MANITOWOC
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MANITOWOC Bollettino Norme di Condotta Aziendale Oggetto: Relazioni Internazionali – Pratiche e Operazioni Corrotte con Persone di Nazionalità Non Americana Bollettino Originale 0 Sostituisce il bollettino 114 datato 22 Settembre 1999 N.: 114 – 2 Dicembre 2002 SCADE: Quando viene sostituito EMESSO DA: Ufficio Legale FIRMATO: Maurice D. Jones APPROVATO: Terry D. Growcock I documenti firmati sono archiviati presso la Segreteria Esecutiva del Presidente del Consiglio d’Amministrazione e Direttore Generale. Le copie firmate hanno la precedenza in ordine di importanza sulle politiche stampate e visualizzate sull’intranet della società. Norme di Condotta Aziendale Questo documento contiene le sezioni seguenti: 1.0 Principio generale 2.0 Persone interessate 3.0 Implementazione 4.0 Definizioni Documento A: Descrizione del Foreign Corrupt Practices Act (Legge relativa alle pratiche corrotte in rapporti commerciali con l’estero) Documento B: Direttive operative Documento C: Direttive per spese di rappresentanza con persone di nazionalità non americana 1.0 Principio generale Manitowoc Company, Inc. e le sue società affiliate condurranno qualsiasi operazione commerciale internazionale con integrità, senza essere legate a costumi ed usi locali diversi, e seguiranno (a) le leggi e le normative dei paesi in cui opera (ad esclusione di quelle leggi o normative che possono dare come risultato una violazione alla legge degli Stati Uniti d’America) e (b) le leggi e le normative degli Stati Uniti d’America, in particolare quelle relative al Foreign Corrupt Practices Act. Per poter garantire il rispetto di queste leggi e delle Norme di condotta N. 114 Aggiornate 2 Dicembre 2002 Pag. 2 direttive delineate nei Documenti B e C e le direttive per il personale finanziario e contabile contenute nella Sezione delle Norme di condotta relative all’Etica (Norma 103) intitolata Responsabilità Finanziaria e Reporting, dovranno essere assolutamente rispettate. 2.0 Persone interessate Quanto delineato da queste Norme di condotta è valido per tutti i funzionari e i dipendenti della Società e delle affiliate di Manitowoc, sia negli Stati Uniti che all’estero. È inoltre valido per i suoi distributori, agenti, consulenti, rappresentanti, intermediari o qualsiasi altra persona o ditta che ha o che potrebbe avere contatti con un cliente che non sia americano e che vengano impiegati o utilizzati come consulenti dalla Società o da una affiliata Manitowoc. 3.0 Implementazione 3.01 Il Documento A contiene una breve descrizione del FCPA (Legge relativa alle pratiche corrotte in rapporti commerciali con l’estero). Le Direttive Operative sono contenute nel Documento B. Il Documento C fornisce le Direttive per spese rappresentanza con persone di nazionalità non americana. La Sezione delle Norme di condotta relative all’Etica (Norma 103) intitolata Responsabilità Finanziaria e Reporting fornisce le direttive per il personale finanziario e contabile. Le direttive e le informazioni contenute nei Documenti e nelle Norme di condotta relative all’Etica sono create per assicurare il rispetto delle leggi e delle normative da parte della Società e delle sue Affiliate e per poter assistere il proprio personale ad rispettare dette leggi in vigore e le presenti Norme e la Norme di condotta relativa all’Etica. 3.02 Il Direttore Generale (o qualora non vi fosse un "Direttore Generale", il funzionario responsabile equivalente) di ogni divisione della Società e delle Affiliate Manitowoc sarà responsabile per assicurare che tutte le persone interessate siano a conoscenza completa delle proibizioni determinate dal FCPA e da quanto richiesto dalla presente Normativa. Inoltre, dette persone saranno responsabili per l’adozione e l’implementazione di metodi di controllo per assicurare la rispondenza alla presente Normativa da parte di tutti i funzionari, dipendenti e rappresentanti di tutte le divisioni della Società e delle Affiliate per le quali detta persona è responsabile. 3.03 Qualsiasi funzionario o dipendente che sia a conoscenza di una violazione alla presente Normativa deve informare il Consulente Legale della Società. La Società potrà prendere azioni disciplinari pesanti, che possono anche comprendere il licenziamento, contro chiunque violi le presenti Norme. 3.04 Qualsiasi richiesta di chiarimento relativa alle presenti Norme o al FCPA deve essere inviata al Consulente Legale della Società. Norme di condotta N. 114 Aggiornate 2 Dicembre 2002 Pag.3 4.0 Definizioni Nelle Norme presenti: 4.01 per "Società" si intende Manitowoc Company, Inc. e le sue divisioni. 4.02 per "Società o Sussidiarie Manitowoc" si intendono le entità nelle quali la Società ha un Controllo Diretto e le divisioni di tali entità. 