L`effettività dei vincoli posti dalle linee guida regionali

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L`effettività dei vincoli posti dalle linee guida regionali
LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEGLI
ATTI AZIENDALI
PREMESSA
IMPOSTAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER GLI ATTI AZIENDALI
Le linee guida per gli atti aziendali hanno una valenza temporale indefinita mantenendo la loro vigenza fino
alla sopravvenienza di atti successivi integrativi o correttivi.
Le linee guida sono fondate sulle logiche, sui contenuti e sulle finalità del piano di rientro; contengono un
modello di indice che le aziende sanitarie regionali devono adottare quale indice del loro atto aziendale. Tale
indice è esaustivo e non può essere modificato.
Gli atti aziendali devono comprendere, quale parte integrante, l’organigramma dell’azienda.
L’organigramma deve riportare tutte le forme organizzative dell’azienda, siano esse strutture complesse o
strutture semplici; non devono essere riportate forme organizzative diverse da queste salvo i dipartimenti in
quanto aggregazione di strutture.
In merito alle numerosità e tipologia delle strutture le linee guida forniscono il contingente numerico che non
è possibile superare in alcun caso.
Unitamente all’atto aziendale, in un documento a sé stante, le Aziende devono fornire alla Regione anche la
dotazione organica aziendale. Tale documento deve riportare il numero dei dipendenti in organico suddivisi
per ruolo/qualifica professionale e per struttura di assegnazione, avendo come riferimento le strutture,
complesse e semplici, definite nel nuovo atto aziendale.
In merito ai dipartimenti, essi possono essere definiti di natura strutturale o funzionale, a decisione
dell’Azienda basata sulle proprie esigenze ma con il divieto per una struttura di appartenere a più di un
dipartimento; il numero minimo di strutture complesse per costituire un dipartimento è 5.
In merito alle Direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri, se ne possono attivare, con valenza di struttura
complessa, una per ogni Azienda ospedaliera e nelle ASP una per ogni ospedale spoke, di cui al DPGR
18/2010. Nei presidi ospedalieri non sede della struttura complessa di Direzione Medica possono essere
attivate, al massimo, strutture semplici dipendenti gerarchicamente dalla struttura complessa di Direzione
sanitaria.
I distretti territoriali, rispetto alla situazione attuale, devono essere ridefiniti diminuendone il numero
complessivo.
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AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI GENERALI
II presente atto di indirizzo è adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 11/2004 che
prevede che l’organizzazione ed il funzionamento delle Aziende siano disciplinati con atto aziendale di
diritto privato adottato dal Direttore Generale conformemente all’atto di indirizzo adottato dalla Giunta
Regionale, oggi sostituita anche in questa prerogativa, dal Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di
rientro.
Le linee guida sono destinate alle Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per la redazione
dei nuovi atti aziendali in coerenza al Piano di Razionalizzazione e Riqualificazione del Servizio Sanitario
Regionale (approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e
modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima Regione con delibere n. 585 del 10
settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009).Esse sostituiscono tutti i precedenti indirizzi per
l'emanazione degli atti aziendali, in particolare la DGR n. 313 del 2006.
Il presente documento ha l’obiettivo di guidare le Aziende nella formulazione degli atti aziendali delineando
la configurazione degli assetti organizzativi e delle relazioni funzionali che le Aziende devono assumere al
proprio interno, nelle reciproche relazioni e nei rapporti con gli Enti Locali e con la Regione.
Particolare attenzione è posta nella definizione di assetti organizzativi che si dimostrino coerenti con la
impellente necessità della sanità regionale di ristabilire condizioni di governo e di controllo della spesa pur
nel mantenimento dei livelli di assistenza e nel miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati. In
questo senso le presenti linee guida completano la ridefinizione del SSR stabilita dal DPGR 18 del
22/10/2010 che riorganizza le reti emergenza-urgenza, ospedaliera e territoriale.
Il modello organizzativo individuato si propone prioritariamente di
consolidare le strutture di supporto decisionale alle funzioni di alta direzione,
garantire il rispetto degli obiettivi strategici regionali,
favorire il tempestivo scambio di flussi informativi fra direzione regionale e direzioni aziendali,
garantire l’appropriatezza e il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate,
garantire equità di accesso alle prestazioni del servizio sanitario regionale e nazionale,
sviluppare e valorizzare le funzioni gestionali e manageriali della dirigenza in funzione degli
obiettivi aziendali,
uniformare i modelli di organizzazione dei servizi e omogeneizzare i rispettivi livelli prestazionali,
contribuire con interventi strutturali al pieno conseguimento degli obiettivi di riequilibrio del Piano
di rientro.
Le presenti disposizioni rappresentano principi e criteri, vincolanti e non derogabili dalle Aziende, per la
stesura dei rispettivi atti aziendali volendo, in particolare, regolare le organizzazioni aziendali che debbono
far fronte a due eventi di carattere eccezionale e incombente quali la riorganizzazione degli assetti interni
delle Aziende e la loro riconfigurazione per gli obiettivi posti dal Piano di rientro.
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AUTONOMIA ORGANIZZATIVA DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI
Le Aziende sanitarie ed ospedaliere sono articolazioni funzionali della Regione deputate ad attuare le linee di
politica sanitaria dalla stessa individuate e, pertanto, operano sulla base degli indirizzi, degli obiettivi e delle
risorse assegnate dalla Regione secondo logiche e principi di trasparenza, economicità, efficienza ed
efficacia al fine di garantire al cittadino calabrese un servizio sanitario pubblico di qualità.
All’interno di tale quadro, nel rispetto dei vincoli normativi, economici e organizzativi, le Aziende esercitano
l’autonomia propria del privato datore di lavoro (ex D.Lgs. 502/92) al fine di raggiungere gli obiettivi a loro
assegnati.
L’atto aziendale:
a) è atto di diritto privato,
b) contiene le norme fondamentali sull’organizzazione e sul funzionamento dell’azienda e sulla
disciplina degli acquisiti e servizi sotto soglia comunitaria;
c) è atto di autogoverno dell’azienda;
d) è soggetto a controllo regionale attraverso una verifica della conformità alle presenti linee guida e al
DPGR n. 18/2010 del Commissario ad acta nonché a successiva validazione entro 60 giorni da parte
della Regione.
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PRIMA PARTE: SCOPI, PRINCIPI E LOGICHE
CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il sistema sanitario regionale calabrese è stato oggetto negli ultimi anni di una serie di interventi normativi
finalizzati ad una sostanziale riorganizzazione e ricostruzione dello stesso e precisamente:
-
a marzo del 2004 è stato redatto il Piano Regionale per la Salute 2004/2006 in cui si delineano i
principi e le logiche per una sostanziale riorganizzazione del “sistema salute” regionale e per lo
sviluppo del “nuovo Servizio Sanitario Regionale”;
-
con legge regionale n. 9 dell’11 Maggio 2007 è stato sancito l’accorpamento delle preesistenti 11
Aziende Sanitarie Locali in 5 Aziende Sanitarie Provinciali;
-
con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del
documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009
e n. 752 del 18 novembre 2009 è stato approvato il “Piano di Razionalizzazione e Riqualificazione
del Servizio Sanitario Regionale” (c.d. Piano di rientro) finalizzato alla riorganizzazione,
riqualificazione e risanamento strutturale del servizio sanitario regionale, anche attraverso la
ristrutturazione dei debiti contratti;
-
col richiamato DPGR 18/2010, asse portante del Piano di rientro, sono state riorganizzate le reti
emergenza-urgenza, ospedaliera e territoriale.
In particolare il Piano di rientro si pone l’obiettivo strategico di:
-
ripianare il debito emerso;
-
rispettare i livelli essenziali di assistenza;
-
migliorare la qualità dei servizi erogati;
-
ricostruire un’efficiente organizzazione amministrativa, regionale e aziendale.
Le analisi di contesto, preesistente al DPGR 18/2010, evidenziano una serie di criticità che possono essere
così sommariamente rappresentate:
realtà ospedaliere piccole e frammentate;
rete ospedaliera diffusa ma non coordinata, con una forte incidenza della mobilità passiva ed un
elevato tasso di ospedalizzazione;
elevato tasso di inappropriatezza delle prestazioni in regime di degenza;
realtà territoriali non omogenee;
carente offerta, rispetto ai bisogni rilevati dei cittadini, dell’offerta dei servizi territoriali;
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insufficiente integrazione tra ospedale e territorio;
inadeguato sviluppo del modello distrettuale;
limitata diffusione delle attività di prevenzione;
diversità di approccio metodologico alle varie problematiche;
insufficiente coinvolgimento degli Enti locali e dei soggetti portatori di interessi.
GLI OBIETTIVI DELLE LINEE GUIDA
Le presenti linee guida regionali, tenendo conto dell’attuale assetto istituzionale delle Aziende nonchè delle
logiche e degli obiettivi del Piano di rientro, hanno il fine di guidare le Aziende verso un nuovo processo di
aziendalizzazione che dia risalto non soltanto all’aspetto di efficienza e di uso razionale delle risorse, ma
altresì alla necessità di trasferire, in un contesto che ne era del tutto privo, i valori più rappresentativi della
cultura aziendale, quali la responsabilizzazione, il senso di identità e di appartenenza, la partecipazione ai
vari livelli, la valorizzazione del capitale umano e relazionale.
I nuovi atti aziendali devono quindi riportare in sede locale quanto emerge dalle oramai consolidate
esperienze regionali più avanzate, vale a dire un’organizzazione del lavoro più agile ed una evoluzione
dell’impianto organizzativo dinamica, efficiente, informale e “de-burocratizzata”.
In tema di erogazione di servizi è importante garantire omogeneità ed equilibrio tra le diverse realtà aziendali
mirando ad un diverso punto di equilibrio tra ospedale e territorio orientando maggiormente l'assistenza
verso quest’ultimo, anche in conseguenza di una corretta attuazione del decreto 18/2010.
In questo senso, per quanto riguarda le nuove ASP, uno degli obiettivi strategici è quello di garantire una
maggiore uniformità in termini di erogazione di servizi, procedure amministrative, organizzazione
strutturale, allocazione di risorse e risposte ai bisogni di salute. Le Aziende a valenza provinciale, infatti,
sono state costituite con l’intento di risolvere, in una visione strategica complessiva, le disomogeneità
precedentemente esistenti e per garantire una risposta ai bisogni di salute qualificata, equa ed uniforme su
tutto il territorio provinciale.
Gli assetti organizzativi definiti nei nuovi atti aziendali devono essere finalizzati al raggiungimento di tali
fini.
GLI ATTI AZIENDALI E GLI OBIETTIVI DI PIANO
Le indicazioni fornite con il presente documento trovano logica e fondamento in quanto già definito dal
Piano di Razionalizzazione e Riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale e sono quindi da intendersi
quale strumento per raggiungere gli obiettivi ivi espressi.
In particolare, si richiamano gli obiettivi principali del Piano ai quali gli atti aziendali dovranno fornire
adeguata risposta:
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assistenza ospedaliera
o
migliorare la qualità dell’assistenza;
o
garantire/controllare l’appropriatezza delle prestazioni;
o
porre in essere azioni correttive per diminuire la mobilità sanitaria passiva;
assistenza territoriale (in essa comprendendo le attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi
capillarmente sul territorio, dalla medicina generale all’assistenza farmaceutica, dalla specialistica e
diagnostica ambulatoriale alla fornitura di protesi ed ausili, dai servizi domiciliari agli anziani e ai malati
terminali ai servizi territoriali consultoriali, il SERT, i servizi per la salute mentale e quelli riabilitativi
nonché le strutture semiresidenziali e residenziali)
o
facilitare l’accesso al sistema da parte del cittadino,
o
avviare una consistente semplificazione amministrativa che faciliti, nel rispetto delle regole di
accesso e fruizione dei servizi, le procedure erogative delle prestazioni,
o
potenziare le attività di prevenzione e di educazione alla salute,
o
gestire in maniera integrata, attraverso un’aggregazione dipartimentale unica, le problematiche
del disagio mentale e delle dipendenze,
o
sviluppare le forme organizzate della medicina generale e creare dei percorsi e servizi integrati
con la rete ospedaliera,
o
potenziare le cure domiciliari,
o
costituire di una rete integrata di laboratori aziendale, che bilanci l’equità verso i pazienti con
l’eliminazione della duplicazione dei servizi ad alto investimento tecnologico,
gestione del rischio clinico
o
garantire in ogni Azienda la costituzione e il funzionamento degli organismi del Governo clinico
previsti dalla legge (Consiglio sanitario regionale, Collegi di direzione, Consiglio dei sanitari,
Dipartimenti),
rete di Emergenza-Urgenza
o
contrastare gli aspetti di obsolescenza, diseconomicità, scarsa efficienza, attraverso una
rivisitazione complessiva del sistema,
o
razionalizzare la rete ospedaliera e dei Pronto Soccorso.
