CAPITOLO II CIRCO E SPETTACOLO VIAGGIANTE DI FRONTE

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CAPITOLO II CIRCO E SPETTACOLO VIAGGIANTE DI FRONTE
CAPITOLO II
CIRCO E SPETTACOLO VIAGGIANTE
DI FRONTE ALLO STATO ITALIANO
Il circo e lo spettacolo viaggiante (1), grazie a un costante interessamento soprattutto da
parte della Associazione Nazionale Esercenti dello Spettacolo Viaggiante (ANESV) e
dall’Ente Nazionale Circhi (ENC), ottennero, il 29 febbraio 1968, l’approvazione, da parte del
Parlamento della Repubblica Italiana, della legge n. 2700 con la quale lo Stato italiano
riconosceva l’alta funzione sociale di questa categoria e cercava di risolvere i vari problemi
che si riscontravano ormai da anni.
A riguardo di questi problemi, si può leggere l’appendice del libro di Alessandro
Cervellati - citato nel capitolo precedente - dove l’autore riporta alcuni articoli di giornali che,
a partire dal 1947, trattano delle difficoltà economiche a cui andavano incontro direttori
circensi come Orlando Orfei e Darix Togni. Queste difficoltà erano comuni a tutti i circhi
poiché derivavano dalla posizione di questi ultimi di fronte allo Stato italiano, il quale non li
agevolava con sovvenzioni - come invece faceva per il teatro e per il cinema - in quanto in
Italia il circo non era riconosciuto ufficialmente, tanto che la parola “circo” non esisteva nella
“Gazzetta Ufficiale”. Per cui i circhi erano costretti a versare all’Ente provinciale del turismo
tasse pari a quelle dei cittadini privati e non avevano sconti fiscali per l’impianto della luce
elettrica, per i pedaggi delle autostrade e della ferrovia, per i bolli dei camions, per le aree da
occupare, per il cibo degli animali.
Tutti i problemi economici si riflettevano sul prezzo del biglietto di entrata, come
affermava nel 1961 Darix Togni in un articolo pubblicato sul giornale socialista “Avanti”,
dicendo che: “La crisi del circo in Italia è, anzitutto, di carattere economico. Ritengo che il
pubblico abbia sempre un grande interesse per il Circo; tuttavia il prezzo del biglietto,
modesto in considerazione del prezzo di produzione, è invece alto per le tasche dell’ “uomo
della strada” (2). Aggiungeva che: “Lo Stato d’altra parte non dà nessun aiuto al settore, né
sovvenzioni, né contributi e neppure altre agevolazioni. Noi proprietari di Circhi siamo
considerati industriali produttori dello spettacolo (paghiamo contributi inerenti al personale di
manovra e artistico, orchestrali compresi e le tasse fiscali); ma non siamo considerati
spettacolo come, per esempio, lo sono il teatro di prosa, la lirica, i balletti, i concerti”.
E’ evidente, dunque, che la legge 2700 (29/2/1968) segnò un momento importante per i
circensi e per gli spettacolisti viaggianti. Questa legge venne sostenuta dalla legge n° 337 del
18 marzo 1968, in cui l’art. 1 esprime chiaramente il concetto che lo Stato italiano avrebbe
sostenuto il consolidamento e lo sviluppo del settore. A questo articolo seguivano altri in cui
sempre lo Stato stabiliva di ridurre del 50% l’imposta sull’incasso, dell’80% le tasse per
l’occupazione del suolo (3) e del 50% l’imposta di consumo sulla carne per gli zoo del settore;
inoltre esentava gli esercenti al pagamento dell’imposta sulla pubblicità.
Il consumo dell’energia elettrica (art. 14), impiegato dai circhi e dallo spettacolo
viaggiante, veniva considerato a tutti gli effetti tariffari e fiscali come consumo di “energia ad
uso industriale”.
(1)
Per lo “Spettacolo viaggiante” si intende il “Luna Park”
A. Cervellati cit. cfr. cap. I, nota n. 1, articolo riportato in appendice pag.
(3)
Legge n. 337 (18/3/1968) tit. II art. n. 10
(2)
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Per l’occasione anche il codice stradale approntava alcune modifiche, in modo da
permettere l’abbinamento dei rimorchi alle motrici, e l’art. 17 stabiliva che “Per i veicoli non
considerati rimorchi, impiegati dai circhi equestri e dallo spettacolo viaggiante, il rapporto tra
il peso complessivo a pieno carico del veicolo stesso e il peso complessivo a pieno carico
della motrice non deve superare il valore di uno”.