4.03 per "Controllo Diretto" in un entità si intende (a) il cinquanta per cento (50%) o più della partecipazione di maggioranza nell’entità, o (b) il cinquanta per cento (50%) o più della partecipazione di maggioranza con diritti di voto relativi all’elezione dei direttori dell’entità o di altri funzionari con l’autorità di gestire le attività commerciali dell’entità stessa. 4.04 per "Società Interessata” si intende la Società o una delle Affiliate Manitowoc. 4.05 per "Persone Interessate" si intendono le persone identificate nella Sezione 2 di questa Normativa. 4.06 per “FCPA” si intende il Foreign Corrupt Practices Act. 4.07 per "Direttive Finanziarie e Contabili" si intendono le direttive contenute nel Documento A 4.08 per "Funzionario Straniero” si intendono quelle persone descritte nella Sezione 5 del Documento A. 4.09 per "Direttive di Ospitalità" si intendono le direttive contenute nel Documento D. 4.10 4.11 4.12 per "Affiliata Manitowoc" si intendono una Sussidiaria della Società, e/o una Sussidiaria delle Sussidiarie della Società e le divisioni di tali sussidiarie. per "Direttive Operative" si intendono le direttive contenute nel Documento B. per "Rappresentanti" si intendono tutti i distributori, gli agenti, i consulenti, i rappresentanti o gli intermediari utilizzati dalla Società o da una Affiliata Manitowoc. Norme di condotta N. 114 Aggiornate 2 Dicembre 2002 Documento A Pag.1 Documento A Descrizione del Foreign Corrupt Practices Act (Legge relativa alle pratiche corrotte in rapporti commerciali con l’estero) 1.0 Principi Contabili e di Registrazione delle operazioni finanziarie della Società Il FCPA richiede che una società crei e mantenga libri contabili, registrazioni, conti e controlli che riflettono accuratamente le operazioni eseguite e l’utilizzo dei suoi beni. Questi controlli sono creati per evitare l’uso di “fondi neri” e di conti “nascosti” che sono stati usati in passato da alcune società per facilitare e nascondere dei pagamenti illegali all’estero. 2.0 Disposizioni Anti-Corruzione 2.01 Secondo quanto stabilito dal FCPA è illegale per una persona offrire o promettere, autorizzare o effettuare un pagamento di una somma di denaro o un regalo di valore, direttamente o indirettamente a funzionari stranieri allo scopo di ottenere, indirizzare o mantenere un’operazione commerciale o allo scopo di ottenere una considerazione favorevole. 2.02 Inoltre, è illegale per qualsiasi persona (tra cui qualsiasi Rappresentante) eseguire un pagamento a qualsiasi altra persona sapendo (o conoscendo tale possibilità) che questo pagamento o una parte di esso possa essere offerto, dato o promesso direttamente o indirettamente ad un Funzionario Straniero. 2.03 La proibizione di effettuare pagamenti a Funzionari Stranieri si estende al di là di somme di denaro ma comprende anche oggetti di valore. Un oggetto di valore offerto può essere di qualsiasi tipo e non c’è un importo minimo o una soglia di valore che deve essere superata prima che il “dono” diventi illegale. 3.0 Eccezioni Il FCPA fornisce delle eccezioni per (a) spese di rappresentanza "ragionevoli e vere", come spese di viaggio e di alloggio, sostenute da o per conto di un Funzionario Straniero (come definito di seguito) che si riferiscono direttamente alla promozione, alla dimostrazione o alla spiegazione di prodotti o servizi; o (b) pagamenti effettuati a favore di Funzionari Stranieri che sono legali secondo quanto determinato dalle leggi scritte del paese del Funzionario stesso; o (c) "facilitare i pagamenti" di dimensioni modeste che vengono eseguiti per velocizzare o assicurare le azioni governative di routine. Queste eccezioni non sono applicabili se non si è ottenuta la previa autorizzazione scritta del Consulente Legale della Società. Norme di condotta N. 114 Aggiornate 2 Dicembre 2002 Documento A, Pag.2 4.0 Sanzioni Le sanzioni per la violazione delle disposizioni anticorruzione del FCPA coprendono multe severe e termini d’incarcerazione. Il FCPA proibisce ad una società di rimborsare un funzionario, un direttore, un dipendente o un Rappresentante per l’importo della multa. Le persone sono soggette a responsabilità criminale secondo quanto stabilito dal FCPA sia che la società sia stata incriminata o meno. 5.0 Definizione di un "Funzionario Straniero" Nelle Norme presenti, per "Funzionario Straniero" si intende un funzionario o dipendente di un governo, al di fuori degli Stati Uniti d’America, tra cui anche: 5.01 Membri delle sue forze armate; 5.02 Membri del suo potere esecutivo, giudiziario o legislativo; 5.03 Dipendenti di una delle sue agenzie o dipartimenti; 5.04 Funzionari locali (cioè sindaci, ispettori, ecc.); 5.05 Funzionari, direttori o