apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 5846/2015 pubbl. il 08/05/2015 RG n. 72036/2012 Repert. n. 4871/2015 del 08/05/2015 RG N. 72036/2012 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A Composto dai signori magistrati: dott.ssa Marina TAVASSI presidente est. dott.ssa Paola GANDOLFI giudice dott. Claudio MARANGONI giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: nullità e contraffazione di brevetto per invenzioni industriali. Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 15.10.2012 DA Samsung Electronics Italia s.p.a. (P.IVA 11325690151), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Adriano Vanzetti, Giulio E. Sironi e Anna Colmano; elettivamente domiciliata in via Francesco Daverio n. 6, 20122, Milano presso lo studio dei predetti difensori, in forza di procura in atti; - ATTRICE CONTRO Whirlpool Corporation, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Marco Andreolini, Andrea Parini e Francesca Andreolini; elettivamente domiciliata in via Nino Bixio n. 45, 20129, Milano presso lo studio dei predetti difensori, in forza di procura in atti; E 1 http://bit.ly/1G7r3L9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sentenza n. 5846/2015 pubbl. il 08/05/2015 RG n. 72036/2012 Repert. n. 4871/2015 del 08/05/2015 Whirlpool Europe s.r.l. (P.IVA 01534610124), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Marco Andreolini, Andrea Parini e Francesca Andreolini; elettivamente domiciliata in via Nino Bixio n. 45, 20129, Milano presso lo studio dei predetti difensori, in forza di procura in atti; - CONVENUTE - dell‟udienza del 14 gennaio 2015. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Svolgimento del processo Le società Whirlpool Corporation e Whirlpool Europe s.r.l. sono rispettivamente titolare e licenziataria del brevetto EP 1925704 (“EP „704”), avente titolo “cestello per lavatrice e lavatrice dotata di tale cestello”. La domanda del brevetto è stata presentata il 24.11.2006 e pubblicata il 28.5.2008; il brevetto è stato concesso il 9.3.2011 e convalidato in Italia con il deposito della traduzione n. MI2011B023819 il 16.5.2011. In data 17 settembre 2012 le riferite società presentavano innanzi al Tribunale di Milano un ricorso ai sensi degli artt. 669 ter e 700 c.p.c., nonché degli artt. 129 e 131 c.p.i., nel quale affermavano che le lavatrici contenenti un cestello denominato “Diamond”, vendute in Italia da Samsung, costituissero contraffazione del riferito brevetto. Chiedevano, dunque, all‟adito tribunale l‟inibizione di qualsiasi ulteriore contraffazione del brevetto e la disposizione di sequestro di tali lavatrici anche presso terzi, il sequestro di elementi probatori relativi alla lamentata contraffazione, e altro. Samsung si costituiva nel procedimento cautelare in data 15 ottobre 2012 chiedendo il rigetto del ricorso sia per l‟assenza del periculum in mora sia per la nullità e/o non contraffazione del brevetto azionato. Il Tribunale di Milano rigettava il ricorso in data 29 ottobre 2012 con ordinanza che non veniva poi reclamata. Parallelamente, in data 15 ottobre 2012, Samsung instaurava il presente giudizio, chiedendo che la frazione italiana del brevetto EP „704 fosse dichiarata nulla. Whirlpool si costituiva il 12 marzo 2013 chiedendo il rigetto della domanda di Samsung e in via riconvenzionale l‟accertamento della contraffazione compiuta da quest‟ultima e le pronunce consequenziali. 2 http://bit.ly/1G7r3L9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Conclusioni delle parti: come da fogli di precisazione delle conclusioni allegati al verbale Sentenza n. 5846/2015 pubbl. il 08/05/2015 RG n. 72036/2012 Repert. n. 4871/2015 del 08/05/2015 Seguiva lo scambio di memorie istruttorie tra le parti e in data 3 luglio 2013 il Giudice Istruttore disponeva una consulenza tecnica sulla validità e contraffazione del brevetto Whirlpool EP ‟704, nominando quale consulente l‟ing. Marco Bonatto. Le operazioni peritali si svolgevano da settembre 2013 al 18 giugno 2014, giorno in cui il consulente depositava la propria relazione tecnica. All‟udienza del 14 gennaio 2015 le parti termini massimi di legge per il deposito degli scritti conclusivi. 