Oltre a tutto questo lo Stato prevedeva “un fondo di Lire 200.000.000- (annui) per la
concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo
viaggiante, a titolo di concorso nelle spese di ricostruzione, con eventuali ammodernamenti,
degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonché per particolari
accertate difficoltà di gestione... Eventuali residui del fondo potranno essere erogati a favore
di iniziative assistenziali od educative o che comunque, concorreranno al consolidamento e
allo sviluppo del settore.
I contributi straordinari sono assegnati con decreto del Ministero per il turismo e lo
spettacolo, sentita la Commissione consultiva prevista dall’art. 3 (art. 19)”. L’articolo
riguardante i contributi sarà meglio specificato in seguito, tramite la circolare n. 4804 del 27
settembre 1989.
Lo Stato estendeva alla categoria l’assistenza contro le malattie e l’assicurazione
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (art. 18).
Per il problema delle concessioni delle aree da occupare, rimetteva il problema alle
amministrazioni comunali, che dovevano compilare un elenco delle aree comunali disponibili,
da aggiornare almeno una volta l’anno. Stabiliva inoltre che la “concessione delle aree
comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti dell’autorizzazione Ministero del
turismo e dello spettacolo senza ricorso ad esperimento di asta. E’ vietata la concessione di
aree non incluse nell’elenco...”. Nonostante gli articoli di legge, vediamo che ancor oggi le
amministrazioni comunali creano problemi nel concedere le aree sia ai circhi sia ai luna park.
L’art. 3 informava che presso il Ministero del turismo e dello spettacolo era instituita
una Commissione consultiva per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante la quale
aveva anche la facoltà di rilasciare l’autorizzazione per l’esercizio dei parchi di divertimento,
dopo aver consultato “le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori, tenendo
conto dei requisiti tecnico-professionali, nonché della capacità finanziaria e dell’anzianità di
esercizio del richiedente, in relazione della categoria del parco da gestire. L’autorizzazione è
sottoposta a revisione annuale del Ministero del turismo e dello spettacolo...”.
Anche questo articolo sarà reso nei dettagli dalla circolare n. 4804 (del 27/9/1989) già
citata.
Invece, con l’art. 8, la legge 337 stabiliva che le imprese circensi e degli spettacoli
viaggianti di nazionalità straniera (che volevano effettuare tournée in Italia) dovevano
richiedere al Ministero del turismo e dello spettacolo un’apposita autorizzazione, che sarebbe
stata rilasciata loro dopo aver sentito il parere del Ministero degli affari esteri, del Ministero
dell’interno, del Ministero del commercio con l’estero e della Commissione consultiva di cui
l’art. 3.
Gli artt. 5-6-7, riguardanti il rilascio delle “autorizzazioni e apposito contrassegno”, nel
corso degli anni subiranno variazioni, tramite circolari ministeriali con valore quinquennale.
La circolare n. 4804 (del 1989), resa nota dal ministro Franco Carraro, riassume o
meglio specifica le leggi e le circolari approvate prima di essa. Essa tende a disciplinare, nel
Titolo I, le modalità per le autorizzazioni all’esercizio dell’attività circense, e nel Titolo II,
l’assegnazione dei contributi agli operatori del settore e gli interventi finanziari.
Con questa circolare il Ministero del turismo e spettacolo dichiara di rilasciare le
autorizzazioni per le attività circensi ai familiari dei titolari di circhi - che da cinque anni
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esercitano tale professione e che non abbiano età inferiore ai 18 anni - e a coloro che per
cinque anni sono stati alle dipendenze di un complesso circense e a società legalmente
riconosciute.
Gli interessati devono presentare la domanda in carta legale alla divisione VI del
Ministero del turismo e dello spettacolo, indicando le proprie generalità, la residenza e oltre
alla “esatta denominazione del complesso” anche le dimensioni del tendone. Alla domanda
devono essere allegati altri documenti elencati dalla circolare stessa e la dichiarazione di “...
disporre di un numero di addetti (familiari e non) di età superiore ai 16 anni nelle seguenti
proporzioni rispetto alle dimensioni del circo gestito...”. Se nel circo sono presenti animali
non domestici, allora il numero degli addetti non deve essere inferiore a otto,
indipendentemente dalle dimensioni del tendone. Insieme alla domanda deve essere presentato
l’elenco degli animali presenti nel circo e i relativi “...dati segnaletici di ognuno di essi e deve
essere controfirmato da un veterinario che attesti la veridicità delle indicazioni in esso
contenute e certifichi lo stato di salute degli animali (art. 1, punto 11)”. I titolari e i direttori
che ospitano animali nei loro complessi circensi saranno inseriti in uno speciale elenco in cui
verrà annotata “ogni condanna definitiva per il reato di maltrattamento di animali nonché ogni
altra infrazione (art. 5, punto 3)” e della quale si terrà conto al momento del “rinnovo
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività circense (art. 5, punto 4)”.
