25-03-2013 Orario di lavoro Confindustria
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25-03-2013 Orario di lavoro Confindustria
CUNEO La disciplina dell’orario di lavoro e tempi di riposo (dal dal d.lgs. N. 66/2003 al D.lgs. N. 183/2010) Confindustria Cuneo Avv. Dario Messineo Avv. Dario Messineo Responsabile Ufficio Legale Responsabile Servizio Politiche del lavoro Direzione Provinciale del Lavoro di Cuneo Componente Centro Studi per le attività ispettive presso la Direzione Generale Ispezione Lavoro ROMA Dottore di ricerca all’Università di Pavia [email protected] Il contenuto delle slides è frutto del pensiero esclusivo dell’autore e non impegna in alcun modo l’amministrazione di appartenenza. D.LGS. N. 66/2003 Attuazione delle Direttive N. 93/ 93/104 104/C /CE E e 00/ 00/34/CE 34/CE,, emanate in attuazione dell dell’’art art.. 118 TCE (ora 136 Amsterdam), quindi in materia di sicurezza delle condizioni di lavoro La direttiva attualmente in vigore 2003//88/ce 2003 88/ce disciplina uniforme applicabile su tutto il territorio nazionale (art (art.. 1 co co.. 1), al settore pubblico e privato Non era stato previsto un nuovo regime sanzionatorio, ridisegnato successivamente dal D.LGS. LGS. N. 213 213//2004 NORME DI MODIFICA DELLA LEGGE D.Lgs. 213/2004 (rettifica sistema sanzionatorio) L. 244/2007 D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008 L. 183/2010 (collegato lavoro) Soggetti legittimati alle deroghe Va ricordato che la r.s.u. è comunque eletta dai lavoratori, fra i componenti di lista presentata da soggetti firmatari il contratto collettivo nazionale. Non è un contratto collettivo quello sottoscritto da tutti i lavoratori in forza: tale ipotesi corrisponde alla sottoscrizione di una pluralità di contratti individuali. Le RSA sono state legittimate da ultimo nell’accordo interconfederale del 28/06/2011 NORMATIVA COMUNITARIA E “PRINCIPIO DEL PRIMATO” Le fonti sono la Dir. 93/104/ce e la 2000/34/ce (modificativa della 104). La direttiva attualmente in vigore è la 2003/88/ce Le direttive secondo la Corte di Giustizia Ce comunque vincola ogni operatore nell’interpretazione della norma interna in conformità al diritto comunitario. Le norme interne devono essere interpretate, secondo la Corte di Giustizia in conformità alle direttive Ce e ai trattati. Nel dubbio interpretativo della direttiva è necessario adeguarsi all’interpretazione della Corte di Giustizia, che assicurare l’uniforme Interpretazione delle norme Ce 7 GERARCHIA DELLE FONTI Qualora la norma interna contrasti con Regolamento, prevale il Regolamento. Qualora la norma interna sia contraria ad un Trattato, prevale il Trattato Se la norma interna contrasta con la Direttiva, il diritto interno non è cedevole. Tuttavia la Direttive spesso prevedono per i privati diritti “chiari”, “precisi”, “incondizionati” (ad es. 11 ore di riposo ogni 24). Il Giudice è obbligato ad applicare l norma comunitaria rispetto alla norma interna 8 Principi generali Secondo l’art art. art. 2087 c.c., si prescinde dal rispetto dei limiti contrattuali e perfino dal rispetto di quelli legali, qualora le condizioni di lavoro richiedano l’adozione di misure particolari anche con riferimento all’articolazione dell’orario di lavoro per assicurare la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore. Anche la Corte di Giustizia Ce ricorda che la ratio delle norme in materia di orario, è di tutela della salute e sicurezza e non di flessibilità del rapporto di lavoro. Il giudice, in base ai principi Comunitari , potrebbe disapplicare la norma interna (D.L. n. 112/2008) che esclude il personale dirigenziale del settore sanitario dal campo di applicazione degli artt. 4 e 7 del D.Lgs. n. 66/2003. DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 conv. con modif. in legge 6 agosto 2008, n. 133 Art. 8 del d.l. 138/11 (conv. l. 148/11): i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comp. piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte dalla maggioranza delle predette rappresentanze sindacali 10 Art. 1 Comma 2, lettera a): orario di lavoro tutto il tempo a disposizione e non il tempo di effettivo lavoro. 2, lettera g): lavora a turni (anche coloro che non lavorano a squadre) Comma Comma 2, lettera m): i contratti collettivi sono quelli anche aziendali e territoriali. (E’ammessa quindi anche la contrattazione aziendale e territoriale) 11 L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. l contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno. Tali clausole devono essere rispettate per intero, pena la disapplicazione della clausola derogatoria. Potrebbe anche capitare che il secondo livello di contrattazione si attivi, senza rinvio dal primo livello. Non vi è un principio di gerarchia fra contratti. Art 8 del DL 134/11 e accordo interconfederale 12 Il computo delle ore settimanali inferiori o superiori alle 40 ore dell’anno nei regimi multiperiodali contrattuali per l’orario normale di lavoro è da intendersi come periodo mobile tra un giorno qualsiasi dell’anno ed il corrispondente dell’anno successivo, a condizione che la media annua corrisponda alle 40 ore settimanali, tenendo conto della contrattazione collettiva 13 ORARIO DI LAVORO – ART 1 CO 2 (definizioni) lavoro effettivo NOZIONE (utile per limiti h/mass) NOVITA’ Qualsiasi periodo in Non + lavoro cui il lavoratore sia al effettivo lavoro, a disposizione del datore di lavoro nell’esercizio delle sue attività o delle sue funzioni ►RIVIVONO art. 8 co 3 rd 23 e decreto di attuazione Sono espressamente escluse dalla nozione di orario di lavoro normale e non sono retribuiti: (es. riposi intermedi, tempo per recarsi al posto di lavoro; tempo di trasferta, salvo diversa previsione ccnl) Orario di lavoro (art.1) L’interpello 15/ 15/2010 stabilisce che devono ricorrere queste condizioni : Al lavoro A disposizione del datore Nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni 15 Orario di lavoro (art.1) La timbratura del cartellino; il tempo necessario per la vestizione e la svestizione quando è d’obbligo una divisa ed è disciplinato il tempo e il luogo in cui deve avvenire 16 Tempo di viaggio (art.1) Il tempo di viaggio non è orario di lavoro (tranne che non sia previsto dal CCNL o sia funzionale allo svolgimento del lavoro) e da solo diritto all’indennità nel caso di trasferta (art. (art. 51 c. 5 dpr 917/ 917/86) 86) 17 