Fiscal Approfondimento n. 45 del 12.11.2013 gestione della crisi d

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Fiscal Approfondimento n. 45 del 12.11.2013 gestione della crisi d
Fiscal Approfondimento
Il Focus di qualità
12.11.2013
N. 45
Gestione della crisi d’impresa
Analisi dei percorsi di regolazione della crisi
Categoria: Imprese
Sottocategoria: Varie
La crisi rappresenta una fase fisiologica della vita dell’impresa: ecco perché è fondamentale saperla
affrontare.
Il nostro ordinamento appresta una serie di misure a sostegno della crisi che possono essere un valido
aiuto per la denuncia tempestiva della crisi. Si ricorda infatti che uno dei più importanti aspetti nella
gestione della crisi è la tempestività con la quale la stessa è affrontata: procrastinare, in molti casi,
significa semplicemente aggravare la situazione e dirigere l’impresa verso una situazione di insolvenza,,
quindi verso il fallimento.
Premessa
Accade purtroppo sempre più spesso che i clienti di studio si trovino in una
situazione di crisi aziendale e chiedano al professionista che li assiste una
consulenza estremamente specifica.
In tal caso, il primo passo che il professionista deve compiere va verso la
comprensione dello stato della crisi, che può concretizzarsi in un semplice
declino (inteso come lieve perdita della capacità reddituale) fino ad
arrivare a un vero e proprio stato di dissesto, che si ha quando la
condizione di squilibrio è talmente grave da non consentire alcuna forma
di risanamento.
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DECLINO
INEFFICIENZE
SQUILIBRI
EMERSIONE DI PERDITE NELLA GESTIONE
STATO DI CRISI – RISCHIO DI INSOLVENZA
STATO DI INSOLVENZA
DISSESTO
A seconda del livello di gravità della crisi dovranno essere poste in essere
misure differenti.
Tuttavia, in alcuni casi, la crisi è irreversibile e l’unica soluzione appare
essere la cessione dell’azienda o il ricorso alla procedura fallimentare.
Il secondo passo che il professionista deve compiere va quindi verso
l’analisi della cause della crisi.
CAUSE DELLA CRISI
CAUSE INTERNE:
politica finanziaria errata,
insufficienti capacità del
management, controllo
finanziario inadeguato,
organizzazione carente,
strategie di vendita sbagliate
Soluzione più semplice:
basterà apportare le giuste
modifiche interne (es. cambio
del management)
CAUSE ESTERNE:
mutamenti strutturali nella
domanda, cambiamenti nei
competitor, cambiamenti nella
tecnologia, variazione dei
prezzi
Soluzione più difficile, in quanto
dipende da variabili esterne
In considerazione di quanto sopra, l’imprenditore deve essere pronto ad
affrontare la situazione di crisi.
Si ricorda, infatti, che, in linea generale, la crisi è un fenomeno fisiologico
nella vita dell’impresa, pertanto l’imprenditore non dovrebbe essere colto
impreparato dalla stessa.
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Nella gestione della crisi devono tuttavia essere seguiti 3 importanti
principi:
GESTIONE DELLA CRISI: PRINCIPI DI RIFERIMENTO
EFFICIENZA:
occorre adottare le
soluzioni che meglio
consentono
l’allocazione delle
risorse aziendali
I percorsi di
regolazione della
crisi nel nostro
ordinamento
TEMPESTIVITÀ:
è fondamentale
affrontare la crisi
non appena la
stessa si manifesta:
procrastinare
significa perdere la
fiducia dei creditori
e degli altri soggetti
esterni
EQUITÀ:
occorre tener
conto di tutti i
soggetti esterni
portatori di
interesse e non
solo di coloro che
esercitano il
controllo
Nel nostro ordinamento due sono le strade che possono essere percorse
per la soluzione della crisi.
PERCORSI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA
SOLUZIONE GIUDIZIALE.
(solo per i soggetti fallibili)
SOLUZIONE STRAGIUDIZIALE.
PRO:
1.
procedure più snelle ed
elastiche;
2. procedure meno costose
CONTRO:
1. necessaria una massiccia
adesione dei creditori;
2. mancanza di una
struttura pubblica di
controllo;
3. mancanza di un
riconoscimento dal parte
dell’ordinamento.
ufficialità della
procedura
CONTRO:
1. tempi lunghi
2. basse prospettive di
recupero
1.
