Retribuzione - Scuola di Formazione Ipsoa
Transcript
Retribuzione - Scuola di Formazione Ipsoa
RETRIBUZIONE IMPONIBILE E FRINGE BENEFITS Nozione di “retribuzione” • Art. 36 della Costituzione: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa” Nozione di “retribuzione” • Art. 2099 del Codice Civile: - La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tem po o a cottim o , e deve essere corrisposta nella misura determinata (dai contratti collettivi) con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. - In mancanza dei contratti collettivi o di accordo tra le parti, essa è determinata dal giudice. - Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura. Nozione di “retribuzione” • La retribuzione, nelle varie forme previste dalla normativa (compresi, quindi, i fringe benefits ), costituisce quindi il corrispettivo della prestazione resa dal lavoratore a favore del datore di lavoro, in dipendenza del rapporto di lavoro. Irriducibilità della retribuzione • La retribuzione concordata al momento dell’assunzione non è riducibile, salvo che in caso di legittimo esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro. • La garanzia dell’irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni, ma non anche a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Strumenti di riferimento • La legge • La contrattazione collettiva (nazionale, territoriale, aziendale) • La contrattazione individuale In mancanza, la retribuzione è determinata dal giudice secondo equità La retribuzione costituzionalmente garantita corrisponde, in linea generale, a quella determinata dai contratti collettivi (Cass. 9 marzo 2005 n. 5139). Adeguamento retribuzione • Nel caso in cui il lavoratore chieda l’adeguamento della sua retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost., il giudice deve preliminarmente valutare se sussiste l’asserito difetto di proporzionalità e di sufficienza della retribuzione prendendo in considerazione l’importo globale della retribuzione di fatto percepita e non già isolate componenti della stessa. La determinazione della retribuzione La retribuzione viene quantificata facendo riferimento: • alla categoria del lavoratore • al livello di inquadramento Autonomia negoziale delle parti • Sono ammesse clausole contrattuali che prevedono: - la non computabilità di compensi negli istituti contrattuali diretti o indiretti (diversi da quelli previsti dalla legge) - la qualificazione degli emolumenti comprensiva dell’incidenza degli istituti contrattuali diretti o indiretti (anche dovuti in forza di legge) • A tal fine i relativi contratti devono essere depositati presso la Dtl entro 30 gg. dalla stipula Retribuzione e prestazione impossibile • I m possibilità del lavoratore: l’impossibilità sopravvenuta libera il lavoratore dall’obbligo della prestazione ed esonera il datore dall’obbligo della retribuzione. • I m possibilità del datore di lavoro: quando l’impossibilità sopravvenuta riguarda la sfera del datore, la retribuzione non è dovuta quando il fatto non è imputabile al datore stesso, non è prevedibile od evitabile (Cass. 22/10/1999, n° 11916). Retribuzione Nozione legale Nozione contrattuale Diretta Indiretta Differita Voci retributive Minimo tabellare Ex ind.contingenza E.d.r. I.v.c. Scatti d’anzianità Superminimo Le forme di retribuzione Retribuzione mensilizzata • I contratti collettivi fissano per gli impiegati e per molti operai una retribuzione fissa mensile, da corrispondersi alla fine di ogni periodo di paga a prescindere dai giorni che compongono il mese. La retribuzione può essere frazionata in giorni o ore (mediante i coefficienti individuati dai ccnl) per il calcolo e la determinazione di periodi di paga non interamente lavorati ovvero per quantificare, ad esempio, il lavoro straordinario. Retribuzione mensilizzata: coefficienti CCNL industria metalmeccanica: Retribuzione giornaliera = retribuzione mensile : 26 Retribuzione oraria = retribuzione mensile : 173 CCNL commercio: Retribuzione giornaliera = retribuzione mensile : 26 Retribuzione oraria = retribuzione mensile : 168 (40 h/sett.)* * 182 per orario normale pari a 42 h/settimana, 195 per 45 h/settimana. Retribuzione oraria • In alcuni settori, in particolare per gli operai in vari settori dell’industria e dell’artigianato, la retribuzione viene calcolata su base oraria con riferimento alle ore effettivamente lavorate nel corso del mese. La maggior parte dei contratti prevede però la mensilizzazione. LA FESTIVITA’: retribuzione mensilizzata • Sospensione dal lavoro con diritto alla retribuzione • Se cade di domenica è considerata festività non goduta e viene, quindi, retribuita con 1/26 della normale retribuzione LA FESTIVITA’: retribuzione oraria • Ove venga attuato il criterio di determinazione della retribuzione in misura oraria, le festività devono essere retribuite in qualsiasi giorno della settimana esse cadano. • I contratti collettivi normalmente prevedono la misura della relativa retribuzione. Le mensilità aggiuntive • La tredicesima è stata istituita da un accordo interconfederale recepito dal DPR 1070/1960. E’ ragguagliata ad una mensilità (ovvero a 173 ore) della normale retribuzione. • Le ulteriori mensilità (ad es. la 14^, ecc.) vengono eventualmente previste dalla contrattazione collettiva, che ne definisce modalità di erogazione, entità e regolamentazione in genere. Mensilità aggiuntive ed assenze dal lavoro Inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno Non spetta per i periodi non lavorati: va corrisposta per tanti dodicesimi quanti sono i mesi lavorati. Per le frazioni di mese, controllare le indicazioni del ccnl; di regola le frazioni lavorate pari o superiori a metà mese sono considerate mese intero. Assenze durante le quali matura il diritto Malattia o tbc, entro il periodo di comporto – Infortunio e