La Natura Finanziaria e Assicurativa dei Contratti Unit Linked: il

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La Natura Finanziaria e Assicurativa dei Contratti Unit Linked: il
La Natura Finanziaria e Assicurativa
dei Contratti Unit Linked:
il Rischio di Riqualificazione
21 ottobre 2014
PG Legal
Avv. Giovanna Aucone
Indice
Parte 1: Natura dei Contratti Unit-Linked
Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza
Parte 3: Limiti della Giurisprudenza richiamata
Parte 4: Livello Minimo di Rischio Demografico trasferito
Parte 5: Art. 1923 c.c. e polizze linked
Parte 6: Conclusioni
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Parte 1: Natura dei Contratti Unit-Linked
(i) Inquadramento Contrattuale
• Art. 2 D.Lgs 209/2005:
– “le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono
direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento
collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori
di riferimento”.
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Parte 1: Natura dei Contratti Unit-Linked
(ii) (A) Diverse Tipologie
• Pluralità di prodotti dalle caratteristiche differenti raggruppati sotto la
comune denominazione di contratti linked:
– unit o index garantite
– unit o index parzialmente garantite
– unit o index pure
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Parte 1: Natura dei Contratti Unit-Linked
(ii) (B) Diverse Tipologie
• unit o index garantite:
– sia il rischio finanziario che quello demografico sono sopportati
dall’impresa di assicurazione
– al beneficiario viene garantito, al verificarsi dell’evento attinente alla
vita umana, l’intero capitale versato e, in certi casi, anche un
rendimento minimo
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Parte 1: Natura dei Contratti Unit-Linked
(ii) (C) Diverse Tipologie
• unit o index parzialmente garantite :
– la compagnia copre il rischio demografico
– il rischio finanziario viene in parte trasferito sul contraente
– la compagnia è obbligata a corrispondere al contraente almeno parte
del capitale
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Parte 1: Natura dei Contratti Unit-Linked
(ii) (D) Diverse Tipologie
• unit o index pure :
– non prevedono un rendimento
– non prevedono una garanzia di restituzione del capitale
– il contraente resta esposto al rischio dell’andamento del sottostante e
al rischio di controparte
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Parte 1: Natura dei Contratti Unit-Linked
(iii)Il “rischio di controparte”
• Prodotti linked garantiti o parzialmente garantiti:
– “rischio di controparte” assorbito o parzialmente trasferito in capo alla
compagnia di assicurazione
• Prodotti linked puri:
– “rischio di controparte” grava sul contraente
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Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza
(i) (A) Elementi utilizzati nella determinazione della natura
• Trasferimento del Rischio Demografico
• Trasferimento del Rischio di Investimento
• Diversi gradi di combinazione dei due elementi
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Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza
(i) (B) Elementi utilizzati nella determinazione della natura
• Rischio Demografico:
– Rischio di verificazione di evento futuro ed incerto attinente alla vita
dell’assicurato
• Rischio di Investimento:
– Nelle polizze unit linked, rischio connesso all’andamento dei fondi di
investimento sottostanti
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Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza
(ii) (A) Dottrina
• Interpretazione consolidata restrittiva (tra gli altri, A. Gambino e
P. Corrias):
– Contratti linked puri hanno causa esclusivamente finanziaria
• Interpretazioni minoritarie più estensive:
– Contratti linked hanno causa assicurativa, anche in assenza di
assunzione, da parte della compagnia, del rischio demografico e del
rischio di investimento (G. Volpe Putzolu)
– il rischio demografico potrebbe non dipendere dal verificarsi di un
evento attinente alla vita umana e quindi sua assunzione da parte
della compagnia non è elemento necessario (G. Volpe Putzolu)
– Contratti linked hanno causa mista, con prevalenza di natura
assicurativa (tra gli altri, F. Parrella)
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Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza
(ii) (B) Dottrina
• Interpretazioni restrittive basate su rischio demografico:
– senza sopportazione del rischio demografico da parte della
compagnia, polizze linked garantite estranee a funzione tipica del
contratto assicurativo sulla vita (M. Stella Richter)
– “un capitale, il cui importo varierà tra il 105% ed il 100,1 del valore
maturato se il fondo al quale le prestazioni dell’assicuratore è
connessa dovesse registrare un andamento negativo” non sembra
essere perfettamente conciliabile con la funzione previdenziale (E.
