CENTRO INTERUNIVERSITARIO MACHIAVELLI SULLA STORIA

Transcript

CENTRO INTERUNIVERSITARIO MACHIAVELLI SULLA STORIA
CENTRO INTERUNIVERSITARIO MACHIAVELLI SULLA STORIA DEI CONFLITTI STRUTTURALI DURANTE LA GUERRA FREDDA REGOLAMENTO ART. 1 -­‐‑ FINALITA’ Il Centro interuniversitario Machiavelli sulla storia dei conflitti strutturali durante la guerra fredda, ai sensi dell’art. 3 dell’Atto di modifica della convenzione istitutiva 15 luglio 2008, persegue la promozione, il coordinamento, il potenziamento e la realizzazione di studi e ricerche afferenti ai conflitti intercorsi durante la guerra fredda e alla formazione delle strutture militari dei due blocchi contrapposti, con riferimento alla genesi, allo sviluppo e al mutamento dell’Alleanza Atlantica e del Patto di Varsavia e ai successivi problemi internazionali. In particolare il Centro promuove: a) l’analisi della formazione delle Alleanze e le motivazioni dei vari Stati che entrarono a farne parte; b) lo studio dei processi di formazione del consenso, di assegnazione dei compiti militari e di ripartizione delle spese all’interno dei sistemi di sicurezza dei due blocchi, cercando di mettere in luce le complesse dinamiche che in ciascuna alleanza regolavano i rapporti tra Stato egemone e partners minori; c) le ricerche sull’interazione tra le dottrine strategiche e le posizioni di politica internazionale assunte da ciascuna alleanza da un lato, e l’evoluzione di sistemi politici interni degli Stati membri dall’altro; d) lo studio del ruolo dell’ideologia come elemento di formazione del 1
consenso intorno alla collocazione internazionale e alle scelte di politica estera di ciascuno Stato; e) l’analisi della relazione tra l’evoluzione del sistema internazionale nel corso della guerra fredda e le relative trasformazioni subite dai due sistemi militari; f) l’indagine e l’interpretazione dei conflitti verificatesi durante la guerra fredda al di fuori delle strutture militari dei due blocchi, per verificare quanto sia accurata l’interpretazione storiografica che tende ad analizzarli comunque come un’espressione dello scontro bipolare e quindi come una variabile dipendente dallo scenario internazionale; g) lo studio delle motivazioni economico-­‐‑tecnologiche e materiali strutturali che ebbero rilevanza negli anni della guerra fredda e in epoca successiva o che contribuiscono a spiegarne la genesi e le conseguenze; h) lo studio delle dinamiche e tensioni politico-­‐‑istituzionali del panorama internazionale in epoca successiva alla caduta del muro di Berlino; i) la promozione, il coordinamento e la realizzazione di studi e ricerche sulle nuove fonti archivistiche in corso di declassificazione sia negli Stati dell’ex blocco sovietico sia in quelli dell’Europa occidentale e negli Stati Uniti, promuovendo al riguardo: 1) iniziative volte ad ottenere una maggior cooperazione da parte della struttura archivistica nazionale; 2) l’identificazione e l’apertura alla consultazione di collezioni archivistiche private; 3) la costruzione di 2
un database sulle fonti disponibili da mettere a disposizione dei ricercatori consorziati e, in un secondo momento, di un pubblico più vasto. Per raggiungere questi obiettivi, il Centro: a) sviluppa e stimola un confronto sistematico sui contributi scientificamente più qualificanti elaborati dalle diverse discipline storiche e politologiche nazionali intorno alle dimensioni sopra richiamate; b) opera per la definizione di un progetto scientifico internazionale orientato ad un apparato categoriale per quanto possibile integrato, privilegiando metodologie idonee a interpretare la realtà specifica della guerra fredda in tutte le sue dimensioni, politiche, ideologiche, economiche, sociali e militari; c) lavora per la realizzazione di un sistema di ricerca integrato a livello internazionale, mediante l’attivazione di reti, associazioni e consorzi; in particolare, il Centro lavora in stretto collegamento con il Cold War International History Project (CWIHP), gestito dal Woodrow Wilson International Center for Scholars di