Per ognuno degli ambiti sopra descritti le presenti linee guida forniscono prescrizioni di dettaglio a cui le
Aziende dovranno attenersi nella formulazione dei loro atti aziendali. Tali direttive, nel concorrere alla
realizzazione di quanto definito nel Piano, intendono garantire un profilo omogeneo alla struttura e al
funzionamento delle aziende sanitarie, nel rispetto delle funzioni proprie alle loro diverse forme, tenendo
conto delle peculiarità locali e salvaguardando l’espressione dell’autonomia su cui si basa la responsabilità di
ciascuna azienda.
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Esse riservano particolare attenzione ad individuare le competenze ed i poteri che gli atti aziendali devono
attribuire agli organi aziendali, al fine di permettere un efficace esercizio delle loro funzioni, nonché alla
distinzione fra assetti organizzativi ed articolazioni di governo all’interno delle aziende.
In aggiunta, le presenti linee guida contengono dei principi organizzativi inerenti l’articolazione delle
funzioni di staff e di supporto alle strutture produttive dove vi è, invece, minore prescrittività in relazione alla
definizione della composizione e del funzionamento degli organismi aziendali, in ragione sia della generalità
di questi indirizzi sia del rispetto della autonomia organizzativa di ciascuna Azienda, nell’ambito dei vincoli
generali di sistema. In questo ambito alle Aziende è richiesta particolare attenzione nel definire assetti
organizzativi non ridondanti, evitando duplicazioni di funzioni. In particolare le aziende sanitarie provinciali,
oggetto di accorpamento in virtù della l.r. 9/2007, devono procedere all’unificazione dei servizi di staff e
supporto che esercitano le medesime funzioni.
Le Aziende nel ridefinire i propri assetti organizzativi dovranno quindi concorrere al perseguimento del
seguente obiettivo del Piano di Rientro:
o
adeguamento del numero di strutture di ogni tipologia prevista dai CCNL e revisione delle
dotazione organiche in coerenza con i piani di razionalizzazione/ristrutturazione della rete di
assistenza dettati dal decreto regionale 18 del 2010.
L’INTEGRAZIONE CON L’OFFERTA DI PRESTAZIONI DA PARTE DEL PRIVATO
ACCREDITATO
La Regione, nell’ambito della programmazione sanitaria, pone attenzione prioritaria all’integrazione di
prestazioni da parte dei soggetti privati accreditati esercitando nei loro confronti il ruolo di committenza e,
pertanto, essi dovranno essere consultati nel riordino degli ambiti che li riguardano e responsabilizzati nei
risultati e nel gradimento della popolazione. I soggetti del settore privato dovranno quindi adeguare la
propria offerta in coerenza al riordino di cui al decreto regionale 18/2010.
Le ASP devono esercitare sul settore privato accreditato un controllo sull’appropriatezza delle prestazioni
erogate sia in termini quantitativi che qualitativi nonché sull’appropriatezza delle prescrizioni e non limitarsi
ad un controllo meramente formale e burocratico.
PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE
Con l’atto aziendale le Aziende devono promuovere e dare sostanza ai seguenti principi organizzativi:
o
partecipazione dei cittadini, degli utenti e degli operatori;
o
trasparenza dei risultati, delle procedure e dei processi organizzativi;
o
integrazione istituzionale, finanziaria, organizzativa e professionale;
o
valorizzazione delle risorse umane;
o
decentramento e responsabilizzazione degli aspetti gestionali.
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Al fine di affermare tali principi agli atti aziendali è affidato il compito di stabilire:
o
le forme di partecipazione dei cittadini, degli utenti e degli operatori (conferenza di partecipazione,
relazioni sindacali,…)
o
le forme con cui vengono articolati, comunicati e posti a verifica la definizione degli obiettivi
aziendali e la valutazione del loro raggiungimento, favorendo la trasparenza dei risultati attesi e di
quelli conseguiti e dei vincoli imposti dal contesto e fissando i criteri generali della comunicazione
interna (piani attuativi, sistemi di budget, bilanci sociali e di missione, relazioni sanitarie, ecc.)
o
le forme con cui si realizza l’integrazione professionale nelle singole strutture aziendali e nelle
relazioni fra diverse unità operative, privilegiando il lavoro di gruppo quale modalità organizzativa
regolata e la formazione integrata di èquipe (organizzazione dipartimentale strutturale e/o
funzionale, gruppi di progetto, gruppi di lavoro, ecc.)
o
le forme di valorizzazione delle risorse umane presenti nelle Aziende nell’ottica di garantire una
maggiore efficienza ed efficacia anche attraverso logiche di governo interaziendale dei processi di
gestione delle risorse umane (piani di formazione, sistemi premianti, dotazione organica,
programmazione del fabbisogno del personale, individuazione dei profili professionali necessari
allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, piani di mobilità intra e
interaziendali, piani di riconversione del personale, ecc);
o
le forme di decentramento e di responsabilizzazione dei dirigenti in merito a:
-
competenze ad effettuare le spese;
-
competenze relative alla micro organizzazione;
-
competenze relative alla gestione del personale.
In particolare, le Aziende devono assicurare una struttura organizzativa snella, che eviti il proliferare di
articolazioni organizzative e garantisca la valutazione e verifica delle attività espletate e del personale. Nel
definire il proprio organigramma e nell'istituire le strutture complesse e semplici, l'Azienda deve tener conto
delle implicazioni che ciò ha per i processi gestionali, con particolare riferimento ai processi di
programmazione e controllo e, per le ASP, sviluppando l’approccio epidemiologico sia nell’analisi dei
bisogni sia nel consumo di prestazioni complessivamente erogate con l’obiettivo di individuare indicatori
condivisi per la valutazione di criticità nel sottoutilizzo/sovrautilizzo di interventi e procedure diagnosticoterapeutiche, sia nel pubblico che nel privato accreditato, che possono generare scarsa qualità dell’assistenza
e/o inappropriatezza con conseguente spreco di risorse.
LE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE: STRUTTURE COMPLESSE E SEMPLICI
La riorganizzazione delle reti ospedaliera, territoriale e emergenza passa anche attraverso la revisione del
piano delle articolazioni organizzative delle Aziende, innanzitutto strutture complesse e semplici. La
razionalizzazione delle strutture complesse e semplici inoltre è un prerequisito necessario per la definizione
di un piano di ottimizzazione delle risorse umane necessario per raggiungere l’obiettivo del piano di rientro
di contenimento della spesa del personale.
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A tal fine sono definiti standard riferiti al numero di strutture complesse e semplici a cui le singole Aziende
dovranno attenersi nel definire il proprio piano di organizzazione. Tali standard sono stati costruiti
prendendo a riferimento i relativi parametri medi nazionali e tenendo in considerazione le dimensioni e le
complessità delle diverse realtà aziendali nonché quanto già previsto nel DPGR 18/2010.
Il contingente di strutture semplici dipartimentali deve rappresentare una percentuale non superiore al 20%
del numero complessivo delle strutture semplici ed è ricompreso in esso; si riporta, pertanto, nella seguente
tabella il numero totale delle strutture, complesse e semplici, suddivise per Azienda
N° Strutture
Complesse
N° strutture
semplici
AO CZ
50
90
AO MATER DOMINI
29
52
AO RC
52
94
ASP CZ
53
95
ASP RC
75
135
ASP VV
38
68
ASP CS
112
202
AO CS
49
88
ASP KR
42
76
500
900
Totali
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SECONDA PARTE: I CONTENUTI DELL’ATTO AZIENDALE
I CONTENUTI OBBLIGATORI EX LEGE
Nella redazione dell’atto aziendale dovranno in ogni caso essere osservati i seguenti contenuti obbligatori ex
lege:
-
individuazione delle strutture, amministrative e sanitarie, che pongono in essere atti amministrativi e
che erogano prestazioni preventive, curative e riabilitative, nonché quelle che svolgono attività non
curativa, definendo, in questo contesto, le strutture dotate di autonomia gestionale e tecnicoprofessionale soggette a rendicontazione analitica (art. 3, comma 1-bis, D.Lgs. 502/1992);
-
individuazione dei Distretti sanitari sulla scorta delle disposizioni stabilite dalle leggi regionali per
l’articolazione territoriale delle Aziende e dei presidi (art. 2, comma 2-sexies, lett. c, e art. 3 quater,
D.Lgs. 502/1992), nonché secondo quanto indicato negli atti di pianificazione e programmazione
sanitaria;
-
individuazione dei criteri, delle modalità di costituzione e di funzionamento dei Dipartimenti
nonché, all’interno degli stessi, delle strutture complesse e semplici;
-
individuazione dei criteri e delle modalità di affidamento degli incarichi di cui al comma 4, art. 15,
D.Lgs. 502/1992, nel rispetto delle disposizioni contenute nei vigenti CCNL, nonché, come previsto
nell’art. 15 ter del medesimo D.Lgs., l’individuazione delle modalità per la verifica dei risultati;
-
individuazione dei criteri e delle modalità di affidamento della direzione delle strutture organizzative
a valenza sanitaria e amministrativa (art. 15 – bis, comma 2, D.Lgs. 502/1992);
-
attribuzione, al Direttore amministrativo, al Direttore sanitario, ai Direttori di presidio, di Distretto,
di Dipartimento e ai Dirigenti responsabili di struttura, dei compiti, ivi comprese per i dirigenti di
strutture complesse, le decisioni che impegnano l’Azienda verso l’esterno, per l’attuazione degli
obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale (art. 15 – bis, comma 1, D.Lgs.
502/1992);
-
specificazione delle modalità di espletamento della funzione di committenza prevista dal D.Lgs
229/99 nei confronti delle strutture pubbliche e private accreditate che effettuano prestazioni
sanitarie.
L’INDICE DELL’ATTO AZIENDALE
Nella redazione dell’ atto le Aziende devono attenersi allo schema di indice di seguito riportato al fine di
garantire coerenza e comparabilità tra le aziende del SSR e facilitare la verifica sovraordinata da parte
dell’organismo commissariale.
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A. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA
1. Ragione sociale, sede, riferimenti fiscali, logo e patrimonio
2. Territorio [per le ASP: indicare i Comuni che ne fanno parte]
3. Missione istituzionale
4. Visione aziendale
B. L'AZIENDA E I SUOI INTERLOCUTORI ESTERNI
5. Partecipazione dei cittadini e le relazioni con la società civile
6. Relazioni con gli enti istituzionali
7. Rete regionale dei servizi sanitari
8. Integrazione socio-sanitaria
C. I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA GESTIONE
9. Unitarietà della gestione
10. Orientamento ai bisogni dell'utenza e il miglioramento dei processi clinico-assistenziali
11. Integrazione ospedale-territorio
12. Rapporti convenzionali
13. Governo clinico
14. Controllo e verifica dell’appropriatezza delle prestazioni ospedaliere
15. Accreditamento
16. Innovazione gestionale e tecnologica
17. Centralità delle persone che lavorano in Azienda
18. Relazioni sindacali
19. Responsabilizzazione gestionale
20. Deleghe e i poteri
D. L'ASSETTO ISTITUZIONALE
21. Il direttore generale
22. Il collegio sindacale
23. L'organo d'indirizzo [solo per le AOU]
24. Il direttore sanitario
25. Il direttore amministrativo
26. La conferenza dei sindaci [solo per le ASP]
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27. Il collegio di direzione
28. Il consiglio dei sanitari
29. Il nucleo di valutazione
30. I collegi tecnici
31. Il comitato etico [solo per le Aziende sede di comitato etico]
32. Il comitato consultivo aziendale
E. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
33. I dipartimenti e l’organizzazione dipartimentale
34. Le strutture complesse e semplici
35. L'area territoriale [solo per le ASP]
36. Il distretto sanitario [solo per le ASP]
37. Il dipartimento di prevenzione [solo per le ASP]
38. Il dipartimento di salute mentale e delle dipendenze [solo per le ASP]
39. I dipartimenti ad attività integrata [solo per le AOU]
39 bis. Il dipartimento delle Dipendenze
39 ter. Il dipartimento materno-infantile
40. La rete farmaceutica
41. La rete emergenza-urgenza
42. La rete ospedaliera
43. La direzione ospedaliera
44. I dipartimenti interaziendali [articolo eventuale]
45. L'organizzazione delle attività delle professioni ex l. 42/1999
46. Servizi amministrativi
47. Il settore tecnico
48. I percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali
49. Le funzioni di staff
50. L'organizzazione delle attività assistenziali
51. Gli incarichi dirigenziali
52. Le posizioni organizzative
F. I SISTEMI E GLI STRUMENTI DI GESTIONE E DI CONTROLLO
53. La pianificazione strategica
54. La programmazione e controllo e i sistemi informativi di governo
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55. I sistemi di gestione e valutazione del personale
56. Le procedure di acquisto e la gestione degli appalti
57. La gestione della qualità
58. Le rilevazioni contabili
59. Il controllo interno di regolarità amministrativa, contabile e gestionale
60. L’ attività libero professionale intramuraria
CRITERI GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI
Punto 3 dell’indice: Elementi identificativi dell’Azienda - la missione istituzionale
Le Aziende devono considerare tutta la loro potenzialità di erogazione, sia prodotta da strutture proprie che
acquisita da erogatori privati accreditati, quale un unico insieme da governare complessivamente
considerando parte del Sistema Pubblico tutto ciò che viene finanziato con risorse pubbliche
indipendentemente dall’erogatore. Tale impostazione ha la finalità di evitare quanto più possibile
duplicazioni di offerta e “spinte” all’inappropriatezza, considerato che la enorme variabilità di offerta è in
grado di influenzare la domanda.
