Centro Studi Enti Locali
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Tributinews Centro Studi Enti Locali NUMERO 9 ANNO V Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di tributi e di entrate locali. 14 maggio 2015 - Supplemento ad Entilocalinews n. 19 del 11 maggio 2015 3 Bilancio di previsione 2015 Nuova proroga in vista, con il termine per l'approvazione che slitta al 30 luglio 6 L'istanza di riesame ai sensi dell'art. 1, commi da 537 a 544, della Legge n. 228/12 Alcuni riscontri di prassi 11 Imu Aliquota applicabile per terreni agricoli consessi in locazione dall'usufruttuario al nudo proprietario Le Riviste di informazione specialistica dedicata agli Enti Locali Tributinews 1 Tributinews Centro Studi Enti Locali Rivista quindicinale di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di tributi e di entrate locali. Lunedi 7 Gennaio 2013 3 Imu Disponibili i dati dei versa- menti Comune per Co- mune 5 Approfondimenti L’applicazione dell’Imu al settore agricolo Abbonamento annuale quindicinale NUMERO Centro Studi Enti Locali Tributinews Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale in materia di tributi, di riscossione e di entrate locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. 12 Quesiti Usufrutto senza diritto di accrescimento ed Imu PDF € 150,00 + Iva Le altre Riviste del Centro Studi Enti Locali EntiLocali NUMERO 1 N E W S Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali Lunedi 7 Gennaio 2013 5 Sostituti di imposta Invio del modello “770/2012” prorogato al 20 settembre 2012 6 Province Pubblicata la deliberazione del consiglio dei ministri per il loro riordino 7 Revisori Enti Locali Deliberate dalla corte dei conti le “Linee Guida” per i qustionari al bilancio di previsione ed la rendiconto della gestione Federalismo NUMERO 1 & Accountability Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche del federalismo e della responsabilizzazione delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. Lunedi 7 Gennaio 2013 3 Decreto “Sviluppo” Pubblicato in G.U. il Dl. n. 83/12 12 Patto di stabilità Emanato il Decreto sulla determinazione degli obiettivi programmatici per il triennio 20122014 Revisorenews Entilocalinews La disciplina delle spese di personale per i Comuni sopra i 1.000 abitanti NUMERO 1 Rivista mensile di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali. Lunedi 7 Gennaio 2013 Gas naturale” Pubblicato sul sito dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas il Documento di consultazione circa gli 5 Approfondimenti La natura di “Servizio pubblico locale” può ricorrere anche se l’Amministrazione pone in essere un contratto di appalto 1 Supplemento ad Enti Locali News n°1 del 7 Gennaio 2013 Rivista sulle principali novità normative, giurisprudenziali ed interpretative, rivolta a coloro che operano negli Enti Locali, da quest’anno arricchita di una nuova sezione mensile di approfondimento in materia di appalti e contratti.Fondata nel 2002, è diventata un riferimento prezioso grazie al taglio pratico e alla tempestività delle informazioni. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. mensile Federalismo & Accountability 9 Gennaio 2013 Rassegna mensile delle novità normative ed interpretative che interessano il revisore di un Ente Locale. Servizi Pubblici Locali Personale NUMERO 1 & incarichi Rivista mensile di aggiornameto ed approfondimento professionale, in materia di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali Lunedi 7 Gennaio 2013 11 Corte dei conti Dalla Sezione Autonomie alcuni chiarimenti sulla spesa di personale relativa ai Segretari 16 Approfondimenti Una nuova visione ermeneutica sulla disciplina delle spese di personale degli Enti Locali Altre precisazioni sul consolidamento dell’indicatore “spese di personale/spese correnti” NUMERO 1 Enti Locali ANNO XII Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali Lunedi 7 Gennaio 2013 5 Sostituti di imposta Invio del modello “770/2012” prorogato al 20 settembre 2012 “Anomalie e irregolarità” tra Comune e gestioni parallele nell’ambito di una situazione di pre-dissesto finanziario: provvedimenti conseguenti Revisorenews Rivista sulle novità che interessano i Revisori degli Enti Locali, da quest’anno arricchita di una nuova sezione mensile di approfondimento in materia di appalti e contratti. Si tratta di un agile strumento di informazione e aggiornamento nelle materie amministrativo-contabili e fiscali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. 6 Province Pubblicata la deliberazione del consiglio dei ministri per il loro riordino 7 Revisori Enti Locali mensile Personale & Incarichi Rivista di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. 18 Approfondimenti Iva e fisco 6 Approfondimenti mensile In omaggio a tutti gli abbonati: mensile Rivista di approfondimento sulle tematiche dei Servizi Pubblici Locali applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. 3 “Distribuzione del NUMERO Centro Studi Enti Locali Rivista di approfondimento sulle tematiche del Federalismo e della responsabilizzazione delle performance nella gestione della “cosa pubblica” applicate al Comparto Enti Locali. Viene inviata esclusivamente in versione PDF tramite e-mail. 21 Patto di stabilità Servizi pubblici Locali settimanale mensile Iva & Fisco Raccolta mensile di tutte le principali notizie e attività in materia fiscale di interesse per gli Enti Locali e indirettamente per le società partecipate e i loro Revisori Deliberate dalla corte dei conti le “Linee Guida” per i qustionari al bilancio di previsione ed la rendiconto della gestione Coupon di abbonamento Inviare a: Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI) - Fax 0571/469237 - Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - [email protected] - www.entilocaliweb.it Pacchetti speciali Abbonamento annuale Tributinews PDF................................................................. Abbonamenti annuali Entilocalinews (PDF + accesso a Entilocali On-line).......................... Revisorenews..................................................................................... Servizi Pubblici Locali......................................................................... Federalismo & Accountability.............................................................. 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Cognome **.................................................................................................................................................................... Nome **................................................................................................................................................................................... Partita I.V.A. ** ............................................................................................................................................................... Codice Fiscale **....................................................................................................................................................................... Via **......................................................................................................................... n°................ Cap **.............................. Città **............................................................................................................................................... Prov **............... Tel **..................................................................................................................... Fax ...................................................................................... (** campo obbligatorio) Le riviste dovranno essere inviate (in formato PDF) a: (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile) Referente ** ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... e-mail ** ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (** campo obbligatorio) Si allega copia della ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali allegare copia del mandato di pagamento) ho pagato l’importo complessivo di € ............................................................... (comprensivo di Iva) mediante: Bonifico Bancario su Cassa di Risparmio di Firenze Ag. Fucecchio IT05N0616037870100000001189 Bonifico Bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT 52 F 02008 71152 000020063435 Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI) Timbro e firma I dati forniti saranno trattati per tutte le attività connesse alla gestione dell’abbonamento, saranno inoltre inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). Per negare il consenso all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui Per ulteriori informazioni: 0571 469222 9 Tributinews 14 maggio 2015 SOMMARIO Centro Studi Enti Locali NOTIZIARIO Tributinews Centro Studi Enti Locali Tributinews Centro Studi Enti Locali Quindicinale di approfondimento sulle novità normative ed interpretative in materia di tributi locali Collaborano alla Rivista: Prof. Ciro D’Aries, Dottore commercialista, Docente Università Cattolica, Esperto della Pubblica Amministrazione,, Pubblicista Dott. Iacopo Cavallini, Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Economia, Dipartimento “E. Gianessi” Economia aziendale Dott. Riccardo Compagnino, Dottore commercialista e Revisore contabile, Esperto di finanza pubblica locale Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanz. Provincia di Lecce, Componente Commiss. Finanza Locale Anci, Consulente Ancirisponde Dott. Luigi Marzullo, Funzionario Agenzia delle Entrate Roma Dott. Antonio Scozzese, (già) Dirigente Servizio Finanza Locale del Ministero dell’Interno Dott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista e Revisore contabile, Presidente Commiss. Fiscalità Enti pubblici Cndcec Dott. Francesco Vegni, Consulente e formatore P.A., Esperto in fiscalità Enti pubblici Dott. Giuseppe Vanni, Dottore commercialista e Revisore contabile, Consulente e formatore P.A. Dott. Angelo Bachi, Dottore commercialista, Revisore contabile, Consulente Enti Pubblici società in materia di tributi Dott.ssa Maria Altobelli, Esperta e autrice di pubblicazioni in materia di tributi locali Avv. Stefano Ciulli, Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche Rag. Antonio Tirelli, Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere commercialista Dott.ssa Anna Guiducci, Dirigente Servizi Finanziari Comune di Arezzo Dott. Marcello Marzano, Dottore commercialista e Revisore contabile, Consulente Enti Locali Dott. Ivan Bonitatibus, Specialista in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione, Dottore in Economia e Commercio, Rag. Commercialista, Revisore Contabile 3 Bilancio di previsione 2015: nuova proroga in vista, con il termine per l’approvazione che slitta al 30 luglio 3 Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti informatici: estensione al Modello “F24EP” dei codici-tributo per il versamento 3 Anticorruzione: gli indirizzi dell’Anac per proteggere l’anonimato dei dipendenti pubblici che denunciano illeciti (whistleblower) 4 “Bonus Irpef”: Messaggio dell’Inps sull’erogazione dell’agevolazione GLI APPROFONDIMENTI 6 L’istanza di riesame ai sensi dell’art. 1, commi da 537 a 544, della Legge n. 228/12: alcuni riscontri di prassi di Angelo Bachi I QUESITI 11 Imu: aliquota applicabile per terreni agricoli consessi in locazione dall’usufruttuario al nudo proprietario di Alessandro Maestrelli IL PARERE DELLA CORTE 12 Note della Corte LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZA 13 Note di prassi e pronunce giurisprudenziali 16 Focus Ici: requisiti esenzione attività sanitarie e assistenziali Corte di Cassazione Sentenza n. 6711 del 2 aprile 2015 di Carolina Vallini LO SCADENZARIO 17 Comitato di redazione: Giuseppe Vanni, Francesco Vegni, Nicola Tonveronachi Segreteria di redazione: Ambra Valori, Veronica Potenza, Edoardo Rivola Versione editoriale: Grafiche Leonardo Responsabile: Fabrizio Mandorlini Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali s.r.l. Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI) Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237 E-Mail: [email protected] Sito internet: www.entilocaliweb.it Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato in data 20 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97, iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani Centro Studi Enti Locali 1 SOMMARIO Tributinews 14 maggio 2015 9 Centro Studi Enti Locali 2 Centro Studi Enti Locali 9 Tributinews 14 maggio 2015 NOTIZIARIO Centro Studi Enti Locali NOTIZIARIO Bilancio di previsione 2015: nuova proroga in vista, con il termine per l’approvazione che slitta al 30 luglio Scatta una nuova proroga del bilancio di previsione 2015 per gli Enti Locali. Il Governo ha accolto, nel corso della Conferenza Stato-Città del 7 maggio 2015, la richiesta avanzata dall’Anci di posticipare al 30 luglio la scadenza. A riferirlo è la stessa Associazione dei Comuni con il Comunicato 7 maggio 2015. Il termine in questione è già stato fatto oggetto di ripetuti diffe- rimenti: il primo, dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015, è stato disposto con Dm. 24 dicembre 2014; il secondo, dal 31 marzo al 31 maggio 2015, è stato disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2015. A incidere sulla decisione dell’Esecutivo a dare il via libera all’ennesimo slittamento della scadenza è stato il fatto che il c.d. “Decreto Enti Locali” - che dovrebbe introdurre importanti misure finanziarie e ordina mentali – è ancora in via di definizione. Nella stessa sede tra l’altro l’Anci ha chiesto un impegno formale da parte del Governo a inserire nel citato Decreto anche una proroga del termine per il riaccertamento straordi- nario dei residui, la cui scadenza coincideva con la scadenza per l’approvazione del rendiconto di gestione, ovvero con il 30 aprile scorso. In realtà, risulta che il Governo abbia respinto quest’ultima richiesta, manifestando la ferma intenzione di non concedere riaperture per i termini già scaduti relativi appunto a consuntivi e riaccertamento dei residui. Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti informatici: estensione al Modello “F24EP” dei codici-tributo per il versamento Per il versamento dell’Imposta di bollo sui libri, registri ed altri documenti informatici, nonché per il pagamento delle sanzioni e degli interessi, i soggetti tenuti ad utilizzare il Modello “F24EP” devono utilizzare i codici tributo istituiti con ala Risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014 (per Imposta di bollo) e con la Risoluzione n. 32/E del 23 marzo 2015 (per sanzioni ed interessi) dell’Agenzia delle Entrate. E’ quanto stabilito dalla Risoluzione n. 44/E del 6 maggio 2015 dell’Agenzia delle Entrate, che ha previsto l’utilizzo dei seguenti codici, già in uso con le modalità di versamento “F24”: ● “2501” - “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014” ai sensi della Risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014; ● “2502” -”Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, decreto 17 giugno 2014 – Sanzioni” ai sensi della Risoluzione n, 32/E del 23 marzo 2015; ● “2503” -”Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, decreto 17 giugno 2014 – Interessi” ai sensi della Risoluzione n. 32/E del 23 marzo 2015. I codici di cui sopra devono essere inseriti nella colonna “importi a debito versati” del relativo Modello “F24EP”. Il campo “Sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F), mentre nel campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno di imposta per cui si effettua il versamento (formato AAAA). Il campo “riferimento A” non è valorizzato. La suddetta estensione di modalità di versamento risponde a quanto stabilito dal Decreto Mef 17 giugno 2014 che, nel disciplinare le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto ai sensi dell’art. 21, comma 5, del Dl. n. 82/05, prevede che l’Imposta di bollo “è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica”. Anticorruzione: gli indirizzi dell’Anac per proteggere l’anonimato dei dipendenti pubblici che denunciano illeciti (whistleblower) Proteggere l’anonimato di chi “informa” su illeciti all’interno delle Pubbliche Amministra- Centro Studi Enti Locali zioni: è questa la finalità della Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dell’Autorità nazio- nale Anticorruzione. L’Ente guidato da Raffaele Cantone, con questo atto, mette nero su bianco le regole precise per la tutela dei dipendenti pubblici che segnalano condotte illeci- 3 Tributinews NOTIZIARIO 14 maggio 2015 9 Centro Studi Enti Locali te, prendendo le mosse dalla Legge n. 190/12, che riconosceva una generica e astratta protezione, che l’Anac vuole adesso specificare nelle modalità. Se si vuole combattere il malcostume e il cattivo affare, la prima cosa da fare è evitare che il dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite, non le renda note per il timore di ripercussioni sulle proprie condizioni di lavoro. Le linee dettate in questa Determinazione n. 6 si applicano a Pubbliche Amministrazioni ed Enti privati controllati, partecipati, regolati o finanziati dallo Stato. Oggetto delle segnalazioni saranno tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione ma anche le situazioni in cui si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato per ottenere vantaggi privati e fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - si evidenzia il malfunzionamento della Pubblica Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. Le condotte illecite devono comunque riguardare situazioni in cui il dipendente sia venuto direttamente a conoscenza “in ragione del rapporto di lavoro”. L’Autorità auspica un intervento del Legislatore che estenda le misure di tutela analoghe a quelle previste dal Dlgs. n. 165/01 anche ai collaboratori e ai consulenti, quindi non solo ai “dipendenti” in senso stretto. Una delle problematiche che l’Anac rileva in merito alla Legge n. 190/12 è la continuità del mantenimento dell’anonimato dell’informatore: non è infatti chiaro come tutelarla al momento di un eventuale procedimento disciplinare. L’Autorità auspica che il Legislatore chiarisca meglio questo aspetto, sottolineando che potrebbe essere il Responsabile dell’Ufficio procedimenti disciplinari a valutare se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. Nella pratica, la Determinazione stabilisce come debba funzionare il flusso delle segnalazioni: saranno inviate direttamente al soggetto designato dall’Autorità per l’avvio dell’istruttoria, ossia il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Amministrazione. Il dipendente che vuole rendere noto un illecito potrà accreditarsi su piattaforma informatica per riempire un modulo e avrà anche la possibilità di consultare lo sviluppo e la fase in cui si trova la propria segnalazione. Il Responsabile della prevenzione della corruzione è anche il soggetto competente a svolgere una prima istruttoria sui fatti in questione, affiancato da un ristretto gruppo di lavoro. Il Responsabile potrà inoltrare, dove necessario, la segnalazione ad altri soggetti, come il Dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto, l’Ufficio Procedimenti disciplinari, l’Autorità giudiziaria, la Corte dei conti, il Dipartimento della Funzione pubblica. Anche in questo caso viene mantenuta la riservatezza del dipendente che ha informato l’Autorità. Il Responsabile periodicamente riferirà al Presidente dell’Anac numero e tipologia di segnalazioni ricevute per aggiornare il “Piano di prevenzione della corruzione”. “Bonus Irpef”: Messaggio dell’Inps sull’erogazione dell’agevolazione L’Inps, con il Messaggio 29 aprile 2015, Prot. n. 2946, pubblicato sul proprio sito web istituzionale, avente ad oggetto “stabilizzazione del credito di imposta (cd. ‘bonus di 80 Euro’). Art. 1, commi da 12 a 15, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (‘Legge di stabilità 2015’)”, ha fornito indicazioni in merito all’applicazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, commi da 12 a 15, della Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”). Dopo una breve analisi del quadro normativo inerente il credito d’Imposta oggetto del Documento, l’Istituto ha analizzato i tratti salienti dell’agevolazione tributaria, che andiamo di seguito ad esaminare. Requisiti soggettivi per l’ero- 4 gazione del credito In materia, l’Istituto ha rinviato integralmente alla Circolare Inps n. 67/14. Requisiti oggettivi per l’erogazione del credito L’agevolazione tributaria in commento spetta ai titolari di un reddito da lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1 e comma 2, lett. b), del Tuir, nonché ai titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, del Tuir, i quali hanno diritto al credito nel caso in cui il loro reddito complessivo non superi Euro 24.000. L’importo del credito d’Imposta è pari ad Euro 960, rapportato al periodo di lavoro nell’anno. Nel caso in cui il reddito complessivo superi Euro 24.000, ma risulti inferiore ad Euro 26.000, il credito è rapportato all’im- porto risultante dalla divisione tra Euro 26.000 Euro, diminuito del reddito complessivo, ed Euro 2.000. L’art. 1, comma 12, della Legge n. 190/14, ha disposto che il credito sia rapportato al periodo di lavoro nell’anno e che non concorra alla formazione del reddito. Per avere diritto al credito, i titolari di reddito da lavoro dipendente devono avere un’imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base all’art. 13,comma 1-bis, del Tuir. Non rilevano a tal fine le detrazioni diverse da quelle da lavoro dipendente (esempio, non rilevano le detrazioni per carichi di famiglia). Il credito d’imposta viene riconosciuto dal sostituto in via automatica, mentre i contribuenti che ritengono di non avere i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta, valida per il solo anno fiscale in cui si richiede. Soggetti esclusi L’art. 1, comma 12, della Legge n. 190/14, esclude dal novero dei soggetti beneficiari i titolari di redditi da pensione di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir, ed i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente diversi da quelli richiamati al Paragrafo 2 della Circolare Inps n. 67/14. Risultano esclusi i redditi prodotti da titolari di Partita Iva in forma autonoma o d’impresa. Non possono beneficiare del bonus anche i cosiddetti “incapienti”, vale a dire quei contribuenti Centro Studi Enti Locali 9 14 maggio 2015 Tributinews NOTIZIARIO Centro Studi Enti Locali che hanno un’Imposta lorda inferiore o uguale alle detrazioni determinate con riferimento al solo reddito di lavoro dipendente. Spettanza del bonus per le prestazioni a sostegno del reddito L’Inps, come già puntualizzato all’interno della Circolare n. Centro Studi Enti Locali 67/14, ha specificato che le prestazioni a sostegno del reddito rientrano nell’ambito di applicazione del bonus in oggetto in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli artt. 49 e 6 del Tuir. Per la determinazione dell’importo spettante e delle presta- zioni ammesse al bonus viene fatto espresso rinvio alla Circolare Inps n. 67/14. Tenuto conto delle novità introdotte dalla Legge n. 183/14 e dal Dlgs. n. 22/15, ai fini del calcolo del bonus rileveranno le nuove prestazioni “Naspi” (“Indennità di disoccupazione per i lavoratori dipen- denti”) e “Dis-Coll” (“Indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati”). L’Inps ha anticipato che, ai fini del bonus fiscale, per tali prestazioni trovano applicazione le disposizioni già impartite per le indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi con la Circolare Inps n. 67/14. 