CALENDARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRINCIPALI

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CALENDARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRINCIPALI
CALENDARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRINCIPALI
DICHIARAZIONI FISCALI CON SCADENZA NELL’ANNO 2007
(e relativi versamenti)
(Escluso Mod. 730)
AGGIORNATO AL 08/09/2007
A cura di Zambon Rag. Giuseppe
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DI PRASSI CONSULTATE
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Codice Civile, artt. 2488 – 2493 e 2963
D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 (versione vigente)
D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 (versione vigente)
D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (nuovo T.U.I.R. versione vigente) artt. 184-185
D.Lgs. n. 241 del 09/07/1997 (versione vigente)
Regolamento D.P.R. n. 322 del 22/07/1998 (versione vigente)
Regolamento D.P.R. n. 542 del 14/10/1999 (versione vigente)
Regolamento D.P.R. n. 100 del 10/03/2000 (versione vigente)
Regolamento D.P.R. n. 435 del 07/12/2001 (versione vigente)
Circolare Agenzia Entrate n. 6/E del 25/01/2002
D.L. n. 63 del 15/04/2002 (versione vigente)
Circolari Agenzia Entrate n. 48/E del 07/06/2002 e n. 51/E del 14/06/2002
Decreto MEF del 12/12/2002 (G.U. n. 298 del 20/12/2002)
Regolamento D.P.R. n 126 del 16/04/2003 (versione vigente)
Decreto MEF del 03/08/2005 (G.U. n. 186 del 11//08/2005)
D.L. 223 del 04/07/2006 (G.U. 04/07/206) convertito in Legge 248 (G.U. 11/08/2006)
Circolare Agenzia Entrate n. 30/E del 29/09/2006
D.L. 262 del 03/10/2006 (G.U. 03/10/2006) convertito in Legge 286/06 (G.U. 28/11/2006)
L. 296/2006 - Legge Finanziaria 2007 (G.U. n. 299 del 27/12/2006)
Decreto MEF del 20/12/2006 (G.U. n. 302 del 30/12/2006)
Provvedimento Direttore Agenzia Entrate del 26/04/2007 (G.U. n. 104 del 07/05/2007)
Provvedimento Direttore Agenzia Entrate del 25/05/2007 (G.U. n. 136 del 14/06/2007)
Provvedimento Direttore Agenzia Entrate del 21/06/2007 (G.U. n. 152 del 03/07/2007)
Provvedimento Direttore Agenzia Entrate del 18/07/2007 (G.U. n. 179 del 03/08/2007)
D.L. 81/07 (G.U. n. 151 del 02/07/2007) convertito in Legge 127/07 (G.U. n. 190 del 17/08/2007)
PROVVEDIMENTI DI PROROGA:
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DPCM 31/05/2007 (G.U. n. 151 del 02/07/2007)
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DPCM 14/06/2007 (G.U. n. 154 del 05/07/2007)
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Comunicato stampa Agenzia Entrate del 01.08.2007
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DPCM 06/07/2007 (G.U. n. 207 del 06/09/2007)
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DPCM 10/07/2007 (G.U. n. 209 del 08/09/2007)
Tutte le novità 2007 sono state evidenziate per una più rapida ricerca.
Per l’anno 2007 la proroga “Ferragostana” prevede lo slittamento al 20 agosto di tutti i versamenti
eseguibili con mod. F24 e anche di tutti gli adempimenti fiscali di competenza dell’Agenzia delle
Entrate, scadenti tra il 1 agosto 2007 e il 20 agosto 2007. Viene escluso dal differimento il versamento
scadente il giorno 08/08/2007 derivante dalla proroga prevista per i versamenti di UNICO/2007 per i
contribuenti per i quali sono elaborati gli studi di settore, che dichiarino ricavi o compensi non
superiori al limite previsto per l’applicazione degli stessi
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L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.
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TUTTI I TERMINI INDICATI NELLO SCADENZARIO (salvo diversa specifica indicazione)
SONO QUELLI DI INVIO TELEMATICO E CORRISPONDONO SEMPRE AL TERMINE
ULTIMO DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI.
Dal 1 ottobre 2006 tutti i VERSAMENTI CON MOD. F24 dovuti dai soggetti IRES
e dal 1 gennaio 2007 quelli dovuti da tutti i soggetti in possesso di Partita IVA,
non possono più essere effettuati con modalità cartacea in banca o posta, ma
devono essere OBBLIGATORIAMENTE ESEGUITI MEDIANTE INVIO DI UN FILE
TELEMATICO all’Agenzia Entrate ovvero TRAMITE HOME BANKING, sia
direttamente sia tramite intermediari abilitati.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 21.06.2007 viene concessa la
possibilità agli intermediari Entratel di trasmettere i modd. F24 per conto dei
contribuenti che ne fanno richiesta, mediante addebito unico dell’intero file e per le
somme complessivamente in esso contenute sul proprio c/c
Con la Circolare 30/E del 29/09/2006 l’Agenzia delle Entrate concede la possibilità di
presentare ancora il mod. F24 cartaceo agli sportelli bancari, postali o dei concessionari
soltanto in determinati casi (si premette che banche e Posta non sono obbligate a controlli di sorta
sull’utilizzabilità del mod. F24 cartaceo da parte del soggetto che si presenta allo sportello):
 Quando si utilizzano modd. F24 predeterminati. Si tratta di quelli emessi dall’Agenzia
delle Entrate in relazione ad accertamenti ex artt. 36bis e 36ter del DPR 600/73 e quelli
per il pagamento dell’ICI (vedi la sezione altri termini di versamento a pag. 10);
 Quando si utilizzano i mod. F24 inviati dall’INPS per le rate fisse dell’IVS artigiani,
commercianti e agricoli e non vengono aggiunte ulteriori voci al precompilato. La
modalità cartacea precompilata, in questo caso, potrà essere utilizzata fino al
raggiungimento di specifiche intese tra l’Agenzia Entrate e l’INPS. L’Istituto
Previdenziale, fra l’altro, in un suo comunicato ha annunciato che dal 2007 non
stamperà più i mod. F24 per le rate fisse, ma effettuerà invii per posta elettronica;
 Per le rate ancora mancanti dei versamenti rateizzati di Unico/2006 se la rateazione
è iniziata prima del 4 luglio 2006;
 Per i titolari di Partita IVA che usufruiscono di crediti d’imposta utilizzabili solo
presso gli Agenti della riscossione, quali il cod. 6766 (commercio elettronico), 6707
(ricerca e sviluppo industriale), 6603 (PMI) e 6706 (agevolazioni in forma automatica):
 Per i versamenti effettuati dagli eredi di un titolare di partita IVA, relativamente ai
soli adempimenti concernenti la liquidazione dell’attività del de cuius;
 Per gli agricoltori in possesso di partita IVA esonerati dagli adempimenti ex art. 34 c.
6, DPR 633/72 con volume d’affari fino ad € 7.000,00 (nuovo limite fissato dal D.L.
262/2006) e ciò in quanto esonerati da adempimenti IVA, non imprenditori ai fini delle
imposte dirette e non soggetti IRAP;
 Non vengono menzionati dalla circolare, ma l’esclusione si applica anche ai
contribuenti minimi in “franchigia” (D.L. 223/2006) fino a 7.000,00 euro di
volume d’affari (provvedimento 20/12/2006 – G.U. n. 301 del 29/12/2006)
 Per i soggetti che hanno cessato la partita IVA, relativamente ai versamenti di
imposte contributi e premi inerenti l’attività cessata;
 Per gli imprenditori individuali che affittano l’unica azienda e ai quali viene
temporaneamente sospesa la partita IVA;
 Per i titolari di P. IVA impossibilitati, per cause oggettive, ad utilizzare un proprio
c/c bancario o postale (protestati, falliti, ecc.) compresi i curatori fallimentari. Il
comunicato stampa afferma inoltre che questi soggetti possono comunque utilizzare
anche il canale telematico CBI tramite delega ad un intermediario che utilizzi il
proprio c/c di studio.
Inoltre con un comunicato stampa del 28/09/06 l’Agenzia ha confermato che è meramente facoltativo
l’utilizzo dell’invio telematico per il versamento delle Accise ( mod. “F24-Accise”) in quanto esula dalla
normativa, non essendo il mod. F24 l’unico mezzo di pagamento, potendole versare anche in Tesoreria.
