disegno di legge finanziaria 2011

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disegno di legge finanziaria 2011
STUDIO DOTT. BONVICINI
Circolare n. 5 del 09 Dicembre 2010
DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2011
(Atto Senato n° 2464)
La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge contenente la cosiddetta Legge
di Stabilità 2010, la quale per diventare definitiva dovrà attendere l’approvazione da
parte del Senato, prevista per la metà di Dicembre 2010.
Essa ha un contenuto limitato in campo fiscale; le principali novità sono le seguenti:
Accertamenti fiscali
Si ampliano i poteri degli uffici periferici del Fisco e quelli degli uffici
dell’amministrazione finanziaria in tema di accertamento parziale.
Arriva poi una stretta sulle sanzioni: a decorrere dal 1° febbraio 2011, vengono elevate
da un quarto a un terzo del minimo di legge, le sanzioni amministrative applicabili nel
caso di accertamento con adesione riferito alle imposte sui redditi, all’Iva, e alle altre
imposte indirette.
Sono innalzate (in eguale misura) le multe in caso di rinuncia a impugnare l’avviso di
accertamento o liquidazione o di formulare istanza di accertamento con adesione.
Crescono anche le sanzioni pecuniarie dovute nelle diverse ipotesi di ravvedimento
operoso.
Bonus energetico per la riqualificazione edifici
Viene prorogata al 2011 la detrazione del 55% relativa alle spese sostenute per la
riqualificazione energetica degli edifici.
La detrazione spettante però dovrà essere usufruita in 10 anni anziché in 5.
Regime Iva per le cessioni di immobili ad uso abitativo
Si interviene sul regime Iva di esenzione per le cessioni di fabbricati abitativi ceduti dalle
imprese costruttrici oltre quattro anni dalla fine lavori: viene disposta l’estensione
dell’ambito di applicazione dell’iva di un anno.
Di conseguenza dall’1/1/2010 diventano soggetti ad iva gli immobili ceduti dalle
imprese costruttrici entro cinque anni dalla fine lavori.
OMAGGI NATALIZI ANNO 2010
Vengono di seguito illustrate le note operative riguardanti gli omaggi natalizi,
costituenti cessioni di beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa.
1
se
OMAGGI A CLIENTI E/O FORNITORI
I.V.A.:
registrare la fattura di acquisto con I.V.A. detraibile se il costo (imponibile) non
supera gli € 25,82; indetraibile se lo supera.
per la relativa cessione a titolo gratuito non c’è obbligo di emettere fattura (art. 2,
2° comma, n. 4 - Dpr 633/72).
IMPOSTE DIRETTE
per omaggi di valore (compreso iva) superiore a € 50,00 (€ 41,67 al 20%):
contabilizzare la fattura (con IVA indetraibile compresa) a “Spese di
Rappresentanza deducibili” (fino ad un massimo dell’1,3% dei ricavi
caratteristici, se fino a € 10 milioni – 0,5% fino 50) (art. 108, 2 TUIR e
regolamento attuativo L. 244/2007).
per omaggi di valore (compreso iva) inferiore a € 50,00:
contabilizzare la fattura
(con IVA detraibile esclusa) a “Spese di
rappresentanza deducibili”(art. 108, 2, u. p.).
OMAGGI A DIPENDENTI
I.V.A.:
registrare la fattura di acquisto con I.V.A. indetraibile, sia che l’imponibile
superi o meno € 25,82 (in quanto secondo l’agenzia entrate mancherebbe il
requisito dell’inerenza).
per la relativa cessione a titolo gratuito non c’è obbligo di emettere fattura.
IMPOSTE DIRETTE
indipendentemente dal valore del bene (+/- € 50,00): contabilizzare la fattura di
acquisto nella voce “costi (acquisto) per omaggi/liberalità” (nei costi di
manodopera deducibile B9e).
N.B.: Si rammenta che per ogni dipendente l’importo degli omaggi in natura non
costituisce reddito, quindi non è soggetto ad imposte e contributi, fino ad un
massimo omnicomprensivo di € 258,23 all’anno (Circ. 59 del 22.10.2008 Min.
