Novità introdotte dal Reg. 1069

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Novità introdotte dal Reg. 1069
Liguria e Valle d’Aosta
BIRORI (NU) – 13 e 14 ottobre 2011
Novità introdotte dal
Regolamento (CE) 1069/2009
Ugo Baldi - Regione Piemonte
Liguria e Valle d’Aosta
…….c’era una volta …….
Liguria e Valle d’Aosta
I nuovi Regolamenti CE/1069 e UE/142
l’obiettivo del Legislatore ……… qual’era ?
….semplificazione o
complicazione ….?
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PRESUPPOSTI DEL REG. CE/1069/2009
•che lo smaltimento di tutti i sottoprodotti di origine
animale non è un’opzione realistica, dato che
comporterebbe costi insostenibili e rischi eccessivi
per l’ambiente
•che l’utilizzo sicuro di un’ampia gamma di
sottoprodotti di origine animale, a condizione che
siano ridotti al minimo i rischi sanitari, costituisce un
chiaro interesse per tutti i cittadini
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SMALTIMENTO O UTILIZZO SICURO
Rendering
Incenerimento
Petfood
Compostaggio
Bio-gas
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PRESUPPOSTI DEL REG. CE/1069/2009
•le nuove tecnologie hanno esteso le possibilità
d’impiego dei sottoprodotti di origine animale o dei
prodotti derivati ad un ampio numero di settori
produttivi, in particolare per la produzione di energia
•l’applicazione di tali nuove tecnologie potrebbe
implicare rischi sanitari che vanno ridotti al minimo
•rivedere le regole generali in modo che siano
proporzionate al rischio per la salute pubblica e degli
animali
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PRESUPPOSTI DEL REG. CE/1069/2009
•ai sensi del Reg. 1774/2002 la Commissione era tenuta
a presentare al Parlamento europeo una relazione sulle
misure adottate dagli Stati membri per garantirne il
rispetto
•la relazione è stata presentata il 21 ottobre 2005 e
ha sottolineato che i principi del Reg.1774/2002
dovevano essere mantenuti
•la relazione ha messo in evidenza i settori in cui si
ritenevano necessari modifiche al Reg. 1774/2002:
- applicabilità delle norme ai prodotti finiti (punto finale),
- relazione con altri atti legislativi comunitari
- classificazione di determinati materiali
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PRESUPPOSTI DEL REG. CE/1069/2009
• i risultati di una serie di sopralluoghi effettuati dagli
ispettori FVO negli Stati membri sostengono la
necessità di apportare miglioramenti per quanto
riguarda:
- la tracciabilità del flusso dei sottoprodotti,
- l’efficacia e l’armonizzazione dei controlli ufficiali
Le disposizioni del nuovo Regolamento
dovrebbero consentire di raggiungere tali
obiettivi
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PRESUPPOSTI DEL REG. CE/1069/2009
TRACCIABILITA’
La tracciabilità deve essere garantita
non solo dagli operatori che generano,
raccolgono o trasportano sottoprodotti di
origine animale, ma anche dagli operatori
che smaltiscono tali sottoprodotti o i
loro derivati mediante incenerimento,
coincenerimento o deposito in discarica.
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CLASSIFICAZIONE GENERALE DEI SOTTOPRODOTTI
SOTTOPRODOTTI “A NORMA DI LEGGE”
prodotti che non possono essere destinati al consumo umano
secondo la legislazione comunitaria sull’igiene alimentare o
quando non possono essere immessi sul mercato sotto forma di
alimenti perché sono a rischio, in quanto nocivi per la salute o
non idonei al consumo umano
SOTTOPRODOTTI “PER SCELTA”
prodotti di origine animale che non rispettano determinate
regole riguardanti il loro possibile utilizzo per il consumo
umano o che costituiscono materie prime per la produzione di
prodotti destinati al consumo umano o prodotti finiti, ma
destinati ad altri usi
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CLASSIFICAZIONE GENERALE DEI SOTTOPRODOTTI
Tra i sottoprodotti “per scelta” ricadono anche i motivi
commerciali:
- prodotti di origine animale che possono essere
destinati al consumo umano a norma della legislazione
comunitaria;
- materie prime per la produzione di prodotti di origine
animale.
