Sentenza 23797/2016 - Il Diritto dell`Unione Europea
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Sentenza 23797/2016 - Il Diritto dell`Unione Europea
LACORTESUPREMADICASSAZIONE SEZIONETRIBUTARIA CompostadagliIll.miSigg.riMagistrati: Dott.CAPPABIANCAAurelio-Presidente- Dott.DIIASICamilla-Consigliere- Dott.VIRGILIOBiagio-Consigliere- Dott.LOCATELLIGiuseppe-Consigliere- Dott.IANNELLOEmilio-rel.Consigliere- hapronunciatolaseguente: SENTENZA sulricorsoiscrittoaln.2001/2009R.G.propostoda: S.A.BA.R.S.p.A.,inpersonadelsuolegalerappresentanteprotempore,elettivamentedomiciliata inRoma,VialeBrunoBuozzi,87, presso lo studio dell'Avv. Massimo Colarizi che, unitamente all'Avv. Ermes Coffrini del Foro di Reggio Emilia e all'Avv. Prof. Francesco Tesauro del Foro di Milano, la rappresenta e difende, giustadelegaincalcealricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresentaedifende; -controricorrente- avversolasentenzadellaCommissioneTributariaRegionaledell'EmiliaRomagna,Sezionestaccata diParma,n.114/23/2008,depositatail06/11/2008. Uditalarelazionedellacausasvoltanellapubblicaudienzadel18marzo2016dalRelatoreCons. Dott.EmilioIannello; uditoperlaricorrentegliAvv.tiErmesCoffrinieFrancescoTesauro; uditol'AvvocatodelloStatoGianniDeBellisperlacontroricorrente; uditoilP.M.,inpersonadelSostitutoProcuratoreGeneraledott.GIACALONEGiovanni,ilqualeha conclusoperilrigetto. Fatto SVOLGIMENTODELPROCESSO 1.LaS.A.BA.R.S.p.A.,societàcostituitaaisensidellaL.8giugno1990,n.142,art.22,comma3, lett.e),daottocomunidellaBassaReggianaperlosvolgimentodelserviziodiraccolta,trasportoe smaltimento dei rifiuti, impugnava con separati ricorsi, avanti la C.T.P. di Reggio Emilia, le ingiunzionineisuoiconfrontiemesseindata20/3/2007perilrecuperodelcomplessivoimportodi Euro 7.637.180, costituito dalle imposte e relativi interessi che la società medesima avrebbe dovutopagaretrail1994eil1997ovenonavessefruitodelregimeagevolativodicuialD.L.30 agosto1993,n.331,art.66,comma14,convertitoconmodificazioniinL.29ottobre1993,n.427. Atalerecuperol'AgenziadelleentrateprovvedevainforzadelD.L.15febbraio2007,n.10,art.1, convertito con modificazioni in L. 6 aprile 2007, n. 46, a sua volta emanato in attuazione della decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, con la quale era stato qualificato aiuto di Stato - illegittimo perché lesivo del principio della libera concorrenza di mercato-ilregimediesenzionetriennaledall'impostasulreddito,fruitodallesocietàperazionia prevalentecapitalepubblico,istituiteaisensidellaL.n.142del1990,citatoart.22,perlagestione deiservizipubblicilocali. I ricorsi, riuniti, erano accolti dalla adita C.T.P. con sentenza n. 439/01/2007 avendo la Commissioneprovincialeritenutoinsufficienteagiustificarel'applicazioneallaodiernaricorrente dellaricordataDecisionedellaCommissioneEuropeailsolofattochelastessasiastatacostituita aisensidellaL.n.142del1990,essendoinvecenecessariaatalfine-secondoilprimogiudice- un'indaginevoltaadaccertarechelafattispecieconcretachelariguardapossaesserericompresa traquelleconsideratedallaDecisionemedesima. 2. Con la sentenza in epigrafe la C.T.R. dell'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, respinta l'eccezione di inammissibilità per asserita tardività, accoglieva l'appello proposto dall'amministrazione e rigettava quello incidentale della società e, pertanto, in riforma della sentenzaimpugnata,dichiaravalegittimeleingiunzionidipagamento,compensandolespese. Avverso tale decisione la S.A.BA.R. S.p.A. propone ricorso per cassazione sulla base di undici motivi,corredatidaquesitididiritto,cuiresistel'Agenziadelleentrateconcontroricorso. La ricorrente ha depositato una prima memoria illustrativa in data 12/1/2012 e una seconda in data16/4/2015,altredueindate7e10marzo2016. Diritto MOTIVIDELLADECISIONE 3.ConilprimomotivodiricorsolacontribuenteriproponelaquestionedicostituzionalitàdelD.L. n.10del2007,art.1,conv.inL.n.46del2007,nonchéoccorrendodelD.L.8aprile2008,n.59, conv.inL.6giugno2008,n.101edelD.Lgs.31dicembre1992,n.546,art.47-bis,inquantola controversia concernente il rimborso degli aiuti di Stato avrebbe natura non tributaria, ciò rendendo a suo dire incostituzionale (per violazione dell'art. 102 Cost.) la devoluzione delle relativecontroversiealleCommissioniTributarie. 4.ConilsecondomotivolaricorrentededuceviolazioneefalsaapplicazionedelD.Lgs.n.546del 1992, art. 47-bis, come modificato del D.L. n. 59 del 2008, art. 2, conv. in L. n. 101 del 2008, nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma1,n.3,peraverelaC.T.R.omessodidichiararel'inammissibilitàdelricorsoinappelloper tardività della costituzione in giudizio, avvenuta al di là del termine di 15 giorni dalla notifica dell'appellostesso,inviolazionedellenormesuddettechehannodimezzatoiltermineordinario. 5.ConilterzomotivolaricorrentededuceviolazioneefalsaapplicazionedelD.L.n.10del2007, art. 1, conv. in L. n. 46 del 2007, per avere ritenuto riferibile la decisione della Commissione CE 2003/193 del 5 giugno 2002, anche a società - quale essa ricorrente - a capitale interamente pubblico, affidataria in house del servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio dei comunisuoisoci. 6.Conilquartomotivolaricorrentededuceviolazioneefalsaapplicazionedell'art.88delTrattato CE, per avere la C.T.R. ritenuto costituire indebiti aiuti di Stato anche le sovvenzioni erogate in settorinonapertiallaconcorrenza,com'èquellodellosmaltimentodeirifiuti. 7. Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del principio di affidamentosullaregolaritàdell'aiutodicuiall'art.14Reg.CE659/99,nonchédelprincipiodella certezza del diritto, ponendo il quesito se sia compatibile con tale norma un procedimento di infrazioneavviatonel1997eterminatonel2002. 8. Con il sesto motivo la S.A.BA.R. S.p.A. deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 234 TrattatoCE,inrelazioneall'art.360c.p.c.,comma1,n.3,peraverelaC.T.R.omessodisottoporre alla Corte di Giustizia, con rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della deliberazione della CommissioneCEalfinedistabilirelasuariferibilitàancheallesocietàatotalecapitalepubblico: rinvioacui,secondolaricorrente,igiudiciaquibusavrebberopotutosottrarsisolonelcasoincui avesseroaccoltol'interpretazionedaessaintalsensoproposta. 9.ConilsettimomotivolaricorrentededuceviolazioneefalsaapplicazionedelD.L.n.10del2007, art.1,conv.inL.n.46del2007,nonchédegliartt.86e87TrattatoCE,inquantoladecisionedi recuperareacaricodiessasocietàgliaiutidistatosarebbeincompatibileconl'art.87delTrattato, non essendo essa nelle condizioni di falsare o minacciare di falsare la concorrenza in difetto del presupposto della sussistenza di un mercato aperto, o apribile, all'azione di vari soggetti e trattandosiinoltredisocietàcostituitaqualemodulooperativodell'entepubblico,deicuiserviziè affidatariainhouse. 10. Con l'ottavo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, "ovvero alternativamente" dell'art. 2946 c.c. e art. 14 Regolamento CE 659/1999, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver omesso di attribuire rilievo ostativo al recupero delle imposte in questione, ai sensi delle citate norme, al tempo trascorso dagli anni cui le stesse sono riferite. Formula al riguardo il seguente quesito di diritto: "dica la Corte di cassazione se sia conforme alle norme in esame, nonché al principio dell'affidamento e della certezza del diritto, avviare una procedura di recupero di imposte non corrisposte notificando le relative ingiunzioni decorsi oltre 10 anni dal periodo di imposta cui si riferisceilrecupero". 