Washington D.C. e con il Dipartimento di Umanistica dell'ʹUniversità Pompeu Fabra di Barcellona. d) promuove e organizza iniziative scientifiche e culturali intese all’incremento delle relazioni e degli scambi tra gli studiosi italiani e stranieri; e) incentiva le ricerche sulle nuove fonti provenienti dagli archivi dell’Europa orientale e della Federazione Russa mediante un adeguato contributo finanziario da fornire a giovani e qualificati studiosi in possesso dei requisiti necessari per poter proficuamente lavorare in quelle sedi; f) coordina, in sede di dottorati di ricerca, l’assegnazione di tesi di dottorato 3
che possano contribuire a coinvolgere nelle attività del Centro il numero più ampio possibile di studenti; g) infine, il Centro intende coordinare un insieme di iniziative scientifiche e politico-­‐‑culturali che individuino nella valutazione il momento più significativo di un’azione progettuale che miri all’eccellenza degli esiti. ART. 2 -­‐‑ OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento è emanato nel rispetto della convenzione istitutiva del Centro interuniversitario Machiavelli, come modificata con Atto di modifica 15 luglio 2008, e dei principi in essa contenuti, nonché dello Statuto dell'ʹUniversità degli Studi di Firenze ove il centro ha la propria sede amministrativa, al fine di individuare le modalità di gestione e funzionamento del Centro. Per quanto non espressamente contenuto nel presente Regolamento si fa riferimento alla Convenzione istitutiva del Centro, come modificata con Atto di modifica 15 luglio 2008. Scopo del presente Regolamento è quello di individuare le modalità di gestione e funzionamento del Centro. Art. 3 – NATURA E RISORSE Il Centro interuniversitario Machiavelli è autonoma articolazione scientifica dotata di personalità giuridica, con piena autonomia scientifica, finanziaria, economica ed amministrativa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 35 e 57, comma 3, dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze. Le risorse necessarie al funzionamento Centro sono reperite mediante finanziamenti e/o contributi provenienti: a) dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica sulla quota di 4
bilancio per la ricerca universitaria riservata a progetti di interesse nazionale e di rilevante interesse scientifico; b) dalla partecipazione a bandi, progetti, iniziative e/o finanziamenti dell’Unione europea; c) dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per specifiche iniziative; d) da eventuali contributi delle Università convenzionate; e) dai contributi degli Enti e dei soggetti aderenti; f) da altri Enti pubblici o privati; g) da disposizioni mortis causa o inter vivos di soggetti privati; h) da contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto di terzi I fondi, come sopra indicati, con eccezione per quelli di cui alla precedente lett. a), sono attribuiti direttamente al Centro. Gli atti assunti dal Centro con riferimento ai fondi di cui alla lett. a), nonchè la relativa rendicontazione contabile, sono tempestivamente trasmessi dal Segretario al Direttore del Dipartimento di afferenza e al Responsabile amministrativo del medesimo per gli adempimenti di competenza. La posizione economica e finanziaria del Centro interuniversitario Machiavelli, salvo quanto indicato con riferimento ai fondi di cui alla lettera a), è autonoma da quella dei Dipartimenti di riferimento i quali possono, in ogni caso, spontaneamente contribuire alle attività del medesimo. Per le modalità di gestione amministrativa e contabile e per le attribuzioni degli Organi, salvo quanto indicato al successivo art. 12, si applicano le norme del Regolamento amministrativo e contabile in vigore presso l’Università degli Studi di Firenze o la diversa disciplina che verrà 5
individuata dai competenti organi. ART. 4 -­‐‑ DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI Gli organi del Centro sono: -­‐‑
il Presidente; -­‐‑
il Consiglio di Gestione; -­‐‑
il Direttore; -­‐‑
il Comitato Scientifico; -­‐‑
