02- Capitolato Speciale d`appalto_100_ok

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02- Capitolato Speciale d`appalto_100_ok
Esecuzione di servizi e forniture
LOCAZIONE DI UNA STRUTTURA PER RICOVERO CANI RANDAGI (CANILE
RIFUGIO) E PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI
CANI RANDAGI IMPORTO COMPLESSIVO EURO 151.750,00 + IVA C.I.G : 66284523A1
procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta di solo prezzo ex art. 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006
LOCAZIONE DI CANILE RIFUGIO E SERVIZIO DI
RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO
DEI CANI RANDAGI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Premesse
Il presente capitolato contiene la disciplina di locazione di una struttura di ricovero per cani randagi
(canile rifugio) e del servizio di ricovero, custodia e mantenimento in canile rifugio dei cani randagi
accalappiati nel territorio comunale di Apricena.
Attualmente il comune di Apricena gestisce, a mezzo di associazione di volontariato, un canile sanitario di
proprietà sito in località “Pompilio” e un canile rifugio acquisito in locazione e ubicato in località
Coppacchio”.
A termine del contratto di locazione l’amministrazione ha disposto per la gestione dei cani mediante
apposita procedura aperta rivolta alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’apposito Albo
regionale tenuto presso l’Assessorato regionale alle politiche della salute, giusta art. 45 della l.r.
25.02.2010, n. 4.
In alternativa, in mancanza di concorrenti costituite da associazioni di cui sopra, l’affidamento avverrà in
favore di soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni
animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani, ai sensi dell’art. 4,
comma 1 della legge 14.08.1991, n. 281.
Attualmente sono 124 i cani presenti nel canile rifugio, come risulta dall’anagrafe canina informatizzata.
L’operazione di trasferimento dei cani avverrà con l’inizio dell’espletamento del servizio e dopo la
dichiarazione di esaurimento dell’epidemia di cimurro che recentemente ha interessato il canile rifugio.
Il comune ha altresì avviato una iniziativa di cessione dei cani agli allevatori che hanno ottenuto i terreni
demaniali in fida pascolo. Tale iniziativa verrà proseguita sempre al termine dichiarato dell’epidemia di
cimurro e interesserà i soli cani che, per condizioni di salute e adattabilità, potranno essere ceduti agli
allevatori.
Con deliberazione n. 193 del 14.09.2015 la Giunta comunale ha promosso lo sviluppo di ogni iniziativa
per la cessione gratuita dei cani a privati maggiorenni che diano garanzia di buon trattamento o a
associazioni protezionistiche, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge 281/91 e dell’art. 6, commi 2 e 3,
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della legge regionale 12/95, non appena dichiarata conclusa l’epidemia di cimurro e in accordo con i
medici veterinari competenti della ASL FG, allo scopo di ridurre il randagismo e il ricorso improprio alla
detenzione continuativa dei cani presso strutture stabili ed elevare i livelli essenziali di tutela e benessere
degli animali.
Art. 1
Oggetto e valore dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la locazione di una struttura o parte di una struttura per il ricovero dei cani
randagi (canile rifugio) della capacità non inferiore a 100 cani suscettibile di aumento fino a 150 cani e
l’espletamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento di un numero variabile di cani randagi in
canile rifugio.
La quantità di cani può variare nel tempo sia in relazione agli accalappiamenti effettuati nel territorio
comunale, sia per effetto delle cessioni ad associazioni protezioniste di animali o a privati che diano
garanzia di buon trattamento, ovvero decesso.
In ogni caso il canile dovrà ospitare tutti i cani provenienti dal canile sanitario comunale ma viene fissato
un numero massimo di cani ai soli fini della determinazione del corrispettivo mensile, nella misura di n.
100 cani, cosicché il corrispettivo mensile è determinato in relazione al canone di locazione e al numero
dei cani censiti e ricoverati fino alla soglia di 100 unità, superata la quale il corrispettivo è determinato in
misura fissa riferita alle 100 unità.
