Intervento dell`ing. Cristiano Gillardi
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Intervento dell`ing. Cristiano Gillardi
Comune di Udine - L’EDILIZIA SOSTENIBILE PER IL COMUNE DI UDINE – 16/12/2005 Comune di Udine Cristiano Gillardi – Ambiente Italia La certificazione energetica • Un po’ di storia • Normativa di riferimento • Gli obblighi degli Enti Locali • Problematiche di applicazione • Prospettive a breve termine • Buone pratiche 1. Un po’ di storia La certificazione energetica degli edifici nasce nell’europa tedescofona, negli anni ’80. In Italia si comincia a parlare di certificazione energetica a partire dalla promulgazione della famosissima Legge 9 febbraio 1991 n. 10. Infatti il nuovo decreto 19 agosto 2005 n. 192 comincia con ampi riferimenti a questa LEGGE MADRE. Anche il DM 27 luglio 2005, molto importante per gli Enti Locali, trae origine dalla L.10/91, colmando (quasi) un ritardo ultradecennale. Nel 1993-94 cominciano a vedersi i primi PEC – Piani Energetici Comunali – che spesso propongono la certificazione energetica come una delle azioni virtuose da intraprendere per l’attuazione del Piano stesso. Nel 2002 la Comunità Europea emana la Direttiva n. 91 sulla certificazione energetica degli edifici. Tabella tratta da un lavoro dell’arch. Giuliano Dall’O’ dell’Associazione Rete di Punti Energia Nazione Austria Belgio Danimarca Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda Italia Luss. 1977 1986 1989 2.234 1979 1996 3.259 Olanda Portogallo 1991 1995 3.550 1990 1.800 Anno introduzione regolamenti Gradi/giorno (T. base 20 °C) Numero di Zone Climatiche Riduzione del consumo energetico rispetto a prima Reg. Obbl. edifici nuovi 1995 4.068 1985 1992 3.259 1972 1977 1982 1995 3.191 1976 1978 1985 5.978 1974 1982 1989 2.850 1977 1982 1994 3.845 1979 1.711 1991 2.979 1 1 1 1 3 1 3 1 6 1 1 3 40% Si nd Si 25% Si 10% Si 25% Si 30% Si nd Si 25% Si nd Si 30% Si nd Si nd Si Reg. Obbl. etsens. Edif. Esistenti Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Reg. Obbl. edifici esistenti No No No No No No No No No No No No Anno revisione norme nd 1999 2005 2003 1998 1999 nd 2000 nd nd 2001 nd tamponamenti esterni (W/m2K) 0,50 0,60 0,30 0,28 nd 0,50 0,60 0,45 nd 0,40 0,40 1,20 finestre e porte (W/m2K) 1,90 3,50 1,80 2,10 nd 0,70 3,50 3,60 nd 2,00 1,80 4,20 coperture e terrazzi (W/m2K) 0,25 0,60 0,15 0,22 nd 0,22 0,46 0,25 nd 0,30 0,40 0,80 basamenti (W/m2K) 0,50 0,60 0,20 0,22 nd 0,50 0,46 0,45 nd 0,40 0,40 nd Trasmittanze medie involucro Trasmittanze medie verso locali non riscaldati tamponamenti esterni (W/m2K) 0,70 nd 0,40 0,36 nd 0,35 1,86 0,60 nd 0,50 0,40 nd finestre e porte (W/m2K) 1,90 nd 1,80 2,10 nd 0,70 nd 3,60 nd 3,00 1,80 nd coperture e terrazzi (W/m2K) 0,45 nd 0,30 0,36 nd 0,35 1,86 0,60 nd 0,40 0,40 nd basamenti (W/m2K) 0,50 1,20 0,20 0,36 nd 0,35 1,86 0,60 nd 0,50 0,40 0,80 3 Gillardi - Intervento su ''la certificazione energetica'' 16.12.05 -1 - Comune di Udine - L’EDILIZIA SOSTENIBILE PER IL COMUNE DI UDINE – 16/12/2005 Legislazione di riferimento: 1. Direttiva 2002/91/CE 2. D. Lgs 19 agosto 2005 n. 192 (G.U. 15/10/05) – certificazione energetica degli edifici; 3. Allegati al D. Lgs 19 agosto 2005 n. 192; 4. DM 27 luglio 2005 – Criteri generali tecnico-costruttivi e tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti 5. DPR 21 dicembre 1999, n.551 – Regolam. recante modifiche al DPR 412/93; 6. D.M. (MICA) 2 aprile 1998 (G.U. n. 102 15/05/1998) - Modalita' di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi (componenti). Legislazione di riferimento (segue): 7. DM 13 dicembre 1993 – Approvaz. modelli tipo per la compilaz. della relaz. tecnica di cui all'art. 28 della L. 10/91; 8. Circolare MICA 13 dicembre 1993 n. 231/F - Art. 28 della legge n. 10/1991. Indicazioni interpretative e di chiarimento; 9. DPR n. 412 del 26/08/1993 - Regolam. recante norme per la progettaz., l'installaz., l’esercizio e la manutenz. degli impianti termici degli edifici ai fini del contenim. dei consumi di energia, in attuaz. art. 4, comma 4, della L. 10/91; 10. Legge 9 gennaio 1991, n. 10 – Norme per l'attuaz. del Piano Energetico Naz.le in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle FER. 11. Circolare Min. LL.PP. 22 maggio 1967, n. 3151 - Criteri di valutaz. delle grandezze atte a rappresentare le proprietà termiche, igrometriche, di ventilaz. e di illuminaz. nelle costruzioni edilizie. Se pur non emanate per l'attuazione della L. 10/91, le disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti legislativi danno la possibilità di usufruire di detrazioni fiscali per tutti gli interventi che mirano al risparmio energetico negli edifici da ristrutturare: - Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (S.O. n. 255 alla G.U. 30/12/1997, n. 302) - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. - D.M. 18 febbraio 1998, n. 41 (G.U. 13/3/1998, 60) - Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, 5 n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. Regolamenti regionali - LR Molise N. 23 - 27 maggio 2005 Dal sito internet dell’A.N.I.T. - Bando regione Puglia per le energie rinnovabili - Piano indirizzo energetico regione Toscana - Lombardia: Legge 6-05: correzione LR 39 - LR Lombardia N.39 Dicembre 2004 - LR Lazio N.15 - 8 novembre 2004 - LR Lombardia N.1 -16 febbraio 2004 Regolamenti locali - Linee Guida per la definizione di un Regolamento Edilizio tipo della Provincia di Milano. Norme tecniche e studi - Studio Anit sul DLgs 19 agosto 2005, n.192 di recepimento della direttiva 02/91. - Intereb: Integrated Energy Retrofitting in Buildings - Linee Guida per la riqualificazione energetica - Valutazioni di standard per gli edifici ad alta qualità energetica Gillardi - Intervento su ''la certificazione energetica'' 16.12.05 6 -2 - Comune di Udine - L’EDILIZIA SOSTENIBILE PER IL COMUNE DI UDINE – 16/12/2005 Comune di Udine Cristiano Gillardi – Ambiente Italia 3.Gli obblighi degli Enti Locali Sia rispetto al D.M. 27 luglio 2005, sia rispetto al D.Lgs 192/2005 Comune di Udine Cristiano Gillardi – Ambiente Italia 3. Il DM 27 luglio 2005 Il provvedimento, emanato (con sommo ritardo: la dead-line era il 17/07/1991) in attuazione della legge 10/1991 (art. 4, c. 1 e 2 ), definisce i "criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonché per l'edilizia pubblica e privata" al fine di favorire ed incentivare l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione o nell'utilizzo di manufatti; e si applicherà agli edifici di nuova costruzione ed a quelli esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione importanti dotati di impianti di riscaldamento e/o climatizzazione. Quindi: efficacia molto limitata in termini di contenimento dei consumi di fonti non rinnovabili e di effetti ambientali negativi correlati 8 DM 27/07/05 - Articolo 2 - Obblighi dei Comuni 1. Al fine di favorire il risparmio energetico, i Comuni, tenuto conto delle specifiche esigenze urbanistico-edilizie, uniformano i regolamenti edilizi di loro competenza alle prescrizioni di cui al presente decreto prevedendo soluzioni tipologiche e tecnologiche finalizzate al risparmio energetico e all'uso di FER. 2. In sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, o di revisione generale degli stessi, per i Comuni con popolazione > 50.000 abitanti, si procede alla individuazione e, se del caso, alla localizzazione delle eventuali FER presenti o ipotizzabili sul territorio comunale. 3. A seguito di tale indagine, sono individuate le condizioni che consentano, in relazione alle previsioni relative alle trasformazioni urbanistiche contenute nello strumento di pianificazione, il massimo utilizzo delle FER in precedenza individuate. 4. La valutazione di questi aspetti deve essere fatta in rapporto alle caratteristiche fisiche e morfologiche dell'area, alle preesistenze edilizie, alle condizioni di assetto territoriale che vengono determinandosi in attuazione alle indicazioni dei piani urbanistici. Gillardi - Intervento su ''la certificazione energetica'' 16.12.05 -3 - Comune di Udine - L’EDILIZIA SOSTENIBILE PER IL COMUNE DI UDINE – 16/12/2005 5. I Comuni sono tenuti ad introdurre nei regolamenti edilizi locali disposizioni che (riconoscendo i vantaggi derivanti dall'uso efficiente dell'energia, dalla valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e dal miglioramento della qualità del sistema costruttivo) incentivino economicamente la progettazione e la costruzione di edifici energeticamente efficienti. 6. Tutti i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici generali al fine di consentire, tramite indicazioni in ordine all'orientamento degli edifici da realizzare, lo sfruttamento della radiazione solare quale fonte di calore per il riscaldamento invernale. Sono altresì tenuti ad individuare idonei strumenti di intervento di tipo passivo che consentano di minimizzare gli effetti della radiazione solare estiva al fine di garantire un adeguato livello di comfort (schermature delle superfici vetrate, inerzia termica delle strutture, ecc.). 7. È inoltre fatto obbligo ai Comuni di adeguare gli strumenti urbanistici ai fini di rendere possibile lo scorporo dal calcolo della superficie utile e del volume edificato degli spessori di chiusure opache verticali ed orizzontali nei limiti più avanti precisati, al fine di favorire la realizzazione di edifici con adeguata inerzia termica e sfasamento termico. Comune di Udine Cristiano Gillardi – Ambiente Italia Articolo 5 - Altri indicatori prestazionali 1. Il tasso di rinnovo dell'aria per tutti i tipi di edifici è assunto pari a 0.25 vol./h salvo indicazioni diverse fornite dalla pubblica amministrazione per quanto concerne gli edifici di sua competenza. Articolo 9 - Altre prescrizioni 1. . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . 3. I Comuni procedono all'attività di controllo di cui all'articolo 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, provvedendo al controllo annuale a campione almeno del 5% delle relazioni di progetto di cui al comma 2, ed effettuando annualmente a campione verifiche per almeno il 5% degli edifici costruiti o in costruzione. Requisiti di risparmio energetico per edifici da ristrutturare. 1. Il DM (articolo 9) prevede una serie di incentivi volti ad ottenere un significativo miglioramento del comportamento energetico del patrimonio edilizio esistente. In particolare, il provvedimento sancisce agevolazioni fiscali (ex articoli 1 e 13 della legge 449/1997) per i seguenti interventi di ristrutturazione: - completa ristrutturazione della copertura dell'edificio; - completo rifacimento di solai; - completa ristrutturazione delle pareti esterne dell'edificio; - aumento delle superfici trasparenti; - completa sostituzione delle parti esterne trasparenti (finestre, porte, ecc.); - completa sostituzione della parte impiantistica riguardante la generazione di calore; - completo rifacimento dell'impianto di distribuzione (rete di distribuzione e corpi scaldanti); - ampliamenti e sopraelevazioni dell'unità immobiliare; - installazione di sistemi di ventilazione; - ottimizzazione dell'illuminamento interno dell'edificio; - installazione di pannelli solari o pompe di calore. 12 Gillardi - Intervento su ''la certificazione energetica'' 16.12.05 -4 - Comune di Udine - L’EDILIZIA SOSTENIBILE PER IL COMUNE DI UDINE – 16/12/2005 DLgs 19 agosto 2005, n. 192 (Attuaz. Dir. 2002/91/Ce del Parlam. europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia) (S.O. n. 158 alla G.U. 23 settembre 2005 n. 222) Articolo 1 - Finalità 1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo svi luppo, la valorizzazione e l'integrazione delle FER e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico. 2. . . . . . . . 3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni e le Province a utonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione, predispong ono programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla: a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme; b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati; c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato; d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle FER, anche attraverso la 13 sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali. Articolo 6 - Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (8/10/2005), gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1. 2. .. 3. .. 4. .. 