informativa

Transcript

informativa
FONDO PENSIONE PREV.INT
Viale Luigi Bodio n. 33
20158 Milano (MI)
Iscritto all’Albo tenuto dalla
COVIP con il n. 1307
INFORMATIVA
(approvata dal Consiglio di amministrazione in data 30/03/2016)
A - IL FONDO PENSIONE PREV.INT
Il Fondo Pensione Prev.Int è stato costituito con atto notarile del 5 luglio 1988 e, in base all’art. 20 co. 2 del D.Lgs. 252/05,
in qualità di Fondo Pensione istituito prima della data di entrata in vigore della Legge 23 Ottobre 1992, n. 421, ovvero il 15
novembre 1992, risulta iscritto al n. 1307 della Sezione Speciale dei Fondi Preesistenti dell’Albo COVIP.
La finalità del Fondo Pensione Prev.Int, che ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed opera in regime di
contribuzione definita, è realizzare, senza fini di lucro, forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici
complementari del sistema obbligatorio secondo criteri di corrispettività e capitalizzazione individuale dei contributi, al
fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
L’adesione al Fondo Pensione Prev.Int è libera e volontaria. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari
disciplinate dal D.Lgs. 252/05, consente all’iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati,
sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.
La raccolta delle adesioni avviene secondo le modalità previste nella Parte V dello Statuto.
Le leggi, i contratti o gli accordi, nazionali o aziendali, costituiscono ciascuno Fonte Istitutiva del Fondo Pensione
Prev.Int.
B – DESTINATARI
Sono destinatari del Fondo Pensione Prev.Int, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto:
- con la qualifica di Soci Ordinari:
1) le Società industriali, commerciali e di servizi che alla data di entrata in vigore del D.lgs. 124/93 prevedevano già
forme di previdenza complementare;
2) gli enti o fondi di previdenza istituiti prima del 15 Novembre 1992 e già operanti autonomamente.
- con la qualifica di Soci Beneficiari: i dipendenti o categorie di dipendenti dei Soci Ordinari di cui punto 1, nonché gli
iscritti dei Soci Ordinari di cui al punto 2 che hanno manifestato la volontà di aderire al Fondo o che hanno aderito
attraverso il conferimento tacito del TFR.
C - COME SI COSTRUISCE LA PENSIONE COMPLEMENTARE
Il Fondo Pensione Prev.Int ha lo scopo di consentire ai propri iscritti di percepire una pensione complementare (rendita)
che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. A tal fine, il Fondo raccoglie le somme versate
(contributi) e le investe in convenzioni assicurative nell’esclusivo interesse degli aderenti.
Dotandosi di un piano di previdenza complementare, l’aderente ha oggi l’opportunità di incrementare il livello della futura
pensione. In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive infatti sempre più a
lungo, l’età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che
lavorano. Cominciando prima possibile a costruire una ‘pensione complementare’, l’aderente può integrare la pensione di
base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell’età lavorativa.
Lo Stato favorisce tale scelta consentendo, quale iscritto a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari
agevolazioni fiscali sul risparmio ad essa destinato.
Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la posizione individuale dell’aderente, che tiene conto, in
particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti spettanti.
Durante tutta la c.d.‘fase di accumulo’, cioè il periodo che intercorre da quando si effettua il primo versamento a quando si
andrà in pensione, la ‘posizione individuale’ rappresenta quindi la somma accumulata tempo per tempo.
Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare,
che verrà erogata nella c.d. ‘fase di erogazione’, cioè per tutto il resto della vita.
La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui l’aderente ha diritto, anche prima del
pensionamento.
Viale Bodio n. 33 – 20158 Milano
C.F. 97066620150 – Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione n. 1307
1
C1 - CONTRIBUZIONE
La contribuzione al Fondo Pensione Prev.Int avviene mediante il conferimento del TFR (trattamento di fine rapporto)
e mediante il versamento di contributi a carico dell’aderente e a carico del datore di lavoro secondo quanto stabilito
nei singoli contratti collettivi, accordi o regolamenti con le modalità ivi previste.
- TFR (Trattamento di Fine Rapporto)
Per i lavoratori dipendenti il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e viene erogato al
momento della cessazione del rapporto stesso. L’importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda. Il
TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali
(ad esempio, se nell’anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell’anno sarà: 2%
x 75% + 1,5% = 3%).
