APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA

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APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA
FOGLIO INFORMATIVO
APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA
IPOTECARIA
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di MARINA DI GINOSA
Viale Ionio s.n. – 74025 – Ginosa (Frazione Marina di Ginosa)
Tel.: 099-8272411 – Fax: 099-8272490
E-mail: [email protected] - Sito web: www.bccmarinadiginosa.it
Registro delle Imprese della CCIAA di TARANTO n. 51687
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4704 - cod. ABI 08688.4
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A154745
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA
Con questa operazione la banca, a fronte di una garanzia ipotecaria, mette a disposizione del cliente, a tempo
determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad un
importo concordato.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il
credito concessogli e può, con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità della
linea di credito.
L’apertura di credito garantita da ipoteca può assumere la forma dell’apertura di credito fondiaria o ipotecaria.
In particolare, l’apertura di credito fondiaria è assistita da garanzia ipotecaria, normalmente di 1° grado, su immobili.
L’ammontare massimo dell’affidamento è pari all’80% del valore dei beni ipotecati, elevabile fino al 100% qualora
vengano prestate garanzie integrative (fideiussioni bancarie; polizze assicurative; ecc.). Preesistendo garanzie
ipotecarie, dal valore dei beni deve essere detratto il residuo del finanziamento precedentemente garantito.
L’apertura di credito ipotecaria è assistita da garanzia ipotecaria, non necessariamente di1° grado, su immobili.
La durata medio – lunga dell’operazione permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva ai
sensi del D.P.R. 29/09/1973, n. 601).
Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di
interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei
tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.
CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
TAEG APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA NON SOCI - TASSO FISSO
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 1.500,00
Durata del finanziamento (mesi): 3
T.A.E.G: 13,25%
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 30.000,00
Durata del finanziamento (mesi): 3
T.A.E.G: 13,25%
TAEG APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA NON SOCI - TASSO BCE
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 1.500,00
Durata del finanziamento (mesi): 3
T.A.E.G: 11,06%
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 30.000,00
Durata del finanziamento (mesi): 3
T.A.E.G: 11,06%
Per il calcolo del TAEG sono state considerate le condizioni del prodotto "Melograno imprese light non soci"
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Cliente per la
prestazione del servizio.
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2016
(ZF/000002651)
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Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
TASSI
Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido
APER.CRED.C/C IPOTECARIO SOCIO:
entro fido:
8,75%
APER.CRED.C/C IPOTECARIO NON SOCIO:
entro fido:
10%
APER.CRED.C/C IPOTECARIO SOCIO - BCE:
entro fido:
BCE (Attualmente pari a: 0%) + 7 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a:7%
APER.CRED.C/C IPOTECARIO NON SOCIO - BCE:
entro fido:
BCE (Attualmente pari a: 0%) + 8 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 8%
Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido
APER.CRED.C/C IPOTECARIO SOCIO:
11,75%
APER.CRED.C/C IPOTECARIO NON SOCIO:
13%
APER.CRED.C/C IPOTECARIO SOCIO - BCE:
BCE (Attualmente pari a: 0%) + 10 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 10%
APER.CRED.C/C IPOTECARIO NON SOCIO - BCE:
BCE (Attualmente pari a: 0%) + 11 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 11%
Parametro indicizzazione BCE
Tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali della
Banca Centrale Europea. Le variazioni saranno effettuate
in relazione al variare del predetto parametro, stabilito
dalla BCE, a far tempo dal primo giorno del trimestre
successivo
Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca
Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle
somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o
scopertura
Tasso di mora
SPESE
Spese per comunicazioni periodiche ex art. 119 TUB
POSTA: € 2,00
CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
Richiesta copia documentazione (per ogni documento)
Richiesta documenti (per singolo documento)
Copia di documenti:
Disponibili in archivio elettronico
Disponibili soltanto in archivio fisico presso la BCC
Disponibili soltanto presso società
esterna/corrispondenti
Copia di estratti conto in formato cartaceo
Copia di estratti conto in formato elettronico
Dichiarazioni
Dichiarazione rapporti ai fini ISEE
Dichiarazioni varie
Certificazioni
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€ 2,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 3,00 per trimestre
€ 2,00 per trimestre
Gratuita
€ 6,00
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Certificazione interessi passivi
Gratuita
Spese per invio comunicazioni/documenti: con lettera €
3,00
semplice
Spese
per
invio
comunicazioni/documenti:
con €
6,00
raccomandata
Spese per invio comunicazioni: con telegramma
€
6,00
COMMISSIONI
Spesa
di
gestione
onnicomprensiva)
fido
(c.d.
commissione 1,6%
su base annua
Commissione di istruttoria veloce (extra-fido)
€
Commissione di Istruttoria Veloce - importo massimo €
trimestrale (extra-fido)
20,00
150,00
pagamento titoli e effetti
esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento
pagamento deleghe fiscali
acquisto di strumenti finanziari
ogni altro addebito consentito, previa valutazione del
personale preposto, dalla banca
La CIV non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo
per effettuare un pagamento nei confronti della banca.
