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1. PREMESSA
L'ENPALS ha emesso in data 15 aprile 2008 la circolare n° 5 di chiarimento delle prassi di applicazion e del
DM 29/12/03, che introduce a partire dal 2004, adempimenti previdenziali innovativi per le prestazioni dei
cantanti in sala d’incisione.
Si nota immediatamente che, come confermato dall’archivio delle circolari presente sul sito dell’Ente, non
risulta mai emessa alcuna circolare, né nel 2004 ne successivamente fino ad oggi su tale DM, come si
evince anche dal richiamo della delibera del C.d.A. n.52 del 23/03/06.
Comunque sia, per la prima volta una norma interviene sulla controversa questione degli adempimenti
contributivi relativi alle prestazioni rese in sala di incisione da musicisti. Da tempo infatti si succedevano
svariate e contrastanti interpretazioni in materia, a causa dell’assenza di una definizione giuridica del
concetto di “spettacolo“.
Va infatti ricordato che la giurisprudenza è stata finora incostante al riguardo, talora ammettendo (ad es.
Cass. n. 12824/2002, richiamata nel messaggio n. 2 del 2002 dell’ENPALS, nonché dalla Corte d’Appello di
Brescia il 15 gennaio 2004, successiva al Decreto), in virtù dell’applicabilità analogica del regime
assicurativo in ogni caso si manifesti il semplice requisito dell’appartenenza ad una delle categorie
obbligatoriamente iscritte all’ENPALS, talora negando (addirittura la Cassazione n. 1585 del 2004, anch’essa
successiva al Decreto) l’assoggettabilità all’obbligo contributivo delle prestazioni in oggetto, avvalendosi
della nozione ristretta di “spettacolo“ come attività svolta di fronte ad un pubblico, in rapporto immediato e
diretto con l’artista.
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29 dicembre 2003 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2004) ha introdotto, rilevando un’assenza di contrattazione collettiva e
individuale, le retribuzioni convenzionali per la determinazione degli adempimenti previdenziali minimi dovuti
per i cantanti impiegati nell’ambito delle suddette prestazioni. In tal modo ha affermato solo implicitamente
l’applicabilità per tali prestazioni degli obblighi previdenziali, con particolare riferimento a quelli di natura
pensionistica ENPALS, quando riteniamo sarebbe stato opportuno precisarne esplicitamente l’obbligatorietà.
2. CONTENUTO DEL DECRETO
In sintesi il Decreto:
a. analizza il mercato, affermando che “…è consolidata l'assenza di una contrattazione collettiva di determinazione
dei compensi spettanti, con conseguente incertezza circa la base contributiva da applicare; …inoltre, che è diffusa la
prassi di non determinare, nemmeno a livello di pattuizioni individuali, compensi in relazione alle attività prestate
nelle sale di incisione1 dalla predetta categoria di lavoratori, privilegiandosi in alternativa, nell'ambito di rapporti
comunque a titolo oneroso, forme di compensi di carattere variabile a realizzazione procrastinata e comunque non
collegati direttamente alle attività prestate ai fini delle incisioni”. Con ciò il Ministero dimostra di sapere che è
d’uso, nel mercato discografico, comprendere la remunerazione delle prestazioni esecutive all'interno delle
royalties derivanti dai rapporti di associazione in partecipazione connessi alla cessione dei diritti di
sfruttamento economico delle fissazioni registrate, senza sancire tuttavia in modo netto la distinzione tra
l’attività di prestazione d’opera (le esecuzioni musicali), rispetto alla cessione dei diritti patrimoniali spettanti
all’Artista per lo sfruttamento economico di tale fissazione da parte dell’industria discografica, queste ultime
allo stato attuale non ricomprese nelle previsioni di obbligo previdenziale presso l’ENPALS, quanto in quelle
della Cassa della Gestione separata INPS previste per i contratti di associazione in partecipazione.
b. Fa riferimento a quanto previsto dal DL 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n.
389, e afferma che sono state sentite le “…organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale”, fatto che non trova riscontri sul mercato, come le nostre
organizzazioni possono testimoniare.