2.
3.
concordato preventivo
fallimento
liquidazione coatta
amministrativa
4. amministrazione
straordinaria delle
grandi imprese in crisi
soluzioni “ibride” sono:
1. l’accordo di
ristrutturazione dei
debiti
2. la transazione fiscale
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PRO:
1.
1.
2.
piano di risanamento
attestato di cui all’art. 67,
comma 3, lettera d),
della L.F.;
altre
forme
non
individuate dagli istituti
della legge fallimentare
(accordi
stragiudiziali,
ecc).
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In questa sede si ritiene necessario ricordare che sono soggetti alle
disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo soltanto gli
imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti
pubblici.
Non sono inoltre soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato
preventivo gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei
seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza
di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
300.000;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti
la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di
durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non
superiore ad euro 200.00;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro
500.000.
Crisi da
sovraindebitamento
delle imprese non
fallibili
Prima di iniziare la trattazione degli ordinari strumenti di regolazione
della crisi d’impresa, si ritiene essenziale ricordare che i soggetti non
fallibili in perdurante squilibrio economico, con impossibilità di far fronte
ai propri impegni, possono accedere alle procedure di composizione delle
crisi da sovraindebitamento.
Le procedure riguardano soltanto i debitori non soggetti al fallimento
(piccoli imprenditori, professionisti, privati in genere, ecc.) e sono
disciplinate dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dall’art. 18 del
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
Le procedure sono:
l'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei
crediti sulla base di un piano proposto dal debitore;
il piano del consumatore, il quale è comunque volto al medesimo
risultato senza necessità di accordo con i creditori.
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L’iter da seguire può essere così riassunto:
Il debitore presenta istanza al Presidente del Tribunale per la nomina
di un Professionista abilitato, che cura la proposta di accordo o il piano
di rientro del debito.
Il debitore deve proporre la ristrutturazione dei propri debiti e la
soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo, anche con l'eventuale
cessione di propri crediti futuri. Occorre che il debitore dia conto di
tutta la propria consistenza patrimoniale e che indichi elementi tali da
far ritenere che l'accordo o il piano che egli propone sia fattibile (cioè
realizzabile).
Qualora sia necessario a tal fine l'intervento di terzi che offrano
garanzie, occorre acquisire il loro consenso scritto con l’indicazione dei
redditi o beni che essi mettono a disposizione.
accordo di ristrutturazione dei
debiti
È richiesto l’accordo con i
creditori
Il tribunale provvede quindi
all'interpello di tutti i
creditori e occorre che vi sia
il consenso di tanti creditori
che rappresentino almeno il
60% dell'ammontare dei
crediti.
piano del consumatore
in questo caso non è
necessario l'accordo con i
creditori, ma il piano può
essere omologato (cioè reso
efficace nei confronti dei
creditori) sulla sola base
della
valutazione
del
tribunale.
È comunque richiesta la
convocazione dei creditori
per la loro audizione, ma
non per la raccolta di un
voto o consenso.
Il Giudice fissa la data dell’udienza con decreto. Da tale decreto e sino
alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono
inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata
eseguita la pubblicità del decreto
Il giudice omologa il piano quando:
1. verifica la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti
che devono essere necessariamente soddisfatti (impignorabili
ecc.);
2. esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la
ragionevole prospettiva di potervi adempiere;
3. esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il
proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al
credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
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sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa
definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o
proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri
conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del
debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei
creditori aventi titolo o causa anteriore.
Ogni creditore non consenziente può sollevare delle contestazioni
circa la convenienza dell'accordo o del piano.
In tal caso il giudice provvede alla omologazione solo se ritiene che il
credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto
dall’esecuzione dell’accordo o del piano in misura non inferiore a
quella che deriverebbe dalla liquidazione dell'intero patrimonio del
debitore.
