c) del comma precedente l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'intero trattamento economico per il lo mese e del 50% per i mesi restanti. Alla scadenza dei termini sopra indicaci l'impresa, se procede al licenziamento dell'impiegato, gli deve corrispondere l'indennitàsostirudva del preavviso e il trattamento economico di cui all'art. 77 del presente C.C.N.L.. Qualora la prosecuzione della malania oltre i termini suddetti non consenta all'impiegam di riprendere servizio, l'impiegam stesso potrà risolvere il contratto d'impiego con dirirro al solo trattamento di cui all'art. 77 del presente C.C.N.L.. Ove ciò non avvenga e l'impresa non proceda al licenziamemo, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso. L'impiegato che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto alla conservazione del posto e al (rattamento economico sino alla scadenza del preavviso stesso. . All'impiegato in prova colpito da malattia non compe[e il trattamento del presente articolo. La malattia durante il periodo di prova sospende il rapporto di lavoro per tutta la sua durata ma comunque non oltre i limiti di tempo del periodo di prova stesso. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle vigenti disposizioni di legge e di contratlo collettivo. . art. 7 4 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'impiegam fi-nisce dello stesso trattamento previsto in caso di malania di cui all'art. 73 del preseme c_C.N.L., salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritd derivanti dall'anzianità fino alla data di rilascio da parte di competenti istitmi del certificato definidvo di abilitazione alla ripresa del lavoro. In considerazione della particolare namra dell'attività dell'edilizia nei casi di infortunio o di malattia professionale verifìcatisi sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro dell'impiegato oltre i limiti previsri dall'art. 73 dd presente C.C.N.L. l'impresa è tenuta a corrispondere all'impiegato il 50% del rratrnmento economico stabilito nell'articolo stesso per l'ulteriore maggiore tempo di degenza. Nel caso che l'impiegato fruisca d mance l'assenza di lavoro, di un tranamemo economico a carico dell'INAIL o di altro istimto assicuratore per atto di previdenza disposto dall'impresa, quest'ultima è tenuta a corrispondere all'impiegato la differenza tra l'impano di derto trattamento e l'eventuale maggiore importo dovuto ai sensi dei due commi precedenti. Nd caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalida.nti di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opporttmità, tenuto anche conto della posizione e delle anitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue lirnitace capacità lavorative. ln tal caso l'impiegato conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente e il nuovo (ratramento economico, per il periodo antecedente al passaggio di caregoria. fu '~~"" '""'" '"''"'''""" '' , _ , , · - : : ' · ''";F'il 're•, ili"'~+ C.C.N.L per i dipendenri delle imprese edili anigiane eddle pk:cole e medie impr~ indumiili edili e illìni Dicbiarttzione a verbtt!e. Le Organizzazioni dichiarano che per il trartamenco integrativo di infortunio sul lavoro e malattia professionale, limitatamente ai soli impiegaci le aziende hanno facoltà di ricorrere a forme assicuradve. art. 75 Congedo matrimoniale. Agli impiegaci che contraggono matrimonio è conce.ssq un permesso di 15 giorni consecucivi di calendario con diritto agli emolumenti di cui ai punti dall'l all' 3 dell'an. 51 del presente C.C.N.L. percepiti nel normale periodo di lavoro. art. 76 Aspettativa. All'impiegato che ne faccia richiesta può essere concessa un'aspetrativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun e.ffetm. L'impiegato, che enrro 15 giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio, è considerato dimissionario. L'impresa, qualora accerti che durante l'asperratìva sono venuti meno i motivi che hanno giustificato la concessione, può invitare l'impiegato a riprendere servizio nel termine di 15 giorni. art. 77 Trattamento di fine rapporto (TFR). ntrattamento di fme rapporto è regolato dalla legge 20 maggio 1932, n. 297. Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2120 del codice civile sub art. l della legge n. 297. A) Per l'anzianità maturata dal! o giugno 1982 al30 giugno 19831a retribuzione valevole agli effetti del rrattamento di fine rapporm è computata secondo il criterio indicato nel2o comma del citato art. 2120 del codice civile. Dal l o luglio 1983, con riferimento al sopra citaro 2o comma dell'art. 2120 del codice civile, la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del rrattamemo di fine rapporto è costituita esclusivamente dai seguend elementi: minimo di stipendio; ex indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge n. 29711982; premio di produzione; elemento economico terrimriale; aumenti periodici di anzianità; superrninimi «ad personam" di meriw o collettivi; 13a mensilità; premio annuo e prem_io di fedeltà; indennità di cassa e di maneggio denaro; indennità sostitmiva di mensa; indennità speciale di cui all'art. 55 del presente C.C.N.L.; indennità di trasporro; indennità per lavori in galleria; indennità per lavori in alta montagna. Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trartamemo di fine rapporto deve essere compresa, ai sensi e con la gradualità di cui all'art. 5, 2o e 3o comma, della cirata legge n. 297, anche l'indennità di contingenza m;JHJ[(Ita eh l l o fehhr:lin 1977 :li 31 maggio 1982. B) Per l'anzianità rnaturarafmo al31 maggio 1982, ferma resrando l'applicazione della citata legge n. 297/82, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro all'impiegato non in prova spetterà una indennità di anzianità pari a. tante rnensilità dell'ultl_mo trattamento economico, da computarsi sugli elemenri sotto precisati, per quami sono gli anni di servizio prestati nella caregoria impiegatizia. ~ Inoltre all'impiegata proveniente dalla categoria operai Spe(ta, per ciascun anno di servizio presram nella categoria operaia, un'indennità nella misura di 15/30 della retribuzione mensile per l'anzianità matmata fino al30 giugno 1~ 1979, e di 23/30 per l'anzianità maturara dopo tale data. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese imero le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L'indennità di anzianità deve calcolarsi sugli elementi di cui al pund. dall' 1 al 18 dell'art. 51 del presente C.C.N.L. computando cioè anche le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese e della indennità di contingenza maturata dal l o febbraio 1977 in poi. 44 Se l'impiegato è recribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con panecipazioni, l'indennità suddeua è determinata sulla media degli emolumenti degli uhimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. art. 78 Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale. Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartito dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipendono, Gli impiegati devono, altresì, uniformare i propri comporramenti ai principi, alle regole ed alle procedure contenute nei i'vfodelli di organizzazione e gestione adottati dall'impresa in ottemperanza alle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa degli Enti (Decrew legislativo 8 giugno 2001 n. 231) purché non siano in comrasw con le norme di legge· e con le disposizioni contratmali. L'impresa avrà cma di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione. Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il conrrollo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati. Essi devono conservare assoluta segrereu.a sugli interessi dell'impresa, non trarre profitto, con danno della sressa, di quanto forma oggetto delle loro funzioni e non svolgere attività contraria agli interessi dell'impre5a. Ris~l~o il contratto di impiego essi non dovranno abusare, in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il serviZIO. art. 79 Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Salva l'ipotesi di cui al punto 3 dell'art. 97 del presente C.C.N.L., il contrarre d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue: a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio: mesi due per gli impiegati di prima ca(egoria su per e di prima categoria; mesi uno e mezzo per gli impiegad di seconda ca(egoria e gli impiegati di quarto livello; mesi uno per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria l o impiego; b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci: mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria; mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello; - mesi uno e mezzo per gli impiegati di terza e quarta categoria; c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio: mesi quattro per gli impiegati di prima categoria super e di prima ca(egoria; mesi rre per gli impiegati di seconda categoria egli impiegati di quarto livello; mesi due per gli .impiegati di terza e quarta categoria. I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fme di ciascun mese considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra la eflèttiva comunicazione e la metà o la fine del mese. In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà. In mancanza di preavviso il recedente è tenmo verso l'altra parre a una indennità calcolata ai sensi dell'art. 2118 del Codice civile. L'impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto all'impiegato l'imporro dell'indennità sostitutiva del preavviso da questo eventualmente non daro. la parte che riceve il preavviso può interrompere il rapp01to, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il pe1iodo di preavviso non compiuto. Durante il periodo di preavviso l'impresa concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze. nlicenziamento deve essere comunicato per iscritto. L'impiegare già in servizio alla clara di entrata in vigore del presente contratto mamiene "ad personam" l'eventuale magg:iore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigeme arale clara. Le dimissioni del lavoratore dovranno essere effettuare secondo quanto previsto dalla legislazione vigenre. Nei casi in cui il lavorarore receda dal rapporro di lavoro in modo informale e non sia rintracciabile ovvero, appositamente convocato daJ datore di lavoro per iscritto non si presenti sul posto di lavoro, decorsi '5 giorni di assenza, tale comportamento potrà essere valutato dal datore di lavoro come volontà di dimettersi. Da tale data decorrerà l'ulteriore termine eH 5 giorni previsro per legge entro il quale il datore di laVoro è tenuto ad effettuare la comuniCJ.Zione obbligawria di cessazione del rapporto di lavoro alle competenti autorità amministrative. 45 CC N.L peci dipendenti del!e ùnpceseffiili artigime e ddlé piccclee mOOie J.!llpre;e industriali edili e <tlììni art. 80 Indennità in caso di morte. In caso _di morre dell'impiegato le indennità indicare all'an. 77 ed all'art. 79 del presente C.C.N.L devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivono a carico dell'impiegato, ai parenti entro il 3o grado e agli affmi entro il 2o grado; fatta deduzione di quanto essi percepissero per eventuali atri di previdenza compiuti dall'impresa. la ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di dascuno, come previsto dall'art. 2122 CC è nullo ogni patto anteriore alla morte dell'impiegaw circa l'attribuzione e la riparrizione delle indennità. In caso di licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidità permanenre oppure in caso di marre pcima che l'impiegaw abbia raggiumo il lOo anno di servizio, si applicano le disposizioni stabilire dalla normativa vigente in materia. art. 81 Certificato di lavoro. - Ifl casà -di liCefizianien(o o- di dirrùssìoni, pef qual5l8.s1 CJ.U-sa dell'lffipiegato, l'impresa h3. Obbligo- di mettere a disposizione dello stesso, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi comestazione stilla liquidazione, un certificato con l'indicazione del tempo durame il quale t'impiegaco è staw occupam alle sue dipendenze, della categoria di assegnazione e delle mansioni disimpegnare. Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 10.1.35 n. 112, relative aHe annocazioni da effètruarsi sul libretto di lavoro. art. 82 Controversie. La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro è improcedibile se precedemememe la controversia stessa non sia stata sotroposta all'esame delle competenti Associazioni degli anigiani e dei lavoratori per esperimemare il tentativo di conciliazione delle Pani. Il rentadvo di conciliazione dovrà essere esperimentato entro 15 giorni dalla clara di ricevimento della richiesta avanzata dall'Associazione sindacale proponente. Senza pregiudizio dell'obbligo del tentacivo di conciliazione di cui sopra, resta salva la facoltà di esperimentare per le conrroversie individuali il rentativo di conciliazione tra le Parti imeressate. Le conuoversie collettive per l'applicazione del presente contratto 5aranno risolte amichevolmente dalle competemi Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali. art. 83 Quote sindacali. E' in fàcoltà del singolo impiegam di autorizzare il proprio datore di lavoro, con delega individuale debitameme sottoscritta a rempo determinato, ad operare sulla retribuzione trattenuta di importo defmito per contribmi a favore delle Organizzazioni sindacali. La delega cessa la sua efficacia dal mese successivo a quello nel quale la revoca della sressa è pervenuta al datore di lavoro. 46 PARTE III REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI OPERAI E AGLI il\1PIEGATI art. 84 Classificazione dei lavoratori. La classificazione dei lavoratori è effettiJ.ata secondo i seguenti livelli: ~----~-~-~-----~-~------ Livelli Settimo -----~'-----~·----~----~- Categorie .__ _ Parametri --- ----~----· 200 quadri e impiegati di l a super --~ --------- 180 Sesto impiegati di l a Quimo impiegati dl2a 150 Quarto impiegati e operai di quarto livello 140 Terzo impiegati di 3a e operai specializzati ----- 130 ---~--- Secondo impiegati di 4a e operai qualificari --- Primo ~--~ 117 --- impiegati di 4a primo impiego e operai comuni 100 - - - La predetta classificazione determina comuni livelli esclusivamente per i minimi di reuibuzione contrattuale e penante non intende modificare, tra l'altro, l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativa ed economico che sono previsti, rispenivamente per i quadri, gli impiegati e per gli operai, dalle disposizioni di legge, di accordi imerconfederali e di contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali. Pertanto, fermi re;tando i minimi di paga base e di stipendio di cui agli allegati A) e B), l'assegnazione delle ca(egorie e l'inca5ellamemo delle qualifiche vengono fatte in base ai seguenti criteri: ?"UVELLO QUADRI In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, si conviene che appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori, tra quelli inquadrati nel r livello, che oltre a rispondere alle caratteristiche indicate nella relativa declaratoria, svol~:ono con carattere continuativo, ruoli o funzioni richiedenti un grado di capacità gestionale, organiz:zativa e protessionale panicolarmente elevato, che comportino cesponsabilità per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione e/o ricerca e progettazione in settori fondamentali dell'impresa fornendo comunque contributi qualificati per la determinazione degli obiettivi dell'impresa stessa. 1W'IEGATI DI l• CATEGORIA SUPER Appartengono a questo livello- gli impiegati con funzioni direttive che, oltre a possedere le caratterisdche indicare nella declaratoria del 6o livello, nonché una specifica esperienza professionale, siano formalmente preposd dalla Direzione aziendale a ricoprire ruoli o funzioni per i quali siano previste peculiari responsabilità e deleghe, in alcuni settori o unità produttive di particolare rilevama tecnica o amminisrrativa della organizzazione aziendale, al fine dello sviluppo e del! realizzazione degli obiettivi dell'impresa. 6"LNEllO IMPIEGATI D! l• CATEGORIA Ap_panengono alla prima categoria gli impiegaci di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amminisu-ativi, con funzioni direttive, che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed auronomia di iniziativa, nei limiti delle sole direuive generali impartite dal titolare e dai dirigenri dell'impresa o dagli impiegati di l a categoria super. Coordinatore di impianti: impiegato di concetto, con le funzioni ed i requisid stabiliti per gli impiegari di sesto livello che, nelle impre;e prodmtrici e distributrici di calcestruzzo, sovrimende e coordina l'attivirà di più centrali di betonaggio. Responsabile del recu_pero archeologico: impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di scavo archeologico ha la responsabilirà della corretta conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervemo e possiede competenze tecniche, progettuali, diagnostiche, esecutive e arnminisrrative che gli permettono di determinare la merodologia tecnico scientif-ìca. Cura il coordinamenro dell'intervemo e delle diverse professionalità addette alla docwnentazione e allo studio dell'opera. C.C.N.I. p:r i dipendenu dd!~ impl<'!\e.:dili J.rtìgr.me. eddk piccole e med1e imprese indu.mi.ill edili e aflìm IMPIEGATI TECNICI DI 2> CATEGORIA Assisteme tecnico: è colui che distribuisce il lavoro agli operai, cura l'esecuzione dei lavori in base a disegni e progeni, procede alla misurazione ·e liquidazione dei lavori affidari a cottimo o subappalw. Ha evenrualmeme porestà Ji trdttare con i fornitori, provvedendo all'approvvigionamemo dei materiali. Inolrre ha facoltà disciplinare sulle maesrranze ed assume e licenzia gli operai, nell'ambito delle direttive impartire dall'impresa. Tecnico che provvede allo sviluppo in fase di massima e di dettaglio dei progetti ed allo sviluppo dei calcoli sracistici e metrici relativi. Disegnatore di conc~tto con responsabilità della inrerpremzione dello sviluppo e del controllo dei disegni. Analista impiegato che, su indicazioni ed -avvalendosi anche di soluzioni e:sistemi, progetta metodi e procedimemi per il trattamemo automatizzato dei dati su elaboramre elettronico. Definisce e descrive le funzioni logiche delle applicazioni, concorda con gli uremi i documenti di input e Output, definisce nei vari aspeni archivi e flussi; definisce e descrive le procedure elettroniche. Capo impianto/venditore: impiegato che nelle imprese produtuici e distributrici di calcestruzzo intrattiene rapporti con la dientela, coordina l'attività della cenuale di betonaggio e all'occorrenza svolge i compiei indicati per l'operatore di centrale, compresa la dosarura e la pesatura. Operatore di centrale: impiegato che· nelle ·ìmprese -prodmufci -e disttihurrici-dì caicestruzzo- attende al funzionamento di centrale di betonaggio completameme compurerizz.ara e/o con più punti di carico. Svolge inoltre i compiti indicaci per l'operatore di centrale di 4° livello comprese le op~razioni di dosatura e pesatura. Operarore archeologiço: impiegato che sia in possesso delle specifiche comperenze storiche, archeologiche, grafiche, stratigralìche, richieste dal lavoro in un contesto archeologico; opera in un singolo settore di scavo. CapoC:antiere di edilizia scorica: lavorarore altamente qualificato ci1e ha la gestione operaciva del cantiere di restauro, organizza le risorse wnane e i materiali, esegue la contabilizzazione dei lavori, si imerfaccia con rutte le figure del cantiere. Ha conoscenze e competenze specialistiche nell'intervento sul parrimonio storico, maturate con esperienza professionale pluriennale sui cantieri di recupero e con formazione specialistica al ruolo. IMPIEGA11AMMINISTRA11VIDI 2• CATEGORIA Impiegato adderro agli approvvigionamenci ed acquisti ed alle liquidazioni dei conti dei fornitori secondo le indicazioni di massima dei diretJ superiori, e che svolge tale lavoro con continuità e con dire[ta responsabilità nei limiti dei compiti affidatigli. Impiegam che cura l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni legislacive e contrattuali inerenti a stipendi e paghe, e provvede alle pratiche relative presso Istimti ed Enti di assictmi.Zione, di previdenza ed assistenza dei lavoratori, e ciò con diretta responsabilità, nei limiti delle indicazioni di massima dei superiori. Contabile che imposta il libro giornale e ne cura gli sviluppi. AsSISTENTE DI CANTIERE DEL RECUPERO Impiegato tecnico e amministrativo che esegue elaborati specialistici, cura 1' e>ecuzione dei lavori in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e contabilizzazione tecnico amministrativa dei lavori affidati; su delega specifica ha autonomia di trattativa con i fornitori per gli aspetti tecnici, nell'ambito delle direttive impartite dalla direzione tecnica o dal titolare. Ha esperienza. plLrriennale di gestione tecnico amminisrrativa del cantiere di edilizia generale, è in possesso di formazione specifica per l'area recupero e conservazione. 4"I1VEUO AssiSTENTE TECNICO (GIÀ DI 3' CATEGORIA) È colui che, pur svolgendo, in linea di massima, compiti analoghi a quelli dell'assistenre di 2a caregoria, compie tuttavia la propria opera in cantieri i cui lavori, per la loro caratteristica, richièdono soltanto generica preparazione professionale, o si limita a dare esecuzione alle direttive generali o parricolari dei superiori, oppure presta la sua opera alle dipendenze di tm assisrenre di categoria superiore. PROGRfu'-!MATORE Impiegato che interpreta le specillche di programma e progetta là conseguente struttura logica della fase, trasforma la struttura logica della fase nella appropriata sequell7.a di dichiarazioni e istruzioni in linguaggio di codifica; predispone e corltrolla le complicazioni e prove necessarie alla cerdficazione del programma. ADDEITOALIAGMFICA TECNICA Impiegato che utiJizza in modo autonomo sistemi di graflca interarriva per la elaborazione di schemi e studi prede terminati. 