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19 Luglio 2016 Foglio Informativo OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO INFORMAZIONI SULLA SOCIETA’ DI FACTORING ESAFACTORING S.P.A. Sede legale e sede amministrativa: via della Nocetta 109 – 00164 Roma Numero di telefono al quale il Cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: 06660551 Numero di fax: 0666148308 – E-mail: [email protected] – Sito internet: www.esafactoring.com Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione al Registro delle imprese di Roma: 09428801006 Iscritta nell’elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 al n. 39485 Capitale sociale € 2.000.000,00 i.v. DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE Nome e cognome Iscrizione ad albi o elenchi Sede E-mail Numero delibera iscrizione albi/elenchi Qualifica CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI 1. Che cos’è il factoring Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring acquista, in qualità di cessionaria, crediti di natura finanziaria o commerciale, vantati dal cedente verso tutti i propri debitori con la possibilità di ottenere l’assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori. Il contratto di factoring è regolato dalla Legge 52/91 e dal Codice Civile. 2. 1.Factoring pro soluto – CREDITI NPL Operazione di factoring dove il rischio di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti, dovuto ad insolvenza, viene assunto dalla società di factoring nei limiti di quanto concordato con il cedente per ciascun debitore. La cessione è di solito comunicata ai debitori ceduti dal cedente. L’utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla società di factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una eventuale fonte di finanziamento. Con il contratto di factoring la società cedente si impegna a mettere a disposizione copia dei contratti e delle fatture e tutta la documentazione intercorsa con i debitori ceduti. Foglio informativo n° 2 aggiornamento del 07/07/2016 Ultimo 19 Luglio 2016 ceduti, dovranno essere immediatamente rimesse alla società di factoring. Il contratto si perfeziona con lo scambio dei documenti contrattuali ed il pagamento del corrispettivo da parte del Factor. Se successivamente al perfezionamento dovesse risultare che il cedente non aveva la piena titolarità di uno o più crediti ceduti, la stessa società cedente di norma si impegna o a retrocedere la parte di corrispettivo incassata per tali crediti, o a sostituirli con altri crediti aventi uguali caratteristiche. Il pagamento del corrispettivo al cedente può avvenire ad una data fissata di comune accordo tra il cedente e la società di factoring. La società di factoring può concedere ai debitori ceduti dilazioni di pagamento anche a titolo oneroso, rispetto alla scadenza dei crediti ceduti, o altre facilitazioni. L’utilizzo di questo servizio permette al cedente di eseguire una corretta pulizia di bilancio. 3. Modalità operative La società di factoring esegue una valutazione del pacchetto dei crediti che si vogliono cedere (Due Diligence). Al termine di tale valutazione formula un’offerta di acquisto, che il cedente è libero di accettare o rifiutare, offerta che viene espressa in % rispetto al valore complessivo del pacchetto. Rischi a carico del cedente Il Cliente garantisce l’esistenza e la certezza dei crediti ceduti e quindi la possibilità in capo alla società di factoring di incassare integralmente tali crediti, a meno che il debitore sia insolvente. Il cedente deve osservare attentamente gli obblighi previsti dal contratto di factoring. Insieme ai crediti vengono trasferiti tutti gli accessori relativi agli stessi. CONDIZIONI ECONOMICHE Il costo viene determinato in via % rispetto al valore facciale dei crediti che la società di Factoring verserà al cedente nei tempi e nei modi previsti alla stipula del contratto. RECESSO, CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI Recesso Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto. Tempi massimi di chiusura del rapporto Il contratto si perfeziona con il pagamento del corrispettivo da parte della società di Factoring e la trasmissione delle pratiche da parte del cedente, nei termini temporali che saranno previsti contrattualmente (di norma 30 gg). Il mancato rispetto di tali termini darà diritto alla parte adempiente di risolvere immediatamente il contratto, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno. Foglio informativo n° 2 aggiornamento del 07/07/2016 Ultimo 19 Luglio 2016 Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della società, anche a mezzo di semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica ai seguenti recapiti: 1. via della Nocetta 109, 00164 Roma 2. mail: info @esafactoring.com 3. attraverso il sito Internet nell’Area reclami L’intermediario deve rispondere entro trenta giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i trenta giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia, oppure interpellare la Esafactoring.La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA, Tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, ove potrà ricorrere: i) alla Conciliazione, ii) all’Arbitrato iii) all’Ombudsman – Giurì Bancario. Il ricorso all’Ufficio Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento l’Autorità Giudiziaria oppure, se previsto, un collegio arbitrale. Ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 un preventivo tentativo di “conciliazione” è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale relativa a controversie in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi. Per eventuali controversie si può ricorrere, fra l’altro, all’apposito organismo, abilitato alla conciliazione, presso l’Arbitro Bancario e Finanziario, avanzando domanda di mediazione, che seguirà le regole di funzionamento proprie di detto organismo. La domanda può essere in alternativa, depositata presso altro organismo abilitato alla mediazione, iscritto all’apposito Registro presso il Ministero di Giustizia. 19 Luglio 2016 Foglio informativo n° 2 aggiornamento del 07/07/2016 Ultimo LEGENDA delle principali nozioni a cui fanno riferimento e il foglio Informativo e il contratto di factoring Factoring o Cessionaria Notifica della Cessione Esafactoring Spa L'impresa cliente del Factor, cioè la controparte del Contratto di factoring La persona fisica o giuridica tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti. I crediti pecuniari sorti da contratti stipulati dal fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il fornitore ha il diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizio o a titolo diverso. Il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore rtasferisce i propri Crediti esistenti e/o futuri; alla Cessione si applicano la legge n. 52/91 e/o gli artt. 1260 e seguenti del C.C. La comunicazione al Debitore della intervenuta Cessione del Credito al Factor. Corrispettivo della Cessione del Credito Importo pari al valore % dei crediti ceduti. Pagamento del Corrispettivo Pagamento del Factor al Fornitore a fronte della Cessione. Fornitore/Cedente Debitore Credito Cessione Pagamento anticipato del Corrispettivo su richiesta del Fornitore ed a discrezione del Factor, prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti. Assunzione, da parte del Factor, del rischio di mancato pagamento dei crediti ceduti dovuto ad insolvenza del Pro Soluto debitore Restituzione delle somme al Factor pagate per crediti di cui Retrocessione dei Crediti il cedente non aveva la disponibilità Compensi pattuiti tra il Fornitore ed il Factor per le prestazioni rese da quest'ultimo nello svolgimento del Commissioni contratto Comunicazione scritta con cui il cliente contesta all'intermediario un suo comportamento irregolare od Reclamo omissione Foglio informativo n° 2 aggiornamento del 07/07/2016 Ultimo