Condizioni generali CGF 215KB

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Condizioni generali CGF 215KB
ENERGETIC SOURCE LUCE & GAS SPA (mercato libero)
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE rev. 12/15 (CGF_DOMBUS09)
l’estinzione dei relativi contratti di cui all’art. 2 e 4. 3.8 In caso di fornitura congiunta di energia elettrica e di gas, qualora il Cliente receda limitatamente
a una fornitura, il Fornitore si riserva di recedere dall'altra fornitura nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo.
ART. 1 - PREMESSE, DEFINIZIONI ED ALLEGATI.
1.1 Il presente contratto (di seguito Contratto) è costituito da: Condizioni Generali di Fornitura (CGF), Modulo di Adesione (MA), Condizioni Particolari
Economico Tecniche (CPE), nota informativa, nota Privacy, scheda confrontabilità dei prezzi, allegato relativo ai livelli minimi di qualità ed indennizzi
automatici (d. 104/10, 164/08), nota informativa sul diritto di ripensamento e modulo di ripensamento tipo, comunicazione dati catastali identificativi
dell’immobile. La Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura deve
essere trasmessa dal Cliente al Fornitore, anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto. E’ inteso che in caso di contrasto tra CGF e CPE,
qualora quest’ultime siano in corso di validità, prevalgono le CPE. 1.2 Ai fini del Contratto valgono le seguenti definizioni: Fornitore: Energetic Source
Luce & Gas Spa, sede legale in Corso Venezia 54 – Milano, C.F e P. IVA 02302600982; Cliente Domestico: la persona fisica di cui all’art. 2.2 lettera
a) della d. 199/11 (TIT) e di cui al TIVG che, agendo per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale svolta, acquista energia elettrica e/o
gas consegnato in un unico PdP e/o PdR per alimentare abitazioni a carattere familiare, le relative applicazioni, i locali annessi o pertinenti con
esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari, applicazioni relative a servizi generali in edifici superiori a 2 unità abitative
(Condomini) e strutture abitative similari, Cliente Business: è il Cliente finale diverso dal Cliente Domestico; Cliente Business avente diritto alla
maggior tutela: Cliente Business connesso in BT, purché abbia meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10
milioni di euro; Cliente Business non avente diritto alla maggior tutela: Cliente Business con almeno un PdP in MT e/o con più di 50 dipendenti e/o
fatturato annuo o totale di bilancio superiore ai 10 milioni di euro; Parti: Fornitore e Cliente; PEC: posta elettronica certificata; Servizio: fornitura di
energia elettrica e/o gas; AEEGSI: Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico; Mercato libero: mercato, di cui alle Direttive Comunitarie n.
96/92/CEE e n. 98/30/CE, nel quale le imprese che vendono energia elettrica e/o gas sono in concorrenza tra loro e nel quale il cliente può quindi
scegliere liberamente, tra le offerte commerciali disponibili, da quale venditore e a quali condizioni comprare l’elettricità e/o il gas; PdP/PdR: il Punto di
Prelievo dell’ energia elettrica e/o il Punto di Riconsegna in uscita dalla rete di distribuzione del gas naturale ove il Fornitore consegna al Cliente il
servizio oggetto del Contratto, indicati in MA; BT/MT: PdP in bassa/media tensione; Switching: successione di un fornitore ad un altro sullo stesso
PdP e/o PdR o l’attribuzione ad un utente del dispacciamento di un PdP e/o PdR nuovo o precedentemente disattivato; s.m. e i.: acronimo per
“successive modificazioni e integrazioni”; TIS: delibera AEEGSI 107/09: “Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell’AEEGSI in ordine alle
partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento”; TIT: delibera AEEGSI 199/11-“Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, periodo di regolazione 2012-2015 e
disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione”; TIV: delibera AEEGSI 301/2012/R/eel“Approvazione del
Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela
e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18/06/2007, n. 73/07”; TIQV: delibera AEEGSI ARG/com 164/08 “Testo integrato della
regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale”; TIQE: delibera AEEGSI 198/11 -“Testo integrato della regolazione
della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015”; TIVG: delibera AEEGSI
ARG/gas 64/09 “Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di
reti urbane”; TIMG: delibera AEEGSI ARG/gas 99/11-” Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default,
acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas”; CRDG: Codice di rete tipo del servizio di
distribuzione gas approvato con delibera AEEGSI 108/06; d. 200/99: delibera AEEGSI 200/99 “Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di
distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre
1995, n. 481”; d. 229/01: delibera AEEGSI 229/01 “Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti
finali attraverso reti di gasdotti locali”; d. 138/03: delibera AEEGSI 138/03 “Criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del
gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l’attività di distribuzione”; d. 40/14: delibera AEEGSI 40/14 “Disposizioni in materia di
accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas ”; d. 111/06: delibera AEEGSI 111/06 “Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di
dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi
degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”; d. 144/07: delibera AEEGSI 144/07 “Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di
energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481”; d. 278/07: delibera AEEGSI
278/07 “Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per
fasce orarie dei profili di prelievo dell’energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce) –
TILP”; d. 4/08: delibera AEEGSI ARG/elt 4/08 “Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e
misura) dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore” e s.m. e i.; TIMOE: delibera
258/2015/R/com “Primi interventi in materia di morosità mercati retail dell’energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel
settore del gas naturale; d. 104/10: delibera AEEGSI ARG/com 104/10 “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas
naturale ai clienti finali” d.153/12: delibera ARG/com 153/12 “Adozione di misure preventive e ripristinatorie nei casi di contratti ed attivazioni non
richiesti di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale”; d.418/14: delibera AEEGSI 418/2014/R/gas “Procedure ad evidenza pubblica per
l’individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzione per il periodo 1 ottobre 2014 - 30 settembre 2016.
Modifiche al TIVG e al TIMG”; d. 573/13: delibera AEEGSI ARG/gas 573/13 “Testo Unico della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas
per il periodo di regolazione 2014-2019”; d. 574/13: delibera AEEGSI ARG/gas 574/13 “Regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di
distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RQDG)”; d. 501/14: delibera AEEGSI ARG/COM “Bolletta 2.0. Criteri per la
trasparenza delle bollette per i consumi di energia elettrica e/o gas distribuito a mezzo di reti urbane”. Terna: Terna Spa, società responsabile della
trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete ad alta ed altissima tensione su tutto il territorio italiano; Distributore: il soggetto
esercente in regime di concessione l’attività di distribuzione dell’energia elettrica e/o gas alla cui rete è connesso il Cliente; Perdite di rete: perdite di
energia elettrica sulle reti di distribuzione con obbligo di connessione a terzi, differenziato per tipologia di tensione, quantificate in Tab. 8 della
delib.111/06, Allegato A ; Impianto Interno o del Cliente: è il complesso costituito dall’insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di
consegna del gas (PdR) agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall’installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o
meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l’apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno
dei prodotti della combustione; Impianto Esterno: è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori di proprietà del Distributore che
costituiscono le installazioni necessarie a fornire il gas al Cliente al PdR;.1.3 Le previsioni normative citate nel Contratto sono da intendersi e s. m. e. i,
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e disponibili sul sito web www.autorita.energia.it. 1.4 Il Fornitore informa il Cliente
che tra le proprie proposte commerciali possono essere presenti contratti di vendita di energia rinnovabile e che i relativi contratti risultano coerenti con
la regolazione definita dall’AEEGSI in materia.
ART. 4 - MANDATI E DICHIARAZIONI DEL CLIENTE: Servizi di trasporto, scambio sul posto, dispacciamento e gestione connessione.