0PERATOREPERILRECUPEROARCHITEITONICO Lavoratore che, .nell'ambito di lavori di recupero del patrimonio architettonico imposta ed esegue, con comprovata specifica esperienza, interventi di tipo specialistico compqrtanti la conoscenza delle problematiche generali del resramo conservativo, della diagnostica e del disegno. E in grado di programmare il lavoro e coordinare piccole squadre operative, nel quadro delle direttive generali impani te dalla direzione tecnica. Operaio edile con esperienza pluriennale nel recupero e/o in possesso di diplomi specialisdci di formazione professionale 48 ;tY IMPIEGATO AMMINISTRATIVO Impiegato che, nell'ambito di strutture organizzative complesse, oltre i compiti dell'impiegato di 3o livello, esegue con autonomia e con l'apporto di particolare e comprovata competenza operazioni specifiche superiori a quelle del3" livello e smto la supervisione ed il coordinamemo di impiegad appartenenti al5" livello. Lavoratore che autonomamente, nell'ambito dei lavori di Scavo di riprisdno e consolidamento di opere nelle aree archeologiche o su costruzioni di interesse storico urbanistico, opera con comprovata speciftca esperienza ed anche in possesso di crediti formacivi acquisiti in Enti di formazione del setrore esegue lavori specializzati comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di scavo, di resmuro conservativo e di affreschi, di recupero e bonifica di reperti murari e strutturali con aggiwua di lavori di recupero di costruzioni ed edifici sonoposti a tutela delle varie Sovrimendenze. Ptogettisra CAD che sulla base di indicazioni tecniche elabora progeai utilizzando le tecniche di progettazione assistita dal calcolatore (CAD) curandone i dertagli grafici ed esecutivi. OPERAI DI QUARTO LIVEllO Appartengono a tale categoria esclusivamente gli operai sottoindicati: lavoramre con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di mLUamra e di carpenteria, che esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria; operatore di centrale: addecr:o, nelle imprese produmici e distribuuici di calcesrruzw, al funzionamento delle centrale di betonaggio, con l'incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura e pesa tura in conformità alle istruzioni ricevure, di pianificare la manmenzione preventiva e la normale revisione dell'impiamo s<;,onalando le eventuali anomalie funzionali; è anche preposto a coordinare lo smismmento delle consegne, alla compilazione dei documenti di trasporto, al manrenimenco di contatti con i clienti per l'esecuzione delle consegne; addetto al controllo quantitativo e qualitativo in entrata e in uscim delle materie prime ed alloro rifomimemo. Addeuo all'occorrenza anche a mansioni di autobetonierista, pompisra, palista nonché alla ordinaria manutenzione dell'impianto. manovratore di macchine complesse apposi[arnente attrezzare per la perforazione di gallerie in sotterraneo; lavorarore che con ampia autonomia funzionale conduce e manovra macchine operatrici semoventi parricolarmente complesse, adibite al lavori di rigenerazione "in si tu" dei manti autostradali e/o aeroportuali, con buona conoscenza deUa loro tecnologia e del loro funzionamento; addetto al carro di varo e/o centina autovarante, che esegue con continuirà mansioni diversificate all'interno della squadra di varo e di assemblaggio, dando corretta esecuzione alle diretdve di carartere generale fornite dal responsabile di varo, con compiti anche di conrrollo sull'lnfilaggio e sulla tesatura dei cavi nonché sulla qualità delle miscele di iniezione; addetto alla confezione degli elementi prefabbricati dei viadotti- ponri che interprem sui disegni i rracciati-cavi, individua le tipologie e, seguendo gli schemi, ubica in autonomia all'interno dei conci prefabbricati i diversi vani cosdtuenti l'alloggiamemo dei cavi di armatura; addetto con carattere di continuità al coordinamemo ed alla preparazione di muri di sosregno con la tecnica della "terra armata" (cioè con la posa ad incastro di pannelli prefabbricati in cemento armato e di rinforzi lineari in acciaio zincato opportunamente posti in opera nel rilevato di riempimento procedendo per strati successivi subparalleli), il quale, interpretando i disegni, provvede all'approvvigionamento dei materiali, alla corretta posa in opera degli elementi individuando le priorità delle operazioni da eseguire sulla base delle sole indicazioni operacive generali fornite dal responsabile del cantiere; imboscatore di elevata professionalità che esegue in auconomia, anche con riferimento agli scavi meccanizzati, i necessari imerventi ed a ral fine individua le mewdologie più appropriate, provvede all'approvvigionamento ed alla preparazione dei materiali e delle attrezzamre occorrenti e definisce le priorità delle operazioni da eseguire sulla base delle sole indicazioni operative di carattere generale fornite dal responsabile del cantiere; operaio in cantiere archeologico: lavoratore che esegue in autonomia lavori di alta specializzazione nelle aree archeologiche sulla base delle indicazioni metodologiche fornite. Con esperienza nel settore e/o specifica formazione. rocciatore; operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed alrri mezzi adeguati, esegue e organizza lavori di sua specialità diversifìcad in piena autonomia e responsabilità operativa e di procedure. Realizza le tipologie di lavorazioni indicate per l'operaio di 3o livello e le ulteriori seguemi: ricognizioni con analisi tecniche, smttturali e di sicurezza su pareti rocciose, ambienti di alta montagna, edifici e manufàui; elabora relazioni specialistiche con autonoma capacità di interpretazione del progetto anche in fase esecutiva, adattando il progetto stesso alle condizioni e agli imprevisti risconrrati in parete; legge disegni schematici di particolari esecutivi inerenti il lavoro; coordina i piani di lavoro stùla base degli elementi tecnico- progettuall. riparatore meccanico o elettricista o elettrauto addetro alla grande e tmale revisione di tutte le macchine pesanti anche nei lavori di armamento ferroviario; lavoratore che, possedendo elevata professionalità e adeguata espefienza operativo - organizzativa, conduce gru sperimentali di grandi dimensioni c complessità, escluse le gru a torre di qualsiasi tipo, in base ad indicazioni operative g7nerali, indivi~uando le priorirà delle operazioni da eseguire e provvedendo alla manutenzione nonché al montaggto e smomaggto; 49 ,7 j/ 1)-....:;;::::::j:f=,._ CCN. L per i dipendenti delle lrnproe edili anigbne <' ddle p:ccoie e medieimprc:;e indtL<tri:ili edil1 e affini tubista che esegue su disegno la tracciatura, il ragtio, l'assiematura, la curvarura di elementi di tubazioni su impianti indll.'itriali o su linee di oleodotti, gasdotti, acquedoni; g\untista saldatore che esegue saldature elettriche in discendente e C02, di qualità di l a e 2a passata, di riempimemo e finitura su tubazioni in acciaio al carbonio; operarore derrik o blondin; palombaro di prima che esegue rilievi, tracciamenti, murature e tagli di opere subacquee; nostromo di prima; , addetto al coordinamento ed alla preparazione del varo di travi precompresse realizzare fuori opera o del varo di -CaSSeforme -mobili per getto di travi irf Siro; colui che nelle imprese di installazione di linee elettriche e telefoniche, oltre a saper espletare le mansioni dell'operaio specializzato del settore, conosce il disegno ed esegue rilievi, conosce, applica e fa rispetrare le norme antinfortuni~tiche, tiene i contatti con l'ente appaltante ed esegue misurazioni e contabilirà. 3°LIVELLO IMPIEGATI DI 3•CATEGORIA Appanengono alla terza categoria gli impiegati d'ordine, sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale. IMPIEGATI TECNIO DI 3• CATEGORIA Addetto a calcoli e computi relativi alla contabilirà tecnico- amministrativa dei lavori, in via continuativa e con funzioni esecutive. IMPIEGATI AMMINISTRATIVI DI 3• CATEGORIA Impiegato con mansioni puramente esecutive che cura la compilazione delle paghe e ne effettua i versamenti ai lavorarori, provvedendo ai conteggi ed ai verSàffienti dei contributi assicurarivi e previdenziali in esecuzione delle norme specifiche che gli vengono dare dai superiori. Operatore - impiegaro che provvede alla preparazione e all'avviamemo dell'elaborarore eleruonico, ne cura la gestione operativa e ne segue e comrolla da consolle i vari cicli di lavoro assicmandone la regolarità con interventi di ordine e di rettifica. OPERAJSPEC~TI Per gli operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessirano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. A tirolo di esempio sono considerad operai specializzati: Carpentiere: operaio che estboue in legno o in feno, su disegno, <Zapriate o centine composte o casseforme, per armature speciali in opere di cemento armato e di naranti. lviurarore: operaio che esegue i s~ouenti lavori: cosrruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura di mattoni a paramento, intonacamre speciali, messa in opera di pietre ornamentali lavorate; costruzione di cornici sia in mattoni che in pierra; volte a crociera, a vela, o a forma gotica; momaggio e rivestimento di scale in pietra, marmo o finto marmo; posa in opera di davanzali e stipiti; posa in opera di rjnghiere, cancellate e par.tpeçti, sia in muratura che in ferro. Caminista e operaio murarore per la costruzione di forni industriali. Pontatore: operaio che esegue anche su disegno qualsiasi tipo complem di ponteggi e di castelli di servizio in legno o in ferro. Ferraiolo: operaio .che esegue e pone in opera, su disegno, quahmque tipo di armamra in ferro per costruzioni in cemento armato anche precompresso. Addetto, nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione, al momaggio e smontaggio, su disegno, di stampi prefmmati o delle relative parri componenri, nonché alla dererminazione, da disegno, dei componenti e delle armature metalliche da incorporare. Addetto al montaggio in opera, in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali o secondarie, capriate, cornicioni, ecc. nella costruzione di fàbbricati civili e industriali, ponti, viadotti od altre opere di edilizia speciale, individuandone gli incorpori dai disegni o prescrizioni. Addetto alla tesatura, con l'uso di apposire apparecchiature e secondo i dati prescritti, di Hli o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso. t% / ,./ Imboscatore c armamre: operaio che esegue, su disegno, armature centinare di galleria, di pozzi, di scavi, di fognature efl-èttuandone la posa .in opera. lvlinatore: operaio che esegue mtti i lavori ineremi l'impiego delle mine per scavi in roccia, compresa la posizione dei fori da mina, e la predisposizione e sorveglianza dell'armamento. Pachino: operaio muniro dell'apposita patente, che ha cognizione di qualsiasi esplosivo e che provvede alla preparazione e alla posa della mina e al suo brillamento. Falegname: operaio che esegue, su disegno, qualsiasi tipo di serramenti e di lavori di riquadramra, anche con l'impiego delle macchine. Cementista formawre: operaio che esegue opere ornamentali in rilievo di qualsiasi tipo, forme in ge;so e in "'"rnm,'" ="'""-'" ~ ~~ Decoratore, verniciatore, applicatore di parati speciali: addetto all'esecuzione, su disegno, di lavori di pittura, ornati e riquadrarnra a chiaro scuro, macchiamra ad imitazione legno e marmo, doratura in fogli, scriuura di insegne e filettatura a mano libera, laccatura di infissi, mobili, serramenti ed accessori in genere; addetto ad applicare parati speciali o di lusso; addetto all'esecuzione in campo indusrriale dei seguenti lavori: stuccamra e levigatura, con successiva rifinitura con smalti sintetici alla nitrocellulosa, di macclline industriali e quadricomando, metallizzazione a caldo e5euouite anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di lettere e numeri, ecc.. Stuccacore, operaio ornatista e modellista, riquadracore: che es~oue, su disegno, qualsiasi tipo di ornati e modelli, o di lavori in gesso o altri agglomerati, sia in laboratorio·che sul posto. Addetto ad opere di impermeabilizzazione e isolamento: che esegue almeno due delle seguenti lavorazioni inerenti alle opere di impermeabilizzazione e coibentazione per costruzioni civili o industriali, di qualsiasi difficoltà: manti impermeabili in asfalm colato o malta asfaltica per copermre; manti impermeabili bituminosi a strati multipli a caldo o a freddo e con solo mastice a cazzuola oppme in membrane bituminose applicate a fiamma; manti impermeabili in membrane sintetiche, incollate ad aria calda, solventi, ecc., comprese le relative opere di fissaggio ed ancoraggio meccanico; esecuzione di Cippe cementizie a protezione di manti impermeabili, per formazione delle pendenze, per ripa1tizione su strati isolanti; posa in opera di strati termoisolanti e coibentazione di strurrure o celle frigorifere, nonché soffittature con pannelli isolanti. Deve essere inoltre in grado di redigere documenti interni di cantiere, prendere misure su superfici a base di rettangoli e triangoli, leggere disegni schematici d~ particolari esecutivi inerenti al suo lavoro, predisporre il lavoro alle categorie di lavoratori con qualifica inferiore. E pure addetto alla esecuzione di giunti e sigillamre con mastici, all'applicazione di vernici (rillecrenti o colorate) sui manti impermeabili, alla granigllaurra e sabbiatura degli asfalti colati e dei manti impermeabili in genere. Posatore di rivestimenti, mosaicista: che esegue, su disegno, rivestimemi con materiali pregiati (grès, vetro, ceramiCI, mosaico, clinker, marmo, ecc.) e che presemano particolari difl:ìcolcà di esecuzione. Linoleista: che posalinolewn di particolare pregio su qualsiasi superficie. Pavimentatore: che esegue ripi di pavimentazione in grès, vetro, ceramica, marmo, alla palladiana ed alla veneziana, che presentino particolari difficoltà di esecuzione. Vetrocementisra: che esegue, su disegno, qualsiasi lavoro in vetrocemento. Palchettista: che mette in opera palchetti di legni particolarmente pregiati. Caposquadra nei lavori di armamemo e lavori accessori delle linee ferroviarie: che guida l'attività esecutiva di un gruppo dì operai, partecipando egli stesso alla esecuzione dci lavori. Date le particolari mansioni che lo S(esso deve svolgere nel caso specifico dell'armamento, si conviene di riconoscergli unamaggìorazione dellO% sugli elementi della retribuzione eli cui al punto 3) dell'arr. 27 del presente C.C.N.L. spettanti all'operaio specializzato (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo). Quando la mansione di _caposquadra si esercita su pi1\ gruppi di operai la maggiorazione è riconosciuta nella misura dell4%. Addetto ai lavori di armamento ferroviario: colui che esegue la saldatura alluminotermica delle rotaie, compresi l'allineamento, il livello, la stuccatura, i ragli con cannello e tu tre le altre operazioni accessorie. Nlotorista o meccanico o elettricista: che esegue nel cantiere, anche per i lavori dell'armamemo fèrroviario, in officina o su natanti, ordinade riparazioni e installazioni. Addetto al funzionamenro della cemrale di betonaggio o dosatore - pesatore: operaio che, oltre a svolgere i compiti previsti per l'addetto al fimzionamenro della cemrale, al dosaggio e pesatura delle materie prime, inquadram nel secondo livello, provvede anche al coordinamento e al controllo delle consegne e alla compilazione dei documenti di trasporto. Gruista, escavatorista, condunore di macchine semoventi tipo bulldozer, scraper, finitrici, motorgredcr, ruspa e simili; addetto al fimzionamento di battipalo meccanico con mazza battente superiore a l O q .li: che provvede alla conduzione e manutenzione di dette macchine ad uso di cantiere o di galleggianre, alla riparazione della macchina in genere, al montaggio e smontaggio, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio. Iviacchinista di locomotive a vapore per decauville e di rulli compressori stradali di peso superiore a 25 tonnellate: addetto alla conduzione della macchina e all'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione della S(essa; provvede alla sua riparazione anche con la sostituzione di pezzi di ricambio. Amista, conducente di amobetoniere: addetto alla conduzione della macchina e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, ivi compresa la riparazione delle p-ani meccaniche in genere anche con la sostiniZione di pezzi di ricambio. Pompista: addetto alla conduzione della macchina ed al pompaggio del calcestruzzo e che provvede alta pulizia, alla manutenzione ordinaria e srraordinaria deUe amobetonpompe, la riparazione delle parti meccaniche e della pompa, anche con la sostiwzione di pezzi di ricambio. Conducente di copertura e di macchine di mezzi d'opera natanti, forniti di motori per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari: in questa voce sono compresi: il capitano e cioè H marinaio autorizzato o padrone al comando, il capo pentone, il capo diaga, il mororista di prima, il macchinista ed il fuochista autorizzati. Cu?co: che pos.siede tutti i requisiti propri dd mestiere e che sovrimende :Ù lavoro di almeno cinque addetti alla cucma. 51 C C. N .L per i dipendentiddk im~ edili ~o-i.J.n~ede!!e picc.Y,ee medie imprese indus;:ri;ili e&ne affini Giw1tista: colui che esegue con autonomia esecutiva e lettura e interpretazione del disegno, giw1Zioni e coUegarnemi di cavi e reti telefoniche complesse, anche fimzionanti a bass..1. e/o alta frequenza, con capacirà di effetmare ogni rilievo delle misure elettriche e telefoniche e/o la scelra e la introduzione dei carichi elettrici di compensazione, e/o cariche di pupinizzazione e/o giunzione e attestazione cavi ottici. Guardiafcli: colui che con autonomia esecutiva ed organizzativa, lertura critica del progetto e capacirà di scelta ahernativa dei tracciati e di valutazione del franco, previo picchettamento della linea, effettua la costruzione di linee telefoniche aeree che presentano un particolare grado di complessità e con delibera funzionale. Tnsrallawre: colui che installa impianti speciali telefonici, elertrici, e segnalamenti in genere. iVI_gntator~ addettq ;:!_l mont9-ggio di sçizioni ektrriche prinJ_;u·ie. Tesatore lineeAT-fv1T. Amarragisra linee AT-ìviT. Addetro al tracciamento linee e lìvellamento delle basi dei tralicci. Addetto di officina con specifiche conoscenze delle aurezzature del serrare elettrico. Addetto all'applicazione di cartongesso e comrosoffittamre: adderro alla realizzazione di opere di fmiture sia su p~-~ eh~~- so~tl;i1 __!_1oncl_!é _di_ tram~ture, __l-!gj!~ndo ~istei]!i__~ seccq_ Q__ p_re~hl_>r!ca_ti jn _gç_nere _che ~gu-~ anche su disegno. Decoratore, verniciatore, pitrore applicatore di parati speciali: addetto all'esecuzione su disegno di lavori di pittura, ornati e riquadratura a chiaro scuro, macchiatura ad imitazione legno e marmo, doratura in fogli, scritture di insegne e filettarura a mano libera, laccatura di infissi, mobili serramenti ed accessori in genere; addetto ad applicare parati speciali o di lusso; addetto all'esecuzione in campo industriale dei seguenti lavori: stuccatura c levigatura, con successiva rifìnirura con smalti sintetici alla nirrocetlulosa, di macchine industriali e quadri comando, metallizzazione in caldo eseguita anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di lertere e numeri ecc. Posamre di rivestimenti, mo.saicisra: che eregue, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati (gres, verro, ceramica, mosaico, clinker, marmo) che per essere eseguiti richiedono particolare conoscenza dei materiali e delle nuove tecnologie (cunei autohloccanti, marmi alla veneziana, piasrrelle, ceramiche). Operaio specializzam area recupero: operaio che esegue lavori specializzati nel recupero architettonico sulla base delle direttive dei suoi superiori, in possesso di competenze tecnico pratiche e conoscenze conseguire anche nel sistema di formazione professionale. Operaio specializzato in cantiere archeologico: lavoratore che su specifiche disposizioni esegue lavori specializzati nelle aree archeologiche comportanti la conoscenza delle tecniche di scavo e del recupero dei reperti. Rucciarore: operaio che, awalendosi di siscemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza i lavori di sua specialità in autonomia a partire da direttive specifiche ed è responsabile della loro buona esecuzione. Realizza le tipologie di lavorazioni 1ndicaw per ['operaio di 2o livello e le ulteriori seguenti: disgaggio (abbattimento di massi in equilibrio precario) su pareti o pendii naturali; ricognizione su pareri rocciose, ambienti di alta montagna; redige documenti interni di cantiere, legge elementari disegni schematici di particolari esecudvi inerend il lavoro; rivestimento di pareti rocciose con reti protettive; disbosco su pendii e pareti rocciose; effettua misurazioni su superfici a base di triangoli e rettangoli. 2o LIVEllO IMPIEGATI DI 4• CATEGORIA Appartengono alla 4a categoria gfi impiegati d'ordine, sia tecnici che amministrativi, addetti a mansioni esecutive che non comportino l'inquadramento nelle categorie superiori. Appartengono alla 4a categoria gli impiegati: dattilografi; centralinisti telefonici; addetd a mansioni di scritrurazione e copia; addetti all'inserimento dati negli elaboratori o alla perforazione di schede meccanografìche; stenodattilografi; addetd a mansioni semplici di segreteria; addetti alla verifica di schede meccanografìche; addetti al controllo di documemi contabili relativi al movimento del materiale. OPERAI QUALIFICATI Per operai qualifìcati si 1ntendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione. A tirolo di esempio sono considerati operai qualificari: Carpentiere: operaio che esegue in legno o in ferro lavori propri della ca(ego1ia non indicati nelle esemplificazioni ,,~.'"d'""""~"''""'~" • ~ Jif- fv!uratore: operaio che esegue lavori propri della categoria non i.ndicati per il muratore specializzato. Pomatore: operaio che esegue in legno o ferro, impalcature di servizio con elementi obbligati e predisposti per qualsiasi cipo di pomeggio. Addetto alla rifinitura di pmmelli prefabbricati di pare(e e di solaio, di rampe scale, ecc.. Adderro al momaggio in opera, in cantiere, di panne!U prefabbricati l'impiego di amezzature di sostegno. di parete o di solaio, di rampe scale, ecc. con Addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi d'acciaio per l'armatura di strmmre in cemento armam precompresso~ Addetto ad operazioni di palifìcazione, posa e recupero cavi. Addetto all'iniezione di miscele leganti nei cavi di acciaio tesati per l'armatura di struttUre in cemento armato precompresso. Imboscatore o arrnamre: operaio che esegue lavori di armamento di gallerie, di pozzi, di scavi, di fognature, non indicati per gli specializzati. i'v[inatore: operaio che esegue rutti i lavori inerenti all'impiego delle mine, per scavi in roccia, esclusi quelli indicati per il minatore specializzato e per il fochino. Cememista per getti in cemento armato: operaio che cura i piani di lavoro. Cementista per pietra artificiale. Scalpellino e manellism per -pietra artificiale. Falegname: operaio che esegue lavori di riquadratura, di posa in opera di serramemi, di riparazione e lavori normali di cantiere. Decoratore, verniciatore, imbiancatore, colorista, mppezziere: addetto, nei lavori civili, alla verniciaUlra, imbiancaUlra, coloritura ed all'applicazione di parati comuni su superfici, inmnaci, infissi, serramenti e vari; addetto, nei lavori industriali, alla verniciatura di carpenterie meralliche, carri ponti, rralicci, macchinari, ecc., all'irnbiancuura, alla coloritura di superfici murali di capannoni; addetto anche all'esecuzione di lavori di sabbiatura, lavaggi con pompe ad alta pressione e spmzzarura di qualsiasi tipo di prodotto con impianti idonei e che provvede altresì all'ordinaria manutenzione degli stessi; addetto comunque a lavori propri della categoria non indicati nelle esemplifiCIZioni riporrate per gli operai specializzati. Smccamre comune, riquadrarore di soffitti e _pareti. Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento: addetro a: provvedere alla dosatura e miscelazione a caldo (anche negli impianti fissi e mobili, con la reladva manutenzione) degli asfulri colati e malte asfaltiche, valutando ilgiusw grado di preparazione; svolgere le attività proprie della categoria che non presentino particolari difficoltà, quali ad esempio: eseguire manti impermeabili; mettere in opera strati termo--isolami sul piano e sulle pareti verticali; eseguire cappe cementizie per formazione delle pendenze e per ripartizione su strati isolanti. È pure addetto alla esecuzione di giw1ti e sigillature con mastici, all'applicazione di vernici (riflettenti o colorate) sui manti impermeabili, alla granigliatura e sabbiatura degli asfàlti colati e dei manti impermeabili in genere, alla fusione di bitumi e catrami e loro miscele. Posatore di rivestimenti, mosalcisca: che esegue pavimenti e rivestimenti a mosaico con materiale comune, diverso da quello indicato per gli operai specializzati della categoria. Pavimentatore: che posa in opera pavimenti di tipo comune i quali non prese mano particolari di rilievo. Vetrocemencista: che esegue lavori di tipo comune in vetrocemento. Palchettista: che esegue pavimenti in legno di tipo normale. Linoleista: posatore di linoleum di tipo comune su qualsiasi superficie. Selciatore: che esegue selciati con bolognini, pietre squadrare, ciouoli e porfido, curando le opportune pendenze. lasrrlcatore: operaio che esegue lastricati con pietre squadrate e ad "opus incerrum" curando le opportun pendenze. '--__.."' Addetto ai lavori di armamento ferroviario: colui che regolarizza lo scartamemo del binario e dei deviatoi; colui che esegue la foratura delle traverse e dei legnami sia a mano che con mezzi meccanici; colui che esegue la rincalzatura delle traverse e dei legnami del binario con martelli meccanici (sia a percussione che a vibrazione); colui che esegue la forarma delle rotaie con trapano a mano o ~neccanico; colui che esegue il taglio delle rmaie con mezzi meccanici; colui che, con mezzi meccanici a motore, esegue l'allentamenco o stringimcnto, lo smomaggio o montaggio degli organi di atracco del binario o deviatoi; colui che è addecco al servizio di protezione e di vigilanza del cantiere durante lo svolgimento del lavoro o dei passaggi a livello, abiliraw dall'Amministrazione delle Ferrovie Jello Staw. Non può essere adibito a cali mansioni chi non è mtmiro di abilitazione. >lli•= ""~'""""''"""""m''"~ò.