Accoglimento parziale del 13/03/2013 RG n. 63235/2012

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Accoglimento parziale del 13/03/2013 RG n. 63235/2012
Accoglimento parziale del 13/03/2013
RG n. 63235/2012
N. R.G. 63235/2012
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
VERBALE DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE n. r.g. 63235/2012
tra
RICORRENTE
e
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ANDREA CUMINI, anche quale erede di MARCELLO CUMINI,
MARTINA CUMINI, anche quale erede di MARCELLO CUMINI,
GIULIANA MAZZOCCOLI, anche quale erede di MARCELLO CUMINI,
FRANCESCA CUMINI, quale erede di MARCELLO CUMINI, non costituita,
MARIO FALCONE non costituito,
FRANCESCO MARCHESAN,
PIERGIOVANNI CELETTO,
GIORGIO CUDICIO,
ALESSANDRO RIZZOTTI,
RESISTENTI
Oggi 27 febbraio 2013 alle ore 12 innanzi al g.d. sono comparsi:
 per il ricorrente l’avv. CANAL e inoltre personalmente l'avv ELISABETTA MARIOTTI
curatore del fallimento CUMINI AUTO SRL;
 per la resistente MAZZOCCOLI gli avvocati CAMPEIS e MOJANA;
 per i resistenti CELETTO, CUDICIO e MARCHESAN, personalmente il dott. CUDICIO,
l’avv. SGALLA, l'avv. CABRINI e l'avv. RITA ROLLI in sostituzione dell'avv.
FEDERICO GALGANO;
 per il resistente RIZZOTTI l'avv. SGALLA, l'avv. CABRINI e l'avv. ROLLI;
 per la resistente MARTINA CUMINI l'avv. VERONICA BAGGIO
 per gli altri resistenti nessuno.
Ai fini della pratica forense è altresì presente la dott.ssa MARIA DILETTA VERGANI.
L'avv. CANAL deposita autorizzazione del giudice delegato del fallimento a proporre ricorso nei
confronti di ANDREA CUMINI, nonchè gli a/r relativi alla notificazione nei confronti di
FRANCESCA CUMINI e di MARTINA CUMINI, in particolare gli atti notificati a FRANCESCA
CUMINI essendo stati ritirati dalla stessa presso l'ufficio postale il 20 dicembre 2012.
L'avv. CANAL quanto alle difese avversarie rileva:
 per quanto riguarda ANDREA CUMINI, che lo stesso era stato nominato procuratore della
società fino al 16/12/2005 data di revoca della procura e che comunque era socio della
società e non hai mai contestato l'operato dell'organo gestorio; che inoltre sussiste
responsabilità quale socio ex 2476 comma 7 cc; l'avv. MARIOTTI sottolinea che ANDREA
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FALLIMENTO CUMINI AUTO SRL
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CUMINI si era dichiarato responsabile delle operazioni fiscalmente scorrette che hanno dato
luogo agli accertamenti di imposte;
 quanto alle eredi di MARCELLO CUMINI che hanno accettato con beneficio d'inventario,
insiste per il sequestro sui soli beni di cui all'eredità beneficiata;
 quanto alle eccezioni di prescrizione che trattandosi di azione esercita dal curatore la
prescrizione decorre dal momento dell'emersione della perdita da collocarsi tutt'al più al 9
agosto 2007 data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006, il primo ad evidenziare
una perdita;
 quanto all'operazione di lease-back, che la finalizzazione di tale operazione a sottrarre dal
patrimonio della srl poi fallita l'immobile di grande pregio emerge già dal documento 12
proveniente da LOCAT del 10/3/2005 nel quale già si individuava il destinatario finale del
contratto nella PUNTA LADA; ribadisce che la cessione del contratto a PUNTA LADA
risulta effettuata a titolo gratuito e che a seguito di queste vicende la SRL si è trovata a
corrispondere come conduttore dell'immobile un canone di affitto alla PUNTA LADA
superiore al canone di leasing che questa pagava a LOCAT;
 quanto alla posizione dei sindaci, che gli stessi non hanno preso alcuna iniziativa a fronte
della mancata esecuzione da parte del cda di quanto deliberato in tema di liquidazione della
società nella riunione del 28/2/2005, richiamando il tenore di tale delibera.
L'avv. CAMPEIS per la resistente MAZZOCCOLI insiste nell'eccezione di prescrizione e di
incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in quanto il preteso danno non può essere fatto
coincidere con il fallimento ma preesiste allo stesso; precisa che l'inventario dei beni dell'eredità
beneficiata non è stato ancora completato e che ad oggi non è stata fatta richiesta di liquidazione dai
creditori del de cuius.
L'avv. BAGGIO insiste nell'eccezione di prescrizione per MARTINA CUMINI.
L'avv. CABRINI per i sindaci ribadisce le difese e le eccezioni in particolare di prescrizione e
relative al tenore del verbale del cda del 28/2/2005; quanto al contratto di lease-back ribadisce che
tale contratto era un atto gestorio di per sé non incongruo come tale non sindacabile dai sindaci, ai
quali non era stato sottoposto il documento qui prodotto come 12 dal FALLIMENTO.
L'avv. CABRINI e l'avv. ROLLI eccepiscono quanto alla posizione del RIZZOTTI che non è stata
prodotta dal FALLIMENTO specifica autorizzazione del g.d. .
Il Giudice
si riserva di provvedere.
Il Giudice
Elena Riva Crugnola
Successivamente,
il g.d.
