Sentenza 23797/2016 - Il Diritto dell`Unione Europea

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Sentenza 23797/2016 - Il Diritto dell`Unione Europea
LACORTESUPREMADICASSAZIONE
SEZIONETRIBUTARIA
CompostadagliIll.miSigg.riMagistrati:
Dott.CAPPABIANCAAurelio-Presidente-
Dott.DIIASICamilla-Consigliere-
Dott.VIRGILIOBiagio-Consigliere-
Dott.LOCATELLIGiuseppe-Consigliere-
Dott.IANNELLOEmilio-rel.Consigliere-
hapronunciatolaseguente:
SENTENZA
sulricorsoiscrittoaln.2001/2009R.G.propostoda:
S.A.BA.R.S.p.A.,inpersonadelsuolegalerappresentanteprotempore,elettivamentedomiciliata
inRoma,VialeBrunoBuozzi,87,
presso lo studio dell'Avv. Massimo Colarizi che, unitamente all'Avv. Ermes Coffrini del Foro di
Reggio Emilia e all'Avv. Prof. Francesco Tesauro del Foro di Milano, la rappresenta e difende,
giustadelegaincalcealricorso;
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresentaedifende;
-controricorrente-
avversolasentenzadellaCommissioneTributariaRegionaledell'EmiliaRomagna,Sezionestaccata
diParma,n.114/23/2008,depositatail06/11/2008.
Uditalarelazionedellacausasvoltanellapubblicaudienzadel18marzo2016dalRelatoreCons.
Dott.EmilioIannello;
uditoperlaricorrentegliAvv.tiErmesCoffrinieFrancescoTesauro;
uditol'AvvocatodelloStatoGianniDeBellisperlacontroricorrente;
uditoilP.M.,inpersonadelSostitutoProcuratoreGeneraledott.GIACALONEGiovanni,ilqualeha
conclusoperilrigetto.
Fatto
SVOLGIMENTODELPROCESSO
1.LaS.A.BA.R.S.p.A.,societàcostituitaaisensidellaL.8giugno1990,n.142,art.22,comma3,
lett.e),daottocomunidellaBassaReggianaperlosvolgimentodelserviziodiraccolta,trasportoe
smaltimento dei rifiuti, impugnava con separati ricorsi, avanti la C.T.P. di Reggio Emilia, le
ingiunzionineisuoiconfrontiemesseindata20/3/2007perilrecuperodelcomplessivoimportodi
Euro 7.637.180, costituito dalle imposte e relativi interessi che la società medesima avrebbe
dovutopagaretrail1994eil1997ovenonavessefruitodelregimeagevolativodicuialD.L.30
agosto1993,n.331,art.66,comma14,convertitoconmodificazioniinL.29ottobre1993,n.427.
Atalerecuperol'AgenziadelleentrateprovvedevainforzadelD.L.15febbraio2007,n.10,art.1,
convertito con modificazioni in L. 6 aprile 2007, n. 46, a sua volta emanato in attuazione della
decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, con la quale era stato
qualificato aiuto di Stato - illegittimo perché lesivo del principio della libera concorrenza di
mercato-ilregimediesenzionetriennaledall'impostasulreddito,fruitodallesocietàperazionia
prevalentecapitalepubblico,istituiteaisensidellaL.n.142del1990,citatoart.22,perlagestione
deiservizipubblicilocali.
I ricorsi, riuniti, erano accolti dalla adita C.T.P. con sentenza n. 439/01/2007 avendo la
Commissioneprovincialeritenutoinsufficienteagiustificarel'applicazioneallaodiernaricorrente
dellaricordataDecisionedellaCommissioneEuropeailsolofattochelastessasiastatacostituita
aisensidellaL.n.142del1990,essendoinvecenecessariaatalfine-secondoilprimogiudice-
un'indaginevoltaadaccertarechelafattispecieconcretachelariguardapossaesserericompresa
traquelleconsideratedallaDecisionemedesima.
2. Con la sentenza in epigrafe la C.T.R. dell'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, respinta
l'eccezione di inammissibilità per asserita tardività, accoglieva l'appello proposto
dall'amministrazione e rigettava quello incidentale della società e, pertanto, in riforma della
sentenzaimpugnata,dichiaravalegittimeleingiunzionidipagamento,compensandolespese.
Avverso tale decisione la S.A.BA.R. S.p.A. propone ricorso per cassazione sulla base di undici
motivi,corredatidaquesitididiritto,cuiresistel'Agenziadelleentrateconcontroricorso.
La ricorrente ha depositato una prima memoria illustrativa in data 12/1/2012 e una seconda in
data16/4/2015,altredueindate7e10marzo2016.
Diritto
MOTIVIDELLADECISIONE
3.ConilprimomotivodiricorsolacontribuenteriproponelaquestionedicostituzionalitàdelD.L.
n.10del2007,art.1,conv.inL.n.46del2007,nonchéoccorrendodelD.L.8aprile2008,n.59,
conv.inL.6giugno2008,n.101edelD.Lgs.31dicembre1992,n.546,art.47-bis,inquantola
controversia concernente il rimborso degli aiuti di Stato avrebbe natura non tributaria, ciò
rendendo a suo dire incostituzionale (per violazione dell'art. 102 Cost.) la devoluzione delle
relativecontroversiealleCommissioniTributarie.
4.ConilsecondomotivolaricorrentededuceviolazioneefalsaapplicazionedelD.Lgs.n.546del
1992, art. 47-bis, come modificato del D.L. n. 59 del 2008, art. 2, conv. in L. n. 101 del 2008,
nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, in relazione all'art. 360 c.p.c.,
comma1,n.3,peraverelaC.T.R.omessodidichiararel'inammissibilitàdelricorsoinappelloper
tardività della costituzione in giudizio, avvenuta al di là del termine di 15 giorni dalla notifica
dell'appellostesso,inviolazionedellenormesuddettechehannodimezzatoiltermineordinario.
5.ConilterzomotivolaricorrentededuceviolazioneefalsaapplicazionedelD.L.n.10del2007,
art. 1, conv. in L. n. 46 del 2007, per avere ritenuto riferibile la decisione della Commissione CE
2003/193 del 5 giugno 2002, anche a società - quale essa ricorrente - a capitale interamente
pubblico, affidataria in house del servizio di smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio dei
comunisuoisoci.
6.Conilquartomotivolaricorrentededuceviolazioneefalsaapplicazionedell'art.88delTrattato
CE, per avere la C.T.R. ritenuto costituire indebiti aiuti di Stato anche le sovvenzioni erogate in
settorinonapertiallaconcorrenza,com'èquellodellosmaltimentodeirifiuti.
7. Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del principio di
affidamentosullaregolaritàdell'aiutodicuiall'art.14Reg.CE659/99,nonchédelprincipiodella
certezza del diritto, ponendo il quesito se sia compatibile con tale norma un procedimento di
infrazioneavviatonel1997eterminatonel2002.
8. Con il sesto motivo la S.A.BA.R. S.p.A. deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 234
TrattatoCE,inrelazioneall'art.360c.p.c.,comma1,n.3,peraverelaC.T.R.omessodisottoporre
alla Corte di Giustizia, con rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della deliberazione della
CommissioneCEalfinedistabilirelasuariferibilitàancheallesocietàatotalecapitalepubblico:
rinvioacui,secondolaricorrente,igiudiciaquibusavrebberopotutosottrarsisolonelcasoincui
avesseroaccoltol'interpretazionedaessaintalsensoproposta.
9.ConilsettimomotivolaricorrentededuceviolazioneefalsaapplicazionedelD.L.n.10del2007,
art.1,conv.inL.n.46del2007,nonchédegliartt.86e87TrattatoCE,inquantoladecisionedi
recuperareacaricodiessasocietàgliaiutidistatosarebbeincompatibileconl'art.87delTrattato,
non essendo essa nelle condizioni di falsare o minacciare di falsare la concorrenza in difetto del
presupposto della sussistenza di un mercato aperto, o apribile, all'azione di vari soggetti e
trattandosiinoltredisocietàcostituitaqualemodulooperativodell'entepubblico,deicuiserviziè
affidatariainhouse.
