sconto pro-soluto di crediti documentari all`esportazione

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sconto pro-soluto di crediti documentari all`esportazione
Conforme alle disposizioni di vigilanza sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e degli artt. 115 e segg. T.U.B
aggiornamento
1-gen-2017
FOGLIO INFORMATIVO
SCONTO PRO-SOLUTO DI CREDITI DOCUMENTARI ALL'ESPORTAZIONE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banco Desio e della Brianza S.p.A., con sede legale e ammin. In Desio (MB) 20832 via Rovagnati n.1, Cod.
Fisc. nr. 01181770155 P.IVA nr. 00705680965, iscritta al Registro delle Imprese di Monza e Brianza. Capitale
Sociale € 67.705.040,00, i.v., Riserve bilancio 2012 € 683.414.344,85 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle banche al cod.ABI n. 3440/5. Capogruppo del
gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari n. 3440/5 www.bancodesio.it
[email protected] tel.0362/6131 fax. 0362/488212
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE E DEI SERVIZI
Il servizio di sconto pro-soluto di impegni di pagamento emessi da banche corrispondenti ed anticipazioni di
impegni propri rilasciati a fronte di conferma su crediti documentari export con pagamento dilazionato consiste nello
sconto “senza ricorso” alla Clientela da parte della Banca di impegni di pagamento a fronte di Crediti Documentari
con la scadenza dilazionata, emessi da Banche corrispondenti estere/italiane.
Lo sconto è un contratto con il quale la Banca (cessionario) anticipa al Cliente esportatore (cedente), previa
deduzione dell'interesse, l'importo indicato nel Credito Documentario quando la banca corrispondente (emittente o
confermante) abbia già rilasciato il proprio impegno a pagare a fronte dei documenti ricevuti.
Con la clausola pro-soluto, il Cliente esportatore (cedente), trasferisce alla banca scontante la titolarità del credito
e, nel caso di Credito Documentario non confermato, il rischio di mancato incasso per inadempienza della banca
emittente, ed il rischio di cambio se il Credito Documentario è espresso in divisa estera.
La cessione deve essere sempre notificata al debitore ceduto (Banca emittente) che accetta la cessione, in caso di
Credito Documentario confermato deve essere notificato alla banca corrispondente garante.
Vantaggi
Il Cliente esportatore ottiene:
· una maggiore liquidità ed una contemporanea riduzione del fabbisogno finanziario;
· un alleggerimento delle poste di bilancio che riguardano il capitale circolante in funzione dell’immediata
chiusura dell’operazione.
Principali rischi
· l’oscillazione del cambio per le operazioni espresse in divisa diversa dall’euro. Tuttavia, il rischio di cambio è
limitato per il periodo che intercorre fra la stipula del contratto e l’accredito del netto ricavo. Inoltre, sempre
con il riferimento ai crediti documentari aperti in valuta diversa dall’euro, occorre considerare l’impossibilità di
beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.
· l'obbligo di restituzione degli importi corrisposti dalla banca scontante in caso di provvedimenti giudiziari o
frode manifesta che per qualsiasi motivo impediscano l'incasso del credito.
Fino al rimborso alla Banca da parte della banca estera del valore nominale del credito documentario il Cliente
rimane responsabile per le conseguenze dell’eventuale violazione delle garanzie fornite alla Banca in sede di
stipulazione del contratto, relativamente all’esistenza, alle disponibilità ed alla esigibilità del credito ceduto.
Trattandosi di operazione collegata ed accessoria al Servizio di Credito Documentario ricevuto, le condizioni
economiche di seguito riportate sono da considerarsi in aggiunta a quelle applicabili per operazioni di Crediti
documentari export.
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Conforme alle disposizioni di vigilanza sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e degli artt. 115 e segg. T.U.B
CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE E DEI SERVIZI
Tasso di sconto
- Operazioni in Euro
- Operazioni in Divisa
11,000%
massimo:
tasso di periodo rilevato dal Listino Banco
Desio (disponibile presso le Filiali),
maggiorato di uno spread massimo di 8
punti percentuali annui.
