Esempio di quanto può costare un prestito d`uso a

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Esempio di quanto può costare un prestito d`uso a
PRESTITO D’USO DI ORO
Destinato a Clienti Non Consumatori
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.P.A.
Sede Legale in Roma, Via Nazionale, 91
Direzione Generale in Arezzo, Via Calamandrei, 255
Tel.: 0575/3371 – Fax: 0575/337510
Indirizzo telematico: www.bancaetruria.it
Codice ABI: 05390
Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 8084
Codice fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13615051003
Gruppo bancario di appartenenza: Gruppo Banca Etruria
CHE COSA E’ IL
PRESTITO D’USO D’ORO
Con il prestito d’uso d’oro, l’impresa beneficiaria del prestito, riceve oro pagando un
corrispettivo trimestrale, contrattualmente determinato e sino alla scadenza
dell’operazione
Il Prestito d’uso è finalizzato all’approvvigionamento di materia prima destinata alla
lavorazione, senza impiego di capitali propri. Il prestito d’uso di oro può essere a
scadenza o a revoca.
Con il prestito d’uso a revoca la Banca concede al cliente un affidamento in oro su base
rotativa e con validità a revoca. Ciascun utilizzo a valere sull’affidamento avrà durata
sino alla scadenza del trimestre solare e si intenderà automaticamente rinnovato di
trimestre solare in trimestre solare sino a revoca dell’affidamento a meno che il cliente
non proceda al rimborso dell’affidamento stesso.
Il prestito d’uso a scadenza è un prestito di uso di oro da investimento concesso dalla
banca per un arco temporale determinato.
Per entrambe le tipologie di operazione il Cliente ha la facoltà di chiudere l’operazione
(anche parzialmente) mediante restituzione dell’oro o riacquisto dello stesso.
RISCHI TIPICI
Variabilità della quotazione di mercato dell’oro.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Esempio di quanto può costare un prestito d’uso a revoca di 5 lingotti da un 1Kg (titolo finezza 999,9)
Tasso debitore nominale annuo
9,147%
Importo fido accordato
180.000,00
Durata
3 mesi
Commissione di Affidamento annue
2,00%
Spese di invio comunicazioni (estratto periodico liquidazione
interessi e invio trasparenza periodica)
3,00€
Spese applicate in fase di accensione dell’operazione
Spesa per maneggio metallo fisico
Aggiornato al 06.07.16
15,00€
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Spese applicate in fase di chiusura dell’operazione
Spesa per maneggio metallo fisico
15,00€
Commissione di negoziazione e trasferimento metallo
270,00€
(Pari a 1,500‰ dell’importo fido
accordato)
Commissione sulla quotazione al fixing
32,148€
(Pari a 0,20 € per oncia)
Oneri relativi al tipo di metallo e alla sua allocazione
1.928,88€
(Pari a 12,00 € per oncia troy per
lingotti da 1 Kg)
T.A.E.G.
17,182%
Esempio di quanto può costare un prestito d’uso a scadenza di 5 lingotti da un 1Kg (titolo finezza 999,9)
Tasso debitore nominale annuo
9,147%
Importo fido accordato
180.000,00
Durata
18 mesi
Commissione di Affidamento annue
2,00%
Spese di invio comunicazioni (estratto periodico liquidazione
interessi e invio trasparenza periodica)
7,50€
Spese applicate in fase di accensione dell’operazione
Spesa per maneggio metallo fisico
15,00€
Spese applicate in fase di chiusura dell’operazione
Spesa per maneggio metallo fisico
15,00€
Commissione di negoziazione e trasferimento metallo
270,00€
(Pari a 1,500‰ dell’importo fido
accordato)
Commissione sulla quotazione al fixing
32,148€
(Pari a 0,20 € per oncia)
Oneri relativi al tipo di metallo e alla sua allocazione
T.A.E.G.
1.928,88€
(Pari a 12,00 € per oncia troy per
lingotti da 1 Kg)
11,656%
Nell’esempio si ipotizza:
- un’unica operazione pari al valore dell’importo del fido concesso;
- che alla scadenza il cliente decida di chiudere l’operazione mediante l’acquisto del metallo ottenuto in
prestito.