in ogni caso, la decisione di un operatore, è
irreversibile e devono essere destinati a fini
diversi dall’alimentazione umana
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IL PROBLEMA DELLA SELVAGGINA CACCIATA
Se si osservano le buone prassi venatorie,
venatorie gli
intestini e le altre parti della selvaggina possono
essere smaltite in loco in modo sicuro
Tali prassi per l’attenuazione dei rischi sono ben
consolidate negli Stati membri e si basano su
tradizioni culturali o su normative nazionali che
disciplinano le attività dei cacciatori
Le norme comunitarie imputano la responsabilità per
la prevenzione dei rischi a persone formate, quali i
cacciatori (Reg. 853/2004)
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IL PROBLEMA DELLA SELVAGGINA CACCIATA
ai sottoprodotti derivati da selvaggina cacciata si
applica il Regolamento solo nella misura in cui la
legislazione sull’igiene alimentare si applica
all’immissione sul mercato di tale selvaggina e alle
operazioni effettuate negli stabilimenti di lavorazione
Il Regolamento deve applicarsi anche ai sottoprodotti
di origine animale per la preparazione di trofei di
caccia al fine di evitare rischi per la salute degli
animali derivanti da tali sottoprodotti
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ALCUNE NUOVE ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE
- sottoprodotti di origine animale derivati da selvaggina
fornita, in deroga al Reg. 853/2004, direttamente dal
cacciatore al consumatore o al dettagliante
- latte crudo e prodotti derivati, ottenuti, conservati,
smaltiti o utilizzati nell’azienda di origine
- conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi, privati dei
tessuti molli e delle carni
- il materiale proveniente da navi officina, originato
durante le loro attività di pesca e smaltito in mare
- escrementi e urina diversi dallo stallatico nonché il
guano non mineralizzato
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ALCUNE NUOVE DEFINIZIONI …..
- «prodotti derivati»: prodotti ottenuti attraverso uno o più
trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione di
sottoprodotti di origine animale
- «carcassa»: il corpo di un animale dopo il macello e la
toelettatura (mutuata dal Reg. CE/853/2004)
- «operatore»: le persone fisiche o giuridiche che esercitano
un effettivo controllo su sottoprodotti di origine animale o
prodotti derivati, inclusi i trasportatori, i commercianti e
gli utilizzatori
- «fanghi di centrifugazione o di separazione»: materiale
raccolto come sottoprodotto dopo la depurazione del latte
crudo e la separazione del latte scremato e della panna dal
latte crudo
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PRESUPPOSTI DEL REG. CE/1069/2009
La responsabilità primaria per lo svolgimento di
operazioni nel rispetto del Regolamento deve
spettare agli operatori
l’interesse pubblico a prevenire i rischi per la salute
pubblica e degli animali impone che venga istituito un
sistema di raccolta e smaltimento al fine di
garantire l’impiego sicuro o lo smaltimento sicuro
dei sottoprodotti che non possono essere utilizzati o
che non sono utilizzati per motivi economici
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PRESUPPOSTI DEL REG. CE/1069/2009
I sistemi in vigore che garantiscono la rintracciabilità
dei prodotti che circolano esclusivamente a livello
nazionale mediante altri mezzi dovrebbero continuare a
funzionare se forniscono informazioni equivalenti
(potrebbe valere anche per i documenti commerciali)
È opportuno adoperarsi al massimo per promuovere l’uso
della documentazione elettronica e di altri mezzi di
documentazione che non comportano registri cartacei
purché garantiscano la piena rintracciabilità
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STARTING POINT
È importante determinare il punto di partenza nel ciclo
di vita dei sottoprodotti a partire dal quale devono
applicarsi le prescrizioni del Regolamento
Non appena gli operatori generano sottoprodotti animali
o prodotti derivati che rientrano nell’ambito di
applicazione del Regolamento 1069, essi li identificano
e provvedono affinché siano trattati in conformità del
Regolamento (punto di partenza)
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STARTING POINT
Una volta che un prodotto è diventato un
sottoprodotto di origine animale, esso non
deve rientrare nella catena alimentare
