25-03-2013 Orario di lavoro Confindustria

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25-03-2013 Orario di lavoro Confindustria
CUNEO
La disciplina dell’orario di lavoro
e tempi di riposo (dal
dal d.lgs. N. 66/2003 al D.lgs. N.
183/2010)
Confindustria Cuneo
Avv. Dario Messineo
Avv. Dario Messineo
Responsabile Ufficio Legale
Responsabile Servizio Politiche del lavoro
Direzione Provinciale del Lavoro
di Cuneo
Componente Centro Studi
per le attività ispettive
presso la Direzione Generale Ispezione Lavoro
ROMA
Dottore di ricerca all’Università di Pavia
[email protected]
Il contenuto delle slides è frutto del
pensiero esclusivo dell’autore e non
impegna in alcun modo
l’amministrazione di appartenenza.
D.LGS. N. 66/2003
Attuazione
delle
Direttive
N.
93/
93/104
104/C
/CE
E e 00/
00/34/CE
34/CE,, emanate in
attuazione dell
dell’’art
art.. 118 TCE (ora 136
Amsterdam), quindi in materia di
sicurezza delle condizioni di lavoro
La direttiva attualmente in vigore
2003//88/ce
2003
88/ce
disciplina uniforme applicabile su tutto il
territorio nazionale (art
(art.. 1 co
co.. 1), al
settore pubblico e privato
Non era stato previsto un nuovo
regime
sanzionatorio,
ridisegnato
successivamente
dal D.LGS.
LGS. N. 213
213//2004
NORME DI MODIFICA DELLA
LEGGE
D.Lgs. 213/2004 (rettifica sistema
sanzionatorio)
L. 244/2007
D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008
L. 183/2010 (collegato lavoro)
Soggetti legittimati alle deroghe
Va ricordato che la r.s.u. è comunque eletta
dai lavoratori, fra i componenti di lista
presentata da soggetti firmatari il contratto
collettivo nazionale.
Non è un contratto collettivo quello
sottoscritto da tutti i lavoratori in forza: tale
ipotesi corrisponde alla sottoscrizione di una
pluralità di contratti individuali.
Le RSA sono state legittimate da ultimo
nell’accordo interconfederale del 28/06/2011
NORMATIVA COMUNITARIA E “PRINCIPIO
DEL PRIMATO”
Le fonti sono la Dir. 93/104/ce e la 2000/34/ce
(modificativa della 104).
La direttiva attualmente in vigore è la 2003/88/ce
Le direttive secondo la Corte di Giustizia Ce comunque
vincola ogni operatore nell’interpretazione della norma
interna in conformità al diritto comunitario.
Le norme interne devono essere interpretate, secondo la
Corte di Giustizia in conformità alle direttive Ce e ai
trattati.
Nel dubbio interpretativo della direttiva è necessario
adeguarsi all’interpretazione della Corte di Giustizia, che
assicurare l’uniforme Interpretazione delle norme Ce
7
GERARCHIA DELLE FONTI
Qualora la norma interna contrasti con
Regolamento, prevale il Regolamento.
Qualora la norma interna sia contraria ad un
Trattato, prevale il Trattato
Se la norma interna contrasta con la Direttiva, il
diritto interno non è cedevole.
Tuttavia la Direttive spesso prevedono per i
privati diritti “chiari”, “precisi”, “incondizionati” (ad
es. 11 ore di riposo ogni 24).
Il Giudice è obbligato ad applicare l norma
comunitaria rispetto alla norma interna
8
Principi generali
Secondo l’art
art.
art. 2087 c.c., si prescinde dal
rispetto dei limiti contrattuali e perfino
dal rispetto di quelli legali, qualora le
condizioni di lavoro richiedano l’adozione
di
misure
particolari
anche
con
riferimento all’articolazione dell’orario di
lavoro per assicurare la tutela della salute
e della sicurezza del lavoratore.
Anche la Corte di Giustizia Ce ricorda che
la ratio delle norme in materia di orario, è
di tutela della salute e sicurezza e non di
flessibilità del rapporto di lavoro.
Il giudice, in base ai principi Comunitari , potrebbe
disapplicare la norma interna (D.L. n. 112/2008) che
esclude il personale dirigenziale del settore sanitario dal
campo di applicazione degli artt. 4 e 7 del D.Lgs. n.
66/2003.
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 conv. con
modif. in legge 6 agosto 2008, n. 133
Art. 8 del d.l. 138/11 (conv. l. 148/11): i contratti collettivi
di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da
associazioni dei lavoratori comp. piu' rappresentative
sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro
rappresentanze sindacali operanti in azienda e degli
accordi interconfederali vigenti, possono realizzare
specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i
lavoratori interessati a condizione di essere
sottoscritte dalla maggioranza delle predette
rappresentanze sindacali
10
Art. 1
Comma
2, lettera a): orario di lavoro tutto il
tempo a disposizione e non il tempo di effettivo
lavoro.
2, lettera g): lavora a turni (anche coloro
che non lavorano a squadre)
Comma
Comma 2, lettera m): i contratti collettivi sono
quelli anche aziendali e territoriali. (E’ammessa
quindi anche la contrattazione aziendale e
territoriale)
11
L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
l contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini
contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale
alla durata media delle prestazioni lavorative in un
periodo non superiore all’anno.
Tali clausole devono essere rispettate per intero, pena la
disapplicazione della clausola derogatoria.
Potrebbe anche capitare che il secondo livello di
contrattazione si attivi, senza rinvio dal primo livello. Non
vi è un principio di gerarchia fra contratti. Art 8 del DL
134/11 e accordo interconfederale
12
Il computo delle ore settimanali inferiori o
superiori alle 40 ore dell’anno nei regimi
multiperiodali contrattuali per l’orario
normale di lavoro è da intendersi come
periodo mobile tra un giorno qualsiasi
dell’anno ed il corrispondente dell’anno
successivo, a condizione che la media
annua corrisponda alle 40 ore settimanali,
tenendo
conto
della
contrattazione
collettiva
13
ORARIO DI LAVORO – ART 1 CO 2 (definizioni)
lavoro effettivo
NOZIONE
(utile per limiti h/mass)
NOVITA’
Qualsiasi periodo in
Non + lavoro
cui il lavoratore sia al effettivo
lavoro, a disposizione
del datore di lavoro
nell’esercizio delle sue
attività o delle sue
funzioni
►RIVIVONO art. 8 co 3 rd 23
e decreto di attuazione
Sono espressamente
escluse dalla nozione di
orario di lavoro normale e
non sono retribuiti:
(es. riposi intermedi,
tempo per recarsi al
posto di lavoro; tempo di
trasferta, salvo diversa
previsione ccnl)
Orario di lavoro (art.1)
L’interpello
15/
15/2010 stabilisce
che devono ricorrere
queste
condizioni :
Al lavoro
A disposizione del datore
Nell’esercizio della sua attività
o delle sue funzioni
15
Orario di lavoro (art.1)
La
timbratura del cartellino;
il tempo necessario per la
vestizione e la svestizione
quando è d’obbligo una divisa ed
è disciplinato il tempo e il luogo
in cui deve avvenire
16
Tempo di viaggio (art.1)
Il
tempo di viaggio non è
orario di lavoro (tranne che
non sia previsto dal CCNL o
sia
funzionale
allo
svolgimento del lavoro) e da
solo diritto all’indennità nel
caso di trasferta (art.
