Novità introdotte dal Reg. 1069
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Novità introdotte dal Reg. 1069
Liguria e Valle d’Aosta BIRORI (NU) – 13 e 14 ottobre 2011 Novità introdotte dal Regolamento (CE) 1069/2009 Ugo Baldi - Regione Piemonte Liguria e Valle d’Aosta …….c’era una volta ……. Liguria e Valle d’Aosta I nuovi Regolamenti CE/1069 e UE/142 l’obiettivo del Legislatore ……… qual’era ? ….semplificazione o complicazione ….? Liguria e Valle d’Aosta PRESUPPOSTI DEL REG. CE/1069/2009 •che lo smaltimento di tutti i sottoprodotti di origine animale non è un’opzione realistica, dato che comporterebbe costi insostenibili e rischi eccessivi per l’ambiente •che l’utilizzo sicuro di un’ampia gamma di sottoprodotti di origine animale, a condizione che siano ridotti al minimo i rischi sanitari, costituisce un chiaro interesse per tutti i cittadini Liguria e Valle d’Aosta SMALTIMENTO O UTILIZZO SICURO Rendering Incenerimento Petfood Compostaggio Bio-gas Liguria e Valle d’Aosta PRESUPPOSTI DEL REG. CE/1069/2009 •le nuove tecnologie hanno esteso le possibilità d’impiego dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati ad un ampio numero di settori produttivi, in particolare per la produzione di energia •l’applicazione di tali nuove tecnologie potrebbe implicare rischi sanitari che vanno ridotti al minimo •rivedere le regole generali in modo che siano proporzionate al rischio per la salute pubblica e degli animali Liguria e Valle d’Aosta PRESUPPOSTI DEL REG. CE/1069/2009 •ai sensi del Reg. 1774/2002 la Commissione era tenuta a presentare al Parlamento europeo una relazione sulle misure adottate dagli Stati membri per garantirne il rispetto •la relazione è stata presentata il 21 ottobre 2005 e ha sottolineato che i principi del Reg.1774/2002 dovevano essere mantenuti •la relazione ha messo in evidenza i settori in cui si ritenevano necessari modifiche al Reg. 1774/2002: - applicabilità delle norme ai prodotti finiti (punto finale), - relazione con altri atti legislativi comunitari - classificazione di determinati materiali Liguria e Valle d’Aosta PRESUPPOSTI DEL REG. CE/1069/2009 • i risultati di una serie di sopralluoghi effettuati dagli ispettori FVO negli Stati membri sostengono la necessità di apportare miglioramenti per quanto riguarda: - la tracciabilità del flusso dei sottoprodotti, - l’efficacia e l’armonizzazione dei controlli ufficiali Le disposizioni del nuovo Regolamento dovrebbero consentire di raggiungere tali obiettivi Liguria e Valle d’Aosta PRESUPPOSTI DEL REG. CE/1069/2009 TRACCIABILITA’ La tracciabilità deve essere garantita non solo dagli operatori che generano, raccolgono o trasportano sottoprodotti di origine animale, ma anche dagli operatori che smaltiscono tali sottoprodotti o i loro derivati mediante incenerimento, coincenerimento o deposito in discarica. Liguria e Valle d’Aosta CLASSIFICAZIONE GENERALE DEI SOTTOPRODOTTI SOTTOPRODOTTI “A NORMA DI LEGGE” prodotti che non possono essere destinati al consumo umano secondo la legislazione comunitaria sull’igiene alimentare o quando non possono essere immessi sul mercato sotto forma di alimenti perché sono a rischio, in quanto nocivi per la salute o non idonei al consumo umano SOTTOPRODOTTI “PER SCELTA” prodotti di origine animale che non rispettano determinate regole riguardanti il loro possibile utilizzo per il consumo umano o che costituiscono materie prime per la produzione di prodotti destinati al consumo umano o prodotti finiti, ma destinati ad altri usi Liguria e Valle d’Aosta CLASSIFICAZIONE GENERALE DEI SOTTOPRODOTTI Tra i sottoprodotti “per scelta” ricadono anche i motivi commerciali: - prodotti di origine animale che possono essere destinati al consumo umano a norma della legislazione comunitaria; - materie prime per la produzione di prodotti di origine animale. in ogni caso, la decisione di un operatore, è irreversibile e devono essere destinati a fini diversi dall’alimentazione umana Liguria e Valle d’Aosta IL PROBLEMA DELLA SELVAGGINA CACCIATA Se si osservano le buone prassi venatorie, venatorie gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltite in loco in modo sicuro Tali prassi per l’attenuazione dei rischi sono ben consolidate negli Stati membri e si basano su tradizioni culturali o su normative nazionali che disciplinano le attività dei cacciatori Le norme comunitarie imputano la responsabilità per la prevenzione dei rischi a persone formate, quali i cacciatori (Reg. 853/2004) Liguria e Valle d’Aosta IL