circostanze particolari per la manipolazione di
talune materie prime, come le pelli, trattate in
stabilimenti integrati sia nella catena alimentare e
sia nella catena dei sottoprodotti (misure da
attuare per prevenire la cross contamination)
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END POINT
Per motivi di certezza del diritto e corretto controllo
dei rischi potenziali, è opportuno determinare un punto
finale nella catena di fabbricazione per i prodotti che
non hanno più diretta pertinenza per la sicurezza della
catena dei mangimi
I prodotti che hanno raggiunto tale punto sono esenti
dai controlli ufficiali previsti dal Regolamento
oltre tale punto finale devono poter essere immessi sul
mercato senza restrizioni ed essere manipolati e
trasportati da operatori che non sono stati riconosciuti
o registrati
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END POINT
deve essere possibile modificare tale punto finale, in
particolare quando si tratta di rischi che si sono
appena manifestati
I prodotti derivati elencati all’articolo 33, che hanno
raggiunto la fase della fabbricazione regolamentata
dalla legislazione comunitaria indicata in tale articolo,
sono considerati come prodotti che hanno raggiunto il
punto finale nella catena di fabbricazione, oltre il quale
non sono più soggetti alle prescrizioni del Regolamento
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PRODOTTI DERIVATI ELENCATI ALL’ARTICOLO 33
a) prodotti cosmetici (direttiva 76/768/CEE)
b) dispositivi medici impiantabili attivi
(dir. 90/385/CE)
c) dispositivi medici (direttiva 93/42/CEE)
d) dispositivi medico-diagnostici in vitro
(Dir.98/79/CE)
e) medicinali veterinari (direttiva 2001/82/CE)
f) medicinali per l’uomo (direttiva 2001/83/CE)
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PRODOTTI DERIVATI ELENCATI ALL’ARTICOLO 33
Le direttive specifiche disciplinano già il materiale di
origine animale a partire dal quale si possono
fabbricare i prodotti derivati in questione e impongono
il rispetto di determinate condizioni volte a garantire la
tutela della salute pubblica e degli animali
Ad esempio:
• la direttiva 76/768/CEE esclude i materiali di categoria 1 e di
categoria 2 dalla composizione dei prodotti cosmetici ed obbliga i
fabbricanti ad applicare buone prassi di fabbricazione.
• la direttiva 2003/32/CE stabilisce modalità specifiche relative ai
dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale
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PRODOTTI DERIVATI ELENCATI ALL’ARTICOLO 33
Se i rischi derivanti da tali materiali sono ridotti
mediante la purificazione, la concentrazione nel
prodotto o le condizioni in cui sono trattati e
smaltiti, si applicano le prescrizioni del
Reg.CE/1069/2009 e del Reg.CE/142/2011 solo in
relazione alla tracciabilità.
In tal caso non vanno applicate le prescrizioni relative alla
separazione dei sottoprodotti di diverse categorie all'interno
dello stabilimento che produce i prodotti finiti, poiché l'uso
successivo dei materiali per altri scopi, esclude la
trasformazione in alimenti o mangimi
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END POINT
il Reg. UE/142/2011 prevede esenzioni analoghe per
i prodotti oleochimici (non appena è disponibile una
valutazione della capacità dei processi oleochimici di
attenuare i potenziali rischi per la salute inerenti ai
grassi animali trasformati di qualsiasi categoria) e
per i prodotti finali risultanti dalla produzione di
biodiesel
In ogni caso deve essere possibile modificare
tale punto finale, in particolare quando si
tratta di rischi che si sono appena
manifestati o che potrebbero manifestarsi
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END POINT
anche per i prodotti derivati di cui agli
articoli 35 e 36 che non presentano più
rischi significativi per la salute pubblica
o degli animali, può essere stabilito un
punto finale nella catena di
fabbricazione oltre il quale non sono più
soggetti alle prescrizioni del
Regolamento
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END POINT MANGIMI
Poiché le condizioni previste dal Reg.
CE/183/2005 prevedono una riduzione
equivalente dei rischi potenziali:
i mangimi composti derivati da
sottoprodotti di origine animale non
devono essere sottoposti alle prescrizioni
del regolamento CE/1069/09 concernenti
l'immagazzinaggio e il trasporto.