Se l’aderente sceglie di utilizzare il TFR per costruire la pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più
accantonato ma versato direttamente al Fondo. La rivalutazione del TFR versato al Fondo Pensione Prev.Int, pertanto, non
sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti.
E’ importante prestare particolare attenzione all’atto dell’adesione e ricordare che la decisione di destinare il TFR a una
forma di previdenza complementare non è reversibile, pertanto l’aderente non potrà cambiare idea.
La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto, in via sperimentale per i periodi di paga che vanno dal 1° marzo 2015 al 30
giugno 2018, la facoltà di monetizzare in busta paga il TFR maturando, assoggettandolo a tassazione ordinaria. Tale scelta,
se viene effettuata, è irrevocabile nel periodo sopra indicato ed è esercitabile anche per coloro che abbiano già destinato il
TFR alla previdenza complementare.
I lavoratori dipendenti possono contribuire versando, anche esclusivamente, il flusso del TFR maturando.
Si evidenziano di seguito i casi in cui, ai sensi della vigente normativa, i seguenti lavoratori dipendenti di prima
iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente alla data del 29 aprile 1993 possono contribuire alla forma
pensionistica complementare versando il TFR in misura non integrale:
• se iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 252/05, possono scegliere entro
sei mesi da questa data, o dalla data di assunzione se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio
datore di lavoro, ovvero conferirlo integralmente ad una forma pensionistica complementare (art. 8, lett. c), punto1, D.Lgs.
252/05);
• se non iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 252/05, possono scegliere
entro sei mesi da questa data, o dalla data di assunzione se successiva, se mantenere il TFR maturando presso il proprio
datore di lavoro, ovvero conferirlo ad una forma pensionistica complementare, nella misura già fissata dagli accordi o
contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50%,
con possibilità di incrementi successivi (art. 8, lett. c), punto 2, D.Lgs. 252/05). L’aderente che non versi integralmente il
TFR ha la possibilità di manifestare la volontà di conferire al Fondo Pensione Prev.Int il residuo TFR maturando.
E’ importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di
utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e
interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione). Le modalità e le condizioni per richiedere
l’anticipazione sulla posizione previdenziale sono disciplinate dal “Documento sulle anticipazioni”.
Il Fondo può ricevere anche il TFR pregresso, ove previsto nei contratti collettivi o negli accordi collettivi o individuali di
lavoro.
- IL CONTRIBUTO DELL’ADERENTE E DEL DATORE DI LAVORO
Il lavoratore iscritto al Fondo Pensione Prev.Int avrà diritto a beneficiare del contributo del datore di lavoro nell’ipotesi in
cui manifesti espressamente la volontà di aderire al Fondo e si impegni a versare la contribuzione a proprio carico anche
nella misura minima prevista dagli accordi collettivi e dalle fonti istitutive tempo per tempo vigenti.
L’entità della contribuzione a carico del lavoratore può essere variata secondo quanto stabilito dal lavoratore nel rispetto
delle misure minime.
L’aderente deve tenere presente che l’entità dei versamenti è importante nella definizione del livello della prestazione
pensionistica.
E’ pertanto opportuno valutare la fissazione del contributo da versare in considerazione del livello di prestazione
pensionistica che si intende assicurare al momento del pensionamento e controllare nel tempo l’andamento del piano
previdenziale per apportare – ove se ne valuti la necessità – modifiche al livello di contribuzione prescelto.
L’aderente in costanza del rapporto di lavoro, senza il coinvolgimento dell’azienda, o a seguito della perdita dei requisiti di
partecipazione ha la facoltà di effettuare contributi di natura volontaria, purché possa far valore almeno una contribuzione
al Fondo. Per maggiori informazioni è disponibile il “Documento sulla contribuzione volontaria”.
L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime
obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno a un anno di
contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare (art. 8, co. 11, D.Lgs. 252/05). Per maggiori
informazioni è disponibile il “Documento sulla prosecuzione volontaria oltre il raggiungimento dell’età
pensionabile”.
Nella scelta della misura del contributo da versare al Fondo Pensione Prev.Int l’aderente deve quindi tenere ben presente
quanto segue:
il versamento non è obbligatorio. L’aderente quindi può decidere di versare esclusivamente il TFR. In tal caso non
beneficerà del contributo dell’azienda, a meno di diversa disposizione prevista nelle fonti istitutive;
Viale Bodio n. 33 – 20158 Milano
C.F. 97066620150 – Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione n. 1307
2
se l’aderente decide di contribuire, in ogni caso la misura del versamento non potrà essere inferiore a quella minima
prevista dai contratti o accordi, nazionali o aziendali;
se l’aderente ritiene opportuno incrementare l’importo della pensione complementare, può versare un contributo
maggiore.
