I principi costituzionali e fini dell`università II Ministero dell`Istruzione

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I principi costituzionali e fini dell`università II Ministero dell`Istruzione
Il sistema universitario
I principi costituzionali e fini dell'università
La Costituzione della repubblica italiana afferma il principio che l'arte e la scienza sono 'bere ebbero ne è
l'insegnamento A difesa della libertà accademica, la Costituzione stabilisce che le istituzioni di alta cultura,
università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello stato
(articolo 33).
La Costituzione definisce poi il diritto all'istruzione universitaria,! capaci e i meritevoli, anche se privi dÌ
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con
borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite
L’istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica
necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni. Essa è impartita nelle università e negli istituti
superiori statali e liberi. L'università è sede primaria della ricerca scientifica.
II Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Il Miur è stato istituito con il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Ad esso sono trasferite le risorse
finanziarie e strumentali, il personale e le funzioni dei Ministeri della pubblica istruzione (Mpi) e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica (Murst). Nella specifica area funzionale dell’istruzione universitaria il
Miur svolge le funzioni di spettanza statale: programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli
enti di ricerca; indirizzo e coordinamento; normazione generale e finanziamento delle università e degli enti
di ricerca; monitoraggio e valutazione; attuazione delle norme comunitarie e internazionali, armonizzazione
europea e integrazione internazionale; completamento dell'autonomia universitaria; formazione di grado
universitario; razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle
attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni; raccordo tra istruzione universitaria,
istruzione scolastica e formazione.
II Consiglio universitario nazionale (Cun)
II Cun è un organo elettivo di rappresentanza delle autonomie universitarie.
Esso formula pareri obbligatori e proposte:
• sulla programmazione universitaria
• sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinano delle
università
• sui decreti di ordinamento dei corsi universitari, nonché sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;
• sui settori scientifico - disciplinari;
• sul reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università.
La Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui)
La Crui è un'associazione costituita dai rettori delle università statali e libere, avente i seguenti scopi:
• approfondire i problemi del sistema universitario rappresentandone i bisogni alle autorità
Governative e parlamentari,
• esprimere parere sul piano di sviluppo dell'università e sullo stato dell'istruzione universitaria;
• promuovere e sostenere le iniziative delle università nelle sedi nazionali e internazionali mediante rapporti
con le analoghe associazioni comunitarie e straniere.
II Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu)
È organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi universitari.
Esso formula pareri e proposte al ministro:
• su progetti di riordino del sistema universitario;
• sui decreti ministeriali che definiscono i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didatta dei corsi di
diploma universitario, di laurea e di specializzazione, nonché le modalità e gli strumenti per l'orientamento e
per favorire la mobilità degli studenti;
• sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinano delle
università
• elegge nel proprio seno i rappresentanti degli studenti nel Consiglio universitario nazionale;
• può formulare proposte al ministro su altre materie di interesse generale per l'università;
• presenta al Ministro una relazione sulla condizione studentesca nell'ambito del sistema universitario;
• può rivolgere quesiti al ministro circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e le
condizione studentesca.
Il Comitato nazionale per la vantazione del sistema universitario
II Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è costituito da nove mèmbri nominati con
decreto del Ministro. Il comitato:
• fissa i criteri generali per la valutazione delle attività delle università;
• promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;
• determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono
tenuti a comunicare annualmente;
• predispone ed attua un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture
didattiche;
• predispone annualmente una relazione sulle attività di valutazione svolte;
• svolge i compiti assegnati in precedenza all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;
• svolge, su richiesta del Ministro, ulteriori attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di
standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attività delle università, nonché
ai progetti e alle proposte presentate dalle medesime.
Le università in Italia
II sistema universitario italiano, costituito da un totale di settantasette istituti di istruzione universitaria, è
articolato in:
• cinquantacinque università statali: università di Ancona, Bari, Benevento università del Sannio, Bergamo,
Bologna, Brescia, Cagliari, Camerino, Campobasso università del Molise, Cassino, Catania, Catanzaro
Magna Craecia, Chieti e Pescara G. D'Annunzio, Cosenza università della Calabria, Ferrara, Firenze,
Foggia, Genova, L'Aquila, Lecce, Macerata, Messina, Milano, Milano Bicocco, Modena e Reggio Emilia,
Napoli Fedenco II, Napoli Seconda, Napoli Parthenope, Napoli l'Orientale, Padova, Palermo, Parma, Pavia,
Perugia, Pisa, Potenza università della Basilicata, Reggio Calabria Mediterranea, Roma La Sapienza, Roma
Torvergata, Roma Tré, Roma lusm, Salerno, Sassari, Siena, Teramo, Torino, Trento, Trieste, Udine, Varese
università dell'Insubria, Venezia Co Foscari, Venezia IUAV, Vercelli università del Piemonte Orientale,
Verona, Viterbo università della Tuscia;
• tre politecnici: politecnici di Bari, Milano e Torino;
• quattordici università non statali: Aosta università della Valle d'Aosta, Bolzano, Casamassima (Ba) libera
università Mediterranea, Castellanza (Va) università Carlo Cattaneo LIUC, Milano università Cattolica del
Sacro Cuore, Milano università commerciale Luigi Bocconi, Milano libera università di Lingue e
Comunicazione IULM, Milano università Vita-Salute S. Raffaele, Napoli SuorOrsola Benincasa, Roma libera
università internazionale degli studi sociali Guido Carli LUISS, Roma libera università Maria SS. Assunta
LUMSA, Roma università Campus Bio-Medico, Roma libera università degli studi S. Pio V, Urbino;
• due università per stranieri: università per stranieri di Perugia e di Siena;
• tre scuole: Scuola normale superiore di Pisa, Scuola di studi superiori universitari e di perfezionamento 5.
