Leges publicae. La legge nell`esperienza

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Leges publicae. La legge nell`esperienza
ATHENAEUM
Studi di Letteratura e Storia dell’Antichità
pubblicati sotto gli auspici dell’Università di Pavia
VOLUME NOVANTANOVESIMO
II
2011
————
Estratto
Recensioni e notizie di pubblicazioni
ISSN 004-6574
AMMINISTRAZIONE DI ATHENÆUM
UNIVERSITÀ - PAVIA
COMO - NEW PRESS EDIZIONI - 2011
ATHENAEUM
Studi Periodici di Letteratura e Storia dell’Antichità
DIRETTORI
EMILIO GABBA (onorario)
DARIO MANTOVANI
GIANCARLO MAZZOLI (responsabile)
SEGRETARI DI REDAZIONE
FABIO GASTI - DONATELLA ZORODDU
COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE
Michael von Albrecht (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg); Mireille ArmisenMarchetti (Université de Toulouse II – Le Mirail); Francis Cairns (Florida State
University); Carmen Codoñer Merino (Universidad de Salamanca); Michael Crawford
(University College London); Jean-Michel David (Université Paris I PanthéonSorbonne); Werner Eck (Universität zu Köln); Michael Erler (Julius-MaximiliansUniversität Würzburg); Jean-Louis Ferrary (École Pratique des Hautes Études, Paris);
Pierre Gros (Université de Provence Aix-Marseille 1); Jeffrey Henderson (Boston
University); Michel Humbert (Université Paris II Panthéon-Assas); Wolfgang Kaiser
(Albert-Ludwigs-Universität Freiburg); Eckard Lefèvre (Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg); Matthew Leigh (St Anne’s College, Oxford); Carlos Lévy (Université Paris IV
Sorbonne); Anna Morpurgo Davies (University of Oxford); Jan Opsomer (Katholieke
Universiteit Leuven); Constantinos G. Pitsakis (Democritus University of Thrace);
Ignacio Rodrı́guez Alfageme (Universidad Complutense de Madrid); Alan H.
Sommerstein (University of Nottingham); Pascal Thiercy (Université de Bretagne
Occidentale, Brest); Theo van den Hout (University of Chicago); Juan Pablo Vita
(Consejo Superior de Investigaciones Cientı́ficas, Madrid); Gregor Vogt-Spira (PhilippsUniversität Marburg); Paul Zanker (Ludwig-Maximilians-Universität München - SNS
Pisa); Bernhard Zimmermann (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)
Peer-review. Articoli e note inviati per la pubblicazione alla rivista sono sottoposti – nella forma
del doppio anonimato – a peer-review di due esperti, di cui uno almeno esterno al Comitato
Scientifico o alla Direzione. Ogni due anni sarà pubblicato l’elenco dei revisori.
INDICE DEL FASCICOLO II
A. BELTRAMETTI, Generi drammatici, retoriche, mises en abyme, letteratura. Dione di Prusa legge i
tre Filottete e riscrive Euripide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
E.F. BLOEDOW, Pericles’ Early Career . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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B. ANTELA-BERNÁRDEZ, ¿La Fuga de Sertorio? La búsqueda de aliados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G. MAZZOLI, Restauro d’un locus properziano: 3.11.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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M.-M. PAGÉ, La colonisation de Ne´ron dans le Samnium. Une oeuvre a` re´habiliter . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A. CANOBBIO, Marziale e la tradizione elegiaca latina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note e discussioni
M. PANI, Emilio Gabba e la comprensione storica vissuta. Un viaggio fra generazioni . . . . . . . . . . . . . . .
W.V. HARRIS, Plato and the Deforestation of Attica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L. MILETTI, I vangeli e il genere biografico. In margine alla prima traduzione italiana di What are
the Gospels? di R.A. Burridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M.J. FALCONE, Nostrae fatum excusabile culpae. Dal modello elegiaco ovidiano all’ Ipsipile di Stazio
M. FUCECCHI, Un nuovo commento al libro I delle Argonautiche di Valerio Flacco . . . . . . . . . . . . . . . . .
T.J. POWER, Two Acrostics by Late Republican Poets in Suetonius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L. CALVELLI, Un testimone della lex de imperio Vespasiani del tardo Trecento: Francesco Zabarella
G. TOMASSI, Le parodie di decreti nei Dialoghi lucianei. Una rassegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L. D’ALFONSO - C. MORA, Missione archeologica in Cappadocia meridionale, 2010 . . . . . . . . . . . . . . . .
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(Continua nella 3ª pagina di copertina)
Recensioni
J.M. BLÁZQUEZ, Adriano (A. Pellizzari) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag.
H. BÖRM - N. EHRHARDT - J. WIESEHÖFER (Hg.), Monumentum et instrumentum inscriptum.
Beschriftete Objekte aus Kaiserzeit und Spa¨tantike als historische Zeugnisse (D. Kossmann) . . . .
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F. CADIOU, Hibera in terra miles. Les arme´es romaines et la conqueˆte de l’Hispanie sous la Re´pu»
blique (J.J. Palao Vicente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G. DE SENSI SESTITO (a c. di), La Calabria tirrenica nell’antichita`. Nuovi documenti e problema»
tiche storiche (R. Arcuri) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. DROZDEK, In the Beginning Was the apeiron. Infinity in Greek Philosophy (F. Ferrari) . . . . . . .