malattia professionale – Congedo di maternità (ex obbligatoria) – Ferie, festività, rol – Permessi retribuiti – Congedo matrimoniale – Richiamo alle armi – Cig per riduzione d’orario Assenze durante le quali non matura il diritto Permessi non retribuiti – Servizio militare di leva – Servizio civile – Congedo parentale (ex facoltativa) – Assenze per malattia del bambino – Sciopero – Assenze ingiustificate e per motivi disciplinari – Cig a zero ore - Di regola, tutte le assenze durante le quali non spetta la retribuzione Definizione di reddito da lavoro dipendente Criteri di imponibilità Imponibile ai fini contributivi Retribuzione effettiva, determinata ai sensi dell’art. 12 della L. n° 153/1969 In ogni caso non può essere inferiore a quanto stabilito dal contratto collettivo, che a sua volta non può essere inferiore al minimale legale Salvo non siano fissati salari convenzionali Una analisi della remunerazione complessiva RETRIBUZIONE MONETARIA FISSA per il riconoscimento della posizione e del possesso delle competenze utili a ricoprirla i fattori che determinano la remunerazione per il lavoro possono essere individuati in RETRIBUZIONE MONETARIA VARIABILE per il risultato di periodo conseguito nella specifica funzione ed eventualmente per incrementi delle competenze BENEFIT ad integrazione del trattamento monetario per consolidare status, merito e riconoscere affezione ed eccellenza del livello di competenza I fringe benefits • Si tratta di compensi in natura (letteralmente: benefici marginali) che il datore di lavoro attribuisce o concorda, collettivamente od individualmente, con i lavoratori in aggiunta alla normale retribuzione in denaro • Riguardo i possibili destinatari, non ci sono limitazioni (lavoratori subordinati, collaboratori, amministratori; dirigenti, quadri, impiegati, operai – anche se vengono di norma riconosciuti a qualifiche medio-alte) • Per alcuni fringe benefits è previsto che l’esclusione dall’imponibilità sia subordinata ad una assegnazione collettiva I fringe benefits Armonizzazione delle basi imponibili • Ai sensi del D.Lgs. n° 314/1997, dal 1° Gennaio 1998, per effetto della (parziale) armonizzazione nella determinazione delle basi imponibili ai fini contributivi e fiscali, le modalità di valorizzazione dei fringe benefits previste dalla normativa fiscale (art. 51 Tuir) valgono anche ai fini previdenziali, assistenziali ed assicurativi I fringe benefits Determinazione del valore norm ale • Art. 9 Tuir: Salvo quanto stabilito per le azioni, obbligazioni e altri titoli, per valore norm ale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Titoli ed azioni • Il valore normale dei titoli azionari è determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli quotati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipaz. al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società ovvero, per le società di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti; c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo Veicoli aziendali • • 1) 2) 3) L’uso dell’auto aziendale può configurarsi come retribuzione in natura ai sensi dell’art. 2099 c.c., in quanto consente l’utilizzo anche per interessi personali senza sostenerne tutte le spese per la conduzione/manutenzione di un mezzo di proprietà L’autovettura può essere concessa con diverse finalità: Per uso promiscuo: l’attribuzione dell’autoveicolo avviene per l’espletamento della prestazione lavorativa e per l’utilizzo, senza limitazioni, nella vita privata (valore convenzionale) Per uso privato: nessun nesso funzionale con la prestazione di lavoro (valore di mercato) Per uso aziendale: utilizzo esclusivo a fini aziendali E’ opportuno che le finalità per le quali viene concesso l’utilizzo dell’auto compaiano nella lettera di assegnazione. Auto ad uso esclusivo di servizio • L’autoveicolo concesso per il solo utilizzo per motivi di servizio rappresenta un bene strumentale. • Non rappresentando, quindi, retribuzione in natura, non genera base imponibile ai fini previdenziali o fiscali. Auto ad uso esclusivo personale • Il veicolo concesso per il solo uso personale (valore del bene, del carburante, della manutenzione, ecc.) deve essere quantificato utilizzando il criterio generale del valore normale, assumendone pertanto il valore reale Auto in utilizzo promiscuo • Il valore convenzionale è calcolato nella misura del 30% del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI, considerando una percorrenza annua convenzionale di 15.000 km (al netto eventualmente di quanto trattenuto al dipendente). • Il valore economico del fringe benefit deve essere parametrato ai giorni di utilizzo, tenendo conto della data di inizio rapporto ovvero della data di assegnazione dello stesso. Autovettura in utilizzo promiscuo AUTOVETTURE A GASOLIO IN PRODUZIONE COSTO FRINGE MARCA MODELLO SERIE CHILOMETRICO BENEFIT A 15.000 KM ANNUALE FIAT nuova punto 75cv 3 0,321937 1.448,72 1.3/16v m.j. porte FIAT nuova punto 90cv 3 0,338656 1.523,95 1.3/16v m.j. porte FIAT nuova punto 120cv 3 0,406388 1.828,74 1.9 m.j. porte FIAT nuova punto 130cv 3 0,433636 1.951,36 1.9 m.j. porte Prestito agevolato • La base imponibile è, dal 1° Gennaio 2000, pari al 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso praticato dall’azienda. • Sono esclusi i prestiti di durata inferiore a 12 mesi concessi per accordo aziendale ai dipendenti in Cig, ancorché non ancora autorizzata, in contratto di solidarietà, oppure vittime dell’usura o di richieste estorsive. Prestito agevolato Fabbricati La base imponibile è pari alla differenza tra: - la rendita catastale (in mancanza: valore in regime vincolistico o, in mancanza, di libero mercato) aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato (comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore) - meno quanto pagato dal dipendente. • Le