Statuto del Consorzio ESE

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Statuto del Consorzio ESE
CONSORZIO PER LO SVILUPPO
E LA TUTELA DELLO STANDARD E.S.E.
CONSORTIUM FOR THE DEVELOPMENT
AND THE PROTECTION OF THE E.S.E. STANDARD
Statuto del Consorzio E.S.E.
E.S.E. Consortium - c/o Cohn & Wolfe
Via Benedetto Marcello, 63 - 20124 Milan - Italy
Tel. +39.02.20239.1 - Fax +39.02.201584
www.eseconsortium.com
Statuto del Consorzio E.S.E.
Articolo 1
Costituzione e denominazione
In attuazione dell’art. 2 L.M. (Legge 21 giugno 1942 n. 929 cosi’ come modificato dal Decreto Legislativo 4
dicembre 1992 n. 480), tra i comparenti è costituito un consorzio volontario tra tutti coloro che svolgono
un’attività di impresa denominato “Consorzio per lo sviluppo e la tutela dello standard Easy Serving
Espresso - E.S.E.” e, per brevità denominato qui “Consorzio E.S.E.”
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Articolo 2
Sede
Il Consorzio E.S.E. non ha limiti territoriali: ha sede nel Comune di Milano, all’indirizzo risultante
dall’apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 111-ter delle disposizioni
di attuazione del codice civile, ma può operare in tutto il mondo.
La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Milano con semplice decisione
dell’organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all’ufficio del Registro delle
imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello di Milano.
Nelle forme di legge potranno essere istituite, modificate o soppresse sedi provinciali, dipendenze e
rappresentanze sia in territorio nazionale che all’estero.
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Articolo 3
Durata
La durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2050.
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Articolo 4
Scopi
Il Consorzio E.S.E. non persegue scopi di lucro.
Esso ha per oggetto lo svolgimento dell’opera più opportuna per:
a) tutelare la produzione e la commercializzazione dei serving E.S.E., delle macchine espresso destinate ad
utilizzare i serving E.S.E., nonche’ delle macchine per la produzione dei serving E.S.E. e per assicurare un
corretto uso del marchio collettivo “Easy serving Espresso” (E.S.E.);
b)incrementare il consumo dei serving E.S.E. e delle macchine espresso E.S.E., nonché per favorire la
produzione di macchine per la produzione dei serving E.S.E.;
c) favorire il costante perfezionamento produttivo ed il miglioramento qualitativo dei serving E.S.E., delle
macchine espresso E.S.E. e delle macchine per la produzione dei serving E.S.E., fornendo ai consorziati le
necessarie direttive ed assistenza tecnica;
d) esercitare costante vigilanza sulla produzione e sul commercio dei serving E.S.E. e delle macchine
espresso E.S.E. ed in particolare sul corretto uso della denominazione “Easy Serving Espresso”, dei
contrassegni e dei marchi consorziali, promuovendo tutte le azioni possibili, anche giudiziali, necessarie o
anche solo utili per prevenire e reprimere abusi ed irregolarità;
e) garantire al pubblico dei consumatori che il prodotto che acquista e/o consuma con la denominazione E.S.E.
possiede i requisiti e le specifiche tecniche definite proprie dello standard E.S.E. e determinate nello Statuto.
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Articolo 5
Marchio collettivo
Come mezzo al fine di conseguire gli scopi anzidetti, il Consorzio E.S.E. può creare ex novo o acquisire
in licenza o proprietà marchi registrati o da registrare in Italia e all’estero, come marchi costituiti dalla
denominazione E.S.E. o altra equivalente, associata ad altri segni grafici e/o figurativi e/o acustici.
Il marchio collettivo o i marchi cosi’ registrati in Italia ed all’estero hanno lo scopo di fornire al consumatore
la garanzia che:
a) i serving siano conformi allo standard E.S.E., riproducendo le specifiche tecniche;
b) le macchine espresso siano conformi allo standard E.S.E., riproducendo le specifiche tecniche;
c) le specifiche tecniche iniziali sono quelle contenute nel regolamento allegato alla registrazione
italiana del marchio collettivo “Easy Serving Espresso - E.S.E.” (regolamento delle specifiche tecniche,
Allegato 1).
Le eventuali modifiche delle specifiche tecniche del marchio E.S.E., nonché le specifiche tecniche e le
relative modifiche di altri marchi nuovi registrati dal Consorzio E.S.E., devono osservare le seguenti
condizioni:
1. le modifiche siano state approvate all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione;
2. le modifiche siano state deliberate da una maggioranza qualificata di due terzi dei soci aventi diritto al
voto in un’Assemblea straordinaria all’uopo convocata.
Le medesime condizioni di cui al comma precedente devono essere osservate per il deposito delle
specifiche tecniche di nuovi marchi registrati dal Consorzio E.S.E.
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Articolo 6
Il sistema “Easy Serving Espresso” (E.S.E.)
a) Definizione
Lo Standard E.S.E. è un sistema innovativo per preparare un espresso di qualità.
Esso si basa sull’impiego contemporaneo di una macchina espresso E.S.E. opportunamente predisposta e
sull’impiego di dosi preconfezionate monouso dette “serving E.S.E.”;
b) Finalità
La finalità dello standard E.S.E. è di facilitare la preparazione di un caffè espresso di qualità.
Tale finalità viene raggiunta grazie:
alla standardizzazione dei parametri tecnici e della geometria costruttiva di cialde monodosi e macchine espresso;
alla ridotta manualità della preparazione ed al notevole aumento della pulizia del sistema conseguente
all’assenza di caffè sciolto.