<:oroo "'""'M-%""""'~~ C.C.N.L per id.ipendemi.ddle i.mpn:'ie edili Jrrigi.J.ne e delle picco!e e medie i.mpr= hldusrrhli edili e J.Jlini. Mororisù meccanico o elettrici.•,;-ta di seconda: addetro al funzionamento ed alla manutenzione ordinaria dei morori, macchine ed impianti, anche per i lavori dell'armamento ferroviario. Carropontista: operaio che provvede alla conduzione e manutenzione ordinaria della macchina. Conducente di locomotori decauville con morore elettrico o a scoppio e di rullo compressore di peso fino a 25 tonnellate: operaio che conduce la macchina e che esegue lavori di ordinaria manutenzione della stessa. fviecGUlico ed elctrrìcisra comune. Fuochista e conduttore di generarmi di vapore, moror.ista di seconda su natanci: grado generale e particolare. per cui è richiesta la patente di 'Jo Addetto al fimzioii.amehto della cenuale di betonaggio o dosiròre - pesatofe: operaio che controlla·-u regolare afflusso dei materiali, cura le operazioni di dosarura e pesarura, compila i documenti di trasporto e provvede alla manutenzione ordinaria dell'impianto. Aulista, conduceme di autobetoniere: addetto alla conduzione dd mezzo e che provvede alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dello stesso. Palisra: operaio addetto alla conduzione di pala mecGUlica per l'alimentazione della centrale di betonaggio, che provvede anche alla manutenzione del mezzo ed alla puHzia dell'area di servizio della cenrrale. Pompista: addettO alla c~nd~io~e della mac~hina -e al po~paggi~- di~cesUuzzo, -~he p;ovved~- alla- ~rdin~ia manutenzione della autoberonpompa e alla pulizia della sressa. Conduttore di locomobili a vapore: per cui è richiesta la patente di 4o grado. Conduttore di coperta di mezzi d'opera natanti sforniti di motore a propulsione, per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari. Fabbro di camiere. Larton iere e mbista comlllle. Nostromo di seconda. Palombaro di seconda. Guida palombaro. Campanaro-pipisra per lavori in cassoni ad aria compressa: addetto alle manovre nella camera di equilibrio. Cuoco di seconda: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere. Giuntista: colui che sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni inseriti incidi di lavorazione esegue giunzioni o collegamenti di cavi o reti telefoniche eli normale cliffimlt~Gardiafili: colui che effettua la _tesatura delle linee dei conduttori elettrici e telefonici e le operazioni complememari semplici, che prepara e pone in opera i sostegni con il palatico armamento. Installatore: colui che installa impianti speciali telefonici, elettrici e segnalamenti in genere. .iVIomatore di ualicci in ferro e sostegni in genere. Addetto, nel settore dell'installazione di linee elettriche, alla manutenzione di offidna. Addetto alla posa di cavi sotterranei ed aerei. Aiuto tesatore lillee AT-.MT. Aiuto amarragista lineeAT-fviT. Addetto all'appllcazione di cartongesso e controsoffirrature: addetto alla realizzazione di opere di. finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di rrarneu.arure, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere. Addetto alla preparazione e posa in opera di tubazioni per telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gds e/o alrro materiale necessario al funzionamento di sistemi a rete. Addetto ai lavori di riparazione muraria e resraur.i di archi, piattabande, volte a crociera ecc. con l'uso di materiali tradizionali, speciali o sinrecici con l'adozione di tecniche specifiche (scuci-cuci). Addetto con adeguata e certificata formazione teorica pratica ad operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi, nell'ambito di lavori di ristrutrurazioni e realizzazione. Rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamenro con tecniche alpinisdd1e mediame funi, scale ed alrri mezzi adeguati, esegue e organiiza lavori ordinari della sua specialirà, sotto la guida di operai con 4. ualillca ~uperiore a partire Ja diretùve generali. Realizza le seguenti tipologie di lavora7ioni: pulitura di pareti rocciose con reti protettive; monraggio di barriere e/o paramassi, prevalanghe e/o reti di protezione; opere di manutenzione di manufatti ed edifici sprovvisti di ponteggi di servizio o di piattaforme mobili; perforazioni su pareti naturali con perforatrici portatili o montate su slitte o piattaforme per la realizzazione di chiodature, tiranti e ancoraggi; provvede all'ordinaria manutenzione dell'atrrezzatura individuale e di cantiere. 0 l L!VELLO 1\1PIEGATI DI 4< CATEGORIAPRJMO IMPIEGO Appartengono alla categoria gli impiegaci di primo impiego qui di segulro specificati: dattilografi; cenualinisri telefonici; 54 adderti a mansioni di scritrurazione e copia; addeui all'inserimento ciad negli elaboracori o alla perforazione di schede meccanografìche . .A.gH effetti di cui al comma precedente, si consideu per5onale di primo impiego quello che non abbia compiuto anche presso diverse aziende, un biennio di seiVizio nella specifica mansione. Resta inteso che fanzianità mile per la maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre dalla data di assunzione. OPERAI COMUNI Per Operai comuni si intendono coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimemo di determinate semplici aruibuzioni ineremi al lavoro; oppure sono aclibiti al lavoro o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza conseguibile in pochi giorni. In questa categoria sono compresi anche gli aiuranti della categoria operai qualificati e quelli della categoria operai specializzati purché non siano operai qualificati. A titolo di esempio sono considerati operai: Addecto al servizio diretto di operai specializzati o qualificati {purché non sia egli stesso operaio specializ.zaco o qualificato) per compiere, come aiutante o sotto la guida degli operai cui è adderro nell'esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complememari di cantiere, quali: la correzione di malte al piano di lavoro, il reimpasco degli eventuali residui delle stesse dopo il periodo di sosta; il seiVizio di approvvigionamento al piano, previa scelta, dei mattoni idonei per l'esecuzione delle lavorazioni a fàccia vista o del pietrame specificamente idoneo per l'esecuzione della muratura nel corso della lavorazione; la scelta, la preparazione e il servizio eli approvvigionamento al piano degli elementi costiruemi solai di particolare conformazione; l'esecuzione di lavori murari semplici (sgrossatura preparatoria alla sigillatura dei pavimenti, dei rivestimenti, dei serramemi interni ed esterni e dei conrrotelai, la scelta dei pezzi di marmo di misLUa per pavimenti e scale, la preparazione di sotto fondi grezzi, ecc.). Addetto nelle opere reaHzzate con sistemi di prefabbricazione, quali ringhiere, parapetti, ecc. proprie dei cantieri di prefabbricazione: al montaggio e smontaggio di stampi preformati e delle relative parti componenti già predisposte; al montaggio in opera, in cantiere, di pannelli prefabbricati di parete o eli solaio, con l'impiego eli attrezzature di sostegno; alla posa in opera, entro stampi preforma"d, di gabbie, ferri e ancoraggi per elememi prefàbbricati in cemento armaw, eli elementi di larerizi, di materiale isolante, di elementi per rivestimento {foglie eli tesserine, piastrelle in cottogrès, dinker, ecc.), di tubazioni, serramenti, davanzali e altri manufatti in genere; al getto di calcestruzzo negli smmpi; alla rifmirura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe scala, ecc.; alla tesatura con l'uso di apparecchiamre apposite eli Hli o cavi di acciaio per l'armarura di strutture in cemento armato precompresso; alla preparazione e posa in opera di flli o cavi di acciaio per l'armatura dl strutture in cemento armato precompresso; all'iniezione di miscele leganti nei cavi di acciaio tesati per l'armatura eli strutrure in cemento precompresso; al montaggio in opera, in camiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali e secondarie, capriate, cornicioni, ecc. nella costruzione di fabbricati industriali, ponti, viadotti ed altre opere di edilizia speciale; alla sigillamra di giunti con l'uso di mastici o miscele leganti, di elementi prefabbricati posri in opera, quali pareti, solai, cornicioni, ecc .. Addetto ad operazioni complememari della confezione di pannelli quali lavaggi, asportazione di carte o sbavature, spazzolature, ecc. Terrazziere: addetto all'esecuzione di lavori di scavo a sezione obbligara, nonché la profllarura di scarpate, di cw1erte stradali, la sbadacchiamra (e non armamemo) degli scavi ed il livellamemo del terreno secondo la picchettatura. Calcinaio o calcinaiolo. Piegaferro o posatore eli armature di ferro in stampi preformati. lvlassicciawre stradale. Battirore o aiutante posatore stradale. Spezzarore o spaccapietre o pietriscante. Aiuto decoratore, aiuto verniciatore: che esegue, come aiutante o sotto la guida di operai specializzati o qualificati, lavori -di pertinenza della caregoria, comunque che esegue lavori di preparazione, imbiancatura, coloritura e verniciatura semplice e lavori di carattere indusuiale. Aiuto tappezziere: che esegue, come aiutante o sotro la guida di operai spedaliuati o qualificati, lavori di perLlltellZa Jella l<llegol'ia. Aiuto posato re di pavimemi c rivestimcmi o posatore degli stessi in stampi preformaci. AnotatOie o molarore o levigatore o lucidarore o lisciatorc di pavimenu o di s:~u 55 ;rv CC N .L per i dipendemidel!e impre;-e .:dili ~"lllle e ddle picco~ e medie imprese indillai:Jli edili eallìni Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamenro: operaio al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempre che non sia egli sresso operaio specializzato o qualificato), che esegue, come aiutante o sorro la gùida degli operai cui è affiancato nella esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complemenrari di cantiere, quali: provvedere alla fusione del bitume e carrame e loro miscele e alla manutenzione delle relative caldaie; eseguire giunti e sigillature con mastici; applicare vernici (riflettenti o colorate) sui manti impermeabili e sui sorrofondi; eseguire la granigliarura e sabbiatura degli asfalti colati e dei manci impermeabili in genere; mano-vrare-glì arga:n:ì;eseguire lavori di disfàcimento, carico e scarico, pulizia generale; trasportare dei materiali bituminosi fusi. Gettatore o tubisra in cemento. -Addetto all'uso di vibrarori per strutture cementizie. Addetto all'uso di marrelli pnewnatici. Adderro all'uso di vibratori, sifoni, pipe e !ance di acqua, nei lavori in cassoni ad aria compressa. Addetto aTlaVori Qf:Umaffienro fe-rrOviariO: colui che esegue b rincalzatura a mano delle traverse e dei legnami; colui che senza impiego di mezzi meccanici a motore esegue l'allentamento o lo stringimento, lo smontaggio o montaggio degli organi di attacco del binario o deviatoi; colui che colloca in sede le rotaie e gli organi di atracco per le successive operazioni di montaggio del binario e dei deviatoi, o che dopo lo smomaggio del binario o dei deviami esegue le operazioni inverse; colui che esegue il cambio delle rravcrse o dei legnami; colui che aiuta il saldamre nelle operazioni di saldatura alluminotermica delle roraie; colui che nei lavori di scavo compie operazioni analoghe a queUe del terrazziere; colui che è addetto alla vigilanza dei passaggi a livello nelle linee ferroviarie secondarie. Addetto nei lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico al servizio diretto di operai specializza[[ o qualificati (purchè non sia egli stesso operaio specialiu.ato o qualificato) per compiere, come aiutante o sotto la guida degli operai cui è addetro nell'esecuzione dei lavori propri di questi ultimi, lavorazioni complementari. Addetro al funzionamento del macchinario (come betoniere, benne raschianti, montacarichi, blocchiere, molazze, carrelli trasportarori, dumpers). Frenatore: addetto a·cave di sabbia od al cantiere con movimento di terra, adibire esclusivamente alla frenatura. Aiuto pomatore. Aiutante fuochista. Adderro a tra.sporti con decauville. Addetto a lavori di copem1ra e scopertura e lavori di dìserbamento nell'armamento ferroviario. Niagazziniere: l'operaio che ha in consegna materiali, gli arnesi e le atuezzature e ne cma la selezione, conServazione e distribuzione, anche se addetto ai magazzini di cantiere dei laVori dell'armamemo ferroviario e ai magazzini di stabilimenti o di cantiere di prefàbbricazione. Carrettiere, barcaiolo, battellante. Niarinaio. Cuciniere o aiutante di cucina. Aiuto giuntisra, guardiaHli, installatore: addetto al servizio dire(ro di operai specializzati o qualifica d per compiere come aiutante le lavorazioni complementari. Addetro alla esecuzione di scavi a mano o a mezzo di arrrezzature meccaniche semplici. Addetto alla posa in scavi ape1Li di rubazioni o altri materiali. Addetto all'e...~cuzione di getti di calcesu-uzzo in scavi aperti per sosregno di linee elenriche. L'assegnazione dei lavoratori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle mansioni dagli stessi in concrero esercitate, indipendentemente dalle dcnominazion i usate dalle parti. In caso di comesrazione sull'attribuzione delle qualifiche, resta salva la facoltà di sperimentare il tentativo di conciliazione tra la Direzione aziendale e la rappresentanza sindacale lll1itaria. REGOIAMENTAZIONE SPECIALE PERI QUADRI. AsSICURAZIONE Ai sensi dell'arL 5 della Legge 13 maggio 1985, n. 190, H datore di lavoro è tenuto ad as.sicurare il Quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi consegueme a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni. Ai Quadri si riconosce la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimemi civili o penali per cause non dipendemi da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle fimzioni svolte. 56 INDENNITÀ DI FUNZIONE A decorrere dal lo giugno 2008 l'indennità di funzione è srabiliu in un importo pari a 140 euro mensili con assorbimento dell'eventuale supenninimo ìndividuale fino a concorrenza del 50% dell'impano predetto. Tale indennità è utile ai fini dell'an:. 18, dell'art. 57, dell'an. 63, dell'art. 70, dell'art. 71, dell'an:. 72, dell'art. 73, dell'art. 74, dell'art. 75, dell'art. 77, dell'an. 79 e dell'art. 96 del preseme C.C.N.L.. CAMBIAMENTO DI MANSIONI In caso di svolgimento di mansioni proprie della qualifica di quadro che non sia determinato dalla sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posw, l'attribuzione di tale qualifica sarà e.ffecruata trascorso un periodo di 6 mesi. Per quanto non previsto dalla presente regolamemazione valgono per i Quadri le disposizioni contrattuali previste per gll impiegati di la categoria super. le parti si danno atto reciprocamente di aver dato, con la presente regolamenrazione, piena attuazione al disposto della Legge 13 maggio 1935, n. 190. PATENTINO PER OPERATORI DI MACCHINE COMPLESSE Dal l o luglio 2009 i lavoratori che operano milizzando macchine. complesse nel setwre delle fondazioni e dei consolidamenti e nel serrare delle indagini e perforazioni nel sonosuolo devono essere in possesso di un patentino. Il Patentino verrà rilasciato dall' E.N .B.LJ. C. Erire Bilaterale contrattuale. LAUREATI E DIPLOMATI. I laureati in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (ingegneri, architetti e simili), in specialità amminisrrative · (dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili), e i diplomati di scuole medie superiori in specialirà tecniche inerenti all'industria edilizia (geometri, periti edili e simili) o in specialità amministrative {ragionieri, periti commerciali) non possono essere assegnati a categoria inferiore alla seconda per i laureati e alla terza per i dlplomari, purché siano adibiti a mansioni inerenti alloro titolo di studio. Terminato il periodo di prova: agli impiegati laureati, se mantenmi in 2a categoria, è dovuta una maggiorazione del5% sullo stipendio minimo menstle di cui all'arr. 51 del presente C.C.N.L.; agli impiegati diplomati, se mantenuti in 3a caregoria, è dovuta una maggiorazione dell'8% sullo stipendio minimo menstle di cui all'an:. 51 del presente C.C.N.L.. Il titolo di studio deve essere denunciato per iscrit:to all'impresa all'a(W dell'assunzione o del conseguimento di esso. CAPOSQUADRA. Al lavoratore (comunque denominato: caposquadra, capo operaio, capo sciolta, caporale, ere.) che, a qualunque categoria e qualifica appartenga, sia espressamente preposto dall'impresa a sorvegliare e a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di 5 o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipi egli stesso direnamente all'esecuzione dei lavori, è riconosciuta per tale particolare incarico e limitatameme aHa durata dello stesso, Lma rnaggiorazione del 10% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al puma 3, dell'art. 27 del presente C.C.N.L. (compreso l'utile minimo conuarmale di cmtimo qualora lavori a cottimo). Al predetto lavoratore deve essere riconosciuta in ogni caso una reuibuzione non inferiore a quella dell'operaio qualificato, olrre alla maggiorazione dellO% di cui sopra sugli elementi della rerribuzione di cui al punto 3 dell'arr. 27 del presente C.C.N.L. (compreso l'utile minimo conrratruale di cortimo qualora lavori a cottimo). art. 85 Lavoro a Tempo Parziale Il lavoro a tempo parziale (parr-time) è disciplinam dalle norme di legge e dalle disposizioni del preseme anicolo. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, ossia il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotro risperro a quello stabilito dal presente C.C.N.L., potrà essere attuato cuu rifurimemo a tutti i giorni lavorativi della settimana (pan-timc orizzontale), nonché a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno (parr-time verticale) conformemente ai principi di seguito elencati: a) volontarietà di entrambi le pani del rapporto, salvo diverse previsioni della legge; b) compatibilità con le esigenze fimzionali ed organizzative dell'ufficio, unità produttiva e dell'azienda nel suo complesso, nonché con i contenuti professionali della mansione svolta; c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte c/o da svolgere; d) applic_Lbili(à delle norme del presente comrarto in quamo coerenti con la natura del part-time, secondo la regola~ della proporzionalità. le modalità di attuazione del lavoro parHime di cui al comma precedeme potranno tra loro combinarsi nell'ambito del singolo rapporto di lavoro (part-time misw).L'instauraziorie del rapporto di lavoro part-time deve avvenire con atto scritto nel quale devono essere precisati l'orario' di lavoro con riferimento al giorno, alla scuimana, al mese, all'anno, nonché l'eventuale durata predeterminat..L e gli altri elementi previsd dal preseme comratt6 per il rapporto di lavoro a tempo pieno. 57 CC N. L pòl" i dipendenri dellé imprese edili :utigillleeddJe picco!e e mecl!e impr= uu:!usrri.lli .:diii e affirù La retribuzione diretta ed indirett.1., nonché tutd gli istituti contratndi, saranno proporzionati all'orario di lavoro concordam, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a rempo pieno. La rrastòrmazione del rapporro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il riprisrino del rapporm originario. Illavoramre può avvalersi dell'assistenza. delle RS.U. o delle Organizzazioni sindacali terrirorialL L'organizzazione del lavoro in cmtiere implica. il ricorso del lavoro a part-time degli operai di produzione quale prestazione eccezionale. A tal fine il costo del lavoro del personale operaio inquadrato con fate istituto ed utilizzato nei singoli cantieri non può in termini percentuali concorrere per più del 20% al raggiungimemo degli indici di congruicl. di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell'opera elencate all'art. 45 del presente C.C.N.L .. Fermo restando quanto previsto dalla legge, nelle more dell'adozione dei crirerì di congruità da parte della-C.E.N A.I. le parti stabiliscono che un'impresa. edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del tocale dei lavoratori occupati a tempo indererminato. Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa. A decorrere dalla data della delibera di recepimento della C.E.N.A.I., per le imprese i cui contraui a tempo parziale ecc~clono le _m::r~nrnali ~apra ripo_rt;:tte, è pr~duso, da_ parte della C.E.NAJ., il rilasdo della cerrifìcazione attestante la regolarità contributiva. Fermi restando gli obblighi di legge di comunicazione ali'INPS del ricorso all'istiruto del part-rime e dell'orario di lavoro stabiliw, il datore di lavoro, con cadenza annuale, informerà la R.SA. o, in loro assenza, le Organizzazioni sindacali territoriali, sull'andamemo delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare. Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitarivi di cui ai commi 7 e 8 i contratti a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4" livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufru.isca di trartamemo pensionistico, nonché le trasfOrmazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza. del coniuge o dei parenti di primo grado per malattia o condizioni di inabilirà che richiedano assistenza cominua, adeguatamente comprovate. Per specifiche esigenze tecnico-organizzarive, produttive e amministrative, è consentito il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nel part-time orizzomale, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento di 40 ore settimanali, e a presrazioni di lavoro straordinario nel part-time verticale o misto, anche a tempo determinato. Per il personale operaio, le evemuali ore di lavoro supplementare prestate nel rispetto del limite settimanale di cui sopra saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata di una percentuale del 20%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 27 del presente C.C.N.L., che avrà incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali, indirerri e differiti, compresi le contribuzioni e gli accantonamenti presso la C.E.N.AI.. Per gli impiegati la maggiorazione del 20% per il lavoro supplementare sarà calcolata forferuiamente sugli elementi della retribuzione di cui ai punri l, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 51 del presente C.C.N.L. ed il relativo compenso deve intendersi omnicomprensivo dell'incidenza sugli isdturi retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti, e non avrà incidenza. sul TFR Per le eventuali ore di lavoro straordinario effettuare valgono le disposizioni di cui all'arr. 22 c all'art. 61 del presente C.C. N.L.. Per i lavoratori di cui al comma Il, è facoltà delle pani apporre al comratto di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, previo consenso scritto del lavoratore, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, in caso di part-time verticale o misto, anche la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche). La facoltà eU procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del presente comma deve essere esercitata dal datore di lavoro con preavviso comunque non inferiore a 5 giorni lavorativi. Iu L<l.'lo ili applicazione di clausole elastiche, per le ore di lavoro prestate i..n aumemo sarà applicata una maggiorazione del20o/o calcolata per gli operai sugli elementi della reujbuzione di cui al punto 3 dell'art. 27 del presenre C.C.N.L. e per gli impiegati sugli elementi della retribuzione di cui ai punri l, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 51 del presente C.C.N.L.. La 'variazione in aumento della presrazione è comunque consentira per una quantità annua di ore non superiore al 30o/o della normale pre.tazione a tempo parziale. In caso eli variazione della collocazione temporale della prestazione per effetto di clausole flessibili, per (e ore -relative sarà riconosciuta una maggiorazione del l 0% con gli sressi criteri di computo previsti per la quanti.fì.cazione del compenso per lavoro supplementare. Tenendo conto della particolare articolazione produttiva del sertore, in caso di assunzioni di personale a tempo parziale l'impresa fornirà tempestivacomw1icazione alle RS.A. o in mancanza alle organizzazioni territoriali sindacali. Dichiarrtzione a verbale E' istituita una Commissione nazionale che individui gli elementi dissuasivi da porre in essere, a livello terrimdale, dei comportamenti elusivi della normativa sul tempo parziale. art. 86 Tutela della dignità personale dei lavoratori. Sul luogo di lavoro dovTà essere assicuram il rispetto della dignirà della persona in ogni suo asperto compreso quamo attiene alla sfera sessuale e dovrà essere prevenuto ogni comportamento improprio, compimo attraverso atri, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalirà e all'integrità psico-fisi.ca dellavorarore. 