10. Con l'ottavo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, art. 43, "ovvero alternativamente" dell'art. 2946 c.c. e art. 14
Regolamento CE 659/1999, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver omesso di
attribuire rilievo ostativo al recupero delle imposte in questione, ai sensi delle citate norme, al
tempo trascorso dagli anni cui le stesse sono riferite. Formula al riguardo il seguente quesito di
diritto: "dica la Corte di cassazione se sia conforme alle norme in esame, nonché al principio
dell'affidamento e della certezza del diritto, avviare una procedura di recupero di imposte non
corrisposte notificando le relative ingiunzioni decorsi oltre 10 anni dal periodo di imposta cui si
riferisceilrecupero".
11.Conilnonomotivodiricorsolasocietàdeduceancora,aisensidell'art.360c.p.c.,comma1,n.
3,violazioneefalsaapplicazionedellaL.27dicembre2002,n.289,art.9,nonchédelprincipiodi
affidamento,proporzionalitàeparitàditrattamento,nonchéancoradelprincipiodiirretroattività.
Ponealriguardo,informamultipla,ilquesitoseilrecuperoinesamesiacompatibile:conlaL.n.
289 del 2002, art. 9, sul condono; con il principio di affidamento, proporzionalità e parità di
trattamento,attesocheessasocietàebbeapresentareledichiarazionideiredditisenzaseguitodi
provvedimentidapartedell'Amministrazione;conilprincipiodellairretroattivitàdelleleggi.
12. Con il decimo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,
violazione e falsa applicazione della normativa in tema di interessi come richiamata nelle
ingiunzioni,nonchédegliartt.2946e2935c.c.,intemadiprescrizione.
Formulaalriguardoiseguentiquesiti:"seilRegolamentoCEn.794/2004del21aprile2004,cui
rinvia il D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3, si possa applicare alle decisioni di recupero della
CommissioneCEnotificateprimadellaentratainvigoredidettoregolamento,einparticolarealla
Decisione 2003/193/CE notificata allo Stato italiano il 7 giugno 2002; se sul suddetto credito
possano essere conteggiati interessi con decorrenza dal 1994 al 1997, ossia da molti anni prima
rispettoallainsorgenzadelcredito;segliinteressipossanoprescinderedalritardatopagamento
delcreditoliquidoedesigibilecuiaccedono,finoadarrivareaprecederecomeobbligo,Iostesso
insorgeredelcreditomedesimo;selaprescrizionedegliinteressipuòesseresenzatermineiniziale
didecorrenza;sesussistaautomatismotrarestituzionedelsuppostoaiutodiStatoedecorrenza
degli interessi a prescindere dal periodo cui l'aiuto di Stato si riferisce e dalla data del
provvedimentodirecupero".
13.Conl'undicesimomotivolaricorrenteinfinededuce,aisensidell'art.360c.p.c.,comma1,n.3,
violazioneefalsaapplicazionedelD.Lgs.31dicembre1992,n.546,art.47-bis;delD.L.n.10del
2007, art. 1, comma 2, conv. in L. n. 46 del 2007; dell'art. 87 Trattato CE; del D.Lgs. n. 546 del
1992,art.44edell'art.352c.p.c..
Formulailseguentequesitomultiplo:"dicalaCortedicassazione:seildispositivodellasentenzadi
chetrattasi,avendodichiaratoammissibilel'appelloprincipalemanondichiarando,nelcontempo,
ilsuoaccoglimento,rispondaallaratioeallaletteradiquantorichiesto,apenadinullità,anche
dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47-bis; se il D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 2, nell'ancorare il
recuperodegliaiutidiStato"allamisuradellaeffettivafruizione"debbaessereinterpretatocon
riferimento solo alla quantificazione dell'aiuto ottenuto, con riferimento alla imposta non
corrisposta,senzaconsiderare,altresì,icreditidiimpostachelanormativaconsentiva;sel'inciso
predetto prescinda dalla individuazione del soggetto o dei soggetti che hanno tratto concreto
vantaggio - ed in quale entità - dal beneficio fiscale oggetto di recupero; se sia conforme alle
norme che la riforma della sentenza di primo grado sia effettuata senza una congrua e non
contraddittoriamotivazione".
14.LaprospettataquestionedilegittimitàcostituzionaledelD.L.n.10del2007,art.1-proposta
con il primo motivo di ricorso ed evidentemente finalizzata ad una pronuncia di difetto di
giurisdizione-èinammissibileperdifettodirilevanza.
Sulla giurisdizione dell'adito giudice tributario si è formato infatti il giudicato interno per effetto
della mancata impugnazione della sentenza di primo grado che, accogliendo il ricorso proposto
dalla contribuente, aveva implicitamente riconosciuto la giurisdizione della adita commissione
tributaria.
Tale presupposta statuizione (ancorché, come detto, implicita) non è stata appellata da alcuna
delle parti, risultando pacifico in causa che la questione di legittimità costituzionale nei detti
terminièstataprospettatadallasocietàappellataperlaprimavoltaconmemoriadepositatanel
corso del giudizio di appello, mentre il tema non risulta trattato nell'appello incidentale dalla
stessaproposto(v.Cass.Sez.U,Ord.n.2067del28/01/2011,Rv.616102;conf.,exaliis,Sez.6-5,
Ord.n.2752del23/02/2012,Rv.621692)
15.E'infondatoilsecondomotivo.
Giova premettere che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, con indirizzo
incontrastatoequicondiviso,"intemadicontenziosotributario,delD.Lgsn.546del1992,art.47bis-introdottoconeffettodal9aprile2008,delD.L.n.59del2008,art.2,comma1,conv.dallaL.
n.101del2008-siinterpreta,inconsiderazionedellasedesmateriaeincuièstatoinserito,della
finalità di accelerare le controversie in materia di aiuti di Stato e della disciplina transitoria,
contenutaneicommi2e3delcit.D.L.n.59,art.2,nelsensocheiterminidimidiati(adeccezione
di quello per proporre ricorso in appello) si riferiscono unicamente ai casi di concessione della
sospensione cautelare da parte della commissione tributaria provinciale" (Sez. 5, n. 26285 del
29/12/2010,Rv.615753).
Nelcasoinesamenonèdatoconoscere,allastreguadegliattiprodottietrasmessinellapresente
sede,sesussistadettopresuppostoperladimidiazionedeiterminidicostituzioneinappello,se
cioè sia stata concessa oppure no, in primo grado, la sospensione dell'esecuzione dell'atto
impugnato.
Laricorrenteloafferma,siapureincidentalmente,perlaprimavoltanellamemoriadel12/1/2012
(v. pag. 7); l'Agenzia invece lo nega, implicitamente ma univocamente, nelle proprie
controdeduzioni.
Senza però che metta conto procedere ad ulteriori accertamenti in merito, appare dirimente il
rilievo che il giudicato - che occorrerebbe nel primo caso ritenere si sia formato - condurrebbe
inammissibilmenteaparalizzareilrecuperodiunaiutodiStatodichiaratoillegittimodall'Unione
europeaeimpedirebbepertantol'eserciziodeidiritticonferitidall'ordinamentocomunitario.
Cosachenonèconsentitaperilprincipio,costantementeaffermatonellagiurisprudenzadellaS.C.
infattispeciesimilari,secondocuiilpotere-doveredelgiudicenazionalediconformarsialdiritto
comunitariocomportalanecessariadisapplicazionedelleregoleprocessualididirittointernoche,
precludendoinsededilegittimitàl'esamediquestioninonspecificamentededottedalricorrente,
impedisconolapienaapplicazionedellenormecomunitarie(cosìSez.5,n.26285del2010cit.;cfr.
anche Sez. 5, n. 25320 del 15/12/2010, Rv. 615368, la quale, se da un lato ha affermato che, di
regola,"ildirittocomunitario,cosìcomecostantementeinterpretatoanchedallaCortediGiustizia
dell'UnioneEuropa(sentenza3settembre2009,incausaC-2/08Olimpiclubesentenza16marzo
2006, in causa C-234/04, Kapferer) non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme
processuali interne da cui deriva l'autorità di cosa giudicata di una decisione, nemmeno quando
ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale
decisione", dall'altro ha tuttavia fatto salve le ipotesi "da ritenersi assolutamente eccezionali, in
cui ricorrano discriminazioni tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno
ovvero che sia reso in pratica impossibile o estremamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti
dall'ordinamento comunitario", il che è per l'appunto quanto si verificherebbe nella materia qui
trattatadegliaiutidiStato).