4.1 Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce al Fornitore, a titolo gratuito ed irrevocabile per tutta la durata della fornitura, i
seguenti mandati: 1) un mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c per: (i) la stipula del contratto di trasporto di energia elettrica e di scambio sul
posto (se ne ricorra il caso) con il Distributore; (ii) la stipula del contratto di dispacciamento con Terna, relativamente al PdP; (iii) la gestione della
Connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione a terzi e/o di distribuzione del gas, autorizzando espressamente il Fornitore a richiedere
eventualmente l’interruzione della connessione alla rete e la sospensione del servizio di trasporto con contestuale disalimentazione del PdP/PdR,
manlevando il Fornitore e il Distributore Locale competente da ogni responsabilità per danni e/o oneri che possano in qualsiasi modo derivare; (iv) per
lo svolgimento per proprio conto delle attività e delle pratiche per la gestione della connessione del PdP; 2) un mandato con rappresentanza per la
sottoscrizione delle Condizioni Tecniche allegate al contratto di trasporto. 4.2 Resta fermo che il Cliente è e rimane titolare del Rapporto di
Connessione, ovverosia di ogni rapporto giuridico con il Distributore inerente la connessione alla rete dei propri impianti. Il Fornitore nell’espletamento
dei mandati stipulerà i suddetti contratti di trasporto, scambio sul posto e dispacciamento in conformità alle condizioni economiche e contrattuali
determinate dall’AEEGSI e secondo gli schemi di contratti tipo predisposti dall’AEEGSI e recepiti da Terna e dal Distributore. Il Cliente dichiara di
conoscere il contenuto dei contratti che il Fornitore provvederà a sottoscrivere e dichiara altresì di avere preso visione delle Condizioni Tecniche del
Distributore e del Contratto di Gestione della Connessione. Tali documenti sono anche disponibili per la consultazione sul sito internet del Fornitore,
nell’area riservata ai clienti. 4.3 Il Fornitore è sin d’ora autorizzato, ai sensi dell’art. 1717 c.c., a sostituire altri soggetti terzi a se stesso nell’esecuzione
dei mandati ricevuti, identificando nel caso di soggetti terzi, il soggetto stesso. 4.4 Con la sottoscrizione il Cliente si impegna e dichiara: i) a collaborare
con il Fornitore per il corretto svolgimento dell’attività di connessione, rendendo non onerosa la gestione dei mandati di cui al presente articolo e
corrispondendo tutte le eventuali spese documentabili sostenute dal Fornitore per l’espletamento delle attività conseguenti ai mandati medesimi: ii) di
aver ricevuto anteriormente alla conclusione del contratto copia integrale del Contratto e gli Allegati contrattuali di cui all’art. 1, tutte le informazioni
preliminari cui all’art. 9 della d. 104/10 e di cui all’art. 48,49 D.lgs. 206/2005 e in riferimento alla fornitura di gas, in conformità alla d. 104/10, le
informazioni in merito alla condizioni contrattuali ed economiche previste dalla d. 229/01, dalla d. 138/03 e dal TIVG, che dichiara di conoscere, e di
aver liberamente optato per le diverse condizioni contrattuali previste dal presente contratto, iii) di essere il legittimo titolare delle utenze e di utilizzare
l'energia e/o il gas in proprio per usi domestici o non domestici, in conformità a quanto indicato nel MA, attestando l’esattezza e corrispondenza al vero
dei dati forniti, nonché la titolarità e comunque il diritto all’utilizzazione delle utenze, impegnandosi a comunicare tempestivamente al Fornitore ogni
eventuale variazione dei dati e tenendo indenne lo stesso Fornitore da ogni pretesa, richiesta o azione di terzi derivante da o comunque connessa a
quanto indicato nel presente Contratto.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, CONCLUSIONE E CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE.
2.1 II Contratto ha per oggetto la fornitura, da parte del Fornitore, di energia elettrica e/o gas naturale nel mercato libero e degli altri servizi accessori al
PdP e/o al PdR indicato dal Cliente nel Contratto e alle condizioni ivi previste. Il Contratto si conclude per adesione con la sottoscrizione da parte del
Cliente del MA, CGF, CPE e degli eventuali ulteriori allegati, fatto salvo quanto previsto agli art. 2.4 e 2.5. 2.2 Il Fornitore si approvvigiona di energia
elettrica di produzione nazionale, di energia di importazione e di cosiddetta energia CIP6 (D.M. 21/11/2000) e provvederà a stipulare, direttamente o
attraverso soggetti terzi, i Contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione dispacciamento e trasporto ed a porre in essere tutto quanto necessario
ed opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. I servizi cesseranno alla data di risoluzione per
qualsivoglia causa del Contratto. 2.3 Il Contratto per i clienti Domestici è soggetto alle disposizioni di cui al D. Lgs. 206/2005 ("Codice di consumo")
con facoltà per il Cliente di esercitare il diritto di ripensamento di cui all’art. 19. Sarà data esecuzione al contratto solo decorso il periodo
eventualmente previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento. Il Cliente ha altresì facoltà di chiedere l’esecuzione immediata del contratto; in tal
caso ne deve fare esplicita richiesta all’atto della sottoscrizione del contratto. 2.4. La/le fornitura/e sono in ogni caso condizionate: 1) per l’energia
elettrica: a) all’ottenimento da parte del Cliente e/o del Fornitore di tutte le autorizzazioni, concessioni e/o nulla osta eventualmente necessari, e
all'attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vettoriamento ed all’efficacia dei contratti di
cui al precedente art. 2.2; b) al fatto che il Cliente, ai sensi di quanto stabilito dal TIMOE non risulti sospeso per morosità e/o oggetto di una richiesta
di indennizzo al momento della richiesta di switching. In tal caso, il Fornitore si riserva di esercitare la facoltà di revoca della richiesta di switching
relativa al punto di prelievo sospeso per morosità entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione del Distributore. 2) per il gas: a) a quanto previsto
per l’energia elettrica all’art. 2.4.1, ovvero al fatto che al momento della richiesta di accesso per la sostituzione nella fornitura il PdR non risulti chiuso a
seguito dell’intervento di Chiusura del PdR per sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG; b) alla disponibilità, da parte del Cliente, di
un PdR di gas naturale ubicato nel luogo di fornitura; c) alla verifica da parte del Fornitore, entro 30 gg dalla stipulazione del Contratto, che il PdR sia
servito da un’impresa Distributrice del Gas Naturale con la quale il Fornitore abbia in essere il relativo contratto di distribuzione alla data di stipula del
contratto; d) all’esistenza di un Impianto conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente anche in materia di edilizia ed urbanistica; 2.5 In ogni
caso il Fornitore ha facoltà di non avviare e/o cessare la/le fornitura/e nei seguenti casi: a) il Cliente si sia in precedenza reso inadempiente nei
confronti del Fornitore; b) il Cliente risulti avere una pregressa morosità con il precedente fornitore; c) risulti che la richiesta di erogazione del Servizio
sia stata effettuata da un soggetto diverso da quello che intende utilizzarlo in proprio; d) il Cliente non abbia compilato in modo completo, corretto o
abbia fornito in modo non veritiero i propri dati; e) il Fornitore accerti che il Cliente risulti avere uno stato di insolvenza patrimoniale (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: sottoposizione a procedure concorsuali, esecutive, protesti e/o pregiudizievoli di Tribunale o Conservatoria, sia in
proprio che in relazione a cariche o partecipazioni in imprese/società e, in ogni caso, qualora il Cliente risulti nella categoria “cattivo pagatore” di cui
alla d. 200/99); f) in caso di richiesta di voltura; g) mancata consegna, ove richiesta, della garanzia di cui all’art. 10; h) esito mancato o negativo delle
procedure di verifica. 2.6 Nel caso in cui venga attivata solo una delle forniture richieste dal Cliente, ovvero si realizzino le condizioni sospensive
relative all’avvio di una delle forniture, il Contratto avrà esecuzione limitatamente alla fornitura attivata e con decorrenza dalla sua attivazione. 2.7 La
fornitura di energia elettrica e/o gas sarà di norma avviata da Fornitore, a seguito della ricezione di tutta la documentazione necessaria, salvo cause al
medesimo non imputabili e all’esito positivo di tutti i controlli e le formalità necessarie, entro il quarto mese successivo alla sottoscrizione del Contratto.
In ogni caso il Fornitore si riserva di comunicare la data di effettivo avvio della fornitura con apposita comunicazione o con la prima fattura.
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO, PENALE, VOLTURA/SUBENTRO.
