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LA LEGISLAZIONE SULLA PARITÀ
DI GENERE
N E L L’ UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2008
© Comunità europee, 2007
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.
Printed in Belgium
Stampato su carta sbiancata senza cloro
LA LEGISLAZIONE SULLA PARITÀ
DI GENERE
nell’Unione europea
I 50 ANNI DELLA LEGISLAZIONE
S U L L A PA R I TÀ D I G E N E R E I N E U R O PA
Da 50 anni l’Unione europea (UE) persegue l’obiettivo della
parità di trattamento tra donne e uomini. Il trattato CE,
firmato a Roma dai sei paesi fondatori della Comunità economica europea (CEE) nel 1957, sanciva il diritto di parità di
retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro. Da
allora la CEE è cresciuta fino a diventare un’Unione europea
di 27 paesi e anche i diritti di uomini e donne a un trattamento paritario e alla non discriminazione hanno compiuto
non pochi passi avanti.
La legislazione riguarda un’ampia gamma di aspetti relativi
all’accesso al lavoro, alle condizioni lavorative e retributive,
ai sistemi di previdenza sociale, al lavoro autonomo e alla
tutela di gestanti e puerpere.
Tutti questi strumenti insieme costituiscono una solida ed
esaustiva base per garantire il rispetto del principio di non
discriminazione e consentono al cittadino che percepisce
una violazione di questo diritto di portare il caso dinanzi ai
giudici nazionali.
Al fine di rafforzare trasparenza, chiarezza e coerenza della
normativa, nel 2006 è stata adottata una direttiva che ha
inserito in un unico testo le disposizioni esistenti in materia di pari retribuzione, regimi professionali e «onere della
prova».
LA LEGISLAZIONE SULLA PARITÀ DI GENERE N E L L’ U N I O N E E U R O P E A
Attualmente la normativa CE sulla parità di genere costituisce un pilastro centrale della politica europea in materia di pari opportunità. Sull’uguaglianza di trattamento tra
uomini e donne sono state adottate 13 direttive europee
giuridicamente vincolanti per gli Stati membri dell’UE, che
sono tenuti a recepire il diritto comunitario negli ordinamenti nazionali.
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DIRETTIVE EUROPEE
S U L L A PA R I TÀ D I G E N E R E
Dalla firma del trattato CE a Roma nel 1957, l’Unione
europea ha adottato 13 direttive nell’ambito della parità di
genere sul diritto all’uguaglianza di trattamento tra uomini
e donne riguardo a lavoro, retribuzione e sicurezza sociale,
nonché accesso a prodotti e servizi. Esse offrono una particolare tutela nei confronti di gestanti e puerpere e mirano
a definire norme comuni per le donne che svolgono un’attività autonoma e per i coniugi collaboratori.
Parità di trattamento sul luogo di lavoro
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Gli uomini e le donne che svolgono lo stesso lavoro o un
lavoro di pari valore hanno diritto alla stessa retribuzione.
Questo principio è sancito all’articolo 141 del trattato CE
del 1957 ed è stato successivamente attuato dalla direttiva
75/117/CEE.
LA LEGISLAZIONE SULLA PARITÀ DI GENERE N E L L’ U N I O N E E U R O P E A
Il concetto di «pari retribuzione» comprende le prestazioni
previdenziali collegate ai regimi professionali. Il diritto alla
parità di accesso e pagamento di tali prestazioni è stato
affrontato dalla direttiva 86/378/CEE, modificata dalla
direttiva 96/97/CE.
Il trattato CE ha anche fornito le basi per la normativa sulla
parità di trattamento tra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego, cui è stata data concretezza dalla
direttiva 76/207/CEE (modificata nel 2002) che attuava il
principio della parità di trattamento per quanto riguarda
le condizioni di lavoro e l’accesso al lavoro, l’attività autonoma e la formazione professionale.
Nel 2006 è stata adottata una nuova direttiva volta a rafforzare e semplificare tutte le precedenti. Quest’ultima direttiva entrerà in vigore il 15 agosto 2009. A partire da quella
data, le direttive 75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE e
97/80/CE saranno abrogate.
