1 Il potere del proprietario di opporsi all`accesso degli estranei

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1 Il potere del proprietario di opporsi all`accesso degli estranei
1 Il potere del proprietario di opporsi all’accesso degli
estranei
Esclusione dei terzi che vogliano cacciare o pescare
Il proprietario (e chiunque abbia il godimento o l’uso del fondo: usufruttuario, enfiteuta, conduttore) può
opporsi all’ingresso sul proprio fondo di terzi per l’esercizio della caccia (art. 842 c.c.), qualora il fondo sia
chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno, nonché, in
ogni caso, quando i terzi siano sprovvisti dell’apposita licenza di caccia.
Il proprietario, inoltre, può sempre opporsi all’ingresso, sul proprio fondo, da parte di terzi per l’esercizio
della pesca; tale consenso, peraltro, è necessario anche per l’attraversamento di un fondo rivierasco al fine
di esercitare la pesca in acque pubbliche.
Il diritto di accesso dei terzi
Invece, il proprietario non può impedire l’accesso al fondo:
— a chi ha un diritto di servitù di passaggio (art. 1051 c.c.);
— se è necessario per costruire o riparare un muro o un’altra opera del vicino o comune (art. 843, co. 1,
c.c.). Questa disposizione si spiega con l’esigenza di limitare il potere del proprietario di vietare l’accesso al proprio fondo soltanto in presenza di un apprezzabile motivo. Se l’accesso cagiona un danno,
al proprietario del fondo è dovuta un’adeguata indennità (si tratta, precisamente, di un’indennità da atto
lecito dannoso.
Il diritto di accesso non è subordinato al consenso del proprietario, con la conseguenza che il terzo
può accedere al fondo altrui anche contro la volontà del proprietario. Se il dissenso del proprietario
non è giustificato (manca, cioè, un apprezzabile motivo a negare l’accesso), il comportamento del
proprietario è illecito e comporta, quindi, l’obbligo di risarcire il danno al terzo (ex art. 2043 c.c.). Il
proprietario, ovviamente, dovrà attivarsi per consentire l’accesso del terzo al fondo (ad es., aprendo
i cancelli) e il compimento delle attività necessarie (ad es., consentire il deposito dei materiali necessari per la costruzione). Il comma 1 dell’art. 843 c.c. precisa, però, che l’accesso al fondo deve essere consentito al terzo, per costruire o riparare un muro o altre opere, soltanto qualora ne venga riconosciuta, dal proprietario, la necessità. Ciò non significa che il terzo resti esposto all’arbitrio e ai
capricci del proprietario, ma che, valutata l’obiettiva necessità delle opere, il proprietario deve consentire l’accesso;
— a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trova accidentalmente o l’animale che vi si è riparato sfuggendo alla custodia. Anche in questo caso il terzo può accedere al fondo senza il consenso del proprietario, il quale tuttavia può impedire l’ingresso del terzo consegnando la cosa o l’animale (art. 843, co.
3, c.c.). In questa ipotesi generale rientrano anche altre fattispecie, quali la raccolta dei frutti caduti sul
fondo altrui, qualora appartengano, in base agli usi locali, al proprietario dell’albero dal quale sono
caduti (art. 896, co. 3, c.c.); l’inseguimento sul fondo altrui degli sciami d’api e degli animali mansuefatti (artt. 924 e 925 c.c.).
In particolare:
a) il proprietario di sciami di api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve un’indennità in caso
di danni cagionati al fondo (non deve, invece, alcun risarcimento in quanto la sua attività, anche se
produttiva di danno, è lecita); se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato di inseguirli per
almeno due giorni, il proprietario del fondo nel quale lo sciame d’api si è stabilito ne diventa proprietario;
b) gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del
proprietario del fondo a un’indennità per il danno. Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se
non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove
si trovano.