Piras)
• Interpretazione estensiva basata su rischio demografico (A. Miola):
– con sussistenza del rischio demografico in capo alla compagnia vi è
funzione previdenziale, anche in assenza di rischio di investimento a
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carico di quest’ultima
Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza
(iii) Diversi orientamenti giurisprudenziali
• Causa di tipo finanziario estranea a quella tipica del contratto di
assicurazione
• Natura mista assicurativo-finanziaria con prevalenza del carattere
finanziario del contratto di assicurazione
• Causa mista con prevalenza della tipologia assicurativa e disapplicazione
della normativa finanziaria
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Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza
(iv) (A) Causa di tipo finanziario estranea a quella tipica
del contratto di assicurazione
• Individuazione di due limiti:
– assenza della Funzione Previdenziale
– assenza del Rischio Demografico
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Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza
(iv) (B) Causa di tipo finanziario estranea a quella tipica
del contratto di assicurazione
• Tribunale di Trani, 11 marzo 2008:
– “l’assenza di un rischio per la società assicuratrice, da ritenersi
elemento essenziale e causa del contratto di assicurazione sulla vita
[…] impone di escludere che si verta nell’ipotesi prevista dall’Art. 1919
c.c. e di considerare quello intercorso tra le parti come l’acquisto di
quote di un fondo attraverso un titolo emesso dalla compagnia […]”.
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Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza
(iv) (C) Causa di tipo finanziario estranea a quella tipica
del contratto di assicurazione
• Tribunale di Cagliari 2 febbraio 2010:
– la Corte ha desunto l’inesistenza della componente assicurativa nelle
polizze unit linked oggetto di giudizio dal fatto che l’evento morte
fosse stato previsto dalle parti solo quale occasione per il pagamento
da parte della compagnia del capitale versato dal contraente, senza
che a detto evento fosse ricollegata alcuna prestazione assicurativa
casualmente connessa all’assunzione del rischio demografico.
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Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza
(iv) (D) Causa di tipo finanziario estranea a quella tipica
del contratto di assicurazione
• Tribunale di Parma, 4 novembre 2011:
– la Corte ha ritenuto che il contratto oggetto di giudizio, sebbene
contemplasse il caso morte del contraente, non prevedeva a carico
dell’assicuratore una prestazione legata ad un evento attinente alla
durata della vita umana, “quanto piuttosto al valore degli strumenti
finanziari assunti quali riferimento”, affermando la estraneità della
causa rispetto a quella tipica assicurativa.
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Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza
(v) (A) Natura mista assicurativo-finanziaria con
prevalenza del carattere finanziario
• In sintesi:
– Inappropriatezza della qualificazione dei contratti nei termini ex Art.
1882 c.c.
– Prestazione assicurativa non legata ad evento attinente alla vita
umana ma incidente seppur minimamente su quantum debeatur
– Natura mista con prevalenza della componente finanziaria
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Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza
(v) (B) Natura mista assicurativo-finanziaria con
prevalenza del carattere finanziario
• Tribunale di Venezia, 24 giugno 2010:
– “Ove […] la prestazione della compagnia di assicurazione non sia
legata ad un evento attinente alla vita umana, bensì al valore di
strumenti finanziari, la causa del contratto deve ritenersi
completamente estranea a quella tipica del contratto di assicurazione
e diviene del tutto irrilevante il nomen juris adottato dalle parti, con la
conseguenza che alla fattispecie dovranno essere applicate le norme
dell'intermediazione mobiliare, con particolare riferimento a quelle
relative alle operazioni inadeguate, qualora l'investitore abbia
impegnato in detto contratto tutto o buona parte del suo patrimonio
mobiliare.”
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Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza
(vi) (A) Causa mista con prevalenza della tipologia
assicurativa e disapplicazione della normativa finanziaria
• In sintesi:
– Pur riconoscendo la notevole rilevanza della componente finanziaria,
componente assicurativa ritenuta determinante per qualificazione del
contratto
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Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza
(vi) (B) Causa mista con prevalenza della tipologia
assicurativa e disapplicazione della normativa finanziaria
• Tribunale di Treviso, 13 luglio 2005:
– I prodotti assicurativi non sono annoverati nell’elenco degli “strumenti
finanziari” di cui all’articolo 1, comma 2 del TUF, dunque polizze unit
linked non sono strumenti finanziari ma contratti di assicurazione sulla
vita.