Punto 5 dell’indice: L’Azienda e i suoi interlocutori esterni - La partecipazione dei cittadini e le
relazioni con la società civile
Le Aziende perseguono una politica per la salute orientata ai bisogni dei cittadini e impegnata a promuovere
le conoscenze per consentire loro di interagire con il sistema sanitario e di partecipare attivamente, come
singolo e come collettività, alle definizione delle scelte che riguardano la salute. Le Aziende perseguono tali
obiettivi mediante strategie di comunicazione tese all’informazione, all’educazione e alla partecipazione.
L’azienda garantisce la tutela dei diritti degli utenti dei servizi socio sanitari e la pubblicazione degli obiettivi
aziendali attraverso:
-
la Carta dei servizi socio – sanitari,
-
la Conferenza annuale dei Servizi,
-
il Comitato consultivo degli utenti,
-
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Punto 7 dell’indice: L’Azienda e i suoi interlocutori esterni – La rete regionale dei servizi sanitari
Le Aziende promuovono strategie e strumenti finalizzati a creare, mantenere e sviluppare una rete di servizi
sul territorio sia di tipo intra-aziendale che interaziendale al fine di garantire adeguati percorsi assistenziali
ed il miglioramento continuo della qualità dei servizi.
Le Aziende sanitarie provinciali, inoltre, recependo il dettato del DPCM dell’ 1 Aprile 2008, organizzano le
proprie funzioni per garantire alle persone detenute nelle carceri del territorio di competenza i Livelli
- 13 -
Essenziali di Assistenza che includono l’assistenza medica specialistica, l’assistenza farmaceutica,
l’intervento sulle tossicodipendenze, la vigilanza sull’igiene pubblica e la prevenzione.
Punto 8 dell’indice: L’Azienda e i suoi interlocutori esterni – L’integrazione socio-sanitaria
È garantita all’interno dei distretti territoriali attraverso la funzione Servizi Sociali prevista all’interno del
coordinamento dei distretti territoriali o del dipartimento del territorio (vedi punto 35).
Punto 10 dell’indice: I principi ispiratori della gestione – L'orientamento ai bisogni dell'utenza e il
miglioramento dei processi clinico – assistenziali
L’azienda organizza i servizi sulla base di una attenta e puntuale analisi dei bisogni di assistenza della
popolazione di riferimento. L’organizzazione e la gestione dei servizi deve rispondere ai principi di qualità,
appropriatezza, sicurezza e sostenibilità economica.
Punto 11 dell’indice: I principi ispiratori della gestione – L’integrazione ospedale territorio
L’Azienda persegue prioritariamente l’obiettivo della continuità dei percorsi di cura intesa come presa in
carico globale dell’assistito e integrazione di tutti i momenti del percorso.
A questo fine l’Azienda promuove l’integrazione tra:
-
le attività del servizio di continuità assistenziale e la medicina generale;
-
la medicina generale e l’assistenza domiciliare
-
i percorsi facilitati di accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
-
le cure primarie e l’assistenza ospedaliera;
-
le diverse attività erogate nell’ambito dell’assistenza ospedaliera.
L’Azienda garantisce e sviluppa la continuità dei percorsi di cura attraverso la rete integrata dei servizi dei
Distretti e della rete ospedaliera regionale complessiva, pubblica e privata accreditata.
L’azienda promuove lo sviluppo di strumenti operativi e modalità assistenziali in grado di assicurare la
continuità dei percorsi di cura sul territorio. A questo fine favorisce ogni forma di associazionismo tra i
medici di medicina generale, in grado di garantire percorsi di cura autonomi e completi e di realizzare la
continuità tra i momenti ordinari di assistenza ambulatoriale e domiciliare e quelli straordinari del servizio di
continuità assistenziale.
La continuità dei percorsi di cura nel quadro dell’assistenza ospedaliera è realizzata attraverso
l’organizzazione dipartimentale del presidio ospedaliero unificato e per il tramite dell’integrazione dei
dipartimenti che lo compongono con i distretti territoriali. Attraverso l’organizzazione dipartimentale e la sua
integrazione con i distretti territoriali l’Azienda promuove processi di assistenza e cura finalizzati a
diminuire progressivamente la necessità dello spostamento dei pazienti fra le strutture.
Punto 13 dell’indice: I principi ispiratori della gestione – Il governo clinico
L’Azienda adotta i principi e gli strumenti del governo clinico nella realizzazione di relazioni funzionali
appropriate tra la componente clinico - assistenziale e quella organizzativo - gestionale, al fine di
promuovere il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e mantenere elevati livelli di servizio.
- 14 -
A sostegno del Governo clinico, l’Azienda adotta un sistema di monitoraggio dei processi e degli esiti
dell’assistenza erogata e provvede ai correttivi necessari. A questo fine l’Azienda in particolare provvede:
-
all’adozione di linee guida cliniche e clinico-organizzative, alla formalizzazione di percorsi di audit
clinico, alla gestione del rischio, alla formazione continua;
-
alla promozione della collaborazione multi professionale e di percorsi assistenziali integrati;
-
alla responsabilizzazione degli operatori e al monitoraggio delle performance;
-
alla partecipazione responsabile dei cittadini.
Punto 14 dell’indice: I principi ispiratori della gestione – Controllo e verifica dell’appropriatezza delle
prestazioni ospedaliere
Alla scopo di portare a regime un sistema di reporting periodico sull’efficienza, appropriatezza clinica e
organizzativa delle prestazioni di ricovero ospedaliero nonché garantire la corretta compilazione delle SDO e
la loro corrispondenza con le cartelle cliniche in attuazione della normativa vigente l’Azienda dovrà
prevedere l’utilizzo di risorse professionali dedicate, eventualmente organizzate in struttura o anche
aggregato in altra struttura ma con il compito esclusivo di vigilanza sulle SDO.
Punto 15 dell’indice: I principi ispiratori della gestione – Accreditamento
Al fine di verificare e facilitare i percorsi di miglioramento della qualità e di conformità ai requisiti minimi
ed ulteriori richiesti per l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale da parte delle strutture,
pubbliche e private, sanitarie, sociosanitarie e dei singoli professionisti l’Azienda deve istituire la
Commissione Aziendale per l’autorizzazione e l’accreditamento, prevista dalla legge regionale 24/2008 e
regolamentata dai DDPPGGRR 28/2010 e 23/2011.
Punto 16 dell’indice: I principi ispiratori della gestione – L’innovazione gestionale e tecnologica
La direzione aziendale al fine del conseguimento di più elevati gradi di efficienza ed efficacia delle attività
aziendali promuove e sviluppa forme innovative di gestione in ambito sanitario e tecnico amministrativo,
compreso il ricorso all’esterno per lo svolgimento di attività non strategiche e la collaborazione con soggetti
privati nelle forme consentite dalla normativa in materia. La Direzione aziendale deve ricercare sinergie nei
confronti di produttori privati accreditati di servizi che vanno considerati parte integrante della rete
complessiva di uno stesso territorio.
In particolare l’Azienda adotta sistemi innovativi per l’attivazione di:
-
procedure di acquisto comuni;
-
adesioni a convenzioni;
-
utilizzo di procedure automatizzate, quali il commercio elettronico.
Le modalità di attuazione di tali forme innovative di acquisto di beni e servizi sono disciplinate tramite
apposito regolamento.
L’Azienda fa propri i principi declinati dalla pianificazione regionale relativamente alla riorganizzazione
delle funzioni tecnico- amministrative (consorzi interaziendali dei servizi di supporto) e all’avvio di forme di
aggregazione sovraziendali di servizi sanitari di supporto.
- 15 -
L’Azienda prevede la possibilità di sviluppo di forme associate di gestione con le altre Aziende sanitarie
Regionali, sulla base della vigente normativa.
Punto 17 dell’indice: I principi ispiratori della gestione – La centralità delle persone che lavorano in
Azienda
L’Azienda valorizza le proprie risorse anche attraverso la formazione ed il sistema premiante ispirandosi ai
seguenti criteri:
-
pianificazione della formazione e del sistema ECM anche nel quadro dello sviluppo del governo
clinico;
-
diversificazione e arricchimento dei ruoli professionali anche attraverso i processi di innovazione
tecnologica ed organizzativa e di riqualificazione del personale;
-
orientamento dei percorsi formativi allo sviluppo tecnico professionale delle competenze degli
operatori sui processi piuttosto che sui singoli ruoli;
-
adozione di un sistema premiante che tenga conto delle competenze e dell’impegno per acquisirle e
mantenerle;
-
adozione di un sistema di valutazione permanente.
Punto 18 dell’indice: I principi ispiratori della gestione – Le relazioni sindacali
L’Azienda attiva un corretto rapporto con le organizzazioni sindacali, al fine di coniugare l’esigenza di
incremento e mantenimento di una elevata efficacia ed efficienza dei servizi erogati con il miglioramento
delle condizioni di lavoro e la crescita professionale del personale.
Le relazioni sindacali riguardano:
-
contrattazione collettiva integrativa che si svolge sulle materie e con le modalità indicate nei
contratti nazionali di categoria e decentrati;
-
informazione, concertazione e consultazione;
-
interpretazione autentica dei contratti integrativi sottoscritti;
-
quant’altro previsto dai rispettivi CCNL in tema di relazioni sindacali.
Punto 20 dell’indice: I principi ispiratori della gestione – Le deleghe e i poteri
Il Direttore Generale, tenuto conto della ripartizione di competenze operata con il piano di organizzazione,
può delegare ulteriori compiti al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario e ai Dirigenti di struttura
anche sull’adozione di singoli e specifici atti. L’adozione di atti che impegnano l’Azienda verso l’esterno,
per l’attuazione degli obiettivi definiti dalla programmazione aziendale, può essere delegata unicamente ai
dirigenti di struttura complessa, coerentemente con quanto disposto dall’art 15 bis del D. Lgs n. 502/92.
Non sono comunque delegabili gli atti relativi all’emanazione di regolamenti aziendali e altri atti per i quali
la normativa nazionale e regionale dispone l’indelegabilità.
Il soggetto delegato ha la piena responsabilità degli atti compiuti in virtù della delega conferita. Non sono
previste forme di controllo preventivo sugli atti delegati. Con il regolamento di organizzazione vengono
individuate modalità di controllo successivo delle attività delegate.
- 16 -
L’esercizio delle funzioni delegate avviene:
-
nel rispetto della normativa vigente;
-
nel rispetto degli obiettivi generali dell’Azienda
-
garantendo la trasparenza, la esaustività e la chiarezza espositiva della motivazione
decisione;
-
nel rispetto della compatibilità finanziaria.
e della
La revoca delle deleghe conferite ha luogo nelle stesse forme seguite per il loro conferimento.
In caso di inerzia del soggetto delegato, o negli altri casi in cui lo ritenga opportuno, il Direttore Generale
può adottare direttamente l’atto delegato ovvero delegarne l’adozione ad altro soggetto previa
comunicazione al delegato originario.
Il Direttore Generale nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento può annullare o revocare, con atto
formalmente motivato, i provvedimenti amministrativi illegittimi o inopportuni assunti dal delegato. Per gli
atti di diritto privato invalidi o inopportuni il Direttore generale provvede ai sensi di quanto stabilito dal
codice civile.
Punto 21 dell’indice: Assetto istituzionale – Il Direttore Generale
Il Direttore Generale è l’organo cui competono tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza legale
dell’Azienda. Le competenze del Direttore Generale sono distinguibili in funzioni di governo e funzioni di
gestione. Il Direttore Generale esercita le funzioni direttamente o mediante delega secondo modalità e forme
indicate negli atti aziendali.
Il predetto esercita le proprie funzioni con atti di diritto privato o, nei casi previsti dalla legge, attraverso
l’adozione di provvedimenti amministrativi. Gli atti di diritto privato sono retti dal principio della libertà di
forma, nei limiti previsti dal codice civile. I provvedimenti amministrativi sono emanati nel rispetto della L.
241/90 e della L.R. n. 10/91 e s.m.i. nonchè dai principi generali dell’azione amministrativa e assumono la
denominazione di deliberazioni. Gli atti del Direttore Generale non aventi rilevanza esterna assumono il
carattere di mere disposizioni interne. Le disposizioni interne non richiedono l'acquisizione di pareri e non
sono sottoposte all'esame del Collegio Sindacale.
Gli atti aziendali dovranno definire le funzioni del Direttore Generale in relazione alla responsabilità che gli
attribuisce l'art. 3, comma 1-quater, del D.Lgs. 502/1992 e l’art. 14, comma 1 della legge regionale n.
