Retribuzione - Scuola di Formazione Ipsoa

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Retribuzione - Scuola di Formazione Ipsoa
RETRIBUZIONE IMPONIBILE
E
FRINGE BENEFITS
Nozione di “retribuzione”
• Art. 36 della Costituzione:
“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé ed alla propria famiglia
un’esistenza libera e dignitosa”
Nozione di “retribuzione”
• Art. 2099 del Codice Civile:
- La retribuzione del prestatore di lavoro può essere
stabilita a tem po o a cottim o , e deve essere
corrisposta nella misura determinata (dai contratti
collettivi) con le modalità e nei termini in uso nel luogo
in cui il lavoro viene eseguito.
- In mancanza dei contratti collettivi o di accordo tra le
parti, essa è determinata dal giudice.
- Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in
tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai
prodotti, con provvigione o con prestazioni in
natura.
Nozione di “retribuzione”
• La retribuzione, nelle varie forme previste
dalla normativa (compresi, quindi, i fringe
benefits ), costituisce quindi il corrispettivo
della prestazione resa dal lavoratore a favore
del datore di lavoro, in dipendenza del
rapporto di lavoro.
Irriducibilità della retribuzione
• La retribuzione concordata al momento
dell’assunzione non è riducibile, salvo che in caso di
legittimo esercizio dello ius variandi da parte del
datore di lavoro.
• La garanzia dell’irriducibilità della retribuzione si
estende alla sola retribuzione compensativa delle
qualità professionali intrinseche essenziali delle
mansioni, ma non anche a quelle componenti della
retribuzione che siano erogate per compensare
particolari modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa.
Strumenti di riferimento
• La legge
• La contrattazione collettiva (nazionale, territoriale, aziendale)
• La contrattazione individuale
In mancanza, la retribuzione è determinata dal giudice
secondo equità
La retribuzione costituzionalmente garantita corrisponde,
in linea generale, a quella determinata dai contratti
collettivi (Cass. 9 marzo 2005 n. 5139).
Adeguamento retribuzione
• Nel caso in cui il lavoratore chieda
l’adeguamento della sua retribuzione ai sensi
dell’art. 36 Cost., il giudice deve
preliminarmente valutare se sussiste l’asserito
difetto di proporzionalità e di sufficienza della
retribuzione prendendo in considerazione
l’importo globale della retribuzione di fatto
percepita e non già isolate componenti della
stessa.
La determinazione della retribuzione
La retribuzione viene quantificata facendo
riferimento:
• alla categoria del lavoratore
• al livello di inquadramento
Autonomia negoziale delle parti
• Sono ammesse clausole contrattuali che prevedono:
- la non computabilità di compensi negli istituti
contrattuali diretti o indiretti (diversi da quelli previsti
dalla legge)
- la qualificazione degli emolumenti comprensiva
dell’incidenza degli istituti contrattuali diretti o indiretti
(anche dovuti in forza di legge)
• A tal fine i relativi contratti devono essere depositati
presso la Dtl entro 30 gg. dalla stipula
Retribuzione e
prestazione impossibile
• I m possibilità del lavoratore: l’impossibilità
sopravvenuta libera il lavoratore dall’obbligo della
prestazione ed esonera il datore dall’obbligo della
retribuzione.
• I m possibilità del datore di lavoro: quando
l’impossibilità sopravvenuta riguarda la sfera del
datore, la retribuzione non è dovuta quando il fatto
non è imputabile al datore stesso, non è prevedibile
od evitabile (Cass. 22/10/1999, n° 11916).
Retribuzione
Nozione legale
Nozione contrattuale
Diretta
Indiretta
Differita
Voci retributive
Minimo tabellare
Ex ind.contingenza
E.d.r.
I.v.c.
Scatti d’anzianità
Superminimo
Le forme di retribuzione
Retribuzione mensilizzata
• I contratti collettivi fissano per gli impiegati e
per molti operai una retribuzione fissa
mensile, da corrispondersi alla fine di ogni
periodo di paga a prescindere dai giorni che
compongono il mese. La retribuzione può
essere frazionata in giorni o ore (mediante i
coefficienti individuati dai ccnl) per il calcolo e
la determinazione di periodi di paga non
interamente lavorati ovvero per quantificare,
ad esempio, il lavoro straordinario.
Retribuzione mensilizzata: coefficienti
CCNL industria metalmeccanica:
Retribuzione giornaliera = retribuzione mensile : 26
Retribuzione oraria = retribuzione mensile : 173
CCNL commercio:
Retribuzione giornaliera = retribuzione mensile : 26
Retribuzione oraria = retribuzione mensile : 168
(40 h/sett.)*
* 182 per orario normale pari a 42 h/settimana, 195 per 45 h/settimana.
Retribuzione oraria
• In alcuni settori, in particolare per gli
operai in vari settori dell’industria e
dell’artigianato, la retribuzione viene
calcolata su base oraria con riferimento
alle ore effettivamente lavorate nel
corso del mese. La maggior parte dei
contratti prevede però la
mensilizzazione.
LA FESTIVITA’:
retribuzione mensilizzata
• Sospensione dal lavoro con diritto alla
retribuzione
• Se cade di domenica è considerata
festività non goduta e viene, quindi,
retribuita con 1/26 della normale
retribuzione
LA FESTIVITA’:
retribuzione oraria
• Ove venga attuato il criterio di
determinazione della retribuzione in
misura oraria, le festività devono essere
retribuite in qualsiasi giorno della
settimana esse cadano.
• I contratti collettivi normalmente
prevedono la misura della relativa
retribuzione.
Le mensilità aggiuntive
• La tredicesima è stata istituita da un accordo
interconfederale recepito dal DPR 1070/1960. E’
ragguagliata ad una mensilità (ovvero a 173 ore)
della normale retribuzione.
• Le ulteriori mensilità (ad es. la 14^, ecc.) vengono
eventualmente previste dalla contrattazione
collettiva, che ne definisce modalità di erogazione,
entità e regolamentazione in genere.
Mensilità aggiuntive ed
assenze dal lavoro
Inizio o cessazione
del rapporto nel
corso dell’anno
Non spetta per i periodi non lavorati: va corrisposta per
tanti dodicesimi quanti sono i mesi lavorati. Per le frazioni
di mese, controllare le indicazioni del ccnl; di regola le
frazioni lavorate pari o superiori a metà mese sono
considerate mese intero.
Assenze durante le
quali matura il
diritto
Malattia o tbc, entro il periodo di comporto – Infortunio e
malattia professionale – Congedo di maternità (ex
obbligatoria) – Ferie, festività, rol – Permessi retribuiti –
