Disciplinare Madini 2012 2013 rev. 1

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Disciplinare Madini 2012 2013 rev. 1
REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA
DISCIPLINARE D’ INCARICO
TRA
L’ASL di Cremona in seguito denominata ASL con sede legale in Cremona, Via S. Sebastiano, 14
– P. IVA e codice fiscale n° 01150400198, in persona del Direttore Generale pro-tempore Dr.
Gilberto COMPAGNONI, quale legale rappresentante
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Il Dr. ENRICO MADINI nato a Cremona il giorno 11/10/1962 ed ivi residente in Via Cadore n.
11 – C.F. MDNNRC62R11D150V – P. I.V.A. 01024540195, specialista in Medicina dello Sport
PREMESSO
- che l’art.7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni prevede la possibilità di
conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, per esigenze alle quali non si può
far fronte con personale in servizio, determinandone la durata, l’oggetto e il compenso della
collaborazione;
- che sussiste la necessità di ricorrere, relativamente al biennio 2012-2013, all’affidamento del
presente incarico finalizzato all’attuazione di attività di Medicina Sportiva di cui al successivo
articolo 1
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Oggetto
L’ASL della provincia di Cremona conferisce l’incarico libero professionale al Dr. ENRICO
MADINI qualità di medico specialista in Medicina dello Sport che si impegna a svolgere a favore
dell’ASL di Cremona le seguenti attività:
A) prestazioni di II° livello a favore dei soggetti di cui alla lettera d) comma 2 art. 3 Legge
Regionale 66/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti dei quali sia stato
emesso certificato di “non idoneità” ed intendano, pertanto, ricorrere alla COMMISSIONE
d’APPELLO REGIONALE, secondo quanto dettato dagli Artt. 9 e 10 della richiamata Legge
Regionale;
B) supporto all’attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza nei Centri di Medicina
Sportiva, ex Legge Regionale 21 febbraio 2000 n°9 e D.G.R. n° VII/12455 del 21 Marzo 2003
“Definizione dei requisiti e degli indicatori per gli ambulatori pubblici e privati riconosciuti idonei
al rilascio delle certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica, di cui ai D.M. 18 febbraio
1982 e D.M. 04 marzo 1993”, della Circolare Regionale n° 30 del 19/06/2000 ed ex DGR
06/08/1998 n.6/38133.
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.
Art. 2
Modalità di erogazione della prestazione
Le prestazioni oggetto del presente contratto vengono rese dal professionista nel contesto di un
rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato, ma comporterà l’impegno da
parte del medesimo di collaborare, seguendo le indicazioni programmatiche formulate dal
Responsabile dell’U.O.D. Prevenzione Oncologica e Medicina di Comunità per le attività di cui alla
lettera A) e dal Direttore del Dipartimento di Programmazione Acquisto e Controllo per quelle di
cui alla lettera B).
Per gli interventi presso ditte/imprese da controllare l’ASL mette a disposizione l’organizzazione
necessaria per l’espletamento dell’incarico con possibilità di utilizzo, previa apposita
autorizzazione, dell’autovettura aziendale qualora documentate esigenze di servizio lo richiedano.
Art. 3
Erogazione delle prestazioni
Il Dr. Enrico MADINI esercita l’attività di cui alla lettera A) dell’antecedente art. 1, in relazione a
tutti i casi di ricorso, che si realizzano durante l’arco temporale compreso tra l’01/01/2012 e il
31/12/2013.
In riferimento alle prestazioni di cui alla lettera B) del precedente art. 1, queste ultime sono
espletate in riferimento ai quattro Centri di Medicina Sportiva già accreditati e presenti nell’ambito
territoriale di competenza di quest’Azienda Sanitaria nonché per nuovi studi da autorizzare, che
potrebbero sorgere durante il periodo di vigenza contrattuale del presente accordo.
Fatto salvo quanto sopra concordato, si presume che l’impegno richiesto al Dr. Enrico MADINI
possa così riassumersi:
in relazione all’attività di cui all’art. 1 – lettera A) si ipotizza l’analisi di almeno n° 10 casi
minimi l’anno;
per quanto attiene all’attività di cui all’art. 1 lettera B) si stima un obbligo presunto pari a n°
50 ore annue.
Le funzioni di cui alla lettera A) comportano per ciascun caso trattato, il compimento delle seguenti
singole attività, per un impegno orario medio calcolato in 3 ore:
esame della documentazione;
convocazione dell’appellante;
valutazione clinica;
eventuale richiesta di integrazione accertamenti:
coordinamento documentale ai fini della trasmissione degli atti alla competente Commissione
d’Appello Regionale.
Art. 4
Corrispettivo delle prestazioni
Al Dr. Enrico MADINI vengono riconosciuti i compensi come sotto evidenziati, previa emissione
di regolare fattura di norma a cadenza trimestrale, con pagamento da parte dell’ASL di Cremona
entro 90 giorni dalla data di ricevimento della medesima:
attività di cui alla lettera A) art. 1
€. 200,00/singolo caso trattato
(esente I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/72);
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attività di cui alla lettera B) art. 1
€. 70,00/h + I.V.A. al 21%;
Art. 5
Durata
Il presente contratto decorre a far data dal giorno 01/01/2012 sino al 31/12/2013.
