Diapositiva 1 - Proteo Formazione 2.0

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Diapositiva 1 - Proteo Formazione 2.0
La complessità organizzativa che caratterizza oggi tutte le strutture sanitarie e
socio assistenziali, richiede inderogabilmente di integrare ed ottimizzare tutti i
processi e i percorsi clinico-assistenziali. L’ottimizzazione è possibile solo attuando
una consapevole e concreta interazione delle diverse competenze professionali.
Solo conoscendo in modo approfondito ruoli e responsabilità di tutti gli attori
coinvolti nel processo di “cure” si garantiranno livelli assistenziali qualitativamente
appropriati.
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L’introduzione di nuovi modelli organizzativi e assistenziali focalizzati sulla
centralità della persona, sulla continuità assistenziale, su progetti di cura e
assistenza multidisciplinare, devono prevedere percorsi di valorizzazione delle
competenze e delle funzioni di tutti gli operatori coinvolti. Occorre conoscere in
modo approfondito chi siamo come professionisti ma anche conoscere e riconoscere tutte le altre figure professionali.
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Il ruolo dei medici è certamente quello maggiormente riconosciuto e non
assoggettato a difficoltà di status. Il medico è, in sintesi, il responsabile
dell’inquadramento diagnostico-terapeutico.
Platone ci rammenta che come sanitari, al di la del nostro specifico ruolo,
dobbiamo sempre ricordare che assistiamo “persone” e non parti di un corpo,
pertanto il nostro operato deve essere attento alla globalità della persona e
fortemente condiviso tra tutti i professionisti della cura.
Il Decreto del Ministero Sanità del 14 settembre 1994 n. 739 “regolamento
concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale
dell’Infermiere” identifica all’articolo 1 comma primo chi è questo professionista e
quale è il cuore del suo agire. Precisamente identifica l’Infermiere come
l’operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante (oggi
laurea in infermieristica) e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile
dell’assistenza generale infermieristica. Per aiutarci nel definire più
puntualmente che cosa è l’assistenza generale infermieristica nel secondo comma
dell’articolo uno si da evidenza che l’assistenza infermieristica preventiva,
curativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali
funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabiliti
di tutte le età e l’educazione sanitaria.
Il profilo dell’Infermiere al comma tre dell’articolo uno va ulteriormente ad
esplicitare le competenze del professionista. Di interesse i verbi utilizzati per
declinare le prime tre categorie di attività. Partecipa, identifica,formula,
pianifica, gestisce e valuta. Viene riconosciuta la massima autonomia
all’Infermiere nell’identificare i bisogni di assistenza infermieristica e nel
formulare i relativi obbiettivi, così come nel pianificare, gestire e valutare
l’intervento assistenziale infermieristico, lo si vincola, invece, a partecipare, con
altri professionisti, all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della
collettività. E’ pertanto indispensabile, anche per questo professionista, che nella
pur grande autonomia di azione declinata dal profilo, conoscere il più possibile le
competenze degli altri operatori per rispondere correttamente all’identificazione
dei bisogni della persona e della collettività in un ottica olistica.
Sempre al comma tre dell’articolo uno il profilo dell’infermiere pone in evidenza
altre attività che il professionista svolge in rapporto con altre figure. L’attenzione
va posta sul comma che recita “per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove
necessario, dell’opera del personale di supporto”. In questa affermazione
troviamo esplicitato l’innovativo ruolo dell’infermiere che, durante l’esercizio
della sua attività deve essere in grado di discernere quando e se avvalersi di altri
operatori. Discriminante che implica una profonda conoscenza del proprio agire
per poter avvalersi dell’agire di altri. L’infermiere che sulla base di ciò che ha
appreso nel suo percorso di studio, sulle conoscenze acquisite nel contesto
operativo, avvalendosi delle indispensabili guide del proprio profilo e del proprio
codice di comportamento può certamente essere un professionista che si
inserisce pienamente in un contesto multidisciplinare.
