sconto pro-soluto di crediti documentari all`esportazione
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sconto pro-soluto di crediti documentari all`esportazione
Conforme alle disposizioni di vigilanza sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e degli artt. 115 e segg. T.U.B aggiornamento 1-gen-2017 FOGLIO INFORMATIVO SCONTO PRO-SOLUTO DI CREDITI DOCUMENTARI ALL'ESPORTAZIONE INFORMAZIONI SULLA BANCA Banco Desio e della Brianza S.p.A., con sede legale e ammin. In Desio (MB) 20832 via Rovagnati n.1, Cod. Fisc. nr. 01181770155 P.IVA nr. 00705680965, iscritta al Registro delle Imprese di Monza e Brianza. Capitale Sociale € 67.705.040,00, i.v., Riserve bilancio 2012 € 683.414.344,85 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle banche al cod.ABI n. 3440/5. Capogruppo del gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari n. 3440/5 www.bancodesio.it [email protected] tel.0362/6131 fax. 0362/488212 CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE E DEI SERVIZI Il servizio di sconto pro-soluto di impegni di pagamento emessi da banche corrispondenti ed anticipazioni di impegni propri rilasciati a fronte di conferma su crediti documentari export con pagamento dilazionato consiste nello sconto “senza ricorso” alla Clientela da parte della Banca di impegni di pagamento a fronte di Crediti Documentari con la scadenza dilazionata, emessi da Banche corrispondenti estere/italiane. Lo sconto è un contratto con il quale la Banca (cessionario) anticipa al Cliente esportatore (cedente), previa deduzione dell'interesse, l'importo indicato nel Credito Documentario quando la banca corrispondente (emittente o confermante) abbia già rilasciato il proprio impegno a pagare a fronte dei documenti ricevuti. Con la clausola pro-soluto, il Cliente esportatore (cedente), trasferisce alla banca scontante la titolarità del credito e, nel caso di Credito Documentario non confermato, il rischio di mancato incasso per inadempienza della banca emittente, ed il rischio di cambio se il Credito Documentario è espresso in divisa estera. La cessione deve essere sempre notificata al debitore ceduto (Banca emittente) che accetta la cessione, in caso di Credito Documentario confermato deve essere notificato alla banca corrispondente garante. Vantaggi Il Cliente esportatore ottiene: · una maggiore liquidità ed una contemporanea riduzione del fabbisogno finanziario; · un alleggerimento delle poste di bilancio che riguardano il capitale circolante in funzione dell’immediata chiusura dell’operazione. Principali rischi · l’oscillazione del cambio per le operazioni espresse in divisa diversa dall’euro. Tuttavia, il rischio di cambio è limitato per il periodo che intercorre fra la stipula del contratto e l’accredito del netto ricavo. Inoltre, sempre con il riferimento ai crediti documentari aperti in valuta diversa dall’euro, occorre considerare l’impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. · l'obbligo di restituzione degli importi corrisposti dalla banca scontante in caso di provvedimenti giudiziari o frode manifesta che per qualsiasi motivo impediscano l'incasso del credito. Fino al rimborso alla Banca da parte della banca estera del valore nominale del credito documentario il Cliente rimane responsabile per le conseguenze dell’eventuale violazione delle garanzie fornite alla Banca in sede di stipulazione del contratto, relativamente all’esistenza, alle disponibilità ed alla esigibilità del credito ceduto. Trattandosi di operazione collegata ed accessoria al Servizio di Credito Documentario ricevuto, le condizioni economiche di seguito riportate sono da considerarsi in aggiunta a quelle applicabili per operazioni di Crediti documentari export. ESTERO - SCONTO PRO-SOLUTO DI CREDITI DOCUMENTARI ALL'ESPORTAZIONE - FI312EU.xls pag. 1 / 4 Conforme alle disposizioni di vigilanza sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e degli artt. 115 e segg. T.U.B CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE E DEI SERVIZI Tasso di sconto - Operazioni in Euro - Operazioni in Divisa 11,000% massimo: tasso di periodo rilevato dal Listino Banco Desio (disponibile presso le Filiali), maggiorato di uno spread massimo di 8 punti percentuali annui. Regime Sconto semplice Divisore - operazioni in Euro: anno civile - operazioni in Divisa: anno