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TERMINI
31/01/2007
FISSI
Scadenza relativa alla presentazione cartacea possibile solo in Posta
EREDI per dichiarare i redditi e le variazioni ICI anno 2005 delle persone decedute
tra il 21.02.2006 e il 31.07.2006, che non vi avessero già autonomamente
provveduto (utilizzare il Modello UNICO/2006).
28/02/2007
Presentazione riepiloghi forniture stampati fiscali da parte delle tipografie
autorizzate alla stampa e dei soggetti autorizzati alla rivendita, relativamente alle
forniture effettuate nel 2006. Telematico obbligatorio
28/02/2007
Presentazione comunicazione annuale dati IVA. Telematico obbligatorio
A partire dal periodo d’imposta 2002 è stato istituito, in luogo delle dichiarazioni
periodiche, l’obbligo di presentare una comunicazione sintetica annuale entro
il mese di febbraio dell’anno solare successivo anche in assenza di operazioni
imponibili e ciò per ottemperare al calcolo delle “risorse proprie” che ciascuno Stato
membro delle U.E. deve versare al bilancio comunitario.
Sono esonerati:
 Ditte individuali e professionisti con volume d’affari fino a € 25.822,84;
 Contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale
IVA per l’anno cui si riferisce la comunicazione; (per la casistica vedi
elenco nella sezione relativa al versamento dell’acconto IVA).
 Soggetti che effettuano solo operazioni esenti o hanno optato per
l’esonero da adempimenti dell’art. 36-bis, ancorché debbano presentare
la dichiarazione IVA per la rettifica della detrazione o per denunciare
l’acquisto di oro o argento con il metodo del reverse-charge;
 Tutti i soggetti elencati nell’art. 74 del T.U.I.R.: organi e amministrazioni
dello Stato, enti locali e loro consorzi, enti pubblici con funzioni statali,
previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le A.S.L.;
 Soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
30/04/2007
Scadenza relativa alla presentazione telematica
EREDI per dichiarare i redditi e le variazioni ICI anno 2005 delle persone decedute
tra il 21.02.2006 e il 31.10.2006, che non vi avessero già autonomamente
provveduto (utilizzare il Modello UNICO/2006).
31/07/2007 new
Dichiarazioni di persone fisiche, CHE NON DICHIARANO redditi di
impresa, di lavoro autonomo o di partecipazione (anche in srl
trasparenti) e non siano produttori agricoli
Presentazione in Banca o Posta, quando non si è obbligati all’invio
telematico e non si scelga tale modalità: 30/06/2007 ****new****
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Mod. UNICO/2007 PF: periodo normale d’imposta.
Curatori di eredità giacenti e amministratori di eredità devolute sotto
condizione sospensiva in favore di nascituri non ancora concepiti, per le
dichiarazioni dei redditi derivanti dai cespiti ereditari relative al periodo
d’imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni e ai periodi d’imposta
successivi fino a quello antecedente la cessazione delle funzioni stesse
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(qualora il chiamato all’eredità sia persona fisica o soggetto non noto) (vedi
anche terzo termine mobile);
UNICO/2007 PF presentato dagli eredi per contribuenti (senza Partita IVA)
deceduti nel corso dell’anno 2006 ed entro il 20.02.2007;
Dichiarazione ICI di tutti i soggetti precedentemente individuati, per le
variazioni intervenute nel 2006; (Non telematico) (*)
Quadro RT (plusvalenze su cessione di partecipazioni sociali) e modulo RW
(investimenti e attività finanziarie all'estero) del Mod. UNICO PF da parte di
contribuenti che hanno compilato il Mod. 730/2007 o non sono tenuti alla
compilazione della dichiarazione dei redditi;
Quadro AC del Mod. UNICO PF, relativo all'elenco dei fornitori, da parte degli
amministratori di condominio in carica al 31.12.2006 che non sono obbligati
alla compilazione della dichiarazione dei redditi o che hanno compilato il Mod.
730/2007;
(*) Le istruzioni alla dichiarazione ICI, approvate con decreto ministeriale, recitano letteralmente:
“La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi”. Pertanto, quando viene utilizzato l’invio telematico (sia obbligatorio, sia facoltativo) il
più lungo termine di presentazione rispetto a quello cartaceo trascina anche la dichiarazione
dell’ICI.
***Si ricorda che il 30 giugno è il nuovo termine stabilito anche per chi presenta il Mod. 730***
(*)****New****A partire dal 2007 (D.L. 223/2006) si può presentare solo la dichiarazione ICI e non
più, anche se il comune l’ha istituita, la comunicazione di variazione ai fini ICI (salvo che non sia già
stata presentata). Dal 2008 dovrebbe essere abolita anche la dichiarazione con la sola eccezione della
presentazione per la richiesta di riduzioni o agevolazioni previste per legge (quali ad. es. la detrazione per la
prima casa) e (****new**** Legge Finanziaria 2007) qualora le variazioni dipendano da atti non
trasmissibili telematicamente. Ho usato il condizionale, perché la legge di conversione del D.L. 223 ha
previsto che la decorrenza di questa norma sia consequenziale alla effettiva operatività del sistema di
circolazione e fruizione dei dati catastali; invero lo stesso decreto “impone” che detta operatività di
circolazione deve essere assicurata entro il 31/12/2006 e a tal fine è stata emanata la circolare n. 7
dell’Agenzia del Territorio il 15/12/06, ma detta fruizione dei dati catastali non si è ancora
concretizzata. Con la Legge Finanziaria 2007 si stabilisce che a partire dal 2008 (redditi 2007),
andrà compilata apposita sezione del mod. Unico o 730 (ai fini del controllo dei versamenti ICI da parte
dell’Agenzia Entrate con la procedura dell’art. 36-bis) contenente per ogni unità immobiliare l’indirizzo, il
codice comune, il foglio, la sezione, la particella e il subalterno e l’importo dell’ICI versata.; negli anni
successivi al 2008 i dati suddetti (con esclusione dell’ICI versata che andrà sempre esposta) andranno
indicati solo per gli immobili che hanno anche un solo dato variato rispetto a quelli precedentemente
comunicati. Nella dichiarazione 2007 (redditi 2006) occorrerà invece indicare solamente l’importo dell’ICI
versata nel 2006. *****Per le nuove modalità di versamento vedi la sezione “Altri versamenti”*****
(*) Tutti i riferimenti di questo calendario alla dichiarazione ICI riguardano dal 2007 anche gli
immobili situati nei comuni che hanno stabilito con proprio regolamento un diverso termine, o
che hanno soppresso l’obbligo della dichiarazione annuale sostituendolo con quello della
comunicazione, che doveva essere presentata entro termini solitamente più brevi di quelli della
dichiarazione ICI e decorrenti dalla data di passaggio di titolarità dell’immobile (art. 59, c. 1,
lettera L, n. 1 del D.Lgs. 446/97). Non riguardano altresì gli immobili trasferiti per successione
mortis causa, per i quali provvede direttamente l’Ufficio del Registro o l’Ufficio dell’Agenzia delle
Entrate se istituito, e (solo in alcuni comuni pilota) quelli trasferiti comunque con rogito notarile
(vendita, donazione, conferimento, permuta, divisione, ecc.) per i quali, per gli atti formati dal
2003, provvede direttamente il notaio.
30/09/2007
Trasmissione delle Certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta (c.d.
Mod. 770/2007 Semplificato) Telematico obbligatorio
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Obbligatoria per tutti i sostituti d’imposta (comprese le amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo) che hanno operato nel 2006 ritenute
sui redditi a norma degli artt. 23, 24, 25, 25bis e 29 del D.P.R. 600/73 (redditi di
lavoro dipendente e assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di
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01/10/2007 new
capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi
diversi tra cui ****new**** dal 04/07/2006 anche i compensi derivanti dagli
obblighi di fare, non fare o permettere), nonché corrisposto compensi soggetti
a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’IPOST (i dati INPS e INPDAP
non sono più richiesti in quanto dal 2006 vengono comunicati
mensilmente in via telematica con i modd. Emens e Dma) e/o premi
assicurativi dovuti all’INAIL, e/o hanno prestato assistenza fiscale nel 2006 per il
periodo d’imposta 2005 sia in proprio, sia dopo aver ricevuto il Mod. 730/4 da
parte di un C.A.F.; ****new**** il curatore fallimentare e il commissario
liquidatore assumono con decorrenza 4 luglio 2006 la veste di sostituto
d’imposta e sono quindi tenuti a tutti gli obblighi conseguenti di ritenuta e di
certificazione, con rilascio quindi anche del modello CUD, e presentazione della relativa
dichiarazione mod. 770 semplificato.