I componenti che costituiscono il sistema E.S.E. sono:
- la cialda di caffè detta “serving E.S.E.” e le relative confezioni
- la macchina espresso E.S.E.
- l’impianto per la produzione del serving E.S.E.
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Articolo 7
Specifiche tecniche
Le specifiche tecniche sono elaborate con distinto riferimento al serving E.S.E. ed alle altre confezioni, alle
macchine espresso E.S.E. e alle macchine per la produzione dei serving E.S.E.
Le specifiche tecniche iniziali sono contenute nel regolamento allegato alla registrazione italiana del
marchio collettivo “Easy Serving Espresso - E.S.E.” e sono riprodotte in un allegato n. 1 al presente statuto
che sarà aggiornato dopo ogni modificazione a cura del Consiglio di Amministrazione.
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Articolo 8
Licenza d’uso del marchio collettivo
Il marchio collettivo E.S.E. e gli altri equivalenti registrati dal Consorzio possono essere utilizzati:
Per contraddistinguere
a) I serving E.S.E. e le relative confezioni che osservino almeno le specifiche tecniche di cui ai punti 1. del
“Regolamento delle specifiche tecniche”;
b) le macchine espresso che osservino almeno le specifiche tecniche di cui ai punti 2. del suddetto
Regolamento;
c) le macchine per la produzione dei serving E.S.E. che siano in grado di produrre serving E.S.E. aventi
le specifiche tecniche di cui al punto 3. del regolamento stesso. In qualsiasi caso gli utilizzatori delle
macchine per la produzione di serving contraddistinte dal marchio E.S.E., qualora intendano produrre
serving E.S.E., li devono sottoporre ai controlli previsti dal presente statuto.
Per attuare comunicazioni e pubblicità relative allo standard E.S.E.
L’utilizzo del marchio collettivo viene autorizzato esclusivamente in base a delibera del Consiglio di
Amministrazione una volta valutati gli esiti dei controlli di conformità e ogni altra informazione utile
relativa ai prodotti.
I soci non possono autorizzare alcuna persona all’uso del marchio collettivo.
I soci che si servono di terzisti sono direttamente responsabili della qualità dei prodotti che vengono
marchiati E.S.E..
I soci che operano come terzisti non sono autorizzati all’uso del marchio E.S.E. sui prodotti che vengono
immessi sul mercato senza il marchio del socio a sua volta abilitato all’uso.
Nel momento stesso in cui un socio cessa di far parte del Consorzio E.S.E. egli dovrà cessare l’uso del
marchio collettivo anche sui prodotti in stock, nonostante che essi abbiano e possano continuare ad avere
la caratteristica qualitativa standard E.S.E..
Le modalità d’uso del marchio collettivo E.S.E. sono contenute nel Regolamento allegato alla registrazione
italiana del marchio collettivo (“Regolamento per le modalità di utilizzo del marchio collettivo E.S.E.”). Esse
fanno parte integrante del presente Statuto (allegato n. 2) e potranno essere modificate con le modalità
previste per le modifiche al Regolamento delle Specifiche Tecniche. Il Consiglio d’Amministrazione terrà
costantemente aggiornato il Regolamento delle Modalità di utilizzo del marchio collettivo.
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Articolo 9
I controlli
Il Consorzio deve esercitare i controlli necessari affinché i marchi siano utilizzati in modo da svolgere
efficacemente la loro funzione di garanzia qualitativa e in modo che non producano inganno per il pubblico.
1. Gli Ispettori Consortili
Per esercitare i suddetti controlli il Consorzio si avvarrà di persone fisiche ed Enti qualificati, scelti dal
Consiglio di Amministrazione in funzione della loro comprovata preparazione tecnologica e della loro
esperienza professionale e comunque indipendenti nei confronti dei Consorziati. Tali persone, denominate
Ispettori Consortili, potranno effettuare con preavviso di almeno 24 ore:
* visite nei luoghi in cui avviene la produzione e lo stoccaggio di serving E.S.E.
* visite nei luoghi in cui avviene la produzione e lo stoccaggio di macchine espresso E.S.E.
* visite nei luoghi in cui vengono prodotte le macchine produttrici di serving E.S.E.
Gli Ispettori Consortili potranno effettuare visite nei luoghi in cui sono venduti i prodotti contrassegnati
con il marchio collettivo E.S.E. o con altri marchi ed effettuare verifiche.
Gli Ispettori consortili sono tenuti ad osservare l’obbligo di riservatezza nei confronti di chiunque tranne
che nei confronti del Consiglio d’Amministrazione.
2. Le metodologie di controllo
I controlli per l’accesso al Consorzio e per il mantenimento della qualità di socio saranno effettuati sulla base
di un regolamento che fa parte integrante del presente statuto come Allegato n. 3 “Regolamento relativo
ai Controlli” e che potrà essere modificato con le stesse modalità con le quali possono essere apportate
modifiche all’Allegato n. 1 “Regolamento delle specifiche tecniche”. Il Consiglio d’Amministrazione terrà
costantemente aggiornato il “Regolamento relativo ai Controlli” e osserverà, con riguardo al risultato dei
controlli effettuati, l’obbligo di riservatezza inteso anche nei confronti degli altri consorziati.