spese inerenti sono quelle che non sono già incluse nella determinazione della rendita (esempio: ordinaria manutenzione, amministrazione del fabbricato, spese per servizi comuni). • L’imponibile si riduce al 30% se il fabbricato è utilizzato anche per servizio (concesso in connessione con l’obbligo di dimorare nell’alloggio; ad esempio custodi e portieri). • Fabbricati • La riduzione non si applica al dipendente a cui è fatto obbligo di dimorare semplicemente in una certa località. • Per i fabbricati iscritti al catasto ma privi di rendita, perché non ancora censiti o perché rurali, si deve fare riferimento alla rendita presunta. • Il valore dell’alloggio concesso a più dipendenti, sarà ripartito tra gli stessi in relazione alle parti del fabbricato a ciascuno di essi assegnato. Assegnazione del telefono cellulare • Il telefono cellulare può essere assegnato al dipendente: - Per il solo uso di servizio (bene strumentale) - Per uso promiscuo (per servizio e per uso personale) - Come puro fringe benefit (il valore normale rappresenta il reddito) Assegnazione del cellulare per servizio • Il telefono cellulare di proprietà aziendale assegnato al dipendente per il solo uso di servizio (bene strumentale), non rappresenta un fringe benefit anche se dai tabulati telefonici possano emergere alcune telefonate personali eseguite durante il servizio stesso (lavoratore frequentemente in missione che ha necessità di comunicare con la famiglia) Assegnazione del cellulare per uso promiscuo • Il telefono cellulare di proprietà aziendale assegnato al dipendente per uso promiscuo rappresenta, per la parte di utilizzo personale, un reddito in natura, salvo che al dipendente vengano addebitati i relativi costi (se l’addebito è parziale il reddito in natura sarà rappresentato dalla differenza) Assegnazione del cellulare per uso promiscuo • L’addebito al dipendente può avvenire: - Fatturando l’ammontare delle telefonate per uso privato (rilevate attraverso un codice abbinato al telefono: la bolletta telefonica all’azienda arriva suddivisa; oppure dal tabulato con evidenziate, dal dipendente, le telefonate per uso privato). - Facendo pervenire al dipendente, direttamente dal gestore telefonico, l’addebito delle telefonate personali. Assegnazione del personal computer • Il personal computer può essere assegnato al dipendente: - Per il solo uso di servizio (bene strumentale) - Per uso promiscuo (per servizio e per uso personale) - Come puro fringe benefit (il valore normale rappresenta il reddito) L’assegnazione del PC per servizio/promiscuo • Il personal computer (di proprietà aziendale) assegnato al dipendente per il solo uso di servizio (bene strumentale), non rappresenta un fringe benefit, anche se il pc può essere usato dal dipendente per motivi personali. • Particolare attenzione occorre osservare invece nel caso in cui si utilizzi per motivi personali il collegamento internet pagato dall’azienda (in ogni caso si ritiene che non si configuri un fringe benefit in tutti quei casi in cui il costo del servizio internet sia quantificato a forfait - tariffa fissa mensile senza riferimento al tempo di collegamento; contrariamente occorre introdurre un sistema, come per i cellulari, per quantificare il benefit). Assicurazioni Assicurazioni Assicurazioni Assicurazioni Assicurazioni: il momento impositivo Valori esclusi dalla base imponibile • Non concorre a formare il reddito imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a € 258,23 (se il valore supera il limite, l’intero importo concorre a formare il reddito) (art. 51, c. 3, Tuir). Detta previsione ha carattere generale ed è quindi applicabile in tutti i casi precedentemente descritti (Circ. Min. Finanze n° 326/E/1997). • Per la verifica del superamento del limite si deve tenere conto anche del valore dei beni e servizi percepiti dal dipendente in altri rapporti di lavoro nel medesimo periodo d’imposta. Erogazioni liberali • Non concorrono a formare reddito le erogazioni liberali alla generalità o categorie di dipendenti, concesse in occasione di festività e ricorrenze non superiori, nel periodo d’imposta a € 258,23. Non devono essere previste come obbligatorie dai contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali. Le erogazioni di importo o di valore superiore sono da assoggettare a tassazione per la parte eccedente. L’espressione “festività e ricorrenze” va intesa in senso ampio, vi rientrano tutte quelle situazioni in cui oggettivamente si è soliti celebrare lietamente un evento; oltre alle festività religiose vi rientrano anche quelle del dipendente e/o dell’azienda. - Abrogato dal 29/05/2008 - Azionariato diffuso La normativa fiscale e previdenziale Art. 51, lettera g, DPR 917/86 Non concorre alla formazione del reddito il valore delle azioni offerte anche alla generalità dei dipendenti e/o collaboratori per un importo non superiore, nel periodo d’imposta, a € 2065,83 e sempre che le azioni vengano detenute per almeno un triennio e non vengano riacquistate dal datore di lavoro o dalla società emittente. Stock options La normativa fiscale (solo fino al 24/6/2008) e previdenziale (anche successivamente a tale data) Art. 51, lettera g-bis, DPR 917/86 Non concorre alla formazione del reddito l’importo corrispondente alla differenza tra: - il valore delle azioni al momento dell’assegnazione - l’importo corrisposto dal lavoratore a condizione che vengano rispettate le condizioni previste Stock options Le condizioni: • Il prezzo pagato dal dipendente deve essere almeno pari al valore delle azioni al momento dell’offerta; • La partecipazione del dipendente deve rappresentare una percentuale di partecipazione al capitale non superiore al 10%; • L’opzione deve essere esercitata non prima che siano decorsi tre anni dalla sua attribuzione; • Il beneficiario mantenga per almeno i 5 anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente stesso; • Al momento in cui l’opzione sia esercitabile la società risulti quotata in mercati regolamentati. Stock options Come citato, il D.L. n° 112/2008, in materia di imponibilità fiscale e previdenziale delle stock options ha introdotto una deroga al principio di armonizzazione, prevedendone l’imponibilità ai fini fiscali e l’esenzione ai fini contributivi. • Tale nuovo regime si applica a tutte le azioni assegnate a partire dal 25 giugno 2008 indipendentemente dalla data di adozione dei piani azionari. • La L. n° 138/2011 (Manovra di ferragosto 2011) ha apportato un’ulteriore modifica per quanto riguarda l’imposizione fiscale, prevedendo che sui compensi erogati sotto forma di bonus e stock options che eccedono l’importo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dirigenti nel settore finanziario nonché ai co.co.co. del medesimo settore, debba essere applicata un’aliquota addizionale del 10%. • Somministrazioni di vitto • Non rappresenta reddito: il corrispettivo del servizio di mensa (organizzato direttamente dal datore di lavoro o gestito da terzi o per mezzo di convenzioni con i ristoratori); le somministrazioni dirette da parte del datore di lavoro; fino a € 5,29 giornalieri le prestazioni sostitutive (esempio buoni pasto - non si applica più la condizione “orario di lavoro che consenta la fruizione del pasto”) e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti di cantiere, ad altre strutture operative a carattere temporaneo o unità produttive dove manchino strutture o servizi di ristorazione (Art. 4, D. Lgs. 56/1998). Somministrazione di vitto • Il ministero delle finanze (Ris 41/E/2000), con riferimento alla predetta locuzione “strutture operative a carattere temporaneo o unità produttive dove manchino strutture o servizi di ristorazione” ha precisato che l’esclusione dell’importo fino a € 5,29 riguarda soltanto quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: - avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto. Sono esclusi quindi, tutti i dipendenti ai quali, proprio in funzione della particolare articolazione dell’orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pasto, viene attribuita una indennità sostitutiva di mensa (tale condizione non è applicabile ai buoni pasto - v. Ris. A.E. 118/2006); - essere addetti ad una unità produttiva. Sono esclusi quindi, coloro che non sono stabilmente assegnati ad una “unità” intesa come sede di lavoro; - ubicazione della suddetta unità in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione. Corrispettivo del servizio di trasporto collettivo • Non concorre a formare reddito imponibile il corrispettivo del servizio di trasporto collettivo offerto alla generalità o categoria di dipendenti, anche se affidato a terzi (compresi esercenti servizi pubblici). • E’ retribuzione imponibile ogni indennità sostitutiva. • E’ soggetta a tassazione (al valore normale) la concessione di facilitazioni sui prezzi dei biglietti di viaggio offerte ai dipendenti (anche ai familiari degli stessi) da parte di imprese esercenti pubblici servizi di trasporto. Oneri di utilità sociale • Non rappresentano reddito gli oneri sostenuti per l’utilizzazione delle opere e dei servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, da parte dei dipendenti e dei familiari a carico (anche non fiscalmente) di cui all’art. 12 DPR 917/86. Oneri di utilità sociale • Condizioni per l’esenzione (Risoluzioni Agenzia Entrate n° 34/2004 e n° 168/2004): - deve trattarsi di opere e servizi messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di essi; - le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto; - le spese devono essere sostenute volontariamente dal datore di lavoro e non devono, quindi, derivare da un’obbligazione contrattuale. Oneri di utilità sociale • L’esclusione dal reddito opera anche nell’ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione tramite il ricorso a strutture esterne all’azienda, anche non di proprietà (Circ. Ag. Entrate n° 34/2004). • Tale affermazione ha valore solo nell’ipotesi in cui il dipendente risulti estraneo al rapporto che intercorre tra l’azienda e l’effettivo prestatore del servizio. Il dipendente non deve quindi risultare beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda in relazione all’obiettivo di fornitura del servizio o dell’opera. Somme erogate alla generalità di dipendenti: asili nido, colonie e borse di studio • Non rappresentano reddito le somme erogate alla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti (sia direttamente sia in forma di rimborso dell’onere sostenuto) per frequenza di asili nido e di colonie climatiche per i familiari a carico (art. 12 TUIR), nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari (lettera f-bis, in vigore dal 1° gennaio 2000). Il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme in argomento per le predette finalità (circ. Min. Fin. n° 238/E del 22-12-2000). Contributi previdenziali e assistenziali esclusi dalla base imponibile fiscale I contributi previdenziali e assistenziali (azienda e dipendente) sono esclusi dalla base imponibile fiscale nella seguente misura (art. 51, c. 2, lett. A), TUIR e successive modifiche) • Contributi a carico del datore di lavoro a) Previdenziali: se versati per legge, senza limiti; se versati a forme pensionistiche complementari (D. Lgs. 252/2005) entro il limite di € 5.164,57 (comprese le quote a carico del lavoratore), fatta eccezione per i fondi in squilibrio finanziario (es. M. Negri). E’ prevista la maturazione di una maggiorazione di deducibilità per i soggetti di prima occupazione successiva al 1.1.2007 (circ. A.E. 70/2007). b) Assistenziali: se versati per legge, senza limiti; se versati per fini di assistenza sanitaria (anche a favore di familiari - Circ. A.E. 50/E/2002) a enti o casse aventi esclusivamente finalità assistenziali, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, per un importo complessivamente (compresa la quota del lavoratore) non superiore a € 3.615,20 Imponibile contributivo: Emolumenti totalmente o parzialmente esclusi • Contributi e somme a carico del datore di lavoro versate o accantonate a finanziamento di forme pensionistiche complementari (art. 16, D. Lgs. 252/2005) e a casse, fondi e gestioni previsti dalla contrattazione collettiva o da accordi o regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e dei suoi familiari Sono interamente esclusi dalla base imponibile contributiva ordinaria, mentre sono soggetti al contributo di solidarietà del 10% Imponibile contributivo: Emolumenti totalmente o parzialmente esclusi • Contributi alla Cassa edile (escluse le quote sindacali e associative) Sono esclusi dalla base imponibile contributiva nella misura dell’85% Previdenza complementare: (D. Lgs. 252/2005) • Dal 2007 è prevista una deducibilità dei contributi (sia volontari sia in base a contratti o accordi collettivi) fino a € 5.164,57 più un ulteriore beneficio fino a € 2.582,29 annui (differenza positiva tra l’importo di € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni), per i lavoratori di prima occupazione (beneficio applicabile nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione al fondo). Calcolo ulteriore beneficio € 25.822,85 - Importo versato nei primi 5 anni = ulteriore deduzione da utilizzare nei 20 anni successivi entro i limiti di € 2.582,29 annui Assistenza sanitaria integrativa • Contributi a fondi sanitari 2009 - L’art. 1. cc. 197 e 198, L. 244/2007 ha modificato il TUIR sia all’art. 10 (oneri deducibili) sia all’art. 51 (redditi di lavoro dipendente), in particolare: • Art. 51, c. 2, lettera a): i contributi per l’assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali (da intendersi assistenza sanitaria integrativa) in conformità a disposizione di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operano negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministero della salute di cui all’art. 10, c. 1, lettera e-ter), sono deducibili fino a € 3.615,20 Assistenza sanitaria integrativa • Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale è rimasta in vigore la deducibilità di € 3.615,20, così come previsto dall’art. 51 del testo precedente la modifica. • Ai fini contributivi rimane confermato il contributo di solidarietà del 10% su tutte le somme versate (senza limiti) alle Casse sanitarie integrative. Mobilità dei lavoratori • Trasferta: mutamento temporaneo del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa • Trasferim ento: mutamento definitivo del luogo di lavoro • Distacco: mutamento temporaneo del luogo di lavoro, ponendosi al servizio di altro datore • Trasfertista: lavoratore tenuto per contratto all’espletamento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi Rimborsi spese • Per trasferte fuori dal territorio comunale: esenti • Per trasferte in ambito comunale: esenti solo per trasporto documentato • Per attività extra professionale: nessuna esenzione L’imponibilità in caso di trasferta Indennità forfettaria Esente fino a euro 46,48/giorno, elevati a euro 77,47 per l'estero (anche se la trasferta non comporta il pernottamento) Indennità forfettaria con rimborso a piè di lista (o fornitura gratuita) del vitto o dell'alloggio Esente fino a euro 30,99/giorno elevati a euro 51,65 per l'estero Indennità forfettaria con rimborso a piè di lista (o fornitura gratuita) del vitto e dell'alloggio Esente fino a euro 15,49/giorno, elevati a euro 25,82 per l'estero Rimborso a piè di lista (documentato) di vitto, alloggio, viaggio, trasporto e spese non documentabili Vitto, alloggio, viaggio e trasporto totalmente esenti; Altre spese anche non documentabili (analiticamente attestate dal dipendente: lavanderia, telefono, parcheggio, mance, ecc.) esenti fino a euro 15,49/giorno, elevati a euro 25,82 per l'estero Trasferimento • L’indennità di trasferimento non concorre a formare reddito imponibile nella misura del 50% del suo ammontare e comunque per un importo non superiore a € 1.549,37 (elevati a € 4.648,11 per l’estero). La norma è applicabile anche se il trasferimento è richiesto dal dipendente (Ris. Min. Finanze n° 87/E/1999 e circ. INPS 156/1999). L’esenzione si attesta fino a un massimo di € 6.197,48 se nello stesso anno il dipendente subisce un trasferimento all’estero e uno in Italia. Sono esenti anche le spese sostenute dal dipendente per il trasferimento: di viaggio (comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico); di trasporto delle cose; per il recesso del contratto di locazione in dipendenza del trasferimento. Trasfertisti • L’indennità e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte ai trasfertisti non concorrono a formare reddito nella misura del 50% del loro ammontare. Per tali lavoratori tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, compresi i rimborsi di spese, sono assoggettati integralmente a tassazione (fatte salve le esclusioni previste dall’art. 51 del TUIR). Fringe benefits e salari convenzionali • Il valore dei fringe benefit, così come tutte le altre erogazioni, non influenza le basi imponibili (fiscale e contributiva) in tutte quelle situazioni in cui sono previsti, per i predetti fini, salari/stipendi convenzionali. Assegnazione fringe benefit • Assegnazione dei fringe benefit: - Di norma in forma scritta utilizzando, ove previsto, le prescritte formule contrattuali (concessione, uso, comodato, assegnazione, ecc.) - L’assegnazione può prevedere una partecipazione alla spesa del lavoratore (specificando misura e modalità) - E’ consigliabile prevedere le modalità di revoca e di restituzione Cessione del credito • Il lavoratore può contrarre prestiti, mediante la cessione di quote del proprio stipendio entro il limite massimo di 1/5 della retribuzione netta. • La Finanziaria 2005 ha esteso l’applicazione del DPR 180/1950 anche all’impiego privato. • La cessione non può avere durata superiore a 10 anni. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Studio B. BRAVI 1 T.F.R.: riferimenti normativi Art. 2120 Codice Civile Legge 29.05.1982, n° 297 Studio B. BRAVI 2 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO L’art. 2120 c.c., richiamato dalla L. 297/82, riconosce a tutti i lavoratori subordinati il diritto ad un trattamento economico di fine rapporto calcolato in misura proporzionale all’anzianità di servizio maturata all’atto della cessazione. Studio B. BRAVI 3 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E’ un importo che matura progressivamente nel corso del rapporto, proporzionalmente alla retribuzione dovuta e viene erogato all’atto della cessazione (L. n° 297/1982). E’ escluso dalla contribuzione previdenziale, assistenziale ed assicurativa ed è soggetto ad un particolare regime di tassazione separata (art. 19 Tuir). Studio B. BRAVI 4 T.F.R. – criterio di calcolo Si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso, divisa per 13,5 La regola è generale ed inderogabile La quota di calcolo individuata dalla legge in misura pari a 13,5 non può essere modificata né in diminuzione né in aumento Studio B. BRAVI 5 T.F.R. – criterio di calcolo Dall’importo lordo maturato nell’anno, così determinato, deve essere detratta una somma pari allo 0,50% della retribuzione imponibile annua ai fini contributivi. Tale somma viene già anticipata dal datore e versata all’Inps con la denuncia mensile dei contributi obbligatori. Il contributo non è dovuto per: apprendisti assunti con CDS lavoratori domestici Studio B. BRAVI 6 Rivalutazione accantonamenti Al 31 dicembre di ogni anno il fondo già precedentemente accantonato viene incrementato con l’applicazione di un tasso di rivalutazione costituito da: 1,5% fisso 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’Istat rispetto al mese di dicembre precedente. Studio B. BRAVI 7 Rivalutazione accantonamenti Per i rapporti di lavoro che si risolvono nel corso dell’anno: il tasso fisso dell’1,50% viene riproporzionato in ragione dei mesi lavorati (0,125% per ogni mese) l’incremento dell’indice Istat è quello risultante nel mese di cessazione rispetto al mese di dicembre precedente. Studio B. BRAVI 8 Composizione del TFR Il TFR è pertanto composto: dalla somma complessivamente maturata al 31 dicembre dell’anno precedente; dalla rivalutazione di tale somma, sulla base del tasso risultante per il mese di cessazione (ovvero per il mese precedente se la cessazione è avvenuta entro il giorno 14); dalla quota di competenza dell’anno in corso, maturata dal 1° gennaio fino al 31 dicembre ovvero fino all’eventuale data di cessazione. Studio B. BRAVI 9 Studio B. BRAVI 10 T.F.R. – criterio di calcolo Salvo diversa previsione dei contratti Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua collettivi, la retribuzione annua comprende comprendetutte tuttelelesomme, somme,compreso compreso l’equivalente l’equivalente delle delle retribuzioni retribuzioni in in natura, natura, maturate in dipendenza del rapporto di maturate in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con lavoro, a titolo non occasionale con di esclusione di quanto corrisposto ae titolo esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. rimborso spese. Studio B. BRAVI 11 T.F.R. – criterio di calcolo La retribuzione annua utile ai fini del calcolo corrisponde a quella di competenza dell’anno stesso, costituita da tutti i compensi divenuti liquidi ed esigibili nell’anno medesimo, anche se corrisposti successivamente Studio B. BRAVI 12 T.F.R. – criterio di calcolo I compensi con periodicità plurimensile, maturati in due diverse annualità (come, ad es., la 14^), sono computati nella retribuzione dell’anno in cui è prevista l’erogazione, mentre la retribuzione erogata in ritardo e gli arretrati dovuti a seguito di sentenza, conciliazione o rinnovo contrattuale sono computati unitamente alle retribuzioni del periodo al quale si riferiscono (necessità, quindi, di procedere ad una riliquidazione dell’importo già calcolato). Studio B. BRAVI 13 T.F.R. – criterio di calcolo L’art. 2120 c.c. prevede che in caso di sospensione della prestazione lavorativa nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110 c.c., nonché in caso di sospensione con intervento di integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro (comprensiva, quindi, anche di eventuali compensi o indennità corrisposte in via ordinaria al lavoratore. Ad es.: straord. a forfait) Studio B. BRAVI 14 T.F.R. e assenze dal lavoro I casi contemplati dal citato art. 2110 c.c. sono relativi a: - infortunio - malattia - gravidanza o puerperio Studio B. BRAVI 15 T.F.R. e assenze in genere Se, a fronte dell’assenza, il datore è tenuto a corrispondere un corrispettivo in forza di disposizioni di legge o di contratto, tale corrispettivo è utile ai fini del calcolo del Tfr (ferie, festività, rol, ecc.) Se nulla è dovuto al lavoratore, il Tfr non matura (sciopero, aspettativa, permessi non retribuiti, servizio militare, ecc.) Studio B. BRAVI 16 Anticipazione del t.f.r La legge prevede la possibilità per il lavoratore in possesso di un’anzianità di servizio di almeno 8 anni di richiedere, nel corso del rapporto di lavoro, l’erogazione di un’anticipazione di entità non superiore al 70% del trattamento complessivamente accantonato. Le richieste potranno essere soddisfatte annualmente entro i seguenti limiti: 10% degli aventi titolo; 4% del numero totale dei dipendenti. Studio B. BRAVI 17 Anticipazione del t.f.r Tale richiesta può essere avanzata una sola volta nel corso