Congedo matrimoniale – Richiamo alle armi – Cig per
riduzione d’orario
Assenze durante le
quali non matura il
diritto
Permessi non retribuiti – Servizio militare di leva – Servizio
civile – Congedo parentale (ex facoltativa) – Assenze per
malattia del bambino – Sciopero – Assenze ingiustificate e
per motivi disciplinari – Cig a zero ore - Di regola, tutte le
assenze durante le quali non spetta la retribuzione
Definizione di reddito da lavoro dipendente
Criteri di imponibilità
Imponibile ai fini contributivi
Retribuzione effettiva, determinata ai sensi dell’art. 12
della L. n° 153/1969
In ogni caso non può essere inferiore a quanto stabilito
dal contratto collettivo, che a sua volta non può
essere inferiore al minimale legale
Salvo non siano fissati salari convenzionali
Una analisi della remunerazione complessiva
RETRIBUZIONE MONETARIA FISSA
per il riconoscimento della posizione e del possesso
delle competenze utili a ricoprirla
i fattori che determinano la
remunerazione per il lavoro possono
essere individuati in
RETRIBUZIONE MONETARIA VARIABILE
per il risultato di periodo conseguito nella
specifica funzione ed eventualmente per
incrementi delle competenze
BENEFIT
ad integrazione del trattamento monetario per
consolidare status, merito e riconoscere affezione ed
eccellenza del livello di competenza
I fringe benefits
• Si tratta di compensi in natura (letteralmente: benefici
marginali) che il datore di lavoro attribuisce o concorda,
collettivamente od individualmente, con i lavoratori in
aggiunta alla normale retribuzione in denaro
• Riguardo i possibili destinatari, non ci sono limitazioni
(lavoratori subordinati, collaboratori, amministratori;
dirigenti, quadri, impiegati, operai – anche se vengono di
norma riconosciuti a qualifiche medio-alte)
• Per alcuni fringe benefits è previsto che l’esclusione
dall’imponibilità sia subordinata ad una assegnazione
collettiva
I fringe benefits
Armonizzazione delle basi imponibili
• Ai sensi del D.Lgs. n° 314/1997, dal 1°
Gennaio 1998, per effetto della (parziale)
armonizzazione nella determinazione delle basi
imponibili ai fini contributivi e fiscali, le
modalità di valorizzazione dei fringe benefits
previste dalla normativa fiscale (art. 51 Tuir)
valgono anche ai fini previdenziali, assistenziali
ed assicurativi
I fringe benefits
Determinazione del valore norm ale
•
Art. 9 Tuir:
Salvo quanto stabilito per le azioni, obbligazioni e altri
titoli, per valore norm ale si intende il prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi
della stessa specie o similari, in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni
o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza,
nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la
determinazione del valore normale si fa riferimento, in
quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che
ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle
mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle
tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.
Titoli ed azioni
• Il valore normale dei titoli azionari è determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o esteri, in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e
per i titoli o quote di partecipaz. al capitale di enti diversi
dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto
della società ovvero, per le società di nuova costituzione,
all'ammontare complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati
alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale
dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in
mercati regolamentati italiani o esteri, e, in mancanza, in
base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo
Veicoli aziendali
•
•
1)
2)
3)
L’uso dell’auto aziendale può configurarsi come retribuzione in
natura ai sensi dell’art. 2099 c.c., in quanto consente l’utilizzo
anche per interessi personali senza sostenerne tutte le spese per
la conduzione/manutenzione di un mezzo di proprietà
L’autovettura può essere concessa con diverse finalità:
Per uso promiscuo: l’attribuzione dell’autoveicolo avviene
per l’espletamento della prestazione lavorativa e per l’utilizzo,
senza limitazioni, nella vita privata (valore convenzionale)
Per uso privato: nessun nesso funzionale con la prestazione
di lavoro (valore di mercato)
Per uso aziendale: utilizzo esclusivo a fini aziendali
E’ opportuno che le finalità per le quali viene concesso l’utilizzo
dell’auto compaiano nella lettera di assegnazione.
Auto ad uso esclusivo di servizio
• L’autoveicolo concesso per il solo
utilizzo per motivi di servizio
rappresenta un bene strumentale.
• Non rappresentando, quindi,
retribuzione in natura, non genera base
imponibile ai fini previdenziali o fiscali.
Auto ad uso esclusivo personale
• Il veicolo concesso per il solo uso
personale (valore del bene, del
carburante, della manutenzione, ecc.)
deve essere quantificato utilizzando il
criterio generale del valore normale,
assumendone pertanto il valore reale
Auto in utilizzo promiscuo
• Il valore convenzionale è calcolato nella misura del
30% del costo chilometrico desumibile dalle tabelle
ACI, considerando una percorrenza annua
convenzionale di 15.000 km (al netto eventualmente
di quanto trattenuto al dipendente).
• Il valore economico del fringe benefit deve essere
parametrato ai giorni di utilizzo, tenendo conto della
data di inizio rapporto ovvero della data di
assegnazione dello stesso.
Autovettura in utilizzo promiscuo
AUTOVETTURE A GASOLIO IN PRODUZIONE
COSTO
FRINGE
MARCA MODELLO
SERIE CHILOMETRICO BENEFIT
A 15.000 KM ANNUALE
FIAT
nuova punto
75cv 3
0,321937
1.448,72
1.3/16v m.j.
porte
FIAT
nuova punto
90cv 3
0,338656
1.523,95
1.3/16v m.j.
porte
FIAT
nuova punto 120cv 3
0,406388
1.828,74
1.9 m.j.
porte
FIAT
nuova punto 130cv 3
0,433636
1.951,36
1.9 m.j.
porte
Prestito agevolato
• La base imponibile è, dal 1° Gennaio 2000,
pari al 50% della differenza tra l’importo degli
interessi calcolato al Tasso Ufficiale di
Riferimento (TUR) vigente al termine di
ciascun anno e l’importo degli interessi
calcolato al tasso praticato dall’azienda.
•
Sono esclusi i prestiti di durata inferiore a 12 mesi concessi per
accordo aziendale ai dipendenti in Cig, ancorché non ancora
autorizzata, in contratto di solidarietà, oppure vittime dell’usura
o di richieste estorsive.