(art. 51 c. 5
dpr 917/
917/86)
86)
17
Tempo di viaggio (art.1) Interpello 13/2010
“il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro
rientra nell’attività lavorativa vera e propria quando sia
funzionale rispetto alla prestazione” cioè “nel caso in
cui il dipendente, sia di volta in volta inviato in diverse
località per svolgervi la sua prestazione lavorativa, ad
es:
connesso alla prestazione da svolgersi presso il
cantiere;
se il ritrovo presso un centro di raccolta corrisponde
ad una esigenza organizzativa aziendale
Luogo ove reperire i mezzi o gli strumenti
18
Corte di Giustizia- Guardia medica
L’orario di lavoro comprende:
1)
Presenza fisica sul luogo di lavoro
Disposizione
alla
fornitura
della
lavorativa
2)
19
prestazione
Si chiarisce, inoltre, che viene considerato orario di
lavoro anche se il lavoratore non presti effettivamente
la propria attività, si riposi o dorma
dorma, in quanto il
lavoratore è costretto a rimanere lontano dal suo
ambiente familiare e sociale e risultando impedita o
fortemente limitata la sua libertà di gestire il proprio
tempo.
Corte di Giustizia- del 11.1.07 n.437/05
20
E
conforme
alle
direttiva
un
trattamento retributivo diverso per i
periodi nel corso dei quali sono
realmente effettuate le prestazioni di
lavoro da quelli in cui non viene svolta
alcune prestazione lavorativa effettiva,
anche se a disposizione del datore,
purché venga garantita la protezione
effettiva del lavoratore.
Reperibilità
Poiché la reperibilità comporta il
costante raggiungimento del luogo
di lavoro, senza tuttavia alcuna
imposizione fisica, consentendo di
scegliere il luogo dove soggiornare
e le attività da svolgere durante le
attese non si può considerare orario
di lavoro
21
ORARIO NORMALE DI LAVORO – ART. 3
Nozione
Esclusioni
Novità
40 ore settimanali
Art. 16
Fatte salve le condizioni di
miglior favore stabilite dai
contratti collettivi, sono
esclusi dall’ambito di
applicazione della disciplina
della durata settimanale
dell’orario una lunga serie di
categorie, in gran parte già
escluse dalla disciplina
previgente
Riprende art. 13 legge n.
196/97 MA legittima anche
altri *livelli di contrattazione
più bassi del nazionale (fino
all’aziendale)
I contratti collettivi di lavoro
possono stabilire una
durata minore e riferire
l’orario normale alla durata
media delle prestazioni
lavorative in un periodo non
superiore all’anno
(es. lavori discontinui
Viaggiatori e piazzisti
Pers impegnato in servizi di
stampa e tv
Giornalisti etc.)
Orario normale di lavoro
Se
manca l’orario plurisettimanale,
la 41ma ora è straordinario, anche
se compensata da riposi (Escluso
art. 4).
23
E’ straordinario ciò che va oltre
l’orario ordinario (art. 3).
Durata massima settimanale dell’orario
Art. 4
1. l contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata
massima settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non può in
ogni caso superare, per ogni periodo di sette
giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di
lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la
durata media dell'orario di lavoro deve essere
calcolata con riferimento a un periodo non
superiore a quattro mesi.
24
La durata settimanale(art. 4)
Comma
1:
i
contratti
collettivi
stabiliscono
la
durata
massima
settimanale (ordinario e straordinario).
Scompare il limite giornaliero (che si
evince solo per differenza, dalla norma
sul riposo giornaliero).
La durata media non può superare le 48
ore ogni sette giorni. (compreso il lavoro
straordinario).
La media si computa su un periodo non
superiore a 4 mesi (tranne previsione
contrattuale).
25
Durata massima dell’orario (art. 4)
La
legge non stabilisce la
durata
massima
che
è
stabilita
dai
contratti
collettivi mentre stabilisce la
durata media complessiva e
cioè
comprensiva
delle
prestazioni straordinarie
26
Durata massima dell’orario (art. 6)
Se il riposo compensativo di
cui ha beneficiato il lavoratore
è previsto in alternativa o in
aggiunta alla maggiorazione
retributiva
le
ore
di
straordinario prestate non si
computano ai fini della durata
media settimanale e della
durata massima
27
Durata massima dell’orario (art. 4)
Se
le
ore
di
lavoro
straordinario prestate sono
state compensate all’interno
del periodo non entreranno
quindi nel calcolo della media
28
Durata massima dell’orario (art. 4)
I contratti aziendali possono
con riferimento alla singola
settimana
fissare
orari
superiori a quelli stabiliti dal
CCNL ?
29
Verifica delle ore in
eccesso
Il periodo di verifica è mobile ogni volta
che vengono superate le 48 ore si
verificano i 4 mesi precedenti
Durata media dell’orario (art. 4)
La
durata media non può
superare le 48 ore ogni sette
giorni (compreso il lavoro
straordinario) che deve essere
rispettata nell’arco di quattro
mesi (6 o 12 mesi nel caso di
accordo sindacale)
31
Calcolo media settimanale (art. 4)
Se il riposo compensativo è
previsto in alternativa o in
aggiunta alla maggiorazione
retributiva
il
lavoro
straordinario non si computa
nella
media
della
durata
massima
32
Multiperiodalità (art. 4)
La possibilità di eseguire orari
settimanali superiori e inferiori
all’orario normale comporta
come conseguenza che lo
straordinario è quello eseguito
oltre l’orario formalmente
determinato nei diversi moduli
compresi nell’arco temporale
33
Durata media dell’orario (art. 4)
La
regola delle 48 ore medie
vale anche nel caso di orario
multiperiodale?
34
Durata media dell’orario (art. 4)
Per
i bambini vale sempre la
regola delle 7 ore giornaliere
e 35 settimanali
35
Durata media per 4 mesi (48 ore)
36
Durata media per 12 mesi (48
ore) periodo mobile
1°semestre (anno x)
19 ore settimana
2°semestre (anno x)
77 ore settimana
1°semestre (anno y)
77 ore settimana
2°semestre (anno y)
19 ore settimana
37
Calcolo media settimanale (art. 4)
Fanno scorrere il periodo di
riferimento:
Ferie
Maternità
Malattia
Infortunio
Gravidanza
38
Calcolo media settimanale (art. 4)
La malattia del dipendente per
il periodo di un mese nel
quadrimestre
Gennaio/Aprile
fa scorrere il periodo di
riferimento a quando..?
39
QUESITO
Come si computano i periodi di assenza per
motivi diversi da ferie e malattia ai fini del
rispetto dell’orario massimo?
Lavoro straordinario
È’ il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro
(art. 2, co.1, lett. c)
Il ricorso al lavoro straordinario deve essere
contenuto
In difetto di disciplina collettiva, il ricorso al lavoro
straordinario è ammesso soltanto previo accordo
tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo
che non superi le 250 ore annuali e deve essere
autorizzato
41
Lavoro straordinario
Non è uno strumento
ordinario
di
programmazione
del
lavoro e la contrattazione
può derogare all’obbligo
del
consenso
del
lavoratore.
42
Lavoro straordinario
LIMITI QUANTITATIVI
Le
sanzioni si applicano solo al superamento del
limite legale delle 250 ore di straordinario
La
contrattazione può abbassare i limiti o alzarli
La contrattazione prevede un limite inferiore o al
superamento del limite contrattuale se esso è
superiore a quello di legge.