In tale prospettiva giova rammentare che la Corte di giustizia C.E. ha affermato che il diritto
comunitario osta all'applicazione del principio di autorità della cosa giudicata ove esso contrasti
con il principio di effettività, nei limiti in cui l'applicazione del primo principio impedisca il
recuperodiunaiutodistatodichiaratoincompatibilecondecisionedellacommissionedivenuta
definitiva(Cortedigiustiziasentenza18luglio2007incausaC-119/05Lucchini).
Tantopiùtaleprincipiodevecondurrenellaspeciearitenereinapplicabilelanormaprocessuale
sopra richiamata, nei sensi indicati dalla ricorrente, ove si consideri la sua evidente finalità
acceleratoria,tesaagarantirelaceleritàdelgiudizioatuteladelleragionidell'Amministrazione(in
ipotesi lese dal ritardo nel recupero determinato dalla sospensione dell'esecuzione cautelare
dell'atto a tal fine emesso), di tal che la sua incondizionata applicazione anche al caso in cui sia
l'amministrazione a impugnare la sentenza di primo grado comporterebbe l'esito paradossale di
aggravare, anziché agevolare, la posizione della stessa e di fatto ostacolare l'obiettivo che la
normainvecetendevaafavorire.
16.Sonoaltresìinfondatiilterzo,quarto,sestoesettimomotivo,congiuntamenteesaminabili.
Essipongonotuttequestioniaffrontateedecisenegativamenteneinumerosiprecedentidiquesta
Cortegiàintervenutiinmateria,cuiquestaCorteintendedarecontinuitànonravvisandoragioni
nuoveodiversamenteargomentatetalidadovercondurreadiversasoluzione.
16.1.Vainfattiriaffermatoilprincipio,consolidatonellagiurisprudenzadiquestaCorte,secondo
cui "ai sensi del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, convertito nella L. 6 aprile 2007, n. 46,
l'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle somme
corrispondenti alle agevolazioni usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico
istituiteaisensidellaL.n.142del1990,art.22,perlagestionedeiservizipubblicilocalieritenute
incompatibili con il diritto comunitario come aiuti di Stato dalla decisione della Commissione
europea n. 2003/193/CE. Il recupero è escluso solo nell'ipotesi che si tratti di aiuti, comunque
determinati nella comunicazione di ingiunzione notificata al soggetto beneficiario, rientranti
nell'ambito di applicabilità della regola de minimis, esclusi i settori disciplinati da norme
comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato emanate sulla base dal Trattato che istituisce la
Comunità economica europea o del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e
dell'acciaio, vigenti nel periodo di riferimento. Spetta alla società destinataria dell'ingiunzione
eccepire, e provare, che l'aiuto ricevuto appartenga all'ambito di applicabilità della regola de
minimis,mentreall'amministrazioneincombel'onerediprovarechedettasocietàsiaunasocietà
per azioni costituita ai sensi della L. n. 142 del 1990 e che abbia effettivamente usufruito
dell'agevolazione dichiarata incompatibile con il diritto comunitario. Tali elementi, unitamente
all'invito ad avvalersi dell'eccezione relativa all'appartenenza dell'aiuto all'ambito di applicabilità
dellaregolademinimis,esaurisconolamotivazionenecessariadell'ingiunzione"(v.Cass.,Sez.5,
nn. 23417 - 23419 del 19/11/2010; v. anche, conformi, ex multis Sez. 5, nn. 15407 - 15409 del
22/07/2015;Sez.5,n.6538del27/04/2012;Sez.5,nn.23414-23416del19/11/2010).
L'obbligatorietà del recupero non consente dunque al giudice nazionale alcuna diversa
valutazione,inquantol'esamedellacompatibilitàdiunamisuranazionalediaiutodiStatorientra
nellacompetenzaesclusivadellaCommissionedellaComunitàEuropea(Sez.5,nn.15407-15409
del2015cit.;n.6538/2012cit.).
Sonoquindidestituitidifondamentoglistessipresuppostidellecensure,valeadirelanecessitàdi
procedere ad una analisi del caso concreto, ai fini di verificare la sussistenza delle specifiche
condizioniperilrecupero.Ilrecuperodell'agevolazione,infatti,èesclusonellasolaipotesichesi
tratti di aiuti rientranti nell'ambito di applicabilità della regola del "de minimis", circostanza che
nonrisultaeccepita,nétantomenoprovatadallacontribuente,investitadelrelativoonere.
Nelcasodispecie,lasocietàcontribuentehainfattisemplicementeinsistitonelritenersiesente
dalrecuperoinragionedelfattodiessereunasocietàapartecipazionepubblicatotalitaria(come
mera trasformazione di una municipalizzata) e del fatto che nel settore di attività dove essa
operavanonsarebbestatorealizzatoalcunrafforzamentodellapropriaposizioneconcorrenziale
nel territorio di appartenenza, in ragione della stessa non ipotizzabilità di una apertura alla
concorrenza.
Correttamente però la decisione impugnata ha negato rilevanza a siffatte argomentazioni
difensive,occorrendoanzirilevarecheunadiversadecisionesulpuntosisarebbeinfattirisoltain
un'inammissibilerevisionedelladecisionedellaCommissione,laqualecostituiscefontedidiritto
comunitariodiimmediataapplicazioneneigiudizitraprivatiepubblicipoteri(v.Sez.5,n.2428del
03/02/2010).
Inparticolare,devesiribadirecheilfattochelasocietàcontribuentesiaapartecipazionepubblica
totalitaria non costituisce ragione perché le agevolazioni ricevute, le stesse riconosciute ad una
società a partecipazione pubblica maggioritaria, non debbano considerarsi "aiuti di Stato" non
consentiti,nonessendoelementoingradodiassumererilevanzanellaletturadellaportatadella
decisionedellaCommissioneeuropeacuiilgiudiceinternoètenutoadareattuazione.
Invero la L. n. 142 del 1990, stabilisce che le società per azioni mediante le quali i comuni e le
province possono gestire i servizi pubblici locali debbono essere a "prevalente capitale pubblico
locale":ilconcettodiprevalenza(delcapitalepubblico)valeastabilireunlimiteminimoenonun
limite massimo di legittimazione della costituita società alla gestione dei servizi pubblici, sicchè
non ne cambia né la natura, né la funzione, se per avventura la società in questione fosse
interamentepartecipatadalcomune.
Varrà al riguardo peraltro rammentare che la Commissione ha affermato che "quand'anche la
concorrenzainundeterminatosettoreeconomicoeinundeterminatomomentosialimitata,gli
StatimembrinonpossonoadottaremisurecomportantiaiutidiStatosuscettibilidiimpedirnelo
sviluppoodidiminuireilgradodiconcorrenzagiàesistente"(decisione2003/193/CE,punto84).
Inoltre,laCommissionehaevidenziatocomelaleggenonimpongaallesocietàexlegen.142del
1990, le limitazioni per materia e per territorio che valevano per le aziende municipalizzate: tali
società per azioni, infatti, "possono svolgere qualsiasi attività economica in qualsiasi territorio"
(decisionecitata,punto92).
Apparepertantoimpraticabileunadiversavalutazionedapartedell'amministrazionefinanziariae
dapartedelgiudiceitalianochesonoentrambichiamatiadapplicareladecisione(v.intalsenso
Sez.5,n.23419del2010cit.).
16.2. Va conseguentemente disattesa la richiesta, avanzata dalla società ricorrente, di rinvio
pregiudizialeexart.234TrattatoCE,allaCortediGiustiziarelativamenteall'ipotesidisocietàper
azioniinteramentepartecipatadalcapitalepubblicolocale,inquanto:
a) la Corte di Giustizia si è già pronunciata in ordine alla decisione della Commissione n.