dipendenti di qualsiasi impresa commerciale controllata da un governo straniero (cioè una linea aerea, una società di servizi pubblici, o di lavori pubblici, ecc.); 5.06 Un candidato per una posizione pubblica potenziale; 5.07 Un partito politico o un funzionario di un partito politico; e 5.08 Una persona che agisce in una capacità ufficiale per o per conto di una persona specificata alle voci 5.1-5.7. Norme di condotta N. 114 Aggiornate 2 Dicembre 2002 Documento B, Pag.l Documento B Direttive Operative 1.0 Applicazione 1.01 Queste Direttive Operative si applicano alla Società, alle sue Affiliate e ai loro funzionari, dipendenti, rappresentanti sia negli USA che all’estero. Queste direttive sono valide anche se leggi e costumi locali possono consentire degli standard di condotta commerciali che non sono così severi. 1.02 Il rispetto delle Direttive Operative può talvolta far sì che la Società o una delle Affiliate Manitowoc si trovi in una posizione non concorrenziale. Tuttavia, il rispetto delle Direttive Operative ha un valore superiore per la Società di qualsiasi opportunità commerciale persa. 2.0 Proibizioni e Requisiti Specifici. 2.01 Ad esclusione di quanto qui stipulato, non verranno eseguiti, autorizzati, né promessi pagamenti in denaro o sotto forma di regalo, per o per conto della Società o di una delle Affiliate Manitowoc ad un “Funzionario Straniero". 2.02 Non saranno consentiti senza previa autorizzazione scritta da parte del Consulente Legale della Società pagamenti a fondazioni, enti benefici o altre organizzazioni caritatevoli non americane. 2.03 Non si potrà intraprendere qualsiasi azione che direttamente o indirettamente promuova una delle attività proibite nei paragrafi 2.1 e 2.2 per o per conto della Società o di un’Affiliata Manitowoc. 2.04 La fornitura di ospitalità, trasporto, pasti, alloggio, modelli o souvenir di valore ragionevole deve rispondere alle Direttive relative all’ospitalità. Non è necessario il previo consenso scritto qualora l’ospitalità offerta a funzionari stranieri risponda alle Direttive relative all’ospitalità. 2.05 Ad esclusione dell’ospitalità fornita in conformità con il Documento D, nessuno deve far conto sulle eccezioni al FCPA descritte nel Documento A senza previa autorizzazione scritta da parte del Consulente Legale della Società. 2.06 Le proibizioni sopra descritta si riferiscono a pagamenti o regali per conto della Società e di tutte le Affiliate Manitowoc sia che coinvolgono risorse aziendali o meno. Norme di condotta N. 114 Aggiornate 2 Dicembre 2002 Documento C, Pag.1 Documento C Direttive per spese di rappresentanza sostenute in relazione a persone non di nazionalità americana 1.0 Tutte le spese di rappresentanza (tra cui anche spese ricreative) relative a persone non di nazionalità americana devono essere assolutamente relative alle attività commerciali della Società e delle sue sussidiarie. In ogni caso, le spese di rappresentanza devono essere "ragionevoli e vere", e offerte soltanto in riferimento diretto alla promozione, alla dimostrazione o alla spiegazione di prodotti o servizi della Società o secondo uno specifico contratto e devono essere consentite secondo la legge locale applicabile. La frequenza ed il costo delle spese di rappresentanza devono essere controllati attentamente, perchè il loro l’effetto cumulativo può apparire come condotta impropria. Qualora si anticipino spese di rappresentanza frequenti o costose, va ottenuto il previo consenso scritto del Consulente Legale della Società. 2.0 Tutte le spese di rappresenttanza relative a visite a stabilimenti sono soggette a queste Direttive. In nessun caso queste spese verranno rimborsate direttamente alla persona interessata, ma verranno rimborsate direttamente al governo straniero, all’ente o all’impresa commerciale della quale la persona è dipendente. 3.0 Sono permessi i rinfreschi, i pasti o i souvenir di un valore ragionevole che vengono offerti in relazione con fiere, incontri d’associazione o funzioni varie e che sono in conformità con le presenti Direttive. 4.0 Sono permessi i modelli o le immagini del prodotto di poco o nessun valore commerciale, che abbiano il logo della società o altri articoli di valore minimo che vengono distribuiti per scopi pubblicitari o commemorativi. Doni di valore elevato devono essere approvati in precedenza dal Consulente Legale della Società. Qualora appropriato, i doni devono essere consegnati alla società cliente e non all’individuo. 5.0 In nessuna circostanza sono permessi doni in denaro o pagamenti di diaria. 6.0 È necessario ottenere il previo consenso scritto del Consulente Legale della Società per qualsiasi spesa di rappresentanza relativa a coniugi, figli o altri ospiti di un Funzionario Straniero.