Diapositiva 1 - Giornata Nazionale della Previdenza

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Diapositiva 1 - Giornata Nazionale della Previdenza
DOVE NASCE IL PROBLEMA
ENTI E CASSE PREVIDENZIALI
SETTORE PUBBLICO
• Fondo dipendenti enti statali (ex INPDAP)
• Fondo dipendenti enti locali e Asl (ex IINPDAP)
SETTORE PRIVATO
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Fondo lavoratori dipendenti (INPS)
Fondo dipendenti aziende navigazione aerea (INPS)
Fondo dipendenti aziende trasporto pubblico (INPS)
Fondo dipendenti aziende elettriche (INPS)
Fondo dipendenti aziende telefoniche (INPS)
Fondo spettacolo tecnici e amministrativi (ex
ENPALS)
• Fondo spettacolo artisti (ex ENPALS)
• Fondo giornalisti (INPGI)
SETTORE LAVORATORI AUTONOMI
• Artigiani (INPS)
• Commercianti (INPS)
• Coltivatori diretti (INPS)
• Parasubordinati – Gestione Separata INPS
SETTORE LIBERI PROFESSIONISTI
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Avvocati e procuratori (Cassa FORENSE)
Consulenti del lavoro (ENPACL)
Dottori commercialisti (CPADC)
Farmacisti (ENPAF)
Geometri (Cassa GEOMETRI)
Ingegneri e architetti (IARCASSA)
Medici – Fondo generale (ENPAM)
Medici generici, pediatri e guardia medica (ENPAM)
Medici mutualisti ambulatoriali (ENPAM)
Medici specialisti convenzionati (ENPAM)
Notai (Cassa NOTARIATO)
Ragionieri e periti commerciali (CPNR)
Veterinari (ENPAV)
Agrotecnici (ENPAIA)
Biologi (ENPAB)
Periti agrari (ENPAIA)
Periti industriali (EPPI)
Psicologi (ENPAP)
Agronomi, Dottori forestali, Attuari, Chimici e
Geologi, (EPAP)
• Infermieri professionali, assistenti sanitari e
vigilatrici d’infanzia, (ENPAPI)
La ricongiunzione
La ricongiunzione è l’unificazione dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in
diversi settori di attività, con lo scopo di ottenere un’unica pensione calcolata sulla base di
tutti i contributi versati.
Due tipi di ricongiunzione:
1) Presso il Fondo di previdenza dei lavoratori dipendenti gestito dell’Inps:
• periodi assicurativi versati in altre forme obbligatorie di previdenza (Inpdap, Fondi Speciali, ecc.);
• periodi assicurativi come lavoratore autonomo (coltivatori diretti, artigiani e commercianti),
purché l’interessato abbia almeno 5 anni di contributi versati come dipendente immediatamente
prima della domanda.
•
periodi assicurativi presso le Casse dei liberi professionisti (avvocati, medici, ingegneri, ecc.).
2) Presso altro ente o Cassa alternativo all’Inps:
•
contributi versati in altri Fondi pensionistici diversi.
Costo
Presso l’Inps:
• è gratuita nel caso di ricongiunzione da lavoro dipendente
• è a carico dell’interessato nel caso di ricongiunzione da lavoro autonomo.
Presso un’altra Cassa o Istituto pensionistico:
• è a carico dell’interessato
Il costo, quando la ricongiunzione è onerosa, è analogo a quello dei riscatti (riserva
matematica, detratto il valore dei contributi da trasferire da un fondo all’altro).
La totalizzazione
In cosa consiste la totalizzazione
Nel sommare «virtualmente» i vari spezzoni di
contribuzione versata in diversi fondi o Casse
previdenziali
Chi può chiedere la totalizzazione
Chi ha versato contributi in più di un fondo
previdenziale
Per quali prestazioni è consentito
il ricorso alla totalizzazione
Pensione di vecchiaia (a 65 anni e 3 mesi),
anzianità (con 40 anni e 3 mesi), inabilità e
pensione ai superstiti
Come viene calcolata la pensione
In pro-quota, applicando il criterio di calcolo
contributivo, decisamente veno vantaggioso di
quello retributivo
Ricongiunzione o totalizzazione?
La totalizzazione è una alternativa
alla ricongiunzione onerosa
(gratuita)
IL CALCOLO
DELLA PENSIONE
CUMULO
Come funziona il contributivo)
• Dal 1° gennaio 2013 i soggetti iscritti a due o più forme di
assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, autonomi, e
degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive (con
esclusione delle Casse libero-professionali), possono cumulare
gratuitamente i periodi assicurativi al fine del conseguimento di
un'unica pensione. Ciò a condizione che:
• non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle
predette gestioni;
• non posseggano i requisiti per il diritto autonomo al trattamento
pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del
cumulo.
• La facoltà può essere esercitata esclusivamente per la
liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:
• - di vecchiaia;
• - per inabilità;
• - ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il
diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative
interessate al cumulo.
RICONGIUNZIONE, TOTALIZZAZIONE E CUMULO
Ricongiunzione
- tutti i contributi versati nell’arco della vita
assicurativa in enti o fondi di previdenza diversi
(con esclusione della Gestione separata INPS)
confluiscono in un solo ente - il lavoratore
consegue una pensione unica (di qualunque
tipologia: vecchiaia, invalidità, ecc…)
Operazione
onerosa
Totalizzazione
- il lavoratore utilizza, sommandoli, tutti i periodi
assicurativi maturati in due o più forme di
assicurazione obbligatoria IVS (comprese le
Casse professionali)
- il lavoratore consegue una pensione di
vecchiaia, anticipata, di inabilità o indiretta,
liquidata pro-quota dalle singole gestioni
- il lavoratore cumula i contributi versati in due o
più forme di assicurazione obbligatoria IVS (con
esclusione delle Casse libero-professionali
- il lavoratore consegue un'unica pensione, che
può essere di vecchiaia, inabilità o ai superstiti
Operazione
senza oneri
Cumulo
Operazione
senza oneri
Il contributo del 10%
PARASUBORDINATI
Riguarda chi esercita una attività autonoma in maniera abituale. Il reddito
assoggettabile è quello derivante da attività di collaborazione coordinata e
continuativa, finalizzata ad un progetto (i c.d. co.co.pro.), di amministratore,
sindaco o revisore di società, di partecipazione a collegi o commissioni.
La misura del contributo è del 22%, per i soggetti iscritti ad altri fondi di previdenza
obbligatoria (o pensionati), e del 28,72% per tutti gli altri. La quota di 0,72% è
destinata ad alimentare un apposito fondo che serve a corrispondere assegni
familiari, indennità di maternità e malattia.
•
Il contributo è così ripartito: due terzi
carico del lavoratore autonomo.
a carico del committente e un terzo a
•
I titolari di partita Iva possono scaricare sul committente il 4% della fattura.
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Modalità di pagamento:
–
collaborazione coordinata e continuativa: a cura del committente entro il giorno 16
del mese successivo a quello in cui corrisponde i compensi;
–
soggetti in possesso di partita Iva: due acconti (giugno e novembre) pari al 40% del
reddito dell’anno precedente, e saldo a giugno dell’anno successivo.
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L’imponibile contributivo è soggetto allo stesso massimale stabilito per gli iscritti
alle gestioni previdenziali dal 1° gennaio 1996 in poi (pari a 100.123euro per il
2014).
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I parasubordinati hanno diritto alla pensione prevista dal sistema contributivo.