La
contrattazione può derogare implicitamente
all’obbligo del consenso del lavoratore (circolare 8
min. lav.)
43
Lavoro straordinario
LIMITI
TIPOLOGICI
Ampia delega alla contrattazione.
Qualora
cioè
il
ricorso
al
lavoro
straordinario
sia
disciplinato
dalla
contrattazione collettiva lo straordinario è
obbligatorio, salvo giustificato motivo.
Ammesso
il riposo compensativo in
alternativa o aggiunta alle maggiorazioni
In relazione al mancato computo non è
sufficiente che la prestazione sia stata
inserita in banca ore. E’ anche necessario
che il riposo sia stato effettivamente goduto
Lavoro straordinario (art. 16)
Nel
caso di dirigenti NON si
applicano tutti i
limiti dello
straordinario
Il limite delle 250 ore
straordinario
esclude
straordinario contrattuale, pur
maggiorato
di
lo
se
Lavoro straordinario
Le ore di formazione sono un obbligo
datoriale, e si computano ugualmente
( a scelta della contrattazione
collettiva).
Il lavoro straordinario deve essere
computato a parte e compensato con
le maggiorazioni retributive previste
dai Contratti (In alternativa o in
aggiunta riposi compensativi).
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Eccezioni allo straordinario
Casi di eccezionali esigenze tecnicoproduttive e di impossibilità di fronteggiarle
attraverso l'assunzione di altri lavoratori
Forza maggiore
La
mancata prestazione di lavoro
straordinario possa dare luogo ad un
pericolo grave ed immediato ovvero ad un
danno alle persone o alla produzione
Mostre, fiere, manifestazioni collegate
all’attività produttiva
Allestimento di modelli prototipi e simili
(Comunicazione rsu/rsa)
47
Computo dello straordinario
Non si computano nel calcolo del
superamento delle 250 ore di straordinario:
48
I lavori discontinui, preparatori, lavori
stagionali che sono esclusi dal regime
dell’orario normale di lavoro ai sensi
dell’art. 16, 1c., del d.lgs. 66/2003.
LAVORO STRAORDINARIO ART. 5
Disciplina
Novità
Regolato da contr coll SOLO in
mancanza, operano i limiti di
legge
La legge non prevede più una maggiorazione minima
obbligatoria, ma rinvia al contrattazione collettiva, che
può anche prevedere la mera fruizione di riposi
compensativi
Anche
Deve essere sempre registrato e computato a parte dal
lavoro ordinario
senza il consenso del
lavoratore, e oltre le 250 h/annue
in det casi (eccezionali esigenze
tecnico- produttive,)
I limiti allo straordinario non si applicano per i
Dirigenti che non abbiano un orario di lavoro
QUESITI
Si calcolano le ore di straordinario per le quali il
lavoratore ha beneficiato del riposo compensativo?
Come si computa il tetto nel caso di contratti che
fissano un tetto di 240 ore? E nel caso di contratti che
fissano un tetto di 260 ore?
SANZIONI
Art. 5, 3°comma, del D.Lgs. 08.04.2003 n. 66 per aver fatto eseguire
prestazioni di lavoro straordinario in violazione della disciplina collettiva
applicabile; la sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 18 bis, 6°comma,
del medesimo decreto, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del
D.Lgs. 213/04, nell’importo da €. 25,00 a €. 154,00. Se l’inosservanza si
riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata nel corso dell’anno solare per più
di cinquanta giornate lavorative la sanzione è da €. 154,00 a €. 1.032,00 e non
è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Art. 5, 3°comma, del D.Lgs. 08.04.2003 n. 66 per aver fatto eseguire, in
difetto di disciplina collettiva applicabile, prestazioni di lavoro
straordinario oltre il limite di duecentocinquanta ore annuali e/o senza
accordo tra datore di lavoro e lavoratore, e/o in assenza di uno dei casi
eccezionali previsti dall’art. 5 comma 4, lett a), b) e c); la sanzione
amministrativa è stabilita dall’art. 18 bis, 6°comma, del medesimo decreto,
come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 213/04,
nell’importo da €. 25,00 a €. 154,00. Se l’inosservanza si riferisce a più di 5
lavoratori o si è verificata nel corso dell’anno solare per più di cinquanta
giornate lavorative la sanzione è da €. 154,00 a €. 1.032,00 e non è ammesso
il pagamento in misura ridotta.
SANZIONI
Art. 5, 5° comma, del D.Lgs. 08.04.2003 n. 66 per non aver
compensato lo straordinario eseguito con le maggiorazioni
previste dal contratto collettivo, e/o per non aver
corrisposto le sole maggiorazioni retributive stabilite dal
medesimo contratto per lavoratori che hanno usufruito di
riposi compensativi; le sanzioni amministrative e quella
ridotta sono le stesse del precedente punto.
ORARIO MASSIMO SETTIMANALE ART 4
Inderogabile in pejus dal contratto collettivo
(comprensivo di eventuale straordinario)
Disciplina
Esclusioni
Novità
In ogni caso deve
essere rispettato il limite
di 48 h/sett in media su
un periodo di 4 mesi
dirigenti, personale direttivo
o altre persone aventi potere
di decisione autonomo,
intendendosi per tali i
lavoratori la cui durata dell’
orario di lavoro può essere
determinata dai lavoratori
stessi;
Comunque obblighi sicurezza
SI APPLICA AI LAVORI
DISCONTINUI
Contr coll può solo
estendere il periodo di
riferimento
SANZIONI
Art. 4, 2°, 3° e 4° comma, del D.Lgs 8.4.2003 n° 66, per aver
fatto superare la durata media settimanale dell'orario di
lavoro di quarantotto ore, comprese le ore di lavoro
straordinario, calcolate con riferimento a un periodo non
superiore a quattro mesi, elevati dal contratto collettivo
fino a sei ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni
obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del
lavoro, specificate nello stesso contratto collettivo; la
sanzione amministrativa è prevista dall’art. 18 bis, 3°comma,
del D.Lgs. 8.4.2003 n°66, introdotto dall’art. 1 lett f) D.Lgs.
del 19.07.2004 n° 213 nell’importo da € 130,00 a € 780,00
per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca
la violazione, che, ridotto ai sensi dell’art. 16 della legge n.
689/1981, è pari a € 260,00.
Riposo giornaliero (Art. 7)
Ogni lavoratore deve beneficiare nell’arco di un periodo
di ventiquattrore di undici ore di riposo consecutivo
Il computo delle 24 ore è da ritenersi mobile e si
computa dalla fine di una prestazione all’inizio
all inizio di un’altra
un altra
55
Riposo giornaliero – consecutività (Art. 7)
Il riposo giornaliero deve essere fruito in
maniera consecutiva escluso:
il lavoro frazionato
Il
lavoro sottoposto
reperibilità
56
al
regime
di
Riposo giornaliero- lavoro frazionato (Art. 7)
La
caratteristica del frazionamento
dei periodi di lavoro deve essere
connessa alla particolare natura
dell’attività (ad es. personale
addetto alle pulizie, telelavoro,
ristorazione)
e
non
può
identificarsi
prescindendo
da
ragioni intrinseche o strutturali
57
Riposo giornaliero (Art. 7)
58
Nel caso di riposi compensativi devono essere
goduti (Sentenza Corte Giustizia Jaeger) prima che
il lavoratore monti di nuovo di lavoro.