3.1 Il Contratto ha durata a tempo indeterminato, con rinnovo tacito e automatico delle CPE alla loro scadenza di 12 mesi in 12 mesi. 3.2 Alle Parti è
riconosciuta la facoltà di recedere dal presente Contratto ai sensi della d. 144/07 e s. m e i. mediante invio di apposita comunicazione all’altra Parte
contrattuale (al Fornitore presso la sede legale; al Cliente presso l’indirizzo di invio fatture e comunicazioni indicato nel MA), con le seguenti modalità:
a) in caso di recesso esercitato dal Cliente per cambio fornitore: i) per il Cliente Domestico, in ogni momento con raccomandata a/r da parte del nuovo
fornitore scelto e preavviso di trenta giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione di recesso da parte
dell’altra parte contrattuale; ii) per il Cliente Business non avente diritto alla maggior tutela (EE) e per il Cliente Business con consumi gas > 200.000
Smc/anno: con raccomandata a/r da parte del Cliente (solo EE) o del nuovo fornitore scelto (per EE e/o gas), in ogni caso con preavviso di 3 mesi
decorrenti dall’ultimo giorno di validità delle CPE o dei successivi rinnovi automatici; iii) per il Cliente Business avente diritto alla maggior tutela (EE) e
per il Cliente Business con consumo gas < 200.000 Smc/anno: in ogni momento con raccomandata a/r da parte del Cliente (solo EE) o del nuovo
fornitore scelto (per EE e/o gas), in ogni caso con preavviso di 3 mesi decorrenti dal primo giorno del primo mese successivo al ricevimento della
comunicazione del recesso da parte del Fornitore; b) in caso di recesso esercitato dal Cliente per cessare definitivamente la fornitura
(disalimentazione contatore): il Cliente si impegna a richiedere, sottoscrivere e riconsegnare l’apposita modulistica redatta dal Fornitore per tale
operatività, con deroga ai termini di cui all’art. 4.1 e 4.2; c) per il Fornitore: in ogni caso il Fornitore ha diritto di recedere unilateralmente dal presente
Contratto in qualsiasi momento con preavviso di sei mesi decorrenti dal primo giorno del primo mese successivo al ricevimento della comunicazione
da parte del Cliente (farà fede il timbro postale o la data certificata dal vettore). 3.3 In caso di mancato rispetto in tutto o in parte ad opera del Cliente o
del nuovo fornitore scelto del periodo di preavviso di cui al precedente comma, il Cliente sarà tenuto, fatto salvo l’eventuale maggiore danno, al
pagamento in favore del Fornitore di una penale così determinata: a) per le forniture di energia elettrica in BT, di importo pari a € 20,00 (venti) per
ogni kW di potenza disponibile nel PdP; b) per le forniture di energia elettrica in MT, di importo pari a € 20,00 (venti) per ogni kW di potenza disponibile
nel PdP e per ogni mese di fornitura non effettuata dal fornitore a causa della risoluzione e/o sospensione anticipata rispetto alla data di scadenza o
alla scadenza rinnovata; c) per il gas, il Cliente sarà tenuto al pagamento in favore del Fornitore di una penale di importo pari a € 150,00
(centocinquanta) per ogni mese di mancata fornitura. 3.4 In caso di voltura sarà obbligo del Cliente, congiuntamente al Soggetto Volturante presentare
al Fornitore debita e tempestiva richiesta scritta, secondo le modalità indicate dal Fornitore, il quale si riserva di richiedere specifica documentazione
accompagnatoria. Il Fornitore comunicherà al soggetto volturante ed al Cliente l’esito della richiesta di voltura entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento
della richiesta medesima. La richiesta di voltura e/o disalimentazione, fatto salvo quanto previsto all’art. 2.5 f), sarà evasa dal Fornitore solo ad
avvenuto ricevimento di tutta la documentazione a tal fine richiesta ed avrà decorrenza al più tardi dal primo giorno del mese successivo, salvo diverso
termine liberamente valutato dal Fornitore e derivante dalla documentazione allegata e/o altre certificazioni. 3.5 In mancanza del corretto esercizio del
diritto di recesso ovvero di altra forma di cessazione del contratto come sopra descritto (disalimentazione, voltura), resteranno a carico del Cliente tutte
le obbligazioni originate dal contratto, inclusi gli addebiti per consumi (da chiunque effettuati), gli oneri ed i costi accessori di cui al presente contratto,
nonché tutti i danni eventualmente arrecati alle apparecchiature di proprietà del Distributore e di ogni altra possibile conseguenza. Resta inteso che il
Fornitore ha diritto di sospendere immediatamente, anche senza preavviso, la fornitura dell’energia elettrica e/o del gas dopo aver accertato che il
beneficiario dell’utenza è soggetto terzo rispetto al titolare del Contratto 3.6 In caso di recesso da parte del Cliente dal contratto di fornitura: a) per il
gas: il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere al Distributore la cessazione amministrativa ai sensi dell’art.16.4 della Delibera 138/04, entro 3 (tre)
lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso; b) per l’energia elettrica: il Fornitore sarà tenuto a comunicare la risoluzione
contrattuale al SII entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso. In concomitanza con la risoluzione
contrattuale, qualora il PdP/PdR non sarà oggetto di una nuova attivazione contrattuale con altro fornitore, il Distributore garantirà la continuità della
fornitura attivando i servizi di ultima istanza. 3.7 In caso di recesso, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si adopereranno per
ART. 5 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS.
5.1 A fronte della fornitura di energia elettrica e/o di gas, il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore gli importi qui di seguito elencati e quelli
stabiliti nelle CPE che, relativamente al periodo di efficacia e per le voci di costo nelle stesse indicate, prevalgono, in caso di contrasto, su ogni altra
disposizione. 5.2 Condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica: i) Trasmissione, distribuzione e misura: a fronte dei mandati di cui all’art.
4, a copertura dei costi relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura, il Cliente non domestico riconosce al Fornitore le componenti TRAS,
DIS e MIS come definite nel TIT, il cliente domestico riconosce al Fornitore la componente D1, D2 ovvero D3 come definite dal TIT. ii) Energia reattiva:
a copertura dei costi per prelievi di energia reattiva si applicano le componenti tariffarie di cui al TIT e s.m. e i.; iii) Congestione: salvo differente
indicazione in CPE, è addebitato un importo forfettario pari a 0,00241 €/kWh a copertura degli oneri connessi all’applicazione del corrispettivo per
l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto come definito all’art. 43 della d. 111/06 - iv) Dispacciamento: a fronte dei mandati di cui
all’art. 4 il Cliente riconosce al Fornitore tutti i costi sostenuti per il servizio di dispacciamento. Salvo differente indicazione nelle CPE, sono posti a
carico: a) del Cliente Domestico a copertura dei costi di dispacciamento corrispettivi di valore equivalente all’applicazione della tariffa amministrata
AEEGSI, parametro PD, definito nel TIV, per utenti domestici monorari; b) per le forniture Business in BT sono posti a carico del Cliente a copertura
dei costi di dispacciamento corrispettivi di valore equivalente all’applicazione della tariffa amministrata AEEGSI per i clienti in bassa tensione oltre ai
costi sostenuti per il servizio di dispacciamento che non siano già compresi nella determinazione della tariffa amministrata AEEGSI. Per le utenze
Business in MT gli oneri di dispacciamento saranno regolati secondo le disposizioni della delibera AEEGSI 111/06 e del TIS e s.m. e i.. Qualora
venisse meno la pubblicazione della tariffa amministrata AEEGSI per i clienti in bassa tensione, per quanto riguarda gli oneri di dispacciamento anche
alle forniture in BT verranno applicate le disposizioni della delibera AEEGSI 111/06 e del TIS e s.m. e i.; v) Commercializzazione e vendita,
maggiorazioni e ulteriori componenti: salvo differente indicazione nelle CPE, sono posti a carico del Cliente corrispettivi di valore equivalente a tutte le
voci di maggiorazione (solo a titolo esemplificativo si citano le componenti A, UC, MCT, PPE, costi per il servizio di aggregazione delle misure) e altri
oneri che sarebbero posti a carico del Cliente in regime di maggior tutela o salvaguardia con l’applicazione della relativa tariffa amministrata AEEGSI.
