La Natura Finanziaria e Assicurativa dei Contratti Unit Linked: il
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La Natura Finanziaria e Assicurativa dei Contratti Unit Linked: il
La Natura Finanziaria e Assicurativa dei Contratti Unit Linked: il Rischio di Riqualificazione 21 ottobre 2014 PG Legal Avv. Giovanna Aucone Indice Parte 1: Natura dei Contratti Unit-Linked Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza Parte 3: Limiti della Giurisprudenza richiamata Parte 4: Livello Minimo di Rischio Demografico trasferito Parte 5: Art. 1923 c.c. e polizze linked Parte 6: Conclusioni Slide 2 Parte 1: Natura dei Contratti Unit-Linked (i) Inquadramento Contrattuale • Art. 2 D.Lgs 209/2005: – “le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento”. Slide 3 Parte 1: Natura dei Contratti Unit-Linked (ii) (A) Diverse Tipologie • Pluralità di prodotti dalle caratteristiche differenti raggruppati sotto la comune denominazione di contratti linked: – unit o index garantite – unit o index parzialmente garantite – unit o index pure Slide 4 Parte 1: Natura dei Contratti Unit-Linked (ii) (B) Diverse Tipologie • unit o index garantite: – sia il rischio finanziario che quello demografico sono sopportati dall’impresa di assicurazione – al beneficiario viene garantito, al verificarsi dell’evento attinente alla vita umana, l’intero capitale versato e, in certi casi, anche un rendimento minimo Slide 5 Parte 1: Natura dei Contratti Unit-Linked (ii) (C) Diverse Tipologie • unit o index parzialmente garantite : – la compagnia copre il rischio demografico – il rischio finanziario viene in parte trasferito sul contraente – la compagnia è obbligata a corrispondere al contraente almeno parte del capitale Slide 6 Parte 1: Natura dei Contratti Unit-Linked (ii) (D) Diverse Tipologie • unit o index pure : – non prevedono un rendimento – non prevedono una garanzia di restituzione del capitale – il contraente resta esposto al rischio dell’andamento del sottostante e al rischio di controparte Slide 7 Parte 1: Natura dei Contratti Unit-Linked (iii)Il “rischio di controparte” • Prodotti linked garantiti o parzialmente garantiti: – “rischio di controparte” assorbito o parzialmente trasferito in capo alla compagnia di assicurazione • Prodotti linked puri: – “rischio di controparte” grava sul contraente Slide 8 Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza (i) (A) Elementi utilizzati nella determinazione della natura • Trasferimento del Rischio Demografico • Trasferimento del Rischio di Investimento • Diversi gradi di combinazione dei due elementi Slide 9 Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza (i) (B) Elementi utilizzati nella determinazione della natura • Rischio Demografico: – Rischio di verificazione di evento futuro ed incerto attinente alla vita dell’assicurato • Rischio di Investimento: – Nelle polizze unit linked, rischio connesso all’andamento dei fondi di investimento sottostanti Slide 10 Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza (ii) (A) Dottrina • Interpretazione consolidata restrittiva (tra gli altri, A. Gambino e P. Corrias): – Contratti linked puri hanno causa esclusivamente finanziaria • Interpretazioni minoritarie più estensive: – Contratti linked hanno causa assicurativa, anche in assenza di assunzione, da parte della compagnia, del rischio demografico e del rischio di investimento (G. Volpe Putzolu) – il rischio demografico potrebbe non dipendere dal verificarsi di un evento attinente alla vita umana e quindi sua assunzione da parte della compagnia non è elemento necessario (G. Volpe Putzolu) – Contratti linked hanno causa mista, con prevalenza di natura assicurativa (tra gli altri, F. Parrella) Slide 11 Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza (ii) (B) Dottrina • Interpretazioni restrittive basate su rischio demografico: – senza sopportazione del rischio demografico da parte della compagnia, polizze linked garantite estranee a funzione tipica del contratto assicurativo sulla vita (M. Stella Richter) – “un capitale, il cui importo varierà tra il 105% ed il 100,1 del valore maturato se il fondo al quale le