11.Conilnonomotivodiricorsolasocietàdeduceancora,aisensidell'art.360c.p.c.,comma1,n. 3,violazioneefalsaapplicazionedellaL.27dicembre2002,n.289,art.9,nonchédelprincipiodi affidamento,proporzionalitàeparitàditrattamento,nonchéancoradelprincipiodiirretroattività. Ponealriguardo,informamultipla,ilquesitoseilrecuperoinesamesiacompatibile:conlaL.n. 289 del 2002, art. 9, sul condono; con il principio di affidamento, proporzionalità e parità di trattamento,attesocheessasocietàebbeapresentareledichiarazionideiredditisenzaseguitodi provvedimentidapartedell'Amministrazione;conilprincipiodellairretroattivitàdelleleggi. 12. Con il decimo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della normativa in tema di interessi come richiamata nelle ingiunzioni,nonchédegliartt.2946e2935c.c.,intemadiprescrizione. Formulaalriguardoiseguentiquesiti:"seilRegolamentoCEn.794/2004del21aprile2004,cui rinvia il D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3, si possa applicare alle decisioni di recupero della CommissioneCEnotificateprimadellaentratainvigoredidettoregolamento,einparticolarealla Decisione 2003/193/CE notificata allo Stato italiano il 7 giugno 2002; se sul suddetto credito possano essere conteggiati interessi con decorrenza dal 1994 al 1997, ossia da molti anni prima rispettoallainsorgenzadelcredito;segliinteressipossanoprescinderedalritardatopagamento delcreditoliquidoedesigibilecuiaccedono,finoadarrivareaprecederecomeobbligo,Iostesso insorgeredelcreditomedesimo;selaprescrizionedegliinteressipuòesseresenzatermineiniziale didecorrenza;sesussistaautomatismotrarestituzionedelsuppostoaiutodiStatoedecorrenza degli interessi a prescindere dal periodo cui l'aiuto di Stato si riferisce e dalla data del provvedimentodirecupero". 13.Conl'undicesimomotivolaricorrenteinfinededuce,aisensidell'art.360c.p.c.,comma1,n.3, violazioneefalsaapplicazionedelD.Lgs.31dicembre1992,n.546,art.47-bis;delD.L.n.10del 2007, art. 1, comma 2, conv. in L. n. 46 del 2007; dell'art. 87 Trattato CE; del D.Lgs. n. 546 del 1992,art.44edell'art.352c.p.c.. Formulailseguentequesitomultiplo:"dicalaCortedicassazione:seildispositivodellasentenzadi chetrattasi,avendodichiaratoammissibilel'appelloprincipalemanondichiarando,nelcontempo, ilsuoaccoglimento,rispondaallaratioeallaletteradiquantorichiesto,apenadinullità,anche dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47-bis; se il D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 2, nell'ancorare il recuperodegliaiutidiStato"allamisuradellaeffettivafruizione"debbaessereinterpretatocon riferimento solo alla quantificazione dell'aiuto ottenuto, con riferimento alla imposta non corrisposta,senzaconsiderare,altresì,icreditidiimpostachelanormativaconsentiva;sel'inciso predetto prescinda dalla individuazione del soggetto o dei soggetti che hanno tratto concreto vantaggio - ed in quale entità - dal beneficio fiscale oggetto di recupero; se sia conforme alle norme che la riforma della sentenza di primo grado sia effettuata senza una congrua e non contraddittoriamotivazione". 14.LaprospettataquestionedilegittimitàcostituzionaledelD.L.n.10del2007,art.1-proposta con il primo motivo di ricorso ed evidentemente finalizzata ad una pronuncia di difetto di giurisdizione-èinammissibileperdifettodirilevanza. Sulla giurisdizione dell'adito giudice tributario si è formato infatti il giudicato interno per effetto della mancata impugnazione della sentenza di primo grado che, accogliendo il ricorso proposto dalla contribuente, aveva implicitamente riconosciuto la giurisdizione della adita commissione tributaria. Tale presupposta statuizione (ancorché, come detto, implicita) non è stata appellata da alcuna delle parti, risultando pacifico in causa che la questione di legittimità costituzionale nei detti terminièstataprospettatadallasocietàappellataperlaprimavoltaconmemoriadepositatanel corso del giudizio di appello, mentre il tema non risulta trattato nell'appello incidentale dalla stessaproposto(v.Cass.Sez.U,Ord.n.2067del28/01/2011,Rv.616102;conf.,exaliis,Sez.6-5, Ord.n.2752del23/02/2012,Rv.621692) 15.E'infondatoilsecondomotivo. Giova premettere che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, con indirizzo incontrastatoequicondiviso,"intemadicontenziosotributario,delD.Lgsn.546del1992,art.47bis-introdottoconeffettodal9aprile2008,delD.L.n.59del2008,art.2,comma1,conv.dallaL. n.101del2008-siinterpreta,inconsiderazionedellasedesmateriaeincuièstatoinserito,della finalità di accelerare le controversie in materia di aiuti di Stato e della disciplina transitoria, contenutaneicommi2e3delcit.D.L.n.59,art.2,nelsensocheiterminidimidiati(adeccezione di quello per proporre ricorso in appello) si riferiscono unicamente ai casi di concessione della sospensione cautelare da parte della commissione tributaria provinciale" (Sez. 5, n. 26285 del 29/12/2010,Rv.615753). Nelcasoinesamenonèdatoconoscere,allastreguadegliattiprodottietrasmessinellapresente sede,sesussistadettopresuppostoperladimidiazionedeiterminidicostituzioneinappello,se cioè sia stata concessa oppure no, in primo grado, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Laricorrenteloafferma,siapureincidentalmente,perlaprimavoltanellamemoriadel12/1/2012 (v. pag. 7); l'Agenzia invece lo nega, implicitamente ma univocamente, nelle proprie controdeduzioni. Senza però che metta conto procedere ad ulteriori accertamenti in merito, appare dirimente il rilievo che il giudicato - che occorrerebbe nel primo caso ritenere si sia formato - condurrebbe inammissibilmenteaparalizzareilrecuperodiunaiutodiStatodichiaratoillegittimodall'Unione europeaeimpedirebbepertantol'eserciziodeidiritticonferitidall'ordinamentocomunitario. Cosachenonèconsentitaperilprincipio,costantementeaffermatonellagiurisprudenzadellaS.C. infattispeciesimilari,secondocuiilpotere-doveredelgiudicenazionalediconformarsialdiritto comunitariocomportalanecessariadisapplicazionedelleregoleprocessualididirittointernoche, precludendoinsededilegittimitàl'esamediquestioninonspecificamentededottedalricorrente, impedisconolapienaapplicazionedellenormecomunitarie(cosìSez.5,n.26285del2010cit.;cfr. anche Sez. 5, n. 25320 del 15/12/2010, Rv. 615368, la quale, se da un lato ha affermato che, di regola,"ildirittocomunitario,cosìcomecostantementeinterpretatoanchedallaCortediGiustizia dell'UnioneEuropa(sentenza3settembre2009,incausaC-2/08Olimpiclubesentenza16marzo 2006, in causa C-234/04, Kapferer) non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l'autorità di cosa giudicata di una decisione, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione", dall'altro ha tuttavia fatto salve le ipotesi "da ritenersi assolutamente eccezionali, in cui ricorrano discriminazioni tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno ovvero che sia reso in pratica impossibile o estremamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario", il che è per