Le fattispecie considerate dal codice civile riguardano, com’è evidente, conflitti di vicinato tipici di un’economia rurale. Occorre chiedersi, allora, qual è la disciplina applicabile in presenza di altre utilizzazioni
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del bene da parte di terzi, come ad es. l’accesso al fondo per la raccolta di fiori, per l’esercizio dell’attività sciistica, per escursioni turistiche ecc.
In queste ipotesi non può ritenersi che il diritto del proprietario di escludere l’accesso al fondo prevalga in
ogni caso, ma occorre effettuare, caso per caso, un bilanciamento degli interessi in conflitto (quello del
proprietario e quello dei terzi) e valutare se il rifiuto del proprietario di consentire l’accesso al fondo sia
giustificato oppure no, anche alla luce dei principi generali ricavabili, ad es., dall’art. 42 Cost. (funzione
sociale della proprietà) e dall’art. 833 c.c. (divieto degli atti emulativi).
2 I diritti reali di garanzia
I diritti reali di garanzia assicurano al creditore la possibilità di sottoporre ad esecuzione forzata un bene
del debitore o del terzo, vincolato a tale scopo, con preferenza rispetto ad altri eventuali creditori.
I diritti reali di garanzia comprendono il pegno e l’ipoteca che, in quanto diritti reali, presentano i seguenti requisiti:
in pratica
Così, ad esempio, nell’ipotesi in cui Francesco, debitore di Paola, vende a Luigi il proprio terreno sul quale
aveva precedentemente concesso ipoteca a favore di
Paola, l’ipoteca attribuisce a quest’ultima il diritto di
espropriare il bene vincolato a garanzia del suo credito
e di essere soddisfatta prima degli altri creditori sul
prezzo anche se il bene è passato in proprietà di Luigi.
— l’immediatezza: per il loro esercizio non occorre la cooperazione di alcun soggetto, dato che la relazione tra creditore
e cosa sottoposta al vincolo è immediata;
— l’assolutezza: sono opponibili erga omnes (nei confronti di
tutti);
— il diritto di sequela (di seguire, cioè, il bene) nel senso che il
creditore ha il potere di procedere ad esecuzione forzata sul
bene anche nei confronti del terzo acquirente.
L’esistenza del diritto di garanzia, quindi, non impedisce al
debitore di alienare il bene su cui insiste la garanzia ma
evita che dall’eventuale alienazione possa derivare un danno al creditore.
Il pegno e l’ipoteca presentano le seguenti caratteristiche comuni:
in pratica
Se ad esempio Francesco successivamente alla concessione di ipoteca sul terreno di sua proprietà a favore di una banca a garanzia di un finanziamento da
questa accordatagli, costruisce su detto terreno una
villetta, l’ipoteca originaria si estende alla costruzione
medesima.
— accessorietà: se manca o si estingue l’obbligazione garantita viene meno o si estingue anche la garanzia;
— specialità: il pegno e l’ipoteca si costituiscono soltanto su
beni determinati (il privilegio, invece, può essere generale,
cioè applicabile a tutti i beni mobili del debitore);
— indivisibilità: il diritto di pegno o di ipoteca si estende sull’intero bene che ne è oggetto e sulle sue parti, a garanzia
dell’intero credito e di ogni parte di esso;
— determinatezza: la garanzia viene costituita e svolge la sua
funzione soltanto per determinati crediti.
Pegno ed ipoteca si differenziano in quanto:
— il pegno ha per oggetto beni mobili; l’ipoteca beni immobili, diritti reali immobiliari o beni mobili registrati e rendite dello Stato;
— con il pegno si trasferisce materialmente il bene al creditore, sottraendone il godimento al proprietario;
invece, il bene oggetto di ipoteca rimane in godimento del proprietario, poiché il diritto di garanzia si
costituisce mediante iscrizione in pubblici registri.