a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede,
OSSERVA
Il ricorrente FALLIMENTO CUMINI AUTO SRL ha prospettato che:
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 quanto all'eccezione d'incompetenza formulata dalla MAZZOCCOLI, che sussiste la
competenza del Tribunale di Milano in relazione al criterio del foro commissi delicti posto
che in Milano si è verificato il fatto dannoso vale a dire il fallimento della società;
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 dello sbilancio tra attivo e passivo del FALLIMENTO (dichiarato il 23.12.2010) pari ad
euro 26.689.334,22 (e da riquantificarsi al 16 gennaio 2013 nella misura di circa 40 milioni
di euro in dipendenza di insinuazioni tardive) "siano responsabili gli amministratori e i
sindaci della società fallita a partire da coloro che erano in carica dal gennaio 2004"
ed ha quindi svolto richiesta cautelare ex art.671 cpc nei confronti
o (come precisato all'udienza del 12.11.2012 in relazione alla sopravvenuta notizia del
decesso di MARCELLO CUMINI e della cancellazione dal Registro delle Imprese
di FINAUTO SRL IN LIQUIDAZIONE, nei confronti dei quali erano state prese
conclusioni nel ricorso originario a loro poi non notificato)
1. ANDREA CUMINI in proprio (vicepresidente del c.d.a. sino all’11.10.2004 e, inoltre, socio
di CUMINI AUTO chiamato a rispondere degli atti dannosi da lui intenzionalmente decisi o
autorizzati ex art.2476 cc settimo comma) e anche quale erede di MARCELLO CUMINI
(presidente del c.d.a. dalla costituzione della srl al 21.09.2006 e amministratore unico dal
21.09.2006 al 23.09.2008);
2. MARTINA CUMINI in proprio (consigliere sino all’11.10.2004, consigliere con poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione dal 12.10.2004 al 21.9.2006) e anche quale erede di
MARCELLO CUMINI;
3. GIULIANA MAZZOCCOLI in proprio (consigliere sino al 21.09.2006) e anche quale erede
di MARCELLO CUMINI;
4. FRANCESCA CUMINI quale erede di MARCELLO CUMINI (non costituitasi);
5. MARIO FALCONE (presidente del collegio sindacale dal 1998 al 18.04.2005) (non
costituitosi);
6. FRANCESCO MARCHESAN (sindaco dal 19.06.2002 all'1.04.2005);
7. PIERGIOVANNI CELETTO (sindaco dal 19.06.2002 al 18.04.2005);
8. GIORGIO CUDICIO (sindaco dal 02.04.2005 al 18.04.2005);
9. ALESSANDRO RIZZOTTI (direttore generale dal 1998 al 31.05.2005).
Quanto al fumus il ricorrente ha addebitato alle controparti in particolare:
A. pagg. 3/8 del ricorso:
violazione dei principi di redazione del bilancio nell’esercizio 2004, essendosi malamente
ricorso al principio di going concern, pur nella consapevolezza -nella riunione del cda del
28.2.2005 avente ad oggetto l'esame della bozza di bilancio- degli intervenuti accertamenti
fiscali conseguenti ad indagini anche penali (nei confronti di ANDREA CUMINI) relative a
pratiche di vendita di autoveicoli in regime di esenzione iva risultate elusive (cfr. docc. 5 6),
accertamenti in riferimento ai quali la tensione finanziaria avrebbe imposto di considerare la
società in stato di liquidazione, con conseguente necessità di diversa valutazione in
particolare delle rimanenze; conseguente responsabilità ex art.2486 cc per tutta l'attività non
conservativa proseguita dopo il 28.2.2005 a carico di tutti i resistenti;
B. pagg. 9/13 del ricorso:
contratto di sale and lease back (doc.9), stipulato il 14.3.2005 dalla fallita con LOCAT e
avente ad oggetto l'immobile sociale, come da delibera del cda dell'8.3.2005 (presenti
MARCELLO e MARTINA CUMINI, MAZZOCCOLI e l'intero collegio sindacale),
contratto di per sè comportante un prezzo di cessione di euro 3.035.000,00 (al netto
dell’IVA) inferiore al valore dell'immobile e il cui ricavo di cessione è stato appostato nel
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di:
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bilancio al 31.12.2005 per l'intero in violazione dell'art.2425bis ultimo comma cc, così
evitando l'emersione di perdita di esercizio: contratto inoltre poi ceduto il 10.5.2006 (cfr.
doc.13) quanto al lease back alla sas PUNTA LADA di MARCELLO CUMINI, con
sottrazione ai creditori della srl della garanzia immobiliare e attribuzione in sostanza a
MARCELLO CUMINI del pregiatissimo immobile sociale;
C. pagg. 13/15 del ricorso:
quantificando il danno nella differenza tra attivo e passivo sia per la carenza e l'inattendibilità della
documentazione contabile sia per la causazione del dissesto da parte degli esponenti aziendali a
mezzo di attività distrattiva.
Quanto al periculum il ricorrente ha poi evidenziato l’incapacità dei patrimoni dei debitori a
soddisfare l’ingente credito risarcitorio fatto valere dal fallimento nonchè l’atteggiamento
complessivamente fraudolento degli ex amministratori realizzato con lo svuotamento del patrimonio
sociale tramite la costituzione di società con socio unico e la loro continua trasformazione.
1. ANDREA CUMINI in proprio (vicepresidente del c.d.a. sino all’11.10.2004) ha eccepito:
a. la mancanza di specifica autorizzazione del giudice delegato fallimentare al
promovimento della iniziativa cautelare nei suoi confronti:
b. la propria estraneità dalla srl a partire dall'11.10.2004, data di sua revoca dall'incarico
gestorio;
c. la propria estraneità al cda del 28.2.2005; la sua assenza dalle assemblee dei soci del
28.5.2005 e del 30.4.2006 di approvazione dei bilanci, nonostante le false
attestazioni di cui ai relativi verbali;
d. la propria estraneità rispetto alla sas PUNTA LADA a partire dal 6.11.2006, data di
cessione della sua partecipazione quale accomandante a MARCELLO CUMINI;
e. la prescrizione sia ex art.2393 cc sia ex art.2949 cc, il relativo termine decorrendo a
partire dal 31.12.2004, momento in cui il patrimonio sociale già risultava
insufficiente al soddisfacimento dei crediti;
quale erede di MARCELLO CUMINI ha eccepito la carenza di propria legittimazione
passiva, non rivestendo egli la qualità di erede ma solo quella di chiamato all'eredità, essendo
figlio naturale riconosciuto di MARCELLO mai entrato in possesso dei beni ereditari e non
avendo accettato nè espressamente nè tacitamente l'eredità.
2. MARTINA CUMINI in proprio (consigliere sino all’11.10.2004, consigliere con poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione dal 12.10.2004 al 21.09.2006) ha eccepito:
a. di aver rivestito solo formalmente la carica di amministratore, non avendo mai
partecipato ad alcuna riunione del consiglio né contribuito all’adozione di alcun atto
gestorio, compresa la redazione del bilancio, essendo stata una semplice impiegata il
cui nome veniva utilizzato dal padre MARCELLO facendolo figurare nei verbali del
cda;
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svuotamento, a partire dal 2007, del patrimonio della srl in favore delle due società
MULTIAUTO SRL e AUTO SRL, entrambe facenti capo al nucleo familiare CUMINI
(cessione a AUTO SRL delle vetture presenti in magazzino; 29.4.2010 cessione a AUTO
SRL dell'intera azienda sociale al prezzo irrisorio di euro 5.722,00);
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b. la prescrizione quinquennale dell’azione, il relativo termine decorrendo a partire dal
31.12.2004, momento in cui il patrimonio sociale già risultava insufficiente al
soddisfacimento dei crediti;
c. il verificarsi degli atti distrattivi in epoca (2007) successiva alla cessazione dalla
carica di consigliere (2006);
d. la infondatezza degli addebiti avversari relativi al contratto di sale and lease back;
e. l’insussistenza del periculum;
quale erede di MARCELLO CUMINI ha documentato di aver accettato l'eredità con
beneficio di inventario.