I casi più frequenti sono quelli del lavoratore
smontante che resta al lavoro per sostituire il
montante assente. Il riposo non goduto andrebbe
goduto prima della successiva ripresa del lavoro
Consecutività del riposo (Art. 7)
La consecutività anche per il lavoro a
turni garantisce il riposo del lavoratore
sia pure nell’arco mobile delle 24 ore
Se le ore di riposo si realizzano solo
per sommatoria, non è rispettato il
precetto:
Es.:
8 – 21
8 – 21
SI
8 – 15
0–8
NO
59
Il giudice, in base ai principi Comunitari , potrebbe
disapplicare la norma interna (D.L. n. 112/2008) che
esclude il personale dirigenziale del settore sanitario dal
campo di applicazione degli artt. 4 e 7 del D.Lgs. n.
66/2003.
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 conv. con
modif. in legge 6 agosto 2008, n. 133
Art. 41, comma 13: Al personale delle aree dirigenziali
degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale,
in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di
conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della
responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del
decreto legislativo 66/2003. La contrattazione collettiva
definisce le modalità che garantiscano ai dirigenti
condizioni di lavoro che consentano una protezione
appropriata ed il pieno recupero delle energie psicofisiche.
60
Deroga al riposo giornaliero
La modifica legislativa dell’art. 7
ha permesso di far scorrere il
periodo di riposo giornaliero
superando gli interpelli 31/2007 e
13/2008 computando tutti i periodi
di lavoro
eseguiti nel caso di
lavori in reperibilità
61
Deroga al riposo giornaliero
E’ coerente con il rispetto dei
principi generali della protezione
della salute dei lavoratori la
fruizione del riposo giornaliero di
11 ore nelle ventiquattro, anche
con modalità frazionata, nel
rispetto della disciplina collettiva
del telelavoro
62
Deroga al riposo giornaliero
“l’art. 7, nella parte che determina
la misura e la consecutività del
riposo giornaliero, può essere
derogato ai sensi dell’art. 17”
63
RIPOSO GIORNALIERO art. 7
Nozione
Deroghe
11 ore di riposo
consecutivo ogni 24
Art. 17 co 1. derogabile da ccnl o
territoriale
Art. 17 co. 2 - In mancanza di ccnl,
DM su richiesta O.S. Magg. Rappr.,
anche solo datoriali,
Art. 7 co 3 attività caratterizzate da
periodi di lavoro frazionati durante la
giornata o reperibilità
Art. 17 co. 5 e 6 art 7 NON SI
APPLICA ai lav. Mobili, dirigenti,
manodopera familiare, settore
liturgico, telelavoro
Novità
Non era previsto
(criteri di conformità
delle deroghe, art.
17 comma 4)
Esonero (art. 41 c. 13 d.l.112/2008)
L’articolo 7 del D.Lgs. n. 66/2003 non si applica
al personale mobile ed a tutti quei lavoratori la cui durata
dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche della
attività , non è misurata o predeterminata o può essere
determinata dai lavoratori stessi (ad es. : dirigenti,
personale direttivo delle aziende o persone aventi potere
di decisione autonomo che “sebbene privo di potere
gerarchico conserva, per le relative attribuzioni, ampia
possibilità di iniziativa, di discrezionalità e di
determinazione autonoma sul proprio tempo di lavoro”),
65
Stato di necessità
La legge 689/1981 esclude la
responsabilità del datore di lavoro
nell’ipotesi dello stato di necessità che
presuppone una situazione di pericolo
attuale di danno incombente sulla
persona (pericolo alla integrità della
persona o alla sua stessa vita).
(Eccezionale e documentato)
66
QUESITI
Quale è il limite massimo di lavoro e minimo
di riposo giornaliero garantito ai lavoratori ?
Tutele comunitarie al riposo
giornaliero
La Direttiva Ce 104 richiede che venga
garantito un periodo equivalente di riposo
compensativo e la Corte di giustizia
(Causa Jaeger: C.- 151/02) prevede che
debba
essere
immediatamente
successivo all’orario di lavoro che si
vuole compensare, al fine di evitare uno
stato di fatica o sovraccarico del
lavoratore dovuto all’accumulo di periodi
di lavoro consecutivi (Vedi Interpello
Ministero Lavoro n. 36/2009)
68
Tutele comunitarie al riposo
giornaliero
La Corte di Giustizia precisa che la protezione
appropriata al pari del riposo compensativo
deve essere diretta a consentire ai lavoratori
di rilassarsi e smaltire la fatica connessa
all’esercizio delle loro funzioni e per la quale i
lavoratori dispongano di periodi di riposo
regolari e sufficientemente lunghi e continui
per evitare che la stanchezza della fatica o
altri fattori possa causare lesioni a se stessi
o ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la
loro salute
69
PAUSE Art. 8
Nozione
disciplina
Novità
Da 10 minuti a Non è retribuito
Non era previsto
due ore dopo 6
ore di lavoro Il periodo di riposo intermedio non si
continuativo per il computa nei riposi giornalieri in quanto non è
recupero
delle un periodo di riposo continuativo
energie (durante
il quale non si Non va computata come lavoro ai fini del
svolge
alcuna superamento dei limiti di durata
prestazione
lavorativa)
Pause per i videoterminalisti
I
lavoratori
che
utilizzano
videoterminali per 20 ore a settimana
e per almeno 4 ore consecutive hanno
diritto alla pausa secondo il CCNL:
1) In
assenza
di
previsione
contrattuale 15 minuti di pausa
ogni 120 minuti
2) Il tempo di pausa è considerato
orario di lavoro
71
Riposo settimanale (art. 9)
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni
ad un periodo di riposo di almeno 24
ore consecutive, di regola di
coincidenza con la domenica, da
cumulare con le ore di riposo
giornaliero (11 ore). Il periodo è
calcolato come media in un periodo
massimo di 14 giorni
72
Riposo settimanale - deroga(art. 9)
È possibile derogare la normativa sui riposi settimanali
in caso di:
• attività di lavoro a turni ogni volta il lavoratore
cambi turno o squadra e non possa usufruire di
periodi di riposo giornaliero o settimanale;
• attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati
durante la giornata;
• attività svolta dal Personale del settore trasporti
ferroviari;
• specifiche deroghe dalla contrattazione collettiva
73
Principi del Riposo settimanale
Durata del riposo : 24 ore
Consecutività
Periodicità settimanale
Non assorbimento
Coincidenza, in genere, con la
74
domenica
Verifica del Riposo settimanale
La verifica sarà effettuata dagli
Ispettori partendo dall'ultimo giorno
di riposo fruito ed andando a ritroso
al fine di accertare se nei 13 giorni
precedenti quel lavoratore abbia
goduto almeno di un altro giorno di
riposo (Min. lav., par. 14.12.2009,
prot. n. 25/I/0019428).
75
RIPOSI SETTIMANALI - Interpelli
L’interpello n. 60/09 puntualizza che non
esiste un principio costituzionale di
coincidenza con la domenica. La
periodicità assolve ad una funzione di
tutela della sicurezza del lavoratore,
mentre la corrispondenza alla festività
riguarda la vita sociale dello stesso.
La festività (a diff. del riposo settimanale)
può essere soggetta a rinuncia, invece,
previo accordo.