2. La nullità del brevetto EP „704 Parte attrice chiede l‟accertamento dell‟integrale nullità della frazione italiana del brevetto EP „704 per insufficienza della descrizione, carenza di novità e mancanza di orginalità, asserendo inoltre che la tutela più appropriata per il prodotto coperto dal brevetto – che secondo la ricostruzione attorea sarebbe anche in quel caso nullo – sarebbe riconducibile all‟istituto del modello di utilità. Le convenute, invece, chiedono che la domanda di nullità formulata da Samsung sia respinta e quindi che il brevetto di cui è causa sia dichiarato integralmente valido. La CTU affidata all‟ing. Bonatto ha analizzato da un punto di vista tecnico le questioni sulla validità delle rivendicazioni del brevetto EP „704 e sulla contraffazione del prodotto Samsung, accertando, nella versione definitiva della relazione, la nullità della rivendicazione 1 per carenza di originalità, la validità della rivendicazione 2 e la validità delle rivendicazioni da 3 a 6 solo in quanto dipendenti dalla rivendicazione 2, e concludendo - in punto contraffazione - con l'affermare che il prodotto Samsung interferirebbe solo con le rivendicazione 1 e 6 (in quanto dipendente dalla 1) del brevetto, considerate però nulle. L‟analisi del consulente, che si è soffermata in particolare sulle allegazioni formulate da parte attrice, è stata oggetto degli scritti conclusivi di entrambe le parti, le quali hanno speso molteplici argomenti riguardo ad ognuno dei temi affrontati dal CTU. 2.1. Invenzione coperta dal brevetto Whirlpool Prima di analizzare gli argomenti delle parti e le conclusioni del consulente nominato sul tema della validità, pare opportuno fornire una breve descrizione delle rivendicazioni del brevetto Whirlpool. Il brevetto, come già menzionato, ha ad oggetto un “cestello per una 3 http://bit.ly/1G7r3L9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee precisavano le conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al Collegio, assegnando alle parti Sentenza n. 5846/2015 pubbl. il 08/05/2015 RG n. 72036/2012 Repert. n. 4871/2015 del 08/05/2015 lavatrice e lavatrice dotata di tale cestello” e comprende una rivendicazione indipendente (1) e le rivendicazioni dipendenti 2-6. Il testo della rivendicazione 1 nella sua versione in lingua italiana recita come segue: “Cestello (10) atto ad essere montato con capacità di moto rotatorio in una vasca di lavatrice o lavatrice-asciugatrice, detto cestello (10) avendo una parete cilindrica (12) essendo orientate verso l’esterno del cestello e le perforazioni (18) essendo sostanzialmente centrate con le protuberanze (16), caratterizzato dal fatto che ciascuna protuberanza (16) ha una forma a piramide con base quadrata”. La rivendicazione 2 richiama la prima con la differenza che dette protuberanze hanno una forma non a piramide ma tronco di piramide, con base sempre quadrata. La rivendicazione 3 dipende alternativamente dalla 1 o dalla 2 ed è contraddistinta dal fatto che “le protuberanze (16) sono disposte in una specie di matrice a righe/colonne in cui le colonne (Y) sono parallele all’asse (R) del cestello (10) e sono sfalsate di una predeterminata frazione del passo con riferimento alle colonne adiacenti (Y)”. La rivendicazione 4 dipende dalla numero 3 e si caratterizza dal fatto che “lo sfalsamento (K) è 1/3 del passo (P)”. La rivendicazione 5 dipende da una qualsiasi delle precedenti e comprende protuberanze con pareti piatte inclinate arrotondate da zone d‟angolo. Infine, la rivendicazione 6 ha per oggetto una lavatrice o asciugatrice provvista di un cestello secondo le rivendicazioni precedenti. 