del rapporto e per poter essere soddisfatta deve essere motivata dalla necessità di sostenere: spese sanitarie per terapie e/o interventi straordinari, riconosciuti tali dalle competenti strutture pubbliche acquisto della prima casa di abitazione per il richiedente o per i propri figli spese da sostenere durante l’astensione facoltativa necessità economiche emerse durante i congedi per formazione Studio B. BRAVI 18 Tassazione del t.f.r. L’Art. 11 del D.Lgs. 47/2000 ha apportato notevoli modifiche riguardo l’assoggettamento ad Irpef delle somme corrisposte a titolo di Tfr, introducendo una nuova modalità di calcolo della tassazione da applicarsi sugli importi maturati a partire dal 1° gennaio 2001 e lasciando immutato il criterio previgente per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000. Studio B. BRAVI 19 Tassazione del t.f.r. Tassazione quote maturate fino al 31 dicembre 2000 Determinazione imponibile fiscale Quanto maturato fino al 31 dicembre 2000 in qualità di Tfr è imponibile ai fini fiscali per un importo che si determina riducendone l’ammontare (comprensivo degli importi di rivalutazione) di una somma pari a € 309,87 per ciascun anno di maturazione fino a tale data. Studio B. BRAVI 20 Tassazione del t.f.r. Tassazione quote maturate dal 1° gennaio 2001 Quote di rivalutazione L’importo della rivalutazione calcolato ciascun anno è tassato applicandogli un’imposta sostitutiva nella misura dell’11% che viene versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Ogni anno è però dovuto un acconto dell’imposta sostitutiva nella misura del 90% relativa alla rivalutazione dell’anno precedente. L’imposta sostitutiva è imputata a riduzione del fondo. Studio B. BRAVI 21 Tassazione del t.f.r. Tassazione quote maturate dal 1° gennaio 2001 Determinazione imponibile fiscale Il Tfr è imponibile per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle quote di rivalutazione già assoggettate ad imposta sostitutiva. Studio B. BRAVI 22 Tassazione del t.f.r. Aliquota di tassazione E’ l’aliquota media corrispondente ad un reddito di riferimento pari alla somma che risulta dividendo l’ammontare totale del Tfr per il numero degli anni e frazioni di anno presi a base per la commisurazione del Tfr stesso e moltiplicando il risultato per 12. Le aliquote per scaglioni di reddito sono quelle in vigore nel periodo in cui è sorto il diritto alla corresponsione del Trattamento. Studio B. BRAVI 23 Tassazione del t.f.r. Periodo transitorio (cessazioni 2001 – 2005) Per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2005 era prevista una detrazione di imposta pari a € 61,97 annui, frazionabili a mese e da riproporzionare per i rapporti part-time, per ciascuno degli anni compresi nel citato periodo. Studio B. BRAVI 24 Tassazione del t.f.r. Rapporti a tempo determinato Per i rapporti a tempo determinato non superiore complessivamente a 2 anni, all’imposta determinata secondo i criteri citati viene applicata una detrazione di € 61,97 (frazionabili a mese e da riproporzionare per i rapporti part-time) per ciascun anno, che può essere cumulata con quella precedentemente citata prevista per la generalità dei lavoratori nel periodo transitorio. Studio B. BRAVI 25 Tassazione del t.f.r. Nuova detrazione d’imposta dal 1° aprile 2008 Ai lavoratori che maturano il diritto alla percezione del Tfr a partire dal 1° Aprile 2008 viene riconosciuta una nuova detrazione d’imposta da applicarsi sul Tfr. La misura della detrazione non è unica, ma è strutturata in base a tre diverse classi di reddito: € 70 per reddito di riferimento fino a 7.500 €; € 50 per reddito di riferimento tra 7.500 e 28.000 €; Frazione di € 50 per reddito di riferim. tra 28.000 e 30.000 € La detrazione può essere riconosciuta relativamente ad una sola cessazione di rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d’imposta, e può essere riconosciuta solo sui saldi e sugli acconti di Tfr ma non sulle anticipazioni. Studio B. BRAVI 26 Tassazione del t.f.r. Schematizzando Elementi Fino al 31/12/2000 Dal 01/01/2001 Rivalutazione Rientra fiscale nell’imponibile Non rientra nell’imponibile fiscale. Viene tassata annualmente con aliquota sostitutiva dell’11% Deduzione € 309,87 per ogni anno di Non prevista maturazione Detrazione d’imposta Non prevista Studio B. BRAVI € 61,97 per ogni anno di maturazione del Tfr (rapporti a tempo determin. fino a 2 anni) + nuova detrazione, ove spettante 27 Momento di pagamento del TFR Con sentenze n° 1040/2002 e 4822/2002, la Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto alla corresponsione del Tfr sorge nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa, ovvero entro il termine stabilito da ciascun contratto collettivo. Pertanto nel caso in cui il datore non paghi il dipendente a quella data (anche, semplicemente, per attendere la pubblicazione dell’indice Istat), dovrà riconoscergli sia gli interessi che la rivalutazione monetaria sull’importo dovuto. Il diritto al pagamento del Tfr si prescrive in cinque anni, decorrenti a partire dal momento della cessazione del rapporto (art. 2948, c. 5, c.c.), ed il credito per Tfr è assistito da un privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro. Studio B. BRAVI 28 TFR e decesso del lavoratore L’art. 2122 C.C. prevede che in caso di morte del lavoratore, l’ind. sostitutiva del preavviso nonché il Tfr debbano essere corrisposti al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado ed agli affini entro il 2° grado. In mancanza di tali persone, le somme sono attribuite secondo le norme della successione legittima. E’ nullo ogni patto circa l’attribuzione e la ripartizione delle somme, anteriore alla morte. Studio B. BRAVI 29 Fondo di garanzia del TFR Il Fondo di garanzia TFR è uno specifico fondo istituito presso l’Inps allo scopo di intervenire, sostituendosi al datore di