L’importo massimo dell’appalto ammonta, pertanto a complessive € 151.750,00 oltre IVA al 22%
corrispondente al canone mensile di locazione di € 1.000,00 e ad un costo unitario di € 1,75 pro-cane e
pro-die, diminuito del ribasso offerto in sede di gara.
Sono escluse le spese di sterilizzazione ed apposizione microchip.
L’appalto è finanziato con fondi del Bilancio Comunale.
Art. 2
Decorrenza e durata del servizio
Il servizio avrà la durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di avvio della prestazione risultante da
apposito verbale redatto in contraddittorio.
La decorrenza del servizio è prevista dal perfezionamento del relativo contratto e, comunque, in pendenza
della stipulazione del contratto, su specifica richiesta dell’Amministrazione appaltante a seguito
dell’aggiudicazione definitiva da parte del competente Responsabile del Servizio.
Alla scadenza del periodo di appalto decade automaticamente la locazione della struttura di ricovero,
senza la necessità di alcuna ulteriore formalità fra le parti.
Nel caso in cui, al termine del contratto, l’Amministrazione non sia riuscita a completare la procedura per
un nuovo affidamento o in caso ne ravveda la necessità, l’appaltatore è tenuto a continuare le prestazioni
alle medesime condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario, ai sensi
dell’art. 23 della legge Comunitaria n. 62 del 18/4/2005.
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La stazione appaltante, in maniera autonoma ed insindacabile, si riserva, ai sensi dell’art. 57 comma 5
lettera b) del D. Lgs. 163/06, di ricorrere alla procedura negoziata per la prosecuzione dell’appalto per 1
(uno) anno successivo alla stipula del contratto iniziale.
L’affidamento del servizio per il 3° anno, ove si riscontrino i presupposti, e l’impegno di spesa saranno
oggetto di specifico atto di determinazione da parte del responsabile del procedimento, in mancanza del
quale l’appalto cesserà al termine del secondo anno, con esonero delle parti dall’obbligo di formalizzare
disdetta o preavviso.
Art. 3
Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio di cui trattasi deve essere espletato nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari
nazionali e regionali vigenti in materia d’igiene, sanità e servizi veterinari, con particolare riferimento alla
Legge n. 281/91 ed alla L.R. n.12/95. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri finalizzati per ogni
intervento e/o adempimento necessario a garantire che la gestione della struttura che ospita i cani avvenga
in piena conformità con gli obblighi dettati dalla normativa vigente, anche in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro, igiene e sanità.
Nel corrispettivo di cui al successivo art. 5 sono compresi:
Il canone di locazione della struttura compresi gli spazi per la tenuta in isolamento dei cani
e i servizi accessori come previsto dalla norma regionale;
Il trasporto dei cani dal canile sanitario di Apricena ubicato in località “Pompilio” al canile
rifugio dell’appaltatore, ubicato in qualsiasi territorio della provincia di Foggia e a qualsiasi
distanza;
Il trasporto dei cani, dal canile rifugio, nel territorio comunale di Apricena, nell’attuazione
del programma di reinserimento dei cani randagi sterilizzati, censiti e non aggressivi, nel
territorio di provenienza;
la cura degli animali ospitati per soddisfare tutte le loro necessità, in particolare,
l'alimentazione, la disponibilità di acqua pulita, la preparazione e somministrazione di cibo e di
acqua da assicurare almeno una volta al giorno nei box preventivamente puliti. Ai cani di grossa
taglia la somministrazione verrà effettuata frazionata in due momenti. Il cibo avanzato durante la
giornata deve essere rimosso prima della chiusura delle operazioni serali e non potrà essere
riutilizzato. Il posizionamento delle ciotole deve essere tale da ridurre al minimo le tensioni fra i
cani e l’inquinamento da feci e mine da parte dei cani dei box adiacenti;
la rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi;
la sgambatura di tutti i cani ospitati, quotidianamente per circa 1 ora nelle apposite aree ad
eccezione di quelli posti in quarantena ed in presenza di casi specifici indicati dal dottore