Entrate e Welfare).
Al contrario, i compensi in denaro fino a € 258,23 sono soggetti a tassazione e
contribuzione a carico dei dipendenti quali fringe benefits.
OMAGGI A TITOLARI, AMMINISTRATORI, FAMILIARI E AMICI
I.V.A.:
registrare la fattura di acquisto con I.V.A. indetraibile.
per la relativa cessione a titolo gratuito non c’è obbligo di emettere fattura
IMPOSTE DIRETTE
indipendentemente dal valore del bene (+/- € 50,00), contabilizzare la fattura a
“Costi documentati non deducibili fiscalmente”.
Tali cessioni a titolo di omaggio non sono soggette a fatturazione in quanto cessioni non
rilevanti ai fini IVA ex art. 2, c. 2 n. 4 D.P.R. n. 633.
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DOCUMENTI DI CONSEGNA
E’ consigliabile, al fine di vincere la presunzione di cessione o autoconsumo (inerenza),
emettere DDT con causale “cessione gratuita” quantomeno per gli omaggi a
clienti/fornitori, e non necessariamente anche per i dipendenti, titolari, amministratori,
familiari e amici.
IRAP
I costi degli omaggi non rientranti nell’attività d’impresa:
Sono deducibili ai fini Irap per le società di capitali, ad eccezione degli omaggi
destinati ai dipendenti, amministratori, titolari, familiari e amici;
Sono generalmente indeducibili per le società di persone o ditte individuali o
professionisti.
PROFESSIONISTI
Le norme sopra riepilogate sugli omaggi valgono anche per i professionisti e/o artisti, ma
in tal caso sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo
d’imposta (art. 54, 5 TUIR).
PRECISAZIONI
1) Per bene di “costo unitario” inferiore o superiore a € 25,82 o ad € 50,00 (I.V.A.
compresa, per la parte indetraibile) si intende la confezione nel suo complesso e
non si tiene conto dei singoli beni.
2) In caso di omaggio di alimenti e bevande di valore unitario non superiore ad €
25,82, da cedersi a titolo gratuito, l’IVA è detraibile (CM n. 54/E del 19.6.2002,
16.6).
3) Per le cessioni di omaggi natalizi a clienti intracomunitari è consigliabile
l’emissione del D.D.T. ma non è necessaria né la fatturazione né l’indicazione sul
mod. INTRA.
Nel particolare caso di omaggi di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa, la
relativa operazione (cessione gratuita) sarebbe assoggettabile ad IVA in Italia.
Per i clienti extra CEE è sufficiente l’emissione di una fattura pro-forma, valida ai
soli fini doganali.
4) Per i collaboratori a progetto (Co.Co.Pro.) si applicano le norme relative ai
dipendenti.
5) Le erogazioni liberali in natura concesse ai dipendenti e collaboratori entro l’importo
€ 258,26 (e i rimborsi spese) devono anche essere indicate anche nel Modello CUD.