Tempo di viaggio (art.1) Interpello 13/2010 “il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria quando sia funzionale rispetto alla prestazione” cioè “nel caso in cui il dipendente, sia di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa, ad es: connesso alla prestazione da svolgersi presso il cantiere; se il ritrovo presso un centro di raccolta corrisponde ad una esigenza organizzativa aziendale Luogo ove reperire i mezzi o gli strumenti 18 Corte di Giustizia- Guardia medica L’orario di lavoro comprende: 1) Presenza fisica sul luogo di lavoro Disposizione alla fornitura della lavorativa 2) 19 prestazione Si chiarisce, inoltre, che viene considerato orario di lavoro anche se il lavoratore non presti effettivamente la propria attività, si riposi o dorma dorma, in quanto il lavoratore è costretto a rimanere lontano dal suo ambiente familiare e sociale e risultando impedita o fortemente limitata la sua libertà di gestire il proprio tempo. Corte di Giustizia- del 11.1.07 n.437/05 20 E conforme alle direttiva un trattamento retributivo diverso per i periodi nel corso dei quali sono realmente effettuate le prestazioni di lavoro da quelli in cui non viene svolta alcune prestazione lavorativa effettiva, anche se a disposizione del datore, purché venga garantita la protezione effettiva del lavoratore. Reperibilità Poiché la reperibilità comporta il costante raggiungimento del luogo di lavoro, senza tuttavia alcuna imposizione fisica, consentendo di scegliere il luogo dove soggiornare e le attività da svolgere durante le attese non si può considerare orario di lavoro 21 ORARIO NORMALE DI LAVORO – ART. 3 Nozione Esclusioni Novità 40 ore settimanali Art. 16 Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell’orario una lunga serie di categorie, in gran parte già escluse dalla disciplina previgente Riprende art. 13 legge n. 196/97 MA legittima anche altri *livelli di contrattazione più bassi del nazionale (fino all’aziendale) I contratti collettivi di lavoro possono stabilire una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno (es. lavori discontinui Viaggiatori e piazzisti Pers impegnato in servizi di stampa e tv Giornalisti etc.) Orario normale di lavoro Se manca l’orario plurisettimanale, la 41ma ora è straordinario, anche se compensata da riposi (Escluso art. 4). 23 E’ straordinario ciò che va oltre l’orario ordinario (art. 3). Durata massima settimanale dell’orario Art. 4 1. l contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. 2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. 3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. 24 La durata settimanale(art. 4) Comma 1: i contratti collettivi stabiliscono la durata massima settimanale (ordinario e straordinario). Scompare il limite giornaliero (che si evince solo per differenza, dalla norma sul riposo giornaliero). La durata media non può superare le 48 ore ogni sette giorni. (compreso il lavoro straordinario). La media si computa su un periodo non superiore a 4 mesi (tranne previsione contrattuale). 25 Durata massima dell’orario (art. 4) La legge non stabilisce la durata massima che è stabilita dai contratti collettivi mentre stabilisce la durata media complessiva e cioè comprensiva delle prestazioni straordinarie 26 Durata massima dell’orario (art. 6) Se il riposo compensativo di cui ha beneficiato il lavoratore è previsto in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva le ore di straordinario prestate non si computano ai fini della durata media settimanale e della durata massima 27 Durata massima dell’orario (art. 4) Se le ore di lavoro straordinario prestate sono state compensate all’interno del periodo non entreranno quindi nel calcolo della media 28 Durata massima dell’orario (art. 4) I contratti aziendali possono con riferimento alla singola settimana fissare orari superiori a quelli stabiliti dal CCNL ? 29 Verifica delle ore in eccesso Il periodo di verifica è mobile ogni volta che vengono superate le 48 ore si verificano i 4 mesi precedenti Durata media dell’orario (art. 4) La durata media non può superare le 48 ore ogni sette giorni (compreso il lavoro straordinario) che deve essere rispettata nell’arco di quattro mesi (6 o 12 mesi nel caso di accordo sindacale) 31 Calcolo media settimanale (art. 4) Se il riposo compensativo è previsto in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva il lavoro straordinario non si computa nella media della durata massima 32 Multiperiodalità (art. 4) La possibilità di eseguire orari settimanali superiori e inferiori all’orario normale comporta come conseguenza che lo straordinario è quello eseguito oltre l’orario formalmente determinato nei diversi moduli compresi nell’arco temporale 33 Durata media dell’orario (art. 4) La regola delle 48 ore medie vale anche nel caso di orario multiperiodale? 34 Durata media dell’orario (art. 4) Per i bambini vale sempre la regola delle 7 ore giornaliere e 35 settimanali 35 Durata media per 4 mesi (48 ore) 36 Durata media per 12 mesi (48 ore) periodo mobile 1°semestre (anno x) 19 ore settimana 2°semestre (anno x) 77 ore settimana 1°semestre (anno y) 77 ore settimana 2°semestre (anno y) 19 ore settimana 37 Calcolo media settimanale (art. 4) Fanno scorrere il periodo di riferimento: Ferie Maternità Malattia Infortunio Gravidanza 38 Calcolo media settimanale (art. 4) La malattia del dipendente per il periodo di un mese nel quadrimestre Gennaio/Aprile fa scorrere il periodo di riferimento a quando..? 39 QUESITO Come si computano i periodi di assenza per motivi diversi da ferie e malattia ai fini del rispetto dell’orario massimo? Lavoro straordinario È’ il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro (art. 2, co.1, lett. c) Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto In difetto di disciplina collettiva, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali e deve essere autorizzato 41 Lavoro straordinario Non è uno strumento ordinario di programmazione del lavoro e la contrattazione può derogare all’obbligo del consenso del lavoratore. 