A copertura dei costi di commercializzazione e vendita è posto a carico del Cliente: a) per il Cliente Domestico, un importo pari a 5,49 €/mese; b) per il
Cliente Business, un valore equivalente alla PCV della tariffa amministrata AEEGSI per i clienti alimentati in BT, maggiorato di un corrispettivo fisso
pari a 7,49 €/mese. A seguito dell’avvenuto subentro di Energetic Source Luce & Gas Spa al precedente fornitore per il Cliente Business è posto a
carico del Cliente un corrispettivo fisso una tantum di 19,90 € per PdP, salvo diversa indicazione in CPE. vi) Sbilanciamento: salvo differente
indicazione nelle CPE, sono posti a carico del Cliente Business oneri a copertura dei costi di sbilanciamento per un importo pari a 0,0039 €/kWh. vii)
Energia: sono posti a carico del Cliente i costi indicati nelle CPE alla voce “Prezzo Applicato”. 5.3 Condizioni economiche per la fornitura di gas
naturale: i) Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio: il Cliente riconosce al Fornitore, componenti di costo calcolate ai
sensi dell’art. 7 del TIVG e s.m. e i., maggiorati a) per il Cliente Domestico, di una quota fissa pari a 2,38 €/PdR/mese; b) per il Cliente Business, di
una quota fissa pari a 2,85 €/PdR/mese e di una quota variabile pari a 0,0149 euro/Smc. ii) Componente relativa al servizio di trasporto, distribuzione,
misura e relativa commercializzazione e oneri aggiuntivi: il Cliente riconosce al Fornitore componenti di costo calcolate ai sensi del TIVG e s.m. e i.; iii)
Attivazione: per il Cliente Business, salvo differente indicazione nelle CPE, sono posti a carico del cliente per l’attivazione della fornitura di gas
complessivi 19,90 € una tantum a copertura degli oneri di gestione e dei costi amministrativi. iv) Materia Prima: sono posti a carico del Cliente i costi
indicati nelle CPE alla voce “Prezzo Applicato”. 5.3 bis II prezzo del gas ove stabilito in €/GJ è convertito in €/Smc considerando un gas fornito con le
seguenti caratteristiche: Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/Smc e coefficiente C uguale a 1 (come da d. 104/10). In considerazione del
fatto che la quantità di gas effettivamente prelevata dipende, a parità di quantità misurata, anche da altre variabili quali il PCS dei gas, la quota
altimetrica e la temperatura, il corrispettivo effettivamente applicato al Smc misurato verrà adeguato in funzione dei parametri PCS e C approvati
dall'AEEGSI per l'ambito tariffario e per la località nella quale si trova il PdR. Le caratteristiche del gas fornito al Cliente, sulla base dei sistemi
nazionali di approvvigionamento disponibili, potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. 5.4 Ulteriori
condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica e/o gas: 1) il Fornitore, nei 90 gg. antecedenti alla scadenza originaria delle CPE ovvero in
ogni momento successivamente alla stessa, si riserva la facoltà di comunicare con preavviso di 90 gg. dalla loro applicabilità, l’applicazione di nuove e
diverse CPE, che si intenderanno automaticamente accettate dal cliente in assenza, entro il suddetto termine di 90 gg., di suo formale recesso nei
termini e nei modi di cui all’art. 3. Tale comunicazione potrà avvenire anche con nota in fattura. 2) in conformità al TIQE e al RQDG, a fronte del
mandato di cui all’art. 4 per la gestione della connessione del PdP/PdR, il Cliente inoltrerà al Distributore competente tramite il Fornitore le richieste di
esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione del PdP/PdR (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: esecuzione di lavori
semplici e complessi, disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un PdP già attivo). Fermo
restando quanto previsto al punto 2 del presente articolo ed il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole
prestazioni, il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore tramite il Fornitore stesso, un contributo in quota fissa pari
a € 49,80 (quarantanove/80) IVA esclusa; 3) i prezzi per ogni voce, ove legati a valorizzazioni da parte dell’AEEGSI, recepiranno integralmente le
variazioni stabilite dalla AEEGSI, con applicazione delle variazioni a far data dalla data di efficacia definita dall’AEEGSI; 4) salvo differente indicazione
in CPE sono altresì addebitati al Cliente, per ogni fornitura: (i) i corrispettivi ed oneri di cui al successivo art. 7.2, 9, 10 e 11; (ii) ogni ulteriore costo o
importo previsto da eventuali delibere dell’AEEGSI e/o da altre norme di legge espressamente a carico del Cliente finale, ovvero non espressamente a
carico del Fornitore; 5) eventuali variazioni tariffarie saranno imputate limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo alla data della loro
entrata in vigore; 6) se i dati relativi alla potenza e/o alla capacità impegnate ed alla residenza che risultano al Distributore sono difformi da quelli
indicati dal Cliente sul MA, il Fornitore darà prevalenza al dato risultante al Distributore, applicando eventualmente i diversi prezzi previsti. Per la sola
residenza, il Cliente finale domestico potrà rettificare il dato risultante al Distributore inviando al Fornitore una dichiarazione sostitutiva conforme a
quanto stabilito dalle norme vigenti; in caso di rettifica da parte del Distributore, il Fornitore con la prima bolletta utile effettuerà un conguaglio
applicando i giusti corrispettivi con effetto retroattivo a partire dalla data di efficacia della rettifica. Considerato che l'informazione relativa alla residenza
è rilevante sia ai fini tariffari che fiscali, il Cliente è tenuto ad informare tempestivamente il Fornitore, nel caso di assenza (o di perdita) di detto requisito
per la corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e fiscali. In mancanza, al Cliente potranno essere addebitati dal Fornitore i corrispettivi
ulteriori eventualmente contrattualmente previsti, nonché gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) da cui
il Fornitore sia stato eventualmente gravato.
ART. 6 – CONSUMI E AUTOLETTURE.
6.1 Il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione fiscale dei consumi è il Distributore che le esegue con la frequenza e le modalità: 1) per
l’energia elettrica: ai sensi del TIME; 2) per il gas: ai sensi dell’art. 14 del TIVG. 6.2 Il Cliente può provvedere all’autolettura del misuratore, a mezzo
del servizio indicato in bolletta e secondo modalità e tempistiche ivi specificate; tale autolettura è ritenuta valida se fornita con regolarità e salvo il caso
di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai consumi storici del Cliente stesso. 6.3 Ai fini della fatturazione il Fornitore si
riserva la facoltà di fatturare la fornitura di energia elettrica e/o gas, se del caso in acconto e salvo successivo conguaglio, avvalendosi nell’ordine di: a)
letture fornite dal Distributore; b) autolettura di cui all’art. 6.2 (solo gas); c) stima del prelievo mediante ricostruzione basata sui dati storici e disponibili
al Fornitore; d) dato indicato nel campo “consumo annuo” (energia elettrica) e/o nel campo “consumo annuo” (gas) del MA; e) eventuali sistemi propri
di misura e analisi dati; f) autoletture di cui all’art. 6.2 (solo energia elettrica). 6.4 Per il solo gas: (i) il Fornitore provvederà ad emettere almeno una
fattura di conguaglio per ciascun anno di fornitura, decorrente dal momento di avvio della fornitura stessa; (ii) qualora il tentativo di lettura delle misure
da parte del Distributore non vada a buon fine, il Distributore informerà il Cliente di tale esito negativo e della possibilità dell’autolettura, rilasciando
opportuna nota informativa. Nell’ipotesi di cui al punto iii), resta inteso che sarà onere del Cliente contattare tempestivamente il Fornitore al fine di
fornire l’autolettura; in mancanza, il Fornitore provvederà a fatturare sulla base dei consumi stimati.
ART. 7 – USO DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS, APPARECCHIATURE, VERIFICHE, RICOSTRUZIONI CONSUMI
7.1 Il Cliente, unico responsabile della conservazione, integrità e del buon funzionamento degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione
situati presso di lui, è tenuto ad utilizzare gli impianti e l’energia elettrica/gas naturale per gli usi previsti dal presente contratto e in conformità alle
regole di prudenza e sicurezza, impegnandosi a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni eventuale guasto, così come eventuali
variazione nei dati e/o nell’uso delle utenze rispetto a come riportati in contratto. Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima
installata se non previo accordo con il Fornitore, né l’utilizzo di energia elettrica e/o gas in luoghi diversi da quelli in cui si trovano il PdP e/o PdR, né la
cessione degli stessi a terzi sotto qualsiasi forma, pena la risoluzione del Contratto ed il risarcimento di ogni danno. 7.2 II Contatore non potrà essere
verificato, modificato, rimosso o spostato se non per disposizione del Fornitore o del Distributore, per mezzo dei propri incaricati o a seguito di richiesta
scritta del Cliente che il Fornitore provvederà ad inoltrare al Distributore; il Cliente è in ogni caso tenuto a corrispondere al Fornitore tutte le relative
spese, compreso l’importo addebitato dal Distributore per l’intervento (se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi della rete
di distribuzione) e quanto indicato all’art. 5. Qualora risulti accertato un malfunzionamento o una manomissione del contatore, il Fornitore, riservata
l’eventuale risoluzione del Contratto e/o le più opportune azioni a propria tutela, procederà alla determinazione del relativo conguaglio sulla base dei
dati forniti dal Distributore, quale soggetto terzo e responsabile della rilevazione dei consumi, conguaglio che il Cliente dichiara sin d’ora di accettare,
sia in ordine alle quantità che ai periodi di competenza in questione. 7.3 II Fornitore o suoi incaricati hanno il diritto di accedere agli impianti ed alle
apparecchiature del Cliente e del Distributore ove ubicati all’interno dei luoghi in disponibilità del Cliente previo preavviso ovvero anche senza
preavviso per ragioni di comprovata urgenza e sicurezza ovvero l fine di impedire possibili prelievi fraudolenti di energia elettrica e/o gas.
ART. 8 – FATTURAZIONE
8.1 Il Fornitore provvederà di regola all’emissione di fatture posticipate con le modalità, ove applicabili, di cui alla d. 501/14. Il Cliente riceverà una
bolletta sintetica e potrà ricevere gli elementi di dettaglio con le seguenti modalità: i) mediante accesso allo sportello online di cui all’art. 12.1; ii)
facendo specifica richiesta scritta e motivata al Fornitore. 8.2 Salvo diversa previsione indicata nelle CPE, le fatture verranno emesse con periodicità:
1) energia elettrica: a) per il Cliente Domestico, almeno bimestrale, salvo la prima fattura che potrà avere cadenza mensile; b) per il Cliente Business,
almeno mensile. 2) gas: (i) per clienti con consumi fino a 500 Smc/anno, almeno quadrimestrale; (ii) per clienti con consumi da 500 a 5000 Smc/anno,
almeno trimestrale (iii); per clienti con consumi superiori a 5000 Smc/anno, mensile (ad esclusione dei mesi in cui i consumi sono inferiori del 90% ai
consumi medi mensili). 8.3 Il Fornitore si riserva: i) In caso di fornitura congiunta di energia elettrica e gas di emettere una fattura unica per i relativi
consumi, il cui termine di scadenza non potrà essere inferiore a 20 giorni; ii) di variare la periodicità di fatturazione previa comunicazione al Cliente,
anche con nota in fattura, con effetto dal primo ciclo di fatturazione utile, ovvero anche senza preavviso in casi eccezionali (a titolo esemplificativo:
manomissioni contatore, errori contabili, ecc.); iii) di non emettere fatture per importi inferiori a € 30,00. 8.4 Il Cliente dovrà provvedere al pagamento
degli importi indicati in fattura nel termine previsto, non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di emissione della fattura per l’energia elettrica ed a 20
(venti) giorni dalla data di emissione della fattura per il gas. 8.5 Salvo differente indicazione in CPE, il Cliente può effettuare il pagamento mediante
addebito automatico in conto corrente (addebito diretto SEPA) o bollettino postale, salvo diverse modalità che il Fornitore dovesse rendere disponibili
con apposita comunicazione. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato per l’intero importo indicato, non sono consentiti pagamenti parziali, né
differiti o ridotti, neanche in caso di contestazione. Il Fornitore si riserva il diritto di: 1) effettuare un addebito di € 1,00 sul c/c del cliente che opti per il
pagamento tramite addebito diretto SEPA a titolo di verifica del buon esito della transazione; tale importo verrà riaccreditato al cliente entro l’emissione
della prima fattura; 2) provvedere al pagamento di eventuali somme a credito del Cliente, previa emissione di eventuale documento fiscale,
esclusivamente mediante: i) compensazione parziale o totale con precedenti e/o successive fatture a debito del Cliente; ii) bonifico bancario ovvero
eventuali ed ulteriori strumenti di pagamento scelti dal Fornitore; il Cliente si impegna in ogni caso a collaborare con il Fornitore, accettando sin d’ora
tali metodi di pagamento. 8.6 Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno altresì
addebitati/accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte del Distributore.