5. .. il certificato vale al massimo 10 anni . . . 6. ..nel certificato vanno specificati i suggerimenti per il miglioramento . . . 7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico. 1. Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dal MAP il 20/07/ 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e all'affissione dell'attestato di certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico. 14 Articolo 8 - Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni 1. La documentazione progettuale di cui all’art. 28, c. 1, della L. 10/91, è compilata secondo le modalità stabilite con decreto del MAP, di concerto con il MATT, da adottare entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata. 2. La conformità delle opere realizzate, rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui al comma 1, deve essere asseverata dal direttore dei lavori, e presentata al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il Comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine lavori se la stessa non è accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore lavori. 3. Una copia della documentazione di cui al comma 1, è conservata dal Comune, anche ai fini degli accertamenti previsti al comma 4. 4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d’opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1. 5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al pres. comma è posto a carico dei richiedenti. 15 Gillardi - Intervento su ''la certificazione energetica'' 16.12.05 -5 - Comune di Udine - L’EDILIZIA SOSTENIBILE PER IL COMUNE DI UDINE – 16/12/2005 Comune di Udine Cristiano Gillardi – Ambiente Italia Articolo 13 - Misure di accompagnamento 1. Il Ministero delle attività produttive, predispone programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico. 2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie di competenza e di risorse dei pertinenti settori delle amministrazioni regionali e possono essere realizzati anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati. Gli stessi programmi e progetti hanno come obiettivo: ............. c) l’aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare attenzione all’efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e illuminazione; d) la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui affidare il sistema degli accertamenti e delle ispezioni edili ed impiantistiche. 4. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere c) e d) competono alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, che possono provvedervi nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 16 Commenti: Non si parla delle competenze delle Province . . . che, pure, sono competenti per il controllo delle caldaie e sulle emissioni . . . Con la pubblicazione del D.Lgs n. 192/2005, il Governo ha dato recepimento alla Dirett. Comunit. n. 2002/91/CE in materia di rendim. energetico in edilizia. La direttiva riguarda tutte le tipologie di consumi energetici degli edifici e definisce il concetto di rendimento energetico come la quantità di energia effettivamente consumata con un uso standard dell’edificio, comprendendo, in questo computo, anche l’energia utilizzata per il riscaldamento dell’ambiente e dell’acqua per uso igienico-sanitario, il raffrescamento estivo, la ventilazione e l’illuminazione. Commenti (segue) : Il DM 27/07/2005 contiene la Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), mentre l’immediatamente successivo DLgs 192 recita: Articolo 16 - Abrogazioni e disposizioni finali 1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10: a) l'articolo 4, commi 1 e 2; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3. 2. Sono abrogate le seguenti norme del DPR 412/93: a) l'articolo 5, commi 1, 2 e 4; l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8. 3. È abrogato l'articolo 1 del DM (MICA) del 6 agosto 1994, recante recepimento delle norme Uni attuative del DPR 412/93, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato. Quali conseguenze pratiche da questa “incongruenza” legislativa? 18 Gillardi - Intervento su ''la certificazione energetica'' 16.12.05 -6 - Comune di Udine - L’EDILIZIA SOSTENIBILE PER IL COMUNE DI UDINE – 16/12/2005 Commenti (segue) : E’ evidente che l’inghippo dovrà essere dipanato, ma: 1. L’abolizione del c. 1 dell’art. 4 della L. 10 è sostanzialmente superata dagli artt. 4 e 6 e soprattutto dall’art. 11 del Titolo II del DLgs 192/2005: Titolo II - Norme transitorie Articolo 11 - Requisiti della prestazione energetica degli edifici 1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella clim atizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia pri maria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all’allegato I. Più “tragico” è il fatto che l ’art. 4 prevede una sfilza di provvedimenti attuativi di cui è lecito dubitarne l’emanazione nei tempi prestabiliti (120 gg.) e con la chiarezza auspicabile. Idem per l’art. 6 (certificazione energetica) che rimanda a linee guida da emanarsi entro 180 gg. 19 . . . Venendo agli aspetti tecnici e pratici: Nella fase di attuazione del provvedimento europeo, il legislatore italiano ha considerato unicamente il fabbisogno per il riscaldamento degli edifici e quello per l’illuminazione nel terziario. Una importante novità è la certificazione energetica degli edifici, già prevista dalla legge n. 10/1991 ma mai attuata, che deve essere rilasciata all’atto di vendita o di locazione dell’edificio stesso o di parte di esso. I consumi per il riscaldamento degli edifici rappresentano una quota notevole del consumo complessivo di energia primaria in edilizia. Una parte importante di questi consumi è costituita da sprechi che determinano: 1 - elevati oneri per il bilancio energetico nazionale; 2 - aggravi economici sul bilancio dei cittadini; 3 - forti emissioni inquinanti. 