42 Lavoro straordinario LIMITI QUANTITATIVI Le sanzioni si applicano solo al superamento del limite legale delle 250 ore di straordinario La contrattazione può abbassare i limiti o alzarli La contrattazione prevede un limite inferiore o al superamento del limite contrattuale se esso è superiore a quello di legge. La contrattazione può derogare implicitamente all’obbligo del consenso del lavoratore (circolare 8 min. lav.) 43 Lavoro straordinario LIMITI TIPOLOGICI Ampia delega alla contrattazione. Qualora cioè il ricorso al lavoro straordinario sia disciplinato dalla contrattazione collettiva lo straordinario è obbligatorio, salvo giustificato motivo. Ammesso il riposo compensativo in alternativa o aggiunta alle maggiorazioni In relazione al mancato computo non è sufficiente che la prestazione sia stata inserita in banca ore. E’ anche necessario che il riposo sia stato effettivamente goduto Lavoro straordinario (art. 16) Nel caso di dirigenti NON si applicano tutti i limiti dello straordinario Il limite delle 250 ore straordinario esclude straordinario contrattuale, pur maggiorato di lo se Lavoro straordinario Le ore di formazione sono un obbligo datoriale, e si computano ugualmente ( a scelta della contrattazione collettiva). Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai Contratti (In alternativa o in aggiunta riposi compensativi). 46 Eccezioni allo straordinario Casi di eccezionali esigenze tecnicoproduttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori Forza maggiore La mancata prestazione di lavoro straordinario possa dare luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione Mostre, fiere, manifestazioni collegate all’attività produttiva Allestimento di modelli prototipi e simili (Comunicazione rsu/rsa) 47 Computo dello straordinario Non si computano nel calcolo del superamento delle 250 ore di straordinario: 48 I lavori discontinui, preparatori, lavori stagionali che sono esclusi dal regime dell’orario normale di lavoro ai sensi dell’art. 16, 1c., del d.lgs. 66/2003. LAVORO STRAORDINARIO ART. 5 Disciplina Novità Regolato da contr coll SOLO in mancanza, operano i limiti di legge La legge non prevede più una maggiorazione minima obbligatoria, ma rinvia al contrattazione collettiva, che può anche prevedere la mera fruizione di riposi compensativi Anche Deve essere sempre registrato e computato a parte dal lavoro ordinario senza il consenso del lavoratore, e oltre le 250 h/annue in det casi (eccezionali esigenze tecnico- produttive,) I limiti allo straordinario non si applicano per i Dirigenti che non abbiano un orario di lavoro QUESITI Si calcolano le ore di straordinario per le quali il lavoratore ha beneficiato del riposo compensativo? Come si computa il tetto nel caso di contratti che fissano un tetto di 240 ore? E nel caso di contratti che fissano un tetto di 260 ore? SANZIONI Art. 5, 3°comma, del D.Lgs. 08.04.2003 n. 66 per aver fatto eseguire prestazioni di lavoro straordinario in violazione della disciplina collettiva applicabile; la sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 18 bis, 6°comma, del medesimo decreto, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 213/04, nell’importo da €. 25,00 a €. 154,00. Se l’inosservanza si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata nel corso dell’anno solare per più di cinquanta giornate lavorative la sanzione è da €. 154,00 a €. 1.032,00 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Art. 5, 3°comma, del D.Lgs. 08.04.2003 n. 66 per aver fatto eseguire, in difetto di disciplina collettiva applicabile, prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite di duecentocinquanta ore annuali e/o senza accordo tra datore di lavoro e lavoratore, e/o in assenza di uno dei casi eccezionali previsti dall’art. 5 comma 4, lett a), b) e c); la sanzione amministrativa è stabilita dall’art. 18 bis, 6°comma, del medesimo decreto, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 213/04, nell’importo da €. 25,00 a €. 154,00. Se l’inosservanza si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata nel corso dell’anno solare per più di cinquanta giornate lavorative la sanzione è da €. 154,00 a €. 1.032,00 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. SANZIONI Art. 5, 5° comma, del D.Lgs. 08.04.2003 n. 66 per non aver compensato lo straordinario eseguito con le maggiorazioni previste dal contratto collettivo, e/o per non aver corrisposto le sole maggiorazioni retributive stabilite dal medesimo contratto per lavoratori che hanno usufruito di riposi compensativi; le sanzioni amministrative e quella ridotta sono le stesse del precedente punto. ORARIO MASSIMO SETTIMANALE ART 4 Inderogabile in pejus dal contratto collettivo (comprensivo di eventuale straordinario) Disciplina Esclusioni Novità In ogni caso deve essere rispettato il limite di 48 h/sett in media su un periodo di 4 mesi dirigenti, personale direttivo o altre persone aventi potere di decisione autonomo, intendendosi per tali i lavoratori la cui durata dell’ orario di lavoro può essere determinata dai lavoratori stessi; Comunque obblighi sicurezza SI APPLICA AI LAVORI DISCONTINUI Contr coll può solo estendere il periodo di riferimento SANZIONI Art. 4, 2°, 3° e 4° comma, del D.Lgs 8.4.2003 n° 66, per aver fatto superare la durata media settimanale dell'orario di lavoro di quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolate con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi, elevati dal contratto collettivo fino a sei ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate nello stesso contratto collettivo; la sanzione amministrativa è prevista dall’art. 18 bis, 3°comma, del D.Lgs. 8.4.2003 n°66, introdotto dall’art. 1 lett f) D.Lgs. del 19.07.2004 n° 213 nell’importo da € 130,00 a € 780,00 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione, che, ridotto ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, è pari a € 260,00. Riposo giornaliero (Art. 7) Ogni lavoratore deve beneficiare nell’arco di un periodo di ventiquattrore di undici ore di riposo consecutivo Il computo delle 24 ore è da ritenersi mobile e si computa dalla fine di una prestazione all’inizio all inizio di un’altra un altra 55 Riposo giornaliero – consecutività (Art. 7) Il riposo giornaliero deve essere fruito in maniera consecutiva escluso: il lavoro frazionato Il lavoro sottoposto reperibilità 56 al regime di Riposo giornaliero- lavoro frazionato (Art. 7) La caratteristica del frazionamento dei periodi di lavoro deve essere connessa alla particolare natura dell’attività (ad es. personale addetto alle pulizie, telelavoro, ristorazione) e non può identificarsi prescindendo da ragioni intrinseche o strutturali 57 Riposo