ART. 9 INTERESSI DI MORA E SOSPENSIONE FORNITURA PER MOROSITA’.
9.1 In caso di mancato pagamento nel termine indicato in fattura, che determina l’automatica messa in mora, il Cliente, oltre al corrispettivo dovuto,
dovrà corrispondere al Fornitore interessi di mora calcolati su base annua pari a: a) per il Cliente Domestico, tasso ufficiale di riferimento (TUR)
aumentato di 3,5 punti percentuali; b) per il Cliente Business, interessi di mora calcolati secondo le disposizioni del D. Lgs. 9.10.2002 n. 231 (tasso
d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento
principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione maggiorato di otto punti percentuali), fatto salvo quanto previsto dalla d.
229/01 AEEGSI. 9.2 In caso di morosità il Fornitore potrà: i) addebitare al Cliente eventuali oneri per spese generali di gestione della pratica di
sollecito fino ad un massimo di € 15,00 per sollecito, oltre spese postali correlate; ii) affidare ad una società esterna il recupero dei propri crediti, con
eventuale ed ulteriore addebito dei relativi costi di recupero del credito; iii) esercitare la compensazione di posizioni debitorie/creditorie; iv) addebitare
al Cliente per ogni operazione, oltre agli eventuali oneri amministrativi richiesti dal Distributore, il pagamento dei corrispettivi di sospensione e
riattivazione nella misura massima, rispettivamente, di € 180,00 ed € 150,00, IVA esclusa; v) risolvere il contratto, per entrambi i servizi di fornitura o
anche limitatamente ad uno solo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C. L’esercizio di tale facoltà, come indicato all’art. 15 comporterà altresì
l’automatica risoluzione dei contratti e servizi di trasporto, distribuzione, scambio sul posto, dispacciamento, gestione della connessione e
vettoriamento, di cui all’art. 2.2, ivi compresa la facoltà del Fornitore di richiedere al Distributore la cessazione amministrativa del PdR gas, al fine di
interrompere definitivamente il servizio di distribuzione, con conseguente disalimentazione del PdR, ossia con interruzione della fornitura a mezzo di
sigillo/piombatura del misuratore. 9.3 Decorsi 20 (venti) giorni solari successivi alla scadenza di ogni fattura, il Fornitore potrà dare avvio alle
procedure di sospensione della fornitura ai sensi del TIMOE (energia elettrica) e del TIMG (gas) intimando al Cliente, a mezzo lettera di diffida, il
pagamento degli insoluti da effettuarsi entro e non oltre: a) 15 (quindici) giorni solari decorrenti dall’invio al Cliente della suddetta diffida a mezzo
raccomandata; b) 10 (dieci) giorni solari decorrenti dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della diffida a
mezzo PEC; c) 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data di emissione della diffida qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di
invio della stessa tramite raccomandata. Se dopo il sollecito, e nei termini concessi per l’adempimento, il Cliente avrà provveduto al pagamento di
quanto richiesto dovrà darne immediatamente comunicazione al Fornitore mediante fax da inviarsi al numero indicato nel sollecito e riportato in ogni
fattura. 9.4 Trascorsi ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza di cui sopra, in costanza di morosità, il Fornitore procederà alla sospensione della
fornitura di energia elettrica e/o alla chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità del gas associati alla fattura oggetto
di costituzione in mora. 9.5 Qualora la comunicazione di costituzione in mora ne segua una precedente avvenuta nei 90 (novanta) giorni solari
precedenti con riferimento ad altre fatture i termini di pagamento contenuti nella diffida si riducono a: 7 (sette) giorni solari decorrenti dall’invio al cliente
della suddetta diffida a mezzo raccomandata; 5 (cinque) giorni solari decorrenti dal ricevimento, da parte del fornitore, della ricevuta di avvenuta
consegna al Cliente della diffida a mezzo PEC; 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di emissione della diffida qualora il Fornitore non sia in
grado di documentare la data di invio della stessa tramite raccomandata. Trascorsi 2 (due) giorni lavorativi dalla scadenza di cui sopra, in caso di
costanza di mora il Fornitore potrà presentare la richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica e/o alla chiusura del punto di riconsegna
per sospensione della fornitura per morosità del gas. 9.6 In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione
della fornitura, il Cliente ha diritto ad un indennizzo automatico, secondo quanto stabilito dal TIMG e TIMOE. In particolare, il Fornitore corrisponderà al
Cliente un indennizzo automatico per un importo pari a: a) euro 30,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato
invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante
alternativamente: i) non sia stato rispettato il termine ultimo entro cui il cliente finale è tenuto a provvedere al pagamento; ii) non sia stato rispettato il
termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il venditore non
sia in grado di documentare la data invio; iii) non sia stato rispettato il termine minimo (3 giorni lavorativi ai sensi dell’art. 9.3 o 2 giorni lavorativi ai
sensi dell’art. 9.4) tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa di distribuzione di chiusura del punto di
prelievo e/o riconsegna per la sospensione della fornitura per morosità. L’indennizzo sarà corrisposto al cliente finale direttamente o in occasione della
prima fattura utile tramite detrazione dell’importo addebitato nella medesima fattura (con indicazione di apposita causale) ovvero, qualora l’importo
della prima fattura addebitata sia inferiore all’indennizzo, verrà evidenziato un credito da detrarre nelle fatturazioni successive ovvero mediante
rimessa diretta. In ogni caso l’indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 (otto) mesi dal verificarsi della sospensione. 9.7 Nel caso il Fornitore sia
tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico, al Cliente non sarà richiesto alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione
della fornitura. 9.8 Nella predetta lettera di diffida saranno indicati i costi e le conseguenze delle operazioni, le modalità per effettuare e comunicare il
pagamento, da anticiparsi via fax al numero che verrà indicato nella predetta diffida. 9.9 Solo per l’energia elettrica: per i siti in BT, qualora
tecnicamente possibile, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza
disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale verrà
effettuata la sospensione della fornitura. 9.10 Nelle ipotesi di sospensioni della fornitura rese impossibili per cause non imputabili al Distributore, il
Fornitore potrà richiedere all’impresa distributrice l’esecuzione della prestazione di Interruzione dell’alimentazione del punto di prelievo e/o di
riconsegna ai sensi del TIMG e del TIMOE, ovvero di lavoro complesso/interruzione alimentazione/taglio colonna/ecc., ovvero di cessazione
amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna ai sensi del TIMG, ovvero la facoltà di attivare la
procedura di distacco forzoso a mezzo intervento di ufficiale giudiziario, all’uopo incaricato dal tribunale competente previo invio al Cliente di apposita
raccomandata con preavviso di 10 giorni lavorativi. In questi casi verrà addebitato al Cliente un importo fino ad un massimo di € 180,00 IVA esclusa,
oltre ai costi sostenuti per l’intervento complesso del Distributore ed ogni maggior costo per spese legali, processuali e/o giudiziarie. 9.11 Resta inteso
che, in caso di sospensione per morosità, la fornitura sarà riattivata solo ed esclusivamente a seguito del pagamento integrale degli importi indicati
nella diffida di sospensione, dei costi di sospensione e riattivazione di cui sopra. Si precisa, inoltre, che, ai fini della sospensione per morosità, qualora
il Cliente sia titolare di più punti di fornitura per i quali abbia sottoscritto contratti con il Fornitore, verrà considerata la complessiva posizione debitoria
del Cliente, con facoltà del Fornitore di richiedere la sospensione per morosità indifferentemente per uno o più punti di fornitura, a prescindere da
quale sia il punto di fornitura per il quale risulti sussistere la morosità.