il Segretario; Tali organi hanno durata triennale e, salvo difforme volontà dei competenti organi deputati alla nomina, alla scadenza del mandato sono tacitamente rinnovati per un ulteriore periodo di anni tre, nel rispetto dei limiti del numero massimo di mandati consecutivi stabiliti dalla Convenzione istitutiva, così come modificata con Atto 15 luglio 2008. ART. 5 -­‐‑ SEDE AMMINISTRATIVA Il Centro ha sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze. Con delibera del Consiglio di gestione possono essere individuate sedi secondarie e operative. Le attività scientifiche del Centro si svolgono presso le sedi, le Università convenzionate, aderenti e/o presso altre sedi operative diffuse sul territorio che potranno essere individuate dal Comitato scientifico del Centro sulla base dei programmi di ricerca dallo stesso elaborati. ART. 6 -­‐‑ CONSIGLIO DI GESTIONE Il Consiglio di gestione dura in carica tre anni ed è composto da un membro per ciascuno dei Dipartimenti afferenti, nominato ai sensi dell’art. 6 Convenzione istitutiva. 6
Il Presidente del Centro partecipa di diritto al Consiglio di gestione. Ciascun membro non può essere designato per più di due mandati consecutivi. Alla prima riunione il Consiglio di gestione, preso atto dei membri designati dai diversi Dipartimenti, verifica la propria regolare costituzione. Il Consiglio nomina tra i suoi componenti il Direttore del Centro e il Coordinatore di ricerca. Il Direttore svolge anche le funzioni di Presidente del Consiglio di gestione. Il Consiglio di gestione: a) designa il Presidente fra i professori di ruolo ed i professori emeriti delle Università che partecipano al Centro; b) approva, su proposta del Direttore, previo parere del Comitato Scientifico, prima dell’inizio di ogni esercizio il programma delle attività del Centro e il relativo piano finanziario; c) approva il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte nell’esercizio precedente predisposti dal Direttore; d) nomina, anche su proposta dei Dipartimenti, i membri del Comitato scientifico; e) delibera sulla partecipazione al Centro di altri Dipartimenti o Istituti comunque denominati; f) delibera sui contratti e le convenzioni da stipulare con enti pubblici e/o privati e su tutte le questioni di carattere amministrativo non di pertinenza del Direttore; g) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore; 7
h) delibera sulla adesione di enti o soggetti privati, ai sensi dell’art. 15; i) delibera, a maggioranza dei presenti; le delibere relative a proposte di modifica dello Statuto, accettazione delle designazioni di membri in rappresentanza dei dipartimenti afferenti, per l’adesione di nuove strutture da consociare, per la decadenza di organi e/o membri sono approvate all’unanimità. Il Consiglio di gestione è convocato dal Direttore del Centro di sua iniziativa, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, almeno cinque giorni prima della seduta. La convocazione ordinaria è effettuata tramite avviso scritto inviato, anche tramite fax o posta elettronica, a ciascun avente diritto. Rimane salva la facoltà di convocare il Consiglio in via di urgenza, con preavviso ai componenti di almeno 24 ore. Gli argomenti all’ordine del giorno sono stabiliti dal Direttore, anche su indicazione dei membri del Consiglio di gestione. Qualora la richiesta provenga da almeno la metà dei componenti del Consiglio il Direttore deve provvedere all’inserimento. In caso di condotte gravemente contrarie ai principi e/o al decoro del Centro il Consiglio di gestione vota all’unanimità dei componenti la decadenza del componente, procedendo nella medesima seduta o, comunque, nella prima seduta utile, all’individuazione del nuovo membro. Alla votazione non prende parte il membro della cui condotta si discute. ART. 7 -­‐‑ PRESIDENTE Il Presidente, designato dal Consiglio di gestione fra i professori di ruolo ed i professori emeriti delle Università che partecipano al Centro, è nominato dal 8