Prestito agevolato
Fabbricati
La base imponibile è pari alla differenza tra:
- la rendita catastale (in mancanza: valore in regime vincolistico o,
in mancanza, di libero mercato) aumentata di tutte le spese inerenti
il fabbricato (comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore)
- meno quanto pagato dal dipendente.
• Le spese inerenti sono quelle che non sono già incluse nella
determinazione della rendita (esempio: ordinaria manutenzione,
amministrazione del fabbricato, spese per servizi comuni).
• L’imponibile si riduce al 30% se il fabbricato è utilizzato anche per
servizio (concesso in connessione con l’obbligo di dimorare
nell’alloggio; ad esempio custodi e portieri).
•
Fabbricati
• La riduzione non si applica al dipendente a cui è
fatto obbligo di dimorare semplicemente in una
certa località.
• Per i fabbricati iscritti al catasto ma privi di
rendita, perché non ancora censiti o perché
rurali, si deve fare riferimento alla rendita
presunta.
• Il valore dell’alloggio concesso a più dipendenti,
sarà ripartito tra gli stessi in relazione alle parti
del fabbricato a ciascuno di essi assegnato.
Assegnazione del telefono cellulare
• Il telefono cellulare può essere assegnato al
dipendente:
- Per il solo uso di servizio (bene strumentale)
- Per uso promiscuo (per servizio e per uso
personale)
- Come puro fringe benefit (il valore normale
rappresenta il reddito)
Assegnazione del cellulare per servizio
• Il telefono cellulare di proprietà aziendale
assegnato al dipendente per il solo uso di
servizio (bene strumentale), non rappresenta
un fringe benefit anche se dai tabulati
telefonici possano emergere alcune telefonate
personali eseguite durante il servizio stesso
(lavoratore frequentemente in missione che
ha necessità di comunicare con la famiglia)
Assegnazione del cellulare per uso
promiscuo
• Il telefono cellulare di proprietà
aziendale assegnato al dipendente per
uso promiscuo rappresenta, per la parte
di utilizzo personale, un reddito in
natura, salvo che al dipendente
vengano addebitati i relativi costi (se
l’addebito è parziale il reddito in natura
sarà rappresentato dalla differenza)
Assegnazione del cellulare per uso
promiscuo
• L’addebito al dipendente può avvenire:
- Fatturando l’ammontare delle telefonate per uso
privato (rilevate attraverso un codice abbinato al
telefono: la bolletta telefonica all’azienda arriva
suddivisa; oppure dal tabulato con evidenziate, dal
dipendente, le telefonate per uso privato).
- Facendo pervenire al dipendente, direttamente dal
gestore telefonico, l’addebito delle telefonate
personali.
Assegnazione del personal computer
• Il personal computer può essere assegnato al
dipendente:
- Per il solo uso di servizio (bene strumentale)
- Per uso promiscuo (per servizio e per uso
personale)
- Come puro fringe benefit (il valore normale
rappresenta il reddito)
L’assegnazione del PC per
servizio/promiscuo
• Il personal computer (di proprietà aziendale) assegnato al
dipendente per il solo uso di servizio (bene strumentale),
non rappresenta un fringe benefit, anche se il pc può
essere usato dal dipendente per motivi personali.
• Particolare attenzione occorre osservare invece nel caso in
cui si utilizzi per motivi personali il collegamento internet
pagato dall’azienda (in ogni caso si ritiene che non si
configuri un fringe benefit in tutti quei casi in cui il costo
del servizio internet sia quantificato a forfait - tariffa fissa
mensile senza riferimento al tempo di collegamento;
contrariamente occorre introdurre un sistema, come per i
cellulari, per quantificare il benefit).
Assicurazioni
Assicurazioni
Assicurazioni
Assicurazioni
Assicurazioni: il momento impositivo
Valori esclusi dalla base imponibile
• Non concorre a formare il reddito imponibile il valore dei
beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente se
complessivamente di importo non superiore nel periodo
d’imposta a € 258,23 (se il valore supera il limite, l’intero
importo concorre a formare il reddito) (art. 51, c. 3, Tuir).
Detta previsione ha carattere generale ed è quindi
applicabile in tutti i casi precedentemente descritti (Circ.
Min. Finanze n° 326/E/1997).
• Per la verifica del superamento del limite si deve tenere
conto anche del valore dei beni e servizi percepiti dal
dipendente in altri rapporti di lavoro nel medesimo
periodo d’imposta.
Erogazioni liberali
•
Non concorrono a formare reddito le erogazioni liberali alla
generalità o categorie di dipendenti, concesse in occasione di
festività e ricorrenze non superiori, nel periodo d’imposta a €
258,23. Non devono essere previste come obbligatorie dai
contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali. Le erogazioni
di importo o di valore superiore sono da assoggettare a
tassazione per la parte eccedente. L’espressione “festività e
ricorrenze” va intesa in senso ampio, vi rientrano tutte quelle
situazioni in cui oggettivamente si è soliti celebrare lietamente
un evento; oltre alle festività religiose vi rientrano anche quelle
del dipendente e/o dell’azienda.
- Abrogato dal 29/05/2008 -
Azionariato diffuso
La normativa fiscale e previdenziale
Art. 51, lettera g, DPR 917/86
Non concorre alla formazione del reddito il valore delle azioni offerte
anche alla generalità dei dipendenti e/o collaboratori per un importo
non superiore, nel periodo d’imposta, a € 2065,83 e sempre che
le azioni vengano detenute per almeno un triennio e non vengano
riacquistate dal datore di lavoro o dalla società emittente.
Stock options
La normativa fiscale (solo fino al 24/6/2008)
e previdenziale (anche successivamente a tale data)
Art. 51, lettera g-bis, DPR 917/86
Non concorre alla formazione del reddito l’importo
corrispondente alla differenza tra:
- il valore delle azioni al momento dell’assegnazione
- l’importo corrisposto dal lavoratore
a condizione che vengano rispettate le condizioni previste
Stock options
Le condizioni:
• Il prezzo pagato dal dipendente deve essere almeno pari al valore
delle azioni al momento dell’offerta;
• La partecipazione del dipendente deve rappresentare una
percentuale di partecipazione al capitale non superiore al 10%;
• L’opzione deve essere esercitata non prima che siano decorsi tre
anni dalla sua attribuzione;
• Il beneficiario mantenga per almeno i 5 anni successivi all’esercizio
dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non
inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento
dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente stesso;
• Al momento in cui l’opzione sia esercitabile la società risulti quotata
in mercati regolamentati.
Stock options
Come citato, il D.L. n° 112/2008, in materia di imponibilità fiscale e
previdenziale delle stock options ha introdotto una deroga al
principio di armonizzazione, prevedendone l’imponibilità ai fini fiscali
e l’esenzione ai fini contributivi.
• Tale nuovo regime si applica a tutte le azioni assegnate a partire dal
25 giugno 2008 indipendentemente dalla data di adozione dei piani
azionari.
• La L. n° 138/2011 (Manovra di ferragosto 2011) ha apportato
un’ulteriore modifica per quanto riguarda l’imposizione fiscale,
prevedendo che sui compensi erogati sotto forma di bonus e stock
options che eccedono l’importo della parte fissa della retribuzione,
attribuiti ai dirigenti nel settore finanziario nonché ai co.co.co. del
medesimo settore, debba essere applicata un’aliquota
addizionale del 10%.
•
Somministrazioni di vitto
• Non rappresenta reddito: il corrispettivo del servizio
di mensa (organizzato direttamente dal datore di lavoro
o gestito da terzi o per mezzo di convenzioni con i
ristoratori); le somministrazioni dirette da parte del
datore di lavoro; fino a € 5,29 giornalieri le prestazioni
sostitutive (esempio buoni pasto - non si applica più la
condizione “orario di lavoro che consenta la fruizione del
pasto”) e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti
di cantiere, ad altre strutture operative a carattere
temporaneo o unità produttive dove manchino strutture
o servizi di ristorazione (Art. 4, D. Lgs. 56/1998).
Somministrazione di vitto
•
Il ministero delle finanze (Ris 41/E/2000), con riferimento alla predetta
locuzione “strutture operative a carattere temporaneo o unità produttive
dove manchino strutture o servizi di ristorazione” ha precisato che
l’esclusione dell’importo fino a € 5,29 riguarda soltanto quelle categorie di
lavoratori per le quali ricorrono contemporaneamente le seguenti
condizioni:
- avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto. Sono esclusi
quindi, tutti i dipendenti ai quali, proprio in funzione della particolare
articolazione dell’orario di lavoro che non consente di fruire della pausa
pasto, viene attribuita una indennità sostitutiva di mensa (tale condizione
non è applicabile ai buoni pasto - v. Ris. A.E. 118/2006);
- essere addetti ad una unità produttiva. Sono esclusi quindi, coloro che non
sono stabilmente assegnati ad una “unità” intesa come sede di lavoro;
- ubicazione della suddetta unità in un luogo che, in relazione al periodo di
pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi
di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione.
Corrispettivo del servizio di
trasporto collettivo
• Non concorre a formare reddito imponibile il
corrispettivo del servizio di trasporto collettivo offerto
alla generalità o categoria di dipendenti, anche se
affidato a terzi (compresi esercenti servizi pubblici).
• E’ retribuzione imponibile ogni indennità sostitutiva.
• E’ soggetta a tassazione (al valore normale) la
concessione di facilitazioni sui prezzi dei biglietti di
viaggio offerte ai dipendenti (anche ai familiari degli
stessi) da parte di imprese esercenti pubblici servizi
di trasporto.
Oneri di utilità sociale
• Non rappresentano reddito gli oneri
sostenuti per l’utilizzazione delle opere
e dei servizi con finalità di educazione,
istruzione, ricreazione, assistenza
sociale e sanitaria o culto, da parte dei
dipendenti e dei familiari a carico
(anche non fiscalmente) di cui all’art. 12
DPR 917/86.
Oneri di utilità sociale
• Condizioni per l’esenzione (Risoluzioni Agenzia Entrate n°
34/2004 e n° 168/2004):
- deve trattarsi di opere e servizi messi a disposizione
della generalità dei dipendenti o di categorie di essi;
- le opere e i servizi devono perseguire specifiche
finalità di educazione, istruzione, ricreazione,
assistenza sociale sanitaria o culto;
- le spese devono essere sostenute volontariamente
dal datore di lavoro e non devono, quindi, derivare
da un’obbligazione contrattuale.
Oneri di utilità sociale
• L’esclusione dal reddito opera anche nell’ipotesi in cui
detti servizi siano messi a disposizione tramite il
ricorso a strutture esterne all’azienda, anche non di
proprietà (Circ. Ag. Entrate n° 34/2004).
• Tale affermazione ha valore solo nell’ipotesi in cui il
dipendente risulti estraneo al rapporto che intercorre
tra l’azienda e l’effettivo prestatore del servizio. Il
dipendente non deve quindi risultare beneficiario dei
pagamenti effettuati dalla propria azienda in
relazione all’obiettivo di fornitura del servizio o
dell’opera.
Somme erogate alla generalità di dipendenti:
asili nido, colonie e borse di studio
• Non rappresentano reddito le somme erogate alla
generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti
(sia direttamente sia in forma di rimborso dell’onere
sostenuto) per frequenza di asili nido e di colonie
climatiche per i familiari a carico (art. 12 TUIR),
nonché per borse di studio a favore dei medesimi
familiari (lettera f-bis, in vigore dal 1° gennaio 2000).
Il datore di lavoro deve acquisire e conservare la
documentazione comprovante l’utilizzo delle somme
in argomento per le predette finalità (circ. Min. Fin. n°
238/E del 22-12-2000).
Contributi previdenziali e assistenziali
esclusi dalla base imponibile fiscale
I contributi previdenziali e assistenziali (azienda e dipendente) sono esclusi dalla
base imponibile fiscale nella seguente misura (art. 51, c. 2, lett. A), TUIR e
successive modifiche)
• Contributi a carico del datore di lavoro
a) Previdenziali: se versati per legge, senza limiti; se versati a forme
pensionistiche complementari (D. Lgs. 252/2005) entro il limite di € 5.164,57
(comprese le quote a carico del lavoratore), fatta eccezione per i fondi in
squilibrio finanziario (es. M. Negri). E’ prevista la maturazione di una
maggiorazione di deducibilità per i soggetti di prima occupazione successiva
al 1.1.2007 (circ. A.E. 70/2007).
b) Assistenziali: se versati per legge, senza limiti; se versati per fini di
assistenza sanitaria (anche a favore di familiari - Circ. A.E. 50/E/2002) a enti
o casse aventi esclusivamente finalità assistenziali, in conformità a
disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, per un
importo complessivamente (compresa la quota del lavoratore) non superiore
a € 3.615,20
Imponibile contributivo: Emolumenti
totalmente o parzialmente esclusi
•
Contributi e somme a carico del
datore di lavoro versate o
accantonate a finanziamento di
forme pensionistiche
complementari (art. 16, D. Lgs.
252/2005) e a casse, fondi e
gestioni previsti dalla
contrattazione collettiva o da
accordi o regolamenti aziendali,
al fine di erogare prestazioni
integrative previdenziali o
assistenziali a favore del
lavoratore e dei suoi familiari
Sono interamente
esclusi dalla base
imponibile
contributiva
ordinaria, mentre
sono soggetti al
contributo di
solidarietà del
10%
Imponibile contributivo: Emolumenti
totalmente o parzialmente esclusi
• Contributi alla Cassa
edile (escluse le
quote sindacali e
associative)
Sono esclusi dalla
base imponibile
contributiva nella
misura dell’85%
Previdenza complementare:
(D. Lgs. 252/2005)
•
Dal 2007 è prevista una deducibilità dei contributi (sia volontari
sia in base a contratti o accordi collettivi) fino a € 5.164,57 più
un ulteriore beneficio fino a € 2.582,29 annui (differenza
positiva tra l’importo di € 25.822,85 e i contributi effettivamente
versati nei primi 5 anni), per i lavoratori di prima occupazione
(beneficio applicabile nei 20 anni successivi al quinto di
partecipazione al fondo).
Calcolo ulteriore beneficio
€ 25.822,85 - Importo versato nei primi 5 anni = ulteriore deduzione
da utilizzare nei 20 anni successivi entro i limiti di € 2.582,29 annui
Assistenza sanitaria integrativa
•
Contributi a fondi sanitari 2009 - L’art. 1. cc. 197 e 198, L.
244/2007 ha modificato il TUIR sia all’art. 10 (oneri deducibili) sia
all’art. 51 (redditi di lavoro dipendente), in particolare:
•
Art. 51, c. 2, lettera a): i contributi per l’assistenza sanitaria versati
dal datore di lavoro ad enti o casse aventi esclusivamente fini
assistenziali (da intendersi assistenza sanitaria integrativa) in
conformità a disposizione di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operano negli ambiti di intervento
stabiliti con decreto del Ministero della salute di cui all’art. 10, c. 1,
lettera e-ter), sono deducibili fino a € 3.615,20
Assistenza sanitaria integrativa
• Fino alla data di entrata in vigore del predetto
decreto ministeriale è rimasta in vigore la
deducibilità di € 3.615,20, così come previsto
dall’art. 51 del testo precedente la modifica.
• Ai fini contributivi rimane confermato il
contributo di solidarietà del 10% su tutte le
somme versate (senza limiti) alle Casse
sanitarie integrative.
Mobilità dei lavoratori
• Trasferta: mutamento temporaneo del luogo
di svolgimento dell’attività lavorativa
• Trasferim ento: mutamento definitivo del
luogo di lavoro
• Distacco: mutamento temporaneo del luogo
di lavoro, ponendosi al servizio di altro datore
• Trasfertista: lavoratore tenuto per contratto
all’espletamento dell’attività lavorativa in
luoghi sempre variabili e diversi
Rimborsi spese
• Per trasferte fuori dal territorio
comunale: esenti
• Per trasferte in ambito comunale:
esenti solo per trasporto
documentato
• Per attività extra professionale:
nessuna esenzione
L’imponibilità in caso di trasferta
Indennità forfettaria
Esente fino a euro 46,48/giorno, elevati a euro 77,47
per l'estero (anche se la trasferta non comporta il
pernottamento)
Indennità forfettaria con
rimborso a piè di lista (o
fornitura gratuita) del vitto
o dell'alloggio
Esente fino a euro 30,99/giorno elevati a euro 51,65
per l'estero
Indennità forfettaria con
rimborso a piè di lista (o
fornitura gratuita) del vitto
e dell'alloggio
Esente fino a euro 15,49/giorno, elevati a euro 25,82
per l'estero
Rimborso a piè di lista
(documentato) di vitto,
alloggio, viaggio, trasporto
e spese non documentabili
Vitto, alloggio, viaggio e trasporto totalmente esenti;
Altre spese anche non documentabili (analiticamente
attestate dal dipendente: lavanderia, telefono,
parcheggio, mance, ecc.) esenti fino a euro
15,49/giorno, elevati a euro 25,82 per l'estero
Trasferimento
•
L’indennità di trasferimento non concorre a formare reddito
imponibile nella misura del 50% del suo ammontare e comunque
per un importo non superiore a € 1.549,37 (elevati a € 4.648,11
per l’estero). La norma è applicabile anche se il trasferimento è
richiesto dal dipendente (Ris. Min. Finanze n° 87/E/1999 e circ.
INPS 156/1999). L’esenzione si attesta fino a un massimo di €
6.197,48 se nello stesso anno il dipendente subisce un
trasferimento all’estero e uno in Italia. Sono esenti anche le spese
sostenute dal dipendente per il trasferimento: di viaggio
(comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico); di trasporto
delle cose; per il recesso del contratto di locazione in dipendenza
del trasferimento.
Trasfertisti
• L’indennità e le maggiorazioni di retribuzione
corrisposte ai trasfertisti non concorrono a
formare reddito nella misura del 50% del loro
ammontare. Per tali lavoratori tutte le somme
e i valori che il dipendente percepisce in
relazione al rapporto di lavoro, compresi i
rimborsi di spese, sono assoggettati
integralmente a tassazione (fatte salve le
esclusioni previste dall’art. 51 del TUIR).
Fringe benefits e salari convenzionali
• Il valore dei fringe benefit, così
come tutte le altre erogazioni, non
influenza le basi imponibili (fiscale
e contributiva) in tutte quelle
situazioni in cui sono previsti, per i
predetti fini, salari/stipendi
convenzionali.
Assegnazione fringe benefit
• Assegnazione dei fringe benefit:
- Di norma in forma scritta utilizzando, ove previsto,
le prescritte formule contrattuali (concessione, uso,
comodato, assegnazione, ecc.)
- L’assegnazione può prevedere una partecipazione
alla spesa del lavoratore (specificando misura e
modalità)
- E’ consigliabile prevedere le modalità di revoca e di
restituzione
Cessione del credito
• Il lavoratore può contrarre prestiti, mediante
la cessione di quote del proprio stipendio
entro il limite massimo di 1/5 della
retribuzione netta.
• La Finanziaria 2005 ha esteso l’applicazione
del DPR 180/1950 anche all’impiego privato.
• La cessione non può avere durata superiore a
10 anni.
TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO
Studio B. BRAVI
1
T.F.R.: riferimenti normativi