Il pegno
Il pegno (art. 2784) è un diritto reale di garanzia su beni mobili, che si costituisce con la consegna materiale della cosa ed attribuisce al creditore medesimo, in caso di inadempimento, la facoltà di far vendere la cosa, anche se passata in proprietà di terzi, per soddisfare il proprio credito a preferenza di altri
creditori.
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Oggetto di pegno possono essere i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per
oggetto beni mobili.
Il pegno si costituisce mediante contratto.
Il contratto di costituzione è stipulato fra il proprietario
della cosa che prende il nome di costituente, e può essere
il debitore stesso o un terzo che presta garanzia per lui, e
il creditore, che prende il nome di creditore pignoratizio.
È un contratto reale, poiché si perfeziona con la consegna
al creditore della cosa o del documento che conferisce
l’esclusiva disponibilità della cosa. La consegna della cosa
e lo spossessamento del debitore assolve ad una funzione
di pubblicità poiché rende impossibile per il debitore
l’alienazione del bene a terzi senza dichiarare l’esistenza
della garanzia.
Il contratto, ai sensi dell’art. 2787, deve inoltre risultare da
una scrittura avente data certa se il credito garantito superi la somma di euro 2,58 euro (lire cinquemila).
La costituzione del pegno produce i seguenti effetti:
— il creditore acquista il possesso della cosa.
In particolare la legge gli attribuisce una limitata facoltà di godimento in quanto:
— può ritenere i frutti, imputandoli prima alle spese, poi agli interessi e, quindi, al capitale (art.
2791);
— tuttavia, non può usare la cosa a meno che non vi sia il
consenso del debitore. Non può compiere atti di dispo in pratica
sizione della cosa. Egli, comunque, ha un diritto di ritenzione della cosa fino all’integrale pagamento delle somme
dovute, ma, di converso, ha l’obbligo di custodire la cosa
Francesco vanta un credito di 500 euro nei confronti
di Michele. A garanzia di tale credito Michele dà in
nello stato in cui si trovava al momento della costituzione
pegno a Francesco dieci preziosi dischi in vinile. Prima
del pegno (artt. 2792-2793).
del termine pattuito per la restituzione della somma
Alla scadenza dell’obbligazione, se
Michele adempie metà del debito, tuttavia non può
Cose fungibili: sono le cose identiche
il debitore adempie, il pegno si
chiedere la restituzione di parte dei dischi finché non
le une alle altre e quindi si valutano
estingue
e
la
cosa
che
ne
è
oggetto
ha integralmente adempiuto.
come equivalenti per utilità e valore
deve essere restituita al proprietario.
(es. denaro, grano). Infungibili sono
quelle cose che non possono essere
L’art. 2799 stabilisce che il pegno è indivisibile: esso continua a garantire il
indifferentemente sostituite con altre.
credito finché non sia integralmente soddisfatto.
Il deposito cauzionale consiste nella
L’effetto più saliente e caratteristico è l’attribuzione al creditore del diritto di
consegna di una somma di denaro allo
prelazione: se il debitore non adempie, infatti, il creditore può far vendere la
scopo di garantire un’obbligazione,
cosa, secondo le modalità dei pubblici incanti, ed ha diritto di conseguire il
perciò tale somma va restituita se
pagamento, con preferenza rispetto agli altri creditori, sul prezzo ricavato dalla
l’obbligazione è adempiuta.
vendita (artt. 2796-2797); il creditore può anche domandare al giudice l’assegnazione in pagamento del bene pignorato, fino alla concorrenza del credito. In tal caso la cosa viene
stimata dal giudice, a meno che non abbia un prezzo di mercato (art. 2798).
il cavillo
Il pegno irregolare
Si ha il pegno irregolare quando il diritto di garanzia ha ad oggetto delle cose fungibili, che passano in proprietà del creditore; di conseguenza il creditore non è tenuto a conservare le stesse cose e, all’estinzione dell’obbligazione, a restituire le cose stesse ricevute, bensì altrettante
cose dello stesso genere (ne sono esempio i cosiddetti depositi cauzionali).