1
Si noti che la terminologia stessa utilizzata nel decreto, ad es. la locuzione “sala d’incisione” è tipica dell’industria
discografica, a differenza di altri mercati che utilizzano il termine sala “di registrazione”.
c. Decreta che” a decorrere dall'anno 2004, ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi, le retribuzioni
convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi, dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo, per la categoria dei cantanti di cui all'elenco recato dal D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947,
n. 708, relativamente alle attività prestate nelle sale di incisione, sono stabilite nella misura risultante” dalla
seguente tabella.
Numero supporti
Paga base Maggiorazioni paga
fonografici venduti
oraria
base oraria
1ª fascia: da 0
43
43
a 30.000
2ª fascia: da 30.001
43
86
a 60.000
3ª fascia: da 60.001
43
172
a 200.000
4ª fascia: da 200.001
43
344
a 500.000
5ª fascia:
43
688
oltre 500.000
Compenso orario
convenzionale
86
Compenso convenzionale
per brano (tre ore)
258
Contribuzione sociale su compenso
convenzionale per brano (32,70%)
84
129
387
127
215
645
211
387
1.161
380
731
2.193
717
Con questa tabella si introducono, senza alcuna istruzione o chiarimento, criteri tanto innovativi quanto
discutibili per la determinazione dei compensi convenzionali:
-
In primo luogo la loro parametrazione proporzionale ai supporti fonografici venduti. Da un lato, questo
fattore potrebbe far pensare che la norma sia applicabile solo nei casi in cui ci si trovi in presenza di
supporti fonografici venduti, situazione circoscritta ad una sola parte del mercato discografico, visto che
da tempo si è diffusa la pratica del downloading di files musicali da siti di music content providing, che in
molti casi la produzione è volta ad un impiego diverso dalla vendita, quali la music production e le
colonne sonore, e che spesso la vendita è in abbinamento a prodotti di natura diversa da quella
discografica (gadgeting e abbinamenti editoriali). Inoltre viene a mancare un minimo principio di analogia
dei criteri: dovremmo forse, dopo questo decreto, attenderci una parametrizzazione dei compensi per le
esibizioni in spettacoli dal vivo all’affluenza del pubblico? Infine le fasce di calcolo sono assai
improbabili: i dati delle vendite 2007 (ad es. fonte Musica & Dischi) segnalano che tra le pubblicazioni di
singoli solo una supera le 30.000 copie, tra gli album solo 30 superano le 100.000 e pochi le 30.000,
mentre solo 20 artisti hanno ottenuto 30.000 download legali. Pertanto il limite minimo dei 30.000
supporti venduti si pone come traguardo destinato ad una elite assai ristretta.
-
Oltre a ciò, decretare che la registrazione di un brano corrisponda a tre ore (il cosiddetto turno di
registrazione) è arbitrario e non coerente con la realtà, fatta di prestazioni la cui durata dipende dalle
caratteristiche di ogni singolo brano.
-
Va infine sottolineato che il decreto pone un’iniqua discriminazione degli altri Artisti strumentisti rispetto
ai cantanti. Non si comprende infatti per quale motivo, un esecutore strumentale (ad es. un pianista)
possa essere di fatto considerato non degno di analoghe tutele previdenziali.
d. Fissa che ”Dopo un biennio di applicazione, si procederà alla verifica dell'attuazione del presente decreto e
all'adeguamento delle retribuzioni fissate nella unita tabella” e che, successivamente, l’adeguamento sarà
effettuato a scadenze triennali.