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Articolo 10
Le sanzioni
Qualora vengano riscontrate inosservanze alle specifiche tecniche da parte degli Ispettori Consortili,
il Consiglio di Disciplina, in relazione alla gravità dell’infrazione (ritardo nell’effettuazione dei controlli
di accesso-mantenimento; ritardo o mancato pagamento dei controlli, ecc.), suggerisce al Consiglio di
Amministrazione le seguenti sanzioni:
- ammonimento;
- sospensione temporanea dall’uso del marchio collettivo;
- cessazione definitiva dall’uso del marchio collettivo.
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Articolo 11
Difesa del marchio collettivo
Ciascun socio ha il dovere di avvertire il Consorzio di qualsiasi uso non autorizzato o difforme dalle
modalità di utilizzo del marchio collettivo.
Il Consorzio è l’unico legittimato a promuovere le azioni giudiziarie a difesa del marchio collettivo.
Le azioni giudiziarie a difesa del marchio collettivo sono promosse a spese del Consorzio, attingendo le
risorse da un apposito Fondo costituito con i contributi di tutti i Consorziati, la cui entità è stabilita dal
Consiglio di Amministrazione.
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Articolo 12
Soci
Possono essere soci del Consorzio:
a) i torrefattori che producono e/o commercializzano serving di caffè torrefatto nello standard E.S.E.;
b) le imprese che producono e/o commercializzano macchine per caffè espresso E.S.E;
c) i produttori di macchine produttrici di serving E.S.E.;
d) le associazioni di categoria che in modo diretto o indiretto sono interessate allo sviluppo dello standard
E.S.E. con sede sia in Italia che all’estero.
I Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato il Consorzio.
L’ammissione di nuovi soci, che devono essere di notoria moralità e correttezza commerciale, avviene a seguito
di richiesta motivata degli stessi ed in base a delibera del Consiglio d’Amministrazione, una volta verificate le
condizioni previste dal presente articolo, valutate le opportunità in relazione agli scopi del Consorzio.
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Articolo 13
Diritti ed obblighi dei soci
L’appartenenza al Consorzio dà diritto ai soci di usare il marchio collettivo secondo le modalità stabilite e
di godere dei benefici e dei vantaggi che siano stati disposti dagli organi consortili per favorire lo sviluppo
delle attività economiche associate al consumo dei serving.
I soci hanno l’obbligo:
a) di osservare lo statuto e di attenersi alle deliberazioni prese dagli organi consortili;
b) di versare le quote, il diritto di ammissione e i contributi stabiliti a norma del presente statuto;
c) di consentire ogni forma di controllo che il Consorzio riterrà di esercitare per l’accertamento del rispetto
delle specifiche tecniche e delle modalità di utilizzo del marchio collettivo consortile.
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Articolo 14
Vincolo associativo - recesso - decadenza - esclusione
La durata minima del vincolo associativo per ogni consorziato è di 3 (tre) anni a partire dalla delibera
del Consiglio d’Amministrazione che accetta l’ingresso del nuovo socio, salvo quanto previsto nei commi
successivi.
L’impegno si intende tacitamente prorogato di triennio in triennio, sempre che nei 3 (tre) mesi prima della
scadenza di ciascun triennio il Consorziato non abbia comunicato, con lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno indirizzata alla sede legale del Consorzio, la sua volontà di recedere.
Il recesso è consentito anche prima della scadenza del triennio solo al consorziato che abbia cessato
l’attività legata agli scopi del Consorzio. In tal caso, la comunicazione del recesso dovrà essere fatta dal
consorziato
entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione dell’attività.
La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che non
appartenga ad alcuna delle categorie indicate nell’art. 12 dello Statuto.
Tale deliberazione dovrà essere adottata entro 6 (sei) mesi da quando è stato comunicato che il socio non
appartiene ad alcuna delle categorie suddette.
Le dichiarazioni di recesso e di decadenza hanno effetto dal 31 dicembre dell’anno in cui il recesso è stato
comunicato e la decadenza è stata pronunciata. I soci receduti o decaduti sono tenuti a corrispondere le
quote ed i contributi maturati sino al 31 dicembre predetto.
Il consorziato può essere escluso dal Consorzio con delibera del Consiglio di’ Amministrazione quando:
a) commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto e dei Regolamenti allegati;
b) sia moroso per oltre 6 (sei) mesi nel pagamento delle quote, dei contributi e di quanto, a qualunque
titolo, debba al Consorzio;
c) gli sia stata ordinata la cessazione definitiva dell’uso del marchio collettivo, oppure abbia ricevuto 3
(tre) ammonimenti.
Contro le decisioni di decadenza e di esclusione pronunciate dal Consiglio di Amministrazione l’interessato
può ricorrere entro 30 (trenta) giorni dal provvedimento al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è
inappellabile.
Il consorziato escluso non ha diritto alla restituzione della quota sociale e dovrà risarcire il danno
eventualmente recato per le violazioni sopra elencate.
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Articolo 15
Risorse di gestione
Le risorse di gestione sono costituite:
1. dai contributi associativi annuali, nella misura che verrà determinata annualmente dall’Assemblea dei soci;
2. dai proventi che possono provenire dalle diverse iniziative deliberate dal Consiglio di Amministrazione
e ratificate dall’Assemblea dei soci.
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Articolo 16
Esercizio sociale
L’esercizio consortile va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
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Articolo 17
Organi del consorzio
Sono organi del Consorzio:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
d) il Collegio dei Sindaci;
e) il Collegio dei Probiviri;
f) il Consiglio di Disciplina.
