I POTERI DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO in
Transcript
I POTERI DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO in
I POTERI DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO in particolare nell'ambito delle COOPERATIVE All'art.7 il D. Lgs. 124/2004 individua i compiti di vigilanza ispettiva in materia di lavoro e legislazione sciale del personale ispettivo della D.P.L. ed in particolare: • “vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico utilizzato”. Il legislatore ha voluto ampliare quindi, con la riforma 2004 della vigilanza in materia di lavoro e previdenza, la portata per la fattispecie generale e stratta indipendentemente dalla veste giuridica societaria scelta. A rafforzare tale tesi vi è il D.Lgs. 231/2001 che sancisce la responsabilità penale, oltre che amministrativa degli enti con e senza personalità giuridica, attestando la criminalità d'impresa “societas delinquere et puniri potest” contrariamente al dogma brocardiano “societas delinquere et puniri non potest” • “vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro”, • “svolgere attività di promozione dell'applicazione delle leggi nelle materie rientranti sotto la propria vigilanza”, • “vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali ed assistenziali a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati”, • “effettuare inchieste, indagini e rilevazioni su richiesta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e compiere le funzioni che ad esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal medesimo Ministro”. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza gli ispettori del lavoro hanno i seguenti poteri: • di accesso, in qualunque ora del giorno, ai luoghi di lavoro, • di accertamento delle infrazioni attraverso l'ispezione delle cose ed i luoghi e l'esame della documentazione aziendale, • di sequestro cautelare della documentazione stessa e delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, • di contestazione al datore di lavoro, e attraverso apposito verbale, delle inadempienze riscontrate, • di avviare il tentativo di conciliazione monocratica, • di disposizione, di diffida e di prescrizione: gli ispettori rivestono infatti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con i poteri previsti dall'ordinamento civile e penale per la repressione delle violazioni. Inoltre, spettano ai servizi ispettivi i seguenti compiti: • autorizzare, limitare o far cessare il lavoro straordinario, • autorizzare l'installazione di impianti audiovisivi e simili apparecchiature di controllo nelle aziende, Dott.ssa D'Intino Ileana, praticante CdL n. 566 1 autorizzare l'effettuazione di visite personali di controllo, rilasciare l'abilitazione alla professione di consulente del lavoro, previo superamento da parte dell'interessato di un esame di Stato (L.11/1/1979 n. 12 e successive modificazioni), • dal 2/06/1999 è attribuita alla D.P.L. (servizi ispezione del lavoro) la conduzione delle inchieste amministrative per gli infortuni sul lavoro, prima di competenza esclusiva del Pretore (art. 236 del D.Lgs. 51/98). La vigilanza governativa ovvero il controllo dell'autorità governativa sulle società cooperative è volta ad assicurare il regolare funzionamento amministrativo e contabile delle stesse ed il rispetto delle condizioni richieste per la concessione delle agevolazioni tributarie e creditizie di seguito indicate: ✔ parziale intassabilità degli utili destinati a riserve indivisibili e degli avanzi di gestione restituiti ai soci sotto forma di ristorni o integrazione salariale, ✔ esenzione delle imposte dirette per gli utili destinati entro certi limiti a rivalutazione delle quote di capitale in precedenza sottoscritte e versate ai soci, ✔ agevolazioni specifiche per le cooperative sociali in materia di I.V.A., imposta di bollo, tasse di concessione governativa, I.R.A.P., ✔ agevolazioni per i soci che apportano finanziamenti in denaro alla cooperativa, finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti previsti dalle leggi vigenti. Se emergono gravi irregolarità il Ministro del lavoro può diffidare la cooperativa a provvedere alla regolarizzazione; in mancanza può disporre la cancellazione della