Contratto di solidarieta 2014
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Contratto di solidarieta 2014
CONTRATTO DI SOLIDARIETA' Un'interessante forma di intervento per fronteggiare i problemi occupazionali derivanti da crisi dell'impresa è rappresentata dal Contratto di Solidarietà (C.d.S.) Si utilizza la riduzione dell'orario di lavoro per evitare i licenziamenti e ripartire su un vasto gruppo di lavoratori le conseguenze dell'eccedenza di manodopera. La perdita di salario derivante dalla riduzione di orario viene in parte integrata dall’INPS con un meccanismo analogo, quanto a modalità, a quello della cassa straordinaria. In sintesi si ha un’azione volta a rendere più morbido l'impatto della crisi aziendale, attraverso la redistribuzione degli svantaggi su tutti i soggetti coinvolti LAVORATORI CHE NE BENEFICIANO: Tutto il personale dipendente ad esclusione di: Dirigenti Apprendisti Lavoratori a domicilio Lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni Lavoratori a tempo determinato assunti per esigenze stagionali Sono inclusi, invece, i lavoratori a contratto part-time se tale contratto riveste carattere strutturale nella preesistente organizzazione del lavoro PROCEDURA: l'azienda stipula con il sindacato un accordo dove prevede: La durata della solidarietà; Il numero dei lavoratori interessati; I nominativi dei lavoratori interessati; L’orario di lavoro che si andrà a effettuare, o percentuale di riduzione di orario; Ogni altro elemento di stabilità/controllo utile alle parti; IMPORTI DELL'INDENNITA' DI SOLIDARIETA’: RETRIBUZIONE LORDA ORARIA € 8,00 (esempio) INDENNITA' INPS LORDA 70% della retribuz. persa RITENUTA ESEMPIO di Calcolo con riduz. di orario al 50% 5,84% € 8,00X40 h=€ 320,00:2=160,00 € € 160 x 70% = € 112,00 (integrazione sett.) Pagamento Indennità di Solidarietà: Il pagamento della indennità avviene tramite busta paga ad opera del datore di lavoro; La retribuzione di riferimento ai fini dell’integrazione del 60% (70% per il 2014) è quella “persa a seguito della riduzione di orario”. Ciò significa che per un lavoratore normalmente lavorante a turni nel calcolo della retribuzione persa va compreso anche la maggiorazioni per i turni. Durata massima del contratto di solidarietà: 12, prorogabile fino a 24 mesi COSA SPETTA AL LAVORATORE ASSEGNI FAMILIARI: pagati per intero; INDENNITÀ DI MALATTIA:Il trattamento economico di solidarietà è compatibile con l’indennità economica di malattia, con integrazione diversificata tra INPS e Azienda. Nel caso di riduzione orizzontale dell’orario di lavoro al lavoratore in malattia viene corrisposta, oltre al trattamento straordinario di integrazione salariale per le ore di riduzione di orario, anche la prestazione economica di malattia per le ore considerate lavorative; lo stesso vale nel caso in cui, pur essendo praticata una riduzione verticale di orario, la retribuzione viene corrisposta in misura costante. Nel caso di riduzione verticale dell’orario di lavoro che comporti una retribuzione variabile, se la malattia subentra durante una giornata di sospensione, viene corrisposta l’integrazione salariale, mentre se l’evento insorge durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, prevale la prestazione di malattia. MATERNITÀ: La prestazione erogata per congedo di maternità (astensione obbligatoria) prevarrà sempre sul trattamento per C.d.S.; mentre il congedo parentale (astensione facoltativa) va erogato solo per i periodi di prevista attività, per i rimanenti periodi è erogabile il trattamento di integrazione salariale. FONDO SOLIDARIETA' VENETO-COMETA: Durante i periodi di C.d.S. il contributo aziendale matura (1,6% del minimo tabellare) per il periodo effettivamente lavorato. Il contributo a carico del lavoratore segue la stessa sorte se è quello minimo (1,6%). Se invece il lavoratore ha optato per un contributo superiore essendo lo stesso riferito alla base di calcolo del TFR viene versato, purché vi sia capienza nella retribuzione del mese (occorre cioè che non sia a zero ore per tutto il mese). Il TFR viene versato al fondo per la quota parte lavorata. PENSIONE: I periodi trascorsi in C.d.S. sono riconosciuti utili d’ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e per la determinazione della misura di queste. A tale scopo i contributi sono effettivamente reali in quanto ai fini del calcolo della pensione si tiene conto della retribuzione sulla quale è calcolata l’integrazione. In altre parole la retribuzione di riferimento, ai fini della pensione, durante i periodi di C.d.S. è quella che il lavoratore avrebbe percepito lavorando. Ai fini del diritto e della misura della pensione di anzianità, dal 11/1/93, l’accredito contributivo viene riconosciuto nei limiti dei 5 anni complessivi per i lavoratori che non hanno periodi di contribuzione anteriori al 31/12/92. TFR: il TFR continua a maturare per intero. L’importo maturato a carico INPS durante le giornate di C.d.S. viene erogato solo all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro; PERMESSI PER DONATORI SANGUE: se il lavoratore è in riduzione di orario per tutta la giornata percepirà quanto spetta a titolo di contratto di solidarietà. Se la riduzione di orario interessa solo una parte delle ore della giornata, la retribuzione sarà in parte a carico del permesso donatori di sangue e in parte in contratto di solidarietà. MATURAZIONE FERIE/PAR/TREDICESIMA: Le ferie i permessi e la tredicesima maturano per intero ma economicamente in proporzione all’effettivo orario di lavoro svolto dai dipendenti cui si applica il C.d.S., con doppia integrazione: una a carico azienda per le ore lavorate (pagato al 100%), una parziale a carico del C.d.S. (pagato all’70%); STRAORDINARIE: Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario salvo il caso di sopravvenute esigenze straordinarie collegate all’attività produttiva di cui l’azienda deve fornire prova. Per controlli e informazioni aggiuntive rivolgersi agli operatori FIM CISL presso le sedi di Zona: Vicenza - Via Carducci, 23 – 0444.22.87.11 – [email protected] www.fimcislvicenza.it presenti anche in face book