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Articolo 18
Assemblea
L’Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue
deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorche’ non
intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’ Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
c) nomina il Presidente del Collegio Sindacale ed i probiviri;
d) stabilisce i canoni associativi annuali;
e) determina i contributi dovuti dagli associati in relazione all’uso del marchio collettivo;
f) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla
chiusura dell’esercizio Sociale e quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o almeno un terzo (1/3) dei
consociati. Le richieste dovranno essere motivate con l’indicazione degli argomenti da trattare.
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Articolo 19
Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante
avviso contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo di adunanza, anche diverso dalla sede legale del
Consorzio e l’elenco delle materie da trattare stabiliti per la prima e per l’eventuale seconda convocazione
dell’adunanza.
L’avviso dovrà essere inviato con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si
potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):
a) lettera raccomandata spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data dell’adunanza a mezzo di servizi
postali od equiparati;
b) lettera semplice, ricevuta almeno cinque giorni prima della data dell’adunanza, che dovrà essere
restituita entro la data e l’ora stabilite per l’assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la
data di ricevimento;
c) messaggio telefax o di posta elettronica (a condizione che risulti da libro soci il numero di fax o l’indirizzo di
posta elettronica di tutti gli aventi diritto a partecipare all’assemblea) ricevuto almeno cinque giorni prima della
data dell’adunanza da tutti gli aventi diritto, i quali dovranno, entro la data stabilita per l’assemblea, confermare
per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l’avviso, specificando la data di ricevimento.
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Articolo 20
Intervento dei soci
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di esprimere il proprio voto i consorziati iscritti nel libro dei soci.
I soci che non intervengono possono delegare altri soci a rappresentarli; un socio non può rappresentare
per delega più di 2 (due) consorziati. La delega per essere valida deve risultare da atto scritto e firmato dal
legale rappresentante della ditta consorziata o da persona all’uopo designata nelle domanda presentata
per l’ammissione al Consorzio e deve essere rimessa al Presidente dell’Assemblea stessa non oltre l’inizio
della discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Ciascun socio ha diritto ad un voto scritto.
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Articolo 21
Presidenza
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o impedimento
dal Vice Presidente o in assenza o impedimento anche di questo da altra persona nominata dall’Assemblea
tra i consorziati presenti.
L’Assemblea nomina un segretario anche non socio e tre scrutatori.
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Articolo 22
Maggioranze
L’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza dei
consorziati; in seconda convocazione delibera la maggioranza degli intervenuti.
Per le modifiche dello statuto occorre il consenso dei due terzi (2/3) dei consorziati presenti o rappresentati
in Assemblea.
Nelle delibere dell’Assemblea sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Nei casi
di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, i verbali sono redatti da un notaio.
Le assemblee possono svolgersi anche per videoconferenza o per teleconferenza, ovverosia con
intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, a condizione che siano
rispettati, sostanzialmente, il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei
soci. In particolare, è necessario che:
- sia consentito al Presidente dell’assemblea, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti; di
regolare lo svolgimento dell’assemblea; di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
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- sia consentito ai soggetti che il Presidente ha ammesso all’Assemblea di partecipare alla discussione e
alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
- vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali
gli intervenuti potranno affluire.
L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione.
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Articolo 23
Consiglio Di Amministrazione
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione eletto dall’Assemblea, composto da un
minimo di 3 (tre) e un massimo di 9 (nove) membri.
I componenti del consiglio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Se nel corso dell’esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono
a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale e sottoposta a ratifica alla prima
Assemblea. Gli amministratori cosi’ nominati restano in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio di
Amministrazione.
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Articolo 24
Riunioni del Consiglio di Amministrazione e relative deliberazioni
Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta
richiesta al Presidente da almeno 3 (tre) consiglieri o dal Collegio dei Sindaci. La convocazione sarà fatta
con lettera indicante la data, l’ora, il luogo e gli argomenti da trattare.
Essa dovrà essere spedita almeno otto (8) giorni prima e nei casi di urgenza con telegramma fax posta
elettronica da inviare un (1) giorno prima di quello fissato per l’adunanza all’indirizzo di ciascun consigliere
ed eventualmente a ciascun Sindaco effettivo.
Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o
teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti
gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla
trattazione dei temi discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che
di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del
Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario
della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Il Consiglio si
reputa regolarmente convocato anche senza le formalità suddette, quando sono presenti tutti i suoi
componenti. Sono valide le deliberazioni votate con il consenso della maggioranza dei presenti. A parità
di voti dei presenti, prevale il voto del Presidente del Consiglio.
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Articolo 25
Consiglio di Amministrazione - emolumenti
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese ragionevolmente
sostenute per conto del Consorzio nell’esercizio delle loro mansioni. L’Assemblea può inoltre deliberare
l’attribuzione di emolumenti o di gettoni di presenza.