Anna di Pisa, Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste.
II governo dell'università
In base al principio dell'autonomia universitaria, ciascun ateneo può darsi ordinamenti autonomi con propri
statuti e regolamenti emanati con decreto del rettore. Le università hanno adottato i nuovi statuti
dell'autonomia, che definiscono gli organi di governo dell'ateneo e le strutture didattiche e di ricerca.
• II rettore
I compiti del rettore delle università statali consistono nel presiedere il senato accademico e il consiglio
di amministrazione, nel vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'università e nell'esercitare
la funzione disciplinare, nello stipulare gli accordi di collaborazione esterna, nel programmare l'attività
didattica e di ricerca dell'università. Il rettore è eletto fra i docenti universitari di prima fascia. È il legale
rappresentante dell'università.
• II senato accademico
Determina le linee generali dell'attività e definisce la programmazione dello sviluppo dell ateneo.
Approva i regolamenti di ateneo e coordina le attività didattiche. Esercita i poteri di programmazione di
coordinamento e di controllo sull'esercizio dell'autonomia dell'università. Il senato e composto dal rettore, dai
presidi di facoltà e da altri rappresentanti della comunità accademica eletti secondo
le norme previste dallo statuto.
• II consiglio d'amministrazione
Sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell’ università nonché
alla gestione del personale tecnico e amministrativo; in particolare, approva il bilancio dell’ università Fanno
parte del consiglio il rettore, il direttore amministrativo e altri rappresentanti della comunità accademica e del
mondo economico esterno determinati secondo le norme dello statuto.
Gli altri organi
Ogni università ha definito autonomamente altri organi che si affiancano alle strutture centrali di governo. Ne
elenchiamo alcuni:
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consulta di ateneo;
consiglio della ricerca;
conferenza permanente dei direttori di dipartimento;
consiglio o senato degli studenti;
consiglio del personale tecnico amministrativo;
collegio dei revisori dei conti;
osservatorio sulle attività dell'ateneo;
commissioni per la didattica e il diritto allo studio;
garante di ateneo e difensore civico;
comitato per le pari opportunità;
nucleo di valutazione di ateneo;
comitato dei sostenitori.
Le strutture didattiche e di ricerca
L'università realizza i suoi fini istituzionali, che sono l'insegnamento e la ricerca scientifica, attraverso
le facoltà, i corsi, i dipartimenti, gli istituti ed i centri di servizio.
• La facoltà
È la struttura attraverso cui l'università organizza la propria presenza nei diversi settori culturali. Essa
coordina gli insegnamenti e li articola nei diversi corsi di studio. Procede alla designazione e alla chiamata
dei professori e determina la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei
ricercatori, nel rispetto della libertà di insegnamento. La facoltà e retta dal consiglio di facoltà e dal preside.
• II dipartimento
È la struttura dell'università che organizza settori di ricerca omogenei per fini o per metodi e ragqruppa
i relativi insegnamenti. Il dipartimento promuove e gestisce le attività di ricerca, organizza i dottorato di
ricerca, svolge attività di ricerca e di consulenza esterna su contratto e convenzione. Il dipartimento è rette
dal consiglio di dipartimento e dal direttore.
• L’istituto
È la struttura organizzativa di un settore scientifico omogeneo; ha come fini lo svolgimento dell'attività
didattica e lo sviluppo della ricerca. L'istituto è rette dal consiglio d'istituto e dal direttore.
• I centri di servizio
Per la fornitura di servizi di interesse generale possono essere costituiti centri di servizi di facoltà o di ateneo
Per lo svolgimento di attività formative e di ricerca di comune interesse possono essere stabilite forme di
collaborazione tra più università e tra gueste ed enti pubblici e privati, attraverso la costituzione di centri
interuniversitari e consorzi. Per lo svolgimento di attività di ricerca di particolare rilevanza possono essere
costituiti centri interdipartimentali di ricerca. Per l'utilizzo di servizi e di apparecchiature complesse possono
essere costituiti centri interdipartimentali di servizi
I docenti
I professori universitari sono inquadrati, nell'unitarietà della funzione docente, in due fasce di carattere
funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca:
• professori ordinari (prima fascia),
• professori associati (seconda fascia).
Fanno parte del personale docente:
• ricercatori,
• assistenti (ruolo ad esaurimento) e categorie equiparate.
Possono inoltre essere chiamati a cooperare alle attività di docenza:
• professori a contratto.
Svolgono attività di ricerca presso le strutture universitarie i titolari di assegni di ricerca e gli assegnatari di
borse post-dottorato.
Svolgono attività di studio e di ricerca nelle strutture universitarie i borsisti iscritti ai corsi di dottorato e alle
scuole di specializzazione.
Fonte:
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Guida all'università e alle professioni - Roma,
novembre 2002, a cura di IUAV università degli studi e CIMEA della fondazione RUI