PROBLEMA DELLA SELVAGGINA CACCIATA ai sottoprodotti derivati da selvaggina cacciata si applica il Regolamento solo nella misura in cui la legislazione sull’igiene alimentare si applica all’immissione sul mercato di tale selvaggina e alle operazioni effettuate negli stabilimenti di lavorazione Il Regolamento deve applicarsi anche ai sottoprodotti di origine animale per la preparazione di trofei di caccia al fine di evitare rischi per la salute degli animali derivanti da tali sottoprodotti Liguria e Valle d’Aosta ALCUNE NUOVE ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE - sottoprodotti di origine animale derivati da selvaggina fornita, in deroga al Reg. 853/2004, direttamente dal cacciatore al consumatore o al dettagliante - latte crudo e prodotti derivati, ottenuti, conservati, smaltiti o utilizzati nell’azienda di origine - conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi, privati dei tessuti molli e delle carni - il materiale proveniente da navi officina, originato durante le loro attività di pesca e smaltito in mare - escrementi e urina diversi dallo stallatico nonché il guano non mineralizzato Liguria e Valle d’Aosta ALCUNE NUOVE DEFINIZIONI ….. - «prodotti derivati»: prodotti ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione di sottoprodotti di origine animale - «carcassa»: il corpo di un animale dopo il macello e la toelettatura (mutuata dal Reg. CE/853/2004) - «operatore»: le persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo su sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, inclusi i trasportatori, i commercianti e gli utilizzatori - «fanghi di centrifugazione o di separazione»: materiale raccolto come sottoprodotto dopo la depurazione del latte crudo e la separazione del latte scremato e della panna dal latte crudo Liguria e Valle d’Aosta PRESUPPOSTI DEL REG. CE/1069/2009 La responsabilità primaria per lo svolgimento di operazioni nel rispetto del Regolamento deve spettare agli operatori l’interesse pubblico a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali impone che venga istituito un sistema di raccolta e smaltimento al fine di garantire l’impiego sicuro o lo smaltimento sicuro dei sottoprodotti che non possono essere utilizzati o che non sono utilizzati per motivi economici Liguria e Valle d’Aosta PRESUPPOSTI DEL REG. CE/1069/2009 I sistemi in vigore che garantiscono la rintracciabilità dei prodotti che circolano esclusivamente a livello nazionale mediante altri mezzi dovrebbero continuare a funzionare se forniscono informazioni equivalenti (potrebbe valere anche per i documenti commerciali) È opportuno adoperarsi al massimo per promuovere l’uso della documentazione elettronica e di altri mezzi di documentazione che non comportano registri cartacei purché garantiscano la piena rintracciabilità Liguria e Valle d’Aosta STARTING POINT È importante determinare il punto di partenza nel ciclo di vita dei sottoprodotti a partire dal quale devono applicarsi le prescrizioni del Regolamento Non appena gli operatori generano sottoprodotti animali o prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento 1069, essi li identificano e provvedono affinché siano trattati in conformità del Regolamento (punto di partenza) Liguria e Valle d’Aosta STARTING POINT Una volta che un prodotto è diventato un sottoprodotto di origine animale, esso non deve rientrare nella catena alimentare circostanze particolari per la manipolazione di talune materie prime, come le pelli, trattate in stabilimenti integrati sia nella catena alimentare e sia nella catena dei sottoprodotti (misure da attuare per prevenire la cross contamination) Liguria e Valle d’Aosta END POINT Per motivi di certezza del diritto e corretto controllo dei rischi potenziali, è opportuno determinare un punto finale nella catena di fabbricazione per i prodotti che non hanno più diretta pertinenza per la sicurezza della catena dei mangimi I prodotti che hanno raggiunto tale punto sono esenti dai controlli ufficiali previsti dal Regolamento oltre tale punto finale devono poter essere immessi sul mercato senza restrizioni ed essere manipolati e trasportati da operatori che non sono stati riconosciuti o registrati Liguria e Valle d’Aosta END POINT deve essere possibile modificare tale punto finale, in particolare quando si tratta di rischi che si sono appena manifestati I prodotti derivati elencati all’articolo 33, che hanno raggiunto la fase della fabbricazione regolamentata dalla legislazione comunitaria indicata