comunicato ufficiale n. 133 del 14.05.2013

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comunicato ufficiale n. 133 del 14.05.2013
COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 14.05.2013
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. Comunicato Ufficiale n. 270 Corte di Giustizia Federale
Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 270/GDF:
COMUNICATO UFFICIALE N. 270/CGF
(2012/2013)
TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 260/CGF– RIUNIONE DEL 3 MAGGIO 2013
COLLEGIO
Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitiello, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott.
Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.
1. RICORSO PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C, C.G.S. AVVERSO
DECISIONI MERITO GARA A.S.D. LONGOBARDA CALCIO A5/PENTALCOR GRADO CALCIO A 5
DEL 22.02.2013 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia
Giulia – Com. Uff. 102 dell’8.3.2013)
Con ricorso del 17 aprile 2013, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. c) C.G.S., il Presidente
Federale ha chiesto la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia del precedente 8 marzo con cui, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D.
Pentalcor Grado Calcio a 5, è stata dichiarata la non regolarità della gara tra tale società e la A.S.D.
Longobarda Calcio a 5 di due settimane precedente ed è stata ordinata la ripetizione della stessa.
Nel ricorso si riferiva che il Presidente del competente Comitato Regionale aveva chiesto al
Presidente Federale l’impugnazione della decisione in parola del Giudice Sportivo sotto il profilo che
l’originario reclamo, poi accolto, della Società Pentalcor Grado Calcio a 5 era stata tardivamente
proposto e doveva, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
In particolare, il ricorso chiarisce il quadro normativo destinato a regolare la fattispecie, costituito
dal Comunicato Ufficiale 119/A del 17 gennaio 2013 con cui la F.I.G.C. ha abbreviato i termini per la
proposizione dei reclami nell’ambito dei Campionati regionali e provinciali di calcio a cinque con la
previsione della loro necessaria proposizione entro mezzogiorno del secondo giorno successivo alla
gara.
Alla luce di queste premesse, nonché della circostanza che il reclamo originario era stato proposto
a distanza di 5 giorni dalla disputa della gara, ossia il 27 febbraio 2013, il Presidente Federale
concludeva per l’annullamento della decisione oggetto di ricorso con ripristino del risultato conseguito
sul campo.
- 133/ 2 Segue Comunicato Ufficiale n. 270/CGF
Ciò premesso, la Corte non ha dubbi nel ritenere la fondatezza dello straordinario mezzo di
impugnazione oggetto del presente giudizio. Ed invero è incontroverso che, pur nella vigenza del
Comunicato Ufficiale prima citato di abbreviazione dei termini al secondo giorno successivo alle gare
interessate, il reclamo da cui ha tratto origine la presente controversia sia stato proposto
nell’inosservanza del termine stesso, secondo quanto si ricava dagli atti.
Non può, allora, che esercitarsi da parte di questa Corte il proprio potere caducatorio,
nell’interesse dell’ordinamento federale, di pronunciare l’invalidità degli atti posti in essere in violazione
della normativa di settore, con conseguente eliminazione degli effetti da essi indebitamente prodotti.
A questa stregua, va dichiarata l’illegittimità della pronuncia del giudice sportivo di cui si tratta e,
conseguentemente, annullata: a questa statuizione deve naturalmente accompagnarsi lareintegrazione
della situazione di diritto anteriore alla pronuncia, nella specie consistente nella riespansione e
riconquista di validità del risultato ottenuto al termine della gara.
Non v’è materia per provvedere sulle spese del presente procedimento.
Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale e, per
l’effetto, annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato conseguito sul campo nella gara su
indicata.
IL PRESIDENTE
Mario Serio
PUBBLICATO IN ROMA IL 13 MAGGIO 2013
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano
IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete
2. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE
2.1. Spostamento Gare
Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare:
15/05/2013 Play Off C5 C2
C.B. TERGESTEO GRADO-LA TANA CALCIO A 5
19/05/2013 AR
SANVITESE-SAN LUIGI CALCIO
10.30 Via delle Sport, San Vito al Tagl.to
19/05/2013 GR
SACILESE CALCIO-SESTO BAGNAROLA
10.30 Via Malvignù, Sacile
14/05/2013
16/05/2013
16/05/2013
16/05/2013
SAN LUIGI CALCIO-UDINESE CALCIO
BEARZI-MANZANESE
CJARLINS MUZANE-MAJANESE
PRO CERVIGNANO M.-U.FINCANTIERI MONF.