Regime
Sconto semplice
Divisore
- operazioni in Euro: anno civile
- operazioni in Divisa: anno commerciale
Giorni banca
5 giorni lavorativi
Cambio applicato
Rilevabile sul listino cambi disponibile
presso le Filiali della Banca (*)
Commissione di intervento
1,50%o
Spese
€ 25,00
Valuta di accredito
- Per operazioni in Euro
- Per operazioni in altra divisa
2 giorni lavorativi
2 giorni lavorativi
Le decurtazioni, fino all’estinzione, devono avvenire utilizzando fondi provenienti dall’estero a saldo delle fatture
emesse nel periodo temporale coperto dall’anticipo su flussi stesso.
(*)Nota bene:
Il listino cambi riporta i cambi Spot delle varie divise, rilevati in via continuativa da Telekurs e maggiorati (acquisti
Banco) o diminuiti (vendite Banco) di uno spread massimo pari a 0,50%.
Altre spese
Imposta sostitutiva
(per operazioni di durata superiore a 18 mesi)
Nella misura dello 0,25 % dell’importo
erogato a carico del cliente
Invio comunicazioni
- in forma cartacea:
- online:
come tariffa PP.TT.
€ 0,00
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TEMPI DI EROGAZIONE
Discrezionalità della Banca
La Banco si riserva in ogni caso di decidere, nel momento in cui riceve la richiesta di sconto pro-soluto,
sull’opportunità del proprio intervento in base alla propria autonoma valutazione del rischio paese/banca, ed in
questo ambito l’ammontare delle condizioni economiche da applicare in funzione del rischio paese/banca.
Durata dell’istruttoria
Massimo 10 giorni dalla presentazione, da parte del Cliente, di tutta la documentazione
Disponibilità dell’importo
L’importo spettante al Cliente a titolo del valore attualizzato dell’impegno di pagamento su credito documentario
ceduto alla Banca sarà accreditato sul conto corrente intrattenuto dal Cliente presso la Banca, entro il termine
previsto come “valuta di accredito” nelle condizioni economiche del contratto di sconto. Il termine decorre dalla data
alla quale risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la presentazione da parte del Cliente di tutti i documenti conformi richiesti per l’incasso del credito documentario;
b) per i soli crediti documentari non confermati alla Banca: la sottoscrizione da parte del Cliente della modulistica
per l’invio della comunicazione alla banca emittente e la successiva accettazione della cessione da parte di
quest’ultima;
c) per i soli crediti documentari confermati alla Banca: l’accettazione dell’accordo da parte della Banca, in seguito
alle formali verifiche di conformità dei documenti presentati dal Cliente.
Termini per gli adempimenti a carico del Cliente
La consegna da parte del Cliente alla Banca della documentazione necessaria per l’incasso del credito
documentario dovrà avvenire nei tempi a tal fine prescritti dal credito documentario stesso e/o dalle NUU relative ai
crediti documentari (pubblicazione n. 600 della C.C.I. di Parigi, rev. 2007).
Per i soli crediti documentari non confermati dalla Banca la modulistica per la comunicazione di cessione alla banca
emittente deve essere sottoscritta dal Cliente contestualmente o nei giorni immediatamente successivi al
perfezionamento dell’operazione, in modo da consentire il rispetto del termine di 30 giorni dalla data di
sottoscrizione del contratto per l’accettazione della cessione da parte della banca emittente.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’articolo 2 della legge sull’usura (L. n. 108/1996) relativo alla
categoria "Anticipi e sconti commerciali" può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancodesio.it
RECESSO E RECLAMI
Tempi massimi di chiusura del rapporto
I tempi massimi di chiusura del contratto sono di 10 giorni dopo la chiusura definitiva del rapporto che si verifica con
il pagamento/rimborso da parte della banca emittente del valore nominale dei documenti presentati a fronte del
credito documentario.