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L’ipoteca
L’ipoteca (art. 2808) è un diritto reale di garanzia su beni immobili o mobili registrati, che si costituisce
mediante iscrizione nei pubblici registri e attribuisce al creditore, in caso di inadempimento, la facoltà di
espropriare il bene, anche se passato in proprietà di terzi, per soddisfare il proprio credito con preferenza
rispetto agli altri creditori.
Possono formare oggetto di ipoteca: i beni immobili con le loro pertinenze, i beni mobili registrati (aeromobili, navi, autoveicoli), l’usufrutto dei beni immobili, escluso l’usufrutto legale dei genitori; il diritto di superficie,
il diritto dell’enfiteuta e del concedente sul fondo enfiteutico e le rendite nominative dello Stato (art. 2810).
Caratteristiche dell’ipoteca sono:
— la accessorietà, poiché se manca o si estingue l’obbligazione garantita viene meno o si estingue anche
la garanzia;
— la pubblicità, in quanto l’ipoteca non esiste finché non è iscritta nei pubblici registri;
— la specialità, in quanto l’ipoteca non può essere costituita se non sopra beni determinati (non sono
ammesse ipoteche generali);
— la indivisibilità, in quanto l’ipoteca sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi
e sopra ogni loro parte (art. 2809).
In relazione alla fonte che dà diritto al creditore di iscrivere un’ipoteca, questa può essere di tre specie:
legale, giudiziale e volontaria.
L’ipoteca legale (art. 2817) si ha quando il potere di iscrivere è dato al creditore direttamente dalla legge,
senza quindi che occorra il concorso della volontà del debitore.
Ad es. il codice civile prevede che chi vende beni immobili a garanzia di quanto gli spetta per l’atto di
alienazione ha titolo per l’iscrizione di ipoteca sui beni alienati (ipoteca dell’alienante).
L’ipoteca giudiziale è quella che il creditore può iscrivere sui
beni del debitore quando il suo credito sia stato accertato da
in pratica
sentenza o da altro provvedimento del giudice al quale la legge
attribuisca tale effetto (ad esempio, un decreto di ingiunzione).
Il titolo per la iscrizione, in questo caso, è il provvedimento
Ad esempio, Luigi cita in giudizio Umberto, sostenendo
che questi non gli ha più restituito gli 11.000 euro che
giudiziale e non ha alcuna rilevanza la volontà del debitore (art.
gli aveva prestato. Se il giudice, dando ragione a Luigi,
2818).
condanna Umberto al pagamento degli 11.000 più i
L’ipoteca volontaria nasce da un contratto fra il creditore e il
1.500 euro per gli interessi e per le spese processuali,
proprietario del bene, o anche da una dichiarazione unilaterale
Luigi potrà iscrivere ipoteca sulla casa di proprietà di
di quest’ultimo (art. 2821). Come nel pegno, proprietario del
Umberto (senza che questi possa impedirlo), per il
bene dato in garanzia può essere il debitore stesso o un terzo
credito di 11.500 euro, così come disposto dal giudice.
(terzo datore d’ipoteca) (art. 2808).
Vendita all’incanto: consiste in una
pubblica gara fra più offerenti. Per
stabilire chi si aggiudica il bene era
utilizzato il sistema della candela vergine: dopo ciascuna offerta si accendevano successivamente fino a tre candele e se non era fatta una maggiore
offerta prima che fosse spenta la terza
candela l’immobile era aggiudicato al
migliore offerente. La L. 302/1998 ha
eliminato questo criterio anacronistico
stabilendo che allorché siano trascorsi
tre minuti dall’ultima offerta senza che
ne segua un’altra maggiore, l’immobile è aggiudicato all’ultimo offerente.
Creditori chirografari: sono quelli che
non sono muniti di una causa di
prelazione e quindi possono contare
solo sulla garanzia generica rappresentata dal patrimonio del debitore.