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PRODOTTI DERIVATI DI CUI AGLI ARTICOLI 35 e 36
prodotti derivati che non entrano nella catena dei
mangimi o non sono applicati sui terreni adibiti a pascolo
per animali d’allevamento o dai quali provengono piante
erbacee utilizzate come mangime:
a) prodotti per usi tecnici
b) pelli trattate per la produzione di pellami
c) lana trasformata per l’industria tessile
d) prodotti a base di ossa per la fabbricazione di colle
e) materiale trasformato destinato al petfood
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La condizione è che gli operatori garantiscano
il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli
animali attraverso:
- la provenienza sicura (art. 37)
- il trattamento sicuro (art 38), qualora la
provenienza sicura non garantisca un contenimento
sufficiente; oppure
- verificando che i prodotti siano impiegati
esclusivamente per usi finali sicuri (art 39), qualora
il trattamento sicuro non garantisca un sufficiente
contenimento dei rischi
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PROVENIENZA SICURA
Nell’ambito della provenienza sicura sono usati
materiali:
a) che non presentano rischi inaccettabili per la
salute pubblica e degli animali; e
b) che sono stati raccolti e trasportati dal punto di
raccolta allo stabilimento o impianto di fabbricazione
in condizioni idonee ad escludere rischi per la salute
pubblica e degli animali
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PROVENIENZA SICURA
Ai fini della provenienza sicura, gli operatori
forniscono una documentazione relativa ai rischi ed
alle condizioni di manipolazione, relativa alle modalità
adottate al fine di escludere rischi per la salute
pubblica e degli animali derivanti dal materiale di
partenza
Tale documentazione è messa a
disposizione dell’Autorità Competente a
richiesta
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TRATTAMENTO SICURO
Il trattamento sicuro comprende l’applicazione,
applicazione ai
materiali utilizzati, di un processo di fabbricazione
che riduca ad un livello accettabile i rischi per la
salute pubblica e degli animali derivanti dai materiali
utilizzati e da altre sostanze risultanti dal processo
di fabbricazione
L’operatore garantisce che i prodotti derivati non
implichino rischi inaccettabili per la salute pubblica e
degli animali, in particolare effettuando prove sul
prodotto finale
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USO FINALE SICURO
Gli usi finali sicuri includono l’uso di prodotti derivati:
a) in condizioni che non presentano rischi inaccettabili
per la salute pubblica e degli animali; o
b) che possono presentare rischi per la salute pubblica
e degli animali, per fini specifici, a condizione che
tale uso sia motivato da obiettivi presenti nella
legislazione comunitaria, in particolare per la tutela
della salute pubblica e degli animali
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RICONOSCIMENTO
Le operazioni relative a sottoprodotti di origine animale
che presentano un livello di rischio considerevole per la
salute pubblica e degli animali devono essere svolte solo
negli stabilimenti o negli impianti preventivamente
riconosciuti per tali operazioni dall’autorità competente
Tale condizione si applica in particolare a stabilimenti
di trasformazione e ad altri stabilimenti di
manipolazione o magazzinaggio di sottoprodotti
direttamente o indirettamente pertinenti per la
sicurezza della catena dei mangimi
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RICONOSCIMENTO
Può essere permessa la manipolazione di
sottoprodotti di origine animale di più di
una categoria nello stesso stabilimento o
impianto, a patto che venga impedita la
contaminazione crociata
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RICONOSCIMENTO
L’autorità competente riconosce gli stabilimenti o gli
impianti soltanto qualora un’ispezione in loco,
loco effettuata
prima dell’avvio di qualsiasi attività, abbia dimostrato
che essi soddisfano i requisiti pertinenti
L’autorità competente concede preliminarmente un
riconoscimento condizionato (su strutture e attrezzature)
Concede il riconoscimento definitivo solo qualora risulti
da una nuova visita in loco,
loco effettuata entro tre mesi
dal riconoscimento condizionato, che lo stabilimento
soddisfa i requisiti gestionali (con l’impianto in attività)