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V. GIGANTE LANZARA (trad.): Posidippo di Pella, Epigrammi (F. Angiò) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A. GRANDAZZI, Alba Longa, histoire d’une le´gende. Recherches sur l’arche´ologie, la religion, les traditions de l’ancien Latium (C. Letta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. LANZARONE (a c. di): L. Annaei Senecae Dialogorum liber I De providentia (A. Cavarzere)
E. MATTHEWS (ed. by), Old and New Worlds in Greek Onomastics (F. Cordano) . . . . . . . . . . . . . . . . .
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F. NENCI (a c. di): Cicerone, La Repubblica (G. Clemente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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D.D. PHILIPS, Avengers of Blood. Homicide in Athenian Law and Custom from Draco to
Demosthenes (A. Banfi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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G. SALANITRO (a c. di), Profili di latinisti dell’Ateneo catanese (G. Galeani) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J.J.L. SMOLENAARS - H.-J. VAN DAM - R.R. NAUTA (ed. by), The Poetry of Statius (A. Bonadeo) »
I. TANASEANU-DÖBLER, Konversion zur Philosophie in der Spa¨tantike. Kaiser Julian und Synesios
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von Kyrene (F. Ferrari) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K. TAUSEND, Im Inneren Germaniens. Beziehungen zwischen den germanischen Sta¨mmen vom 1.
Jh. v. Chr. bis zum 2. Jh. n. Chr. (W. Eck) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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F. TRISOGLIO (a c. di): Isidoro di Siviglia, Le sentenze (F. Gasti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F. TUCCILLO, Studi su costituzione ed estinzione delle servitù nel diritto romano. Usus, scientia, pa»
tientia (L. Pellecchi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. WALLACE-HADRILL, Rome’s Cultural Revolution (R. Scuderi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Notizie di pubblicazioni
TH. BAIER, Geschichte der ro¨mischen Literatur (B. Larosa); F. BERTINI, Sosia e il doppio nel teatro
moderno (A. Bonadeo); S. CORBINELLI, Amicorum colloquia absentium. La scrittura epistolare
a Roma tra comunicazione quotidiana e genere letterario (M. Neri); M.P. GARCÍA RUIZ (ed.):
Claudio Mamertino, Panegı´rico (Gratiarum actio) al Emperador Juliano (A. Madonna);
W.V. HARRIS - B. HOLMES (edd.), Aelius Aristides between Greece, Rome, and the Gods (R.
Scuderi); G. KELLY, Ammianus Marcellinus: The Allusive Historian (A. Marcone); Il lessico della
classicita`nella letteratura europea moderna, I. La letteratura drammatica. Tragedia e Dialogo (V.
Fortunati); G. PADUANO - R. LAURIOLA (edd.): Aristofane, Gli Acarnesi (F. Massa); C.
SALEMME, Il canto del Golfo. Le Eclogae piscatoriae di Iacopo Sannazaro (V. Russo); V.
SCARANO USSANI, Il retore e il potere. Progetto formativo e strategie del consenso nell’ Institutio
oratoria (G. Raina); N.J. SEWELL-RUTTER, Guilt by Descent. Moral Inheritance and Decision
Making in Greek Tragedy (F. Massa); M. TRÖSTER, Themes, Character, and Politics in
Plutarch’s Life of Lucullus. The Construction of a Roman Aristocrat (R. Scuderi); E.
ZAMBON, Tradition and Innovation. Sicily between Hellenism and Rome (R. Scuderi) . . . . . . . . . . .
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A. MARANESI, Cronaca dei Lavori del Collegio di Diritto Romano 2010 «Leges publicae. La legge
nell’esperienza giuridica romana» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
n=an LI¯M DINGIRMEŠ KUR URUHatti kanisˇˇ
san harkandu. Per gli ottant’anni di Onofrio Carruba
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Pubblicazioni ricevute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elenco dei collaboratori dell’annata 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indice generale dell’annata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elenco delle pubblicazioni periodiche ricevute in cambio di «Athenaeum» e distribuite fra le biblioteche della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norme per i collaboratori
I contributi, redatti in forma definitiva, debbono essere inviati, allegando file PDF anonimo, a:
E-mail: [email protected] - Redazione di Athenaeum, Universita`, 27100 Pavia
I contributi non accettati per la pubblicazione non si restituiscono.
La Rivista dà ai collaboratori gli estratti in formato PDF dei loro contributi.
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CRONACA DEI LAVORI
COLLEGIO DI DIRITTO ROMANO 2010
«LEGES PUBLICAE.
LA LEGGE NELL’ESPERIENZA GIURIDICA ROMANA»
DEL
Presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia si è svolto l’Ottavo Collegio di Diritto romano,
organizzato dal Cedant (Centro di studi e ricerche sui diritti antichi) tra l’11 e il 29 gennaio 2010.
Il tema scelto per questa edizione è stato quello delle «Leges publicae. La legge nell’esperienza giuridica romana». Il Collegio, coordinato dal Prof. Jean-Louis Ferrary (École Pratique des Hautes
Études), si è organizzato attorno agli interventi di un gruppo di docenti, diciannove, italiani e
stranieri, e a quindici allievi che hanno potuto assistere ai seminari come uditori, partecipando
attivamente al successivo dibattito.