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Effetti dell’ipoteca
Rispetto al creditore ipotecario, i principali effetti dell’ipoteca si producono
nell’ipotesi di inadempimento dell’obbligazione garantita e consistono nella facoltà del creditore di soddisfare il proprio credito mediante espropriazione del
bene ipotecato. Ricordiamo, infatti, che il creditore non può appropriarsi del bene
ma deve promuovere un procedimento di esecuzione forzata che comporta la
vendita all’incanto del bene ipotecato e la realizzazione del suo valore. Sul prezzo ricavato dalla vendita il creditore ipotecario ha prelazione nei confronti dei
creditori chirografari; se vi sono più creditori aventi ipoteca sullo stesso bene, il
grado della ipoteca determina l’ordine delle prelazioni.
I creditori che hanno privilegio speciale sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari, se la legge non dispone diversamente (art. 2748).
In caso di insufficiente realizzo il creditore ipotecario può agire sugli altri beni del
debitore, in concorso con i creditori chirografari.
La garanzia ipotecaria può essere fatta valere tanto se il bene ipotecato si trova
ancora nel patrimonio del debitore (o del terzo datore d’ipoteca), quanto se è
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passato in proprietà di altri, non obbligati personalmente a soddisfare il credito ipotecario (terzo acquirente); l’ipoteca, infatti, è (come il pegno) un diritto reale e come tale segue il bene, cioè attribui­sce al suo titolare il cosiddetto diritto di sequela.
il cavillo
Riduzione dell’ipoteca
Accade, talvolta, che il valore dei beni ipotecati risulti eccessivo rispetto al credito garantito o perché, dopo l’iscrizione, ha avuto luogo un pagamento parziale, o perché il creditore ha ecceduto nell’iscrizione oppure si è proceduto ad una sopraelevazione dell’immobile, per cui vi è una
sproporzione tra il valore del credito e quello del bene ipotecato.
In considerazione del fatto che il vincolo ipotecario svaluta il bene che ne è gravato la legge consente, in tali ipotesi, la riduzione dell’ipoteca, la
quale può attuarsi, secondo il caso, o diminuendo la somma per la quale è stata presa l’iscrizione, o restringendo l’iscrizione a una parte soltanto dei beni. Nel caso delle sopraelevazioni la riduzione si attua esentando queste, in tutto o in parte, dall’ipoteca (artt. 2872-2877).
3 Eempio di regolamento per la disciplina dell’uso
civico di materiale legnatico
Comune di Tito
Provincia di Potenza
Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 36 di Reg.
Oggetto
Approvazione nuovo Regolamento uso civico
legnatico.
L’anno duemiladieci del giorno ventisei del mese di novembre alle ore 11,00 nella sala delle adunanze del
Comune, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nei modi e termini di legge, si
è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, seduta di prima convocazione, nelle persone dei
Signori:
1. Scavone Pasquale - Sindaco
2. Fermo Carlo
3. Santarsiero Fausto
4. Laurino Antonio
5. Romano Antonio
6. Salvia Lucia T.
7. Luongo Giuseppe
8. Salvia Serena
9. Santopietro Pasquale
10. Genovese Nicola
11. Salvia Rocco
12. Moscarelli Marianna
13. Gatta Antonio
14. Iummati Michele
15. Giuzio Antonietta
16. Meliante Antonio
17.Petrecca Giuseppe
Assume la Presidenza la Dott.ssa Serena Salvia nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Generale Sig. Dott. Antonio Lombardi con funzioni consultive, referenti e di assistenza ai sensi dell’art.97 del T.U. n. 267/2000.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento in oggetto.
Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l’argomento iscritto all’ordine del giorno e dà la parola
all’Assessore Romano Antonio. L’Assessore relatore espone ed illustra all’assemblea consiliare la proposta
di delibera inerente il nuovo Regolamento comunale per la disciplina dell’uso civico di legnatico.
