CAPITOLO II CIRCO E SPETTACOLO VIAGGIANTE DI FRONTE
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CAPITOLO II CIRCO E SPETTACOLO VIAGGIANTE DI FRONTE
CAPITOLO II CIRCO E SPETTACOLO VIAGGIANTE DI FRONTE ALLO STATO ITALIANO Il circo e lo spettacolo viaggiante (1), grazie a un costante interessamento soprattutto da parte della Associazione Nazionale Esercenti dello Spettacolo Viaggiante (ANESV) e dall’Ente Nazionale Circhi (ENC), ottennero, il 29 febbraio 1968, l’approvazione, da parte del Parlamento della Repubblica Italiana, della legge n. 2700 con la quale lo Stato italiano riconosceva l’alta funzione sociale di questa categoria e cercava di risolvere i vari problemi che si riscontravano ormai da anni. A riguardo di questi problemi, si può leggere l’appendice del libro di Alessandro Cervellati - citato nel capitolo precedente - dove l’autore riporta alcuni articoli di giornali che, a partire dal 1947, trattano delle difficoltà economiche a cui andavano incontro direttori circensi come Orlando Orfei e Darix Togni. Queste difficoltà erano comuni a tutti i circhi poiché derivavano dalla posizione di questi ultimi di fronte allo Stato italiano, il quale non li agevolava con sovvenzioni - come invece faceva per il teatro e per il cinema - in quanto in Italia il circo non era riconosciuto ufficialmente, tanto che la parola “circo” non esisteva nella “Gazzetta Ufficiale”. Per cui i circhi erano costretti a versare all’Ente provinciale del turismo tasse pari a quelle dei cittadini privati e non avevano sconti fiscali per l’impianto della luce elettrica, per i pedaggi delle autostrade e della ferrovia, per i bolli dei camions, per le aree da occupare, per il cibo degli animali. Tutti i problemi economici si riflettevano sul prezzo del biglietto di entrata, come affermava nel 1961 Darix Togni in un articolo pubblicato sul giornale socialista “Avanti”, dicendo che: “La crisi del circo in Italia è, anzitutto, di carattere economico. Ritengo che il pubblico abbia sempre un grande interesse per il Circo; tuttavia il prezzo del biglietto, modesto in considerazione del prezzo di produzione, è invece alto per le tasche dell’ “uomo della strada” (2). Aggiungeva che: “Lo Stato d’altra parte non dà nessun aiuto al settore, né sovvenzioni, né contributi e neppure altre agevolazioni. Noi proprietari di Circhi siamo considerati industriali produttori dello spettacolo (paghiamo contributi inerenti al personale di manovra e artistico, orchestrali compresi e le tasse fiscali); ma non siamo considerati spettacolo come, per esempio, lo sono il teatro di prosa, la lirica, i balletti, i concerti”. E’ evidente, dunque, che la legge 2700 (29/2/1968) segnò un momento importante per i circensi e per gli spettacolisti viaggianti. Questa legge venne sostenuta dalla legge n° 337 del 18 marzo 1968, in cui l’art. 1 esprime chiaramente il concetto che lo Stato italiano avrebbe sostenuto il consolidamento e lo sviluppo del settore. A questo articolo seguivano altri in cui sempre lo Stato stabiliva di ridurre del 50% l’imposta sull’incasso, dell’80% le tasse per l’occupazione del suolo (3) e del 50% l’imposta di consumo sulla carne per gli zoo del settore; inoltre esentava gli esercenti al pagamento dell’imposta sulla pubblicità. Il consumo dell’energia elettrica (art. 14), impiegato dai circhi e dallo spettacolo viaggiante, veniva considerato a tutti gli effetti tariffari e fiscali come consumo di “energia ad uso industriale”. (1) Per lo “Spettacolo viaggiante” si intende il “Luna Park” A. Cervellati cit. cfr. cap. I, nota n. 1, articolo riportato in appendice pag. (3) Legge n. 337 (18/3/1968) tit. II art. n. 10 (2) 8 Per l’occasione anche il codice stradale approntava alcune modifiche, in modo da permettere l’abbinamento dei rimorchi alle motrici, e l’art. 17 stabiliva che “Per i veicoli non considerati rimorchi, impiegati dai circhi equestri e dallo spettacolo viaggiante, il rapporto tra il peso complessivo a pieno carico del veicolo stesso e il peso complessivo a pieno carico della motrice non deve superare il valore di uno”. Oltre a tutto questo lo Stato prevedeva “un fondo di Lire 200.000.000- (annui) per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, a titolo di concorso nelle spese di ricostruzione, con eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonché per particolari accertate difficoltà di gestione... Eventuali residui del fondo potranno essere erogati a favore di iniziative assistenziali od educative o che comunque, concorreranno al consolidamento e allo sviluppo del settore. I contributi straordinari sono assegnati con decreto