Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 22/03/2016, n. 5671

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Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 22/03/2016, n. 5671
5671/ 16
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - T
Ogge ttO
Composta dagli Il1.ini Sigg.ri Magistrati:
TRIBUTI ALTRI
Dott. MARCELLO IACOBELLIS
- Presidente
Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO
- Consigliere -
Dott. MARIO CIGNA
- Consigliere -
Dott. GIULIA 10FRIDA
- Consigliere -
-
Ud. 18/02/2016 - CC
R. 'N. 1673/20i5
56g 4—
Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI
- Rel. Consigliere -
Rcp.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 1673-2015 proposto da:
COMUNE PERUGIA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8,
presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO GOBBI, rappresentato e
difeso dall'avvocato I AJCA
zgrri, giusta procura speciale a margine
del ricorso;
- ricorrente -
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
- contro ricorrente monda contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE
PERUGIA;
-
intimata
-
avverso la sentenza n. 430/02/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PERUGIA del 06/06/2014,
depositata il 01/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI;
udito l'Avvocato LUCA ZETTI, difensore del ricorrente, che si riporta
ai motivi.
In fatto e in diritto
Il Comune di Perugia ricorre contro l'Agenzia delle entrate per la cassazione
della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria,
riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto dovuta la tassa di
concessione governativa per l'impiego di telefoni cellulari utilizzati dal
contribuente medesimo in base ad abbonamenti con l'erogatore del servizio di
telefonia mobile.
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che la liberalizzazione
della fornitura di servizi di comunicazione elettronica recata dal decreto
legislativo n. 259/03 non aveva comunque abolito il regime autorizzatorio da
parte della P.A., sostituendosi al contratto di abbonamento con il gestore del
servizio radiomobile la licenza di stazione radio e giustificandosi il
mantenimento della tassa di concessione sull'utilizzo degli apparecchi di
telefonia mobile.
Il Comune di Perugia prospetta quattro motivi di ricorso, ai quali ha resistito
l'Agenzia delle entrate con controricorso. La parte ricorrente ha depositato
memoria.
Con i quattro motivi proposti si deduce sotto diversi profili la violazione degli
artt.10 della Costituzione, 5, del Trattato UE e del diritto comunitario
pertinente, 2 c.4 d.l.n.4/20014, conv.nella 1.n.50/2014, 160 d.lgs.n.259/2003 e
21 della Tariffa annessa al dPR n.641/1972.
L'Agenzia delle entrate ha dedotto l'infondatezza del ricorso alla luce della
pronunzia di queste Sezioni Unite n.9560/2014.
I motivi di ricorso meritano un esame congiunto stante la loro stretta
connessione.
Va detto che le questioni sollevate dalla parte ricorrente sono state affrontate
in via definitiva dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n.9560/2014
ove si è affermato che in tema di radiofonia mobile, l'abrogazione dell'art. 318
del d.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, ad opera dell'art. 218 del d.lgs. 1 agosto
Ric. 2015 n. 01673 sei. MT ud. 18-02-2016
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2003, n. 259, non ha fatto venire meno l'assoggettabilità dell'uso del "telefono
cellulare" alla tassa governativa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nell'ari
160 del digs. n. 259 cit. Va, infatti, esclusa - come anche desumibile dalla
norma interpretativa introdotta con l'art. 2, comma 4, del di 24 gennaio 2014,
n. 4, conv. con modif. in legge 28 marzo 2014, n. 50, che ha inteso la nozione
di stazioni radioelettriche come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di
comunicazione - una differenziazione di regolamentazione tra "telefoni
cellulari" e "radio-trasmittenti", risultando entrambi soggetti, quanto alle
condizioni di accesso, al d.lgs. 259 cit. (attuativo, in particolare, della direttiva
2002/20/CE, cosiddetta direttiva autorizzazioni), e, quanto ai requisiti tecnici
per la messa in commercio, al digs. 5 settembre 2001, n. 269 (attuativo della
direttiva 1999/5/CE), sicché il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla
regola tariffaria deve intendersi riferito attualmente all'art. 160 della nuova
normativa, tanto più che, ai sensi dell'art. 219 del medesimo digs., dalla
liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare "nuovi
o maggiori oneri per lo Stato", e, dunque, neppure una riduzione degli introiti
anteriormente percepiti. Né, in ogni caso, l'applicabilità di siffatta tassa si pone
in contrasto con la disciplina comunitaria attesa l'esplicita esclusione di ogni
incompatibilità affermata dalla Corte di giustizia.
Va ancora evidenziato che in epoca successiva la Corte di Giustizia- Corte
giust. 17 settembre 2015, causa C -416/14,Fratelli De Pra spa e altri- investita
da un giudice tributario di merito della questione relativa alla compatibilità del
sistema interno con il quadro comunitario pertinentedir.1999/5/CE,2002/19/CE,2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE- ha ritenuto
che la disciplina UE va interpretata nel senso che non osta a una normativa
nazionale relativa all'applicazione di una tassa, quale la tassa di concessione
governativa, in forza della quale l'impiego di apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile terrestre, nel contesto di un contratto di abbonamento, è
assoggettato a un'autorizzazione generale o a una licenza nonché al pagamento
di detta tassa, in quanto il contratto di abbonamento sostituisce di per sé la
licenza o l'autorizzazione generale e, pertanto, non occorre alcun intervento
dell'amministrazione al riguardo. In tale contesto è stato poi aggiunto che
l'articolo 20 della direttiva 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva
2009/136/CE, e l'articolo 8 della direttiva 1999/5/CEE vanno interpretati nel
senso che non ostano, ai fini dell'applicazione di una tassa quale la tassa di
concessione governativa, all'equiparazione a un'autorizzazione generale o a
una licenza di stazione radioelettrica di un contratto di abbonamento a un
servizio di telefonia mobile, che deve peraltro precisare il tipo di apparato
terminale di cui si tratta e l'omologazione di cui è stato oggetto.
Inoltre, secondo la Corte europea il quadro comunitario anzidetto, unitamente
all'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, va
interpretato nel senso che non osta a un trattamento differenziato degli utenti di
apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, a seconda che
essi sottoscrivano un contratto di abbonamento a servizi di telefonia mobile o
acquistino tali servizi in forma di carte prepagate eventualmente ricaricabili, in
base al quale solo i primi sono assoggettati a una normativa nazionale come
quella che istituisce la tassa di concessione governativa.
Sulla base di tali principi ai quali va data continuità il ricorso va rigettato,
Ric. 2015 n. 01673 sei. MT ud. 18-02-2016
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essendosi la CTR ad essi conformata.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione al
recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento a carico della parte
ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale ai sensi dell'art.13 comma I bis dPR
n.115/2002.
Così deciso il 18.2.2016 nella camera di consiglio della sesta sezione ci il
Roma.
Il P1cfdente
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Ptic. 2015 n.01673 sei. MT ud. 18-02-2016
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