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Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza
(vi) (C) Causa mista con prevalenza della tipologia
assicurativa e disapplicazione della normativa finanziaria
• Tribunale di Napoli, 19 maggio 2009:
– La Corte ha ritenuto che i prodotti linked debbano ritenersi prodotti
assicurativi “stante il rischio demografico connaturato all’obbligazione
dell’assicuratore e la prestazione dovuta al verificarsi di un evento
attinente la vita umana”.
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Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza
(vi) (D) Causa mista con prevalenza della tipologia
assicurativa e disapplicazione della normativa finanziaria
• Tribunale di Cassino, 13 dicembre 2010:
– La Corte, pur evidenziando la componente finanziaria del contratto
linked esaminato, ne ha privilegiato la natura di prodotto assicurativo.
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Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza
(vii) (A) Corte di Cassazione
Sentenza n. 6061 del 18 aprile 2012
• In sintesi:
– Insufficienza del nomen iuris
– Valutazione concreta se assicuratore assume un rischio connesso alla
vita umana ovvero se grava sul contraente il rischio di performance
• Principio di diritto:
– Valido per contratti stipulati prima di entrata in vigore della
L. 262/2005 e del D.Lgs. 303/2006
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Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza
(vii) (B) Corte di Cassazione
Sentenza n. 6061 del 18 aprile 2012
– “nel caso in cui sia stabilito che alla scadenza del contratto o al
verificarsi dell’evento in esso dedotto l’assicuratore sarà tenuto a
corrispondere all’assicurato una somma pari al valore delle quote del
fondo mobiliare […] il giudice al fine di stabilire se l’impresa […] abbia
violato le regole di comportamento […] deve interpretare il contratto al
fine di stabilire se esso, indipendentemente dal nomen iuris
attribuitogli sia da identificare effettivamente come polizza
assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento
dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore) oppure si
concreti nell’investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio
di performance sia per intero addossato all’assicurato).”
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Parte 3: Limiti della Giurisprudenza
richiamata
• La giurisprudenza richiamata si è formata su:
– Contesto normativo poco chiaro
– Non adeguata profilatura del cliente
– Non adeguata strutturazione dei prodotti
– Errori processuali delle parti
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Parte 4: Livello Minimo di
Rischio Demografico trasferito
• Nessun limite minimo di “rischio demografico” stabilito da normativa o
regolamenti
• Art. 9 del Regolamento 32/2009:
– “effettivo impegno” a liquidare prestazioni connesse al rischio
demografico.
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Parte 5: Art. 1923 c.c. e polizze linked
(i) Cosa stabilisce
• “Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non
possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare” (comma 1)
• Tutela scopo previdenziale delle polizze vita
• Sottrae dall’azione esecutiva/cautelare dei creditori dell’assicurato e del
beneficiario le somme dovute a quest’ultimi dalla compagnia
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Parte 5: Art. 1923 c.c. e polizze linked
(ii) Applicabilità alle polizze linked
• Conseguenza di qualificazione delle polizze linked quali contratti di
assicurazione della vita:
– Applicazione ad esse dell’Art. 1923, comma 1 c.c.
• Creditori hanno aggredito polizze linked sulla base di:
– mancanza della funzione previdenziale
– prevalente natura finanziaria
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Parte 5: Art. 1923 c.c. e polizze linked
(iii) (A) Giurisprudenza – 1° orientamento
• Corti di merito favorevoli ad applicabilità dell’Art. 1923, comma 1 c.c.:
– Tribunale di Bologna, ordinanze del 12 gennaio 2001 e 23 aprile 2001
– Tribunale di Monza, 17 gennaio 2006
• Argomentazioni in sintesi:
– Connotazione finanziaria del contratto non idonea a snaturarne la
natura assicurativa
– Prestazione dell’assicuratore comunque legata ad evento attinente
alla vita umana
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Parte 5: Art. 1923 c.c. e polizze linked
(iii) (B) Giurisprudenza – S.U. del 31 marzo 2008
• Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 8271 del 31 marzo
2008:
– Art. 1923, comma 1 applicabile se contratto assolve, in concreto, una
funzione previdenziale.