commerciale Giorni banca 5 giorni lavorativi Cambio applicato Rilevabile sul listino cambi disponibile presso le Filiali della Banca (*) Commissione di intervento 1,50%o Spese € 25,00 Valuta di accredito - Per operazioni in Euro - Per operazioni in altra divisa 2 giorni lavorativi 2 giorni lavorativi Le decurtazioni, fino all’estinzione, devono avvenire utilizzando fondi provenienti dall’estero a saldo delle fatture emesse nel periodo temporale coperto dall’anticipo su flussi stesso. (*)Nota bene: Il listino cambi riporta i cambi Spot delle varie divise, rilevati in via continuativa da Telekurs e maggiorati (acquisti Banco) o diminuiti (vendite Banco) di uno spread massimo pari a 0,50%. Altre spese Imposta sostitutiva (per operazioni di durata superiore a 18 mesi) Nella misura dello 0,25 % dell’importo erogato a carico del cliente Invio comunicazioni - in forma cartacea: - online: come tariffa PP.TT. € 0,00 ESTERO - SCONTO PRO-SOLUTO DI CREDITI DOCUMENTARI ALL'ESPORTAZIONE - FI312EU.xls pag. 2 / 4 Conforme alle disposizioni di vigilanza sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e degli artt. 115 e segg. T.U.B TEMPI DI EROGAZIONE Discrezionalità della Banca La Banco si riserva in ogni caso di decidere, nel momento in cui riceve la richiesta di sconto pro-soluto, sull’opportunità del proprio intervento in base alla propria autonoma valutazione del rischio paese/banca, ed in questo ambito l’ammontare delle condizioni economiche da applicare in funzione del rischio paese/banca. Durata dell’istruttoria Massimo 10 giorni dalla presentazione, da parte del Cliente, di tutta la documentazione Disponibilità dell’importo L’importo spettante al Cliente a titolo del valore attualizzato dell’impegno di pagamento su credito documentario ceduto alla Banca sarà accreditato sul conto corrente intrattenuto dal Cliente presso la Banca, entro il termine previsto come “valuta di accredito” nelle condizioni economiche del contratto di sconto. Il termine decorre dalla data alla quale risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la presentazione da parte del Cliente di tutti i documenti conformi richiesti per l’incasso del credito documentario; b) per i soli crediti documentari non confermati alla Banca: la sottoscrizione da parte del Cliente della modulistica per l’invio della comunicazione alla banca emittente e la successiva accettazione della cessione da parte di quest’ultima; c) per i soli crediti documentari confermati alla Banca: l’accettazione dell’accordo da parte della Banca, in seguito alle formali verifiche di conformità dei documenti presentati dal Cliente. Termini per gli adempimenti a carico del Cliente La consegna da parte del Cliente alla Banca della documentazione necessaria per l’incasso del credito documentario dovrà avvenire nei tempi a tal fine prescritti dal credito documentario stesso e/o dalle NUU relative ai crediti documentari (pubblicazione n. 600 della C.C.I. di Parigi, rev. 2007). Per i soli crediti documentari non confermati dalla Banca la modulistica per la comunicazione di cessione alla banca emittente deve essere sottoscritta dal Cliente contestualmente o nei giorni immediatamente successivi al perfezionamento dell’operazione, in modo da consentire il rispetto del termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto per l’accettazione della cessione da parte della banca emittente. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’articolo 2 della legge sull’usura (L. n. 108/1996) relativo alla categoria "Anticipi e sconti commerciali" può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancodesio.it RECESSO E RECLAMI Tempi massimi di chiusura del rapporto I tempi massimi di chiusura del contratto sono di 10 giorni dopo la chiusura definitiva del rapporto che si verifica con il pagamento/rimborso da parte della banca emittente del valore nominale dei documenti presentati a fronte del credito documentario. Reclami – Risoluzione stragiudiziale delle controversie Per eventuali contestazioni il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami del Banco, Via Rovagnati, 1 20832 Desio (MB), fax.