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Terminata la relazione, il Presidente apre la discussione alla quale partecipano i Sigg. Gatta Antonio – Petrecca Giuseppe - Santopietro Pasquale – il Sindaco Scavone Pasquale, come da registrazione agli atti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
— VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
— VISTO lo Statuto Comunale;
— ACCERTATA la propria competenza sulla materia di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.
267/2000 (T.U.);
— ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del T.U. n. 267/2000 da parte dei rispettivi Responsabili di Servizio,
inseriti nella presente deliberazione; in particolare per quanto riguarda il parere di regolarità tecnica:
favorevole e per quanto concerne il parere di regolarità contabile: favorevole;
— PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12-1-2009, veniva approvato il
regolamento comunale per la disciplina dell’uso civico di legnatico;
— VISTE le mutate esigenze di tutela del territorio e dell’ambiente;
— RITENUTO OPPORTUNO adottare un nuovo regolamento comunale per la disciplina dell’uso civico
di legnatico;
— VISTO il nuovo regolamento comunale per la disciplina dell’uso civico di legnatico composto da n. 13
articoli;
Con voti favorevoli n. 17 su presenti e votanti n. 17:
DELIBERA
1. di abrogare il regolamento comunale per la disciplina dell’uso civico di legnatico approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 12-1-2009;
2. Di approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell’uso civico di legnatico, composto da n. 13
articoli e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all’Albo Pretorio Comunale.
OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento uso civico legnatico.
PARERE di regolarità tecnica (art. 49 del T.U.L.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-8-2000).
Favorevole
____________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Rosa Moscarelli)
PARERE di regolarità contabile (art. 49 del T.U.L.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-8-2000).
Il Responsabile del Servizio
(Angela Tornincasa)
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COMUNE DI TITO
Provincia di Potenza
Regolamento per la disciplina dell’uso civico di materiale legnatico
(Approvato con Delibera C.C. n. 36 del 26-11-2010)
CAPO I
NORME GENERALI
Art. 1. Titolari del diritto. — 1. Sono titolari del diritto di uso civico, tutti i cittadini residenti ed abitanti nel
Comune di Tito.
2. L’uso civico del nucleo familiare è rappresentato dal capofamiglia o dal convivente di maggiore età. In
tali casi esso si fa garante del godimento del diritto di usi civici di tutti i propri familiari o conviventi.
Art. 2. Diritto di uso civico di legnatico. — 1. L’uso civico di legnatico a favore degli aventi diritto riguarda
l’utilizzo di legna da ardere, raccolta di ramaglia e legna morta.
Art. 3. Principio di gratuità e corrispettivo. — 1. L’esercizio dell’uso civico è per principio gratuito, fatta
salva l’ipotesi prevista dall’art. 46 del Regolamento di esecuzione della L. 16-6-1927, R.D. n. 332 del 262-28, ai sensi del quale è possibile imporre agli utenti un corrispettivo per l’esercizio degli usi consentiti
secondo le norme vigenti.
2. I proventi eventualmente introitati dal Comune sono destinati ad interventi volti all’incremento produttivo, al miglioramento ed alla valorizzazione ambientale delle terre, ovvero a favore della collettività di
cittadini titolari di uso civico.
CAPO II
DIRITTO DI LEGNATICO
Art. 4. Limiti di raccolta. — 1. Ciascun avente diritto potrà raccogliere per esigenze familiari, nei terreni
demaniali del Comune, la legna secca e morta a terra, divelta o stroncata dalle intemperie e dal vento,
cimali e ramaglia, nonché i residui provenienti dalle ordinarie utilizzazioni boschive, per una quantità non
superiore a 10 q l’anno per ogni componente del nucleo familiare e comunque non superiore nel totale a
20 q. per nucleo familiare.
2. L’asportazione delle piante secche in piedi o di monconi, deve essere preventivamente autorizzata
dall’ente.