giornaliero (Art. 7) 58 Nel caso di riposi compensativi devono essere goduti (Sentenza Corte Giustizia Jaeger) prima che il lavoratore monti di nuovo di lavoro. I casi più frequenti sono quelli del lavoratore smontante che resta al lavoro per sostituire il montante assente. Il riposo non goduto andrebbe goduto prima della successiva ripresa del lavoro Consecutività del riposo (Art. 7) La consecutività anche per il lavoro a turni garantisce il riposo del lavoratore sia pure nell’arco mobile delle 24 ore Se le ore di riposo si realizzano solo per sommatoria, non è rispettato il precetto: Es.: 8 – 21 8 – 21 SI 8 – 15 0–8 NO 59 Il giudice, in base ai principi Comunitari , potrebbe disapplicare la norma interna (D.L. n. 112/2008) che esclude il personale dirigenziale del settore sanitario dal campo di applicazione degli artt. 4 e 7 del D.Lgs. n. 66/2003. DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 conv. con modif. in legge 6 agosto 2008, n. 133 Art. 41, comma 13: Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 66/2003. La contrattazione collettiva definisce le modalità che garantiscano ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psicofisiche. 60 Deroga al riposo giornaliero La modifica legislativa dell’art. 7 ha permesso di far scorrere il periodo di riposo giornaliero superando gli interpelli 31/2007 e 13/2008 computando tutti i periodi di lavoro eseguiti nel caso di lavori in reperibilità 61 Deroga al riposo giornaliero E’ coerente con il rispetto dei principi generali della protezione della salute dei lavoratori la fruizione del riposo giornaliero di 11 ore nelle ventiquattro, anche con modalità frazionata, nel rispetto della disciplina collettiva del telelavoro 62 Deroga al riposo giornaliero “l’art. 7, nella parte che determina la misura e la consecutività del riposo giornaliero, può essere derogato ai sensi dell’art. 17” 63 RIPOSO GIORNALIERO art. 7 Nozione Deroghe 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 Art. 17 co 1. derogabile da ccnl o territoriale Art. 17 co. 2 - In mancanza di ccnl, DM su richiesta O.S. Magg. Rappr., anche solo datoriali, Art. 7 co 3 attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o reperibilità Art. 17 co. 5 e 6 art 7 NON SI APPLICA ai lav. Mobili, dirigenti, manodopera familiare, settore liturgico, telelavoro Novità Non era previsto (criteri di conformità delle deroghe, art. 17 comma 4) Esonero (art. 41 c. 13 d.l.112/2008) L’articolo 7 del D.Lgs. n. 66/2003 non si applica al personale mobile ed a tutti quei lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche della attività , non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi (ad es. : dirigenti, personale direttivo delle aziende o persone aventi potere di decisione autonomo che “sebbene privo di potere gerarchico conserva, per le relative attribuzioni, ampia possibilità di iniziativa, di discrezionalità e di determinazione autonoma sul proprio tempo di lavoro”), 65 Stato di necessità La legge 689/1981 esclude la responsabilità del datore di lavoro nell’ipotesi dello stato di necessità che presuppone una situazione di pericolo attuale di danno incombente sulla persona (pericolo alla integrità della persona o alla sua stessa vita). (Eccezionale e documentato) 66 QUESITI Quale è il limite massimo di lavoro e minimo di riposo giornaliero garantito ai lavoratori ? Tutele comunitarie al riposo giornaliero La Direttiva Ce 104 richiede che venga garantito un periodo equivalente di riposo compensativo e la Corte di giustizia (Causa Jaeger: C.- 151/02) prevede che debba essere immediatamente successivo all’orario di lavoro che si vuole compensare, al fine di evitare uno stato di fatica o sovraccarico del lavoratore dovuto all’accumulo di periodi di lavoro consecutivi (Vedi Interpello Ministero Lavoro n. 36/2009) 68 Tutele comunitarie al riposo giornaliero La Corte di Giustizia precisa che la protezione appropriata al pari del riposo compensativo deve essere diretta a consentire ai lavoratori di rilassarsi e smaltire la fatica connessa all’esercizio delle loro funzioni e per la quale i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari e sufficientemente lunghi e continui per evitare che la stanchezza della fatica o altri fattori possa causare lesioni a se stessi o ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute 69 PAUSE Art. 8 Nozione disciplina Novità Da 10 minuti a Non è retribuito Non era previsto due ore dopo 6 ore di lavoro Il periodo di riposo intermedio non si continuativo per il computa nei riposi giornalieri in quanto non è recupero delle un periodo di riposo continuativo energie (durante il quale non si Non va computata come lavoro ai fini del svolge alcuna superamento dei limiti di durata prestazione lavorativa) Pause per i videoterminalisti I lavoratori che utilizzano videoterminali per 20 ore a settimana e per almeno 4 ore consecutive hanno diritto alla pausa secondo il CCNL: 1) In assenza di previsione contrattuale 15 minuti di pausa ogni 120 minuti 2) Il tempo di pausa è considerato orario di lavoro 71 Riposo settimanale (art. 9) Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola di coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero (11 ore). Il periodo è calcolato come media in un periodo massimo di 14 giorni 72 Riposo settimanale - deroga(art. 9) È possibile derogare la normativa sui riposi settimanali in caso di: • attività di lavoro a turni ogni volta il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire di periodi di riposo giornaliero o settimanale; • attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata; • attività svolta dal Personale del settore trasporti ferroviari; • specifiche deroghe dalla contrattazione collettiva 73 Principi del Riposo settimanale Durata del riposo : 24 ore Consecutività Periodicità settimanale Non assorbimento Coincidenza, in genere, con la 74 domenica Verifica del Riposo settimanale La verifica sarà effettuata dagli Ispettori partendo dall'ultimo giorno di riposo fruito ed andando a ritroso al fine di accertare se nei 13 giorni precedenti quel lavoratore abbia goduto almeno di un altro giorno di riposo (Min. lav., par. 14.12.2009, prot. n. 25/I/0019428). 