5 APPROFONDIMENTI Tributinews 14 maggio 2015 9 Centro Studi Enti Locali GLI APPROFONDIMENTI L’istanza di riesame ai sensi dell’art. 1, commi da 537 a 544, della Legge n. 228/12: alcuni riscontri di prassi di Angelo Bachi - Dottore commercialista, Revisore contabile, Consulente Enti Pubblici Società in materia di tributi Dal 1° gennaio 2013 ogni contribuente che sostiene di aver ricevuto una cartella esattoriale per importi non dovuti o di subire ingiustamente un’azione esecutiva o cautelare, può chiedere l’immediata sospensione di qualsiasi azione tesa alla riscossione; ciò a mezzo di una semplice istanza indirizzata al Concessionario della riscossione. La predetta istanza deve essere inviata non oltre 90 giorni dalla notifica dell’atto che si ritiene illegittimo. A partire dalla presentazione dell’istanza, il Concessionario di riscossione e gli Enti creditori sono tenuti ad una precisa e cadenzata serie di attività. La prima, in ordine cronologico, la effettua il Concessionario di riscossione, che entro i 10 giorni successivi al ricevimento dell’istanza la invia con l’annessa documentazione all’Ente creditore. Questi è tenuto a verificare l’esistenza di quanto sostenuto dal contribuente, in un termine di 60 giorni. L’Ente competente dovrà poi comunicare al contribuente, a mezzo raccomandata A.R. o Pec, la correttezza della documentazione prodotta (a cui segue l’annullamento degli atti di riscossione, quindi la sospensione e poi lo sgravio della cartella) oppure l’inidoneità della stessa; in questo secondo caso avverte il Concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito (art. 1, comma 539, della Legge n. 228/12). La norma contiene, in caso d’inattività degli Enti coinvolti, una sorta di “silenzio – 6 assenso”. Infatti se, dopo 220 giorni dalla presentazione dell’istanza al Concessionario, il contribuente non ricevere alcuna risposta, la cartella di riscossione è annullata di diritto (comma 540). Questo, in sintesi, è quanto prescritto dall’art. 1, commi 537-544, della Legge n. 228/12 (“Legge di stabilità 2013”). Si è voluto facilitare l’annullamento dei provvedimenti di riscossione illegittimi e, dunque, di tutelare con un procedimento snello e veloce quei contribuenti alle prese con atti illegittimi. La norma era originariamente ispirata a disciplinare situazioni con evidenti e macroscopici errori degli atti di riscossione (si pensi ad un errore di persona, ad un pagamento già effettuato ecc.). Negli anni si è però assistito a motivi di richiesta di riesame ai sensi della Legge n. 228/12 dei più vari, sui quali risulta utile soffermarci. Nullità per vizi di notifica delle cartelle presupposte I contribuenti hanno fatto valere spesso la violazione delle norme relative alla notifica degli atti prodromici alla riscossione (es. verbali di accertamento), altre volte il contribuente è venuto a conoscenza della propria presunta inadempienza solo perché si è recato presso gli sportelli di Equitalia e ha constatato l’esistenza di pretesa debitoria nei suoi confronti. Ancora in tema di notifica si potrebbe eccepire la mancanza delle formalità di legge che consentano di ritenere l’atto quale proveniente dalla stessa P.A., in quanto la relata è la prova del passaggio dell’atto da notificare dal concessionario all’Ufficio postale (Sentenza Corte di Cassazione n. 971/80 e Sentenza Corte di Cassazione n. 6344/79). Il concessionario per la riscossione dei tributi, ai sensi del Dpr. n. 602/73, deve, prima d’intraprendere qualsiasi attività del recupero del credito iscritto al ruolo, provvedere alla notifica della cartella di pagamento per portarla nella sfera di conoscenza del destinatario. La mancanza di una regolare notifica impedisce al contribuente di venire a conoscenza delle proprie inadempienze in tempo utile per poter esperire le proprie difese ed addurre le proprie ragioni. Per di più la recente giurisprudenza di merito interpreta l’art. 26, del Dpr. n. 602/73, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”, affermando l’inesistenza giuridica della notifica di atti che incidano sulla sfera patrimoniale del cittadino che non sia effettuata da Ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati, i quali possono a ben ragione avvalersi del Servizio postale. Sono al contrario illegittime le notifiche eseguite direttamente dall’Agente della riscossione, atteso che “con l’art. 14, della Legge n. 890/82 il Legislatore ha riservato la possibilità di eseguire la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente anche a mezzo della posta direttamen- te dagli uffici finanziari. Detta previsione è chiaramente riservata agli uffici che esercitano potestà impositiva, con esclusione degli Agenti della riscossione che sono preposti solo alla fase riscossiva”. (Sentenza Ctp 16 novembre 2009, Lecce Sezione V, n. 909/509). In merito alla notifica eseguita a mezzo posta direttamente dall’Agente di riscossione, la giurisprudenza di merito si è pronunciata in numerose occasioni sull’illegittimità della stessa. In particolare, la Sentenza Ctp Vicenza, n. 33/12, ha svolto un approfondito esame storico della norma (art. 26, del Dpr. n. 602/73), dall’entrata in vigore ad oggi, nonché della giurisprudenza di legittimità e di merito pronunciatesi al riguardo, concludendo nel senso che il concessionario non è legittimato a notificare la cartella di pagamento con a mezzo della posta senza l’intermediazione dei soggetti abilitati. Sia i Giudici vicentini che la Sentenza Ctp Campobasso, n. 133/12, hanno precisato che la violazione da parte dell’Equitalia delle corrette modalità di notifica determina la giuridica inesistenza della notificazione, non sanabile mediante la proposizione del ricorso da parte del contribuente. Nullità per intervenuta decadenza e prescrizione delle somme pretese I contribuenti rilevano, inoltre, l’intervenuta decadenza e prescrizione delle somme che si richiedono con la cartella di pagamento impugnata, in quanto la pretesa tributaria Centro Studi Enti Locali 9 14 maggio 2015 Tributinews APPROFONDIMENTI Centro Studi Enti Locali che viene vantata afferisce a ipotetiche violazioni commesse ben oltre i termini legalmente stabiliti per richiedere la riscossione. In ogni caso può eccepirsi la nullità dell’atto di riscossione se l’iscrizione a ruolo non risulta preceduta dalla notifica dell’avviso bonario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 5, della Legge n. 212/00 (“Statuto dei Diritti del contribuente”). L’avviso bonario, infatti, costituisce una fattispecie semplice all’interno di quella complessa in grado di determinare la nullità dell’intero procedimento. Nullità per omessa indicazione del tasso di interesse applicato In alcuni casi i contribuenti hanno rilevato che vengono intimati con gli atti di riscossione i c.d. interessi di mora, aggio e sanzioni pecuniarie, senza che ne sia determinata la percentuale ovvero il tasso legale annuo degli stessi. In tali casi, gli atti dovranno essere considerati nulli per espressa contravvenzione alla vigente normativa in tema di tutela del contribuente, non essendo determinata né la cifra d’incremento giornaliero degli interessi del loro ammontare, né la loro percentuale. Invero, in merito al Principio di chiarezza, la Sentenza Corte di Cassazione 3 maggio 2011, n. 9695, ha sancito che “sono illegittimi i tassi di interesse che non sono indicati analiticamente per iscritto e individuabili dalle parti contraenti con precisione. Ogni clausola riguardante gli interessi ai fini della sua validità deve essere redatta in forma scritta e il tasso da applicare deve essere specificato in modo puntuale”. Qualora nella redazione delle cartelle esattoriali de quo Equitalia incrementi il totale dei tributi in debito di alcune Centro Studi Enti Locali voci, quali interessi di mora ed aggio, senza indicare nello specifico la percentuale di tasso legale applicata, in base a tali considerazioni gli atti che si impugnano sarebbero da considerare assolutamente inesistenti e/o nulli e/o annullabili e/o inefficaci. A tale conclusione perviene anche la Cassazione Civile Tributaria con la Sentenza 22 febbraio 2012, n. 4516, nella quale viene stabilito che la cartella di pagamento non può limitarsi a riportare la cifra globale degli interessi dovuti; al contrario, nella cartella deve essere indicato come si è arrivati ad un dato calcolo, specificando le singole aliquote a base delle annualità prese in considerazione. L’operato di Equitalia non deve risultare ricostruibile soltanto attraverso difficili indagini che non competono al contribuente, perché se così fosse risulterebbe violato il diritto di difesa del destinatario dell’atto. Nullità per difetto di motivazione e scarsa chiarezza della cartella di pagamento I contribuenti eccepiscaono anche l’insufficiente motivazione posta alla base del provvedimento; infatti, se da un lato viene rinvenuto che nel ruolo devono essere indicati il codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo, il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione - anche sintetica - della pretesa, dall’altro viene rilevato che “gli importi richiesti, indicati come omessi o carenti versamenti, non sono compensabili e impediscono al contribuente la possibilità di una tempestiva verifica sull’eventuale esattezza dei dati e calcoli forniti dall’Ufficio, senza contare che tali elementi sono inidonei, per il contribuente, a comprendere quale sia effetti- vamente l’imposta presunta dovuta e la motivazione che ha generato tale liquidazione. L’obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione, infatti, non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento, o ad una anonima comunicazione come nel caso di specie, atteso che alla cartella di pagamento devono comunque ritenersi applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall’art. 3, della Legge n. 241/90 (poi recepiti per la materia tributaria dall’art. 7, della Legge n. 212/00), ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto con gli artt.3 e 24, della Costituzione” (Sentenza Ctp Torino 25 settembre 2008, n. 42). Per di più “occorre rispettare il costante indirizzo giurisprudenziale che raccomanda all’Amministrazione finanziaria una chiara motivazione della cartella con cui si effettui un recupero a tassazione ai sensi dell’’art. 36-bis, del Dpr. n. 602/73, in quanto non compete al cittadino pervenire alla ricostruzione della stessa attraverso operazioni interpretative condotte sulla base di elementi offerti in forma criptica in cartella” (Sentenza Ctp Avellino, Sezione7, del 17 marzo 2008). Ancora in ordine al principio di chiarezza e motivazione, gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l’Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto comunicato o notificato ed il Responsabile del procedimento: b) l’Organo o l’Autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l’Organo giurisdizionale o l’Auto- rità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. Nullità della cartella per tardiva iscrizione a ruolo In ordine alla legittimità degli atti di riscossione può essere, altresì, rilevata la tardiva iscrizione a ruolo delle somme pretese, in quanto le Amministrazioni potrebbero essere decadute dal termine perentorio statuito dall’art. 17, del Dpr. n. 602/73, espressamente richiamato dall’art. 27, della Legge n. 689/81, il quale sancisce che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Orbene, l’azionabilità di questo diritto è subordinata al corretto e legittimo esercizio della potestà attribuita dall’ordinamento, tanto nella contestazione degli addebiti, quanto nella formazione del ruolo, che è insanabilmente viziata e pertanto nulla in caso di violazione dell’art. 17, del Dpr. n. 602/73, con la conseguenza che gli Enti creditori decadono dall’esercizio del proprio diritto per non aver iscritto la somma a ruolo “entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti d’ufficio”. Si concilia un’interpretazione siffatta con i principi ispiratori dell’azione amministrativa, voluta dal Legislatore come efficace ed efficiente, essendo altra diversa lettura del quadro normativo di certo illegittima alla stregua dell’art. 53, della Costituzione, non potendo il contribuente essere esposto all’azione del fisco a tempo indeterminato, contrastando peraltro col principio del favor rei cui il procedimento d’irrogazione è necessariamente ispirato, nonché del- 7 APPROFONDIMENTI Tributinews 14 maggio 2015 9 Centro Studi Enti Locali l’art. 24, della Costituzione, per lesione del diritto alla difesa. Ciò renderebbe in ogni caso le cartelle presupposte del tutto inefficaci ed incapaci di costituire titolo valido per la riscossione coattiva, dato che questa sarebbe oltretutto iniziata oltre i termini perentoriamente previsti dalla Legge, nonché inefficace ai sensi della Legge n. 244/07, la quale precisa che i ruoli emessi dopo il secondo anno dalla data della sanzione amministrativa sono nulli; in più l’art. 1, comma 417, della Legge n. 311/04, stabilisce che il concessionario dall’esattoria deve notificare la cartella, a pena di decadenza, entro 12 mesi dall’iscrizione a ruolo. Se la notificazione avviene dopo questo termine non è dovuta alcuna somma (il concessionario perde il diritto di agire in via esecutiva). Nullità per omessa comunicazione sulla cessione del credito Può avvenire che, a causa ad esempio d’accorpamenti o d’uscita di scena di alcune società di riscossione, alcuni Agenti della riscossione possono subentrare ad altri, con operazioni ad esempio di cessione dei crediti. Di tale cessione del credito al nuovo concessionario deve essere data comunicazione al contribuente/cittadino/debitore. In merito alla cessione del credito si è pronunciata la Suprema Corte (Sentenza Corte di Cassazione 2 novembre 2010, Sezione III, n. 22280) che ha ripreso la costante giurisprudenza della stessa Corte, secondo cui “il contratto di cessione del credito ha natura consensuale e comporta il perfezionamento del trasferimento del credito attraverso il semplice accordo tra le parti. Si aggiunse però ai Uni della sua efficacia, per poter 8 permettere al cessionario di agire nei confronti del debitore ceduto, sarà necessario giungere alla notificazione o all’accettazione al contraente ceduto”. Pertanto, secondo quanto affermato e ribadito dalla Corte, la cessione è valida ed efficace tra cedente e cessionario quando sia stata data la comunicazione