Rettore dell’Università dove ha sede amministrativa il Centro. Il Presidente dura in carica un triennio e, salva motivata deroga assunta dal Consiglio di gestione all'ʹunanimità, non può essere designato per più di due mandati consecutivi. Il Presidente: a) ha la rappresentanza legale e processuale del Centro; b) rappresenta il Centro innanzi alla comunità scientifica e alle istituzioni; c) garantisce la continuità scientifica del lavoro del Centro; d) convoca e presiede le riunioni del Comitato scientifico. e) partecipa di diritto al Consiglio di gestione; In caso di condotte gravemente contrarie ai principi e/o al decoro del Centro il Consiglio di gestione, con votazione all’unanimità dei componenti, può dichiarare decaduto dalla carica il Presidente, procedendo nella medesima seduta o, comunque, nella prima seduta utile, all’individuazione del nuovo Presidente. Alla votazione non prende parte il Presidente della cui condotta si discute. ART. 8 -­‐‑ DIRETTORE Il Direttore, designato dal Consiglio di gestione fra i professori di ruolo che lo compongono, è nominato dal Rettore dell’Università dove ha sede amministrativa il Centro. Il Direttore dura in carica un triennio e, salva motivata deroga assunta dal Consiglio di gestione all'ʹunanimità, non può essere designato per più di due mandati consecutivi. Il Direttore svolge le seguenti funzioni: 9
a) coordina le attività del Centro; b) sovrintende alla gestione amministrativa con il Segretario del Centro; c) convoca e presiede il Consiglio di gestione; d) è membro del Comitato Scientifico e, in caso di assenza o indisponibilità del Presidente, lo presiede; e) propone al Comitato scientifico e al Consiglio di gestione, prima dell’inizio dell’esercizio, il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa; f) predispone al termine dell’esercizio il consuntivo, nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro; g) il Direttore è coadiuvato nelle sue funzioni scientifiche dal Coordinatore di ricerca e nelle attività contabili e amministrative dal Segretario. In caso di condotte gravemente contrarie ai principi e/o al decoro del Centro il Consiglio di gestione vota all’unanimità dei componenti la decadenza del Direttore, procedendo nella medesima seduta o, comunque, nella prima seduta utile, all’individuazione del nuovo Direttore. Alla votazione non partecipa il Direttore e la medesima è presieduta dal membro più anziano del Consiglio. ART. 9 – COMITATO SCIENTIFICO Il Comitato scientifico è composto: a) dal Presidente del Centro, che lo presiede. In caso di assenza o indisponibilità il Presidente è sostituito, in tutte le sue funzioni, dal Direttore; b) dal Direttore, dal Coordinatore di ricerca e dal Segretario del Centro; 10
c) da almeno due membri del Consiglio di gestione nominati nel suo interno; d) da non meno di tre membri designati dal Consiglio di gestione, sentiti i Dipartimenti di afferenza, tra studiosi che si sono distinti per rilevanti contributi scientifici nelle aree disciplinari di interesse del Centro. Il Comitato Scientifico indica le linee generali dell’attività scientifica del Centro ed esprime obbligatoriamente parere sul programma annuale di attività del Centro. Il Comitato scientifico è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno; la convocazione deve essere fatta con anticipo di 15 giorni anche a mezzo fax e/o posta elettronica. Qualora motivata richiesta provenga da almeno la metà dei componenti del Comitato il Presidente provvede senza ritardo alla convocazione del medesimo. Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti esclusi gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti: a parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di condotte gravemente contrarie ai principi e/o al decoro del Centro i membri del Comitato, ivi compresi il Presidente e il Direttore ai sensi degli artt. 7 e 8, possono essere dichiarati decaduti con voto all’unanimità dei componenti del Consiglio di gestione. Alla votazione non partecipa il membro della cui condotta si discute. 11
