Crediti documentari Export
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Crediti documentari Export
Foglio Informativo Estero Informazioni sulla Banca: Banco di Desio e della Brianza S.p.A., con sede legale e ammin. in Desio (MB) -20832-, via Rovagnati n. 1, Cod. Fisc. n. 01181770155 e P. IVA n. 00705680965, iscritta Registro Imprese di Monza e Brianza, Capitale Sociale Euro 67.705.040,00, i.v., Riserve bilancio 2012 € 683.414.344,85 - Aderente al Fondo Interb.di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritto all'Albo delle Banche al cod.ABI n. 3440/5 e Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3440/5 [email protected]/6131-fax.0362/488212 Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari Crediti documentari Export CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE E DEI SERVIZI Struttura e funzione economica Il credito documentario è una forma di pagamento che regola gli scambi commerciali con l'Italia e l'estero mediante la quale una Banca (banca emittente), operando su richiesta del proprio cliente (acquirente/importatore), si impegna ad effettuare un pagamento a vista o differito, tramite una corrispondente estera, a favore del beneficiario (venditore/esportatore) contro ritiro dei documenti prescritti e semprechè siano rispettati i termini e le condizioni del credito. All’atto dell’utilizzo, ossia al momento della presentazione dei documenti alle condizioni e nei termini richiesti dal credito, il cliente (esportatore) dà mandato, in forma scritta, alla propria banca di incassare dall’ordinante del credito, tramite la sua banca, l’importo rappresentato da detti documenti, elencati sul mandato qui sopra menzionato. Le operazioni di cui sopra sono disciplinate da specifiche Norme, denominate “Norme ed Usi uniformi relative ai Crediti Documentari” emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Principali rischi (generici e specifici) - le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell’oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione. - Rischio Paese e Rischio Banca FI 089EU Ultimo aggiornamento 10/07/2012 Pagina 1 di 4 CONDIZIONI ECONOMICHE COMMISSIONE DI NOTIFICA fisso Euro COMMISSIONE DI CONFERMA 59,00 da concordarsi dopo valutazione, caso per caso, in base al rischio Paese ed al Rischio banca estera COMMISSIONE DI MODIFICA fisso Euro 59,00 3%o sull'importo utilizzato minimo Euro 59,00 COMMISSIONE DI UTILIZZO COMMISSIONE ACCETTAZIONE / PAGAMENTO DILAZIONATO fino a 2 mesi (*) 0,450 % fino a 3 mesi (*) 0,575 % fino a 4 mesi (*) 0,735 % fino a 5 mesi (*) 0,825 % fino a 6 mesi (*) 1,075 % oltre 6 mesi (*) 1,300 % (*) minimo Euro COMMISSIONE MANCATO UTILIZZO 59,00 50% della comm. di utilizzo minimo 59,00 Spese notifica Spese accettazione Spese utilizzo Spese modifica Spese chiusura Euro Euro Euro Euro Euro Spese DHL: secondo destinazione plichi ed in base a tabella predisposta da DHL 7,75 7,75 10,33 7,75 25,82 minimo Euro Diritto fisso per controllo documenti a fronte di crediti documentari utilizzabili, ristretti per negoziazione o confermati su/da altra banca 18,00 Euro 50,00 VALUTA DI ACCREDITO - DIVISA 2 gg. Forex da data operazione - EURO 2 gg. Forex da valuta riconosciuta al Banco COMMISSIONI DI INTERVENTO minimo Euro INVIO COMUNICAZIONI - cartaceo - online 1,500 %o 2,58 come da tariffario Poste Italiane Spa tempo per tempo vigente Euro 0,00 Nota Bene Eventuali spese e commissioni reclamateci da banca corrispondenteverranno addebitate interamente al beneficiario. Il listino cambi riporta i cambi spot delle varie divise, rilevati in via continuativa da Telekurs e maggiorati (acquisti Banco) o diminuiti (vendite Banco) di uno spread massimo pari 0,50%. Pagina 2 di 4 Principali clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio I servizi sono svolti per conto del cedente ed a suo completo rischio e pericolo. La Banca declina qualsiasi responsabilità per ogni conseguenza derivante da cause impreviste o da irregolarità od omissioni ad essa non imputabili, tra cui a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da: - irregolarità degli effetti, comprese quelle di bollo, inteso che la Banca si ritiene autorizzata a pagare per conto dei cedenti, le eventuali multe fiscali per dette irregolarità di bollo; - particolari disposizioni legislative ( anche se di ordine transitorio come moratoria od altro) o consuetudini del luogo di pagamento, sia che i documenti siano stilati in moneta del Paese o in valuta estera; caso fortuito, forza maggiore, sciopero, disservizio o fatto di terzi, smarrimenti sottrazione o distruzione dei titoli e/o documenti durante il trasporto. La Banca (o i suoi Corrispondenti per essa) non si occupa nè dei ritiri nè della messa a magazzino o assicurazione delle merci riferite alle rimesse documentate e/o utilizzo di crediti documentari e declina ogni responsabilità al riguardo. I Crediti Documentari sono regolamentati dalle "Norme ed Usi Uniformi sui Crediti Documentari" redatte dalla Camera di Commercio Internazionale. Foro competente è quello stabilito dagli artt. 18 e segg. c.p.c. in tema di competenza per territorio. Qualora il cliente non rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469 - bis, 2° comma, c.c Foro competente sarà, a scelta del Banco, quello della propria sede legale o, in alternativa, quello in cui ha sede la Filiale presso cui è costituito il presente rapporto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 19 e segg. c.p.c.. Reclami Per eventuali contestazioni il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami del Banco, Via Rovagnati, 1 20832 – Desio (MB), fax.+39.0362.488201, e-mail: [email protected]., che provvede ad evadere i reclami per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla data di loro ricezione. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta del Banco o non ha ricevuto riscontro dal Banco nel termine sopra previsto, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità indicate nell’apposita guida, che il Banco mette a disposizione della clientela presso le proprie Filiali e sul proprio sito internet. Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo, potrà presentare istanza al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie,finanziarie e societarie (ADR) con le modalità stabilite da detto organismo, disponibili in Filiale o consultabili sul sito www.conciliatorebancario.it. Con riferimento agli obblighi derivanti dal decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente ed il Banco possono ricorrere: - al Conciliatore Bancario e Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; - previo accordo, ad altro Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. Resta ferma in ogni caso la facoltà per il Cliente di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le modalità descritte al precedente articolo. Pagina 3 di 4 Legenda delle principali nozioni dell’operazione Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell’attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell’ambito delle operazioni documentarie con l’estero dal 1929 ha elaborato delle Regole “Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari” che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili. Calendario Forex Calendario internazionale dei giorni lavorativi sul mercato dei cambi Apertura Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell’Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito. Prestazione prevista dal credito Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l’accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l’assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Modifica Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte. Utilizzo E’ il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione. Rischio Paese Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.) Pagina 4 di 4