11/2004 nonché le materie di competenza esclusiva specificandone la forma con cui sono disciplinate, ossia
provvedimento amministrativo o determina di diritto privato. In quest’ultimo dovrà essere prevista la
modalità con cui sono formulati tali atti.
Punto 22 dell’indice: Assetto istituzionale – Il Collegio Sindacale
Il collegio sindacale esercita il controllo interno di regolarità gestionale e contabile. Tale controllo va
esercitato non sugli atti di diritto privato bensì su quelli inerenti la gestione aziendale. Per rendere operativo
tale ruolo, l’elenco degli atti adottati, compresi quelli delegati, deve essere comunicato mensilmente al
collegio Sindacale, che potrà richiederne copia.
In linea con i riferimenti normativi vigenti (D.Lgs. 502/1992 art. 3 ter; L.R. 11/2004, art. 16 e D.Lgs.
286/1999) gli atti aziendali dovranno specificare composizione, durata e funzioni di tale organo.
- 17 -
Punto 23 dell’indice: Assetto istituzionale – L’organo di indirizzo [per la AOU]
L’Organo di Indirizzo è un organismo previsto dalle norme che disciplinano i rapporti tra SSN ed Università
(D. Lgs. 517/99). Esso, con riferimento ai dipartimenti ad attività integrata, ha il compito di proporre
iniziative e misure per assicurare la coerenza della programmazione generale dell’attività assistenziale
dell’Azienda con le esigenze didattiche e scientifiche delle Università nonchè verificarne la corretta
attuazione.
Punto 24 dell’indice: Assetto istituzionale – Il Direttore Sanitario
Il Direttore Sanitario concorre al governo aziendale partecipando al processo di programmazione e
pianificazione strategica generale e di pianificazione annuale sanitaria dell’Azienda, secondo quanto
espressamente previsto dal D. Lgs. 502/02 e s.m.i., dalla L.R. 11/2004, nonché da ogni altra norma,
regolamento, legge e atto della programmazione regionale.
Nello specifico il Direttore Sanitario coadiuva il Direttore Generale nell’esercizio delle sue funzioni;
partecipa unitamente al Direttore Generale, che ne ha la responsabilità, alla Direzione dell’Azienda,
assumendo diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla propria competenza dalla legislazione vigente e
concorrendo, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione
Generale; dirige i servizi sanitari aziendali ai fini organizzativo – gestionali e tecnico-sanitario e fornisce
parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
Gli atti aziendali devono, nel rispetto della normativa vigente, specificare le funzioni e i compiti del Direttore
Sanitario.
Punto 25 dell’indice: Assetto istituzionale – Il Direttore Amministrativo
Il Direttore Amministrativo concorre al governo aziendale partecipando al processo di programmazione e
pianificazione strategica generale e di pianificazione annuale dell’Azienda e coadiuva il Direttore Generale
nella definizione e direzione del sistema di governo economico-finanziario aziendale. Lo stesso svolge ogni
altra funzione a lui attribuita dalle leggi e dai regolamenti aziendali attuativi.
Il Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’Azienda e partecipa, unitamente al Direttore
Generale che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'Azienda, assume dirette responsabilità delle funzioni
attribuite alla sua competenza dalla legislazione vigente, e concorre con la formulazione di proposte e pareri
non vincolanti alla formazione delle decisioni del Direttore Generale.
Gli atti aziendali dovranno, nel rispetto della normativa vigente, specificare le funzioni e i compiti del
Direttore Amministrativo.
Punto 26 dell’indice: Assetto istituzionale – La Conferenza dei Sindaci (per le ASP)
Al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, la Conferenza dei Sindaci, quale
organismo rappresentativo di tutte le amministrazioni comunali presenti nell’ambito territoriale dell’Azienda,
nell’esercizio dei compiti di cui all’art. 3 comma 14 del D.Lgs. n. 229/99, provvede, in particolare:
alla definizione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per
l’impostazione programmatica della attività;
all’esame del bilancio pluriennale di previsione e del bilancio di esercizio rimettendo alla regione le
relative osservazioni;
- 18 -
alla verifica dell’andamento generale dell’attività contribuiendo alla definizione dei piani
programmatici e trasmettendo le proprie valutazioni e proposte motivate al Direttore Generale ed alla
Regione.
Punto 27 dell’indice: Assetto istituzionale – Il collegio di direzione
A norma dell’Articolo 17 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. il Direttore Generale si avvale per il governo delle
attività cliniche, la programmazione e la valutazione delle attività sanitarie e di quelle di alta integrazione
sanitaria, del Collegio di Direzione.
In particolare il Direttore Generale si avvarrà dello stesso per la elaborazione del programma di attività
complessive dell’Azienda, nonché per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi e per l’utilizzazione delle
risorse umane.
Il Collegio di Direzione è presieduto dal Direttore generale e ne fanno parte il Direttore Sanitario e il
Direttore Amministrativo. Gli atti aziendali dovranno disciplinare la composizione del Collegio di Direzione
ed eventuali specifiche funzioni, demandando ad uno specifico regolamento il suo funzionamento. Nel
Collegio di Direzione dovrà essere assicurata adeguata rappresentanza sia dei dipartimenti ospedalieri che
dei distretti territoriali.
Punto 28 dell’indice: Assetto istituzionale – Il consiglio dei sanitari
Il Consiglio dei Sanitari, previsto dall’art. 3 comma 12 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., è organismo elettivo
dell’Azienda con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria cui compete la emissione dei pareri previsti dal
D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Le modalità di composizione del Consiglio dei sanitari, della elezione dei componenti e del suo
funzionamento sono quelle previste dalla legislazione sanitaria regionale e saranno riportate in apposito
regolamento che definirà ruoli e competenze
Punto 29 dell’indice: Assetto istituzionale – Nucleo di Valutazione – O.I.V.
Il Nucleo di valutazione supporta la Direzione generale per la verifica e valutazione annuale:
dei risultati delle strutture operative aziendali;
dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa e di struttura semplice;
dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini
dell’attribuzione della retribuzione di risultato.
Gli atti aziendali dovranno specificare strutturazione, composizione, funzionamento e procedura di nomina
del Nucleo di Valutazione in linea con la Delibera di Giunta Regionale n. 873/2000 .
Gli atti aziendali dovranno prevedere, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. 150/2009, la validità ad
operare del Nucleo di valutazione, con i compiti, l’organizzazione e le attribuzioni precedentemente definiti
fino all’attivazione e/o costituzione dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.)
disciplinato dal D.Lgs 150/2009 e la cui attivazione sarà normata secondo gli indirizzi emanati tramite
l’organismo regionale di coordinamento del sistema di valutazione della performance, appositamente
istituito presso il Dipartimento della Salute.
- 19 -
Secondo quanto definito dal d.lgs. 150 del 2009 l’O.I.V. ha le seguenti funzioni:
monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei
controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso;
comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all’Ispettorato per la funzione pubblica e alla commissione
di cui all’articolo 13 del D.Lgs 150/09;
validare la relazione sulla performance ed assicurarne la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Azienda;
garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi di cui al
Titolo III del D.Lgs 150/09, dai contratti collettivi integrativi, dai regolamenti interni
all’amministrazione nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
proporre all’organo di indirizzo politico – amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice
e l’attribuzione ad essi dei premi di cui al già citato Titolo III;
promuovere ed attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui al
Titolo IV del D.Lgs 150/09;
verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
curare gli adempimenti di cui all’art. 14, comma 5 del D.Lgs 150/09.
L’O.I.V. sarà responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all’art. 13 del Decreto 150/09.
La composizione ed il funzionamento degli O.I.V. verranno definiti a seguito dell’adozione dei
provvedimenti attuativi in materia. Restano comunque confermati gli O.I.V. già costituiti nei modi e nei
termini previsti dal D.L.vo 150/2009.
Punto 30 dell’indice: Assetto istituzionale – Il collegio tecnico
Il Collegio Tecnico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 15 comma 5 del D.Lgs.502/1992 e dei CCNL di
Area Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, Tecnica, Professionale e Amministrativa nonché della
Deliberazione della Giunta Regionale n.99/2007 è l’organismo preposto alla valutazione dell’attività
professionale della dirigenza.
E’ chiamato ad esprimere un giudizio complessivo (di seconda istanza) sulle attività professionali del
dirigente valutato, tenuto conto anche delle valutazioni annuali del Nucleo di Valutazione.
Gli atti aziendali dovranno specificare le attribuzioni, in linea con la normativa vigente e la procedura di
nomina, rimandando a uno specifico regolamento il funzionamento e la composizione.
Punto 31 dell’indice: Assetto istituzionale – Il Comitato Etico
Il Comitato etico è un organo di consultazione e di riferimento per qualsiasi problema di natura etica
relativamente alla pratica clinica e alla ricerca biomedica.
L’attività consiste nella emissione di pareri vincolanti nel merito delle sperimentazioni cliniche o rispetto a
studi osservazionali.
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Tra le finalità principali del CE viene posta la tutela dei diritti e la sicurezza e il benessere dei soggetti che
partecipano a sperimentazioni cliniche.
La composizione del comitato etico deve garantire i requisiti minimi fissati con D.M. sanità del 12 maggio
2006, così come modificato dal D.M. sanità del 7 novembre 2008, “Requisiti minimi per l'istituzione,
l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali”.
Al fine di razionalizzare e uniformare l’attività dei Comitati Etici regionali e garantire altresì il rispetto dei
requisiti di cui sopra vengono istituti i Comitati Etici interaziendali con sede presso le Aziende Ospedaliere
denominate “Hub” nel DPGR 18/2010 e competenza sulle aziende sanitarie provinciali di riferimento
secondo la seguente tabella.
Azienda Ospedaliera sede di
Comitato Etico interaziendale
AO CS
Aziende che riferiscono al Comitato
Etico interaziendale presso la AO
ASP CS
ASP KR
AO CZ
ASP VV
ASP CZ
AOU CZ
AO RC
ASP RC
Nelle Aziende in cui sarà possibile l’attivazione del Comitato Etico i rispettivi atti aziendali dovranno
definire ambito di competenza, compiti e funzioni del Comitato Etico rimandando a specifico regolamento il
proprio funzionamento e composizione.
Punto 32 dell’indice: Assetto istituzionale – Il Comitato consultivo misto
Nell’ottica di quanto previsto dalla normativa in tema di trasparenza e valutazione delle pubbliche
amministrazioni e secondo i criteri della rendicontazione sociale e dell’audit civico e Aziende devono
prevedere l’istituzione, senza alcun onere economico aggiuntivo, di un comitato consultivo misto per il
controllo della qualità dal lato degli utenti e la sperimentazione di modalità di raccolta e di analisi dei segnali
di disservizio, rappresentando la possibilità di partecipazione organizzata delle Associazioni di volontariato e
di Tutela dei diritti dei cittadini. È composto da utenti e operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari
nell'ambito territoriale di riferimento (art. 14, comma 7 del D. Lgs n. 502/1992).
Le funzioni, di massima, sono le seguenti:
formula proposte su campagne di informazione sui diritti degli utenti, sulle attività di prevenzione ed
educazione alla salute, sui requisiti e criteri di accesso ai servizi sanitari e sulle modalità di
erogazione dei servizi medesimi;
collabora con l'Ufficio relazioni con il pubblico per rilevare il livello di soddisfazione dell'utente
rispetto ai servizi sanitari e per verificare sistematicamente i reclami inoltrati dai cittadini
esprime pareri non vincolanti e formula proposte al Direttore Generale in ordine agli atti di
programmazione dell'Azienda, all'elaborazione dei Piani di educazione sanitaria, alla verifica della
- 21 -
funzionalità dei servizi aziendali nonché alla loro rispondenza alle finalità del Servizio sanitario regionale ed
agli obiettivi previsti dai Piani sanitari nazionale e regionale, redigendo ogni anno una relazione sull'attività
dell'Azienda.
Le modalità di costituzione, funzionamento, organizzazione, attribuzione dei compiti, articolazioni e
composizione del Comitato consultivo aziendale devono essere disciplinate da specifico regolamento
aziendale.
Punto 33 dell’indice: La struttura organizzativa – I Dipartimenti e l’organizzazione dipartimentale
Il dipartimento, la cui organizzazione è disciplinata dall’art. 17-bis del D.Lgs 502/1992 e s.m.i., è costituito
dall’aggregazione di strutture operative in una specifica tipologia organizzativa e gestionale volta a dare
risposte unitarie, flessibili, tempestive, razionali e complete rispetto ai compiti assegnati in una logica di
comunanza delle risorse.
Una struttura, semplice o complessa che sia, non può far parte di più di un dipartimento.
I dipartimenti dovranno essere composti da un numero di strutture complesse non inferiore a cinque, senza
eccezione alcuna.
I dipartimenti ospedalieri dell’ASP sono costruiti considerando i presidi che fanno riferimento a ciascun
SPOKE (vedere allegato 2 del decreto 18/2010, pag. 19-21). I Dipartimenti possono quindi comprendere, in
una logica interaziendale, Unità Operative di più presidi.
