COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

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COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO
«L’acquisto e la gestione consapevole dei vettori energetici:
opportunità di risparmio economico per le imprese»
Convegno Mercoledì 30 settembre 2015, ore 15.00 – 18.00
Sede: Confindustria Mantova, via Portazzolo n. 9
LA GESTIONE delle ACCISE: quadro normativo ed opportunità
Ing. Nello Ferone
Ufficio delle Dogane di Mantova
ADEMPIMENTI FISCALI
Gas Naturale
Articolo 26 - Disposizioni particolari per il gas naturale.
…
7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 secondo le modalità
previste dal comma 13 e con diritto di rivalsa sui consumatori finali:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali
comprese le società aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la
competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane, designate da soggetti
comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che forniscono il prodotto
direttamente a consumatori finali nazionali;
b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da
Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il
vettoriamento del prodotto;
c) i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro
recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;
d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale nel territorio dello Stato.
ADEMPIMENTI FISCALI
Gas Naturale
Circolare 37/D – 5.3.1 – Acquirenti gas naturale nel “Punto di Scambio Virtuale”
«Nell’operatività del mercato del gas, la regolamentazione del settore prevede la
possibilità di effettuare contratti di compravendita sul “Punto di Scambio Virtuale”.
La suddetta possibilità è riservata a società che hanno adempiuto a tutti gli obblighi
previsti al fine di essere qualificate come “trader” abilitati ad operare su tale mercato.
In particolare il trader che acquista il gas sul PSV può sia rivenderlo sullo stesso PSV,
sia fornirlo a consumatori finali e sia consumarlo esso stesso, fornendolo presso propri
impianti.
…
Sarà infatti il trader acquirente, che è anche titolare di un contratto di trasporto con la
Snam Rete Gas S.p.A., a provvedere alla consegna del gas naturale presso i propri punti
di utilizzo.
In tale modo di operare, l’acquirente nazionale dovrà assumere la qualifica di soggetto
obbligato e provvedere ai conseguenti adempimenti, essendo la sua attività
riconducibile alla previsione di cui alla lettera b), comma 7, dell’art. 26 del testo unico.
ADEMPIMENTI FISCALI
Gas Naturale:
Principali adempimenti fiscali per i soggetti obbligati:
-Obbligo di denuncia preventiva presso l’UD competente per territorio ;
- Prestare cauzione (un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente);
- Versare l’accisa mediante ratei mensili di acconto e conguaglio (entro marzo);
-Tenuta del registro fiscale di carico e scarico, dove annotare i quantitativi di gas
naturale estratti, acquistati o ceduti.
- Trasmettere telematicamente la dichiarazione di consumo annuale entro il mese di
marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce;
ALIQUOTE di ACCISA vigenti per :
- Gas naturale impiegato per autotrazione: euro 0,00331 €/Smc
- Gas naturale impiegato in «usi industriali»: 0,012498 €/Smc
N:B: per gli utilizzatori industriali (termoelettrici esclusi) con consumi >
1.200.000 m3/anno: €/Smc 0,0074988 (aliquota usi industriali ridotta del
40%)
- Gas naturale impiegato in «usi civili»:
- Per consumi fino a 120 Smc annui: 0,044 €/Smc
- Per consumi >120 Smc e fino a 480 Smc annui: 0,175 €/Smc
- Per consumi >480 Smc e fino a 1560 Smc annui: 0,170 €/Smc
- Per consumi >1560 Smc annui: 0,186 €/Smc.
Gas Naturale
Destinazioni d’uso - Industriale
L’art. 26 del D. Lgs 504 del 26/10/1995 (Testo Unico sulle accise), modificato dal D.
Lgs. 26 del 02/02/07, stabilisce che sono compresi negli usi industriali gli impieghi
di gas naturale destinato alla combustione:
•
nelle attività industriali produttive di beni e servizi (anche l’abitazione del
custode, purché sia iscritto a libro matricola nell’azienda)
•
nelle attività artigianali (sia quelle classiche di produzione, che quelle di
prestazioni di servizi, ad es. parrucchieri, barbieri, massaggiatori..)
• nelle attività agricole
• negli impieghi nel settore alberghiero (nel settore alberghiero rientrano
campeggi, villaggi turistici, affittacamere, ostelli, collegi.. purché l ’attività sia
esercitata come attività industriale, ossia con scopo di lucro)
Gas Naturale
Destinazioni d’uso - Industriale
• nel settore della distribuzione commerciale
• negli esercizi di ristorazione (compresi bar e birrerie, con esclusione di sale da
ballo e da gioco)
• negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestite
senza fine di lucro,
• nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le
caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.
• Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è
previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla
combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza
dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti (ad esempio le case di
riposo)
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Destinazioni d’uso - Industriale
Il presupposto di base, ai fini dell’assoggettamento dei consumi di gas naturale, alla
più favorevole aliquota per combustione per “usi industriali”, è rappresentato dal
fatto che il prodotto in questione venga utilizzato:
1)
2)
da parte di un soggetto che eserciti un’attività industriale, ossia un’attività
economica professionalmente esercitata e organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni e servizi, con scopo di lucro;
nell’ambito dello svolgimento della predetta attività industriale.
Fonte - Parere dell’Avvocatura Generale dello Stato n. 7061/97 del 27,03,1998 reso noto
agli uffici con telex n.2181/98/IV/DCPC del 23.07.1998 e ribadito in ultimo
Gas Naturale
Destinazioni d’uso - Industriale
Aziende ospedaliere – con nota prot. n. 77415 del 30/07/2014 la D. C.le Legislazione e Procedure
Accise ha considerato ricompresi tra gli usi industriali gli impieghi del GN destinato alla
combustione negli enti ospedalieri e in tutte le altre strutture operative delle aziende dei servizi
sanitari regionali.
Produzione di servizi - con nota prot. n. 139315 del 28/11/2013 l’ex D. C.le GTRU ha affermato che
agli impianti esercitati con finalità proprie dell’impresa, producendo un servizio a seguito del
quale viene ad esistenza un risultato economico nuovo ed autonomo prima inesistente, è
applicabile l’aliquota di accisa per uso industriale del GN impiegato nella produzione di servizi.
Attività commerciali – con nota prot. N. 4941/V del 12.03.2008 vengono forniti ulteriori
chiarimenti in funzione dell’individuazione delle attività economiche riconducibili al settore
della distribuzione commerciale. In particolare, viene fornito il criterio guida per l’applicazione
dell’aliquota d’imposta sul gas naturale destinato alla combustione per “usi industriali”,
rappresentato dalla natura imprenditoriale dell’attività svolta - nel senso della sua economicità,
professionalità e della sua organizzazione per finalità produttive - nel cui esercizio viene
utilizzato il prodotto suddetto
Gas Naturale
Riconoscimento esclusione tassazione c.d. «fuori campo»
L’art. 21 comma 13 del D. Lgs 504 del 26/10/1995 stabilisce che le disposizioni sulle
accise non si applicano ai prodotti energetici utilizzati:
- per la riduzione chimica,
- nei processi elettrolitici, metallurgici (classificati sotto il codice DJ27 delle attività
economiche)
- nei processi mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività
economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26.
L’esclusione dal campo di applicazione delle accise riguarda unicamente i prodotti il
gas utilizzato direttamente nel processo o per un apporto energetico immediato al
processo. Pertanto non riguarderà il gas naturale impiegato per la produzione di
energia elettrica necessaria al processo, né quello utilizzato nelle attività collaterali
dello stabilimento (Nota 4436 del 24 luglio 2007).
Gas Naturale
Riconoscimento esclusione tassazione c.d. «fuori campo»
(Nota 4436 del 24 luglio 2007)
I soggetti utilizzatori presentano apposita istanza al soggetto che procede alla
fatturazione del GN fornendo, con dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 47 e 48 del
DPR 445/2000 ed eventuale documentazione a corredo, tutti gli elementi necessari
ad evidenziare i presupposti per l’esclusione dalla tassazione.
Il fornitore del gas (soggetto obbligato) trasmette una copia delle richieste pervenute
all’Ufficio delle Dogane competente, che nel caso dell’utilizzo al 100% per usi
industriali effettua controlli con le modalità previste dalla normativa vigente sulla
veridicità delle dichiarazioni prestate.
Nel caso che l’istanza si riferisca a gas da impiegare esclusivamente nella riduzione
chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici, sarà sufficiente la
dichiarazione menzionata resa ai sensi del DPR 445/2000.
Gas Naturale
Riconoscimento esclusione tassazione c.d. «fuori campo»
(Nota 4436 del 24 luglio 2007)
Nel caso, invece, l’esclusione dal regime di tassazione riguardi solo una quota parte
del gas impiegato, il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione resa al soggetto
obbligato una relazione tecnica, redatta a cura di esperti iscritti ai relativi albi
professionali da cui risulti la percentuale di gas naturale impiegato negli usi di cui al
comma 13 dell’articolo 21 del D.Lgs. 504/95 (specificando la tipologia di processo cui
si riferisce l’impiego) e quella soggetta ad altri regimi fiscali (usi civili/industriali).
ALIQUOTE VIGENTI
ENERGIA ELETTRICA
per le abitazioni : € 0,0227 per ogni kWh
nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni:
- per i consumi mensili fino a 200.000 kWh: € 0,0125 per kWh
- per i consumi mensili tra 200.000 e 1.200.00 kWh: € 0,0075 per kWh
-per i consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh: - per i primi 200.000 kWh
€ 0,0125 per kWh; - per gli ulteriori consumi € 4.820,00 mensili
ALIQUOTE di ACCISA vigenti per l’energia elettrica:
impiegata in «locali e luoghi diversi dalle abitazioni»:
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili: 1) sui primi 200.000 kWh
consumati nel mese si applica l’aliquota di euro 0,0125 per kWh; 2) sui consumi
che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un’imposta in
misura fissa pari a euro 4.820 ».