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Articolo 26
Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo del Consorzio ed è investito dei più ampi poteri per il
funzionamento dello stesso. In ogni caso spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) deliberare la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria;
b) curare l’ esecuzione delle deliberazioni assembleari;
c) deliberare sull’ammissione, il recesso e la decadenza dei consorziati e sull’eventuale esclusione degli stessi;
d) autorizzare i consorziati all’utilizzo del marchio collettivo E.S.E.;
e) predisporre il bilancio consuntivo;
f) assumere o licenziare il personale, fissandone le mansioni e le retribuzioni
g) nominare i membri del Consiglio di Disciplina
h) nominare gli ispettori consortili;
i) determinare il diritto di ammissione dei nuovi soci e proporre all’Assemblea i contributi associativi
annuali ed eventuali contributi relativi all’uso del marchio collettivo;
j) predisporre ed aggiornare i Regolamenti;
k) proporre all’Assemblea dei soci le specifiche iniziative consortili di cui all’art. 15 d) dello Statuto,
raccogliere le adesioni e curare la loro esecuzione; compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei
per il raggiungimento delle finalità consortili;
l) compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità consortili;
m) deliberare le azioni giudiziarie attive o passive, transigere e compromettere in arbitri, comprare e
vendere immobili, rinunciare a ipoteche legali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di
ipoteche, fare operazioni con il Debito Pubblico, con la Cassa Depositi e Prestiti e con ogni altro ufficio
sia pubblico che privato;
n) deliberare sui casi di violazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti.
Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque delegare, in quanto per legge delegabile, parte degli
oggetti di cui sopra al Presidente, ai Vice Presidenti e ad uno o più consiglieri.
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Articolo 27
Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio alla sua prima costituzione e ad ogni sua rinnovazione elegge fra i suoi membri un Presidente
ed un Vice Presidente.
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Articolo 28
Rappresentanza legale del Consorzio e firma
La rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente e in sua assenza
o impedimento al Vice Presidente.
La firma sociale è devoluta al Presidente e in caso di impossibilità di questo e per i soli affari urgenti al
Vice Presidente.
Il Consiglio potrà anche delegare l’uso della firma sociale per determinate operazioni e con le limitazioni
che crederà opportune ad uno o più amministratori, ovvero ai procuratori, tanto congiuntamente che
separatamente, e potrà per l’esecuzione delle sue delibere affidare incarichi ai propri membri e anche a
consulenti particolarmente competenti per ogni settore. Gli incarichi espletati nell’interesse di uno o più
dei singoli consorziati dovranno risultare da apposito mandato.
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Articolo 29
Controllo dell’amministrazione
Per l’esame ed il controllo dell’amministrazione del consorzio è nominato dall’Assemblea ordinaria un
Collegio Sindacale composto di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti. I Sindaci, che possono essere
prescelti anche tra i non soci, durano in carica un triennio e sono rieleggibili. I Sindaci effettivi devono
essere invitati ad assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio. Ad essi spetta un compenso fissato
annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
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Articolo 30
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 (tre) membri nominati dall’Assemblea.
I Probiviri non possono essere soci, nè mandatari di enti soci. Essi durano in carica 3 (tre) anni, sono
rieleggibili e hanno diritto al rimborso delle spese vive sostenute per l’esercizio delle loro funzioni. Nel
caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso dell’Esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvederà
alla sostituzione e il nuovo membro resterà in carica fino alla rinnovazione del Collegio, previa ratifica da
parte dell’Assemblea.
I Probiviri nominano tra di loro il Presidente.
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Articolo 31
Controversie consortili
I singoli soci e il Consorzio sono tenuti a rimettere alle decisioni del Collegio dei Probiviri la risoluzione di
tutte le controversie relative all’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nonché
di quelle derivanti da deliberazioni dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio deve prestarsi a decidere tutte quelle eventuali altre controversie che i soci del Consorzio
ritenessero di sottoporre ad esso, sempre che si tratti di argomenti che concernono i rapporti sociali o
riguardino affari intervenuti tra il Consorzio ed i soci e che possono formare oggetto di compromesso.
Specificatamente spetterà al Collegio dei Probiviri la valutazione sulla gravità delle inadempienze del socio
di cui all’articolo 14 punto a) del presente statuto.
Gli amministratori e il personale dipendente del Consorzio sono tenuti a dare ai Probiviri le informazioni e
i chiarimenti che venissero richiesti. I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori, con dispensa
da ogni formalità.
Essi hanno l’obbligo di sottoporre le loro decisioni alle formalità di deposito stabilite dal Codice di
Procedura Civile. Il ricorso al Collegio dei Probiviri non ha effetto sospensivo. Il Collegio dei probiviri non
è competente a dirimere le controversie che traggono origine dalle contestazioni relative all’inosservanza
delle specifiche tecniche alle quali è subordinato l’uso del marchio collettivo “E.S.E.” e neppure quelle
che originano dalla posizione, interpretazione, applicazione delle specifiche tecniche e delle norme che
disciplinano l’utilizzo del marchio collettivo.
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Articolo 32
Consiglio di Disciplina
Il Consiglio di Disciplina è costituito da 5 (cinque) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.
I membri del Consiglio di Disciplina possono essere soci e non soci. Essi durano in carica 3 (tre) anni, sono
rieleggibili e hanno diritto al rimborso delle spese vive sostenute per l’esercizio delle loro funzioni.
Nel caso di cessazione di uno dei membri del Consiglio di Disciplina nel corso dell’esercizio, il Consiglio di
Amministrazione provvederà alla sostituzione e il nuovo membro resterà in carica fino alla rinnovazione
del Consiglio di Disciplina stesso.
I membri del Consiglio di Disciplina nominano tra loro il Presidente ed un Vice Presidente.
Il Consiglio di Disciplina esamina le istanze che gli vengono sottoposte in ordine alla violazione delle
specifiche tecniche da parte del socio o del terzo e commesse nell’uso del marchio collettivo e suggerisce
al Consiglio di Amministrazione l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del presente statuto.