2.2. Sufficiente descrizione Il primo tema sollevato da parte attrice è relativo al requisito della sufficiente descrizione ai sensi dell‟art. 51 c.p.i. (e art. 83 EPC). Il CTU nella sua relazione preliminare alle pagine 5 e seguenti ritiene che tale requisito sia soddisfatto; in particolare conclude che il testo e le figure del brevetto di cui è causa permettano ad un tecnico medio del ramo, identificato in un esperto di stampaggio di lamiere, di realizzare un cestello per lavatrici che presenti le caratteristiche costruttive della rivendicazione 1 senza ricorrere a sforzi intellettuali eccessivi e parimenti che la circostanza che Whirlpool non avrebbe ancora prodotto in serie il suo cestello nella variante a bugne sfalsate della fig. 2 non sia rilevante. L‟attrice contesta 4 http://bit.ly/1G7r3L9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee dotata di perforazioni (18) e di una pluralità di protuberanze (16), dette protuberanze (16) Sentenza n. 5846/2015 pubbl. il 08/05/2015 RG n. 72036/2012 Repert. n. 4871/2015 del 08/05/2015 la conclusione del CTU, ritenendo invece che tale requisito manchi con riferimento sia alla rivendicazione 1 che alla rivendicazione 2. Samsung sostiene che il consulente non abbia considerato l‟elemento caratterizzante dell‟invenzione, ossia l‟effetto di rafforzamento della rigidezza delle pareti del cestello, ed afferma che il brevetto non fornisca alcuna indicazione sui dati e sulle variabili costruttive delle pareti bugnate necessarie per ottenere lunghezza delle indagini che il consulente ha dovuto svolgere per verificare l'effetto dell‟invenzione. Un ulteriore elemento mancante e dunque invalidante il brevetto per insufficiente descrizione, secondo la prospettazione di parte attrice, sarebbe l‟indicazione dei metodi di misurazione dell‟effetto irrigidimento. Le convenute invece condividono la conclusione del consulente sulla presenza di una sufficiente descrizione e aderiscono alle considerazioni svolte al riguardo nella relazione di CTU. Il Collegio ritiene che entrambi gli argomenti formulati dall‟attrice non siano convincenti e che il brevetto non manchi del requisito di sufficiente descrizione. Con riguardo al primo argomento è bene ricordare che l‟art. 51 c.p.i. (art. 83 EPC) dispone che, a pena di nullità ex art. 76 c.p.i., l‟invenzione sia descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta nel ramo possa attuarla, e che la giurisprudenza ha interpretato tale requisito nel senso che il tecnico del ramo deve poter attuare tale invenzione senza ulteriori ricerche e sperimentazioni (ex multis Cass. 16 novembre 1990, n. 11094; Trib. Roma, 10 giugno 2005; Trib. Bologna, 29 febbraio 2008; anche in sede EPO la decisione del Board of Appeal del 21.5.1999, nel caso T 727/95). Da tale presupposto è partito anche il consulente ing. Bonatto (come si evince a pagina 5 della relazione), il quale ha poi affermato che “qualsiasi esperto di stampaggio di lamiere sia in grado di realizzare una simile parete bugnata”, esponendo nelle pagine seguenti i "fondamenti nella descrizione". A pagina 33 della relazione definitiva, il consulente ha poi rilevato che l‟analisi sul requisito della sufficiente descrizione non comporta il dover verificare, nel caso di specie, se il cestello consegue gli effetti tecnici e i vantaggi prospettati nel brevetto, che sarà semmai oggetto di analisi riguardante il requisito dell‟originalità. A supporto di tale affermazione, ha richiamato una serie di decisioni dell‟EPO, tra le quali quelle dei casi T 948/03, T 1449/09 e T 1557/07. 