Reclami – Risoluzione stragiudiziale delle controversie
Per eventuali contestazioni il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami del Banco, Via Rovagnati, 1 20832 Desio
(MB), fax.+39.0362.488201, e-mail: [email protected], PEC: [email protected]., che provvede ad
evadere i reclami per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla data di loro ricezione.
Se il cliente non è soddisfatto della risposta del Banco o non ha ricevuto riscontro dal Banco nel termine sopra
previsto, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità indicate
nell'apposita guida, che il Banco mette a disposizione della clientela presso le proprie Filiali e sul proprio sito
internet. Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo, potrà presentare istanza al Conciliatore Bancario
Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR) con le modalità stabilite da
detto organismo disponibili in Filiale o consultabili sul sito www.conciliatorebancario.it.
Il Banco e il Cliente concordano che qualora quest’ultimo intendesse avviare, con riferimento al presente contratto,
una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ogni contestazione dovrà essere sottoposta in via
esclusiva al Conciliatore Bancario e Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie,
finanziarie e societarie – ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della
Giustizia). Resta ferma in ogni caso la facoltà per il Cliente - e/o il Garante- di rivolgersi all’Arbitro Bancario
Finanziario (ABF) con le modalità sopra descritte.
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La Guida Pratica all'ABF, i Regolamenti di Ombudsman-Giurì Bancario e Conciliatore Bancario Finanziario, la
Sintesi del Regolamento di Conciliazione Interna, sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito
internet della Banca
LEGENDA DEI PRINCIPALI TERMINI RICORRENTI
Cessione pro-soluto
Trasferimento di un effetto senza alcuna garanzia da parte di chi lo cede in caso di
mancato pagamento da parte dell’obbligato cambiario
Credito Documentario (Lettera di
Credito)
L’operazione di credito documentario consiste nell’assunzione di un impegno di una
Banca (“Banca emittente”) la quale, su ordine e conto di un proprio Cliente
(“Ordinante”, generalmente acquirente di merci), si impegna ad effettuare una
prestazione (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento,
accettazione di un effetto ecc.) a favore di un terzo (“Beneficiario”, generalmente
venditore) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine
temporale stabilito; la prestazione avverrà dietro presentazione di documenti
conformi alle condizioni ed ai termini previsti nel credito stesso.
L’operazione prevede normalmente il coinvolgimento di banche corrispondenti
estere che possono assumere la qualità di banca avvisante (che si limita alla
notifica del credito al beneficiario, senza essere tenuta a provvedere al pagamento
dello stesso) e di banca confermante (che si impegna in proprio al pagamento del
valore nominale del credito documentario a favore del beneficiario, dietro la
presentazione di documento conformi alle condizioni ed ai termini previsti nel
credito stesso). In presenza di una banca confermante il credito documentario
viene definito come confermato
Imposta sostitutiva
Imposta che per legge deve essere trattenuta dalla banca in luogo dell’imposta di
registro, catastale, ipotecaria, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative,
applicata al corrispettivo della cessione
Netto Ricavo
Importo riveniente dallo sconto, determinato deducendo dal valore nominale del
credito gli interessi di sconto, calcolati per il periodo compreso tra la data di sconto
e quella di scadenza dell’impegno di pagamento più i giorni banca e le
spese/commissioni
Risoluzione
Scioglimento del rapporto contrattuale dovuto al verificarsi dell’inadempienza
contrattuale
Maggiorazione applicata su un dato parametro per la determinazione del tasso di
interesse applicato.
Spread
Tasso di sconto
La misura (espressa in % per anno) usata per determinare la somma da sottrarre al
valore nominale del credito quando si vuole determinare il netto ricavo del
medesimo
TEGM
TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO: tasso di interesse mediamente applicato
dalla Banca per categorie omogenee di finanziamenti, riferito ad un determinato
arco temporale. Il TEGM è calcolato come media aritmetica semplice dei TAEG
applicati ad ogni singolo finanziamento (per quanto attiene alle modalità di calcolo
si rimanda alle Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio ai
sensi della legge sull'usura
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