ART. 10 – SEGRETARIO Il Direttore, su proposta del Consiglio di gestione, nomina il Segretario del Centro tra i docenti, ricercatori, assegnisti e amministrativi del Dipartimento. Il Segretario dura in carica un triennio e non può essere designato per più di due mandati consecutivi. Il Segretario, quale responsabile amministrativo del Centro, è preposto ai compiti di supporto amministrativo e contabile degli Organi del Centro e di attuazione delle deliberazioni da questi assunte. Sovraintende, per gli adempimenti amministrativi e contabili di competenza, al coordinamento dei rapporti del Centro con i Dipartimenti di afferenza, anche in relazione alla gestione dei fondi di cui all'ʹart. 3, lett. a). In caso di condotte gravemente contrarie ai principi e/o al decoro del Centro il Direttore, su votazione unanime del Consiglio di gestione, può dichiarare decaduto il Segretario, procedendo senza indugio alla nomina del nuovo Segretario. ART. 11 – COORDINATORE DI RICERCA Il Coordinatore di ricerca, nominato dal Consiglio di gestione tra i professori di ruolo che lo compongono, dura in carica un triennio e coadiuva il Presidente e il Direttore nello svolgimento delle funzioni scientifiche. In particolare il Coordinatore di ricerca: a) collabora con il Direttore nell’elaborazione del programma di attività del Centro e nella redazione della relazione consuntiva sulle attività scientifiche svolte; b) provvede, su indicazione del Direttore, a coordinare le attività scientifiche del Centro; 12
In caso di condotte gravemente contrarie ai principi e/o al decoro del Centro il Coordinatore di ricerca può essere dichiarato decaduto con voto all’unanimità dei componenti del Consiglio di gestione. Alla votazione non partecipa il membro della cui condotta si discute. ART. 12 -­‐‑ ATTIVITÀ DEL CENTRO Il Direttore, previo parere obbligatorio del Comitato scientifico, sottopone al Consiglio di gestione entro il 31 gennaio di ciascun anno, e comunque prima dell’inizio dell’esercizio, il programma delle attività del Centro e il relativo piano di spesa. Il Consiglio di gestione procede all’approvazione entro il 31 marzo o, nel medesimo termine, restituisce al Direttore gli elaborati affinché provveda alla modifica dei medesimi. Le attività del Centro sono coordinate dal Direttore, sentito il Presidente, coadiuvato nelle sue funzioni scientifiche dal Coordinatore di ricerca. Al termine dell’esercizio il Direttore predispone il bilancio consuntivo, nonché una relazione delle attività svolte dal Centro che sottopone al Consiglio di gestione entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di gestione approva il bilancio consuntivo e la relazione presentata dal Direttore. ART. 13 -­‐‑ COLLABORAZIONE CON ALTRI ORGANISMI Per lo svolgimento dei propri compiti il Centro può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati che abbiano per fine o comunque svolgano attività di didattica e/o ricerca compatibili con le finalità del centro. Il Centro può stipulare convenzioni con Università, Istituti o enti di paesi 13
stranieri. Art. 14 -­‐‑ ADESIONI, ESCLUSIONI E RECESSO L’adesione di altri Dipartimenti, Istituti di ricerca, Enti comunque denominati o soggetti a titolo personale al Centro, ai sensi degli artt. 6 e 16 della Convenzione istitutiva, da presentarsi con motivata richiesta, è subordinata al parere favorevole del Consiglio di gestione. Il parere reso dal Consiglio di gestione è comunicato per iscritto all’interessato dal Direttore, anche tramite fax o posta elettronica. Il Consiglio di gestione esprime altresì all’unanimità parere in ordine alla esclusione di Dipartimenti, Istituti di ricerca e soggetti aderenti, in caso di condotte segnatamente contrastanti con le finalità e/o il decoro del Centro. I pareri resi dal Consiglio di gestione sono insindacabili. Il Dipartimento, l’Istituto di ricerca o il soggetto che intende recedere dall’adesione al Centro deve comunicarlo al Consiglio per iscritto, ai fini della relativa presa d’atto. ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ Il presente Regolamento, previa adozione da parte del Consiglio di gestione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito WEB del Centro. 14