di essa al debitore ceduto. La circostanza della mancata notifica della cessione del credito può essere contestata, e tale mancanza e/o omissione può essere fatta valere come causa di nullità le cartelle esattoriali impugnate. Nullità per omesso invio dell’avviso bonario Bisogna altresì rilevare che nella situazione de quo è sopraggiunta la violazione dell’art. 6, comma 5, della Legge n. 212/00, il quale sancisce che “prima di procedere alle iscrizioni a ruolo, l’Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con documenti telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo o comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma”. In senso conforme, tra le numerose pronunce giurisprudenziali, vi è quella secondo cui “l’amministrazione finanziaria aveva l’obbligo del preventivo invito al contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti previsto dall’art. 6, comma 5 della Legge n. 212/00. L’ammissione di tale invito produceva la nullità degli atti successivi e sequenziali, nel caso della cartella di pagamento, secondo quanto espressamente sancito dal citato comma 5” (Sentenza Ctr Bari 6 febbraio 2007, n. 16); ed altresì “uno dei casi di assoluta nullità previsto dalla legge è fornito dall’emissione della cartella di pagamento senza la preventiva notifica del cosiddetto avviso bonario, richiesto a pena di nullità dall’art. 6, comma 5, della Legge n.212/00 (omissis)” (Sentenza Ctr Napoli 10 marzo 2008, n. 52). Nullità delle cartelle di pagamento per violazione dell’art. 34-bis, comma 5, del Dlgs. n. 165/01 (introdotto dall’art. 7, della Legge n. 3/03) I contribuenti hanno eccepito, infine, l’inesistenza del valore giuridico delle cartelle esattoriali per difetto di sottoscrizione, in quanto prive dei requisiti previsti dalla Legge per poter rappresentare - con la firma del funzionario sottoscrittore – l’Amministrazione finanziaria verso l’esterno. Infatti, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 5, del Dlgs. n. 165/01, si prevede che le assunzioni effettuate in violazione di quanto previsto nello stesso articolo sono nulle di diritto e che restano ferme le disposizioni previste dall’art. 39, della Legge n. 449/97. In particolare, gli artt. 129 e 130, della Legge n. 662/96, nonché l’art. 19, comma 3, del Dlgs. n. 29/93 (trasfuse nell’art. 19, comma 3, del Dlgs. n. 165/01), prevedono che gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in Uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente, sono conferiti ai Dirigenti in servizio con le modalità previste dall’art. 23, dello medesimo Decreto, e che solo una residua parte, pari ad appena il 5% dell’organico dirigenziale, possa essere conferito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in Organismi ed Enti pubblici o privati, ovvero in Aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, in possesso di specifiche qualità professionali, esclusivamente con contratto a tempo determinato e per un periodo non superiore a 3 anni. Dette disposizioni non fanno che rafforzare quanto era stato previsto dall’art. 17, della Legge n. 146/80, dove si prevedeva che nell’affidamento degli incarichi di direzione degli Uffici finanziari, dovesse venire rispettato il cosiddetto “Principio gerarchico” garantito oltre che dagli artt. 97 e 98, della Costituzione, e anche dall’art. 5, del Dpr. n. 246/48, dagli artt. 16 e 31, del Dpr. n. 3/57 e dagli artt. 20 e 55, del Dpr. n. 266/87, dove si prevede che solo i Dirigenti possono sottoscrivere gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno e che, in assenza del Dirigente, la direzione dell’Ufficio debba essere affidata a colui che ricopre il grado gerarchico più elevato tra quelli individuati dall’art. 2095, del Cc., ossia da coloro che appartengono alla Categoria dei Quadri, istituita con la Legge n. 190/85, riservata al personale a suo tempo inquadrato nella 9^ qualifica funzionale. Il Principio gerarchico fissato nel T.u. degli impiegati civili dello stato, approvato con Dpr. n. 3/57, all’art. 31 prevede che l’impiegato ha il diritto ad essere qualificato con il titolo giuridico conferitogli all’atto di nomina o di ultima promozione, titolo che può usare anche nella vita privata, come precisato anche nella Direttiva comunitaria 91/533/Ce, dove si prevede che il lavoratore assume il grado gerarchico corrispondente alla carriera/categoria, qualifica e alle mansioni per le quali è stato assunto in servizio, qualifica e categoria tra quelle indivi- Centro Studi Enti Locali 9 14 maggio 2015 Tributinews APPROFONDIMENTI Centro Studi Enti Locali duate (ovviamente) all’art. 2095, del Cc.. Infatti, semmai si fosse concretizzata la soppressione dell’art. 17, della Legge n. 146/80, ad opera della Legge n. 662/86, sarebbe stata senz’altro illecita, illegittima e incostituzionale, in quanto con legge ordinaria (Legge n. 662/96) si sarebbe abrogata una norma di rango costituzionale, ossia la “Finanziaria 1981”, approvata con la Legge n. 146/80, la quale all’art. 17 non faceva altro che confermare quanto previsto dalla Costituzione e dal Codice civile (art. 2095), ossia che gli Uffici finanziari possono venire diretti esclusivamente dai Dirigenti assunti tramite pubblico concorso indetto “annualmente” e che, in assenza del Dirigente e in attesa che vengano espletate le procedure per l’indizione del nuovo concorso per ricoprire il posto vacante, la direzione dell’Ufficio finanziario competa di diritto a colui che possegga il grado gerarchico più elevato, previsione confermata dall’art. 20, della Legge n. 266/87, dall’art.10, della Legge n. 358/91, e dall’art. 76 del Dpr. n. 287/82. Successivamente alla Sentenza Tar Lazio 1° agosto 2011, n. 6884, è intervenuto l’art. 8, comma 24, del Dl. n. 16/12, che avrebbe fatto salvi gli incarichi di Dirigente Fiduciario conferito ai sottoscrittori degli atti di riscossione; altrettanto vero è che il suddetto incarico fiduciario, sempre ai sensi del comma 24, della succitata Legge, è stato conferito ai sottoscrittori degli atti di riscossione (nelle more) ossia solo per il tempo necessario all’Amministrazione finanziaria per indire un nuovo concorso con le modalità previste dall’art. 34-bis, del Dlgs. n. 165/01, ossia per predisporre le procedure occorrenti alla utilizzazione delle graduato- Centro Studi Enti Locali rie dei Dirigenti formate a seguito di procedure selettive già espletate ed ancora valide, richiamate nell’art. 8, comma 24, del succitato Dl. n. 16/12, previste dall’art. 1, comma 530 e 536, della Legge 296/06, e dall’art. 2, comma 2, del Dl. n. 203/05, dove si prevede che prima d’indire nuovi concorsi, il conferimento d’incarichi dirigenziali debba effettuarsi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, della Legge n. 449/97, ossia tramite lo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già espletati. Tali modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali (consistente nello scorrimento delle graduatorie ancora valide), essendo state previste da una legge di rango costituzionale, quale è appunto la Legge n. 296/06, non potevano e non possono tuttora venire derogate o modificate con legge ordinaria quale appunto è l’art. 8, comma 24, del Dl. n. 16/12, ai sensi del quale sono stati conferiti incarichi dirigenziali fiduciari, incarichi peraltro giudicati incostituzionali dalla Corte Costituzionale con le Sentenze nn. 103/07, 104/07, 161/08 e 69/11. L’impossibilità di operare diversamente è confermata dall’art. 28, comma 6, del Dlgs. n. 165/01, come modificato dall’art. 3, commi 6 e 7, della Legge n. 145/02, dove viene fatta salva alla data di entrata in vigore della suddetta Legge ad ogni effetto di legge, la validità delle graduatorie degli idonei pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche di Dirigente, “nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti”, modalità confermate successivamente dall’art. 17, del Dl. n. 78/09, dove si prevede che è fatto divieto di procedere a nuove assunzioni durante il periodo di vigenza di gradua- torie ancora valide, e che le assunzioni effettuate in violazione dell’art. 34-bis, del Dlgs. n. 165/01, sono nulle, di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall’art. 39, della Legge n. 449/97, nonché quanto previsto nel Dpcm. del 26 ottobre 2009. I conferimenti d’incarichi Dirigenziali mediante lo scorrimento di graduatorie già esistenti, trovano conferma anche nell’art.4, del Dl. n. 97/08, che aveva “autorizzato” per il completamento del programma di cui all’art. 1, comma 481, della Legge n. 296/06 (in combinato disposto con il Dm. 19 aprile 2007 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123/07), addirittura “l’integrale utilizzo della graduatoria” di tutti coloro che avevano partecipato a tutti i concorsi per la Dirigenza indetti negli ultimi 20 anni. Questa singolare previsione, peraltro disattesa, avrebbe permesso di ottemperare a quanto previsto dall’art. 17, commi 81, 82 e 137, della Legge n. 127/97, dove si prevedeva la restituzione d’ufficio ai propri ruoli dirigenziali di legittima appartenenza dei Dirigenti presenti nelle Agenzie fiscali della penisola e nelle isole, ossia la restituzione ai ruoli dirigenziali nei quali erano stati inquadrati nel momento della loro assunzione in servizio effettuata con l’approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso, sottoscritta dal Mef ai sensi dell’art. 10, della Legge n. 397/75. La restituzione dei Dirigenti del Mef ai ruoli di legittima appartenenza avrebbe sanato quell’illegalità denunciata dalla Sentenza Tar Lazio 1° agosto 2011, n. 6884, dove si afferma che su un organico di 1200 Dirigenti, circa 800 sono dei semplici impiegati a cui è stato conferito incarico “dirigenziale” fiduciario “incostitu- zionale”, incostituzionalità rilevata anche dalla Sentenza Corte dei conti 24 marzo 2009, n. 165. Gli 800 “incarichi fiduciari” conferiti a semplici impiegati, di qualifica inferiore alla ex 9^ qualifica, oltre ad essere stati attribuiti in violazione dei principi sanciti dalla Costituzione, risultano sottratti ai Dirigenti del Mef, ossia a coloro che - tramite pubblico concorso - erano stati assunti nei ruoli dirigenziali della Carriera direttiva ordinaria del Mef, vale a dire nella carriera disciplinata dal Dpr. n. 748/72, equiparata a quella dei Segretari comunali ai sensi dell’art. 25, della Tabella Allegata E, al Dpr. n. 749/72, dopo che, ai sensi dell’art. 55, del Dpr. n. 266/87, i Dirigenti di entrambe le suddette Carriere direttive (del Mef e dei Segretari comunali) erano confluite nella ex 9^ qualifica funzionale; istituita dal Dl. n. 9/86, che a termini di legge era destinata alla nuova “categoria dei Quadri” istituita con la Legge n. 190/85, categoria ovviamente inferiore a quella dei Dirigenti, ai sensi dell’art. 2095 del Cc. I Dirigenti del Mef avrebbero dovuto essere restituiti d’ufficio ai ruoli Dirigenziali di legittima appartenenza, al pari dei Segretari comunali restituiti ai ruoli dirigenziali dalla data di entrata in vigore della Legge n. 127/97, che all’art. 17, comma 82, aveva soppresso le norme che li avevano erroneamente inquadrati nella 9° qualifica funzionale, ed esteso la stessa previsione anche alle altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’art. 7, comma 137, della Legge n. 127/97. Tale restituzione d’ufficio (ai ruoli dirigenziali del Mef ) era riservata ai soli Conservatori dei Registri immobiliari, anche loro assunti nei ruoli dirigenziali della stessa Carriera direttiva ordinaria e individuati nella Tabella VI, Quadro I, 9 APPROFONDIMENTI Tributinews 14 maggio 2015 9 Centro Studi Enti Locali annesso al Dpr. n. 748/72, la cui appartenenza ai ruoli della Carriera direttiva ordinaria era stata confermata dall’art. 9, della Legge n. 22/83; conservatori di cui - solo nel 2003 - la Circolare Agenzia del Territorio 17 luglio 2003, n. 7, attribuisce competenze dirigenziali e connessi poteri di firma delle strutture centrali e periferiche dell’Agenzia del Territorio. L’equiparazione (tra Dirigenti del Ministero delle Finanze Segretari comunali e Conservatori dei Registri immobiliari) è confermata anche dall’art 11-bis, del Dl. n. 283/81, e per effetto di tale equiparazione, la previsione di cui all’art. 55, del Dpr. n. 266/87 (ossia l’inquadramento dei Segretari comunali nella 9° qualifica funzionale), è stata estesa di diritto anche ai Dirigenti del Mef, in virtù del fatto che i ruoli dirigenziali di entrambe le carriere erano state a suo tempo equiparate dall’art. 25, del Dpr. n. 749/72. Pertanto, mentre i Segretari comunali sono stati restituiti, 10 d’ufficio e da oltre 15 anni, ai ruoli dirigenziali di legittima appartenenza, i Dirigenti del Mef (esclusi i Conservatori dei