Nei dipartimenti sono applicate le logiche di governo collegiale i cui processi di coordinamento e controllo
sono previsti e descritti negli appositi regolamenti.
Sono organi del dipartimento:
il Direttore del dipartimento;
il Comitato di dipartimento.
Le aziende devono definire funzioni e competenze del Direttore di dipartimento e del Comitato di
dipartimento rimandando al successivo regolamento la definizione del funzionamento operativo del
Dipartimento stesso. Il Direttore di dipartimento è nominato dal Direttore Generale tra i direttori delle
strutture complesse, con rapporto di lavoro esclusivo ed a tempo indeterminato, afferenti al dipartimento. Il
direttore del dipartimento deve dedicare prioritariamente la sua attività lavorativa all’espletamento dei
compiti connessi a tale incarico.
Il successivo regolamento di funzionamento dei dipartimenti deve prevedere, specificamente, la consegna di
report trimestrali da parte del Direttore di dipartimento al Direttore generale e una valutazione negativa
sull’andamento dell’attività del dipartimento costituisce motivo di revoca dell’incarico al direttore del
dipartimento stesso.
In merito al comitato di dipartimento deve essere garantita la più ampia partecipazione non solo attraverso il
coinvolgimento dei responsabili delle strutture afferenti al dipartimento stesso ma anche attraverso la formale
presenza nel Comitato di altre figure con formali responsabilità dipartimentali (eventuali referenti di ambiti
specifici quali formazione, qualità, governo clinico, ecc).
Le Aziende, inoltre, nei loro atti aziendali devono definire, in coerenza con quanto definito nel DPGR
18/2010, le tipologie di Dipartimento (strutturali, funzionali, aziendali o interaziendali, ospedalieri o
territoriali o misti ospedale-territorio), le funzioni dei suoi due organi (Direttore di Dipartimento e Comitato
di Dipartimento) ed il ruolo all’interno del modello di governo aziendale.
- 22 -
In relazione a tale ultimo aspetto, le Aziende devono chiaramente definire i rapporti gerarchici tra le strutture
all’interno del dipartimento e il Direttore del dipartimento.
I Direttori dei Dipartimenti dipendono e rispondono direttamente alla Direzione Generale Aziendale.
Le Direzioni Sanitarie del Presidio Unico Ospedaliero assumono invece un ruolo aziendale di responsabilità
nell’ambito igienico - organizzativo e nell’ambito del facility management degli stabilimenti ospedalieri.
Altresì deve essere precisata la relazione tra le direzioni dei Distretti territoriali e le direzioni dei
Dipartimenti di Prevenzione, di Salute Mentale, delle Dipendenze e Materno Infantile che operano sul
territorio.
I dipartimenti sono strutturali o funzionali.
I dipartimenti strutturali hanno la responsabilità gestionale diretta delle risorse loro assegnate dai processi di
programmazione e controllo. Un'area di responsabilità importante per i dipartimenti strutturali è quella
relativa alla gestione del personale.
I dipartimenti funzionali hanno come principale obiettivo quello di migliorare la pratica clinico assistenziale, favorendo l'acquisizione e il mantenimento di competenze tecnico-professionali adeguate,
definendo percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali e verificandone la reale applicazione, riducendo le
difformità nelle pratiche clinico-assistenziali che possono caratterizzare le diverse articolazioni organizzative
afferenti. Il dipartimento funzionale ha responsabilità specifiche nell'orientare la formazione relativa ai propri
ambiti d'interesse.
Lo svolgimento di attività interdipartimentali, che non può trovare rispondenza nell’ambito di un singolo
dipartimento (ad es. attività di trapianto) può essere effettuato attraverso l’istituzione di un gruppo operativo
interdipartimentale, coordinato da un responsabile formalmente incaricato dal Direttore generale. Tali gruppi
non devono comportare un maggior onere a carico del bilancio dell’Azienda.
Punto 34 dell’indice: La struttura organizzativa – Le strutture complesse e le strutture semplici
Per struttura operativa si intende l’articolazione organizzativa alla quale è attribuita la responsabilità di
gestione di:
risorse umane
risorse strumentali e strutturali
risorse finanziarie.
Le Aziende individuano le strutture operative semplici e complesse coerentemente con quanto definito nel
DPGR 18/2010 ed in relazione alle funzioni attribuite dalla programmazione regionale e sulla base della
rilevanza delle risorse e dei compiti attribuiti, dei volumi di attività, dei livelli di specializzazione, della
pluridisciplinarietà e dei processi organizzativi integrati.
Le strutture operative sono ordinariamente organizzate secondo il modello dipartimentale, salvo che per le
strutture operative di staff alla Direzione Aziendale.
Le strutture operative complesse sono caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e da piena
responsabilità nella realizzazione di processi operativi.
Le strutture operative semplici a valenza dipartimentale sono articolazioni organizzative con specifiche
responsabilità dirette di gestione di risorse umane, tecniche e finanziarie, il cui responsabile risponde al
Direttore di dipartimento.
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Le strutture semplici a livello di struttura complessa costituiscono articolazioni organizzative interne delle
strutture complesse, alle quali è attribuita responsabilità della gestione diretta di risorse umane e tecniche,
fermo restando, per il titolare dell’incarico, l’obbligo di espletamento delle attività di istituto proprie della
struttura complessa di appartenenza.
Punto 35 dell’indice: La struttura organizzativa – L’area territoriale
Le attività sono erogate nell'ambito dei distretti sanitari o del Dipartimento del Territorio, a seconda
dell’assetto organizzativo aziendale, sia attraverso servizi direttamente gestiti dai distretti, sia attraverso
servizi forniti da altre articolazioni organizzative che si coordinano con i distretti o il dipartimento del
territorio per definire le modalità di erogazione più idonee (Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento
Salute Mentale, Dipartimento delle Dipendenze, Dipartimento Materno-Infantile).
La scelta del modello di governo dei servizi territoriali dipende dalla vastità del territorio su cui l’Azienda
esercita le sue funzioni:
in aziende di piccole e medie dimensioni (con un numero di distretti pari o inferiore a tre) il livello
organizzativo ottimale per favorire l’integrazione e lo sviluppo omogeneo dei vari servizi è costituito
dal dipartimento, in quanto luogo unico aziendale di governo delle strutture
in aziende di grandi dimensioni (con più di tre distretti) il livello organizzativo ottimale per uno
sviluppo coerente con le specificità territoriali servizi è costituito dai distretti, che, però, considerata
la vastità territoriale e, quindi, la complessità necessita di un coordinamento interdistrettuale al fine
di garantire un uniformità di azioni e di garanzie assistenziali.
Ne conseguono le seguenti prescrizioni.
Nelle Aziende composte da un numero inferiore o uguale a tre distretti è prevista l’attivazione di un
Dipartimento del Territorio che assicura le funzioni di erogazione dei servizi attraverso una
responsabilità gerarchica sulle strutture a questo deputate.
Nelle Aziende composte da più di tre distretti le funzioni di erogazione di servizi sono, parimenti,
assegnate al distretto, che, al fine di uniformare prestazioni ed azioni, si raccorderà, attraverso il
Coordinatore dei Distretti con tutti gli altri Distretti.
Il numero dei distretti delle ASP dovrà essere ridefinito prendendo a riferimento il minimo di 100.000
abitanti e quindi in decremento numerico rispetto alla situazione attuale. Nel rispetto di tale numero minimo,
omogeneo per tutta la Regione, i distretti sanitari dovranno essere riorganizzati in modo che il territorio di un
distretto sociale del Comune afferisca ad un solo distretto sanitario.
Come indicato dalla normativa nazionale e regionale nonché dal DPGR 18/2010, il potenziamento
dell’attività territoriale costituisce la chiave per la qualificazione di tutto il sistema e, pertanto, rappresentano
azioni strategiche di riferimento finalizzate anche agli obiettivi di rientro:
-
lo sviluppo delle forme associative dei Medici di Medicina Generale con particolare riferimento alla
costituzione di team multiprofessionali (MMG, PLS, SAI, MCA, infermieri, amministrativi, assistenti
sociali, personale della riabilitazione, ecc.);
-
l’inserimento dei Medici di Continuità Assistenziale nell'attività territoriale (con riferimento particolare a
- 24 -
visite domiciliari, dimissioni protette, Centri di Assistenza Primaria Territoriale);
-
il potenziamento dell'assistenza domiciliare, garantendo appropriatezza e riducendo il ricorso improprio
all'ospedale;
-
lo sviluppo di sistemi informativi integrati atti a garantire il governo e il controllo del consumo di
prestazioni, oltre che una efficace monitoraggio e valutazione delle attività e dell’uso delle risorse.
Nell'ambito dei distretti sanitari o all’interno del Dipartimento del Territorio (ove attivabile) operano i Centri
di Assistenza Primaria Territoriale (CAPT), così come articolati nel decreto 18/2010 e nominalmente
ridefiniti dal DPGR 34 del 6 maggio 2011 che sono finalizzati, sulla base delle specificità dei diversi
territori, all'integrazione fisica e/o organizzativa-operativa dei servizi territoriali.
Per le Aziende con più di tre distretti
Può essere previsto un Coordinatore dei Distretti, nominato su base fiduciaria e con provvedimento motivato
del Direttore Generale; tale figura presiede il Coordinamento dei Direttori di Distretto.
Il Coordinamento dei Direttori di Distretto assicura le funzioni di:
-
rendere omogenee, efficaci ed efficienti le procedure di erogazione dei servizi e degli interventi
territoriali nell'ambito aziendale;
-
raccordare le attività interdistrettuali, favorendone la compatibilità e la congruità sul territorio aziendale;
-
garantire il collegamento con le altre strutture aziendali (Ospedale e Dipartimento di Prevenzione);
-
monitorare l’attività e la gestione dei distretti, nonché la gestione della Medicina Convenzionata (MMG,
PLS, SAI, MCA).
All’interno del Coordinamento dei Direttori di Distretto vanno previste:
-
una funzione “Servizi Sociali”, con le seguenti responsabilità:
o
coordinamento e raccordo tra servizi territoriali dell’ASP, servizi e interventi sociali dei
Comuni, strutture e servizi gestiti dal privato (sociale o for profit) quali strutture diurne e
residenziali per minori, per disabili, per anziani;
o
coordinamento tra ospedale e territorio (esercitando in particolare un ruolo nel favorire le
dimissioni protette)
-
una struttura di farmacia territoriale;
-
una struttura di assistenza integrativa e protesica;
-
una struttura di coordinamento dei Consultori Familiari;
-
una struttura amministrativa con le seguenti funzioni:
o
funzioni amministrative per il coordinamento dei distretti e per il distretto di cui il
coordinatore è direttore;
o
programmazione e controllo dei servizi sanitari e sociosanitari esternalizzati;
- 25 -
o
coordinamento amministrativo per tutti i servizi logistici territoriali (es. pulizie,
manutenzioni, ecc.).
Al Coordinatore dei Distretti può essere affidata la gestione diretta di attività per le quali le economie di
scala conseguibili, le necessità di omogeneità nell'erogazione dei servizi o i sistemi informatici adottati in
Azienda, rendano più efficace una gestione accentrata a livello di area territoriale rispetto ad una gestione
affidata ai singoli distretti o ai dipartimenti (ad esempio, i sistemi unici di prenotazione).
L'atto aziendale definisce i poteri propri del Coordinatore dei Distretti, in particolare in materia di acquisti
relativi alla gestione ordinaria, gestione del personale (a titolo esemplificativo: turnistica, mobilità interna,
telelavoro, opzioni all'esercizio della libera professione intra/extra-moenia, autorizzazione all'esercizio di
attività libero-professionale intramoenia presso il proprio ambulatorio, sperimentazioni cliniche,
stages/tirocini, ammissione presso strutture aziendali per frequenza volontaria, gestione retribuzione
variabile legata alla produttività, ecc.) e rapporti con il personale convenzionato.
Il Direttore generale con apposito atto può delegare ulteriori competenze al Coordinatore.
Al Coordinatore dei distretti, in aggiunta al trattamento economico proprio del ruolo e della qualifica, è
attribuita, quale indennità di funzione, esclusivamente l'integrazione prevista dai CCNL per i direttori di
dipartimento.
I coordinatori si avvalgono di collaboratori provenienti dalle strutture coordinate.