prestazioni dell’assicuratore è connessa dovesse registrare un andamento negativo” non sembra essere perfettamente conciliabile con la funzione previdenziale (E. Piras) • Interpretazione estensiva basata su rischio demografico (A. Miola): – con sussistenza del rischio demografico in capo alla compagnia vi è funzione previdenziale, anche in assenza di rischio di investimento a Slide 12 carico di quest’ultima Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza (iii) Diversi orientamenti giurisprudenziali • Causa di tipo finanziario estranea a quella tipica del contratto di assicurazione • Natura mista assicurativo-finanziaria con prevalenza del carattere finanziario del contratto di assicurazione • Causa mista con prevalenza della tipologia assicurativa e disapplicazione della normativa finanziaria Slide 13 Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza (iv) (A) Causa di tipo finanziario estranea a quella tipica del contratto di assicurazione • Individuazione di due limiti: – assenza della Funzione Previdenziale – assenza del Rischio Demografico Slide 14 Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza (iv) (B) Causa di tipo finanziario estranea a quella tipica del contratto di assicurazione • Tribunale di Trani, 11 marzo 2008: – “l’assenza di un rischio per la società assicuratrice, da ritenersi elemento essenziale e causa del contratto di assicurazione sulla vita […] impone di escludere che si verta nell’ipotesi prevista dall’Art. 1919 c.c. e di considerare quello intercorso tra le parti come l’acquisto di quote di un fondo attraverso un titolo emesso dalla compagnia […]”. Slide 15 Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza (iv) (C) Causa di tipo finanziario estranea a quella tipica del contratto di assicurazione • Tribunale di Cagliari 2 febbraio 2010: – la Corte ha desunto l’inesistenza della componente assicurativa nelle polizze unit linked oggetto di giudizio dal fatto che l’evento morte fosse stato previsto dalle parti solo quale occasione per il pagamento da parte della compagnia del capitale versato dal contraente, senza che a detto evento fosse ricollegata alcuna prestazione assicurativa casualmente connessa all’assunzione del rischio demografico. Slide 16 Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza (iv) (D) Causa di tipo finanziario estranea a quella tipica del contratto di assicurazione • Tribunale di Parma, 4 novembre 2011: – la Corte ha ritenuto che il contratto oggetto di giudizio, sebbene contemplasse il caso morte del contraente, non prevedeva a carico dell’assicuratore una prestazione legata ad un evento attinente alla durata della vita umana, “quanto piuttosto al valore degli strumenti finanziari assunti quali riferimento”, affermando la estraneità della causa rispetto a quella tipica assicurativa. Slide 17 Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza (v) (A) Natura mista assicurativo-finanziaria con prevalenza del carattere finanziario • In sintesi: – Inappropriatezza della qualificazione dei contratti nei termini ex Art. 1882 c.c. – Prestazione assicurativa non legata ad evento attinente alla vita umana ma incidente seppur minimamente su quantum debeatur – Natura mista con prevalenza della componente finanziaria Slide 18 Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza (v) (B) Natura mista assicurativo-finanziaria con prevalenza del carattere finanziario • Tribunale di Venezia, 24 giugno 2010: – “Ove […] la prestazione della compagnia di assicurazione non sia legata ad un evento attinente alla vita umana, bensì al valore di strumenti finanziari, la causa del contratto deve ritenersi completamente estranea a quella tipica del contratto di assicurazione e diviene del tutto irrilevante il nomen juris adottato dalle parti, con la conseguenza che alla fattispecie dovranno essere applicate le norme dell'intermediazione mobiliare, con particolare riferimento a quelle relative alle operazioni inadeguate, qualora l'investitore abbia impegnato in detto contratto tutto o buona parte del suo patrimonio mobiliare.” Slide 19 Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza (vi) (A) Causa mista con prevalenza della tipologia assicurativa e disapplicazione della normativa finanziaria • In sintesi: – Pur riconoscendo la notevole rilevanza della componente finanziaria, componente assicurativa ritenuta determinante per qualificazione del contratto Slide 20 Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza (vi) (B) Causa mista con prevalenza della tipologia assicurativa e disapplicazione della normativa finanziaria • Tribunale di Treviso, 13 luglio 2005: – I prodotti assicurativi non sono annoverati nell’elenco degli “strumenti finanziari” di cui all’articolo 1, comma 2 del TUF, dunque polizze unit linked non sono strumenti finanziari ma contratti di assicurazione sulla vita. Slide 21 Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza (vi) (C) Causa mista con prevalenza della tipologia assicurativa e disapplicazione della normativa finanziaria • Tribunale di Napoli, 19 maggio 2009: – La Corte ha ritenuto che i prodotti linked debbano ritenersi prodotti assicurativi “stante il rischio demografico connaturato all’obbligazione dell’assicuratore e la prestazione dovuta al verificarsi di un evento attinente la vita umana”. Slide 22 Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza (vi) (D) Causa mista con prevalenza della tipologia assicurativa e disapplicazione della normativa finanziaria • Tribunale di Cassino, 13 dicembre 2010: – La Corte, pur evidenziando la componente finanziaria del contratto linked esaminato, ne ha privilegiato la natura di prodotto assicurativo. Slide 23 Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza (vii) (A) Corte di Cassazione Sentenza n. 6061 del 18 aprile 2012 • In sintesi: – Insufficienza del nomen iuris – Valutazione concreta se assicuratore assume un rischio connesso alla vita umana ovvero se grava sul contraente il rischio di performance • Principio di diritto: – Valido per contratti stipulati prima di entrata in vigore della L. 262/2005 e del D.Lgs. 303/2006 Slide 24 Parte 2: Dottrina e Giurisprudenza (vii) (B) Corte di Cassazione Sentenza n. 6061 del 18 aprile 2012 – “nel caso in cui sia stabilito che alla scadenza del contratto o al verificarsi dell’evento in esso dedotto l’assicuratore sarà tenuto a corrispondere all’assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare […] il giudice al fine di stabilire se l’impresa […] abbia violato le regole di comportamento […] deve interpretare il contratto al fine di stabilire se esso, indipendentemente dal nomen iuris attribuitogli sia da identificare effettivamente come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore) oppure si concreti nell’investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all’assicurato).” Slide 25 Parte 3: Limiti della Giurisprudenza richiamata • La giurisprudenza richiamata si è formata su: – Contesto normativo poco chiaro – Non adeguata profilatura del cliente – Non adeguata strutturazione dei prodotti – Errori processuali delle parti Slide 26 Parte 4: Livello Minimo di Rischio Demografico trasferito • Nessun limite minimo di “rischio demografico” stabilito da normativa o regolamenti • Art. 9 del Regolamento 32/2009: – “effettivo impegno” a liquidare prestazioni connesse al rischio demografico. Slide 27 Parte 5: Art. 1923 c.c. e polizze linked (i) Cosa stabilisce • “Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare” (comma 1) • Tutela scopo previdenziale delle polizze vita • Sottrae dall’azione esecutiva/cautelare dei creditori dell’assicurato e del beneficiario le somme dovute a quest’ultimi dalla compagnia Slide 28 Parte 5: Art. 1923 c.c. e polizze linked (ii) Applicabilità alle polizze linked • Conseguenza di qualificazione delle polizze linked quali contratti di assicurazione della vita: – Applicazione ad esse dell’Art. 1923, comma 1 c.c. • Creditori hanno aggredito polizze linked sulla base di: – mancanza della funzione previdenziale – prevalente natura finanziaria Slide 29 Parte 5: Art. 1923 c.c. e polizze linked (iii) (A) Giurisprudenza – 1° orientamento • Corti di merito favorevoli ad applicabilità dell’Art. 1923, comma 1 c.c.: – Tribunale di Bologna, ordinanze del 12 gennaio 2001 e 23 aprile 2001 – Tribunale di Monza, 17 gennaio 2006 • Argomentazioni in sintesi: – Connotazione finanziaria del contratto non idonea a snaturarne la natura assicurativa – Prestazione dell’assicuratore comunque legata ad evento attinente alla vita umana Slide 30 Parte 5: Art. 1923 c.c. e polizze linked (iii) (B) Giurisprudenza – S.U. del 31 marzo 2008 • Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 8271 del 31 marzo 2008: – Art. 1923, comma 1 applicabile se contratto assolve, in concreto, una funzione previdenziale. • Spartiacque tra due orientamenti giurisprudenziali di segno opposto Slide 31 Parte 5: Art. 1923 c.c. e polizze linked (iii) (C) Giurisprudenza – 2° orientamento • Corti di merito contrarie ad applicabilità dell’Art. 1923, comma 1 c.c.: – Tribunale di Parma, 10 agosto 2010 – Tribunale di Cagliari, 2 novembre 2010 • Argomentazioni in sintesi: – Carattere residuale della prestazione contrattuale connessa alla neutralizzazione del rischio demografico – Natura prevalentemente finanziaria del contratto – Contratto riconducibile allo schema di acquisto di prodotti finanziari Slide 32 Parte 5: Art. 1923 c.c. e polizze linked (iii) (D) Giurisprudenza – 2° orientamento • Tribunale di Parma, 10 agosto 2010: – Ha ad oggetto polizze linked stipulate nel 2007, cioè dopo la modifica legislativa • Massima giurisprudenziale: – “Non può definirsi quale polizza vita il contratto che preveda un investimento finanziario che non sia finalizzato a soddisfare principalmente bisogni di carattere previdenziale, la cui redditività sia esclusivamente legata a fenomeni di tipo finanziario, quali indici azionari o rendimenti dei fondi di investimento, e che non assicuri la restituzione alla scadenza del capitale versato”. Slide 33 Parte 5: Art. 1923 c.c. e polizze linked (iii) (E) Giurisprudenza – Corte di Cassino, 13 dicembre 2010 • Sentenza favorevole applicabilità Art. 1923, 1° comma, post sentenza delle Sezioni Unite • Argomentazioni in sintesi: – Si basa su principi delle Sezioni Unite – Fornisce evidenza della componente finanziaria del contratto – Ma privilegia componente previdenziale del contratto Slide 34 Parte 5: Art. 1923 c.c. e polizze linked (iii) (F) Giurisprudenza più recente • Sentenza n. 18736 del 6 maggio 2014 della Terza Sezione Penale della Corte Cassazione: – sequestro preventivo applicabile alle polizze assicurative sulla vita – l’Art.1923 c.c. riguarda i soli rapporti civilistici Slide 35 Parte 6: Conclusioni (i) Natura delle polizze linked • Stabilire la natura delle polizze linked è una questione meramente interpretativa • Diversi orientamenti sia in dottrina che in giurisprudenza • La diversa natura ha implicazioni in tema di normativa applicabile (ad es. Art. 1923, comma 1 c.c.) Slide 36 Parte 6: Conclusioni (ii) (A) Ulteriori criteri utilizzati dalle Corti per determinare natura finanziaria dei contratti • Possibilità di riscattare il contratto in qualsiasi momento • Pagamento di un premio unico • Durata fissa del contratto • Ammontare della prestazione dipendente esclusivamente da investimenti finanziari • L’intero rischio di investimento a carico dell’assicurato Slide 37 Parte 6: Conclusioni (ii) (B) Ulteriori criteri utilizzati dalle Corti per determinare natura finanziaria dei contratti • In generale, presenza di clausole tipiche dei contratti aventi natura finanziaria • Esempi: – Strategia di investimento decisa da contraente – Pagamento del premio in titoli e diretto inserimento degli stessi nel fondo – Prestazione assicurativa pagata mediante trasferimento titoli Slide 38 Parte 6: Conclusioni (iii)Contesto attuale • Nuove norme per la strutturazione ed il collocamento dei prodotti • Due autorità competenti (CONSOB e IVASS) con l’obbligo di vigilare sul rispetto delle norme e regolamentare il settore • wording evoluto verso causa mista Slide 39 Main contacts: Avv. Gianfranco Puopolo E.: g. [email protected] T: +39 02 760 13359 Avv. Giovanna Aucone E.: [email protected] T: +39 06 884 1535 Milan Via S.Andrea 3 20121 Milano T.+39 :02 760 13359 F.:+39 02 760 27478 Rome Via Lisbona 11 00198 Roma T.:+39 06 884 1535 F.:+39 06 884 2094