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RICONOSCIMENTO
Se sono stati compiuti progressi evidenti, ma lo
stabilimento non soddisfa ancora tutte le prescrizioni
pertinenti, l’autorità competente può prorogare il
riconoscimento condizionato
Il riconoscimento condizionato non può superare
sei mesi in totale (180 giorni) dal suo rilascio
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REGISTRAZIONE
il riconoscimento non è necessario per gli stabilimenti di
trasformazione o manipolazione di determinati materiali
sicuri, quali i prodotti trasformati in modo da non
rappresentare più rischi per la salute pubblica o degli
animali
Tali impianti devono essere registrati in modo da
consentire di controllare in modo ufficiale i flussi di
materiale e garantirne la tracciabilità
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REGISTRAZIONE
Tale registrazione si applica anche agli
operatori che trasportano sottoprodotti di
origine animale o prodotti derivati, a meno che
non siano più soggetti ai controlli dal momento
che è stato determinato un punto finale nella
catena
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STABILIMENTI GIA’ RICONOSCIUTI O
REGISTRATI AI SENSI 853 E 852
i riconoscimenti o le registrazioni rilasciati in base
alla legislazione comunitaria in campo alimentare
tengono già conto degli obiettivi del reg.1069
NON SONO SOGGETTI AD ULTERIORE
REGISTRAZIONE AI SENSI DEL REG. CE/1069/2009
tali stabilimenti sono tenuti a rispettare le
prescrizioni del Regolamento 1069 e sono soggetti a
controlli ufficiali effettuati allo scopo di accertarne
la conformità alle prescrizioni del Regolamento
1069
CLASSIFICAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI
la classificazione automatica di taluni sottoprodotti di
origine animale come materiale di categoria 2 limita
drasticamente le loro possibilità d’impiego, senza essere
necessariamente commisurata ai rischi connessi.
di conseguenza tali sottoprodotti di origine animale
dovrebbero essere riclassificati come materiale di
categoria 3, in modo da consentirne l’uso in determinati
mangimi.
per altri sottoprodotti di origine animale non elencati in
nessuna delle tre categorie, la categorizzazione automatica
come materiale di categoria 2 dovrebbe essere mantenuta
per motivi di cautela.
CLASSIFICAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI
CATEGORIA 1 – principali novità
sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del
trattamento delle acque reflue: da altri stabilimenti o
impianti in cui è rimosso materiale specifico a rischio;
CATEGORIA 2 – principali novità
•sottoprodotti di origine animale raccolti nell’ambito del
trattamento delle acque reflue: da macelli diversi da quelli
disciplinati dall’articolo 8, lettera e);
•prodotti di origine animale che sono stati dichiarati non
idonei al consumo umano a causa della presenza di corpi
estranei in tali prodotti;
•feti, ovociti, embrioni e sperma, pollame morto nell’uovo;
CLASSIFICAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI
CATEGORIA 3 – principali novità
b) le carcasse e le parti seguenti derivanti da animali
macellati in un macello e ritenuti atti al macello per il
consumo umano dopo un esame ante mortem:
- respinti in quanto non idonei al consumo umano in virtù della
legislazione comunitaria, ma che non mostrano segni di malattie
trasmissibili all’uomo o agli animali;
- teste di pollame
- pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le
falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e
metatarsiche;
- setole di suini, piume;
CLASSIFICAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI
CATEGORIA 3 – principali novità
c) sottoprodotti di pollame e lagomorfi macellati in
un’azienda agricola ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3,
lettera d), del Regolamento (CE) n. 853/2004 (deroghe)
d) sangue di animali che non presentavano sintomi clinici di
malattie trasmissibili all’uomo o agli animali attraverso il
sangue, dopo essere stati ritenuti atti alla macellazione per
il consumo umano dopo un esame ante mortem
e) ……. omissis …… fanghi da centrifuga o da separatore
risultanti dalla lavorazione del latte
f) ……. omissis …… o difetti di condizionamento ………
CLASSIFICAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI
CATEGORIA 3 – principali novità
g) alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine
animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine
animale o prodotti derivati, non più destinati all’uso nei
mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di
fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti
h) sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di
zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non
presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo
o agli animali attraverso tali prodotti
k) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti
molli o carni (senza tessuti e carni sono fuori dal campo di applicazione)
CLASSIFICAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI
CATEGORIA 3 – principali novità
k) pulcini di un giorno
m) animali e loro parti, degli ordini Rodentia e Lagomorpha,
eccetto i materiali di categoria 1 (esperimento, compagnia,
circo, zoo, selvatici sospetti di malattia) e categoria 2
o) tessuto adiposo di animali che non presentavano alcun
sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali
attraverso tale materiale, ottenuto da animali macellati in
un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo
umano dopo un esame ante mortem
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ELIMINAZIONE, SMALTIMENTO E UTILIZZI
Lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e
dei prodotti derivati deve essere effettuato nel
rispetto della legislazione ambientale relativa alle
discariche e all’incenerimento dei rifiuti
L’incenerimento deve essere effettuato nel rispetto
della direttiva 2000/76/CE, sull’incenerimento dei
rifiuti …. per quanto riguarda l’autorizzazione ed il
funzionamento, i valori limite di emissione
nell’atmosfera, allo scarico delle acque reflue e dei
residui, al controllo e al monitoraggio nonché alle
prescrizioni di misurazione
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ELIMINAZIONE, SMALTIMENTO E UTILIZZI
I residui delle operazioni di incenerimento o
coincenerimento dei sottoprodotti di origine animale o
dei prodotti derivati vanno riciclati o smaltiti
conformemente alla legislazione europea sull'ambiente.
Tale normativa consente, tra l’altro:
•l'uso del fosforo contenuto nelle ceneri per i
fertilizzanti;
•la consegna delle ceneri della cremazione di animali
domestici ai proprietari degli animali.
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ELIMINAZIONE, SMALTIMENTO E UTILIZZI
I prodotti di origine animale o gli alimenti
contenenti tali prodotti vanno smaltiti in
una discarica solo se sono stati trattati
conformemente all'articolo 2, paragrafo
1, lettera m) del Regolamento
CE/852/2004 in modo da ridurre i
potenziali rischi per la salute.
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TRATTAMENTO AI SENSI DEL REG. CE/852/04
…. qualsiasi azione che provochi una
modificazione sostanziale del prodotto
iniziale, compresi trattamento termico,
affumicatura, salagione, stagionatura,
essiccazione, marinatura, estrazione,
estrusione o una combinazione di tali
procedimenti
Liguria e Valle d’Aosta
SMALTIMENTO NELLE ACQUE REFLUE
È vietato lo smaltimento dei sottoprodotti di origine
animale o dei prodotti derivati nel flusso delle acque
reflue, poiché tale flusso non è sottoposto a
prescrizioni tali da garantire un controllo appropriato
dei rischi per la salute pubblica e animale.
Prevedere misure appropriate per prevenire rischi
inaccettabili dovuti allo smaltimento accidentale di
sottoprodotti di origine animale liquidi provenienti,
ad esempio, dalla pulizia dei pavimenti e dai
macchinari di trasformazione.
Liguria e Valle d’Aosta
ELIMINAZIONE, SMALTIMENTO E UTILIZZI
L’uso di sottoprodotti di origine animale o
di prodotti derivati come combustibile nel
processo di combustione deve essere
autorizzato e non deve essere
considerato come un’operazione di
smaltimento dei rifiuti (contrasto con la
Dir. 2008/98/CE)
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ELIMINAZIONE, SMALTIMENTO E UTILIZZI
Nell'interesse della coerenza della
legislazione europea, i processi volti a
trasformare sottoprodotti di origine
animale e prodotti derivati in biogas o in
compost devono essere conformi alle
norme sanitarie del Regolamento
1069/2009, nonché alle misure di tutela
ambientale di cui alla Dir. 2008/98/CE
DOPPIO REGIME
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ELIMINAZIONE, SMALTIMENTO E UTILIZZI