Il Decreto del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 741 regolamenta la
figura e il relativo profilo del fisioterapista. Egli è l’operatore sanitario, in possesso
del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in
collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e
riabilitazione, nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di
quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od
acquisita. L’ambito di questo professionista è di più facile imputazione, rispetto
all’infermiere, in quanto molto più tecnico e specialistico.
Sempre all’articolo 1 comma 2 si specificano le competenze attuabili dal
fisioterapista sia in autonomia sia in collaborazione. Il comma ha però un inizio un
poco restrittivo in merito all’agire di questo professionista in quanto esordisce con
“in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle
proprie competenze, il fisioterapista…..”. Il ruolo del medico, con la diagnosi e le
prescrizioni circoscrive notevolmente l’ambito di questo professionista. Anche
questo operatore si avvale dei quattro fondamenti (formazione, conoscenza,
profilo e codice)per agire il proprio ruolo.
Anche la figura dell’educatore professionale viene regolamentata dal Decreto del
Ministero della Sanità dell’otto ottobre 1998 n. 520. Il profilo identificato
all’articolo uno cita “è l’operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma
universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito
di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare…..”. Viene
riconosciuta a questo operatore una valenza sia sociale sia sanitaria e una
progettualità terapeutica svolta in collaborazione con una equipe
multidisciplinare.
Nel riconoscere anche a questo professionista il ruolo dei quattro fondamenti
quali guida all’agire professionale sembra essere di interesse riportare quanto
evidenziato dall’associazione nazionale educatori professionali nella premessa al
proprio codice deontologico. “ La riflessione che ha spinto l’associazione ad
impegnarsi in questo percorso, parte dalla considerazione che la nostra
professione ci pone più volte e quotidianamente in contatto con situazioni-limite,
al confine fra legalità e supporto alle persone in difficoltà, in cui solo una saldezza
di principi e valori, una forte adesione all’etica professionale nonché una
formazione di base specifica e adeguata, possono impedire che nella relazione
educativa con persone fragili e/o svantaggiate si possa scivolare in casi di abuso,
manipolazione o maltrattamento”.
Grande rilevanza, assumono negli anni, le cosiddette figure di supporto. Ogni
Regione ha identificato e normato, negli anni, figure diverse (ASA, OSA,
OTA,OTAA..) In verità l’Ausiliario Socio Assistenziale in Regione Lombardia ( è un
operatore sociale che possiede un profilo risalente al 1989. Profilo che non si
discosta in termini netti da quanto poi enunciato dalla DGR (Lombardia)VIII/7693
del 24 luglio 2008. La necessità principe che ha guidato il legislatore nel
rimodernare il profilo di questo operatore e il conseguente percorso formativo
viene chiaramente espresso nella DGR citata quando si da evidenza che: “è
necessario definire i requisiti di accesso al profilo che garantiscano più elevati
standard formativi di base garantendo altresì l’accesso ai percorsi di riqualifica
OSS nell’ottica di una costruzione della filiera delle figure di assistenza alla
persona”. Non è stata abrogata la formazione dell’ASA come accaduto per l’OTA
ma, si permette, un’integrazione tramite percorso di riqualifica.
L’ASA è quindi un operatore di supporto che svolge la sua attività in base a criteri
di bassa discrezionalità e alta riproducibilità ed è affiancabile a diverse figure
professionali sia sociali sia sanitarie. Tali attività sono svolte in servizi di tipo socioassistenziale e socio-sanitario.
Negli ambiti delle attività e delle competenze individuate l’ASA opera in quanto
agisce in autonomia rispetto a precisi e circoscritti interventi, coopera in quanto
svolge solo parte dell’attività alle quali concorre con altri professionisti (infermieri,
terapisti, educatori, ecc.), collabora in quanto svolge attività su precise indicazioni
dei professionisti.
Figura di supporto riconosciuta su tutto il territorio nazionale è l’Operatore Socio
Sanitario (OSS). Il profilo di questo operatore nasce a seguito dell’Accordo Stato
Regioni del 22 febbraio 2001, a cui fa seguito, in Regione Lombardia, la DGR n.