Registri immobiliari) si trovano ancora relegati nella categoria dei Quadri e inquadrati nella III Area F5 impiegati nominati “Dirigenti di fiducia”. Il Mef, dalla data di entrata in vigore della Legge n. 127/97, non poteva ricoprire i posti dirigenziali con incarichi fiduciari attribuiti a semplici impiegati, scavalcando di fatto i Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della Carriera direttiva ordinaria disciplinata dal Dpr. n. 748/72, costretti a partecipare ad un secondo concorso per la dirigenza dopo la loro retrocessione alla categoria dei quadri. Appare evidente che retrocedere in carriera i Dirigenti, per poi farli partecipare ad un secondo concorso che ha consentito a soli 163 Dirigenti il recupero del proprio titolo giuridico, è servito, non solo a lasciare fuori dal proprio ruolo oltre 1.000 Dirigenti, ma anche ad attribuire con “inca- richi fiduciari” le competenze di 1.000 Dirigenti a semplici impiegati, a cui viene attribuito lo stipendio da Dirigente. Per quanto sopra esposto, appare evidente che tutti gli atti sottoscritti da Equitalia non solo sono nulli o annullabili, bensì “inesistenti”, in quanto sottoscritti da chi non possiede il titolo giuridico abilitante alla sottoscrizione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, ossia il potere che compete esclusivamente ai Dirigenti assunti tramite pubblico concorso nei ruoli dirigenziali della Carriera direttiva ordinaria disciplinata dal Dpr. n. 748/72, Dirigenti che risultano tutt’ora presenti nelle Agenzie fiscali d’Italia. Conclusioni I motivi di cui sopra sono alcuni fra quelli proposti per la richiesta di riesame della posizione al fine di ottenere la cancellazione d’ufficio delle cartelle di pagamento, ai sensi della Legge n. 228/12. Occorre anche valutare bene la portata delle disposizioni circa le risposte che la P.A. deve fornire nei tempi previsti a seguito dell’istanza di riesame. Pensiamo ad esempio a un contribuente che, convinto di aver ricevuto una cartella esattoriale illegittima (ad esempio, per prescrizione delle pretese creditorie), decida di effettuare un’istanza. Essa, anche qualora fosse inidonea, provocherà la sospensione di ogni azione del Concessionario della riscossione fino a quando non ci sarà la comunicazione da parte del Concessionario al contribuente. Inoltre, se il Concessionario non riuscisse a inviare la comunicazione entro 220 giorni, si avrebbe l’annullamento delle partite relative alla cartella. La norma in commento (art. 1, commi da 537 a 544, della Legge n. 228/12) introduce novità importanti riguardo al rapporto tra contribuenti ed Enti impositori, inducendo quest’ultimi a valutare con attenzione i rilievi effettuati ed a rispondere entro le scadenze previste. Centro Studi Enti Locali 9 14 maggio 2015 Tributinews QUESITI Centro Studi Enti Locali I QUESITI Imu: aliquota applicabile per terreni agricoli consessi in locazione dall’usufruttuario al nudo proprietario di Alessandro Maestrelli - Laureato in Economia e commercio, Esperto in materie economiche e giuridiche di Enti Locali Il testo del quesito: “Un imprenditore agricolo a titolo principale che conduce un fondo di cui è nudo proprietario nonché affittuario, con regolare contratto di affitto stipulato con l’usufruttuario, può beneficiare del moltiplicatore pari a 75, anziché 135, e delle ulteriori agevolazioni previste per queste figure professionali?” La risposta dei nostri esperti: Le agevolazioni Imu per i terreni agricoli sono le seguenti: ● riduzione del coefficiente da applicare al reddito dominicale rivalutato del 25% da 135 a 75 (art. 13, comma 5, del Dl. n. 201/11); ● determinazione dell’Imu sulla base di scaglioni di valore del terreno, con esenzione per la parte di valore inferiore ad Euro 6.000,00 (art. 13, comma 8-bis, del Dl. n. 201/11); ● esenzione nel caso in cui il terreno sia situato in un Comune classificato come parzialmente montano nell’elenco Istat (art. 1, comma 1, lett. b), del Dl. n. 4/15), oltre all’esenzione generale per i terreni agricoli e non coltivati nei Comuni classificati come montani (art. 1, comma 1, lett. a), del Dl. n. 4/15); ● detrazione di Euro 200,00 Centro Studi Enti Locali per i terreni situati nei Comuni di cui all’Allegato 0A al Dl. n. 4/15 (art. 1, comma 1-bis, del Dl. n. 4/15). In tutti i casi sopra citati la normativa si riferisce ai terreni agricoli “posseduti e condotti” da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti. Con riferimento al possessore la normativa Imu si riferisce al soggetto proprietario degli immobili, terreni o aree edificabili, ovvero al titolare del diritto reale di godimento sul bene (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie), come disposto dall’art. 9, comma 1, del Dlgs. n. 23/11. Nel caso di specie il possessore del fondo, nonché il soggetto passivo Imu, è l’usufruttuario. Per quanto attiene la fattispecie della conduzione del fon- do è necessario che il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale coltivi il terreno per il quale viene richiesta l’agevolazione tributaria. Con riferimento all’esenzione Imu prevista dal Dl. n. 4/15, si è espressa la Risoluzione Mef 3 febbraio 2015, n. 2/DF, la quale ha precisato che, ai fini dell’attribuzione dell’agevolazione “è necessario che il possessore sia un coltivatore diretto o uno Iap, iscritto nella previdenza agricola. Pertanto, in questa seconda ipotesi [esenzione per i terreni situati nei Comuni classificati come parzialmente montani], non rientrano nel perimetro di applicazione dell’esenzione di cui alla lett. b) dell’art. 1 del Dl. n. 4/15, i terreni posseduti da soggetti diversi da Cd e Iap, vale a dire posseduti dai cosiddetti rentiers”. Considerato che i requisiti per accedere alle agevolazioni per i coltivatori diretti o gli Iap sono le medesime, la riflessione del Mef può essere estesa anche alle altre fattispecie sopra richiamate. Nel caso di specie il coltivatore diretto è solo nudo proprietario, mentre il possessoresoggetto passivo è l’usufruttuario, il quale non riveste la qualifica di coltivatore diretto o Iap. Non essendo soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa, non riteniamo possibile riconoscere all’usufruttuario le agevolazioni previste per i coltivatori diretti o gli Iap, il quale pertanto risulta obbligato ad effettuare il versamento dell’Imposta senza agevolazione. 11 IL PARERE DELLA CORTE Tributinews 14 maggio 2015 9 Centro Studi Enti Locali IL PARERE DELLA CORTE Componenti della Tariffa per il “Servizio di smaltimento rifiuti” La Delibera 28 aprile 2015, n. 73, della Corte dei conti Toscana riguarda la possibilità di considerare come componenti della Tariffa per il “Servizio di smaltimento rifiuti”, a titolo di costi comuni diversi, sia gli accantonamenti a “Fondo svalutazione crediti per crediti di dubbia esigibilità” non incassati, che i costi per crediti rivelatisi inesigibili, risalenti al periodo di vigenza di un Tributo ormai soppresso (Tia/1), ancorché destinato anch’esso, al pari dell’attuale Tari, al finanziamento del “Servizio di gestione rifiuti”. In particolare, il Comune istante pone 4 quesiti, aventi ad oggetto, rispettivamente: a) la possibilità di considerare quali costi comuni diversi, nel piano finanziario Tari ai fini della determinazione della relativa tariffa, gli accantonamenti al “Fondo svalutazione crediti” per i crediti Tia/1 pregressi, non incassati dal precedente soggetto gestore nel periodo 2002-2012; b) la possibilità di considerare allo stesso titolo anche i costi per crediti Tia-1 inesigibili, di cui sia stata accertata la perdita, per la parte non coperta da fondo rischi o garanzia assicurativa, temporalmente collocati nel periodo compreso tra il 2002 ed il 2012; c) in caso di risposta negativa, se tali costi debbano essere considerate come una perdita ad esclusivo carico del soggetto gestore; d) se, in generale, sia legittimo inserire nel piano finanziario Tari accantonamenti e perdite su crediti afferenti ad una forma di prelievo soppressa con la Legge n. 147/13. La Sezione osserva che la richiesta fa leva sul presupposto implicito che la tariffa debba assicurare il recupero totale dei costi del servizio. Tale principio è stato introdotto dall’art. 49, comma 4, del Dlgs. n. 22/97, con riferimento alla Tia, ed è oggi ribadito, con riferimento alla Tari, dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/13, che prevede “la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, comprendendovi anche i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ai sensi dell’art. 15, del Dlgs. n. 36/03), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori”. La Sezione evidenzia come con il Regolamento di cui al Dpr. n. 158/99 è stato approvato il “metodo normalizzato” per definire le componenti di costo da coprire con il gettito della tariffa e i criteri di determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani. Le disposizioni del Dpr. sopra citato rappresentano la base per la redazione dei Regolamenti comunali concernenti l’istituzione e l’applicazione della tariffa. Le entrate tariffarie devono essere determinate in modo da assicurare l’equivalenza con i costi, tenuto conto del programma degli interventi necessari, del Piano finanziario degli investimenti e della forma di gestione prescelta fra quelle previste dall’ordinamento. Con riferimento sia alla Tia/1 che alla Tari, le componenti di costo da considerare in applicazione del predetto Regolamento sono le medesime: tra queste, e più precisamente tra le voci qualificate come costi comuni ai fini della determinazione della tariffa, sono previsti all’Allegato 1 anche gli accantonamenti a fondo rischi (ma non, invece, i crediti risultati inesigibili, che vanno qualificati più correttamente come insussistenze attive, ovvero come mancati ricavi). La Sezione ritiene che la questione dell’inseribilità di tali voci, riferite alla Tia/1, nel Piano tariffario della Tari debba trovare risposta negativa. In primo luogo, la Sezione rileva che non c’è alcuna continuità tra l’uno e l’altro prelievo, essendo nel frattempo sopravvenuti almeno altri 2 interventi legislativi, ciascuno dei quali ha disposto la soppressione del prelievo precedente: il Dlgs. n. 152/06, successivamente modificato con Dl. n. 208/08, istitutivo della Tia/2 (che peraltro il Comune richiedente non ha mai applicato), ed il Dl. n. 201/11, istitutivo della Tares (che l’Ente dichiara di aver applicato nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2013). Neppure vi è piena coincidenza dei presupposti impositivi tra Tia/1 e Tari. Infatti, da un lato il Legislatore ha previsto l’applicazione della Tia/1 a “chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale”; invece dall’altro, il presupposto impositivo della Tari è “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Cc. che non siano detenute o occupate in via esclusiva”. Dunque, l’obbligo del pagamento della Tari non sussiste laddove non vi sia, neppure in astratto, la capacità di produrre rifiuti urbani. Neppure sovrapponibili sono, com’è naturale, i regimi di esenzione e di agevolazione, la cui determinazione in concreto è rimessa ai regolamenti comunali. In base a quanto sopra, la conclusione negativa della Sezione poggia su considerazioni attinenti al già richiamato principio d’integrale recupero dei costi. Infatti, ciascuna tariffa deve essere costruita in modo da bastare a sé stessa, e non nascere già gravata da oneri pregressi (relativi a crediti non incassati, originati da tributi risalenti e ormai soppressi), che avrebbero dovuto trovare idonea copertura nel quadro dei rispettivi regimi normativi, attraverso adeguati accantonamenti o maggiori previsioni di entrata. Ove tali modalità di copertura siano risultate insufficienti (e dunque per la parte dei mancati ricavi non coperta da fondi rischi o da maggiori entrate), i minori incassi derivanti dalla mancata riscossione dei crediti maturati sotto il previgente regime si traducono in perdite definitive a carico del soggetto gestore (e cioè, nel caso di specie, la società in house affidataria del servizio), come del resto lo stesso Ente ha intuìto nel formulare il terzo quesito. Peraltro consentire ora per allora al Comune di considerare, ai fini della quantificazione della tariffa, i mancati ricavi relativi ad altro tributo, non incassati dal precedente gestore, comporterebbe il trasferimento sull’utenza attuale di perdite, che avrebbero dovuto gravare su una platea almeno in parte diversa di soggetti, e che, ove sia cessata la società in house che gestiva il servizio, vanno ormai coperte a carico del bilancio generale del soggetto controllante. Per il complesso delle ragioni enunciate, anche il quarto quesito non può che avere risposta negativa. 