··············
Articolo 33
Segreteria, sede e riunioni del Consiglio di Disciplina
La segreteria del Consorzio svolge anche attività di segreteria del Consiglio di Disciplina. Il Consiglio di
Disciplina e gli uffici della segreteria hanno sede presso il Consorzio.
Il Consiglio di Disciplina o le sue sezioni si riuniscono tutte le volte che se ne presenti la necessità, su
convocazione del Presidente da comunicarsi almeno tre (3) giorni prima della data fissata. Tale termine può
non essere osservato in caso di particolare urgenza. Le riunioni del Consiglio di Disciplina non sono pubbliche.
Il Consiglio di Disciplina è validamente costituito con la presenza di tre (3) membri.
In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice Presidente e in mancanza di questi il membro più
anziano d’età.
Il Consiglio di Disciplina delibera con il voto della maggioranza dei membri presenti, in caso di parità
prevale il voto di chi presiede. Nelle sue riunioni il Consiglio di Disciplina è assistito da un funzionario del
Consorzio tenuto al segreto d’ufficio, che si allontana al momento della deliberazione.
Le modalità amministrative relative alla presentazione dell’istanza sono decise dal consiglio di
Amministrazione.
··············
16
Articolo 34
Procedimento avanti il Consiglio di Disciplina
Gli Ispettori Consortili e chiunque ritenga che siano state violate le specifiche tecniche nell’uso del marchio
collettivo può richiedere l’intervento del Consiglio di Disciplina nei confronti di chi, essendo socio oppure
avendo accettato di osservare tali specifiche, abbia commesso le infrazioni contestate.
La parte istante deve presentare un’istanza scritta indicando l’infrazione posta in essere ed allegando la
prova dell’infrazione.
Ricevuta l’istanza, il Presidente del Consiglio di Disciplina nomina un relatore, dispone la comunicazione
degli atti alla parte contro la quale l’istanza è stata presentata assegnandole un termine per il deposito
delle sue deduzioni e gli eventuali documenti e convoca le parti avanti il Consiglio entro il termine più
breve possibile per la discussione orale.
Esaurita la discussione, il Consiglio di Disciplina:
(a) qualora ritenga la pratica sufficientemente istruita emette la propria decisione;
(b) l’ulteriore corso del procedimento;
(c) qualora durante il procedimento siano emersi elementi tali da far ritenere la sussistenza di violazioni
non previste nell’istanza, le accerta e le contesta e le dichiara d’ufficio, salva la necessità di disporre la
relativa istruttoria.
Il Consiglio di Disciplina, al termine della discussione, emette la sua decisione il cui dispositivo viene
immediatamente comunicato alle parti. Quando la decisione stabilisce che l’infrazione alle specifiche è
stata commessa, il Consiglio di Disciplina suggerisce al Consiglio di Amministrazione le eventuali sanzioni
da irrogare.
Entro 10 (dieci) giorni dalla decisione il Consiglio di Disciplina deposita la pronuncia presso la segreteria
che ne trasmette copia alle parti interessate.
··············
Articolo 35
Efficacia coattiva delle sanzioni
La cessazione temporanea e/o definitiva dell’uso del marchio collettivo, qualora non avvenga
spontaneamente, è ottenuta dal Consorzio mediante l’esercizio dell’azione di contraffazione a tutela del
marchio collettivo.
··············
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Articolo 36
Libri sociali
Sono libri obbligatori del Consorzio:
(a) il Libro dei soci
(b) il Libro delle adunanze dell’Assemblea
(c) il Libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione
(d) il Libro delle adunanze del Collegio Sindacale
··············
Articolo 37
Disposizioni finali
Le modalità d’uso del marchio collettivo, le modalità di presentazione delle istanze al Consiglio di Disciplina,
la struttura e la funzione dell’ufficio degli Ispettori consortili ed ogni altro elemento organizzativo del
Consorzio sono disciplinati da appositi regolamenti formulati dal Consiglio di Amministrazione e approvato
dall’assemblea ordinaria.
··············
Articolo 38
Scioglimento e liquidazione
Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento del Consiglio, le norme di liquidazione, la nomina del
liquidatore o dei liquidatori e le modalità della liquidazione, saranno stabilite dall’Assemblea, osservate le
disposizioni di legge.
··············
Articolo 39
Rinvio
Per quanto non sia espressamente stabilito in modo particolare o diverso dal presente statuto, si intendono
richiamate le disposizioni di cui agli artt. dal 2602 al 2615 codice civile per quanto concerne la struttura e
la funzione del Consorzio e le norme del codice di procedura civile per quanto concerne il procedimento
avanti il Consiglio di Disciplina.
··············
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CONSORZIO PER LO SVILUPPO
E LA TUTELA DELLO STANDARD E.S.E.
CONSORTIUM FOR THE DEVELOPMENT
AND THE PROTECTION OF THE E.S.E. STANDARD
Statuto del Consorzio E.S.E.
Allegato 1.
Regolamento delle Specifiche Tecniche
··············
Allegato 2.
Regolamento Modalità Utilizzo del Marchio
··············
Allegato 3.
Regolamento Relativo ai Controlli
··············
Disegno 1.
Sezione Centrale del Serving
··············
E.S.E. Consortium - c/o Cohn & Wolfe
Via Benedetto Marcello, 63 - 20124 Milan - Italy
Tel. +39.02.20239.1 - Fax +39.02.201584
www.eseconsortium.com
Allegato 1.