• Spartiacque tra due orientamenti giurisprudenziali di segno opposto
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Parte 5: Art. 1923 c.c. e polizze linked
(iii) (C) Giurisprudenza – 2° orientamento
• Corti di merito contrarie ad applicabilità dell’Art. 1923, comma 1 c.c.:
– Tribunale di Parma, 10 agosto 2010
– Tribunale di Cagliari, 2 novembre 2010
• Argomentazioni in sintesi:
– Carattere residuale della prestazione contrattuale connessa alla
neutralizzazione del rischio demografico
– Natura prevalentemente finanziaria del contratto
– Contratto riconducibile allo schema di acquisto di prodotti finanziari
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Parte 5: Art. 1923 c.c. e polizze linked
(iii) (D) Giurisprudenza – 2° orientamento
• Tribunale di Parma, 10 agosto 2010:
– Ha ad oggetto polizze linked stipulate nel 2007, cioè dopo la modifica
legislativa
• Massima giurisprudenziale:
– “Non può definirsi quale polizza vita il contratto che preveda un
investimento finanziario che non sia finalizzato a soddisfare
principalmente bisogni di carattere previdenziale, la cui redditività sia
esclusivamente legata a fenomeni di tipo finanziario, quali indici
azionari o rendimenti dei fondi di investimento, e che non assicuri la
restituzione alla scadenza del capitale versato”.
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Parte 5: Art. 1923 c.c. e polizze linked
(iii) (E) Giurisprudenza – Corte di Cassino, 13 dicembre 2010
• Sentenza favorevole applicabilità Art. 1923, 1° comma, post sentenza
delle Sezioni Unite
• Argomentazioni in sintesi:
– Si basa su principi delle Sezioni Unite
– Fornisce evidenza della componente finanziaria del contratto
– Ma privilegia componente previdenziale del contratto
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Parte 5: Art. 1923 c.c. e polizze linked
(iii) (F) Giurisprudenza più recente
• Sentenza n. 18736 del 6 maggio 2014 della Terza Sezione Penale della
Corte Cassazione:
– sequestro preventivo applicabile alle polizze assicurative sulla vita
– l’Art.1923 c.c. riguarda i soli rapporti civilistici
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Parte 6: Conclusioni
(i) Natura delle polizze linked
• Stabilire la natura delle polizze linked è una questione meramente
interpretativa
• Diversi orientamenti sia in dottrina che in giurisprudenza
• La diversa natura ha implicazioni in tema di normativa applicabile (ad es.
Art. 1923, comma 1 c.c.)
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Parte 6: Conclusioni
(ii) (A) Ulteriori criteri utilizzati dalle Corti per determinare
natura finanziaria dei contratti
• Possibilità di riscattare il contratto in qualsiasi momento
• Pagamento di un premio unico
• Durata fissa del contratto
• Ammontare della prestazione dipendente esclusivamente da investimenti
finanziari
• L’intero rischio di investimento a carico dell’assicurato
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Parte 6: Conclusioni
(ii) (B) Ulteriori criteri utilizzati dalle Corti per determinare
natura finanziaria dei contratti
• In generale, presenza di clausole tipiche dei contratti aventi natura
finanziaria
• Esempi:
– Strategia di investimento decisa da contraente
– Pagamento del premio in titoli e diretto inserimento degli stessi nel
fondo
– Prestazione assicurativa pagata mediante trasferimento titoli
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Parte 6: Conclusioni
(iii)Contesto attuale
• Nuove norme per la strutturazione ed il collocamento dei prodotti
• Due autorità competenti (CONSOB e IVASS) con l’obbligo di vigilare sul
rispetto delle norme e regolamentare il settore
• wording evoluto verso causa mista
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Main contacts:
Avv. Gianfranco Puopolo
E.: g. [email protected]
T: +39 02 760 13359
Avv. Giovanna Aucone
E.: [email protected]
T: +39 06 884 1535
Milan
Via S.Andrea 3
20121 Milano
T.+39 :02 760 13359
F.:+39 02 760 27478
Rome
Via Lisbona 11
00198 Roma
T.:+39 06 884 1535
F.:+39 06 884 2094