2003/193/CE,confermandoneirisultati;
b) l'interpretazione della decisione è evidente nel senso che essa ricomprende anche le società
interamentepartecipate,datoche,nell'economiadelladecisioneinparola,comedetto,nonèla
composizione del capitale sociale la ragione della ritenuta incompatibilità con il diritto
comunitario, quali aiuti di Stato, delle agevolazioni riconosciute in modo identico alle società di
gestionedeiservizipubblici,comunquepartecipate.LeragionidelladecisionedellaCommissione
sono quelle indicate nei punti 48 e seguenti della decisione stessa ed esse non hanno alcun
riferimentoallacomposizionedelcapitalesocialedellesocietàperazioniconsiderate(v.giàintal
sensoSez.5,n.23419del2010cit.).
17. Sono altresì infondati il quinto, l'ottavo e il nono motivo, anch'essi congiuntamente
esaminabili.
Come ricordato dal citato precedente di Sez. 5, n. 23419 del 2010, la Corte costituzionale con
ordinanza n. 36 del 6 febbraio 2009, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale attinente al valore retroattivo del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito,conmodificazioni,dallaL.6aprile2007,n.46,art.1,sollevatedallaC.T.P.diFirenze,in
riferimento agli artt. 53 e 97 della Costituzione. Per il giudice delle leggi "la denunciata efficacia
retroattiva delle norme censurate trova giustificazione sia nell'art. 117 Cost., comma 1, in
conseguenza dell'obbligo imposto dall'ordinamento comunitario al legislatore italiano di
procederealrecuperodellesommecorrispondentialleagevolazionifiscalinoncompatibiliconla
normativa comunitaria; sia nell'art. 3 Cost., data l'esigenza di ricondurre ad uguaglianza la
posizione dei contribuenti, eliminando sin dall'origine gli effetti economici illegittimamente
accordati ad alcuni di essi", e non potendo questi ultimi, di regola, invocare alcun legittimo
affidamento sugli aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. In particolare, secondo la
Cortedelleleggi,nonsussisteviolazionedeiprincipidicapacitàcontributivaediimparzialitàedi
buon andamento della Pubblica Amministrazione, poichè il prelievo fiscale "costituisce un
recupero dell'ammontare dell'esenzione fiscale indebitamente concessa e non è effetto di
un'ulteriore imposta ad efficacia retroattiva", bensì comporta la sottoposizione ad imposta di
redditicheall'epocadellaloroformazioneeranogiàimponibili.
Comefondatamenterilevatodall'Agenzia,inoltre,l'affidamentooggettoditutelapuòesseresolo
quello direttamente imputabile a comportamenti dell'Istituzione comunitaria, mentre non
rappresenta una causa di esclusione dell'obbligo di restituzione delle somme percepite
l'affidamento basato solo sulla fiducia riposta nella legge dello Stato e nel comportamento
dell'Amministrazione deputata ad applicarla tanto più nei casi, come in quello in esame, in cui
l'aiutoèstatoconcessoinviolazionedell'art.88,pt.3,delTrattato.
Quantopoiaglieffettidelcondonoexart.9legge289del2002èsufficienterammentarecheil
D.L.29novembre2008,n.185,art.24,cherecailsignificativotitolodi"Attuazionedelladecisione
2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi", stabilisce espressamente al comma 1,
ultimo periodo, che per "il recupero dell'aiuto non assume rilevanza l'intervenuta definizione in
baseagliistitutidicuiallaL.27dicembre2002,n.289esuccessivemodificazionieintegrazioni".
La disposizione costituisce esplicitazione di una norma già interna al sistema e funzionale alla
prevalenza del diritto comunitario: il principio di effettività impone la disapplicazione della
normativa nazionale che osti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla
Commissione.Nonpuòdubitarsichetaleprincipioostaacheunanormanazionale,comeades.
quella espressa dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, a tenore della quale "la definizione
automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte
risultantidalladichiarazioneconriferimentoallaspettanzadideduzionieagevolazioniindicatedal
contribuenteoall'applicabilitàdiesclusioni",nonpotrebbemaiaverelaforzadirenderelegittime
agevolazioni che costituiscano aiuti di Stato incompatibili con il diritto comunitario, come sono
quelledellequalinellacausasidiscute(cfr.,intalsenso,Sez.5,n.23421del19/11/2010).
QuestaCorteha,alriguardo,avutomododiaffermarelapienaconformitàaCostituzioneanchedi
taledisposizione,rilevandocheessaèdirettaproprioaricondurreadeguaglianzalaposizionedei
contribuenti,eliminandosindall'origineglieffettieconomiciillegittimamenteaccordatiadalcuni
diessi,iqualinonpossonoinvocare,diregola,alcunlegittimoaffidamentonelgoderediaiutidi
Statoincompatibiliconl'ordinamentocomunitario(Sez.5,n.14022del03/08/2012).
18. Il decimo motivo è infondato nella parte relativa alla eccepita prescrizione dell'azione di
recupero.
IntemadirecuperodiaiutidiStato,lanormativanazionaleriguardanteglieffettideldecorsodel
temposuirapportigiuridici(siaintemadiprescrizionechedidecadenza)deveesseredisapplicata
per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora impedisca il
recuperodiunaiutodiStatodichiaratoincompatibilecondecisionedellaCommissioneeuropea
divenutadefinitiva(v.Cass.,Sez.5,n.23418del2010,cit.;Sez.5,n.26286del29/12/2010;Sez.5,
n.11228del20/05/2011;Sez.5,n.6542del27/04/2012).
Va aggiunto che l'obbligazione restitutoria - cui va correlata l'azione di recupero - sortisce dalla
declaratoriadiillegittimitàdellamisuraagevolativa,inquantodichiarataaiutodiStatoillegittimo,
e non dalla normativa nazionale: il profilo dei limiti temporali trova soluzione nella disciplina
comunitariaprevalente,nellaqualeèprevisto(art.15delcitatoReg.CEn.659/1999)cheipoteri
dellaCommissioneeuropea,perquantoriguardailrecuperodegliaiuti,sonoessistessisoggettia
un termine decennale, all'infruttuoso spirare del quale l'aiuto è considerato come un aiuto
esistente (sottratto al recupero). Tanto si impone sui termini prescrizionali interni, i quali non
decorronosenondallanotificadelladecisionedirecupero(cosìSez.5,n.14022del2012cit.).
19.Ilmotivoèaltresìinfondatonellaparterelativaagliinteressi.
Laricorrentesostienel'illegittimitàdell'applicazionealcasodispeciedegliinteressicompostiquali
previstidalRegolamentoCEn.794/2004del21aprile2004,cuirinviailD.L.n.10del2007,art.1,
comma3,giacchè-asuodire-essendostataladecisionedirecuperonotificataalloStatoitaliano
il7giugno2002,valeadireindataanterioreaquella(dinotifica)delcitatoRegolamentoCEn.
794/2004, la norma di diritto comunitario evocata per il calcolo degli interessi sarebbe
inapplicabile al caso di specie, tanto meno con decorrenza fin dal 1994, primo degli anni cui si
riferiscel'impostalacuiesenzioneèstatadichiaratacostituireillegittimoaiutodiStato.
La tesi non può essere condivisa alla stregua di una corretta ricostruzione della normativa
comunitariainmateriaediquellainternaemessaalfinedidarneattuazione.