L’aderente ha l’onere di verificare la correttezza dei contributi affluiti al Fondo rispetto ai versamenti effettuati,
direttamente o per il tramite del datore di lavoro, al fine di accertare l’insussistenza di errori o omissioni contributive.
L’aderente ha la possibilità di verificare i versamenti effettuati e la posizione individuale, tempo per tempo maturata,
attraverso gli strumenti riportati nel paragrafo “Comunicazioni”.
- REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI
I contributi versati alla previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF dell’aderente, alle
condizioni e nei limiti fissati dalla legge. In generale e salvo casi specifici previsti dalla normativa di riferimento, la
deducibilità spetta per un importo del reddito complessivo non superiore a Euro 5.164,57 (art. 8, co. 4, del D.Lgs. 252/05).
Nel calcolo del limite non deve considerarsi il flusso di TFR conferito mentre deve includersi il contributo eventualmente
versato dal datore di lavoro. Ne deriva per l’aderente un risparmio fiscale che varia in funzione del reddito.
Se l’aderente risulta iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione occorre tener conto del
totale delle somme versate.
Agli aderenti di prima occupazione successivamente al 1° Gennaio 2007, limitatamente ai primi cinque anni di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari, e' consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di
partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla
differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di
partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui (art. 8, co. 6, del
D.Lgs. 252/05).
L’aderente ha l’onere di comunicare al Fondo Pensione Prev.Int eventuali contributi versati al Fondo e non dedotti, entro il
31 Dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento oppure, se antecedente, alla data in cui sorge il
diritto alla prestazione (art. 8, co. 4, del D.Lgs. 252/05).
Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella Parte III dello Statuto.
Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi è disponibile il Documento sul regime fiscale.
C2 – L’INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI
- LA GESTIONE SEPARATA ASSICURATIVA
I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti tramite convenzioni stipulate
con primarie Compagnie di Assicurazioni in Gestioni separate assicurative e, sulla base della politica di investimento
definita per le Gestioni separate, producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e
delle scelte di gestione.
Le convenzioni stipulate dal Fondo Pensione Prev.Int prevedono una garanzia di rendimento: da un lato le garanzie di
risultato riducono i rischi assunti dall’aderente e, dall’altro, i rendimenti risentono del costo dovuto alla garanzia.
Le Gestioni separate sono tenute contabilmente distinte dalle altre attività della Compagnia, a tutela dei risparmi degli
aderenti. I risultati delle Gestioni separate sono annualmente certificati da parte di una società di revisione iscritta all’albo e
sono sottoposte a vigilanza e controllo da parte dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).
Le Gestioni separate sono le seguenti:
- GESAV di Generali Italia S.p.a.;
- FONDICOLL di UnipolSai Assicurazioni S.p.a.;
- VITARIV di Allianz S.p.a..
L’investimento in una o nell’altra Gestione è legato alle convenzioni stipulate dal Fondo con le citate Compagnie. Le
convenzioni possono prevedere la presenza di coassicurazioni con Compagnie delegatarie.
- CARATTERITISCHE GESTIONE
Finalità delle gestioni
La gestione è volta a garantire la restituzione del capitale rivalutato di una percentuale
dipendente dai risultati di gestione e comunque non inferiore ad un valore minimo prefissato e
a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un
orizzonte temporale pluriennale. La presenza della garanzia consente di accogliere il
conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente.
Grado di rischio
Basso
Caratteristiche della
La rivalutazione del capitale, determinata annualmente in relazione ai risultati della Gestione è
garanzia
consolidata secondo la medesima periodicità.
E’ previsto un tasso minimo garantito indicato nelle convenzioni.
- LA POSIZIONE INDIVIDUALE
La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente ed è alimentata dai contributi
netti versati, dagli importi derivanti dai trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti
effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
La posizione individuale viene rivalutata annualmente in base alle condizioni delle convenzioni assicurative stipulate dal
Viale Bodio n. 33 – 20158 Milano
C.F. 97066620150 – Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione n. 1307
3
Fondo con le Compagnie di Assicurazioni.
E’ prevista la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalle Gestioni separate a cui
sono collegate le convenzioni assicurative.