l'appunto quanto si verificherebbe nella materia qui trattatadegliaiutidiStato). In tale prospettiva giova rammentare che la Corte di giustizia C.E. ha affermato che il diritto comunitario osta all'applicazione del principio di autorità della cosa giudicata ove esso contrasti con il principio di effettività, nei limiti in cui l'applicazione del primo principio impedisca il recuperodiunaiutodistatodichiaratoincompatibilecondecisionedellacommissionedivenuta definitiva(Cortedigiustiziasentenza18luglio2007incausaC-119/05Lucchini). Tantopiùtaleprincipiodevecondurrenellaspeciearitenereinapplicabilelanormaprocessuale sopra richiamata, nei sensi indicati dalla ricorrente, ove si consideri la sua evidente finalità acceleratoria,tesaagarantirelaceleritàdelgiudizioatuteladelleragionidell'Amministrazione(in ipotesi lese dal ritardo nel recupero determinato dalla sospensione dell'esecuzione cautelare dell'atto a tal fine emesso), di tal che la sua incondizionata applicazione anche al caso in cui sia l'amministrazione a impugnare la sentenza di primo grado comporterebbe l'esito paradossale di aggravare, anziché agevolare, la posizione della stessa e di fatto ostacolare l'obiettivo che la normainvecetendevaafavorire. 16.Sonoaltresìinfondatiilterzo,quarto,sestoesettimomotivo,congiuntamenteesaminabili. Essipongonotuttequestioniaffrontateedecisenegativamenteneinumerosiprecedentidiquesta Cortegiàintervenutiinmateria,cuiquestaCorteintendedarecontinuitànonravvisandoragioni nuoveodiversamenteargomentatetalidadovercondurreadiversasoluzione. 16.1.Vainfattiriaffermatoilprincipio,consolidatonellagiurisprudenzadiquestaCorte,secondo cui "ai sensi del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, convertito nella L. 6 aprile 2007, n. 46, l'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico istituiteaisensidellaL.n.142del1990,art.22,perlagestionedeiservizipubblicilocalieritenute incompatibili con il diritto comunitario come aiuti di Stato dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE. Il recupero è escluso solo nell'ipotesi che si tratti di aiuti, comunque determinati nella comunicazione di ingiunzione notificata al soggetto beneficiario, rientranti nell'ambito di applicabilità della regola de minimis, esclusi i settori disciplinati da norme comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato emanate sulla base dal Trattato che istituisce la Comunità economica europea o del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, vigenti nel periodo di riferimento. Spetta alla società destinataria dell'ingiunzione eccepire, e provare, che l'aiuto ricevuto appartenga all'ambito di applicabilità della regola de minimis,mentreall'amministrazioneincombel'onerediprovarechedettasocietàsiaunasocietà per azioni costituita ai sensi della L. n. 142 del 1990 e che abbia effettivamente usufruito dell'agevolazione dichiarata incompatibile con il diritto comunitario. Tali elementi, unitamente all'invito ad avvalersi dell'eccezione relativa all'appartenenza dell'aiuto all'ambito di applicabilità dellaregolademinimis,esaurisconolamotivazionenecessariadell'ingiunzione"(v.Cass.,Sez.5, nn. 23417 - 23419 del 19/11/2010; v. anche, conformi, ex multis Sez. 5, nn. 15407 - 15409 del 22/07/2015;Sez.5,n.6538del27/04/2012;Sez.5,nn.23414-23416del19/11/2010). L'obbligatorietà del recupero non consente dunque al giudice nazionale alcuna diversa valutazione,inquantol'esamedellacompatibilitàdiunamisuranazionalediaiutodiStatorientra nellacompetenzaesclusivadellaCommissionedellaComunitàEuropea(Sez.5,nn.15407-15409 del2015cit.;n.6538/2012cit.). Sonoquindidestituitidifondamentoglistessipresuppostidellecensure,valeadirelanecessitàdi procedere ad una analisi del caso concreto, ai fini di verificare la sussistenza delle specifiche condizioniperilrecupero.Ilrecuperodell'agevolazione,infatti,èesclusonellasolaipotesichesi tratti di aiuti rientranti nell'ambito di applicabilità della regola del "de minimis", circostanza che nonrisultaeccepita,nétantomenoprovatadallacontribuente,investitadelrelativoonere. Nelcasodispecie,lasocietàcontribuentehainfattisemplicementeinsistitonelritenersiesente dalrecuperoinragionedelfattodiessereunasocietàapartecipazionepubblicatotalitaria(come mera trasformazione di una municipalizzata) e del fatto che nel settore di attività dove essa operavanonsarebbestatorealizzatoalcunrafforzamentodellapropriaposizioneconcorrenziale nel territorio di appartenenza, in ragione della stessa non ipotizzabilità di una apertura alla concorrenza. Correttamente però la decisione impugnata ha negato rilevanza a siffatte argomentazioni difensive,occorrendoanzirilevarecheunadiversadecisionesulpuntosisarebbeinfattirisoltain un'inammissibilerevisionedelladecisionedellaCommissione,laqualecostituiscefontedidiritto comunitariodiimmediataapplicazioneneigiudizitraprivatiepubblicipoteri(v.Sez.5,n.2428del 03/02/2010). Inparticolare,devesiribadirecheilfattochelasocietàcontribuentesiaapartecipazionepubblica totalitaria non costituisce ragione perché le agevolazioni ricevute, le stesse riconosciute ad una società a partecipazione pubblica maggioritaria, non debbano considerarsi "aiuti di Stato" non consentiti,nonessendoelementoingradodiassumererilevanzanellaletturadellaportatadella decisionedellaCommissioneeuropeacuiilgiudiceinternoètenutoadareattuazione. Invero la L. n. 142 del 1990, stabilisce che le società per azioni mediante le quali i comuni e le province possono gestire i servizi pubblici locali debbono essere a "prevalente capitale pubblico locale":ilconcettodiprevalenza(delcapitalepubblico)valeastabilireunlimiteminimoenonun limite massimo di legittimazione della costituita società alla gestione dei servizi pubblici, sicchè non ne cambia né la natura, né la funzione, se per avventura la società in questione fosse interamentepartecipatadalcomune. Varrà al riguardo peraltro rammentare che la Commissione ha affermato che "quand'anche la concorrenzainundeterminatosettoreeconomicoeinundeterminatomomentosialimitata,gli StatimembrinonpossonoadottaremisurecomportantiaiutidiStatosuscettibilidiimpedirnelo sviluppoodidiminuireilgradodiconcorrenzagiàesistente"(decisione2003/193/CE,punto84). Inoltre,laCommissionehaevidenziatocomelaleggenonimpongaallesocietàexlegen.142del 1990, le limitazioni per materia e per territorio che valevano per le aziende municipalizzate: tali società per azioni, infatti, "possono svolgere qualsiasi attività economica in qualsiasi territorio" (decisionecitata,punto92). Apparepertantoimpraticabileunadiversavalutazionedapartedell'amministrazionefinanziariae dapartedelgiudiceitalianochesonoentrambichiamatiadapplicareladecisione(v.intalsenso Sez.5,n.23419del2010cit.). 16.2. Va conseguentemente disattesa la richiesta, avanzata dalla società ricorrente, di rinvio pregiudizialeexart.234TrattatoCE,allaCortediGiustiziarelativamenteall'ipotesidisocietàper azioniinteramentepartecipatadalcapitalepubblicolocale,inquanto: a) la Corte di Giustizia si è già pronunciata in ordine alla decisione della Commissione n. 2003/193/CE,confermandoneirisultati; b) l'interpretazione della decisione è evidente nel senso che essa ricomprende anche le società interamentepartecipate,datoche,nell'economiadelladecisioneinparola,comedetto,nonèla composizione del capitale sociale la ragione della ritenuta incompatibilità con il diritto comunitario, quali aiuti di Stato, delle agevolazioni riconosciute in modo identico alle società di gestionedeiservizipubblici,comunquepartecipate.LeragionidelladecisionedellaCommissione sono quelle indicate nei punti 48 e seguenti della decisione stessa ed esse non hanno alcun riferimentoallacomposizionedelcapitalesocialedellesocietàperazioniconsiderate(v.giàintal sensoSez.5,n.23419del2010cit.). 