5 http://bit.ly/1G7r3L9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee il riferito effetto di rafforzamento della rigidezza. A dimostrazione di ciò richiama la Sentenza n. 5846/2015 pubbl. il 08/05/2015 RG n. 72036/2012 Repert. n. 4871/2015 del 08/05/2015 Il Collegio ritiene che le considerazioni svolte dal CTU siano convincenti sul punto e che la lunga durata delle indagini svolte dal CTU non abbia una significativa valenza. Tale conclusione è corroborata anche da una lettura del brevetto coreano KR 1020030004554A (“KR ‟554”) – che, sebbene non sia stata considerata come l‟anteriorità più prossima al brevetto Whirpool, appare al Collegio rilevante nei termini in seguito precisati – si evince del brevetto di cui è causa. Il secondo profilo analizzato dalla difesa di parte attrice, ovvero la mancata indicazione dei metodi di misurazione dell‟effetto irrigidimento, è ugualmente non incisivo, non essendo tale indicazione necessaria. Infatti, non è un requisito previsto per legge né dalla elaborazione giurisprudenziale, che ha sempre considerato che tale requisito avesse la funzione descritta poc‟anzi. Il Collegio pertanto conclude che il brevetto sia descritto in modo sufficiente e che la doglianza relativa a questo requisito debba essere rigettata. 2.3. Novità Il secondo profilo di nullità avanzato dalla difesa di Samsung riguarda la nullità del brevetto Whirlpool per carenza di novità. L‟ing. Bonatto ha ritenuto il brevetto EP „704 nuovo rispetto alle anteriorità segnalate da parte attrice, la quale sostiene però che il brevetto coreano KR „554 già analizzato dal consulente, avendo ad oggetto un cestello per lavatrici con bugne rivolte verso l‟esterno aventi base poligonale, anticiperebbe anche una base quadrata, come quella implementata dal brevetto Whirlpool. Rileva che tale conclusione sia stata raggiunta anche dalla Corte di Parigi nell‟ordinanza del 6 novembre 2014, in cui detta Corte ha dichiarato nulla la porzione francese del brevetto (nella sentenza del 6 gennaio 2015 la Corte di Parigi ha dichiarato la nullità della rivendicazione 2 per assenza di originalità). Le parti convenute aderiscono alle considerazioni del CTU, sostenendo che la tesi di Samsung non possa essere accolta dal momento che una forma poligonale ricomprende tutte quelle la cui base contenga da tre a “n” lati. Il consulente ha analizzato il requisito della novità alle pagine 17-19 della relazione provvisoria (richiamate a pagina 33 della relazione finale), nelle quali ha analizzato le possibili interferenze con quattro anteriorità, tra cui quella coreana richiamata nuovamente 6 http://bit.ly/1G7r3L9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee come anche nello stesso la descrizione non fornisse indicazioni più precise rispetto a quelle Sentenza n. 5846/2015 pubbl. il 08/05/2015 RG n. 72036/2012 Repert. n. 4871/2015 del 08/05/2015 negli scritti conclusivi di Samsung. Su quest‟ultima ha affermato che essa descriva un cestello per lavatrici provvisto di bugne a base esagonale e non descriva né suggerisca bugne a base quadrata, non avendo pertanto ripercussioni sulla validità della rivendicazione 1 di EP „704. Il Collegio non condivide pienamente tale affermazione del consulente e ritiene, al 2 del brevetto Samsung. Come già menzionato, il brevetto coreano rivendica un cestello per lavatrici con bugne rivolte verso l‟esterno aventi una forma a cupola (“dome shaped”) e che nella rivendicazione 5 hanno una base a forma poligonale o circolare. La descrizione ha parimenti previsto la possibilità di una forma poligonale o circolare, specificando che nel caso di specie le basi implementate erano a base esagonale o ottagonale, come anche mostrato dai disegni. Il CTU, come d‟altronde la difesa delle convenute, ha valorizzato tale ultimo elemento, affermando che il generico richiamo ad una base poligonale non potesse essere sufficiente ad anticipare né a suggerire una base quadrata, quando i disegni – e la descrizione – si concentravano invece solo su una base esagonale o ottagonale. Tale conclusione non è condivisa dal Collegio, che ritiene non opportuno ignorare il dato testuale delle rivendicazioni del brevetto coreano. Infatti, sebbene nella descrizione si usi il condizionale (“each of the embossing portions 11 may have a circular or polygonal shape”), la rivendicazione 5 è chiara e perentoria nel comprendere