ordinanza cani randagia3

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ordinanza cani randagia3
C O M U N E
D I
I O N A D I
89851 (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)
Piazza Italia,7 Tel. 0963/260684 - Fax 260669 - Codice Fiscale N. 00323420794
www.comune ionadi.vv.it.
N.2634 di Prot. Cat._____Fasc._______Li 03.05.2012
ORDINANZA SINDACALE N.6 DEL 03.05.2012
IL SINDACO
Visti
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Il T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. N. 1256/1934 e s.m.i. ;
Il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954 e s.m.i.;
La Legge n. 281 del 14.08.1991 ad oggetto: “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e, in particolare gli
art. 2 e 3 concernenti rispettivamente, l’obbligo di tatuare i cani e l’istituzione dell’anagrafe canina;
L’ordinanza del 06.08.2008, emessa dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, pubblicata sulla G.U., serie Generale n. 194
del 20.08.2008 ad oggetto: “ Misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina”;
L’ordinanza del 03.03.2009, emessa dal Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche Sociali, pubblicata sulla G.U., serie Generale n.68
del 23.03.2009 ad oggetto: “ Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”;
La legge Regionale della Regione Calabria, n.41 del 05.05.1990, pubblicata sul B.U.R. n.44 del 14.05.1990 ad oggetto: “ Istituzione dell’anagrafe
canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali”;
La Legge del 31.03.1998,n.833,art.32;
Il D.P.C.M. del 28.02.2003 ad oggetto: “ Recepimento dell’Accordo Stato – Regioni del 06.02.2003 recante disposizioni in materia di benessere
degli animali da compagnia e pet – therapy” e, in particolare l’art. 3 il quale prevede “ l’obbligo di iscrizione all’anagrafe canina” da
effettuare da parte del proprietario o del detentore di cani, nonché l’art.4, comma 1, lettera a) che ha previsto, a decorrere dal 01.01.2005,
l’introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di identificazione del cane;
Il D.Lgs.n.267/2000;
Gli art. 650 e 727 del Codice Penale;
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L’art. 47 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n. 18 del 28.11.2006
CONSIDERATA la necessità di assicurare una compiuta ed uniforme applicazione, sull’intero
territorio comunale, dalla normativa concernente
l’identificazione dei cani e la gestione dell’anagrafe canina, al fine di poter svolgere un efficace controllo della popolazione canina;
RITENUTA la necessità e l’urgenza di emanare disposizioni per arginare il dilagare del fenomeno dell’abbandono dei cani, che alimenta il randagismo dei
medesimi e che può provocare problemi per la salute pubblica, per l’incolumità personale oltre che pericolo per la circolazione stradale;
RITENUTO altresì doveroso far effettuare in maniera contestuale l’identificazione e la registrazione di tutta la popolazione canina presente sul
territorio comunale allo scopo di iscrivere in anagrafe il maggior numero possibile di animali in questione e consentire un controllo ed una gestione
adeguati;
ORDINA
ART. 1
1.
2.
3.
a)
b)
4.
5.
6.
7.
E’ obbligatorio, provvedere all’identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità alle disposizioni adottate dalla normativa nazionale
(Legge n. 281/91, DPCM 28.02.2003, Ordinanza Ministeriale 06.08.2008, Legge Regionale della Regione Calabria n. 41 del 05.05.1990) e della
presente Ordinanza.
Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l’animale, nel secondo mese di vita, mediante
l’applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cane di età superiore ai 2 mesi, è tenuto a identificare e registrare lo stesso ai
fini dell’anagrafe canina, entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.
Per l’adempimento di cui al comma 2, il proprietario o il detentore deve rivolgersi esclusivamente:
al Servizio Veterinario – Dipartimento di Prevenzione - ASP di Vibo Valentia;
a un veterinario libero professionista, abilitato ad accedere all’anagrafe canina regionale, secondo modalità stabilite dalla Regione.
I veterinari che provvedono all’applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione nell’anagrafe canina dei soggetti
identificati. Il certificato d’iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà;
Il proprietario o il detentore di cani già identificati ma non ancora registrati all’anagrafe canina regionale, è tenuto a provvedere alla
registrazione dello stesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.
La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformità alla Legge n. 281/1991 e alla L.R. n. 41 del 05.05.1990,
mediante tatuaggio leggibile e già iscritti all’anagrafe canina.
I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all’anagrafe canina, nell’espletamento della loro attività professionale, devono verificare
la presenza dell’identificativo. Nel caso di mancanza o di illegibilità dell’identificativo, gli stessi devono informare il proprietario o il
detentore dell’animale degli obblighi di legge.
ART. 2
E’ vietata la vendita di cani di età inferiore ai 2 mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla presente Ordinanza.
ART. 3
1.
Fermo restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani
devo sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace,
anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
2. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati i cani possono essere lasciati liberi, purchè sotto il costante controllo del proprietario o
dell’accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani
eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono proprietari.
3. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l’accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata
all’esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al successivo comma 5, ove in
tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
4. Le detenzioni di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salvo
particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene – illuminazione e benessere animale. Qualora siano tenuti legati,
ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
5. A garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in
spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti
solidi urbani.
6. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i
marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
7. E’ vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree,
opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
Chiunque viola le disposizioni dell’art. 1, comma 2 della presente Ordinanza è soggetto, salvo che il fatto non costituisce reato, alla sanzione
amministrativa pecuniaria di Euro 78.00 come prevista dall’art. 19, comma 1 della L.R. n. 41 del 05.05.1990, mentre chiunque viola le disposizioni dell’art.
1, comma 5 della presente Ordinanza è soggetto, salvo che il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 52.00 come prevista
dall’art. 19, comma 1 della L.R. n. 41 del 05.05.1990
Chiunque viola le disposizioni di cui al precedente art. 3, della presente Ordinanza è soggetto, alle seguenti sanzioni amministrative per come previsto dal
vigente Regolamento di Polizia Urbana:
Per Violazioni dei commi 1 (assenza di guinzaglio), e 5 (idonea attrezzatura) da Euro 13.00 a Euro 108.00.
Per Violazioni del comma 1 (se di taglia grossa o media o mordaci sprovvisti di museruola) da Euro 26.00 a Euro 207.00.
Per Violazioni del comma 2.-3.-6.-7. da Euro 26.00 a Euro 207.00
Per Violazioni del comma 5 (deposito nei contenitori r.s.u.) da Euro 52.00 a Euro 310.00.
All’accertamento delle violazioni alla presente Ordinanza sono deputati gli organi di vigilanza del Servizio Veterinario dell’ASP di Vibo Valentia, della
Polizia Municipale e di tutti gli Agenti della Forza Pubblica, Guardie Zoofile riconosciute dalla Regione Calabria.
Per le procedure inerenti l’accertamento, l’applicazione e la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria, si applicano le norme di cui
alla Legge n. 689/1981.
DISPONE
Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio, distribuita negli esercizi commerciali e pubblici presenti sul territorio comunale, e trasmessa
agli organi incaricati di assicurare il rispetto della stessa, per quanto di competenza:
All’Azienda Sanitaria Prov. le di Vibo Valentia – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario;
All’ufficio di Polizia Municipale di Ionadi;
Alla Stazione Carabinieri di Filandari;
Al comando Polizia Provinciale di Vibo Valentia;
Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al TAR Calabria- Catanzaro ovvero, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Dalla Residenza Comunale, lì 03.05.2012
IL SINDACO
( Ing. Nazzareno FIALA’)