E’ previsto il consolidamento annuale della suddetta rivalutazione, cioè la definitiva acquisizione delle relative
maggiorazioni annuali e, indipendentemente dai risultati della Gestione separata, di un interesse annuo minimo garantito.
Le modalità di determinazione della posizione individuale sono indicate nella Parte III dello Statuto.
- I RENDIMENTI
Prev.Int
TFR
2015
3,78%
1,50%
Rendimenti Lordi Fondo Pensione Prev.Int
3 anni (2013–2015)
5 anni (2011-2015)
3,95%
4,06%
1,64%
2,42%
10 anni (2006–2015)
4,37%
2,65%
Sono sopra riportati i rendimenti medi lordi delle gestioni del Fondo Prev.Int e, considerata la tipologia d’investimento del
Fondo, i rendimenti dell’ultimo anno e degli ultimi 3, 5 e 10 anni sono stati confrontati con la rivalutazione di legge del
TFR. Nell’esaminare i dati sui rendimenti, si ricorda che i dati illustrati non tengono conto dei costi di gestione assicurativa
e degli oneri fiscali.
AVVERTENZA: si ricorda che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri
- REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI
I risultati derivanti dall’investimento dei contributi sono tassati con aliquota del 20% (art. 17, co. 1, D.Lgs. 252/05) come
previsto dalla Legge di Stabilità 2015.
A parziale deroga a quanto sopra indicato, sui rendimenti conseguiti derivanti dall’investimento in titoli di debito pubblico
nazionali o esteri e a quelli collegati alle c.d. “White list” si applica una tassazione migliorativa del 12,50%.
In considerazione di quanto sopra indicato e con riferimento alla composizione delle Gestioni separate che gestiscono le
risorse del Fondo, l’effettiva aliquota di tassazione dei rendimenti annuali si attesa tra il 14%-16%.
Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito.
Per approfondimenti sul regime fiscale dei rendimenti è disponibile il Documento sul regime fiscale.
C3 - LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui l’aderente matura i requisiti di pensionamento
previsti dalla normativa vigente, a condizione che abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno
cinque anni (art. 11, co. 2, D.Lgs. 252/05). La prestazione può essere percepita in forma di rendita (pensione
complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.
Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: è l’aderente comunque
a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il
raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime di base, fino a quando lo riterrà opportuno. Per maggiori
informazioni è disponibile il “Documento sulla prosecuzione volontaria oltre il raggiungimento dell’età
pensionabile”. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante che l’aderente tenga conto anche
dell’aspettativa di vita.
In casi particolari è inoltre consentito anticipare l’accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei
requisiti nel regime obbligatorio al quale l’aderente appartiene (l’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano
erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di
appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore
a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo; art. 14,
co. 2, lett. c) D.Lgs. 252/05 e art. 11, co. 4, D.Lgs. 252/05).
Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione è importante che l’aderente abbia presente fin d’ora che
l’importo della prestazione sarà tanto più alto quanto:
a. più alti sono i versamenti;
b. maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi nei
pagamenti);
c. più lungo è il periodo di tempo tra il momento dell’adesione e quello in cui si andrà in pensione (al pensionamento
l’aderente avrà infatti effettuato più versamenti e maturato più rendimenti);
d. più bassi sono i costi di partecipazione;
e. più elevati sono i rendimenti della gestione.
I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella parte III dello Statuto.
- LA PRESTAZIONE EROGATA SOTTO FORMA DI RENDITA
Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita, all’aderente verrà erogata una pensione complementare
(‘rendita’), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale accumulato e alla età a quel momento.
Difatti la ‘trasformazione’ del capitale in una rendita’ avviene applicando dei ‘coefficienti di conversione’ che tengono
conto dell’età e del sesso dell’aderente, del tipo di rendita erogata e della rateazione di pagamento. In sintesi, quanto
maggiori saranno il capitale accumulato e/o l’età al pensionamento, tanto maggiore sarà l’importo della pensione
Viale Bodio n. 33 – 20158 Milano
C.F. 97066620150 – Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione n. 1307
4
complementare.
Le condizioni di trasformazione che saranno effettivamente applicate dipenderanno da quanto stabilito in convenzione.
Per approfondimenti sulle prestazioni erogate sotto forma di rendita è disponibile il Documento sulle rendite.