società al registro prefettizio e dallo schedario generale con conseguente perdita dei benefici fiscali. (Vedere rapporto D.P.L. di Pescara CLES/primo semestre 2010 pag. 33 per la vigilanza nel settore cooperative). E' importante sottolineare le particolari misure di incentivazione attualmente previste dalla manovra finanziaria 2010/2012 nel “pacchetto sviluppo” approvato con la L. 23/07/2009 n. 99 e dal collegato alla legge finanziaria: la riforma introduce il “falso agroalimentare” a tutela del made in Italy e prevede iniezioni di liquidità a favore delle imprese da parte della Pubblica Amministrazione (DIRETTIVA EUROPEA 2000/35/CEE). • • Per gli enti cooperativi appartenenti all'A.G.C.I. (associazione generale delle cooperative italiane) l'attività revisionale viene effettuata almeno una volta ogni due anni, ma può essere anche annuale come avviene per le cooperative sociali, edilizie e del loro consorzi. Gli enti cooperativi che sono aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, quali l' A.G.C.I., vengono revisionati da revisori incaricati dalle associazioni stesse. La revisione avviene tramite la compilazione di un apposito verbale di ispezione predisposto dal competente Ministero che ha l'obbiettivo di accertare la natura mutualistica dell'ente, il rispetto delle normative previste in tema di cooperazione, la situazione patrimoniale, nonché fornire suggerimenti e consigli per migliorare la partecipazione dei soci alla vita della cooperativa stessa. Gli enti cooperativi sono soggetti ad un contributo di revisione su un apposito decreto ministeriale relativo al biennio in esame in cui i parametri sono: il numero dei soci, l'ammontare del capitale sociale, il fatturato. Al termine della procedura di revisione si conclude il rilascio del certificato e/o attestazione di revisione. In caso di irregolare funzionamento della cooperativa, l'autorità governativa può revocare, previa diffida, amministratori e sindaci ad affidare la gestione della cooperativa ad un commissario governativo, determinandone la durata in carico ed i poteri. L'autorità governativa può disporre la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa in caso di insolvenza; può inoltre decretarne lo scioglimento se, a suo giudizio, la cooperativa non è in grado di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, oppure se per due anni consecutivi non ha depositato il bilancio di esercizio o non ha compiuto atti di gestione (art. 2540 e 2544 cod. civ.) (Vedere rapporto allegato D.P.L. Pescara CLES I semestre 2010 pag. 33 per la vigilanza nel settore Dott.ssa D'Intino Ileana, praticante CdL n. 566 2 cooperative). Di seguito viene indicata una ipotesi di spese di costituzione per una cooperativa (nella regione Piemonte): ➢ atto costitutivo e statuto, omologazione, registrazione dell'atto, iscrizione presso il registro delle imprese, iscrizione presso la camera di commercio...................totale circa € 1810,00 (per le cooperative sociali vige l'esenzione dell'imposta di bollo con relativi minori costi per un totale di circa € 260,00) ➢ altre spese: iscrizione ufficio IVA e apertura partita IVA, iscrizione al registro prefettizio.......................................................................................................circa € 105,00 ➢ acquisto ed eventuale vidimazione libri sociali, acquisto e bollatura dei libri contabili................................................................................................totale circa € 516,00 La tipologia della vigilanza governativa attuata per mezzo delle D.P.L. può essere: a) ordinaria: attività ispettiva per la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro che vede impegnato il solo personale della DPL, b) congiunta: attività ispettiva programmata con altri Enti (INPS, INAIL, ENPALS, INPGI e ENASARCO), c) speciale: attività ispettiva mirata in settori predefiniti su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può essere effettuata anche in congiunta con gli Enti previdenziali. Ispezione congiunta: gli enti ausiliari del Nostro Stato sociale-welfare in materia di previdenza ed assistenza sono individuati nell'Inps e nell'Inail (art. 3 D.L. 463/83 convertito in L. 683/1983). I loro