Art. 2120 Codice Civile

Legge 29.05.1982, n° 297
Studio B. BRAVI
2
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

L’art. 2120 c.c., richiamato dalla L. 297/82,
riconosce a tutti i lavoratori subordinati il
diritto ad un trattamento economico di fine
rapporto calcolato in misura proporzionale
all’anzianità di servizio maturata all’atto
della cessazione.
Studio B. BRAVI
3
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO


E’ un importo che matura progressivamente nel
corso del rapporto, proporzionalmente alla
retribuzione dovuta e viene erogato all’atto della
cessazione (L. n° 297/1982).
E’ escluso dalla contribuzione previdenziale,
assistenziale ed assicurativa ed è soggetto ad
un particolare regime di tassazione separata
(art. 19 Tuir).
Studio B. BRAVI
4
T.F.R. – criterio di calcolo



Si calcola sommando per ciascun anno di
servizio una quota pari e comunque non
superiore all’importo della retribuzione dovuta
per l’anno stesso, divisa per 13,5
La regola è generale ed inderogabile
La quota di calcolo individuata dalla legge in
misura pari a 13,5 non può essere modificata né
in diminuzione né in aumento
Studio B. BRAVI
5
T.F.R. – criterio di calcolo

Dall’importo lordo maturato nell’anno, così
determinato, deve essere detratta una somma
pari allo 0,50% della retribuzione imponibile
annua ai fini contributivi. Tale somma viene
già anticipata dal datore e versata all’Inps con
la denuncia mensile dei contributi obbligatori.
Il contributo non è dovuto per:



apprendisti
assunti con CDS
lavoratori domestici
Studio B. BRAVI
6
Rivalutazione accantonamenti
Al 31 dicembre di ogni anno il fondo già
precedentemente accantonato viene incrementato
con l’applicazione di un tasso di rivalutazione
costituito da:
 1,5% fisso

75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al
consumo accertato dall’Istat rispetto al mese di
dicembre precedente.
Studio B. BRAVI
7
Rivalutazione accantonamenti
Per i rapporti di lavoro che si risolvono nel corso
dell’anno:
 il tasso fisso dell’1,50% viene riproporzionato
in ragione dei mesi lavorati (0,125% per ogni
mese)
 l’incremento dell’indice Istat è quello risultante
nel mese di cessazione rispetto al mese di
dicembre precedente.
Studio B. BRAVI
8
Composizione del TFR
Il TFR è pertanto composto:
 dalla somma complessivamente maturata al 31 dicembre
dell’anno precedente;
 dalla rivalutazione di tale somma, sulla base del tasso
risultante per il mese di cessazione (ovvero per il mese
precedente se la cessazione è avvenuta entro il giorno 14);
 dalla quota di competenza dell’anno in corso, maturata dal
1° gennaio fino al 31 dicembre ovvero fino all’eventuale
data di cessazione.
Studio B. BRAVI
9
Studio B. BRAVI
10
T.F.R. – criterio di calcolo
Salvo
diversa
previsione
dei
contratti
Salvo
diversa
previsione
dei
contratti
collettivi,
la retribuzione
annua
collettivi,
la retribuzione
annua
comprende
comprendetutte
tuttelelesomme,
somme,compreso
compreso
l’equivalente
l’equivalente delle
delle retribuzioni
retribuzioni in
in natura,
natura,
maturate in dipendenza del rapporto di
maturate in dipendenza del rapporto di
lavoro, a titolo non occasionale e con
lavoro, a titolo
non occasionale
con di
esclusione
di quanto
corrisposto ae titolo
esclusione
di quanto corrisposto a titolo di
rimborso spese.
rimborso spese.

Studio B. BRAVI
11
T.F.R. – criterio di calcolo

La retribuzione annua utile ai fini del
calcolo corrisponde a quella di
competenza dell’anno stesso, costituita da
tutti i compensi divenuti liquidi ed esigibili
nell’anno medesimo, anche se corrisposti
successivamente
Studio B. BRAVI
12
T.F.R. – criterio di calcolo

I compensi con periodicità plurimensile, maturati
in due diverse annualità (come, ad es., la 14^),
sono computati nella retribuzione dell’anno in cui
è prevista l’erogazione, mentre la retribuzione
erogata in ritardo e gli arretrati dovuti a seguito
di sentenza, conciliazione o rinnovo contrattuale
sono computati unitamente alle retribuzioni del
periodo al quale si riferiscono (necessità, quindi, di
procedere ad una riliquidazione dell’importo già calcolato).
Studio B. BRAVI
13
T.F.R. – criterio di calcolo

L’art. 2120 c.c. prevede che in caso di
sospensione della prestazione lavorativa nel
corso dell’anno per una delle cause di cui all’art.
2110 c.c., nonché in caso di sospensione con
intervento di integrazione salariale, deve essere
computato nella retribuzione l’equivalente della
retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto
diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto di lavoro (comprensiva, quindi, anche di eventuali
compensi o indennità corrisposte in via ordinaria al lavoratore. Ad
es.: straord. a forfait)
Studio B. BRAVI
14
T.F.R. e assenze dal lavoro

I casi contemplati dal citato art. 2110 c.c.
sono relativi a:
- infortunio
- malattia
- gravidanza o puerperio
Studio B. BRAVI
15
T.F.R. e assenze in genere
Se, a fronte dell’assenza, il datore è tenuto
a corrispondere un corrispettivo in forza di
disposizioni di legge o di contratto, tale
corrispettivo è utile ai fini del calcolo del
Tfr (ferie, festività, rol, ecc.)
 Se nulla è dovuto al lavoratore, il Tfr non
matura (sciopero, aspettativa, permessi
non retribuiti, servizio militare, ecc.)