DE FINI ZI O NE DI DI SCRI M I NAZI O N E E MO L E S T I E
SECO NDO L A NO RM ATI VA C E
La normativa CE sulla parità di genere opera una distinzione
tra discriminazione diretta e indiretta, molestia e molestia
sessuale.
Discriminazione diretta
Situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente, in base al sesso, di quanto un’altra persona sia,
sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga.
Si ha un caso di discriminazione diretta quando è negato il
lavoro a una donna a causa del suo stato di gravidanza.
Discriminazione indiretta
Situazione nella quale una disposizione, un criterio o una
prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone di un determinato
sesso rispetto a persone dell’altro sesso, a meno che tale
disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente
giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il
suo conseguimento siano appropriati e necessari.
Molestie
Situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona, avente lo scopo o
l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un
clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. È il caso, ad esempio, di commenti ripetuti di natura
denigratoria o sprezzante sul sesso di una persona.
Molestie sessuali
Situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale,
non verbale o fisica, e avente lo scopo o l’effetto di violare
la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Ne sono un esempio richieste o accenni
non graditi di natura sessuale da parte di superiori o colleghi.
LA LEGISLAZIONE SULLA PARITÀ DI GENERE N E L L’ U N I O N E E U R O P E A
Ad esempio, un’offerta di lavoro che richieda ai candidati
di avere un’altezza minima di 170 cm sarebbe considerata
una discriminazione indiretta, poiché le donne risulterebbero
maggiormente svantaggiate da questa regola rispetto agli
uomini.
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1970
1957
Cronologia:
direttive sulla
parità di genere
Il trattato CE sancisce il
Direttiva 75/117/CEE
diritto all’uguaglianza
sulla parità delle
di retribuzione tra
retribuzioni tra i
donne e uomini e
lavoratori di sesso
consente di vietare,
maschile e quelli di
a livello legislativo,
sesso femminile.
la discriminazione in
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LA LEGISLAZIONE SULLA PARITÀ DI GENERE N E L L’ U N I O N E E U R O P E A
materia di occupazione
Direttiva 76/207/CEE
e di condizioni di
sulla parità di
lavoro, o nell’accesso a
trattamento fra gli
beni e servizi.
uomini e le donne
per quanto riguarda il
lavoro, la formazione
professionale e le
condizioni di lavoro
(modificata nel 2002).
Direttiva 79/7/CEE
sulla parità di
trattamento in materia
di sicurezza sociale.
2000
Dal
1990
1980
1970
Direttiva 86/378/CEE
Direttiva 92/85/CEE
Direttiva 2004/113/CE
sulla parità di
sulla sicurezza e la
sull’accesso a beni e
trattamento nel settore
salute sul lavoro delle
servizi e la loro fornitura.
dei regimi professionali
lavoratrici gestanti,
di sicurezza sociale
puerpere o in periodo
Direttiva 2006/54/CE
(modificata nel 1996).
di allattamento.
sull’attuazione del
Direttiva 86/613/CEE
Direttiva 96/34/CE
opportunità e della
sulla parità di
concernente l’accordo
parità di trattamento in
trattamento fra gli
quadro sul congedo
materia di occupazione
uomini e le donne che
parentale.
e impiego (rifusione).
principio delle pari
autonoma e relativa alla
Direttiva 97/80/CE
tutela della maternità.
riguardante l’onere
della prova nei casi di
discriminazione basata
sul sesso.
LA LEGISLAZIONE SULLA PARITÀ DI GENERE N E L L’ U N I O N E E U R O P E A
esercitano un’attività
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L AV O R AT R I C I G E S TA N T I
E C O N G E D O PA R E N TA L E
Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
sono oggetto di particolare tutela ai sensi della direttiva
92/85/CEE, che riguarda inoltre il congedo per maternità e
la discriminazione sul posto di lavoro. Un altro strumento di
protezione dalla discriminazione a causa di una gravidanza
è dato dalla normativa sulla parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro.
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La direttiva 96/34/CE ha esteso i diritti dei genitori, fissando
una serie di requisiti minimi in merito al congedo parentale
per lavoratori di ambo i sessi e alla relativa tutela del lavoro.