Soluzione
stragiudiziale alla
crisi d’impresa
Le soluzioni stragiudiziali alla crisi d’impresa hanno trovato formale
riconoscimento nell’art.67, comma 3, lettera d) della Legge Fallimentare,
nel quale troviamo scritto:
Non sono soggetti all'azione revocatoria: […]
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché
posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il
risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente
designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare
la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è
indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno
interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o
professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni
caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di
soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato
negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in
favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di
controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su
richiesta del debitore;
Come può desumersi da quanto appena esposto, le caratteristiche
principali del piano attestato di risanamento sono le seguenti:
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È un atto unilaterale; non deve essere
accettato dai creditori (anche se nella
pratica è comunque richiesto il consenso
dei principali creditori)
È
esclusivamente
finalizzato
al
risanamento, al fine di poter continuare
PIANO
ATTESTATO DI
RISANAMENTO
l’attività
Stato di pre-insolvenza: no stato di
insolvenza!
Non sono richieste particolari forme di
pubblicità, per cui può rimanere nelle
mani dell’imprenditore.
Nessun intervento del Giudice o dello
Stato: tutto governato dall’imprenditore
Si ribadisce che il piano attestato di risanamento non è una procedura
concorsuale, per cui non troveranno applicazione le disposizioni in tema
di prededuzione (sebbene gli atti non possano essere revocati).
Se una banca decide di erogare un ulteriore finanziamento, in assenza
di altre garanzie, lo stesso andrà collocato tra i crediti chirografari in
caso di successivo fallimento.
È ovvio come questa previsione scoraggi la nuova concessione di
credito in queste situazioni.
Il piano dovrà pertanto descrivere una strategia di risanamento,
illustrando possibili soluzioni alla crisi d’impresa.
In generale, possono essere individuate due macroaree di intervento, una
di carattere interno, l’altra di carattere esterno.
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PIANO DI RISANAMENTO: CONTENUTI
Interventi di carattere esterno
− nuovi apporti di patrimonio
netto;
− riscadenziamento dei debiti;
− la conversione dei crediti in
capitale di rischio;
− la remissione di debiti;
− il pagamento in percentuale
di parte del debito con
rinuncia al credito residuo
della controparte;
− datio in solutum di beni;
− accollo dei debiti da parte di
altri soggetti.
Responsabilità del
professionista
attestatore
Interventi di carattere interno
- dismissione beni strumentali
non essenziali
- riduzione del personale
- riduzione dei costi di
produzione
In generale può ritenersi che le responsabilità in capo al professionista
attestatore siano maggiori di quelle che potrebbero sorgere nell’ambito di
altre procedure concorsuali, in quanto, in questo caso, non vi è alcun
intervento esterno da parte del Tribunale o dei creditori.
Inoltre, manca qualsiasi disposizione normativa in tema di forma e
contenuto del piano attestato ex art. 67 L.F.
Alla luce di quanto sopra, le responsabilità del professionista attestatore
possono essere così delineate:
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RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE:
il professionista risponde nei confronti della
società in caso di dolo o colpa grave ai sensi
dell’art. 2236 c.c.
Responsabilità
professionista
attestatore
RESP. EXTRACONTRATTUALE:
il professionista risponderà nei confronti di
ogni singolo creditore che sia stato leso
dalle dichiarazioni infedeli rese ai sensi
dell’art. 2043 del codice civile in materia di
risarcimento per fatto illecito, nel caso in cui
siano dimostrati nesso di causalità e colpa.
RESPONSABILITÀ PENALE:
Il nuovo art. 236bis della legge fallimentare
prevede che il professionista che espone
informazioni false ovvero omette di riferire
informazioni rilevanti, è punito con la
reclusione da due a cinque anni e con la
multa da 50.000 a 100.000 euro.
Se il fatto è commesso al fine di conseguire
un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena
e' aumentata.
Se dal fatto consegue un danno per i
creditori la pena e' aumentata fino alla
metà.
Accordo di
ristrutturazione dei
debiti
Gli accordi di ristrutturazione sono stati introdotti nel nostro ordinamento
per trovare una soluzione che unisse la flessibilità delle soluzioni
stragiudiziali ai vantaggi della stabilità e della certezza giuridica delle
soluzioni giudiziali.
Rappresenta pertanto una “soluzione ibrida”, attraverso la quale il
debitore in stato di crisi ha la possibilità di raggiungere autonomamente
un accordo con i creditori, che viene sottoposto all'autorità giudiziaria per
l'omologa solo quando sia stato espresso il consenso da parte dei creditori
che rappresentino almeno il 60% dei crediti.