17.30 Via Felluga, Trieste
18.00
18.30
18.30 P.le Lancieri d’Aosta, Cervignano del Fr.
GS
GS
GS
GS
21.00
3. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE
3.1. Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi – “Spareggi
Retrocessione”
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Si comunica che lo “spareggio retrocessione” tra l’ultima classificata del Girone A1 – ELITE del
Campionato Regionale Allievi – Seconda Fase e la seconda peggior terzultima dei Gironi “B”, “C” e “D”
si disputerà il giorno DOMENICA 26/05/2013 alle ore 10.30 su campo neutro.
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI
Si comunica che lo “spareggio retrocessione” tra l’ultima classificata del Girone A1 – ELITE del
Campionato Regionale Giovanissimi – Seconda Fase e la miglior terzultima dei Gironi “B”, “C” e “D” si
disputerà il giorno DOMENICA 26/05/2013 alle ore 10.30 su campo neutro.
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3.2. Coppa Regione Settore Giovanile – Allievi
Le squadre vincenti i tre gironi denominati “B”, “C” e “D” del Campionato Regionale Allievi si
incontreranno tra di loro in una fase finale, per l’aggiudicazione della COPPA REGIONE SETTORE
GIOVANILE – ALLIEVI, come di seguito indicato:
Per determinare la prima gara sarà effettuato un sorteggio presso il Comitato Regionale (Via Milano, 15
– Trieste) il giorno mercoledì 15 maggio 2013 alle ore 15.00. . I dirigenti delle società interessate alle
finali sono invitati a partecipare.
1a giornata
Domenica 19/05/2013 ore 10.30
Determinata dal sorteggio.
2a giornata
Domenica 26/05/2013 ore 10.30
Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima
gara, o in caso di pareggio, quella che ha giocato in trasferta.
3a giornata
Domenica 02/06/2013 ore 10.30
Si incontreranno le squadre che non si sono incontrate in
precedenza.
Tutte le gare saranno dirette da una terna arbitrale, ed ogni Società giocherà una gara in casa.
3.3. Torneo Allievi Sperimentali Fascia “B” 2012/2013 –
Trofeo Sergio Magris
Campione Regionale
Torneo Allievi Sperimentali Fascia “B”
TROFEO SERGIO MAGRIS 2012/2013
PORDENONE CALCIO SSD
Al termine del Torneo Allievi Sperimentali Fascia “B” si è laureata campione aggiudicandosi il Trofeo
Sergio Magris la Società PORDENONE CALCIO SSD; alla stessa vanno le congratulazioni per il
traguardo conseguito.
4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE
4.1. Tornei Autorizzati
Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:
TORNEO
G.Martellossi
Di Zompicchia
L.Lazzaris
M.Simoncelli
Don Dario
Categoria
Calciatori
Categoria
Torneo
Dal
Al
Esordienti a 9
Esordienti a 9
Pulcini
Pulcini Misti
Pulcini Misti
Regionale
Regionale
Regionale
Regionale
Provinciale
31/05/13
22/05/13
16/06/13
02/06/13
27/05/13
//
02/06/13
//
//
29/06/13
Società
Comunale Gonars
Pol. Codroipo
Pro Cervignano Muscoli
Comunale Gonars
Chiarbola
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5. GIUSTIZIA SPORTIVA
5.1. Delibere della Commissione Disciplinare
La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall’avv. Silvio Franceschinis
(Presidente)dall’avv. Severino Lodolo e dal dott. AlfonsoDavide D’Angelo (componenti effettivi), e dal
dott. Alessandro Benzoni, dall’avv. Luca De Pauli e dall’avv. Andrea Canzian (componenti supplenti)
e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante
A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 18.04.2013 ha assunto la seguente
decisione:
DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. TABOGA Nelio,
Presidente della società A.S.D. MANZANESE, e della società A.S.D. MANZANESE.
Il deferimento: con raccomandata dd 06.02.2013, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32
comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale il
sig. TABOGA Nelio, e la società A.S.D. MANZANESE per rispondere rispettivamente:
- Il sig. TABOGA per aver richiesto un contributo a sostegno di una manifestazione sportiva
dichiarando a tal fine, in modo non corrispondente alla realtà dei fatti, che si trattasse di
una iniziativa di carattere internazionale svolta sotto l’egida ed il controllo del Settore
Giovanile e Scolastico della FIGC;
- La società A.S.D. MANZANO, della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per
responsabilità diretta in relazione alla condotta violativa ascritta al summenzionato
Presidente e legale rappresentante.
