parere 04.03.2016 n. 69

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parere 04.03.2016 n. 69
Lombardia/69/2016/PAR
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
composta dai magistrati:
dott.ssa Simonetta Rosa
Presidente
dott. Giancarlo Astegiano
Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis
Primo Referendario
dott. Donato Centrone
Primo Referendario
dott. Andrea Luberti
Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi
Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari
Referendario
dott. Giovanni Guida
Referendario (relatore)
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro
Referendario
nell’adunanza in camera di consiglio del 1 marzo 2016 ha assunto la seguente
DELIBERAZIONE
Vista la nota del 22 febbraio 2016, prot. CC n. 7484, con la quale il Sindaco del
Comune di Magenta ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell’articolo 7,
comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza
odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato;
Udito il relatore dott. Giovanni Guida;
PREMESSO IN FATTO
Il Sindaco del Comune di Magenta ha formulato una richiesta di parere in materia
di corretta applicazione dell’art.93, comma 7-bis, del dlgs. n.163/2006. Dopo aver
ricordato l’evoluzione subita dalla ora richiamata disposizione, a seguito della novella
recata dall’art. 13-bis, comma 1, del d.l. n.90/2014 (convertito con modificazioni dalla l.
n. 114/2014) e aver premesso che il Comune di Magenta si è dotato del regolamento
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previsto dalla norma de qua nel mese di dicembre 2015, ha posto alla Sezione i seguenti
quesiti:
1)
“è possibile corrispondere l'incentivo per l’attività̀ di progettazione e direzione
lavori svolta dai dipendenti comunali interessati nel periodo dall'entrata in vigore
dell'art. 13 bis, 1° comma del d.l.nr.90/2014 come convertito con la legge nr.
14/2014 (agosto 2014) e fino all'entrata in vigore del regolamento comunale di
disciplina del fondo di progettazione (dicembre 2015)?”
2)
“In caso positivo qual è la disciplina regolamentare applicabile? Quella del vecchio
regime dell'incentivo o è possibile introdurre nel nuovo regolamento una
disposizione regolativa dell'attività̀ svolta nel predetto periodo?”
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in
tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003,
occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti
di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione
dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti
alla materia della contabilità pubblica.
1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in
quanto formulata dal Sindaco del Comune interessato.
1.2. La stessa è parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo le
questioni interpretative proposte riconducibili alla nozione di “contabilità̀ pubblica”
strumentale all’esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti, e sussistendo, altresì, tutti gli altri requisiti individuati nelle pronunce di
orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in
particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in
particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).
2. Nel merito i quesiti posti dal Comune istante vertono sulla corretta applicazione
dell’art.93, comma 7-bis, del dlgs. n.163/2006, come modificato dall’art. 13-bis, comma
1, del d.l. n.90/2014 (convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014).
La disposizione in parola, come noto, prevede che “a valere sugli stanziamenti di
cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione
e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi
posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un
regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto
all'entità
e
alla
complessità
dell'opera da realizzare”. La disposizione è stata già oggetto di ampia esegesi da parte di
questa Sezione, in particolare nella deliberazione n. 191/2015/PAR, a cui si rinvia per
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l’inquadramento generale della stessa e per l’esame delle novità recate dalla novella del
2014 sopra ricordata.
Per quanto qui maggiormente interessa giova ricordare come nella deliberazione
ora richiamata, che sul punto fa proprie le conclusioni a cui era pervenuta la precedente
deliberazione
di
questa
Sezione
n.
300/2014/PAR
sulla
scorta
dell’autorevole
insegnamento della Sezione delle Autonomie (n. 7/2009/QMIG), è stato fissato il
principio secondo cui “il diritto all’incentivo [ex art.93, comma 7-bis, del dlgs.
n.163/2006] deve essere corrisposto sulla base della normativa vigente al momento in
cui questo è sorto”. Ciò in quanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez.
