disegno di legge finanziaria 2011
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disegno di legge finanziaria 2011
STUDIO DOTT. BONVICINI Circolare n. 5 del 09 Dicembre 2010 DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2011 (Atto Senato n° 2464) La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge contenente la cosiddetta Legge di Stabilità 2010, la quale per diventare definitiva dovrà attendere l’approvazione da parte del Senato, prevista per la metà di Dicembre 2010. Essa ha un contenuto limitato in campo fiscale; le principali novità sono le seguenti: Accertamenti fiscali Si ampliano i poteri degli uffici periferici del Fisco e quelli degli uffici dell’amministrazione finanziaria in tema di accertamento parziale. Arriva poi una stretta sulle sanzioni: a decorrere dal 1° febbraio 2011, vengono elevate da un quarto a un terzo del minimo di legge, le sanzioni amministrative applicabili nel caso di accertamento con adesione riferito alle imposte sui redditi, all’Iva, e alle altre imposte indirette. Sono innalzate (in eguale misura) le multe in caso di rinuncia a impugnare l’avviso di accertamento o liquidazione o di formulare istanza di accertamento con adesione. Crescono anche le sanzioni pecuniarie dovute nelle diverse ipotesi di ravvedimento operoso. Bonus energetico per la riqualificazione edifici Viene prorogata al 2011 la detrazione del 55% relativa alle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici. La detrazione spettante però dovrà essere usufruita in 10 anni anziché in 5. Regime Iva per le cessioni di immobili ad uso abitativo Si interviene sul regime Iva di esenzione per le cessioni di fabbricati abitativi ceduti dalle imprese costruttrici oltre quattro anni dalla fine lavori: viene disposta l’estensione dell’ambito di applicazione dell’iva di un anno. Di conseguenza dall’1/1/2010 diventano soggetti ad iva gli immobili ceduti dalle imprese costruttrici entro cinque anni dalla fine lavori. OMAGGI NATALIZI ANNO 2010 Vengono di seguito illustrate le note operative riguardanti gli omaggi natalizi, costituenti cessioni di beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa. 1 se OMAGGI A CLIENTI E/O FORNITORI I.V.A.: registrare la fattura di acquisto con I.V.A. detraibile se il costo (imponibile) non supera gli € 25,82; indetraibile se lo supera. per la relativa cessione a titolo gratuito non c’è obbligo di emettere fattura (art. 2, 2° comma, n. 4 - Dpr 633/72). IMPOSTE DIRETTE per omaggi di valore (compreso iva) superiore a € 50,00 (€ 41,67 al 20%): contabilizzare la fattura (con IVA indetraibile compresa) a “Spese di Rappresentanza deducibili” (fino ad un massimo dell’1,3% dei ricavi caratteristici, se fino a € 10 milioni – 0,5% fino 50) (art. 108, 2 TUIR e regolamento attuativo L. 244/2007). per omaggi di valore (compreso iva) inferiore a € 50,00: contabilizzare la fattura (con IVA detraibile esclusa) a “Spese di rappresentanza deducibili”(art. 108, 2, u. p.). OMAGGI A DIPENDENTI I.V.A.: registrare la fattura di acquisto con I.V.A. indetraibile, sia che l’imponibile superi o meno € 25,82 (in quanto secondo l’agenzia entrate mancherebbe il requisito dell’inerenza). per la relativa cessione a titolo gratuito non c’è obbligo di emettere fattura. IMPOSTE DIRETTE indipendentemente dal valore del bene (+/- € 50,00): contabilizzare la fattura di acquisto nella voce “costi (acquisto) per omaggi/liberalità” (nei costi di manodopera deducibile B9e). N.B.: Si rammenta che per ogni dipendente l’importo degli omaggi in natura non costituisce reddito, quindi non è soggetto ad imposte e contributi, fino ad un massimo omnicomprensivo di € 258,23 all’anno (Circ. 59 del 22.10.2008 Min. Entrate e Welfare). Al contrario, i compensi in denaro fino a € 258,23 sono soggetti a tassazione e contribuzione a carico dei dipendenti quali fringe benefits. OMAGGI A TITOLARI, AMMINISTRATORI, FAMILIARI E AMICI I.V.A.: registrare la fattura di acquisto con I.V.A. indetraibile. per la relativa cessione a titolo gratuito non c’è obbligo di emettere fattura IMPOSTE DIRETTE indipendentemente dal valore del bene (+/- € 50,00), contabilizzare la fattura a “Costi documentati non deducibili fiscalmente”. Tali cessioni a titolo di omaggio non sono soggette a fatturazione in quanto cessioni non rilevanti ai fini IVA ex art. 2, c. 2 n. 4 D.P.R. n. 633. 