5428 del 6 luglio 2001 che individua la figura e il profilo professionale di questo
operatore. La giunta regionale con deliberazione n. VIII/005101 del 18 luglio 2007
va a regolamentare i percorsi OSS.
L’OSS è un operatore di interesse sanitario che va a sostituire completamente la
figura dell’OTA, di cui la formazione è stata soppressa, in ambito ospedaliero e che
è il naturale sbocco di riqualifica del personale ASA. La Regione con la nuova
regolamentazione del percorso formativo dichiara di voler rispondere all’esigenza
di mantenere un alto standard di eccellenza del sistema sanitario e socio sanitario
lombardo.
Anche per l’OSS, come per l’ASA, il profilo introduce i concetti di opera, coopera,
collabora. In tutte le abilità implicate riportate dal profilo vengono diversificate
tutte le attività con questa terminologia. Ad esempio nella competenza
“assistenza diretta alla persona” opera nell’espletamento delle funzioni
fisiologiche, collabora nell’utilizzare tecniche per la realizzazione di semplici
attività di supporto diagnostico-terapeutico e coopera a seconda della tipologia
dell’utenza nel soddisfacimento di bisogni primari.
Certamente l’OSS è da ritenersi l’operatore di supporto che gode di maggiori spazi
di autonomia e di competenze tecniche più allargate che spaziano dall’assistenza
di base, alla collaborazione in semplici attività di supporto diagnostiche e
terapeutiche, alla rilevazioni dei parametri vitali fino alla collaborazione nella
somministrazione delle terapie e all’effettuazione di medicazioni semplici. Va
comunque sottolineato che questo operatore di supporto è da ritenersi
esclusivamente responsabile della esecuzione corretta delle mansioni
direttamente svolte e/o attribuite.
Le competenze dell’OSS non si esauriscono nell’ambito tecnico infatti, grande
rilevanza viene attribuita anche alla componente relazionale soprattutto per
quanto concerne il lavoro di equipe. Modalità operativa, quest’ultima,
universalmente riconosciuta come prassi strategica per offrire davvero risposte
appropriate ai bisogni dell’utenza. Completano le competenze dell’OSS tutta una
serie di conoscenze inerenti l’educare alla salute e a corretti stili di vita gli assistiti,
la tutela della privacy, la conoscenza di tutta la rete territoriale di servizi e la
tutela della propria salute anche in ambito lavorativo.
Il Collegio IPASVI di Bergamo, in una lettera inviata a tutti i responsabili di
struttura socio-sanitaria, ribadisce alcune attività che non possono essere
assoggettate a criteri di bassa discrezionalità e alta riproducibilità, attività che
peraltro non sono contemplate nel profilo dell’OSS. Accento particolare viene
posto sull’attività di coordinamento professionale. Il profilo dell’OSS non prevede
competenze inerenti il coordinamento di altri operatori di supporto ne tantomeno
quello di professionisti.
Gli obiettivi di interazione e cooperazione non si possono raggiungere con la sola
conoscenza, anche se approfondita, dei vari profili professionali. Se il lavoro di
equipe è stato considerato prassi strategica per rispondere adeguatamente ai
bisogni dell’utenza, diviene indispensabile ricorrere a strumenti assistenziali,
organizzativi e relazionali che permettano a tutti gli operatori di offrire le proprie
conoscenze, competenze e abilità al processo di integrazione.
Solo se l’equipe riesce a definire obiettivi comuni e condivisi, modalità operative
integrate, reciproco riconoscimento nel rispetto di ruoli e competenze differenti,
si potrà essere certi di offrire risposte professionali, appropriate, pertinenti ed
anche etiche. Risposte che vanno oltre logiche puramente corporativistiche e
personalistiche.
Un aspetto particolare che va continuamente perseguito è quello di rendere
evidente e rintracciabile tutto quanto il percorso assistenziale. Le logiche
personalistiche e autoreferenziali, tanto dannose ad un serio lavoro di equipe,
trovano dissuasione anche con la tracciabilità di ciò che viene fatto.