17. Sono altresì infondati il quinto, l'ottavo e il nono motivo, anch'essi congiuntamente esaminabili. Come ricordato dal citato precedente di Sez. 5, n. 23419 del 2010, la Corte costituzionale con ordinanza n. 36 del 6 febbraio 2009, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale attinente al valore retroattivo del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito,conmodificazioni,dallaL.6aprile2007,n.46,art.1,sollevatedallaC.T.P.diFirenze,in riferimento agli artt. 53 e 97 della Costituzione. Per il giudice delle leggi "la denunciata efficacia retroattiva delle norme censurate trova giustificazione sia nell'art. 117 Cost., comma 1, in conseguenza dell'obbligo imposto dall'ordinamento comunitario al legislatore italiano di procederealrecuperodellesommecorrispondentialleagevolazionifiscalinoncompatibiliconla normativa comunitaria; sia nell'art. 3 Cost., data l'esigenza di ricondurre ad uguaglianza la posizione dei contribuenti, eliminando sin dall'origine gli effetti economici illegittimamente accordati ad alcuni di essi", e non potendo questi ultimi, di regola, invocare alcun legittimo affidamento sugli aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. In particolare, secondo la Cortedelleleggi,nonsussisteviolazionedeiprincipidicapacitàcontributivaediimparzialitàedi buon andamento della Pubblica Amministrazione, poichè il prelievo fiscale "costituisce un recupero dell'ammontare dell'esenzione fiscale indebitamente concessa e non è effetto di un'ulteriore imposta ad efficacia retroattiva", bensì comporta la sottoposizione ad imposta di redditicheall'epocadellaloroformazioneeranogiàimponibili. Comefondatamenterilevatodall'Agenzia,inoltre,l'affidamentooggettoditutelapuòesseresolo quello direttamente imputabile a comportamenti dell'Istituzione comunitaria, mentre non rappresenta una causa di esclusione dell'obbligo di restituzione delle somme percepite l'affidamento basato solo sulla fiducia riposta nella legge dello Stato e nel comportamento dell'Amministrazione deputata ad applicarla tanto più nei casi, come in quello in esame, in cui l'aiutoèstatoconcessoinviolazionedell'art.88,pt.3,delTrattato. Quantopoiaglieffettidelcondonoexart.9legge289del2002èsufficienterammentarecheil D.L.29novembre2008,n.185,art.24,cherecailsignificativotitolodi"Attuazionedelladecisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi", stabilisce espressamente al comma 1, ultimo periodo, che per "il recupero dell'aiuto non assume rilevanza l'intervenuta definizione in baseagliistitutidicuiallaL.27dicembre2002,n.289esuccessivemodificazionieintegrazioni". La disposizione costituisce esplicitazione di una norma già interna al sistema e funzionale alla prevalenza del diritto comunitario: il principio di effettività impone la disapplicazione della normativa nazionale che osti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla Commissione.Nonpuòdubitarsichetaleprincipioostaacheunanormanazionale,comeades. quella espressa dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, a tenore della quale "la definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultantidalladichiarazioneconriferimentoallaspettanzadideduzionieagevolazioniindicatedal contribuenteoall'applicabilitàdiesclusioni",nonpotrebbemaiaverelaforzadirenderelegittime agevolazioni che costituiscano aiuti di Stato incompatibili con il diritto comunitario, come sono quelledellequalinellacausasidiscute(cfr.,intalsenso,Sez.5,n.23421del19/11/2010). QuestaCorteha,alriguardo,avutomododiaffermarelapienaconformitàaCostituzioneanchedi taledisposizione,rilevandocheessaèdirettaproprioaricondurreadeguaglianzalaposizionedei contribuenti,eliminandosindall'origineglieffettieconomiciillegittimamenteaccordatiadalcuni diessi,iqualinonpossonoinvocare,diregola,alcunlegittimoaffidamentonelgoderediaiutidi Statoincompatibiliconl'ordinamentocomunitario(Sez.5,n.14022del03/08/2012). 18. Il decimo motivo è infondato nella parte relativa alla eccepita prescrizione dell'azione di recupero. IntemadirecuperodiaiutidiStato,lanormativanazionaleriguardanteglieffettideldecorsodel temposuirapportigiuridici(siaintemadiprescrizionechedidecadenza)deveesseredisapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora impedisca il recuperodiunaiutodiStatodichiaratoincompatibilecondecisionedellaCommissioneeuropea divenutadefinitiva(v.Cass.,Sez.5,n.23418del2010,cit.;Sez.5,n.26286del29/12/2010;Sez.5, n.11228del20/05/2011;Sez.5,n.6542del27/04/2012). Va aggiunto che l'obbligazione restitutoria - cui va correlata l'azione di recupero - sortisce dalla declaratoriadiillegittimitàdellamisuraagevolativa,inquantodichiarataaiutodiStatoillegittimo, e non dalla normativa nazionale: il profilo dei limiti temporali trova soluzione nella disciplina comunitariaprevalente,nellaqualeèprevisto(art.15delcitatoReg.CEn.659/1999)cheipoteri dellaCommissioneeuropea,perquantoriguardailrecuperodegliaiuti,sonoessistessisoggettia un termine decennale, all'infruttuoso spirare del quale l'aiuto è considerato come un aiuto esistente (sottratto al recupero). Tanto si impone sui termini prescrizionali interni, i quali non decorronosenondallanotificadelladecisionedirecupero(cosìSez.5,n.14022del2012cit.). 19.Ilmotivoèaltresìinfondatonellaparterelativaagliinteressi. Laricorrentesostienel'illegittimitàdell'applicazionealcasodispeciedegliinteressicompostiquali previstidalRegolamentoCEn.794/2004del21aprile2004,cuirinviailD.L.n.10del2007,art.1, comma3,giacchè-asuodire-essendostataladecisionedirecuperonotificataalloStatoitaliano il7giugno2002,valeadireindataanterioreaquella(dinotifica)delcitatoRegolamentoCEn. 794/2004, la norma di diritto comunitario evocata per il calcolo degli interessi sarebbe inapplicabile al caso di specie, tanto meno con decorrenza fin dal 1994, primo degli anni cui si riferiscel'impostalacuiesenzioneèstatadichiaratacostituireillegittimoaiutodiStato. La tesi non può essere condivisa alla stregua di una corretta ricostruzione della normativa comunitariainmateriaediquellainternaemessaalfinedidarneattuazione. 