76
RIPOSI SETTIMANALI – Interpello
26/11
Si può derogare al riposo domenicale :
Nel lavoro a turni per esigenze tecniche
e organizzative, prescindendo dalla
lavorazione
Per le attività indicate all’art. 9, comma
3, (attività industriali continuative, forni
a combustione industrie stagionali, ecc.)
Decreto Ministro del lavoro (art. 9, c. 5)
77
RIPOSI SETTIMANALI – Circ. 8/05
Si può derogare alla consecutività
24 ore :
delle
attività di lavoro a turni , nel caso di cui tra
la fine di un turno e l'inizio di quello
successivo il lavoratore sia impossibilitato ad
usufruire del riposo settimanale;
attività di lavoro caratterizzate da periodi
frazionati nella giornata (es. addetti alle
pulizie, alla ristorazione, telelavoratori
78
Lavoro a turni
Il
79
lavoro a turni è un metodo di
organizzazione del lavoro in base
al quale i lavoratori siano
successivamente occupati sugli
stessi posti di lavoro secondo un
determinato ritmo, che può essere
continuo o discontinuo, che
comporti la necessità di svolgere
un lavoro ad ore differenti su un
periodo determinato di giorni o
settimane.
RIPOSI SETTIMANALI – Interpello
26/11
Si può derogare nel lavoro a turni,
prescindendo dalla lavorazione, è
possibile fruire del riposo in un giorno
diverso dalla domenica al fine di
assicurare
la
continuità
della
produzione
80
RIPOSO SETTIMANALE Art. 9
Disciplina
Deroghe
almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di
regola in coincidenza con la domenica, da
cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero
Art. 9 co 2 - Deroghe alla cadenza
settimanale
a) le attività di lavoro a turni ogni volta che
il lavoratore cambi squadra e non possa
usufruire, tra la fine del servizio di una
Art. 9 co 3 - deroga alla cadenza
domenicale: il r.s. può essere fissato in un squadra e l’inizio di quello della squadra
giorno diverso dalla domenica e può essere successiva, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale;
attuato mediante turni per il personale
interessato a modelli tecnico-organizzativi
b) le attività caratterizzate da periodi di
di turnazione particolare ovvero addetto
lavoro frazionati durante la giornata;
alle attività aventi particolari caratteristiche, c) il personale che lavora nei trasporti
quali quelle che richiedono lo svolgimento
ferroviari;
continuativo del processo produttivo, le
attività stagionali, le attività che soddisfano
rilevanti esigenze della collettività, le attività d) eventuali previsioni individuate dai
contratti collettivi sec condizioni di cui all’art.
di vendita al minuto
17 co 4.
SANZIONI
Art. 9, 1° comma, del D.Lgs. 8.4.2003 n° 66, per non aver concesso
al lavoratore il prescritto periodo di riposo di almeno
ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni, di regola in
coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo
giornaliero di cui all’art. 7 del medesimo decreto; la sanzione
amministrativa è prevista dall’art. 18bis, 3° comma, del D.Lgs.
8.4.2003 n° 66, introdotto dall’art. 1 lett f) del D.Lgs. del
19.07.2004 n° 213 nell’importo da € 100,00 a € 750,00, che,
ridotto ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, è pari a €
210,00. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è
verificata in almeno tre periodi di riferimento la sanzione va da
400,00 a 1.500. Se la violazione si riferisce a più di dieci
lavoratori o a cinque periodi di riferimento la sanzione va da
1000,oo a 5000,00
SANZIONI
Art. 9, 3° comma, del D.Lgs. 8.4.2003 n° 66, per le violazioni,
dello stesso la sanzione va da euro 130 a 780 per ogni periodo
di riferimento di cui all’art. 4 commi 3 e 4 a cui si riferisce la
violazione. Il periodo di riferimento è stabilito nel contratto (4
6 o 12 mesi. Nel caso di una pluralità di violazioni che si
riferiscono allo stesso lavoratore se ricadenti nello stesso
periodo di riferimento daranno luogo ad una sola sanzione. Se
i lavoratori sono + di uno nello stesso periodo di riferimento
allora si applicano + sanzioni, ferma restando l’applicazione
del cumulo giuridico (art. 8 l. 689/1981)
Ferie annuali (ART. 10)
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 c.c.,
il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di
ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale
periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione
collettiva (…) va goduto per almeno due settimane,
consecutive in caso di richiesta del lavoratore,
lavoratore nel corso
dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane,
nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di
maturazione (1).
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non
può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non
godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono
criteri e modalità di regolazione.
1.
84
FERIE Art. 10 modificato dall’art. 1 del d.lgs. N.
213/2004
1.
2.
Minimo 4 settimane
Viene meno “ Introannualità ” : il periodo di 4
settimane,
salvo
quanto
previsto
dalla
contrattazione collettiva o dalla specifica
disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2,
comma 2, va goduto:
per almeno due settimane nel corso
dell'anno di maturazione (consecutive in caso di
richiesta del lavoratore)
per le restanti due settimane, nei 18 mesi
successivi al termine dell'anno di maturazione
FERIE Art. 10 modificato dall’art. 1 del d.lgs. N.
213/2004
E’ vietata la monetizzazione delle ferie legali.
Trascorso il limite temporale si potrà agire
per il risarcimento del danno, a richiesta del
lavoratore.
Sono nulle le clausole contrattuali che
prevedono l’indennità sostitutiva.
Il risarcimento del danno può diventare una
indennità sostitutiva solo se la forma
specifica è troppo onerosa (es. il lavoratore
dovrebbe essere riassunto)
La monetizzazione è possibile nelle
previsioni della contrattazione collettiva.
QUESITI e SANZIONI
La non monetizzabilità delle ferie riguarda solo le
4 settimane minime garantite dalla legge o si
estende all’
all’intero periodo riconosciuto dal ccnl
ccnl?
?
Art. 10, comma 1°del D.Lgs 8.4.2003 n. 66, per non aver concesso al
lavoratore il prescritto periodo annuale di ferie retribuite regolato
dall’art. 2109 c.c. e non inferiore a quattro settimane che, salvo
quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica
disciplina riferita alle categorie di cui all’art. 2 comma 2° del citato
decreto, deve essere goduto per almeno due settimane, consecutive
in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell ’ anno di
maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al
termine dell ’ anno di maturazione; la sanzione amministrativa è
prevista nell’importo da € 130,00 a € 780,00 per ogni lavoratore e per
ciascun periodo cui si riferisca la violazione, che, ridotto ai sensi
dell’art. 16 della legge n. 689/1981, è pari a € 260,00.
LAVORATORE NOTTURNO
Qualsiasi lavoratore che durante il periodo
Qualsiasi lavoratore che svolga durante il
periodo notturno almeno una parte del suo
orario di lavoro secondo le norme definite dai
contratti collettivi di lavoro.
lavoro.
In difetto di disciplina collettiva è considerato
lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che
svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un
minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il
suddetto limite minimo è riproporzionato in
caso di lavoro a tempo parziale
notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di
lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
LAVORO NOTTURNO
Siamo
in presenza di periodo notturno
quando l’attività è svolta per sette ore
consecutive nel corso di un intervallo che va
dalla mezzanotte alle cinque del mattino
(dalle 23
23..00 alle 6.00 o dalle 24
24..00 alle 7.00 o
dalle 22
22..00 alle 5.00
00))
Gli
accertamenti (preventivi e periodiciperiodici- 2
anni--) sullo stato di salute dei lavoratori
anni
notturni possono essere svolti anche dalle
strutture sanitarie pubbliche
NOVITA’’ IN TEMA DI LAVORO
NOVITA
NOTTURNO
La facoltà di rifiuto della prestazione
notturna per talune categorie di lavoratori
non è un divieto, ma non vige l’obbligo per
il lavoratore in questi casi di eseguire lavoro
notturno..
notturno
La norma sanzionatoria è applicabile se i
dissenzienti abbiano manifestato il loro
diritto di astensione
astensione..