Regolamento delle Specifiche Tecniche
1. Specifiche tecniche relative al serving E.S.E. ed alle relative confezioni
1.A DEFINIZIONE
Il Serving E.S.E. è un discoide di caffè torrefatto, macinato, dosato e compresso, racchiuso tra due fogli di carta
filtro per alimenti o altro materiale idoneo a trattenere la polvere di caffè e consentire il passaggio dell’acqua
durante l’estrazione. La dose della polvere di caffè deve essere di almeno 6,5 (sei virgola cinque) grammi.
1.B GEOMETRIA
La forma geometrica del serving deve risultare conforme all’allegato disegno n.1 “sezione centrale del
serving” con le seguenti quote e relative tolleranze:
diametro nominale 43,5 mm. tolleranza –1,0/+1,5 mm
altezza nominale 10 mm. tolleranza –1,0/+1,0 mm
Le misure vengono eseguite come dettagliato nell’istruzione E.S.E.-“Preparazione del serving per
misure dimensionali”.
1.C CAFFE’
Dose composta al 100% di caffè torrefatti e macinati per l’espresso; sono pertanto esclusi caffè solubili,
aromatizzati, additivati, ecc.
1.D IDONEITÀ DELLA CONFEZIONE ALL’USO
La confezione deve permettere che il serving giunga al cliente finale:
- integro dal punto di vista strutturale (forma, integrità della carta, ecc.).
- in condizioni di conservazione adeguate fino alla data di scadenza dichiarata.
1.E ISTRUZIONI D’USO
Sulla confezione del serving devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni di base:
i serving vanno utilizzati con macchine E.S.E.
Per la preparazione dell’espresso, seguire le istruzioni allegate alla macchina espresso E.S.E.
··············
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2. Specifiche tecniche relative alla macchina espresso E.S.E.
2.A PREMESSA
Lo standard E.S.E. è finalizzato alla preparazione di caffè espresso; pertanto i requisiti base della
macchina espresso sono:
I. macchina dotata di pompa
II. macchina dotata di un sistema di riscaldamento in grado di fornire acqua calda in un certo campo di
temperatura
III. camera di estrazione progettata per ottimizzare lo sfruttamento del serving.
2.B TEMPERATURA DELLA BEVANDA
(i) La misura della temperatura è effettuata in bicchiere di plastica del tipo normalmente in uso nel
settore della distribuzione automatica di bevande,
(ii)La temperatura del primo espresso (volume di riferimento 30 ml), erogato secondo le modalità
consigliate dal costruttore, deve essere compresa tra 72° e 86°C.
(iii)Dopo il primo espresso erogare una serie di dieci (10) espresso consecutivi misurando la
temperatura di ciascuno di essi.
Le temperature misurate devono essere comprese tra 76° e 86°C.
Valore ottimale: temperatura compresa tra 78° e 84°C.
I dettagli operativi sono descritti nell’istruzione E.S.E. “Verifica di conformità per macchine espresso E.S.E.”.
2.C TEMPERATURA DELL’ACQUA DI PERCOLAZIONE
La temperatura dell’acqua condiziona fortemente il risultato in tazza: è fondamentale che ogni
progettista si impegni a minimizzare la variabilità della temperatura dell’acqua erogata dal sistema di
riscaldamento (caldaia, termoblocco o altro) in modo da garantire al consumatore finale il risultato più
stabile possibile.
La temperatura dell’acqua che investe il serving durante la fase di percolazione deve essere compresa tra
85° e 110°C.
Campo ottimale: temperatura compresa tra 90° e 100° C.
I dettagli operativi sono descritti nell’istruzione E.S.E. “Verifica di conformità per macchine espresso E.S.E.”
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2.D PRESSIONE NELLA CAMERA DI ESTRAZIONE
La pressione dell’acqua misurata nella testa di estrazione sopra il serving durante l’estrazione non deve
essere inferiore a 7 bar.
Campo ottimale: pressione compresa tra 9 e 11 bar.
Deve essere cura del produttore fornire le opportune istruzioni e/o apparecchiature particolari per
consentire l’esecuzione delle prove di conformità.
2.E ASPETTI FUNZIONALI
I. Tenuta idraulica
Durante la fase di percolazione non devono esserci perdite di acqua sulla guarnizione di tenuta tra testa
superiore ed inferiore; per i sistemi di chiusura in cui la carta fuoriesce dalla testa di estrazione (es:
portafiltro piano), si considera accettabile a fine estrazione una zona umida della larghezza di qualche
millimetro attorno al serving. Non si considera accettabile la presenza di acqua sopra la cialda dopo
l’apertura della camera di estrazione.
II. Integrità del serving
Il serving non deve essere danneggiato (perdita di forma o rottura della carta) dalle operazioni di chiusura,
percolazione, riapertura e rimozione dalla camera di estrazione.
III. Istruzioni d’uso per il consumatore
La macchina deve essere corredata da un libretto di istruzioni riportante, nelle varie lingue dei paesi in cui
è prevista la commercializzazione, le istruzioni ed i consigli per l’utilizzo ottimale dei serving E.S.E..
IV. Conformità alla normativa
La macchina espresso E.S.E. deve essere prodotta nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza
vigenti nei paesi nei quali sarà effettuata la commercializzazione.
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3. Specifiche tecniche relative al risultato in tazza per serving E.S.E. e macchine
espresso E.S.E.
3.A PREMESSA
Le misure relative alle specifiche del presente paragrafo sono comuni sia ai serving E.S.E. sia alle
macchine espresso E.S.E.