in tale articolo, sono considerati come prodotti che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione, oltre il quale non sono più soggetti alle prescrizioni del Regolamento Liguria e Valle d’Aosta PRODOTTI DERIVATI ELENCATI ALL’ARTICOLO 33 a) prodotti cosmetici (direttiva 76/768/CEE) b) dispositivi medici impiantabili attivi (dir. 90/385/CE) c) dispositivi medici (direttiva 93/42/CEE) d) dispositivi medico-diagnostici in vitro (Dir.98/79/CE) e) medicinali veterinari (direttiva 2001/82/CE) f) medicinali per l’uomo (direttiva 2001/83/CE) Liguria e Valle d’Aosta PRODOTTI DERIVATI ELENCATI ALL’ARTICOLO 33 Le direttive specifiche disciplinano già il materiale di origine animale a partire dal quale si possono fabbricare i prodotti derivati in questione e impongono il rispetto di determinate condizioni volte a garantire la tutela della salute pubblica e degli animali Ad esempio: • la direttiva 76/768/CEE esclude i materiali di categoria 1 e di categoria 2 dalla composizione dei prodotti cosmetici ed obbliga i fabbricanti ad applicare buone prassi di fabbricazione. • la direttiva 2003/32/CE stabilisce modalità specifiche relative ai dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale Liguria e Valle d’Aosta PRODOTTI DERIVATI ELENCATI ALL’ARTICOLO 33 Se i rischi derivanti da tali materiali sono ridotti mediante la purificazione, la concentrazione nel prodotto o le condizioni in cui sono trattati e smaltiti, si applicano le prescrizioni del Reg.CE/1069/2009 e del Reg.CE/142/2011 solo in relazione alla tracciabilità. In tal caso non vanno applicate le prescrizioni relative alla separazione dei sottoprodotti di diverse categorie all'interno dello stabilimento che produce i prodotti finiti, poiché l'uso successivo dei materiali per altri scopi, esclude la trasformazione in alimenti o mangimi Liguria e Valle d’Aosta END POINT il Reg. UE/142/2011 prevede esenzioni analoghe per i prodotti oleochimici (non appena è disponibile una valutazione della capacità dei processi oleochimici di attenuare i potenziali rischi per la salute inerenti ai grassi animali trasformati di qualsiasi categoria) e per i prodotti finali risultanti dalla produzione di biodiesel In ogni caso deve essere possibile modificare tale punto finale, in particolare quando si tratta di rischi che si sono appena manifestati o che potrebbero manifestarsi Liguria e Valle d’Aosta END POINT anche per i prodotti derivati di cui agli articoli 35 e 36 che non presentano più rischi significativi per la salute pubblica o degli animali, può essere stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione oltre il quale non sono più soggetti alle prescrizioni del Regolamento Liguria e Valle d’Aosta END POINT MANGIMI Poiché le condizioni previste dal Reg. CE/183/2005 prevedono una riduzione equivalente dei rischi potenziali: i mangimi composti derivati da sottoprodotti di origine animale non devono essere sottoposti alle prescrizioni del regolamento CE/1069/09 concernenti l'immagazzinaggio e il trasporto. Liguria e Valle d’Aosta PRODOTTI DERIVATI DI CUI AGLI ARTICOLI 35 e 36 prodotti derivati che non entrano nella catena dei mangimi o non sono applicati sui terreni adibiti a pascolo per animali d’allevamento o dai quali provengono piante erbacee utilizzate come mangime: a) prodotti per usi tecnici b) pelli trattate per la produzione di pellami c) lana trasformata per l’industria tessile d) prodotti a base di ossa per la fabbricazione di colle e) materiale trasformato destinato al petfood Liguria e Valle d’Aosta La condizione è che gli operatori garantiscano il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali attraverso: - la provenienza sicura (art. 37) - il trattamento sicuro (art 38), qualora la provenienza sicura non garantisca un contenimento sufficiente; oppure - verificando che i prodotti siano impiegati esclusivamente per usi finali sicuri (art 39), qualora il trattamento sicuro non garantisca un sufficiente contenimento dei rischi Liguria e Valle d’Aosta PROVENIENZA SICURA Nell’ambito della provenienza sicura sono usati materiali: a) che non presentano rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali; e b) che sono stati raccolti e trasportati dal punto di raccolta allo stabilimento o impianto di fabbricazione in condizioni idonee ad escludere rischi per la salute pubblica e degli animali Liguria e Valle d’Aosta PROVENIENZA SICURA Ai fini della provenienza sicura, gli operatori forniscono una documentazione relativa ai rischi ed