Lav., sent. n. 13384 del 19.7.2004), esso costituisce “un vero e proprio diritto soggettivo
di natura retributiva che inerisce al rapporto di lavoro in corso, nel cui ambito va
individuato l’obbligo per l’Amministrazione di adempiere, a prescindere dalle condizioni e
dai presupposti per rendere concreta l’erogazione del compenso”.
Va, altresì, preliminarmente ricordato come sia stato già affrontata anche la
questione relativa alla fissazione del criterio per individuare le attività di progettazione,
rilevanti ai fini del riconoscimento dell’incentivo in questione in base alla disciplina più
recente, riconoscendosi che “la linea di demarcazione fra la vecchia e la nuova
regolamentazione della materia incentivante, non sarebbe, da ricercarsi nel momento in
cui l’attività incentivata viene compiuta ... e neppure nel momento in cui la prestazione
resa viene remunerata, bensì nel momento in cui l’opera o il lavoro sono approvati ed
inseriti
nei
documenti
di
programmazione
vigenti
nell’esercizio
di
riferimento”
(deliberazione Sezione delle Autonomie n. 11/2015/QMIG, da ultimo in questo senso Sez.
reg. di controllo per il Veneto deliberazione n. 568/2015/PAR).
2.1. Alla luce dei principi ora richiamati, è possibile rispondere ai quesiti posti dal
Comune istante.
E’ evidente, in relazione al quesito sub 1), come la pretesa alla corresponsione
dell’incentivo in esame, relativo alle eventuali opere approvate successivamente
all’entrata in vigore della disposizione novellata, trovi la sua fonte prima in quest’ultima
disposizione, con la conseguenza che la mancata adozione del regolamento comunale
non possa essere considerata ex se ostativa al successivo riconoscimento della suddetta
pretesa o giustificare una sorta di reviviscenza della previgente disciplina. Il regolamento,
infatti, nell’ottica della disposizione in esame, è volto a fissare in concreto l’ammontare
del complessivo fondo incentivante, in misura, comunque, non superiore al 2 per cento
degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, tenendo, altresì, conto
dell'entità e della complessità dell'opera da realizzare.
Attraverso l’attribuzione del potere di adottare il suddetto regolamento, è stata
rimessa dal Legislatore alla discrezionalità del singolo Ente la valutazione sull’an del
riconoscimento dell’incentivo in analisi, nonché sul quantum, ovvero sulla quantificazione
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in concreto dell’incentivo stesso, nel rispetto dei parametri legislativamente fissati (su cui
cfr. deliberazione n. 247/2014/PAR di questa Sezione).
2.2. Ne deriva, dunque, che nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore
dell'art. 13 bis, 1° comma del d.l.n.90/2014 come convertito con la legge n. 14/2014
(agosto 2014) e l'entrata in vigore del regolamento comunale di disciplina del fondo di
progettazione (dicembre 2015), sorge l’astratta pretesa alla corresponsione del suddetto
incentivo, nel rispetto dei limiti sopra ricordati, ma la stessa si concretizza solo a seguito
dell’entrata in vigore del regolamento stesso.
Fermo il criterio discretivo relativo alla disciplina intertemporale applicabile sancito
dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/2015/QMIG sopra richiamato, la
concreta
quantificazione
dell’incentivo
in
analisi
è,
dunque,
rimessa
al
potere
regolamentare del comune, con la conseguenza che, in relazione allo specifico quesito
sub 2) posto dall’Ente istante, rientra nella valutazione discrezionale di quest’ultimo se
applicare, nella concreta attività di quantificazione dell’incentivo, i criteri adottati nel
regolamento da ultimo adottato o prevedere una specifica disciplina transitoria.
P.Q.M.
nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti per la Lombardia.
Il Relatore
Il Presidente
(dott. Giovanni Guida)
(dott.ssa Simonetta Rosa)
Depositata in Segreteria
Il 4 marzo 2016
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)
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