20 In Italia, sin dai primi anni ’90, si è operato su due fronti: •sul fronte legislativo, con la L. 10/91 e i successivi provvedimenti a essa collegati; •su tentativi di sensibilizzaz. di operatori e, direttamente, dei cittadini al risparmio. Al di là delle belle parole ci si chiede quali siano stati i risultati. Purtroppo, si deve ancora una volta ripetere che, da studi effettuati, risulta che negli ultimi 15 anni i consumi specifici per il riscaldamento degli edifici, ossia i consumi medi riferiti al metro quadrato di alloggio, non solo non sono diminuiti, ma rivelano un trend crescente. Inoltre, la legislazione del 1991 era, per l’epoca, avanzata e poneva L’Italia all’avanguardia in questo campo; purtroppo, però, a essa non hanno fatto seguito alcuni dei provvedimenti applicativi essenziali previsti, ma solo un’ingiustificata valanga di provvedimenti e circolari. Gli adempimenti in parte complessi, farraginosi e ingiustificati, sono divenuti puri adempimenti burocratici con calcoli e verifiche spesso non vissute dagli stessi progettisti. Tutto ciò, mentre l’industria italiana dei materiali per l’edilizia e dei componenti per 21 gli impianti si pone ai più alti livelli tecnologici in Europa. Gillardi - Intervento su ''la certificazione energetica'' 16.12.05 -7 - Comune di Udine - L’EDILIZIA SOSTENIBILE PER IL COMUNE DI UDINE – 16/12/2005 Comune di Udine Cristiano Gillardi – Ambiente Italia La realtà europea e la direttiva n. 2002/91/CE Sin dai primi anni 2000, i principali Stati europei hanno rinnovato la propria legislazione in materia di contenimento dei consumi energetici in edilizia. Nulla è perfetto, tantomeno in materia di legislazione, ma ciò che caratterizza i provvedimenti di questi Paesi è una notevole dose di semplicità, l’organicità e un approccio pragmatico. La dir. 2002/91/CE, «Energy efficiency of buildings», riguarda tutti i consumi energetici. La direttiva introduce un parametro di facile comprensione anche per i cittadini, il consumo annuo di energia primaria. Gli Stati membri devono definire dei valori limite di consumo in relazione alle caratteristiche dell’edificio e dei dati climatici della località. Dal confronto tra il valore di consumo (o di fabbisogno calcolato) con il valore limite prefissato si ottiene una valutazione della prestazione energetica dell’edificio o del singolo alloggio. L’orientamento europeo è di esprimere i valori in kWh/m2 anno, ossia in unità di misura facilmente comprensibili e valutabili. Si supera, così, per quanto riguarda i fabbisogni per riscaldamento, il FEN del 1991 espresso in kJ/m3 grado giorno, la cui comprensione era limitata agli addetti ai lavori. 22 La direttiva ha il carattere di una linea guida prescrittiva intesa a orientare gli Stati membri verso l’emanazione di provvedimenti di recepimento caratterizzati da quei criteri di semplicità, organicità e pragmaticità, ai quali si è fatto riferimento e che sono condizioni essenziali per l’efficacia dei provvedimenti stessi. La direttiva prescrive agli Stati membri i seguenti principali adempimenti: 1. articolo 3: l'adozione di una metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici; 2. articolo 4: la fissazione di requisiti di prestazioni energetiche; 3. articolo 8: una ispezione periodica delle caldaie e degli impianti di riscaldamento; 4. articolo 9: una periodica ispezione degli impianti di condizionamento d'aria. Viene, inoltre, introdotta la certificazione energetica degli edifici in occasione della vendita o della locazione, già prevista all’art. 30, legge 9 gennaio 1991, n. 10, ma alla quale non è stata data sino a oggi attuazione. Comune di Udine Cristiano Gillardi – Ambiente Italia I consumi di energia per il riscaldamento degli edifici Alcune considerazioni sui fattori che determinano il consumo di energia per riscaldamento degli edifici. Si possono identificare: a) le dispersioni dell’involucro edilizio. Maggiore è il grado di isolamento dell’edificio, minore è la quantità di energia termica utile che deve essere fornita dall’impianto di riscaldamento per ottenere le condizioni interne prefissate; b) il rendimento medio stagionale dell’impianto, ossia il rapporto tra l’energia termica utile fornita e il corrispondente consumo di energia primaria. Esso dipende dal rendimento di conversione dell’energia del combustibile in energia termica utile (ossia dal rendimento della caldaia), dalle perdite della rete di distribuzione, dalle modalità di regolazione e dalle modalità di emissione e distribuzione dell’energia termica negli ambienti; c) le modalità di conduzione e manutenzione dell’impianto. Purtroppo nel parco edilizio italiano tutte e tre le condizioni sono insoddisfacenti. 24 Gillardi - Intervento su ''la certificazione energetica'' 16.12.05 -8 - Comune di Udine - L’EDILIZIA SOSTENIBILE PER IL COMUNE DI UDINE – 16/12/2005 Il livello di isolamento termico degli edifici è tra i più bassi d’Europa, non solo se confrontato con i dati del nord Europa, ma anche rispetto agli altri dell’area mediterranea. Basti pensare che con un aumento dei costi di costruzione dell’ordine del 2÷3% è possibile costruire edifici che consumano la metà di quelli realizzati in conformità con la legge n. 10/1991. Il rendimento medio stagionale dei vecchi impianti non supera, nel migliore dei casi, il 60% a fronte di valori ottenibili con le nuove tecnologie compresi tra 80 e 85%. L’esercizio, con particolare riferimento al gran numero di impianti obsoleti, è quanto mai carente, anche in presenza di mali costituzionali degli impianti non identificati, affrontati e risolti. Molti impianti sono regolati a singhiozzo per soddisfare le lamentele di questo o quel condomino. In numerosi casi si verificano maggiori temperature in determinati locali o zone, particolarmente nei periodi di mezza stagione. Infine, il recupero degli apporti solari e interni, che in molti casi rappresentano una quota importante dei fabbisogni, risulta essere scarso o nullo. Comune di Udine Cristiano Gillardi – Ambiente Italia Il D.Lgs. n. 192/2005 – sintesi e commenti Il decreto considera, in una prima fase, solo il fabbisogno per il riscaldamento degli edifici e, riservandosi di trattarlo in fasi successive, il solo fabbisogno per illuminazione nel terziario. Nel recepimento della direttiva il legislatore si è trovato di fronte a 2 problemi: 1 - l’aggiornamento della legislazione del 1991 e di tutti i successivi provvedimenti applicativi, integrativi e modificativi; 2 - il ruolo assegnato alle Regioni in materia di usi finali dell’energia. La legge n. 10/1991 è una legge sana e, in gran parte, ancora attuale, che ha soffert o della mancata emanazione dei decreti da essa previsti, con particolare riguardo a quanto attiene all’isolamento degli edifici. Il D.P.R. n. 412/1993 aveva introdotto, per quanto riguarda il riscaldamento degli edifici, un quadro legislativo basato su: 1. coefficienti di dispersione volumica per identificare e limitare le dispersioni termiche degli edifici; 2. rendimento medio stagionale limite degli impianti; 3. rendim. di produz. da rispettare nel caso di sostituzione dei generat. di calore; 4. il (FEN) per definire il limite del consumo energ. del complesso edificio-impianto. 