Art. 6
Recesso
La parte che intende recedere dal presente accordo deve darne comunicazione all’altra con
preavviso di almeno trenta giorni tramite, lettera raccomandata A/R.
Nell’ipotesi di recesso senza preavviso spetterà all’altra parte un indennizzo pari all’importo
corrispondente al numero di accessi riconducibili al periodo di mancato preavviso.
L’ASL ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al professionista l’importo di tale
indennizzo.
E’ facoltà della parte che riceve la comunicazione di cui sopra di risolvere il contratto con il
consenso dell’altra parte, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, che in tal caso non è
sottoposto alle prescrizioni di cui sopra.
L’ASL si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto nel caso di valutazione negativa resa
da parte del Responsabile dell’U.O.D. Prevenzione Oncologica e Medicina di Comunità, sentito il
Direttore Dipartimento PAC, di cui al successivo art.7.
Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso dell’ASL committente per
giusta causa.
Art. 7
Valutazione
La valutazione dell’attività svolta dal medico viene effettuata con cadenza trimestrale dal
Responsabile dell’U.O.D. Prevenzione Oncologica e Medicina di Comunità, sentito il Direttore
Dipartimento PAC, sulla base dei seguenti indicatori:
-
indicatore di processo: trimestrale e finale del professionista sull’attività svolta;
indicatori di efficienza ed efficacia previsti dalle procedure ISO 9001.
Il risultato positivo della valutazione costituisce presupposto per la prosecuzione dell’incarico libero
professionale. Nell’eventualità di valutazione non adeguatamente positiva, si prevede una riduzione
pari al 10% del compenso totale. Qualora l’indicatore previsto non fosse raggiunto per cause
indipendenti dal professionista non si procederà ad alcuna penalizzazione.
Art. 8
Obblighi assicurativi
Al professionista incaricato è richiesta la stipula e la presentazione di apposita polizza assicurativa
per la copertura degli infortuni e della Responsabilità Civile verso terzi in relazione all’attività
professionale da prestare a favore dell’ASL di Cremona. Copia di tale polizza, con vigenza non
inferiore alla durata del contratto, dovrà essere prodotta all’ASL della provincia di Cremona entro
15 (quindici) giorni dalla data di decorrenza dell’incarico. La mancata produzione entro il termine
perentorio di cui sopra comporterà la decadenza automatica e immediata dell’incarico conferito,
senza alcun preavviso e/o diffida da parte dell’ASL.
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In ogni caso l’ASL è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal professionista
a persone e/o cose, in corso di contratto.
Art. 9
Tesserino identificativo
L’ASL, consegnerà al professionista, che avrà l’obbligo di esporlo, visibile in ogni momento, il
tesserino identificativo riportante fotografia, nome e cognome, qualifica e ruolo professionale nel
rispetto delle norme vigenti in materia di privacy.
Art. 10
Codice etico comportamentale
Il professionista dichiara di aver preso visione del Codice Etico Comportamentale adottato
dall’ASL di Cremona, con delibera n. 289 del 26/06/2007 e assume l’impegno di osservare i
contenuti consapevole che la violazione costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal
presente contratto.
Art. 11
Segreto e tutela della privacy
Il professionista fatte salve le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/03, è tenuto a mantenere il
segreto d’ufficio.
Il professionista non può rendere informazioni, comunicazioni o notizie relative a fatti,
provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura dei quali sia venuto a conoscenza a motivo delle
attività svolte in ragione della collaborazione con questa ASL.
In relazione alle attività svolte nell’ambito del rapporto libero-professionale il professionista, ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/03, è nominato incaricato del
trattamento dei dati personali ed allo stesso sono affidati i compiti che la legge pone a carico di
questa figura.
Il professionista, nell’ambito di tale incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno
impartite dal responsabile del trattamento dati del settore in cui andrà a svolgere la propria attività.
Art. 12
Riserva di legge
Il presente disciplinare decade di diritto qualora risulti incompatibile con l’emanazione di
successive disposizioni normative, cui l’ASL dovrà attenersi. Nell’eventualità di disposizioni
normative che rendano necessarie variazioni, il presente disciplinare sarà oggetto di integrazione,
previo accordo tra le parti.
Art. 13
Foro competente
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Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante il periodo di vigenza contrattuale, in
relazione all’interpretazione ed all’esecuzione del presente atto, la competenza è del Foro di
Cremona.
Art. 14
Registrazione
Il presente disciplinare di incarico è esente da bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso
con oneri a carico del richiedente.
Art. 15
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applica la normativa vigente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Cremona,_______________________
Il Direttore Generale
ASL provincia di Cremona
Dr. Gilberto Compagnoni
__________________________________
Il Medico Incaricato
Dr. Enrico Madini
__________________________________
Ai sensi del comma 2 art. 1.341.c.c. si approva specificamente il contenuto dell’art. 6 del presente
contratto.
Il Direttore Generale
ASL provincia di Cremona
Dr. Gilberto Compagnoni
__________________________________
Il Medico Incaricato
Dr. Enrico Madini
__________________________________
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