del Ministero per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione consultiva prevista dall’art. 3 (art. 19)”. L’articolo riguardante i contributi sarà meglio specificato in seguito, tramite la circolare n. 4804 del 27 settembre 1989. Lo Stato estendeva alla categoria l’assistenza contro le malattie e l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (art. 18). Per il problema delle concessioni delle aree da occupare, rimetteva il problema alle amministrazioni comunali, che dovevano compilare un elenco delle aree comunali disponibili, da aggiornare almeno una volta l’anno. Stabiliva inoltre che la “concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti dell’autorizzazione Ministero del turismo e dello spettacolo senza ricorso ad esperimento di asta. E’ vietata la concessione di aree non incluse nell’elenco...”. Nonostante gli articoli di legge, vediamo che ancor oggi le amministrazioni comunali creano problemi nel concedere le aree sia ai circhi sia ai luna park. L’art. 3 informava che presso il Ministero del turismo e dello spettacolo era instituita una Commissione consultiva per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante la quale aveva anche la facoltà di rilasciare l’autorizzazione per l’esercizio dei parchi di divertimento, dopo aver consultato “le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori, tenendo conto dei requisiti tecnico-professionali, nonché della capacità finanziaria e dell’anzianità di esercizio del richiedente, in relazione della categoria del parco da gestire. L’autorizzazione è sottoposta a revisione annuale del Ministero del turismo e dello spettacolo...”. Anche questo articolo sarà reso nei dettagli dalla circolare n. 4804 (del 27/9/1989) già citata. Invece, con l’art. 8, la legge 337 stabiliva che le imprese circensi e degli spettacoli viaggianti di nazionalità straniera (che volevano effettuare tournée in Italia) dovevano richiedere al Ministero del turismo e dello spettacolo un’apposita autorizzazione, che sarebbe stata rilasciata loro dopo aver sentito il parere del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’interno, del Ministero del commercio con l’estero e della Commissione consultiva di cui l’art. 3. Gli artt. 5-6-7, riguardanti il rilascio delle “autorizzazioni e apposito contrassegno”, nel corso degli anni subiranno variazioni, tramite circolari ministeriali con valore quinquennale. La circolare n. 4804 (del 1989), resa nota dal ministro Franco Carraro, riassume o meglio specifica le leggi e le circolari approvate prima di essa. Essa tende a disciplinare, nel Titolo I, le modalità per le autorizzazioni all’esercizio dell’attività circense, e nel Titolo II, l’assegnazione dei contributi agli operatori del settore e gli interventi finanziari. Con questa circolare il Ministero del turismo e spettacolo dichiara di rilasciare le autorizzazioni per le attività circensi ai familiari dei titolari di circhi - che da cinque anni 9 esercitano tale professione e che non abbiano età inferiore ai 18 anni - e a coloro che per cinque anni sono stati alle dipendenze di un complesso circense e a società legalmente riconosciute. Gli interessati devono presentare la domanda in carta legale alla divisione VI del Ministero del turismo e dello spettacolo, indicando le proprie generalità, la residenza e oltre alla “esatta denominazione del complesso” anche le dimensioni del tendone. Alla domanda devono essere allegati altri documenti elencati dalla circolare stessa e la dichiarazione di “... disporre di un numero di addetti (familiari e non) di età superiore ai 16 anni nelle seguenti proporzioni rispetto alle dimensioni del circo gestito...”. Se nel circo sono presenti animali non domestici, allora il numero degli addetti non deve essere inferiore a otto, indipendentemente dalle dimensioni del tendone. Insieme alla domanda deve essere presentato l’elenco degli animali presenti nel circo e i relativi “...dati segnaletici di ognuno di essi e deve essere controfirmato da un veterinario che attesti la veridicità delle indicazioni in esso contenute e certifichi lo stato di salute degli animali (art. 1, punto 11)”. I titolari e i direttori che ospitano animali nei loro complessi circensi saranno inseriti in uno speciale elenco in cui verrà annotata “ogni condanna definitiva per il reato di maltrattamento di animali nonché ogni altra infrazione (art. 5, punto 3)” e della quale si terrà conto al momento del “rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività circense (art. 5, punto 4)”. Ogni autorizzazione di esercizio di attività è sottoposta, come si è visto, a