26 Comune di Udine Cristiano Gillardi – Ambiente Italia Il decreto n. 192/2005 ha rivolto la principale attenzione alle trasmittanze limite delle pareti e, solo a seguito di successive sollecitazioni, al rendimento medio stagionale degli impianti. È stato introdotto anche un valore limite di fabbisogno di energia primaria per riscaldamento (ES) in funzione del rapporto S/V dell’edificio e dei gradi giorno della località. Il valore ES espresso in kWh/m 2anno, come dimostrato dalla sua applicazione in diversi Stati europei, si è rivelato un parametro prestazionale molto efficace per fornire al cittadino la possibilità di valutare la qualità energetica di un edificio o di un appartamento in fase di acquisto e di locazione. Tuttavia, il decreto, pur introducendo questo parametro, ne ridimensiona la validità, considerandolo, comunque, soddisfatto quando si rispettino altri parametri, anche con modalità diverse, come si chiarirà in seguito. Gillardi - Intervento su ''la certificazione energetica'' 16.12.05 -9 - Comune di Udine - L’EDILIZIA SOSTENIBILE PER IL COMUNE DI UDINE – 16/12/2005 Comune di Udine Cristiano Gillardi – Ambiente Italia L’Allegato C, «Requisiti della prestazione energetica degli edifici», prescrive i seguenti nuovi valori limite: 1. il fabbisogno di energia primaria (tabella 1dell’Allegato C, valori limite per il fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio); 2. la trasmittanza termica delle strutture verticali opache; 3. la trasmittanza termica delle strutture orizzontali opache; 4. la trasmittanza termica delle chiusure trasparenti; 5. il rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico. Le modalità di rispetto dei suddetti limiti sono contenute nell’Allegato I «Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici». Ambito di intervento Il decreto, correttamente, estende il proprio campo di applicazione anche agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, prevedendo un’applicazione graduale in relazione al tipo di intervento, come riassunto nella seguente tabella. 28 Grado di applicazione del D.Lgs. n. 192/2005 in funzione del tipo di intervento Applicazione integrale: • • • nuove costruzioni ristrutturazione completa dell’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 m2 ; demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 m2. Applicazione limitata al solo ampliamento: • ampliamenti di volumetria superiore al 20%dell’esistente. Rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni: • ristrutturazioni totali o parziali di edifici con superficie utile inferiore a 1.000 m2 ; manutenzione straordinaria; nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti; ristrutturazione degli impianti termici; sostituzione del generatore di calore. • • • • 29 L’intervento sull’esistente è di fondamentale importanza, specialmente in Italia; circa il 70% degli edifici residenziali sono antecedenti agli anni ‘70, cioè costruiti prima dell’entrata in vigore delle norme del 1976 per il contenimento dei consumi. Il fabbisogno limite di energia primaria La dir. 2002/91/CE prescrive la fissazione di requisiti di prestazioni energetiche degli edifici riguardanti i seguenti utilizzi: 1. climatizzazione invernale; 2. produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari; 3. climatizzazione estiva; 4. illuminazione. La prestazione energetica globale di un edificio può essere espressa da un descrittore che indichi il consumo totale annuo di energia primaria dell'edificio inteso come somma di più descrittori relativi ai singoli fabbisogni. Ciò consente di assegnare a ogni edificio, o porzione di edificio, un indice prestazionale in kWh/m2anno. Il fabbisogno di energia può essere determinato mediante calcoli e/o mediante misure di consumo ottenute secondo protocolli unificati. 30 Gillardi - Intervento su ''la certificazione energetica'' 16.12.05 - 10 - Comune di Udine - L’EDILIZIA SOSTENIBILE PER IL COMUNE DI UDINE – 16/12/2005 Come prescritto dalla direttiva, l’introduzione di indici di fabbisogno limite di energia richiede la definizione di metodi unificati di calcolo e di misura, al fine di ottenere dati confrontabili. Il D.Lgs. n. 192/2005 introduce un limite di fabbisogno di energia primaria solo per il riscaldamento degli edifici, rimandando la definizione degli altri limiti a successivi provvedimenti. Accanto a questo requisito prestazionale, il decreto contiene una serie di prescrizioni relative alla trasmittanza termica delle superfici dell'involucro, ai rendimenti e alle caratteristiche degli impianti. Nei riguardi di questo approccio si deve rilevare quanto segue (Allegato I): 1. il limite di fabbisogno di energia deve essere correlato agli altri limiti; 2. non si può attribuire al solo rispetto dei valori limite di trasmittanza delle singole pareti e di rendimento dell’impianto il contestuale rispetto del valore limite di fabbisogno di energia, poiché, con questo, si possono arbitrariamente accettare fabbisogni diversi, ponendoli sullo stesso livello, vanificando il requisito di confrontabilità, che è alla base della certificazione energetica degli edifici; 3. per ottenere la confrontabilità e, quindi, la validità dei dati si devono prescrivere metodi univoci di calcolo e di misura. 