19.1.Quantoallaprima,giovarammentareche: a) il Regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 (recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE) dispone, all'art. 14, paragrafo 2, che "all'aiuto da recuperareaisensidiunadecisionedirecuperosiaggiungonogliinteressicalcolatiinbaseaun tassoadeguatostabilitodallaCommissione.Gliinteressidecorronodalladataincuil'aiutoillegale èdivenutodisponibileperilbeneficiario,finoalladatadirecupero";ilsuccessivoart.27prevede chelaCommissioneèautorizzataademanaredisposizionidiattuazioneriguardanti,fral'altro,"il tassodiinteressedicuiall'art.14,paragrafo2"; b) la decisione della Commissione del 5 giugno 2002, 2003/193/CE (notificata il 7 giugno 2002), che qui interessa, stabilisce, all'art. 3, comma 3, che "l'aiuto da recuperare è produttivo di interessi, decorrenti dalla data in cui l'aiuto è stato posto a disposizione dei beneficiari fino alla data di effettivo recupero, calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale"; nel punto 127 della motivazionesiprecisachetalecalcolodegliinteressièconformeallaprassidellaCommissione; c)nellaComunicazione8maggio2003,2003/C110/08,suitassidiinteressedaapplicarsiincasodi recuperodiaiutiillegali,laCommissione,premessocheperdiversianniavevaseguitolaprassidi imporrenelledecisionidirecuperoilcalcolobasatosultassodiriferimentoutilizzatoperilcalcolo dell'equivalente sovvenzione netto nell'ambito degli aiuti regionali come base del tasso di interessedimercatoecheerasortalaquestioneseilpredettotassodovesseessereapplicatosu basesempliceocomposta,haosservatoche,nonostantelavarietàdellesituazioni,gliaiutiillegali hanno "l'effetto di fornire fondi al beneficiario a condizioni analoghe ad un prestito a medio termine senza interessi. L'applicazione di interessi composti appare pertanto necessaria per neutralizzare tutti i vantaggi fiscali risultanti da una tale situazione"; ha, pertanto, informato gli Stati membri e le parti interessate che "in tutte le decisioni che essa adotterà in futuro per disporre il recupero di aiuti illegali verrà applicato il tasso di riferimento utilizzato per calcolare l'equivalente sovvenzione netto nell'ambito degli aiuti regionali su base composta"; ed ha aggiuntochelaCommissione"siaspettachegliStatimembriapplichinointeressicompostiall'atto dell'esecuzionedelledecisionidirecuperoancoraincorso,amenocheciònonsiacontrarioadun principiogeneraledeldirittocomunitario"; d)ilRegolamentoCEn.794/2004dellaCommissionedel21aprile2004,adottatoinapplicazione delsopracitatoart.27delReg.n.659/1999,dispone,alCapo5(Tassidiinteresseperilrecupero di aiuti illegittimi), art. 11, paragrafo 2, che "il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi"; il successivo Capo 6 (Disposizionifinali)all'art.13stabilisce,perquantoquirileva,che"gliartt.9e11siapplicanoa tutteledecisionidirecuperonotificatesuccessivamentealladatadientratainvigoredelpresente regolamento". 19.2.Illegislatorenazionale,neldareattuazioneallacitatanormativacomunitaria,hadisciplinato l'azione di recupero degli aiuti de quibus dapprima con il D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1 (convertito,conmodificazioni,dallaL.6aprile2007,n.46),poiconilD.L.29novembre2008,n. 185,art.24(convertito,conmodificazioni,dallaL.28gennaio2009,n.2),edinfineconilD.L.25 settembre2009,n.135,art.19(convertito,conmodificazioni,dallaL.20novembre2009,n.166). Perquantoquirileva,delD.L.n.10del2007,art.1,ilcomma3edelD.L.n.185del2008,art.24,il comma4,hannoidenticamentestabilitoche: "Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissioneeuropeainrelazionealrecuperodell'aiutodiStatoC57/03,disciplinatodallaL.25 gennaio 2006, n. 29, art. 24. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimentoalprimoperiododiimpostainteressatodalrecuperodell'aiuto". Della L. 25 gennaio 2006, n. 29, citato art. 24, disciplina l'attuazione della decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, n. 2003/315/CE (con la quale fu dichiarato parzialmente incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti a favore delle imprese che avevano realizzatoinvestimentineicomunicolpitidaeventicalamitosinel2002,dispostodelD.L.n.282del 2002, art. 5 sexies), e stabilisce, al comma 3, che gli interessi vanno "calcolati sulla base delle disposizionidicuialcapo5^delregolamento(CE)n.794/2004dellaCommissione,del21aprile 2004,maturatiapartiredalladataincuileimpostenonversatesonostatemesseadisposizione deibeneficiarifinoalladatadellororecuperoeffettivo". 19.3.Taleessendoilquadronormativodiriferimento,laquestionechegiàsièpiùvoltepostaal vagliodiquestaCorteechequisiriproponeconcernespecificamentelacompatibilitàconildiritto comunitario del richiamo, da parte del cit. D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3, ai fini della determinazione degli interessi, al Regolamento CE n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004,ancheincasodidecisionidirecuperonotificate-comenelcasodispecie-anteriormentead esso,ciòinparticolareallalucedellaricordataprevisionedelregolamentosecondocuilostessosi applicasoloalledecisionidirecuperonotificatesuccessivamenteallasuaentratainvigore. AlriguardosisonoinpassatoregistratinellagiurisprudenzadiquestaCortediversiorientamenti: secondo un primo indirizzo, il criterio di determinazione degli interessi su base composta deriva direttamente dalla legge nazionale, risultando il Regolamento CE del 2004 semplicemente il parametro richiamato dal legislatore nazionale (v. Sez. 5, n. 6542 del 2012, cit., che ha per tal motivo ritenuto legittima l'applicazione degli interessi composti sulle somme anche in quel caso ingiunteperrestituzionediaiutidiStatofruitinell'annofiscale1994edichiaratiillegittimiconla ricordata decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE); secondo altro orientamento dettiinteressisonoinvecedacorrispondereinmisuracompostase-esolose-sitrattididecisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso e, anche in tale ipotesi, solo relativamente al periodo intercorrente tra la notifica della decisione dellaCommissioneeilrecuperoeffettivo(Sez.5,n.n.14022del2012,cit.). Con ordinanza n. 3006 del 11/02/2014 questa Corte ha successivamente investito la Corte di Giustizia,aisensidell'art.267delTrattatosulfunzionamentodell'Unioneeuropea,dellaseguente questionepregiudiziale: "sel'art.14delRegolamento(CE)n.659/1999delConsigliodel22marzo1999,recantemodalità diapplicazionedell'art.93deltrattatoCE,egliartt.9,11e13delRegolamento(CE)n.794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento predetto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una legislazione nazionale che, in relazione ad un'azione di recupero di un aiuto di Stato conseguente ad una decisione della Commissionenotificataindata7giugno2002,stabiliscachegliinteressisonodeterminatiinbase alledisposizionidelcapo5^delcitatoRegolamenton.794/2004(cioè,inparticolare,agliartt.9e 11),e,quindi,conapplicazionedeltassodiinteresseinbasealregimedegliinteressicomposti". SutalequestionelaCortedigiustiziasièpronunciataconsentenzadel3settembre2015(incausa C-89/14), recante il seguente dispositivo: "L'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio,del22marzo1999,recantemodalitàdiapplicazionedell'art.93deltrattatoCE,nonchè gliartt.11e13delregolamento(CE)n.794/2004dellaCommissione,del21aprile2004,recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999, non ostano a una normativa nazionale, comedelD.L.29novembre2008,n.185,art.24,comma4,recantemisureurgentiperilsostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategiconazionale,convertito,conmodificazioni,nellaL.del28gennaio2009,n.2,chepreveda, tramiteunrinvioalregolamenton.794/2004,l'applicazionediinteressicompostialrecuperodi unaiutodiStato,sebbeneladecisionechehadichiaratodettoaiutoincompatibileconilmercato comuneenehadispostoilrecuperosiastataadottataenotificataalloStatomembrointeressato anteriormenteall'entratainvigoredidettoregolamento". 