tali forme (recita infatti “the inner tub structure of claim 4, wherein the embossing portions have a circular or polygonal shape”). Rivendicando, dunque, una base poligonale, sembra difficile ritenere che un quadrato non sia ricompreso in tali forme, e non appare convincente il rilievo delle convenute sulla genericità di tale forma. Whirlpool ha infatti rilevato che una forma poligonale ricomprenda miliardi di forme e che difficilmente bugne poligonali con centinaia o più lati potrebbero avere vantaggi rispetto all‟arte nota. Il rilievo è concettualmente corretto, ma partendo invece “dal basso”– come più logico – il quadrato risulta essere la seconda figura geometrica di poligono semplice. Dunque si deve concludere che, sebbene non raffigurata nelle figure del brevetto, una base a forma di quadrato sia certamente compresa nella base a forma poligonale rivendicata espressamente nella rivendicazione 5. 7 http://bit.ly/1G7r3L9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee contrario, che l‟anteriorità coreana sia lesiva del requisito della novità della rivendicazione Sentenza n. 5846/2015 pubbl. il 08/05/2015 RG n. 72036/2012 Repert. n. 4871/2015 del 08/05/2015 Riguardo invece alla forma delle bugne in KR „554, il brevetto in tutte le sue porzioni la descrive e definisce come forma a cupola. Tuttavia, il CTU a pagina 25 della relazione provvisoria evidenzia come la figura 3 del brevetto raffiguri bugne a tronco di piramide. Parte attrice aveva già svolto tale rilievo sia nelle memorie difensive che in quelle tecniche, affermando che dai disegni del brevetto risulti indubbiamente che la forma chiamata siano ottenuti in una parete piatta nella parte superiore della protuberanza (vedi in particolare pagina 20 della prima memoria tecnica di Samsung). Le convenute, dal canto loro, non hanno mai contestato tale circostanza, né nelle memorie difensive che in quelle tecniche, cosicché la circostanza medesima deve essere confermata dal Collegio. Da quanto stabilito poc‟anzi, si deve concludere che il brevetto coreano KR „554 anticipi tutti gli elementi della rivendicazione 2 del brevetto Whirlpool, che è pertanto nullo per carenza di novità. Tale nullità inficia parimenti tutte le rivendicazioni dipendenti 3-6 in quanto dipendenti dalla rivendicazione 2. Non può invece considerarsi lesivo della novità della rivendicazione 1, avendo quest‟ultimo bugne a forma piramidale, né di conseguenza delle rivendicazioni 3-6 in quanto dipendenti da questa, salvo quanto si dirà in seguito con riguardo alla attività inventiva. 2.4. Attività inventiva L‟ultimo motivo di nullità sollevato da Samsung è quello concernente il requisito dell‟originalità. L‟anteriorità più prossima individuata dal consulente nominato è costituita dal modello di utilità tedesco DE 29805226 U (“DE „226”), il quale descrive un cestello per lavatrici sulle cui pareti sono presenti bugne piramidali a base esagonale e non quadrata. L‟analisi del consulente si è concentrata sull‟esistenza di un effetto di maggior irrigidimento e di maggior delicatezza garantito da EP „704 rispetto a DE „226. Per svolgere tale compito si è avvalso di alcune simulazioni numeriche, l‟ultima delle quali è stata affidata, di comune accordo con i CTP, al Politecnico di Torino individuato come ente imparziale dopo che l‟ing. Bonatto aveva ritenuto necessaria un'ulteriore simulazione stante i risultati contrastanti ottenuti dalle precedenti. In base alle simulazioni esperite, il consulente conclude che la rivendicazione 1 di EP „704 sia priva di originalità alla luce di DE „226, poiché non ha riscontrato un aumento dell‟irrigidimento della parete laterale né è 8 http://bit.ly/1G7r3L9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee “dome” sia in realtà una forma a tronco di piramide e sottolineando che infatti i fori (11a) Sentenza n. 5846/2015 pubbl. il 08/05/2015 RG n. 72036/2012 Repert. n. 4871/2015 del 08/05/2015 riuscito a