31 Comune di Udine Cristiano Gillardi – Ambiente Italia Come già anticipato, il decreto, pur introducendo (discutibili) valori limite di fabbisogno di energia primaria per riscaldamento, nell’Allegato I (regime transitorio), ne limita fortemente l’importanza e la validità fornendo più alternative, che convenzionalmente ne attestano il rispetto, e giustificando il ricorso a metodi diversi di calcolo. L’isolamento termico degli edifici Il decreto introduce limiti alla trasmittanza termica dei componenti opachi e trasparenti dell’involucro in sostituzione del coefficiente di dispersione volumica delle precedenti legislazioni (il vecchio Cd, per gli addetti ai lavori). Questo approccio, peraltro adottato in molti Stati europei, ha il vantaggio di una maggiore semplicità di calcolo e di verifica e ben si presta a essere applicato agli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria in cui si interviene su un solo componente (rifacimento del tetto o della facciata, sostituzione dei serramenti ecc.). I valori proposti appaiono, comunque, piuttosto elevati e, dunque, non in grado di assicurare un significativo contenimento dei consumi di energia. Forse vi è la preoccupazione di introdurre i cambiamenti in modo graduale, infatti, sono previsti, accanto ai valori limite validi a partire dal 1/1/ 2006, anche valori più severi destinati a entrare in vigore dal 1/1/ 2009. 32 Ma, visto il ritardo e il continuo aumento del costo dei combustibili, non si vede l’opportunità di rinviare di altri tre anni l’introduzione di livelli di isolamento termico che altri Stati europei già adottano da oltre dieci anni. In particolare, sarebbe stato opportuno differenziare il valore della trasmittanza, imposto per le strutture orizzontali opache, tra coperture e pavimenti in quanto l’isolamento termico dei due tipi di struttura ha una diversa incidenza sul fabbisogno energetico e un diverso rapporto costi/benefici. L’isolamento delle coperture contribuisce, inoltre, in buona misura ad assicurare condizioni di comfort estivo e a limitare il fabbisogno per il raffrescamento; i valori proposti per le zone del centro-sud sembrano, invece, dimensionati solamente per il periodo invernale. Anche le trasmittanze dei componenti finestrati, specialmente per le zone sud, non sono in linea con i valori europei e non tengono conto delle soluzioni tecnologiche ormai disponibili e in grado di assicurare prestazioni sicuramente più valide ed efficaci. 33 Gillardi - Intervento su ''la certificazione energetica'' 16.12.05 - 11 - Comune di Udine - L’EDILIZIA SOSTENIBILE PER IL COMUNE DI UDINE – 16/12/2005 Infine, nell’Allegato I del decreto, è prevista la possibilità di non effettuare il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria, attribuendo all’edificio il valore limite massimo applicabile al caso specifico (tab. 1, All.to C) purché vengano rispettate le trasmittanze limite delle strutture e il rendimento globale medio stagionale. È necessario rilevare che, in assenza di un limite sulla trasmittanza media globale dell’involucro, questo approccio non risulta corretto, poiché non definisce un valore limite univoco delle dispersioni dell’involucro edilizio. Con alcuni esempi di calcolo si può verificare che, all’aumento del rapporto superficie vetrata/superficie opaca, il metodo semplificato proposto porta a consumi decisamente superiori ai limiti imposti. Questa semplificazione, dunque, contrariamente alla prassi comune, non opera in favore di sicurezza, attribuendo d’ufficio un fabbisogno più basso di quello reale. Il decreto prevede che analoga semplificazione possa essere adottata per edifici con trasmittanza delle superfici verticali opache superiore del 30% ai limiti stabiliti, purché, contemporaneamente, si riduca della medesima quantità la trasmittanza dei componenti finestrati. È un po’ come dire che se metto una sciarpa più pesante posso fare a meno di mettere i guanti. 34 Comune di Udine Cristiano Gillardi – Ambiente Italia Il rendimento globale medio stagionale per il riscaldamento La differenza tra fabbisogno di energia primaria consumata e il fabbisogno di energia termica utile fornita agli ambienti riscaldati è la perdita globale di energia dell’impianto di riscaldamento. IL D.P.R. n. 412/1993 ammetteva una perdita di energia dell’impianto fino al 30% dell’energia primaria consumata. Come abbiamo già detto, gli impianti di riscaldamento esistenti superano ampiamente questo valore arrivando al 50% e oltre. Il D.Lgs. n. 192/2005 innalza opportunamente il limite di rendimento globale medio stagionale del D.P.R. n. 412/1993 di altri 10 punti, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica intervenuta nei 12 anni trascorsi dal 1993. Comune di Udine Cristiano Gillardi – Ambiente Italia La certificazione energetica L’art. 6 del decreto introduce la certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni di edifici con superficie utile > 1.000 m2. A livello nazionale, si parla ormai di certificazione da oltre 10 anni, la legge n. 10/1991 già la prevedeva e, in proposito, si è scritto e dibattuto a lungo, senza, nel frattempo, fare molto. Recentemente sono partite le prime esperienze locali, a carattere volontario, che stanno suscitando l’interesse e la voglia di emulazione anche da parte degli operatori del mercato più avveduti, che vedono, giustamente, nella certificazione lo strumento per valorizzare, sul mercato immobiliare, la qualità energetica delle proprie costruzioni. La certificazione energetica è destinata a un sicuro successo nella misura in cui è percepita come uno strumento che stimola la domanda e, conseguentemente, orienta il mercato verso un’offerta qualitativa adeguata. Se, invece, è considerata e vissuta come un inutile balzello o un’ulteriore pratica burocratica rischia di fallire il proprio obiettivo primario che, giova forse ricordarlo, è quello di contribuire al contenimento dei consumi. 