Non è trasmissibile con il Mod. UNICO/2007;
I quadri riepilogativi ST e SX possono essere trasmessi insieme al Mod.
770/2007 Semplificato alla scadenza del 30/09/2007, ma solo se il
contribuente non ha effettuato compensazioni (interne) con le ritenute
riepilogate nel Mod. 770/2007 Ordinario da presentarsi entro il 31/10/2007
(non rilevano eventuali compensazioni “esterne” effettuate con il Mod. F24).
E’ scomponibile in DUE parti che possono essere predisposte quindi da più
soggetti diversi da quello che invierà il Mod. 770/2007 Ordinario. Le parti
suddivise dovranno contenere entrambe il frontespizio; una parte poi dovrà
contenere i redditi di lavoro dipendente e assimilati, le indennità di fine rapporto,
le prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, i contributi
previdenziali, i premi assicurativi e i dati dell’assistenza fiscale, mentre l’altra
parte dovrà contenere solamente i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i
redditi diversi.. I quadri riepilogativi ST e SX, se non vige l’obbligo di allegarli al
Mod. 770/2007 Ordinario (a causa di compensazioni interne tra Ordinario e
Semplificato), potranno essere allegati, anche separatamente, alla parte del Mod.
770/2007 Semplificato alla quale si riferiscono le ritenute riepilogate, solo se
non sono state effettuate compensazioni (interne) fra i tributi riepilogati nei
modelli separati. (non rilevano eventuali compensazioni “esterne” effettuate con il
Mod. F24).
Dichiarazioni di società di persone e di persone fisiche CHE DICHIARANO
redditi di impresa, di lavoro autonomo o di partecipazione (anche
in srl trasparenti) o che siano produttori agricoli – Rimborsi IVA
Telematico obbligatorio
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Mod. UNICO/2007 PF e SP: periodo normale d’imposta.
UNICO/2007 PF presentato dagli eredi per contribuenti (in possesso di
Partita IVA) deceduti nel corso dell’anno 2006 ed entro il 20.02.2007;
Società di persone per scioglimenti senza preventiva messa in liquidazione
rogitati tra il 01.01.2006 e il 31.12.2006 e per quelli generati, nello stesso
periodo, dalla mancata ricostituzione nei sei mesi della pluralità de soci;
Dichiarazione ICI di tutti i soggetti precedentemente individuati, per le
variazioni intervenute nel 2006; (Non telematico) (vedi note al 31/07/07)
Dichiarazione separata IRAP per i soggetti tenuti alla presentazione della
dichiarazione dei redditi, ma non ammessi all’UNICO (vedi elenco
relativamente alla dichiarazione IVA autonoma);
Mod. VR/2007 per la richiesta di rimborsi IVA da presentare all’Agente della
riscossione per qualunque soggetto d’imposta. Presentazione possibile
solo in modalità cartacea
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01/10/2007 new
Dichiarazione IVA/2007 autonoma dei soggetti NON ammessi all’UNICO:
La presentazione cartacea in Banca o Posta, quando non si è obbligati
all’invio telematico, è possibile solo entro il 30.04.2007, in quanto
****new**** dal 01.05.2007 vige il Telematico Obbligatorio per tutti.
(Per la casistica di esonero dalla dichiarazione IVA vedi elenco nella sezione
relativa al versamento dell’acconto IVA)
Attenzione: eventuale versamento a saldo entro il 16/03/07 (Vedi la
sezione “Termini di versamento del saldo e del primo acconto”)
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15/10/2007 new
Contribuenti (escluse persone fisiche) con esercizio non coincidente con
l’anno solare (in quanto a cavallo di più esercizi) o inferiore all’anno e non in
corso al 31.12.2006, anche se presenta la dichiarazione l’avente causa nelle
trasformazioni sostanziali soggettive (incorporazioni, fusioni, scissioni,
conferimenti, ecc.) che prevedono l’estinzione del soggetto dante causa;
Venditori “porta a porta” ed altri eventuali soggetti con ritenuta di imposta che,
non avendo altri redditi da dichiarare, non hanno l’obbligo di presentare la
dichiarazione dei redditi e dell’IRAP;
Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione
in Italia per la dichiarazione dei loro rappresentati e soggetti non residenti
identificati direttamente sulla base dell’art. 35-ter DPR 633/72;
Curatori fallimentari per i soggetti falliti e commissari liquidatori per i soggetti
sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, se la nomina è avvenuta nel
corso del 2006 ed entro il 31.03.2007; (vedi primo termine mobile);
Società controllanti e controllate che hanno utilizzato la procedura di liquidazione
dell’IVA di gruppo ex art. 73 D.P.R. 633/72, anche per periodi inferiori all’anno,
anche se presenta la dichiarazione l’avente causa nelle trasformazioni sostanziali
soggettive (incorporazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.);
Presentazione degli elenchi clienti e fornitori - Telematico obbligatorio per i soggetti con volume d’affari 2006 SUPERIORE ai limiti previsti per la
possibilità di opzione per il 2007 al regime IVA trimestrale, relativamente alle
fatture ricevute ed emesse nell’anno 2006 da e nei confronti dei soli soggetti
IVA. Per ogni soggetto è obbligatorio indicare codice fiscale e partita IVA, ma per
gli anni 2007 e 2008 (elenchi 2006 e 2007) è concesso di indicare la sola Partita IVA
in entrambi gli elenchi. Dal 2009 (elenchi 2008), e quindi a regime, nell’elenco clienti
andranno inoltre inserite anche le fatture emesse nei confronti di privati non
imprenditori. Il Decreto direttoriale del 25/05/2007 individua inoltre i contenuti e
le modalità di invio. NON SONO PREVISTE A REGIME ESENZIONI DI NATURA
SOGGETTIVA (regimi speciali, franchigia, esenzioni dalla denuncia annuale IVA
o dalla Comunicazione annuale dati IVA, o altro). Gli elenchi dovranno contenere:
 l’importo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle
relative note di variazione;
 l’importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell’eventuale
imposta relativa, riguardanti annualità precedenti;
 l’importo delle esportazioni c.d. “indirette” nei confronti di esportatori
abituali (art. 8/c);
 NON è invece prevista l’indicazione degli importi relativi alle operazioni
intracomunitarie (sia acquisti che cessioni), alle importazioni e alle
esportazioni “dirette” (art. 8 a/b)
Negli elenchi dovranno essere indicati gli importi dei documenti “emessi” nella
rispettiva annualità in base alla data di emissione (e non di registrazione) della
fattura.
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Per i soli elenchi relativi alle annualità 2006 e 2007, inoltre, sono escluse
dall’obbligo della comunicazione le fatture di importo inferiore ad € 154,94 registrate
cumulativamente, le fatture di cui non è obbligatoria la registrazione ai fini IVA, le
fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi dai dettaglianti e le note di
variazione riferite ad anni precedenti
Per i soli elenchi relativi all’anno 2006 sono esonerati le imprese e i professionisti,
che hanno tenuto la contabilità semplificata nel 2006 (sulla base, quindi, dei ricavi
conseguiti nel 2005). Sono esonerate anche le associazioni di promozione sociale (L.