Art. 5. Periodi e modalità di raccolta. — 1. La raccolta della legna come indicato nel precedente articolo
potrà essere effettuata dall’avente diritto nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo dell’anno successivo (cd.
stagione silvana) per un numero massimo di gg.7 continuativi e nell’orario dalle ore 7,00 alle ore 16,00.
2. L’uso civico della raccolta di materiale legnatico potrà essere esercitato, previa Autorizzazione del Comune, a seguito istanza dell’avente diritto (come da allegato A), da presentarsi entro il 30 giugno antecedente l’inizio della cd. stagione silvana. Per la eventuale depezzatura del materiale legnatico è consentito
l’uso di soli attrezzi manuali (accetta, ronca e simili) è fatto assoluto divieto introdurre nel bosco attrezzi
meccanici (motosega e simili).
3. Il legnatico, in tutti i casi in cui comporta il taglio di piante dovrà esercitarsi sempre sotto la vigilanza
del Corpo Forestale dello Stato.
Art. 6. Divieto di commercio. — 1. È proibito l’asporto fuori dal Comune di Tito della legna raccolta nei
boschi comunali ed è vietato commercializzare la legna raccolta per uso civico a qualsiasi titolo.
2. Nell’istanza l’avente diritto all’uso civico dovrà indicare il luogo di deposito e di utilizzo del materiale
legnatico.
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Art. 7. Raccolta di ramaglia e legna morta. — 1. I titolari del diritto di uso civico, potranno usufruire gratuitamente della ramaglia costituita dai residui delle operazioni di allestimento del legname sul letto di
caduta, nella misura massima di 10 q per ogni componente del nucleo familiare e comunque non superiore nel totale a 20 q. per nucleo familiare, previa istanza ed Autorizzazione del Comune che provvederà ad
avvisare la ditta utilizzatrice.
2. La legna morta in piedi è costituita dalle piante non ancora abbattute, ma deperenti e/o completamente
secche (rinsecchite), comunque non atte al commercio. (nonché dalle ceppaie sradicate nell’alto fusto.)
Art. 8. Prelievo e transito con automezzi. — 1. Per l’esercizio del diritto all’uso civico di legnatico gli
utenti sono autorizzati al transito ed alla sosta con autoveicoli lungo le strade di accesso al bosco, in giornate non piovose e con la sede stradale idonea con esclusione di qualsiasi mezzo dotato di cingoli.
2. È assolutamente vietato il transito fuori dalle strade e dalle piste di esbosco.
Art. 9. Norma di rinvio. — 1. Per tutte le norme relative al legnatico non espressamente citate nel presente Regolamento s’intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928,
Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per la Provincia di Potenza, L.R. n. 57 del 12-9-2000 e L.R.
n. 15 del 28-7-2008.
CAPO III
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 10. Vigilanza. — 1. La vigilanza relativa al rispetto delle norme del presente regolamento spetta al
personale di Polizia Locale del Comune, al personale del Corpo Forestale dello Stato, degli altri Enti Locali e territoriali, nonché al personale delle altre forze di polizia con qualifica di P.G.
Art. 11. Sanzioni amministrative. — 1. Ogni infrazione al presente regolamento, salvo che non sia prevista
e punita da leggi o regolamenti speciali in materia o da norme del codice penale sarà punita, ai sensi dell’art.
7 Bis del D.Lgs. 267 del 2000, con la sanzione amministrativa quantizzata nel minimo di € 25,00 e nel
massimo di € 500,00, oltre alla sanzione accessoria della non assegnazione di legnatico per i due anni
seguenti.
2. È ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della L. 689/81.
3. Il trasgressore è inoltre tenuto al risarcimento dei danni verso la parte lesa.
4. I proventi della sanzioni amministrative introitati dal Comune di Tito sono utilizzati per il miglioramento
del servizio di vigilanza e controllo del patrimonio boschivo.