3.B TEMPO DI ESTRAZIONE
Il tempo di estrazione di un espresso E.S.E. ottenuto da un serving E.S.E. mediante una macchina espresso
E.S.E. deve essere compreso, in media, tra 15 e 25 secondi, misurato a partire dalla comparsa della prima
goccia di caffè sul beccuccio di erogazione (volume di riferimento 30 ml).
3.C VOLUME DELLA BEVANDA
I. Volume in tazza
Il campo di applicazione del volume in tazza del serving E.S.E. è compreso in media tra 20 e 40 ml. Valore
ottimale: 25-35 ml (tempo di riferimento per l’estrazione: 20 secondi)
II. Variabilità del volume in tazza
I volumi in tazza, percolando una serie di 10 (dieci) serving omogenei, devono essere compresi in media
tra 20 e 40 ml e non devono differire dal loro valore medio per oltre il ±35%.
I dettagli operativi sono descritti nell’istruzione E.S.E. “Verifica di conformità per macchine espresso E.S.E.”
3.D PRESENZA DELLA CREMA IN TAZZA
Sul caffè espresso appena preparato è presente, per definizione, una fase emulsiva detta “crema”
il cui spessore e durata dipendono dal serving, dalle condizioni operative e dal tipo di tazza che
raccoglie la bevanda.
I. Spessore della crema
In condizioni standardizzate, il rapporto tra l’altezza della fase emulsiva e quello della fase liquida, ottenuto
percolando un serving, deve essere superiore o uguale al 10%.
I dettagli operativi sono descritti nell’istruzione E.S.E. “Verifica di conformità per macchine espresso E.S.E.”.
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II. Durata della crema
La crema presente in una tazza di espresso E.S.E. deve rimanere compatta per almeno 90 sec., prima di
aprirsi centralmente.
I dettagli operativi sono descritti nell’istruzione E.S.E. “Verifica di conformità per macchine espresso E.S.E.”.
··············
4. Specifiche relative alla macchina per la produzione dei serving E.S.E.
Una macchina per la produzione dei serving deve essere in grado di produrre serving E.S.E. aventi le
specifiche tecniche di cui ai punti 1.A, 1.B e 1.C.
··············
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Allegato 2.
Regolamento Modalità Utilizzo del Marchio
Layout e colore del marchio E.S.E.
Il marchio deve essere di colore omogeneo, contrastante con il colore del fondo (bianco su fondo scuro
oppure nero su fondo chiaro), secondo il layout qui di seguito riportato.
Posizionamento del marchio sui prodotti
Il marchio E.S.E. deve venire posizionato in modo tale da rendere immediatamente percepibile al
consumatore l’appartenenza dei prodotti (serving e macchine espresso) allo Standard E.S.E.
L’applicazione andrà pertanto fatta sul facing principale del prodotto e del relativo packaging.
Il marchio E.S.E. deve essere presente in abbinamento al marchio del produttore.
Dimensioni del marchio
• solo marchio E.S.E dimensione da commisurare agli scopi ed al contesto, fatto salvo un carattere
minimo di leggibilità
• marchio E.S.E. assieme ad uno o due marchi di aziende che adottano lo standard
superficie del marchio E.S.E. non superiore ad 1/3 (un terzo) della superficie del marchio più piccolo
• marchio E.S.E. assieme a tre o più marchi di aziende che adottano lo standard
• superficie del marchio E.S.E. da dimensionare in modo tale da garantire visibilità significativa
agli altri marchi.
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Comunicazione
L’utilizzo del marchio collettivo E.S.E. nella comunicazione deve essere coerente con gli obiettivi del
Consorzio e deve avvenire nel rispetto dei soci consorziati.
··············
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Allegato 3.
Regolamento Relativo ai Controlli
MODALITA’ DI CONTROLLO
Per assicurare la costante rispondenza dei prodotti (macchine da caffè, serving con relative confezioni
e macchine produttrici di serving)) allo standard E.S.E., il Consorzio si avvale di ispettori consortili che
effettueranno i controlli previsti presso le aziende associate verificando:
I. la rispondenza dei prodotti alle specifiche prescritte dallo statuto negli allegati 1. (Regolamento delle
specifiche tecniche) e 2 (Regolamento per le modalità di utilizzo del marchio E.S.E.)
II. il sistema di gestione dei controlli messi in atto dall’associato per assicurare la costante rispondenza
dei prodotti allo standard E.S.E.
I dettagli operativi sono specificati nel “Regolamento operativo per l’esecuzione dei controlli per la
verifica di conformità dei prodotti allo standard E.S.E.”.
I controlli, effettuati con le modalità sopra indicate si suddividono in:
A. CONTROLLI DI ACCESSO
Tali controlli determinano sui prodotti, che l’associato intende mettere in commercio e che
preventivamente indicherà, la conformità alle specifiche previste dallo standard E.S.E. A seguito delle
prove e ispezioni effettuate verrà steso un opportuno rapporto di conformità comprovante l’eventuale
approvazione.
B. CONTROLLI DI MANTENIMENTO
Al fine di controllare nel tempo la conformità dei prodotti messi in commercio dall’associato, sono
previste su base almeno annuale delle verifiche periodiche di mantenimento che gli ispettori consortili
attueranno presso l’associato con le modalità sopra descritte. A seguito delle prove e ispezioni
effettuate verrà steso un opportuno rapporto verifica comprovante l’eventuale conformità.
Tali controlli non sono applicabili alle macchine per la produzione di serving in quanto gli impianti
vengono collocati sul mercato.
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Disegno 1.
Sezione Centrale del Serving
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