19.4. Tutto ciò premesso, reputa questa Corte che alla luce della citata sentenza, cui occorre ovviamente uniformarsi nella interpretazione del diritto comunitario, il dubbio posto circa l'applicabilitàalcasodispeciedegliinteressicomposticosìcomeindicatidallanormainternasia destituitodifondamento. Chiaroeinsuscettibiledidiversainterpretazioneappareinveroanzituttoilcitatodispositivoconil quale,abenvedere,rispondendoallaquestionecomesopramenzionatapostadall'ordinanzadi rinvio (compatibilità con il diritto comunitario di una legislazione nazionale che, in relazione ad un'azione di recupero di un aiuto di Stato conseguente ad una decisione della Commissione notificata in data 7 giugno 2002, stabilisca che gli interessi sono determinati in base alle disposizionidelcapo5^delcitatoRegolamenton.794/2004...e,quindi,conapplicazionedeltasso di interesse in base al regime degli interessi composti), la Corte di giustizia vi ha dato risposta incondizionatamenteaffermativa,ondenonsivedecomedatalepronunciapossatrarsiragione perunadisapplicazionedellanormainternaovveroperunainterpretazionedellastessaintermini talidaridurnelaportata(ilchesirisolverebbeabenvedereinunaparzialedisapplicazionenon sorrettadaalcunagiustificazione). Mavarràaciòaggiungerecheanchelaletturadellamotivazionedellasentenzaoffreargomenti chenonsolononcontrastanotalepianaletturadeldispositivo,maanzilaavvalorano. IprincipalipassaggiargomentatividellasentenzadellaC.G.possonoinverocosìschematizzarsi: a)l'art.11,par.2,delRegolamenton.794/2004(ilqualedettailregimedell'interessecomposto)è applicabile,conformementeall'art.13,comma5,delmedesimoregolamento,soloalledecisionidi recuperonotificatedopoladatadientratainvigorediquest'ultimo(pt.27):decisionitralequali nonrientraquellachenelcasovieneinrilievo(n.2003/193/CE)notificataallaRepubblicaitaliana il7giugno2002(pt.28); b) per le azioni di recupero conseguenti alla Decisione 2003/193 - stante l'assenza di indicazioni dettatedallastessaodaaltrefonticomunitarie-spettavadunquealdirittonazionaledeterminare se,nellospecifico,iltassodiinteressiandasseapplicatosubasesempliceosubasecomposta(ptt. 31-32); c)alriguardononpuòdedursidalladispostaapplicabilitàdelregolamenton.794/2004allesole decisioni di recupero notificate dopo la data della sua entrata in vigore (art. 13, comma 5), un divieto di principio per gli Stati membri, nel determinare la base di calcolo degli interessi, di legiferareinunsensoanzichèinunaltro."L'art.13delregolamenton.794/2004nonintroduce, dunque, una norma di irretroattività applicabile alle normative nazionali prima dell'entrata in vigoredelregolamenton.794/2004"(pt.34); d) resta fermo che nel dare attuazione al diritto dell'Unione (e, nello specifico, alla Decisione 2003/193/CE nonchè, per quanto riguarda gli interessi, all'art. 14, paragrafo 1, del Reg. n. 659/1999)loStatomembroètenutoarispettareiprincipigeneraliditalediritto(pt.35)efraessi, inparticolare,quellidicertezzadeldirittoedituteladellegittimoaffidamento(pt.36);nél'unoné l'altro ostano però a che una nuova disciplina si applichi agli "effetti futuri di situazioni sorte in vigenzadellavecchialegge"(ptt.37-38); e)atantolaleggeinternasièattenutapostocheessasilimitaadapplicareunanormativanuova agli"effettifuturidisituazionisortesottol'imperodelladisciplinaanteriore"(pt.40);infatti:daun lato,lanormanazionalenonèentratainvigoreanteriormentealladatadellasuapubblicazione; dall'altro,gliavvisidiimpostacheprevedevanol'applicazionediinteressisubasecompostasono stati notificati (nel caso esaminato dal giudice del rinvio, ma anche nel presente, n.d.r.) posteriormenteall'entratainvigoredidettanorma."Siccomel'aiutodichiaratoincompatibilecon ilmercatocomunedicuitrattasinelprocedimentoprincipalenonerastatorecuperatonéaveva costituito oggetto di avviso di imposta alla data di entrata in vigore di detto decreto legge, quest'ultimononpuòessereconsideratoincideresuunasituazionegiàacquisita"(pt.41); g)"peraltro,conriferimentoall'importantescartoditempotral'adozione,il5giugno2002,della decisione n. 2003/193, con la quale la Commissione ha chiesto il recupero dell'aiuto di Stato in questione nel procedimento principale, e l'emissione, nel corso dell'anno 2009 (nel nostro caso, nel 2007, n.d.r.), di un avviso di imposta destinato ad assicurare il recupero effettivo di detto aiuto, si deve considerare che l'applicazione di interessi composti costituisce uno strumento appropriato per neutralizzare il vantaggio concorrenziale conferito illegittimamente alle imprese beneficiariedidettoaiutodiStato"(pt.42). Appare evidente da tale iter argomentativo che l'unico limite all'applicazione, da parte del legislatore nazionale, degli interessi composti nelle azioni di recupero degli aiuti di Stato conseguenti a decisioni comunicate anteriormente al Regolamento n. 794/2004, riguardi le "situazioni acquisite", intese quali situazioni esaurite, in tal senso particolarmente chiaro risultando l'ultimo periodo del pt. 41 della citata sentenza che esplicitamente considera quale situazione acquisita quella relativa ad aiuto di Stato già recuperato ovvero posto ad oggetto di avvisodiimpostaanteriormentealladatadientratainvigoredellanormainterna. 19.5. Né argomento contrario può trarsi dalla sentenza del Tribunale dell'U.E., resa in data 9 giugno2016nellacausaT-122/14,chehaannullatoladecisionedellaCommissioneC(2013)8681 final,del6dicembre2013,laquale-inesecuzionedellasentenzadellaCortediGiustiziadel17 novembre 2011, in causa C-496/09, che (in relazione al già accertato inadempimento della DecisionedellaCommissione11maggio1999,2000/128/CE,cheobbligavaalrecuperodegliaiuti concessiperinterventiafavoredell'occupazione)avevacondannatol'Italiaalpagamentodiuna penalitàdiammontarecorrispondenteallamoltiplicazionedell'importodibasedieuro30milioni perlapercentualedegliaiutiillegaliincompatibiliilcuirecuperononeraancorastatoeffettuato- aveva fissato l'importo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il secondo semestre successivoatalesentenzacomprendendonellabasedicalcoloanchegliinteressicomposti. Tale sentenza rimane infatti perfettamente in linea con gli enunciati della sentenza sopra citata della Corte di giustizia 3 settembre 2015, in causa C-89/14 (non a caso, infatti, più volte richiamata). Anche in tale pronuncia, invero, si ribadisce che "se è vero che l'art. 11, paragrafo 2, del regolamento n. 794/2004 enuncia che il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto e che gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi, si deve comunque constatare che tale disposizione è applicabile, conformemente all'art. 13, comma 5, del medesimo regolamento, solo alle decisioni di recupero notificate dopo la data di entrata in vigore di quest'ultimo,ossiadopoil20maggio2004"(pt.59)eche,pertanto,conriferimentoalledecisioni notificateanteriormente,perdeterminaresegliinteressidebbanoesseresempliciocomposti,"in assenza di disposizioni del diritto dell'Unione in materia", la relativa disciplina va ricercata nel dirittonazionaleapplicabileallaazionedirecupero. Con la conseguenza che, nel caso in quella sede considerato, all'azione di recupero (e correlativamenteancheaifinidelladeterminazionedellesanzioniconseguentiallasuatardatao incompleta attuazione), non potevano applicarsi gli interessi composti dal momento che "diversamentedallacausachehadatoluogoallasentenzadel3settembre2015,A2A(C-89/14)"- precisazionesignificativamenteripetutapiùvoltenellasentenzadelTribunaleUEinesame(v.ptt. 44 e 66) - "nessun'altra disposizione di diritto italiano è stata invocata dalle parti in quanto disposizioneapplicabileallapresentecausa",diversadaquelladicuiall'art.1283c.c.,che,come noto,consentel'applicazionediinteressianatocistici"solodalgiornodelladomandagiudizialeo pereffettodiconvenzioneposterioreallaloroscadenza,esemprechesitrattidiinteressidovuti almenoperseimesi". E'appenailcasodisoggiungerecheladiversitàdelcasoinquestasedeconsideratostaproprionel fattoche-nellamateriadegliaiutidiStatoillegittimiconcessiallesocietàcostituiteaisensidellaL. n.142del1990,art.22,comma3,lett.e)-ildirittointernoprevedeunadisciplinadell'azionedi recupero(D.L.n.10del2007,citatoart.1,nonchèl'identicoD.L.n.185del2008,art.24,comma 4)espressamenteeinequivocabilmenteintesaadaffermare-attraversoilrinvioformalealReg. 