Tasso di interesse
(In fase di accensione e successive proroghe)
L.B.M.A. 3 mesi + 9,00%
(Il tasso LBMA è quello rilevato il giorno lavorativo bancario
precedente alla richiesta di utilizzo e, in caso di proroga,
precedente alla chiusura di ciascun trimestre solare)
Tasso di mora
Tasso di interesse + 3,00%
Posticipata al 31/03 – 30/06 – 30/09 – 31/12 e alla
scadenza/chiusura dell’operazione
Liquidazione interessi
Divisore
Anno commerciale 360
Spesa per maneggio metallo fisico (Applicate in fase
€ 15,00
di accensione e chiusura operazione
Commissione sulla quotazione al fixing
€ 0,20
Per oncia troy per qualsiasi tipologia di barra/lingotto
Oneri relativi al tipo di metallo e alla sua
allocazione
12,00 € per oncia troy per lingotti da 1 Kg titolo alto/basso
6,00 € per oncia troy per lingotti da 5, Kg titolo alto/basso
4,00 € per oncia troy per barre standard da 12,50 Kg circa
titolo alto/basso
Commissione di negoziazione e trasferimento
metallo
1,500‰
Minimo € 5,50
Bolli su fattura (se dovuti)
€ 1,81
Spese per Istruttoria fido
€ 0,00
Spese per rinnovo fido
€ 0,00
Spese per revisione fido
€ 0,00
Spese per rinnovo automatico fido
€ 0,00
Commissione di Affidamento
Tale commissione è omnicomprensiva ed applicata,
indipendentemente dall’effettivo prelevamento delle
somme, sull’importo di ciascuna linea di credito
operativa in base all’effettiva durata della stessa. In
caso di risoluzione anticipata del rapporto di credito la
commissione verrà calcolata solo per la durata del
periodo di concessione dell’affidamento ed in funzione
dell’entità dello stesso. La commissione, che non si
computerà comunque sull’eventuale sconfinamento
che dovesse essere autorizzato, verrà calcolata in quote
giornaliere che saranno complessivamente evidenziate
ed addebitate a fine trimestre su di un unico conto
corrente e rendicontate con cadenza annuale.
La misura percentuale annua della commissione sarà
oggetto di consensuale pattuizione con il cliente al
momento della sottoscrizione del contratto.
Recupero costi di produzione e invio di
informazioni e comunicazioni previste dalla
normativa in tema di trasparenza bancaria
invio cartaceo:
Estratto liquidazione interessi
-invio cartaceo
-invio dematerializzato
2,00%
(Percentuale annua massima applicabile)
€ 1,50
€ 1,50
€ 0,00
Comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni
GRATUITE
contrattuali (ai sensi dell’art. 118 D. Lgs. 385/93)
Recupero costi di produzione copia di documentazione relativa al rapporto:
Qualora il Cliente richieda copia di documentazione contrattuale, assegni e documentazione in genere, la Banca, ai sensi
di quanto previsto dall’art.119 del T.U.B. applicherà un mero recupero dei costi sostenuti per soddisfare la richiesta nella
misura indicata nel Foglio Informativo Operazioni Occasionali Italia e Servizi diversi tempo per tempo vigente.
Aggiornato al 06.07.16
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Reclami ed altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente
contratto, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle
controversie previsti di seguito:
- Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R (Via Calamandrei, 255-52100
Arezzo) o per via telematica ([email protected]).
La banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all’Arbitro
Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca.
- Per informazioni di carattere generale sull'Arbitro Bancario Finanziario (ad esempio su chi può ricorrere, dove trovare il
modulo di ricorso, come presentare il ricorso) è possibile rivolgersi al numero verde dell’ABF 800 19 69 69.
Il Ricorso, redatto utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione dall’ABF e reperibile sul sito internet di
quest’ultimo o presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, può essere, alternativamente:
a) inviato direttamente, secondo le modalità indicate sulla modulistica, alla Segreteria Tecnica del collegio competente
o a qualunque Filiale della Banca d’Italia;
b) presentato presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico.
Gli indirizzi delle Segreterie Tecniche dell’Arbitro Bancario Finanziario sono i seguenti: Segreteria Tecnica del Collegio
di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, Fax: 02 72424472, E-mail: [email protected] (solo
per richiesta chiarimenti); Segreteria Tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, Fax: 06
479294208, E-mail: [email protected] (solo per richiesta chiarimenti); Segreteria Tecnica del
Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, Fax: 081 7975355, E-mail:
[email protected] (solo per richiesta chiarimenti).
- Il cliente può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al
tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa
vigente, dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), iscritto al n. 3 del
registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Resta
impregiudicata la facoltà di ricorre all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza
raggiungimento di un accordo.
- Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in
qualunque momento all’autorità giudiziaria competente.
- Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione, rivolgersi all’autorità
giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, effettuare un tentativo di
conciliazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario o alla Camera
di conciliazione ed arbitrato istituita presso la Consob (nel caso di tratti di servizi di investimento), oppure esperire il
procedimento istituito in attuazione dell’art. 128 bis del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
D.Lgs. 385/1993 e, successive modificazioni, per le materie ivi regolate (Arbitro Bancario Finanziario – ABF).
LEGENDA
Fixing
Prezzo ufficiale dell’oro definito due volte al giorno nei giorni lavorativi.
Titolo basso
Oro avente un titolo compreso tra 995 e 999,8 millesimi.
Titolo alto
L.B.M.A.
Oro avente un titolo pari a 999,9 millesimi.
London Bullion Market Association.
Qualifica assegnata ai lingotti d’oro e d’argento di aziende e uffici pubblici che
soddisfano le condizioni stabilite dalla London Bullion Market Association LBMA.
Spese per invio delle comunicazioni obbligatorie ai fini della normativa sulla
Trasparenza Bancaria (Documenti di sintesi, Proposte di Modifica Unilaterale del
Contratto ecc).
Pari a 31,1035 grammi circa di oro.
London Good Delivery
Spesa per ogni comunicazione ai
sensi della normativa in tema di
trasparenza
1 oncia troy oro