58 In particolare dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che determirtino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimemo alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la RSA o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale opereranno per riprisdnare le normali condizioni lavorative garanrendo la massima riservarezza alle persone coinvolte. art. 87 Lavoro delle donne e dei fanciulli. L'ammissione a lavoro delle donne e dei fanciulli è regolata dalle disposizioni di legge. art. 88 Richiamo alle armi. In caso di imerruzioni del servizio per il richiamo alle armi si fà riferimento alle disposizioni di legge. art. 89 Diritti. PARI OPPORTUNITÀ Coerentemente con la scrategia di Lisbona con cui l'Unione Europea nel marzo del2000 si è prefìssata l'obiettiyo di "diventare l'economia basata sulla conoscenza più competiciva e dinamica del mondo, in grado di realizzare W1a creìcita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e tma maggiore coesione sociale", le parti si impegnano a promuovere le pari opporcunità per tutti d accedere al mercaco del lavoro. Ricordando che il lavoro, se "dignitoso" ovvero svolto in condizioni di libertà, sicurezza, dignità ed uguaglianza a cui vengano corrisposte adeguare retribuzione e prmezione sociale, così come è stato definito nell999 dall'Organizzazione Internazionale del lavoro, rappresenta uno strwnento di inclusione sociale, le parti devono utilizzare gli strumenti già esistenti e trovarne di nuovi per facilitare l'accesso e la permanenza nel mercaco del lavoro alle categorie di popolazione più vulnerabili. Le Parti concordano, anche ai fmi dell'attuazione dei principi di parità e pari opportunità di cui alle leggi 9.12.77 n. 903 e 10.4.91 n. 125, di ve1ificare l'andamento dell'occupazione femminile nell'ambico dell'Osservatorio nazionale e regionale previsti dal Sistema di informazione, formulando programmi di formazione professionale da realizzare attraverso gli Enti di cui all'art. 42 presente C.C.N.L.. Le Parti, al Hne di favorire iniziative atte a promuovere comporramenti coerenti con i principi di parità di cui alla legge 9.12.77 n. 903 e di pari opportunità nell'accesso al lavoro, concordano di costimire a livello regionale commissioni paritetiche per le pari opportunità con lo scopo di: verificare l'andamento occupazionale femminile; :del individuare iniziative di formazione profèssionali atte a favorire l'accesso al lavoro delle donne attraverso corsi di formazione professionale promossi dalle Scuole edili- Ente Bilaterale E.N.B.L.I.C. o da altri Enti od Organismi idonei avvalendosi, ave possibile, dei fmanziamemi resi disponibili dal Fondo Interprofessionale dl cui all' Allegato L del presente C.C.N.L.. TuTElA DELIA MATERNITÀ. Per la tutela fìsica ed economica delle lavoratrici madri nonché per la tutela del lavoratore padre si fa riferimento alle vigenti norme di legge. La maternità è una questione sociale e come tale va affrontata. Le parti si impegnano a facilitare il rientro delle donne dalla maternità attraverso corsi di aggiornamento o affiancamento sul lavoro e a promuovere i congedi parentali da pa1te dei padri; si impegnano inoltre a non discriminare le dmme madri nell'accesso e nella permanenza nel posto di lavoro, anche attraverso l'impiego a tempo parziale temporaneo e reversibile. La misura dell'indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all'art. 22, comma l, D.Lgs. 26.3.01 n. 151, è pari al l 00% della retribuzione. I periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151/01, valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui all'AIIegaro C del presente C.C.N.L.. MAlN~iTREAMING DI GENERE NEL MERCATO DEL lAVORO L'organizzazione del lavoro è basata ancora troppo spesso su un modello di lavoratore a tempo pieno e di sesso maschile senza responsabilità di cura, il iVfainstreaming di Genere ha l'obiettivo di riorganizzare, migliorare, sviluppare e valutare i processi decisionali e organizzativi della società in modo tale che la parità di genere sia parte integrante dell'organizzazione sociale, in modo che le donne e gli uomini possano godere degli stessi benefici. Le parti si impegnano quindi ad adottare strumenti di rHevazionc dei dati, di valutazione della performance lavorativa, di sensibilizzazione, informazione e comunicazione che inuoducano la prospettiva di genere ovvero consentano di favorire la parità di genete. "m';;:. CONCillAZIONE VITA -lAVORO La conciliazione vita-bvoro è uno strwnento chiave per la gesuone delle risorse umane m una società che vede '''~"" """'""""ili"'"'""''"""''"" ''"""'~hm~' ~ ~ ''-'"''""~~ C CN.L per i diperu:lenaddk imprese OOilt Jrrigimc e delle picco!e e ulòfie Impre;-e indmrmlt OO.ili e ulfuù qualificate che entrano nel mondo del lavoro, degli uomini che partecipano sempre di più alla cura dei figli, dei single che vogliono del rempo per la propria vita privata, della cosiddetta "Sandwich Generation" quella delle persone che si trovano allo sresso rempo a dover curare i propri figli e i propri genirori. Le parti si impegnano a favorire la riorganiz:zazione del lavoro adorrando politiche di flessibilità dd lavoro, di flessibilità degli orari di lavoro, e làvorendo i congedi parentali, così come indicato dalla legge 53 del 2000, dal D.Lgs. 151 del 2001, dalla "Carta Europea per l'Uguaglianza le Parità delle Donne e degli Uomini nella Vita Locale" che è stata elaborata dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, il12 maggio 2006. VIDEOTERMINAIJ. fn relazione alle problemadche relative all'uso dei videoterminali da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento, le Pani concordano sull'attivazione di progetri pilota da parte del Comitato tecnico, che permettano l'approfondimento delle problematiche e delle sue relazioni con l'"tgiene e la sicurezza nel lavoro d'ufficio. PERMESSI PER lL PADRE lAVORATORE. Le Parti concordano che le disposizioni della legge 31.12.71 n. 1204, in materia di permessi post-pano, trovino applicazione, in alternativa ali~ Jl!.adre~ él!lche nei c_onfroQ_ti del padre 1avos~tore ai_sepsi, per gli effegi e alle __s:ondizion! previSte dall'ire: 7 dellacitata legge. LAVORATORI INVALIDI. Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortuni. sul lavoro, le imprese, i.n ragione delle opportun.ità professionali a."le porranno prodursi in azienda, si impegnano a verifìcare percoL"li lavorarivi atti a favorire il loro correuo reinserimemo nel mondo del lavoro. PORD\TORI DI HANDICAP. Le imprese edili .favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno determinarsi in azienda, t'inserimento nelle loro strutture di lavorarori portatori di handicap. Per le fmalirà di cui al comma precedente, le singole imprese ricercheranno: compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento dl permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico- riabilitativi. Quanto sopra si riferisce esclusivamente a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attesram da una strutrura sanimria pubblica la condizione di portacore di handicap e debbano, inoltre, sottoporsi ad un progetto terapemico di riabilitaZione predi~posto dalle medesime sttutmre sanitarie pubbliche; il possibile superamento di barriere archirettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda. Le parti si impegnano a favorire l'inserimento dei portatori di handicap attraverso progetti che possano fornire loro una collocazione ad~ouata nell'organizzazione che ne valorizzi l'apporto lavorativo. Per quanto riguarda le assenze facoltative di cui alla Legge n. 120411971 ed i permessi, si là riferimento all'art. 33 della Legge n. 10411992 e successive modificuioni intervenute con il D.lgs. n. 151/2001 e la Legge n. 350/2003 art. 3, comma6. TOSSICODIPENDENTI. Le pani, rirehendo ·prioritario il percorso terapeutico-riabilitarivo per il quale rlsulta fondamentale l'interaziOne con le Comunirà di recupero volte aH' orientamento professionale ed al reinserimemo nel mondo del lavoro, si impegnano, in attuazione delle norme di merito ad intensificare i controlli sulle imprese di caregoria e, definendo Lm sistema coordinato ed imegrato di interventi volti ad incemivare e promuovere iniziative orientare alla prevenzione della rossicodipendenza, al recupero del valore della persona nella sua interezza, al suo reinserimento a pieno titolo nella sodetà e nel mondo del lavoro, anche promuovendo campagne informarive conrro la stigmatizzazione del tossicodipendeme. Ai lavoratori di cui è stato accertalO dalle competenti strutture sanitarie pubbliche lo sraco di rossicodipendenza, i quali inrendono accedere ai programmi rerapeudci e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle USL o di altre suutture terapeutico - riabilitative e socio- assistenziali, le aziende riconosceranno un periodo di aspetrativa non rerribuira. Quanto prcvlsro al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto di quanm stabilito dalla legge n. l G2 del 2G.G.90. I lavoramri in aspertativa dovranno, inoltre, presentare a1l'azienda, con periodicità trimestrale, la documentazione idonea ad anesrare la prosecuzione del progran1ma terapeutico- riabilitativo al quale panecipano o concorrono. In caso di mancata arrestazione o di interruzione anticipata del programma terapcutico l'aspettativa si intende contestualmente terminam e il lavoratore è tenuto a riprendere immediatamente l'attività lavorativa. Le aziende, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, concorderanno un periodo di aspettativa non retribuita ai lavoratori familiari di tu1 tossicodipendenre per concorrere al programma terapemico e socio-riabilitarivo del tossicodipendeme, qua1ora il servizio per le tossicodipendcnze ne attesri la necessità. In questo Cl50, l'aspe(tativa o i periodi di aspettativa nel periodo di vigenza del rapporto non potranno avere una durata superiore ai 4 mesi. [ Ex- CARCERATI Le pani si impegnano a orgmizzare campagne informative e di sensibilizzazione sull'inserimento degli ex-carcerati nel mondo del lavoro. Concordano sulla necessità di prevedere dei progetti di accompagnamento e formazione al lavoro degli ex-carcerari che valorizzino il contributo lavorativo da essi appenato all'organizzazione. 60 l lAVORATORI MIGRANTI In considerazione del costante aumento del fenomeno migratorio nel nostro Paese, si ritiene necessario dover affromare tale temadca soprarmrto alla luce di una previsione che contempli un ruolo attivo in ral senso da pane dell'E.N.B.L.I.C. Nazionale. Le pani sociali, infatti, consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche, culturali nonché alle problemadche legate all'integrazione socio-lavorativa dei soggetti di cui trattasi, stante la ripercussione nell'ambito del lavoro regolare e del fenomeno infortunistico, convengono di affidare all'E.N.B.L.I.C. Nazionale, anche mediante la coscimzione di una apposira Commissione pariretica un ruolo attivo volto a: razionali:zzare e incrementare la formazione preventiva nei paesi d'origine dei lavoratori migranti; attuare corsi di lingua italiana e formazione specifica dedicara presso enti pubblici o presso gli Organismi Paritetici Territoriali finanziabili con le risorse rese clisponibili dal Fondo lmerprofessionale di cui all'Allegato L del presente C.C.N.L.; attuare i programmi di formazione interculturale 6nalizzad sia al miglioramento della comunicazione tra le varie etnie, che al miglioramento del funzionamento del cantiere. la Commissione, mediante un costante monitoraggio del fenomeno, dovrà favorire tutre le iniziative in tali ambiti che permettano la soluzione dei problemi di integrazione sociale dei lavoramri migranti, a panire dai problemi di organiz:z.azione del canriere, mensa, calendario annuo, casa, servizi. art. 90 Sicurezza del lavoro. A) IGIENE, Jli\1BIENTE DI LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI. Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, le imprese, ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla localizzazione ed alla durata dei cantieri, parteciperanno all'atruazione dei servizi comuni a più imprese, ove svolgano la propria attività nell'arnbim di un unico cantiere, e proporz.ionalmeme al nwnero dei rispettivi addetti. In caso di camieri auronomi, ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali dovranno stabilire il numero minimo dei dipendemi oltre il quale l'impresa provvederà a mettere a disposizione degli operai occupati idonee attrezzature da adibire ad uso spogliatoio, muniro di scaldavivande e riscaldato nei mesi invernali e per uso servizio igienico- sanitari. Dara la particolare natura dell'attività edilizia, le misure suddette potranno essere attuate anche con baracche metalliche o di legno, Hsse o niobili ovvero con altri elcmemi provvisionali che potranno avere sede in unico locale purché diviso. Tutte le misure di cui sopra si dovranno apprestare non oltre i 15 giorni lavorativi dall'avvio del cantiere, purché questo abbia tma precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive alla durata dei cantieri. E' istituito il libretto sanitario e i dati biostatici nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti: eventuali visite di assunzione; visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge; controlli effettuati dai servizi ispettivi degli lsrituti preV-idenziali a norma del comma 2, art. 5, legge n. 300/70; infortuni sul lavoro; malattie professionali; assenze per malattie e infortuni. Il libretto sarà fornito a cura della C.E.N.A.I., sulla base di un facsimile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito ai lavoratori. Le modalità per le regisrrazioni su libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimemo del libretto sresso, saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali comraenti. E' istituito, secondo un facsimile stabilito a livello nazionale, il regisrro dei dati ambientali e biostatici la cui adozione è demandata alle Associazioni terrimriali. Le disposizioni contrattuali di cui al presente articolo saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino ..in tutto o in parte le stesse materie. B) PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO. Le Parti affermano la necessità di promuovere e sviluppare una culrura sistemica della prevenzione e, pertanto, di porre maggiore attenzione ai contenuti metodologici, organizzativi e di gestione del cambiamento. In modo specifico si dovrà approfondire l'analisi costi benefici dell'imervemo preventivo, per fur sì che il modo di lavorare in sicurezza sia socialmente responsabile, economicamente conveniente e strategican1ente vantaggioso. Le Parti rircngono fOndamentale cooperare per favorire lo sviluppo di strategie di prevenzione tramite l'individuazione e l'applicazione di programmi e progetti comuni. le Parti concordano, infine, che le Direrrive della CEE, attuali e future, riguardami gli aspetti generali e specifici del senore delle costruzioni, costimiscono il punw di riferimenro per l'attivirà di ricerca, sperimentazione ed elaborazione che si andrà ad mdividuare. Tali diremve dovranno essere prese a rifenmento per tma nuova regolamentazione legislativa e normativa che tenga conto delle modifiche mtervenute nell'organizzazione del lavoro e nell'a.sseno ~'""m M"'~"'''==""'-'""'""'''~"">'='' :"~:•m Il // CC.N.L pa i di~ndemideUe impro<: OOili mlgl.me e ddle piccole<' nxd1;0 imprèie Tndrnuiali edili ealìhli FORMAZIONE PROFESSIONALE PER lA SICUREZZA. la fOrmazione professionale costituisce un campo di g-rande imporranza nel quale va esercitalO il massimo impegno e sinergia per w1' azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza. Le Parti Sociali fìrmatarie il presente C.C.N.L. concordano di utilizzare quale Eme di formazione e prevenzione J'E.N.B.L.LC.- Ente Nazionale Bilaterale lavoro, Impresa e Costruzioni ed ai relativi OPP. la formazione deve essere sviluppata ed estesa a rutto il terrimrio nazionale negli aspetti della fOrmazione specifica per la sicurezza e in quella integrata nella formazione per l'attività prodmriva. A ral fine assume un ruolo dererminante l'E.N.B.L.I.C. Nazionale al fine di fornire Organismi Paritetici 'Ferrirodalt· gii opportuni indirizzi agii Le Parti individuano, quali interventi priori rari per la formazione alla sicurezza, quelli rivolti a: lavoratori che accedono per la prima volta al settore; lavorarori ~unti con contratto di formazione lavoro o di apprendistaro; tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti; lavoratori occupati. Ia Le Pirti;-utiJiizErannO rmoduli dei corSi forinaiivi per Sicurezza che Clovrà iffiplemeiitare l'E.N.B.LI.C., N3zionale -di 8 ore reuibuire, ai quali parteciperanno lavoratori che accedono per la prima volta al settore. I costi potranno essere mutualizzati aruaverso un accordo tra le parti a livello regionale o territoriale. 0RGANITZAZIONE DEllA PREVENZIONE- PIANI DI SICUREZZA. I piani di sicureu.a e coordin~unento redatti a cLUa del committente devono essere rispondenti ai requisiti recnici definiù nell'apposito regolamento, anche con riferimemo alla corretta valurazione dei costi di sicurezza che, in quanto tali, non sono soggetti a ribasso nelle oflèrte delle imprese esecutrici. Riguardo agli obblighi di trasmissione e di consultazione, le pani richiamano le previsioni degli articoli "101 e 102 del D.Lgs n. Rl/2008 s.mj., in particolare per qua_nto concerne l'obbligo dell'impresa affidataria o aggiudicararia di trasmettere ll piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, nonché l'obbligo da parre dei singoli datori di lavoro delle imprese esecutcici di consultare i rappresemanti della sicurezza per eventuali proposte, ferme restando le aumnome scelte dell'impresa. Prima dell'inizio delle varie fasi di lavoro e secondo le procedure organizzative adottate dall'impresa, i preposti della stessa sono edotti delle disposizioni del piano concernenti le relarive lavorazioni. Nell'ambi[Q delle loro attribuzioni i preposti di cui sopra rendono edotti i lavoratori, prima dell'inizio delle fusi lavorative cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti e delle correlative misure di sicurezza, previste daHe norme di legge e contenute nel piano di sicurezza. In merito ai contenuti dei piani di sicurezza le parti riconoscono che quanto definito dal D.P.R n. 222/03 corrisponde a quanto sugg:eriw dalle parti stesse. CARTElliNO DI RICONOSCIMENTO Nell'ottica di rendere più omogenea la normativa introdotta (legge n. 248/2006 - art. 36 bis) con riguardo allo strumento del cartellino di riconoscimento dei lavoratori, oggi esteso dalla Legge n. 123/2007 in tema di sicurezza a tucti i lavoratori impegnati in appalti e subappalti, le parti sociali dell'edilizia concordano nell'attribuire alla C.E.N.A.I. l'incarico di emettere il modello del medesimo, che dovrà essere adottato da tutti i datori di lavoro operanti sul territorio nazionale e contenente tutti i dati già indicati dal Nlinistero del Lavoro quali elementi essenziali. Resra ferma la facoltà, a livello terriroriaie, di fornire direttamente le imprese iscrirte il prederm resserino. SISTEMA DI QAULIFICAZIONEALIA SICUREZZA DEI NUOVI IMPRENDITORI EDIIl Le parri sociali concordano nel creare un sistema che possa contribuire a qualificare i nuovi imprendirori sui remi della sicwez7.a sul lavoro, formazione e aggiornamento. A tal proposito, oltre al sistema di formazione rivolto principalmente ai. lavoratori, le parti sociali convengono di prevedere appositi corsi dì formazione preventivi in mareria di sicurezza, comprensivi anche dì un esame fìnale,rivolri ai nuovi imprenditori che accedono al setmre edile. Le pani inoltre propongono l'istituzione di tm sistema di corsi di formazione/aggiornamento periodici cui potranno partecipare gli imprendirori edili stessi e al termine dei quali sarà rilasciata un apposi w arrestato di qualificazione. Finalità di flnanziamenro, modalità di svolgimento e di partecipaziorie ai corsi e relative evemuali misure premiaH alle imprese saranno oggetto di studio e di approfondimento di una apposira commissione. art. 91 Rappresentante per la sicurezza. 62 e delle misLUe di protezione e prevenzione adot~:ate. In proposito il rappresentante è informato e consultaw entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. E' inoltre infOrmato ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/2008. In mancanza di elezione dire(ra da pane dei lavoratori al loro interno, il rappresenrante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del campano produttivo edile operanti nello stesso ambiw territoriale; gli accordi locali era le Organizzazioni terriwriali aderenti alle as.sociazioni nazionali aderemi ne stabiliranno criteri e modalità. Le parti nazionali provvedono ad effettuare enuo il 31.12.2013 una ricognizione delle soluzioni adottate con gli accordi locali al fine di individuare criteri uniformi. Il rappresenrame per la sicurezza esercita le atcribm:ioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. 