12 Centro Studi Enti Locali 9 14 maggio 2015 Tributinews PRASSI E GIURISPRUDENZA Centro Studi Enti Locali LA RASSEGNA DI PRASSI E GIURISPRUDENZA Riscossione: illegittimità della nomina dei Dirigenti senza concorso Corte Costituzionale, Sentenza n. 37 del 17 marzo 2015 Nella fattispecie in esame, i Giudici si sono espressi sull’art. 8, comma 24, del Dl. n. 16/12 (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”). Nello specifico, i Giudici hanno rilevato che il conferimento d’incarichi dirigenziali nell’ambito di un’Amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Inoltre, i Giudici hanno sancito che anche il passaggio a una fascia funzionale superiore determini l’accesso a un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate, ed è soggetto pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso. In sostanza, la Corte Costituzionale ha affermato l’illegittimità dell’art. 8, comma 24, del Dl. n. 16/12 e le successive proroghe che hanno consentito la nomina di Funzionari come Dirigenti nelle Agenzie fiscali senza concorso. Con la Sentenza in questione decadranno dall’incarico diversi Dirigenti delle Agenzie delle Entrate e delle Dogane, attualmente inseriti in organico sulla base di un contratto a termine senza un concorso. __________________________________ Contenzioso: impugnabilità della cartella solo per vizi propri Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4818 dell’11 marzo 2015 La cartella di pagamento non può essere impugnata per vizi che attengono il presupposto accertamento fiscale, in quanto essa può essere contestata unicamente per vizi propri. L’unico caso in cui la cartella può essere impugnata con riferimento all’attività di accertamento sottostante si ha quando il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta, a causa della mancata emissione dell’avviso di accertamento. La Corte di Cassazione ha escluso qualsiasi rapporto di continenza, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Cpc., tra il contenzioso in merito alla cartella di pagamento e quello riguardante l’avviso di accertamento. Detta esclusione si basa sul fatto che la cartella è impugnabile per vizi propri, mentre l’avviso di accertamento può essere impugnato anche per vizi inerenti l’attività accertativa fatta precedentemente dall’Amministrazione finanziaria. Per i citati motivi, tra l’impugnazione della cartella di pagamento e quella dell’avviso di accertamento sussiste diversità della causa petendi e del thema decidendum. __________________________________ Processo tributario: tempestività dell’appello Corte di Cassazione, Sentenza n. 4310 del 4 marzo 2015 Ai fini dei riscontri della tempestività dell’appello, il termine di un anno previsto dall’art. 327, del Cpc. (nel testo previgente, temporalmente applicabile alla fattispecie, oggi ridotto a 6 mesi), richiamato, in relazione al processo tributario, dall’art. 38, comma 3, del Dlgs. n. 546/92, va calcolato prescindendo dal numero dei giorni dai quali è composto ogni singolo mese o anno. Al termine individuato come in precedenza riportato devono aggiungersi 46 giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, comma 1, del Cpc. e 1, comma 1 della Legge n. 742/69, non dovendosi tenere conto del periodo tra il 1° agosto ed il 15 settembre di ogni anno, per effetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale. __________________________________ Imu: applicabilità Imposta agli Impianti sciistici Corte di Cassazione, Sentenza n. 4541 del 5 marzo 2015 Nella fattispecie in esame si discute sull’applicazione dell’Imu ad un Impianto di risalita funzionale alle piste sciistiche. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che non sussiste il presupposto del classamento come mezzo pubblico di trasporto, classamento che presuppone evidentemente una, sia pur parziale, utilizzabilità delle struttura come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, mentre un impianto di risalita svolge una esclusiva funzione commerciale di ausilio ed integrazione dell’uso delle piste sciistiche. Pertanto, resta solo da stabilire se nel calcolo del valore di costruzione, e quindi, della rendita catastale, debbano essere conteggiati anche gli impianti fissi: i Giudici di legittimità rispondono positivamente. L’art. 1-quinquies, aggiunto dalla Legge di conversione n. 88/05 al Dl. n. 44/05, ha infatti esplicitato un principio generale dell’ordinamento: “i beni immobili coinvolgono non Centro Studi Enti Locali 13 PRASSI E GIURISPRUDENZA Tributinews 14 maggio 2015 9 Centro Studi Enti Locali solo il suolo ed i fabbricati ma anche tutte le strutture fisse che concorrono al pregio ed alla utilizzabilità degli immobili stessi”. Dunque, l’Imu deve essere applicata anche agli Impianti sciistici, e ciò perché la Suprema Corte li equipara alle attività commerciali. __________________________________ Catasto: obbligatorietà della motivazione del riclassamento dell’immobile Ctp Lecce, Sentenza n. 4376/1/14 del 22 dicembre 2014 L’Agenzia del Territorio, quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dall’unità immobiliare in questione oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso l’Agenzia, deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso deve riportare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di concreti e significativi miglioramenti del contesto urbano, rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente. Inoltre - aggiungono i Giudici leccesi - la revisione della classificazione di un immobile, sia che essa sia stata avviata ai sensi dell’art. 1, comma 335 della Legge n. 311/04, sia che essa sia stata avviata ex art. 1, comma 336, sia che essa sia stata avviata ai sensi dell’art. 3, comma 58, della Legge n. 662/96, deve in ogni caso essere motivata in termini che esplicitino in maniera intelligibile le specifiche giustificazioni della riclassificazione concretamente operata, nel rispetto del disposto dell’art. 7, della Legge n. 212/00, ove si prescrive che negli atti dell’Amministrazione finanziaria vengono indicati “i presupposti di fatto e le ragioni di giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione”. __________________________________ Contenzioso: obbligo del pagamento delle spese a carico dell’Ente in caso di soccombenza Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5842 del 24 marzo 2015 Poiché, ai fini della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l’accertamento giudiziale. Inoltre, l’individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi. Pertanto, non può avere rilievo alcuno, ai fini dell’applicazione della disciplina fissata nell’art. 92 del Cpc., la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di dispiegare attività difensiva, condotta alla quale va attribuita valenza totalmente neutra siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissenso e addirittura di adesione all’avversa richiesta, e che anzi può semmai considerarsi espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (specie quelle pubbliche) all’adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale. __________________________________ Riscossione: notifica cartella di pagamento valida anche con lettera raccomandata senza relata di notifica Corte di Cassazione, Sentenza n. 5898 del 24 marzo 2015 In tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, trovano applicazione le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del Cpc. e, quindi, l’art. 160 dello stesso Codice che, attraverso il rinvio al disposto dell’art. 156, prevede appunto che la nullità non possa mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Inoltre, in tema di notificazione a mezzo del Servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’Esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione alla previsione di cui all’art. 26 del Dpr. n. 602/73, che prescrive tale l’onere per l’esattore di conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta. 14 Centro Studi Enti Locali 9 14 maggio 2015 Tributinews PRASSI E GIURISPRUDENZA Centro Studi Enti Locali Tarsu: onere della prova per esenzione gravante sul richiedente Corte di cassazione, Sentenza n. 5972 del 25 marzo 2015 La Corte di Cassazione si esprime in materia di Tarsu, osservando che l’art. 62, del Dlgs. n. 507/93, nel disporre che la Tassa “è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito o attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59”, pone una presunzione relativa di tassabilità, in forza della quale, costituendo le successive esenzioni un’eccezione alla regola generale di assoggettamento di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta è istituito o attivato, l’onere della prova, circa l’esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto, grava su chi ritiene di avere diritto all’esenzione e non sull’amministrazione del Comune. Questo principio, secondo la Suprema Corte, rileva anche in materia di Tia, non solo perché rappresenta, una mera variante della Tarsu, conservando anche la relativa qualifica di tributo, ma soprattutto perché in tal senso depone lo specifico regime delineato dall’art. 49, del Dlgs. n. 22/97. Tale ultimo articolo citato ha invero previsto che “la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale”, salva l’applicazione sulla stessa, così come determinata dagli Enti Locali, di un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Inoltre la Suprema Corte, nella Pronuncia in questione, ribadisce il principio secondo cui va esclusa l’applicabilità dell’Iva sulla Tia dovuta per il periodo fino alla data di entrata in vigore del Dlgs. n. 152/06. In particolare, affermano i Giudici che è legittima l’attribuzione al Giudice tributario delle controversie in materia di Tia, in ragione della natura tributaria della stessa. Spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della Tia; ciò dovendosi attribuire a tale Tariffa natura non di entrata patrimoniale di diritto privato, costituendo essa una mera variante della Tarsu disciplinata dal Dpr. n. 507/93 di cui conserva la qualifica di tributo. La Suprema Corte ha altresì chiarito che la natura tributaria della Tia esclude che possa essere assoggettato ad Iva il relativo servizio di riscossione, che avrebbe come presupposto d’imposta l’adempimento di un’altra obbligazione tributaria. Nella specie non rileva - puntualizzano i Giudici di legittimità - la norma interpretativa di cui all’art. 14, comma 33, del Dl. n. 78/10, che riconosce la natura non tributaria della Tariffa di cui all’art. 238, del Dlgs. n. 152/06, trattandosi di norma successiva che non si applica nella specie. La circostanza che il Legislatore si sia posto il problema della natura della Tariffa in questione e ne abbia riconosciuto la natura non tributaria, ma soltanto con riferimento alla disciplina dettata con il Dlgs. n. 152/06, è un chiaro indice della volontà di non incidere sul diritto vivente fino alla data di entrata in vigore dello stesso Dlgs. n. 152/06. __________________________________ Contenzioso: irrilevanza nel processo tributario dell’assoluzione in sede penale Corte di Cassazione, Sentenza n. 6211 del 26 marzo 2015 In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica Autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla Sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in materia di prova posti dall’art. 7, comma 4, del Dlgs. n. 546/92, e trovano ingresso invece anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario. Inoltre, la Suprema Corte ha aggiunto che nel processo tributario la Sentenza penale può costituire semplice indizio od elemento di prova critica in ordine ai fatti in essa eventualmente accertati sulla base delle prove raccolte nel relativo giudizio. __________________________________ Ici: versamento Imposta sul valore dichiarato al Comune Corte di Cassazione, Sentenza n. 4842 dell’11 marzo 2015 Nella Sentenza in esame si legge che “il Giudice di secondo grado non ha tenuto conto che il valore venale imponibile Ici era stato spontaneamente dichiarato dalla stessa contribuente e che il valore non era stato mai disconosciuto dalla titolare la quale non ha mai presentato alcuna Dichiarazione rettificativa e/o integrativa del valore dell’area, sebbene fossero intervenute variazioni urbanistiche”. La Suprema Corte afferma che un contribuente paga l’Ici in base al valore dell’immobile dichiarato al Comune, anche se il bene Centro Studi Enti Locali 15 PRASSI E GIURISPRUDENZA Tributinews 14 maggio 2015 9 Centro Studi Enti Locali ha subìto negli anni una riduzione di valore causata da variazioni urbanistiche. I Giudici di legittimità ribadiscono che la Dichiarazione Ici produce effetti anche per gli anni d’imposta successivi