19.1.Quantoallaprima,giovarammentareche:
a) il Regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 (recante modalità di
applicazione dell'art. 93 del Trattato CE) dispone, all'art. 14, paragrafo 2, che "all'aiuto da
recuperareaisensidiunadecisionedirecuperosiaggiungonogliinteressicalcolatiinbaseaun
tassoadeguatostabilitodallaCommissione.Gliinteressidecorronodalladataincuil'aiutoillegale
èdivenutodisponibileperilbeneficiario,finoalladatadirecupero";ilsuccessivoart.27prevede
chelaCommissioneèautorizzataademanaredisposizionidiattuazioneriguardanti,fral'altro,"il
tassodiinteressedicuiall'art.14,paragrafo2";
b) la decisione della Commissione del 5 giugno 2002, 2003/193/CE (notificata il 7 giugno 2002),
che qui interessa, stabilisce, all'art. 3, comma 3, che "l'aiuto da recuperare è produttivo di
interessi, decorrenti dalla data in cui l'aiuto è stato posto a disposizione dei beneficiari fino alla
data di effettivo recupero, calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo
dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale"; nel punto 127 della
motivazionesiprecisachetalecalcolodegliinteressièconformeallaprassidellaCommissione;
c)nellaComunicazione8maggio2003,2003/C110/08,suitassidiinteressedaapplicarsiincasodi
recuperodiaiutiillegali,laCommissione,premessocheperdiversianniavevaseguitolaprassidi
imporrenelledecisionidirecuperoilcalcolobasatosultassodiriferimentoutilizzatoperilcalcolo
dell'equivalente sovvenzione netto nell'ambito degli aiuti regionali come base del tasso di
interessedimercatoecheerasortalaquestioneseilpredettotassodovesseessereapplicatosu
basesempliceocomposta,haosservatoche,nonostantelavarietàdellesituazioni,gliaiutiillegali
hanno "l'effetto di fornire fondi al beneficiario a condizioni analoghe ad un prestito a medio
termine senza interessi. L'applicazione di interessi composti appare pertanto necessaria per
neutralizzare tutti i vantaggi fiscali risultanti da una tale situazione"; ha, pertanto, informato gli
Stati membri e le parti interessate che "in tutte le decisioni che essa adotterà in futuro per
disporre il recupero di aiuti illegali verrà applicato il tasso di riferimento utilizzato per calcolare
l'equivalente sovvenzione netto nell'ambito degli aiuti regionali su base composta"; ed ha
aggiuntochelaCommissione"siaspettachegliStatimembriapplichinointeressicompostiall'atto
dell'esecuzionedelledecisionidirecuperoancoraincorso,amenocheciònonsiacontrarioadun
principiogeneraledeldirittocomunitario";
d)ilRegolamentoCEn.794/2004dellaCommissionedel21aprile2004,adottatoinapplicazione
delsopracitatoart.27delReg.n.659/1999,dispone,alCapo5(Tassidiinteresseperilrecupero
di aiuti illegittimi), art. 11, paragrafo 2, che "il tasso di interesse è applicato secondo il regime
dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno
precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi"; il successivo Capo 6
(Disposizionifinali)all'art.13stabilisce,perquantoquirileva,che"gliartt.9e11siapplicanoa
tutteledecisionidirecuperonotificatesuccessivamentealladatadientratainvigoredelpresente
regolamento".
19.2.Illegislatorenazionale,neldareattuazioneallacitatanormativacomunitaria,hadisciplinato
l'azione di recupero degli aiuti de quibus dapprima con il D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1
(convertito,conmodificazioni,dallaL.6aprile2007,n.46),poiconilD.L.29novembre2008,n.
185,art.24(convertito,conmodificazioni,dallaL.28gennaio2009,n.2),edinfineconilD.L.25
settembre2009,n.135,art.19(convertito,conmodificazioni,dallaL.20novembre2009,n.166).
Perquantoquirileva,delD.L.n.10del2007,art.1,ilcomma3edelD.L.n.185del2008,art.24,il
comma4,hannoidenticamentestabilitoche:
"Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n.
794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla
Commissioneeuropeainrelazionealrecuperodell'aiutodiStatoC57/03,disciplinatodallaL.25
gennaio 2006, n. 29, art. 24. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data di
scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con
riferimentoalprimoperiododiimpostainteressatodalrecuperodell'aiuto".
Della L. 25 gennaio 2006, n. 29, citato art. 24, disciplina l'attuazione della decisione della
Commissione del 20 ottobre 2004, n. 2003/315/CE (con la quale fu dichiarato parzialmente
incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti a favore delle imprese che avevano
realizzatoinvestimentineicomunicolpitidaeventicalamitosinel2002,dispostodelD.L.n.282del
2002, art. 5 sexies), e stabilisce, al comma 3, che gli interessi vanno "calcolati sulla base delle
disposizionidicuialcapo5^delregolamento(CE)n.794/2004dellaCommissione,del21aprile
2004,maturatiapartiredalladataincuileimpostenonversatesonostatemesseadisposizione
deibeneficiarifinoalladatadellororecuperoeffettivo".
19.3.Taleessendoilquadronormativodiriferimento,laquestionechegiàsièpiùvoltepostaal
vagliodiquestaCorteechequisiriproponeconcernespecificamentelacompatibilitàconildiritto
comunitario del richiamo, da parte del cit. D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3, ai fini della
determinazione degli interessi, al Regolamento CE n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile
2004,ancheincasodidecisionidirecuperonotificate-comenelcasodispecie-anteriormentead
esso,ciòinparticolareallalucedellaricordataprevisionedelregolamentosecondocuilostessosi
applicasoloalledecisionidirecuperonotificatesuccessivamenteallasuaentratainvigore.
AlriguardosisonoinpassatoregistratinellagiurisprudenzadiquestaCortediversiorientamenti:
secondo un primo indirizzo, il criterio di determinazione degli interessi su base composta deriva
direttamente dalla legge nazionale, risultando il Regolamento CE del 2004 semplicemente il
parametro richiamato dal legislatore nazionale (v. Sez. 5, n. 6542 del 2012, cit., che ha per tal
motivo ritenuto legittima l'applicazione degli interessi composti sulle somme anche in quel caso
ingiunteperrestituzionediaiutidiStatofruitinell'annofiscale1994edichiaratiillegittimiconla
ricordata decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE); secondo altro orientamento
dettiinteressisonoinvecedacorrispondereinmisuracompostase-esolose-sitrattididecisioni
di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso e,
anche in tale ipotesi, solo relativamente al periodo intercorrente tra la notifica della decisione
dellaCommissioneeilrecuperoeffettivo(Sez.5,n.n.14022del2012,cit.).
Con ordinanza n. 3006 del 11/02/2014 questa Corte ha successivamente investito la Corte di
Giustizia,aisensidell'art.267delTrattatosulfunzionamentodell'Unioneeuropea,dellaseguente
questionepregiudiziale:
"sel'art.14delRegolamento(CE)n.659/1999delConsigliodel22marzo1999,recantemodalità
diapplicazionedell'art.93deltrattatoCE,egliartt.9,11e13delRegolamento(CE)n.794/2004
della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento
predetto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una legislazione nazionale che, in
relazione ad un'azione di recupero di un aiuto di Stato conseguente ad una decisione della
Commissionenotificataindata7giugno2002,stabiliscachegliinteressisonodeterminatiinbase
alledisposizionidelcapo5^delcitatoRegolamenton.794/2004(cioè,inparticolare,agliartt.9e
11),e,quindi,conapplicazionedeltassodiinteresseinbasealregimedegliinteressicomposti".
SutalequestionelaCortedigiustiziasièpronunciataconsentenzadel3settembre2015(incausa
C-89/14), recante il seguente dispositivo: "L'art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio,del22marzo1999,recantemodalitàdiapplicazionedell'art.93deltrattatoCE,nonchè
gliartt.11e13delregolamento(CE)n.794/2004dellaCommissione,del21aprile2004,recante
disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999, non ostano a una normativa nazionale,
comedelD.L.29novembre2008,n.185,art.24,comma4,recantemisureurgentiperilsostegno
a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategiconazionale,convertito,conmodificazioni,nellaL.del28gennaio2009,n.2,chepreveda,
tramiteunrinvioalregolamenton.794/2004,l'applicazionediinteressicompostialrecuperodi
unaiutodiStato,sebbeneladecisionechehadichiaratodettoaiutoincompatibileconilmercato
comuneenehadispostoilrecuperosiastataadottataenotificataalloStatomembrointeressato
anteriormenteall'entratainvigoredidettoregolamento".