Per le Aziende con tre o meno distretti
Nelle aziende con un numero di distretti pari o inferiore a tre, i compiti di gestione e coordinamento sopra
descritti vengono espletati all’interno del dipartimento del territorio, aggregazione organizzativa in cui deve
essere prevista:
-
una struttura di farmacia territoriale;
-
una struttura di assistenza integrativa e protesica;
-
una struttura amministrativa con le seguenti funzioni:
-
o
funzioni amministrative per il coordinamento dei distretti e per il distretto di cui il
coordinatore è direttore;
o
programmazione e controllo dei servizi sanitari e sociosanitari esternalizzati;
o
coordinamento amministrativo per tutti i servizi logistici territoriali (es. pulizie,
manutenzioni, ecc.).
una struttura di Cure Primarie che gestisce le seguenti attività:
o
rete della residenzialità e semiresidenzialità anziani, disabili e riabilitazione;
o
medicina di base convenzionata anche in forma associativa;
o
continuità assistenziale;
o
specialistica ambulatoriale;
o
cure palliative;
- 26 -
o
-
assistenza domiciliare;
una struttura Materno Infantile che gestisce le seguenti attività:
o
Neuropsichiatria Infantile;
o
Coordinamento dei consultori familiari.
In questi casi il distretto mantiene le sue funzioni tipiche di analisi del fabbisogno oltre a gestire
direttamente la funzione “Servizi Sociali” con le seguenti responsabilità:
-
coordinamento e raccordo tra servizi territoriali dell’ASP, servizi e interventi sociali dei Comuni,
strutture e servizi gestiti dal privato (sociale o for profit) quali strutture diurne e residenziali per
minori, per disabili, per anziani;
-
coordinamento tra ospedale e territorio esercitando, in particolare, un ruolo nel favorire le dimissioni
protette.
Punto 36 dell’indice: La struttura organizzativa – Il distretto sanitario
Per le Aziende con più di tre distretti
Il distretto sanitario ha la responsabilità dell'insieme dei servizi necessari a garantire la tutela della salute
della popolazione presente sul territorio, organizzando l’erogazione dei servizi sanitari territoriali,
coordinandoli e integrandoli con quelli ospedalieri. Il distretto deve anche fornire indicazioni alla direzione
aziendale sul volume e tipologia di prestazioni, nel limite del budget definito, da richiedere agli erogatori
privati accreditati che offrono servizi nel territorio del distretto al fine di evitare duplicazioni e offerte non
rispondenti ai bisogni.
Il distretto costituisce:
centro di governo oltre che di organizzazione dei servizi e di erogazione di servizi;
polo di integrazione sanitaria e socio-sanitaria;
punto di riferimento unico per il cittadino per l’accesso a tutti i servizi sanitari dell’Azienda e sociosanitari territoriali.
Esso assume il ruolo di committenza e quindi di valutazione e di gestione dei servizi territoriali (ruolo di
produzione). Tra le funzioni di committenza e valutazione si richiamano:
-
analisi e valutazione dei bisogni di salute;
-
governo dei consumi di prestazioni indirette, farmaceutiche, specialistiche ambulatoriali ed ospedaliere,
attraverso l'attività di orientamento del cittadino e l'integrazione effettiva dei servizi erogati ai diversi
livelli di assistenza dalle ASP.
- 27 -
Per quanto riguarda la funzione di erogazione di servizi, i distretti:
coordinano la medicina convenzionata (medicina generale, continuità assistenziale, pediatria di libera
scelta, specialistica ambulatoriale) assicurandone l’integrazione effettiva nell'organizzazione distrettuale,
finalizzata ad una appropriata erogazione dei LEA;
erogano l’assistenza domiciliare;
garantiscono l’erogazione dell’assistenza semiresidenziale e residenziale;
erogano servizi e interventi che rientrano nel livello di assistenza distrettuale, avvalendosi di operatori e
di unità operative proprie, oppure attraverso rapporti convenzionali con operatori o organizzazioni
esterne;
garantiscono la tutela della salute in ambito penitenziario, così come previsto dal DPCM 1 aprile 2008.
erogano i servizi, e ne garantiscono la relativa tutela, relativi all’età evolutiva e all’area materno
infantile.
Per l’erogazione e la gestione delle suddette attività il distretto è articolato in strutture, semplici e complesse
tra cui deve essere ricompresa la struttura di Cure Primarie che eroga i seguenti servizi:
o
rete della residenzialità e semiresidenzialità anziani, disabili e riabilitazione;
o
medicina di base convenzionata anche in forma associativa;
o
continuità assistenziale;
o
specialistica ambulatoriale;
o
cure palliative;
o
assistenza domiciliare;
L’espletamento di tale attività avviene attraverso rapporti diretti con i MMG e con i Medici ospedalieri e la
struttura dispone direttamente di risorse specifiche all’interno del budget affidato.
Al fine di garantire la migliore omogeneità organizzativa e funzionale si deve istituire una struttura
complessa di Coordinamento dei Consultori Familiari dipendente gerarchicamente dal Coordinatore dei
Distretti.
I CAPT, inseriti all’interno dei distretti, sono gestiti, per quanto riguarda gli aspetti igienico - organizzative e
di facility management da un responsabile di sede con incarico di struttura semplice che risponde
direttamente al direttore del distretto.
L'atto aziendale definisce inoltre la struttura interna, l’organizzazione e le procedure di funzionamento del
distretto in relazione:
-
alla domanda/bisogno dei cittadini, anche attraverso forme di partecipazione;
-
alla attribuzione della responsabilità di governo, programmazione e spesa ai Direttori di Distretto
- 28 -
-
alla attribuzione della responsabilità di gestione della produzione ai responsabili delle strutture
distrettuali;
-
alla programmazione dei servizi territoriali sanitari e sociosanitari;
-
alla definizione delle più ampie politiche di welfare attraverso il Piano di zona con gli Enti locali, le
Aziende per i servizi alla persona e gli altri soggetti di cui all’art. 1 della L. 328/2000;
-
alle modalità attraverso le quali la MG partecipa al perseguimento degli obiettivi del distretto e alla
elaborazione delle linee guida volte anche alla ottimizzazione dell’uso delle risorse di tutti i livelli
assistenziali.
In ogni distretto deve essere costituito un Comitato di Coordinamento delle attività distrettuali, composto dai
responsabili delle strutture del distretto, un rappresentante della MMG, uno dei PLS, uno dei SAI.
Tale Comitato ha funzioni consultive e propositive, e finalità di:
-
coadiuvare il Direttore di Distretto nelle verifiche di attuazione dei programmi e degli interventi, anche
con riferimento a “l’appropriatezza prescrittiva, anche in relazione ai rapporti tra medicina generale e
medicina specialistica ambulatoriale e ospedaliera, in riferimento a linee guida condivise,
all’applicazione di percorsi diagnostico-terapeutici concordati, al rispetto delle note dell’AIFA, anche
al fine di prevenire e rimuovere comportamenti anomali…” (cfr. ACN 2009);
-
favorire l’integrazione tra i servizi e gli operatori del distretto, garantendo la circolarità della
comunicazione;
-
definire percorsi formativi delle diverse professionalità su tematiche di carattere generale (es.
miglioramento continuo della qualità, sistema informativo, management, ecc.);
-
ottimizzare l’utilizzo delle risorse.
L'atto aziendale specifica l'organizzazione del distretto sanitario e le relazioni che esso intrattiene con le altre
strutture dell'Azienda, nonché con l’Azienda ospedaliera di riferimento e con le strutture dell'emergenzaurgenza, definendo i rapporti di collaborazione per la più efficaci modalità di erogazione dei servizi.
Nel rapporto con il Dipartimento di Prevenzione, l’area d'integrazione riguarda i programmi e le iniziative di
prevenzione primaria e di promozione di stili di vita salutari; a questo livello occorre definire le modalità di
coordinamento tra il Dipartimento di Prevenzione ed il distretto sanitario che con la sua organizzazione e i
suoi operatori le deve realizzare. Inoltre vanno programmate e formalizzate congiuntamente le presenze degli
operatori del Dipartimento di Prevenzione nelle sedi del distretto sanitario con particolare riferimento ai
servizi alla persona.
Nel rapporto con il Dipartimento di Salute Mentale vanno in particolare definite le modalità d'integrazione
professionale per la valutazione e la progettazione congiunta degli interventi per i pazienti con i problemi
psichiatrici di particolare rilievo.
Nel rapporto con la struttura ospedaliera, l’area dell’integrazione è rappresentata prioritariamente dalla
definizione dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali ai fini della continuità assistenziale. In
quest'ambito vanno definiti, tra l’altro, i protocolli di accesso alle strutture ambulatoriali e diagnostiche
ospedaliere e le modalità di valutazione multidimensionale in sede di pre e post dimissione. Vanno inoltre
programmate e formalizzate congiuntamente le presenze di operatori ospedalieri in sedi distrettuali e
viceversa.
- 29 -
Il direttore di distretto sanitario è responsabile in modo autonomo della gestione delle risorse assegnate per il
perseguimento delle funzioni del distretto sanitario, della programmazione e valutazione delle attività
territoriali sanitarie e sociosanitarie, rispondendo al Coordinatore dei distretti della suddetta gestione e dei
risultati raggiunti. Il direttore del distretto sanitario supporta la direzione aziendale nei rapporti con i sindaci
del distretto sanitario nonché con gli altri soggetti richiamati dall’art.1 della L. 328/2000.
Nel caso in cui l’ASP assuma la gestione di attività e di servizi socio-assistenziali, il direttore di distretto ha
la responsabilità organizzativa e gestionale di detti servizi.
Per le Aziende con tre o meno distretti
Il distretto sanitario garantisce la salute della popolazione presente sul territorio attraverso i servizi erogati
dal Dipartimento del Territorio, coordinandoli e integrandoli con quelli ospedalieri. Il distretto deve anche
fornire indicazioni alla direzione aziendale sul volume e tipologia di prestazioni, nel limite del budget
definito, da richiedere agli erogatori privati che offrono servizi accreditati nel territorio del distretto al fine di
evitare duplicazioni e offerte non rispondenti ai bisogni.
Il distretto costituisce:
polo di integrazione sanitaria e socio-sanitaria;
punto di riferimento unico per il cittadino per l’accesso a tutti i servizi sanitari dell’Azienda e sciosanitari territoriali.
Esso esercita un ruolo di valutazione dei servizi territoriali, di analisi e valutazione dei bisogni di salute e dei
consumi di prestazioni indirette, farmaceutiche, specialistiche ambulatoriali ed ospedaliere; esercita inoltre
l'attività di orientamento del cittadino e di integrazione effettiva dei servizi erogati ai diversi livelli di
assistenza dalle ASP.
Per quanto riguarda la funzione di erogazione di servizi, i distretti:
coordinano la medicina convenzionata (medicina generale, continuità assistenziale, pediatria di libera
scelta, specialistica ambulatoriale) assicurandone l’integrazione effettiva nell'organizzazione distrettuale,
finalizzata ad una appropriata erogazione dei LEA;
garantiscono la tutela della salute in ambito penitenziario, così come previsto dal DPCM 1 aprile 2008.
I CAPT, inseriti all’interno dei distretti, sono gestiti, per quanto riguarda gli aspetti igienico - organizzative e
di facility management da un responsabile di sede con incarico di struttura semplice che risponde
direttamente al direttore del distretto.
L'atto aziendale definisce inoltre la struttura interna, l’organizzazione e le procedure di funzionamento del
distretto in relazione:
-
alla domanda/bisogno dei cittadini, anche attraverso forme di partecipazione;
- 30 -
-
alla attribuzione della responsabilità ai Direttori di Distretto;
-
alla programmazione dei servizi territoriali sanitari e sociosanitari;
-
alla definizione delle più ampie politiche di welfare attraverso il Piano di zona con gli Enti locali, le
Aziende per i servizi alla persona e gli altri soggetti di cui all’art. 1 della L. 328/2000;
-
alle modalità attraverso le quali la MG partecipa al perseguimento degli obiettivi del distretto e alla
elaborazione delle linee guida volte anche alla ottimizzazione dell’uso delle risorse di tutti i livelli
assistenziali.
In ogni Distretto deve essere costituito un Comitato di Coordinamento delle Attività Distrettuali, composto
dai responsabili delle strutture del distretto, un rappresentante della MMG, uno dei PLS, uno dei SAI.
Tale Comitato ha funzioni consultive e propositive, e finalità di:
-
coadiuvare il Direttore di Distretto nelle verifiche di attuazione dei programmi e degli interventi, anche
con riferimento a “l’appropriatezza prescrittiva, anche in relazione ai rapporti tra medicina generale e
medicina specialistica ambulatoriale e ospedaliera, in riferimento a linee guida condivise,
all’applicazione di percorsi diagnostico-terapeutici concordati, al rispetto delle note dell’AIFA, anche
al fine di prevenire e rimuovere comportamenti anomali…”(cfr. ACN 2009);
-
favorire l’integrazione tra i servizi e gli operatori del distretto, garantendo la circolarità della
comunicazione;
-
definire percorsi formativi delle diverse professionalità su tematiche di carattere generale (es.
miglioramento continuo della qualità, sistema informativo, management, ecc.);
L'atto aziendale specifica l'organizzazione del distretto sanitario e le relazioni che esso intrattiene con le altre
strutture dell'Azienda, nonché con l’Azienda ospedaliera e con le strutture extra-ospedaliere dell'emergenzaurgenza, definendo i rapporti di collaborazione per la più efficaci modalità di erogazione dei servizi.