75 RIPOSI SETTIMANALI - Interpelli L’interpello n. 60/09 puntualizza che non esiste un principio costituzionale di coincidenza con la domenica. La periodicità assolve ad una funzione di tutela della sicurezza del lavoratore, mentre la corrispondenza alla festività riguarda la vita sociale dello stesso. La festività (a diff. del riposo settimanale) può essere soggetta a rinuncia, invece, previo accordo. 76 RIPOSI SETTIMANALI – Interpello 26/11 Si può derogare al riposo domenicale : Nel lavoro a turni per esigenze tecniche e organizzative, prescindendo dalla lavorazione Per le attività indicate all’art. 9, comma 3, (attività industriali continuative, forni a combustione industrie stagionali, ecc.) Decreto Ministro del lavoro (art. 9, c. 5) 77 RIPOSI SETTIMANALI – Circ. 8/05 Si può derogare alla consecutività 24 ore : delle attività di lavoro a turni , nel caso di cui tra la fine di un turno e l'inizio di quello successivo il lavoratore sia impossibilitato ad usufruire del riposo settimanale; attività di lavoro caratterizzate da periodi frazionati nella giornata (es. addetti alle pulizie, alla ristorazione, telelavoratori 78 Lavoro a turni Il 79 lavoro a turni è un metodo di organizzazione del lavoro in base al quale i lavoratori siano successivamente occupati sugli stessi posti di lavoro secondo un determinato ritmo, che può essere continuo o discontinuo, che comporti la necessità di svolgere un lavoro ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane. RIPOSI SETTIMANALI – Interpello 26/11 Si può derogare nel lavoro a turni, prescindendo dalla lavorazione, è possibile fruire del riposo in un giorno diverso dalla domenica al fine di assicurare la continuità della produzione 80 RIPOSO SETTIMANALE Art. 9 Disciplina Deroghe almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero Art. 9 co 2 - Deroghe alla cadenza settimanale a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una Art. 9 co 3 - deroga alla cadenza domenicale: il r.s. può essere fissato in un squadra e l’inizio di quello della squadra giorno diverso dalla domenica e può essere successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale; attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi b) le attività caratterizzate da periodi di di turnazione particolare ovvero addetto lavoro frazionati durante la giornata; alle attività aventi particolari caratteristiche, c) il personale che lavora nei trasporti quali quelle che richiedono lo svolgimento ferroviari; continuativo del processo produttivo, le attività stagionali, le attività che soddisfano rilevanti esigenze della collettività, le attività d) eventuali previsioni individuate dai contratti collettivi sec condizioni di cui all’art. di vendita al minuto 17 co 4. SANZIONI Art. 9, 1° comma, del D.Lgs. 8.4.2003 n° 66, per non aver concesso al lavoratore il prescritto periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art. 7 del medesimo decreto; la sanzione amministrativa è prevista dall’art. 18bis, 3° comma, del D.Lgs. 8.4.2003 n° 66, introdotto dall’art. 1 lett f) del D.Lgs. del 19.07.2004 n° 213 nell’importo da € 100,00 a € 750,00, che, ridotto ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, è pari a € 210,00. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di riferimento la sanzione va da 400,00 a 1.500. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o a cinque periodi di riferimento la sanzione va da 1000,oo a 5000,00 SANZIONI Art. 9, 3° comma, del D.Lgs. 8.4.2003 n° 66, per le violazioni, dello stesso la sanzione va da euro 130 a 780 per ogni periodo di riferimento di cui all’art. 4 commi 3 e 4 a cui si riferisce la violazione. Il periodo di riferimento è stabilito nel contratto (4 6 o 12 mesi. Nel caso di una pluralità di violazioni che si riferiscono allo stesso lavoratore se ricadenti nello stesso periodo di riferimento daranno luogo ad una sola sanzione. Se i lavoratori sono + di uno nello stesso periodo di riferimento allora si applicano + sanzioni, ferma restando l’applicazione del cumulo giuridico (art. 8 l. 689/1981) Ferie annuali (ART. 10) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (…) va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, lavoratore nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione (1). 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione. 1. 84 FERIE Art. 10 modificato dall’art. 1 del d.lgs. N. 213/2004 1. 2. Minimo 4 settimane Viene meno “ Introannualità ” : il periodo di 4 settimane, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto: per almeno due settimane nel corso dell'anno di maturazione (consecutive in caso di richiesta del lavoratore) per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione FERIE Art. 10 modificato dall’art. 1 del d.lgs. N. 213/2004 E’ vietata la monetizzazione delle ferie legali. Trascorso il limite temporale si potrà agire per il risarcimento del danno, a richiesta del lavoratore. Sono nulle le clausole contrattuali che prevedono l’indennità sostitutiva. Il risarcimento del danno può diventare una indennità sostitutiva solo se la forma specifica è troppo onerosa (es. il lavoratore dovrebbe essere riassunto) La monetizzazione è possibile nelle previsioni della contrattazione collettiva. QUESITI e SANZIONI La non monetizzabilità delle ferie riguarda solo le 4 settimane minime garantite dalla legge o si estende all’ all’intero periodo riconosciuto dal ccnl ccnl? ? Art. 10, comma 1°del D.Lgs 8.4.2003 n. 66, per non aver concesso al lavoratore il prescritto periodo annuale di ferie retribuite regolato dall’art. 2109 c.c. e non inferiore a quattro settimane che, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’art. 2 comma 2° del citato decreto, deve essere goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell ’ anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell ’ anno di maturazione; la sanzione amministrativa è prevista nell’importo da € 130,00 a € 780,00 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione, che, ridotto ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, è pari a € 260,00. LAVORATORE NOTTURNO Qualsiasi lavoratore che durante il periodo Qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; LAVORO NOTTURNO Siamo in presenza di periodo notturno quando l’attività è svolta per sette ore consecutive nel corso di un intervallo che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino (dalle 23 23..00 alle 6.00 o dalle 24 24..00 alle 7.00 o dalle 22 22..00 alle 5.00 00)) Gli accertamenti (preventivi e periodiciperiodici- 2 anni--) sullo stato di salute dei