383/2000), le associazioni di volontariato iscritte nei registri nazionali, regionali e
provinciali (L. 266/1991) e le Onlus iscritte nella specifica anagrafe (D.Lgs. 460/1997);
entro il 17/08/2007 dovrà essere emanato un Decreto del MEF per stabilire i termini
e le semplificazioni per l’anno 2007 (elenchi 2008) per questi soggetti
temporaneamente esclusi.(Manovra d’estate – D.L. 81/07) L’infelice formulazione
dell’art. 15 del D.L. 81/07, che esonera i soggetti in contabilità semplificata
ai fini delle imposte dirette anziché obbligare solo quelli in contabilità
ordinaria, pone seri dubbi sull’obbligo di presentazione per gli agricoltori che
hanno solo la contabilità IVA e non applicano gli artt. 18 e 19 del DPR 600/73
31/10/2007
Dichiarazione Mod. 770/2007 Ordinario Telematico obbligatorio




15/11/2007 new
Obbligatoria per tutti i sostituti d’imposta (comprese le amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo), gli intermediari e gli altri soggetti
obbligati alle comunicazioni da effettuarsi ai sensi degli artt. 6, c.2 e 10, c.1 del
D.Lgs. 461/97 riferite al capital gain, che hanno operato nel 2006 ritenute sui
redditi e sulle plusvalenze, diverse da quelle da dichiararsi entro il 30 settembre
con il Mod. 770/2007 Semplificato (dividendi, proventi da partecipazione, redditi
di capitale e operazioni di natura finanziaria), nonché i dati riassuntivi relativi alle
indennità di esproprio; ****new**** il curatore fallimentare e il commissario
liquidatore assumono con decorrenza 4 luglio 2006 la veste di sostituto
d’imposta e sono quindi tenuti a tutti gli obblighi conseguenti di ritenuta, di
certificazione e presentazione della relativa dichiarazione mod. 770 ordinario
relativamente alle ritenute operate sulle somme corrisposte in sede di riparto.
Deve contenere i quadri ST e SX riepilogativi delle ritenute relative alle somme
erogate e dichiarate con il modello ordinario, mentre quelle relative ai compensi
eventualmente dichiarati con il Mod. 770/2007 Semplificato, vanno
obbligatoriamente indicate solo se sono state effettuate compensazioni (interne)
di ritenute riepilogate nei due diversi modelli, altrimenti possono essere allegati
allo stesso modello 770/2007 Semplificato (non rilevano le eventuali compensazioni
“esterne” effettuate con il Mod. F24).
****new**** Non può più essere allegato al Mod. UNICO/2007
Non è scomponibile in più parti e può essere inviato da soggetto diverso da
quello/i che ha/hanno inviato il Mod. 770/2007 Semplificato;
Presentazione degli elenchi clienti e fornitori - Telematico obbligatorio per i soggetti con volume d’affari 2006 RIENTRANTE nei limiti previsti per la
possibilità di opzione per il 2007 al regime IVA trimestrale (vedi dettaglio alla
data del 15/10/2007)
31/12/2007 new
Scadenza relativa alla presentazione cartacea possibile solo in Posta
EREDI per dichiarare i redditi e le variazioni ICI anno 2006 delle persone (senza
Partita IVA), che non vi avessero già autonomamente provveduto, decedute tra il
21.02.2007 e il 30.06.2007.
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o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della
L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.
7
Scadenza relativa alla presentazione telematica ****** (anticipazione
del calendario 2008) ******
La nuova scadenza telematica slitta, invece, al 31.01.2008 per i decessi (di soggetti
NON in possesso di partita IVA) avvenuti tra il 21.02.2007 e fino al 31.07.2007 e al
31.03.2008 per i decessi (di soggetti in possesso di partita IVA) avvenuti tra il
21.02.2007 e fino al 30.09.2007. (utilizzare il Modello UNICO/2007)
TERMINI
MOBILI
I termini mobili prendono in considerazione le dichiarazioni che scadono potenzialmente
nell’anno solare 2007, e vanno utilizzati quando la fattispecie ricercata dal lettore non
rientra in nessun termine fisso.
Valgono per i successivi termini mobili le stesse considerazioni effettuate nella nota
finale a margine del termini fisso per l’invio di UNICO PF e SP, per quanto concerne la
scadenza e le modalità di presentazione delle dichiarazioni ICI.
Tutte le date di approvazione, deposito e delibera, di chiusura del periodo d’imposta e di
decorrenza degli effetti, indicate nei termini mobili sono funzionali alla scadenza per
l’invio telematico e devono pertanto essere sempre incrementate di tre mesi ai fini della
presentazione cartacea in Banca o Posta per i soggetti che, non obbligati all’invio
telematico, non intendono comunque avvalersene (possibilità concessa solo fino al
30.04.2007).
*****ATTENZIONE*****
TUTTI I TERMINI MOBILI PER LA
PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO/SC-SNC DEI SOGGETTI IRES SCADENTI TRA IL
01/05/2007 E IL 30/9/2007 SONO PROROGATI Al 01/10/2007.
Primo
Termine mobile:
Entro 4 mesi dalla data della nomina
Soggetti non ammessi all’UNICO


Secondo
Termine mobile:
Curatori fallimentari e commissari liquidatori per la dichiarazione IVA
dell’anno solare precedente alla nomina se la stessa è avvenuta fra il
01.09.2006 e il 31.12.2006 (IVA 2005 - mod. IVA/2006) e fra il 01.04.2007
e il 31.08.2007 (IVA 2006 - mod. IVA/2007), se la dichiarazione non è già
stata presentata dal contribuente; Telematico obbligatorio.
Medesimi soggetti di cui sopra per la comunicazione (per l’eventuale
insinuazione al passivo) delle operazioni registrate dal 01.01 e fino alla data
di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa per
nomine ottenute tra il 01.09.2006 e il 31.08.2007 (da presentare all’Ufficio
IVA o all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, se istituito).
Entro l’ultimo giorno del settimo mese (decimo fino al 30/04/07)
dalla chiusura del periodo d’imposta o dalla decorrenza degli
effetti (norma in vigore dal 01.05.2007) ****new****
La presentazione cartacea in Banca o Posta quando non si è obbligati
all’invio telematico entro l’ultimo giorno del decimo mese, è possibile
solo entro il 30.04.2007, in quanto: ****new**** dal 01.05.2007 vige il
Telematico Obbligatorio esclusa ICI

Dichiarazioni separate IRES e IRAP ovvero Mod. UNICO SC di soggetti IRES
con chiusura del periodo d’imposta compresa tra il 01.03.2006 e il
30.09.2006 (entro il decimo mese) e dal 01.10.2006 al 31.05.2007 (entro il
settimo mese);
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8












Soggetti IRES per la frazione d’esercizio ante liquidazione, quando la
delibera di liquidazione ha effetto tra il 01.03.2006 e il 30.09.2006 (entro il
decimo mese) e dal 01.10.2006 al 31.05.2007 (entro il settimo mese);
Soggetti IRES in liquidazione con chiusura della stessa o con bilancio finale
depositato tra il 01.03.2006 e il 30.09.2006 (entro il decimo mese) e dal
01.10.2006 al 31.05.2007 (entro il settimo mese);
Società di capitali e di persone che hanno subito trasformazioni, fusioni
e scissioni con decorrenza degli effetti fiscali compresa tra il 01.03.2006 e il
30.09.2006 (entro il decimo mese) e dal 01.10.2006 al 31.05.2007 (entro il
settimo mese);
Società di persone e imprese individuali per liquidazioni deliberate e/o
concluse i cui effetti si manifestano tra il 01.03.2006 e il 30.09.2006 (entro il
decimo mese) e dal 01.10.2006 al 31.05.2007 (entro il settimo mese);
Curatori fallimentari e commissari liquidatori (anche di ditte individuali)
con nomina avvenuta e/o procedura conclusa tra il 01.03.2006 e il
30.09.2006 (entro il decimo mese) e dal 01.10.2006 al 31.05.2007 (entro il
settimo mese), per le dichiarazioni ai fini IRES, IRPEF e IRAP sia relative al
periodo ante procedura, sia relative al maxiperiodo della procedura
concorsuale; (soggetti non ammessi all’UNICO)
Dichiarazioni separate IRES e IRAP ovvero Mod. UNICO ENC di Enti non
commerciali ed equiparati con chiusura del periodo d’imposta compresa tra il
01.03.2006 e il 30.09.2006 (entro il decimo mese) e dal 01.10.2006 al
31.05.2007 (entro il settimo mese):
 Associazioni non riconosciute;
 Enti non commerciali e non profit in genere;
 Onlus.
 Enti non commerciali e società semplici ed equiparate non
residenti.