alle condizioni di manipolazione, relativa alle modalità adottate al fine di escludere rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti dal materiale di partenza Tale documentazione è messa a disposizione dell’Autorità Competente a richiesta Liguria e Valle d’Aosta TRATTAMENTO SICURO Il trattamento sicuro comprende l’applicazione, applicazione ai materiali utilizzati, di un processo di fabbricazione che riduca ad un livello accettabile i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti dai materiali utilizzati e da altre sostanze risultanti dal processo di fabbricazione L’operatore garantisce che i prodotti derivati non implichino rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali, in particolare effettuando prove sul prodotto finale Liguria e Valle d’Aosta USO FINALE SICURO Gli usi finali sicuri includono l’uso di prodotti derivati: a) in condizioni che non presentano rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali; o b) che possono presentare rischi per la salute pubblica e degli animali, per fini specifici, a condizione che tale uso sia motivato da obiettivi presenti nella legislazione comunitaria, in particolare per la tutela della salute pubblica e degli animali Liguria e Valle d’Aosta RICONOSCIMENTO Le operazioni relative a sottoprodotti di origine animale che presentano un livello di rischio considerevole per la salute pubblica e degli animali devono essere svolte solo negli stabilimenti o negli impianti preventivamente riconosciuti per tali operazioni dall’autorità competente Tale condizione si applica in particolare a stabilimenti di trasformazione e ad altri stabilimenti di manipolazione o magazzinaggio di sottoprodotti direttamente o indirettamente pertinenti per la sicurezza della catena dei mangimi Liguria e Valle d’Aosta RICONOSCIMENTO Può essere permessa la manipolazione di sottoprodotti di origine animale di più di una categoria nello stesso stabilimento o impianto, a patto che venga impedita la contaminazione crociata Liguria e Valle d’Aosta RICONOSCIMENTO L’autorità competente riconosce gli stabilimenti o gli impianti soltanto qualora un’ispezione in loco, loco effettuata prima dell’avvio di qualsiasi attività, abbia dimostrato che essi soddisfano i requisiti pertinenti L’autorità competente concede preliminarmente un riconoscimento condizionato (su strutture e attrezzature) Concede il riconoscimento definitivo solo qualora risulti da una nuova visita in loco, loco effettuata entro tre mesi dal riconoscimento condizionato, che lo stabilimento soddisfa i requisiti gestionali (con l’impianto in attività) Liguria e Valle d’Aosta RICONOSCIMENTO Se sono stati compiuti progressi evidenti, ma lo stabilimento non soddisfa ancora tutte le prescrizioni pertinenti, l’autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato Il riconoscimento condizionato non può superare sei mesi in totale (180 giorni) dal suo rilascio Liguria e Valle d’Aosta REGISTRAZIONE il riconoscimento non è necessario per gli stabilimenti di trasformazione o manipolazione di determinati materiali sicuri, quali i prodotti trasformati in modo da non rappresentare più rischi per la salute pubblica o degli animali Tali impianti devono essere registrati in modo da consentire di controllare in modo ufficiale i flussi di materiale e garantirne la tracciabilità Liguria e Valle d’Aosta REGISTRAZIONE Tale registrazione si applica anche agli operatori che trasportano sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, a meno che non siano più soggetti ai controlli dal momento che è stato determinato un punto finale nella catena Liguria e Valle d’Aosta STABILIMENTI GIA’ RICONOSCIUTI O REGISTRATI AI SENSI 853 E 852 i riconoscimenti o le registrazioni rilasciati in base alla legislazione comunitaria in campo alimentare tengono già conto degli obiettivi del reg.1069 NON SONO SOGGETTI AD ULTERIORE REGISTRAZIONE AI SENSI DEL REG. CE/1069/2009 tali stabilimenti sono tenuti a rispettare le prescrizioni del Regolamento 1069 e sono soggetti a controlli ufficiali effettuati allo scopo di accertarne la conformità alle prescrizioni del Regolamento 1069 CLASSIFICAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI la classificazione automatica di taluni sottoprodotti di origine animale come materiale di categoria 2 limita drasticamente le loro possibilità d’impiego, senza essere necessariamente commisurata ai rischi connessi. di conseguenza tali sottoprodotti di origine animale dovrebbero essere riclassificati come