N.B: Ai fini dell’applicazione dell’aliquota di euro 0,0075 al kWh dell’imposta in
misura fissa pari a euro 4.820 sul consumo mensile dei soggetti che producono
energia elettrica per uso proprio e l a consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi
diversi dalle abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente
ufficio dell’Agenzia delle Dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al
consumo del mese precedente.
€ 12.000
€ 10.000
€ 8.000
€ 6.000
€ 4.000
€ 2.000
€0
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
ADEMPIMENTI FISCALI
EE:
Articolo 52 - Oggetto dell'imposizione.
1.
L'energia elettrica (codice NC 2716) e' sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle
aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali
ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.
2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica:
a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente
in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo
con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi
elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse
assimilati;
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
…
ADEMPIMENTI FISCALI
EE:
Articolo 52 - Oggetto dell'imposizione.
2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica:
d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro
potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine
elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile
complessiva non superiore a 200 kW;
e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e
metallurgici;
f)
impiegata nei processi mineralogici;
g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media
per unità, incida per oltre il 50 per cento.
N.B.: prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle
accise
ADEMPIMENTI FISCALI
EE:
Articolo 52 - Oggetto dell'imposizione.
3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica:
a) utilizzata per l'attivita' di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di
produrre elettricità;
b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente
in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di
autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di
merci e passeggeri;
d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
e) …
N.B.: prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle
accise
DEFINIZIONI
Per riduzione chimica s’intende qualsiasi reazione chimica per la quale una o più
sostanze assumono elettroni ceduti da un altro composto o elemento che prende il
nome di riducente.
Per processi elettrolitici s’intendono invece quei processi tecnici ed industriali
(utilizzati per rivestire oggetti metallici di uno strato protettivo od ornamentale, per
ottenere oggetti di una determinata forma, oppure per l’estrazione o la raffinazione dei
metalli), in cui avviene una dissociazione elettrochimica in ioni di sostanze (soluzioni
di elettroliti) dovuta al passaggio della corrente elettrica tra due elettrodi (conduttori
metallici) immersi in tali composti allo stato fuso o in soluzione (elettroliti): gli ioni
positivi –cationi- si dirigono verso il catodo (elettrodo negativo), mentre quelli
negativi –anioni- verso l’anodo (elettrodo positivo). Giunti a contatto con il catodo i
cationi acquistano elettroni (cioè si riducono), mentre gli anioni giunti a contatto con
l’anodo cedono elettroni (cioè si ossidano).
DEFINIZIONI
Per processi metallurgici, si intendono quelli classificati (Sottosezione) con il codice
DJ 27 “Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo”, nella nomenclatura
generale delle attività economiche nelle Comunità europee, di cui al Reg. CEE n.
3037/90, del Consiglio, del 09.10.90, come modificato dal Reg. CE n. 29/2002, della
Commissione, del 19.12.01.
Per processi mineralogici si intendono quelli classificati con il codice DI 26
“Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi”, nella
nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee, di cui al
Reg. CEE n. 3037/90, del Consiglio, del 09.10.90, come modificato dal Reg. CE n.
29/2002, della Commissione, del 19.12.01.
Per alto consumo energetico si intende la realizzazione di prodotti sul cui costo
finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50%. Per “costo di un prodotto”
s’intende la somma complessiva degli acquisti di beni e servizi e dei costi per il
personale, aumentata del consumo di capitale fisso a livello di impresa (calcolato in
media per unità), e per “costo della elettricità” s’intende il suo valore d’acquisto od il
costo di produzione se è generata nella medesima azienda
PROCESSI MINERALOGICI
SOTTOSEZIONE DI 26
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
26.1 Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro
26.11 Fabbricazione di vetro piano
26.12 Lavorazione e trasformazione del vetro piano
26.13 Fabbricazione di vetro cavo
26.14 Fabbricazione di fibre di vetro
26.15 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici),
lavorazione di vetro cavo
26.2 Fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati all'edilizia;
fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
26.21 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
26.22 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
26.23 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
26.24 Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale
26.25 Fabbricazione di altri prodotti ceramici
26.26 Fabbricazione di prodotti ceramici refrattari
26.3 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
26.30 Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
26.4 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in terracotta
26.40 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia, in terracotta
PROCESSI MINERALOGICI
SOTTOSEZIONE DI 26
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
26.5 Produzione di cemento, calce, gesso
26.51 Produzione di cemento
26.52 Produzione di calce
26.53 Produzione di gesso
26.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso
26.61 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