+39.0362.488201, e-mail: [email protected], PEC: [email protected]., che provvede ad evadere i reclami per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla data di loro ricezione. Se il cliente non è soddisfatto della risposta del Banco o non ha ricevuto riscontro dal Banco nel termine sopra previsto, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità indicate nell'apposita guida, che il Banco mette a disposizione della clientela presso le proprie Filiali e sul proprio sito internet. Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo, potrà presentare istanza al Conciliatore Bancario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR) con le modalità stabilite da detto organismo disponibili in Filiale o consultabili sul sito www.conciliatorebancario.it. Il Banco e il Cliente concordano che qualora quest’ultimo intendesse avviare, con riferimento al presente contratto, una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ogni contestazione dovrà essere sottoposta in via esclusiva al Conciliatore Bancario e Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia). Resta ferma in ogni caso la facoltà per il Cliente - e/o il Garante- di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità sopra descritte. ESTERO - SCONTO PRO-SOLUTO DI CREDITI DOCUMENTARI ALL'ESPORTAZIONE - FI312EU.xls pag. 3 / 4 Conforme alle disposizioni di vigilanza sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e degli artt. 115 e segg. T.U.B La Guida Pratica all'ABF, i Regolamenti di Ombudsman-Giurì Bancario e Conciliatore Bancario Finanziario, la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Interna, sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca LEGENDA DEI PRINCIPALI TERMINI RICORRENTI Cessione pro-soluto Trasferimento di un effetto senza alcuna garanzia da parte di chi lo cede in caso di mancato pagamento da parte dell’obbligato cambiario Credito Documentario (Lettera di Credito) L’operazione di credito documentario consiste nell’assunzione di un impegno di una Banca (“Banca emittente”) la quale, su ordine e conto di un proprio Cliente (“Ordinante”, generalmente acquirente di merci), si impegna ad effettuare una prestazione (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento, accettazione di un effetto ecc.) a favore di un terzo (“Beneficiario”, generalmente venditore) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito; la prestazione avverrà dietro presentazione di documenti conformi alle condizioni ed ai termini previsti nel credito stesso. L’operazione prevede normalmente il coinvolgimento di banche corrispondenti estere che possono assumere la qualità di banca avvisante (che si limita alla notifica del credito al beneficiario, senza essere tenuta a provvedere al pagamento dello stesso) e di banca confermante (che si impegna in proprio al pagamento del valore nominale del credito documentario a favore del beneficiario, dietro la presentazione di documento conformi alle condizioni ed ai termini previsti nel credito stesso). In presenza di una banca confermante il credito documentario viene definito come confermato Imposta sostitutiva Imposta che per legge deve essere trattenuta dalla banca in luogo dell’imposta di registro, catastale, ipotecaria, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, applicata al corrispettivo della cessione Netto Ricavo Importo riveniente dallo sconto, determinato deducendo dal valore nominale del credito gli interessi di sconto, calcolati per il periodo compreso tra la data di sconto e quella di scadenza dell’impegno di pagamento più i giorni banca e le spese/commissioni Risoluzione Scioglimento del rapporto contrattuale dovuto al verificarsi dell’inadempienza contrattuale Maggiorazione applicata su un dato parametro per la determinazione del tasso di interesse applicato. Spread Tasso di sconto La misura (espressa in % per anno) usata per determinare la somma da sottrarre al valore nominale del credito quando si vuole determinare il netto ricavo del medesimo TEGM TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO: tasso di interesse mediamente applicato dalla Banca per categorie omogenee di finanziamenti, riferito ad un determinato arco temporale. Il TEGM è calcolato come media aritmetica semplice dei TAEG applicati ad ogni singolo finanziamento (per quanto attiene alle modalità di calcolo si rimanda alle Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio ai sensi della legge sull'usura ESTERO - SCONTO PRO-SOLUTO DI CREDITI DOCUMENTARI ALL'ESPORTAZIONE - FI312EU.xls pag. 4 / 4