parere 04.03.2016 n. 69
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parere 04.03.2016 n. 69
Lombardia/69/2016/PAR LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott.ssa Simonetta Rosa Presidente dott. Giancarlo Astegiano Consigliere dott.ssa Laura De Rentiis Primo Referendario dott. Donato Centrone Primo Referendario dott. Andrea Luberti Primo Referendario dott. Paolo Bertozzi Primo Referendario dott. Cristian Pettinari Referendario dott. Giovanni Guida Referendario (relatore) dott.ssa Sara Raffaella Molinaro Referendario nell’adunanza in camera di consiglio del 1 marzo 2016 ha assunto la seguente DELIBERAZIONE Vista la nota del 22 febbraio 2016, prot. CC n. 7484, con la quale il Sindaco del Comune di Magenta ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131; Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato; Udito il relatore dott. Giovanni Guida; PREMESSO IN FATTO Il Sindaco del Comune di Magenta ha formulato una richiesta di parere in materia di corretta applicazione dell’art.93, comma 7-bis, del dlgs. n.163/2006. Dopo aver ricordato l’evoluzione subita dalla ora richiamata disposizione, a seguito della novella recata dall’art. 13-bis, comma 1, del d.l. n.90/2014 (convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014) e aver premesso che il Comune di Magenta si è dotato del regolamento 1 previsto dalla norma de qua nel mese di dicembre 2015, ha posto alla Sezione i seguenti quesiti: 1) “è possibile corrispondere l'incentivo per l’attività̀ di progettazione e direzione lavori svolta dai dipendenti comunali interessati nel periodo dall'entrata in vigore dell'art. 13 bis, 1° comma del d.l.nr.90/2014 come convertito con la legge nr. 14/2014 (agosto 2014) e fino all'entrata in vigore del regolamento comunale di disciplina del fondo di progettazione (dicembre 2015)?” 2) “In caso positivo qual è la disciplina regolamentare applicabile? Quella del vecchio regime dell'incentivo o è possibile introdurre nel nuovo regolamento una disposizione regolativa dell'attività̀ svolta nel predetto periodo?” CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica. 1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del Comune interessato. 1.2. La stessa è parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo le questioni interpretative proposte riconducibili alla nozione di “contabilità̀ pubblica” strumentale all’esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, e sussistendo, altresì, tutti gli altri requisiti individuati nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG). 2. Nel merito i quesiti posti dal Comune istante vertono sulla corretta applicazione dell’art.93, comma 7-bis, del dlgs. n.163/2006, come modificato dall’art. 13-bis, comma 1, del d.l. n.90/2014 (convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014). La disposizione in parola, come noto, prevede che “a valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare”. La disposizione è stata già oggetto di ampia esegesi da parte di questa Sezione, in particolare nella deliberazione n. 191/2015/PAR, a cui si rinvia per 2 l’inquadramento generale della stessa e per l’esame delle novità recate dalla novella del 2014 sopra ricordata. Per quanto qui maggiormente interessa giova ricordare come nella deliberazione ora richiamata, che sul punto fa proprie le conclusioni a cui era pervenuta la precedente deliberazione di questa Sezione n. 300/2014/PAR sulla scorta dell’autorevole insegnamento della Sezione delle Autonomie (n. 7/2009/QMIG), è stato fissato il principio secondo cui “il diritto all’incentivo [ex art.93, comma 7-bis, del dlgs. n.163/2006] deve essere corrisposto sulla base della normativa vigente al momento in cui questo è sorto”. Ciò in quanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav., sent. n. 13384 del 19.7.2004), esso costituisce “un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva che inerisce al rapporto di lavoro in corso, nel cui ambito va individuato l’obbligo per l’Amministrazione di adempiere, a prescindere dalle condizioni e dai presupposti per rendere concreta l’erogazione del compenso”. Va, altresì, preliminarmente ricordato come sia stato già affrontata anche la questione relativa alla fissazione del criterio per individuare le attività di progettazione, rilevanti ai fini del riconoscimento dell’incentivo in questione in base alla disciplina più recente, riconoscendosi che “la linea di demarcazione fra la vecchia e la nuova regolamentazione della materia incentivante, non sarebbe, da ricercarsi nel momento in cui l’attività incentivata viene compiuta ... e neppure nel momento in cui la prestazione resa viene remunerata, bensì nel momento in cui l’opera o il lavoro sono approvati ed inseriti nei documenti di programmazione vigenti nell’esercizio di riferimento” (deliberazione Sezione delle Autonomie n. 11/2015/QMIG, da ultimo in questo senso Sez. reg. di controllo per il Veneto deliberazione n. 568/2015/PAR). 2.1. Alla luce dei principi ora richiamati, è possibile rispondere ai quesiti posti dal Comune istante. E’ evidente, in relazione al quesito sub 1), come la pretesa alla corresponsione dell’incentivo in esame, relativo alle eventuali opere approvate successivamente all’entrata in vigore della disposizione novellata, trovi la sua fonte prima in quest’ultima disposizione, con la conseguenza che la mancata adozione del regolamento comunale non possa essere considerata ex se ostativa al successivo riconoscimento della suddetta pretesa o giustificare una sorta di reviviscenza della previgente disciplina. Il regolamento, infatti, nell’ottica della disposizione in esame, è volto a fissare in concreto l’ammontare del complessivo fondo incentivante, in misura, comunque, non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, tenendo, altresì, conto dell'entità e della complessità dell'opera da realizzare. Attraverso l’attribuzione del potere di adottare il suddetto regolamento, è stata rimessa dal Legislatore alla discrezionalità del singolo Ente la valutazione sull’an del riconoscimento dell’incentivo in analisi, nonché sul quantum, ovvero sulla quantificazione 3 in concreto dell’incentivo stesso, nel rispetto dei parametri legislativamente fissati (su cui cfr. deliberazione n. 247/2014/PAR di questa Sezione). 2.2. Ne deriva, dunque, che nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore dell'art. 13 bis, 1° comma del d.l.n.90/2014 come convertito con la legge n. 14/2014 (agosto 2014) e l'entrata in vigore del regolamento comunale di disciplina del fondo di progettazione (dicembre 2015), sorge l’astratta pretesa alla corresponsione del suddetto incentivo, nel rispetto dei limiti sopra ricordati, ma la stessa si concretizza solo a seguito dell’entrata in vigore del regolamento stesso. Fermo il criterio discretivo relativo alla disciplina intertemporale applicabile sancito dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/2015/QMIG sopra richiamato, la concreta quantificazione dell’incentivo in analisi è, dunque, rimessa al potere regolamentare del comune, con la conseguenza che, in relazione allo specifico quesito sub 2) posto dall’Ente istante, rientra nella valutazione discrezionale di quest’ultimo se applicare, nella concreta attività di quantificazione dell’incentivo, i criteri adottati nel regolamento da ultimo adottato o prevedere una specifica disciplina transitoria. P.Q.M. nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia. Il Relatore Il Presidente (dott. Giovanni Guida) (dott.ssa Simonetta Rosa) Depositata in Segreteria Il 4 marzo 2016 Il Direttore della Segreteria (dott.ssa Daniela Parisini) 4