- LE PRESTAZIONI IN CAPITALE
Al momento del pensionamento è possibile scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% della posizione
individuale maturata (art. 11, co. 3, D.Lgs. 252/05). L’aderente deve tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale
scelta, avrà immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l’importo della pensione
complementare, che sarà erogata nel tempo, sarà più basso di quello che sarebbe stato se non si fosse esercitata questa
opzione.
Si evidenziano i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, i seguenti aderenti possono richiedere la prestazione
previdenziale totalmente in forma capitale:
- i “Vecchi Iscritti”, cioè i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a
forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 23, co. 7,
D.Lgs. 252/05);
- i soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta, e più precisamente nel caso in
cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento
dell'assegno sociale di cui all'art. 3, co. 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (art. 11, co. 3, D.Lgs. 252/05).
Le condizioni e i limiti per l’accesso alla prestazione in capitale sono indicati nella Parte III dello Statuto.
C4 - LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO
- Prestazione in caso di decesso prima del pensionamento
In caso di decesso dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica il Fondo liquiderà le
prestazioni al/ai beneficiario/i espressamente indicati dall’aderente, ovvero in mancanza di indicazioni, agli eredi. In
mancanza di beneficiari ed eredi la posizione resterà acquisita dal Fondo (art. 14, co. 3, D.Lgs. 252/05).
- Anticipazione
Durante la fase di accumulo è possibile fare affidamento sulle somme accantonate nel Fondo Pensione Prev.Int richiedendo
una anticipazione della posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo (ad esempio, spese
sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre esigenze (art. 11, co. 7, 8 e 9, D.Lgs. 252/05).
Occorre però considerare che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e,
conseguentemente, le prestazioni che potranno essere erogate successivamente.
In qualsiasi momento l’aderente può tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione.
Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono indicate nella Parte III dello
Statuto e nel Documento sulle anticipazioni.
AVVERTENZA: alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a
quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. E’ possibile consultare la disciplina fiscale nell’apposito
Documento sul regime fiscale.
- Riscatti
Al venir meno dei requisiti di partecipazione al Fondo l’iscritto ha la facoltà di scegliere una delle seguenti opzioni:
– il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione
dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non
superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa
integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (art. 14, co. 2, lettera b), D.Lgs. 252/05);
– il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione
della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti
l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel
quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari (art.
14, co. 2, lettera c), D.Lgs. 252/05), in tal caso dovrà essere richiesta la prestazione pensionistica;
- il riscatto per cause diverse dell’intera posizione individuale maturata in forma capitale, ai sensi dell’art. 14, co.
5, D.Lgs. 252/05;
- mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nella Parte III dello Statuto.
Ove, trovandosi nelle situazioni che consentono il riscatto integrale della posizione, l’aderente effettui tale scelta, occorre
tener conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto con il Fondo. In tal caso,
ovviamente, al momento del pensionamento non si avrà alcun diritto nei confronti del Fondo.
AVVERTENZA: alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello
proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. E’ possibile consultare la disciplina fiscale nell’apposito
Documento sul regime fiscale.
- Trasferimento
L’aderente può trasferire, anche in costanza di rapporto di lavoro, la propria posizione individuale in un’altra forma
pensionistica complementare alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dall’adesione al Fondo Pensione
Prev.Int (art. 14, co. 6, D.Lgs 252/05). Si ricorda che in tal caso l’aderente potrebbe perdere il diritto a beneficiare del
contributo del datore di lavoro.
Inoltre, gli aderenti possono, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, trasferire ad altra forma
Viale Bodio n. 33 – 20158 Milano
C.F. 97066620150 – Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione n. 1307
5
pensionistica complementare la propria posizione individuale maturata prima del decorso dei due anni (art. 14, co. 2,
lettera a), D.Lgs. 252/05).
E’ importante sapere che il trasferimento consente di proseguire il piano previdenziale presso un’altra forma pensionistica
complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l’operazione non è soggetta a tassazione.
Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella Parte III dello Statuto.
C5 - IL REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni erogate dal Fondo Pensione Prev.Int godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni
maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell’erogazione, mediante ritenuta operata
a titolo definitivo (art. 11, co. 6 e 7, D.Lgs. 252/05; art. 14, co. 4 e 5, D.Lgs. 252/05).
Per approfondimenti sul regime fiscale delle prestazioni è disponibile il Documento sul regime fiscale.