26.62 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
26.63 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
26.64 Produzione di malta
26.65 Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
26.66 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
26.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l'edilizia
26.70 Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali per l'edilizia
26.8 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi
26.81 Fabbricazione di prodotti abrasivi
26.82 Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi
PROCESSI METALLURGICI
SOTTOSEZIONE “DJ27”
METALLURGIA E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO
«Si può sin d’ora dire, inoltre, che rientrano senz’altro tra i processi metallurgici quelli di cui
alla sottosezione DJ27 del medesimo regolamento, che di seguito si riportano:» (nota 4436)
27 METALLURGIA
 27.1 Siderurgia
 27.10 Siderurgia
 27.2 Fabbricazione di tubi
 27.21 Fabbricazione di tubi di ghisa
 27.22 Fabbricazione di tubi di acciaio
 27.3 Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio
 27.31 Stiratura a freddo
 27.32 Laminazione a freddo di nastri
 27.33 Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
 27.34 Trafilatura
PROCESSI METALLURGICI
SOTTOSEZIONE “DJ27”
METALLURGIA E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO
«Si può sin d’ora dire, inoltre, che rientrano senz’altro tra i processi metallurgici quelli di cui
alla sottosezione DJ27 del medesimo regolamento, che di seguito si riportano:» (nota 4436)
27 METALLURGIA
 27.4 Produzione di metalli di base non ferrosi
 27.41 Produzione di metalli preziosi e semilavorati
 27.42 Produzione di alluminio e semilavorati
 27.43 Produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati
 27.44 Produzione di rame e semilavorati
 27.45 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
 27.5 Fonderie
 27.51 Fusione di ghisa
 27.52 Fusione d'acciaio
 27.53 Fusione di metalli leggeri
 27.54 Fusione di altri metalli non ferrosi
ADEMPIMENTI FISCALI
EE:
Articolo 53 - Soggetti obbligati e adempimenti.
1. Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali,
di seguito indicati come venditori;
b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo,
con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo
l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione;
c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico
di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
limitatamente al consumo di detta energia.
ADEMPIMENTI FISCALI
EE:
Articolo 53 - Soggetti obbligati e adempimenti.
1. Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono:
c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico
di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
limitatamente al consumo di detta energia .
«…rientrano tra i soggetti obbligati anche coloro che acquistano l’energia elettrica per
uso proprio direttamente alla borsa elettrica, limitatamente al consumo della
medesima. Ciò, sostanzialmente, non essendo individuabile, per tali soggetti, un
venditore nei termini previsti dalla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 53, in
quanto il ruolo del Gestore del Mercato Elettrico è quello di provvedere a far
incontrare la domanda con l’offerta, senza che rientri nei suoi compiti aver conoscenza
delle successive operazioni commerciali fino all’immissione in consumo
dell’elettricità.» [nota prot. 62488 del 31.05.2012]
ADEMPIMENTI FISCALI
EE:
Articolo 53 - Soggetti obbligati e adempimenti.
2. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:
a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego
unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza
disponibile superiore a 200 kW;
b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori,
qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.
ADEMPIMENTI FISCALI
EE:
Principali adempimenti fiscali per i soggetti obbligati («a dichiarazione»):
-Obbligo di denuncia preventiva presso l’UD competente per territorio ;
- Prestare cauzione;
- Versare l’accisa mediante ratei mensili di acconto e conguaglio (16 marzo);
- Versare il diritto di licenza (€ 23,24 o € 77,47 a seconda dei casi);
-Tenuta del registro fiscale delle letture;
- Trasmettere telematicamente la dichiarazione di consumo annuale entro il mese di
marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce;
ADEMPIMENTI FISCALI
EE: Schema unifilare da allegare alla denuncia (per esercenti officina elettrica)
Principali adempimenti fiscali per i soggetti obbligati (a “dichiarazione”) :
-Obbligo di denuncia preventiva presso l’UD competente per territorio;
- Prestare cauzione;
- Versare l’accisa mediante ratei mensili di acconto e conguaglio (16 marzo);
- Versare il diritto di licenza (€ 23,24 o € 77,47 a seconda dei casi);
-Tenuta del registro fiscale delle letture;
- Trasmettere telematicamente la dichiarazione di consumo annuale entro il mese di
marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce;
ADEMPIMENTI FISCALI
EE: Allegato planimetrica da allegare alla denuncia (per esercenti officina elettrica)
Fornitura 1
Fornitura 2
Taratura complessi di Misura
Taratura complessi di Misura
 Le verifiche delle taratura devono essere effettuate, sia in laboratorio sia sull’impianto,
rispettivamente secondo le modalità di cui al par.6.2 e 6.3 del documento DT-01-DT rev.01
ACCREDIA DT-01-DT rev.01 recante “requisiti per l’accreditamento di laboratori per la
taratura di sistemi di misura dell’energia elettrica operanti in ambito fiscale”.
 le verifiche della taratura devono essere effettuate soltanto dai soggetti inseriti nell’elenco
pubblicato sul sito intranet dell’Agenzia in allegato alla circolare 7/D del 6 maggio 2013 e
successive modifiche
Taratura complessi di Misura
ADEMPIMENTI FISCALI – «53-bis»
EE:
Per i soggetti non obbligati, invece, ma che producono energia elettrica non
esclusa dal campo di applicazione dell’accisa …
(ovvero in presenza di consumi propri fatturati da altri soggetti obbligati – “separata fornitura”)
Articolo 53 bis - Altri adempimenti.