materiale di categoria 3, in modo da consentirne l’uso in determinati mangimi. per altri sottoprodotti di origine animale non elencati in nessuna delle tre categorie, la categorizzazione automatica come materiale di categoria 2 dovrebbe essere mantenuta per motivi di cautela. CLASSIFICAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI CATEGORIA 1 – principali novità sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue: da altri stabilimenti o impianti in cui è rimosso materiale specifico a rischio; CATEGORIA 2 – principali novità •sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue: da macelli diversi da quelli disciplinati dall’articolo 8, lettera e); •prodotti di origine animale che sono stati dichiarati non idonei al consumo umano a causa della presenza di corpi estranei in tali prodotti; •feti, ovociti, embrioni e sperma, pollame morto nell’uovo; CLASSIFICAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI CATEGORIA 3 – principali novità b) le carcasse e le parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti al macello per il consumo umano dopo un esame ante mortem: - respinti in quanto non idonei al consumo umano in virtù della legislazione comunitaria, ma che non mostrano segni di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali; - teste di pollame - pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche; - setole di suini, piume; CLASSIFICAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI CATEGORIA 3 – principali novità c) sottoprodotti di pollame e lagomorfi macellati in un’azienda agricola ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (CE) n. 853/2004 (deroghe) d) sangue di animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso il sangue, dopo essere stati ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem e) ……. omissis …… fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte f) ……. omissis …… o difetti di condizionamento ……… CLASSIFICAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI CATEGORIA 3 – principali novità g) alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all’uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti h) sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tali prodotti k) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni (senza tessuti e carni sono fuori dal campo di applicazione) CLASSIFICAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI CATEGORIA 3 – principali novità k) pulcini di un giorno m) animali e loro parti, degli ordini Rodentia e Lagomorpha, eccetto i materiali di categoria 1 (esperimento, compagnia, circo, zoo, selvatici sospetti di malattia) e categoria 2 o) tessuto adiposo di animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso tale materiale, ottenuto da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem Liguria e Valle d’Aosta ELIMINAZIONE, SMALTIMENTO E UTILIZZI Lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati deve essere effettuato nel rispetto della legislazione ambientale relativa alle discariche e all’incenerimento dei rifiuti L’incenerimento deve essere effettuato nel rispetto della direttiva 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti …. per quanto riguarda l’autorizzazione ed il funzionamento, i valori limite di emissione nell’atmosfera, allo scarico delle acque reflue e dei residui, al controllo e al monitoraggio nonché alle prescrizioni di misurazione Liguria e Valle d’Aosta ELIMINAZIONE, SMALTIMENTO E UTILIZZI I residui delle operazioni di incenerimento o coincenerimento dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati vanno riciclati o smaltiti conformemente alla legislazione europea sull'ambiente. Tale normativa consente, tra l’altro: •l'uso del fosforo contenuto nelle ceneri per i fertilizzanti; •la consegna delle ceneri della cremazione di animali domestici ai proprietari degli animali. Liguria e Valle d’Aosta ELIMINAZIONE, SMALTIMENTO E UTILIZZI I prodotti di origine animale o gli alimenti contenenti tali prodotti vanno smaltiti in una discarica solo se sono stati trattati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento CE/852/2004 in modo da ridurre i potenziali rischi per la salute. Liguria e Valle d’Aosta TRATTAMENTO AI SENSI DEL REG. CE/852/04 …. qualsiasi azione che provochi una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti Liguria e Valle d’Aosta SMALTIMENTO NELLE ACQUE REFLUE È vietato lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati nel flusso delle acque reflue, poiché tale flusso