36 Gillardi - Intervento su ''la certificazione energetica'' 16.12.05 - 12 - Comune di Udine - L’EDILIZIA SOSTENIBILE PER IL COMUNE DI UDINE – 16/12/2005 Occorre, inoltre, sottolineare che il D.Lgs. n. 112/1998 ha trasferito alle Regioni la competenza sulla materia. Il decreto legislativo n. 192/2005 prevede, con l’art. 17, «Clausola di cedevolezza», che le regole nazionali si applichino solo alle Regioni che non abbiano provveduto in proprio al recepimento della direttiva n. 2002/91/CE e fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma. Molte Regioni si stanno già impegnando in questa direzione; questo fa ben sperare per l’effettiva implementazione della direttiva, ma comporta anche il pericolo di una eccessiva disomogeneità, specialmente in materia di certificazione energetica, con il rischio di generare confusione nell’utente finale e sul mercato immobiliare. A questo proposito sarebbe opportuno anticipare la predisposizione delle lineeguida previste dal decreto. Comune di Udine Cristiano Gillardi – Ambiente Italia La sostituzione dei generatori di calore Il D.P.R. n. 412/1993 prescriveva, nel caso di sostituzione di generatori di calore, il rispetto di un limite di rendimento di produzione (ossia, di un rendimento stagionale del generatore nelle condizioni effettive di esercizio dell’impianto). Il D.Lgs. n. 192/2005 rincara la dose e, oltre al rispetto di questo lim ite, prescrive anche il rispetto del limite di fabbisogno annuo di energia, ma, al tempo stesso, consente una deroga quando siano rispettate alcune condizioni (Allegato I, comma 4). Le condizioni appaiono valide, salvo quella al punto d), la quale prescrive che, nel caso di generatori di calore di potenza del focolare maggiore o uguale a 35 KW, la potenza del nuovo o dei nuovi generatori non superi del 10% quella dei generatori sostituiti. Le statistiche indicano che la potenza dei generatori negli impianti esistenti ha valori fortemente in eccesso rispetto a quella richiesta dall’edificio, raggiungendo anche rapporti di 2 a 1, con effetti fortemente negativi sul rendimento dell’impianto. Indispensabile una verifica della potenza effettivamente richiesta nel caso di generatori di calore di potenza del focolare maggiore o uguale a 35 KW. Comune di Udine 38 Cristiano Gillardi – Ambiente Italia Le carenze della legislazione e le incertezze riguardanti il ruolo delle Regioni, potranno essere colmate da un corpo di norme tecniche che assicurino la univocità e la confrontabilità dei dati requisiti alla base della certificazione degli edifici La normativa tecnica UNI EN Per l’esecuzione dei calcoli e delle verifiche delle prestazioni energetiche, il decreto prevede si possa fare riferimento sia alle norme tecniche UNI e CEN (Comitato Europeo di Normazione) sia ad altri metodi emanati da altri organismi istituzionali. La fissazione di requisiti senza l'adozione di una univoca metodologia di calcolo non consente, però, di ottenere risultati oggettivamente verificabili, né di ottenere risultati tra loro confrontabili. Per questo motivo, sarebbe stato più opportuno un chiaro e univoco riferimento alle norme tecniche dell’Ente Nazionale di Unificazione. Gillardi - Intervento su ''la certificazione energetica'' 16.12.05 39 - 13 - Comune di Udine - L’EDILIZIA SOSTENIBILE PER IL COMUNE DI UDINE – 16/12/2005 Comune di Udine Cristiano Gillardi – Ambiente Italia In materia si segnala che con il mandato M 343 la Commissione UE ha richiesto al CEN la stesura degli standard tecnici necessari per l’applicazione della direttiva. Questi standard sono in corso di elaborazione e dovranno essere recepiti dagli enti di normazione nazionali, per l’Italia dall’UNI, come norme UNI EN. Il Comitato Termotecnico Italiano, Ente Federato all’UNI, sta seguendo, tramite i propri gruppi di lavoro, l’attività in sede CEN. Nelle more di pubblicazione delle norme UNI EN, già nel 2003, il Comitato Termotecnico Italiano, con la pubblicazione della Raccomandazione CTI 03/3, «Prestazioni energetiche degli edifici. Climatizzazione invernale e preparazione acqua calda per usi igienico-sanitari », si è attivato per predisporre un documento tecnico di riferimento che, anticipando alcuni contenuti della normativa europea, consente di disporre di una metodologia completa e univoca per la determinazione dei fabbisogni energetici degli edifici. Comune di Udine Cristiano Gillardi – Ambiente Italia Conclusioni Il decreto n. 192/2005 si propone come un tardivo tentativo di aggiornare la legislazione dei primi anni 90 in materia di contenimento dei consumi energetici degli edifici, ma, al tempo stesso, supera parzialmente il quadro del D.P.R. n. 412/ 1993, presentando le seguenti carenze: • non recepisce in modo organico i dettati della direttiva n. 2002/91/CE, sia per quanto riguarda i fabbisogni per il riscaldamento, sia per il fatto che demanda ad altri provvedimenti gli altri fabbisogni; • definisce limiti di isolamento termico degli edifici ancora insoddisfacenti; • lascia ampio margine di discrezionalità per il rispetto del limite di fabbisogno di energia; • non fa riferimento a un metodo univoco per il calcolo delle prestazioni. Le carenze della legislazione nazionale e le incertezze riguardanti il ruolo delle Regioni, potranno essere colmate solo da un corpo coordinato di norme tecniche finalizzate ad assicurare la univocità e la confrontabilità dei dati, requisiti che sono alla base della certificazione energetica degli edifici. Il Comitato Termotecnico Italiano è attivamente impegnato, sia nel recepimento della normativa europea, sia nello sviluppo di documenti normativi nazionali di supporto e di integrazione a queste norme. 41 Comune di Udine Cristiano Gillardi – Ambiente Italia Buone pratiche Punto Energia di Brescia Diagnosi Energetica e Certificazione degli edifici 1. Certificazione e diagnosi energetica edifici condominiali - Condominio Cooperativa 291 1/D Erba. 2. Incarico professionale per la valutazione fabbisogno energetico Scuola Media - Comune di Grontardo. 3. Incarico per l’espletamento del servizio di attestazione e diagnosi energetica edifici - AEM di Cremona. 4. Analisi termoigrometrica dell’alloggio sito in Via Maffi 8, Cremona - ex-IACP di Cremona. 5. Verifica tecnica degli impianti di riscaldam. alloggi di proprietà dell’A.L.E.R. (Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale) - A.L.E.R. Cremona. 6. Verifica tecnica degli impianti di riscaldamento degli alloggi di proprietà del Sunia - Sunia Cremona. 7. Studio e la risoluzione del problema muffe e condensa nel comparto edilizio "ex Case Minime" di Borgo Loreto - Comune di Cremona. 42 Gillardi - Intervento su ''la certificazione energetica'' 16.12.05 - 14 - Comune di Udine - L’EDILIZIA SOSTENIBILE PER IL COMUNE DI UDINE – 16/12/2005 8. Certificazione energetica di 8 edifici di proprietà dell’Università degli Studi di Brescia - Azienda Servizi Municipalizzata di Brescia. 