 Curatori di eredità giacenti, per le dichiarazioni dei redditi
derivanti dai cespiti ereditari, relative al periodo d’imposta nel
quale hanno assunto le rispettive funzioni e ai periodi d’imposta
successivi fino a quello antecedente la cessazione delle funzioni
stesse (qualora il chiamato all’eredità sia soggetto diverso da
persona fisica o da soggetto non noto) (vedi anche terzo termine
mobile);
Enti non commerciali ed equiparati per la frazione d’esercizio ante
liquidazione, quando la stessa è stata deliberata tra il 01.03.2006 e il
30.09.2006 (entro il decimo mese) e dal 01.10.2006 al 31.05.2007 (entro il
settimo mese);
Enti non commerciali ed equiparati in liquidazione con chiusura della
stessa avvenuta tra il 01.03.2006 e il 30.09.2006 (entro il decimo mese) e dal
01.10.2006 al 31.05.2007 (entro il settimo mese);
Dichiarazione ICI alla medesima scadenza del Mod. UNICO per tutti i soggetti
precedentemente individuati, per le variazioni intervenute nel corso del 2006;
(Non telematico)
Dichiarazione IRAP/ENC-AP per i soggetti NON tenuti alla presentazione
della dichiarazione dei redditi con periodo d’imposta chiuso tra il 01.03.2006
e il 30.09.2006 (entro il decimo mese) e dal 01.10.2006 al 31.05.2007 (entro
il settimo mese);
Modulo RW (investimenti e attività finanziarie all’estero) del Mod. UNICO ENC
per i soggetti NON tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi con
periodo d’imposta chiuso tra il 01.03.2006 e il 30.09.2006 (entro il decimo
mese) e dal 01.10.2006 al 31.05.2007 (entro il settimo mese);
Quadro AC del Mod. UNICO ENC (elenco dei fornitori da compilarsi da parte
degli amministratori di condominio in carica al 31.12. 2006) per i soggetti
NON tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, con periodo
d’imposta chiuso tra il 01.03.2006 e il 30.09.2006 (entro il decimo mese) e
dal 01.10.2006 al 31.05.2007 (entro il settimo mese);
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9
N.B. Tra i soggetti IRES sopraelencati sono comprese anche le società di ogni tipo (escluse quelle semplici) e
gli enti commerciali non residenti per i redditi prodotti in Italia.
Terzo
Termine mobile:
Entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:



Curatori di eredità giacenti e amministratori di eredità devolute sotto
condizione sospensiva in favore di nascituri non ancora concepiti per le
dichiarazioni dei redditi dei cespiti ereditari relative al periodo d’imposta nel
quale si è aperta la successione (se anteriore a quello di assunzione delle
funzioni) e agli altri periodi d’imposta già decorsi anteriormente a
quest’ultimo;
Medesimi soggetti di cui sopra per la dichiarazione dell’ultimo periodo
d’imposta del de cuius e anche per quella del periodo immediatamente
precedente, se il relativo termine non era ancora scaduto alla data del
decesso o il de cuius stesso non vi avesse già provveduto;
Medesimi soggetti di cui sopra per la dichiarazione Mod. 770 Ordinario e
per l’invio delle certificazioni di sostituto d’imposta (Mod. 770 Semplificato)
per i pagamenti effettuati negli stessi periodi d’imposta individuati nei due
punti precedenti
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI PER
TIPOLOGIA DI SOGGETTI
Si rammenta, che sussiste in capo al contribuente l’OBBLIGO DELL’INVIO
TELEMATICO qualora lo stesso abbia anche solo uno di questi impegni:
presentare il Mod. 770/2007 (ordinario), trasmettere le certificazioni dell’art. 7bis (770/2007 Semplificato), presentare la dichiarazione IVA unificata o
autonoma (dal 01/05/2007 NON SONO PIU’ ESCLUSE le persone fisiche con
volume d’affari non superiore a Euro 10.000,00), comunicare i dati per gli studi
di settore e dal 01/05/2007 anche per i PARAMETRI.
Sussiste altresì l’OBBLIGO dell’invio telematico delle dichiarazioni per tutti i
soggetti individuati nell’art. 73, c. 1, lettere a) e b) del T.U.I.R.
e dal
01/05/2007 ANCHE QUELLI DELLE LETTERE c) E d).

SOGGETTI IRES:
1.
Società di capitali residenti qualunque sia la dimensione del
sociale (art. 72, c. 1, lettera a, T.U.I.R.);
2. Enti di cui all’attuale art. 72, c. 1, lettera b) del T.U.I.R.,
qualunque sia la dimensione del patrimonio netto.
Invio telematico obbligatorio, sia diretto (Internet o Entratel)* sia
intermediari abilitati (non è ammessa la presentazione in Banca o
3. Società di ogni tipo (escluse quelle semplici ed equiparate)
commerciali non residenti per i redditi prodotti in Italia (art.
lettere c e d, T.U.I.R.).
Vedi casistica 1. e 2. delle società di persone e soggetti assimilati.
(Invio telematico obbligatorio dal 01.05.2007) ***new***

capitale
tramite
Posta).
ed enti
72, c.1,
SOCIETA’ DI PERSONE E SOGGETTI ASSIMILATI:
1. Soggetti senza obbligo di invio telematico nel 2006:
Invio telematico diretto (Internet) o tramite intermediari abilitati; presentazione
in Banca o Posta solo fino al 30.04.2007.
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10
(Invio telematico obbligatorio dal 01.05.2007) ****new**** (escluse le
società semplici, senza Partita IVA, che producono solo redditi fondiari
se non hanno l’obbligo di compilare il mod. 770)
2. Soggetti con l’obbligo di invio telematico:
Invio telematico obbligatorio, sia diretto (Internet o Entratel)* sia tramite
intermediari
abilitati
(non
è
ammessa
la
presentazione
in
Banca o Posta).

PERSONE FISICHE:
1. Soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili:
Invio telematico diretto (Internet), tramite intermediari abilitati ovvero presso gli
Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette o l’Ufficio locale dell’Agenzia delle
Entrate, se istituito; presentazione in Banca o Posta
2. Soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ma senza obbligo
di invio telematico nel 2006:
Invio telematico diretto (Internet), tramite intermediari abilitati ovvero presso gli
Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette o l’Ufficio locale dell’Agenzia delle
Entrate, se istituito; presentazione in Banca o Posta solo fino al 30.04.2007.
(Invio telematico obbligatorio dal 01.05.2007) ****new****
3. Soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili con l’obbligo di
invio telematico:
Invio telematico obbligatorio, sia diretto (Internet o Entratel)* sia
tramite
intermediari
abilitati;
presentazione
presso
gli
Uffici
Distrettuali delle Imposte Dirette o l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, se
istituito; (non è ammessa la presentazione in Banca o Posta).

INTERMEDIARI ABILITATI:
unicamente tramite invio telematico diretto (Entratel) (modalità obbligatoria
per tutte le dichiarazioni da essi predisposte).
* L’invio telematico DIRETTO deve avvenire tramite Internet (Fiscoonline) se il contribuente se ne
vuole avvalere pur non essendone obbligato, ovvero quando è obbligato, ma non è tenuto alla
compilazione del Mod. 770 o vi è tenuto, ma il numero dei soggetti è uguale o inferiore a 20; vi è
viceversa l’obbligo di utilizzare il canale Entratel se il numero dei soggetti è maggiore di 20.
Chi è già autorizzato all’utilizzo di Entratel (solitamente società appartenente ad un gruppo),
non deve necessariamente richiedere l’iscrizione ad Internet (Fiscoonline), anche se rientra
nella casistica specifica di tale invio telematico, ma può continuare ad utilizzare il canale
Entratel. Si considera trasmissione telematica diretta anche la presentazione tramite consegna
all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
TERMINI DI VERSAMENTO DEL SALDO E DEL 1^ ACCONTO
(esclusi ICI e IVA periodica) ****new****
I.V.A. ANNUALE
Scadenza naturale: 16/03/2007
Solo per i soggetti ammessi all’UNICO: possibilità di differimento del versamento
al 16/06/2007 con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a
partire dal 16/3/2007. Possibilità di ulteriore differimento al 16/07/2007 con
maggiorazione dello 0,40% calcolata sul saldo IVA aumentato della maggiorazione
dovuta dal 16/03 al 16/06.
I termini sono prorogati rispettivamente al 09/07/2007 e al 08/08/2007 per i
contribuenti con codice attività per il quale sono elaborati gli studi di settore,
che dichiarino ricavi o compensi non superiori al limite previsto per
l’applicazione degli stessi
UNICO PF
Scadenza naturale: 16/06/2007 (anche per eredi con modulistica 2006)
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11
Irpef – Irap
Per tutti i soggetti: possibilità di differimento del versamento al 16/07/2007 con
la maggiorazione dello 0,40%.