non è sottoposto a prescrizioni tali da garantire un controllo appropriato dei rischi per la salute pubblica e animale. Prevedere misure appropriate per prevenire rischi inaccettabili dovuti allo smaltimento accidentale di sottoprodotti di origine animale liquidi provenienti, ad esempio, dalla pulizia dei pavimenti e dai macchinari di trasformazione. Liguria e Valle d’Aosta ELIMINAZIONE, SMALTIMENTO E UTILIZZI L’uso di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati come combustibile nel processo di combustione deve essere autorizzato e non deve essere considerato come un’operazione di smaltimento dei rifiuti (contrasto con la Dir. 2008/98/CE) Liguria e Valle d’Aosta ELIMINAZIONE, SMALTIMENTO E UTILIZZI Nell'interesse della coerenza della legislazione europea, i processi volti a trasformare sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in biogas o in compost devono essere conformi alle norme sanitarie del Regolamento 1069/2009, nonché alle misure di tutela ambientale di cui alla Dir. 2008/98/CE DOPPIO REGIME Liguria e Valle d’Aosta ELIMINAZIONE, SMALTIMENTO E UTILIZZI I fertilizzanti fabbricati a partire da sottoprodotti di origine animale possono compromettere la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi Se sono fabbricati a partire da farine di carne e ossa derivate da materiali di categoria 2 o da proteine animali trasformate, deve essere aggiunto un componente, ad esempio una sostanza inorganica o non digeribile, al fine di impedirne l’uso diretto quali mangimi Tale miscela non è necessaria se la composizione o la confezione dei prodotti, in particolare se destinati a essere utilizzati dal consumatore finale, impedisce l’uso improprio del prodotto come mangime Liguria e Valle d’Aosta ELIMINAZIONE, SMALTIMENTO E UTILIZZI La promozione della scienza e della ricerca e di attività artistiche può richiedere l’uso di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati di tutte le categorie, talvolta in quantità inferiori a quelle trattate negli scambi commerciali Al fine di agevolare l’uso di tali sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati, l’autorità competente ha la possibilità di stabilire le condizioni entro cui svolgere tali operazioni caso per caso Liguria e Valle d’Aosta POSSIBILITA’ DI SMALTIMENTO IN DEROGA LO STATO MEMBRO PUO’ ADOTTARLE O MENO Zone isolate: le cui dimensioni in uno Stato membro devono essere limitate, in modo da garantire il rispetto dell’obbligo generale di disporre di un adeguato sistema di smaltimento (SCELTA REGIONALE) Zone irrangiungibili o che rappresentano un rischio per la sicurezza del personale adibito alla raccolta Smaltimento di piccole quantità di sottoprodotti che non rappresentano un rischio per la salute pubblica e degli animali, in modo diverso dalle modalità previste Liguria e Valle d’Aosta SMALTIMENTO E USO MATERIALI CAT. 1 ... dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l’autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante (GHT Trieptanoato di glicerina)(anziché sostanza odorante); … utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; … utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli articoli 33, 34 e 36 e immessi sul mercato conformemente a tali articoli. (alcuni dispositivi medici, diagnostici in vitro, prodotti farmaceutici: alle condizioni art. 36 PROVENIENZA, TRATTAMENTO E UTILIZZO SICURI Liguria e Valle d’Aosta SMALTIMENTO E USO MATERIALI CAT. 2 ... dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l’autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante (GHT Trieptanoato di glicerina)(anziché sostanza odorante); … utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; … applicati sul terreno senza trasformazione preliminare, se si tratta di stallatico, del contenuto del tubo digerente separato da quest’ultimo, di latte, prodotti a base di latte e di colostro e qualora l’autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi; Liguria e Valle d’Aosta SMALTIMENTO E USO MATERIALI CAT. 3 … utilizzati in condizioni atte a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali, se si tratta di gusci, conchiglie o carapaci di crostacei e molluschi (con i tessuti molli) e di gusci d’uovo; … utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; … applicati sul terreno senza trasformazione preliminare, se si tratta di latte crudo, prodotti a base di latte e di colostro e qualora l’autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi; Liguria e Valle d’Aosta USO MATERIALI