Proprio per la sua natura “ibrida”, l’accordo di ristrutturazione dei debiti
prevede pertanto due fasi, una stragiudiziale e l’altra giudiziale.
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FASE 1: STRAGIUDIZIALE
Il debitore trova un accordo con i creditori al fine di poter pervenire a
un accordo per il risanamento dell’impresa
FASE 2 : GIUDIZIALE
L’accordo raggiunto viene pubblicato sul Registro delle imprese ed è
soggetto alla procedura di omologazione
Queste le principali caratteristiche:
può essere richiesto dall’imprenditore in stato di
crisi (e non in stato di insolvenza)
Deve essere garantito il pagamento dei creditori
estranei
all'accordo
entro
120
giorni
dall'omologazione in caso di crediti già scaduti a
quella data, oppure entro 120 giorni dalla
scadenza, in caso di crediti non scaduti alla data
dell'omologazione.
Non è richiesto il rispetto del principio della par
condicio creditorum
Può essere richiesto il blocco delle azioni
esecutive nella fase delle trattative con i
creditori
ACCORDO
DI RISTR.
DEI DEBITI
Dalla data della pubblicazione e per 60 giorni i
creditori per titolo e causa anteriore a tale data
non possono iniziare o proseguire azioni
cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore,
né acquisire titoli di prelazione se non
concordati.
Non è previsto un contenuto specifico per gli
accordi di ristrutturazione dei debiti per cui,
assolto l’onere della prova scritta, il debito può
essere “ristrutturato” mediante concessione di
dilazione di pagamento, estinzione totale o
parziale dell'obbligazione, abbattimento degli
interessi, rilascio di nuove garanzie, o qualsiasi
altro strumento .
Può essere presentata domanda di concordato
all'esito di un preaccordo di ristrutturazione dei
debiti.
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La disciplina in tema di accordo di ristrutturazione dei debiti è molto
scarna, essendo racchiusa in un unico articolo (art. 182 bis L.F.).
Le linee guida da seguire per richiedere l’omologa dell’accordo di
ristrutturazione possono tuttavia essere così individuate:
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE: PROCEDIMENTO
L'imprenditore in stato di crisi deposita presso la cancelleria del
Tribunale competente il ricorso, allegando la documentazione
richiesta.
Dovrà altresì essere allegata una relazione redatta da un
professionista, designato dal debitore, sulla veridicità dei dati
aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare
riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei
creditori estranei nel rispetto dei termini
L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia
dal giorno della sua pubblicazione
.
Dalla
data
della
pubblicazione e per 60 giorni
i creditori per titolo e causa
anteriore a tale data non
possono iniziare o proseguire
azioni cautelari o esecutive
sul patrimonio del debitore,
né
acquisire
titoli
di
prelazione se non concordati.
Entro
30
giorni
dalla
pubblicazione i creditori e ogni
altro
interessato
possono
proporre opposizione.
Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera
di consiglio con decreto motivato.
Anche in questo caso, il professionista attestatore non è esente da
responsabilità.
Ricorrono infatti:
-
responsabilità contrattuale verso il debitore per dolo o colpa
grave;
La transazione
fiscale
-
responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori;
-
responsabilità penale.
L’istituto della transazione fiscale è stato proposto a supporto del
concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti:
pertanto non può essere considerato un procedimento autonomo.
Ciò significa, altresì, che possono accedere alla transazione fiscale solo
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l’imprenditore commerciale individuato secondo i parametri dell’art. 1 L.F.
Possono formare oggetto di transazione il pagamento dei seguenti tributi.
I tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei
relativi accessori (interessi, indennità di mora,
sanzioni amministrative per violazioni tributarie).
Sono pertanto esclusi i tributi locali (ad esempio,
Imu, Tarsu, Tosap, imposta sulle pubblicità e diritto
sulle
pubbliche
affissioni)
in
quanto
non
amministrati dalle Agenzie.