veterinario;
la spazzolatura-toelettatura dei cani, compatibilmente con le esigenze degli animali, anche
con la collaborazione del personale volontario delle associazioni animaliste; a quelli con pelo
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lungo e lanoso devono essere garantite anche più tosature tenuto conto del tempo necessario alla
ricrescita del pelo. Tutti i cani dovranno essere sottoposti ad almeno un bagno nel corso della
stagione estiva;
la tenuta e l'aggiornamento del registro delle presenze dei cani;
l’aggiornamento del registro di carico e scarico da cui dovranno risultare: la data di arrivo
nella struttura, la provenienza, lo stato segnaletico ed il numero di microchip, eventuali interventi
veterinari, la data della cessione e le generalità del destinatario. Le date di ingresso e di uscita
saranno comunicate agli uffici competenti;
l’aggiornamento costante delle schede con il nome degli animali e del numero del
microchip affisse sui recinti;
l’aggiornamento delle schede individuali sulle quali saranno riportati i dati aggiornati degli
animali e gli interventi, salutari e non, che li riguardano, previa verifica della lettura del
microchip o di altri segni di riconoscimento dell'animale;
tutte le attività necessarie per il benessere dei cani ospitati;
l’assistenza al veterinario in tutte le operazioni sanitarie, ivi compresi il trasferimento
dell'animale dai box e dall'ambulatorio e il contenimento;
le condizioni di contenimento dei cani aggressivi;
la somministrazione di medicinali, se strettamente necessari, e dei trattamenti antiparassitari
non nocivi per l'animale, in ogni caso previa autorizzazione del medico veterinario;
il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie della struttura, provvedendo alla pulizia
giornaliera dei locali e spazi interni ed esterni del rifugio, pulizia dei box, dei recinti e dell'area
esterna nonché la disinfestazione e disinfezione quando prescritte;
la pulizia periodica delle aree di sgambatura. Le operazioni saranno effettuate
quotidianamente mediante l'asportazione delle feci, mentre almeno una volta ogni due mesi da
aprile a settembre e quando necessario nel restante periodo dell'anno, dovrà essere effettuata la
loro disinfestazione (con prodotti idonei) dagli ectoparassiti. Allo stesso modo dovranno essere
assicurate la pulizia e la disinfestazione dei recinti di custodia su fondo a terra battuta/sabbiella.
la disinfezione e disinfestazione del complesso con frequenza quindicinale. In caso di
presenza accertata di malattie trasmissibili, la disinfezione e disinfestazione devono essere
convenientemente intensificate;
le spese per tutti i consumi di energia elettrica, per canone e consumi di acqua e fogna,
spese telefoniche e quant’altro necessario alla gestione della struttura e all’espletamento dei
servizi;
le tasse sui rifiuti solidi urbani, IMU e altre imposte comunque denominate, ove attribuite al
locatario;
la pulizia ordinaria e straordinaria della struttura e delle aree di pertinenza, sia ai fini della
sicurezza degli operatori, sia per rendere il complesso accogliente e gradevole per i visitatori;
gli interventi periodici di controllo, verifica, riparazione, ripristino e mantenimento di tutte
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le strutture fisse e mobili, interne al canile (pulitura, espurghi, controllo serrature, ecc...),
necessari per mantenere in perfetta efficienza il canile;
tutte le misure di prevenzione dagli infortuni per gli operatori ed i visitatori e gli interventi
per la messa in sicurezza degli impianti, delle apparecchiature e degli accessori presenti e/o
utilizzati;
il regolare servizio di manutenzione che comprenderà, inoltre, la cura ed il ripristino del
materiale presente come fondo nelle aree di sgambatura e lo sfalcio e la cura del verde, in base
alle condizioni climatiche e stagionali (almeno 4 volte l'anno) avendo particolare cura nel
rimuovere spighette pericolose per la salute dei cani;
tutte le attività di promozione dell’affidamento a privati previsti dall’art. 6, comma 2 e 3
della l.r. 12 del 03.04.19951;
lo smaltimento, secondo legge, delle carcasse di animali morti.
L’appaltatore dovrà, inoltre, provvedere alla gestione e buon governo degli animali ospitati nella propria
struttura garantendo tutela e benessere, assicurando tra l’altro:
la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile riconosciute e
iscritte all’Albo Regionale previsto dall’art. 13 della L.R. 12/95, preposti alla gestione delle
adozioni e degli affidamenti;
all’atto del ricovero, l'applicazione di un collare identificativo colorato;
la sistemazione nei singoli box dei cani che necessitano di essere ricoverati, garantendone la
cura e la custodia;
che i cani che necessitano di cure particolari saranno ricoverati in box singoli utilizzati per
l'isolamento;
che nell’ipotesi di malattie infettive trasmissibili all'animale o all'uomo, sarà garantito
l'isolamento qualora prescritto;
l'isolamento anche quando l'animale sia in osservazione sanitaria, in particolare in seguito
ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo;
tutte le mattine, all'inizio delle attività gestionali e tutte le sere prima della chiusura delle
operazioni, la ricognizione di tutti i box per la verifica dello stato di salute dei cani ospitati.
Eventuali anomalie dovranno essere immediatamente segnalate al Comando di Polizia
Municipale e al responsabile del procedimento;
che per ogni entrata/ricovero sia fatta apposita segnalazione al comando di Polizia
Municipale di Apricena;
1
Art. 6, commi 2 e 3 della l.r. 03.04.1995, n. 12: In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si
provvede alla restituzione al legittimo proprietario. I cani non anagrafati vengono iscritti all' anagrafe canina e, se non
reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni, a enti e associazioni
protezionistiche.
Prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 2 possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con l'
impegno, da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.
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una corretta e puntuale amministrazione contabile e gestionale (ingressi, presenze,
riconsegne, affidi e decessi) al fine di renderla più fruibile e trasparente;
la disponibilità dell'animale e vigilerà affinché non sia, per qualunque motivo, sottratto ai
controlli disposti per fini diagnostici;
la custodia delle chiavi della struttura provvedendo all'apertura e alla chiusura della stessa,
alla sua corretta gestione e al servizio di custodia diurna, notturna e festiva;
la comunicazione con cadenza settimanale, al Servizio Veterinario competente per territorio
e all’Amministrazione Comunale di Apricena di tutti i decessi;
la comunicazione al Servizio Veterinario competente, ai sindaci del comune sede del
canile e di Apricena di ogni sintomo di malattia epidemica nonché ogni altra notizia di
particolare rilevanza;
di adeguare in tempi rapidi la propria struttura alle eventuali nuove disposizioni di legge che
dovessero intervenire in materia.
I cani randagi catturati nel territorio del Comune di Apricena dovranno essere adeguatamente custoditi
negli spazi concessi in fitto al comune, nei quali non potranno, per alcuna ragione, essere custoditi altri
cani di diversa provenienza.
La struttura, o parte di essa concessa in fitto, dovrà portare un contrassegno evidente con la scritta “Canile
rifugio del Comune di Apricena”.
I cani presenti nel canile non potranno essere fatti oggetto di sperimentazione né di commercio, né
potranno essere soppressi, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 2, comma 6, della Legge 281/19912 e
successive modificazioni e/o su espresso parere del medico ufficiale del competente Servizio Veterinario
della ASL.
All’appaltatore, per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, spetta nominare e comunicare
sia al Comune che al Servizio Veterinario dell’ASL competente, un Responsabile della struttura che curi
l’applicazione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente Capitolato. Fatte salve tutte le competenze in
merito a carico del Servizio Veterinario dell’ASL competente, fino a tale nomina, le funzioni, i compiti e
le responsabilità a carico del responsabile della struttura, saranno attribuite al firmatario del relativo
contratto.
Art. 4
Custodia, vigilanza e reperibilità
2
Art. 2, comma 6, delle legge 281/1991: I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo
quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente
eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
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L’appaltatore, è obbligato a garantire la custodia e la vigilanza della struttura, per tutto il periodo di
vigenza del contratto, mediante apposito personale incaricato. L’appaltatore, o persona delegata, dovrà
garantire, attraverso apparecchi telefonici fissi e portatili, la reperibilità 24 ore su 24 di qualsiasi giorno
incluso festivi e prefestivi su chiamata del Comune e del Servizio Veterinario per gli adempimenti agli
obblighi del presente capitolato.
Art. 5
Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento
Il corrispettivo è determinato dalla misura unitaria mensile derivante dal ribasso d’asta offerto in sede di
gara sulle due componenti costituite da:
a) canone di locazione della struttura o parte della struttura;
b) corrispettivo unitario per ogni cane e per ogni giorno di ricovero.
Il ribasso d’asta, per la componente gestione, si applica alla quota parte del prezzo posto a base di asta pari
a € 0,9625, così depurato dell’aliquota di costo della manodopera pari a € 0,70 e dell’incidenza degli oneri
di sicurezza pari a € 0,0875, sempre per ogni cane e per ogni giorno di ricovero.
Per quanto stabilito al precedente art. 1 e per incentivare il programma di concessione a privati previsto
dall’art. 6, commi 2 e 3 della l.r. 12/95 e dal presente capitolato, è stabilito il livello massimo dei cani, ai
soli fini della determinazione del corrispettivo mensile, nel numero di 100 unità.
Pertanto, pur trovandosi nella condizione di ospitare un numero effettivamente superiore di cani, nulla è
dovuto per il ricovero dei cani eccedenti il numero massimo delle 100 unità.
Nel corrispettivo sono compresi gli oneri di manutenzione ordinaria della struttura locata attribuiti al
comune locatario.
La liquidazione del corrispettivo avrà cadenza mensile ed è riferita al canone e alle unità canine
effettivamente ricoverate, ed al numero dei giorni di ricovero.
Il pagamento avverrà mensilmente e comunque secondo le disponibilità di cassa del Comune, previa
presentazione di fattura fiscalmente valida con riferimento alla situazione delle presenze al termine di ogni
mese.
Art. 6
Orario di accesso e libera fruizione del canile
Per favorire l’adottabilità dei cani, la ricezione del pubblico avverrà per almeno 3 giorni la settimana, di
cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno, con un minimo di 15 ore settimanali.3
Pertanto l’appaltatore concorderà con il RUP i giorni e gli orari di apertura.
3
Vedi Ordinanza Ministeriale 16.07.2009, art. 1 comma 2 lett. h: garantire attività che aumentino l’adottabilità dei cani
e l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro
ore al giorno.
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L’apertura al pubblico con visite guidate dovrà favorire anche rapporti di socievolezza tra uomo e
animale, scopi didattici e pet-therapy, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza.
Gli orari di apertura del canile al pubblico da concordarsi con il Comune e validi per almeno un anno
solare, devono essere esposti all’ingresso del Canile e le eventuali variazioni devono essere comunque
concordate preventivamente.
Ad accompagnare i cittadini nella visita saranno volontari appositamente addestrati ed in grado di fornire
loro tutte le informazioni necessarie a costruire un rapporto equilibrato e duraturo con l'animale, offrendo
adeguata assistenza ai visitatori e fornendo agli aspiranti affidatari informazioni sulle caratteristiche dei
cani presi in considerazione.
Il personale incaricato vigilerà sul comportamento dei visitatori al fine di prevenire atteggiamenti
inopportuni, molesti o pericolosi, ivi compresa la somministrazione di alimenti.
Art. 7
Affidamento cani randagi
L’appaltatore, decorsi sessanta giorni dalla cattura, favorirà l’adozione gratuita dei cani ricoverati nel
rifugio e non reclamati dai legittimi proprietari, regolarmente iscritti all’anagrafe canina e microchippati,
in favore di privati maggiorenni, Enti ed Associazioni Protezionistiche, che diano sufficienti garanzie di
buon trattamento degli stessi ed a loro totale carico. Tale affidamento potrà avvenire in via temporanea e
per cessione definitiva.
L’affidamento temporaneo potrà avvenire anche prima della decorrenza dei sessanta giorni, con l’impegno
da parte dell’affidatario di restituzione al legittimo proprietario che li richiedessero entro lo stesso termine.
Per ogni affidamento, il richiedente dovrà sottoscrivere regolare istanza, su modelli predisposti, che
saranno sottoposti a nulla-osta da parte del Servizio Veterinario della “Asl”, a cui seguirà regolare
autorizzazione da parte del Comune.
Gli affidatari temporanei, che saranno comunque responsabili del cane durante il periodo di affidamento,
secondo le norme in vigore, potranno recedere successivamente dallo stesso e riconsegnare il cane al
rifugio comunale, previa istanza di rinunzia da presentare al Comune, e previa comunicazione scritta, da
parte degli stessi, alla “Asl”.
I cani affidati per cessione definitiva, non reclamati nei termini dai legittimi proprietari, potranno
successivamente essere riconsegnati al rifugio con le stesse modalità previste per gli affidamenti
temporanei.
Art. 8
Controllo e vigilanza struttura
L’Amministrazione Comunale – con le modalità e i tempi che riterrà più opportuno – per mezzo di suoi
rappresentanti può effettuare in qualunque momento sopralluoghi all’interno della struttura al fine di
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verificare la rispondenza al regolare andamento del servizio, nel rispetto della vigente normativa e del
presente capitolato.
Entro il trentesimo giorno dalla stipula del contratto di affidamento del servizio dovrà essere eseguito, a
cura del personale dell’appaltatore ed in presenza dell’incaricato del comune un controllo attraverso lettori
di microchip del numero di cani ricoverati presso il rifugio dell’appaltatore.
Art. 9
Cauzione definitiva
L’appaltatore deve produrre, prima dell’inizio del servizio, cauzione definitiva nella misura stabilita
dall’art. 113 del D.Lgs 163/20064, per l’intera durata dell’appalto, tramite idonea polizza fideiussoria
bancaria o assicurativa. La stessa polizza deve espressamente contenere la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività a semplice richiesta scritta del Comune.
L’appaltatore deve produrre, prima dell’inizio del servizio, idonea polizza assicurativa che copra i danni
subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere, impianti o cose, anche di
proprietà di terzi, per un massimale di € 500.000,00. La polizza deve altresì comprendere l’assicurazione
che copra il Comune per danni a persone, con un massimale di € 1.000.000,00.
Art. 10
Obblighi dell’appaltatore
L’appaltatore si obbliga a:
osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle
prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla
categoria e nella località in cui si esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni
stipulanti;
effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze
spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti
nazionali;
continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro
4
Art. 113 comma 1 del D.Lgs 163/2006. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del
10 per cento dell'importo contrattuale. Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di
gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito
nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al
10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento;
ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20
per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7.
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sostituzione.
trasmettere all’Ufficio comunale competente l’elenco nominativo del personale impiegato
nelle attività del canile.
L’appaltatore dovrà, altresì, ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e
regolamenti vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o
eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria.
L’appaltatore, pertanto, dovrà provvedere, prima della stipula del contratto, al versamento, presso la
tesoreria comunale, della somma che sarà all’uopo richiesta a titolo di deposito per spese contrattuali.
Nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l’affidatario si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, in vigore per il tempo e
nella località in cui si svolgono il servizio anzidetto.
I suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L’affidatario si impegna a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
L’affidatario, essendo tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni costituenti l’oggetto del presente
appalto, non può cedere, neppure parzialmente, il presente contratto, a pena di nullità. E’ fatto, altresì,
divieto di sub-appaltare il servizio in oggetto. E’ fatto assoluto divieto di trasferire e ricoverare i cani
presso altri canili rifugio diversi da quelli indicati dall’affidatario nella domanda di partecipazione al
presente bando.
Art. 11
Disposizioni in materia di sicurezza
L’appaltatore ha l’obbligo di osservare le norme in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs
81/2008 e di predisporre il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori”, sottoscritto dal legale
rappresentante dell’appaltatore. La mancata presentazione del Piano, o la redazione non conforme alle
indicazioni fornite sui fattori di rischio ambientale, potrà comportare la revoca dell’affidamento della
gestione.