revisione annuale (art. 2). Insieme ad ogni autorizzazione di esercizio viene rilasciato un contrassegno metallico che deve essere esposto in maniera visibile all’interno dell’impianto, senza il quale l’impianto “sarà considerato non autorizzato e, pertanto, dichiarato inagibile dall’autorità di pubblica sicurezza... (art. 3)”. Il titolo II della presente circolare fornisce le disposizioni per ottenere i contributi da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo in casi di danni conseguiti da eventi fortuiti o per accertare difficoltà di gestione, su base della legge n. 337 (art. 19, comma I). Gli interessati devono presentare entro 60 giorni la domanda relativa, indicando “le circostanze del sinistro e l’entità del danno subito” confermate dalle autorità locali competenti, a cui segue un preventivo di spesa per la ricostruzione, la dichiarazione “circa l’eventuale esistenza di un contratto di assicurazione... In caso affermativo dovrà essere altresì indicato l’importo che l’impresa di assicurazione ha liquidato o, se non vi sia stata liquidazione... (art. 6 punto 4 c)” e la “indicazione della modalità scelta per pagamento del contributo... (art. 6, punto 4 d)”. I contributi per iniziative di spettacoli vengono stabiliti in base alla categoria di appartenenza di un circo (stabilita dal numero dei posti a sedere, dalle misure del tendone, dal numero degli addetti al lavoro presenti nel circo, dal numero di rappresentazioni che si tengono durante un anno solare), dalla “qualificazione sul piano artistico ed organizzativo dell’attività per la quale è richiesta la sovvenzione (art. 7, punto 9, c)” e dai particolari prezzi dei biglietti stabiliti per le scuole. La domanda per l’ammissione ai contributi deve essere inoltrata entro il 28 febbraio dell’anno solare solo dai soggetti che già possiedono l’autorizzazione del Ministero per l’esercizio dell’attività circense. I contributi verranno liquidati dopo aver preso in considerazione la relazione dell’attività svolta, la dichiarazione della SIAE (4) e delle autorità locali a riguardo del numero delle rappresentazioni realmente effettuate durante l’anno, la dichiarazione dell’ENPALS (5) “relativa ai contributi previdenziali e assicurativi versati per il personale dipendente”, infine anche la dichiarazione dei redditi. (4) (5) 10 SIAE: Società Italiana Autori Editori ENPALS: Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Lavoratori Spettacolo Secondo la circolare il Ministero fornisce contributi anche per l’acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali e per la strutturazione di aree attrezzate per l’esercizio dell’attività circense. Tutto ciò ha un pesante sapore burocratico e manifesta un’articolazione macchinosa. Ma questa è la contropartita di solidi vantaggi. Ad esempio, in tema di contributi rientrano le sovvenzioni rilasciate per le iniziative promozionali del settore e per le iniziative assistenziali ed educative. Alle iniziative promozionali fanno parte “...le pubblicazioni monografiche e periodiche realizzate in Italia (come il periodico il ‘Circo’) da imprese circensi, nonché da enti, associazioni e comitati operanti nel settore per favorire lo sviluppo dello spettacolo circense sul piano artistico, culturale e tecnico” e le informazioni “attraverso i mezzi di comunicazione di massa...” (da cui si esclude la pubblicità) che permettono di dare al pubblico una visione migliore del circo, valorizzandolo al punto da indurre il pubblico a frequentarne gli spettacoli. I contributi rilasciati a scopo assistenziale ed educativo accennati, vengono usufruiti come vedremo meglio in seguito - dal collegio “Villa Maria” per i bambini del circo e del luna park, dalla ‘Casa di riposo’ di Scandicci per gli anziani del circo e dello spettacolo viaggiante, dai circhi che richiedono la scuola itinerante e dall’accademia circense. Per ottenere questi contributi l’ente, l’associazione o le istituzioni interessate devono rilasciare un’istanza, sottoscritta dal proprio legale, contenente “...l’indicazione del contributo richiesto e deve essere corredato da una relazione sull’attività che si intende svolgere e dal relativo preventivo finanziario (art. 14, punto 2)”. Abbiamo appena visto come lo Stato è arrivato ad essere stimolato tramite le Associazioni di categoria, a promulgare una legge che favorisse la categoria degli spettacoli viaggianti e dei circensi. Ora per comprendere come e da chi la Chiesa fu portata ad interessarsi alla medesima categoria di viaggiante, occorre ripercorrere brevemente la vita e gli interessi particolari di un prete: don Dino Torreggiani. 11