ART. 10 - GARANZIE.
10.1 Il Cliente, a semplice richiesta del Fornitore ed entro 15 (quindici) giorni solari dalla stessa, si impegna a far rilasciare da un primario istituto di
credito, garanzia bancaria in favore del Fornitore, secondo lo schema che verrà comunicato da quest’ultimo, per un importo complessivo fino ad un
ammontare massimo di 4 (quattro) mesi di fornitura, oltre I.V.A., oneri, maggiorazioni e imposte, a garanzia dei pagamenti derivanti dalla fornitura di
energia elettrica e/o gas; 10.2 Qualora il Cliente, in corso di vigenza del Contratto, dovesse subire una variazione della situazione patrimoniale rispetto
a quella esistente al momento della sottoscrizione dello stesso tale da pregiudicare il fido eventualmente concesso da società di Assicurazione Crediti,
il Fornitore potrà richiedere la predetta garanzia, secondo lo schema, l’importo e le condizioni sopra riportate. Detta garanzia, qualora richiesta, resterà
in vigore per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi dalla cessazione degli effetti del contratto. In caso di mancato rilascio della
predetta garanzia ovvero di mancato reintegro (per utilizzo anche parziale della garanzia ovvero di non corrispondenza tra la garanzia prestata e i
consumi di cui all’art. 9) della stessa entro i 5 (cinque) giorni successivi alla richiesta del Fornitore, quest’ultimo avrà facoltà di non dare corso alla
somministrazione ovvero sospenderla o di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti del successivo art. 15 (Clausola
Risolutiva Espressa).
ART.11 - DEPOSITO CAUZIONALE.
11.1 Fatte salve differenti disposizioni indicate nelle CPE il Cliente è tenuto a versare, a titolo di garanzia delle obbligazioni assunte e tramite
addebito in fattura secondo i termini ivi indicati, un deposito cauzionale di importo pari a: a) per l’energia elettrica: i) 11,50 euro per ogni kW di potenza
disponibile a Clienti Domestici; ii) 15,50 euro per kW per potenze disponibili ≤ 16,5 kW a Clienti Business; iii) 18,50 euro per kW per potenze
disponibili > 16,5 kW e ≤ 100 kW a Clienti Business; iv) 20,00 euro per kW per potenze disponibili > 100 kW a Clienti Business, b) per il gas: qualora
Cliente effettui consumi fino a: i) 500 Smc/anno, pari a € 30,00; (ii) fino a 1500 Smc/anno, pari a € 90,00; iii) fino a 2500 Smc/anno, pari a € 150,00; iv)
fino a 5000 Smc/anno, pari a € 300,00; v) superiori a 5000 Smc/anno l’ammontare del deposito in € è pari al Valore Annuo Previsionale (VAP),
comunicato dal Distributore in sede di switch-in ed espresso in Smc, moltiplicato per 0,06 (0,72/12). 11.2 Resta inteso che il Fornitore provvederà alla
restituzione del deposito cauzionale nel termine ordinario di 90 (novanta) giorni solari dalla cessazione degli effetti del Contratto (conguaglio consumi
effettivi), previa verifica contabile e fatto salvo il regolare ed integrale adempimento da parte del Cliente di tutte le obbligazioni contrattuali. 11.3
Qualora nel corso della fornitura l’importo della garanzia sia incamerato tutto o in parte dal Fornitore, ovvero lo stesso non sia più corrispondente a
quanto previsto nell’art. 11.1, il Cliente sarà tenuto a ricostituirla. 11.4 Resta inteso che nel caso in cui nelle CPE vengano indicate condizioni per le
quali è pattuita l’esclusione del versamento del deposito cauzionale da parte del Cliente, qualora dette particolari condizioni non si perfezionino o
vengano meno (ad es. nei casi di esclusione di detto deposito per pagamenti con addebito diretto SEPA e detta modalità di pagamento non si
perfezioni e/o non venga rispettata per qualsivoglia ragione), tale pattuizione speciale dovrà intendersi automaticamente decaduta ed il Fornitore si
riserva la facoltà di addebitare al Cliente il deposito cauzionale suindicato. Allo stesso modo, l’eventuale clausola di esclusione del deposito cauzionale
prevista nelle CPE dovrà ritenersi decaduta in caso di insolvenza o ritardo di pagamento per qualsivoglia ragione di almeno due fatture emesse e il
Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente il deposito cauzionale predetto. 11.5 In mancanza o ritardato versamento da parte del Cliente del
deposito cauzionale, il Fornitore potrà esercitare le facoltà ed azioni di cui agli artt. 9 e 15 del presente contratto, fermo restando il risarcimento del
maggiore danno.
ART. 12 - SPORTELLO ON-LINE, FATTURAZIONE ELETTRONICA, SERVIZI ULTERIORI.
12.1 Tramite il sito http://lucegas.energeticsource.com è disponibile il servizio “Sportello on-line” di reportistica sui consumi, accesso agli elementi di
dettaglio della bolletta e offerte speciali riservate alla clientela, tramite registrazione ed utilizzo del codice indicato in fattura. In fase di registrazione al
Cliente vengono assegnate le credenziali personali di accesso (codice di identificazione o User-ID e parola chiave o Password), che il Cliente si
impegna a non trasferire e/o a cederle a terzi, manlevando espressamente il Fornitore in tal senso. 12.2 Salvo differente indicazione nelle CPE, la
sottoscrizione del Contratto impegna il Cliente a corrispondere al Fornitore un canone CRM “Sportello on-line” mensile pari a: i) per il Cliente
Domestico, € 1,50 (uno/50); ii) per il Cliente Business, € 3,80 (tre/80), in ogni caso fatta salva la facoltà di richiedere la disattivazione del servizio
previa comunicazione al Fornitore. 12.3 Con la compilazione dell’apposito campo nel MA, il Cliente autorizza il Fornitore alla attivazione del servizio di
invio della fattura in formato elettronico, in sostituzione del tradizionale sistema di invio cartaceo della fattura. Il Cliente riceverà comunicazione della
emissione delle fatture, della possibilità e modalità di visualizzazione e download delle stesse tramite avviso inviato all’indirizzo e-mail dallo stesso
indicato nel MA. Sarà cura del Cliente stampare la fattura ai fini di conservazione e registrazione contabile, in conformità ai relativi obblighi di legge. Il
servizio potrà essere revocato in qualsiasi momento attraverso il sito del Fornitore o contattando il Servizio di Assistenza Clienti. Il Fornitore non sarà
responsabile per eventuali disservizi (es: mancato recapito della comunicazione e-mail) causati da inadempimento del provider di posta del Cliente.
12.4 Il Fornitore invierà la fattura in formato cartaceo al Cliente che non manifesti interesse per il servizio di cui all’art. 12.3 e non fornisca il proprio
indirizzo e-mail, riservandosi di addebitare al Cliente gli oneri postali e documentali relativi all’invio cartaceo delle fatture, in misura non superiore a
2,00 € (due/00) per ogni fattura. 12.5 Qualora nel corso del rapporto il Cliente richieda ulteriore copia della documentazione contrattuale, delle fatture o
di altra documentazione inerente la fornitura e che risulti già regolarmente fornita al Cliente, il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente oneri postali e
documentali in misura non superiore ad € 7,00 (sette/00) per ogni ulteriore copia inviata. 12.6 Qualora previsto dalle CPE, il Cliente potrà esercitare il
servizio di Adeguamento alla Migliore Offerta (Ad.M.O.), che prevede la possibilità per il Cliente medesimo, di modificare la tariffa applicata alla
fornitura di energia elettrica o gas, anche in corso di fornitura, scegliendo tra quelle appositamente proposte dal Fornitore. Tale facoltà impegna il
Cliente a corrispondere al Fornitore per tale servizio un canone Ad.M.O. mensile pari a € 3,19 (tre/19).
ART. 13 – MODIFICHE, VARIAZIONI UNILATERALI DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CONTRATTO.