In particolare, i quindici borsisti, diversi per nazionalità e formazione (giuristi, storici e filologi) hanno avuto la possibilità di partecipare ad un percorso didattico solidamente strutturato.
La cerimonia di apertura di questa ottava edizione, tenutasi nel pomeriggio dell’11 gennaio, ha
visto la partecipazione del Rettore dell’Università di Pavia, Prof. Angiolino Stella, del rettore dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (nel cui ambito è attivo il Cedant), Prof. Roberto Schmid, e poi dei professori Ettore Dezza ed Elisa Romano (presidi, rispettivamente, delle
Facoltà di Giurisprudenza e di Lettere e Filosofia). Durante l’inaugurazione, il Prof. don Ernesto
Maggi, Rettore del Collegio Borromeo, ha conferito al Prof. Emilio Gabba, Professore emerito di
Storia romana presso l’Università di Pavia, la medaglia d’oro del Collegio per aver donato allo
studentato pavese una parte cospicua della propria biblioteca personale.
Il percorso formativo di questo Collegio, come è stato spiegato sempre in apertura da JeanLouis Ferrary, insieme a Dario Mantovani (Università di Pavia e Direttore del Cedant), è stato
concepito come una ‘struttura ad anello’, articolata in tre parti. Una prima, intitolata «Aspetti generali della legge»; una seconda, denominata «Storia della legislazione» (relativa in particolare ai
provvedimenti legislativi di età monarchica e primo-repubblicana), e una terza, dedicata ai «Contenuti della legislazione» (affrontati in una rassegna tipologica delle principali leges publicae). Gli
ultimi seminari, nella terza settimana, hanno chiuso il cerchio ideale del Collegio, riproponendo
questioni di ordine generale.
Aspetti generali della legge
Il primo seminario del Collegio è stato tenuto dal suo coordinatore. Con una densa relazione, titolata L’iter legis: dalla preparazione alla pubblicazione, il Prof. Jean-Louis Ferrary ha preso
in considerazione le varie tappe del processo legislativo repubblicano. Ferrary ha dimostrato come
il senato rappresentasse all’epoca il luogo di discussione gestazionale della legge, fino alla fase della
promulgatio. Inoltre lo studioso ha analizzato il ruolo del cosiddetto trinundinum, ossia dell’intervallo di tempo che in base alla lex Caecilia Didia del 98 a.C. doveva intercorrere tra una proposta
di legge e la sua approvazione.
La mattina del giorno successivo, 12 gennaio, ha visto in apertura ancora un intervento del
Prof. Ferrary, questa volta dal titolo La legislazione nel sistema politico romano. Durante il seminario sono stati analizzati alcuni esempi di regolamentazione dell’attività legislativa nell’età tardo-re-
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pubblicana, a partire dallo studio della nozione, complessa, di sovranità popolare nel mondo romano e della valenza del sintagma senatus populusque Romanus.
Al termine del dibattito il Prof. Ferrary ha presentato il progetto LEPOR (LEges POpuli Romani), da lui coordinato nell’ambito del Centre Gustave Glotz del CNRS, che si prefigge di sostituire il repertorio Leges publicae populi Romani del Rotondi attraverso una banca dati – cartacea
ed elettronica – delle leggi comiziali romane.
Nel pomeriggio del 12 gennaio la Prof. Lauretta Maganzani (Università Cattolica di Piacenza), ha affrontato il tema de La sanctio e i rapporti fra leggi. Il seminario, che si è aperto con un’analisi delle ipotesi interpretative dall’Ottocento ad oggi sul cosiddetto caput tralaticium de impunitate,
è proseguito su un tema di ordine generale: la relatrice ha infatti mostrato come la legge venisse
protetta per il futuro, da un lato e come fosse regolamentato, dall’altro lato, il suo rapporto con
gli interventi legislativi precedenti.
Il giorno successivo (mercoledı̀ 13 gennaio), i lavori sono proseguiti con un seminario dal
titolo Lex, ius, mos: il ruolo della legge nell’ordinamento tenuto dal Prof. Luigi Capogrossi Colognesi (Università «La Sapienza» di Roma). Partendo da una definizione del ruolo del rex, individuato
come colui che nella Roma arcaica risolveva le controversie ed innovava le norme davanti alle curie, lo studioso ha dimostrato come le fonti consentano di individuare una funzione positiva dell’assemblea ben definita già dall’epoca di influenza etrusca. Passando poi al periodo repubblicano
e soffermandosi sull’episodio del decemvirato, lo studioso ha ritenuto di poter scorgere nella codificazione un fenomeno naturale che diede vita all’isonomia della polis, pur mancando nelle XII
Tavole una definizione precisa delle nozioni fondamentali del ius, che, evidentemente, già all’epoca erano considerate ampiamente condivise. Successivamente, lo studioso ha analizzato i diversi
ambiti di applicazione dei termini mos e lex nel campo del diritto privato e del diritto pubblico.