Nel rapporto con il Dipartimento di Prevenzione, l’area d'integrazione riguarda i programmi e le iniziative di
prevenzione primaria e di promozione di stili di vita salutari; a questo livello occorre definire le modalità di
coordinamento tra il Dipartimento di Prevenzione ed il distretto sanitario che con la sua organizzazione e i
suoi operatori le deve realizzare. Inoltre vanno programmate e formalizzate congiuntamente le presenze degli
operatori del Dipartimento di Prevenzione nelle sedi del distretto sanitario con particolare riferimento ai
servizi alla persona.
Nel rapporto con il Dipartimento di Salute Mentale vanno in particolare definite le modalità d'integrazione
professionale per la valutazione e la progettazione congiunta degli interventi per i pazienti con i problemi
psichiatrici di particolare rilievo.
Nel rapporto con la struttura ospedaliera, l’area dell’integrazione è rappresentata prioritariamente dalla
definizione dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali ai fini della continuità assistenziale. In
quest'ambito vanno definiti, tra l’altro, i protocolli di accesso alle strutture ambulatoriali e diagnostiche
ospedaliere e le modalità di valutazione multidimensionale in sede di pre e post dimissione. Vanno inoltre
programmate e formalizzate congiuntamente le presenze di operatori ospedalieri in sedi distrettuali e
viceversa.
- 31 -
Il direttore di distretto sanitario è responsabile in modo autonomo della gestione delle risorse assegnate per il
perseguimento delle funzioni del distretto sanitario, della programmazione e valutazione delle attività
territoriali sanitarie e sociosanitarie, rispondendo alla Direzione Generale della suddetta gestione e dei
risultati raggiunti. Il direttore del distretto sanitario supporta la direzione aziendale nei rapporti con i sindaci
del distretto sanitario nonché con gli altri soggetti richiamati dall’art.1 della L. 328/2000.
Nel caso in cui l’ASP assuma la gestione di attività e di servizi socio-assistenziali, il direttore di distretto ha
la responsabilità organizzativa e gestionale di detti servizi che espleta attraverso la funzione “Servizi Sociali”
(vedi punto 35).
Punto 37 dell’indice: La struttura organizzativa – Il Dipartimento di Prevenzione
Il dipartimento di prevenzione è articolato ai sensi dell’art. 7 quater, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.,
nelle seguenti sei funzioni, per ciascuna delle quali è prevista l’individuazione di una struttura o servizio:
-
igiene e sanità pubblica;
-
igiene degli alimenti e della nutrizione;
-
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
-
sanità animale;
-
igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati;
-
igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
A queste funzioni si aggiunge la funzione di medicina legale, pur se non prevista dal D.Lgs. 502/92, in
quanto attività similare di prevenzione.
L’area dell’assistenza collettiva, in coerenza alla classificazione nazionale dei Lea e al Piano Sanitario
Nazionale, comprende inoltre le seguenti funzioni aggregate:
-
epidemiologia, nel caso in cui non sia attivato nello staff della direzione generale;
-
integrazione salute e ambiente;
-
progettazione e coordinamento delle iniziative di educazione sanitaria e di prevenzione rivolta alle
persone, sviluppate con la collaborazione delle aree di assistenza distrettuale e ospedaliera;
-
tutela della salute delle attività sportive;
-
attività di screening oncologici.
Punto 38 dell’indice: La struttura organizzativa – Il Dipartimento di Salute Mentale
Il Dipartimento di Salute Mentale ha il mandato di garantire la gestione per delega della Direzione Aziendale
di:
a) erogazione delle prestazioni e dei servizi in materia di Salute Mentale, previsti dai Livelli Essenziali
di Assistenza e quelli aggiuntivi previsti dal Piano di Azione Locale della Salute Mentale di cui
all’Accordo del 20 marzo 2008 della Conferenza Stato Regioni sul documento concernente “Linee di
indirizzo nazionali per la salute mentale”, nonché da specifiche norme regionali o aziendali (oppure
- 32 -
da specifiche decisioni della direzione aziendale anche in applicazione di norme regionali) e quelli
derivanti da specifiche deleghe di gestione conferite dai comuni per l’assistenza sociale di cui all’art.3
comma 3 del D.Lgs 502/1992, o finanziati dai comuni ai sensi dell’articolo 2 comma 1,lettera l, della
legge 30 novembre 1998, n. 419;
b) omogeneità delle procedure e dei livelli essenziali di assistenza di cui al punto precedente;
c) equità e appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni;
d) rilevazione e gestione dei dati di attività e la valutazione complessiva dei risultati raggiunti, dei
bisogni rilevati e dei prevedibili andamenti epidemiologici;
e) coordinamento fra le unità operative afferenti;
f) elaborazione e pianificazione periodica e almeno triennale di piani operativi per l'attuazione del
mandato da proporre alla Direzione Aziendale;
Le strutture afferenti al Dipartimento dovranno essere:
Assistenza Territoriale specialistica: con bacino di utenza coincidente con il distretto territoriale.
Comprende i seguenti servizi: Centri di salute mentale, Sert, Day-Hospital Territoriale o altre
strutture ambulatoriali (h.12) e simili.
Residenzialità e semi-residenzialità: con bacino di utenza coincidente con il territorio dell’Azienda
Sanitaria Provinciale. Comprende i seguenti servizi: assistenza domiciliare; assistenza
semiresidenziale come lab. protetti, diurni, case famiglia con assistenza max h12; unità di assistenza
residenziale, comunità terapeutiche e simili h24.
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) e annesso Day Hospital Ospedaliero (DHO),
afferenti al Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze e collocati presso gli ospedali delle
ASP o delle Aziende Ospedaliere, nel numero e nella dotazione di posti letto fissati dal piano
sanitario regionale (nel caso di SPDC attivati presso le Aziende Ospedaliere le ASP dovranno
regolare l’inserimento di tale struttura all’interno del loro Dipartimento di Salute Mentale e delle
Dipendenze attivando apposita convenzione con l’Azienda Ospedaliera).
Il Dipartimento di Salute Mentale si dota di apposito Comitato di Dipartimento la cui composizione e
funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.
Punto 39 bis: Il Dipartimento delle Dipendenze
In coerenza con quanto stabilito dalle conclusioni della V Conferenza Nazionale sulle droghe (Trieste, 2009)
che attesta, in linea con l’ Accordo Stato-Regioni del 21 Gennaio 1999 “Riorganizzazione del sistema di
assistenza ai tossicodipendenti” (G.U. n. 61 del 15.3.99) la volontà di perseguire la lotta alle dipendenze, le
ASP devono istituire, in via sperimentale, il Dipartimento delle Dipendenze.
Il Dipartimento ha come finalità generale lo sviluppo di una serie di azioni concertate e coordinate nell’area
ad elevata integrazione sociosanitaria delle dipendenze da sostanze da abuso.
In termini generali la strutturazione del Dipartimento delle Dipendenze è caratterizzata dalla presenza di
servizi pubblici e privati che operano in stretta integrazione: i Ser.T ed eventuali altre unità operative
- 33 -
pubbliche ed il privato sociale accreditato rappresentato da strutture socio-sanitarie residenziali,
semiresidenziali, diurne.
Nelle aziende di piccole e medie dimensioni (con un numero di distretti uguale o inferiore a tre) i servizi e le
strutture deputate alla promozione e tutela della salute mentale e di assistenza ai tossicodipendenti sono
integrate in un unico dipartimento.
Punto 39 ter: Il Dipartimento Materno Infantile
Il Dipartimento Materno Infantile, di natura mista ospedaliera e territoriale, è costituito su base
interaziendale, in coerenza con quanto definito per la rete ospedaliera:
-
Dipartimento Materno Infantile Area Nord: comprende le strutture ospedaliere e territoriali dell’ASP
di Cosenza e dell’azienda ospedaliera che insiste sul suo territorio.
-
Dipartimento Materno Infantile Area Centro: comprende le strutture ospedaliere e territoriali
dell’ASP di Vibo Valentia, di Catanzaro e di Crotone, oltre alle strutture delle aziende ospedaliere
che insistono sul suo territorio.
-
Dipartimento Materno Infantile Area Sud: comprende le strutture ospedaliere e territoriali dell’ASP
di Reggio Calabria e dell’ azienda ospedaliera che insiste sul suo territorio.
I Dipartimenti, così costituiti sono deputati all’assistenza sul versante sanitario di famiglie, donne, bambini e
adolescenti. Attraverso interventi di educazione sanitaria, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione viene
assicurata:
la promozione e tutela della salute della donna e della coppia (assistenza alla coppia nella
pianificazione familiare, assistenza alla donna, con particolare attenzione alla gravidanza, parto e
puerperio);
la promozione e tutela della salute dei bambini e degli adolescenti (assistenza al neonato sano e al
neonato con patologie, assistenza al minore sano e al minore con bisogni speciali o con malattie
croniche, riabilitazione dei minori disabili).
All'interno dei dipartimenti Materno Infantili sono presenti servizi territoriali ed ospedalieri collegati in rete
ed in particolare:
strutture ospedaliere di Pediatria;
strutture ospedaliere di Ostetricia e Ginecologia;
strutture ospedaliere di Neonatologia e di Terapia Intensiva Neonatale;
strutture ospedaliere e territoriali di Neuropsichiatria Infantile;
strutture territoriali di Coordinamento dei consultori.
Il dipartimento materno infantile assicura il collegamento con le altre strutture che offrono prestazioni e
servizi per minori (Medicina Fisica e Riabilitazione, Psicologia, Prevenzione, ecc).
- 34 -
Punto 40 dell’indice: La struttura organizzativa – La rete farmaceutica
All’interno dell’azienda sanitaria territoriale o ospedaliera, l’assistenza farmaceutica deve garantire la
realizzazione e il controllo di tutti quei processi volti ad attuare la migliore politica del farmaco possibile
favorendo al massimo l’integrazione di tutti gli ambiti assistenziali farmaceutici; siano essi a livello
ospedaliero o a livello territoriale, al fine di ottimizzare la realizzazione della continuità assistenziale che
vede coinvolti l’ospedale e il territorio.
L’attività farmaceutica si espleta su due aree:
- area territoriale;
- area ospedaliera.
AREA TERRITORIALE
Tale area comprende tutte le attività che riguardano:
- farmaceutica convenzionata;
- vigilanza sulla farmaceutica convenzionata;
- farmacovigilanza;
- farmaco epidemiologia;
- farmaco economia;
- informazione, ai pazienti e agli operatori sanitari, sul farmaco e sui suoi effetti;
- assistenza farmaceutica diretta;
- assistenza farmaceutica distrettuale.
AREA OSPEDALIERA
Tale area comprende tutte le competenze proprie della farmacia ospedaliera:
- gestione quotidiana del farmaco;
- produzione di farmaci ( per es. farmaci ad uso radiologico e parenterale);
- farmacovigilanza;
- farmaco epidemiologia;
- farmaco economia;
- vigilanza su tutti i prodotti sanitari;
- sperimentazione clinica;
- distribuzione diretta del I° ciclo per i pazienti in dimissione.
- 35 -
Punto 41 dell’indice: La struttura organizzativa – La rete emergenza-urgenza
Si veda quanto stabilito nel decreto 18 del 22/10/2010.
Punto 42 dell’indice: La struttura organizzativa – La rete ospedaliera
Si veda quanto stabilito nel decreto 18 del 22/10/2010.
Punto 43 dell’indice: La struttura organizzativa – La direzione ospedaliera
La legge regionale 11 del 2004 dispone (art. 11, comma3) che le Aziende Sanitarie provvedono alla gestione
degli ospedali ubicati nel rispettivo ambito territoriale, organizzati in rete ed accorpati in presidio unico al
fine di assicurare le prestazioni del livello di assistenza ospedaliera in modo unitario ed integrato, tenuto
conto dei principi contenuti nel piano sanitario nazionale e regionale, degli atti di programmazione regionale
ed aziendale e degli obiettivi stabiliti dal direttore generale.
Compito principale della Direzione del presidio unico degli stabilimenti ospedalieri è assicurare che
l'operatività sanitaria si svolga in ambienti allineati, sotto il profilo igienico e sotto il profilo della garanzia di
qualità, agli standard predefiniti e comunque alle norme di legge.
Le aziende devono istituire, quindi, un’unica struttura di Direzione del presidio unico degli stabilimenti
ospedalieri configurandola quale struttura complessa. Nei presidi ospedalieri non sede della struttura
complessa di Direzione Medica potranno essere attivate al massimo delle strutture semplici dipendenti
gerarchicamente dalla struttura complessa di Direzione Medica.