Transazione
fiscale:
I contributi amministrati dagli enti gestori di
oggetto
forme di previdenza e assistenza obbligatorie e
dei relativi accessori, ad eccezione dei tributi
costituenti risorse proprie dell’Unione europea
(es. recupero di aiuti di Stato)
L’IVA NON può formare oggetto di transazione
fiscale (Cassazione con le sentenze n. 22931 e
22932 del 4 novembre 2011)
Sempre con riferimento all’oggetto della transazione si ricorda che se il
credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i
tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a
quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a
quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei
a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie.
Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il
trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri
creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori
rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole
Si ricorda che i crediti tributari possono essere falcidiati anche in sede
di concordato preventivo senza la necessità di richiedere la transazione
fiscale prevista dall’art. 182-ter della L.F.
È questo un importante principio espresso dalla Corte di Cassazione con
le sentenze n. 22931 e 22932 del 4 novembre 2011.
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TRANSAZIONE FISCALE: PROCEDURA
copia della domanda e della relativa documentazione,
contestualmente al deposito presso il tribunale per l’ammissione alla
procedura di concordato preventivo, deve essere presentata al
competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed
all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del
debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali
non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle
dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di
presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento
del debito fiscale.
Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della
presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione
attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso.
L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei
tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di
.
irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del
debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la
parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora
consegnati al concessionario.
Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163 per l’apertura della
procedura, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni
devono essere trasmessi al Commissario giudiziale
Le soluzioni
giudiziali alla crisi
d’impresa
Le soluzioni giudiziali alla crisi di impresa sono:
1.
concordato preventivo;
2.
fallimento;
3.
liquidazione coatta amministrativa;
4.
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
IL CONCORDATO PREVENTIVO
Per poter accedere al concordato preventivo l'imprenditore deve
possedere i seguenti requisiti:
1) deve rientrare nelle soglie di fallibilità di cui all'art. 1 della L.F.;
2) deve trovarsi in uno stato di crisi, ovvero una situazione meno grave
rispetto a quella dell’insolvenza.
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Attraverso il concordato preventivo l’imprenditore propone ai creditori un
piano di risanamento
Il piano presentato dall'imprenditore in crisi può essere formulato
liberamente.
In generale, l’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai
creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può
prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso
qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre
operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a
società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche
convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di
concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i
creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della
procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai
creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e
interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo é
proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui
l'impresa ha la propria sede principale.
Il debitore deve presentare, con il ricorso, la seguente documentazione:
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo
dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di
prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in
possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci
illimitatamente responsabili;
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e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei
tempi di adempimento della proposta;
f) relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga
relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della
proposta o del piano.
CONCORDATO IN BIANCO
L'imprenditore può depositare il ricorso contenente:
1. la domanda di concordato;
2. i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei
creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
riservandosi
di
presentare
la proposta, il
piano e
la restante
documentazione entro un termine fissato dal giudice, compreso fra
sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati
motivi, di non oltre sessanta giorni.
Nello stesso termine, in alternativa, il debitore può decidere di depositare
domanda di ristrutturazione dei debiti. In mancanza, si applica l'articolo
162, commi secondo e terzo.
Con decreto motivato che fissa il termine per la presentazione della
documentazione, il tribunale può nominare un commissario giudiziale.
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IL CONCORDATO PREVENTIVO: PROCEDURA
Il debitore presenta con ricorso domanda per l’ammissione alla
procedura di concordato preventivo
la domanda di concordato è pubblicata a cura del cancelliere presso il
registro imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.
Qualora il Tribunale verifichi
Se invece il Tribunale riscontra la
che
completezza e regolarità della
non
sussistono
presupposti
i
per
documentazione
allegata
alla
l'ammissione alla procedura
domanda, con decreto nomina il
del concordato preventivo,
giudice
sentito
di
commissario giudiziale (se non già
consiglio il debitore, dichiara
nominato in fase di preconcordato);
l'inammissibilità dello stesso.
dispone
in
camera
delegato;
la
nomina
convocazione
il
dei
creditori nei 30 giorni dalla data
del
provvedimento
affinché
possano approvare o meno la
proposta
stessa;
stabilisce
il
termine, non superiore a 15 giorni,
entro il quale il debitore deve
depositare
una
determinata
somma per far fronte agli oneri
dell'intera procedura.
Il decreto che dichiara aperta la procedura di concordato viene
comunicato al Registro delle Imprese per l’iscrizione
Dalla pubblicazione del ricorso presso il registro imprese decorre
l'inefficacia verso i creditori concorsuali delle azioni esecutive e
cautelari.
Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori un avviso
contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del
debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica
certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica
certificata
L'adunanza dei creditori è presieduta dal Giudice delegato e durante la
stessa il commissario giudiziale illustra la sua relazione (depositata in
cancelleria almeno tre giorni prima) e le proposte definitive del
debitore.
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A conclusione della trattazione in merito agli istituti del piano di
risanamento attestato, dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e del
concordato preventivo, si ricorda che il D.L. 83/2012 ha introdotto l’art.
236-bis LF, il quale prevede, a carico del professionista che nelle
relazioni o attestazioni ai fini dei piani di risanamento o ai fini del
concordato (art. 67, 161, 182-bis, 182-quinquies, 186-bis) espone
informazioni false oppure omette di riferire informazioni rilevanti, la
reclusione da due a cinque anni e la multa da Euro 50.000 ad Euro
100.000. Se il fatto è commesso per conseguire un ingiusto profitto per
sé o per altri, la pena è aumentata. Se dal fatto consegue danno per i
creditori, la pena è aumentata fino alla metà.
Gli esiti della crisi
d’impresa
Al termine di quanto appena visto, risulta necessario analizzare gli esiti dei
percorsi di regolazione della crisi d’impresa.
LIQUIDAZIONE ATOMISTICA:
Rappresenta la peggiore soluzione per tutti i
soggetti coinvolti nella crisi.
Infatti tutti i beni materiali venduti singolarmente
hanno un valore inferiore rispetto al complesso
aziendale. Inoltre i beni immateriale non sono
monetizzabili.
CESSIONE DELL’AZIENDA:
consente un più fruttuoso realizzo, non solo per il
ESITI
debitore ma anche per tutti gli altri soggetti che
gravitano
dipendenti
intorno
alla
potrebbero
vita
dell’impresa:
i
conservare
i
infatti
rapporti di lavoro, i fornitori potrebbero veder
proseguire i rapporti di fornitura, ecc.
RISANAMENTO:
in assoluto è la soluzione preferibile ma anche la
più difficile da realizzare. Infatti, molto spesso gli
imprenditori tendono ad occultare lo stato di
crisi, così che, quando la stessa emerge, è molto
difficile addivenire al risanamento.
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Un breve riepilogo
Viene di seguito proposto un breve riepilogo di quanto finora esposto.
PRO
CONTRO
Procedura libera,
Ai
senza controlli da
vigenza del piano non
parte del Tribunale ed
estremamente
è
crediti
sorti
riconosciuta
in
la
natura prededucibile;
flessibile;
non
Il piano può rimanere
è
prevista
la
transazione fiscale;
nelle mani del
debitore senza che sia
nessun blocco per la
necessaria alcuna
azioni esecutive ed
forma di pubblicità;
Piano di risanamento
individuali.
non è richiesto il
rispetto della par
condicio creditorum;
in caso di successivo
fallimento è
comunque prevista
l’esenzione da
revocatoria.
non è richiesto il
i creditori che non
rispetto della par
aderiscono
condicio creditorum;
all’accordo
devono
essere integralmente
è ammessa la
pagati;
transazione fiscale;
Accordi di
ristrutturazione dei
il blocco delle azioni
è sufficiente l’accordo
con il 60% del
debiti
creditori;
esecutive e cautelari
è
limitato
a
un
periodo di 60 giorni a
decorrere dalla data
è comunque previsto
di pubblicazione
il controllo del
Tribunale, sebbene sia
solo formale;
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I crediti sorti durante
Tempi più lunghi;
la procedura hanno
natura prededucibile;
rischio di successiva
dichiarazione
Dalla pubblicazione
fallimento qualora la
del ricorso presso il
proposta non venga
registro imprese
Concordato
di
approvata.
decorre l'inefficacia
preventivo
verso i creditori
concorsuali delle
azioni esecutive e
cautelari;
Controllo del
Tribunale più forte;
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