lavoro, in caso di insolvenza dello stesso nel pagamento del TFR spettante ai lavoratori dipendenti, compresi i soci di cooperative di lavoro o loro aventi diritto. E’ alimentato da una contribuzione mensile pari allo 0,20% (0,40% per i dirigenti industria) della retribuzione imponibile. Studio B. BRAVI 30 La gestione del Fondo di Tesoreria Inps Studio B. BRAVI 31 Il Fondo di Tesoreria Con effetto dall’1/1/2007 è stato istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile”. Esso è gestito, per conto dello Stato, dall’Inps su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato ed è destinato ad accogliere il Tfr di quei lavoratori dipendenti di aziende del settore privato con più di 49 addetti che decidano di non aderire ad una forma di previdenza integrativa. Studio B. BRAVI 32 Il Fondo di Tesoreria Il finanziamento del Fondo di tesoreria avviene mediante il versamento di un contributo pari alla quota del Tfr maturato dai dipendenti del settore privato che espressamente decidono di mantenerlo presso il proprio datore di lavoro. Studio B. BRAVI 33 Il Fondo di Tesoreria Ai sensi del D.M. 30/1/2007, le quote di Tfr da versare assumono la natura di contribuzione obbligatoria, pertanto anche ad esse si applica, ai fini dell’accertamento e della riscossione, la normativa relativa alla contribuzione previdenziale ed assistenziale. Quindi, l’eventuale esclusione di retribuzione dalla base di computo per il Tfr, determinando un minor versamento al Fondo di tesoreria, subirà le relative conseguenze sanzionatorie. Studio B. BRAVI 34 I datori di lavoro obbligati Sono obbligati al versamento i datori di lavoro appartenenti al settore privato, con un organico almeno pari a 50 addetti. Il requisito occupazionale (almeno 50 addetti) deve essere così calcolato, tenendo presente l’intero complesso della struttura aziendale: a) Aziende in essere al 31/12/2006: media dei dipendenti occupati nel 2006. b) Aziende che hanno iniziato l’attività successivamente: media dei dipendenti occupati nell’anno di inizio dell’attività. Le successive variazioni di organico sono irrilevanti Studio B. BRAVI 35 Lavoratori per i quali sussiste l’obbligo di versamento Determinato l’organico di riferimento, il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti è tenuto ad effettuare il versamento al Fondo di tesoreria, della somma pari all’ammontare del Tfr, al netto del contributo dello 0,50% dovuto al FPLD o misura ridotta per i dipendenti ai quali si applicano sconti contributivi, maturato dai dipendenti che hanno deciso espressamente di mantenere (in tutto o in parte) il Tfr presso il proprio datore di lavoro. Studio B. BRAVI 36 Lavoratori esclusi dall’obbligo di versamento L’azienda con almeno 50 addetti, nonostante l’obbligo di finanziare il Fondo di tesoreria, non è tenuta ad effettuare il versamento per: Soggetti con contratto a tempo determinato inferiore a 3 mesi, compresa eventuale proroga; Lavoratori a domicilio; Lavoratori iscritti all’ENPAIA; Lavoratori per i quali il contratto collettivo prevede l’accantonamento del Tfr presso soggetti terzi (ad es. alcuni contratti territoriali dell’edilizia); Lavoratori stagionali dell’agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento (ad es. il termine della campagna saccarifera, ecc.); Lavoratori assicurati presso il f.do di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione tributi; Lavoratori iscritti al f.do delle abolite imposte di consumo. Studio B. BRAVI 37 Versamento Il versamento deve essere eseguito mensilmente attraverso il sistema Uniemens. L’Inps, con msg. n° 10577/2007, precisa che il versamento del Tfr al Fondo di tesoreria per i lavoratori assunti dal 1/1/2007 in poi decorre dal periodo di paga successivo alla consegna del mod. TFR2 contenente la scelta di mantenimento del Tfr in azienda, compresi i periodi pregressi decorrenti dall’assunzione (con pagamento degli interessi pari alla rivalutazione al 31/12 precedente rapportato al periodo di differimento del versamento). Studio B. BRAVI 38 Rivalutazione annuale L’onere della rivalutazione del Tfr trasferito al Fondo di tesoreria è in carico all’Inps, ma il datore di lavoro deve comunque provvedere al relativo calcolo annuale a favore del dipendente. L’imposta sostitutiva (11% dell’importo della rivalutazione) deve essere versata dal datore di lavoro sia in riferimento alla quota di Tfr rimasta effettivamente in azienda che a quella versata all’Inps. Quest’ultima quota viene poi scomputata dai contributi dovuti all’Inps (mod. DM10) del mese in cui ne viene effettuato il versamento all’Erario. Studio B. BRAVI 39 Pagamento del Tfr al dipendente All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, l’intero importo di Tfr complessivamente maturato viene pagato al dipendente dal datore di lavoro, il quale provvede poi a recuperare nei confronti dell’Inps quanto fino a quel momento versato al Fondo, in base alle seguenti priorità: Dalle quote di Tfr dovute quale contribuzione al Fondo di tesoreria nel mese del conguaglio; In caso di incapienza, dai contributi obbligatori dovuti all’Inps (cioè quelli indicati nei quadri B/C del mod. DM10/2); In caso di ulteriore incapienza, dai contributi dovuti all’Enpals, all’Inpgi, all’Ipost ed all’Inpdap. Studio B. BRAVI 40 Anticipazione del Tfr In caso di anticipazione del Tfr ai sensi dell’art. 2120 c.c., l’ammontare complessivo è erogato dal datore di lavoro utilizzando primariamente le somme maturate fino al 31/12/2006 (e, quindi, ancora accantonate in azienda). Qualora non vi sia capienza, il datore provvederà comunque a pagare quanto richiesto dal lavoratore (anche in deroga ai limiti fissati ordinariamente dall’art. 2120, per effetto dell’applicazione dell’ultimo comma di tale articolo), recuperando poi la quota Inps con il sistema del conguaglio sul DM10. Studio B. BRAVI 41