Studio B. BRAVI
16
Anticipazione del t.f.r
La legge prevede la possibilità per il lavoratore in
possesso di un’anzianità di servizio di almeno 8 anni di
richiedere, nel corso del rapporto di lavoro, l’erogazione
di un’anticipazione di entità non superiore al 70% del
trattamento complessivamente accantonato.
 Le richieste potranno essere soddisfatte annualmente
entro i seguenti limiti:



10% degli aventi titolo;
4% del numero totale dei dipendenti.
Studio B. BRAVI
17
Anticipazione del t.f.r
Tale richiesta può essere avanzata una sola volta nel corso
del rapporto e per poter essere soddisfatta deve essere
motivata dalla necessità di sostenere:

spese sanitarie per terapie e/o interventi straordinari,
riconosciuti tali dalle competenti strutture pubbliche

acquisto della prima casa di abitazione per il richiedente o
per i propri figli


spese da sostenere durante l’astensione facoltativa
necessità economiche emerse durante i congedi per
formazione
Studio B. BRAVI
18
Tassazione del t.f.r.
L’Art. 11 del D.Lgs. 47/2000 ha apportato
notevoli modifiche riguardo l’assoggettamento
ad Irpef delle somme corrisposte a titolo di Tfr,
introducendo una nuova modalità di calcolo
della tassazione da applicarsi sugli importi
maturati a partire dal 1° gennaio 2001 e
lasciando immutato il criterio previgente per gli
importi maturati fino al 31 dicembre 2000.
Studio B. BRAVI
19
Tassazione del t.f.r.
Tassazione quote maturate fino al 31 dicembre 2000
Determinazione imponibile fiscale
Quanto maturato fino al 31 dicembre 2000 in
qualità di Tfr è imponibile ai fini fiscali per un
importo che si determina riducendone l’ammontare
(comprensivo degli importi di rivalutazione) di una
somma pari a € 309,87 per ciascun anno di
maturazione fino a tale data.
Studio B. BRAVI
20
Tassazione del t.f.r.
Tassazione quote maturate dal 1° gennaio 2001
Quote di rivalutazione
L’importo della rivalutazione calcolato ciascun anno
è tassato applicandogli un’imposta sostitutiva nella
misura dell’11% che viene versata entro il 16
febbraio dell’anno successivo.
Ogni anno è però dovuto un acconto dell’imposta
sostitutiva nella misura del 90% relativa alla
rivalutazione dell’anno precedente.
L’imposta sostitutiva è imputata a riduzione del
fondo.
Studio B. BRAVI
21
Tassazione del t.f.r.
Tassazione quote maturate dal 1° gennaio 2001
Determinazione imponibile fiscale
Il Tfr è imponibile per un importo che si
determina riducendo il suo ammontare delle
quote di rivalutazione già assoggettate ad
imposta sostitutiva.
Studio B. BRAVI
22
Tassazione del t.f.r.
Aliquota di tassazione
E’ l’aliquota media corrispondente ad un reddito di
riferimento pari alla somma che risulta dividendo
l’ammontare totale del Tfr per il numero degli anni e
frazioni di anno presi a base per la commisurazione
del Tfr stesso e moltiplicando il risultato per 12.
Le aliquote per scaglioni di reddito sono quelle in
vigore nel periodo in cui è sorto il diritto alla
corresponsione del Trattamento.
Studio B. BRAVI
23
Tassazione del t.f.r.
Periodo transitorio (cessazioni 2001 – 2005)
Per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute
nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il
31 dicembre 2005 era prevista una detrazione di
imposta pari a € 61,97 annui, frazionabili a mese e
da riproporzionare per i rapporti part-time, per
ciascuno degli anni compresi nel citato periodo.
Studio B. BRAVI
24
Tassazione del t.f.r.
Rapporti a tempo determinato
Per i rapporti a tempo determinato non superiore
complessivamente
a
2
anni,
all’imposta
determinata secondo i criteri citati viene applicata
una detrazione di € 61,97 (frazionabili a mese e da
riproporzionare per i rapporti part-time) per ciascun
anno, che può essere cumulata con quella
precedentemente citata prevista per la generalità
dei lavoratori nel periodo transitorio.
Studio B. BRAVI
25
Tassazione del t.f.r.
Nuova detrazione d’imposta dal 1° aprile 2008
Ai lavoratori che maturano il diritto alla percezione del Tfr a
partire dal 1° Aprile 2008 viene riconosciuta una nuova
detrazione d’imposta da applicarsi sul Tfr.
La misura della detrazione non è unica, ma è strutturata in
base a tre diverse classi di reddito:
 € 70 per reddito di riferimento fino a 7.500 €;
 € 50 per reddito di riferimento tra 7.500 e 28.000 €;
 Frazione di € 50 per reddito di riferim. tra 28.000 e
30.000 €
La detrazione può essere riconosciuta relativamente ad una
sola cessazione di rapporto di lavoro nel corso di ciascun
periodo d’imposta, e può essere riconosciuta solo sui
saldi e sugli acconti di Tfr ma non sulle anticipazioni.
Studio B. BRAVI
26
Tassazione del t.f.r.
Schematizzando
Elementi
Fino al 31/12/2000
Dal 01/01/2001
Rivalutazione
Rientra
fiscale
nell’imponibile Non rientra nell’imponibile
fiscale.
Viene tassata annualmente
con aliquota sostitutiva
dell’11%
Deduzione
€ 309,87 per ogni anno di Non prevista
maturazione
Detrazione d’imposta Non prevista
Studio B. BRAVI
€ 61,97 per ogni anno di
maturazione
del
Tfr
(rapporti a tempo determin.
fino a 2 anni) + nuova
detrazione, ove spettante
27
Momento di pagamento del TFR


Con sentenze n° 1040/2002 e 4822/2002, la Corte di
Cassazione ha stabilito che il diritto alla corresponsione
del Tfr sorge nel momento in cui il rapporto di lavoro
cessa, ovvero entro il termine stabilito da ciascun
contratto collettivo. Pertanto nel caso in cui il datore non
paghi il dipendente a quella data (anche,
semplicemente, per attendere la pubblicazione
dell’indice Istat), dovrà riconoscergli sia gli interessi che
la rivalutazione monetaria sull’importo dovuto.
Il diritto al pagamento del Tfr si prescrive in cinque anni,
decorrenti a partire dal momento della cessazione del
rapporto (art. 2948, c. 5, c.c.), ed il credito per Tfr è assistito
da un privilegio generale sui beni mobili del datore di
lavoro.
Studio B. BRAVI
28
TFR e decesso del lavoratore

L’art. 2122 C.C. prevede che in caso di morte
del lavoratore, l’ind. sostitutiva del preavviso
nonché il Tfr debbano essere corrisposti al
coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del
lavoratore, ai parenti entro il 3° grado ed agli
affini entro il 2° grado. In mancanza di tali
persone, le somme sono attribuite secondo le
norme della successione legittima.
E’ nullo ogni patto circa l’attribuzione e la
ripartizione delle somme, anteriore alla morte.
Studio B. BRAVI
29
Fondo di garanzia del TFR