Lo scopo della direttiva è aiutare i genitori che lavorano a
conciliare vita professionale e familiare, nonché promuovere le pari opportunità e l’uguaglianza di trattamento tra
uomini e donne.
LA LEGISLAZIONE SULLA PARITÀ DI GENERE N E L L’ U N I O N E E U R O P E A
PA R I TÀ D I T R AT TA M E N T O N E I
REGIMI LEGALI DI PREVIDENZA
SOCIALE
La direttiva 79/7/CEE ha chiesto agli Stati membri dell’UE
di vietare la discriminazione diretta e indiretta in base al
sesso nei rispettivi regimi legali di previdenza sociale. Questa si applica ai regimi per la popolazione attiva, nonché alle
pensioni di Stato per gli anziani e alle assicurazioni malattie
dei lavoratori.
L AV O R AT O R I A U T O N O M I
E C O N I U G I C O L L A B O R AT O R I
La direttiva 86/613/CEE si applica alle persone che esercitano un’attività autonoma e ai coniugi che partecipano
a tale attività, e che non sono né dipendenti né soci. La
direttiva riguarda un’ampia gamma di aspetti relativi a
quest’area, dall’avvio di un’attività all’iscrizione dei coniugi
collaboratori in un sistema di previdenza sociale.
Questa direttiva integra la legislazione separata sulla parità
di trattamento in materia di occupazione e impiego, di
regimi professionali di sicurezza sociale e di regimi di sicurezza sociale obbligatori.
ACCESSO A BENI E SERVIZI
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La discriminazione e la disparità di trattamento non sono una
problematica limitata al mondo del lavoro, ma interessano
molte sfere della vita quotidiana quali l’offerta di beni o l’accesso ai servizi. L’articolo 13, paragrafo 1, del trattato CE
prevede la possibilità di adottare una normativa UE contro
la discriminazione in base al sesso al di fuori del settore professionale.
LA LEGISLAZIONE SULLA PARITÀ DI GENERE N E L L’ U N I O N E E U R O P E A
Questo aspetto è stato ripreso nel dicembre 2004 dalla
direttiva 2004/113/CE, che fa riferimento all’accesso a beni
e servizi disponibili al pubblico e che sono offerti al di fuori
dell’area della vita privata e familiare. Il testo si applica ai
servizi quotidiani essenziali, quali abitazioni, servizi bancari e assicurativi. Gli Stati membri sono tenuti a recepire
questa direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali entro
dicembre 2007.
Lo sapevate?
Nell’Unione europea le donne guadagnano in media il 15 %
in meno rispetto agli uomini, per un lavoro equivalente,
nonostante dispongano di maggiori qualifiche accademiche
(Fonte: Eurostat).
Nel 2006, la percentuale di occupati tra le persone dai 15 ai
64 anni nei 27 Stati membri dell’UE era del 57,2 % per le
donne e del 71,6 % per gli uomini (Fonte: Eurostat).
Da un’indagine di Eurobarometro pubblicata nel 2004 è
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emerso che, nonostante il 75 % degli uomini fosse a cono-
LA LEGISLAZIONE SULLA PARITÀ DI GENERE N E L L’ U N I O N E E U R O P E A
scenza del proprio diritto al congedo parentale, l’84 % ha
affermato di non aver considerato seriamente la possibilità
di usufruirne, né pensava di farlo in futuro.
Altre informazioni
Un’unità della Commissione europea si occupa esclusivamente delle questioni giuridiche legate alla parità tra uomini e donne. L’unità verifica il recepimento all’interno degli
ordinamenti nazionali delle direttive comunitarie nel campo delle pari opportunità e
della non discriminazione e l’applicazione di tali normative. Inoltre, gestisce le «procedure di infrazione» nel caso in cui gli Stati membri non rispettino i loro obblighi e, se
necessario, avvia nuove proposte legislative.
Contatti
Commissione europea
Direzione generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità
Unità G.2: Parità, azioni contro la discriminazione: questioni giuridiche
B-1049 Bruxelles
E-mail:
[email protected]
Internet:
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/legislation/index_en.html
Commissione europea
La legislazione sulla parità di genere nell’Unione europea
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2008 — 8 pagg. — 14,8 × 21 cm
KE-78-07-349-IT-D
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