a. l’incompetenza del Tribunale di Milano, non trovando applicazione nè l'art.18 cpc, nessuno
dei resistenti avendo domicilio in Milano, nè l'art.20 cpc, essendo sorta l'obbligazione
risarcitoria in Udine, ove la srl aveva sede all'epoca dei fatti contestati e ove sono state poste
in essere le condotte addebitate, ed inoltre il forum destinatae solutionis essendo da
individuare sempre in riferimento al domicilio degli obbligati in Udine ex art.1182 cc ultimo
comma, trattandosi di obbligazione illiquida;
b. l’inammissibilità del ricorso, il quale deve necessariamente contenere l’indicazione degli
elementi costitutivi dell’azione di merito, oltre che indicarne il nesso causale con il danno di
cui é richiesto il risarcimento;
c. la prescrizione dell’azione di responsabilità decorrente dalla data di cessazione della carica
di amministratore, avvenuta nel caso specifico il 21 settembre 2006;
d. quanto al fumus, il non aver mai compiuto atti gestori e non aver preso parte alle assemblee
del CDA del 28 febbraio 2005, 8 marzo 2005, 28 maggio 2005 e 30 aprile 2006, oltre che il
non poter essere reputata responsabile in quanto carente delle specifiche competenze
richieste dall’articolo 2392 cc;
e. quanto al periculum, l’inesistenza di alcun mutamento in peius del proprio patrimonio e il
non aver posto in essere alcuna condotta dissipativa dello stesso;
quale erede di MARCELLO CUMINI:
f. ha documentato di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario e quindi ha
eccepito la limitazione di responsabilità ex art.490 cc intra vires in riferimento ai soli
beni ereditari di cui all'inventario in corso di redazione;
g. ha contestato la pretesa irragionevolezza del prezzo di cessione dell'immobile
sociale, producendo al riguardo documentazione;
h. ha contestato ogni altro addebito in fatto del FALLIMENTO.
4. FRANCESCA CUMINI quale erede di MARCELLO CUMINI non si è costituita nel
procedimento cautelare.
5. MARIO FALCONE (presidente del collegio sindacale dal 1998 al 18.04.2005) non si è
costituito nel procedimento cautelare.
6. FRANCESCO MARCHESAN (sindaco dal 19.06.2002 all'1.04.2005),
7. PIERGIOVANNI CELETTO (sindaco dal 19.06.2002 al 18.04.2005),
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3. GIULIANA MAZZOCCOLI in proprio (consigliere sino al 21.09.2006) ha eccepito:
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8. GIORGIO CUDICIO (sindaco dal 02.04.2005 al 18.04.2005) hanno eccepito:
a. l’inammissibilità del ricorso in quanto privo di causa petendi e inidoneo a censurare
il comportamento dei sindaci la cui responsabilità deve essere specificamente
dimostrata e non discende automaticamente da quella degli amministratori;
c. nel merito l'infondatezza degli addebiti (nel verbale del CDA del 28.2.2005 non era
riscontrabile alcuna causa di scioglimento, poiché l’asserito “deficit finanziario” non
comporta necessariamente una ripercussione sui risultati economici: le riserve
dell’epoca ammontavano a 1.570.814 euro e avrebbero dovuto essere assorbite prima
che potesse essere intaccato il capitale sociale; la vendita di autovetture era stata
effettuata al valore di mercato tanto che la casa madre MERCEDES ITALIA SPA ha
mantenuto il rapporto con la CUMINI AUTO srl; non vi sarebbero motivi, data
anche la vincolatività della relativa procedura, per contestare il prezzo del sale and
lease back; la plusvalenza contestata inerisce al bilancio di esercizio del 2005 redatto
nel 2006, quando i sindaci già non erano più in carica).
9. ALESSANDRO RIZZOTTI (direttore generale dal 1998 al 31.05.2005) ha eccepito:
a. la mancanza di specifica autorizzazione del giudice delegato fallimentare al
promovimento della iniziativa cautelare nei suoi confronti;
b. la propria estraneità quale direttore generale a tutti gli addebiti, in particolare essendo
stato licenziato il 30.5.2005;
c. nel merito l'infondatezza degli addebiti con argomentazioni analoghe a quelle dei
sindaci.
Le varie questioni discusse tra le parti ovvero valutabili d'ufficio saranno qui di seguito esaminate
nell'ordine dipendente dal loro carattere potenzialmente dirimente/assorbente.
Viene così per prima in gioco la questione relativa alla mancanza di specifica autorizzazione del
giudice delegato rispetto al promovimento della iniziativa cautelare nei confronti di ANDREA
CUMINI e ALESSANDRO RIZZOTTI.
Al riguardo il FALLIMENTO ha prodotto all'udienza del 27.2.2013 autorizzazione -rilasciata il
25.2.2013 dal giudice delegato alla procedura- a proporre ricorso nei confronti di ANDREA
CUMINI, cosicché per tale parte la questione è superata, mentre per quanto riguarda il RIZZOTTI,
non essendo stata eseguita alcuna produzione integrativa da parte della difesa del FALLIMENTO,
rimangono ferme le considerazioni già svolte nell'ordinanza di questo g.d. 16/17.1.2013 1, peraltro
1
Questo il tenore dell'ordinanza:
"ritenuto che, in applicazione del principio di cui all'art.182 cpc, occorre assegnare termine alla difesa del
FALLIMENTO ricorrente onde integrare l'autorizzazione già espressa ex artt. 25 31 LF dal Giudice delegato alla
procedura in riferimento alle iniziative giudiziarie di merito a cautela delle quali è volto il ricorso cautelare in esame,
considerato in particolare:
 che nel provvedimento di autorizzazione prodotto sub 1 dal ricorrente non sono menzionati quali destinatari di
tali iniziative nè ANDREA CUMINI nè ALESSANDRO RIZZOTTI, nei cui confronti è stata rivolta la richiesta
cautelare in esame,
 e che tale carenza non può essere superata in riferimento al tenore del programma di liquidazione ex art.