Un lavoro realizzato alcuni anni fa dal coordinamento regionale dei collegi IPASVI
della Lombardia identificava specifiche check list per favorire l’integrazione
operativa tra infermieri e OSS. Pur essendo, queste check, datate, si ritiene che
possano aiutare nel comprendere come procedere nel processo di interazione e
cooperazione. Di seguito se ne riportano tre che trattano argomenti sempre di
interesse.
Assistenza diretta alla persona. L’infermiere rileva i problemi
infermieristici reali o potenziali dell’utente, in questa rilevazione l’OSS
contribuisce fornendo tutti i dati e le informazioni in suo possesso.
L’infermiere dopo la valutazione decide quali interventi mettere in atto e
se provvedervi direttamente o attribuirne l’attuazione. La scelta deve
basarsi sulle valutazione di alcune variabili che sinteticamente si posono
raggruppare in organizzative, legate alle condizioni dell’utente, alle
competenze dell'infermiere, alle competenze e alla specificità delle
prestazioni. Il percorso si chiude con la valutazione sui risultati raggiunti
effettuata dall’infermiere a cui contribuisce anche l’OSS con le proprie
informazioni. Pertanto l’infermiere deve a volte intervenire direttamente,
ad esempio nell’esecuzione dell’igiene, se le condizioni dell’utente lo
richiedono o in altre condizioni demandare all’operatore di supporto tale
attività.
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Somministrazione farmaci per via orale. All’infermiere sempre il compito
di valutare, decidere se attuare o demandare l'attuazione e infine di
valutare raccogliendo tutti i dati.
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Esecuzione medicazioni. Il procedimento è sempre quello descritto per le
attività presentate nelle check list precedenti.
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Prendersi cura di una persona è un concetto molto più elevato del curare. Se
vogliamo prenderci veramente cura dei nostri utenti non possiamo prescindere
dal mettere in campo tutte le nostre professionalità e competenze in modo
integrato ricordando che le trasformazioni demografiche in corso, hanno
determinato un cambiamento nella richiesta di cure (dalle cure intensive
necessarie nelle fasi acute delle patologie, alle cure continuative nelle diverse
condizioni di fragilità), e richiedono una profonda trasformazione del sistema
d’offerta sanitaria, socio sanitaria assistenziale e sociale e della stessa
organizzazione dei servizi, a supporto della non autosufficienza, così come una
maggiore attenzione a realizzare una presa in carico complessiva della persona, di
diversa età, in condizioni anche di disabilità.
Una macchina è in grado di lavorare come cinquanta uomini comuni, ma nessuna
macchina può svolgere il lavoro di un uomo straordinario.
Elbert Hubbard
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Ruoli e responsabilità degli Operatori
(Adriana Belotti)
Bibliografia di riferimento
•
D.G.R. lombardia VIII/7693 del 24 luglio 2008 "regolamento dei percorsi ASA".
•
D.G.R. lombardia VIII/005101 del 18 luglio 2007 "regolamentazione dei percorsi OSS".
•
Proposta di documento del "tavolo Ministero-Regioni su ruolo, funzioni, formazione e
programmazione del fabbisogno dell'Operatore Socio-Sanitario" del 4 luglio 2012.
•
D.M. Sanità 14 settembre 1994 n.739 "Regolamento concernente l'individuazione della
figura e del relativo profilo professionale dell'Infermiere".
•
Consiglio Nazionale dei Collegi IPASVI del 17 gennaio 2009 "Codice deontologico
dell'Infermiere" in vigore dal 1 marzo 2009.
•
D.M. Sanità 14 settembre 1994 n.741 "Regolamento concernente l'individuazione della
figura e del relativo profilo professionale del Fisioterapista".
•
Congresso Nazionale A.I.T.R. Del 25 ottobre 1998 "Il Codice Deontologico dei
Fisioterapisti".
•
D.M. Sanità 8 ottobre 1998 n. 520 "Regolamento recante norme per l'individuazione della
figura e del relativo profilo professionale dell'Educatore Professionale, ai sensi dell'art. 6,
comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502".
•
Associazione Nazionale Educatori Professionali "Il Codice Deontologico ANEP per gli
Educatori Professionali anno 2002.