La mattina di giovedı̀ 14 gennaio si è quindi aperta con l’intervento del Prof. John Scheid
(Collège de France, Paris) sul tema Legge e religione. La lezione si è articolata in due parti: la prima
ha avuto come oggetto l’individuazione e la dimostrazione della compresenza di una pluralità di
culti religiosi a Roma. In questo contesto, la legge, a partire quantomeno dall’età storica, era connessa in modo univoco e diretto con la religione pubblica. Quest’ultima, infatti, era uno strumento in grado di produrre rituali di tipo contrattualistico e formalistico. In questo modo si veniva a
creare una connessione stretta all’interno dell’attività politica del comitius, dove si svolgeva un’attività comune agli dei e al populus. La legge stessa, quindi, veniva vista come una pratica religiosa.
La seconda parte dell’intervento ha visto protagonista, invece, la disamina puntuale delle leggi
pubbliche di ambito religioso, con particolare riferimento alla lex Aelia Fufia, nonché a quelle
sui collegi sacerdotali e sul calendario.
La lezione del Prof. Gianfranco Lotito (Università di Pisa) è stata protagonista del pomeriggio del 14 gennaio. Lo studioso ha affrontato in quest’occasione il tema de La lingua dei testi
legislativi. In particolare l’intervento si è concentrato sull’analisi delle proposizioni relative nel linguaggio giuridico, arrivando a ricostruire, attraverso un esame delle fonti antiche, il passaggio dal
linguaggio delle XII Tavole, caratterizzato da una lingua laconica e sintetica, alla complessa ipotassi che caratterizza le leges tardo-repubblicane. Lotito ha inoltre affermato che la presenza di ripetizioni nel linguaggio legislativo non va intesa come un fattore ‘stilisticamente’ negativo: al contrario egli vi individua un aspetto funzionale al fatto che ogni norma potesse essere comprensibile
autonomamente e, di conseguenza, estraibile dal suo contesto.
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La prima settimana del Collegio 2010 ha visto la sua conclusione il giorno venerdı̀ 15, con
la lezione Echi e riuso della legge nella letteratura della Prof.ssa Elisa Romano (Università di Pavia).
L’intervento si è declinato a partire dalla presentazione di un’ampia carrellata di fonti extragiuridiche, caratterizzate dalla presenza di riferimenti alla legge o alle leggi pubbliche. Data la vastità
del materiale preso in considerazione, la studiosa ha dovuto compiere – già a partire dall’esclusione dell’oratoria giudiziaria – una considerevole selezione dei testi letterari di epoca repubblicana
ed augustea individuati. I passi raccolti sono stati presentati in raggruppamenti tematici, quali ad
esempio «Il discorso sulla legge», «Il rapporto lex-mores», «La relazione fra leges e il sistema educativo» etc. Si evince cosı̀ dalla presenza di allusioni ai testi legislativi, nonché a volte da vere e
proprie citazioni, in passi tratti dalla commedia, dalla satira, dall’epigramma e dall’elegia, che l’attualità e la sua descrizione erano tratti fondamentali e tipici di questi generi sin dagli esordi della
civiltà letteraria latina.
La settimana successiva, la seconda delle tre previste, si è aperta il pomeriggio del lunedı̀ 18
gennaio con l’intervento del Prof. Laurens Winkel (Erasmus Universiteit Rotterdam) intitolato La
nozione romana di lex. Il relatore ha passato in rassegna i concetti di ius finitum e di nomos a partire
dall’idea di Grundnorm. Proprio questi due concetti sono innanzitutto – secondo Winkel – caratterizzati dall’impossibilità di una traduzione univoca nelle lingue moderne. Successivamente,
Winkel ha ricordato le diverse etimologie proposte per il termine lex (dal greco piuttosto che
dal latino). L’intervento si è infine concluso con una descrizione dell’efficienza e dell’effettività
dei provvedimenti legislativi in epoca tardo-antica, quando, in seguito all’emanazione della constitutio Antoniniana del 212 d.C., l’intero stato romano assunse le caratteristiche dell’impero su
base territoriale.
Storia della legislazione
Conclusa la prima parte dell’anello ideale intorno a cui è stata strutturata questa edizione
del Cedant, le due giornate seguenti hanno visto succedersi tre interventi di taglio prettamente
storico. A partire da quello tenuto nella mattina di martedı̀ 19, quando il Prof. Tim Cornell (University of Manchester) ha affrontato il tema de Le leges regiae e le prime leggi consolari fra mito e
storia. Secondo lo studioso inglese, la nozione di leges regiae ha dato adito a due interpretazioni
storiche diverse. Con esse si possono infatti indicare o qualunque iniziativa presa dai re oppure
i soli provvedimenti che, secondo le fonti, furono approvati in un contesto comiziale durante l’età
monarchica. Successivamente, Cornell ha ricordato come Livio e Dionigi di Alicarnasso insistessero molto sull’esistenza di un gruppo di leggi riconducibili al primo anno dell’era repubblicana:
nell’ottica dei due autori, infatti, il nuovo ordinamento che si era instaurato doveva necessariamente essere stato regolamentato mediante un processo di legislazione politica. A tal proposito,
pur rimarcando il silenzio e la parzialità delle fonti a noi note, Cornell ha voluto sottolineare
la necessità di ipotizzare l’esistenza di una serie di leggi, certamente databili agli anni successivi
alla cacciata dei re, trattanti argomenti di interesse collettivo, come le istituzioni di nuove tribù,
le dichiarazioni di guerra e l’estensione della cittadinanza. Il seminario si è concluso con l’approfondimento del racconto dionigiano inerente alla cosiddetta ‘costituzione di Romolo’ (Dion. 2.729).