- Contestualmente all'avvio della propria attività,… ne danno comunicazione al
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ;
- presentano una dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi
all'energia elettrica prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o
distribuzione.
ALCUNI ASPETTI FISCALI
legati alla Produzione di energia elettrica da FONTI RINNOVABILI
ALCUNI ASPETTI FISCALI
legati alla Produzione di energia elettrica da FONTI RINNOVABILI
- Non si procede alla verifica di primo impianto;
(art. 53, comma 7)
Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di
energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle
riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza è rilasciata
successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica
dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.
Vale a dire, lo schema unifilare dell’officina; la descrizione degli apparati di generazione e
degli altri ausiliari di centrale; la descrizione degli usi propri di centrale, esenti ai sensi
dell’art.52, comma 3, lettera a; il verbale di allacciamento alla rete da parte del distributore
locale; indicazione della marca, del modello e del tipo dei contatori installati presso
l’impianto; ecc…).
ALCUNI ASPETTI FISCALI
legati alla Produzione di energia elettrica da FONTI RINNOVABILI
-
Non si procede al suggellamento
In occasione di tali eventuali accessi, l’Ufficio, tenendo conto dell’assenza di risvolti
tributari di competenza dell’Agenzia, si astiene dall’apporre suggelli fiscali sui gruppi
di misura dell’officina e sulle altre apparecchiature elettriche (inverter, quadri elettrici,
ecc..),
Va da sé che, qualora presso le officine elettriche di che trattasi si verifichino rotture o
si renda necessaria la rimozione di suggelli apposti, in passato, dall’Ufficio competente,
fermo restando l’obbligo di denuncia da parte dell’esercente l’officina (ai sensi
dell’art.58, comma 1 del TUA), l’Ufficio, fatti salvi i casi in cui sussista il sospetto di
eventuali frodi tributarie, non effettuerà interventi per la riapplicazione dei suggelli
stessi*.
*Nota
prot.11744 del 24/02/2014
PRODUZIONE di ENERGIA Elettrica - Agevolazioni
Il Punto 11 della Tabella A allegata al testo unico accise prevede, in riferimento
ad “ALIQUOTE SPECIFICHE RELATIVE AD ALCUNI PRODOTTI ENERGETICI
DESTINATI A PARTICOLARI IMPIEGHI “
Produzione diretta o indiretta di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia
prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica
-oli vegetali non modificati chimicamente
- gas naturale
-gas di petrolio liquefatti
-gasolio
-olio combustibile e
oli minerali greggi naturali
-carbone, lignite e coke
Esenzione
€ 0,0004493 per m³
€ 0,6817 per mille kg
€ 12,72601 per mille litri
€ 15,33154 per mille kg
€ 2,60 per mille kg
In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte
al 30 per cento quale che sia il combustibile impiegato.
ADEMPIMENTI FISCALI
Il Punto 11 della Tabella A allegata al testo unico prevede, in riferimento ad
“ALIQUOTE SPECIFICHE RELATIVE AD ALCUNI PRODOTTI ENERGETICI
DESTINATI A PARTICOLARI IMPIEGHI “
INOLTRE …
L’agevolazione è accordata:
a) ai combustibili nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia
elettrica;
…
COGENERAZIONE
Il Punto 11 della Tabella A allegata al testo unico prevede, in riferimento ad
“ALIQUOTE SPECIFICHE RELATIVE AD ALCUNI PRODOTTI ENERGETICI
DESTINATI A PARTICOLARI IMPIEGHI “
….
“In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai
combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione
di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati
con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento
all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse
tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto
rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il
30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento.”
COGENERAZIONE
Tuttavia …
Decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.
Articolo 3 bis Art. 3-bis. Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore.
In vigore dal 21 agosto 2014
1. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e'
aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai
combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in
relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo
nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I
coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di
riferimento".
2. Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2014, alla produzione combinata di energia elettrica e
calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla
produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo
1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura
del 12 per cento.
COGENERAZIONE
Pertanto, allo stato attuale e fino al 31.12.2015(*):
Combustibile
Unità di misura
CS medi
CS medi
(ex del 16/98 AEEG)
“altri produttori”
da applicare in caso di
Produzione EE
COGENERAZIONE
(-12%)
Olio comb. ATZ
kg/kWh
0,221
0,194
Gas naturale
Sm3/kWh
0,250
0,220
Carbone
kg/kWh
0,355
0,312
Gasolio
Kg/kWh
0,212
0,186
GPL
Kg/kWh
0,197
0,173
N.B.: per quei prodotti per i quali non è prevista, per il particolare impiego, una specifica
aliquota si applica l’aliquota del prodotto equivalente ricompreso nel punto 11, tab. A, del TUA.