104ter l.f., programma citato dalla difesa del ricorrente e peraltro non prodotto, trattandosi comunque di
programma la cui approvazione non esclude la necessità di autorizzazione da parte del GD della esecuzione
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b. la prescrizione dell’azione di responsabilità contro i sindaci in quanto questi sono
cessati dalla carica il 18 aprile 2005, ed, in particolare, il CUDICIO essendo stato
sindaco solamente tra il 2 aprile 2005 e il 19 aprile 2005 e non avendo quindi preso
parte ad alcuna assemblea dalla quale fosse potuta scaturire la sua responsabilità;
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in alcun modo censurate dal ricorrente, cosicché nei confronti del RIZZOTTI il ricorso non può
in ogni caso essere accolto.
In secondo luogo va poi esaminata l'eccezione di incompetenza svolta dalla resistente
MAZZOCCOLI.
Al riguardo va premesso che, quanto alla rilevanza della eccezione, deve essere condiviso
l'orientamento di legittimità ormai consolidato, secondo il quale "In caso di litisconsorzio
facoltativo, va escluso che sia improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale
derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti" (cfr., ad es., Cass. n.16800/2006)
cosicchè nel caso di specie, vertendosi senz'altro in ipotesi di litisconsorzio facoltativo tra più
condebitori solidali, l'eccezione proposta dalla sola MAZZOCCOLI va comunque valutata per
quanto riguarda la sua posizione.
Al riguardo va infatti rilevato che la MAZZOCCOLI, pur avendo eccepito la non ricorrenza di tutti
i criteri di collegamento in tema di competenza per territorio ipotizzabili, si è limitata, quanto al
criterio ex art.20 cpc relativo al "luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio", a negare la
competenza del Tribunale di Milano in riferimento alla sede in Udine della società poi fallita e alla
commissione nella stessa città delle condotte addebitate: rilievi questi entrambi insufficienti a far
escludere la competenza del Tribunale di Milano, posto che la società poi fallita ha comunque
trasferito la sua sede in Milano dal 2007 (cfr. visura prodotta sub 3 dal ricorrente, pag.2), sicchè a
questa città risultano riconducibili:
 sia le condotte gestorie addebitate a MARCELLO CUMINI (come erede del quale la
MAZZOCCOLI è qui chiamata a rispondere) per l'ultima fase di "svuotamento" della
società,
 sia la definitiva manifestazione del danno in particolare ai creditori sociali, danno da
ritenersi emerso solo a seguito del fallimento dell'ente come si dirà più avanti, con tutte le
conseguenze quanto al cd forum delicti, senz'altro rilevante rispetto all'azione risarcitoria dei
creditori, avente natura extracontrattuale e a tutela (anche) della quale deve ritenersi il
FALLIMENTO abbia svolto le richieste cautelari in esame (cfr. sul punto, ad es., Cass.
n.18906/2004, secondo la quale: "L'obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il
fatto produttivo di danno si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento
illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva. Pertanto, qualora i due luoghi non
coincidano, il "forum delicti", previsto dall'art. 20 cpc, deve essere identificato con riguardo
al luogo in cui è avvenuto l'evento.(Nella specie la Cassazione ha dichiarato la competenza
territoriale del giudice del luogo ove un paziente è deceduto a decidere la domanda di
risarcimento dei danni conseguiti all' errore di diagnosi di un medico ospedaliero ove era
stato ricoverato)".
In terzo luogo va poi esaminata la eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta da
ANDREA CUMINI rispetto alla sua posizione quale erede di MARCELLO CUMINI.
Al riguardo va rilevato che il ricorrente non ha in alcun modo smentito le affermazioni di ANDREA
CUMINI relative alla non intervenuta accettazione dell’eredità del padre e alla sua situazione di non
possesso dei beni ereditari, sicché tali circostanze vanno ritenute pacifiche, con la conseguenza che,
"degli atti ad esso conformi" (cfr. ultimo comma art.106ter LF);
omissis
fissa per la discussione del ricorso l'udienza del 27 febbraio 2013 ore 12 avanti a sè, assegnando .....termine fino
all'udienza al FALLIMENTO ricorrente per il deposito della integrazione della autorizzazione......
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Nel merito l'eccezione risulta poi infondata.
secondo un condivisibile orientamento, va ritenuto il difetto di legittimazione di ANDREA
CUMINI, risultato non erede ma mero chiamato all’eredità non in possesso dei beni ereditari,
rispetto alla pretesa creditoria fatta valere dal FALLIMENTO nei suoi confronti quale erede
subentrato nella posizione del de cuius (cfr. al riguardo, ad es. Cass. n.920/1977, secondo la quale:
“Nei confronti del chiamato all'eredita, che non abbia accettato e che non sia in possesso di beni
ereditari, il creditore del de cuius non può agire per il riconoscimento ed il soddisfacimento delle
proprie pretese, ancorchè evochi il chiamato medesimo in qualità non di erede, ma di
'rappresentante dell'eredita'. Infatti, la legittimazione passiva in rappresentanza dell'eredita e
prevista esclusivamente con riguardo al chiamato che sia in possesso dei beni ereditari (art 486
cc), mentre, nella diversa ipotesi del chiamato non possessore, l'indicata rappresentanza spetta al
curatore dell'eredità, nominato su istanza degli interessati, a norma dell'art 528 cc”, nonché la più
recente Cass. n.10197/2000, secondo la quale: “Il chiamato dell'eredità che non sia nel possesso
dei beni ereditari non può stare in giudizio in rappresentanza dell'eredità (ipotesi prevista dall'art.
486 cod. civ. soltanto per il chiamato in possesso dei beni ereditari) e pertanto nei suoi confronti
non è possibile ne' proseguire il giudizio instaurato nei confronti del "de cuius", ne' agire ex novo;
se, tuttavia, si sia agito contro il chiamato non possessore e costui si sia costituito eccependo la
propria carenza di legittimazione , il giudice deve disporne l'estromissione dal giudizio, senza che,
peraltro, la semplice costituzione intesa al solo fine di far valere il proprio difetto di legittimazione
possa configurarsi come accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di atto pienamente compatibile
con la volontà di non accettare l'eredità.”).
Nei confronti di ANDREA CUMINI quale erede di MARCELLO CUMINI, allo stato, il
ricorso non può quindi in ogni caso essere accolto, dovendosi al riguardo solo ancora osservare
che la soluzione sopra seguita non priva comunque di tutela il creditore ricorrente, il quale può
utilizzare, oltre che il rimedio della nomina del curatore dell’eredità per la parte giacente ex art.528
cc, anche il meccanismo previsto dall’art.481 cc, richiedendo al Tribunale di fissare un termine
“entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità”.