Se il cliente riveste la qualifica di consumatore, la CIV non
è inoltre dovuta nel caso in cui lo sconfinamento, anche
derivante
da
più
addebiti,
non
supera
contemporaneamente:
l’importo complessivo di 500 euro e
la durata di 7 giorni consecutivi.
Questa esenzione è applicata una sola volta per trimestre.
Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce
Esenzioni
ALTRO
Al momento della stipula del contratto, il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi
Perizia tecnica: a carico del cliente che può scegliere uno dei periti di fiducia della Banca;
Adempimenti notarili: a carico del cliente;
Assicurazione immobile: l’immobile oggetto di ipoteca deve essere assicurato contro i rischi di incendio,
scoppio e rischi accessori sull’immobile finanziato. La scelta della compagnia ed il sostenimento dei relativi
costi sono a carico nel cliente.
In caso di surroga, ai sensi dell’art. 120 quater del TUB, il costo della perizia e le spese notarili sono a carico della Banca.
Imposta sostitutiva
0,25% o 2,00% secondo la prescrizione di legge
Imposte ordinarie (in luogo dell'imposta sostitutiva)
Nella misura stabilita dalle norme vigenti
Tasse ipotecarie
Sostenute dal cliente nella misure stabilita dalle norme
vigenti
Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri TRIMESTRALE
diversi dagli interessi
Conteggio interessi dare
Annuale
Riferimento calcolo interessi
ANNO CIVILE
Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e
commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.
Ultime rilevazioni Parametro di riferimento BCE
Data
Valore
16.03.2016
0%
10.09.2014
0,05%
11.06.2014
0,15%
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti
di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca
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PORTABILITA', RECESSO E RECLAMI
Portabilità
Nel caso in cui, per rimborsare l’apertura di credito in conto corrente, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da altra
banca/intermediario, non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o
penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Recesso dal contratto
Nel corso della durata a tempo determinato del contratto di apertura di credito, la facoltà di recesso dal contratto di
conto corrente potrà essere esercitata dalla Banca nei soli casi in cui quest’ultima può risolvere il contratto o avvalersi
della decadenza della Parte Correntista dal beneficio del termine. Sia nelle ipotesi di risoluzione che in quelle di
decadenza dal beneficio del termine, la Banca avrà diritto di pretendere la restituzione del capitale, degli interessi,
degli accessori e di tutte le eventuali spese con un preavviso di 15 giorni, senza necessità di diversa, preventiva diffida
o costituzione in mora, né di alcun altro atto o pronuncia giudiziale di insolvenza.
Ove l’apertura di credito si trasformi a tempo indeterminato, la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento
dall’apertura di credito, previo preavviso scritto (anche via fax o e-mail) di 15 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla
seguendo analoghe modalità. Decorso il termine del preavviso il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato,
degli interessi e di ogni altra spesa ed onere. Resta inteso che, in caso sussista un giustificato motivo, la Banca può
recedere senza preavviso dandone immediata comunicazione per iscritto al Cliente. Analoga facoltà di recesso spetta
al Cliente, il quale resta obbligato a restituire contestualmente quanto utilizzato.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (viale Ionio s.n., 74025 – Ginosa – fraz. Marina di Ginosa (TA),
indirizzo di PEC [email protected], indirizzo di posta elettronica [email protected])
che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a
rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma,
Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it;
o ad altro organismo di mediazione convenuto tra le parti.
LEGENDA
Commissione
di
istruttoria veloce
Istruttoria
Parametro
di
indicizzazione
Spesa di gestione
fido
(c.d.
commissione
onnicomprensiva)
Tasso di interesse
debitore
Tasso di mora
Tasso Effettivo
Globale Medio
(TEGM)
La Commissione di istruttoria veloce è applicata quando il cliente esegue operazioni che
determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente,
avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. Tale commissione è calcolata in misura
fissa, è espressa in valore assoluto e commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l’attività
istruttoria che precede la concessione dello sconfinamento. È prevista per i consumatori una
esenzione dall’applicazione della commissione una volta nel trimestre per sconfinamenti fino a
500 euro e di durata non superiore a 7 giorni consecutivi di calendario.
Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione
dell’affidamento.
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di
interesse.
La commissione onnicomprensiva ha durata pari a quella dell’affidamento, viene addebitata
trimestralmente ed è calcolata in base all’importo e alla durata dell’affidamento stesso, con
applicazione di un’aliquota convenzionalmente espressa su base annua. L’importo della
commissione onnicomprensiva si ottiene moltiplicando l’importo dell’affidamento medio
ponderato trimestrale, l’aliquota annua e i giorni di calendario compresi nel trimestre e
rapportando il prodotto ottenuto all’anno civile.
Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a
quest’ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come
previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi,
vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare
che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
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Valuta
Data di inizio di decorrenza degli interessi.
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