Nel pomeriggio di martedı̀ 19 il Cedant ha ospitato uno studioso come Aldo Schiavone
(Istituto Italiano di Scienza Umane), che ha proposto una ricostruzione suggestiva e di forte presa
sul significato, nella storia giuridica di Roma, de Le XII Tavole. Schiavone ha ricordato come l’im-
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magine dell’esperienza decemvirale giunta a noi moderni sia molto tarda, prodotta prevalentemente durante l’epoca cesariano-augustea, per un verso e durante il II-III secolo d.C., per l’altro.
Al primo dei due periodi risale infatti la creazione di quella sorta di ‘ortodossia repubblicana’ che,
in una prospettiva ideologica, permea il racconto di Livio, Dionigi e Diodoro; nel secondo periodo si colloca il grande lavoro di riordino e scrittura dei giuristi dell’età medio-imperiale, che vollero diffondere con le proprie opere l’idea di un disegno armonico e teleologicamente orientato
della storia del diritto romano. Nell’analisi di Schiavone l’ortodossia repubblicana ed il «costruttivismo medio-imperiale» si compenetrano e si rafforzano vicendevolmente, dando vita ad una
narrazione univoca del passato. Per questo, nei confronti dell’episodio delle XII Tavole si rende
necessario una vera e propria «decostruzione storica». La prima tappa di questo processo sta nell’individuare nel V secolo a.C. un momento di precarietà istituzionale e di difficoltà militari ed
economiche. È in quest’ottica – prosegue Schiavone – che diviene possibile esaminare in una prospettiva storicamente corretta il periodo decemvirale, che viene identificato come un riflesso nella
società romana di istanza democratiche, percepibili qui come altrove nel Mediterraneo, nonché
come un modello che non ebbe la forza di imporsi e di creare una tradizione successiva.
La mattina del giorno successivo, mercoledı̀ 20 gennaio, ha visto il terzo ed ultimo seminario di argomento storico, tenuto dal Prof. Michel Humbert (Université Paris II ‘Panthéon Assas’) su I plebiscita prima dell’equiparazione alla lex. Lo studioso ha suddiviso il periodo preso in
esame in tre fasi, che vanno, rispettivamente, dall’istituzione del tribunato della plebe alle leges
Valeriae-Horatiae (494-449), poi da queste alla lex Publilia (449-339) ed infine una terza fase
che va dalla lex Publilia alla lex Hortensia (339-287). Secondo Humbert, si può supporre che, nella fase iniziale della storia repubblicana, i plebiscita non si proponessero altro che l’organizzazione
della plebe e fossero quindi vincolanti solo rispetto alla plebe stessa. In questo periodo i plebisciti
sarebbero cioè stati atti di semplice indirizzo politico, capaci di tradursi in norme solo nel momento in cui il senato li recepisse nelle proprie deliberazioni. Bisogna però considerare che l’annalistica
romana sembra suggerire che le decisioni del concilium plebis avrebbero avuto valore per l’intero
corpo civico sin da epoca remota. In particolare Livio e Dionigi insistono sul fatto che tutti i plebisciti votati necessitassero di un accordo preventivo con il senato. In particolare, secondo le fonti
antiche, l’autorità normativa dei plebisciti sarebbe sempre stata equiparata a quella delle leggi comiziali. Livio riesce in questa costruzione storica accogliendo nella sua narrazione solo quei plebisciti che fossero stati approvati anche dal senato, eliminando invece tutti quelli per i quali non
riesce a individuare l’esistenza di un probouleuma senatorio. Nell’esegesi proposta da Humbert le
resistenze patrizie a concedere probouleuma sono cosı̀ interpretabili come chiare forme di ostruzionismo volte a non recepire ex senatus consulto un plebiscito già rogato e votato. Lo studioso
francese deduce cosı̀ che prima dell’emanazione della lex Hortensia fosse stato il senatus consultum
(e non quindi il plebiscito) a possedere valore normativo: soltanto dal 387 a.C. in poi la plebe
divenne la fonte formale della norma.