compiti sono limitatamente circoscritti alla verifica coordinata dei contributi obbligatori versati ai fini previdenziali-pensionistici ad ai fini assistenziali-antinfortunistici su lavoro ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 124/2004; come gli ispettori del lavoro tali enti godono di potere di diffida, ma differentemente da loro a tali enti non è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e pertanto non possono contestare contravvenzioni ai sensi degli artt. 4 comma 2 e 8 del D.L. 463/1983; le loro funzioni si espletano nell'accesso ai locali d'azienda per la verifica e l'accertamento documentale ai fini specifici sopra indicati e nella ricerca di informazioni ai fini della redazione dei verbali ai sensi della L.402 del 29 /09/1996 e successive modificazioni. La natura delle violazioni ed in particolare delle omissioni e delle evasioni contributive può essere distinta in: 1. illecito penale: art. 437, 451 del codice penale e D. Lgs. 507 del 30/12/1999 e successive modificazioni (processo di depenalizzazione), 2. illecito amministrativo: D.Lgs. 758/94 e successive modificazioni, 3. illeciti civili: art. 2087 cod. civ. 4. violazioni in materia contributiva: emersione del sommerso, istituto del ravvedimento operoso, riforma tributaria del 2008. Il potere di diffida degli organi di vigilanza: quale mezzo di estinzione degli illeciti amministrativi è la diffida; potere dell'organo di vigilanza ai sensi del D.lgs. 124/2004 il cui esercizio è finalizzato all'estinzione delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Dott.ssa D'Intino Ileana, praticante CdL n. 566 3 In fine il D.lgs. 124/2004 introduce in materia di lavoro due nuovi istituti: 1. la conciliazione monocratica prevista all'art.11 mediante la quale si previene l'insorgenza di controversie tra le parti del rapporto di lavoro e si opera per regolarizzare inadempimenti di tipo civile o amministrativo con l'effetto di interrompere gli esiti di eventuali ispezioni in atto da parte degli organi di vigilanza. 2. il diritto di interpello previsto all' art.9 riservato alla associazioni di categoria ed agli ordini professionali che possono inviare per via telematica tramite le DPL quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della corretta applicazione della normativa lavoristica. Chieti, 4 Settembre 2010 Dott.ssa D'Intino Ileana, praticante CdL n. 566 Ileana D'Intino 4 Riferimenti normativi: • D.LGS. 124/2004 e successive modificazioni, • D. LGS. 310 del 28/12/2004 e successive modificazioni, • D.LGS. 276/2003 e successive modificazioni, • ART.117 COSTITUZIONE, • DIRETTIVA del 9 ottobre 2000 - bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n.1 art. 3 Definizioni e compiti delle direzioni provinciali del lavoro, • D.LGS. 231/2001 e successive modificazioni, • CLES I semestre 2010 pag. 33, • ART. 437,451 C.P., • L.689/81 e D.LGS. 758/94 e successive modificazioni, • ART. 2087 COD.CIV., • T.U.I.R., D.P.R. 600/73 ART.30, • MANOVRA FISCALE 2010 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE • imposte dirette TESTO UNICO art. 73,75, 143-148 • imposte indirette: normativa complementare n. 32 e n. 76 • Invim n. 1 art.25 • IVA n. 1 artt. 4 e 19 ter • L.402 del 29/07/1996 e successive modificazioni • L. 638/83 e successive modificazioni • D.L. 463/1983 e successive modificazioni • D.Lgs. 51/98 e successive modificazioni • L. 11/01/1979 e successive modificazioni • DIRETTIVA EUROPEA 2000/35/CEE Dott.ssa D'Intino Ileana, praticante CdL n. 566 5 Giurisprudenza: La Cassazione a sezioni unite con le sentenze n. 26635, n. 26636, n. 26637, n. 26638 del 2009 ad oggetto il contraddittorio ha sancito la nullità dell'atto impositivo non preceduto da contraddittorio. Circolari: Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E/2007 avente ad oggetto l'accertamento sintetico. Dott.ssa D'Intino Ileana, praticante CdL n. 566 6 Riferimenti bibliografici: • CAMPOBASSO, Le Società; • BASSI, Le cooperative; • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, sito internet; • PARLAMENTO ITALIANO, sito internet; • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, sito internet; • A.G.C.I. sito internet. Dott.ssa D'Intino Ileana, praticante CdL n. 566 7