trovare altri vantaggi tecnici, tra i quali l‟aumento della delicatezza. Con riferimento a tale ultimo dato afferma che le analisi non permettano di raggiungere una conclusione certa. Solleva, infine, il quesito a proposito del soggetto, tra le parti, gravato dall‟onere di provare che la rivendicazione 1 di EP „704 risolva il problema riformulato di fornire un‟alternativa a DE „226 circa l‟irrigidimento della parete di un cestello o altri La difesa di Samsung aderisce alle suddette considerazioni del CTU, sostenendo che le simulazioni svolte hanno evidenziato la diminuzione dell‟effetto irrigidimento del brevetto Whirlpool rispetto all‟anteriorità DE „226. Afferma che tale effetto sia l‟unico rilevante poiché, in primo luogo, il dibattito tecnico si è concentrato solo sulla rigidezza, non essendo stato possibile misurare il parametro della delicatezza, ed, in secondo luogo, poiché Whirlpool nella fase di esame del brevetto ha fatto riferimento solo a tale effetto. Afferma infine che l‟onere di provare la risoluzione del problema riformulato o di altri problemi tecnici da parte della rivendicazione 1 di EP „704 incombesse sulle convenute, non potendo Whirlpool usare qualsivoglia presunzione di validità, perché l‟effetto migliorativo è stato semplicemente affermato nel testo del brevetto senza nessun supporto sperimentale. Infine, segnala, come metodo alternativo per invalidare il brevetto Whirlpool per carenza di originalità, la strada intrapresa dal parallelo giudizio francese nella decisione del 16 gennaio 2015, la quale ha concluso che il tecnico medio del ramo, alla luce dello stato della tecnica, sarebbe stato in grado senza alcuno sforzo inventivo di realizzare un cestello con bugne piramidali (o tronco-piramidali) a base quadrata. La difesa delle convenute, invece, ritiene evidente che l‟invenzione coperta dal suo brevetto non fosse ovvia alla luce dello stato della tecnica. Rileva, in sede di comparsa conclusionale, che il problema tecnico risolto dal suo brevetto non fosse quello di fornire una soluzione migliorativa rispetto all‟arte nota, ma quello di offrire una soluzione accettabilmente efficace, in conformità con quanto disposto dalle linee guida dell‟EPO già richiamate anche dal CTU. Tale alternativa, secondo Whirlpool, sarebbe senz‟altro offerta anche dalla rivendicazione 1 di EP „704, affermando che le simulazioni svolte dal Politecnico di Torino (del quale contesta la scelta di operare un confronto tra “ritagli di cestello”), nonché soprattutto le simulazioni svolte precedentemente confermino tale 9 http://bit.ly/1G7r3L9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee problemi tecnici. Sentenza n. 5846/2015 pubbl. il 08/05/2015 RG n. 72036/2012 Repert. n. 4871/2015 del 08/05/2015 circostanza. Ritiene, infine, che l‟onere della prova rilevato dal CTU incombesse su Samsung, poiché il brevetto EP „704 è assistito da una presunzione legale di validità, e che l‟attrice non se ne sia fatto carico, non avendo detto nulla in ordine alla possibilità che il brevetto Whirlpool costituisca una alternativa accettabilmente efficace alla soluzione offerta da DE „226. 5. Quest‟ultimo si riferisce al cd. “problem and solution approach” utilizzato dall‟EPO, e al paragrafo 5.2 di GI-VII tratta della formulazione del “problema tecnico oggettivo”, prevedendo la possibilità di riformulare il problema come individuato nella domanda di brevetto quando, per esempio, emerga un'anteriorità più vicina all‟oggetto rivendicato non nota all‟inventore. Tale problema tecnico, sempre secondo le linee guida EPO, non richiede necessariamente una soluzione più vantaggiosa rispetto all‟arte nota, potendo essere invece sufficiente una soluzione alternativa. Tanto premesso, bisogna rilevare però che, come evidenziato dalla difesa di parte attrice, la giurisprudenza italiana, sia di legittimità che di merito, è compatta nel ritenere illegittima una riformulazione in sede giudiziale