La gestione dei liquidi biologici nella pratica

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La gestione dei liquidi biologici nella pratica
La gestione dei liquidi biologici nella
pratica ospedaliera.
Un nuovo approccio per la sicurezza del
personale
Il
problema: situazione attuale nelle sale operatorie
Il rischio per gli operatori
La normativa
La soluzione
Liquidi biologici in sala operatoria
Situazioni più diffuse nella raccolta dei
liquidi biologici in sala operatoria
Rischio biologico:
- per il personale,
- per la sala ,
un costo per l’azienda….
Con riferimento al Dlgs 81/2008
A) rischio di contaminazione da agente biologico. Titolo X D.lgs.81/08 (Art. 266 e art. 267). Le norme
dell'art. 266 si applicano a tutte le attività lavorative nelle
quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
La definizione di agente biologico è contenuta nell’art.
267 del citato decreto legislativo:
per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo,
anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni,
allergie o intossicazioni. B) il sollevamento dei carichi, Titolo VI del nuovo
D.Lgs. 81/08 (articoli dal 167 al 171)
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Le procedure di smaltimento dei rifiuti sanitari e la loro classificazione al fine della diversa
modalità di smaltimento sono contenute nel DPR 15 luglio 2003 n. 254, pubblicato in G.U.
n. 211 del 11 settembre 2003.
NOVITÀ INTRODOTTE DAL DPR 15 LUGLIO 2003 N. 254 "REGOLAMENTO RECANTE
DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI A NORMA DELL'ART. 24 DELLA
LEGGE 31 LUGLIO 2002, N.179" 5.1.
All'art. 6 si riportano alcune indicazioni sulla gestione delle "acque reflue", che non sono
rifiuti, quindi sarebbero esclusi dal campo di applicazione. Feci, urine e sangue possono
essere scaricati in fogna, quindi è opportuno che il responsabile della struttura sanitaria
definisca e renda operative procedure che prevedano lo svuotamento in fogna delle
padelle e delle sacche per le urine in condizioni di sicurezza per gli operatori: tali
procedure, infatti, permetteranno di smaltire le sacche svuotate del loro contenuto come
rifiuti urbani e di ridurre notevolmente la massa dei rifiuti provenienti dai reparti di
degenza.
Art. 6 - Acque reflue provenienti da attivita' sanitaria
1. Lo scarico di acque reflue provenienti da attivita' sanitarie e' disciplinato dal decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.
2. Feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque reflue che scaricano
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(Per la disinf collegare B-C)
Attacco per disifezione (C)
(collegare by pass tra B e C)
Attacco rete idrica (D)
Porta filtro
FUNZIONAMENTO
AMBITI DI UTILIZZO
E BREVE DESCRIZIONE
OPERATIVA
IMPIEGO IN SALA OPERATORIA DI UROLOGIA
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Grazie per la cortese attenzione