CAT. 3 (prodotti alimentari) Il regolamento CE/853/2004 definisce alcuni parametri ad esempio per il trattamento di grassi fusi, olio di pesce e prodotti a base di uova che prevedono un controllo adeguato dei possibili rischi per la salute quando tali prodotti vengono utilizzati per fini diversi dal consumo umano. Tali parametri sono quindi autorizzati in alternativa ai trattamenti per i sottoprodotti di origine animale previsti dal Reg. CE/142/2011 Liguria e Valle d’Aosta MISURE DI ATTUAZIONE sono quasi tutte contenute nel Regolamento CE/142/2011 - metodi di trattamento - parametri di trasformazione - condizioni per manipolazione, trasporto, ecc. Deroga, in attesa di ulteriori misure di attuazione per: le speciali condizioni per la manipolazione a bordo e lo smaltimento di materiale derivato dall’eviscerazione a bordo di pesce che manifesta sintomi di malattie trasmissibili all’uomo, incluse le parassitosi; tali sottoprodotti possono essere smaltiti in mare, fatta salva la legislazione comunitaria sull’ambiente. Liguria e Valle d’Aosta DEROGHE PARTICOLARI Impieghi speciali nei mangimi vengono riproposte le possibilità ex art. 23 del Reg. 1774 L’A.C. può consentire l’utilizzo di materiali di Cat. 2 e Cat. 3 tal quale, per alimentare: animali da circo, da giardino zoologico, da pelliccia, selvatici, rettili e uccelli da preda, cani nei canili autorizzati, cani e gatti in “asili”, vermi per esche da pesca L’A.C. può consentire l’utilizzo di taluni materiali di Cat. 1 per alimentare: animali da giardini zoologico, uccelli necrofagi di specie in via di estinzione contenute in un elenco specifico Liguria e Valle d’Aosta DEROGHE ALLO SMALTIMENTO (facoltà dell’AC) Animali da compagnia ed equidi morti Zone isolate Zone irrangiungibili o pericolose per gli addetti alla raccolta “Piccole quantità” di materiali di Cat. 2 o Cat. 3 che non presentano rischi, per un determinato volume settimanale Api e prodotti dell’apicoltura Liguria e Valle d’Aosta CONTROLLO UFFICIALE Attività di controllo, svolte ad intervalli regolari e pianificate attraverso “Piani di controllo pluriennali” previsti dal Regolamento (CE) n. 882/2004 (MANCP – PNI) ----- previa valutazione del rischio Sono specificate le iniziative che l’autorità competente può adottare nello svolgere i controlli ufficiali, in particolare per quanto riguarda la sospensione o il divieto definitivo o l’imposizione di condizioni intese a garantire la corretta applicazione del Regolamento (come per art. 54 Reg. CE/882/04) Liguria e Valle d’Aosta PROVVEDIMENTI DELLA A.C. SOSPENSIONE del riconoscimento di stabilimenti, se: - le condizioni per il riconoscimento o il funzionamento dello stabilimento o dell’impianto non sono più rispettati; - si può presumere che l’operatore ponga rimedio alle insufficienze constatate entro un periodo di tempo ragionevole; e - i rischi potenziali per la salute pubblica e degli animali non richiedono interventi più drastici; PROVVEDIMENTI DELLA A.C. REVOCA del riconoscimento di stabilimenti, se: -le condizioni per il riconoscimento o il funzionamento dello stabilimento o dell’impianto non sono più rispettati; e -non si può presumere che l’operatore ponga rimedio alle insufficienze constatate entro un periodo di tempo ragionevole: -per motivi connessi all’infrastruttura dell’impianto, - per motivi connessi alla capacità personale dell’operatore o del personale che egli controlla, o a causa di rischi gravi per la salute pubblica e degli animali, che richiedono ampie modifiche del funzionamento dell’impianto; PROVVEDIMENTI DELLA A.C. sui REGISTRATI VIETA, a seconda della natura e della gravità delle carenze e dei potenziali rischi per la salute pubblica e degli animali, in modo temporaneo o permanente agli operatori, di svolgere le operazioni indicate nella registrazione; …… IN OGNI CASO …… impone obblighi concreti a stabilimenti o impianti per ovviare alle carenze constatate; devono essere stabilite sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (DLgs 36/2005 da aggiornare) Liguria e Valle d’Aosta Grazie per l’attenzione ! [email protected] [email protected] Liguria e Valle d’Aosta COMPONENTI CHE SI POSSONO AGGIUNGERE AI FERTILIZZANTI calce, stallatico, urina, compost o residui della digestione risultanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale in biogas o altre sostanze, fertilizzanti minerali, che non sono utilizzati nei mangimi e che escludono l’uso successivo della miscela come mangime in base alle buone pratiche agricole