Contenuti della legislazione
Chiusa la prospettiva di carattere storico, un nuovo ciclo di seminari, dedicati ad aspetti
specifici della legislazione ad alle principali tipologie di leges attestate dalle fonti, è stato introdotto
la mattina del giorno 21 gennaio, con l’intervento del Prof. Dario Mantovani (Università di Pavia) su Leggi e diritto privato. Il relatore ha ricordato in esordio la tradizionale tendenza moderna a
minimizzare il ricorso da parte dei Romani alla legislazione comiziale per l’ambito privatistico. A
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tal proposito Mantovani ha ricordato che anche Rotondi nel suo repertorio elenca soltanto 34
leggi di diritto privato (nonostante, ricorda Mantovani, lo studioso fosse in realtà già riuscito
ad aggiungere a questo gruppo altri 23 provvedimenti, sia pure senza che fossero classificati come
leges di diritto privato). Questa opinione che porta a minimizzare il fatto che il diritto romano sia
stato un diritto legislativo è rafforzata anche dall’esiguo numero di leges privatistiche menzionate
dalle fonti letterarie romane, che dimostrano scarso interesse nei confronti di questo tipo di legislazione. Per una corretta interpretazione del dato bisogna tuttavia partire da alcune affermazioni
degli autori romani, le quali dimostrano come la percezione dei contemporanei fosse in realtà opposta: Plauto, Cicerone, Livio stesso, Tacito e molti altri ci fanno capire che sia nel diritto pubblico sia in quello privato la legge fosse centrale e che anche in questo secondo campo le leggi
fossero tutt’altro che poche. Il maggiore interesse per le leggi di diritto privato si registra, come
è ovvio, nei testi di natura giuridica, anche se la loro piena comprensione è resa difficoltosa ai
moderni da quella sorta di ‘delegificazione’ cui i compilatori del Digesto sottoposero gli scritti
dei giuristi romani (espungendo spesso sistematicamente i riferimenti alle leggi ed ai nomi dei loro
latori). Secondo Mantovani, per comprendere il ruolo della legge nel diritto privato, è necessario
prendere come riferimento le poche fonti pre-giustinianee a nostra disposizione. Pur essendo prevalentemente frammentarie, infatti, esse permettono di cogliere quale importanza ricoprisse la lex
nella giurisprudenza antica. D’altro canto, le Institutiones di Gaio, pur se selettive ed elementari
nell’impostazione, confermano questa intuizione: esse infatti rappresentano una notevole eco di
quella che doveva essere l’importanza della lex nel diritto privato romano. Nella parte finale del suo intervento, Mantovani ha voluto considerare la genesi dell’opinione tradizionale, in
una prospettiva di storia della storiografia, esaminando brevemente l’approccio di Eugen Ehrlich
e poi di Max Kaser al rapporto fra leges e ius civile. Nelle conclusioni del suo contributo il relatore
ha ben dimostrato quanto sia problematico determinare con chiarezza la natura del complesso legame fra fondamento legislativo ed interpretatio giurisprudenziale nell’evolversi della tradizione
giuridica romana.
La giornata di giovedı̀ 21 gennaio è proseguita nel pomeriggio con la lezione della Prof.ssa
Marianne Coudry (Université de Haute Alsace) dedicata al tema Leggi suntuarie e regimen morum.
L’intervento, basato su un ricco dossier di fonti, ha preso l’avvio dall’analisi delle testimonianze di
Aulo Gellio e di Macrobio. In particolare, alle Noctes Atticae appartiene una lista di sei leggi suntuarie, riconducibili ad un arco cronologico compreso fra il 161 e il 18 a.C., mentre i Saturnalia
propongono un elenco di sette leggi suntuarie, votate fra il 182 e il 68 a.C. Già da questo, si percepisce come Macrobio non avesse derivato le proprie informazioni direttamente da Gellio, mentre è probabile che entrambi gli autori si fossero rifatti ad una fonte comune. In seconda istanza,
l’analisi della studiosa si è concentrata su alcuni passi tacitiani relativi alle ragioni del lusso dei
Romani; in questi testi lo storico riferisce il contenuto di una serie di dibattiti apertisi in senato
durante i primi anni del principato tiberiano, quando si impose nuovamente con vigore la questione della battaglia contro il lusso. Tiberio infatti decise di agire sottolineando per la prima volta
l’inutilità della repressione e insistendo invece sull’esemplarità della condotta del principe. La relatrice ha inoltre affrontato i motivi per cui con la legislazione suntuaria ci si accanı̀ in particolar
modo contro il lusso della tavola (luxus mensae nelle parole di Tac. ann. 3.55), individuando in
questo modo lo stretto legame che intercorre fra la legislazione suntuaria e quella de ambitu, cosı̀
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come l’importanza del banchetto come luogo di comunicazione politica nel secolo finale della storia repubblicana.
Venerdı̀ 22 gennaio la seconda settimana del Collegio si è conclusa con l’intervento del
Prof. Michael Crawford (University College London) intorno alle Leggi sulla cittadinanza e il suffragium. Lo studioso ha rivolto la sua analisi al periodo della guerra sociale, visto come il momento in cui nacque, secondo la formula di Emilio Gabba, lo ‘Stato municipale italico’. Un frammento di Sisenna, un passo della Rhetorica ad Herennium ed il noto paragrafo della Pro Balbo in cui si
allude all’istituto del fundus fieri (Cic. Balb. 21) sono stati oggetto dell’analisi condotta dallo studioso che, nella sezione finale dell’intervento, ha preso in considerazione la questione delle tappe e
delle modalità in cui, a seguito della lex Iulia del 90 a.C., i nuovi cittadini furono immessi nelle
tribù territoriali romane.