81/2008; in particolare: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato prevenrivarnente e tempestivameme in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero nell'unità produttiva; c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al promo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; d) è consultaw in merito all'organizzazione della formazione dellavorawre incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle ineremi le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infonuni e le malattie professionali; t) riceve le informazioni provenienti dei servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista da)l'an. h) 37 del D.Lgs. n. 81/08; promuove l'elaborazione, individuaz.ione e l'attuazione delle misure di p~evenzi~ne idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoramri; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità comperenti; j) k) fà proposte in merito all'attivirà di prevenzione; l) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; partecipa alla riunione periodica di pcevenzione e pmtezione dai rischi; m) può fMe ricorso alle amorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la siCLuezza e la salute durante il lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l' espleramemo della· sua funzione, copia del registro degli infortuni, nonché del documenro contenente: a) una relazione sulla valmazione dei rischi per la sicurezza e la salute durame il lavoro, nella quale sono speci1Ìcari i criteri adottati per la valutazione sressa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a), nonché delle attrezzature di protezione milizzate; c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b). Il rappresenrante per la sicurezza ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto i) dell'art. 25 del D.Lgs. 81/2008. Il rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata del cantiere sia inferiore ad un anno, cen apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008. Il rappresemame per la sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a: 8 ore annue nelle aziende o unità prodmtive fino a 15 dipendenti; 20 ore annue nelle aziende o unità prodmtive fino da 16 a 50 dipendenti; 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti. I rappresentanti territoriali o di un comparto dei lavoratori esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento alle unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva comperema individuate dalle norme di legge. Il rappresentante per la sicurezza ai fini dell'esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal presente conuatto utilizza anche i permessi previsti per la R.S. U. o RSA ave esistenti. I lavorarori dell'azienda o dell'unità prodmriva hanno diritto di essere formati ai sensi dell'ait. 37 del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza c salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione: del primo ingresso nel settore; del cambiamento di mansioni; dell'introduzione di nuove a[[rezzature, tecnologie, nuove S05tanze e preparati pericolosi. In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, alla formazione dd rappresentante della sicurezza e dei lavoratori provvede durante l'orario di lavoro l'impresa o l'organismo Paritetico Provinciale di settore mediante programmi di 32 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori. Ai rappresentami per la sicurezza ed ai lavora_tori sarà rilasciata tUla cenifìcazione dell'avvenuta formazione dall'l'Organismo di cui all'Errore. L'origine riferjmento non è stata trovata. del presente C.C.N.L. che terrà un'anagrafe in merito. 63 CCN.L per i d1peru:fenti delle imprese edili :mi.,o-ianee delle plccole e medie ìmprcsé hldusui.UI edili e affini Alla formazione del rappresentame per la sicurezza e a quella dei lavoramri provvede l'organismo paritetico di cui al comma precedenre per le imprese che intendano avvalersi di mie attività, le quali saratmo tenure al versamenro del contributo aggiuntivo evemualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi. la presente disciplina è stabilita in attuazione del D.lgs 8!/2008 s.m.i .. Dichiamzione congiunta Le parti sociali rirengono necessario avviare allivello nazionale un ravolo congiwlto di confronto del setrore per dare concreta attuazione ai rinvii operati alla contrattazione collettiva dal Testo Unico della sicurezza di recente attuazione alla delega di cui alla Legge n. 123/2007. La presenza contemporanea, lnfatti, nel medesimo cantiere di più imprese anche-con diversa qualifkazìone giuritlka, rende Oppoml.nala defìnìiione di tegole· omogenee e cOOrd.iilate al -firie di garantire la più efficace tutela della sicurezza dei lavorarori. L1 particolare andranno definire regole che pur nel rispetto dell'autonomia delle diverse imprese presenti nel cantiere, consenrano alle diverse forme di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, previsre dal Testo Unico, di svolgere efficacemente le proprie funzioni e di realizzare adeguate forme di coordinamento informativo e coordinativo. Il canfromo dovrà concludersi entro 6 mesi dalla sortoscrizione del presente contratro. PROTOCOllO SUL RLST Nelle aziende o unita produttive che ocCllpanO fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la .sicurezza e di norma eletto direttamente dai lavorarori alloro inrerno oppure e individuato per pili. aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo. Di t.ale nomina viene clara comunicazione all'Organismo Parirerico Provinciale. Nelle aziende o uni~:a produttive con più di 15 lavoratori il rappresentanre dei lavoratori per la sicurezza e elerto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresenrame è elerro dai lavoramri dell'azienda alloro inrerno. Di tale nomina viene data comunicazione agli Organismi paritetici terrimriali per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a norma dell'art. 41del presente C.C.N.L. ovvero, all'E.N.B.L.I.C. Nazionale. Qualora non. si proceda ad elezione diretta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. in ambito aziendale, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dal rappresentante territoriale (RlST). II RlST è designato dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori che invieranno il nominativo del rappresemante, tramite comunicazione scritta, all'Associazione datoriale della provincia, all'Organismo Paritetico Provinciale ed all' .impresa dalla quale dovesse provenire il rappresentante. II RLST esercir;1 le ;ltrrihiJzioni, r.ome eli seguito rappresentate, esclusivamente neHe aziende o unita produttive del territorio o del campano di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori pe~ la sicurezza aziendale. a) accede ailuoghl di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivameme in ordine alla valmazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 81/08 s.m.L; e) riceve le informazioni e la docwnentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed· ai prevJiati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve (e informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve nna formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37 del D.lgs n. 81/08 s.m.i.; h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità frsica dei lavoratori; formula 055ervazioni in occasione di visite e verifiche effmuate dalle aurorirà competenti, dalle quali è, di norma, sentito; incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; i) j) parrecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 37 del D .lgs n. 81/08 s.m.i.; k) fu proposte in merito all'attività di prevenzione; l) avvene il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; m) può fà..re ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottare dal datore di lavoro o dal dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Prima di procedere ai sensi della lettera m, il RlST informa l'Organismo Paritetico Provinciale per l'adozione delle necessarie misure. II RLST, per l'espletamento della sua funzione e su sua richiesta, riceve copia del documento di cui all'arr. 17, comma l lett. a) del T.U. sulla sicmezza, anche su supporto informatico come previsto dall'art. 5.:3, comma 5 del D.lgs. n. 81/08 coordinaw s.m.i., nonché, su richiesta, accede ai dari di cui all'art. 18, comma liete. r) del medesimo D.Lgs. n. 81/08 s.m.i .. Entrambi i documemi potranno essere consultati esclusivamente in azienda. Per la durara dell'incarico, durame l'esercizio delle sue fuuz'roni, il RLST non può compiere attività di proselitismo, cosi oo"" """ ,oo ''rom"- •-"''- '""""o om''"'~""''~''M' ili '"=' """'"'""'è -~ k f 1 l ~ 1 funzioni sindacali operative ex art. 48, comma 8 del Digs n. 81/08 s.m.i .. H ruolo di RLST è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dagli Organismi pariretici territoriali. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresenrante dei lavoratori per la sicurezza 'rerrimriale: a} segnala preventivamente al datore di lavoro e all'Organismo Paritetico Provinciale la visita che ha programmam di effettuare, concordandola con il datore di lavoro sresso. II cUrino di accesso ai camieri sarà esercitato nel rispetto b) c) è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell' accesso al cantiere; riceve, previa richiesta, copia della docwnenrazione aziendale, di cui al D.Lgs. n.81/08 s.m.i. consultabile, anche su supporto informarico, esdusivameme in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in meriw a quanto delle esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda; attiene alla sicurezza ed all' ambieme di lavoro; d) è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanta acquisiw in sede di visita che potrà essere uillizzaw esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro amibuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale. L'impresa, nel risperw delle modali(à della lett. a del precedente comma, si impegna a garantire l'accesso al cantiere e la presenza del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o di un addetto da questi incaricaro. Delle visite aziendali e degli alrri imerventi di consultazione viene re-datto un resoconto, copia del quale viene contesrualmente consegnata all'impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in rema di sicureua. avanzate dal RlST, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria Hrma sullo stesso. le visite del RLST olrre che sulla base del programma di lavoro possono awenlre su richiesm aziendale, anche per il trainire e con l'assistenza dell'Associazione imprenditoriale di settore e/o dei dipendenti. Degli esiti dell'esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trìmestrale, da inoltrarsi all'Organismo Paritetico Provinciale, contenente gli elememi p ili significativi delle visite effettuate. Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione ed formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzara e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta all'Organismo Paritetico Provinciale come previsw dal comma 2 dell'art. 51 del DLgs n. 81/08 s.m.i .. Salvo diverse de(erminazioni al livello territoriale, in ogni provincia è designato dalle Organizzazioni Sindacali territoriali un RlSf. Numero, modalità e costi per il finanziamento delle attivirà, anche con riferimemo alla formazione del RLST, saranno regolate dalle Parti Sociali territoriali. Fermo restando quanta pattuito a livello territoriale, i costi del RlST non potranno essere addebitaci alle imprese che hanno eletto o designato il RlS aziendale e l'attività dello stesso RLST potrà essere esercitata esclusivamente netle realtà produrtive in cui non vi sia srata elezione dir etra del RLS in ambito aziendale. Avuto l'incarico, il RLST ha diritto ad una formazione parricolare in materia di salute e sicurv.za concernente i rischi specifici esisremi negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguare competenze sulle principali tecniche di conuollo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati all'Organismo Paritetico Provinciale, secondo un perCOI30 formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salme sia di natura reorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale. II Rl.ST viene designato o eletco nell'ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifìche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del l~voro nel settore edile o che abbiano maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel serrore edile. Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese; ad eccezione di quelle indicate al comma successivo, il ruolo di coordinatore dei RLS compere al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa affidawia o appaltatrice, o viene individuato nell'ambiro dei RLS aziendali operanti nel sito produttivo. Nelle suddette opere il coordinatore dei RLS può avvalersi anche della collaborazione e del supporto di un RLST. Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all'arr. 49 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. l'attivi(à di coordinatore dei RLS aziendali, presenti nei cantieri in cui siano coinvolte pil't imprese, è esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produnivo, che è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle azie~de operanti nei canrieri del sito produttivo. Le attribuzioni sono quelle previs(e dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 s.m. L Npta a verbale Le Pani stabiliscono che nei casi di assenza dell'Organismo Paritetico Provinciale le competenze attribuitegli dal presente protocollo sono assunte dall'E.N.B.L.I.C. Nazionale. art. 92 Alloggiamenti e cucine Nel caso di cantieri situati in località lontane da cenrri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamemi o in altri locali rispondenti alle nonne di legge e del vigente regolamento d'igiene, i lavoratori dipendenti che non possono usufruire della propria abirazion~ a causa della lontananza dai cantieri stessi. L'impresa è tenma aluesì, a richies(a di almeno 20 lavoratori, a me etere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con 1 relativi menstlt e quello dt refettorio, nonché tm cucmiere pet ogni 50 lavoratori che consumano 1 pasti la pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell'i~ 65 ) CC.N.L Pcr l dtpèndem:idclle imprese ediL J.Itigiane e delle pkco!e e medie imprese Indusuu!t èdili e :llRni L'impresa deve provvedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornirura del combusribile, necessari per la confezione delle vivande. Il virro è somminisuato ai lavoratori a prezzo di cosro con esclusione delle spese di trasporto, di confèzione e di co aura. L. composizione ed il prezzo dei pasti sono conuollati da una commissione di rre lavoratori da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuam, normalmente, fuori dall'orario di lavoro. art. 93 Permessi. Ai lavorat~ri che ne fàcciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi, con facolrà per l'impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro. art. 94 Diritto allo studio. A norma dell'art. lO della-legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori studenti, iscrirri e frequemanti Corsi regolari di· studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comw1que abilitare al rilascio di timli di snrdio legali, hanno diritm a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenci, compresi quelli universirari, che devono sostenere prove di esame, hanno dirirto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. n datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma. Al fine di contribuire al miglioramenco culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai Iavoramri non in prova che imendono ffequemare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti. I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo. È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali comraenti di svolgere congìnnrameme le azioni e gli imeressamenti oppornmi affinché dagl't organismi pubblici competenti siano predisposti corsi di smdio che, garantendo le Hnalità culturali di cui al comma primo, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori protèssionali e siano appropriati alle caratteristiche deU'ar-t.ività produttiva in edilizia. Le Organizzazioni territoriali cureranno altresì il coordinamento delle predette iniziative con l'atrivirà di formazione professionale degli OPP. Il lavoratore potrà richiedere permessi per un massimo di 150 ore in nn uiennio, usufruibili :111che in un solo anno. NeH'arco di un anno potrà usufiuire dei permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati dall'impresa nell'unità produttiva, compatibilmente cOn l'esigenza del regolare svolgimemo dell'attività produttiva del cantiere. Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità produttive che occupino almeno 18 dipendenti. li lavoratore dovrà presentare domanda scri[ra all'impresa almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore. Il lavoratore dovrà fornire all'impresa un certifìcaw di iscrizione al corso e successivamente i ceaifìcari di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative. Nel caso in cui il numero di richiedenti sia superiore al limite sopra indicaro, sarà seguim l'ordine di precedenza delle domande, ferma restando la valutazione delle esigenze di cui al comma sesro. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in periodi di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il dirino alle integrazioni salariali a norma di legge e non rrova applicazione la disciplina di cui al presente articolo. art. 95 Assenze. Tutte le assenze devono essere giusrificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza, salvo giustifica· morivi di irnpcdiment(). In caso di assenza per malattia, il lavoratore deve inolrrc trasmerrere entro tre giorni il relativo cenificam medico. Analoga disciplina vale per i casi di prosecuzione di malattia. In caso di infortunio, il lavoratore deve darne immediato avviso all'impresa. Ferme restando le procedure previste dalla legg-e 20 maggio 1970, n. 300, e richiamate nell'art. art. 96, ogni assenza ingiustificata è punita con tma multa non superiore al lO o/o della retribuzione relativa alle ore di assenza e comunque nel limite di tre ore di retribuzione. 11 caso di recidiva l'impresa può procedere all' applicaz10ne della sospensione. Il lavoratore può essere ltcenztato senza pteavviso. a) nel caso d t assenza inglusttfìcara per rre gromì di segtnto, c) in caso di assenza ingiusdficara per cing_ue volte nel periodo di un anno. L'impresa ha facolEà di far comrollare l'infermiEà da parre degli lstituri previdenziali compe~:enti. Fermo resrando quanro disposto dall' arr. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il concrollo delle assenze per malattia è disciplinato come segue: il lavoratore assente per malattia è tenmo a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visire di controllo dalle ore l O alle ore 12 e dalle ore 17 alte ore 19 o in quelle diverse fasce orarie stabilite da disposizioni legislaùve o amministrative. Ogni mutamento di domicilio dellavorawre dovrà essere dallo stesso comunicato rempestivameme all'impresa. Sono futte salve le evemuali comprovate necessità di assentarsi _dal domicilio per visire, prestazioni ed accertamenù specialistici e per le visite di controllo, delle quali il lavorarore darà preventiva informazione all'impresa, nonché comprovate cause di forza maggiore. Qualora il lavoratore risLÙri assente alla visita di controllo senza giustifìcato motivo decade dal diritto al tiattamen to economico dovuto dall'impresa e dalla C.E.NA.I. per l'intero per i primi 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accerraci da precedente visira di controllo, c sarà considerato assente ingiusdfìcato. art. 96 Provvedimenti disciplinari. Ferma la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7 della legge 20/05/70 n. 300, le infrazioni possono essere punire, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari: a) b) c) d) e) rimprovero verbale; rimprovero scritro; multa fino al massimo' di 3 ore di retribuzione; con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni; con il licenziamento ai sensi del punto 3 dell'art. 97 del presente C.C.N.L. (Licenziamento per mancanze). le ammonizioni, le multe, le sospensioni saranno inAitte al lavoratore che: abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo; non si presenti al lavoro o si presemi in ritardo senza giustificato motivo; ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione; non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza; arrechi danno per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scan:i di lavorazione; sia trovato addormentam; introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso; si presenti o si trovi in stato di ubriachezza; in qualsiasi alcro modo trasgredisca alle disposizioni del presente comratto di lavoro e alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, aJla morale, all'igiene e alla sicurezza del lavoro. L'impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore., rirardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazi_one; non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute; abbandoni ~ posto di lavoro senza giustificato motivo; sia assente dal lavoro senza giustificato motivo; inrroduca bevande alcoliche senza averne avnra preventiva aurorizzazione; si crovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro; violi le norme di comportamento e le procedure comenute nel Nlodello di organizzazione e gestione adottaro dall'impresa ai sensi degli articoli 6 e 7 dei D.Lgs. 231/01 purché non siano in conu-asto con le norme di legge e le disposizioni concrartuali, nonché le norme contenute nel disciplinare interno di cui al provvedimento del Gara.iJ.te per la protezione dei dati personali del1 o mano 2007, attuativo del D.Lgs. n. 196/03; [rasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente comratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del canriere. In caso di maggiore gravirà o di recidiva nelle mancanze dl cui sopra, tale da non concretizzare gli estremi del licenziamento, l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione mefltre nei casi di minore gravità può procedere al rimprovero verbale o scritto. È fàtto salvo quanto previsto dall'art. 97 del presente C.C.N.L per il licenziamento senza preavviso. Agli efferlÌ della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari non anteriori a due anni. I proventi delle multe e le rrattenute che non rappresentino risarcimemo di danno dovranno essere versati alla C.E.NA.I.. 67 C. C N .L p:r idipcndenuddle impn::;eill anigune e ddie p;ccok e mèille impree indusnl..llJ edili e :J..tlini art. 97 Licenziamenti Fermo restando l'ambito di applicazione della legge 15luglio 1966, n. 604, come modificata dall'an. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, l'impre.sà può procedere allicenziamemo del dipendente: l) per riduzione di personale; 2) per giustitìcam motivo, con preavviso, ai sensi dell'art. 3 della legge 15luglio 1966, n. 604; 3) per giusta causa senza preavviso, nei casi che non consemano la prmeruzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelll indicati di seguito: a) insubordinazione o offese verso i superiori; b) fi_rrto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i qUali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche prowisoria del rapporto di lavoro; c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilirà delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumi{à del personale o del pubblico, costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzanue od ai materiali; d) crafugamento di schizzi, utensili o-di altri oggetti di proprierà del committeme; e) abbandono ingiusrificato del posto da parte del guardiano o cusrode del magazzino o del cantiere; f) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro; g) assenza ingiLLstifìcara di cui all'art. arr. 95 del presente C.C.N.L.; h) recidiva in una q~unque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'_anno precedenre. Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto 3), l'impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 8 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà efferto dal momento nel quale ha avum inizio la sospensione. art. 98 Passaggio da operaio ad impiegato. Il pa55dggio dell'operaio alla cuegoria irnpiegarizia nella sressa impresa non coSTituisce di per sé mo[ivo per la risoluzione del rapporto di lavoro. L'anzianirà di servizio ma{urata nella categoria operaia è utile ai soli effetti del preawiso e del trattamento economico dl cui del comma 2, lett. b) dell'an. 77 del presente C.C.N.L.. art. 99 Cessione, trapasso e trasformazione di azienda. La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo della azienda non risolvono di per sé il rapporto di lavoro e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti, nei confronti del nuovo titolare. In caso di fullimento o di cessazione dell'azienda, seguiti dal licenziamento del lavoratore, questi avrà diritto all'indennità di anzianità e a- quant'altro gli compete in base il presente contratto. art. 100 Diritti sindacali. DIRITTO DI ASSEMBLEA. Vengono riconoscime, a tirolo di diritto di assemblea, 12 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoramre dipendente, da usufruirsi colle{tivamente. Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso. L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'impresa; in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'imerno, previi accordi tra i datori di lavoro e lavoratori dipendend. la richiesta di convocazione di assemblea sarà presenrara al datore di lavoro con preavviso di 48 ore riducibili a 24 ore in caso di urgenza, con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento. RAPPRESENTANZE SINDACALI. Per quanto concerne le rappresentanze sindacali si fu riferimento alle norme e agli accordi vigemi all'ano della stipula del presente conrratto. TUTElA DEI LICEL'!ZIAMENTI INDNTDUALI. PREMESSA. '""=: '"" Le Pani, nel concorde intento di turelare il dirirro al lavoro e allo scopo di assicurare ai lavorarori dell'impresa anigiana ''M""" •n, hòcrO " " ' - •"~"'" "'" > •oillm M o•-• "'~"'" ·~· ~ ~ contrasro a quanto sopra espresso e in particolare i licenziamenti determinati da motivi di fede religiosa, di credo politico, di appartenenza a un sindacato. Per quanw riguarda la disciplina dei licenziamenti individuali vengono recepite dal preseme C.C.N.L le norme vigenti cosl come'novellate dalle più recenti legge in materia (L n. 183/2010 e L n. 92/2012). Le Organizzazioni fumatarie del presente C.C.N.L., nell'ambito di un corretto rapporto tra pani sociali, si danno le seguenti procedure allo scopo di svolgere un ruolo cosrruttivo nella discussione di eventuali comroversie che dovessero sorgere con riferimento a licenziamenti individuali. l) 2) I licenziamenti dei lavoratori non in prova e non ai sensi delle norme previste dall'art. 97 del presente C.C.N.L. (licenziamenti per mancanze) potranno aver luogo in qualunque giorno deUa settimana con i periodi di preavviso previ5ti dal preseme C.C.N.L.. la decorrenza del licenziamento, effettuato ai sensi dell'art. 2118 CC sarà comunicata per iscrino al lavoratore a mezzo raccomandata alr o raccomandata a mano. La dam della comLmicazione deve risuhare dall'avviso di ricevimento o, in caso di raccomandata a mano, da ricevuta datata, diretmmente sottoscriaa dal lavoratore. 3) Ferme restando la decorrenza del licenziamento e l'efficacia dd provvedimento, l'Organizzazione sindacale firmataria del C.C.N.L. su istanza del lavoratore licenziam porrà richiedere, enuo e non oltre 6 giorni lavoradvi dalla data di ricevuta comunicazione del provvedimento sresso di cui al punto 2) un inconuo a livello di Organizzazioni sindacali provinciali per le Organizzazioni imprenditoriali, o comunque nel rispetto delle proprie amonomie organizzative, e terrimriali per le Organiu.azioni dei lavoramri, per un tentarivo di conciliazione che dovrà essere espletato entro 15 giorni dalla data di ricevuta comunicazione. 4) In caso di mancato accordo, entro 6 giorni lavorativi dall'avvenum espletamenro del tentativo di conciliazione di cui al punto 3, su richiesta di una delle parti, le Organiu.azioni di cui sopra potranno procedere ad un nuovo tentativo di conciliazione che sarà effettuato con l'assistenza tecnica del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro o di un suo delegato. 5) Dette procedure dovranno esaurirsi entro 40 giorni dalla data di licenziamemo. Nel corso dei tentativi di conciliazione potrà essere proposta una indennità complementare al TFR non inferiore a 70 ore e non superiore a 180 ore di rerribuzione contrattuale. Il risultato dei tentativi sarà comunicam alle Parti interessate dalle rispettive Organizzazioni sindacali, qualora queste abbiano individuato di comune accordo nna soluzione da proporre per l'eventuale adesione delle parti stesse. In caso di accordo delle parti {datore di lavoro e lavoratore) sarà redatto processo verbale ai sensi dell'art. 411 CPC. La procedura conciliativa è esaurita con il secondo tentativo di conciliazione. 6) L'impegno delle Organizzazioni sindacali si considera come sopra esaurito. l.a presente normativa si applica nelle imprese che abbiano almeno otto dipendenti {nel computo vengono inclusi anche gli apprendisti). Le Parti convengono che le procedure sopra concordate non si applicano nei confronti dei lavoratori licenziati per motivi già previsti dal C.C.N.L. che comportano il licenziamento senza preavviso di cui all'art. 97 del presente C.C.N.L. (Licenziamenti per mancanze), nonché ai lavoratori assunti con contratto a termine a norma di legge anche in sostituzione di altri lavorarori ammalati o temporaneamente assenti. Convengono, inoltre, che le procedure sopra richiamate si applicano esclusivamente al lavoratore non in prova con almeno 3 mesi di anzianità e agli apprendisti con l anno com piuro di anzianità nell'azienda. Su richiesta delle Parti stiptÙanti si procederà1 a livello nazionale, ad una verifica annuale degli eventuali problemi derivanti dall'applicazione delle procedure sopra elencate, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali interessate. art. 101 Disciplina dell'apprendistato. La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo. Per ciò che concerne la disciplina generale si rinvia alla normativa vigeme (T.U. dell'apprendistato D.Lgs. n.l67/2011 così come novellato dalla L. n. 92/2012, Fornero). La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dall'Ente di formazione edile accreditato mediante l'accertamento dei crediti formativi. Fermo restando quamo stabilito al comma precedente e le competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le parti concordano le seguenti durate massime del contratto di apprendistato: a) apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione massimo 3 anni; b) apprendistato professionalizzante: qualifiche finali del2o livello di inquadramento comratmale massimo 3 anni; qualifiche finali del3o livello di inquadramento massimo 4 anni; qualifiche finali dal 4o livello di inquadramento massimo 5 anni. Il contratto di apprendiStato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicaziOne della prestazione oggetto del comratro, la qualtfìca professionale che sarà acquisita al tenmne previsro, il p1an0 formatiVO mdivtduale. 69 ~~ C.C N .L peri d1p{-ndenri delle improeerlili ~..mc e delle p=.cco!e e medie lmpròt' ·mdi.!SII"ill\ alili e affini Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formadvo, le comperenze da acquisire intese come di base e tecnico protèssionali, le competenze possedute, l'indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti. la durata della formazione per l'apprendistato professionalizzantc è fissara in 120 ore annue, è ·fìnalizzara all'acquisizione di competenze di base e tecnico professionali e di norma è realizzata presso l'Eme di formazione edile, in conformità ai profili professionali definiti a livello regionale. L'impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza per gli apprendisd in possesso di attesrato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere. Salvo quanto previsro dalle disposizioni di legge la durata della formazione è di 240 ore <~nnue per l'rtpprenrlisraro per l'espletamento del diritro/dovere di isuuzione. la formazione sarà effermata, in via prioritaria, presso gli OPP in confOrmità ai profili professionali e agli standard minimi quadro defmiti a livello regionale e nazionale. - La formazione sarà finanziata, in via prioritaria, con i fondi disponibili presso il Fondo Imerprofessionale di cui all'Allegato L del presente C.C.N.L. La formazione si può svolgere all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al turor aziendale-e all'idoneità dei locali adibiti alla-formazione·medesirna; ·- Agli OPP sono affidati i compiti di: raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato, utiliz7.ando a tal fine i dati in possesso della C.E. N A. l.; defmizione dci percorsi fèmnativi relativi ai profili professionali determinati dalle regioni d'intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alleAssociaziorii nazionali comraemi; individuazione delle modalità di erogazione dell'attività formativa; formazione dei tutor aziendali; consulem.a e accompagnamento per l'impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo di quest'ultimo; attestazione della effenuazione della fase formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua. I periodi di servizio effettivamente prestati in qualirà di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durara prevista dalla presente regolamentazione, purché non separari da imerruzioni superiori a l anno e ::;empre che si riferiscano alle stesse attività lavorative. Per ottenere il ricon05cimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già. compiuti uamire i dati registrati SLÙ librecro individuale dei crediti formarivi, oltre alla eventuale frequenza di corsi di formazione esterna. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionare in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. A quest'ultimo fme l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa con l'attestato di frequenza rilasciato dall'OPP e/o con l'attestazione del UJtor aziendale nel libretto di formazione. Le parti si riservano di adeguare 1' attuale sistema di certificazione dei crediti formativi acquisiti a quello predisp05to in base alla vigente normativa sulla materia. Al tern1iJie del pedodo di apprendistaro, le impre:s~ rilasceranno all'apprendista, oltre alle normali regi~trazioni nella scheda professionale, Wl documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono srati effettuati i periodi medesimi. · Per l'assunzione in prova dell'apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme di cui all'art. 3 e all'art. 49 del presente C.C.N.L., con riferimento allivello di assunzione dell'apprendis(a. L'inquadramento e il trattamemo economico dei lavoratori in apprendistato professionalizzante è quello di nn livello inferiore a quello della categoria per la quale è finalizzato il relacivo contratto. Nell'ipotesi di primo inserimenLo lavorativo nel settore, l'inquadramento dell'apprendista e il relativo trattamento economico è il segueme: l o livello per i contratti di apprendistato professionalizzante tìnalizzati al cons~ouimento del2o e 3o livello; 2° livello per i contratci di apprendistato professionalizzame fmalizzari al conseguimento del4° livello; 3o livello per i contratti di apprendistato profcs.sionaliv.ante fmalizzati al conseguimenro del SO livello. ~Nell'ipotesi eli all'app~endista primo inserimento, a metà del percorso del periodo di apprendistato di cui al quarto comma, lett. b), è riconosciuto l'inquadramento e il relativo trattamento economico di un livello superiore a quello di assunziOne. Quamo previsto nel comma precedente non si applica ai rapporti di apprendistato finalizza([ al conseguimenro del zo livello. Le ore destinate alla formazione esterna di cui all'art. 49, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 276 del10.9.03, sono aggregate in moduli secrimanali da. realiv.arsi comparibilmeme con le esigenze delle imprese. All'atto deU'asstmzione o in ragione della programmazione attuata dall'Eme di formazione edile, l'apprendista deve frequemare la scuola edile per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle otto ore destinate alla sicurezza di cui all'art. 90 del presente C.C.N.L.. L'orario di lavoro degli apptendisd è disciplinato dall'art. 5 e dall'art. 50 del presente C.C.N.L.. Agli apprendisti operai e 1mp1egati si applica rispettivamente la normativa sui ripozt mu contenuta nell'art. 6 e nell'arr. 50, lerr B) del presente C.C.N.L. ~ 1!- <7 ' 70 di assenza per malattia, in!Òrrunio e malarria protèssionale, si fu rinvio all'art. 29, all'arr. 30, all'art. 73 e all'art. 74 del presente C.C.N.L.. Ultimato il periodo di apprendistam, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, Per .il trattamento economico degli apprendisti nei casi all'apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l'apprendistato medesimo, salva la risoluzione anticipata per giusta causa o giustiflcaro motivo. Per il periodo di preavviso valgono le norme di cui all'art. 35 e all'art. 79 del preseme C.C.N.L. con riferimemo livello riconosciuto all'apprendisra. al Il numero complessivo di apprendisci da assumere non può superare il numero rotaie delle maesuanze specializzate o qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualilìcaci o specializzati, può asswnere Wl apprendisra. Le parti si riservano di disciplinare l'apprendistato per l'alta formazione a seguito dell'emanazione della relativa normativa di arruazione. Le parti si riservano di completare la disciplina relativa all'isdrmo dell'apprendistaro per l'espletamemo del dirirro/dovere di istruzione e formazione, anche per quamo concerne defmitiva attuazione normaciva dell'istituto stesso. a traTtamento rerributivo, a seguito della In coerenza con quanto disposto dal decrero legislativo n. 276/2003, le parti concordano altresì d1e i contratti di apprendistato per i minorenni, stipulati a decorrere dal l o giugno 2005, hanno una durata massima di tre anni e pertanto la retribuzione spetTante a tali lavoratori viene erogata fino al sesto semestre. Per l'aspetto retributivo deve quindi farsi riferimento alle tabelle dei minimi di paga base e di stipendio menslle degli apprendisti ai sensi della legge n. 2511955 di cui all'Allegato A e all'Allegato B del presente C.C.N.L.. I lavoratori apprendisti potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attiviffi lavorariva per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazioni Guadagni (CIGO). Tale prestazione sarà eroga(;l dalla C.E.NA.I. per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell'attiviffi lavora[iva dovuta ai suddetti eventi e sarà pari all'SO% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge. L'impresa che impiega lavoratori con conuatto di apprendistato è tenuta al versamento, per gli apprendisti in forza, di un contribmo pari allo 0,30% della retribuzione percepim dal lavoratore apprendista. Condizioni per l'erogazione della prestazione sono: la sospensione o riduzione deU'attivid lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro; l'iscrizione dell'apprendisra, all'atto dell'evento, presso la C.E. N Al.; aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore C.I.G. dell'apprendista; la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla-stessa cassa edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione. tale prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramire apposita domanda alla stessa C.E.NA.I .. la domanda per essere accolta dovrà pervenire alla C.E. N A. I. enuo i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'Ines, dell'autorizzazione all'intervento C.I.G. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista. Nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla C.E.NAI. entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l'evenco. In quesro caso l'impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento a[mosferico nel cantiere interessato. art. 102 Somministrazione di lavoro. In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 276/03 che mantengono in vigore le clausole. contrattuali dell'edilizia in materia di lavoro temporaneo e di quanto stabiliro dall'art. l, comma 46, della legge 24.12.2007, n. 247, il ricor5o al lavoro temporaneo a tempo determinato è consentito nelle seguenti ipotesi: a) punte di attività connesse ad esigenze di mcrcam derivanti dalla acquisizione di nuovi lavori; b) esecuzione di nn'opera e di lavorazioni defJnite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale; c) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa; d) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale; e) sostituzione di lavorarori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoramri in aspeaadva, congedo o temporaneamente inidonci a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione; f) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti. Per gli impiegati dell'edilizia la somminisrrazione a tempo determinatO è ammessa a freme di ragioni di carar(ere t:ecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. nricorso al lavoro temporaneo è vierato nelle seguenti ipotesi: l) per la sostituzione di lavoramri che eserci[ano il diritto di sciopero; 71 C.C. N l per- i dipendenti dei!<! improç et!Ui .migi.m<! e dd.! e picco!ee medie imprese indlll[ri:tH edili eaflìnì 2) presso uniù produttive nelle quali sì sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unirà produttive nelle quali sia operanre una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamenco di imegrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si ril-èr!.sce in contratto di somministrazionc; 3) da parre delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi prevista dal D.lgs. 81/2008; per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cangerogeni di cui al D.Lgs. 81/2008; 4) 5) per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti; 6) cosrruzioni di pozzi a profondirà superiori a m. l O; 7) lavori subacquei con respiratori; ~) lavori in cassoni ad aria compressa; 9) lavori comportami l'impiego di esplosivi. Nelle ipotesi di cui ai numeri da 4 a 9 la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie eh~ siano ~pecifìça_tawentç a_bilirat~, E- nof!n_~ di legg_e,_~lo svolgimep__[Q_dell_~~ttivi@_sop_ra indicate. il ricorso alla somministrazione a tempo determinato nelle ipotesi di cui ai punti I), 2), 3) e 4) per gli operai non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti a termine di cui all'art. 103 del preseme C.C.N.L, il 25% dei rapporti di lavoro con contrane a tempo indeterminaw dell'impresa. Fermo restando quamo previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del D.Lgs. 368/2001, tale pe[centuale è comprensiva anche dei contratti di somrninistrazione a tempo determinato per gli impiegati. Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno serte rapporti di lavoro temporaneo e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato della impresa. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore. La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente. Dichiarazione a verbale. Le parti concordano che agli operai occupati con lo strumento del lavoro temporaneo neUe imprese edili sia applicata la contrarrazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione e accantonamemo nei confronti della C.E.N .1<\.I. e degli alrri Organismi paritetici di serrare. A carico delle agenzie di somministrazione e dei lavoratori è posta Llila quota unica nazionale la cui misura sarà defmita dalle Associazioni nazionali costituenti la Cassa. art. 103 Contratto a termine. In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 6.9.01 n. 368, il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi: l) per la sosdtuzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 2) pre,?S:o Lmicà produq;ive nelle: q11ali ~i_ sia prgceduro, _entro i 6 me$i_ pre_cede_nti a lic.enziamenti coUettivi ai s~nsi degli anicoli 4 e 24, legge 23.7.91 n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibid alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale cona-atto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assemi, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge 23.7.91 n. 223, ovvero abbia una dUiata iniziale non superiore a 3 mesi; 3) presso unirà produttive nelle quali sia operante una sospensione dci rapporti o una riduzione dell'orario, con diritw al rrattamcnto di imegrazione salariale, che interessino lavoratori adibici alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato; 4) da parre delle imprese che non aDbiano effettuaw la valutazione dei rischi ai sensi .dell'arr. 4, D.Lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modifiche. Fermo restando quanto previsro dall'art. 10, commi 7 e 8 del ci[ato D.Lgs. n ..168, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cwnulativamente con i contratti di somministrazione a tempo dc[erminaro, il25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa. Resta ferma in ogni caso la possibilirà di utilizzare almeno 7 rapponi di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo de[erminaro, comunque non eccedenti la misura di 1/3 del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa. Le frazioni eventualmente risultanti da rali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore. La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente. la S[essa informazione alle RSA. e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dal sistema di concenazione e informazione del vigente C.C.N.L.. Vista l'avviso comune del 10/04/08 sottoscritto in attuazione dell'art. 5, comma 4 bis, del cirato D.Lgs. 368/01 e s.m., le parti concordano che l'ulteriore successivo contratto a termine in deroga ai limiti dei 36 mesi comprensivi eli proroghe e rmnovr, di cw al medesrmo comma pmrà avere durara massima pari a 8 mesr, a cond!Zlone che venga '\ nspettata la procedura ivr presmtta. ~ 1 J 72 ~ o In occasione della sessione semestrale dì concertazione e informazione, l'Organizzazione terrimriale aderente a Federterziario fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori terriwriali informazioni in meriw all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine. Le imprese forniranno ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti di lavoro a tempo indeterminato che si dovessero rendere disponibili per le medesime mansioni. art. 104 Distacco. Nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente disraccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un'impresa edile a un'altra, qualora esista l'interesse economico produrrivo dell'impresa distaccame, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie pro.fè.ssionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell'Impresa distaccataria. Durante il periodo di distacco il lavorawre adempie all'obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell'impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccanre. Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l'impresa disraccame. L'impresa distaccante evidenzierà nelle denuncie alla C.E.NA.I.la posizione di lavoratori distaccati. Resra fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, legge n. 236/93. art. 105 Contratti di inserimento. ll contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretw a realizzare, mediame un progetto individuale di adacramento delle competenze profes;sionali del lavoratore ad un determinaw contesto lavorativo, l'inserimemo ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro. La durata del contratto d'inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi. Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normadva vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durara massima può essere estesa fino a 36 mesi. Possono essere asswlti con contratto d'inserimento i lavoratori di cui al comma l del D.Lgs. n. 276/03. Il contratto d'inserimemo è stipulato in forma scrirra e in esso deve essere specifica.tamente indicato il progetto individuale d'inserimento. In mancan-za di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto· a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: durata; periodo di prova, cosi come previsto per il livello d'inquadramento attribuito; orario di lavoro, determinato in funzione dell'ipotesi che si tratti di un conrratto a tempo pieno o a tempo parziale. L'inquadramento dd lavoratore è quello dell'operaio comune per i comratti d'inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell'operaio qualificato per i contratti d'inserimento il cui progetto individuale è preordiilato per gli operai di 4o livello; per i contratti di inserimemo finaliz-zaci al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l'inquadramento sarà di l livello inferiore. Anche per i contratti d'inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l 'inquadramento economico e il trattamento economico è quello di 2livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinaro. Nel caso di comratti d'inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il conresro organizzativo aziendale, l'inquadramenw sarà dl1livello inferiore. Il progetto individuale d'inserimento è definim con il consenso del lavoramre e deve essere finalizzato a garantire l'a,deguaìnento delle competem:c professionali dellavoramre al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordìnaw il progeno di inserimentolreinserimemo oggetto del contratto; b) la durata e le modalità della formazione. Nell'ipotesi di reinserimemo di soggetti con professionalità coeremi con il contesto organizzativo aziendale potrà essere prevista lffia durata massima di 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l'apprendimento di nozioni di prevenzione aminfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e accompagnata da congrue fasi di addestramento speciflCo, impartire anche con modalità di "e-learning", in :funzione dell'adeguamento delle capacità professionali dellavoramre. La formazione teorica sarà effettuata presso l'Ente paritetico di formazione di cLJi all'art. 42 del presente C.C.N.L. La formaziOne antinforttmJsdca dovrà essere necessariamente rmpanita nella fuse imziale del rappono e avrà la durata di 8 ore. 73 CCN_L ~'et" idipeadenri delle imprae ffi.ili.mJ,o•i.J.ne e dd! e piccole e medie imp= inàusuiili .mi1 e iliìni La registrazione delle comperenze acquisite ~m opporrrmamente effetruaru. a cura del datore di lavoro o di un suo delegaro sul libretto individuale di formazione predisposto dall' Eme paritetico di fOrmazione di cui all'arr. 42 del preseme C.C.N.L. Le pani si riservano di adeguare l'artuale sistema di cerdfìcazione delle competenze acquisite a quello predisposw in base alla vigenre normativa sulla materia. Per l'assLmzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui all'art. 3 e all'an. 49 del presente C.C.N.L.. L'orario di lavoro è disciplinato dall'art. 6 e dall'art. 50 del presente C.C.N.L.. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratro di inscrimentolreinserimento ha diritto a un periodo di conservazione del posto di 70 giorni. · Nell'ambito di tale peiiodò l'azienda applicherà il C.C.N.L.. Nei casi in cui il contratto di inserimemolreinserimemo venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indererminaro, il periodo di inserimemolreiriserlrnemo verrà computato nell'anzianirà di servizio ai fini degli isdtuti previsci dalla legge e dal contratto, con l'esclusione dell'lstimro degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera. art. 106 Assemblee A) Nell'u..ni(à prodmdva (cantiere o stabìlimemo o sede o filiale o ufficio o reparto amo n orno) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall'orario di lavoro, nonché nei limiti di dieci ore annue rerribuite, durante l'orario di lavoro. Le assemblee sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalla Rappresentanza sindacale unitaria costituira nell' Wlirà produttiva, con preavviso al dawre di lavoro ~an inferiore di norma a due giorni e conrestualc indicazione dell'ordine del giorno. Analoga comunicazione è data per conoscenza, per quanto possibile preventiva, alle Organizzazioni sindacali terriwriali comperenri per la circoscrizione in cui opera l'unità produrriva, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. Le assemblee debbono tenersi nei giorni di pres~:azione lavorativa, in locali o luoghi idonei all'imerno dell'unirà produttiva. Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigemi esterni del sindacato che ha cosùrniw la Rappresentanza sindacale uniraria. Per l'individuazione dell'unità produttiva, agli effetti dell'applicazione della disciplina di cui sopra, si fa riferimento al numero dei dipendenti fi&>aw dall'an:. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, verificato al momemo in cui l'assemblea è indetta. B) Nelle unità produrtive con almeno 5 dipendenti per le quali non trovi applicazione l'arr. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti, nel limite complessivo di otto ore annue, per parrecipare ad assemblee a cararrere territoriale, fuori dei luoghi di lavoro, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. il numero dei dipendemi dell'unità produttiva è riferito al momemo in cui l'assemblea è indetta. le Organizzazioni sindacali territoriali dei b.voratori, aderenci alle Associazioni nazionali conuaemi, danno comlll1icazione della riunione, a firma congiunta, al datore di lavoro con preavviso non inferiore di norma a due giorni e contesUiale indicazione dell'ordine del giorno. C) Per le assemblee retribuite durante l'orario di lavoro e per i permessi di cui al l 0 comma della lett. B) al lavoratore è corrisposra la normale retribuzione, costituita per gli operai dagli elementi di cui al punto 3) dell'art. 27 dd preseme C.C.N.L., dalla percemuale di cui alla lerr. B) dell'art. 6 del presente C.C.N.L. e dalla maggiorazione di cLti all'art. 21 del presente C.C.N.L.. art. 107 Cariche sindacali e pubbliche a) la concessione di permessi reuibuiti ai componenti della Rappresemanza sindacale Lmitaria è disciplinata dall'art. b) 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Ai lavoratori che siano membri dei Comirati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni e dei Sindacati provinciali della categoria poaanno essere concessi permessi retribuiti, fino a otto ore lavorative al mese, per la partecipazione alle riunioni degli Organi predetti quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnicoaziendale. le cariche sopra menzionare c le variazioni relarive dovranno essere comunicare per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Organizzazioni rerritoriali dei datori di lavoro che provvederanno a comunicarle all'azienda da cui il lavoratore dipende. I permessi di cui alla presente lett. b) sono concessi ai singoli lavoratori avemi diritto con possibilità di cwnulo trimestrale. 74 c) d) Nei casi di cui alle lettere precedemi è dovuta la nmmale retribuzione, costituita per gli operai dagli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'are 27 del presenre C.C.N.L., dalla percentuale di cui alla lett. B) dell'art. 6 del preseme C.C.N.L e dalla maggiorazione di cui all'art. 21 del presente C.C.N.L.. Per il collocamento in aspettativa e per la concessione di permessi ai lavorarori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, nazionali e provinciali, si fa rinvio alle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300. art. 108 Affissioni la Rappresentanza sindacale unitaria ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoramri all'interno dell'unirà produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. art. 109 Disposizioni generali. Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigemi. I lavoratori debbono inolrre osservare le eventuali disposizioni stabilire dall'impresa sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente conuatto. art. 110 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali condizioni di miglior favore. le disposizioni del presente contratto sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cwnulabili con altro trarramenm. la previdenza e l'indennità di anzianità, anche quando siano cllsgiunte, si considerano costituenti un unico iscituro. Ferma restando la inscindibilirà di cui ai commi precedenti, restano immutate le condizioni più fàvorevoli sia singole che collettive, derivanti da accordi, usi e consuetudini eventualmeme praticate dai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del preseme contratto. art. 111 Decorrenza e durata. Salvo le diverse decorrenze espressameme indicate, il presente conuatto, in ossequio a quanm previsto dall'Accordo Quadro per la Rjfòrma degli Assetti Contrattuali sonoscrirm dal Governo e le Pani Sociali il 22 gennaio 2009, si applica dall5 otrobre 2013 al15 ottobre 2016 ai rapponi di lavoro in corso alla daca del l ottobre 2013 o Instaurati successivamente. Qualora non sia disdeno da una delle parti, con lettera raccomandata A.R, almeno sei mesi prima della scadema, si imenderà rinnovato per 3 anni e cosl di seguito. 75 m· eillìni CCNLr.' . . <!delle pkco!e e med'Jelllprese . · "~rt.,.lpendemiddl e .unpre:se OOili.:J.rugnne ind!I5ITi_ili e: J ALLE_GATI 76 Allegato A RETRIBUZIONE OPERAI Le Parti dando arto delle reu·ibuzioni in vigore all5.10.2013, stabiliscono di definire gli aumenti retributivi a valere sul triennio 2014-2016 entro 31.12.2013. a VALORI MENSILI DEI MINL\1! DI PAGA BASE DEGLI OPERAI Operai di prodll7.ione 15.10.2013 1.120,51 Operaio di N livello f------ - -· ----Operaio specializzato -· ~-- ---- 1.040,46 • Operaio qualificato 936,42 - Operaio comune 800,36 • La retribuzione degli operai è comabilmeme determinata in misura mensile. la retribuzione mensile degli operai di produzione anche ai fini dei vari Istituti contrattuali si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore lavora[e e per quelle dovute dal datore di lavoro a norma di legge e di conuatto. TABELlA DEI MINIMI DI PAGA BASE ORARIA DEGLI OPERAI 15.10.2013 Categorie a) Operai di produzione Operaio di N livello 6,48 ----- ---- ---------- -- ---·- 6,01 Operaio specializzato -- ·--- 5,41 Operaio qualificaro - - -- - - - - - ---- 4,63 Operaio comune - ·--- ------ - - . -- 4,16 b) custodi, guardiani, portinai, fauorini, uscieri, inservienti • 'c 3,70 c) custodi, portinai, guardiani (con alloggio) • 77 CC N-L per idipendcnu ddle imprese edUi .m:ig,i:me e delle p;ccole e medie .im[Jrese indw:a:i.Jli ed.ili e affini MiNIMI DI PAGA BASE ORAIUAAPPRENDISTI OPERAI livello finale 15.10.2013 ----- --- 4a livello 6,01 - c--· 4o livello primo inserimento - - ------- ----- - - -- - - ------ -- (prima metà periodo di apprendistato) 5,41 (seconda metà periodo di apprendisram) - - -- - ----- 6,01 --- ------ -------- ----- - 3o livello 5,41 3o livello prirno inserimemo (prima metà periodo di apprendisraro) 4,63 ~- - - -- - -- - - (seconda medt periodo di apprendisrato) - zo livello 5,41 - - - - - - - 4,63 - -- ------- ----- 2° livello primo lnserimemo ---- -- - 4,63 MiNIMI DI PAGA BASE ORARIA APPRENDISTI OPERAI AI SENSI DELIA LEGGE N. Semestre 15.10.2013 Primo semestre 3,25 Secondo semesue 3,52 Terzo semesrre 3,79 Quarto seme5tre 4,06 --- --------- Quinto semestre 4,33 Se5to seme5ue 4,60 78 25/1955 Allegato B RETRIBUZIONE IMPIEGATI le Parti dando arto delle reuibuzioni in vigore all5.10.2013, stabiliscono di definire gli aumenti rerriburivi a valere sul triennio 2014-2016 entro il31.12.2013. VALORI MENSili DEI MINIMI DI PAGA BASE DEGLI IMPIEGATI Uvclli Categorie Serri ma Quadri e impiegad eli l a super Sesto Impiegati eli la cmegoria 15.10.2013 1.600,71 . Quimo .. - Impiegati di 2a categoria 1.44o,63 1.200,52 . . .. Quano Assistemi tecnici (già di 3a caregoria) Terzo Impiegati di 3 a caregoria Secondo Impiegati dl4a categoria ---- 1.120,51 1.040,46 936,42 -- Primo Impiegati di 4a cuegoria l o impiego 79 800,36 C.CN.L per i dipendenti ddle impre>e edili arrigi..me cd d! e picco!e e med1e tmpre:e indmaiJ.li edili e alli m MINIMI DI PAGA BASE ORARIA APPRENDISTI IMPIEGATI Uvcllo finale 15.10.2013 5o livello 1.120,51 Y livello primo iruerimemo ·. (prima metà periodo di apprendistato) - 1.040,46 - ------··-· - (seconda m~-~r(odo di app_ITpJfu-ram) 4o livello . - -·- - 1.120,5! - 1.040,46 - 4o livello primo inserimento (primamerà periodo di apprendistaw) 936,42 -- (seconda me[à periodo di apprendistaw) 1-- - - - - 3o livello- 1.040,46 -- - - - - - - - - - - - - - - - 936:42 - 3o livello primo inserimemo ------. ---- -- - - - - ··------ {prima merà periodo di apprendistaw) - - - --·-. -- 800,36 - (seconda metà periodo di apprendismo) 936,42 2o livello 800,36 --- - - - - -- --- ------ 2o livello primo inserimento 800,36 MINIMI DI PAGA BASE ORARIAAPPRENDISTlliV!PIEGATIAISENSI DEUALEGGE N.25/1955 15.10.2013 Semestre .624,28 Primo semestre ----- ·---------- Secondo semestre .676,30 Teuosemesue .728,32 ------ - - - - - - - - - - Quarro semestre .780,35 Quinto semestre .832,37 . - -·-·-- Sesto semestre .884,39 / 80 Allegato C CASSA EDILE NAZIONALE ARTIGIANATO E INDUSTRIA (C.E.N .A. I.) Le parti concordano di utilizzare la già costiruita ed ope1ante Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria in sigla C.E.NA.I. che rappresenta lo strumento per l'attuazione, per le materie di seguito descritte, dei contratti e accordi collettivi stipulati fì-a CEPA-A Confederazione Europea Profei<iionisti e Aziende-Assocostrutrori e la UGL Federazione Nazionale delle Costruzioni, nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderemi. Le Parti, considerata la natura nazionale della C.E.NA.I., che contempla istiruti economici omogenei su tutto il territorio nazionale, convengono, al fme di assicurare alla C.E. N A.I. stessa quella autonomia gestionale necessaria a garantirne il corretto equilibrio finanziario, che la determinazione delle quote di accantonamento e di contribuzione, le relative modali{à di gestione ed erogazione di cui all'art. 21. arr. 45art. 32, Allegato D, Allegato E, Allegato F, Errore_ L'origine riferimento non è stata trovata., Allegato H, Allegato K, Allegato K del presente C.C.N.L. sono affidate in via esclusiva alla C.E.N.A.I. stessa ed alle Associazioni Nazionali costituenti la Cassa. L'organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alla C.E.N.A.I. sono pertanto defmiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni Nazionali costituenri la Cassa e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra. Gli obblighi di contribuzione e di ve:r-JaiDento alla C.E.N.A.I. stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedeme comma sono correlacivi ed inscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il mancato o parziale adempimento. A tal fine le Parti dichiarano che le quote di accantonamento e di contribuzione, le relative modalità di gestione ed erogazione indicari nel presente C.C.N.L. corrispondono a quelle applicate, alla data della stipula, dalla C.E.N.A.I. ·e si impegnano a recepire integralmente le variazioni che dovessero nel frattempo imervenire. I riferimenti alla Cassa Edile comenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente la Cassa Edile Nazionale Artigianato e Indusuia. Evemuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni contraenti, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al primo-corrtina o in deroga a quanto convenuto al secondo comma, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile Nazionale Artigianato e Industria. 81 CCN.L per i Jlpendemi delle Un pree edili :migi:mee d.:Ue pio;o!e e medie irnprex indu.sniJ.Ii OOili e :iliìni Allegato D ACCANTONAl\tlENTO DEllA .lvfAGGIORAZIONE PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI AL NETTO DELLE Ji\APOSTE E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE. A norma del 3° comma dell'art. 21 del presente C.C.N.L., il crirerio convenzionale per l'accantonamento presso la Cassa edile, al netto delle ritenme di legge, della maggiorazione per ferie e gratifica naralizia è il segueme: . l) CALCOLO DEllE RITENUTE FISCAU E DEI CONTRIBUTI L'impresa provvede a calcolare l'ammontare dei conrributi e delle ritenme fiscali vigemi a carico dell'operaio sull'intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione direrra e dalla maggiorazione di cui all'art. 21 del presente C.C.N.L. Per i casi di malattia e di infortunio o di malattia professionale la maggiorazione è compurata ai fini di cui sopra, nel modo segueme: Periodo .i.Vfaggiorazione ~------~~~~ giornate di carenza INPS e INAIL: 18,50% dal4° giorno di malattia in poi: 18,50% dal4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale: 7,40% dal 91° giorno d'infortunio o malattia professionale in poi: 4,60% ---- ~----~----~-----------~ 2) ACCANTONAMENTO NEITO PRESSO lA C.E.N A.I. L'importo che deve essere accantonato presso la C.E.N.A.L è pari all4,2%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui aU'arr. 21 del presente C.C.N.L.. Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malartia professionale le percenmali da accantonare sono le seguenri: Maggiorazione Periodo giornate di carenza INPS e INAIL: 14,20% dal4° giorno di malattia in poi: 14,20% dal4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale: 5,70% dal 91 o giorno di infortunio o malattia professionale in poi: 3,60% 3) RETRIBUZIONE DIRE1TA NETTA la reuibuzione netta erogata direttameme all'operaio da parre dell'impresa è costituita dalla rerribuzione lorda di cui al l o comma del punto 1), deuatti i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché l'accantonamento nell'impoHo di cui al punto 2). 4) ESCLUSIONE DEL CRITERIO CONVENZIONALE Il sistema convenzionale previsro dal punti precedenti non si applica per i periodi di paga nei quali non vi sia rerribuzionc diretta a carico del datore di lavoro per lavoro presram per l'intero periodo (malartia e infortunio). Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi efièttivi sugli accantonamenti sono detrarri dall'impre...ça dagli accantonamemi sressi. Inoltre la C.E.N.AJ. accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percemuali di cui al punto l) al lordo dei contriburi e delle. ritenme Hscali nei casi di mutualizzazione di cui all'il 0 comma dell'an. 21 del presente C.C.N.L.. 82 Allegato E PROTOCOLLO SUL TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO l. Il tracramemo per malattia, inforrunio e malattia professionale corrisposm daJI'impresa all'operaio ai sensi dell'an. 29 e dell';u:t. 30 del presente C.C.N.L. è portato in deduzione di quanto dovuto dall'impresa medesima alla C.E.NA.I. secondo i cri(eri di cui ai commi seguenti. Se nel trimestre solare scaduto prima dell'evento risultino denunciate per l'operaio interessaw almeno 450 ore, compmare con i cri(eri di cui al comma successivo, la deduzione spetta per il trattamento calcolaro applicando le quote orarie di seguito indicate, proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale. Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come specificata al 6° comma dell'an. 29 e al8° comma dell'an. 30 del presente C.C.N.L. i coefficienti seguenti: MAlATTIA: Periodo Quota a) per il l 0 , 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: 0.500; b) per il l 0 , 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 12 giorni: 1,000; c) daJ4o a120° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,330; d) dal21 ° ali80° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,107; e) da1181 o a1365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: 0,500. INFORTUNIO E MAlATTIA PROFESSIONALE: Quota Periodo a) dal l o giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della mala(tia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,234; b) da191 o giorno in poi: 0,045. Agli effetti del 2° comma si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risuhano versati i relativi contributi alla C.E.N.AI., le ore comWlque rerribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposm un tracramento economico integrativo o sostirurivo da parte dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervemo dcUa Cassa integrazione guadagni. Nel caso in cui le ore come sopra computate risulòno inferiori al numero indicato, la deduzione è proporzionalmente ridotta. Per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa il trattamento, calcolam come indicato al 2° comma, è restituito o conguagliato all'impresa in proporzione alle ore lavorate. La deduzione avviene mediame conguaglio con le somme dovute alla C.E.N A.L a qualsiasi tirolo o rimborso da parte · della Cassa stessa in tempi brevi. Le(ro, confermato e sottoscritto ~ 83 J + -~···-- CCN.L per i dipcndentidelk iinpn'So! edili :mig!:J.ne e ddle p:cwk e mOOk imprese iriduoui.ili edili e affiru Allegato F REGOlAMENTO DELL'ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE l) All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni rerriroriali, la C.E.N.A.I. corrisponde nell'anno successivo, ciascuna per la propria competem.a, la prestazione disciplinata dal presente Regolamento. 2) L'operaio marura l'anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale efferro le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzare dall'INPS e le ore di assenza dal layoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAJL. Ciascun biennio scade il30 settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione. 3) L'erogazione è effettuata dalla C.E.N.A.I. in occasione del l o maggio. la presruzione per l'anzianità professionale edUe è stabilira secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali 1' operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli imponi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effenivamente presrate in ciascuna caregoria e denunciate alla C.E.N.A.I. per il secondo anno del biennio di cui al comma2), paragrafu 2): TA.BEUAINVIGOREAL l MAGGIO 2014 numero erogazioni percepire dal singolo . Operaio Operaio 4° livello · Operaio specialiTL. operaio: qualificaro Operaio comune la e 2 a erogazione 0,1604 0,1490 0,1341 0,1146 3ae4 a 0,3369 0,3131 0,2817 0,2408 5a 0,5054 0,4693 0,4225 0,3611 6a 0,5294 0,4919 0,4425 0,3783 7ae 8 a 0,7062 0,6557 0,5900 0,5045 0,8827 0,8196 0,7379 . ··---- 9a e succ. ------, 0,6304 La C.E. N.A.r. calcolerà le prestazioni applicando i coefficienti suddetti ed erogherà le stesse arrotondando l'1m porto alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5. J.Vota Le parti si danno atto che le cifre sopraindicate corrispondono rispeuivamente al 5%, al_ l 0%, all5%, al 20%, al 25% del minimo di paga base di ciascuna categoria. Nel caso di operai per i quali per Lll1 biennio computato dall'l ottobre al 30 settembre non risultino registrate alla C.E.NAI. ore di cui al paragrafo 5) e che in un successivo biennio maturino il requisiw di cui al paragrafo 2), prestazione è calcolata applicando l'importo previsto per la prima erogazione. la C.E.N.A.I. al momento dell'accertamemo del requisito, qualora risulti che l'operaio abbia prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse Edili, su richiesta dello stesso, produce un attestaw delle ore maturate presso queste ultime, affinché queste provvedano a liquidare l'importo della prestazione di lavoro di loro competenza. Sempre ai fmi dell'accertamento del requisim, la C.E.NA.L riconosce le ore maturate presso altre Casse Edili comprovate da idonea certificazione prodotta dalle stesse. In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimemo del 60° anno di età ovvero a seguito d'invalidità permcmente debiramente accenata dall'INPS o di infortunio o di malattia pcofessionale, i cui esiti non permeuono la permanenza nel setrore stesso, all'operaio che ne abbia maturaro il requis.iro la presrazione è eroga·m dalla C.E.N.AI. anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo. l) In CJ.So di marre o d'invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una voha la prestazione o comunque abbiano maturam il requisito di cui al paragrafo 2) e per i quali nel biennio precedente l'evento siano stati effettuaci presso la C.E.N.A.I. gli accantonamemi di cui all'are. 21 del preseme C.C.N.L., è erogata dalla C.E.NA.L su richiesra dell'operaio o degli aventi causa lU1a prestazione pari a ~00 volte la retribuzione oraria contrattuale costituita da minimo di paga base, indennirà di comingenza e indeilllit..-1 territoriale del settore spettami all'operaio stesso al momento dell'evento. 