D – COSTI
L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
a) spese relative alla fase di accumulo:
a1) direttamente a carico dei Soci Ordinari in cifra fissa;
a2) indirettamente a carico dei Soci Beneficiari in percentuale sui contributi versati e sui rendimenti annuali secondo
quanto previsto dalla normativa o stabilito dalle convenzioni assicurative stipulate;
a3) spese in cifra fissa a carico dell’aderente collegate all’esercizio delle seguenti prerogative individuali:
mantenimento della posizione individuale in assenza dei requisiti di partecipazione: una quota associativa annua pari
ad Euro 40, calcolata a decorrere dal secondo esercizio nel quale non vengano più versati i contributi per il tramite
del Socio Ordinario.
b) spese relative alla fase di erogazione della rendita.
E- COMUNICAZIONI
Adesione
Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il ‘Modulo di adesione’. La raccolta delle adesione dei
dipendenti (Soci Beneficiari) viene svolta dalle Aziende (Soci Ordinari).
Il Fondo Pensione Prev.Int, per il tramite dell’Azienda, rende disponibile ai dipendenti lo Statuto e l’Informativa.
La sottoscrizione del ’Modulo di adesione’ non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR: il Fondo
Pensione Prev.Int procede automaticamente alla iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dall’Azienda.
Dell’avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all’aderente. Tale comunicazione contiene le
credenziali di primo accesso alla pagina web individuale di ogni aderente sul sito del Fondo Pensione Prev.Int.
Documentazione a disposizione dell’iscritto
L’Informativa, lo Statuto, la modulistica di richiesta anticipazione/riscatto/trasferimento, il Documento sulle anticipazioni,
il Documento sul regime fiscale, il Documento sulla prosecuzione volontaria oltre il raggiungimento dell’età pensionabile,
il Documento sulla contribuzione volontaria, il Documento sulle rendite sono resi disponibili sul sito internet del Fondo,
presso la sede del Fondo e presso i datori di lavoro. Con le stesse modalità sono rese disponibili ulteriori informazioni
generali utili all’iscritto. Su richiesta la suddetta documentazione è inviata agli interessati.
Il Fondo si rende disponibile, inoltre, ad inviare su richiesta degli aderenti, dei beneficiari e dei loro rappresentanti il
Documento sulla politica di investimento.
Lo Statuto costituisce la fonte della disciplina della forma pensionistica complementare e del rapporto tra l’aderente
medesimo e il Fondo.
Comunicazione periodica
Il Fondo Pensione Prev.Int invia annualmente agli aderenti (Soci Beneficiari), per il tramite delle Aziende (Soci Ordinari),
una comunicazione contenente un aggiornamento sul Fondo Pensione Prev.Int e sulla posizione individuale.
In alternativa all’invio cartaceo per il tramite dell’Azienda, l’aderente ha la possibilità di optare per l’invio telematico della
comunicazione, manifestando il proprio consenso mediante apposita procedura presente sul sito web del Fondo Pensione
Prev.Int.
Si invita a porre particolare attenzione nella lettura di questo documento, anche al fine di verificare la regolarità dei
versamenti effettuati e comunque conoscere l’evoluzione del proprio piano previdenziale.
Il Fondo Pensione Prev.Int mette inoltre a disposizione dell’aderente, nell’apposita sezione del sito web, le informazioni
relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata. Tali informazioni sono riservate e
accessibili esclusivamente mediante password personale, che viene comunicata dal Fondo successivamente all’adesione.
Sede e recapiti
Sito internet del fondo:
Indirizzo e-mail:
Sede legale:
www.fondopensioneprevint.it
[email protected]
Viale Luigi Bodio, 33 – 20158 - Milano
Viale Bodio n. 33 – 20158 Milano
C.F. 97066620150 – Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione n. 1307
6
Reclami
Eventuali reclami relativi alla partecipazione al Fondo Pensione Prev.Int devono essere presentati in forma scritta,
specificando nell’oggetto l’avviso “Reclamo”, e devono essere indirizzati a:
FONDO PENSIONE PREV.INT - Viale Luigi Bodio, 33 - 20158 - Milano
Il Fondo darà riscontro direttamente al reclamante con tempestività e comunque non oltre 45 giorni dal ricevimento del
reclamo. Nel caso in cui il Fondo non fornisse una risposta entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero la
risposta fornita non risultasse soddisfacente, il reclamante potrà inviare un esposto direttamente alla COVIP (Commissione
di Vigilanza sui Fondi Pensione), Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma (RM).