9. Collaborazione tecnica con diagnosi ed attestazione energetica degli edifici di proprietà e competenza del Comune di Castelleone" - ASM di Castelleone. 10. Diagnosi energetica e riqualificazione energetica della biblioteca comunale di Como - Comune di Como. 11. Certificazione e diagnosi energetica del Condominio Bellavista - Condominio Bellavista Como. 12. Diagnosi energetica di 15 edifici scolastici di proprietà del Comune di Brescia e della sede aziendale di Via Lamarmora 230 - ASM di Brescia. 13. Diagnosi energetica degli edifici Palazzo Municipale e Piscina del Comune di Somma Lombardo - Comune di Somma Lombardo. 14. Diagnosi energetica delle scuole di proprietà comunale del Comune di Somma Lombardo - Comune di Somma Lombardo. 15. Consulenza per diagnosi energetica dell’edificio in oggetto finalizzata alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’impianto di riscaldamento dell’intero fabbricato, dell’impianto per la fornitura di acqua calda per gli spogliatoi della palestra e per l’alloggio del custode, impianto antincendio (ex Scuola Media Campi Cremona) - Provincia di Cremona. 43 16. Ottimizzaz. gestione dell’appalto di servizio energia; diagnosi energ. ed attestazione energ. edifici di proprietà o di competenza della Prov. di CR 17. Elaborazione di linee guida per la progettazione esecutiva di interventi di riqualificazione impiantistica della biblioteca di proprietà dei Comune di Como. 18. Diagnosi e certif. energ. di n. 20 edifici di proprietà del Comune di Como e database delle utenze termiche in territorio comunale di Como - Centro Volta. 19. Analisi energetica edificio sito in Soresina (CR) - contratto con privato. 20. Diagnosi energetica di un edificio gestito dalla Società AGAM di Monza AGAM Monza. 21. Attività di rilievo delle caratteristiche termofisiche di due edifici siti nella città di Lecco - SIRAM. 22. Redazione di un progetto pilota per la diffusione della certificazione energetica degli edifici in Regione Lombardia - ARPA Lombardia 23. Elaborazione di standard di qualità per gli edifici ad alta qualità energetica ARPA Lombardia 24. Verifica dell’osservanza delle norme in materia di contenimento dei consumi energetici legge 10/91 – Comune di Bollate (MI). 25. Verifica del differenziale di qualità aggiuntiva per gli aspetti energetici di 15 edifici in Lombardia - ARPA Lombardia. 44 Attestato energetico – esempio tratto da un lavoro dell’arch. Giuliano Dall’O’ dell’Associazione Rete di Punti Energia 45 Certificazione e Diagnosi Energetica degli Edifici Gillardi - Intervento su ''la certificazione energetica'' 16.12.05 - 15 - Comune di Udine - L’EDILIZIA SOSTENIBILE PER IL COMUNE DI UDINE – 16/12/2005 Comune di Udine Cristiano Gillardi – Ambiente Italia Certificazione sull’esistente: problematiche emerse Difficoltà nel reperimento della documentazione tecnica del sistema edificio-impianto Difficoltà, per gli edifici esistenti, nello stabilire la stratigrafia delle pareti Caratteristiche degli impianti spesso difficili da rilevare Dati sulle reali modalità di funzionamento (come e quando sono riscaldate le varie zone dell’edificio) spesso insufficienti Comune di Udine Cristiano Gillardi – Ambiente Italia Buone pratiche “La certificazione energetica del Comune di Padova” (1998/99) Volontaria – azione del PEC realizzato da Ambiente Italia con l’ENEA L’azione si proponeva di prefigurare l’organizzazione di una attività di certificazione energetica negli edifici, secondo le linee della più recente normativa italiana (art. 30 della Legge 10/91) e in attuazione dell’art. 10 del “Regolamento per l’uso efficiente dell’energia e per la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e assimilate negli edifici” del Comune di Padova. Per effettuare le verifiche i proprietari, locatari o il Comune si avvarranno di tecnici accreditati secondo quanto disposto dall’art. 3 del DM 2 aprile 1998 “Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi”. In mancanza possono essere utilizzati tecnici accreditati iscritti in un apposito albo comunale. Il Comune di Padova provvederà a realizzare una apposita campagna di audit energetici sugli edifici pubblici e la creazione od acquisizione di un software standard per effettuare i calcoli finalizzati alla certificazione. Sulla base delle certificazioni effettuate il Comune di Padova registrerà le verifiche nel Registro della Certificazione Energetica Comunale (CEC). Il CEC sarà un archivio collegato al software citato in precedenza. Comune di Udine Cristiano Gillardi – Ambiente Italia Buone pratiche “Gli audit delle scuole del Comune di Udine” (2003/04) Azione del PEC realizzato da Ambiente Italia con finalità propedeutiche ad una estensione della metodologia agli altri edifici pubblici. Risultati interessanti sia nella verifica effettuata su una scuola appena ristrutturata, sia nel caso di una vecchia scuola con carenze strutturali ed impiantistiche macroscopiche. Buone pratiche “Contratti di gestione calore dell’Agenzia provinciale per l’energia di Modena” L’Agenzia, nata con un finanziamento europeo tipo EIE, adesso vive di vita propria fornendo consulenza qualificata ai Soci (Enti Pubblici Locali e loro Consorzi) in materia di contratti calore, FCT (TPF), e stesura di capitolati di riferimento per le ESCO che propongono azioni in attuazione dei DM 20/07/2004. 48 Gillardi - Intervento su ''la certificazione energetica'' 16.12.05 - 16 - Comune di Udine - L’EDILIZIA SOSTENIBILE PER IL COMUNE DI UDINE – 16/12/2005 Comune di Udine Cristiano Gillardi – Ambiente Italia La “solita” Casa Clima della Prov. auton. di Bolzano 49 Comune di Udine Cristiano Gillardi – Ambiente Italia Bibliografia “virtuale” Siti ufficiali di: ØANIT – Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico ØPunto Energia Prov. di Brescia ØComune di Jesi – Gazzetta Ufficiale ØComune di Padova ØReteAmbiente (Edizioni Ambiente) Srl ØAmbiente Italia Srl ØGRTN – Gestore Rete Trasmissione Nazionale ØAEEG – Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ØFIRE – Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia 50 Gillardi - Intervento su ''la certificazione energetica'' 16.12.05 - 17 -