Quanto agli altri eredi del defunto MARCELLO CUMINI, MARTINA CUMINI, FRANCESCA
CUMINI e GIULIANA MAZZOCCOLI, si pone poi la questione relativa alla ricorrenza di
periculum, avendo sia la MAZZOCCOLI sia MARTINA CUMINI documentato di aver accettato
l'eredità con beneficio di inventario e tale accettazione beneficiata dovendo poi essere ritenuta
propria anche di FRANCESCA CUMINI, come affermato da ANDREA CUMINI senza alcuna
smentita da parte del FALLIMENTO.
Al riguardo va in particolare rilevato che, in dipendenza di tale accettazione, i beni del defunto sono
soggetti alla specifica disciplina legale ex artt. 484 ss cc, anche in riferimento ai cui specifici
vincoli, dunque, il creditore ricorrente ex art.671 cpc è onerato di dimostrare il requisito del
periculum (cfr. sul punto Cass. n.1461/1962, secondo la quale: "Il creditore il quale voglia
cautelarsi contro l'erede beneficiato, puo giovarsi, anziché dei mezzi di cauzione (fideiussione,
deposito in danno ecc) consentiti dall'art 492 cc, del particolare strumento giuridico del sequestro
conservativo, ma egli deve dimostrare il concorso delle condizioni cui detto sequestro e sempre
subordinato, l'esistenza cioé in particolare, del fondato timore di perdere la garanzia del proprio
credito.").
E, nel caso di specie, nessuna dimostrazione di specifico periculum, tale da far ritenere inadeguati i
vincoli gravanti sugli eredi beneficiati in particolare quanto alla alienazione dei beni e quanto alle
omissioni nella redazione dell'inventario ex artt. 493 e 494 cc, risulta fornita dal ricorrente, che si è
limitato, a fronte della avversaria deduzione, a insistere per "il sequestro sui soli beni di cui
all'eredità beneficiata" (cfr. verbale udienza 27.2.2013), senza alcuna prospettazione circa un
proprio fondato timore che le eredi beneficiate, pur avendo fatto ricorso alla speciale procedura di
inventario accettandone gli obblighi, possano disperdere i beni inventariati ovvero redigere
infedelmente l'inventario.
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Accoglimento parziale del 13/03/2013
RG n. 63235/2012
Accoglimento parziale del 13/03/2013
RG n. 63235/2012
Quanto fin qui detto porta poi ad escludere la necessità di esaminare specificatamente il fumus di
fondatezza dell'addebito di responsabilità formulato dal FALLIMENTO come sopra sub C.,
trattandosi di addebito temporalmente riferibile all'anno 2007, nel quale da un lato solo il defunto
MARCELLO CUMINI rivestiva carica gestoria (e quindi solo le sue eredi -per le quali si è
detto non è allo stato configurabile specifico periculum- sarebbero chiamate a rispondere) e
dall'altro i sindaci resistenti non erano più in carica.
Passando al fumus di fondatezza degli altri addebiti, va poi osservato:
 quanto all'addebito di responsabilità come sopra sub A.,
o che il FALLIMENTO si è limitato a dedurre responsabilità dei componenti dell'organo
gestorio e dell'organo di controllo per la prosecuzione dell'attività tipica in situazione di
perdita del capitale sociale,
o senza alcuna prospettazione quanto alle specifiche conseguenze di tale prosecuzione in
termini di aggravio del passivo dell'ente,
o aggravio che neppure è ricavabile in via di presunzione dalla composizione del passivo
fallimentare, riferibile, come esposto dal curatore all'udienza del 16.1.2013, "per la
maggior parte a crediti tributari di ogni natura",
o sulla cui origine in epoca successiva al febbraio 2005 (epoca nella quale, secondo la
prospettazione del FALLIMENTO, le risultanze contabili avrebbero imposto di rilevare
la perdita del capitale sociale) nessuna evidenza è fornita dal FALLIMENTO, salve le
precisazioni del curatore sulle insinuazioni di crediti previdenziali relativi a periodi a
partire dal 2006, la cui misura ed entità non è stata peraltro specificata,
o sicchè, in definitiva, l'addebito non pare assistito da adeguato fumus di fondatezza
quanto alla ampiezza del danno prodotto dalla prospettata condotta di indebita
prosecuzione dell'attività sociale, danno comunque riferibile, secondo le stesse
precisazioni del curatore, a vicende di omesso pagamento di contributi previdenziali solo
a partire dall'anno 2006, anno nel quale in particolare i sindaci erano già cessati dalla
carica e nell'ambito del quale le resistenti MARTINA CUMINI e MAZZOCCOLI hanno
ricoperto incarichi gestori solo fino al settembre;
 quanto all'addebito di responsabilità come sopra sub C.
o che il FALLIMENTO ha, per un primo verso, qualificato il contratto di sale and lease
back stipulato tra la spa LOCAT e la CUMINI AUTO SRL il 10.3.2005 quale atto
gestorio irragionevole e dannoso per l’inadeguatezza del prezzo di cessione, a dire del
ricorrente molto inferiore al valore del pregiatissimo immobile sociale, inadeguatezza
della quale peraltro -a fronte delle contestazioni sul punto delle controparti e della
produzione da parte di GIULIANA MAZZOCCOLI (cfr. doc.4 allegato alla memoria
integrativa depositata il 20.2.2013) della perizia di stima redatta all’epoca della
stipulazione- non ha fornito alcun riscontro, sicchè, per tale verso, l’addebito non pare
munito di fumus di fondatezza adeguato;
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Per tali motivi dunque non può ritenersi allo stato sussistente adeguato periculum quanto alla
autorizzazione di sequestro conservativo nei confronti delle eredi beneficiate del defunto
MARCELLO CUMINI, vale a dire FRANCESCA e MARTINA CUMINI nonchè GIULIANA
MAZZOCCOLI: nei confronti di FRANCESCA CUMINI, chiamata a rispondere della pretesa
risarcitoria del FALLIMENTO solo in quanto erede del padre MARCELLO, il ricorso non può
quindi comunque essere accolto, mentre per MARTINA CUMINI e GIULIANA MAZZOCCOLI,
chiamate a rispondere di tale pretesa anche in proprio, il rigetto del ricorso riguarda solo la parte
dello stesso che le riguarda quali eredi di MARCELLO CUMINI.