19.4. Tutto ciò premesso, reputa questa Corte che alla luce della citata sentenza, cui occorre
ovviamente uniformarsi nella interpretazione del diritto comunitario, il dubbio posto circa
l'applicabilitàalcasodispeciedegliinteressicomposticosìcomeindicatidallanormainternasia
destituitodifondamento.
Chiaroeinsuscettibiledidiversainterpretazioneappareinveroanzituttoilcitatodispositivoconil
quale,abenvedere,rispondendoallaquestionecomesopramenzionatapostadall'ordinanzadi
rinvio (compatibilità con il diritto comunitario di una legislazione nazionale che, in relazione ad
un'azione di recupero di un aiuto di Stato conseguente ad una decisione della Commissione
notificata in data 7 giugno 2002, stabilisca che gli interessi sono determinati in base alle
disposizionidelcapo5^delcitatoRegolamenton.794/2004...e,quindi,conapplicazionedeltasso
di interesse in base al regime degli interessi composti), la Corte di giustizia vi ha dato risposta
incondizionatamenteaffermativa,ondenonsivedecomedatalepronunciapossatrarsiragione
perunadisapplicazionedellanormainternaovveroperunainterpretazionedellastessaintermini
talidaridurnelaportata(ilchesirisolverebbeabenvedereinunaparzialedisapplicazionenon
sorrettadaalcunagiustificazione).
Mavarràaciòaggiungerecheanchelaletturadellamotivazionedellasentenzaoffreargomenti
chenonsolononcontrastanotalepianaletturadeldispositivo,maanzilaavvalorano.
IprincipalipassaggiargomentatividellasentenzadellaC.G.possonoinverocosìschematizzarsi:
a)l'art.11,par.2,delRegolamenton.794/2004(ilqualedettailregimedell'interessecomposto)è
applicabile,conformementeall'art.13,comma5,delmedesimoregolamento,soloalledecisionidi
recuperonotificatedopoladatadientratainvigorediquest'ultimo(pt.27):decisionitralequali
nonrientraquellachenelcasovieneinrilievo(n.2003/193/CE)notificataallaRepubblicaitaliana
il7giugno2002(pt.28);
b) per le azioni di recupero conseguenti alla Decisione 2003/193 - stante l'assenza di indicazioni
dettatedallastessaodaaltrefonticomunitarie-spettavadunquealdirittonazionaledeterminare
se,nellospecifico,iltassodiinteressiandasseapplicatosubasesempliceosubasecomposta(ptt.
31-32);
c)alriguardononpuòdedursidalladispostaapplicabilitàdelregolamenton.794/2004allesole
decisioni di recupero notificate dopo la data della sua entrata in vigore (art. 13, comma 5), un
divieto di principio per gli Stati membri, nel determinare la base di calcolo degli interessi, di
legiferareinunsensoanzichèinunaltro."L'art.13delregolamenton.794/2004nonintroduce,
dunque, una norma di irretroattività applicabile alle normative nazionali prima dell'entrata in
vigoredelregolamenton.794/2004"(pt.34);
d) resta fermo che nel dare attuazione al diritto dell'Unione (e, nello specifico, alla Decisione
2003/193/CE nonchè, per quanto riguarda gli interessi, all'art. 14, paragrafo 1, del Reg. n.
659/1999)loStatomembroètenutoarispettareiprincipigeneraliditalediritto(pt.35)efraessi,
inparticolare,quellidicertezzadeldirittoedituteladellegittimoaffidamento(pt.36);nél'unoné
l'altro ostano però a che una nuova disciplina si applichi agli "effetti futuri di situazioni sorte in
vigenzadellavecchialegge"(ptt.37-38);
e)atantolaleggeinternasièattenutapostocheessasilimitaadapplicareunanormativanuova
agli"effettifuturidisituazionisortesottol'imperodelladisciplinaanteriore"(pt.40);infatti:daun
lato,lanormanazionalenonèentratainvigoreanteriormentealladatadellasuapubblicazione;
dall'altro,gliavvisidiimpostacheprevedevanol'applicazionediinteressisubasecompostasono
stati notificati (nel caso esaminato dal giudice del rinvio, ma anche nel presente, n.d.r.)
posteriormenteall'entratainvigoredidettanorma."Siccomel'aiutodichiaratoincompatibilecon
ilmercatocomunedicuitrattasinelprocedimentoprincipalenonerastatorecuperatonéaveva
costituito oggetto di avviso di imposta alla data di entrata in vigore di detto decreto legge,
quest'ultimononpuòessereconsideratoincideresuunasituazionegiàacquisita"(pt.41);
g)"peraltro,conriferimentoall'importantescartoditempotral'adozione,il5giugno2002,della
decisione n. 2003/193, con la quale la Commissione ha chiesto il recupero dell'aiuto di Stato in
questione nel procedimento principale, e l'emissione, nel corso dell'anno 2009 (nel nostro caso,
nel 2007, n.d.r.), di un avviso di imposta destinato ad assicurare il recupero effettivo di detto
aiuto, si deve considerare che l'applicazione di interessi composti costituisce uno strumento
appropriato per neutralizzare il vantaggio concorrenziale conferito illegittimamente alle imprese
beneficiariedidettoaiutodiStato"(pt.42).
Appare evidente da tale iter argomentativo che l'unico limite all'applicazione, da parte del
legislatore nazionale, degli interessi composti nelle azioni di recupero degli aiuti di Stato
conseguenti a decisioni comunicate anteriormente al Regolamento n. 794/2004, riguardi le
"situazioni acquisite", intese quali situazioni esaurite, in tal senso particolarmente chiaro
risultando l'ultimo periodo del pt. 41 della citata sentenza che esplicitamente considera quale
situazione acquisita quella relativa ad aiuto di Stato già recuperato ovvero posto ad oggetto di
avvisodiimpostaanteriormentealladatadientratainvigoredellanormainterna.
19.5. Né argomento contrario può trarsi dalla sentenza del Tribunale dell'U.E., resa in data 9
giugno2016nellacausaT-122/14,chehaannullatoladecisionedellaCommissioneC(2013)8681
final,del6dicembre2013,laquale-inesecuzionedellasentenzadellaCortediGiustiziadel17
novembre 2011, in causa C-496/09, che (in relazione al già accertato inadempimento della
DecisionedellaCommissione11maggio1999,2000/128/CE,cheobbligavaalrecuperodegliaiuti
concessiperinterventiafavoredell'occupazione)avevacondannatol'Italiaalpagamentodiuna
penalitàdiammontarecorrispondenteallamoltiplicazionedell'importodibasedieuro30milioni
perlapercentualedegliaiutiillegaliincompatibiliilcuirecuperononeraancorastatoeffettuato-
aveva fissato l'importo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il secondo semestre
successivoatalesentenzacomprendendonellabasedicalcoloanchegliinteressicomposti.
Tale sentenza rimane infatti perfettamente in linea con gli enunciati della sentenza sopra citata
della Corte di giustizia 3 settembre 2015, in causa C-89/14 (non a caso, infatti, più volte
richiamata).
Anche in tale pronuncia, invero, si ribadisce che "se è vero che l'art. 11, paragrafo 2, del
regolamento n. 794/2004 enuncia che il tasso di interesse è applicato secondo il regime
dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto e che gli interessi maturati l'anno
precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi, si deve comunque constatare
che tale disposizione è applicabile, conformemente all'art. 13, comma 5, del medesimo
regolamento, solo alle decisioni di recupero notificate dopo la data di entrata in vigore di
quest'ultimo,ossiadopoil20maggio2004"(pt.59)eche,pertanto,conriferimentoalledecisioni
notificateanteriormente,perdeterminaresegliinteressidebbanoesseresempliciocomposti,"in
assenza di disposizioni del diritto dell'Unione in materia", la relativa disciplina va ricercata nel
dirittonazionaleapplicabileallaazionedirecupero.