del problema tecnico individuato nel brevetto (ex multis Cass. 4 novembre 2009, n. 23414; Trib. Milano, 1 giugno 2010; Trib. Bologna, 2 gennaio 2012). Il Collegio ritiene di aderire a questo orientamento, condividendo l‟opinione di Samsung che esso sia perfettamente compatibile con le linee guida EPO. Inoltre nel caso di specie, il dibattuto onere di provare la presenza di vantaggi o altri effetti tecnici ricadeva pienamente su Whirlpool. Infatti, la presunzione di validità che copre il brevetto dopo la sua concessione non può estendersi oltre quanto riferito nel brevetto stesso (come effetti tecnici diversi da quelli descritti). Appare dunque che l‟analisi del CTU sia condivisibile, avendo i risultati delle simulazioni effettuate indicato che le forme scelte nella rivendicazione 1 di EP „704 non offrano un vantaggio rispetto a DE „226 con riguardo al problema tecnico di aumentare l‟irrigidimento della parete laterale di un cestello di lavatrice, avendo al contrario riscontrato una diminuzione di tale rigidezza rispetto all‟anteriorità più prossima e non avendo riscontrato nessun altro vantaggio tecnico. 10 http://bit.ly/1G7r3L9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee I punti delle linee guida EPO richiamate da parte convenuta sono il puto G-I, 3 ed il G-VII, Sentenza n. 5846/2015 pubbl. il 08/05/2015 RG n. 72036/2012 Repert. n. 4871/2015 del 08/05/2015 In ogni caso, nonostante quanto sopra sia già dirimente, il Collegio rileva che la rivendicazione 1 sia carente di originalità anche a prescindere dalla soluzione del problema tecnico, adottando delle forme che un tecnico medio del ramo avrebbe potuto realizzare combinando le soluzioni offerte dall‟arte nota. In particolare, prendendo le già descritte forme scelte da DE „226 e da KR „554, oltre a quelle di DE 4437986, che descrive e rinvenibili dall‟anteriorità coreana), l‟esperto del ramo avrebbe potuto agevolmente selezionare protuberanze piramidali con base quadrata. Dunque, la rivendicazione 1 del brevetto Whirlpool è nulla per carenza di attività inventiva, e tale nullità si estende alle rivendicazioni dipendenti 3-6 (in quanto dipendenti dalla rivendicazione 1), come già spiegato anche dal consulente nella relazione definitiva alle pagine 72-74. 2.5. Tutela come modello di utilità Infine, Samsung afferma che l‟invenzione rivendicata dal brevetto ricadrebbe nella disciplina dei modelli di utilità in quanto conformazione di parti deducibili da altri brevetti o modelli preesistenti. Tale considerazione però non deve essere approfondita dal Collegio, dal momento che Whirlpool non ha formulato nessuna domanda in tal senso, affermando, al contrario, di non condividere tale opinione di Samsung e di insistere con la domanda di protezione del brevetto di invenzione. 3. L‟interferenza dei cestelli “Diamond” di Samsung con il brevetto EP „704 In via riconvenzionale le convenute hanno formulato domanda di contraffazione e chiesto le pronunce consequenziali. Il consulente nominato, nella sua relazione preliminare, ritiene che il prodotto Samsung interferisca con la rivendicazione 1 del brevetto poiché implementa tutte le sue caratteristiche. Non ha trovato invece che vi sia contraffazione della rivendicazione 2, in quanto quest‟ultima è caratterizzata da protuberanze a forma di tronco di piramide, mentre quelle del cestello “Diamond” sono a forma piramidale. Conclude ulteriormente che il cestello Samsung non interferisca con le rivendicazioni 3 e 4 (in quanto dipendenti dalla rivendicazione 1), perché non riproduce alcuna disposizione a matrice sfalsata, né con la rivendicazione 5; ritiene invece che le lavatrici su cui sono montati i 11 http://bit.ly/1G7r3L9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee raffigura protuberanze con base a forma quadrata (che comunque il Collegio ritiene già Sentenza n. 5846/2015 pubbl. il 08/05/2015 RG n. 72036/2012 Repert. n. 4871/2015 del 08/05/2015 cestelli “Diamond” costituiscano contraffazione della rivendicazione 6 in quanto dipendente dalla 1. Nella relazione finale, invece, il consulente raggiunge una diversa conclusione: ritiene che, avendo accertato la nullità della rivendicazione 1 e conseguentemente delle rivendicazioni 3-6 in quanto dipendenti dalla 1, non vi sia contraffazione. memorie tecniche. Tuttavia, dato l‟accertamento della integrale nullità del brevetto EP „704 di cui è causa, non può essere affermata nessuna contraffazione ed il Collegio pertanto rigetta tale domanda riconvenzionale formulata da Whirlpool. 