13.1 Devono intendersi modificate di diritto e/o abrogate le clausole negoziali del presente Contratto incompatibili con norme di legge o altri
provvedimenti delle autorità competenti. 13.2 Se suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel Contratto le disposizioni di legge che
comportino modifiche o integrazioni alle clausole del Contratto o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili. 13.3 Qualora non sia possibile il
recepimento automatico e/o qualora il Fornitore intenda, per giustificato motivo, apportare modifiche unilaterali al presente Contratto, il Fornitore ne
darà comunicazione scritta al Cliente, con un preavviso di 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto
termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso, indicando: (i) il testo completo di ciascuna delle
disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; (ii) l’illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della
variazione proposta; (iii) la decorrenza della variazione proposta; (iv) termini e modalità di cui all’art. 3 d. 144/07 per comunicare, da parte del Cliente,
l’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri (v) l’illustrazione chiara e comprensibile che il cliente finale di gas naturale avente diritto al
servizio di tutela ha, in alternativa alla facoltà di recedere, la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali
del servizio regolato. In tale caso la richiesta in forma scritta del cliente finale dovrà essere esercitata secondo le modalità e i termini di cui al
precedente punto iv). 13.4 Le condizioni e le clausole presenti nel contratto (CGF, CPE, MA) e relativi allegati in nessun caso possono essere
modificate da successive annotazioni del Cliente e/o del personale di vendita. 13.5 Il Fornitore si riserva la facoltà di: i) modificare e/o integrare in ogni
momento nei propri sistemi o in quelli del Distributore, e senza che ciò comporti responsabilità alcuna del Fornitore, i dati forniti dal Cliente nel MA
qualora gli stessi risultino difformi rispetto a quelli provenienti da banche dati ufficiali; ii) di cedere il Contratto a terzi, comunque titolati ad effettuare la
fornitura di energia elettrica e gas ai clienti finali. Il Cliente presta sin da ora il proprio consenso alla cessione.
Art. 14 - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE.
14.1 Gli elementi tecnici afferenti la consegna dell’energia elettrica e gas al Cliente attengono esclusivamente ai rapporti tra il Cliente ed il Distributore.
14.2 La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente da parte dei gestori di rete competenti, in tutto o in parte, per
cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio (manutenzione, riparazione, ampliamento, miglioramento, sicurezza, ecc.). 14.3 In ogni caso il
Fornitore non è responsabile: 1) dei danni causati dall’energia elettrica e gas a valle del PdP e PdR, ancorché originati a monte del punto stesso,
ovvero per guasti o malfunzionamenti del contatore e degli altri impianti e apparecchi del Distributore e/o del Cliente; 2) per incidenti o esplosioni di
qualsiasi tipo occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell’uso improprio dell’energia elettrica e/o gas naturale o per la mancanza di osservanza
delle migliori regole di prudenza e sicurezza; 3) per eventuali inadempienze, anche parziali, dovute a fatto o atto del gestore, del distributore della rete
competente e/o da terzi connesse all'esecuzione del Contratto; 4) dei danni conseguenti a problemi tecnici al medesimo non imputabili e concernenti
la consegna o qualità dell'energia elettrica o del gas (es: variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della
fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della
connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica, ecc.); 5) del malfunzionamento e/o interruzione nell’erogazione dei servizi causati da
inadempimenti o manomissioni, volontarie o involontarie, anche di terzi che pregiudichino il funzionamento dei servizi messi a disposizione del Cliente;
6) di inadempimenti alle proprie obbligazioni che derivino da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo e/o da cause di forza
maggiore (es: guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni o moti popolari, provvedimenti governativi che abbiano incidenza sulla capacità o possibilità
di eseguire il Contratto, incendi, black-out ed altre cause consimili, ivi compresa l’indisponibilità del servizio di trasmissione e/o distribuzione, ecc.) 7)
per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione del Servizio derivanti da inadempimento del Cliente a leggi o regolamenti applicabili (inclusi,
tra gli altri, leggi o regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e infortunistica); 8) per danni, perdite o costi subiti dal Cliente e/o da
soggetti terzi, a causa di sospensioni o interruzioni dovute a forza maggiore, caso fortuito, fatto del Cliente; 9) per eventuali danni lamentati dal Cliente
causati dall’utilizzo o mancato utilizzo del Servizio; 10) in caso di mancato o ritardato avvio della fornitura; 11) in caso di voltura dell’utenza richiesta
dal cliente e/o eseguita a seguito segnalazione del Distributore. 14.4 Quanto previsto al precedente comma, e comunque ogni caso di interruzione o
limitazione della fornitura, non comporterà alcun obbligo di indennizzo o risarcimento, né potrà costituire motivo di risoluzione del Contratto da parte
del Cliente. 14.5 II Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero
derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente, ovvero da
soggetti terzi a lui comunque ricollegabili.
Art. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
15.1 Ai sensi dell’art. 1456 c.c. è facoltà del Fornitore, su semplice sua dichiarazione scritta, risolvere automaticamente il presente Contratto, per tutti o
anche uno solo dei servizi di fornitura, senza preavviso e con effetto immediato, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, nei seguenti casi: 1)
qualora il Cliente non adempia ad una delle obbligazioni a suo carico di cui agli art. 2.4, 2.5, 3, o, 7, 8, 9,10,11, 17.3 e 17.4.; 2) morosità relativa ad
una diversa fornitura di energia elettrica o gas intestata al medesimo Cliente; 3) qualora il Cliente risulti avere un palese stato di insolvenza
patrimoniale (a titolo di esempio: ripetuti ritardi nei pagamenti, sottoposizione a procedure concorsuali, esecutive o risultanza di protesti e/o
pregiudizievoli di Tribunale o Conservatoria, sia in proprio che in relazione a cariche o partecipazioni in imprese/società); 4) in caso di manomissione
e/o prelievo fraudolento; 5) qualora venga revocata la procedura di addebito diretto SEPA, ove le CPE prevedano il relativo obbligo; 6) qualora, per
qualunque ragione, si modifichi e/o cessi lo stato attività del Cliente Business in Camera di Commercio (a mero tiolo esemplificativo: liquidazione,
cessazione, sospensione, ecc.). 15.2 L’esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporterà altresì: 1) l’automatica risoluzione dei contratti e
servizi di trasporto, distribuzione, scambio sul posto, dispacciamento, gestione della connessione e vettoriamento, di cui all’art. 2.2, ivi compresa la
facoltà del Fornitore di richiedere a Distributore la cessazione amministrativa del PdR gas, al fine di interrompere definitivamente il servizio di
distribuzione, con conseguente disalimentazione del PdR, ossia con interruzione della fornitura a mezzo di sigillo/piombatura del misuratore; 2)
l’obbligo in capo al Cliente del pagamento di tutti i costi e corrispettivi della fornitura fino alla data di effettiva cessazione del contratto e dei relativi
servizi di trasporto e distribuzione, scambio sul posto, dispacciamento, vettoriamento e gestione della connessione di cui all’art. 2.2, oltre ad ogni
eventuale maggior costo sostenuto da Fornitore per la cessazione del Contratto.
ART. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI, MARCHIO, INDENNIZZI AUTOMATICI.
16.1 Salvo diversa pattuizione scritta, qualsiasi comunicazione tra le Parti in relazione al presente Contratto si intenderà validamente effettuata (i) se
inviata al Cliente, all’indirizzo indicato nel MA (ii) se al Fornitore, presso la sede legale dello stesso. Il Cliente si impegna a comunicare
tempestivamente al Fornitore eventuali variazioni dei dati forniti allo stesso in relazione al presente Contratto. 16.2 II Fornitore si riserva di inviare le
comunicazioni anche con nota in fattura; salvo diversa previsione contrattuale o di legge. 16.3 Il mancato esercizio da parte del Fornitore di uno o più
diritti previsti in suo favore nel Contratto non potrà in alcun modo interpretarsi quale rinuncia ai diritti stessi. 16.4 Qualora, per qualunque motivo, una
delle previsioni del presente Contratto fosse dichiarata, anche in parte, invalida, le rimanenti pattuizioni resteranno pienamente valide ed efficaci e la
previsione invalida sarà sostituita con altra pattuizione il cui effetto, per quanto possibile, sia il più prossimo allo scopo cui la previsione invalida era
volta. 16.5 Con la firma del presente Contratto il Cliente: a) autorizza espressamente il Fornitore ad utilizzare, direttamente o attraverso le società ad
essa collegate, il nome, il/i marchio/i e il/i logo/i del Cliente a fini promozionali, informativi e commerciali. Tale utilizzo viene autorizzato in forma
completamente gratuita, libera ed in qualunque contesto, con una durata pari a quella prevista dal contratto di fornitura e con l’unico limite che tale
utilizzo non pregiudichi l’immagine, il decoro, la dignità e/o il buon nome del Cliente; b) attesta e dichiara di essere l’unico titolare, legittimato ed
autorizzato all’uso del nome, marchio/i e logo/i in questione, manlevando e garantendo espressamente il Fornitore da ogni azione o contestazione in
merito da parte di soggetti terzi. Il Cliente potrà in qualunque momento revocare la presente autorizzazione mediante apposita raccomandata a/r
indirizzata al Fornitore, i cui effetti decorreranno a partire da 10 gg. dal suo ricevimento. Il Cliente non è autorizzato all’uso, in qualunque forma, del
nome, del/dei marchio/i e del logo/i del Fornitore senza il suo preventivo consenso scritto. 16.6 Il Fornitore si impegna a rispettare: i) i livelli minimi di
qualità prescritti nel TIQV applicabili alle attività di vendita; ii) i termini relativi alla costituzione in mora e sospensione della fornitura, così come regolati
dal TIMOE e TIMG. In caso di mancato rispetto di tali livelli e/o termini il Fornitore è tenuto ad erogare al Cliente i corrispondenti indennizzi automatici,
di cui il Cliente è informato con apposito allegato nelle CPE.