RIEPILOGO
OMAGGI A CLIENTI E/O FORNITORI, DI BENI NON
RIENTRANTI NELL’ATTIVITA’ DELL’IMPRESA
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IMPOSTE DIRETTE
IVA
DETRAIBILITA’ IN
ACQUISTO
CESSIONE
GRATUITA
DEDUCIBILITA’ IN
ACQUISTO
I M P R E S E
Costo unitario non superiore a €
25,82
SI detrazione
Esclusa da IVA
Art. 2
Costo non superiore a € 50:
deducibile al 100%
Costo unitario superiore a €
25,82
NO detrazione
Esclusa da IVA
Art. 2
Costo non superiore a € 50:
deducibile fino all’1,3 % dei ricavi
(entro 10.000.000 di €)
OMAGGI AI DIPENDENTI, DI BENI NON RIENTRANTI
NELL’ATTIVITA’ DELL’IMPRESA
IMPOSTE DIRETTE
IVA
DETRAIBILITA’ IN
ACQUISTO
CESSIONE
GRATUITA
DEDUCIBILITA’ IN
ACQUISTO
Non ammessa per
mancanza di inerenza
Esclusa da IVA
Art. 2
Per intero:
Costi per omaggi / liberalità
OMAGGI A TITOLARI, AMMINISTRATORI, FAMILIARI
E AMICI
IMPOSTE DIRETTE
IVA
DETRAIBILITA’ IN
ACQUISTO
CESSIONE
GRATUITA
DEDUCIBILITA’ IN
ACQUISTO
Non ammessa
Esclusa da IVA
Art. 2
Costi documentati
Non deducibili fiscalmente
NB: Dal 27.09.2009 la base imponibile IVA degli omaggi di beni rientranti
nell’attività propria dell’impresa, è determinata dal costo di acquisto o di produzione
del bene ceduto gratuitamente, riferiti al momento della cessione; in precedenza era
determinata dal valore normale del bene (L. n. 88/2009).
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E’ necessario quindi emettere autofattura o registrare l’operazione nel registro degli
omaggi ed effettuare il relativo versamento dell’IVA.
SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE DEL MUTUO
SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE
(Art. 2 comma 475 Legge n° 244/2007 - Decreto MEF 21/6/2010 n° 132)
A decorrere dal 15/11/2010, i soggetti titolari di un mutuo stipulato per l’acquisto
dell’abitazione principale, che si trovano nell’impossibilità temporanea di pagare le
relative rate, possono presentare alla banca una specifica domanda per richiedere la
sospensione dei pagamenti, per un periodo massimo di 18 mesi.
Per poter accedere a tale possibilità è necessario che:
Il mutuo sia stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, la quale non
deve avere le caratteristiche “di lusso” o rientrare nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;
L’ammontare del mutuo sia non superiore a € 250.000 ed il relativo
ammortamento sia iniziato da almeno un anno;
L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente sia
non superiore a € 30.000;
L’impossibilità di pagare le rate alla scadenza naturale sia connessa con il
verificarsi di uno degli specifici eventi previsti dalla norma (licenziamento e
conseguente stato di disoccupazione, invalidità o handicap grave, morte, ingenti
spese mediche, ingenti spese condominiali).
SCADENZIARIO DEL MESE DI DICEMBRE 2010
GIOVEDI’ 16 DICEMBRE
ICI: saldo anno 2010
T.F.R.: Acconto del 90% dell’imposta di rivalutazione sul T.F.R.
Imposte sui redditi: versamento delle ritenute alla fonte relative al mese di
novembre su:
Redditi di lavoro dipendente e assimilato (collaboratori, amministratori ecc.)
Redditi di lavoro autonomo
Redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere d’ingegno e da
partecipazione ad associazioni in partecipazione
Provvigioni da rapporti di agenzia, mediazione e rappresentanza o
commissione
Indennità, compensi e rimborsi spese da attività sportiva dilettantistica
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Corrispettivi dovuti dal condominio per contratti d’opera ed appalti
Compensi da perdita di avviamento commerciale e contributi degli enti
pubblici ad imprese
Indennità di esproprio, occupazione e simili
Interessi, premi ed altri frutti corrisposti su depositi
Redditi di capitale diversi dai dividendi e da quelli sopraccitati
Proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari
Plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere
Proventi sulle cambiali e da depositi a garanzia di finanziamenti
Premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza
Premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e competizioni sportive
Altre vincite e premi
Rate dell’addizionale regionale e comunale IRPEF dei lavoratori dipendenti
del mese precedente
Unica soluzione dell’addizionale regionale e comunale IRPEF su cessazione
del rapporto di lavoro dei dipendenti e pensionati relativi al mese precedente
Libro Unico per registrazioni del mese precedente
Contributi previdenziali di dipendenti e collaboratori trattenuti nel mese
precedente
Addizionali regionali e comunali relative al mese precedente
IVA: liquidazione del mese di novembre (Codice 6011, oltre il minimo di € 25,82)
Comunicazione dati delle lettere d’intento ricevute dagli esportatori abituali nel
mese precedente
Imposta sugli intrattenimenti: relativa al mese precedente (Codice 6728)
Accise: versamento delle accise del mese precedente
Compensi amministratori, collaboratori e assimilati (consigliato): effettuare il
doppio versamento dei compensi di novembre e dicembre (e/o tredicesima)
INPS: versamento dei contributi previdenziali e di quelli della gestione separata per
gli amministratori, i collaboratori e assimilati relativi al mese di novembre (e
dicembre – consigliato).