794/2004-ladovutezzaanchedegliinteressicompostieciòretroattivamenteapartiredalladata incuileimpostenonversatesonostatemesseadisposizionedeibeneficiari:retroattivitàche,per quantovisto,nontrovaostacoloneldirittodell'U.E.. 19.6.LasentenzadellaCortedigiustiziadel3settembre2015nonmancadioffrireargomentiutili apalesarel'infondatezzaanchedegliulterioririlieviespostidallaricorrentenellamemoriadatata 10 marzo 2016, circa l'asserita violazione dei principi di pari trattamento (per non avere il legislatore interno mai richiesto interessi composti in relazione al recupero di aiuti dichiarati illegittimi da decisioni della commissione europea emesse prima dell'entrata in vigore del Reg. 794/2004) e di proporzionalità (per essere gli interessi composti, anche per effetto del notevole lasso di tempo intercorso, superiori a quanto necessario a ristabilire la concorrenza violata): rendendosipertantoinutileilnuovorinviopregiudizialeallaCortediGiustiziasollecitatosottotali profili. 19.6.1.SottoilprimodiessilaCortedigiustizia,invero,purpremettendochesitrattadiquestione cheesuladaquellechehannocostituitooggettodelladecisionedirinviodelgiudicenazionale(pt. 44),hacomunqueevidenziatodinonavere"elementicheconsentanodiverificaresel'A2Atentidi avvalersi di una prassi decisionale nazionale che potrebbe disattendere il principio di legalità" e che, peraltro, "secondo una giurisprudenza costante della Corte, il principio di parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto della legalità, secondo cui nessuno può invocare, a propriovantaggio,unillecitocommessoafavoredialtri(sentenzaTheRankGroup,C-259/10eC260/10,EU:C:2011:719,punto62egiurisprudenzaivicitata)"(pt.46). Orbenenonsiravvisano,nell'ordinamentointerno,indicievidentidellaformazionediunaprassi normativa tesa ad escludere l'applicazione di interessi composti nelle azioni di recupero di aiuti dichiaratiillegittimidadecisionidellaCommissioneeuropeaemesseanteriormenteall'entratain vigoredelReg.794/2004. Tra le fonti richiamate dalla difesa della ricorrente (D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 46-quater, conv. in L. 29 novembre 2007, n. 222, la cui attuazione è stata disciplinata con decreto del 1 febbraio 2008, relativo al recupero degli aiuti alla ricapitalizzazione a favore delle cooperative pescaodeiloroconsorzi,aiutidichiaratiillegittimidalladecisionedellacommissionedel28luglio 1999;ilD.L.24dicembre2002,n.282,art.1,emanatoperrecuperaregliaiutifiscaliconcessiin favoredellebanche,dichiaratiillegittimidalladecisionen.2002/581/CEdell'11dicembre2001;il D.L. 20 marzo 2002, n. 36, art. 2, emanato per il recupero delle somme destinate agli autotrasportatorisottoformadelriconoscimentodiuncreditod'impostaperglianni1992,1993e 1994 (considerati aiuti di Stato illegittimi dalle decisioni n. 93/496/CEE e n. 97/270/CE del 22 ottobre1996);laCircolaredelMin.Finanzen.218/Edel14settembre1998emessainrelazioneal recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese siderurgiche sotto forma di esenzioni fiscali sugliutilireinvestiti,adichiaratiillegittimidalladecisioneC(1998)1434del13maggio1998))solo una,laprimacitata,èsuccessivaall'approvazionedelReg.794/2004eriguardal'attuazionediuna decisione della Commissione europea ad essa invece anteriore; tutte le altre risalgono ad anni antecedenti e non può ovviamente in esse ricercarsi alcun rinvio al detto Regolamento: il mero fatto che, successivamente all'emanazione di quest'ultimo, la disciplina interna di attuazione, ancheperquelcheriguardagliinteressi,siarimastaimmutata,costituiscedatononsignificativo, in quanto non imputabile ad una positiva, consapevole e volontaria scelta del legislatore, tanto meno nel senso di instaurare ed alimentare una prassi contraria all'applicazione degli interessi compostinelleazionidirecupero.Lamancataapplicazionedegliinteressicompostivapiuttosto, per tali casi, necessariamente valutata nel contesto normativo vigente al tempo dell'entrata in vigore delle relative discipline (risalente al 2002 o ad anni anteriori) nel quale - come s'è visto - anchealivellocomunitariononeraancorastataponderatal'importanzadegliinteressicomposti in funzione di un effettivo e pieno ripristino della situazione di pari concorrenza violata (per la primavoltaciòessendoavvenutoconlacitataComunicazione8maggio2003,2003/C110/08). Il raffronto può, dunque, essere condotto soltanto tra la norma di diritto interno nella specie richiamata e il D.L. n. 159 del 2007, citato art. 46-quater, il quale pertanto costituisce unico appropriato termine di paragone ai fini della richiesta valutazione, con la conseguenza che, indipendentemente da ogni altra considerazione, quantomeno sul piano strettamente quantitativoèesclusocheessopossaconsiderarsiespressivodiuna"prassidecisionalenazionale" costantementeseguitadallegislatoreinternoederogatasoltantonelcasodegliaiutidiStatoquali quellinellaspecieconsiderati. 19.6.2. Sotto il secondo profilo, ma con refluenza anche su quello appena esaminato, occorre nuovamenterimarcareche,assaisignificativamente,laCortedigiustiziahatenutoadevidenziare che "con riferimento all'importante scarto di tempo tra l'adozione, il 5 giugno 2002, della decisione n. 2003/193, con la quale la Commissione ha chiesto il recupero dell'aiuto di Stato in questione nel procedimento principale, e l'emissione, nel corso dell'anno 2009, di un avviso di imposta destinato ad assicurare il recupero effettivo di detto aiuto, si deve considerare che l'applicazione di interessi composti costituisce uno strumento appropriato per neutralizzare il vantaggio concorrenziale conferito illegittimamente alle imprese beneficiarie di detto aiuto di Stato"(pt.42). Nella stessa prospettiva, la citata Comunicazione della Commissione sui tassi d'interesse da applicarsiincasodirecuperodiaiutiillegali(Comunicazione8maggio2003,2003/C110/08)aveva già evidenziato che: a) "il recupero è la logica conseguenza del carattere illegale di un aiuto; il recupero dell'aiuto è inteso a ristabilire lo status quo ante; per effetto della restituzione, il beneficiario è privato del vantaggio sleale di cui aveva fruito rispetto ai suoi concorrenti sul