lavoratori anni notturni possono essere svolti anche dalle strutture sanitarie pubbliche NOVITA’’ IN TEMA DI LAVORO NOVITA NOTTURNO La facoltà di rifiuto della prestazione notturna per talune categorie di lavoratori non è un divieto, ma non vige l’obbligo per il lavoratore in questi casi di eseguire lavoro notturno.. notturno La norma sanzionatoria è applicabile se i dissenzienti abbiano manifestato il loro diritto di astensione astensione.. Il dissenso deve essere manifestato in forma scritta e almeno 24 ore prima dell ’ inizio della prestazione prestazione.. DIVIETO DI LAVORO NOTTURNO E’ fatto divieto di adibire le donne in gravidanza al lavoro dalle 24 alle 6, sempre che il datore risulti consapevole dello stato di gravidanza per il periodo dall ’ accertamento dello stato di gravidanza fino ad un anno di età del bambino POSSIBILI ESENZIONI LAVORO NOTTURNO •Per la lavoratrice madre o in alternativa padre convivente con un figlio di età inferiore a 3 anni. •Per la lavoratrice o il lavoratore unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni. • Per la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n 104/1992 e successive modifiche. Lavoro notturno Art. 13 Comma 1. c’’è 1. Per i lavoratori notturni c il limite delle 8 ore in media nelle 24 salvo diversa previsione del CCNL di un periodo più ampio. La sanzione riguarda ogni lavoratore per ogni singola violazione. 93 LE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art.13 Art. 13,, 1° comma, del D.Lgs. Lgs. 8.4.2003 n° 66 66,, per aver fatto superare ai lavoratori notturni l'orario di lavoro di otto ore in media nelle ventiquattro ore ore,, ovvero nel periodo di riferimento più ampio previsto dal contratto collettivo (anche aziendale); aziendale); l la sanzione amministrativa è stabilita dall’ dall’art. art. 18 bis, 7° comma, del medesimo decreto, come introdotto dall’’art. dall art. 1, comma 1, lettera f), del D.Lgs. Lgs. 213 213//04 04,, nell’ nell’importo da €. 51 51,,00 a €. 154 154,,00 per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti previsti,, che, ridotto ai sensi dell’ dell’art. art. 16 della L. 689 689//81 81,, è pari a €. 51 51,,33 per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti Art. 13 Art. 13,, 3° comma, del D.Lgs 8.4.2003 n° 66 66,, per aver fatto superare ai lavoratori notturni, adibiti alle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali,, individuate con Decreto ministeriale, l'orario di lavoro di otto ore nelle ventiquattro ore ore;; la sanzione amministrativa e quella ridotta sono le stesse del precedente punto. punto. LE SANZIONI PENALI Art. 11 del D.Lgs. 8.4.2003 n° 66, per aver adibito ad attività lavorativa notturna, cioè dalle ore 24.00 alle ore 06.00, lavoratrici in stato di gravidanza oppure madri di un bambino di età inferiore ad un anno; la penalità consiste nell’arresto da due a quattro mesi o nell ’ ammenda da €. 516,00 a €. 2.582,00 LE SANZIONI PENALI Art. 11 del D.Lgs. 8.4.2003 n°66, per aver adibito ad attività lavorativa notturna, cioè dalle ore 24.00 alle ore 6.00, i soggetti di cui al comma 2 lett a), b) e c) del medesimo articolo (la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche) nonostante abbiano espresso il proprio dissenso in forma scritta e lo abbiano comunicato al datore di lavoro entro 24 ore dal previsto inizio della prestazione; la penalità è la stessa del precedente punto. LE SANZIONI PENALI Art. 14, 1° c., D. Lgs. 8/4/2003, n. 66, per non aver fatto sottoporre il lavoratore notturno, a cura e spese del datore di lavoro, a valutazione dello stato di salute, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all’art. 11 del medesimo decreto o per il tramite del medico competente di cui all ’ art. 17 del d.lgs. n. 626/1994 e successive modifiche, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi; la penalità prevista per la violazione di cui sopra dall’art. 18bis, 2°comma, del D.Lgs. del 19.07.2004 n°213 è l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da € 1.549,00 a € 4.131,00. Collegato lavoro (l. 4 novembre 2010 n. 183) Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui alla legge 104/92, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese Collegato lavoro (l. 4 novembre 2010 n. 183) legge 104/1992 (permessi assistenza portatori handicap - la fruizione dei permessi è limitata ai coniugi, parenti o affini entro il secondo grado, ovvero entro il terzo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano superato i 65 anni o siano deceduti o mancanti, o siano anche loro affetti da grave disabilità; - viene reso esplicito il divieto (già vigente, però, nei fatti), di riconoscere a più di un lavoratore il diritto di assistere la stessa persona (tranne il caso di assistenza a figli con handicap grave); L’ILLECITO AMMINISTRATIVO L’ILLECITO SANZIONATO PUÒ DEFINIRSI COME QUELLA VIOLAZIONE DI UN DOVERE GENERALE CUI L’ORDINAMENTO RICOLLEGA, COME CONSEGUENZA GIURIDICA, IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA I I fase Contestazione Illeciti amministrativi II II fase (eventuale) Ordinanza Ingiunzione III III fase (eventuale) Procedimento Giudiziario Concorso di persone nell’illecito amministrativo (art. 5) Se più persone concorrono alla violazione amministrativa ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta Nelle società di capitali risponde il Presidente del C.d.A o il legale rappresentante La delega di funzioni Requisiti essenziali per la validità della delega sono:: sono Una suddivisione effettiva delle diverse responsabilità aziendali Obbligo di corrispondere un portafoglio esclusivo Persone assolutamente idonee a svolgere i compiti delegati Deve essere strettamente connessa al riconoscimento e all’attribuzione in capo ai delegati dei poteri necessari ad eseguirla correttamente Divieto di subdelega Termini per la contestazione (art. 14, 2° 2° comma, l. 689/1981) I termini decadenziali della contestazione (90 gg.) decorrono da quando l’ l’ispettore ha acquisito e ha piena conoscenza di tutti gli elementi utili per la valutazione dei fatti costitutivi della violazione Sanzione amministrativa (art. 16) Possibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta: La terza parte del massimo o il doppio del minimo Si applica la somma che risulta più FAVOREVOLE Pagamento della sanzione in misura ridotta (art. 16) La determinazione della misura pari ad 1/3 del massimo