Il dibattimento. Convocati i deferiti dal Presidente della CDT FVG, alla riunione dell’18.04.2013
avanti alla CDT comparivano i sig.ri TABOGA Nelio, in proprio e in qualità di Presidente della A.S.D.
MANZANO assistito dall’avvocato di fiducia. Si dà preliminarmente atto di memoria scritta,
predisposta nei termini.
La Procura Federale è stata rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore
Galeota.
I comparenti, richiamandosi alla memoria scritta, hanno ribadito di aver seguito le direttive e date le
comunicazioni di rito alla Federazione.
Le conclusioni
la Procura Federale ha formulato le seguenti conclusioni:
- quanto al sig. TABOGA Nelio mesi 3 di inibizione;
- quanto l’A.S.D. MANZANO euro 1.200 di ammenda;
Le parti presenti hanno concordato ex art. 23 C.G.S. il patteggiamento come segue: quanto al sig.
TABOGA Nelio in mesi 2 di inibizione (pena base mesi 3 ridotta di un terzo);
quanto l’A.S.D. MANZANO euro 800 di ammenda (sanzione base euro 1.200,00 ridotta di un terzo).
La motivazione.
Effettivamente dall’istruttoria presentata dalla Procura Federale è emerso che nessuna
autorizzazione era stata richiesta ed ottenuta da parte del competente Organo Federale (Settore
Giovanile Scolastico della FIGC), il cui Coordinatore Regionale aveva appreso dell’iniziativa solo in
data 30 settembre 2012, a seguito di comunicazione del Servizio Attività Ricreative e Sportive
dell’ente regionale.
Come specificato nel C.U. del 26.01.2012, la società interessata avrebbe dovuto formulare e far
pervenire al Comitato Regionale la richiesta per l’organizzazione della Manifestazione “Piccoli Amici”,
corredata dai relativi regolamenti, almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione, se
a carattere Regionale, e almeno 20 giorni prima della data di inizio se a carattere Provinciale o
Locale. Le Manifestazioni Piccoli Amici, ricordiamo, non costituiscono “gare” propriamente intese,
perché sono a carattere esclusivamente ludico, promozionale e didattico, e comunque vanno
previamente autorizzate dal Comitato.
- 133/ 5 Segue Delibere della Commissione Disciplinare – DEFERIMENTO a carico del sig. TABOGA Nelio e della
ASD MANZANESE
Al solo fine di agevolare le società, la CDT ricorda che per organizzare Gare Amichevoli
internazionali, in base alla normativa FIFA in vigore dal 01 agosto 2011 con circolare n. 1273, le
richieste di autorizzazione devono pervenire all’Ufficio Tornei della FIGC-SGS, per il tramite del
Comitato Regionale, almeno 20 giorni prima della data prevista per l’incontro. Le richieste devono
contenere l’orario d’inizio della partita, la categoria di partecipazione, il nominativo e l’indirizzo preciso
del campo di giuoco, il nominativo del responsabile dell’organizzazione, il nominativo del responsabile
organizzativo della squadra avversaria, l’elenco nominativo degli atleti e degli accompagnatori
stranieri partecipanti comprensivo di nome, cognome, giorno mese ed anno di nascita, eventuale
struttura e località dove verranno ospitati e, l’autorizzazione rilasciata dalla Federazione di
appartenenza. Esaminata la richiesta la FIGC-SGS provvederà ad autorizzare la disputa della gara
dando comunicazione al Comitato Regionale LND e al Coordinamento Federale Regionale SGS
competenti sul territorio. Si possono considerare amichevoli solo gare che coinvolgono 2 squadre.
Oltre le 2 squadre, l’attività assume il carattere di Torneo (si veda a questo proposito la guida ai
Regolamenti Dei Tornei Giovanili Organizzati dalle Società ed i facsimili dei regolamenti nazionali ed
internazionali riferiti alla s.s. 2011/2012 scaricabile dal sito del Settore Giovanile Scolastico e di cui è
stata data notizia sul C.U. n. 70 del 16.02.2012).
L’organo giudicante, pertanto, ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e
congrua la sanzione patteggiata.
P.Q.M.