I termini sono prorogati rispettivamente al 09/07/2007 e al 08/08/2007 per i
contribuenti soci di società (anche srl trasparenti) e di associazioni
professionali, per i collaboratori di imprese familiari e per i soci d’opera di srl
non trasparenti iscritti IVS INPS (Risoluzione Agenzia Entrate n. 173/E del
16/07/2007), qualora la società o l’impresa abbia un codice attività per il
quale sono elaborati gli studi di settore, che dichiarino ricavi o compensi non
superiori al limite previsto per l’applicazione degli stessi
UNICO SP
Irap
Scadenza naturale: 16/06/2007 (anche permodulistica 2006)
Per tutti i soggetti: possibilità di differimento del versamento al 16/07/2007 con
la maggiorazione dello 0,40%.
I termini sono prorogati rispettivamente al 09/07/2007 e al 08/08/2007 per i
contribuenti con codice attività per il quale sono elaborati gli studi di settore,
che dichiarino ricavi o compensi non superiori al limite previsto per
l’applicazione degli stessi
UNICO SC – ENC
Ires - Irap
Scadenza naturale: termine mobile
Soggetti IRES che approvano il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio o della gestione: entro il giorno 16 (20 fino al mese di aprile
2007) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
Soggetti IRES che per disposizione di legge o di statuto approvano il
bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o della gestione:
entro il giorno 16 (20 fino al mese di aprile 2007) del mese successivo a
quello di approvazione del bilancio, o a quello di scadenza se non approvato nei
Termini legali o statutari; è irrilevante la data di approvazione in 2^ convocazione
se successiva a quella di scadenza;
Soggetti IRES per il periodo antecedente la trasformazione, liquidazione, fusione e
scissione: entro il giorno 16 (20 fino al
mese di aprile 2007) del sesto
mese successivo a quello di decorrenza degli effetti fiscali;
Per tutti i soggetti sopraindicati: possibilità di differimento del versamento al
trentesimo giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40%.
I termini scadenti nel mese di giugno 2007 sono prorogati rispettivamente al
09/07/2007 e al 08/08/2007 per i contribuenti con codice attività per il quale
sono elaborati gli studi di settore, che dichiarino ricavi o compensi non
superiori al limite previsto per l’applicazione degli stessi
Per tutti i versamenti precedenti, è prevista la possibilità di rateizzazione a cadenza mensile, con un numero
di rate libero, purché l’ultima rata scada entro il mese di novembre. Sugli importi rateizzati si applica
l’interesse del 6% annuo calcolato con il metodo commerciale e in modo forfetario tra la data di scadenza di
una rata e la successiva, indipendentemente dal giorno di effettivo pagamento. Le rate successive alla prima
scadono il giorno 16 del mese per i soggetti con partita IVA e l’ultimo giorno del mese per i privati non
imprenditori. Si fa presente che relativamente ai termini prorogati di cui sopra, la seconda rata
mantiene comunque la scadenza originaria.
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12
ALTRI VERSAMENTI PER ACCONTI E SALDI DI IMPOSTE DIRETTE,
I.C.I. E I.V.A. (esclusa periodica)
SECONDO O UNICO ACCONTO IRPEF-IRES-IRAP:
ACCONTO I.C.I. :
16/06/2007
VERSAMENTO I.C.I.
UNICA SOLUZIONE: 16/06/2007
SALDO I.C.I. :
16/12/2007
30/11/2007
Versamento della prima rata pari al 50 % dell’imposta dovuta,
calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni in vigore nel
Comune nei dodici mesi del 2006;
Versamento in unica soluzione per chi sceglie questa
modalità in alternativa al versamento separato di acconto e
saldo. In questo caso occorre però applicare l’aliquota e le
detrazioni deliberate dal Comune per l’anno 2007 e non quelle
deliberate per il 2006;
Versamento del saldo per chi non ha scelto di versare in unica
unica soluzione, calcolato applicando l’aliquota e le detrazioni
deliberate dal Comune per il 2007, comprensivo di eventuali
conguagli sulla prima rata versata a giugno.
L’ I.C.I. può essere versata alternativamente:
 mediante l’utilizzo di bollettino postale sul c/c del Concessionario delle imposte o del Comune
(se l’ha istituito);
 mediante utilizzo del mod. F24 Sezione “Ici ed altri tributi locali” ovvero utilizzando il mod.
“F24 predeterminato” se il Comune ha stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle
Entrate. ***new***Dal 01/05/2007 (D.L. 223/06) è possibile versare l’ICI tramite l’uso del
mod. F24-sezione “Ici ed altri tributi locali” indipendentemente dalla sottoscrizione della
convenzione da parte del Comune, con possibilità di compensazione del debito I.C.I. con
eccedenze disponibili di altre imposte. Termini e modalità sono stati stabiliti con
apposito Decreto Direttoriale dell’Agenzia Entrate in data 26/04/2007;
 mediante modalità di pagamento diverse stabilite dal Comune nell’ambito della sua
autonomia regolamentare.
Ulteriori notizie in merito all’ICI e alle relative dichiarazioni si trovano nella nota finale a
margine del termine fisso per l’invio di UNICO PF e SP.
ACCONTO I.V.A. : 27/12/2007
(termine fisso)

Soggetti esclusi e normative particolari:
Contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione
annuale IVA:
 Produttori agricoli in regime di esonero (D.L. 262/2006) per
corrispettivi inferiori ad € 7.000,00;
 Imprese individuali e professionisti “minimi” in regime di
franchigia (D.L. 223/2006) per volume d’affari inferiore ad €
7.000,00;
 Soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti art. 10 o
hanno optato per l’esonero da adempimenti dell’art. 36-bis
(non devono aver operato la rettifica della detrazione dell’art.
19-bis2, né aver acquistato oro o argento con il sistema del
reverse-charge o avere registrato operazioni intracomunitarie,
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
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
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

né tantomeno aver effettuato operazioni imponibili anche se
con attività separata);
 Contribuenti esercenti l’attività di intrattenimento o svago che
si avvalgono del regime speciale dell’art. 74, c. 6, DPR 633/72;
 Soggetti che, avendone i requisiti, hanno optato per
l’applicazione delle disposizioni della Legge 398/1991;
 Imprenditori individuali che hanno affittato l’unica azienda e
ai quali è stata sospesa la P. IVA in quanto non svolgono altra
attività.
 Soggetti passivi d’imposta residenti in altri stati UE senza
stabile organizzazione in Italia che abbiano effettuato nel
territorio dello Stato solo operazioni non imponibili, esenti,
non soggette o senza obbligo di pagamento dell’IVA;
 Soggetti residenti extra UE, non identificati in ambito
comunitario, ma identificati ai fini IVA in Italia (art. 74quinques) per attività di e-commerce esercitata nei confronti di
consumatori privati residenti in Italia o altro Stato membro
della UE
Contribuenti che hanno cessato l’attività entro il 30/11/07 (mensili)
o entro il 30/09/07 (trimestrali)
Società estinte in seguito ad operazioni societarie di fusione,
incorporazione,
scissione,
conferimento
d’azienda
o
altre
trasformazioni sostanziali soggettive se avvenute entro il 30/11/07
(mensili) o entro il 30/09/07 (trimestrali). Se invece l’operazione
avviene successivamente alle date sopraindicate ed entro il
27/12/2007 chi continua l’attività calcola l’acconto IVA per ogni
soggetto coinvolto nell’operazione ed effettua, se dovuto, un unico
versamento compensando algebricamente le posizioni debitorie e
creditorie giacché subentra negli obblighi delle preesistenti società;
Contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2007;
Contribuenti a credito nel mese di dicembre 2006 (se mensili) o nella
dichiarazione IVA/2007 (se trimestrali) al lordo dell’acconto versato;
Produttori agricoli in regime speciale con versamento annuale
dell’IVA, senza liquidazioni periodiche (Comunicato stampa Minfinanze
18/12/98);
Contribuenti che si trovano nel primo anno di applicazione dell’IVA
nei modi ordinari in seguito all’uscita dal regime speciale dell’attività
di intrattenimento o svago dell’art. 74, c. 6, DPR 633/72;
Contribuenti che hanno optato per il regime delle Nuove Iniziative
Produttive (N.I.P.) o quello delle Attività Marginali (artt. 13 e 14 L.