Punto 42-43-44-45 dell’indice: La struttura organizzativa – Supporto all’attività sanitaria
A supporto dell’attività sanitaria, l’azienda deve prevedere la gestione delle seguenti aree, con eventuali
soluzioni organizzative specifiche, anche attraverso l’istituzione di pertinenti unità operativa in staff:
-
gestione dell’informatica e della tecnologia della comunicazione e gestione dei flussi informativi;
-
la programmazione e alla valutazione degli investimenti in tecnologia e alla gestione dei contratti
con i fornitori per la manutenzione delle apparecchiature sanitarie;
-
lo sviluppo delle attività connesse con il miglioramento continuo della qualità;
-
la programmazione delle dimissioni e il coordinamento con le strutture territoriali di post-ricovero,
in coerenza con i percorsi assistenziali formalmente definiti;
-
la gestione integrata del settore privato accreditato attraverso una attività complessiva comprendente
la programmazione, l’acquisto, il controllo sull’appropriatezza delle prestazioni, la determinazione
del fabbisogno e del consequenziale budget e la stipula dei contratti.
Punto 45 dell’indice: La struttura organizzativa – L’organizzazione dell’attività assistenziale
L'Atto aziendale definisce l'organizzazione delle attività assistenziali. Le Aziende definiscono tale
organizzazione prevedendo una figura di Dirigente delle professioni sanitarie che risponde direttamente al
Direttore Sanitario dell’Azienda ed eventuali altre figure previste da specifiche norme contrattuali recepite
con direttive regionali.
- 36 -
Punto 46-47 dell’indice: La struttura organizzativa – Servizi amministrativi e settore tecnico
Devono essere evitate duplicazioni, inefficienze e dispersione di risorse; a questo scopo le aziende dovranno
valutare e perseguire tutte le possibilità di aggregazione delle funzioni tecnico-amministrative e di supporto
in poche strutture, costruite secondo il modello di governo delle risorse, gestite da figure manageriali forti.
Il principio dell’aggregazione è imperativo per tutte le aziende sanitarie provinciali soggette ad
accorpamento nel 2007. In questi casi, laddove ancora esistono più strutture adibite alla gestione di una
funzione di staff o supporto, si dovrà procedere all’aggregazione dei servizi in un’unica struttura aziendale.
Al fine di evitare la proliferazione delle strutture (complesse e semplici) e conseguentemente
all’aggregazione delle competenze gestionali in un’unica struttura aziendale per ogni funzione di staff e
supporto (vedi modello sotto riportato) le aziende dovranno valorizzare gli incarichi dirigenziali di natura
professionale anche in area PTA evidenziando il contributo professionale dell’incarico dirigenziale nel
garantire l’omogeneità e la qualità dei processi all’interno delle strutture.
L’organizzazione dell’area tecnico-amministrativa
Il modello di assetto organizzativo delle funzioni tecnico-amministrative delle aziende prevede 7 strutture
così individuate:
1. GESTIONE RISORSE UMANE che comprende le seguenti aree di attività:
Sviluppo del personale (sistemi di valutazione, piani di carriera, formazione);
Relazioni sindacali;
Amministrazione del Personale (dipendente e convenzionato).
2. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI che comprende le seguenti aree di attività:
Contabilità analitica;
Economico-finanziario;
Patrimonio.
3. GESTIONE FORNITURE, SERVIZI E LOGISTICA che comprende le seguenti aree di attività:
Provveditorato;
Economato.
4. GESTIONE INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE che comprende le seguenti aree di attività:
Ingegneria Clinica
Nuove realizzazioni
Ufficio Tecnico e Manutenzioni.
5. GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI che comprende le seguenti aree di attività:
ICT;
Sistemi informativi – CED responsabile anche della trasmissione dei dati richiesti dalla direzione
regionale con particolare attenzione agli “adempimenti LEA”.
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6. SERVIZI GENERALI che comprende i seguenti settori:
Legale
Affari generali e Segreterie
7. GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (centri di prenotazione, portinerie, urp, ecc)
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Punto 49 dell’indice: La struttura organizzativa – Le funzioni di staff
Sono da ricondursi sotto l'area degli staff della direzione aziendale le attività di pianificazione,
programmazione e controllo di gestione, di sviluppo organizzativo e politiche del personale, di
comunicazione istituzionale e interna, di gestione della qualità, di controllo dell’appropriatezza clinica, di
gestione del rischio clinico, d'innovazione dei processi produttivi (compresi gli sviluppi in ottica di operation
management) e del loro controllo (audit interno).
Gli staff a livello organizzativo sono afferenti direttamente alla direzione generale. Le funzioni più
innovative e meno stabili, quando svolte da un numero limitato di operatori, possono configurare incarichi di
tipo professionale se sotto la responsabilità di dipendenti con qualifica dirigenziale, in incarichi di posizione
organizzativa se responsabilità di operatori del comparto. Quando le funzioni siano più stabili e richiedano
più operatori per il loro svolgimento, allora esse possono configurare una struttura semplice o complessa.
Inoltre ove la strutturazione organizzativa di tali funzioni non sia giustificata dalla dimensione aziendale il
fabbisogno può essere coperto con operatori con formazione ed esperienze lavorative polivalenti, che
possono garantire più funzioni, con incarichi di elevata qualificazione professionale e, ove ne ricorrano i
presupposti, con contratti ai sensi dell’art. 15 septies del D.Lgs. 502/1992, e s.m.i.
Vincoli all’attivazione di strutture semplici e complesse per le funzioni di supporto tecnicoamministrativo e di staff
La strutturazione organizzativa dell’area amministrativa e delle attività di supporto deve tenere conto della
dimensione aziendale e della presenza di specifiche professionalità:
Azienda
N° massimo di strutture complesse N° massimo di strutture semplici
attivabili tra le funzioni di staff e di attivabili tra le funzioni di staff e di
supporto tecnico-amministrativo
supporto tecnico-amministrativo
ASP CS
10
6
AO CS
8
5
ASP KR
7
4
ASP VV
7
4
ASP CZ
8
5
AO CZ
8
5
AOU CZ
5
3
ASP RC
9
6
AO RC
8
5
Le funzioni amministrative e tecnico-logistiche possono essere aggregate in forma dipartimentale, in base
alle strutture complesse presenti ove il loro numero sia di 5 o superiore.
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Punto 51 dell’indice: La struttura organizzativa – Gli incarichi dirigenziali
Il sistema degli incarichi segue quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro rispettando la
necessità di una graduazione degli incarichi di struttura aggiornabile in relazione all’eventuale evoluzione
organizzativa.
Punto 52 dell’indice: La struttura organizzativa – Le posizioni organizzative
Il sistema delle posizioni organizzative per il personale del comparto segue quanto previsto dai contratti
collettivi nazionali di lavoro rispettando la necessità di una graduazione degli incarichi di struttura
aggiornabile in relazione all’eventuale evoluzione organizzativa. Le aziende dovranno prevedere un
adeguato rapporto numerico di posizioni organizzative tra attività ospedaliere e territoriali, considerando, in
particolare, il valore strategico di queste ultime dove le posizioni organizzative attivate dovranno avere
responsabilità di sviluppo, coordinamento e integrazione di processi.
Punto 54 dell’indice: I sistemi e gli strumenti di gestione e di controllo – I sistemi di programmazione e
controllo
Le Aziende gestiscono sistemi di budget, di contabilità analitica e di reporting per governare le proprie
attività e sviluppano sistemi di valutazione condivisi sulla “produzione” sanitaria Pubblica e Privata da
utilizzare nella programmazione e pianificazione delle attività dell’anno successivo. Al contempo assicurano
piena integrazione all'interno dei sistemi sviluppati a livello regionale, per permettere all'Assessorato di
svolgere il suo ruolo di regia sul SSR come previsto dall'art. 18 della L.R. 5/2009 e alle Aziende di potersi
confrontare tra loro.
Punto 55 dell’indice: I sistemi e gli strumenti di gestione e di controllo – I sistemi di gestione e
valutazione del personale
Le Aziende definiscono sistemi di valutazione del personale dirigenziale e del comparto capaci di incidere
realmente sui risultati e di orientare i comportamenti. Il sistema di valutazione è sviluppato a partire da
quanto previsto nei CCNL di lavoro, dai principi espressi dal D.Lgs. 150 del 2009 e dalle linee guida
regionali in materia.
Per rendere l'azione dei collegi tecnici e il sistema di valutazione dei dirigenti più efficace, l'Azienda
s'impegna a sviluppare sistemi informativi capaci di raccogliere, rendere fruibili e comparabili, tra gli altri:
dati quali-quantitativi sull'attività professionale individuale e d'équipe;
informazioni sull'adozione di linee guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico-terapeutiche
aziendali;
informazioni sulle attività di ricerca clinica applicata, sulle sperimentazioni, sulle attività di
tutoraggio formativo;
dati relativi all’appropriatezza clinica, ivi compresa quella prescrittiva.
Per il personale del Comparto le Aziende dovranno porre cura a sviluppare sistemi di valutazione individuali
e permanenti che garantiscano la misurazione e la valorizzazione del contributo fornito dal singolo in termini
di comportamenti organizzativi espressi e di risultati raggiunti in relazione con gli obiettivi di budget della
struttura. Tali sistemi dovranno essere integrati con i vari istituti contrattuali legati alla valutazione (in
particolare la produttività collettiva e la progressione economica orizzontale) e dovranno assicurare la
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selettività della valorizzazione riconoscendo le prestazioni meritevoli da quelle insufficienti e negative,
evitando la tipica “distribuzione a pioggia” dei riconoscimenti economici legati ad istituti retributivi variabili
Punto 56 dell’indice: I sistemi e gli strumenti di gestione e di controllo – Le procedure di acquisto e di
gestione degli appalti
Le Aziende recepiscono quanto definito nella legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26. in merito alla Stazione
Unica Appaltante.
Punto 60 dell’indice: I sistemi e gli strumenti di gestione e di controllo – La libera professione
intramuraria
Le Aziende regolamentano le attività libero-professionali dei propri dirigenti secondo le disposizioni di legge
e contrattuali vigenti. L’organizzazione e l'esercizio dell’attività intramuraria non deve essere in contrasto
con le finalità e le attività istituzionali dell’Azienda.
L'esercizio delle attività libero-professionali intramoenia contribuisce a valorizzare il lavoro dei
professionisti che lavorano in Azienda, a favorire l'innovazione clinico - assistenziale, ad ampliare l'offerta
aziendale complessivamente intesa, a rafforzare il senso di appartenenza dei professionisti alla vita
dell'Azienda anche prolungandone la presenza sul posto di lavoro fuori dall'orario previsto per le attività
istituzionali nonché creare un rapporto fiduciario tra utente e struttura.
Perché ciò sia verificato, l'Azienda s'ispira con determinazione ai seguenti principi:
la scelta dei servizi libero-professionali da parte degli utenti non deve avere come principale
motivazione le liste di attesa che caratterizzano le attività prestate in regime istituzionale;
dove il soggetto imprenditoriale sia l'Azienda e non i singoli professionisti o le singole équipe, i
servizi sono offerti nell'ambito di un'area a pagamento organizzata e gestita dall'Azienda e non come
attività libero-professionale individuale o di gruppo;
le attività della libera professione individuale o di gruppo devono essere svolte all'interno delle
strutture aziendali, senza ricorrere - se non per dimostrabili impossibilità aziendali - alla intramoenia
allargata da espletare, comunque, in conformità alle norme di legge e al regolamento aziendale;
le attività offerte in area a pagamento aziendale devono prediligere i servizi non ricompresi nei livelli
essenziali di assistenza;
le attività offerte in regime di libera professione intramuraria devono prediligere, per quanto
possibile, servizi ad alto contenuto d'innovazione clinico-assistenziale che diventano poi patrimonio
aziendale attraverso la loro socializzazione e l'apprendimento organizzativo.
Le Aziende sanitarie assicurano i controlli previsti dalla normativa su volumi e contenuti della libera
professione intramuraria e delle attività prestata dall'area a pagamento aziendale, illustrando i risultati di tali
controlli all'interno di una relazione aziendale prodotta entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
riferimento.
Lo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria deve essere regolato da apposito regolamento
aziendale in cui le Aziende definiscono sistemi di abbattimenti tariffari che colleghino, per ciascuna
prestazione o classi di prestazioni, la durata delle liste di attesa e le tariffe della libera professione
intramuraria secondo il principio per cui tanto più lunghe sono le liste di attesa, tanto minori dovranno essere
le tariffe delle prestazioni equivalenti in regime di libera professione intramuraria.
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REGOLAMENTI AZIENDALI
Le Aziende devono definire, entro 90 giorni dall’approvazione dell’atto aziendale da parte della Regione, i
regolamenti richiamati nelle presenti linee guida e precisamente:
1. Forme innovative di acquisto di beni e servizi;
2. Deleghe del direttore generale e relative forme di controllo;
3. Collegio di Direzione;
4. Consiglio dei sanitari;
5. Processi di misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture e degli individui;
6. Collegi tecnici;
7. Comitato etico (ove previsto);
8. Comitato consultivo misto;
9. Dipartimenti e relativo Comitato;
10. Attività libero-professionale.
Tali regolamenti, formalizzati con deliberazione del Direttore generale dell’Azienda, dovranno essere inviati
in Regione e pubblicati sul sito internet dell’Azienda in linea con i principi di trasparenza della Pubblica
Amministrazione.
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