2 DOCUMENTI DI CONSEGNA E’ consigliabile, al fine di vincere la presunzione di cessione o autoconsumo (inerenza), emettere DDT con causale “cessione gratuita” quantomeno per gli omaggi a clienti/fornitori, e non necessariamente anche per i dipendenti, titolari, amministratori, familiari e amici. IRAP I costi degli omaggi non rientranti nell’attività d’impresa: Sono deducibili ai fini Irap per le società di capitali, ad eccezione degli omaggi destinati ai dipendenti, amministratori, titolari, familiari e amici; Sono generalmente indeducibili per le società di persone o ditte individuali o professionisti. PROFESSIONISTI Le norme sopra riepilogate sugli omaggi valgono anche per i professionisti e/o artisti, ma in tal caso sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (art. 54, 5 TUIR). PRECISAZIONI 1) Per bene di “costo unitario” inferiore o superiore a € 25,82 o ad € 50,00 (I.V.A. compresa, per la parte indetraibile) si intende la confezione nel suo complesso e non si tiene conto dei singoli beni. 2) In caso di omaggio di alimenti e bevande di valore unitario non superiore ad € 25,82, da cedersi a titolo gratuito, l’IVA è detraibile (CM n. 54/E del 19.6.2002, 16.6). 3) Per le cessioni di omaggi natalizi a clienti intracomunitari è consigliabile l’emissione del D.D.T. ma non è necessaria né la fatturazione né l’indicazione sul mod. INTRA. Nel particolare caso di omaggi di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa, la relativa operazione (cessione gratuita) sarebbe assoggettabile ad IVA in Italia. Per i clienti extra CEE è sufficiente l’emissione di una fattura pro-forma, valida ai soli fini doganali. 4) Per i collaboratori a progetto (Co.Co.Pro.) si applicano le norme relative ai dipendenti. 5) Le erogazioni liberali in natura concesse ai dipendenti e collaboratori entro l’importo € 258,26 (e i rimborsi spese) devono anche essere indicate anche nel Modello CUD. RIEPILOGO OMAGGI A CLIENTI E/O FORNITORI, DI BENI NON RIENTRANTI NELL’ATTIVITA’ DELL’IMPRESA 3 IMPOSTE DIRETTE IVA DETRAIBILITA’ IN ACQUISTO CESSIONE GRATUITA DEDUCIBILITA’ IN ACQUISTO I M P R E S E Costo unitario non superiore a € 25,82 SI detrazione Esclusa da IVA Art. 2 Costo non superiore a € 50: deducibile al 100% Costo unitario superiore a € 25,82 NO detrazione Esclusa da IVA Art. 2 Costo non superiore a € 50: deducibile fino all’1,3 % dei ricavi (entro 10.000.000 di €) OMAGGI AI DIPENDENTI, DI BENI NON RIENTRANTI NELL’ATTIVITA’ DELL’IMPRESA IMPOSTE DIRETTE IVA DETRAIBILITA’ IN ACQUISTO CESSIONE GRATUITA DEDUCIBILITA’ IN ACQUISTO Non ammessa per mancanza di inerenza Esclusa da IVA Art. 2 Per intero: Costi per omaggi / liberalità OMAGGI A TITOLARI, AMMINISTRATORI, FAMILIARI E AMICI IMPOSTE DIRETTE IVA DETRAIBILITA’ IN ACQUISTO CESSIONE GRATUITA DEDUCIBILITA’ IN ACQUISTO Non ammessa Esclusa da IVA Art. 2 Costi documentati Non deducibili fiscalmente NB: Dal 27.09.2009 la base imponibile IVA degli omaggi di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa, è determinata dal costo di acquisto o di produzione del bene ceduto gratuitamente, riferiti al momento della cessione; in precedenza era determinata dal valore normale del bene (L. n. 88/2009). 4 E’ necessario quindi emettere autofattura o registrare l’operazione nel registro degli omaggi ed effettuare il relativo versamento dell’IVA. SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE DEL MUTUO SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE (Art. 2 comma 475 Legge n° 244/2007 - Decreto MEF 21/6/2010 n° 132) A decorrere dal 15/11/2010, i soggetti titolari di un mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, che si trovano nell’impossibilità temporanea di pagare le relative rate, possono presentare alla banca una specifica domanda per richiedere la sospensione dei pagamenti, per un periodo massimo di 18 mesi. Per poter accedere a tale possibilità è necessario che: Il mutuo sia stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, la quale non deve avere le caratteristiche “di lusso” o rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; L’ammontare del mutuo sia non superiore a € 250.000 ed il relativo ammortamento sia iniziato da almeno un anno; L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente sia non superiore a € 30.000; L’impossibilità di pagare le rate alla scadenza naturale sia connessa con il verificarsi di uno degli specifici eventi previsti dalla norma (licenziamento e conseguente stato di disoccupazione, invalidità o handicap grave, morte, ingenti spese mediche, ingenti spese condominiali). SCADENZIARIO DEL MESE DI DICEMBRE 2010 GIOVEDI’ 16 DICEMBRE ICI: saldo anno 2010 T.F.R.: Acconto del 90% dell’imposta di rivalutazione sul T.F.R. Imposte sui redditi: versamento delle ritenute alla fonte relative al mese di novembre su: Redditi di lavoro dipendente e assimilato (collaboratori, amministratori ecc.) Redditi di lavoro autonomo Redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere d’ingegno e da partecipazione ad associazioni in partecipazione Provvigioni da rapporti di agenzia, mediazione e rappresentanza o commissione Indennità, compensi e rimborsi spese da attività sportiva dilettantistica 5 Corrispettivi dovuti dal condominio