388/2000) con versamento annuale dell’IVA, senza liquidazioni
periodiche. L’esonero vige sia in costanza dell’opzione, sia nel primo
anno di uscita dal regime (Risoluzione 23/12/2004 n. 157);
Contribuenti che pur avendo effettuato un versamento per il mese di
dicembre o per l'ultimo trimestre del 2006, oppure in sede di
dichiarazione IVA/2006, prevedono di chiudere l’annualità Iva 2007
con un credito (metodo previsionale);
Imprenditore individuale che ha affittato l’unica azienda nel 2007 e al
quale è stata sospesa la Partita IVA entro il 30/09/07( trimestrale) o
30/11/07 (mensile) in quanto non svolge altra attività.
ACCONTO I.V.A. : entro sei mesi dal decesso:
(termine mobile)

Gli eredi possono versare l’acconto IVA (2006) per l’impresa del de
cuius (qualora egli stesso non vi avesse già autonomamente
ottemperato) entro sei mesi dal decesso anche se il decesso avviene
entro il 27/04/2007 (nei quattro mesi dalla scadenza)
Non è dovuta la maggiorazione dell’1% per i contribuenti trimestrali.
(Versamento minimo € 103,29 pari all’88% di € 117,38 – L. 405/90)
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LIQUIDAZIONI PERIODICHE I.V.A. anno 2007 e relativi versamenti
Ogni 16 del mese
16/2
Liquidazione periodica contribuenti mensili e relativo versamento;
Liquidazione IV trimestre 2007 e relativo versamento per i trimestrali “speciali”
art. 74 commi 4 e 4bis DPR 633/72
16/5 – 16/8
16/11
Liquidazioni periodiche contribuenti trimestrali e relativi versamenti per il
I – II e III trimestre 2007;
Tutti i versamenti relativi alle liquidazioni periodiche, esclusi quelli del quarto
trimestre dei trimestrali non “speciali”, devono essere effettuati entro il giorno 16
del mese di scadenza (D.Lgs. 422/98)
RICHIESTE DI RIMBORSO E/ O UTILIZZO DEL CREDITO IVA INFRANNUALE
(Telematico NON obbligatorio)
30/4–31/7-31/10
Presentazione richieste di rimborso e/o utilizzo in compensazione del credito
IVA infrannuale del I – II – III trimestre per tutti i contribuenti con il nuovo
modello ministeriale approvato con Decreto Direttoriale del 15/03/2007
(G.U. 68 del 22/03/2007)
COMUNICAZIONE PER L’UTILIZZO DI CREDITI IN COMPENSAZIONE
(Telematico obbligatorio)
***new***(Legge Finanziaria 2007) I titolari di Partita IVA che intendono eseguire
compensazioni con il mod. F24 per importi superiori a € 10.000,00 dovranno comunicare
telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo precedente il
versamento, l’importo e la tipologia di credito che intendono utilizzare nella successiva
compensazione. La mancata risposta dell’Agenzia entro il terzo giorno lavorativo successivo a
quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. La decorrenza della norma è subordinata
alle istruzioni dell’Agenzia e alla predisposizione del modello di comunicazione. Il provvedimento
è, ad oggi, conosciuto solo in bozza, nella quale l’Agenzia prevede che il limite di €
10.000,00 sia da considerarsi per anno solare e non per singola compensazione e dove è
anche previsto che l’Agenzia tenga conto, ai fini dell’eventuale diniego, anche dei debiti a
ruolo scaduti, se di importo complessivo pari o superiore ad € 1.000,00 e che il diniego
comunicato oltre il termine dei tre giorni vale solo per le compensazioni non ancora
operate entro il quinto giorno successivo alla ricezione del diniego stesso.
TRASMISSIONE LETTERE DI INTENTO CLIENTI ESPORTATORI ABITUALI
(Telematico obbligatorio)
Ogni 16 del mese
Presentazione delle comunicazioni dei dati contenuti nelle dichiarazioni
d’intento ricevute dai clienti esportatori abituali nel mese precedente.
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TRASMISSIONE DEI CORISPETTIVI RISCOSSI – contribuenti in franchigia
(Telematico obbligatorio)
Ogni 25 del mese
I soggetti minimi in franchigia (volume affari inferiore a 7.000,00 euro) che non hanno
optato per il regime normale IVA, devono trasmettere mensilmente (anche tramite
intermediari abilitati) l’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi nel mese
precedente. La comunicazione va eseguita anche nei mesi in cui vi sia assenza di
corrispettivi e può essere annullata e sostituita entro i successivi 15 giorni dalla
scadenza dell’obbligo di invio. Il primo invio dovrà essere effettuato entro il 25
settembre 2007 per trasmettere i corrispettivi relativi al periodo 01.01.2007 –
31.08.1007
TRASMISSIONE DEI CORISPETTIVI RISCOSSI – altri contribuenti
(Telematico obbligatorio)
Si riportano le scadenze per la trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti gli altri
contribuenti NON in franchigia, così come annunciate dal comunicato stampa dell’Agenzia
entrate il 30 aprile 2007, ma i cui decreti attuativi non sono ancora, a tutt’oggi, apparsi
sulla Gazzetta Ufficiale, per cui ci troviamo di fronte ad una doverosa proroga annunciata,
almeno per la prima scadenza utile. Dovranno essere comunicati i corrispettivi GIORNALIERI
(compresivi di fatture emesse al dettaglio) comunicando anche le giornate in cui vi sia assenza di
corrispettivi. Con il primo invio dovranno essere trasmessi i corrispettivi relativi al periodo dal
01.07.2007 alla prima scadenza utile per tipologia di contribuente:
Grande distribuzione: dal 25/09/2007 con cadenza settimanale;
Volume d’affari 2006 maggiore di 6 milioni di euro: dal 25/10/2007 con cadenza mensile
entro il giorno 25 del mese successivo;
Volume d’affari 2006 tra 600.001 e 6 milioni di euro: dal 25/11/2007 con cadenza mensile
(entro il giorno 25 del mese successivo) o trimestrale (entro il giorno 25 del secondo mese
successivo ai primi tre trimestri solari) a seconda della periodicità IVA;
Volume d’affari 2006 fino ad 600.000 euro: dal 25/03/2008 (sia mensili che trimestrali)
con cadenza mensile (entro il giorno 25 del mese successivo) o trimestrale (entro il giorno 25 del
secondo mese successivo ai primi tre trimestri solari) a seconda della periodicità IVA;
Inizio attività nel 2007: dal 25/03/2008 (sia mensili che trimestrali) con cadenza mensile
(entro il giorno 25 del mese successivo) o trimestrale (entro il giorno 25 del secondo mese
successivo ai primi tre trimestri solari) a seconda della periodicità IVA;
ELENCHI INTRASTAT SCADENTI NEL 2007 ***new***
Per gli elenchi 2007, le scadenze vanno incrementate di 5 giorni per presentazione telematica in
convenzione con l’Agenzia delle Dogane utilizzando il sistema EDI (Electronic Data Interchange)
31/01/2007
Presentazione elenchi relativamente alle operazioni dell’anno 2006 dei contribuenti
con obbligo annuale e relativamente al IV trimestre 2006 (solo vendite) dei
contribuenti con obbligo trimestrale;
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16
Ogni 20 del mese Presentazione elenchi dei contribuenti con obbligo mensile relativamente alle
operazioni del mese precedente. Il modello Intrastat relativo al mese di luglio
deve essere presentato entro il 6 settembre (anziché il 20 agosto);
30/04-31/07-31/10 Presentazione elenchi dei contribuenti con obbligo trimestrale relativamente alle
operazioni del trimestre precedente (solo vendite).