Accoglimento parziale del 13/03/2013
RG n. 63235/2012
o che per tale parte l’addebito risulta munito di adeguato fumus di fondatezza,

da un lato i termini di fatto della vicenda risultando documentati e non essendo
stati specificatamente smentiti da alcuno dei resistenti,

dall’altro dovendosi ritenere (nell’ambito della valutazione sommaria propria
della presente sede) che la intera vicenda si sia risolta nella fuoriuscita
dell’immobile sociale dal patrimonio della CUMINI AUTO in favore della sas
PUNTA LADA, fuoriuscita non controbilanciata dal finanziamento ricevuto da
LOCAT SPA al momento della stipulazione della vendita, a fronte del quale la
CUMINI AUTO ha comunque sborsato a LOCAT spa canoni di leasing fino al
10.5.2006 e a PUNTA LADA SAS canoni di locazione (maggiorati) dopo tale
data, esborso poi dante causa al riscatto del bene non in capo a CUMINI AUTO
ma appunto alla sas, così in sostanza la CUMINI AUTO avendo subito una
diminuzione patrimoniale -quantificabile nella presente sede e salvo ulteriori
approfondimenti istruttori quantomeno nel valore dell’immobile indicato nel
contratto del 10.3.2005- ingiustificata in favore della sas PUNTA LADA, di
pertinenza di MARCELLO CUMINI e le cui quote, dopo la trasformazione in
srl, sono state poi interamente cedute alla MAZZOCCOLI (cfr. doc.20 e 21 del
ricorrente).
Ciò posto in termini di fumus dell’addebito distrattivo in esame e del danno derivatone sia alla
società sia ai creditori, va poi osservato che la complessiva condotta in esame:
 va senz’altro addebitata a MARCELLO CUMINI, presidente del cda nel 2005 e nel 2006,
anni nei quali sono stati realizzati i vari segmenti della vicenda dannosa e socio
accomandatario della sas in favore della quale si è consolidata la distrazione dell’immobile
sociale;
 va poi addebitata anche alla MAZZOCCOLI e a MARTINA CUMINI, la prima
consigliere fino al 21.9.2006 e dunque in carica sia al momento della stipulazione del
contratto con LOCAT sia al momento della cessione del lease back alla sas, la seconda
anch’essa consigliere fino al 21.9.2006 e stipulante, in rappresentanza di CUMINI AUTO,
sia l'atto 10.3.2005 con LOCAT sia il contratto di sublocazione commerciale con la sas
PUNTA LADA (cfr. doc.14), senza che possano ritenersi rilevanti:
o le difese di entrambe tali resistenti in ordine al carattere meramente formale
dell’incarico gestorio ricoperto ed alla loro pretesa assenza dal cda disponente la
stipulazione del contratto (contrariamente alle risultanze di cui al verbale del cda
8.3.2005, doc. 7 FALLIMENTO, a loro dire redatto da MARCELLO CUMINI,
presidente del cda, dandole falsamente presenti),
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o che il FALLIMENTO ha poi, per un secondo verso, prospettato come attraverso il
contratto del 10.3.2005 sia stata in realtà realizzata la distrazione dell’immobile
sociale dal patrimonio della CUMINI AUTO, essendo stato fin dall’origine previsto
(cfr. doc.12 ricorrente) che il rapporto di lease back avrebbe dovuto essere ceduto alla
sas PUNTA LADA di MARCELLO CUMINI, alla quale quindi, in sostanza, venne con
la cessione (poi realizzata il 10.5.2006, cfr. doc.13) attribuito il diritto di riscatto
dell’immobile, senza che dalla documentazione sociale risulti al riguardo il pagamento
di alcun corrispettivo in favore della CUMINI AUTO ed, anzi, risultando che la sas
provvide, quale locataria dell’immobile, a sublocarlo a CUMINI AUTO, ad un canone
mensile di euro 48.000,00, maggiore di circa 10.000,00 euro del canone di leasing
pattuito in euro 38.341,68 (cfr. doc.14), così la sas ottenendo direttamente dalla
CUMINI AUTO la provvista per far fronte agli oneri verso LOCAT e, dunque, per
conseguire il risultato finale del riscatto del bene, in danno della originaria proprietaria;
Accoglimento parziale del 13/03/2013
RG n. 63235/2012
o posto che, a ben vedere, tali difese si risolvono nella ammissione di una totale incuria
delle due amministratrici per le vicende della società e in particolare per le
deliberazioni dell’organo gestorio del quale facevano parte,
o totale incuria di per sé in palese contrasto con gli obblighi assunti nell’accettare la
carica (in particolare ex art.2381 cc ultimo comma) e la cui dichiarata ampiezza
porta a configurare anche per le due resistenti fumus di responsabilità per l’intera
vicenda in esame,
o resa possibile anche dalla loro completa assenza nelle decisioni gestorie e dal
sostanziale abbandono della amministrazione nelle mani del presidente del cda,
 non può invece essere addebitata ad ANDREA CUMINI, il quale ha ricoperto il ruolo di
vicepresidente del cda solo fino all’11.10.2004, data di sua revoca dall’incarico gestorio, e
non risulta successivamente altrimenti coinvolto -quale amministratore di fatto- nella
gestione sociale e, tantomeno, nelle vicende contrattuali in esame, rispetto alle quali non
appare in alcun modo utilizzata la procura institoria rilasciatagli quando era giovanissimo e
poi revocata il 16.12.2005 (cfr. doc.3 di ANDREA CUMINI), avendo poi ANDREA
CUMINI dismesso la sua partecipazione quale accomandante nella sas PUNTA LADA il
6.11.2006: al riguardo va rilevato che il FALLIMENTO ha fatto valere nei confronti di
ANDREA CUMINI anche una responsabilità quale socio della CUMINI AUTO che “non
ha mai contestato l’operato dell’organo gestorio” (cfr. verbale udienza 27.2.2013) nonchè
ai sensi dell’art.2476 settimo comma cc, titoli di responsabilità questi palesemente privi di
fumus, posto che il ricorrente non ha illustrato alcuno specifico contributo causale di
ANDREA CUMINI, quale socio, nelle decisioni di stipulazione del contratto 10.3.2005 e di
successiva cessione del lease back alla sas PUNTA LADA, decisioni che il FALLIMENTO
neppure ha prospettato siano state sottoposte all’assemblea dei soci della CUMINI AUTO;
 ancora non pare -alla luce della cognizione sommaria propria della presente sede e salvo
ogni diverso approfondimento istruttorio di merito- addebitabile ai sindaci resistenti, e ciò
in particolare:
o quanto a GIORGIO CUDICIO, sindaco per soli pochi giorni dal 2 al 18 aprile 2005
e, dunque, neppure in carica né al momento della deliberazione di stipulare il
contratto con LOCAT né in quello di successiva cessione del lease back alla sas
PUNTA LADA,
o ma anche quanto alla posizione degli altri sindaci, che sono rimasti in carica fino
all’aprile 2005 (MARIO FALCONE e PIERGIOVANNI CELETTO fino al
18.4.2005, FRANCESCO MARCHESAN fino all’1.4.2005), vale a dire solo per
circa un mese dopo la stipulazione del contratto 10.3.2005, e non erano comunque
più in carica al 10.5.2006, data di cessione del lease back,
o senza che poi -ai fini della ricorrenza di fumus di fondatezza della loro
responsabilità per non aver rilevato il carattere distrattivo della operazione
complessiva- possa trarsi alcun elemento univoco dalla missiva prodotta dal
ricorrente sub 12, vale a dire dalla missiva 10.3.2005 nella quale LOCAT spa
riassumeva, in data corrispondente a quella di stipulazione del contratto originario, i
termini della successiva cessione alla sas PUNTA LADA,
o trattandosi di missiva indirizzata da LOCAT alla CUMINI AUTO SRL e in
particolare all’attenzione “del signor RIZZOTTI” e “della signora GIOVANNA”,
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o e rispetto alla quale la loro pretesa ignoranza conferma la violazione dell’obbligo di
agire informato gravante anche sugli amministratori non esecutivi;
Accoglimento parziale del 13/03/2013
RG n. 63235/2012
dunque di missiva di per sé non destinata ai sindaci, che hanno negato la stessa sia
stata loro sottoposta dal cda o da altri (cfr. verbale udienza 27.2.2013),
o senza che poi il FALLIMENTO abbia fornito riscontri in senso contrario, ed, anzi,
avendo prodotto il verbale del cda dell’8.3.2005 nel quale è stata deliberata, in
presenza dei sindaci, la stipulazione del contratto di sale and lease back presentato
dal presidente del cda come “opportuno per motivi finanziari”, senza alcuna
illustrazione degli ulteriori (e in realtà già programmati) sviluppi di cessione del
rapporto di lease back alla sas.