Con la conseguenza che, nel caso in quella sede considerato, all'azione di recupero (e
correlativamenteancheaifinidelladeterminazionedellesanzioniconseguentiallasuatardatao
incompleta attuazione), non potevano applicarsi gli interessi composti dal momento che
"diversamentedallacausachehadatoluogoallasentenzadel3settembre2015,A2A(C-89/14)"-
precisazionesignificativamenteripetutapiùvoltenellasentenzadelTribunaleUEinesame(v.ptt.
44 e 66) - "nessun'altra disposizione di diritto italiano è stata invocata dalle parti in quanto
disposizioneapplicabileallapresentecausa",diversadaquelladicuiall'art.1283c.c.,che,come
noto,consentel'applicazionediinteressianatocistici"solodalgiornodelladomandagiudizialeo
pereffettodiconvenzioneposterioreallaloroscadenza,esemprechesitrattidiinteressidovuti
almenoperseimesi".
E'appenailcasodisoggiungerecheladiversitàdelcasoinquestasedeconsideratostaproprionel
fattoche-nellamateriadegliaiutidiStatoillegittimiconcessiallesocietàcostituiteaisensidellaL.
n.142del1990,art.22,comma3,lett.e)-ildirittointernoprevedeunadisciplinadell'azionedi
recupero(D.L.n.10del2007,citatoart.1,nonchèl'identicoD.L.n.185del2008,art.24,comma
4)espressamenteeinequivocabilmenteintesaadaffermare-attraversoilrinvioformalealReg.
794/2004-ladovutezzaanchedegliinteressicompostieciòretroattivamenteapartiredalladata
incuileimpostenonversatesonostatemesseadisposizionedeibeneficiari:retroattivitàche,per
quantovisto,nontrovaostacoloneldirittodell'U.E..
19.6.LasentenzadellaCortedigiustiziadel3settembre2015nonmancadioffrireargomentiutili
apalesarel'infondatezzaanchedegliulterioririlieviespostidallaricorrentenellamemoriadatata
10 marzo 2016, circa l'asserita violazione dei principi di pari trattamento (per non avere il
legislatore interno mai richiesto interessi composti in relazione al recupero di aiuti dichiarati
illegittimi da decisioni della commissione europea emesse prima dell'entrata in vigore del Reg.
794/2004) e di proporzionalità (per essere gli interessi composti, anche per effetto del notevole
lasso di tempo intercorso, superiori a quanto necessario a ristabilire la concorrenza violata):
rendendosipertantoinutileilnuovorinviopregiudizialeallaCortediGiustiziasollecitatosottotali
profili.
19.6.1.SottoilprimodiessilaCortedigiustizia,invero,purpremettendochesitrattadiquestione
cheesuladaquellechehannocostituitooggettodelladecisionedirinviodelgiudicenazionale(pt.
44),hacomunqueevidenziatodinonavere"elementicheconsentanodiverificaresel'A2Atentidi
avvalersi di una prassi decisionale nazionale che potrebbe disattendere il principio di legalità" e
che, peraltro, "secondo una giurisprudenza costante della Corte, il principio di parità di
trattamento deve conciliarsi con il rispetto della legalità, secondo cui nessuno può invocare, a
propriovantaggio,unillecitocommessoafavoredialtri(sentenzaTheRankGroup,C-259/10eC260/10,EU:C:2011:719,punto62egiurisprudenzaivicitata)"(pt.46).
Orbenenonsiravvisano,nell'ordinamentointerno,indicievidentidellaformazionediunaprassi
normativa tesa ad escludere l'applicazione di interessi composti nelle azioni di recupero di aiuti
dichiaratiillegittimidadecisionidellaCommissioneeuropeaemesseanteriormenteall'entratain
vigoredelReg.794/2004.
Tra le fonti richiamate dalla difesa della ricorrente (D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 46-quater,
conv. in L. 29 novembre 2007, n. 222, la cui attuazione è stata disciplinata con decreto del 1
febbraio 2008, relativo al recupero degli aiuti alla ricapitalizzazione a favore delle cooperative
pescaodeiloroconsorzi,aiutidichiaratiillegittimidalladecisionedellacommissionedel28luglio
1999;ilD.L.24dicembre2002,n.282,art.1,emanatoperrecuperaregliaiutifiscaliconcessiin
favoredellebanche,dichiaratiillegittimidalladecisionen.2002/581/CEdell'11dicembre2001;il
D.L. 20 marzo 2002, n. 36, art. 2, emanato per il recupero delle somme destinate agli
autotrasportatorisottoformadelriconoscimentodiuncreditod'impostaperglianni1992,1993e
1994 (considerati aiuti di Stato illegittimi dalle decisioni n. 93/496/CEE e n. 97/270/CE del 22
ottobre1996);laCircolaredelMin.Finanzen.218/Edel14settembre1998emessainrelazioneal
recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese siderurgiche sotto forma di esenzioni fiscali
sugliutilireinvestiti,adichiaratiillegittimidalladecisioneC(1998)1434del13maggio1998))solo
una,laprimacitata,èsuccessivaall'approvazionedelReg.794/2004eriguardal'attuazionediuna
decisione della Commissione europea ad essa invece anteriore; tutte le altre risalgono ad anni
antecedenti e non può ovviamente in esse ricercarsi alcun rinvio al detto Regolamento: il mero
fatto che, successivamente all'emanazione di quest'ultimo, la disciplina interna di attuazione,
ancheperquelcheriguardagliinteressi,siarimastaimmutata,costituiscedatononsignificativo,
in quanto non imputabile ad una positiva, consapevole e volontaria scelta del legislatore, tanto
meno nel senso di instaurare ed alimentare una prassi contraria all'applicazione degli interessi
compostinelleazionidirecupero.Lamancataapplicazionedegliinteressicompostivapiuttosto,
per tali casi, necessariamente valutata nel contesto normativo vigente al tempo dell'entrata in
vigore delle relative discipline (risalente al 2002 o ad anni anteriori) nel quale - come s'è visto -
anchealivellocomunitariononeraancorastataponderatal'importanzadegliinteressicomposti
in funzione di un effettivo e pieno ripristino della situazione di pari concorrenza violata (per la
primavoltaciòessendoavvenutoconlacitataComunicazione8maggio2003,2003/C110/08).
Il raffronto può, dunque, essere condotto soltanto tra la norma di diritto interno nella specie
richiamata e il D.L. n. 159 del 2007, citato art. 46-quater, il quale pertanto costituisce unico
appropriato termine di paragone ai fini della richiesta valutazione, con la conseguenza che,
indipendentemente da ogni altra considerazione, quantomeno sul piano strettamente
quantitativoèesclusocheessopossaconsiderarsiespressivodiuna"prassidecisionalenazionale"
costantementeseguitadallegislatoreinternoederogatasoltantonelcasodegliaiutidiStatoquali
quellinellaspecieconsiderati.
19.6.2. Sotto il secondo profilo, ma con refluenza anche su quello appena esaminato, occorre
nuovamenterimarcareche,assaisignificativamente,laCortedigiustiziahatenutoadevidenziare
che "con riferimento all'importante scarto di tempo tra l'adozione, il 5 giugno 2002, della
decisione n. 2003/193, con la quale la Commissione ha chiesto il recupero dell'aiuto di Stato in
questione nel procedimento principale, e l'emissione, nel corso dell'anno 2009, di un avviso di
imposta destinato ad assicurare il recupero effettivo di detto aiuto, si deve considerare che
l'applicazione di interessi composti costituisce uno strumento appropriato per neutralizzare il
vantaggio concorrenziale conferito illegittimamente alle imprese beneficiarie di detto aiuto di
Stato"(pt.42).