Il dissenso deve essere manifestato in forma
scritta e almeno 24 ore prima dell ’ inizio
della prestazione
prestazione..
DIVIETO DI LAVORO
NOTTURNO
E’ fatto divieto di adibire le donne in
gravidanza al lavoro dalle 24 alle 6,
sempre che il datore risulti consapevole
dello stato di gravidanza per il periodo
dall ’ accertamento dello stato di
gravidanza fino ad un anno di età del
bambino
POSSIBILI ESENZIONI LAVORO
NOTTURNO
•Per la lavoratrice madre o in alternativa padre
convivente con un figlio di età inferiore a 3 anni.
•Per la lavoratrice o il lavoratore unico genitore
affidatario di un figlio convivente di età inferiore a
12 anni.
• Per la lavoratrice o il lavoratore che abbia a
proprio carico un soggetto disabile ai sensi della
legge n 104/1992 e successive modifiche.
Lavoro notturno
Art. 13
Comma 1.
c’’è
1. Per i lavoratori notturni c
il limite delle 8 ore in media nelle 24
salvo diversa previsione del CCNL di
un periodo più ampio.
La sanzione riguarda ogni lavoratore
per ogni singola violazione.
93
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art.13
Art.
13,, 1° comma, del D.Lgs.
Lgs. 8.4.2003 n° 66
66,, per aver fatto superare ai
lavoratori notturni l'orario di lavoro di otto ore in media nelle
ventiquattro ore
ore,, ovvero nel periodo di riferimento più ampio previsto
dal contratto collettivo (anche aziendale);
aziendale); l la sanzione amministrativa è
stabilita dall’
dall’art.
art. 18 bis, 7° comma, del medesimo decreto, come introdotto
dall’’art.
dall
art. 1, comma 1, lettera f), del D.Lgs.
Lgs. 213
213//04
04,, nell’
nell’importo da €. 51
51,,00
a €. 154
154,,00 per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro
notturno oltre i limiti previsti
previsti,, che, ridotto ai sensi dell’
dell’art.
art. 16 della L.
689
689//81
81,, è pari a €. 51
51,,33 per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al
lavoro notturno oltre i limiti previsti
Art. 13
Art.
13,, 3° comma, del D.Lgs 8.4.2003 n° 66
66,, per aver fatto superare ai
lavoratori notturni, adibiti alle lavorazioni che comportano rischi
particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali,, individuate con
Decreto ministeriale, l'orario di lavoro di otto ore nelle ventiquattro
ore
ore;; la sanzione amministrativa e quella ridotta sono le stesse del
precedente punto.
punto.
LE SANZIONI PENALI
Art. 11 del D.Lgs. 8.4.2003 n° 66, per aver adibito
ad attività lavorativa notturna, cioè dalle ore 24.00
alle ore 06.00, lavoratrici in stato di gravidanza
oppure madri di un bambino di età inferiore ad
un anno; la penalità consiste nell’arresto da due a
quattro mesi o nell ’ ammenda da €. 516,00 a €.
2.582,00
LE SANZIONI PENALI
Art. 11 del D.Lgs. 8.4.2003 n°66, per aver adibito ad attività
lavorativa notturna, cioè dalle ore 24.00 alle ore 6.00, i
soggetti di cui al comma 2 lett a), b) e c) del medesimo
articolo (la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a
tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con
la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico
genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a
dodici anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a
proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5
febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche) nonostante
abbiano espresso il proprio dissenso in forma scritta e lo
abbiano comunicato al datore di lavoro entro 24 ore dal
previsto inizio della prestazione; la penalità è la stessa del
precedente punto.
LE SANZIONI PENALI
Art. 14, 1° c., D. Lgs. 8/4/2003, n. 66, per non aver fatto
sottoporre il lavoratore notturno, a cura e spese del datore
di lavoro, a valutazione dello stato di salute, o per il tramite
delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all’art.
11 del medesimo decreto o per il tramite del medico
competente di cui all ’ art. 17 del d.lgs. n. 626/1994 e
successive modifiche, attraverso controlli preventivi e
periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l’assenza
di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i
lavoratori stessi; la penalità prevista per la violazione di cui
sopra dall’art. 18bis, 2°comma, del D.Lgs. del 19.07.2004 n°213
è l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da € 1.549,00 a €
4.131,00.
Collegato lavoro (l. 4 novembre 2010 n. 183)
Successivamente al compimento del
terzo anno di età del bambino con
handicap in situazione di gravità, il
diritto a fruire dei permessi di cui alla
legge 104/92, è riconosciuto ad
entrambi i genitori, anche adottivi, che
possono fruirne alternativamente,
anche in maniera continuativa
nell'ambito del mese
Collegato lavoro (l. 4 novembre 2010 n. 183)
legge 104/1992 (permessi assistenza portatori
handicap
- la fruizione dei permessi è limitata ai coniugi,
parenti o affini entro il secondo grado, ovvero
entro il terzo nel caso in cui i genitori o il
coniuge della persona da assistere abbiano
superato i 65 anni o siano deceduti o mancanti,
o siano anche loro affetti da grave disabilità;
- viene reso esplicito il divieto (già vigente, però,
nei fatti), di riconoscere a più di un lavoratore il
diritto di assistere la stessa persona (tranne il
caso di assistenza a figli con handicap grave);
L’ILLECITO
AMMINISTRATIVO
L’ILLECITO SANZIONATO PUÒ
DEFINIRSI COME QUELLA
VIOLAZIONE DI UN DOVERE
GENERALE CUI L’ORDINAMENTO
RICOLLEGA, COME
CONSEGUENZA GIURIDICA, IL
PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI
DENARO A TITOLO DI SANZIONE
AMMINISTRATIVA
I
I fase
Contestazione
Illeciti
amministrativi
II
II fase (eventuale)
Ordinanza Ingiunzione
III
III fase (eventuale)
Procedimento Giudiziario
Concorso di persone nell’illecito
amministrativo (art. 5)
Se più persone concorrono alla violazione
amministrativa ciascuna di esse soggiace alla
sanzione per questa disposta
Nelle società di capitali risponde il Presidente
del C.d.A o il legale rappresentante
La delega di funzioni
Requisiti essenziali per la validità della delega
sono::
sono
Una suddivisione effettiva delle diverse responsabilità
aziendali
Obbligo di corrispondere un portafoglio esclusivo
Persone assolutamente idonee a svolgere i compiti
delegati
Deve essere strettamente connessa al riconoscimento e
all’attribuzione in capo ai delegati dei poteri necessari ad
eseguirla correttamente
Divieto di subdelega
Termini per la contestazione (art. 14, 2°
2° comma, l.