per contratti d’opera ed appalti Compensi da perdita di avviamento commerciale e contributi degli enti pubblici ad imprese Indennità di esproprio, occupazione e simili Interessi, premi ed altri frutti corrisposti su depositi Redditi di capitale diversi dai dividendi e da quelli sopraccitati Proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari Plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere Proventi sulle cambiali e da depositi a garanzia di finanziamenti Premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza Premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e competizioni sportive Altre vincite e premi Rate dell’addizionale regionale e comunale IRPEF dei lavoratori dipendenti del mese precedente Unica soluzione dell’addizionale regionale e comunale IRPEF su cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti e pensionati relativi al mese precedente Libro Unico per registrazioni del mese precedente Contributi previdenziali di dipendenti e collaboratori trattenuti nel mese precedente Addizionali regionali e comunali relative al mese precedente IVA: liquidazione del mese di novembre (Codice 6011, oltre il minimo di € 25,82) Comunicazione dati delle lettere d’intento ricevute dagli esportatori abituali nel mese precedente Imposta sugli intrattenimenti: relativa al mese precedente (Codice 6728) Accise: versamento delle accise del mese precedente Compensi amministratori, collaboratori e assimilati (consigliato): effettuare il doppio versamento dei compensi di novembre e dicembre (e/o tredicesima) INPS: versamento dei contributi previdenziali e di quelli della gestione separata per gli amministratori, i collaboratori e assimilati relativi al mese di novembre (e dicembre – consigliato). LUNEDI’ 27 (già 25) DICEMBRE Presentazione telematica elenchi INTRA mensili per il mese precedente IVA: Versamento acconto annuale IVA (mese dicembre cod. 6013 – 4° trimestre 2010 cod. 6035 su mod. F24). MARTEDI’ 28 DICEMBRE Transfer pricing: termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione della conservazione della documentazione obbligatoria per i soggetti che hanno effettuato operazioni infragruppo con società controllate o controllanti estere (trasfer pricing) per il periodo pregresso 2005/2009. GIOVEDI’ 30 DICEMBRE Imposta di registro su contratti di locazione e affitto: termine per la registrazione dei contratti di locazione con effetto dal 1° DICEMBRE 2010; la relativa comunicazione deve contenere anche i dati catastali, a mezzo del Modello 69. 6 VENERDI’ 31 DICEMBRE IVA – Adempimenti di fine mese: Presentazione telematica dell’elenco black-list relativo al mese precedente Presentazione dichiarazione e versamento dell’IVA per gli Enti non commerciali e associazioni, non soggetti passivi d’imposta, relativamente agli ACQUISTI INTRACOMUNITARI per il mese precedente VENERDI’ 31 DICEMBRE: ALTRI ADEMPIMENTI E SCADENZE Termine ultimo per gli adempimenti relativi all’obbligo di valutazione dello Stress lavoro correlato previsto dal T.U. sulla Sicurezza. Termine per l’aggiornamento catastale degli immobili non dichiarati Spedizione delle dichiarazioni d’intento per l’utilizzo del plafond IVA per l’anno 2011 (per quelle emesse si raccomanda di mettere la data di emissione di dicembre se spedite in dicembre, ovvero la data di gennaio se spedite in gennaio) Comunicazione ai Comuni di eventuali variazioni o cessazioni di imposte di pubblicità e pubbliche affissioni, TOSAP, Tariffa d’igiene ambientale (TIA - rifiuti) e altre tasse comunali Verifica e regolarizzazione della posizione della TIA, per la sede legale e per le unità locali; presentare eventuali richieste di riduzione per gli stabilimenti che smaltiscono direttamente, per i privati “single”, per abitazioni stagionali e per uso discontinuo per l’anno 2010 Predisposizione da parte delle imprese dell’inventario fisico al 31/12/2010, tenendo conto che i criteri di valutazione sono solo quattro e cioè: costo specifico, costo medio ponderato, LIFO e FIFO Presentazione alla Regione della domanda di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica e denuncia dei pozzi Per gli agricoltori: comunicazione all’Ufficio del Territorio eventuali variazioni di colture avvenute nel 2010 Predisposizione dell’apposito modello da far compilare ai dipendenti per l’aggiornamento dei dati anagrafici e similari, ai fini della corretta applicazione dell’addizionale regionale e comunale e degli altri adempimenti di natura fiscale e previdenziale. NB: Si considerano percepiti nel 2010 i salari, stipendi e compensi corrisposti a dipendenti, amministratori, collaboratori e assimilati, pagati entro il 12/01/2011 A disposizione per ogni eventuale chiarimento e con i migliori auguri di buone feste da tutto lo Studio. Dr. Bonvicini 7