Art. 12. Sequestro del materiale. — 1. Fermo restante le sanzioni amministrative di cui all’art.13 L. 689/1981,
chiunque si impossessa di materiale legnoso, nel territorio Comunale con modalità non contemplate nei
precedenti articoli sarà deferito all’A.G. ai sensi del C.P.P.
2. È sempre disposto il sequestro del materiale legnatico nei confronti di coloro i quali contravvengono alle
disposizioni di cui al presente regolamento.
CAPO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 13. Entrata in vigore. — 1. Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la
delibera Consiliare di approvazione.
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ALLEGATO A
Al SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI TITO
Oggetto: Uso civico di materiale legnatico.
Il sottoscritto _______________________ nato a _________________ il ______________ e residente a Tito,
in Via/C.da ___________________ n. _______, C.F. ______________________, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento comunale per la disciplina dell’uso civico di legnatico, chiede alla S.V. l’autorizzazione per la
raccolta di materiale legnatico nel periodo dal ___________ al __________ nel bosco Comunale denominato ______________ in località ________________.
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.
76, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R.445/2000, dichiara che:
1. il proprio nucleo familiare è composto da n. ____ persone;
2. per il trasporto del materiale legnatico utilizzerà ___________________________;
3. il legnatico dopo la raccolta sarà depositato in Via ________________ ed utilizzato in Via _____________.
Tito, ______________
Firma
_________________________
ALLEGATO B
Al SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI TITO
Oggetto: Uso civico di materiale legnatico.
Il sottoscritto _______________________ nato a _________________ il ______________ e residente a Tito,
in Via/C.da ___________________ n. _______, C.F. ______________________, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento comunale per la disciplina dell’uso civico di legnatico, chiede alla S.V. l’assegnazione di n. ______
piante (descrivere lo stato delle piante) ________________________________________________________
rinvenienti nel bosco Comunale denominato _______________________ in località _____________________.
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.
76, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R.445/2000, dichiara che:
1. il proprio nucleo familiare è composto da n. ___ persone;
2. per il trasporto del materiale legnatico utilizzerà ___________________________;
3. il legnatico dopo la raccolta sarà depositato in Via _______________ ed utilizzato in Via ______________.
Tito, ______________
Firma
_________________________
percorso B • Proprietà e altri diritti reali
9
4 La multiproprietà
Nella prassi contrattuale italiana si è diffuso l’istituto giuridico della multiproprietà immobiliare in zone
turistiche, che ricorre quando lo stesso immobile (o, di solito, la stessa frazione di un complesso residenziale) viene alienato a più soggetti.
A ciascuno è attribuito il diritto, trasmissibile, di godere di quella frazione immobiliare in modo esclusivo,
ma per periodi di tempo limitati, a turno con gli altri proprietari della medesima frazione immobiliare,
sulla quale viene impresso un duplice vincolo: di destinazione (turistica) e di indivisibilità.
question time
Quali sono le differenze tra multiproprietà e comunione?
Molteplici sono le differenze tra multiproprietà e comunione:
a) nella multiproprietà, a differenza che nella comunione, non è configurabile il diritto di chiedere la divisione del bene;
b) i singoli diritti di godimento sul bene non rappresentano una frazione dell’intero diritto, bensì sono pieni,
esclusivi, autonomi tra di loro e di natura limitata ad un periodo di tempo ben definito, periodicamente
ricorrente;
c) nel caso di rinuncia o di astensione dal godimento da parte di un titolare non c’è la possibilità di estendere il godimento da parte degli altri titolari come nella comunione.
Il D.Lgs. 6-9-2005, n. 206 recante il Codice del consumo disciplina, agli artt. 69 e ss., il contratto di multiproprietà definito come un contratto di durata superiore ad un anno tramite il quale un consumatore
acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un
periodo di occupazione.
Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
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percorso B • Proprietà e altri diritti reali