689/1981)
I termini decadenziali della
contestazione (90 gg.) decorrono da
quando l’
l’ispettore ha acquisito e ha
piena conoscenza di tutti gli elementi
utili per la valutazione dei fatti
costitutivi della violazione
Sanzione amministrativa
(art. 16)
Possibilità del pagamento della
sanzione in misura ridotta:
La terza parte del massimo
o il doppio del minimo
Si applica la somma che risulta
più FAVOREVOLE
Pagamento della sanzione in misura ridotta
(art. 16)
La
determinazione della
misura pari ad 1/3 del
massimo o del doppio del
minimo, purchè il pagamento
avvenga entro 60 giorni dal
ricevimento dell’atto.
La
notifica ha riguardo al:
verbale di contestazione di illecito
amministrativo
Poteri Ispettivi
Diffida
Il datore di lavoro per inadempimenti dai quali
derivano sanzioni amministrative diffida il
datore di lavoro alla regolarizzazione nel caso
di comportamenti materialmente realizzabili.
La diffida non è ammessa nel caso di norme a
tutela della integrità psico-fisica lavoratore
Diffida Obbligatoria
Sanzione
Se il datore di lavoro ottempera
la sanzione si estingue con il
pagamento del minimo di legge o
nel caso di sanzioni in misura fissa
con il pagamento del quarto
dell’importo stabilito
Nel caso di importo superiore si
applica la sanzione più favorevole
Diffida Obbligatoria
Sanzioni insanabili
Violazioni a condotta esaurita in
cui
viene in gioco l’interesse
sostanziale
Tutela della integrità psico-fisica e
della personalità morale del lavoratore
Ad esempio: per aver fatto superare le 48 ore medie di lavoro settimanale,
per non aver rispettato adempimenti di tipo non meramente documentale
in materia di apprendistato, lavoro minorile e genitori lavoratori,
I PRINCIPI GENERALI
1)
2)
3)
Sono indicati dagli artt. 1 al 12 della legge 689/81:
Principio di legalità (art.1): Nessuno può essere
assoggettato a sanzione amministrative se non in forza
di una Legge che sia entrata in vigore prima della
commissione della violazione. (NULLA POENA SINE
LEGE) (cfr. artt. 1 e 99 c.p.)
Sottoprincipi:
Tassatività (necessaria determinatezza della fattispecie)
Riserva di legge
Irretroattività della legge : (art. 11 delle preleggi): la legge
non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto
retroattivo
Non trova applicazione il principio di retroattività della
sanzione più favorevole (art. 2 c.p.)e l’applicazione
analogica
Individuazione del trasgressore
La responsabilità del fatto illecito ricade
sull’autore o sugli autori del comportamento
antidoveroso
La responsabilità amministrativa è personale
(elemento sogg., intrasmissibilità, ecc.)
Nel caso di delega di funzioni la responsabilità
ricade in capo al delegato
La delega di funzioni
Requisiti essenziali per la validità della delega
sono:
Una
suddivisione effettiva delle diverse
responsabilità aziendali
Una realtà imprenditoriale di notevoli dimensioni
Persone assolutamente idonee a svolgere i
compiti delegati
Deve
essere
strettamente
connessa
al
riconoscimento e all’attribuzione in capo ai
delegati dei poteri necessari ad eseguirla
correttamente
Concorso di persone nell’illecito
amministrativo (art. 5)
Se più persone concorrono alla violazione
amministrativa ciascuna di esse soggiace
alla sanzione per questa disposta
Nelle società di capitali risponde il
Presidente del C.d.A o il legale
rappresentante
Società di persone (o di fatto)
“La mera qualità di socio è sufficiente ai sensi
dell’art. 2266, c. 2 c.c. per l’affermazione della
responsabilità, salva, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2297 c.c., la prova di un patto sociale
(conosciuto dai terzi) in tema di attribuzione dei
poteri di rappresentanza solo ad un determinato
socio o di limitazione degli stessi poteri, e cioè
salva la prova della preposizione di un
determinato soggetto alla gestione del
personale e all’adempimento degli obblighi
conseguenti” (Cass. Sez. Un. 20/07/1989, n.
3398)
Concorso di persone nell’illecito
amministrativo (art. 5)
Per la Società semplice: tutti i soci
Per le Società di fatto: tutti i soci
Per le società in nome collettivo: dall’azione di
ciascuno dei soci
Per le società in accomandita semplice: per la
condotta di ciascuno dei soci accomandatari
Principio di solidarietà passiva (Art. 6):
Si verifica nel caso in cui più debitori sono
tenuti alla medesima prestazione e ciascuno
di essi può essere costretto all’adempimento
per la totalità della somma;
L’adempimento di uno libera tutti gli altri
debitori (1°comma dell’art. 1292 c.c.-1313)
Obbligazione solidale
Chi ha provveduto al pagamento
ha diritto di regresso nei
confronti dell’autore delle
violazioni
I soggetti responsabili in solido (6)
1)
Persone rivestite di autorità
all’autore della violazione:
Genitori
Precettori
Committenti
Direzione
Vigilanza
Sorveglianz
a
rispetto
I soggetti responsabili in solido
2)
Persone giuridiche, Enti privi di personalità
giuridica e imprenditori:
Persone giuridiche: Riconosciute ai sensi degli artt.
11 e ss. del c.c.
Enti privi di personalità giuridica: Ai sensi degli
artt. 36-42 c.c.
Imprenditori (art. 2082 c.c.): a seguito del
comportamento dei dipendenti (anche a seguito di
un rapporto di fatto)
I soggetti responsabili in solido
Per le società di capitali la
responsabilità riguarda anche i non soci
Legali rappresentanti pro tempore:
SRL
SapA
SPA
INTRASMISSIBILITA’ (ART. 7)
“L'obbligazione
di pagare la
somma dovuta per la violazione
non si trasmette agli eredi”.
Intrasmissibilità agli eredi
Circolare
4 febbraio 2004 MLPS:
La
morte
del
trasgressore
determina la estinzione della
pretesa accessoria (cfr. art. 198
c.p.) anche per gli obbligati in
solido
Verbale di accertamento
A conclusione dell’accertamento:
Contestazione di illecito amministrativo
e verbale di accertamento
Informativa all’autorità giudiziaria
Verbale di recupero previdenziale
Nuovo verbale di primo accesso
Direttiva Sacconi
Il verbale di primo accesso è la
prova regina e costituisce un
OBBLIGO per il personale
ispettivo che accede in azienda
e dovrà indicare le circostanze
di fatto
Nuovo verbale di primo accesso
Direttiva Sacconi
Lavoratori
intenti al
lavoro
Luoghi di
lavoro
Fatti
avvenuti
Nuovo verbale di primo accesso
Direttiva Sacconi
Identificare esattamente, con documento di
identità, i lavoratori;
Indicare con precisione le mansioni e le
attività svolte dai lavoratori, come accertate
dagli ispettori;
Dare conto accuratamente di eventuali
modalità particolari di tenuta o di
abbigliamento e dell’uso di attrezzature o
macchinari.
Dichiarazioni
(Art. 12, comma 10 - codice di
comportamento)
Le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva
vanno riscontrate con elementi oggettivi
risultanti dalla documentazione esaminata
o da altre dichiarazioni rese da prestatori di
lavoro o da terzi
terzi..
Nuovo verbale di primo accesso
Il verbale di primo accesso ispettivo viene
rilasciato al datore di lavoro ispezionato nella
persona fisicamente presente all’ispezione. Sarà
cura del datore di lavoro, espressamente
diffidato a ciò, avvisare il consulente o
l’associazione di categoria.
Nessuna sanzione se il consulente
non ha ricevuto il verbale.