2) Al fine di fur conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al preseme Regolamenro, i datori di lavoro son tenuti: a) a dichiarare alla C.E.NA.Lle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio; b) a versare alla C.E. N A.L un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 27 del presente contratto, per mtte le ore di lavoro ordinario dich.iarare a norma della 1err. a), nonché sul rrattamento economico per le festività di cui all'art. 20 del presente C.C.N.L.. La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione e sentite le Associazioni nazionali contraenti, con accordo tra le Organlzzazion"t territoriali aderenti alle Associazi.oni nazionali contr.tenti. Il contributo affluisce a un autonomo Fondo denominato "Fondo per l'imzianità professionale edile". A decorrere dall'erogazione dt maggto 2009 e con l'obiettivo dt mtghorare la prestaziOne dell'ape ordinaria al~ fine di mcentlvare la permanenza nel setmre, è stabili m che le prestaz..tom di che trattast sono incrememate . 84 r cL1 . 3) del 5% dalla terza erogazione e del 10% a partire dalla sesra erogazione rispetto a ciascuna pre5razione in vigore. Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal paragrafo 2), la C.E.NA.I. registra, a favore di ciascun operaio, le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate per le quali è stato versato il contribmo previsco dal paragrafo 5). Agli effeni di cui sopra la C.E.N.A.L registra anche le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per informnio e malattia professionale indennizzate dall'INAIL. La C.E.N.A.L registra altresì: a) 88 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio murtita della necessaria documemazione, compresa l'attestazione della impresa ordine all'effettivo godimemo del congedo suddetto; b) 88 ore per ogni mese intero di servizio milirare di leva su richiesra detl'operaio munica della certificazione necessaria e della attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro. Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti l) e 2) nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS o dall'INAIL, delle quali la C.E. NAL non sia a conoscenza, la richiesra dell'operaio deve pervenire alla stessa entro 3 mesi dalla scadenza del biennio valevole per la rnaturazìone del requisiro. Nel caso in cui l'operaio si trasferisca ad altra Cassa Edile, la C.E.N.A.L, su richie5ca dell'operaio medesimo, gli rilascia un attesrato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all'anzianità professionale edile. Per gli operai discontinui di cui alle lert. b) e c), art. 7 del presente C.C.N.L, l'importo orario di cui sopra è pari rispertivamente al90% e all'SO% di quello dell'operaio comune. Per gli apprendisti si fa rifèrimento al minimi di paga ad essi spettatiti a norma della normativa contrattuale vigente. 85 C.C.N.L per i dip;:ndenri delle impres~ edili arrigi.1ne e delle plccO!ee mffiie imprese indmaiili ed iL e affini Allegato G l) SISTEMA DI CONCERTAZIONE E DI INFORMAZIONE Le parti concordano la istituzione di un sisrema di concerrazione e di informazione, sulle marerie e secondo i crireri srabiliti dalla preseme disciplina. Il sistema di concertazione e di informazione, la cui regolamcmazione è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, si inserisce nell'arnbim delle relazioni imersindacali a carattere non negoziale. 2) 3) 4) 5) 6) Il sisrema di concertazione ua le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, è finalizzato ai seguenti obiettivi: sviluppare momenti e luoghi di confronto tra le parti sulle dinamiche settoriali del mercato nazionale e dei mercati locali, sulle politiche industriali, su costo e mercato del lavoro e sulla formazione professionale; definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti paritetici nazionali e rerritoriali. Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione di un Osservatorio, quale strumemo di rilevazione dei fenomeni del settore, le cui funzioni sono disciplinate da un apposiw Regolamenro. -Per la-sua- attività l'Osservator:io----Si-avvale della stmttura-dell~E.N.-B.L.I.C. nazionale- e può ricorrere a soggetti esterni per la predisposizione di rapporti sull'industria delle costruzioni. L'Osservatorio analizza ed elabora i seguemi dati: evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità 6nanziate con capit~e privato; evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i livelli di produttività e di costo; l'andamento del mercato del lavoro, con riferimemo a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel serrare e di mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retribudvi, fOrmazione professionale, andamento della siCLuezz:a, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo. la concertazione si artua con sessioni semestrali delle parti sociali A livello nazionale: In occasione della sessione semestrale di concertazione le pani si confromatlo sugli indirizzi generaH del settore anche al fine di Individuare obiettivi comuni su: polirica degli invescimenti pubblici, poliriche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità; politica industriale, individuando gli interventi fmalizzaci ai processi di concemrazione e spedalizzazione, di qualificazione ed innovazione organizz:ariva e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione, nonché delle forme di agevolazione sul crcdiro; politica del lavoro, con riguardo a: strutrura del costo del lavoro, lavoro irregolare e adempimenti contributivi; sisrema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoramri; regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità e flessibilità dell'occupazione; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale; politiche da perseguire attraverso gli enti p-aritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia di formazione profèssionale, ademp~menti contributivi, sicurezza e prevenzione. A livello territoriale: Nella sessione semestrale terrimriale, il confromo è fìnalizz:am, sulla base degli indiriv_i determinati dalla sessione nazionale e dal rappono dell'Osservatorio, alla defmizione di comuni obienivi su: mercam locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse fmanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizz..12ione delle opere; mercaro locale del lavoro in relazione agli andan1enti occupazionali, l'utilizzo degli strumemi di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità; artività degli enti paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, degli adempimenti contributivi, secondo i criteri scabiliti dalle A.•;;sociazioni nazionali. Le Organizzazioni rerritoriali datoriali forniranno anche informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dci contratti di lavori temporaneo, a termine ed il distacco dei lavoratori, nonché del lavoro straordinario. Con periodicità semestrale su richiesta delle strutture regionali dei aderenti alle Associazioni nazionali stipulanri si incontreranno per esaminare congitmtamente la situazione del settore. Nel corso di rale incontro le Organizzazioni regionali dei darori di lavoro forniranno informazioni glob-ali per la Regione di competema e sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell'occupazione nel settore, sulla struttura dell'occupazione per sesso, per età e categoria e sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale nel territorio, sulle previsioni di sviluppo del sctmre medesimo anche in riferimemo alle evoluzioni tecnologiche. 7) le informazioni di cui sopra potranno essere distinte in relazione ai seguenti comparci: opere pubblime; edilizia non abirativa pubblica e privata; edilizia abirariva pubblica c privata. Ferma resrando l'amonomia della attività imprenditoriale e le rispettive disdnte responsabilità delle imprese e dei lavoratori di norma una volta l'anno, nel primo quadrimestre, in apposiri incomri convocati dall'Organiz · 86 / territoriale dei datori di lavoro di cui-all'an. 44 del presente C.C.N.L. su richiesta delle Organizzazioni rerrimriali dei lavoratori di cui allo sresso articolo, le singole imprese e i consorzi operativi che svolgono attivirà nella circoscrizione terriwriale di competem.a, la cui sfera normale di attività si proietta nell'insieme dei comparti fondamentali dell'industria delle costruzioni e che abbiano normalmente alle direrre dipendenze nella circoscrizione medesima non meno di 60 lavoratori, forniranno alle RSA w1irameme alle Organizzazioni sindacali territoriali infOrmazioni per il suddetto ambito territoriale e con riferimento anche ai singoli cantieri. Le informazioni sono relative a: situazioni e previsioni producrive ed occupazionali per età, sesso e categoria; struttura dell'occupazione; fabbisogni formativi; lavorazioni affidare in appalto o subappalco a norma dell'are. 17 del presente C.C.N.L; artuazioni in mareria di sicureua. 3) Nel caso di richieste o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è automaticameme di competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, enrro 15 giorni dalla richiesta delle parti, per l'esame e la defmizione della controversia interprerativa. 87 CCN.L fXr l dipendemiddle imprese edili ~vime e delle pKco!ee medie imprese indmaiali èdili è 2.11ini Allegato H PROTOCOLLO SULLA BANCA DATI PER LA REGOLARITÀ CONTRIBUTNA In relazione a quanta disposto dal Testo Unico per la sicurezza con particolare riferimento all'anicolo 99 che prevede che commirrente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro rerriwrialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformememe all'Allegato XII e che inoltre gli organismi paritetici isdruiti nel senore delle costruzioni [...] possono richiedere copia dei dati -relib.V:r alle notifiche prelimin:iii presso gli organi- di vigilanza e all'aàicolo 90 che prevede, Seffiprea- carico dei committente o del responsabile dei lavori l'inoltro di copia delle notifiche anche alle Amminisuazioni concedenti; a dalla legge 296/2006, dal Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli indici di congruità contriburiva recepiti dal C.C.N.L. 10 luglio 2008 le parti concordano sulla necessita di: attuare una politica per la effettiva sinergia tra gli enti bilaterali che permetta di porre in essere un meccanismo eff_ìq_ce___e_;:m~llo che compprti la _ou_imizzazione de_lle ris_o_rse___ a _disp_osizione del_ sistema bilaterale per_ raggiungimenro dei fini sopraesposti; a attuare tma concreta imerazione tra i diversi organi affmché nella fuse preliminare delle opere vengano tracciate le linee guida per un operato ispiraro alla massima garanzia per i soggetti coinvolti nei lavori, prevedendo l'automatismo dell'informadva sulla notifica preliminare; arrivare, attraverso la C.E.N A. I., la verifica dell'incidenza del costo del lavoro della manodopera sulla base delle tabelle inserite nel C.C. N. L. l Oluglio 2008. Sarà affidato alla C.E.N_AJ. la implementazione del sistema informadco nazionale arrualmente in uso al fine di consolidare una Banca Dati Nazionale di settore con le seguenci caratterisriffie: l) il sistema informatico deve ricevere mui i dati contenuti nelle noriflche preliminari e di seguito elencad: a) data della comWlicazione; b) indirizzo del cantiere; c) d) e) !) g) committente nome, cognome, codice fiscale e indirizzo; natura dell'opera; responsabile dei lavori nome, cognome, codice fiscale e indirizzo; coordinatore per quanra riguarda la sicurez-za e la salute durate la progettazio-':le dell'opera, nome, cognome, codice fiscale e indirizzo; coordinamre per quama riguarda la sicurez-za e la salute durate la realizzazione dell'opera, nome, cognome, codice fiscale e indirizzo; h) data presllllta d'inizio dei lavori in cantiere; i) durata presunta dei lavori in Cantiere; j) numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere; k) numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sl.Ù cantiere; l) identificazione, codice fiscale o partita N A, delle imprese gia selezionate; m) ammontare complessivo presunto dei lavori; n) artribnzione di una codifìca per cantiere. 2) Questi daci dovranno essere integrati con: a) mne le informazioni reladve ai singoli c:mderi dell'impresa e all'intera Hliera degli evcnruali subappalti assegnati, indicando la provenienza e la situazione afl-èreme m t ti i lavoratori interessati; b) l'importo presuntivo del valore del subappalw e delle singole prestazioni d'opera; c) il commirrenre o il responsabile dei lavori dovrà inserire nella notifica preliminare anche tutti i daLi reladvi alla parte di lavoro effettuato dai lavoramri autonomi e dalle irnprese non edili; d) i dari anagrafici dei lavoratori coinvohi nei singoli canrieri affinché si abbia un quadro chiaro e compiero de personale occupam, tale da rendere più agevole il comroUo sulla regolarità sia in ambito contributivo che retributivo, nonché in materia di salure e sicmezza nei lavori. la Banca Dati Nazionale di serrare dovrà consentire di controllare attraverso questi dati direttamente la congruità complessiva del valore dell'opera torale, secondo le procedure tecnico informatiche che saranno individuate dalla C.E.NAI. entro quattro mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo. AJla Hne dell'opera, infutti, aJl'atro del saldo finale nel caso di opera pubblica e contestualmente alla dichiarazione di cui all' art. 25 comma l lettera b) del DPR 6 giugno 2001 n. 380 relariva alla richiesta del rilascio del certificato di agibilità del fabbricato nel caso di lavori privati ai soli fmi di controllo della regolarirà attestata dalla C.E.N.A.I., dovrà essere richiesto un DURC fmale della reale incidenza della stessa, in termini di versamenti presso la C.E.N.A.I. stessa, secondo gli indici di cui al C.C.N.L. 10 luglio 2008. Le parri sociali ritengono necessario che in ogni provjncia, ferma restando l'autonoma arrivirà di controllo dei soggetd interessati, nell'ambiro di w1a apposira conunissione provinciale di coordinamento, partecipata da rappresentanti della C.E.N.A.I., dell'Organismo Paritetico Provinciale, della Direzione provinciale del lavoro, delle ASL, dell'INPS e dell'INAJL, sia definito in maniera puntuale tm percorso di inrervemi, anche programmati, del personale tecnico degli m<é ' ' ' ' " ' mm,•= """" ""' mò """"'''· • '([;f.." ill'~o "' "'"~1"'"" b~• omogenei fomiti dalla C.E.N.AI.. L'adesione ai programmi di assistenza sul cantiere proposti dagli OPP, da pane delle imprese e la sua concreta realizzazione saranno considerati elememi di riferimento per la programmazione dell'attività ispettiva. Le parti si impegnano a proporre presso le sedi compe"[enti, le necessarie modifiche legislative che permettano le indicate integrazioni nella notifica preliminare, il controllo della congruità (rilascio del DURC) .anche a fine lavori nell'ambiw dei lavori privati compresi quelli effettuati in economia. 89 C CN.L fCl" id.ipenàenti dclk imprese ed!.li migi.mee delle p!cco!e e medie impre;e !ndu..<tri.J.I.i edili e ~ulìni Allegato I PROTOCOLLO SULLA FORMAZIONE E SICUREZZA ;ìUL LAVORO lo svolgimento di un'adeguata attività di formazione concorre sicuramente in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell'atrività produttiva nell'indusuia delle costruzioni. la formazione alla sicurezza deve pertanro essere potenziata e unifonnata nel territorio nazionale, anche attraverso la stretta collaborazione e coordinamento tra gH OPP. A tal fine, è determinante il ruolo dell'E.N.B.L.I.C. Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel serrare dell'Industria e dell'Artigianato Edile, per fornire gli oppommi ed adeguati indirizzi ai singoli Enti Paritetici Territoriali (OPP), disloca~i s[Jl tetri torio nazionale_. L'Organismo Paritetico Provinciale (OPP) è l'Ente Paritedco depurato a svolgere funzione di supporto e consulenza. alle imprese ed ai lavoratori, nell'imeresse di entrambi, sulla sicurezza. degli ambienti di lavoro ed esercira le seguenti attività: l) effetrua visite di consulenza tecnica e assistenza, tramite tecnici professionalmente qualificati, per fàvorire la corretta attuazione delle nonne di sicurezza nei cantieri edili; 2) svolge le attività previste dal D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. nonché le anività di formazione ed intòrmazione degli addetti per specififfie·responsabilir-à e specifici rischi seEOndo·i rilievi assunti· nelle-visite tecniche in camiere;- 3) assiste le imprese ed i lavoratori per traSferire tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione del D.lgs. n. 81/08 s.m.i.; 4) informa e aggiorna i dirigenti e i preposti in materia di sicurezza all'interno dei cantieri. Tale programmazione dovrà essere comunicata all'E.N.B.L.I.C. Nazionale per la formazione professionale e la nuda della salme e della siCLuezza nei luoghi di lavoro nel settore dell'Industria e dell'Arrigianato Edile. Le attività di consulenza in materia di sicurezza nei canrieri sono esercitare dai tecnici dell'Ente Pariretico Provinciale su espressa richiesm delle imprese, secondo un programma cronologico di richiesm delle visite nonché in via amonoma dall'Eme paritetico stesso, seguendo crireri di territorialirà o di tipologia produttiva. AI fine di dare cominuità a suddetta attività nell'amhito del singolo cmriere, l'Ente Paritetico Provinciale provvederà, laddove compatibile con le esigenze tecnico-orgiDizzative dello stesso, ad indirizzarvi il medesimo tecnico e/o la stessa squadra di tecnici intervenuti la prima volta. Gli interventi formativi, informativi e l'addestramento specifico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori edili e quelli dei loro rappresentanti sono effettuati dall'impresa in collaborazione con l'Eme Paritetico Provinciale, durante l'orario di lavoro e non possono comporrare oneri economici a carico dei lavoratori, ai sensi del comma 12, dell'an. 37 del D.lgs. n. 81/08 s.m.i .. I diriRenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, anche presso l'Ente Paritetico Provinciale un'adeguata e specinca formazione. L'informazione e l'aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza. del lavoro all'interno del cantiere sono svolte dall'Ente Pariteticò Provinciale. I contenuti della formazione di cui al presente comma sono quelli richiamati dall'art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81108 s.m.i .. E' affidata all'Ente Paritetico Nazionale la redazione dei piani e dei progetti formativi per le figure professionali cOntrattuali con titoli abilitanti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 s.m. i.. Il Rappresemante dei lavoratOri per la sicurezza aziendale e/o territoriale ha diritto ad una formazione iniziale e continua particolare, da assolversi presso l'Eme Pariretico Provinciale. la durata minima dei corsi di formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. aziendale è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimepto. la durata dei corsi di aggiornamemo periodico non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai fS ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. E' affidata agli OPP la formazione specifica di cantiere connessa e correlata alle situazioni di rischio rilevate durante le visite in cantiere effetcuate dagli OPP stessi nella normale attività di assistenza alle imprese ed ai lavoratori. Gli OPP, sono tennti, in via pre-liminare, ad utilizzare reciprocamente le risorse professionali imerne esistenti, ai fini dell'erogazione della formazione in materia di sicurezza. Le competenze acquisire a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sono registrare nel libretto personale di formazione professionale approvato dalle Parti Sociali nazionali su proposta dell"E.N.B.L.I.C. Nazionale. Al finanziamento del sistema E.N.B.L.I.C. verrà proweduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi loCJ..!meme in misura compresa fra lo 0,20% e l'l o/o sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 27 del presente C.C.N.L..da versare direttamente all'E.N.B.L.I.C. nazionale. Il contributo di cui sopra sarà gesti co dall'E.N.B.L.I.C. nazionale. Tale contributo deve essere gestito dai Consigli di amministrazione con proprio bilancio. le parti, limitaramente al periodo necessario per la costituzione ed il riconoscimento presso .Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, INPS ed INAIL dell'Ente Bilaterale Nazionale Conuattuale di emanazione del presente C.C.N.L. denominato "Ente Nazionale Bilaterale Lavoro e Impresa e Costruzioni in sigla E.N.B.L.LC., possono, tramite apposita convenzione, avvalersi di alrri di altri Enti Parirerici già costimiti ed espressione di almeno una delle Parti. 90 Allegato J CONTRIBUZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL SETTORE EDILE In considerazione degli efferri negativi che la crisi economica in atw sta producendo sull'occupazione del settore, le parti rirengono necessario pmenziare le politiche attive del lavoro e gli ammortizzatori sociali a disposizione del settore estendendone la durata, la copermra e l'accesso. Le parti sociali del settore sono interessate ad introdurre una indennità integrativa di cUsoccupazione per gli operai licenziati per riduzione di personale o per fine o mancanza di lavoro nel rispetto dei requisiti di cui all'art 29 délla legge n. 341/95. Tale ipotesi è vincolata ad un accordo tra le parti sociali, da sdpularsi in sede ministeriale, con cui venga ridmta l'aliquota contriburiva della C.I.G.O. in vigore, attraverso un apposiw decreto. A frome di una riduzione, che si auspica nell'ordine di due pumi in modo da poter equamente distribuire a fàvore delle imprese e dei lavoratori le risorse cosi derivanti, le parti convengono di utilizzare il Fondo costimito presso la C.E.N.AI. fmalizzato ad nna ulteriore integrazione al reddiio dei lavoracori disoccupati e in C.I.G., finanziato con il concributo della riduzione della aliquota. I requisiti di accesso, la durata e l'ammontare dell'erogazione del Fondo saranno definiti dalla C.E.NAI. stessa sulla base delle risorse reperi[e. Essi seguiranno i criteri della universalirà, della premialità per i lavorarori che parteciperanno alla formazione, e della premialità per le aziende che, in regola con i versamenti contributivi, assumano i lavoratori forma[i o disoccupati. 91 "CC.N.L per idipendèm:i ddle impres-e edi.J.i .m:ig!anee ddle p!cco!e e medie impre5<! industriali edlli eWH.ni Allegato K AVVISO COMUNE IN MATERIA DI INDICI DI CONGRUITÀ Il giorno 19 luglio 2013, in Roma Tra CEPA-A- Confederazione Nazionale Professionisti e Aziende-Assocostruttori e La Federazione Nazionale UGL Costruzioni. Visto l'an. l, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per u2007), cbe disciplina l'introduzione di indici di congruirà finalizzati a promuovere la regolarità conuìbutiva; Visw il tavolo di concertazione per l'edilizia promosso dal ìviinistero del lavoro in data 5 dicembre 2006; VIsto l'art. 118, comma 6--bis del D.Lgs. n. 163/2006, "codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, fornirure"; Visto l'Avviso comune in materia di indici di congruitàsorroscrino da UGL e FederTerziario ll28.10.2010; Considerata la necessità di assicurare una omogenea gestione, da parte della C.E.N.AI. degli adempimenti previsti. Le parti aderiscono all'Avviso comune in materia di indici di congruirà del28.1 0.201 O, recependolo integralmente. 92 Allegato L FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONAIE NAZIONALE PER LA FORt\1AZIONE CONTINUA NELL'INDUSTRIA E NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE "FONDITALlA" Le Parti Sociali firmatarie del presente C.C.N.L., neU'ottica di rafforzare la formazione professionale e l'opera di formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro espletata attraverso l'E.N.B.L.I.C.- Ente Nazionale Bilaterale Lavoro, Impresa e Cos(ruzioni, si accordano sull'utilizzo del Fondo Imerprofessionale per la Formazione Continua già costiruim ed operante da lUla delle Pani Sociali firmatarie il presen(e CC.N.L. denominato "Fondlralia". Si concorda che enrro 3 mesi dalla stipuJa del presente C.C.N.L. si definiranno regolamento e linee di utilizzo del sopracirato Fondo. 93