Testo REGOLAMENTO per l`acquisizione al patrimonio comunale, la

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Testo REGOLAMENTO per l`acquisizione al patrimonio comunale, la
COMUNE DI CAGGIANO
(Provincia di Salerno)
REGOLAMENTO COMUNALE PER
L’ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO
COMUNALE, LA RIQUALIFICAZIONE E IL
RIUSO, ANCHE ATTRAVERSO LA
CESSIONE A TERZI, DI IMMOBILI IN STATO
DI ABBANDONO DEL CENTRO STORICO
Versione
Approvata
Data
18/11/2013
Stato
Testo approvato
con delibera di
C.C. n. 27 del
18/11/2013
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Premessa
1. Il Comune di Caggiano intende fronteggiare il preoccupante
fenomeno degli immobili abbandonati nel centro storico, mettendo in atto
iniziative tendenti ad arrestare lo spopolamento e l’abbandono dello stesso.
2. Gli immobili abbandonati, oggetto del presente regolamento, in
condizioni di stabilità precaria, di norma si presentano privi di infissi e/o di
grondaie con dubbi circa la stessa stabilità dei corpi esterni del tetto e
pertanto ricettacolo di immondizie ed erbe infestanti, che favoriscono la
diffusione di ratti e parassiti vari.
3. Nell’attuazione del programma di riqualificazione del centro
storico già in atto, l’Ente intende favorirne il ripopolamento con l’obiettivo di
rimettere in moto quelle dinamiche socio-economiche fondate sul recupero
dell’artigianato e sull’attrazione turistica che può scaturire da un vecchio
centro abitato che ritorna a vivere.
4. Per il raggiungimento di tale obiettivo, costituisce precipuo
obiettivo dell’Amministrazione Comunale favorire il recupero e il restauro di
tali unità immobiliari, al fine di poterle utilizzare:
a) come foresteria turistica (paese-albergo), ai sensi dell’art. 8 bis della
L.R. n. 17 del 2001;
b) per assegnazione temporanea ad associazioni per finalità sociali o
culturali;
c) per cessione a terzi privati;
5. Si potrà procedere, altresì e compatibilmente con le previsioni
contenute nel vigente Piano di Recupero, alla loro demolizione al fine di
realizzare dei vuoti per esigenze:
a) di tipo urbanistico (estensione aree di parcheggio, incremento del verde
pubblico o il miglioramento dei collegamenti viari);
b) demolizione stato di pericolo (in caso di grave precarietà strutturale).
6. Per centro storico si intende quello delimitato dal vigente Piano di
Recupero.
Art. 2
Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento si applica per la determinazione delle
metodologie da mettere in essere per raggiungere gli obiettivi indicati nel
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precedente art. 1 e stabilisce le procedure che i cittadini, singoli o associati,
residenti e non, devono seguire per:
a) manifestare l'eventuale volontà di cedere gli immobili;
b) fruire dell'assegnazione temporanea;
c) fruire della cessione degli immobili.
Art. 3
Modalità.
1. Costituisce facoltà del Comune, previa pubblicazione di un
pubblico avviso, manifestare la disponibilità ad acquisire gli immobili,
invitando i privati proprietari a inoltrare proposta, esprimendo in proposito
volontà irrevocabile, da sottoporre alla valutazione dell’Organo preposto
dell’Ente per l’accettazione.
2. La cessione degli immobili è, di norma, a titolo gratuito.
3. Il Comune, nel caso di acquisizione degli immobili, per gli scopi di
cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 del presente Regolamento, si assume tutte
le spese di trasferimento.
4. ll Comune, nel caso previsto dalla lettera c) dell'art. 1 del
presente Regolamento, inserisce in apposito registro i dati dell'immobile
sino all'espletamento di tutte procedure per la cessione a terzi.
5. Le proposte di cessione gratuita devono essere inoltrate al
Comune debitamente corredate degli estremi di titolarità, di provenienza e
di identificazione catastale, tali proposte debbono essere firmate da tutti i
proprietari aventi titolo e le firme dovranno essere autenticate secondo le
norme vigenti.
6. Le proposte saranno istruite dall’UTC, il Consiglio Comunale
valuterà l’accettabilità delle stesse sulla base della possibilità di inserire gli
interventi di recupero in un programma unitario da realizzare nell’ambito
della programmazione nazionale/regionale/europea o in presenza
di
investimenti da parte di privati, deliberando l'acquisizione al Patrimonio
disponibile del Comune o l'immissione degli immobili nell'apposito registro
delle cessioni a terzi.
7. L'Atto di trasferimento sarà rogato dal Segretario Comunale e
tutti i costi relativi, di trascrizione, bollo e altro, resteranno a carico dell'Ente
in caso di acquisizione al patrimonio del Comune o del terzo in caso di
cessione a terzi.
Art. 4
Acquisizione coattiva.
1.
Attraverso un pubblico avviso, o ricorrendo all’istituto
dell’ordinanza sindacale finalizzata a garantire la pubblica incolumità, il
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Comune invita i privati proprietari degli immobili pericolosi, assegnando un
congruo termine, a provvedere ad eliminare eventuali condizioni di pericolo
e
alla messa in sicurezza e/o eliminazione di
tutte le condizioni
antigieniche e/o a provvedere a ripristinare le condizioni di decoro di tutti gli
immobili fatiscenti ed in stato di abbandono presenti nel centro storico.
2. Trascorso il termine assegnato senza che i proprietari
provvedano, l'Ente, previa comunicazione da notificare ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge anche eventualmente con le modalità previste per i
casi di rifiuto della notifica e/o di irreperibilità, potrà in caso di irreperibilità
dei proprietari e/o di un gran numero di essi acquisire gratuitamente al
patrimonio comunale gli immobili interessati, previa deliberazione del
Consiglio Comunale, con la quale sarà verificata la presenza dei necessari
presupposti tecnici ed economico-finanziari, e sostenendo tutti i costi
necessari per il perfezionamento della procedura.
CAPO II
PROCEDURE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Art. 5
Utilizzazione diretta del Comune.
1. Il Comune, propedeuticamente all’esperimento delle procedure di
acquisizione e alla programmazione ed attuazione degli interventi di messa
in sicurezza dal pericolo, attraverso l'Area Tecnico-Manutentiva, procede
alla verifica circa la presenza effettiva di una o più delle seguenti
fattispecie:
a. l’immobile è inserito in un intervento unitario di ristrutturazione,
riqualificazione e/o messa in sicurezza;
b. l’intervento di messa in sicurezza è oggetto di finanziamento
regionale, nazionale e/o comunitario;
c. l’intervento è inserito in una progettazione unitaria da candidare a
finanziamento, laddove tra i requisiti essenziali è richiesta la
proprietà dell’immobile/degli immobili.
2. Gli interventi da eseguire saranno i seguenti:
a. restauro degli immobili acquisiti, destinandole agli scopi di cui alle
lettere a, b, c dell'art. 1, comma 4, del presente Regolamento;
b. alla demolizione di quegli immobili da utilizzare per gli scopi e per i
casi previsti dall'art. 1, comma 5, del presente Regolamento.
3. Il Comune perseguirà, altresì, l'attuazione di programmi
finalizzati al recupero ed alla qualificazione urbana sulla base della
legislazione nazionale e regionale tempo per tempo in vigore.
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4. Inoltre, relativamente a interventi di messa in sicurezza di edifici
in condizioni di abbandono in cui l’intestatario/intestatari dell’unità
immobiliare ovvero della maggior parte delle unità immobiliari interessate,
non sono identificabili o laddove mancano titoli legittimanti la proprietà,
l’Ente provvederà alla messa in sicurezza, sussistendone i presupposti,
successivamente al perfezionamento dell’acquisizione diretta, previa
esecuzione della corrispondente progettazione tecnica, ove la stessa non
risulti disponibile, compatibilmente con il reperimento e appostamento in
bilancio delle necessarie risorse finanziarie.
Art. 6
Cessione a terzi.
1. Il Comune, conformemente alle previsioni contenute nel presente
regolamento, nel caso abbia esperito le eventuali procedure di registrazione
nell'apposito registro degli immobili da cedere a terzi, ogni anno entro il
mese di gennaio renderà noto, attraverso un pubblico avviso, le modalità di
presentazione delle istanze di assegnazione.
2. Tale avviso sarà divulgato mediante pubblicazione all'Albo
Pretorio on–line per trenta giorni e attraverso l'affissione di manifesti per le
vie cittadine.
Art.7
Modalità di assegnazione degli immobili.
1. L'assegnazione provvisoria degli immobili destinati alla cessione a
terzi avverrà sulla base di graduatoria, stilata attribuendo il punteggio
appresso indicato:
a. mancato possesso di altri immobili nel territorio comunale: punti 5;
b. giovane coppia con o senza figli: punti 10;
c. accorpamento (proprietario di u.i.u. confinante): punti 30;
d. accorpamento pertinenziale (garage nel raggio di mt.100): punti 5;
e. impegno alla residenza per almeno 10 anni (non cumulabile a n.3):
punti 20;
f. apertura di un esercizio artigianale o professionale o commerciale: punti
20;
g. mantenimento del volume esistente (trascrizione ai RR. ll.): punti 10;
h. integrale mantenimento della tipologia costruttiva (trascrizione ai RR.ll.):
punti 30.
2. Una apposita commissione composta dal responsabile del settore
patrimonio comunale, da un tecnico qualificato (ingegnere o architetto) e
dal Responsabile dell'Area Finanziaria, esaminerà le richieste e nel rispetto
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dei criteri e dei punteggi sopra riportati, formulerà la graduatoria dei
provvisori assegnatari degli immobili.
3. Gli assegnatari, successivamente all'ufficializzazione della
graduatoria e alla notifica della stessa da parte del Comune, acquisiscono il
diritto a restaurare l'immobile nel rispetto del presente Regolamento, e
acquisiranno il diritto al subentro nella relativa proprietà solo al termine dei
lavori di restauro.
4. La cessione avrà luogo nei modi e nei termini descritti nel
successivo art. 11 del presente Regolamento.
Art. 8
Assegnazione provvisoria.
1. L'assegnatario, proclamato con gli opportuni atti amministrativi
previsti dagli articoli precedenti, dovrà:
a) rispettare nella progettazione i criteri di cui al successivo art. 9;
b) sottoscrivere gli impegni relativamente ai requisiti di priorità di cui
alle lettere e, f, g, h del precedente art. 7, comma 1;
c) presentare domanda di permesso di costruire o S.C.I.A. entro 90
giorni dalla notifica di cui al comma 3 dell'art. 7;
d) iniziare i lavori entro 30 giorni dalla data di rilascio del Permesso di
costruire o dalla data di decorrenza della S.C.I.A.;
e) completare i lavori entro il termine di mesi 36 dalla data di validità
del provvedimento abilitativo.
2. Il mancato rispetto dei precedenti punti comporterà la
retrocessione automatica al Comune dell'immobile stesso.
3. A garanzia del mantenimento degli impegni assunti, sarà fornito
deposito cauzionale con fidejussione in favore del Comune, rilasciata da
istituto bancario per un importo pari al 10% dei lavori presunti.
CAPO III
PROCEDURE DI RISANAMENTO E CESSIONE
Art. 9
Metodologia di risanamento e restauro.
1. Per l’esecuzione degli interventi contemplati nel presente
regolamento è obbligatorio il rispetto di tutte le norme previste dal vigente
Piano di recupero del centro storico, con particolare riferimento a quelle
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relative al rispetto e mantenimento dei caratteri tipologici e della autenticità
del contesto urbano tradizionale locale.
2. Si dovrà prestare particolare cura all'inserimento all'interno della
costruzione e/o a rendere poco visibili eventuali serbatoi dell'acqua potabile,
compressori a zaino dell'aria condizionata, armadietti e canalizzazioni del
gas - dell'acqua - del telefono - della luce, antenne e Parabole TV.
3. Gli interventi dovranno, altresì, favorire la conservazione e la
valorizzazione attraverso accurato restauro e protezione nel corso dei lavori
di ogni particolare autentico e originale, quali ad esempio elementi in
granito, soffitti decorati, porte ed infissi di legni pregiati e/o qualsiasi altro
elemento indicato dal Responsabile del Settore Urbanistica dell'Ente.
Art. 10
Revoca.
1. Qualora gli impegni e i termini di cui all'art 9 non siano rispettati,
il Comune procederà alla revoca dell’assegnazione provvisoria, incamerando
il deposito cauzionale a titolo di risarcimento, senza indennizzo dei lavori già
svolti, fatta salva la rivalsa di eventuali maggiori danni.
Art.11
Trasferimento della proprietà.
1. All'inizio dei lavori di restauro il Comune procederà
all'acquisizione dell'immobile dal proprietario che ha espresso la volontà di
cessione al Comune, l'atto sarà stipulato dal Segretario Comunale.
2. All’ultimazione dei lavori di restauro, anche in tempi inferiori a
quelli stabiliti, previo collaudo di conformità effettuato dal Responsabile del
Settore Urbanistica dell'Ente, il Comune procederà alla stipula dell'atto di
cessione dell'immobile, in cui saranno annotati gli eventuali vincoli derivanti
da impegni assunti per le priorità di cui alle lettere e, f, g, h del precedente
art. 7, comma 1.
3. L'atto sarà stipulato dal Segretario Comunale, con costi di
trasferimento a totale carico del beneficiario, e previo pagamento dei costi
vivi sostenuti dal Comune.
4. L'immobile ceduto dal Comune, edificato o ricostruito, nel
termine fissato dal provvedimento abilitativo, non potrà essere alienato
dall'assegnatario prima di 10 anni dalla data di rilascio del certificato di
agibilità.
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Art.12
Ricomposizione unitaria delle proprietà
Scambi di unità immobiliari
1. Un limite al riuso degli immobili del Centro Storico è costituito
dall’eccesiva frammentazione delle unità immobiliari.
2. Allo scopo, si prevede la possibilità di attivare scambi finalizzati
alla ricomposizione delle verticali degli immobili, ovvero scambi tra beni
comunali ovvero unità immobiliari in possesso del Comune nel Centro
Storico con beni di privati, al fine di realizzare detto obiettivo.
3. In particolare si intende favorire l’acquisizione di immobili per
consentire interventi pubblici e/o privati unitari su immobili del Centro
Storico anche in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, previa
adozione di delibera di Consiglio Comunale che riconosca la valenza unitaria
dell’intervento attraverso la negoziazione con il privato.
CAPO IV
NORME FINALI
Art.13
Procedure transitorie.
1.
Eventuali offerte di cessione presentate a qualsiasi titolo prima
dell’entrata in vigore del presente Regolamento, previa riconferma dei
proprietari della volontà di cessione, saranno valutate ai sensi dello stesso,
fatte salve le deliberazioni già assunte dal Consiglio Comunale.
Art.14
Entrata in vigore
1.
Sono abrogate le norme comunali vigenti, eventualmente in
contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.
2.
Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno di
avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione e ne sarà data la
massima diffusione mediante pubblicazione, oltre che all’Albo Pretorio on-line,
anche sul website dell’Ente, nella sezione dedicata ai Regolamenti.
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