Accordo 26 novembre 2009 nota 18210
1) Il MLPS si obbliga a fornire indicazioni al
personale ispettivo affinché provveda a
trasmettere il verbale di primo accesso al
consulente del lavoro incaricato di tenere la
documentazione
dell’ispezionato
tramite
posta elettronica, entro sette giorni dalla
adozione del verbale stesso, rilasciato in
originale al datore di lavoro alla conclusione
del primo intervento ispettivo in azienda.
2) Gli Ordini dei Consulenti
dovranno
comunicare, tramite posta elettronica, alla
Direzione provinciale del lavoro competente
per territorio, entro quindici giorni dalla
stipula del Protocollo di Intesa, l’elenco degli
indirizzi di posta elettronica utilizzabili allo
scopo.
Accordo 26 novembre 2009 nota 18210
Adempimenti:
1) Trasmissione della documentazione
aziendale, richiesta in via telematica o
su supporto informatico (in files in
formato “.pdf” o altro formato similare)
anche per poter meglio esercitare il
ruolo di assistenza tecnica.
2) Il personale di vigilanza privilegerà
l’esame della documentazione presso lo
studio o l’ufficio del soggetto abilitato
alla consulenza del lavoro, in particolare
nei casi in cui la medesima sia di
dimensioni quantitativamente rilevante.
Accordo 26 novembre 2009 nota 18210
In osservanza della Convenzione OIL
C81 dell’I 1 luglio 1947 sull’ispezione
del lavoro, nonché dì quanto previsto
dall’art. 4 del Codice di comportamento
del personale ispettivo di cui al decreto
direttoriale 20 aprile 2006, lo stesso
personale avrà cura di procedere alle
verifiche di competenza assicurando la
minor turbativa possibile all’attività
produttiva, tenendo conto delle finalità e
delle esigenze dell’accertamento, in
particolare nell’ambito di attività rivolte
al pubblico, garantendo il rispetto degli
interessi dei soggetti terzi presenti sul
luogo oggetto di ispezione.
Art. 7 D.L. Sviluppo
Ridurre
la
turbativa
dell’esercizio
dell’attività delle imprese ed evitare
duplicazioni dell’attività di controllo:
1) Coordinamento
2)
Contestualità degli accessi
Decreto che stabilisca le modalità e i
termini del coordinamento tra Ag. Fiscali
Min. Lavoro, Inps, Inail, Guardia di
Finanza.
3)
Accordi analoghi al 26 novembre 2009
nota 18210
Confartigianato;
Conferenza
Nazionale
dell’Artigianato Piccola e media
Impresa;
Casartigiani;
Flusso documentale
Verbale di
primo
accesso
Verbale di
ispezione
Diritti e Obblighi
ex art. 7 d.d. 20 aprile 2006° art. 8, c. 2 DPR
520/1955
1) Obbligo dell’ispettore di qualificarsi
2) Diritto degli ispettori di visitare in ogni parte a
qualunque orario del giorno e della notte i
luoghi di lavoro e dovere di astenersi dal
visitare locali annessi non direttamente o
indirettamente
connessi
all’esercizio
dell’azienda sempre che non abbiano fondato
sospetto che non vi siano violazioni di legge
Verbale di accertamento
Il verbale di accertamento vale anche ai
fini dell’assolvimento del principio del
contraddittorio qualora contenga le
osservazioni e le deduzioni del soggetto
ispezionato in ordine ai fatti accertati.
CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
(art. 14 l. 689/1981)
Il termine di 90 gg. coincide con
l’acquisizione di tutti i dati e con la
conclusione dell’accertamento nel suo
complesso e nella sua globalità e
coincide con la completa conoscenza e
congrua determinazione della pena
pecuniaria
Verbale Unico di contestazione
Il verbale Unico di contestazione vale
anche ai fini dell’assolvimento del
principio del contraddittorio qualora
contenga le osservazioni e le deduzioni
del soggetto ispezionato in ordine ai fatti
accertati.
Verbale Unico di contestazione
Nel verbale unico di contestazione sono
indicate:
1) Le contestazioni mosse
2) Le motivazioni del provvedimento
3) Le fonti di prova
CODICE DI COMPORTAMENTO (artt. 22-25)
Del
verbale
di
ispezione
e
di
contestazione di illecito DEVE essere
richiesta la sottoscrizione e consegnata
copia.
La legge 689/81 PERMETTE la notifica
anche
dal
funzionario
dell’amministrazione che ha accertato la
violazione nelle forme previste dal c.p.c.
Adempimento dell’obbligo (art. 16):
Possibilità del pagamento della sanzione
in misura ridotta:
La terza parte del massimo
o il doppio del minimo
Si applica la somma che risulta più
FAVOREVOLE
Flusso procedimentale
Pagamento in
misura ridotta nei
60 gg.
Il procedimento si estingue
Scritti difensivi
Entro 30 gg.
Esame scritti
difensivi e
audizione
Ordinanza ingiunzione
o
Ordinanza archiviazione
Sussistenza o
qualificazione
Rapporto di lavoro
Entro 30 gg.
Ricorso al Comitato Regionale
per i rapporti di lavoro
Scritti difensivi
Entro 30 gg. dalla contestazione o
notificazione
dell’illecito amministrativo
1)Semplici:
non
documentati
2)Complessi:
con allegati
documentati
In
carta
libera
Se l’interessato
chiede di essere sentito
a D.p.l. ha l’obbligo di convocarlo
Richiesta;
annullamento o
riduzione
delle sanzioni
al minimo edittale
Cassazione Sez. Unite
Sentenza n. 1786 del 28/01/2010
La mancata audizione dell'interessato che ne
abbia fatto richiesta, non comporta la nullità
del provvedimento, in quanto, riguardando il
giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli
argomenti a proprio favore che l'interessato
avrebbe potuto sostenere in sede di audizione
dinanzi all'autorità amministrativa ben possono
essere prospettati in sede giurisdizionale.
Diritto di accesso
Accesso agli atti amministrativi
Il diritto di accesso si può esercitare attraverso l’esame del documento o
estrazione di copia:
Soggetti privati e
Portatori di interessi
pubblici
Oggetto dell’accesso:
Documenti anche interni
detenuti dalla P.A.
Controinteressati
Situazione
giuridicamente
tutelata
Interesse
diretto,
concreto ed
attuale
Diffida accertativa
Art. 12
Diffida accertativa per crediti patrimoniali
Art. 12 del d.lgs. 124/2004
L’ispettore del lavoro può diffidare il
datore di lavoro nel caso di crediti
patrimoniali derivanti dalla inosservanza
della disciplina contrattuale.
contrattuale (deriva dalla
l. 628/1961 e art. 7 d.lgs. 124/04)
Diffida accertativa
Procedura
Il Personale ispettivo accerta il credito
Notifica il provvedimento al soggetto debitore
(30 gg)
Validazione del direttore
(30 gg)
Titolo esecutivo
ai sensi dell’art. 474 c.p.c.
Procedura esecutiva del creditore
VALIDAZIONE
Se entro il termine di trenta giorni il
soggetto diffidato non promuoverà il
tentativo obbligatorio di conciliazione o
nel caso di mancata conciliazione il
direttore
della
D.P.L
competente
effettuerà, la VALIDAZIONE degli atti.
Notifiche
La
diffida,
una
volta
validata, verrà notificata al
datore di lavoro e al
lavoratore