43 Prodotti ed elementi edili: i chiarimenti del Ministero dell`Interno

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43 Prodotti ed elementi edili: i chiarimenti del Ministero dell`Interno
Antincendio e prevenzione incendi
Prodotti ed elementi edili: i chiarimenti del Ministero dell’Interno sulla
resistenza al fuoco
A circa un anno dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Interno 16 febbraio 2007,
concernente la classificazione di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi di opere
da costruzione, lo stesso Dicastero ha emesso la lettera circolare 24 ottobre 2008, n. 11635, per
fornire alcuni importanti chiarimenti. Nello specifico, il Ministero, con il provvedimento ha voluto
rispondere ai numerosi quesiti inerenti a quali debbano essere gli atti necessari per poter utilizzare
i rapporti di classificazione emessi dai laboratori di altri Stati della Comunità europea o dagli Stati
contraenti l'accordo SEE e la Turchia.
Marco Albanese, Ambiente & Sicurezza, Il Sole 24 Ore, 10 marzo 2009, n. 5, pag.48
Alla luce dei numerosi quesiti pervenuti al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, è emersa la necessità
di specificare alcuni aspetti inerenti all'applicazione del decreto del Ministero dell'Interno 16
febbraio 2007 [1] il quale, è opportuno ricordarlo, riveste un ruolo di notevole rilevanza.
Infatti, attraverso la sua emanazione, è stato recepito il sistema europeo di classificazione di
resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi delle opere da costruzione per
uniformarli ai requisiti essenziali di "Sicurezza in caso di incendio", stabilito dalla direttiva
comunitaria 89/106/CEE. E' opportuno evidenziare, al riguardo, che questo provvedimento europeo
è uno dei più complessi e importanti tra quelli emanati sino a oggi, in quanto mira a regolamentare
tutti i prodotti destinati a essere permanentemente incorporati in opere di costruzione (gli edifici e
le opere d'ingegneria civile). Si tratta di prodotti che, di fatto, devono consentire la costruzione di
opere che soddisfano i requisiti essenziali in materia di resistenza meccanica e di stabilità, di
igiene, di sanità e di ambiente, di sicurezza di utilizzazione, di protezione dal rumore, di economia
di energia, di isolamento termico e di sicurezza in caso d'incendio. Il D.M. 16 febbraio 2007 ha
disciplinato proprio questo ultimo requisito trattando, in particolare, i prodotti e gli elementi
costruttivi per i quali è prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso di
incendio delle opere nelle quali sono inseriti.
La circolare n. 11635/2008
Con la circolare 24 ottobre 2008, n. 11635, il Ministero dell'Interno ha fornito indicazioni sugli atti
necessari per poter utilizzare, ai fini della resistenza al fuoco di questi prodotti, i rapporti di
classificazione emessi dai laboratori dagli Stati della UE o da quelli contraenti l'accordo SEE e la
Turchia, in conformità alle norme tecniche europee.
In particolare, per prima cosa è ribadito che il D.M. 16 febbraio 2007 ha consentito l'impiego dei
risultati di prova di resistenza al fuoco contenuti nei rapporti di prova e di classificazione redatti in
altri Stati della UE o negli Stati contraenti l'accordo SEE e la Turchia, a condizione che sia le prove
sia le classificazioni siano eseguite in conformità alle specifiche contenute dalle norme EN indicate
nell'Allegato A al D.M. 16 febbraio 2007. Inoltre, è possibile utilizzare anche i rapporti di prova e di
classificazione emessi prima della pubblicazione del D.M. 16 febbraio 2007.
La nuova circolare ha ribadito che, come stabilito dal D.M. 16 febbraio 2007 (Allegato B, punto
B.5), per rapporto di classificazione si intende il documento redatto dal laboratorio di prova in
conformità ai modelli previsti dalla norma EN 13501, il quale attesta, sulla base di uno o più
rapporti di prova, la classe del prodotto o dell'elemento costruttivo oggetto della prova (si veda la
tabella 1). Inoltre, è stato evidenziato che sia i rapporti di prova, sia i rapporti di valutazione (nel
caso di prove che si riferiscono a rivestimenti protettivi qualificati secondo le norme ENV 13381)
devono essere necessariamente tradotti in lingua italiana.