4. Le altre domande e la regolamentazione delle spese legali Le società convenute hanno chiesto la pronuncia di una serie di disposizioni consequenziali alla contraffazione e hanno formulato diverse richieste istruttorie finalizzate alla quantificazione del risarcimento danni. Dato l‟accertamento della nullità del brevetto e della conseguente non contraffazione, anche tutte le altre domande formulate dalla difesa Whirlpool vanno rigettate, in particolare la richiesta di inibitoria, di ritiro dal commercio e distruzione del dispositivo e dei cataloghi, stampati confezioni, scatole, materiale di confezionamento e pubblicitario in genere relativi ai dispositivi, la fissazione di una penale, la condanna al risarcimento del danno con la restituzione degli utili eccedenti e la pubblicazione della sentenza. Tutte le istanze istruttorie formulate dalle convenute – la disposizione di ulteriori CTU, gli ordini ai sensi degli artt. 210, 212, 121 c.p.i. e 2711 c.c. e l‟ordine ai sensi dell‟art. 121 bis c.p.i. – devono essere parimenti rigettate. Alla luce del riferito accertamento di non contraffazione, dette istanze infatti perdono di qualsiasi significato probatorio. Infine, entrambe le parti hanno chiesto la condanna della controparte a rifondere le spese processuali sostenute nel corso di questa causa. Alla luce dell‟accoglimento delle domande formulate dall‟attrice, il Collegio pone a carico integrale delle convenute le spese della CTU nella misura già liquidata in corso di causa e dispone la liquidazione delle spese legali a favore di Samsung. Tali spese sono quantificate ai sensi del Decreto n. 55 del 10 marzo 2014, usando lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di particolare 12 http://bit.ly/1G7r3L9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee Questo tema è stato affrontato sinteticamente dalle parti, sia negli scritti difensivi che nelle Sentenza n. 5846/2015 pubbl. il 08/05/2015 RG n. 72036/2012 Repert. n. 4871/2015 del 08/05/2015 complessità previsto dall‟art. 5, sesto comma, secondo periodo, nella somma totale di Euro 21.387,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge. P.Q.M. Il Collegio della Sezione Specializzata Impresa “A” del Tribunale di Milano, accerta e dichiara l‟integrale nullità della frazione italiana del brevetto europeo EP 1925704 in titolarità di Whirlpool Corporation e in licenza di Whirlpool Europe s.r.l.; rigetta la domanda riconvenzionale delle convenute di contraffazione della frazione italiana del brevetto europeo EP 1925704 da parte dei cestelli “Diamond” di Samsung e delle lavatrici in cui detti cestelli sono montati e tutte le altre domande riconvenzionali ed istruttorie formulate; pone a carico integrale di Whirlpool Corporation e Whirlpool Europe s.r.l., in solido, le spese della CTU nella misura già liquidata in corso di causa; dispone la liquidazione delle spese processuali a favore di Samsung Electronics Italia s.p.a., ed a carico solidale delle convenute, nella somma di Euro 21.387,00, oltre al rimborso spese forfettarie ed agli accessori di legge; manda alla Cancelleria di darne comunicazione all'UIBM per le annotazioni di legge. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16 aprile 2015. Il Presidente Estensore (Dott.ssa Marina Anna Tavassi) 13 http://bit.ly/1G7r3L9 Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti: