Le nuove linee guida UE in materia di aiuti di Stato agli aeroporti e
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Le nuove linee guida UE in materia di aiuti di Stato agli aeroporti e
Bollettino UE N° 65 - Edizione Marzo 2014 Le nuove linee guida UE in materia di aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree Promuovere l'uso corretto delle risorse pubbliche - soprattutto per le iniziative indirizzate alla crescita ed evitare la sovraccapacità e la duplicazione di aeroporti non redditizi a danno della concorrenza sul trasporto aereo. Sono questi i punti cardine enucleati dalle nuove linee guida in materia di aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree adottate dalla Commissione il 20 febbraio 2014. Queste - che avranno valore retroattivo e saranno utilizzate dall’Esecutivo UE per chiudere i 28 casi di 9 aiuti di stato ancora pendenti - mirano a garantire migliori collegamenti tra le regioni e la mobilita dei cittadini europei, riducendo al minimo le distorsioni della concorrenza nel mercato unico. I finanziamenti governativi per investimenti in infrastrutture aeroportuali saranno consentiti se vi sarà una reale esigenza di trasporto e dipenderanno dalle dimensioni dell'aeroporto, in modo da garantire il giusto mix tra investimenti pubblici e privati. Le nuove linee guida entreranno formalmente in vigore a fine marzo allorché - tradotte in tutte le lingue ufficiali - saranno pubblicate nella GUUE. Più nel dettaglio: Aiuti al funzionamento degli scali - Gli aeroporti europei che servono più di 5 milioni di passeggeri non potranno più ricevere in futuro aiuti di stato salvo chiaro fallimento del mercato. Saranno consentiti (prima di essere definitivamente cancellati) aiuti operativi agli aeroporti regionali con meno di 3 milioni di passeggeri l'anno per un periodo transitorio di dieci anni, al fine di dare loro il tempo necessario per adeguare il business plan. Piccoli aeroporti - Gli aeroporti con meno di 700.000 passeggeri l'anno - necessari a collegare zone isolate e che svolgono un servizio economico d’interesse generale - saranno i più avvantaggiati dalle nuove regole: questi potranno beneficiare di un regime speciale che prevede un margine di aiuti più alto sia per la costruzione delle infrastrutture sia per coprire i costi operativi. Saranno esentati dal periodo di transizione di 10 anni, e la loro situazione sarà rivalutata dopo 5 anni. Aiuti per il lancio di nuove rotte - Gli aiuti per le aerolinee che lanciano nuove rotte saranno consentiti a patto che rimangano limitati nel tempo. Costruzione di nuovi aeroporti - Saranno favoriti i piccoli a discapito dei grandi, con soglie di finanziamento pubblico consentite a decrescere dal 75% al 25%. Per il via libera dovranno, tuttavia, essere valutati una serie di criteri: la vicinanza di altri scali aerei, la loro accessibilità, la presenza di altri mezzi di trasporto (per esempio treni ad alta velocità), e la necessità del collegamento (regione periferica o meno). Gli Stati membri sono invitati a notificare all’Esecutivo UE schemi nazionali che attuino le nuove regole, in modo da evitare in futuro ai servizi competenti della DG Concorrenza l'analisi di ogni singolo caso; nondimeno, la Commissione continuerà a monitorare il rispetto delle linee guida e potrà svolgere indagini ex-post in caso di sospetta violazione. 9 Gli aeroporti sotto inchiesta sono distribuiti fra Germania, Francia, Austria, Italia, Svezia, Romania e Spagna, e in diversi casi è coinvolta la compagnia aerea Ryanair. 16 Bollettino UE N° 65 - Edizione Marzo 2014 Contesto Il trasporto aereo contribuisce in modo significativo all'economia europea e svolge un ruolo fondamentale nel processo di integrazione e di competitività dell'Europa. Durante l'ultimo decennio, il contesto di mercato del settore aeronautico è cambiato notevolmente. La liberalizzazione del trasporto aereo UE nel 1997 aveva aperto la strada alla nascita di compagnie low-cost, cresciute a ritmo sostenuto dal 2005. Nel 2012, per la prima volta, i vettori low-cost (44,8%) hanno superato la quota di mercato delle compagnie già presenti (42,4%), una tendenza che è proseguita nel 2013. Il modello di business dei vettori low-cost è intrinsecamente legato agli aeroporti regionali di piccole dimensioni e non congestionati, consentendo tempi rapidi. Questa categoria di scali è prevalentemente di proprietà pubblica e sovvenzionata, su base regolare, da parte delle autorità pubbliche. Mentre alcune regioni sono ancora ostacolate dalla scarsa accessibilità e dai principali hub, queste si trovano ad affrontare crescenti livelli di congestione, la densità di aeroporti regionali in alcune aree ha portato alla sostanziale sovraccapacità delle infrastrutture aeroportuali rispetto alle esigenze della domanda dei passeggeri e delle compagnie aeree. In considerazione dei significativi cambiamenti del mercato che hanno avuto luogo negli ultimi dieci anni, la Commissione europea ha avviato una revisione degli orientamenti sugli aiuti all'aviazione, con una prima consultazione pubblica nel 2011, che mirava in particolare a determinare se fosse necessaria una revisione. Le nuove linee-guida tengono conto anche delle osservazioni raccolte nella seconda consultazione pubblica (luglio 2013) e degli intensi dialoghi con gli Stati membri, con le autorità pubbliche, con gli aeroporti e le compagnie aeree, le associazioni ed i cittadini. Le linee-guida prendono il punto dalla nuova situazione giuridica ed economica relativa al finanziamento pubblico agli scali e alle compagnie, e specificano le condizioni secondo le quali il finanziamento pubblico costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul 10 funzionamento dell'Unione europea (TFUE) . Quando il finanziamento comporta un aiuto di Stato, le linee-guida definiscono le condizioni alle quali questo è compatibile con il mercato unico. La valutazione dell’Esecutivo UE si basa sulla sua esperienza e sulla prassi decisionale, nonché sull'analisi delle attuali condizioni di mercato nei settori aeroportuale e del trasporto aereo. Per consultare il testo delle linee guida si rinvia al sito: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/aviation_guidelines_en.pdf 10 “Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. 17