3. CONTENUTO DELLA CIRCOLARE
Il “promemoria” dell’ENPALS, oltre a richiamare quanto già indicato nel Decreto:
a. ricorda che non è richiesta Agibilità per le prestazioni in discussione.
b. afferma che il decreto si applica alle prestazioni in sala di incisione dei “cantanti lirici e di musica leggera",
identificati dai codici di qualifica ENPALS 011-012-013, con ciò determinando che tutti i cantanti, anche i
semplici coristi, siano soggetti alle disposizioni del Decreto. Questa conclusione è discutibile, in quanto
questi ultimi non partecipano ai proventi delle vendite dei supporti; nell’industria discografica è solo l’Artista
che solitamente non viene retribuito direttamente per la registrazione ma attraverso le royalties. Per contro i
cosiddetti “turnisti“ (coristi e strumentisti) sono normalmente retribuiti, sebbene solo talora con corretta
applicazione degli adempimenti contributivi, dato il sopra descritto stato di incertezza normativa.
c. chiarisce che “…l’obbligo contributivo sorge con lo svolgimento della prestazione.” che “…si fa coincidere con la
“masterizzazione”, intendendosi, con tale termine, il momento finale di produzione del supporto fonografico, ossia il
momento in cui risulta ultimata l’attività d’incisione”, con ciò collegando le prestazioni di ciascun singolo
cantante a quelle artistiche e tecniche dell’intera produzione (editing, sound design, mixing, etc.), e persino
alle attività industriali di produzione del master, spesso effettuate a cura di soggetti diversi da colui che ha
commissionato la singola prestazione esecutiva, mentre è evidente che le prestazioni lavorative hanno
carattere individuale e personale piuttosto che collettivo.
d. precisa che al passaggio da una fascia all’altra durante gli anni, sono dovuti i relativi conguagli contributivi.
e. ricorda che l’onere contributivo, come sempre, resta a carico del datore di lavoro o committente,
identificato in colui che commissiona la prestazione di esecuzione vocale in sala di incisione, con ciò
evidenziando la consapevolezza che egli non coincida necessariamente con il soggetto che vende i supporti.
Malgrado ciò, a questi viene richiesta l’annotazione, in apposito registro, di tutti i codici ISRC 2 assegnati ai
fonogrammi incisi. A ciò si aggiunge la richiesta dei dati sulle vendite, che potrebbero però non essere
reperibili, qualora ad es. la cessione del master avvenga a titolo definitivo. Si deve poi segnalare che è molto
diffuso il caso di micro-produzioni effettuate da privati cittadini in modo occasionale, talora dagli stessi artisti,
situazione difficilmente gestibile con le nuove norme, senza parlare del caso in cui il cantante sia un
lavoratore autonomo esercente attività musicale, tenuto a versare da sé i propri contributi previdenziali.
f. aggiunge che la produzione di un brano, stimata in tre ore, ed il relativo compenso convenzionale, devono
equipararsi ad una giornata assicurativa. Ma nel DM non è scritto che tre ore corrispondano ad una giornata,
che può essere di qualunque numero di ore, in osservanza delle norme vigenti in materia di orari di lavoro, e
con diverse remunerazioni, sia maggiori che minori a quelle convenzionalmente decretate. Inoltre, la
prestazione può essere effettuata secondo le direttive di un responsabile del committente o in maniera del
tutto autonoma presso proprie strutture, nel qual caso la determinazione degli orari lavorativi è a discrezione
del lavoratore stesso.
g. sancisce che nel caso in cui all’incisione non segua la vendita di supporti, si applichino comunque le
retribuzioni della prima fascia. E’ il caso, ad esempio delle utilizzazioni on-line, dell’abbinamento ad
immagini, della comunicazione al pubblico, dei passaggi radiofonici, delle distribuzioni a scopo promozionale
ed a titolo gratuito del supporto, dei resi ed invenduti, degli omaggi alle radio, alle tv, alle major e agli amici.
Questo sembra porsi come il principale arbitrio della circolare, in quanto il decreto può essere più
probabilmente inteso come applicabile alla sola vera e propria industria discografica. Mentre agli altri
casi potrebbero applicarsi più propriamente i comuni adempimenti previdenziali. Si consideri anche
l’incongruità di un’eventuale applicazione a questi ambiti di una fascia che li equipara a 30.000 copie
vendute. Si ricorda inoltre che in tali casi non esiste ISRC. Che dire poi delle comuni prestazioni gratuite
effettuate dai cantanti, per partecipazioni a titolo amichevole o di beneficienza…). Infine, sebbene possa
risultare implicito che la normativa si applichi alle sole attività professionali, e non a quelle di carattere
dilettantistico, sarebbe opportuno che una nuova circolare chiarisse in modo palese tali distinzioni.
h. ricorda che la contribuzione è dovuta retroattivamente, dall’entrata in vigore del decreto, ovvero dal 2004
ad oggi. Dato che, a prescindere dalla pubblicazione in G.Uff. il mercato viene a conoscenza di questi nuovi
ed innovativi adempimenti solo oggi, l’impatto retroattivo non potrà che produrre effetti dirompenti sui bilanci
delle società3, senza parlare degli oggettivi gravami di carattere organizzativo quali, a mero titolo
esemplificativo, la difficoltà di identificare, almeno per il passato, i singoli cantanti appartenenti ad un coro
assoldato unitariamente per un’incisione. Tra l’altro risulta evidente che non è stata operata la verifica
dell’attuazione, né il conseguente adeguamento della tabella previsto dal DM per il 2006.
4. ALTRE QUESTIONI APERTE
Se quanto esposto non fosse sufficiente, vi sono alcuni ulteriori problemi da risolvere, generati dal decreto:
2
stringa alfanumerica di 12 caratteri per l’identificazione del singolo fonogramma, rilasciata in Italia dalla FIMIwww.fimi.it/isrc.asp, e che indica: paese del primo titolare della registrazione; primo titolare della registrazione - anno
di registrazione; codice di registrazione.
3
Sopravvenienze attive/passive di portata tale da sconvolgere i conti economici del 2008.
a. Come dovranno comportarsi i produttori che hanno già versato nei tempi prescritti i contributi secondo la
normale modalità, ovvero sui compensi effettivamente corrisposti? Potranno essere richiesti rimborsi, in caso
di versamenti su valori superiori?
b. Come ci si deve comportare per applicare la rivalsa della parte a carico del lavoratore? Ci si è resi conto
che tale rivalsa potrebbe persino superare il valore stesso dei compensi corrisposti?
5. CONCLUSIONI
Ancora una volta un dispositivo di legge viene emesso senza la dovuta ponderazione, e ancora una volta
l’ENPALS ha dovuto dimostrare capacità funamboliche nel districarsi tra i gineprai delle norme che le
piovono addosso, senza farsi troppo del male.
La circolare n° 5 riesce infatti ad eludere la resp onsabilità sulla mancata tempestività di divulgazione (che
avrebbe dovuto manifestarsi nel 2004), ponendosi esclusivamente come chiarimento specifico in relazione
alle nuove modalità di denuncia degli adempimenti contributivi in forma elettronica, cercando così di schivare
il dirompente impatto derivante dal Decreto in oggetto.
Ne è testimonianza il richiamo della delibera del C.d.A. n.52 del 23/03/06, che implicitamente determina
l’assunzione di responsabilità dell'Ente sull'incertezza normativa e sull'applicazione di more per le presunte
irregolarità pregresse.
Va però detto che, a seguito delle azioni di numerose associazioni di categoria, tra cui le nostre, in data 15
aprile l’ENPALS ha pubblicato una nuova circolare (la n° 9) che proroga gli obblighi di cui alla prece dente
circolare n° 5, al 16 luglio 2008, concedendo un ul teriore tempo per valutare ed esercitare iniziative al
riguardo e ripromettendosi di intervenire a breve con ulteriori chiarimenti.
E’ tuttavia un termine assai breve e che ci obbliga a stigmatizzare come, ancora una volta, nel nostro settore
si legiferi troppo frammentariamente e in malo modo. Ancora una volta le buone intenzioni (garantire tutele
previdenziali) tendono a lastricare quello che per gli operatori diviene ogni giorno di più un inferno di
vessazioni che difficilmente permetterà di ridurre il contenzioso, anzi…
Ora non ci resta che attivare un fronte compatto e unitario di tutte le forze del mercato, per spingere l’Ente e,
soprattutto, il neo-insediato Ministro del Lavoro ad intervenire per correggere quello che si paventa come un
ennesimo tsunami a danno di un comparto già sufficientemente provato…