Gli oli e grassi animali e vegetali sono equiparati all’olio combustibile.
COGENERAZIONE
… per la “quota parte” di combustibile, invece, eccedente rispetto al consumo specifico …
fino al previsto cs
Aliq. Agevolata P.11
oltre il cs
Aliq. uso combustione
COGENERAZIONE
… per la “quota-parte” di combustibile eccedente rispetto al consumo specifico,
invece…
… si applica l’aliquota prevista per uso “combustione “… :
Combustibile
fino a
(kg/kWh)
Aliquota agev. per prod.
EE p.11 Tab A TUA
Consumi eccedenti
All. I TUA
Oli vegetali nmc
0,194
Esenzione
31,38870 €/1.000 kg(*)
Gas naturale(Smc/kWh)
0,220
€ 0,0004493 per m³
0,012498 €/mc (*)
Oli e Grassi animali
0,194
€ 15,33154 per mille kg
31,38870 €/1.000kg (*)
Gasolio
0,186
€ 12,72601 per mille litri
403,21391 €/1000 litri
GPL
0,173
€ 0,6817 per mille kg
€ 189,94458 €/1.000kg
(*): combustione per usi industriali
COGENERAZIONE
ESEMPIO di accisa dovuta sul consumo di combustibile, per una produzione di
1.000.000 kWh in un impianto cogenerativo, ipotizzando un consumo specifico
superiore del 10% rispetto a quello ammesso:
Quota
cs
Consumo Quota
Aliquota per
fino a
per
Aliquota per
Accisa sul
Combustibile
rilevato rilevato per prod.
uso
(kg/kWh)
combusti prod. e.e. p.11
combustibile
[kg/kWh] [kg]
e.e. [kg]
combustione
one [kg]
31,38870
Oli vegetali nmc 0,194
0,213
213.400 194.000
19.400
Esenzione
€ 608,94
€/1.000 kg(*)
€ 0,0004493 0,012498 €/mc
Gas naturale
0,22
0,242
242.000 220.000 22.000
€ 373,80
per m³
(*)
Oli e Grassi
€ 15,33154 per
31,38870
0,194
0,213
343.200 194.000
19.400
€ 3.583,26
animali
mille kg
€/1.000 kg (*)
€ 12,72601 per
403,21391
Gasolio
0,186
0,2046 204.600 186.000
18.600
€ 11.816,55 (**)
mille litri
€/1000 litri
€ 0,6817 per € 189,94458
GPL
0,173
0,1903
190.300 173.000
17.300
€ 3.403,98
mille kg
€/1.000kg
(*): combustione per usi industriali
(**): densità convenzionale 0,835 kg/dm3
SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU)
definizione :
“ sistema efficiente di utenza (SEU): sistema in cui uno o più impianti di
produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20
MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti
rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal
medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono
direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di
connessione di terzi, all’unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica
o giuridica) e sono realizzati all’interno di un’area, senza soluzione di continuità,
al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi, di proprietà o nella piena
disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del
produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione.”
ADEMPIMENTI FISCALI (circolare 12/D del 25.07.2014)
SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU)
Configurazione di approvvigionamento energetico (1:1):
SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU)
ADEMPIMENTI previsti dal TUA per i SEU:
circolare 12/D del 25.07.2014)
Preliminarmente occorre precisare:
Con il termine “titolare dell’impianto di produzione” si intende il produttore, cioè il
soggetto responsabile della gestione dell’impianto per la produzione di energia elettrica e,
in quanto tale, titolare della licenza fiscale di esercizio dell’officina elettrica di produzione,
e non il proprietario degli asset di produzione.
Analogamente, con il termine “titolare dell’unità di consumo” si intende il cliente finale,
cioè il soggetto che effettivamente utilizza l’energia elettrica per il proprio consumo (uso
finale) e non il proprietario degli asset di consumo.
SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU)
ADEMPIMENTI del TUA ai SEU:
circolare 12/D del 25.07.2014)
TIPOLOGIA n.1
il produttore coincide con il consumatore finale (cioè quando nel SEU è presente un solo
soggetto giuridico),
- Il produttore generalmente (*) riveste la figura di soggetto obbligato, art. 53, comma 1,
lettera b) del TUA >licenza di esercizio officina di produzione, a richiesta, di acquisto.
- Esenzione da accisa in presenza di impianti per la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili e consumi per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dall’abitazione,
trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 52, comma 3, lettera b), del TUA.
N.B. Anche in caso di parziale cessione alla rete, l’officina elettrica di produzione, ai fini
dell’applicazione dell’articolo 63, comma 3, del TUA, si configura come un’officina
elettrica per uso proprio (diritto di licenza pari a € 23,24).
SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU)
ADEMPIMENTI del TUA ai SEU:
circolare 12/D del 25.07.2014)
TIPOLOGIA n.1
il produttore coincide con il consumatore finale (cioè quando nel SEU è presente un solo
soggetto giuridico),
- Il consumatore finale, sull’energia eventualmente prelevata dalla rete,
se ha le caratteristiche previste dall’articolo 53, comma 2, …
… ovvero ….
a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico
previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile
superiore a 200 kW;
b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o piu' fornitori,
qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.
SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU)
ADEMPIMENTI del TUA ai SEU:
circolare 12/D del 25.07.2014)
TIPOLOGIA n.1
il produttore coincide con il consumatore finale (cioè quando nel SEU è presente un solo
soggetto giuridico),
- Il consumatore finale, sull’energia eventualmente prelevata dalla rete,
se ha le caratteristiche previste dall’articolo 53, comma 2, …
può, a sua scelta:
a) fare denuncia anche di officina di acquisto e provvedere direttamente al versamento
delle accise (se dovute) su tutta l’energia elettrica consumata (in questo caso deve
segnalare la situazione al proprio venditore, affinché non sottoponga ad accisa l’energia
elettrica da lui acquistata);
ovvero,
b) non richiedere di essere riconosciuto soggetto obbligato. In tal caso, il soggetto
obbligato al pagamento delle accise, con diritto di rivalsa nei confronti del consumatore
finale, è il Venditore dell’energia elettrica acquistata dalla rete.
SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU)
ADEMPIMENTI del TUA ai SEU:
circolare 12/D del 25.07.2014)
TIPOLOGIA n.2
il soggetto che gestisce l’impianto di produzione (il produttore) non coincide con il
consumatore finale,
Preliminarmente.…
- Il consumatore finale non può essere considerato autoproduttore;
-Il produttore fornisce l’energia elettrica ad un consumatore finale e non può essere
considerato un autoproduttore, bensì esercente officina di produzione di energia elettrica a
scopo commerciale; (art. 53, comma 1, lettera a) esercente officina elettrica) , diritto di
licenza € 77,47.
SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU)
ADEMPIMENTI del TUA ai SEU:
circolare 12/D del 25.07.2014)
TIPOLOGIA n.2.
il soggetto che gestisce l’impianto di produzione (il produttore) non coincide con il
consumatore finale,
Preliminarmente.…
Per quanto riguarda il prelievo di energia elettrica dalla rete, il fornitore assume la veste
di:
a) Venditore all’ingrosso (o grossista), se il contratto di fornitura è stipulato dal
Produttore (soggetto obbligato);
b) Venditore al dettaglio (soggetto obbligato), se il contratto di fornitura è stipulato dal
Cliente.
SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU)
ADEMPIMENTI del TUA ai SEU:
circolare 12/D del 25.07.2014)
TIPOLOGIA n.2.
il soggetto che gestisce l’impianto di produzione (il produttore) non coincide con il
consumatore finale,
Preliminarmente.…
Inoltre, per quanto riguarda la cessione di energia elettrica alla rete, l’ acquirente, a
seconda delle scelte operate da chi vende, può essere:
-il Gestore dei Servizi Energetici (GSE)
-un qualsiasi grossista che opera nel mercato dell’energia elettrica.
N.B. In ogni caso, indipendentemente dai rapporti contrattuali con gli operatori esterni
(casistiche 2a, 2b e 2c), il POD resta sempre nella titolarità del Cliente.
SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU)
ADEMPIMENTI del TUA ai SEU:
circolare 12/D del 25.07.2014)
TIPOLOGIA n.2.
il soggetto che gestisce l’impianto di produzione (il produttore) non coincide con il
consumatore finale,
2.a - il Produttore è titolare dei rapporti contrattuali per la vendita e l’acquisto dell’energia
elettrica dalla rete - casistiche di cui all’articolo 11, comma 11.4, lettera c), dell’Allegato
A alla delibera 578/2013
SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU)
In questo caso, tipologia 2.a
-Il Cliente normalmente non è soggetto obbligato;
- Il Produttore è soggetto obbligato (licenza di esercizio di una officina elettrica di
produzione e di acquisto, a scopo commerciale).
-Il POD, intestato al Cliente, è anche il punto di “frontiera” dell’Officina intestata al
Produttore (“mandato senza rappresentanza”, art. 1705 c.c.)
SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU)
In questo caso, tipologia 2.a
- La Società di vendita non applica l’accisa in quanto non fattura ad un consumatore
finale;
-Il Produttore è il soggetto obbligato al versamento delle accise sull’energia venduta al
Cliente (derivante sia dalla produzione che dall’acquisto), in qualità di “soggetto che
procede alla fatturazione di energia elettrica a un consumatore finale” (articolo 53, comma
1, lettera a, del TUA)
SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU)
ADEMPIMENTI del TUA ai SEU:
circolare 12/D del 25.07.2014)
TIPOLOGIA n.2.
il soggetto che gestisce l’impianto di produzione (il produttore) non coincide con il
consumatore finale,
2.b - il Cliente è titolare dei rapporti contrattuali per la vendita e l’acquisto dell’energia
elettrica dalla rete - casistiche di cui all’articolo 11, comma 11.4, lettera b), dell’Allegato A alla delibera 578/2013
SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU)
In questo caso, tipologia 2.b
- Se il Cliente è soggetto obbligato (art. 53, comma 1, lettera c) oppure, a richiesta,
comma 2….)
… ovvero ...
“
c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con
potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di
energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione;
2. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:
a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico
previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile
superiore a 200 kW;
b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o piu' fornitori,
qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.
“
SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU)
In questo caso, tipologia 2.b
- il Cliente è soggetto obbligato al pagamento dell’accisa
-Il produttore cede in “blocco” l’energia e, in assenza di autoconsumi,
trova applicazione l’art. 53-bis, comma 1, (comunicazione + dichiarazione)
- I venditori (produttore e venditore) fatturano senza l’applicazione dell’accisa.
SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU)
In questo caso, tipologia 2.b
- il Cliente non è soggetto obbligato
-Il produttore esercisce un’officina elettrica a scopo commerciale, avendo contezza delle
letture del contatore di cessione, che è nella titolarità del Cliente, quantificare e paga
l’accisa sull’elettricità venduta (P-U) al Cliente consumatore finale;
-Il venditore applica l’accisa in quanto fattura ad un consumatore finale.
SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU)
ADEMPIMENTI del TUA ai SEU:
circolare 12/D del 25.07.2014)
TIPOLOGIA n.2.
il soggetto che gestisce l’impianto di produzione (il produttore) non coincide con il
consumatore finale,
2.c - il Produttore è titolare dei rapporti contrattuali per la vendita dell’energia elettrica
immessa in rete e il Cliente è titolare dei rapporti contrattuali per l’acquisto dell’energia
elettrica prelevata dalla rete - casistiche di cui all’articolo 11, comma 11.4, lettera a), dell’Allegato A alla delibera 578/2013
SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU)
In questo caso, tipologia 2.c
- Se il Cliente è soggetto obbligato (art. 53, comma 1, lettera c) oppure, trovandosi in
presenza di due forniture, a richiesta, comma 2….)
… ovvero ...
“
c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con
potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di
energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione;
2. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:
a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico
previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile
superiore a 200 kW;
b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o piu' fornitori,
qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.
“
SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU)
In questo caso, tipologia 2.c
- il Cliente è soggetto obbligato al pagamento dell’accisa (a richiesta, avendo 2
forniture)
-Il produttore, non vende al Cliente tutta l’energia prodotta, tuttavia, in assenza di
autoconsumi
art. 53-bis, comma 1, (comunicazione + dichiarazione)
- I venditori (produttore e venditore) fatturano senza l’applicazione dell’accisa.
SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU)
In questo caso, tipologia 2.c
- il Cliente non è soggetto obbligato al pagamento dell’accisa (a richiesta, avendo
2 forniture)
-Il produttore esercisce un’officina elettrica a scopo commerciale, quantificare e paga
l’accisa sull’elettricità venduta (P-U) al Cliente consumatore finale;
-Il venditore applica l’accisa in quanto fattura ad un consumatore finale.
SISTEMI EFFICIENTI di UTENZA (SEU)
Ulteriori adempimenti e precisazioni forniti dalla circolare 12/D del 25.07.2014
-
La riduzione del 12% dei consumi specifici non si applica in caso di sola produzione
di energia elettrica; in questo caso possibilità di riconoscimento di maggiori consumi
specifici (anche per oli e grassi animali e vegetali)
-
Per impianti azionati da fonti rinnovabili diverse dai p.e. (es. solare, eolico,
idroelettrico) scritturazione mensile dei dati (fermo restando la possibilità della
convenzione potenza disponibile non superiore a 100 kW)
-
qualora il Produttore rientri tra i soggetti di cui all’art. 53-bis, il Cliente, soggetto
obbligato titolare di licenza di officina di acquisto per uso proprio, assume la
responsabilità fiscale sull’energia elettrica acquistata “a partire dalla presa dell’officina
venditrice” (art. 54 comma 3 del TUA).
«L’acquisto e la gestione consapevole dei vettori energetici»
Convegno Mercoledì 30 settembre 2015, ore 15.00 – 18.00
Sede: Confindustria Mantova, via Portazzolo n. 9
LA GESTIONE delle ACCISE: quadro normativo ed opportunità
FINE
GRAZIE per l’ATTENZIONE
Ing. Nello Ferone
Ufficio delle Dogane di Mantova
[email protected] - [email protected]
www.agenziadoganemonopoli.gov.it