Il Fondo di garanzia TFR è uno specifico fondo
istituito presso l’Inps allo scopo di intervenire,
sostituendosi al datore di lavoro, in caso di
insolvenza dello stesso nel pagamento del TFR
spettante ai lavoratori dipendenti, compresi i
soci di cooperative di lavoro o loro aventi diritto.
E’ alimentato da una contribuzione mensile pari
allo 0,20% (0,40% per i dirigenti industria) della
retribuzione imponibile.
Studio B. BRAVI
30
La gestione del
Fondo di Tesoreria Inps
Studio B. BRAVI
31
Il Fondo di Tesoreria


Con effetto dall’1/1/2007 è stato istituito il
“Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto
di cui all’art. 2120 del codice civile”.
Esso è gestito, per conto dello Stato, dall’Inps su
un apposito conto corrente aperto presso la
tesoreria dello Stato ed è destinato ad
accogliere il Tfr di quei lavoratori dipendenti di
aziende del settore privato con più di 49 addetti
che decidano di non aderire ad una forma di
previdenza integrativa.
Studio B. BRAVI
32
Il Fondo di Tesoreria

Il finanziamento del Fondo di tesoreria avviene
mediante il versamento di un contributo pari alla
quota del Tfr maturato dai dipendenti del settore
privato che espressamente decidono di
mantenerlo presso il proprio datore di lavoro.
Studio B. BRAVI
33
Il Fondo di Tesoreria


Ai sensi del D.M. 30/1/2007, le quote di Tfr da
versare assumono la natura di contribuzione
obbligatoria, pertanto anche ad esse si applica,
ai fini dell’accertamento e della riscossione, la
normativa relativa alla contribuzione
previdenziale ed assistenziale.
Quindi, l’eventuale esclusione di retribuzione
dalla base di computo per il Tfr, determinando
un minor versamento al Fondo di tesoreria,
subirà le relative conseguenze sanzionatorie.
Studio B. BRAVI
34
I datori di lavoro obbligati

Sono obbligati al versamento i datori di lavoro
appartenenti al settore privato, con un organico
almeno pari a 50 addetti.
Il requisito occupazionale (almeno 50 addetti) deve essere così calcolato,
tenendo presente l’intero complesso della struttura aziendale:
a) Aziende in essere al 31/12/2006: media dei dipendenti occupati nel 2006.
b) Aziende che hanno iniziato l’attività successivamente: media dei
dipendenti occupati nell’anno di inizio dell’attività.
Le successive variazioni di organico sono irrilevanti
Studio B. BRAVI
35
Lavoratori per i quali sussiste l’obbligo
di versamento

Determinato l’organico di riferimento, il datore di
lavoro con almeno 50 dipendenti è tenuto ad
effettuare il versamento al Fondo di tesoreria,
della somma pari all’ammontare del Tfr, al netto
del contributo dello 0,50% dovuto al FPLD o
misura ridotta per i dipendenti ai quali si
applicano sconti contributivi, maturato dai
dipendenti che hanno deciso espressamente di
mantenere (in tutto o in parte) il Tfr presso il
proprio datore di lavoro.
Studio B. BRAVI
36
Lavoratori esclusi dall’obbligo di
versamento

L’azienda con almeno 50 addetti, nonostante l’obbligo di finanziare il
Fondo di tesoreria, non è tenuta ad effettuare il versamento per:







Soggetti con contratto a tempo determinato inferiore a 3 mesi, compresa
eventuale proroga;
Lavoratori a domicilio;
Lavoratori iscritti all’ENPAIA;
Lavoratori per i quali il contratto collettivo prevede l’accantonamento del Tfr
presso soggetti terzi (ad es. alcuni contratti territoriali dell’edilizia);
Lavoratori stagionali dell’agro-alimentare per i quali il termine non è
prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento (ad es. il termine della
campagna saccarifera, ecc.);
Lavoratori assicurati presso il f.do di previdenza per gli impiegati dipendenti
dai concessionari del servizio di riscossione tributi;
Lavoratori iscritti al f.do delle abolite imposte di consumo.
Studio B. BRAVI
37
Versamento

Il versamento deve essere eseguito mensilmente attraverso
il sistema Uniemens.

L’Inps, con msg. n° 10577/2007, precisa che il versamento
del Tfr al Fondo di tesoreria per i lavoratori assunti dal
1/1/2007 in poi decorre dal periodo di paga successivo alla
consegna del mod. TFR2 contenente la scelta di
mantenimento del Tfr in azienda, compresi i periodi
pregressi decorrenti dall’assunzione (con pagamento degli
interessi pari alla rivalutazione al 31/12 precedente
rapportato al periodo di differimento del versamento).
Studio B. BRAVI
38
Rivalutazione annuale


L’onere della rivalutazione del Tfr trasferito al Fondo di
tesoreria è in carico all’Inps, ma il datore di lavoro deve
comunque provvedere al relativo calcolo annuale a
favore del dipendente.
L’imposta sostitutiva (11% dell’importo della
rivalutazione) deve essere versata dal datore di lavoro
sia in riferimento alla quota di Tfr rimasta effettivamente
in azienda che a quella versata all’Inps. Quest’ultima
quota viene poi scomputata dai contributi dovuti all’Inps
(mod. DM10) del mese in cui ne viene effettuato il
versamento all’Erario.
Studio B. BRAVI
39
Pagamento del Tfr al dipendente

All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, l’intero
importo di Tfr complessivamente maturato viene pagato
al dipendente dal datore di lavoro, il quale provvede poi
a recuperare nei confronti dell’Inps quanto fino a quel
momento versato al Fondo, in base alle seguenti priorità:



Dalle quote di Tfr dovute quale contribuzione al Fondo di
tesoreria nel mese del conguaglio;
In caso di incapienza, dai contributi obbligatori dovuti all’Inps
(cioè quelli indicati nei quadri B/C del mod. DM10/2);
In caso di ulteriore incapienza, dai contributi dovuti all’Enpals,
all’Inpgi, all’Ipost ed all’Inpdap.
Studio B. BRAVI
40
Anticipazione del Tfr


In caso di anticipazione del Tfr ai sensi dell’art. 2120 c.c.,
l’ammontare complessivo è erogato dal datore di lavoro
utilizzando primariamente le somme maturate fino al
31/12/2006 (e, quindi, ancora accantonate in azienda).
Qualora non vi sia capienza, il datore provvederà
comunque a pagare quanto richiesto dal lavoratore
(anche in deroga ai limiti fissati ordinariamente dall’art.
2120, per effetto dell’applicazione dell’ultimo comma di
tale articolo), recuperando poi la quota Inps con il
sistema del conguaglio sul DM10.
Studio B. BRAVI
41