LIMITI DI VALORE PER LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
VENDITE: Annuali
Trimestrali
Mensili
ACQUISTI: Annuali
Trimestrali
Mensili
fino a
€ 40.000,00
oltre e fino a € 250.000,00
oltre
€ 250.000,00
fino a
€ 180.000,00
obbligo soppresso
oltre
€ 180.000,00
Sia per le cessioni che per gli acquisiti intracomunitari, fino all’importo in Euro di 20.000.000,00
di scambi effettuati l’anno precedente, non deve essere compilata la parte statistica del modello
relativa al valore statistico, alle condizioni di consegna e al modo di trasporto. La nomenclatura
combinata e la natura della transazione sono considerati dati solo statistici con obbligo, quindi,
per i soli contribuenti mensili. Con il Decreto Mineconomia del 03/08/2005, inoltre, sono state
escluse, ai soli fini statistici, dalla presentazione del Mod. Intrastat, a partire dal 2006, le
transazioni intracomunitarie di una determinata serie di beni.
ATTENZIONE:
 Con l’ingresso dal 1^ gennaio 2007 di 2 nuovi paesi (Romania e Bulgaria) nell’Unione Europea,
per determinare la periodicità degli elenchi Intrastat per le operazioni effettuate dal mese di
gennaio, occorre aggiungere alle operazioni intracomunitarie del 2006 anche le importazioni e le
esportazioni effettuate l’anno scorso nei confronti dei nuovi paesi ora aggregati alla UE. Si
potrebbe pertanto verificare il passaggio da annuale a trimestrale o mensile (ovvero anche solo da
trimestrale a mensile per le vendite) al superamento dei rispettivi limiti di importi come sopra
indicati. Tutte le operazioni di esportazione ed importazione iniziate e non ancora concluse
prima del 1-1-2007, dovranno essere portate a termine con le vecchie procedure, comprese
le pratiche relative a Carnet ATA e a temporanee esportazioni od importazioni.
 Dal 01.01.2007 entra anche in vigore la nuova nomenclatura combinata da utilizzare a partire
dal modello Intrastat di gennaio, nella quale, come in passato, sono stati modificati diversi codici.
 Con il 2007, inoltre, al superamento dei limiti bisognerà cambiare la periodicità degli elenchi
già nel primo periodo immediatamente successivo e non più l’anno seguente; all’atto della
presentazione del primo elenco con la nuova periodicità si dovrà presentare anche un elenco
relativo alle operazioni dei mesi precedenti.
STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA NEL 2007: ITALIA-BELGIO-LUSSEMBURGOPAESI BASSI-FRANCIA-GERMANIA (SOCI FONDATORI C.E.C.A. 1952 E C.E.E. 1958) --- GRAN
BRETAGNA-IRLANDA-DANIMARCA (1973) --- GRECIA (1981) --- PORTOGALLO-SPAGNA (1986) --FINLANDIA-AUSTRIA-SVEZIA
(1995)
--- CIPRO-ESTONIA-LETTONIA-LITUANIA-MALTA-POLONIAREPUBBLICA CECA-SLOVACCHIA-SLOVENIA-UNGHERIA (2004) --- ROMANIA-BULGARIA (2007)
STATI ADERENTI ALL’AREA EURO NEL 2007: BELGIO-PAESI BASSI-LUSSEMBURGOAUSTRIA-GERMANIA-ITALIA-FRANCIA-PORTOGALLO-SPAGNA-IRLANDA-FINLANDIA (1999) --- GRECIA
(2001) --- SLOVENIA (2007)
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ANNOTAZIONI FINALI COMUNI
MODULISTICA: Le dichiarazioni dei redditi e Irap dei soggetti IRES relative a periodi d'imposta chiusi
prima del 31 dicembre (e quindi non in corso a tale data) dovranno essere presentate utilizzando la
modulistica dell'anno precedente: UNICO SC-SNC/2006. ***new*** Per le società di persone dal 2007
deve essere invece utilizzato il modello dell’anno in corso: UNICO SP/2007, ma solo se reso
disponibile prima della scadenza. ***(Teleconferenza Italia Oggi del 19/05/2007)***
OPERAZIONI STRAORDINARIE: Nei casi di fusione, scissione, conferimento, successione
ereditaria e donazione d’azienda, la dichiarazione IVA comportante trasferimento del debito e del
credito dovrà essere presentata dai cosiddetti “aventi causa”, cioè i soggetti beneficiari, per l’intero anno
solare e con particolari modalità. Dopo la riforma societaria del 2005 la data di effetto della
liquidazione è legata unicamente al momento di iscrizione presso il Registro delle Imprese della
dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento da parte degli amministratori oppure della
delibera assembleare con cui si soci volontariamente decidono in merito. Per le ditte individuali ha
valore invece la data indicata nel mod. di variazione dati IVA di cui all’art. 35 del DPR 633/72, non
essendo più prevista la raccomandata di messa in liquidazione da inviare all’Agenzia delle Entrate.
PRESENTAZIONE TELEMATICA: I soggetti obbligati alla trasmissione telematica della propria
dichiarazione, e coloro che pur non essendone obbligati, scelgono la trasmissione telematica, sia che lo
facciano in via diretta (Internet o Entratel), sia che si avvalgano di intermediari abilitati, presentano il
proprio Mod. UNICO/2007 entro il termine stabilito per la trasmissione telematica dello stesso.
N.B.: Le scadenze per l’invio telematico indicate nei prospetti, si intendono riferite unicamente
agli intermediari abilitati, a chi effettua l’invio telematico diretto (Internet o Entratel) e agli Uffici
Imposte e/o Agenzie delle Entrate.
PRESENTAZIONE DEI MODELLI ALL’INTERMEDIARIO: Per qualunque dichiarazione presentata
all'intermediario dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione telematica, la trasmissione
deve essere effettuata nel termine di un mese dal rilascio dell’impegno a trasmettere che l’intermediario
deve obbligatoriamente rilasciare al contribuente. Non vi è nessun obbligo da parte dell’intermediario
di accettare la dichiarazione da presentare con modalità telematica. Nel caso non sia previsto un
termine specifico per l’invio telematico, questo deve avvenire entro un mese dalla scadenza del termine
previsto per la presentazione in Banca o Posta. L’intermediario deve rilasciare entro 30 giorni al
contribuente la ricevuta dell’avvenuta presentazione in via telematica.
FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA: I curatori e i commissari liquidatori
devono presentare la dichiarazione ai soli fini IRAP per la residua frazione del primo esercizio e per gli
esercizi successivi, e soltanto se vi è stato esercizio provvisorio. Per la dichiarazione dei redditi invece,
si considera sempre un unico periodo dall’inizio alla fine della procedura, qualunque sia la durata
della stessa e indipendentemente dal fatto che sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio d’impresa. Sono
sempre obbligati all’invio telematico. Le dichiarazioni redditi e IRAP del periodo d’imposta precedente
alla nomina, sono invece sempre a carico del contribuente sottoposto a procedura concorsuale.
DICHIARAZIONI TARDIVE, INTEGRATIVE E RETTIFICATIVE: Sono valide le dichiarazioni
presentate entro 90 giorni dalla scadenza (a solo titolo di esempio: 29/01/07 per UNICO/2006
telematico, 28/09/2007 per UNICO/2007 cartaceo, 29/10/2007 per UNICO/2007 telematico NO IVA e
29/12/07 per UNICO/2007 telematico con PARTITA IVA ), fatta salva l’applicazione delle sanzioni per il
ritardo. Superati i 90 giorni le dichiarazioni, anche se presentate, si considerano omesse a tutti gli effetti
pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte e delle ritenute indicate. Le dichiarazioni dei redditi,
dell’IRAP e i Modd. 770 possono essere integrati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a
quello di presentazione, per correggere errori ed omissioni (sia a favore dell’Erario che del contribuente),
utilizzando modelli conformi a quelli dell’anno di competenza; eventuali crediti risultanti dovranno essere
richiesti a rimborso con separata istanza. Le stesse dichiarazioni, se integrate entro il termine di
presentazione di quelle relative al periodo d’imposta successivo per correggere errori ed omissioni a
favore del contribuente, danno diritto all’immediato utilizzo in compensazione nel Mod. F24
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dell’eventuale credito risultante dalla rettifica. (Secondo l’Agenzia delle Entrate il termine “lungo” di
quattro anni può essere utilizzato solo per le dichiarazioni a favore dell’Erario).
FESTIVITA': Tutte le date di questi prospetti, sia dichiarative sia di versamento, se cadenti di
sabato (escluso INTRASTAT) o giorno festivo sono spostate al primo giorno feriale successivo.
Zambon Rag. Giuseppe
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