Ogni autorizzazione di esercizio di attività è sottoposta, come si è visto, a revisione
annuale (art. 2). Insieme ad ogni autorizzazione di esercizio viene rilasciato un contrassegno
metallico che deve essere esposto in maniera visibile all’interno dell’impianto, senza il quale
l’impianto “sarà considerato non autorizzato e, pertanto, dichiarato inagibile dall’autorità di
pubblica sicurezza... (art. 3)”.
Il titolo II della presente circolare fornisce le disposizioni per ottenere i contributi da
parte del Ministero del turismo e dello spettacolo in casi di danni conseguiti da eventi fortuiti
o per accertare difficoltà di gestione, su base della legge n. 337 (art. 19, comma I). Gli
interessati devono presentare entro 60 giorni la domanda relativa, indicando “le circostanze
del sinistro e l’entità del danno subito” confermate dalle autorità locali competenti, a cui segue
un preventivo di spesa per la ricostruzione, la dichiarazione “circa l’eventuale esistenza di un
contratto di assicurazione... In caso affermativo dovrà essere altresì indicato l’importo che
l’impresa di assicurazione ha liquidato o, se non vi sia stata liquidazione... (art. 6 punto 4 c)” e
la “indicazione della modalità scelta per pagamento del contributo... (art. 6, punto 4 d)”.
I contributi per iniziative di spettacoli vengono stabiliti in base alla categoria di
appartenenza di un circo (stabilita dal numero dei posti a sedere, dalle misure del tendone, dal
numero degli addetti al lavoro presenti nel circo, dal numero di rappresentazioni che si
tengono durante un anno solare), dalla “qualificazione sul piano artistico ed organizzativo
dell’attività per la quale è richiesta la sovvenzione (art. 7, punto 9, c)” e dai particolari prezzi
dei biglietti stabiliti per le scuole. La domanda per l’ammissione ai contributi deve essere
inoltrata entro il 28 febbraio dell’anno solare solo dai soggetti che già possiedono
l’autorizzazione del Ministero per l’esercizio dell’attività circense. I contributi verranno
liquidati dopo aver preso in considerazione la relazione dell’attività svolta, la dichiarazione
della SIAE (4) e delle autorità locali a riguardo del numero delle rappresentazioni realmente
effettuate durante l’anno, la dichiarazione dell’ENPALS (5) “relativa ai contributi previdenziali
e assicurativi versati per il personale dipendente”, infine anche la dichiarazione dei redditi.
(4)
(5)
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SIAE: Società Italiana Autori Editori
ENPALS: Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Lavoratori Spettacolo
Secondo la circolare il Ministero fornisce contributi anche per l’acquisto di nuovi
impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali e per la strutturazione di aree attrezzate
per l’esercizio dell’attività circense.
Tutto ciò ha un pesante sapore burocratico e manifesta un’articolazione macchinosa. Ma
questa è la contropartita di solidi vantaggi. Ad esempio, in tema di contributi rientrano le
sovvenzioni rilasciate per le iniziative promozionali del settore e per le iniziative assistenziali
ed educative.
Alle iniziative promozionali fanno parte “...le pubblicazioni monografiche e periodiche
realizzate in Italia (come il periodico il ‘Circo’) da imprese circensi, nonché da enti,
associazioni e comitati operanti nel settore per favorire lo sviluppo dello spettacolo circense
sul piano artistico, culturale e tecnico” e le informazioni “attraverso i mezzi di comunicazione
di massa...” (da cui si esclude la pubblicità) che permettono di dare al pubblico una visione
migliore del circo, valorizzandolo al punto da indurre il pubblico a frequentarne gli spettacoli.
I contributi rilasciati a scopo assistenziale ed educativo accennati, vengono usufruiti come vedremo meglio in seguito - dal collegio “Villa Maria” per i bambini del circo e del luna
park, dalla ‘Casa di riposo’ di Scandicci per gli anziani del circo e dello spettacolo viaggiante,
dai circhi che richiedono la scuola itinerante e dall’accademia circense. Per ottenere questi
contributi l’ente, l’associazione o le istituzioni interessate devono rilasciare un’istanza,
sottoscritta dal proprio legale, contenente “...l’indicazione del contributo richiesto e deve
essere corredato da una relazione sull’attività che si intende svolgere e dal relativo preventivo
finanziario (art. 14, punto 2)”.
Abbiamo appena visto come lo Stato è arrivato ad essere stimolato tramite le
Associazioni di categoria, a promulgare una legge che favorisse la categoria degli spettacoli
viaggianti e dei circensi. Ora per comprendere come e da chi la Chiesa fu portata ad
interessarsi alla medesima categoria di viaggiante, occorre ripercorrere brevemente la vita e
gli interessi particolari di un prete: don Dino Torreggiani.
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