Per quanto fin qui detto il ricorso non può dunque essere accolto per quanto riguarda i sindaci ed
ANDREA CUMINI (in proprio), resistenti ai quali non risulta riferibile l’unico addebito loro
riconducibile ratione temporis si è detto dotato di fumus di fondatezza.
 che all’udienza del 27.2.2013 il curatore ha sottolineato che “ANDREA CUMINI si era
dichiarato responsabile delle operazioni fiscalmente scorrette che hanno dato luogo agli
accertamenti di imposte” rappresentanti la maggior parte del passivo: tale richiamo non
pare peraltro rilevante, posto che, come risulta dal tenore del ricorso, il FALLIMENTO non
ha rivolto alcun addebito agli organi gestori e di controllo in riferimento alle vicende di
“vendita dei veicoli in regime di esenzione IVA attraverso procedure rivelatesi in frode alla
normativa comunitaria”, vicende che nel ricorso sono riferite (cfr. pagg. 3/4) solo in quanto
avrebbero originato, secondo il ricorrente, il disavanzo finanziario riscontrato nel cda del
28.2.2005 e il conseguente venir meno della continuità aziendale, venir meno posto alla base
dell’addebito sopra esaminato sub A.;
 che il FALLIMENTO, attraverso il richiamo al settimo comma dell’art.2476 cc, parrebbe
riferire ad ANDREA CUMINI anche gli episodi distrattivi realizzati nel 2007 e di cui
all’addebito sopra richiamato sub C., senza peraltro, anche in questo caso, fornire alcun
riscontro circa un diretto contributo causale di ANDREA CUMINI, quale socio della srl
CUMINI AUTO, nelle decisioni gestorie poste in essere dal padre di cessione del magazzino
e dell’azienda sociale in favore di società riconducibili alla famiglia CUMINI;
sicché anche per tali ulteriori profili il ricorso non può trovare accoglimento in relazione ad
ANDREA CUMINI.
Venendo all’esame della posizione di MARTINA CUMINI e di GIULIANA MAZZOCCOLI,
alle quali si è visto sopra essere riferibile in proprio l’addebito sub B. assistito da fumus di
fondatezza, vanno poi ritenute infondate le eccezioni:
 di inammissibilità del ricorso, svolta dalla MAZZOCCOLI, posto che dal complessivo
tenore del ricorso come sopra riassunto sono comunque ricavabili causa petendi e petitum
dell’azione risarcitoria di merito a cautela della quale il FALLIMENTO ha svolto la
richiesta cautelare ex art.671 cpc nei confronti di amministratori e sindaci, azione
risarcitoria da ritenere prospettata cumulativamente dal ricorrente ex art.146 LF sia quale
azione di responsabilità sociale sia quale azione di responsabilità dei creditori (cfr., quanto
alla configurabilità nell’attuale sistema normativo di legittimazione del curatore
all’esercizio dell’azione di responsabilità dei creditori sociali anche nei confronti di
amministratori di srl, le varie pronunce sul tema di questo Tribunale, nonché Cass.
n.17121/2010, secondo la quale: “In tema di responsabilità degli amministratori di società
a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al d. lgs. n. 6 del 2003, che pur non
prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 cc, agli artt. 2392, 2393 e 2394 cc, e cioè
alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla
legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita,
all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 lf, in quanto per tale disposizione,
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Per quanto riguarda ANDREA CUMINI va poi ancora rilevato:
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 di prescrizione della pretesa di merito, svolta sia dalla MAZZOCCOLI sia da MARTINA
CUMINI, la prima in riferimento alla azione di responsabilità e quindi con decorrenza dal
21.9.2006, data di cessazione della sua carica gestoria (cfr. p.9 della memoria difensiva
depositata il 9.11.2012), la seconda in riferimento all’azione dei creditori e quindi con
decorrenza dal momento di manifestazione della “situazione di decozione della società”, a
dire della ricorrente secondo la stessa prospettazione del FALLIMENTO già evidente al
momento della approvazione del bilancio al 31.12.2004 (cfr. p.8/9 della memoria difensiva
depositata il 10.1.2013).