Art. 17 – NORME SPECIFICHE PER I CLIENTI “CONDOMINI”.
17.1 La tipologia di cliente “Condominio” rientra nella definizione di “Cliente Business” di cui all’art. 1.1, con conseguente applicazione di tutte le
clausole contrattuali previste per tale tipologia di cliente, oltre a quanto previsto dal presente articolo, che il cliente conferma ed accetta. 17.2 Il
presente Contratto ed i relativi Allegati si applicano a tutti i Condomini e relativi punti di fornitura indicati, eventualmente anche tramite l’’apposito
“Allegato siti”, che se presente forma parte integrante del presente contratto. 17.3 Il Cliente firmatario in qualità di Amministratore di Condominio
dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR. 445/2000 e dell’art. 1398 c.c., manlevando espressamente il Fornitore da ogni responsabilità o pretesa
da chiunque avanzata, quanto segue: i) di sottoscrivere il presente contratto in qualità di attuale Amministratore pro tempore dei Condomini e dei punti
di fornitura indicati, in forza di regolare nomina assembleare; ii) di aver ricevuto espresso mandato dai singoli condòmini e dall’assemblea
condominiale per sottoscrivere il presente contratto; iii) di aver, preventivamente alla sottoscrizione, sottoposto il presente contratto, i relativi allegati e
tutte ed ognuna le clausole ivi previste all’assemblea condominiale e di aver ricevuto il relativo consenso e approvazione a ciascuna di esse. 17.4
L’Amministratore di Condominio si impegna a collaborare in ogni momento con il Fornitore per l’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal
presente contratto, fornendo tempestivamente al Fornitore ogni eventuale informazione o documentazione richiesta. In particolare, L’Amministratore di
Condominio è obbligato personalmente a fornire entro 10 gg. dalla semplice richiesta del Fornitore: i) qualora si verifichi uno stato di morosità del
Condominio, i nominativi (cognome, nome, codice fiscale, residenza) dei condòmini debitori nei confronti del Condominio, la quota millesimale di
riferimento e ogni documento utile in merito; ii) copia autentica del registro di cui all’art. 1129 c.c., comma IV, e di cui all’art. 71 delle disposizioni
attuative del Codice Civile, nonché copia di eventuali verbali d’assemblea condominiale; iii) il nominativo ed il recapito del nuovo Amministratore di
Condominio eventualmente sopravvenuto, impegnandosi altresì personalmente ad ottenere dallo stesso idonea documentazione attestante la sua
qualifica e legittimità ad operare a tale titolo per i punti di fornitura del Contratto, nonché la modulistica richiesta dal Fornitore per eventuali volture,
subentri, variazioni anagrafiche, ecc.. 17.5 In caso di totale o parziale inadempimento a quanto previsto dall’art. 1.3 e 1.4, fatto salvo il diritto del
Fornitore di risolvere il Contratto ed il risarcimento del maggiore danno, quale elemento di mancato rispetto dell’obbligo di buona fede e correttezza in
capo al Cliente di collaborare con il Fornitore al fine per l'esatto adempimento del Contratto, l’Amministratore del Condominio firmatario sarà tenuto
personalmente al pagamento in favore del Fornitore di una penale così determinata: i) 15% del valore del Credito risultante dalla posizione contabile
del Condominio alla data dell’ultima richiesta di adempiere all’obbligo di collaborazione sopra riportata, nei casi di cui all’art. 1.4 lettera i); € 500,00
negli altri casi.
Art. 18 - RECLAMI, INFORMAZIONI.
18.1 Il Cliente può presentare reclamo o richiesta di informazione inviando comunicazione scritta ai seguenti recapiti del Fornitore: i) a mezzo posta:
Energetic Source Luce & Gas Spa, c.a. Ufficio Reclami, Via Donatori di Sangue n. 6/D, 25050 Paderno Franciacorta (BS); ii) via fax al n. 030.657471;
iii) tramite mail: [email protected]; iv) tramite Internet avvalendosi dell’apposito modulo nell’area “Sportello”; v) tramite gli ulteriori
recapiti che il Fornitore si riserva di indicare in fattura e/o in altra modulistica. 18.2 Il Fornitore, in conformità alle disposizioni normative vigenti,
provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata, nel rispetto di quanto previsto dalla d. 104/10 e dal TIQV. 18.3 La comunicazione del
reclamo non attribuisce alcuna facoltà al Cliente di ritardare o ridurre l’entità dei pagamenti.
Art. 19- DIRITTO DI RIPENSAMENTO.
19.1 Il Cliente Domestico che ha concluso un contratto a distanza o fuori dai locali commerciali ha diritto di recedere dal presente Contratto, senza
penalità e senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni solari; il periodo di ripensamento scade dopo 14 giorni solari dal giorno della conclusione del
Contratto. Per esercitare tale diritto di ripensamento il Cliente Domestico è tenuto ad informare Energetic Source Luce & Gas Spa della sua decisione
di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad es. lettera inviata per posta, fax e/o posta elettrica) ai seguenti recapiti: Via
Donatori di Sangue n. 6/D, 25050 Paderno Franciacorta (BS), fax n. 030.657471, mail: [email protected]. A tal fine può utilizzare il
modulo tipo di ripensamento allegato al Contratto, ma non è obbligatorio. Può anche compilare e inviare elettronicamente il modulo tipo di
ripensamento o qualsiasi altra esplicita dichiarazione sul sito web del Fornitore. Nel caso scegliesse detta opzione, verrà trasmessa senza indugio una
conferma di ricevimento del ripensamento su un supporto durevole (ad es. posta elettronica). 19.2 Per rispettare il termine di ripensamento è
sufficiente che venga inviata ai recapiti indicati la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di ripensamento prima della scadenza del periodo di
ripensamento. 19.3 Effetti del ripensamento: se il Cliente Domestico ha chiesto l’immediata esecuzione del Contratto ed esercita il diritto di
ripensamento, è tenuto a pagare un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui ha comunicato al Fornitore il ripensamento dal
presente Contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal Contratto oltre ogni eventuale ulteriore corrispettivo previsto dal Distributore. Ulteriori
informazioni e dettagli sono presenti nella “Nota informativa sul diritto di ripensamento e modulo di ripensamento tipo” allegata al Contratto.
ART. 20 - IMPOSTE E TASSE.
20.1 Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative
addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del
Fornitore e senza facoltà di rivalsa. 20.2 Fatta salva l’espressa dichiarazione del Cliente di voler provvedere direttamente al pagamento delle imposte,
il Fornitore si impegna ad effettuare le dichiarazioni all’Ufficio Tecnico di Finanza competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni
di legge. 20.3 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ed il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento
renda necessaria la registrazione. In tal caso detta imposta è comunque dovuta in misura fissa in quanto i corrispettivi per le prestazioni di cui al
Contratto sono da assoggettare ad IVA. L’imposta di bollo se dovuta è a carico del Cliente.
ART. 21 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.
21.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. 21.2 Per le controversie inerenti all’applicazione del Contratto sarà competente in via esclusiva: a) per
il Cliente Domestico, il Foro di residenza o di domicilio del Cliente, se ubicato nel territorio dello Stato italiano; b) per il Cliente Business, il foro di
Milano, con esclusione di qualsiasi altro foro concorrente.
ART. 22 - CODICE DI CONDOTTA, CODICE ETICO, PROTOCOLLO DI AUTOREGOLAZIONE, PRIVACY.
22.1 Il Fornitore ha reso disponibile copia del Codice di condotta ex d. 104/10, Codice Etico, la parte Generale del Modello di organizzazione ex Dlgs.
231/01 e l’eventuale Protocollo di autoregolazione ex art. 3 d.153/12 adottati dalla stessa, mediante la pubblicazione degli stessi sul proprio sito al
seguente indirizzo: http://lucegas.energeticsource.com. Il Cliente si impegna ad attenersi ai principi indicati nei predetti documenti nonché, qualora
applicabile, alla normativa internazionale e nazionale di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità di Energetic Source Luce &
Gas Spa conseguente alla commissione di reati. 22.2 il Cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa Privacy di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003
riportata nei documenti allegati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è la società Energetic Source Luce & Gas Spa, sede legale in Corso
Venezia 54, 20121 Milano. I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore sono oggetto di trattamento con procedure manuali e/o informatiche per: 1)
finalità istituzionali connesse o strumentali alla attività oggetto del Contratto, per eseguire obblighi di legge e per esigenze di tipo operativo e gestionale
interne a Energetic Source Luce & Gas Spa; 2) comunicazione di informazioni commerciali o verifiche sul livello di soddisfazione (tramite telefono, fax,
email, SMS o altri mezzi) relative a prodotti e/o servizi di Energetic Source Luce & Gas Spa o di altre società con le quali la stesa abbia stipulato
accordi commerciali. Sono garantiti da Energetic Source Luce & Gas Spa i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03.