o del doppio del minimo, purchè il pagamento avvenga entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto. La notifica ha riguardo al: verbale di contestazione di illecito amministrativo Poteri Ispettivi Diffida Il datore di lavoro per inadempimenti dai quali derivano sanzioni amministrative diffida il datore di lavoro alla regolarizzazione nel caso di comportamenti materialmente realizzabili. La diffida non è ammessa nel caso di norme a tutela della integrità psico-fisica lavoratore Diffida Obbligatoria Sanzione Se il datore di lavoro ottempera la sanzione si estingue con il pagamento del minimo di legge o nel caso di sanzioni in misura fissa con il pagamento del quarto dell’importo stabilito Nel caso di importo superiore si applica la sanzione più favorevole Diffida Obbligatoria Sanzioni insanabili Violazioni a condotta esaurita in cui viene in gioco l’interesse sostanziale Tutela della integrità psico-fisica e della personalità morale del lavoratore Ad esempio: per aver fatto superare le 48 ore medie di lavoro settimanale, per non aver rispettato adempimenti di tipo non meramente documentale in materia di apprendistato, lavoro minorile e genitori lavoratori, I PRINCIPI GENERALI 1) 2) 3) Sono indicati dagli artt. 1 al 12 della legge 689/81: Principio di legalità (art.1): Nessuno può essere assoggettato a sanzione amministrative se non in forza di una Legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. (NULLA POENA SINE LEGE) (cfr. artt. 1 e 99 c.p.) Sottoprincipi: Tassatività (necessaria determinatezza della fattispecie) Riserva di legge Irretroattività della legge : (art. 11 delle preleggi): la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo Non trova applicazione il principio di retroattività della sanzione più favorevole (art. 2 c.p.)e l’applicazione analogica Individuazione del trasgressore La responsabilità del fatto illecito ricade sull’autore o sugli autori del comportamento antidoveroso La responsabilità amministrativa è personale (elemento sogg., intrasmissibilità, ecc.) Nel caso di delega di funzioni la responsabilità ricade in capo al delegato La delega di funzioni Requisiti essenziali per la validità della delega sono: Una suddivisione effettiva delle diverse responsabilità aziendali Una realtà imprenditoriale di notevoli dimensioni Persone assolutamente idonee a svolgere i compiti delegati Deve essere strettamente connessa al riconoscimento e all’attribuzione in capo ai delegati dei poteri necessari ad eseguirla correttamente Concorso di persone nell’illecito amministrativo (art. 5) Se più persone concorrono alla violazione amministrativa ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta Nelle società di capitali risponde il Presidente del C.d.A o il legale rappresentante Società di persone (o di fatto) “La mera qualità di socio è sufficiente ai sensi dell’art. 2266, c. 2 c.c. per l’affermazione della responsabilità, salva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2297 c.c., la prova di un patto sociale (conosciuto dai terzi) in tema di attribuzione dei poteri di rappresentanza solo ad un determinato socio o di limitazione degli stessi poteri, e cioè salva la prova della preposizione di un determinato soggetto alla gestione del personale e all’adempimento degli obblighi conseguenti” (Cass. Sez. Un. 20/07/1989, n. 3398) Concorso di persone nell’illecito amministrativo (art. 5) Per la Società semplice: tutti i soci Per le Società di fatto: tutti i soci Per le società in nome collettivo: dall’azione di ciascuno dei soci Per le società in accomandita semplice: per la condotta di ciascuno dei soci accomandatari Principio di solidarietà passiva (Art. 6): Si verifica nel caso in cui più debitori sono tenuti alla medesima prestazione e ciascuno di essi può essere costretto all’adempimento per la totalità della somma; L’adempimento di uno libera tutti gli altri debitori (1°comma dell’art. 1292 c.c.-1313) Obbligazione solidale Chi ha provveduto al pagamento ha diritto di regresso nei confronti dell’autore delle violazioni I soggetti responsabili in solido (6) 1) Persone rivestite di autorità all’autore della violazione: Genitori Precettori Committenti Direzione Vigilanza Sorveglianz a rispetto I soggetti responsabili in solido 2) Persone giuridiche, Enti privi di personalità giuridica e imprenditori: Persone giuridiche: Riconosciute ai sensi degli artt. 11 e ss. del c.c. Enti privi di personalità giuridica: Ai sensi degli artt. 36-42 c.c. Imprenditori (art. 2082 c.c.): a seguito del comportamento dei dipendenti (anche a seguito di un rapporto di fatto) I soggetti responsabili in solido Per le società di capitali la responsabilità riguarda anche i non soci Legali rappresentanti pro tempore: SRL SapA SPA INTRASMISSIBILITA’ (ART. 7) “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”. Intrasmissibilità agli eredi Circolare 4 febbraio 2004 MLPS: La morte del trasgressore determina la estinzione della pretesa accessoria (cfr. art. 198 c.p.) anche per gli obbligati in solido Verbale di accertamento A conclusione dell’accertamento: Contestazione di illecito amministrativo e verbale di accertamento Informativa all’autorità giudiziaria Verbale di recupero previdenziale Nuovo verbale di primo accesso Direttiva Sacconi Il verbale di primo accesso è la prova regina e costituisce un OBBLIGO per il personale ispettivo che accede in azienda e dovrà indicare le circostanze di fatto Nuovo verbale di primo accesso Direttiva Sacconi Lavoratori intenti al lavoro Luoghi di lavoro Fatti avvenuti Nuovo verbale di primo accesso Direttiva Sacconi Identificare esattamente, con documento di identità, i lavoratori; Indicare con precisione le mansioni e le attività svolte dai lavoratori, come accertate dagli ispettori; Dare conto accuratamente di eventuali modalità particolari di tenuta o di abbigliamento e dell’uso di attrezzature o macchinari. Dichiarazioni (Art. 12, comma 10 - codice di comportamento) Le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva vanno riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese da prestatori di lavoro o da terzi terzi.. Nuovo verbale di primo accesso Il verbale di primo accesso ispettivo viene rilasciato al datore di lavoro ispezionato nella persona fisicamente presente all’ispezione. Sarà cura del datore di lavoro, espressamente diffidato a ciò, avvisare il consulente o l’associazione di categoria. Nessuna sanzione se il consulente non ha ricevuto il verbale. Accordo 26 novembre 2009 nota 18210 1) Il MLPS si obbliga a fornire indicazioni al personale ispettivo affinché provveda a trasmettere il verbale di primo accesso al consulente del lavoro incaricato di tenere la documentazione dell’ispezionato tramite posta elettronica, entro sette giorni dalla adozione del verbale stesso, rilasciato in originale al datore di lavoro alla conclusione del primo intervento ispettivo in azienda. 