Riguardo a tale ultima eccezione va in particolare osservato che nel caso di specie è senz’altro non
prescritta l’azione di responsabilità dei creditori sociali, la quale:
 può essere esercitata “quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento
dei crediti”,
 e il cui termine prescrizionale di cinque anni (art.2949 cc secondo comma), secondo un
condivisibile e consolidato orientamento, decorre quindi dal momento di manifestazione
dell’insufficienza patrimoniale oggettivamente conoscibile come tale dai creditori,
 momento non necessariamente coincidente con la dichiarazione di fallimento ma l’onere
probatorio relativo alla dimostrazione del quale grava su chi eccepisca la prescrizione e può
essere ritenuto assolto a mezzo della dimostrazione “di fatti sintomatici di assoluta evidenza,
come la chiusura della sede, bilanci fortemente passivi, l'assenza di cespiti suscettibili di
espropriazione forzata” (così, ad esempio Cass. n.8516/2009),
 dimostrazione questa nel caso di specie non fornita dalle due resistenti, in particolare la
CUMINI avendo richiamato le risultanze del bilancio al 31.12.2004 di per sé di non
immediata evidenza per il ceto creditorio, come denotato:
o dalle stesse argomentazioni difensive di vari resistenti nella presente sede,
o e, comunque, dalla prosecuzione dell’attività tipica per almeno altri due anni,
evidentemente anche a mezzo del pagamento dei creditori da questa traenti il loro
titolo, creditori che, infatti, non risultano insinuati al passivo del FALLIMENTO, si
è visto composto per la maggior parte da crediti fiscali e previdenziali,
o nonchè dal rilievo del FALLIMENTO relativo della emersione di perdita solo a
partire dal bilancio sociale relativo all'esercizio 2006, approvato il 9.8.2007.
Quanto alla posizione di MARTINA CUMINI e di GIULIANA MAZZOCCOLI, in proprio, va
infine ritenuto sussistente anche il requisito del periculum, ricavabile:
 per entrambe, dalla oggettiva entità della pretesa risarcitoria qui ritenuta dotata di fumus, pretesa
la cui soddisfazione potrebbe essere frustrata da un'ordinaria gestione del patrimonio delle due
resistenti, di per sè sola idonea a sottrarre risorse destinate a soddisfare il FALLIMENTO
creditore, così che appare giustificata la richiesta cautelare volta a “bloccare” la consistenza
patrimoniale delle resistenti nel suo stato attuale onde garantire la fruttuosità della instauranda
azione risarcitoria;
 e, inoltre:
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riformulata dall'art.130 del d. lgs. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all'esercizio di
qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori
generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel
testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni
comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori,
indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 cc”);
Accoglimento parziale del 13/03/2013
RG n. 63235/2012
o per la CUMINI dal diretto coinvolgimento nella stipulazione dei negozi attraverso i quali
si è visto sopra è stata realizzata la vicenda distrattiva in favore della sas PUNTA
LADA,
 vicende queste tutte deponenti nel senso di una concreta propensione delle due resistenti a
sottrarre alla garanzia dei creditori il proprio patrimonio (la MAZZOCCOLI, quanto alle quote
di PUNTA LADA cedute nel 2012 a terzi) e comunque a depauperare il patrimonio sociale
sempre in danno dei creditori (la CUMINI, quanto alla operazione distrattiva realizzata in danno
della CUMINI AUTO nel 2005/2006),
sì che può ritenersi fondato il timore prospettato dal FALLIMENTO ricorrente e va dunque
autorizzato sequestro conservativo sui beni delle due resistenti fino alla concorrenza
complessiva di euro 3.200.000,00, tenuto conto della quantificazione della posta risarcitoria
relativa all’addebito come sopra richiamato sub B. nonché degli accessori della stessa.
La regolamentazione delle spese del presente procedimento cautelare va riservata al merito quanto
alla posizione di MARTINA CUMINI e di GIULIANA MAZZOCCOLI in proprio.
Quanto a tutte le altre posizioni in relazione alle quali il ricorso viene rigettato tali spese sono
invece, ex art.669septies cpc, da regolare nella presente sede.
Al riguardo:
 possono essere interamente compensate le spese relative al rapporto tra il FALLIMENTO e
ANDREA CUMINI, MARTINA CUMINI e GIULIANA MAZZOCCOLI quali eredi di
MARCELLO CUMINI, il rigetto essendo dipeso da considerazioni relative alla situazione
successoria chiaritasi solo nel procedimento;
 il FALLIMENTO va invece condannato alla rifusione delle spese in favore di ANDREA
CUMINI, in proprio, nonché, complessivamente, in favore dei sindaci costituitisi e in favore
di ALESSANDRO RIZZOTTI, spese da liquidarsi, tenuto conto della natura della causa e
del la diversa ampiezza dell’attività difensiva svolta:
o in complessivi euro 3.000,00 per ANDREA CUMINI;
o in complessivi euro 8.000,00 per FRANCESCO MARCHESAN, PIERGIOVANNI
CELETTO e GIORGIO CUDICIO, costituitisi con unica difesa;
o in complessivi euro 4.000,00 per ALESSANDRO RIZZOTTI;
 nessuna pronuncia sulle spese va invece adottata per quanto riguarda FRANCESCA
CUMINI e MARIO FALCONE, non costituitisi nel procedimento.
P.Q.M.
Visti gli artt. 669 ter e ss cpc, 671 cpc;
autorizza il sequestro conservativo di beni mobili e immobili nonché crediti di pertinenza di
MARTINA CUMINI e di GIULIANA MAZZOCCOLI fino alla concorrenza dell’importo
complessivo di euro 3.200.000,00, fissando il termine di sessanta giorni per l’inizio del giudizio di
merito;
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o nonché, per la MAZZOCCOLI, dall’essere divenuta cessionaria dell’intero capitale della
stessa sas PUNTA LADA, trasformatasi in srl il 22.11.2006 e di poi mutante la propria
denominazione in CELESTE SRL, e dall’aver quindi ceduto l’intera propria
partecipazione in CELESTE SRL a società estera il 17.5.2012 (cfr. le visure di PUNTA
LADA SRL e di CELESTE SRL sub docc. 20 e 21 del ricorrente, e, in particolare,
quanto alla cessione delle quote alla società estera da parte della MAZZOCCOLI, pag.4
del doc.21),
Accoglimento parziale del 13/03/2013
RG n. 63235/2012
rigetta per il resto il ricorso, compensando interamente le spese relative al rapporto tra il
FALLIMENTO e ANDREA CUMINI, MARTINA CUMINI e GIULIANA MAZZOCCOLI quali
eredi di MARCELLO CUMINI e condannando il FALLIMENTO alla rifusione delle spese del
procedimento in favore di ANDREA CUMINI in proprio, FRANCESCO MARCHESAN,
PIERGIOVANNI CELETTO, GIORGIO CUDICIO e ALESSANDRO RIZZOTTI, spese che
liquida per ANDREA CUMINI in euro 3.000,00, per il MARCHESAN, il CELETTO e il
CUDICIO complessivamente in euro 8.000,00, per il RIZZOTTI in euro 4.000,00, oltre iva e cpa in
tutti i casi.
Milano, 11 marzo 2013.
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Il Giudice
Elena Riva Crugnola
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