Per quanto concerne i laboratori di prova, il Ministero dell'Interno ha ribadito che a questi deve
essere riconosciuta l'indipendenza e la competenza prevista dalla norma EN ISO CEI 17025 o da
equivalenti garanzie riconosciute in uno degli Stati stessi.
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Evidenziate alcune disposizioni dettate dal D.M. 16 febbraio 2007, la circolare 24 ottobre 2008, n.
11635, ha proseguito specificando quali siano i documenti che il produttore dei prodotti e degli
elementi costruttivi (per i quali è prescritto il requisito di resistenza al fuoco) deve rendere
disponibile. Al riguardo è stato precisato che devono essere rese disponibili la traduzione in lingua
italiana del rapporto di classificazione (accompagnata da una dichiarazione giurata sulla fedeltà
della traduzione), l'atto amministrativo rilasciato da un organismo terzo (pubblico o privato) che
garantisca sull'idoneità del laboratorio all'esecuzione delle prove e delle successive classificazioni di
cui si chiede l'accettazione. Per quest'ultimo aspetto il Ministero dell'Interno ha precisato che è
possibile fare riferimento a documenti quali:
- la copia conforme all'originale del documento rilasciato da un organismo di accreditamento dei
laboratori appartenente al EA (European co-operation for Accreditation) per operare in conformità
alla specifica norma;
- la dichiarazione del laboratorio che attesta di essere stato notificato quale organismo di prova alla
Commissione dell'Unione europea (con l'indicazione del codice di notifica), con riferimento alla
specifica norma;
- la copia conforme all'originale di qualsiasi atto amministrativo con il quale lo Stato membro (nel
quale risiede il laboratorio) riconosce l'idoneità del laboratorio a operare con riferimento alla
specifica norma.
Tabella 1
Allegato B, "Modalità per la classificazione in base ai risultati di prove"
Punto
Disposizioni
B.1
Le prove di resistenza al fuoco hanno l'obbiettivo di valutare il comportamento al fuoco dei
prodotti e degli elementi costruttivi, sotto specifiche condizioni di esposizione e attraverso il
rispetto di misurabili criteri prestazionali.
B.2
Le condizioni di esposizione, i criteri prestazionali e le procedure di classificazione da utilizzare
nell'ambito delle prove di cui al punto B.1, sono indicate nelle parti 2, 3 e 4 della norma EN
13501.
B.3
Le specifiche dei forni sperimentali, delle attrezzature di prova, degli strumenti di misura e di
acquisizione,
le
procedure
di
campionamento,
conservazione,
condizionamento,
invecchiamento, installazione e prova e le modalità di stesura del rapporto di prova sono
indicate nelle norme EN o ENV richiamate dalle parti 2, 3 e 4 della EN 13501.
B.4
Nel caso in cui una parte della EN 13501 oppure una delle norme EN o ENV in essa richiamate
non sia ancora oggetto di una pubblicazione UNI, le prove sono effettuate e la classificazione
rilasciata secondo le modalità seguenti:
B.4.1 si segue la norma EN o ENV prevista, se disponibile;
B.4.2 si segue il progetto di norma europeo (prEN o prENV) previsto, se disponibile e ritenuto
sufficiente dal laboratorio di prova in mancanza della possibilità indicata al punto precedente.
B.5
Il rapporto di classificazione è il documento, redatto in conformità ai modelli previsti nella
norma EN 13501 da parte del laboratorio di prova, che attesta, sulla base di uno o più rapporti
di prova, la classe del prodotto o dell'elemento costruttivo oggetto della prova.
B.6
Il rapporto di prova deve essere rilasciato per prodotti o elementi costruttivi completamente
definiti e referenziati nel complesso e nelle parti componenti. Queste definizioni e referenze,
riportate sul rapporto di prova da parte del laboratorio, devono essere fornite dal committente
della prova e verificate dal laboratorio.
B.7
I rapporti di prova sono redatti in conformità allo specifico paragrafo previsto dalle norme EN
13631, 2 e alle informazioni richieste dalle norme di prova proprie di ciascun prodotto o
elemento costruttivo.
B.8
In caso di variazioni del prodotto o dell'elemento costruttivo classificato, non previste dal
campo di diretta applicazione del risultato di prova, il produttore è tenuto a predisporre un
fascicolo tecnico.
---[1] "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione", in
Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2007, n. 74
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