2) Gli Ordini dei Consulenti dovranno comunicare, tramite posta elettronica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, entro quindici giorni dalla stipula del Protocollo di Intesa, l’elenco degli indirizzi di posta elettronica utilizzabili allo scopo. Accordo 26 novembre 2009 nota 18210 Adempimenti: 1) Trasmissione della documentazione aziendale, richiesta in via telematica o su supporto informatico (in files in formato “.pdf” o altro formato similare) anche per poter meglio esercitare il ruolo di assistenza tecnica. 2) Il personale di vigilanza privilegerà l’esame della documentazione presso lo studio o l’ufficio del soggetto abilitato alla consulenza del lavoro, in particolare nei casi in cui la medesima sia di dimensioni quantitativamente rilevante. Accordo 26 novembre 2009 nota 18210 In osservanza della Convenzione OIL C81 dell’I 1 luglio 1947 sull’ispezione del lavoro, nonché dì quanto previsto dall’art. 4 del Codice di comportamento del personale ispettivo di cui al decreto direttoriale 20 aprile 2006, lo stesso personale avrà cura di procedere alle verifiche di competenza assicurando la minor turbativa possibile all’attività produttiva, tenendo conto delle finalità e delle esigenze dell’accertamento, in particolare nell’ambito di attività rivolte al pubblico, garantendo il rispetto degli interessi dei soggetti terzi presenti sul luogo oggetto di ispezione. Art. 7 D.L. Sviluppo Ridurre la turbativa dell’esercizio dell’attività delle imprese ed evitare duplicazioni dell’attività di controllo: 1) Coordinamento 2) Contestualità degli accessi Decreto che stabilisca le modalità e i termini del coordinamento tra Ag. Fiscali Min. Lavoro, Inps, Inail, Guardia di Finanza. 3) Accordi analoghi al 26 novembre 2009 nota 18210 Confartigianato; Conferenza Nazionale dell’Artigianato Piccola e media Impresa; Casartigiani; Flusso documentale Verbale di primo accesso Verbale di ispezione Diritti e Obblighi ex art. 7 d.d. 20 aprile 2006° art. 8, c. 2 DPR 520/1955 1) Obbligo dell’ispettore di qualificarsi 2) Diritto degli ispettori di visitare in ogni parte a qualunque orario del giorno e della notte i luoghi di lavoro e dovere di astenersi dal visitare locali annessi non direttamente o indirettamente connessi all’esercizio dell’azienda sempre che non abbiano fondato sospetto che non vi siano violazioni di legge Verbale di accertamento Il verbale di accertamento vale anche ai fini dell’assolvimento del principio del contraddittorio qualora contenga le osservazioni e le deduzioni del soggetto ispezionato in ordine ai fatti accertati. CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE (art. 14 l. 689/1981) Il termine di 90 gg. coincide con l’acquisizione di tutti i dati e con la conclusione dell’accertamento nel suo complesso e nella sua globalità e coincide con la completa conoscenza e congrua determinazione della pena pecuniaria Verbale Unico di contestazione Il verbale Unico di contestazione vale anche ai fini dell’assolvimento del principio del contraddittorio qualora contenga le osservazioni e le deduzioni del soggetto ispezionato in ordine ai fatti accertati. Verbale Unico di contestazione Nel verbale unico di contestazione sono indicate: 1) Le contestazioni mosse 2) Le motivazioni del provvedimento 3) Le fonti di prova CODICE DI COMPORTAMENTO (artt. 22-25) Del verbale di ispezione e di contestazione di illecito DEVE essere richiesta la sottoscrizione e consegnata copia. La legge 689/81 PERMETTE la notifica anche dal funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione nelle forme previste dal c.p.c. Adempimento dell’obbligo (art. 16): Possibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta: La terza parte del massimo o il doppio del minimo Si applica la somma che risulta più FAVOREVOLE Flusso procedimentale Pagamento in misura ridotta nei 60 gg. Il procedimento si estingue Scritti difensivi Entro 30 gg. Esame scritti difensivi e audizione Ordinanza ingiunzione o Ordinanza archiviazione Sussistenza o qualificazione Rapporto di lavoro Entro 30 gg. Ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro Scritti difensivi Entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione dell’illecito amministrativo 1)Semplici: non documentati 2)Complessi: con allegati documentati In carta libera Se l’interessato chiede di essere sentito a D.p.l. ha l’obbligo di convocarlo Richiesta; annullamento o riduzione delle sanzioni al minimo edittale Cassazione Sez. Unite Sentenza n. 1786 del 28/01/2010 La mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta, non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. Diritto di accesso Accesso agli atti amministrativi Il diritto di accesso si può esercitare attraverso l’esame del documento o estrazione di copia: Soggetti privati e Portatori di interessi pubblici Oggetto dell’accesso: Documenti anche interni detenuti dalla P.A. Controinteressati Situazione giuridicamente tutelata Interesse diretto, concreto ed attuale Diffida accertativa Art. 12 Diffida accertativa per crediti patrimoniali Art. 12 del d.lgs. 124/2004 L’ispettore del lavoro può diffidare il datore di lavoro nel caso di crediti patrimoniali derivanti dalla inosservanza della disciplina contrattuale. contrattuale (deriva dalla l. 628/1961 e art. 7 d.lgs. 124/04) Diffida accertativa Procedura Il Personale ispettivo accerta il credito Notifica il provvedimento al soggetto debitore (30 gg) Validazione del direttore (30 gg) Titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. Procedura esecutiva del creditore VALIDAZIONE Se entro il termine di trenta giorni il soggetto diffidato non promuoverà il tentativo obbligatorio di conciliazione o nel caso di mancata conciliazione il direttore della D.P.L competente effettuerà, la VALIDAZIONE degli atti. Notifiche La diffida, una volta validata, verrà notificata al datore di lavoro e al lavoratore