Ulteriori informazioni sono a disposizione dell’aderente all’interno del sito web del Fondo, nel sito www.covip.it e presso
la sede del Fondo. Su richiesta suddetta documentazione è inviata agli interessati.
Le modalità di risoluzione delle controversie derivanti dal rapporto associativo sono indicate nella Parte V dello Statuto.
F - LA STRUTTURA DI GOVERNO DEL FONDO
Sono organi del Fondo l’Assemblea dei delegati, che rappresenta gli associati, il Consiglio di amministrazione e il Collegio
dei sindaci. La composizione degli organi di amministrazione e controllo del Fondo, nonché dell’Assemblea dei delegati, è
conformata al principio di pareteticità, perciò ciascun organo è composto da uno stesso numero di rappresentanti dei
lavoratori e dei rappresentanti dell’azienda, rispettivamente eletti dai lavoratori e dai datori di lavoro.
Le regole di composizione, nomina e funzionamento degli organi e le competenze loro attribuite sono contenute nella
Parte IV dello Statuto.
I soggetti coinvolti nelle attività della forma pensionistica complementare
Il funzionamento del Fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati e dai loro rappresentanti:
Assemblea dei delegati, Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci. L’elezione dei componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio dei sindaci avviene sulla base delle modalità stabilite nel Regolamento elettorale.
- Consiglio di amministrazione: è composto da 6 membri, eletti dall’Assemblea dei delegati nel rispetto del criterio
paritetico (3 in rappresentanza dei lavoratori e 3 in rappresentanza delle aziende).
L’attuale consiglio è stato modificato in data 06/05/2014, è in carica fino all’approvazione del bilancio con competenza
2016 ed è cosi composto:
Colombo Giuliano Maria (Presidente)
Nato a Milano (MI), il 11/07/1940, designato dai lavoratori
Rigo Maddalena (Vice Presedente)
Nata a Rho (MI), il 20/04/1964, designata dalle aziende
Bosio Gianluca
Nato a San Remo (IM), il 22/03/1966, designato dai lavoratori
Caspani Dario
Nato a Desio (MB), il 10/10/1962, designato dalle aziende
Pistolesi Roberto
Nato a Spilimbergo (PN), il 13/06/1946, designato dalle aziende
Volpicelli Mauro
Nato a Milano (MI), il 11/08/1959, designato dai lavoratori
- Collegio dei sindaci: è composto da 2 membri effettivi e da 2 membri supplenti, eletti dall’Assemblea dei delegati nel
rispetto del criterio paritetico. L’attuale collegio è stato modificato in data 06/05/2014, è in carica fino all’approvazione del
bilancio con competenza 2016 ed è cosi composto:
Colnago Gian Paolo (Presidente)
Nato a Milano (MI), il 14/08/1966, designato dai lavoratori
De Negri Enrico Angelo (Membro effettivo) Nato a Milano (MI), il 20/08/1962, designato dalle aziende
Florita Paola (Membro supplente)
Nata a Busto Arsizio (VA), il 01/07/1966, designata dai lavoratori
Giacosa Stefano (Membro supplente)
Nato a Varese (VA), il 20/07/1965, designato dalle aziende
- Responsabile del Fondo (nominato dal Consiglio di amministrazione in data 01/07/2014): Marco Salvi, nato a Milano
(MI), il 29/11/1977, in carica fino all’approvazione del bilancio con competenza 2016.
La banca depositaria
Considerata la modalità di investimento in convenzioni assicurative, non vi è banca depositaria.
I gestori delle risorse
La gestione delle risorse del Fondo Pensione Prev.Int è affidata ai seguenti soggetti sulla base di apposite convenzioni di
gestione:
Generali Italia S.p.a., con sede legale in Mogliano Veneto, Via Marocchesa, 14
UnipolSai Assicurazioni S.p.a., con sede legale in Bologna, Via Stalingrado, 45
Allianz S.p.a., con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri,1
Le convenzioni possono prevedere la presenza di una coassicurazione con Compagnie delegatarie.
L’erogazione delle rendite
Alle prestazioni erogate sotto forma di rendita il Fondo provvede mediante convenzioni con una o più imprese assicurative
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (art. 6, co. 3, D.Lgs. 252/05).
Revisione contabile
L’incarico di controllo contabile del Fondo è affidato, secondo quanto previsto dalla Statuto, al Collegio dei sindaci.
Viale Bodio n. 33 – 20158 Milano
C.F. 97066620150 – Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione n. 1307
7