a quello nel quale è stata presentata se il contribuente non denuncia all’Amministrazione comunale che sono intervenute modifiche mediante la presentazione di una Dichiarazione rettificativa o integrativa del valore del bene. Tale principio vale anche per l’Imu e la Tasi. Focus Ici: requisiti esenzione attività sanitarie e assistenziali Corte di Cassazione Sentenza n. 6711 del 2 aprile 2015 di Carolina Vallini - Laureata in giurisprudenza - Esperta in materie giuridiche applicate alle Amministrazioni pubbliche Nella fattispecie in esame un Comune ha notificato ad una Fondazione avvisi di accertamento Ici relativi alle annualità 2005 e 2006, in relazione alla proprietà di un immobile adibito a centro polivalente convenzionato con il servizio nazionale, gestito in funzione di comunità protetta psichiatrica, centro diurno psichiatrico e residenza sanitaria per disabili. In sostanza la controversia in esame riguarda la fattispecie di esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/92. In base a tale norma, nella versione anteriore al Dl. n. 203/05, sono esenti dall’Ici “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con l’art. 87, comma 1, lett. c), del Dpr. n. 917/86, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), della Legge n. 222/85”. L’esenzione spetta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, “per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte”. La Suprema Corte, nel vigore della norma originaria del Dlgs. n. 504/92, ha affermato più volte 16 che l’esenzione resta subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività (per quanto qui interessa) sanitarie o di assistenza (ovvero di altre attività equiparate dal Legislatore ai fini specifici), e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività direttamente da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, in base all’art. 87, comma 1, lett. c), del Tuir. Il requisito dell’esclusiva destinazione dell’immobile ad attività peculiari, non produttive di reddito, ritenute dal Legislatore meritevoli di un trattamento fiscale di favore, è da accertare verificando concretamente se l’attività cui l’immobile è destinato, se pure rientrante fra quelle esenti, non sia svolta in concreto secondo le modalità di un’attività commerciale. La Suprema Corte ha sottolineato come i sopraesposti principi sono stati condivisi anche dalla Corte costituzionale. In definitiva, l’esenzione dall’Ici in oggetto è invocabile, per le annualità anteriori al Dl. n. 203/05, a condizione che si tratti di immobili destinati ad atti- vità peculiari non produttive di lucro e di reddito. L’evoluzione normativa di cui all’art. 7, comma 2-bis, del Dl. n. 203/05, ha esteso l’esenzione disposta dall’art. 7, comma 1, lett. i), alle attività ivi indicate “a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse” (versione originaria) e poi a quelle “che non abbiano esclusivamente natura commerciale” (versione vigente). La norma, secondo i Giudici di legittimità possiede carattere innovativo e non interpretativo. Tuttavia, la sopravvenienza impone pur sempre di stabilire, nei limiti di vigenza rispetto ai periodi d’imposta successivi, quando le attività indicate dalla norma di esenzione siano svolte, oggettivamente, in maniera non esclusivamente commerciale. Invero le 2 previsioni (quella antecedente al Dl. n. 203/05 e quella successiva) non possiedono differente significato a proposito della rilevanza della natura commerciale dell’attività. Anche le norme sopravvenute impongono comunque di valutare quella natura commerciale sulla base delle modalità concrete di svolgimento delle attività suddette. In base ai principi generali, ne consegue che resta onere del contribuente dimostrare l’esistenza in concreto dei requisiti di esenzione a mezzo della prova che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti (siccome di tipo sanitario e assistenziale), non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale. In conclusione la Suprema Corte, con la Sentenza in questione, ha affermato che in materia d’Ici, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/92, anche in base all’evoluzione di cui all’art. 7, comma. 2bis, del Dl. n. 203/05, convertito in Legge n. 248/05, come sostituito dall’art. 39, comma 10, del Dl. n. 223/06, convertito con modificazioni in Legge n. 248/06, impone di considerare realizzate in senso non esclusivamente commerciale le attività sanitarie e assistenziali le quali, per le modalità concrete in cui si svolgano, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera non orientata alla realizzazione di profitti, e in questo senso dunque complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, senza che rilevi a tal riguardo il mero fatto dell’esistenza di una convenzione pubblica alla base dell’attività detta. Centro Studi Enti Locali 9 14 maggio 2015 Tributinews SCADENZIARIO Centro Studi Enti Locali Sabato 16 maggio (*) Versamento delle accise Entro la data odierna gli operatori economici, per i prodotti soggetti ad accise, versano l’Imposta per tutti i quantitativi immessi in consumo nel mese precedente. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale dello Stato o attraverso Modello “F24”, con possibilità di compensazione con altri tributi e contributi (art. 3, Dlgs. n. 504/95). Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti operati nel primo trimestre 2015 (fatture datate anno 2015) in ambito istituzionale, a seguito delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia di “split payment” e del Decreto attuativo Mef 23 gennaio 2015. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice tributo 620E, istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è compensabile con altri crediti. Versamento Iva mensile Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite il nuovo Modello “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia di “reverse charge” e di “split payment”, nonché dei chiarimenti forniti in materia di “split payment” dal Comunicato-stampa Mef n. 7 del 9 gennaio 2015 e dal Decreto Mef firmato il 30 gennaio 2015 e pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015. Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. Centro Studi Enti Locali n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello “F24EP”. Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra 5.000 Euro Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10), con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi, dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera i 5.000 Euro, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07). Compensazione “orizzontale” credito Iva 2013 Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2013 per importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2014” ma inferiori ai 15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2014” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2013 sul Modello “F24”, codice 6099. art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10), del contributo del 23,5% (30,72%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79, Legge n. 247/07). Si ricorda che la Legge n. 134/12, di conversione del Dl. n. 83/12, ha introdotto l’art. 46-bis prevedendo una nuova progressione di aliquote che arriverà al 33% dall’anno 2018, ma che il comma 491 delle Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), modificando l’art. 1, comma 79, della Legge n. 247/07, ha poi aumentato dal 22% al 23,5% per il 2015 l’aliquota per i soggetti che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie. L’art. 10bis, del Dl. n. 192/14, ha disposto che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva iscritti alla Gestione separata e che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 27% per l’anno 2015. Versamento somme da conto corrente postale Occorre entro il presente termine versare in Tesoreria le somme disponibili sui conti correnti postali in ottemperanza al regime di “Tesoreria unica” previsto dalla Legge n. 920/84 – Quindicina precedente. Mercoledì Attestazione mensile di liquidità Il Tesoriere dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, entro la data odierna, deve trasmettere al Ministero dell’Interno l’attestazione mensile relativa alla liquidità a disposizione giacente nei conti aperti presso la sezione di Tesoreria (Circolare Ministero Interno n. 11/07). Domenica Contributo del 23,5% (30,72%) per i lavoratori parasubordinati Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata”ex 20 maggio 31 maggio (*) Presentazione Modelli “Intra 12” Scade in data odierna il termine per pre- 17 SCADENZIARIO Tributinews 14 maggio 2015 9 Centro Studi Enti Locali sentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel mese precedente. Trasmissione mensile dei dati retributivi delle posizioni assicurative individuali Entro tale data devono essere inviati attraverso la Denuncia mensile analitica “Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integrata con il flusso Uniemens, i dati retributivi e le informazioni per implementare le posizioni assicurative individuali degli iscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici” ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n. 269/03 e della Circolare Inps 7 agosto 2012, n. 10. Lunedì 1° giugno Versamento somme da conto corrente postale Occorre entro il presente termine versare in Tesoreria le somme disponibili sui conti correnti postali in ottemperanza al regime di “Tesoreria unica” previsto dalla Legge n. 920/84 – Quindicina precedente. Mercoledì 10 giugno Versamento somme da Agenti della riscossione Entro oggi gli Agenti della riscossione versano alla Tesoreria comunale le somme riscosse nel mese precedente sui conti correnti dedicati (art. 7, comma 2, lett. gg-septies, del Dl. n. 70/11). Martedì 16 giugno Versamento delle accise Entro la data odierna gli operatori economici, per i prodotti soggetti ad accise, versano l’Imposta per tutti i quantitativi immessi in consumo nel mese preceden- 18 te. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale dello Stato o attraverso Modello “F24”, con possibilità di compensazione con altri tributi e contributi (art. 3, Dlgs. n. 504/95). Versamento Iva su acquisti in ambito istituzionale Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta sugli acquisti operati nel primo trimestre 2015 (fatture datate anno 2015) in ambito istituzionale, a seguito delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia di “split payment” e del Decreto attuativo Mef 23 gennaio 2015. Il versamento deve essere effettuato tramite Modello “F24EP”, codice tributo 620E, istituito con la Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio 2015 e non è compensabile con altri crediti. Versamento Iva mensile Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da effettuarsi tramite il nuovo Modello “F24EP”, tenendo conto, per gli acquisti inerenti servizi rilevanti Iva, delle novità introdotte dal comma 629, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) in materia di “reverse charge” e di “split payment”, nonché dei chiarimenti forniti in materia di “split payment” dal Comunicato-stampa Mef n. 7 del 9 gennaio 2015 e dal Decreto Mef firmato il 30 gennaio 2015 e pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015. Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il Modello “F24EP”. Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef) Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP” delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente. Contributi per prestatori di lavoro occasionale con reddito annuo sopra 5.000 Euro Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10), con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi, dei contributi sui compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori occasionali il cui reddito annuo per tale tipo di prestazioni supera i 5.000 Euro, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Dl. n. 269/03, convertito nella Legge n. 326/03 (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07). Compensazione “orizzontale” credito Iva 2013 Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2013 per importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2014” ma inferiori ai 15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2014” il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno di riferimento 2013 sul Modello “F24”, codice 6099. Contributo del 23,5% (30,72%) per i lavoratori parasubordinati Entro oggi deve essere effettuato il versamento all’Inps – “Gestione separata”ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, tramite il nuovo Modello “F24EP” (approvato con Provvedimento 3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codici di cui alla Risoluzione n. 98/10), del contributo del 23,5% (30,72%) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per pre- Centro Studi Enti Locali 9 14 maggio 2015 Tributinews SCADENZIARIO Centro Studi Enti Locali stazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (art. 1, comma 770, Legge n. 296/06 e Circolare Inps n. 7/07, e art. 1, comma 79, Legge n. 247/07). Si ricorda che la Legge n. 134/12, di conversione del Dl. n. 83/12, ha introdotto l’art. 46-bis prevedendo una nuova progressione di aliquote che arriverà al 33% dall’anno 2018, ma che il comma 491 delle Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), modificando l’art. 1, comma 79, della Legge n. 247/07, ha poi aumentato dal 22% al 23,5% per il 2015 l’aliquota per i soggetti che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie. L’art. 10bis, del Dl. n. 192/14, ha disposto che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva iscritti alla Gestione separata e che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 27% per l’anno 2015. Versamento somme da conto corrente postale Occorre entro il presente termine versare in Tesoreria le somme disponibili sui conti correnti postali in ottemperanza al regime di “Tesoreria unica” previsto dalla Legge n. 920/84 – Quindicina precedente. Irap – versamenti saldo 2014 e 1° acconto 2015 Scade in data odierna il termine per il versamento Irap, tramite Modello “F24EP”, rispettivamente, del saldo 2013 e del 1° acconto 2014 sul “metodo contabile” in opzione applicato per i servizi commerciali ex art. 10-bis, comma 2, Dlgs. n. 446/97, utilizzando i codici-tributo approvati con la Risoluzione 14 marzo 2008, n. 98/E. Versamento Imu – prima/unica rata per l’anno 2015 Scade oggi il versamento della prima rata dell’Imposta municipale propria per il Centro Studi Enti Locali 2015, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, del Dl. n. 201/11. Entro il medesimo termine il contribuente, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Dlgs. n. 23/11, può versare in un’unica soluzione l’importo Imu dovuto per il 2015. Versamento Tasi – prima/unica rata per l’anno 2015 Scade oggi il versamento della prima rata Tasi per l’anno 2015, determinata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”). Entro il medesimo termine il contribuente, ai sensi dell’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”) può versare in un’unica soluzione l’importo Tasi dovuto per il 2015. Versamento Tari - unica rata per l’anno 2015 Entro oggi il contribuente, ai sensi dell’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), può versare in un’unica soluzione l’importo Tari dovuto per il 2015. sabato 20 giugno (*) Attestazione mensile di liquidità Il Tesoriere dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, entro la data odierna, deve trasmettere al Ministero dell’Interno l’attestazione mensile relativa alla liquidità a disposizione giacente nei conti aperti presso la sezione di Tesoreria (Circolare Ministero Interno n. 11/07). Martedi sentazione delle dichiarazione Iuc da parte dei soggetti passivi dei vari tributi che compongono l’Imposta (Imu-TasiTari). Presentazione Dichiarazione Imu-Tasi Enc Ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 684, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”) e dell’art. 5, comma 2, del Dm. Mef 26 giugno 2014, scade oggi il termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione Imu/Tasi Enc. Presentazione Modelli “Intra 12” Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel mese precedente. Attività di accertamento tributi Entro la data odierna i Comuni devono inviare all’Agenzia delle Entrate, attraverso il canale Siatel - il Sistema telematico che mette in comunicazione Anagrafe tributaria ed Enti Locali - tutte le informazioni utili per accertare il versamento dei tributi statali, per i periodi d’imposta i cui termini per l’esercizio dell’attività di accertamento decadono il 31 dicembre dell’anno 2014, in base alle modalità indicate nel Provvedimento Entrate 26 novembre 2008. 30 giugno Presentazione Dichiarazione Iuc Ai sensi dell’art. 1, comma 684, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), scade oggi il termine ultimo per la pre- (*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo. 19 Prodotti editoriali altamente qualificati per gli Enti Locali ed i loro Revisori Speciale sconto del 15% sull’acquisto di almeno 3 libri LE SOCIETÀ PUBBLICHE LOCALI: guida operativa per amministratori, funzionari e revisori del “gruppo pubblico locale” I Edizione “Le Società pubbliche locali” I edizione “I Revisori degli Enti Locali” V Edizione (prossima uscita) “Gli adempimenti ai fini Iva degli Enti Locali nelle loro operazioni intracomunitarie, con San Marino e con soggetti non residenti” I edizione Guida operativa per gli Amministratori, Funzionari e revisori del “gruppo pubblico locale” alla luce delle modifiche normative intervenute negli ultimi anni Funzioni, competenze e responsabilità del Collegio dei Revisori degli Enti Locali alla luce delle recenti modifiche legislative Analisi degli adempimenti Iva connessi con le operazioni intracomunitarie e quelle realizzate con prestatori di servizi non residenti compiute dagli Enti Locali Autori: Ivan Bonitatibus, Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi Autore: A.Martini, in collaborazione con lo staff del Centro Studi Enti Locali Autori: N. Tonveronachi, F. Vegni “Unico 2013 Enti Locali” “L’Iva applicata agli Enti Locali” V Edizione “Il trattamento fiscale delle diverse tipologie di contributi erogati da un’Amministrazione locale” II Edizione Le Dichiarazioni fiscali degli Enti Locali per l’anno 2012 Indicazioni operative sui principali quadri delle Dichiarazioni Iva, Irap e 770 da compilare ed inviare in via autonoma da parte degli Enti Locali Principi generali ed applicazioni pratiche sull’Imposta sul Valore Aggiunto nelle Amministrazioni locali. Analisi del regime Iva, Irap e Imposte dirette. Le principali casistiche riscontrate negli Enti Locali. Autori: S.Cucchi, F.Fiaschi, A.Nacci, N.Tonveronachi, F.Vegni Autori: G.Ruglioni, M.Tempesti, N.Tonveronachi, F.Vegni I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE V^ Edizione Ivan Bonitatibus, Federica Giglioli, Nicola Tonveronachi Antonio Martini, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni UNICO 2013 ENTI LOCALI Prezzo: € 30,00* Prezzo: € 42,00* Prezzo: € 35,00* Le Dichiarazioni fiscali degli Enti Locali per l’anno d’imposta 2012 Marcello Marzano, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni, Francesco Vegni 2012-2013 Formazione specialistica su: La Revisione nell’Ente Locale e nelle Società partecipate Corso Base - Undicesima edizione Ottobre 2012 - Marzo 2013 La Revisione nell’Ente Locale e nelle Società partecipate Corso Avanzato - Settima edizione Ottobre 2012 - Marzo 2013 Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality Autori: N.Tonveronachi, G.Vanni, F.Vegni Prezzo: € 36,00* Prezzo: € 42,00* Prezzo: € 29,00* “Gli incarichi esterni nell’Ente Locale e nelle Società partecipate” IV Edizione (prossima uscita) “I controlli della Ragioneria generale dello Stato sugli Enti Locali” - I edizione Inquadramento normativo e limiti all’affidamento degli incarichi da parte degli Enti Locali e le loro Società partecipate alla luce dei vincoli e delle limitazioni imposte dal legislatore nazionale. Analisi delle criticità rilevate e possibili soluzioni Guida pratica per l’applicazione dell’Irap negli Enti Locali e nelle Amministrazioni pubbliche V Edizione S. Cucchi, F. Fiaschi, A. Nacci, N. Tonveronachi, F. Vegni Una guida operativa all’applicazione dell’Irap negli Enti Pubblici Autori: M. Cantini Prezzo: € 42,00* Autori: A.Rinaldi, E. Rivola “Guida pratica per l’applicazione dell’Irap negli Enti Locali e nelle Amministrazioni pubbliche” V Edizione Autori: S.Cucchi, F.Fiaschi, A.Nacci, N.Tonveronachi, F.Vegni Prezzo: € 36,00* Prezzo: € 42,00* “La gestione fiscale del patrimonio immobiliare degli Enti Locali e degli altri Enti non commerciali” II edizione “L’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi Amministrativa” Raccolta 2008-2010 “L’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi Amministrativa” Raccolta 2010-2013 Le compravendite e le locazioni di immobili residenziali e strumentali degli Enti Locali e degli Enti non commerciali pubblici e privati, ai fini Iva ed Imposte indirette, anche alla luce della Risoluzione 1° luglio 2009, n. 169/E e del Dlgs. n. 85/10 (“Federalismo demaniale”) Le Circolari e le Risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate in materia di Iva ai servizi ed alle attività di un Ente Locale Le Circolari e le Risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate in materia di Iva ai servizi ed alle attività di un Ente Locale Autori: N.Tonveronachi, F.Vegni, A.Nacci Autori: Alessandro Nacci, N.Tonveronachi, F.Vegni Prezzo: € 29,00* Autori: S.Cucchi, L.Marzullo, N.Tonveronachi, F.Vegni Prezzo: € 38,00* Prezzo: € 32,00* (*) prezzo comprensivo di Iva assolta dall’Editore Coupon d’ordine Inviare a: Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI) - Fax 0571/469237 - Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - [email protected] - www.entilocaliweb.it Desidero acquistare: “Le Società pubbliche locali” Revisori degli Enti Locali” Gli adempimenti ai fini Iva degli Enti Locali nelle loro operazioni intracomunitarie, con San Marino e con soggetti non residenti Unico 2013 Enti Locali” L’Iva applicata agli Enti Locali Il trattamento fiscale delle diverse tipologie di contributi erogati da un’Amministrazione locale Richiedo la spedizione tramite: Corriere ordinario (consegna prevista 3/4 giorni) Corriere espresso (consegna in 1 giorno lavorativo) € € 35,00* 42,00* € € € 30,00* 29,00* 42,00* € 36,00* € 5,00 € 10,00 Gli incarichi esterni nell’Ente Locale e nelle Società partecipate I controlli della Ragioneria generale dello Stato sugli Enti Locali Guida pratica per l’applicazione dell’Irap negli Enti Locali e nelle Amministrazioni pubbliche La gestione fiscale del patrimonio immobiliare degli Enti Locali e degli altri Enti non commerciali L’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi Amministrativa - Raccolta 2008-2010 L’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi Amministrativa - Raccolta 2010-2013 L’Iva applicata agli Enti Locali. Prassi Amministrativa Raccolta 2008-2010 + Raccolta 2010-2013 (*) prezzo comprensivo di Iva assolta dall’Editore offerta speciale € € 42,00* 42,00* € 36,00* € € € 38,00* 29,00* 32,00* € 49,00* Si prega di fatturare a: ....................................................................................................................................................... P. Iva **........................................................................................... C. fisc **............................................................................................ Via **............................................................................................................................................ n **.......................... Cap **................. Città **.................................................................................................................................................................... Prov **...................... Tel **.................................................................... Cell **........................................................................ Fax ........................................... e-mail **........................................................................................................ Si prega di indicare l’indirizzo di spedizione nel caso differisca dall’indirizzo di fatturazione Via **............................................................................................................................................ n **.......................... Cap **................. Città **.................................................................................................................................................................... Prov **...................... ** Campo obbligatorio Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’iscrizione tramite fax). Ho pagato l’importo complessivo di € ________________________ (comprensivo di spese di spedizione) mediante: In caso di acquisto di tre o più libri è previsto uno sconto del Offerta speciale 15% sul prezzo di copertina di ciascun volume Bonifico bancario su Cassa di Risparmio di Firenze Ag. Fucecchio IT05N0616037870100000001189 Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. 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