I fertilizzanti fabbricati a partire da sottoprodotti di
origine animale possono compromettere la sicurezza della
catena alimentare e dei mangimi
Se sono fabbricati a partire da farine di carne e ossa
derivate da materiali di categoria 2 o da proteine animali
trasformate, deve essere aggiunto un componente, ad
esempio una sostanza inorganica o non digeribile, al fine
di impedirne l’uso diretto quali mangimi
Tale miscela non è necessaria se la composizione o la
confezione dei prodotti, in particolare se destinati a essere
utilizzati dal consumatore finale, impedisce l’uso improprio del
prodotto come mangime
Liguria e Valle d’Aosta
ELIMINAZIONE, SMALTIMENTO E UTILIZZI
La promozione della scienza e della ricerca e di attività
artistiche può richiedere l’uso di sottoprodotti di
origine animale o di prodotti derivati di tutte le
categorie, talvolta in quantità inferiori a quelle
trattate negli scambi commerciali
Al fine di agevolare l’uso di tali sottoprodotti di origine
animale o di prodotti derivati, l’autorità competente ha la
possibilità di stabilire le condizioni entro cui svolgere tali
operazioni caso per caso
Liguria e Valle d’Aosta
POSSIBILITA’ DI SMALTIMENTO IN DEROGA
LO STATO MEMBRO PUO’ ADOTTARLE O MENO
Zone isolate: le cui dimensioni in uno Stato membro
devono essere limitate, in modo da garantire il
rispetto dell’obbligo generale di disporre di un
adeguato sistema di smaltimento (SCELTA REGIONALE)
Zone irrangiungibili o che rappresentano un rischio
per la sicurezza del personale adibito alla raccolta
Smaltimento di piccole quantità di sottoprodotti che
non rappresentano un rischio per la salute pubblica e
degli animali, in modo diverso dalle modalità previste
Liguria e Valle d’Aosta
SMALTIMENTO E USO MATERIALI CAT. 1
... dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione
sotto pressione se l’autorità competente lo richiede, e
con marcatura permanente del materiale risultante
(GHT Trieptanoato di glicerina)(anziché sostanza odorante);
… utilizzati come combustibile dopo la trasformazione
o senza trasformazione preliminare;
… utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di
cui agli articoli 33, 34 e 36 e immessi sul mercato
conformemente a tali articoli. (alcuni dispositivi medici,
diagnostici in vitro, prodotti farmaceutici: alle condizioni art. 36
PROVENIENZA, TRATTAMENTO E UTILIZZO SICURI
Liguria e Valle d’Aosta
SMALTIMENTO E USO MATERIALI CAT. 2
... dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto
pressione se l’autorità competente lo richiede, e con marcatura
permanente del materiale risultante (GHT Trieptanoato di
glicerina)(anziché sostanza odorante);
… utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza
trasformazione preliminare;
… applicati sul terreno senza trasformazione preliminare, se si
tratta di stallatico, del contenuto del tubo digerente separato da
quest’ultimo, di latte, prodotti a base di latte e di colostro e
qualora l’autorità competente ritenga che non presentino rischi di
diffusione di malattie trasmissibili gravi;
Liguria e Valle d’Aosta
SMALTIMENTO E USO MATERIALI CAT. 3
… utilizzati in condizioni atte a prevenire i rischi per la salute
pubblica e degli animali, se si tratta di gusci, conchiglie o
carapaci di crostacei e molluschi (con i tessuti molli) e di gusci
d’uovo;
… utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza
trasformazione preliminare;
… applicati sul terreno senza trasformazione preliminare, se si
tratta di latte crudo, prodotti a base di latte e di colostro e
qualora l’autorità competente ritenga che non presentino rischi di
diffusione di malattie trasmissibili gravi;
Liguria e Valle d’Aosta
USO MATERIALI CAT. 3 (prodotti alimentari)
Il regolamento CE/853/2004 definisce alcuni
parametri ad esempio per il trattamento di grassi
fusi, olio di pesce e prodotti a base di uova che
prevedono un controllo adeguato dei possibili rischi
per la salute quando tali prodotti vengono utilizzati
per fini diversi dal consumo umano.
Tali parametri sono quindi autorizzati in
alternativa ai trattamenti per i sottoprodotti di
origine animale previsti dal Reg. CE/142/2011
Liguria e Valle d’Aosta
MISURE DI ATTUAZIONE
sono quasi tutte contenute nel Regolamento
CE/142/2011
- metodi di trattamento
- parametri di trasformazione
- condizioni per manipolazione, trasporto, ecc.