Nella stessa prospettiva, la citata Comunicazione della Commissione sui tassi d'interesse da
applicarsiincasodirecuperodiaiutiillegali(Comunicazione8maggio2003,2003/C110/08)aveva
già evidenziato che: a) "il recupero è la logica conseguenza del carattere illegale di un aiuto; il
recupero dell'aiuto è inteso a ristabilire lo status quo ante; per effetto della restituzione, il
beneficiario è privato del vantaggio sleale di cui aveva fruito rispetto ai suoi concorrenti sul
mercato,ilcheconsentediripristinarelasituazioneesistenteprimadell'erogazionedell'aiuto";b)
"nellapraticadimercato,siutilizzal'interessesemplicequandoilbeneficiariodelfinanziamento
nonpuòdisporredell'importodegliinteressiprimadellafinedelperiodo,adesempioquandogli
interessivengonopagatisoloallafinedelperiodo.Sicalcolainvecedinormal'interessecomposto
quando si può ritenere che per ogni anno (o per ogni periodo) venga pagato al beneficiario
l'importo dell'interesse, il quale va pertanto ad incrementare il capitale iniziale. In tal caso, il
beneficiariopercepisceinteressisugliinteressipagatiperogniperiodo";c)purnelvariaredeltipo
di aiuto concesso e della situazione del singolo beneficiario, "gli aiuti illegali... (hanno, n.d.r.)
l'effetto di fornire fondi al beneficianio a condizioni analoghe ad un prestito a medio termine
senzainteressi.L'applicazionediinteressicompostiapparepertantonecessariaperneutralizzare
tuttiivantaggifiscalirisultantidaunatalesituazione".
Non sembra inutile al riguardo ancora sottolineare che - come già sopra ricordato - assai
significativamente, nella detta Comunicazione dell'8 maggio 2003, la Commissione U.E. non solo
preannunciache"intutteledecisionicheessaadotteràinfuturoperdisporreilrecuperodiaiuti
illegali verrà applicato il tasso di riferimento utilizzato per calcolare l'equivalente sovvenzione
netto nell'ambito degli aiuti regionali su base composta", ma esplicitamente raccomanda ("la
Commissionesiaspetta"),quantoalledecisionigiàpresee"ancoraincorso"diattuazione(quale
perl'appuntoquelladichetrattasi),che"gliStatimembriapplichinointeressicomposti","ameno
che ciò non sia contrario ad un principio generale del diritto comunitario": contrarietà che, nei
limitieperleragionidette,nonsussistenelcasoquiconsiderato.
Tutto ciò, da un lato, esclude che il risultato cui conduce l'applicazione degli interessi composti
possa considerarsi sproporzionato rispetto al fine perseguito dall'azione di recupero di ripristino
della situazione concorrenziale precedente; dall'altro dimostra che, per converso, una diversa
opzionerenderebbeilrecuperoinidoneoadunpienoconseguimentodelloscopoe,dunque,non
varrebbe a sanare l'illegalità insita nella concessione dell'aiuto di Stato, il che non può non
riverberarsianchesultemaprimaesaminato(rispettodelprincipiodiparitrattamento)nelsenso
che,quand'anchepossanoipotizzarsisceltedellegislatoreinternodiscriminatoriecircalemodalità
attuative del recupero di aiuti di Stato, quella più favorevole al beneficiario, in quanto adottata
attraverso un'opzione che non consente di sanare integralmente l'illegalità commessa, non
potrebbe comunque costituire valido elemento di comparazione in quanto incoerente con il
principio di legalità (come ricordato dalla Corte di Giustizia nel già sopra ricordato pt. 46 della
sentenzacitata).
Da qui anche la manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale
dellanormainternapercontrastoconl'art.3Cost..
19.7.Mettecontoinfinesegnalarechelasocietàricorrente(nellacitatamemoriadel10/3/2016)
correlaladedottalesionedelprincipiodiproporzionalitàanchealricalcolodeltassodiinteresse
applicatoadintervallidicinqueanni.Lacircostanzanonhaformatooggettodispecificomotivodi
gravame, né di ricorso per cassazione, con la conseguenza che con riferimento ad essa non è
consentitaalcunavalutazionenellapresentesede.
Tuttavia e solo al fine di corroborare e meglio calibrare la valutazione sopra espressa circa
l'insussistenza di profili di violazione del principio di proporzionalità, varrà incidentalmente
rilevareche,anormadell'art.11,comma3,delcitatoRegolamenton.794/2004,comesostituito
dall'art.1delRegolamento(CE)30gennaio2008n.271/2008-normadidirittocomunitariocui,
comes'èdetto,farinvio(formaleenonrecettizio)ilD.L.n.10del2007,art.1-"seètrascorsopiù
diunannotraladataincuil'aiutoillegittimoèstatoperlaprimavoltamessoadisposizionedel
beneficiarioeladatadirecuperodell'aiuto,iltassodiinteresseèricalcolatoaintervallidiunanno,
sullabasedeltassoinvigorenelmomentoincuisieffettuailricalcolo".
Ilrispettodelprincipiodiproporzionalitàdeveesserepertantovalutatoinrapportoatalecorretta
modalità di ricalcolo degli interessi a intervalli di un anno (e, in tale corretta prospettiva, non si
ravvisano,névengonodedotti,specificheragionichepossanoindurreadubitarne);perconverso,
comedetto,lasualesionedeveritenersiinammissibilmentededotta,nellaspecie,inrapportoaun
aspettofattuale(ilricalcolodegliinteressiaintervallidicinqueanni)chenonhacostituitooggetto
didibattitonelprocesso,néspecificomotivodiricorsopercassazione.
20.L'undicesimomotivocontieneinfinediversecensureeterogenee,lamaggiorpartedellequali-
quelleriferibiliaiquesitisecondo,terzoequarto-inammissibiliproprioperlainadeguatezzadel
quesitoperesseformulato.
Pur non considerando ostativa la formulazione cumulativa di tali quesiti (v. Sez. U, n. 5624 del
09/03/2009,Rv.607216;conf.Sez.5,n.16345del28/06/2013,Rv.627064),devesirilevareche
essisirivelanoinadeguatiadassolverelaprecipuafunzionediintegrareilpuntodicongiunzione
tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale; manca in
particolare un riferimento compiuto alle peculiarità del caso specifico necessario al fine di
comprendere la pertinenza e la decisività dei principi che si chiede siano enunciati. Varrà al
riguardorammentarecheunaformulazionedelquesitodidirittoidoneaallasuafunzionerichiede
che,conriferimentoadognipuntodellasentenzainvestitodamotivodiricorso,laparte-dopo
avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed averne indicato il modo in cui il
giudice lo ha deciso - esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso
andrebbe viceversa risolto, formulato in modo tale da circoscrivere la pronunzia nei limiti del
relativo accoglimento o rigetto (Sez. U, n. 7258 del 26/03/2007, Rv. 595864). E' perciò
inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in
un'enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sulla sua
riconducibilitàallafattispecieinesame,taledanonconsentirealcunarispostautileadefinirela
causanelsensovolutodalricorrente,nonpotendosidesumereilquesitodalcontenutodelmotivo
ointegrareilprimoconilsecondo,penalasostanzialeabrogazionedelsuddettoarticolo(Sez.U,
n. 6420 del 11/03/2008, Rv. 602276; Sez. 2, n. 16941 del 20/06/2008, Rv. 603733); come è
parimenti inammissibile il ricorso per cassazione nel quale l'illustrazione dei singoli motivi sia
accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un
interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di
risolvereilcasosubiudice(Sez.U,n.28536del02/12/2008,Rv.605848).
E'poiinfondatalaprimadoglianzarelativaallaformulazionedeldispositivo.
Questo infatti, indipendentemente dalla mancanza di una esplicita affermazione nel senso
dell'accoglimento dell'appello, esprime chiaramente il contenuto della decisione e la statuizione
nellaqualeessasirisolve("inriformadellasentenzaimpugnatadichiaralegittimeleingiunzionidi
pagamento impugnate"), non potendo pertanto sussistere alcun dubbio su di essa, né ravvisarsi
alcunacausadinullitàdellasentenza.
21. In ragione delle considerazioni che precedono deve in definitiva pervenirsi al rigetto del
ricorso.
La complessità delle questioni trattate - per alcune delle quali (interessi composti) la decisione
rimandaaunarecentepronunciadellaCortediGiustiziaU.E.-giustifical'integralecompensazione
dellespese.
P.Q.M.
LaCorterigettailricorsoecompensalespeseprocessuali.
CosìdecisoinRoma,nellaCameradiconsiglio,il15giugno2016.
DepositatoinCancelleriail23novembre2016