mercato,ilcheconsentediripristinarelasituazioneesistenteprimadell'erogazionedell'aiuto";b) "nellapraticadimercato,siutilizzal'interessesemplicequandoilbeneficiariodelfinanziamento nonpuòdisporredell'importodegliinteressiprimadellafinedelperiodo,adesempioquandogli interessivengonopagatisoloallafinedelperiodo.Sicalcolainvecedinormal'interessecomposto quando si può ritenere che per ogni anno (o per ogni periodo) venga pagato al beneficiario l'importo dell'interesse, il quale va pertanto ad incrementare il capitale iniziale. In tal caso, il beneficiariopercepisceinteressisugliinteressipagatiperogniperiodo";c)purnelvariaredeltipo di aiuto concesso e della situazione del singolo beneficiario, "gli aiuti illegali... (hanno, n.d.r.) l'effetto di fornire fondi al beneficianio a condizioni analoghe ad un prestito a medio termine senzainteressi.L'applicazionediinteressicompostiapparepertantonecessariaperneutralizzare tuttiivantaggifiscalirisultantidaunatalesituazione". Non sembra inutile al riguardo ancora sottolineare che - come già sopra ricordato - assai significativamente, nella detta Comunicazione dell'8 maggio 2003, la Commissione U.E. non solo preannunciache"intutteledecisionicheessaadotteràinfuturoperdisporreilrecuperodiaiuti illegali verrà applicato il tasso di riferimento utilizzato per calcolare l'equivalente sovvenzione netto nell'ambito degli aiuti regionali su base composta", ma esplicitamente raccomanda ("la Commissionesiaspetta"),quantoalledecisionigiàpresee"ancoraincorso"diattuazione(quale perl'appuntoquelladichetrattasi),che"gliStatimembriapplichinointeressicomposti","ameno che ciò non sia contrario ad un principio generale del diritto comunitario": contrarietà che, nei limitieperleragionidette,nonsussistenelcasoquiconsiderato. Tutto ciò, da un lato, esclude che il risultato cui conduce l'applicazione degli interessi composti possa considerarsi sproporzionato rispetto al fine perseguito dall'azione di recupero di ripristino della situazione concorrenziale precedente; dall'altro dimostra che, per converso, una diversa opzionerenderebbeilrecuperoinidoneoadunpienoconseguimentodelloscopoe,dunque,non varrebbe a sanare l'illegalità insita nella concessione dell'aiuto di Stato, il che non può non riverberarsianchesultemaprimaesaminato(rispettodelprincipiodiparitrattamento)nelsenso che,quand'anchepossanoipotizzarsisceltedellegislatoreinternodiscriminatoriecircalemodalità attuative del recupero di aiuti di Stato, quella più favorevole al beneficiario, in quanto adottata attraverso un'opzione che non consente di sanare integralmente l'illegalità commessa, non potrebbe comunque costituire valido elemento di comparazione in quanto incoerente con il principio di legalità (come ricordato dalla Corte di Giustizia nel già sopra ricordato pt. 46 della sentenzacitata). Da qui anche la manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale dellanormainternapercontrastoconl'art.3Cost.. 19.7.Mettecontoinfinesegnalarechelasocietàricorrente(nellacitatamemoriadel10/3/2016) correlaladedottalesionedelprincipiodiproporzionalitàanchealricalcolodeltassodiinteresse applicatoadintervallidicinqueanni.Lacircostanzanonhaformatooggettodispecificomotivodi gravame, né di ricorso per cassazione, con la conseguenza che con riferimento ad essa non è consentitaalcunavalutazionenellapresentesede. Tuttavia e solo al fine di corroborare e meglio calibrare la valutazione sopra espressa circa l'insussistenza di profili di violazione del principio di proporzionalità, varrà incidentalmente rilevareche,anormadell'art.11,comma3,delcitatoRegolamenton.794/2004,comesostituito dall'art.1delRegolamento(CE)30gennaio2008n.271/2008-normadidirittocomunitariocui, comes'èdetto,farinvio(formaleenonrecettizio)ilD.L.n.10del2007,art.1-"seètrascorsopiù diunannotraladataincuil'aiutoillegittimoèstatoperlaprimavoltamessoadisposizionedel beneficiarioeladatadirecuperodell'aiuto,iltassodiinteresseèricalcolatoaintervallidiunanno, sullabasedeltassoinvigorenelmomentoincuisieffettuailricalcolo". Ilrispettodelprincipiodiproporzionalitàdeveesserepertantovalutatoinrapportoatalecorretta modalità di ricalcolo degli interessi a intervalli di un anno (e, in tale corretta prospettiva, non si ravvisano,névengonodedotti,specificheragionichepossanoindurreadubitarne);perconverso, comedetto,lasualesionedeveritenersiinammissibilmentededotta,nellaspecie,inrapportoaun aspettofattuale(ilricalcolodegliinteressiaintervallidicinqueanni)chenonhacostituitooggetto didibattitonelprocesso,néspecificomotivodiricorsopercassazione. 20.L'undicesimomotivocontieneinfinediversecensureeterogenee,lamaggiorpartedellequali- quelleriferibiliaiquesitisecondo,terzoequarto-inammissibiliproprioperlainadeguatezzadel quesitoperesseformulato. Pur non considerando ostativa la formulazione cumulativa di tali quesiti (v. Sez. U, n. 5624 del 09/03/2009,Rv.607216;conf.Sez.5,n.16345del28/06/2013,Rv.627064),devesirilevareche essisirivelanoinadeguatiadassolverelaprecipuafunzionediintegrareilpuntodicongiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale; manca in particolare un riferimento compiuto alle peculiarità del caso specifico necessario al fine di comprendere la pertinenza e la decisività dei principi che si chiede siano enunciati. Varrà al riguardorammentarecheunaformulazionedelquesitodidirittoidoneaallasuafunzionerichiede che,conriferimentoadognipuntodellasentenzainvestitodamotivodiricorso,laparte-dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed averne indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso - esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, formulato in modo tale da circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (Sez. U, n. 7258 del 26/03/2007, Rv. 595864). E' perciò inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sulla sua riconducibilitàallafattispecieinesame,taledanonconsentirealcunarispostautileadefinirela causanelsensovolutodalricorrente,nonpotendosidesumereilquesitodalcontenutodelmotivo ointegrareilprimoconilsecondo,penalasostanzialeabrogazionedelsuddettoarticolo(Sez.U, n. 6420 del 11/03/2008, Rv. 602276; Sez. 2, n. 16941 del 20/06/2008, Rv. 603733); come è parimenti inammissibile il ricorso per cassazione nel quale l'illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvereilcasosubiudice(Sez.U,n.28536del02/12/2008,Rv.605848). E'poiinfondatalaprimadoglianzarelativaallaformulazionedeldispositivo. Questo infatti, indipendentemente dalla mancanza di una esplicita affermazione nel senso dell'accoglimento dell'appello, esprime chiaramente il contenuto della decisione e la statuizione nellaqualeessasirisolve("inriformadellasentenzaimpugnatadichiaralegittimeleingiunzionidi pagamento impugnate"), non potendo pertanto sussistere alcun dubbio su di essa, né ravvisarsi alcunacausadinullitàdellasentenza. 21. In ragione delle considerazioni che precedono deve in definitiva pervenirsi al rigetto del ricorso. La complessità delle questioni trattate - per alcune delle quali (interessi composti) la decisione rimandaaunarecentepronunciadellaCortediGiustiziaU.E.-giustifical'integralecompensazione dellespese. P.Q.M. LaCorterigettailricorsoecompensalespeseprocessuali. CosìdecisoinRoma,nellaCameradiconsiglio,il15giugno2016. DepositatoinCancelleriail23novembre2016