La terza ed ultima settimana dell’edizione 2010 del Cedant, anch’essa volta, nella sua prima
parte, ad approfondire i «Contenuti della legislazione», si è aperta nella giornata di lunedı̀ 25 con
un intervento del Prof. Umberto Laffi (Università di Pisa) dal titolo Leggi agrarie e coloniarie. Laffi
ha percorso le diverse opinioni della critica moderna (a partire da Mommsen) sul tema delle competenze dei diversi organi istituzionali romani in merito alle deduzioni coloniarie ed alle assegnazioni viritane. Nel corso della relazione è stato poi preso in esame il periodo compreso fra lo scioglimento della lega latina e l’età graccana, attraverso un ricchissimo dossier di fonti tratte in particolare da Livio. Secondo Laffi, se Livio insiste molto sul ruolo del senato ciò dipende dal fatto
che le decisioni politiche spettavano indubbiamente a quel consesso, le cui deliberazioni si configuravano come atti di governo, prese di posizione non vincolanti, alle quali i magistrati cum imperio dovevano poi dare seguito convocando i comizi. Era questa infatti l’assemblea che puntualizzava le modalità esecutive delle iniziative coloniarie, procedendo in particolare alla creatio dei
magistrati ed alla nomina della commissione triumvirale cui era delegato l’espletamento della deductio. Nel corso dell’intenso e vivace dibattito che ha fatto seguito all’intervento dello studioso si
è discusso dell’effettiva possibilità di distinguere in questo ambito tra l’attività puramente elettorale di comizi ed una loro funzione legislativa, in virtù della quale ad essi sarebbe spettato di ratificare le indicazioni fornite del senato.
La mattina successiva, martedı̀ 26 gennaio, il previsto seminario del Prof. Martin Jehne
(Universität Dresden) dal titolo Leggi sui poteri pubblici e i rapporti con il mos non ha avuto luogo.
L’autore ha comunque inviato ai partecipanti il testo del proprio intervento, in forma già ampiamente elaborata. Da esso emerge una forte attenzione per il tema dei poteri pubblici intesi come
istituzioni che gestiscono gli affari di una comunità su delega della comunità stessa. Jehne dimostra poi particolare attenzione al tema della regolamentazione dei suddetti poteri pubblici. Attraverso questa chiave di lettura, lo studioso ha compiuto un’esegesi delle fonti antiche a partire dalla
ricostruzione della dialettica leges-mos ivi delineata, per ricordare infine le posizioni assunte dalla
critica moderna nei confronti del tema.
Nel pomeriggio di martedı̀ 26 le Leggi sulle province e sugli incarichi militari sono state al
centro del seminario tenuto dal Prof. T. Corey Brennan (Rutger University e American Academy
in Rome). Dopo aver evidenziato come la presa degli auspici costituisse l’imprescindibile fondamento dell’imperium, lo studioso ha analizzato i concetti di urbs, pomerium ed ager, intesi in primo luogo come concetti di ambito religioso oltre che, ovviamente, territoriale. La porta triumphalis diventa cosı̀ un vero e proprio varco nello spazio augurale che permetteva al generale in trionfo
di mantenere i propri auspici militari, al fine di recarsi in solenne processione al tempio di Giove
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Ottimo Massimo sul Campidoglio. Brennan ha quindi passato in disamina i concetti di imperium
domi ed imperium militiae, a partire dall’evoluzione semantica del termine provincia, che, dalla
valenza iniziale di «mandato», «sfera di competenza», assunse il significato tecnico e specifico
di «territorio assegnato al comando di un magistrato (e poi di un pro-magistrato) cum imperio».
Mercoledı̀ 27 gennaio ha visto ancora protagonista Jean-Louis Ferrary, che si è nuovamente
rivolto al pubblico del Cedant con una lezione su La legislazione augustea e le ultime leggi comiziali.
L’intervento è iniziato ricordando come nel 43 a.C. la lex Titia avesse conferito valore legislativo
agli atti dei triumviri ed è poi proseguito analizzando la legislazione comiziale successiva alla restituito rei publicae da parte di Ottaviano. A tal proposito lo studioso ha sottolineato come le Res
gestae e gli autori filo-augustei insistano molto sul ruolo del principe come legislatore, sia come
latore di leges novae sia come fautore di una politica di restauro e miglioramento della legislazione
di età precedente (cf. Vell. 89.3: leges emendatae utiliter, latae salubriter). Lo studioso ha ricondotto la documentazione a noi nota a tre categorie principali: provvedimenti riguardanti l’imperatore
nei suoi onori e nei suoi poteri; leggi proposte dall’imperatore che non riguardavano i suoi stessi
poteri; leggi di matrice consolare (riconducibili all’età augustea-tiberiana). Successivamente Ferrary ha rimarcato come la legislazione comiziale termini con l’età tiberiana, escluse ovviamente le
leggi di conferimento dei poteri imperiali. Uno sporadico ricorso ai comizi per la ratifica di certi
provvedimenti si può registrare solo per alcuni imperatori (Claudio, Vespasiano), per i quali particolarmente forte era l’esigenza del legalismo.