LUNEDI’ 27 (già 25) DICEMBRE
Presentazione telematica elenchi INTRA mensili per il mese precedente
IVA: Versamento acconto annuale IVA (mese dicembre cod. 6013 – 4° trimestre
2010 cod. 6035 su mod. F24).
MARTEDI’ 28 DICEMBRE
Transfer pricing: termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della
comunicazione della conservazione della documentazione obbligatoria per i soggetti
che hanno effettuato operazioni infragruppo con società controllate o controllanti
estere (trasfer pricing) per il periodo pregresso 2005/2009.
GIOVEDI’ 30 DICEMBRE
Imposta di registro su contratti di locazione e affitto: termine per la registrazione
dei contratti di locazione con effetto dal 1° DICEMBRE 2010; la relativa
comunicazione deve contenere anche i dati catastali, a mezzo del Modello 69.
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VENERDI’ 31 DICEMBRE
IVA – Adempimenti di fine mese:
Presentazione telematica dell’elenco black-list relativo al mese precedente
Presentazione dichiarazione e versamento dell’IVA per gli Enti non
commerciali e associazioni, non soggetti passivi d’imposta, relativamente
agli ACQUISTI INTRACOMUNITARI per il mese precedente
VENERDI’ 31 DICEMBRE: ALTRI ADEMPIMENTI E SCADENZE
Termine ultimo per gli adempimenti relativi all’obbligo di valutazione dello Stress
lavoro correlato previsto dal T.U. sulla Sicurezza.
Termine per l’aggiornamento catastale degli immobili non dichiarati
Spedizione delle dichiarazioni d’intento per l’utilizzo del plafond IVA per l’anno
2011 (per quelle emesse si raccomanda di mettere la data di emissione di dicembre se
spedite in dicembre, ovvero la data di gennaio se spedite in gennaio)
Comunicazione ai Comuni di eventuali variazioni o cessazioni di imposte di
pubblicità e pubbliche affissioni, TOSAP, Tariffa d’igiene ambientale (TIA - rifiuti)
e altre tasse comunali
Verifica e regolarizzazione della posizione della TIA, per la sede legale e per le unità
locali; presentare eventuali richieste di riduzione per gli stabilimenti che smaltiscono
direttamente, per i privati “single”, per abitazioni stagionali e per uso discontinuo per
l’anno 2010
Predisposizione da parte delle imprese dell’inventario fisico al 31/12/2010, tenendo
conto che i criteri di valutazione sono solo quattro e cioè: costo specifico, costo
medio ponderato, LIFO e FIFO
Presentazione alla Regione della domanda di concessione preferenziale per l’utilizzo
di acqua pubblica e denuncia dei pozzi
Per gli agricoltori: comunicazione all’Ufficio del Territorio eventuali variazioni di
colture avvenute nel 2010
Predisposizione dell’apposito modello da far compilare ai dipendenti per
l’aggiornamento dei dati anagrafici e similari, ai fini della corretta applicazione
dell’addizionale regionale e comunale e degli altri adempimenti di natura fiscale e
previdenziale.
NB: Si considerano percepiti nel 2010 i salari, stipendi e compensi corrisposti a
dipendenti, amministratori, collaboratori e assimilati, pagati entro il 12/01/2011
A disposizione per ogni eventuale chiarimento e con i migliori auguri di buone feste da
tutto lo Studio.
Dr. Bonvicini
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