Deroga, in attesa di ulteriori misure di attuazione per:
le speciali condizioni per la manipolazione a bordo e lo
smaltimento di materiale derivato dall’eviscerazione a bordo di
pesce che manifesta sintomi di malattie trasmissibili all’uomo,
incluse le parassitosi; tali sottoprodotti possono essere smaltiti
in mare, fatta salva la legislazione comunitaria sull’ambiente.
Liguria e Valle d’Aosta
DEROGHE PARTICOLARI
Impieghi speciali nei mangimi
vengono riproposte le possibilità ex art. 23 del Reg. 1774
L’A.C. può consentire l’utilizzo di materiali di Cat. 2 e Cat.
3 tal quale, per alimentare: animali da circo, da giardino
zoologico, da pelliccia, selvatici, rettili e uccelli da preda,
cani nei canili autorizzati, cani e gatti in “asili”, vermi per
esche da pesca
L’A.C. può consentire l’utilizzo di taluni materiali di Cat. 1
per alimentare: animali da giardini zoologico, uccelli
necrofagi di specie in via di estinzione contenute in un elenco
specifico
Liguria e Valle d’Aosta
DEROGHE ALLO SMALTIMENTO (facoltà dell’AC)
Animali da compagnia ed equidi morti
Zone isolate
Zone irrangiungibili o pericolose per gli addetti alla raccolta
“Piccole quantità” di materiali di Cat. 2 o Cat. 3 che
non presentano rischi, per un determinato volume
settimanale
Api e prodotti dell’apicoltura
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CONTROLLO UFFICIALE
Attività di controllo, svolte ad intervalli regolari e
pianificate attraverso “Piani di controllo pluriennali”
previsti dal Regolamento (CE) n. 882/2004 (MANCP –
PNI) ----- previa valutazione del rischio
Sono specificate le iniziative che l’autorità competente
può adottare nello svolgere i controlli ufficiali, in
particolare per quanto riguarda la sospensione o il
divieto definitivo o l’imposizione di condizioni intese a
garantire la corretta applicazione del Regolamento
(come per art. 54 Reg. CE/882/04)
Liguria e Valle d’Aosta
PROVVEDIMENTI DELLA A.C.
SOSPENSIONE del riconoscimento di stabilimenti, se:
- le condizioni per il riconoscimento o il funzionamento
dello stabilimento o dell’impianto non sono più rispettati;
- si può presumere che l’operatore ponga rimedio alle
insufficienze constatate entro un periodo di tempo
ragionevole; e
- i rischi potenziali per la salute pubblica e degli animali
non richiedono interventi più drastici;
PROVVEDIMENTI DELLA A.C.
REVOCA del riconoscimento di stabilimenti, se:
-le condizioni per il riconoscimento o il funzionamento dello
stabilimento o dell’impianto non sono più rispettati; e
-non si può presumere che l’operatore ponga rimedio alle
insufficienze constatate entro un periodo di tempo
ragionevole:
-per motivi connessi all’infrastruttura dell’impianto,
- per motivi connessi alla capacità personale dell’operatore
o del personale che egli controlla, o a causa di rischi gravi
per la salute pubblica e degli animali, che richiedono ampie
modifiche del funzionamento dell’impianto;
PROVVEDIMENTI DELLA A.C. sui REGISTRATI
VIETA, a seconda della natura e della gravità
delle carenze e dei potenziali rischi per la
salute pubblica e degli animali, in modo
temporaneo o permanente agli operatori, di
svolgere le operazioni indicate nella
registrazione;
…… IN OGNI CASO ……
impone obblighi concreti a
stabilimenti o impianti per ovviare
alle carenze constatate;
devono essere stabilite sanzioni
effettive, proporzionate e
dissuasive (DLgs 36/2005 da aggiornare)
Liguria e Valle d’Aosta
Grazie
per l’attenzione !
[email protected]
[email protected]
Liguria e Valle d’Aosta
COMPONENTI CHE SI POSSONO AGGIUNGERE AI
FERTILIZZANTI
calce,
stallatico, urina,
compost o residui della digestione risultanti
dalla trasformazione di sottoprodotti di origine
animale in biogas o altre sostanze,
fertilizzanti minerali, che non sono utilizzati nei
mangimi e che escludono l’uso successivo della miscela
come mangime in base alle buone pratiche agricole