Problemi di ordine generale
In conclusione del percorso formativo previsto dall’edizione 2010 del Collegio, è stata proposta un altro ciclo di lezioni con cui si è tornati a proporre, dopo gli argomenti di carattere specifico delle settimane precedentei, temi di carattere generale. In particolare, l’uditorio del Cedant,
nella giornata di giovedı̀ 28 gennaio, ha potuto assistere alla lezione del Prof. Bernardo Santalucia
(Università di Firenze) che ha condotto una lezione sul tema Meccanismi sanzionatori e tutela delle
leggi. Lo studioso ha dapprima analizzato le clausole di chiusura, attestateci prevalentemente in via
epigrafica, che prevedevano una sanzione pecuniaria nei confronti di chi avesse contrastato l’applicazione di una data legge. La sanzione, ha affermato Santalucia, veniva irrogata all’esito di un
processo in origine probabilmente di tipo formulare e poi modificatosi nel corso dell’età repubblicana in un senso ‘sostanzialmente criminalistico’, in parallelo con l’affermarsi delle quaestiones
perpetuae. Il relatore ha poi presentato una seconda clausola ‘auto-protettiva’. che obbligava a giurare la non trasgressione della legge stessa (iusiurandum in legem). Le modalità di giuramento e le
sanzioni potevano cambiare di caso in caso, tenendo tra l’altro conto del fatto che al giuramento
in legem se ne accompagnava uno, di ambito più generale, in leges, che vincolava tutti i magistrati
all’ingresso dell’anno in carica. Infine, il relatore ha analizzato la clausola che conteneva il divieto
di abrogazione della legge, divieto cui i futuri magistrati roganti avrebbero potuto derogare, secondo l’interpretazione proposta, o ricorrendo al caput tralaticium de impunitate oppure alla clausola
eius hac lege nihil rogatur (cfr. Cic. Att. 3.23).
Nel pomeriggio di giovedı̀ 28 gennaio il Prof. Leo Peppe (Università ‘Roma Tre’) ha tenuto
il proprio intervento su I senatus consulta come alternativa alla legge comiziale. Dopo aver preso in
esame le definizioni di senatus consultum fornite da alcune celebri fonti giuridiche (Institutiones di
Gaio e Liber singularis enchiridii di Pomponio, noto attraverso il Digesto), l’autore ha ricordato
come le delibere del senato di Roma non costituiscano un unicum del contesto storico delle co-
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munità italiche: si tratta infatti di uno schema condiviso, che vide le aristocrazie delle città-stato
deliberare su aspetti importanti della vita collettiva. Nel mettere a fuoco il processo che portò al
riconoscimento del valore ‘legislativo’ dei senatoconsulti, il relatore ha poi focalizzato la propria
attenzione su tre passi degli Annales di Tacito, relativi al primo decennio del principato tiberiano,
che si segnalano per il racconto sulla nuova regolamentazione dell’accesso al flaminato, quando
l’imperatore si pose l’alternativa se far ratificare le proprie riforme mediante una legge o una delibera del senato (cfr. Tac. ann. 4.16.3). In chiusura del proprio intervento Peppe si è poi concentrato sulla disamina dei riferimenti ai senatus consulta presenti nei testi epigrafici di natura giuridica, quali la lex de imperio Vespasiani e la lex Irnitana.
L’ultima lezione dell’edizione 2010 del Cedant si è tenuta il giorno venerdı̀ 29 gennaio,
quando il Prof. Carlo Augusto Cannata (Università di Genova) ha presentato la lezione La lex
nella sistematica delle fonti romane, andando cosı̀ a chiudere quella struttura ad anello aperta tre
settimane prima. Il relatore ha preso le mosse da quella stessa contraddizione di fondo su cui aveva
già richiamato l’attenzione l’intervento del Prof. Mantovani: infatti, se da un lato il sistema giuridico romano non si presenta come basato sulla legge, dall’altro i Romani concepivano però il
loro sistema delle fonti rifacendosi proprio al primato della legge. Dopo questa premessa di carattere metodologico, lo studioso si è poi soffermato sul tema delle XII Tavole, e della centralità che
per effetto del decemvirato il dato legislativo venne ad assumere in rapporto ai mores (al punto che
i mores nemmeno più figurano nelle Istituzioni di Gaio tra gli iura populi Romani, nonostante il
peso loro riconosciuto nel celeberrimo passo iniziale del manuale). Da un altro punto di vista, la
relazione ha finito perciò per confermare un punto di fondo importante già evidenziato da Mantovani: se da un lato la presenza della lex nel diritto privato condiziona il giurista, dall’altro però
non ne esaurisce il lavoro. La legge infatti costituisce un elemento fondamentale dell’ordinamento
giuridico romano, per quanto sia inserita in un sistema complesso e variegato che è determinato
da molteplici fattori.
Con il seminario di Augusto Cannata si è conclusa la sessione invernale del Cedant 2010. I
borsisti ammessi al Collegio, dopo aver scelto ciascuno un tema specifico da sviluppare e approfondire e dopo aver ricevuto due tutores con cui lavorare, proporranno un lavoro autonomo di
ricerca i cui risultati verranno esposti a Pavia nella seconda sessione di riunione del Cedant, durante il mese di settembre. Le ricerche approvate dal Coordinatore e dal Comitato scientifico del
Cedant, verranno poi pubblicate, assieme alle relazioni proposte dai docenti intervenuti nel mese
di gennaio, in un volume che raccoglierà l’esito scientifico del Collegio di Diritto romano 2010.
Alessandro Maranesi
Universita` di Pavia e Francoforte sul Meno
[email protected]