L’appaltatore deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i
dispositivi individuali di protezione (D.P.I.) necessari ed opportuni. L’appaltatore deve emanare le
disposizioni e le procedure di sicurezza per garantire l’incolumità del proprio personale e di eventuali terzi
e vigilare sul rispetto delle stesse da parte degli operatori e degli eventuali soggetti terzi.
I mezzi tecnici impiegati devono essere omologati e muniti dei dispositivi di prevenzione e sicurezza
previsti per legge.
Il Comune si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento di quanto sopra
indicato.
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L’appaltatore deve notificare immediatamente al Comune, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla
legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l’esecuzione delle attività.
Art. 12
Penalità
Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili all’appaltatore o inosservanza degli obblighi del
presente capitolato e del contratto di appalto, l’appaltatore sarà invitato a porvi rimedio entro il termine
che sarà indicato dall’Amministrazione, in relazione alla natura dell’inadempienza e alla particolare
necessità di intervenire d’urgenza, nel rispetto delle norme contrattuali e degli obblighi del c.c. (previsti
per legge).
L’Amministrazione, scaduto detto termine, senza esito, potrà avvalersi sull’appaltatore, applicando una
penale giornaliera di € 60,00 (sessanta/00), salvo più grave danno derivato e salva la risoluzione del
contratto ove l’amministrazione stessa lo ritenesse opportuno.
In caso di ulteriore inerzia il comune potrà ricorrere con interventi sostitutivi in danno dell’appaltatore.
Art. 13
Risoluzione del contratto
L’amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere,
trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi:
a) grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato
preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
c) subappalto non espressamente autorizzato dal Committente;
d) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza
maggiore;
e) inosservanza degli obblighi di legge e regolamentari in materia tutela degli animali da
affezione;
f) inadempienze contrattuali reiterate per tre volte anche non consecutive.
Costituisce causa di risoluzione del contratto anche il mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento, in
particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’appaltatore, oltre
alla immediata perdita della cauzione a titolo di penalità, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i
danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere
per il rimanente periodo contrattuale.
Il Comune può recedere dal contratto d’appalto negli ulteriori seguenti casi:
-
per motivi di pubblico interesse;
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- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile;
- a seguito di variazioni normative o di disposizioni delle autorità o organismi di controllo
sovra ordinati (es. ASL) che non consentono il prosieguo dell’appalto;
- per l’intervenuta disponibilità di altri rifugi di enti pubblici o di uno realizzato in proprio.
L’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la
prestazione per causa a lui non imputabile, secondo le disposizioni del c.c. (artt. 1218, 1256,
1463 c.c.).
Art. 14
Riservatezza e trattamento dei dati personali
Per la stipula del contratto con l’aggiudicatario e l’espletamento del servizio, è richiesto all’appaltatore di
fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del
D.L.vo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune
informazioni riguardanti il loro utilizzo:
finalità del trattamento:
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono
acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle
capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all’esecuzione della prestazione
nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di
precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono
acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti
contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
dati sensibili:
I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come
“sensibili”, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 196/2003;
Modalità del trattamento dei dati:
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a
criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:
I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli
interessati facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta
in volta costituite; Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal
concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di
gara nei limiti consentititi ai sensi della Legge n. 241/1990;
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- Diritti del concorrente interessato:
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003, acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’art. 13
del D.L.vo 196/2003, con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il
concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personale secondo le modalità
indicate precedentemente.
Si precisa, altresì, che l’appaltatore dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini
istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di
dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell’Amministrazione
Comunale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.
Art. 15
Risoluzione delle controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente alla osservanza ed alla attuazione delle
prescrizioni di cui al presente Capitolato, fra l’Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria, il
Foro esclusivo competente sarà quello di Foggia.
E’ espressamente escluso il ricorso all’arbitrato.
Art. 16
Osservanza di leggi e regolamenti
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato o erroneamente regolato, si farà riferimento
alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del c.c.
SEDE, 30.03.2016
Il Responsabile del Settore
Arch. Giovanni PAPALILLO
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