La CDT-FVG applica con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei
richiedenti, l’applicazione delle concordate sanzioni come segue:
- al sig. TABOGA Nelio in mesi 2 di inibizione;
- A.S.D. MANZANO euro 800 di ammenda
Ai sensi dell’art. 35/4.1 C.G.S., la CDT manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di
comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle
parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall’avv. Silvio Franceschinis (Presidente)
dall’avv. Andrea Canzian e dall’avv. Daniele Pezzetta, (componenti effettivi) e dal dott. Alfonso Davide
D’Angelo (componente supplente) con la con la partecipazione, con funzioni consultive in materia
tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, delegato AIA nel corso della
riunione del 9.5.2013 ha assunto la seguente decisione:
RECLAMO della A.S.D. TARCENTINA (Campionato Juniores) in merito alla squalifica per 7
giornate inflitta al calciatore PICCO Alessandro (in C.U. n° 39 del 24.04.2013 Del. Prov. Di Udine
F.I.G.C.)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 39 del 24.04.2013 il G.S.T. infliggeva al calciatore PICCO
Alessandro una squalifica per 7 (sette) gare “Perché a fine gara, incrociando l'arbitro nel corridoio degli
spogliatoi lo colpiva volontariamente alla spalla destra con una forte spallata che, pur non provocandogli
dolore, lo sbilanciava interrompendone il rientro verso il suo spogliatoio. Successivamente lo stesso
calciatore si presentava nuovamente davanti all'arbitro battendogli le mani in segno di derisione, prima
di rientrare nuovamente nello spogliatoio della squadra di casa”.
Con tempestivo reclamo, la società contestava la decisione del GST e chiedeva audizione. All'udienza
del 09.05.2013, dinanzi alla C.D.T. è comparso il sig. Scherzo Massimo, per delega del presidente della
A.S.D. TARCENTINA CALCIO, sig. Cum Emanuele, attualmente inibito.
Il rappresentante della società, richiamandosi sostanzialmente ai motivi di reclamo, dava una
descrizione dei fatti lucida e dettagliata ma sostanzialmente difforme da quella descritta a referto dal
direttore di gara.
- 133/ 6 Segue Delibere della Commissione Disciplinare – RECLAMO ASD TARCENTINA
Affermava essere possibile, in particolare, che il calciatore, nell’entrare nello spogliatoio di buona lena
assieme ad alcuni compagni di squadra, avesse involontariamente ed accidentalmente incocciato con la
spalla contro la spalla dell’arbitro che proprio in quel momento stava uscendo dalla propria porta.
Escludeva, comunque, ogni velleità offensiva, precisando che il “contatto è conseguenza solo ed
esclusivamente della vicinanza dei due ingressi. Non c’era motivo di contestazione dell’arbitro, la gara
era stata regolare e giocata intensamente ma con piena correttezza”. Concludeva pertanto la società
reclamante richiedendo che la squalifica del calciatore Picco fosse cancellata, perché il calciatore non
ha commesso il fatto indicato a referto.
Esaminati gli atti la C.D.T. - FVG osserva quanto segue:
Preliminarmente corre l’obbligo di richiamare il valore di fede privilegiata che nell’ordinamento sportivo
ha quanto descritto nel rapporto del Direttore di Gara.
Ciò non esclude però che la CDT debba considerare tutti gli elementi utili ad una corretta valutazione del
caso di specie.
La tesi della reclamante trova varchi nella refertazione del direttore di gara: “una forte spallata” che “non
provoca dolore” è infatti parzialmente compatibile con la ricostruzione della dinamica fatta dalla società.
Contestualmente va considerato anche il comportamento tenuto successivamente dal calciatore PICCO,
il quale dopo la spallata è immediatamente entrato negli spogliatoi. Poiché la spallata non ha procurato
al direttore di gara alcun dolore, ed il calciatore si è velocemente recato nel proprio spogliatoio, esclusa
la violenza all’arbitro, il fatto si presenta come condotta gravemente antisportiva (art. 19 punto 4 lett. a)
del CGS), che comporta la squalifica di due gare effettive.
Successivamente, e senza continuità con il precedente gesto antisportivo, il medesimo calciatore
Alessandro PICCO ha compiuto una nuova e diversa condotta irriguardosa nei confronti del direttore di
gara poiché lo ha irriso battendo le mani verso di lui; anche questa autonoma condotta è meritevole di
applicazione della sanzione prevista all’art. 19 punto 4 lett. a) del CGS, nel minimo della squalifica per
(ulteriori) due gare effettive.
P.Q.M.
La C.D.T. – FVG così dispone: accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica inflitta
al calciatore PICCO Alessandro a 4 (quattro) gare effettive complessivamente.
- Dispone non addebitarsi la tassa reclamo versata.
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e
non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
Pubblicato in Trieste ed affisso all’albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 14.05.2013.
Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)
Il Presidente
(Gianni Toffoletto)